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Document 32016R0867
Regulation (EU) 2016/867 of the European Central Bank of 18 May 2016 on the collection of granular credit and credit risk data (ECB/2016/13)
Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13)
Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13)
OJ L 144, 1.6.2016, p. 44–98
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144/44 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/867 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 maggio 2016
sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 5,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1 e 34.1,
visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,
visto il parere della Commissione europea (2),
considerando quanto segue:
(1) |
I dati granulari sul credito e sul rischio di credito (di seguito, «i dati sul credito») includono informazioni dettagliate e individuali su strumenti che sono fonte di rischio di credito per istituti di deposito, società finanziarie diverse dagli istituti di deposito o società veicolo per la gestione delle attività, soggetti che sono tutti attivi nell'erogazione di credito su scala significativa. Tali informazioni dettagliate sono necessarie per lo svolgimento dei compiti dell'Eurosistema, del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e del Comitato europeo per il rischio sistemico, compiti che includono l'analisi della politica monetaria e le operazioni di politica monetaria, la gestione dei rischi, la sorveglianza in materia di stabilità finanziaria e la politica e la ricerca in ambito macroprudenziale. I dati saranno utili anche ai fini di vigilanza bancaria nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). |
(2) |
L'articolo 5.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «lo Statuto del SEBC») specifica che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN) del SEBC, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici. L'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla BCE di precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito delle categorie di operatori soggetti ad obblighi di segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare, parzialmente o totalmente, determinate categorie di soggetti dichiaranti dagli obblighi di segnalazione statistica. |
(3) |
I dati sul credito contribuiranno in misura sostanziale a migliorare le statistiche del SEBC esistenti e a svilupparne di nuove, nella misura in cui forniscono disaggregazioni e dettagli importanti che non sono disponibili dalle fonti di dati attualmente utilizzate, come informazioni sulla struttura e i modelli di rischio del credito concesso dal settore finanziario. Per esempio, i dati sul credito contribuiranno in maniera significativa a migliorare la qualità delle statistiche su: a) i prestiti secondo la dimensione delle imprese, una caratteristica essenziale per valutare e monitorare l'erogazione del credito a piccole e medie imprese; b) le linee di credito suddivise per settore di controparte; c) i prestiti alle società non finanziarie suddivisi per attività economica; d) i prestiti garantiti da beni immobili, ed e) i prestiti transfrontalieri e i redditi connessi come parte delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti degli Stati membri la cui moneta è l'euro. |
(4) |
La disponibilità di dati sul credito migliorerà la fruibilità delle informazioni attualmente raccolte, a livello micro, sulle statistiche relative alle emissioni e alla disponibilità di titoli, e contribuirà al monitoraggio e al rafforzamento dell'integrazione e della stabilità finanziaria nell'Unione. Infine, i dati sul credito relativi alle filiali residenti al di fuori dell'area dell'euro e le cui sedi principali risiedono in uno Stato membro dichiarante sono importanti per l'assolvimento dei compiti del SEBC, in particolare per quanto riguarda l'analisi della politica monetaria e la stabilità finanziaria. Inoltre, i dati possono supportare i compiti di vigilanza macroprudenziale come le analisi sulla stabilità finanziaria, le valutazioni dei rischi e le prove di stress. Il paragrafo 1, lettera d) e il paragrafo 4 bis dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98 ora permettono in modo specifico l'utilizzo dei dati statistici raccolti ai sensi dell'articolo 5 dello statuto del SEBC a fini di vigilanza. |
(5) |
Un insieme completo di dati sul credito, armonizzati e analitici, dovrebbe minimizzare l'onere di segnalazione migliorando la stabilità degli obblighi di segnalazione nel tempo. Ciò è importante perché l'introduzione di modifiche nei sistemi altamente automatizzati per l'elaborazione di dati dei soggetti dichiaranti può essere molto costosa. L'insieme armonizzato di dati sul credito fornirà maggiori dettagli, riducendo così al minimo la necessità di presentare richieste aggiuntive ai soggetti dichiaranti. |
(6) |
La decisione BCE/2014/6 (3) istituisce la procedura per elaborare un quadro a lungo termine per la raccolta di dati granulari sul credito basato su obblighi armonizzati di segnalazione statistica alla BCE. Essa mira all'introduzione di: (a) set nazionali di dati granulari sul credito gestiti da tutte le BCN dell'Eurosistema in conformità a requisiti minimi comuni, e (b) una banca dati comune relativa a dati granulari analitici sul credito (di seguito, «AnaCredit») condivisa tra i membri dell'Eurosistema e comprensiva di dati in entrata da tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. |
(7) |
La raccomandazione BCE/2014/7 (4) invita le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, ma che si preparano a partecipare al quadro a lungo termine, ad applicare le disposizioni della decisione BCE/2014/6. L'utilizzo di AnaCredit dovrebbe essere aperto, su base volontaria, agli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, in particolare a quelli partecipanti all'MVU, al fine di estenderne la portata geografica e di dati ed accrescere il livello di armonizzazione nell'Unione. |
(8) |
Mentre le misure preparatorie ai sensi della decisione BCE/2014/6 miravano a definire «un nucleo centrale di serie armonizzate di dati granulari sul credito che le BCN sono tenute a fornire alla BCE nel lungo termine», i risultati della procedura di valutazione dei costi e dei benefici hanno evidenziato dei requisiti utente molto rigorosi, sottolineando la necessità di avere non soltanto un «nucleo centrale di serie di dati», ma anche un elenco completo degli attributi e delle misure dei dati che caratterizzano gli strumenti che generano rischio di credito per gli operatori soggetti ad obblighi di segnalazione. In aggiunta, la migliore armonizzazione che ne consegue dovrebbe aumentare la comparabilità dei dati tra i paesi e gli enti, assicurando in tal modo una accresciuta qualità dei dati per l'analisi. |
(9) |
AnaCredit mira a fornire, congiuntamente ad altri quadri statistici che raccolgono informazioni granulari, una visione analitica del rischio di credito dei soggetti dichiaranti, indipendentemente dallo strumento finanziario, dalla tipologia dell'esposizione o dalla classificazione contabile. A tale proposito, gli obblighi del presente regolamento sono diretti ad assicurare che i soggetti dichiaranti segnalino alle BCN un insieme comune di informazioni armonizzate. |
(10) |
AnaCredit dovrebbe essere istituito in fasi, in quanto la significativa eterogeneità tra i Paesi partecipanti nelle modalità attuali di raccolta dei dati sul credito può essere armonizzata solo in modo graduale. Questo approccio articolato in fasi tiene conto inoltre del tempo necessario ai soggetti dichiaranti per adeguarsi ai vari obblighi in materia di dati. Nel complesso, l'ambito di applicazione e i contenuti dei dati da raccogliere nel corso delle varie fasi dovrebbero essere definiti al più presto in modo da consentire ai soggetti dichiaranti di prepararsi all'utilizzo di una serie armonizzata di concetti e definizioni. Pertanto, il Consiglio direttivo assumerà le proprie decisioni rispetto a ogni fase successiva con almeno due anni di anticipo rispetto all'attuazione. Al fine di minimizzare i costi e il carico di lavoro per i soggetti dichiaranti, si esaminerà la possibilità di fornire informazioni relative ai prestiti immobiliari sulla base di tecniche di campionamento in una fase successiva. |
(11) |
Mentre uno degli obiettivi principali a lungo termine di AnaCredit è quello di armonizzare gli obblighi di segnalazione e le prassi di attuazione, l'eterogeneità delle prassi attuali di raccolta dei dati richiede il mantenimento del potere discrezionale delle BCN in alcuni ambiti, per esempio con riguardo alle decisioni delle BCN sulle deroghe per i soggetti dichiaranti residenti di piccole dimensioni. Tali ambiti nei quali le BCN possono esercitare un potere discrezionale dovrebbero essere riesaminati a ogni fase futura al fine di determinare se si possa conseguire una ulteriore armonizzazione tra i paesi partecipanti. |
(12) |
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, la prima fase di segnalazione con AnaCredit dovrebbe includere il credito erogato da enti creditizi alle entità giuridiche. Gli istituti di deposito diversi dagli enti creditizi, le società veicolo per la gestione delle attività e le altre società finanziarie, che sono tutti operativi nell'erogazione di credito, nonché le filiazioni straniere di tali entità possono essere incluse tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in una fase successiva. Per quanto riguarda gli strumenti, l'ambito della segnalazione granulare può essere estesa a derivati, altri conti attivi, esposizioni fuori bilancio (come garanzie finanziarie) e credito concesso a soggetti diversi dalle persone fisiche, comprese le imprese individuali. Nessun dato personale, come definito dalle norme applicabili in materia di protezione dei dati, dovrebbe essere raccolto nella prima fase, anche per i crediti con più debitori che coinvolgono come debitori delle persone fisiche o quando le persone fisiche sono associate a strumenti segnalati ad AnaCredit. Se l'ambito di segnalazione dovesse essere esteso per includere tali dati personali in fasi successive, la tutela dei diritti delle persone fisiche con riguardo alla raccolta e al trattamento dei loro dati personali dovrebbe essere garantita. Le fasi successive possono inoltre includere obblighi di segnalazione su base consolidata. Ogni ampliamento degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione dovrebbe tener conto della facoltà delle BCN di concedere deroghe ai soggetti dichiaranti di piccole dimensioni e dovrebbe essere adottato almeno due prima della sua introduzione, al fine di concedere un tempo sufficiente per l'attuazione da parte dei soggetti dichiaranti e delle BCN. |
(13) |
In preparazione alle fasi future, un ampliamento degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, nonché l'introduzione di obblighi di segnalazione aggiuntivi, dovrebbe basarsi su un'analisi del Comitato per le statistiche del SEBC (di seguito, il «CST») che tenga conto delle esigenze degli utilizzatori, dei costi stimati dei soggetti dichiaranti e delle BCN, degli sviluppi di mercato e dell'esperienza acquisita nella preparazione della prima fase. |
(14) |
Gli obblighi di segnalazione dei dati sul credito dovrebbero essere definiti tenendo in considerazione il principio di proporzionalità, per evitare di imporre un onere di segnalazione indebito, in particolare ai soggetti dichiaranti di piccole dimensioni con una limitata esposizione creditizia complessiva. Per la stessa ragione, le BCN dovrebbero avere la facoltà di concedere deroghe ai soggetti dichiaranti di piccole dimensioni. |
