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Document 32016R1705
Regulation (EU) 2016/1705 of the European Central Bank of 9 September 2016 amending Regulation (EC) No 1745/2003 (ECB/2003/9) on the application of minimum reserves (ECB/2016/26)
Regolamento (UE) 2016/1705 della Banca centrale europea, del 9 setttembre 2016, che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2016/26)
Regolamento (UE) 2016/1705 della Banca centrale europea, del 9 setttembre 2016, che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2016/26)
OJ L 257, 23.9.2016, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2021; abrogato da 32021R0378
23.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 257/10 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1705 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 9 setttembre 2016
che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2016/26)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 19.1,
visto il Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di escludere le passività interbancarie dall'aggregato soggetto a riserva, ogni detrazione forfettaria applicabile alle passività con scadenza fino a due anni rientranti nella categoria dei titoli di debito dovrebbe essere determinata sulla base di un macrocoefficiente relativo all'intera area dell'euro, ottenuto come rapporto tra: a) l'ammontare dei corrispondenti strumenti emessi dagli enti creditizi e detenuti da altri enti creditizi, nonché dalla BCE e dalle banche centrali nazionali partecipanti e b) l'ammontare totale in essere di tali strumenti emessi dagli enti creditizi. Il metodo di applicazione della detrazione forfettaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (2) dovrebbe essere chiarito ulteriormente. |
(2) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche
Il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) è modificato come segue:
1) |
l'articolo 3 è modificato come segue:
|
2) |
nell'intero regolamento sono soppresse le parole «relative alle statistiche monetarie e bancarie». |
Articolo 2
Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 settembre 2016.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).