(15) |
Al fine di assicurare l'efficienza della segnalazione e una adeguata interoperabilità con altri quadri di segnalazione esistenti o nuovi, le BCN dovrebbero essere autorizzate a raccogliere l'informazione da trasmettere alla BCE nel più ampio quadro di segnalazione nazionale e di estendere la segnalazione dei dati sul credito oltre l'ambito di applicazione del presente regolamento, per perseguire le proprie finalità istituzionali, in conformità alla pertinente normativa nazionale. |
(16) |
Al fine di contribuire ad AnaCredit, le BCN dovrebbero essere autorizzate a utilizzare le proprie banche dati, i dati trasmessi dai soggetti dichiaranti e ogni altra fonte, comprese le banche dati di riferimento rilevanti. Le BCN dovrebbero avere il potere discrezionale di decidere se istituire meccanismi di cooperazione con gli istituti nazionali di statistica (INS) o le autorità nazionali competenti (ANC) per la vigilanza su soggetti dichiaranti o ogni altra autorità nazionale, purché i dati forniti rispondano agli standard di qualità stabiliti nel presente regolamento. A causa della differente natura dei meccanismi nazionali attualmente in vigore, e al fine di minimizzare l'onere di segnalazione ai sensi del presente regolamento, si incoraggia una collaborazione efficiente ed efficace con gli INS, le ANC e altre autorità nazionali. |
(17) |
Il quadro per la raccolta dei dati sul credito dovrebbe essere istituito con la finalità di assicurare la interoperabilità con le centrali dei rischi e altri set rilevanti di dati sul credito istituiti da organismi del settore pubblico, comprese le banche dati relative alle statistiche sui titoli e il Register of Institutions and Affiliates Database del SEBC. |
(18) |
Le BCN dovrebbero essere autorizzate a utilizzare un insieme di dati analitici granulari sul credito, che sono condivisi e pluriuso, per creare flussi di ritorno (feedback loops) con i soggetti dichiaranti o per arricchire i flussi di ritorno esistenti e altri servizi informativi dalle centrali dei rischi ai soggetti dichiaranti. Tali flussi di ritorno accresceranno il contributo del SEBC alla stabilità del sistema finanziario, in linea con il suo mandato istituzionale ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I flussi di ritorno forniranno ai soggetti dichiaranti una base più estesa per le loro valutazioni sul merito di credito, in particolare per quanto riguarda i debitori transfrontalieri, e consentiranno l'armonizzazione delle definizioni e degli attributi dei dati per tutte le loro pratiche di prestito. Essi miglioreranno la gestione del rischio di credito degli enti creditizi e degli altri prestatori. In particolare, essi forniranno un supporto agli enti creditizi per evitare una dipendenza indebita sui rating di credito esterni per la valutazione del merito creditizio. Un flusso di ritorno dovrebbe adeguarsi alle migliori prassi e garantire standard minimi di qualità dei dati. Il sottoinsieme dei dati analitici sul credito che può essere condiviso tra le BCN, ai fini dei flussi di ritorno, dovrebbe essere definito tenendo in considerazione il livello di riservatezza specifico degli attributi dei dati interessati e i relativi obblighi di tutela della riservatezza, come pure il tempo necessario per l'attuazione. Ulteriori dettagli sul campo d'applicazione e l'attuazione dei flussi di ritorno possono essere stabiliti in un atto giuridico separato e le BCN possono stipulare protocolli d'intesa, sulla base delle normative applicabili, in merito alla rispettiva cooperazione in materia di flussi di ritorno. Mentre alcune BCN che gestiscono centrali dei rischi condividono già tra di loro su base bilaterale dati granulari sul credito e sul rischio creditizio di tipo transfrontaliero (5), altre possono avere bisogno, per motivi giuridici, di un certo periodo di tempo per attuare la condivisione transfrontaliera di informazioni al fine di trasmettere tali dati alle istituzioni finanziarie da cui ricevono segnalazioni. L'istituzione e l'attuazione dei flussi di ritorno dovrebbe tenere conto delle disposizioni normative nazionali sul trattamento di informazioni statistiche riservate. |
(19) |
Ai fini del presente regolamento dovrebbero applicarsi le norme per la protezione e l'utilizzo delle informazioni statistiche riservate stabilite negli articoli da 8 a 8 quater del regolamento (CE) n. 2533/98. |
(20) |
L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che la BCE abbia il potere di irrogare sanzioni in capo ai soggetti dichiaranti che non adempiano agli obblighi di segnalazione statistica definiti o imposti da regolamenti o decisioni della BCE. Tale potere sanzionatorio è indipendente dal diritto delle BCN di sanzionare i soggetti dichiaranti che non rispettano gli obblighi di segnalazione statistica o di altro tipo a essi applicabili nell'ambito del rispettivo quadro giuridico nazionale. |
(21) |
É necessario stabilire una procedura per apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente regolamento in maniera efficace, a condizione che la portata di tali modifiche non sia tale da mutare il sottostante quadro di riferimento concettuale, né da incidere sull'onere segnaletico dei soggetti dichiaranti negli Stati membri. Tale procedura deve permettere di tener conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC. |
(22) |
L'articolo 5 dello statuto del SEBC, insieme all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, implica un obbligo di predisporre ed attuare, a livello nazionale, tutte le misure che gli Stati membri la cui moneta non è l'euro considerino appropriate: a) per procedere alla raccolta delle informazioni statistiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE; e b) per realizzare tempestivamente i preparativi in campo statistico necessari affinché tali Stati membri diventino Stati membri la cui moneta è l'euro. |
(23) |
Il presente regolamento si dovrebbe applicare senza pregiudizio della raccolta dei dati sul credito ai sensi del quadro normativo del MVU, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
1) |
per «Stato membro dichiarante» si intende uno Stato membro la cui moneta è l'euro; gli Stati membri la cui moneta non è l'euro possono decidere di diventare uno Stato membro dichiarante tramite l'introduzione delle disposizioni del presente regolamento nel loro diritto nazionale o altrimenti stabilendo gli obblighi di segnalazione pertinenti in conformità del loro diritto nazionale; ciò può riguardare, in particolare, gli Stati membri partecipanti all'MVU tramite cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (6); |
2) |
il termine «residente» ha il significato di cui all'articolo 1, punto 4 del regolamento (CE) n. 2533/98; |
3) |
il termine «unità istituzionale» ha il medesimo significato di cui ai paragrafi 2.12 e 2.13 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); |
4) |
per «filiale estera» si intende un'unità istituzionale che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'entità giuridica e che è residente in un paese diverso da quello in cui l'entità giuridica è registrata in conformità del concetto di «filiale unica» di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio; |
5) |
per «entità giuridica» si intende un'entità che, ai sensi del diritto nazionale a cui è sottoposta, può acquisire diritti ed obblighi giuridici; |
6) |
per «identificativo dell'entità giuridica» (Legal Entity Identifier, LEI) si intende un codice alfanumerico di riferimento conforme allo standard ISO 17442 (8) assegnato a una entità giuridica; |
7) |
per «identificativo nazionale» si intende un codice identificativo comunemente utilizzato che consente l'identificazione univoca di una controparte all'interno del suo paese di residenza; |
8) |
per «soggetto dichiarante» si intende un'entità giuridica o una filiale estera che sia residente nello Stato membro dichiarante e che sia sottoposta agli obblighi di segnalazione della BCE ai sensi del presente regolamento; |
9) |
per «operatore monitorato» si intende un'unità istituzionale la cui attività come creditore o gestore (servicer) è segnalata dal soggetto dichiarante. L'operatore monitorato è:
|
10) |
per «controparte» si intende un'unità istituzionale che è parte di uno strumento o è associata a una parte di uno strumento; |
11) |
per «creditore» si intende la controparte che corre il rischio di credito di uno strumento, che non sia un fornitore della protezione; |
12) |
per «debitore» si intende la controparte che ha l'obbligo incondizionato di effettuare i rimborsi derivanti dallo strumento; |
13) |
per «fornitore della protezione» si intende la controparte che offre una protezione contro un evento negativo del credito contrattualmente previsto, e che sopporta il rischio di credito di un evento negativo del credito; |
14) |
per «gestore» (servicer) si intende la controparte responsabile della gestione amministrativa e finanziaria di uno strumento; |
15) |
per «banca/banche centrale/i nazionale/i» o «BCN» si intendono la/le banca/banche centrale/i nazionale/i degli Stati membri dell'Unione europea; |
16) |
per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dichiarante in cui il soggetto dichiarante è residente; |
17) |
per «centrale dei rischi» (CR) si intende un registro dei crediti gestito da una BCN che riceve segnalazioni da prestatori nel settore finanziario e fornisce loro assistenza con la trasmissione di informazioni sul credito e sul rischio di credito; |
18) |
il termine «ente creditizio» ha il medesimo significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); |
19) |
il termine «ente» ha il medesimo significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3 del regolamento (UE) n. 575/2013; |
20) |
il termine «attività» ha il medesimo significato di cui al paragrafo 7.15 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013; |
21) |
per «rischio di credito» si intende il rischio che una controparte non esegua dei pagamenti a cui è vincolata contrattualmente; |
22) |
per «contratto» si intende un accordo giuridicamente vincolante tra due o più parti ai sensi del quale sono creati uno o più strumenti; |
23) |
per «strumento» si intende qualsiasi elemento specificato nell'attributo dei dati «tipologia dello strumento» definito nell'allegato IV; |
24) |
per «protezione» si intende un'assicurazione o copertura contro un evento di credito negativo, per mezzo di una voce elencata nell'attributo dei dati «tipo di protezione» definito all'allegato IV; |
25) |
per «importo degli impegni» si intende la somma degli attributi dei dati «importo nominale in essere» e «importo fuori bilancio» definiti all'allegato IV; |
26) |
con l'espressione «su base individuale» si intende il riferimento ad una singola unità istituzionale, comprese le unità istituzionali che fanno parte di un'entità giuridica. |
Articolo 2
Fasi di attuazione e prima segnalazione
1. L'insieme, condiviso e pluriuso, dei dati analitici sul credito ai sensi del presente regolamento è istituito per fasi. La prima fase inizia il 1o settembre 2018. La prima trasmissione mensile e trimestrale di questa fase e ai sensi del presente regolamento inizia con i dati per il 30 settembre 2018.
2. Al fine di garantire una identificazione appropriata delle controparti, le BCN trasmettono alla BCE un primo insieme di dati di riferimento della controparte, in conformità del modello 1 dell'allegato I, sei mesi prima della prima trasmissione di cui al paragrafo 1.
3. Al fine di consentire i necessari preparativi dal punto di vista organizzativo e tecnico per la trasmissione dei dati di riferimento della controparte indicati nel paragrafo 2, le BCN possono richiedere ai soggetti dichiaranti di fornire dati di riferimento delle controparti e dati sul credito parziali o completi dal 31 dicembre 2017 in poi.
Articolo 3
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono costituiti dagli enti creditizi residenti e dalle filiali estere residenti di enti creditizi, a prescindere dalla circostanza che siano enti vigilati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
2. I soggetti dichiaranti segnalano i dati sul credito su base individuale in conformità degli articoli 4 e 6.
3. I soggetti dichiaranti segnalano alla BCN competente.
Articolo 4
Obblighi di segnalazione statistica
1. I soggetti dichiaranti segnalano i dati sul credito dell'operatore monitorato in conformità dell'articolo 6 per quanto riguarda gli strumenti che soddisfano le condizioni indicate nell'articolo 5:
a) |
se a qualsiasi data di riferimento per la segnalazione durante il periodo di riferimento lo strumento:
|
b) |
se almeno un debitore è una entità giuridica o fa parte di una entità giuridica come definita all'articolo 1, punto 5. |
2. Per una determinata data di riferimento per la segnalazione, il periodo di riferimento è il periodo che ha inizio all'ultima data di riferimento per la segnalazione del trimestre che precede la data di riferimento per la segnalazione e si conclude a tale determinata data di riferimento per la segnalazione.
Articolo 5
Soglia di segnalazione
1. I dati sul credito sono segnalati per gli strumenti di cui all'articolo 4 se l'importo degli impegni del debitore è uguale o superiore a EUR 25 000 a qualsiasi data di riferimento per la segnalazione durante il periodo di riferimento.
2. L'importo degli impegni del debitore, come indicato al paragrafo 1, è calcolato come la somma dell'importo degli impegni per tutti gli strumenti del debitore in relazione all'operatore monitorato in base all'ambito dell'articolo 4 e degli strumenti in esso definiti.
Articolo 6
Obblighi di segnalazione statistica su base individuale
1. I soggetti dichiaranti devono segnalare i dati sul credito su base individuale a norma dei modelli nell'allegato I.
2. I soggetti dichiaranti che sono entità giuridiche devono effettuare le segnalazioni rispetto a tutti gli operatori monitorati che fanno parte dell'entità giuridica. I soggetti dichiaranti che sono filiali estere devono effettuare le segnalazioni rispetto alla propria attività.
3. Salvo il coordinamento tra le BCN competenti, se sia un'entità giuridica che la sua filiale estera sono residenti in Stati membri dichiaranti, al fine di evitare la doppia segnalazione:
a) |
la BCN competente per l'entità giuridica può decidere di non raccogliere da quest'ultima una parte o la totalità degli attributi dei dati elencati nel modello 1 dell'allegato I, qualora gli strumenti relativi siano detenuti o gestiti dalla filiale estera; |
b) |
la BCN competente per la filiale estera può decidere di non raccogliere da quest'ultima una parte o la totalità degli attributi dei dati elencati nel modello 2 dell'allegato I. |
4. La BCN competente può decidere di non raccogliere informazioni con riguardo alle filiali estere che non siano residenti in uno Stato membro dichiarante e che facciano parte di un'entità giuridica che sia soggetto dichiarante.
Articolo 7
Obblighi di segnalazione statistica specifici
Gli obblighi di segnalazione statistica definiti all'articolo 6 sono ridotti con riguardo ai dati sul credito che soddisfino gli specifici criteri stabiliti nell'allegato II.
Articolo 8
Obblighi generali per la segnalazione rafforzata
1. I soggetti dichiaranti e le loro filiali estere che non sono residenti in uno Stato membro dichiarante istituiscono la struttura organizzativa necessaria e gli adeguati meccanismi di controllo interno per assicurare che i dati da segnalare su base individuale ai sensi del presente regolamento, conformemente all'articolo 6, siano debitamente elaborati e inoltrati.
2. Le filiali estere che non sono residenti in uno Stato membro dichiarante non sono soggetti dichiaranti ai sensi del presente regolamento. I soggetti dichiaranti assicurano che tali filiali estere introducano dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire l'adeguata attuazione degli obblighi di segnalazione su base individuale.
3. Gli obblighi di segnalazione statistica ai sensi del presente regolamento lasciano impregiudicati altri eventuali obblighi di segnalazione relativi a dati sul credito, vigenti o di futura introduzione, in conformità al diritto nazionale o ad altri quadri di segnalazione.
4. Le BCN possono raccogliere le informazioni da trasmettere alla BCE in un più ampio quadro di segnalazione nazionale conforme alla pertinente disciplina nazionale o dell'Unione. Tali pù ampi quadri di segnalazione più possono includere informazioni che servano anche a fini diversi da quelli statistici, quali quelli di vigilanza.
5. Le BCN possono ottenere dati sul credito da altre fonti.
6. I requisiti minimi relativi a armonizzazione, completezza, livello di dettaglio e identificazione delle controparti in relazione ai dati sul credito sono definiti nei modelli nell'allegato I.
Articolo 9
Identificazione delle controparti
1. Ai fini delle segnalazioni di cui al presente regolamento, i soggetti dichiaranti e le BCN identificano le controparti utilizzando:
a) |
un codice LEI, nel caso in cui tale identificativo sia stato assegnato; o |
b) |
se non è stato assegnato un codice LEI, un identificativo nazionale, come specificato ulteriormente nell'allegato IV. |
2. Le BCN possono ottenere le informazioni relative all'identificazione delle controparti come definite nell'allegato III tramite la segnalazione diretta da parte dei soggetti dichiaranti o tramite protocolli d'intesa o meccanismi simili con gli INS, le ANC e altre autorità nazionali. Le BCN definiscono gli identificativi unici che sono necessari per l'identificazione corretta delle controparti sulla base della portata delle informazioni stabilite nell'allegato III.
Articolo 10
Accesso ai dati sul credito e loro utilizzo
1. La BCE e le BCN utilizzano i dati sul credito segnalati ai sensi del presente regolamento nei limiti e per le finalità definiti nel regolamento (CE) n. 2533/98. Tali dati possono essere utilizzati, in particolare, per istituire e mantenere un flusso di ritorno ai sensi dell'articolo 11.
2. Il presente regolamento fa salvi gli utilizzi presenti o futuri di dati sul credito che siano permessi o richiesti ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione, oppure di protocolli d'intesa, compresi gli scambi transfrontalieri.
Articolo 11
Flusso di ritorno ai soggetti dichiaranti
1. Le BCN hanno il diritto di fornire dati sul credito, inclusi i dati raccolti da un'altra BCN, ai soggetti dichiaranti, istituendo o incrementando i flussi di ritorno o altri servizi informativi dalle centrali dei rischi ai soggetti dichiaranti. Possono fornire un sottoinsieme dei dati sul credito raccolti ai sensi del presente regolamento, in linea con le migliori prassi e nei limiti consentiti dal quadro giuridico applicabile in materia di riservatezza. I soggetti dichiaranti possono utilizzare i dati esclusivamente per gestire il rischio di credito e migliorare la qualità delle informazioni sul credito di cui dispongono in relazione a strumenti esistenti o prospettici. Essi non possono condividere i dati con altri soggetti, a meno che la condivisione di dati con fornitori di servizi non sia strettamente necessaria a tali fini e i dati vengano utilizzati solamente in relazione al soggetto dichiarante e il soggetto dichiarante garantisca una adeguata tutela della riservatezza sulla base di un accordo contrattuale che escluda ogni altro uso dei dati, e preveda, se possibile, l'anonimizzazione dei dati e la loro cancellazione non appena lo scopo per il quale sono stati condivisi è stato raggiunto. È vietata qualsiasi ulteriore trasmissione di dati da parte del fornitore di servizi, e qualsiasi condivisione di dati con fornitori commerciali di dati sul credito.
2. Le BCN definiscono la portata dei dati da fornire, la procedura per fornire l'accesso agli stessi e tutte le eventuali restrizioni aggiuntive sull'utilizzo di tali dati, tenendo in considerazione il quadro giuridico nazionale e qualsiasi altro vincolo connesso alla natura riservata delle informazioni.
3. Il presente articolo non conferisce ai soggetti dichiaranti alcun diritto ad avere un flusso di ritorno o a ricevere informazioni specifiche da un flusso di ritorno o da altri servizi informativi forniti dalle centrali dei rischi ai soggetti dichiaranti.
4. Le BCN hanno il diritto di negare temporaneamente l'accesso da parte di un soggetto dichiarante a specifici dati sul credito derivanti da un flusso di ritorno, nel caso in cui il soggetto dichiarante non abbia adempiuto i propri obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la qualità dei dati e l'accuratezza e nei casi in cui un soggetto dichiarante non abbia adempiuto i propri obblighi definiti al paragrafo 1.
5. Le BCN hanno il diritto di negare ad altre BCN l'accesso ai dati granulari sul credito da esse raccolti ai fini di un flusso di ritorno. Le BCN hanno il diritto di esigere la reciprocità in relazione alla fornitura di dati granulari sul credito con ogni BCN che richiede dati da un'altra BCN ai fini di un flusso di ritorno. Le informazioni su una unità istituzionale di un soggetto dichiarante stabilito in uno Stato membro dichiarante possono sempre essere utilizzate per flussi di ritorno da parte della BCN competente del soggetto dichiarante, indipendentemente del luogo di residenza dell'unità istituzionale.
Articolo 12
Accesso da parte di entità giuridiche
1. Le entità giuridiche o parti di entità giuridiche in relazione alle quali sono stati segnalati dati sul credito hanno il diritto di accesso a tali dati presso la BCN competente. Le entità giuridiche possono inoltre chiedere ai soggetti dichiaranti di rettificare dati inesatti a esse riferiti.
2. Le BCN possono negare alle entità giuridiche o a parti di entità giuridiche l'accesso ai dati sul credito che li riguardano oggetto di segnalazione solo nella misura in cui:
a) |
tale accesso violi i legittimi interessi alla riservatezza del soggetto dichiarante, per esempio per quanto riguarda le valutazioni interne sul rischio di credito, o di terzi, in particolare delle entità giuridiche in relazione alle quali sono stati segnalati dati sul credito; o |
b) |
i dati non siano stati utilizzati per istituire o rafforzare un flusso di ritorno ai sensi dell'articolo 11, e le BCN non siano tenute a concedere l'accesso a tali dati in forza di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale. |
Articolo 13
Tempestività
1. I soggetti dichiaranti segnalano i dati sul credito come registrati alle seguenti date di riferimento per la segnalazione:
a) |
per le trasmissioni mensili, all'ultimo giorno di ogni mese; |
b) |
per le trasmissioni trimestrali, all'ultimo giorno di marzo, giugno, settembre e dicembre. |
2. Le BCN decidono entro quale termine e con quale frequenza ricevere i dati da parte dei soggetti dichiaranti, al fine di rispettare le proprie scadenze per la segnalazione alla BCE, e informano in proposito i soggetti dichiaranti.
3. Le BCN informano i soggetti dichiaranti circa gli obblighi di segnalazione almeno 18 mesi prima della prima data di riferimento per la segnalazione entro la quale tali soggetti devono segnalare dati ai sensi del presente regolamento, fatti salvi eventuali altri obblighi di segnalazione in conformità della legislazione nazionale o di altri quadri di segnalazione.
4. Per gli operatori monitorati che sono residenti in uno Stato membro dichiarante, le BCN trasmettono mensilmente alla BCE i dati sul credito entro il trentesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui si riferiscono i dati.
5. Per gli operatori monitorati che sono residenti in uno Stato membro dichiarante, le BCN trasmettono trimestralmente alla BCE i dati sul credito entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alle date d'invio per le segnalazioni stabilite dall'articolo 3, paragrafo1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (11).
6. Per gli operatori monitorati che sono filiali estere non residenti in uno Stato membro dichiarante, le BCN trasmettono mensilmente alla BCE i dati sul credito entro il trentacinquesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui si riferiscono i dati.
7. Per gli operatori monitorati che sono filiali estere non residenti in uno Stato membro dichiarante, le BCN trasmettono trimestralmente alla BCE i dati sul credito entro il ventesimo giorno lavorativo successivo alle date d'invio per le segnalazioni stabilite dall'articolo 3, paragrafo1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
8. Le BCN trasmettono alla BCE i dati di riferimento della controparte per tutte le controparti a norma della sezione 1 del modello 1 dell'allegato I insieme alla prima trasmissione dei dati sul credito. Qualora intervenga una modifica, le BCN aggiornano i dati non oltre la trasmissione dei dati sul credito rilevanti per la prima data di riferimento per la segnalazione in cui o prima della quale la modifica ha avuto effetto. A meno che le BCN non informino i soggetti dichiaranti di aver ottenuto i dati aggiornati di riferimento della controparte da altre fonti, i soggetti dichiaranti aggiornano tali dati informando le BCN degli eventuali cambiamenti al momento richiesto dalla BCN competente, ma non oltre la data in cui i dati sul credito sono segnalati alla BCN competente per la prima data di riferimento per la segnalazione successiva alla data in cui la modifica ha avuto effetto.
Articolo 14
Requisiti minimi comuni e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
1. I soggetti dichiaranti adempiono ai propri obblighi di segnalazione statistica nel rispetto dei requisiti minimi comuni in materia di trasmissione, accuratezza, precisa identificazione delle controparti e conformità concettuale e di revisione di cui all'allegato V.
2. Le BCN definiscono e attuano le modalità di segnalazione cui devono attenersi i soggetti dichiaranti, in conformità al presente regolamento e ai rispettivi quadri giuridici nazionali nella misura in cui non sono incompatibili con le disposizioni del presente regolamento. Le BCN garantiscono che tali modalità di segnalazione: a) forniscano le informazioni statistiche richieste; e b) consentano di verificare l'osservanza dei requisiti minimi in materia di trasmissione, accuratezza e conformità concettuale e di revisione di cui all'allegato V.
3. Le BCN possono utilizzare informazioni ottenute da ogni altra fonte, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, per la trasmissione di dati sul credito alla BCE, nei limiti in cui le informazioni soddisfano i requisiti di qualità e di tempestività applicabili a norma del presente regolamento ai dati raccolti dai soggetti dichiaranti. In particolare, è richiesta l'osservanza dei requisiti minimi in materia di trasmissione, accuratezza e conformità concettuale e di revisione di cui all'allegato V.
Articolo 15
Fusioni, scissioni e riorganizzazioni
1. In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano incidere sull'adempimento dei rispettivi obblighi statistici, i soggetti dichiaranti interessati informano la BCN competente delle procedure previste per l'assolvimento degli obblighi di segnalazione statistica definiti nel presente regolamento, non appena l'intenzione di attuare la fusione, la scissione o la riorganizzazione è stata pubblicata e prima che ne decorrano gli effetti.
2. Fatti salvi gli obblighi di cui al paragrafo precedente, la BCN competente può autorizzare l'istituzione incorporante ad adempiere i propri obblighi di segnalazione statistica mediante procedure temporanee. Tale esenzione dalle normali procedure di segnalazione non può avere una durata superiore a sei mesi decorrenti dalla data in cui è avvenuta la fusione, la scissione o la riorganizzazione. Tale esenzione lascia impregiudicato l'obbligo dell'istituzione incorporante di adempiere i propri obblighi di segnalazione in conformità al presente regolamento.
Articolo 16
Deroghe e frequenza di segnalazione ridotta
1. Al fine di assicurare la proporzionalità degli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente regolamento, la BCN competente può concedere delle deroghe a soggetti dichiaranti di piccole dimensioni, a condizione che il contributo complessivo di tutti i soggetti dichiaranti a cui viene concessa una deroga in relazione all'intero importo in essere di prestiti segnalati a norma del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (12) da tutti i soggetti dichiaranti residenti nello Stato membro dichiarante non superi il 2 %. Le deroghe possono riguardare alcuni o tutti gli obblighi di segnalazione definiti nel presente regolamento.
2. Al fine di supportare l'attuazione degli obblighi di segnalazione, la BCN competente può consentire ai soggetti dichiaranti di piccole dimensioni di segnalare dati sul credito relativi alle date di riferimento per la segnalazione anteriori all'1o gennaio 2021 su base trimestrale invece che mensile, a condizione che il contributo complessivo di tutti i soggetti che segnalano su base trimestrale all'intero importo in essere dei prestiti segnalati a norma del regolamento (UE) n. 1071/2013 da tutti i soggetti dichiaranti residenti nello Stato membro dichiarante non superi il 4 %, fatte salve le segnalazioni di dati sul credito ai sensi di ogni altra normativa.
3. Le BCN possono concedere deroghe ai soggetti dichiaranti nella misura in cui le BCN recuperino dati provenienti da altre fonti della qualità e tempestività richieste ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3.
4. Le BCN informano dei loro obblighi di segnalazione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, i seguenti soggetti dichiaranti:
a) |
soggetti dichiaranti a cui è stata concessa una deroga a norma del paragrafo 1; |
b) |
soggetti dichiaranti che possono segnalare i dati con una frequenza di segnalazione ridotta a norma del paragrafo 2; |
c) |
soggetti dichiaranti che non soddisfano più le condizioni per una deroga o per la riduzione della frequenza di segnalazione a norma dei paragrafi 1 o 2. |
Articolo 17
Verifica e raccolta obbligatoria e requisiti minimi di qualità
Le BCN svolgono la verifica e, nella misura necessaria, effettuano la raccolta obbligatoria delle informazioni che i soggetti dichiaranti devono fornire ai sensi del presente regolamento, fatto salvo il diritto della BCE di esercitare essa stessa tali diritti. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un soggetto dichiarante non soddisfa i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e di revisione specificati nell'allegato V.
Articolo 18
Sanzioni
La BCE può irrogare sanzioni ai soggetti dichiaranti che non adempiano agli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98. I soggetti dichiaranti non sono soggetti a sanzioni nella misura in cui dimostrino che la segnalazione delle informazioni richieste è impedita dalla legislazione nazionale di un paese in cui risiede la filiale con riguardo alla quale sono tenuti a segnalare le informazioni. Il potere della BCE di imporre sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento è indipendente dal diritto di una BCN di sanzionare, in conformità alla sua legislazione nazionale, il mancato rispetto degli obblighi di segnalazione statistica o di altro tipo che applicabili ai soggetti dichiaranti a norma del rispettivo quadro normativo nazionale in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3.
Articolo 19
Disposizioni transitorie
Le BCN possono posticipare la prima trasmissione alla BCE di dati sul credito relativi alle date di riferimento per la segnalazione anteriori al 1o febbraio 2019, purché trasmettano tali dati alla BCE non oltre il 31 marzo 2019.
Articolo 20
Procedura semplificata di modifica
Tenuto conto del parere del CST, il Comitato esecutivo ha la facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati al presente regolamento, purché tali modifiche non alterino il quadro di riferimento concettuale sottostante né incidano sull'onere di segnalazione dei soggetti dichiaranti. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di tali modifiche.
Articolo 21
Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica a decorrere dal 31 dicembre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 maggio 2016.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) Parere della Commissione del 7 agosto 2015 sul progetto di regolamento della Banca centrale europea sulla raccolta di dati granulari sul credito e di dati sul rischio creditizio (GU C 261 dell'8.8.2015, pag. 1).
(3) Decisione BCE/2014/6, del 24 febbraio 2014, relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (GU L 104 dell'8.4.2014, pag. 72).
(4) Raccomandazione della Banca centrale europea, del 24 febbraio 2014, relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (BCE/2014/7) (GU C 103 dell'8.4.2014, pag. 1).
(5) Protocollo d'intesa sullo scambio di informazioni tra centrali dei rischi nazionali al fine della trasmissione alle istituzioni segnalanti (Memorandum of Understanding on the Exchange of Information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions). Disponibile sul sito della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu
(6) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
(7) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(8) Disponibile sul sito Internet dell'International Organisation for Standardisation (ISO) all'indirizzo www.iso.org
(9) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(10) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(11) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
(12) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea del 24 settembre 2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).
ALLEGATO I
Dati da segnalare e modelli
1. I dati da segnalare ai sensi del presente regolamento si riferiscono a molteplici elementi, quali i creditori, i debitori, gli strumenti, la protezione ecc. che sono interconnessi. Per esempio, a un debitore possono essere concessi più prestiti o una singola protezione può garantire più strumenti. Nel presente allegato è riportato un insieme di dati per la segnalazione di informazioni specifiche relative ad ognuno di questi elementi.
2. L'informazione in ogni insieme di dati si riferisce a un singolo elemento, come lo strumento, oppure alla combinazione di più elementi, come ad esempio «strumento-protezione», determinando in tal modo il livello di granularità da fornire in ogni insieme di dati. Gli insiemi di dati sono strutturati in due modelli.
3. Gli obblighi di segnalazione per gli attributi dei dati contenuti in ogni modello sono stabiliti negli allegati II e III.
4. Gli attributi dei dati inclusi in ogni modello sono definiti nell'allegato IV.
5. Gli importi sono segnalati in unità di euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro ai rispettivi tassi di cambio di riferimento dell'euro della Banca centrale europea (BCE), ossia il tasso medio alla data di riferimento per la segnalazione.
Modello 1
1. Dati di riferimento della controparte
1.1 |
Il livello di granularità per i dati di riferimento della controparte è la controparte. Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: (a) identificativo del soggetto dichiarante e (b) identificativo della controparte. |
1.2 |
Ogni identificativo della controparte deve essere unico per ogni controparte segnalata dallo stesso soggetto dichiarante e ogni controparte deve essere sempre identificata dal soggetto dichiarante utilizzando l'identificativo unico della controparte. Tale identificativo non deve mai essere riutilizzato dallo stesso agente dichiarante per identificare una diversa controparte. Le BCN possono richiedere ai soggetti dichiaranti di utilizzare identificativi della controparte come specificati dalla BCN competente. |
1.3 |
Le controparti da registrare sono tutte le unità istituzionali che sono entità giuridiche o ne fanno parte e sono collegate a strumenti segnalati a norma degli articoli 4 e 5 o forniscono protezione a garanzia di tali strumenti. In particolare, le controparti da registrare sono: a) creditori; b) debitori; c) fornitori della protezione; d) cedenti (originators); e) gestori; f) sedi centrali di imprese; g) imprese madri dirette e h) imprese madri apicali. Una singola entità può essere controparte in relazione a diversi strumenti o ricoprire ruoli diversi come controparte per lo stesso strumento. Tuttavia, ogni controparte dovrebbe essere registrata una sola volta. |
1.4 |
L'informazione richiesta per ogni tipo di controparte è indicata nell'allegato III. |
1.5 |
I dati della controparte descrivono le caratteristiche della controparte. |
1.6 |
Nel caso di persone fisiche associate a strumenti segnalati a AnaCredit, non si deve segnalare alcuna registrazione per le persone fisiche. |
1.7 |
Le registrazioni devono essere segnalate non oltre la trasmissione mensile dei dati sul credito rilevanti per la data di riferimento per la segnalazione in cui la controparte ha stipulato un contratto registrato in AnaCredit. Se si verifica un cambiamento, le registrazioni devono essere aggiornate non oltre la trasmissione mensile dei dati sul credito per la data di riferimento per la segnalazione in cui il cambiamento ha avuto effetto. |
2. Dati sullo strumento
2.1 |
Il livello di granularità per i dati sullo strumento è lo strumento. Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; c) identificativo del contratto; e d) identificativo dello strumento. |
2.2 |
Ogni identificativo del contratto deve essere unico per ogni contratto che genera rischio di credito per lo stesso operatore monitorato. Tale identificativo non deve mai essere riutilizzato per identificare un diverso contratto con lo stesso operatore monitorato. Ogni identificativo dello strumento deve essere unico per ogni contratto, ossia a tutti gli strumenti incorporati in un singolo contratto deve essere attribuito un differente identificativo dello strumento, e questo non deve mai essere riutilizzato per identificare un diverso strumento in relazione allo stesso contratto. |
2.3 |
I dati sullo strumento registrano qualsiasi strumento esistente in base a un contratto tra l'operatore monitorato e le controparti, compresi tutti gli strumenti tra unità istituzionali nell'ambito della stessa entità giuridica. |
2.4 |
I dati dello strumento descrivono le caratteristiche dello strumento, che cambiano raramente nel corso del tempo. |
2.5 |
Le registrazioni devono essere segnalate non oltre la trasmissione mensile dei dati sul credito rilevanti per la data di riferimento per la segnalazione in cui lo strumento è registrato in AnaCredit. Se si verifica un cambiamento, le registrazioni devono essere aggiornate non oltre la trasmissione mensile dei dati sul credito per la data di riferimento per la segnalazione in cui o prima della quale il cambiamento ha avuto effetto. |
3. Dati finanziari
3.1 |
Il livello di granularità per i dati finanziari è lo strumento. Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; c) identificativo del contratto; e (d) identificativo dello strumento. |
3.2 |
I dati finanziari descrivono l'andamento finanziario dello strumento. |
3.3 |
Ogni importo utilizzato di uno strumento deve essere registrato nell'attributo dei dati «importo nominale in essere». Ogni importo impegnato ma non utilizzato di uno strumento deve essere registrato nell'attributo dei dati «importo fuori bilancio». |
3.4 |
Le registrazioni devono essere segnalate su base mensile. |
4. Dati controparte-strumento
4.1 |
Il livello di granularità per i dati controparte-strumento è la combinazione «controparte-strumento» e ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; c) identificativo della controparte; d) identificativo del contratto; e) identificativo dello strumento; e f) ruolo della controparte. |
4.2 |
I dati controparte-strumento descrivono il ruolo di tutte le controparti per ogni strumento. |
4.3 |
Nel caso di persone fisiche associate a strumenti segnalati a AnaCredit, non si deve segnalare alcuna registrazione per le persone fisiche. |
4.4 |
Le registrazioni devono essere segnalate non oltre la trasmissione mensile dei dati sul credito rilevanti per la data di riferimento per la segnalazione in cui o prima della quale lo strumento è stato registrato in AnaCredit. Se si verifica un cambiamento, le registrazioni devono essere aggiornate non oltre la data di trasmissione mensile dei dati sul credito che sono rilevanti per la data di riferimento per la segnalazione in cui o prima della quale il cambiamento ha avuto effetto. |
5. Dati sulle responsabilità solidali
5.1 |
Il livello di granularità per i dati sulle responsabilità solidali è la combinazione «controparte-strumento». Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; c) identificativo della controparte; d) identificativo del contratto; e e) identificativo dello strumento. |
5.2 |
Tali dati registrano l'importo della responsabilità solidale per lo strumento per ogni debitore obbligato in solido in relazione ad un singolo strumento. |
5.3 |
Nel caso di persone fisiche associate a strumenti segnalati a AnaCredit, non si deve segnalare alcuna registrazione per le persone fisiche. |
5.4 |
Le registrazioni devono essere segnalate su base mensile. |
Insieme di dati |
Attributo dei dati |
||
|
Identificativo del soggetto dichiarante Identificativo della controparte Identificativo dell'entità giuridica (LEI) Identificativo nazionale Identificativo della sede centrale d'impresa Identificativo dell'impresa madre diretta Identificativo dell'impresa madre apicale Nome Indirizzo: via Indirizzo: città/località Indirizzo: contea/suddivisione amministrativa Indirizzo: codice di avviamento postale Indirizzo: paese Forma giuridica Settore istituzionale Attività economica Stato dei procedimenti legali Data d'inizio dei procedimenti legali Dimensione dell'impresa Data della dimensione dell'impresa Numero di dipendenti Totale di bilancio Fatturato annuo Principio contabile |
||
|
Identificativo del soggetto dichiarante Identificativo dell'operatore monitorato Identificativo del contratto Identificativo dello strumento Tipologia dello strumento Tipo di ammortamento Valuta Strumento fiduciario Data di inizio Data finale del periodo di soli interessi Tasso di interesse massimo Tasso di interesse minimo Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse Differenziale/margine del tasso di interesse Tipo di tasso di interesse Data di scadenza legale finale Importo degli impegni all'inizio Frequenza di pagamento Prestito per finanziamento di progetto (project finance) Scopo Diritto di azione (recourse) Reference rate (Tasso di riferimento) Data di regolamento Debito subordinato Identificativo del contratto sindacato Diritti di rimborso Variazioni del fair value dovute a cambiamenti nel rischio di credito prima dell'acquisto |
||
|
Identificativo del soggetto dichiarante Identificativo dell'operatore monitorato Identificativo del contratto Identificativo dello strumento Tasso di interesse Prossima data di rideterminazione del tasso di interesse Stato di default dello strumento Data dello stato di default dello strumento Importo trasferito Arretrati per lo strumento Data di scadenza (past due) per lo strumento Tipo di cartolarizzazione Importo nominale in essere Interessi maturati Importo fuori bilancio |
||
|
Identificativo del soggetto dichiarante Identificativo dell'operatore monitorato Identificativo della controparte Identificativo del contratto Identificativo dello strumento Ruolo della controparte |
||
|
Identificativo del soggetto dichiarante Identificativo dell'operatore monitorato Identificativo della controparte Identificativo del contratto Identificativo dello strumento Importo della responsabilità solidale |
Modello 2
6. Dati contabili
6.1 |
Il livello di granularità per i dati contabili è lo strumento. Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; c) identificativo del contratto; e d) identificativo dello strumento. |
6.2 |
Tali dati descrivono l'andamento dello strumento in conformità dei principi contabili pertinenti dell'entità giuridica dell'operatore monitorato. Se il soggetto dichiarante è soggetto al regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13) (1) i dati sono registrati in conformità del principio contabile — International Financial Reporting Standards (IFRS) o GAAP nazionali (generally accepted accounting principles) — applicato per soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) da parte dell'entità giuridica dell'operatore monitorato. |
6.3 |
Le registrazioni devono essere segnalate su base trimestrale. |
7. Dati sulla protezione ricevuta
7.1 |
Il livello di granularità per i dati sulla protezione ricevuta è la protezione ricevuta. Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; c) identificativo della protezione. |
7.2 |
I soggetti dichiaranti dovrebbero segnalare ogni protezione ricevuta come garanzia per il rimborso di qualsiasi strumento segnalato nei dati sullo strumento, indipendentemente dalla ammissibilità di tale protezione per l'attenuazione del rischio di credito a norma del regolamento (UE) n. 575/2013. |
7.3 |
Tali dati descrivono la protezione ricevuta. |
7.4 |
Le registrazioni devono essere segnalate non oltre la trasmissione mensile dei dati sul credito rilevanti per la data di riferimento per la segnalazione in cui o prima della quale la protezione è stata ricevuta come garanzia per il rimborso di qualsiasi strumento segnalato in AnaCredit. Se si verifica un cambiamento, le registrazioni devono essere aggiornate non oltre la trasmissione trimestrale dei dati sul credito rilevanti per la data di riferimento per la segnalazione in cui o prima della quale il cambiamento ha avuto effetto. |
8. Dati relativi a strumento-protezione ricevuta
8.1 |
Il livello di granularità per i dati relativi a strumento-protezione ricevuta è la combinazione strumento-protezione ricevuta. Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; c) identificativo del contratto; d) identificativo dello strumento; ed e) identificativo della protezione. |
8.2 |
Tali dati descrivono tutta la protezione ricevuta in relazione allo strumento che la protezione garantisce. |
8.3 |
Le registrazioni devono essere segnalate su base mensile. |
9. Dati sul rischio di controparte
9.1 |
Il livello di granularità per i dati sul rischio di controparte è la controparte. Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; e c) identificativo della controparte. |
9.2 |
I dati consentono la valutazione del rischio di credito della controparte. |
9.3 |
Tali informazioni sono necessarie solo per i debitori e i fornitori di protezione. |
9.4 |
Nel caso di persone fisiche associate a strumenti segnalati a AnaCredit, non si deve segnalare alcuna registrazione per le persone fisiche. |
9.5 |
Le registrazioni devono essere segnalate su base mensile. |
9.6 |
La BCN competente può decidere di raccogliere i dati sul rischio di controparte su base trimestrale. |
10. Dati sul default della controparte
10.1 |
Il livello di granularità per i dati sul default della controparte è la controparte. Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; e c) identificativo della controparte. |
10.2 |
Questi dati consentono la tempestiva identificazione delle controparti in default. |
10.3 |
Tali informazioni sono necessarie solo per i debitori e i fornitori di protezione. |
10.4 |
Nel caso di persone fisiche associate a strumenti segnalati a AnaCredit, non si deve segnalare alcuna registrazione per le persone fisiche. |
10.5 |
Le registrazioni devono essere segnalate su base mensile. |
Dati |
Attributo dei dati |
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Identificativo del soggetto dichiarante Identificativo dell'operatore monitorato Identificativo del contratto Identificativo dello strumento Classificazione contabile degli strumenti Rilevazione di bilancio Cancellazioni accumulate Importo della riduzione di valore accumulata Tipo di riduzione di valore Metodo di valutazione della riduzione di valore Fonti di gravame Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito Stato in bonis dello strumento Data dello stato in bonis dello strumento Accantonamenti associati a esposizioni fuori bilancio Stato di tolleranza (forbearance) e rinegoziazione Data dello stato di tolleranza e rinegoziazione Recuperi accumulati a partire dal default Portafoglio prudenziale Valore contabile |
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Identificativo del soggetto dichiarante Identificativo dell'operatore monitorato Identificativo della protezione Identificativo del fornitore della protezione Tipo di protezione Valore della protezione Tipo del valore della protezione Metodo di valutazione della protezione Ubicazione della garanzia immobiliare Data del valore della protezione Data di scadenza della protezione Valore iniziale della protezione Data del valore iniziale della protezione |
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Identificativo del soggetto dichiarante Identificativo dell'operatore monitorato Identificativo del contratto Identificativo dello strumento Identificativo della protezione Valore attribuito della protezione Diritti di precedenza di terzi sulla protezione |
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Identificativo del soggetto dichiarante Identificativo dell'operatore monitorato Identificativo della controparte Probabilità di default |
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|
Identificativo del soggetto dichiarante Identificativo dell'operatore monitorato Identificativo della controparte Stato di default della controparte Data dello stato di default della controparte |
(1) Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).
ALLEGATO II
Obblighi di segnalazione statistica specifici
In conformità all'articolo 7, gli obblighi di segnalazione statistica definiti all'articolo 6 devono essere ridotti in presenza di specifiche condizioni. I quattro casi che seguono descrivono le specifiche condizioni nelle quali non è richiesto l'insieme completo di dati sul credito.
1. Operatori monitorati non residenti in uno Stato membro dichiarante
Strumenti per i quali l'operatore monitorato è una filiale estera non residente in uno Stato membro dichiarante;
2. Operatori monitorati non soggetti ai requisiti in materia di fondi propri
Strumenti per i quali l'operatore monitorato:
a) |
non è un ente sottoposto a vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013; o |
b) |
è una filiale estera di un ente non sottoposto a vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. |
3. Strumenti integralmente eliminati contabilmente che risultano gestiti
Strumenti che sono:
a) |
eliminati contabilmente; e |
b) |
gestiti. |
4. Strumenti originati prima del 1o settembre 2018
Strumenti con una data di inizio anteriore al 1o settembre 2018.
La tabella 1 specifica gli obblighi di segnalazione per ogni attributo dei dati in ognuno dei quattro esempi, utilizzando le seguenti classificazioni:
a) N: fatti salvi accordi individuali, le BCN competenti possono decidere di non raccogliere tali informazioni da singoli soggetti dichiaranti;
b) X: informazione di cui non è imposta la segnalazione.
In assenza di classificazione, l'informazione deve essere segnalata.
Se i dati sono coperti da più di una descrizione nella tabella 1, si applica l'obbligo di segnalazione meno oneroso.
Tabella 1
Obblighi di segnalazione statistica specifici
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||||||||
Prestito per finanziamento di progetti (project finance) |
N |
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Data di inizio |
N |
|
|
|
||||||||
Tipo di tasso di interesse |
N |
|
|
|
||||||||
Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse |
N |
|
|
|
||||||||
Data finale del periodo di soli interessi |
N |
|
|
N |
||||||||
Tasso di riferimento |
N |
|
|
|
||||||||
Differenziale (spread)/margine del tasso di interesse |
N |
|
|
|
||||||||
Tasso di interesse massimo |
N |
|
N |
|
||||||||
Tasso di interesse minimo |
N |
|
N |
|
||||||||
Tipo di ammortamento |
N |
|
|
N |
||||||||
Frequenza di pagamento |
N |
|
|
N |
||||||||
Variazioni del fair value dovute a cambiamenti nel rischio di credito prima dell'acquisto |
|
N |
N |
|
||||||||
Prossima data di rideterminazione del tasso di interesse |
N |
|
|
|
||||||||
Stato di default dello strumento |
|
N |
|
|
||||||||
Data dello stato di default dello strumento |
|
N |
|
|
||||||||
Interessi maturati |
N |
|
|
|
||||||||
Classificazione contabile degli strumenti |
|
|
X |
|
||||||||
Fonti di gravame |
|
N |
X |
|
||||||||
Cancellazioni accumulate |
|
|
X |
|
||||||||
Importo della riduzione di valore accumulata |
|
|
X |
|
||||||||
Tipo di riduzione di valore |
|
|
X |
|
||||||||
Metodo di valutazione della riduzione di valore |
|
|
X |
|
||||||||
Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito |
|
|
X |
|
||||||||
Stato in bonis dello strumento |
|
N |
|
|
||||||||
Data dello stato in bonis dello strumento |
|
N |
|
|
||||||||
Accantonamenti associati a esposizioni fuori bilancio |
|
|
X |
|
||||||||
Data dello stato di tolleranza (forbearance) e rinegoziazione |
|
|
|
N |
||||||||
Portafoglio prudenziale |
|
X |
X |
|
||||||||
Valore contabile |
|
|
X |
|
||||||||
Valore iniziale della protezione |
|
|
|
N |
||||||||
Data del valore iniziale della protezione |
|
|
|
N |
||||||||
Probabilità di default |
|
N |
N |
|
||||||||
Stato di default della controparte |
|
N |
N |
|
||||||||
Data dello stato di default della controparte |
|
N |
N |
|
ALLEGATO III
Dati di riferimento della controparte
Le tabelle 2 e 3 specificano gli obblighi di segnalazione per ogni attributo dei dati nei dati di riferimento della controparte, come descritti nel modello 1 dell'allegato I.
La tabella 2 specifica gli obblighi per le controparti residenti in uno Stato membro dichiarante mentre la tabella 3 specifica gli obblighi per le controparti non residenti in uno Stato membro dichiarante.
Si utilizza la seguente classificazione degli obblighi:
a) N: fatti salvi accordi individuali, le BCN competenti possono decidere di non raccogliere questa informazione da singoli soggetti dichiaranti;
b) X: informazione di cui non è imposta la segnalazione.
Ove non sia fornita una classificazione, l'informazione deve essere segnalata.
Se i dati sono ricompresi in più di una descrizione nelle tabelle 2 o 3, si applica l'obbligo di segnalazione più oneroso.
Tabella 2
Obblighi di segnalazione specifici dei dati di riferimento della controparte per le controparti residenti in uno Stato membro dichiarante
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Dati di riferimento della controparte |
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Identificativo della controparte |
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|
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|
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|
||||||||||||||||||||||
Identificativo dell'entità giuridica (LEI) |
|
|
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
||||||||||||||||||||||
Identificativo nazionale |
N |
N |
N |
|
|
N |
N |
N |
N |
N |
N |
||||||||||||||||||||||
Identificativo della sede centrale d'impresa |
X |
X |
X |
N |
|
N |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||||||||
Identificativo dell'impresa madre diretta |
X |
X |
X |
N |
|
N |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||||||||
Identificativo dell'impresa madre apicale |
X |
X |
X |
N |
|
N |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||||||||
Nome |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||
Indirizzo: via |
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|
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|
|
|
N |
||||||||||||||||||||||
Indirizzo: città/località |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
||||||||||||||||||||||
Indirizzo: contea/suddivisione amministrativa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
||||||||||||||||||||||
Indirizzo: codice di avviamento postale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
||||||||||||||||||||||
Indirizzo: paese |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
||||||||||||||||||||||
Forma giuridica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
||||||||||||||||||||||
Settore istituzionale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
||||||||||||||||||||||
Attività economica |
X |
X |
|
|
|
N |
|
|
N |
N |
N |
||||||||||||||||||||||
Stato dei procedimenti legali |
X |
X |
X |
N |
|
N |
N |
N |
N |
N |
N |
||||||||||||||||||||||
Data d'inizio dei procedimenti legali |
X |
X |
X |
N |
|
N |
N |
N |
N |
N |
N |
||||||||||||||||||||||
Dimensione dell'impresa |
X |
X |
X |
N |
|
N |
N |
N |
N |
N |
N |
||||||||||||||||||||||
Data della dimensione dell'impresa |
X |
X |
X |
N |
|
N |
N |
N |
N |
N |
N |
||||||||||||||||||||||
Numero dei dipendenti |
X |
X |
X |
N |
|
N |
N |
N |
N |
N |
X |
||||||||||||||||||||||
Totale di bilancio |
X |
X |
X |
N |
|
N |
N |
N |
N |
N |
X |
||||||||||||||||||||||
Fatturato annuo |
X |
X |
X |
N |
|
N |
N |
N |
N |
N |
X |
||||||||||||||||||||||
Principio contabile |
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X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Tabella 3
Obblighi di segnalazione specifici dei dati di riferimento della controparte per le controparti non residenti in uno Stato membro dichiarante
|
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||||||||||||||||||||||
Dati di riferimento della controparte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificativo della controparte |
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Identificativo dell'entità giuridica (LEI) |
NA |
|
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
||||||||||||||||||||||
Identificativo nazionale |
NA |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
||||||||||||||||||||||
Identificativo della sede centrale d'impresa |
NA |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||||||||
Identificativo dell'impresa madre diretta |
NA |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||||||||
Identificativo dell'impresa madre apicale |
NA |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||||||||
Nome |
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Indirizzo: via |
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
||||||||||||||||||||||
Indirizzo: città/località |
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
||||||||||||||||||||||
Indirizzo: contea/suddivisione amministrativa |
NA |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||||||||
Indirizzo: codice di avviamento postale |
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
||||||||||||||||||||||
Indirizzo: paese |
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
||||||||||||||||||||||
Forma giuridica |
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
||||||||||||||||||||||
Settore istituzionale |
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
||||||||||||||||||||||
Attività economica |
NA |
X |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
||||||||||||||||||||||
Stato dei procedimenti legali |
NA |
X |
X |
X |
N |
N |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||||||||
Data d'inizio dei procedimenti legali |
NA |
X |
X |
X |
N |
N |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||||||||
Dimensione dell'impresa |
NA |
X |
X |
X |
N |
N |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||||||||
Data della dimensione dell'impresa |
NA |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||||||||
Numero dei dipendenti |
NA |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||||||||
Totale di bilancio |
NA |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||||||||
Fatturato annuo |
NA |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||||||||
Principio contabile |
NA |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
ALLEGATO IV
Attributi dei dati, definizioni e valori
La presente tabella fornisce descrizioni e definizioni standard dettagliate degli attributi dei dati indicati negli allegati da I a III. Essa fornisce anche i valori per la segnalazione degli attributi dei dati, comprese le descrizioni dei valori.
Le BCN sono responsabili della trasposizione degli attributi dei dati e dei valori in attributi dei dati e valori equivalenti applicabili a livello nazionale.
Termine |
Tipo di termine |
Definizione |
||||||||
Identificativo della controparte |
Attributo dei dati |
Un identificativo applicato dal soggetto dichiarante per identificare in modo univoco ogni controparte. Ogni controparte deve avere un identificativo della controparte. Questo valore non cambierà nel corso del tempo e non può essere utilizzato come identificativo della controparte di qualsiasi altra controparte. |
||||||||
Alfanumerico |
Valore |
Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici. |
||||||||
Identificativo del soggetto dichiarante |
Attributo dei dati |
Identificativo della controparte per il soggetto dichiarante. |
||||||||
Alfanumerico |
Valore |
Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici. |
||||||||
Identificativo dell'operatore monitorato |
Attributo dei dati |
Identificativo della controparte per l'operatore monitorato. |
||||||||
Alfanumerico |
Valore |
Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici. |
||||||||
Identificativo del contratto |
Attributo dei dati |
Un identificativo applicato dal soggetto dichiarante per identificare in modo univoco ogni contratto. Ogni contratto deve avere un identificativo del contratto. Questo valore non cambierà nel corso del tempo e non può essere utilizzato come identificativo del contratto di qualsiasi altro contratto.. |
||||||||
Alfanumerico |
Valore |
Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici. |
||||||||
Identificativo dello strumento |
Attributo dei dati |
Un identificativo applicato dal soggetto dichiarante per identificare in modo univoco ogni strumento di un singolo contratto. Ogni strumento deve avere un identificativo dello strumento. Questo valore non cambierà nel corso del tempo e non può essere utilizzato come identificativo dello strumento di qualsiasi altro strumento dello stesso contratto. |
||||||||
Alfanumerico |
Valore |
Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici. |
||||||||
Identificativo della protezione |
Attributo dei dati |
Un identificativo applicato dal soggetto dichiarante per identificare in modo univoco ogni protezione utilizzata per garantire lo strumento. Ogni protezione dovrebbe avere un identificativo della protezione. Questo valore non cambierà nel corso del tempo e non può essere utilizzato come identificativo della protezione di qualsiasi altra protezione. |
||||||||
Alfanumerico |
Valore |
Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici. |
||||||||
Identificativo del fornitore della protezione |
Attributo dei dati |
Identificativo della controparte per il fornitore della protezione. Se il fornitore della protezione non è una entità giuridica, l'identificativo del fornitore della protezione non deve essere segnalato. |
||||||||
Alfanumerico |
Valore |
Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici. |
||||||||
Dati di riferimento della controparte |
||||||||||
Identificativo dell'entità giuridica (LEI) |
Attributo dei dati |
Un identificativo dell'entità giuridica della controparte assegnato conformemente allo standard dell'International Organization for Standardization (ISO) 17442. |
||||||||
Alfanumerico |
Valore |
Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici. |
||||||||
Identificativo nazionale |
Attributo dei dati |
Un codice di identificazione di uso comune, che consente l'identificazione inequivocabile di una controparte o dell'entità giuridica a cui la controparte appartiene nel proprio paese di residenza. Per una controparte che è una filiale estera, l'identificativo nazionale fa riferimento alla filiale estera. Per una controparte che non è una filiale estera, l'identificativo nazionale fa riferimento all'entità giuridica a cui la controparte appartiene. |
||||||||
Alfanumerico |
Valore |
Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici. |
||||||||
Identificativo della sede principale d'impresa |
Attributo dei dati |
Identificativo della controparte per l'entità giuridica di cui la filiale estera è una parte sprovvista di personalità giuridica. Questa informazione si deve segnalare solo per le controparti che sono filiali estere. |
||||||||
Alfanumerico |
Valore |
Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici. |
||||||||
Identificativo dell'impresa madre diretta |
Attributo dei dati |
Identificativo della controparte per l'entità giuridica che è l'impresa madre diretta della controparte. Se la controparte non ha una impresa madre, si segnala l'identificativo della controparte per la controparte stessa. Impresa madre ha lo stesso significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, lettera a) del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Alfanumerico |
Valore |
Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici. |
||||||||
Identificativo dell'impresa madre apicale |
Attributo dei dati |
Identificativo della controparte per l'entità giuridica che è l'impresa madre apicale della controparte. Questa impresa madre apicale non ha una impresa madre. Se la controparte non ha una impresa madre, si segnala l'identificativo della controparte per la controparte stessa. Impresa madre ha lo stesso significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, lettera a) del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Alfanumerico |
Valore |
Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici. |
||||||||
Nome |
Attributo dei dati |
Denominazione completa della controparte. |
||||||||
Stringa di caratteri |
Valore |
Una sequenza finita di caratteri |
||||||||
Indirizzo: via |
Attributo dei dati |
Via e numero civico dell'indirizzo della controparte |
||||||||
Stringa di caratteri |
Valore |
Una sequenza finita di caratteri |
||||||||
Indirizzo: città/località |
Attributo dei dati |
Città o località della controparte |
||||||||
Stringa di caratteri |
Valore |
Una sequenza finita di caratteri |
||||||||
Indirizzo: codice di avviamento postale |
Attributo dei dati |
Codice di avviamento postale della controparte |
||||||||
Alfanumerico |
Valore |
Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici. |
||||||||
Indirizzo: contea/suddivisione amministrativa |
Attributo dei dati |
Contea o analoga suddivisione amministrativa delle controparti residenti negli Stati membri dell'Unione europea |
||||||||
Stringa di caratteri |
Valore |
Regioni NUTS 3 |
||||||||
Indirizzo: paese |
Attributo dei dati |
Paese della controparte. |
||||||||
Codici ISO 3166-1 alpha-2 |
Valore |
Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese. |
||||||||
Forma giuridica |
Attributo dei dati |
Tipo di entità d'impresa come definito nell'ordinamento giuridico nazionale. |
||||||||
Stringa di caratteri |
Valore |
Una sequenza finita di caratteri |
||||||||
Settore istituzionale |
Attributo dei dati |
Settori istituzionali in conformità del regolamento (UE) n. 549/2013, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/40) (1). |
||||||||
Società non finanziarie |
Valore |
Società non finanziarie come definite ai paragrafi da 2.45 a 2.50 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013. |
||||||||
Banca centrale |
Valore |
Autorità bancarie centrali come definite ai paragrafi da 2.72 a 2.74 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013. |
||||||||
Enti creditizi |
Valore |
Enti creditizi come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Istituti di deposito diversi dagli enti creditizi |
Valore |
Istituti di deposito diversi dagli enti creditizi come definiti all'articolo 1, lettera a), punto 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) |
||||||||
Fondi comuni monetari (FCM) |
Valore |
Fondi comuni monetari (FCM) come definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). |
||||||||
Fondi di investimento diversi dai FCM |
Valore |
Fondi di investimento diversi dai FCM, come definiti ai paragrafi da 2.82 a 2.85 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013. |
||||||||
Società veicolo finanziarie (SV) coinvolte in operazioni di cartolarizzazione |
Valore |
SV coinvolte in operazioni di cartolarizzazione come definite all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40). |
||||||||
Altri intermediari finanziari, ad eccezione delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione e delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione |
Valore |
Altri intermediari finanziari, ad eccezione delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione, come definiti al paragrafo 2.86 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 e con esclusione delle SV coinvolte in operazioni di cartolarizzazione, come definite all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40). |
||||||||
Ausiliari finanziari |
Valore |
Ausiliari finanziari come definiti al paragrafo 2.63 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013. |
||||||||
Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive |
Valore |
Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive come definiti ai paragrafi 2.98 e 2.99 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013. |
||||||||
Imprese di assicurazione |
Valore |
Imprese di assicurazione come definite ai paragrafi da 2.100 a 2.104 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013. |
||||||||
Fondi pensione |
Valore |
Fondi pensione come definiti ai paragrafi da 2.105 a 2.110 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013. |
||||||||
Amministrazioni centrali |
Valore |
Amministrazioni centrali come definite al paragrafo 2.114 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013. |
||||||||
Amministrazioni di Stati federati |
Valore |
Amministrazioni di Stati federati come definite al paragrafo 2.115 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013. |
||||||||
Amministrazioni locali |
Valore |
Amministrazioni locali come definite al paragrafo 2.116 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013. |
||||||||
Enti di previdenza e assistenza sociale |
Valore |
Enti di previdenza e assistenza sociale come definiti al paragrafo 2.117 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013. |
||||||||
Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie |
Valore |
Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie come definite ai paragrafi da 2.129 a 2.130 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013. |
||||||||
Attività economica |
Attributo dei dati |
Classificazione delle controparti in base alle loro attività economiche, ai sensi della classificazione statistica NACE revisione 2 come stabilita nel regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
||||||||
Codice NACE |
Valore |
Un codice NACE di livello due, tre o quattro in conformità al regolamento (CE) n. 1893/2006. |
||||||||
Stato dei procedimenti legali |
Attributo dei dati |
Categorie che descrivono lo status giuridico di una controparte con riguardo alla sua solvibilità sulla base della normativa nazionale. Le BCN dovrebbero trasporre questi valori nella normativa nazionale. A tempo debito, ogni BCN dovrebbe preparare una tabella di riferimento per facilitare l'interpretazione e la comparazione di questi valori tra i paesi. |
||||||||
Nessuna azione legale intentata |
Valore |
Non sono state intentate azioni legali circa la solvibilità o l'indebitamento di una controparte. |
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Sottoposto ad amministrazione controllata o altre procedure concorsuali. |
Valore |
Ogni procedimento che implica l'intervento di un organo giurisdizionale o di natura analoga diretto al raggiungimento di un accordo di rifinanziamento tra i creditori, ad eccezione delle procedure di fallimento o insolvenza. |
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Fallimento/insolvenza |
Valore |
Procedure concorsuali vincolanti di fallimento o insolvenza sottoposte a controllo giudiziario, che comportano lo spossessamento parziale o totale di una controparte e la designazione di un curatore. |
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Altri provvedimenti giuridici |
Valore |
Provvedimenti giuridici diversi da quelli già indicati, inclusi strumenti giuridici bilaterali tra il soggetto dichiarante e la controparte. |
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Data d'inizio dei procedimenti legali |
Attributo dei dati |
La data in cui i procedimenti legali, come segnalati in base all'attributo «stato dei procedimenti legali», sono stati avviati. Questa data è la data pertinente più recente anteriore alla data di segnalazione e viene segnalata solo se l'attributo dei dati «stato dei procedimenti legali» ha un valore diverso da «nessuna azione legale intentata». |
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Date |
Valore |
Espressa nella forma gg/mm/aaaa |
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Dimensione dell'impresa |
Attributo dei dati |
Classificazione delle imprese per dimensione, ai sensi dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE (3) della Commissione. |
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Grande impresa |
Valore |
Impresa che non può essere considerata una microimpresa o una piccola o media impresa (PMI), ai sensi dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. |
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MEDIA impresa |
Valore |
Impresa che rientra nella categoria di una PMI, ma che non è una microimpresa o una piccola impresa, ai sensi dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. |
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Piccola impresa |
Valore |
Impresa che rientra nella categoria di piccola impresa, ai sensi dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. |
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Microimpresa |
Valore |
Impresa che rientra nella categoria di microimpresa, ai sensi dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. |
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Data della dimensione dell'impresa |
Attributo dei dati |
La data a cui si riferisce il valore fornito all'attributo «dimensione dell'impresa». Questa è la data degli ultimi dati utilizzati per classificare o rivedere la classificazione dell'impresa. |
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Date |
Valore |
Espressa nella forma gg/mm/aaaa |
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Numero dei dipendenti |
Attributo dei dati |
Numero dei dipendenti che lavorano per la controparte, ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. |
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Numerico |
Valore |
Numero non negativo. |
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Totale di bilancio |
Attributo dei dati |
Valore contabile delle attività totali della controparte ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013. |
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Numerico |
Valore |
Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione. |
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Fatturato annuo |
Attributo dei dati |
Volume annuale delle vendite al netto di tutti gli sconti e imposte sulle vendite della controparte ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Equivalente al concetto di «fatturato totale annuo» di cui all'articolo 153, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Numerico |
Valore |
Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione. |
||||||||
Principio contabile |
Attributo dei dati |
Principio contabile utilizzato dall'entità giuridica dell'operatore monitorato. Se il soggetto dichiarante è soggetto al regolamento (UE) n. 2015/534 (BCE/2015/13), i dati sono registrati in conformità del principio contabile — International Financial Reporting Standards (IFRS) o GAAP nazionali (generally accepted accounting principles) — applicato per soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 2015/534 (BCE/2015/13) da parte dell'entità giuridica dell'operatore monitorato. |
||||||||
IFRS |
Valore |
IFRS applicabili ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
||||||||
GAAP nazionali conformi agli IFRS |
Valore |
Regimi contabili nazionali sviluppati ai sensi della direttiva del Consiglio 86/635/CEE (5) che applicano i criteri IFRS per gli strumenti. |
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GAAP nazionali non conformi ai IFRS |
Valore |
Regimi contabili nazionali sviluppate ai sensi della direttiva del Consiglio 86/635/CEE che non applicano i criteri IFRS per gli strumenti. |
||||||||
Dati sul rischio di controparte |
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Probabilità di default |
Attributo dei dati |
La probabilità di default della controparte nell'orizzonte temporale di un anno determinata ai sensi degli articoli 160, 163, 179 e 180 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Numerico |
Valore |
Un numero da 0 a 1. |
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Dati sul default della controparte |
||||||||||
Stato di default della controparte |
Attributo dei dati |
Identificazione dello stato di default della controparte. Categorie che descrive i motivi per i quali la controparte può essere in default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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Non in default |
Valore |
Controparte non in default ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Default perché adempimento improbabile |
Valore |
Controparte in default perché il suo adempimento è considerato improbabile ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Default perché in arretrato nei pagamenti superiore a 90/180 giorni |
Valore |
Controparte in default perché è in arretrato nel pagamento di qualsiasi debito di oltre 90/180 giorni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Default perché sia adempimento improbabile sia arretrato di pagamento superiore a 90/180 giorni |
Valore |
Controparte in default sia perché il suo adempimento è considerato improbabile sia perché è in arretrato nel pagamento di qualsiasi debito di oltre 90/180 giorni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Data dello stato di default della controparte |
Attributo dei dati |
La data alla quale si considera intervenuto lo stato di default, come segnalato nell'attributo dei dati «stato di default della controparte». |
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Data |
Valore |
Espressa nella forma gg/mm/aaaa |
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Dati sullo strumento |
||||||||||
Tipologia dello strumento |
Attributo dei dati |
Classificazione dello strumento in base al tipo di disposizioni contrattuali concordate tra le parti. |
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Depositi diversi da contratti di acquisto con patto di rivendita |
Valore |
Depositi, come definiti al paragrafo 5.79 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013, esclusi i contratti di contratti di acquisto con patto di rivendita. |
||||||||
Scoperto di conto corrente |
Valore |
Scoperto di conto corrente come definito al paragrafo 2, punto 1, lettera c) della tabella nella parte 2 dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). |
||||||||
Debito da carta di credito |
Valore |
Credito concesso attraverso carte di addebito posticipato, vale a dire carte che concedono credito a saldo, o attraverso le carte di credito, vale a dire carte che concedono credito a saldo e credito «extended». |
||||||||
Credito revolving, esclusi gli scoperti di conto e il debito da carta di credito |
Valore |
Credito che ha le seguenti caratteristiche:
|
||||||||
Linee di credito, escluso il credito revolving |
Valore |
Credito che ha le seguenti caratteristiche:
|
||||||||
Contratti di vendita con patto di riacquisto |
Valore |
Contratti di vendita con patto di riacquisto come definiti nella parte 2.14 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. |
||||||||
Crediti commerciali |
Valore |
Crediti commerciali come definiti al paragrafo 5.41, lettera c), dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. |
||||||||
Leasing finanziario |
Valore |
Leasing finanziario come definito ai paragrafi da 5.134 a 5.135 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013. |
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Altri prestiti |
Valore |
Altri prestiti non inclusi in alcuna delle categorie precedentemente elencate. Prestito ha lo stesso significato come definito ai paragrafi 5.112, 5.113 e 5.114 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013. |
||||||||
Prestito per finanziamento di progetti (project finance) |
Attributo dei dati |
Identificazione del finanziamento di progetti. |
||||||||
Prestito per finanziamento di progetti (project finance) |
Valore |
Da utilizzare se lo strumento è un prestito per finanziamento di progetti ai sensi dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. |
||||||||
Prestito non per finanziamento di progetti (project finance) |
Valore |
Lo strumento non è un prestito per finanziamento di progetti ai sensi dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. |
||||||||
Valuta |
Attributo dei dati |
Denominazione in valuta degli strumenti, ai sensi dello standard ISO 4217. |
||||||||
Standard ISO 4217 |
Valore |
Codice per lo standard ISO 4217 per la valuta. |
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Data di inizio |
Attributo dei dati |
Data di in cui ha avuto inizio la relazione contrattuale, cioè la data in cui l'accordo contrattuale è divenuto vincolante per tutte le parti. |
||||||||
Data |
Valore |
Espressa nella forma gg/mm/aaaa |
||||||||
Data di regolamento |
Attributo dei dati |
Data in cui le condizioni specificate nel contratto sono o possono essere eseguite per la prima volta, cioè la data in cui gli strumenti finanziari sono inizialmente scambiati o creati. |
||||||||
Data |
Valore |
Espressa nella forma gg/mm/aaaa |
||||||||
Data di scadenza legale finale |
Attributo dei dati |
Data di scadenza contrattuale dello strumento, tenendo conto di ogni accordo modificativo dei patti iniziali. |
||||||||
Data |
Valore |
Espressa nella forma gg/mm/aaaa |
||||||||
Diritto di azione (recourse) |
Attributo dei dati |
Classificazione degli strumenti sulla base dei diritti del creditore di aggredire i beni diversi da qualsiasi protezione costituita a garanzia dello strumento. |
||||||||
Diritto di azione |
Valore |
Strumento rispetto al quale il creditore ha il diritto di aggredire i beni del debitore diversi da qualsiasi protezione costituita a garanzia dello strumento o, nel caso di crediti commerciali, il diritto di riscuotere il debito dall'entità che ha venduto i crediti al creditore. |
||||||||
Senza diritto di azione |
Valore |
Strumento senza ricorso come definito sopra. |
||||||||
Tipo di tasso di interesse |
Attributo dei dati |
Classificazione delle esposizioni creditizie in funzione del tasso di base per la determinazione del tasso di interesse per ciascun periodo di pagamento. |
||||||||
Fisso |
Valore |
Schema che definisce i tassi di interesse nel corso della durata dell'esposizione, che comprende solo tassi costanti — tasso numerico costante noto con certezza al momento dell'inizio dell'esposizione — e in cui i tassi di interesse si applicano a tutta l'esposizione. Lo schema può contenere più di un tasso di interesse costante da applicare in diversi periodi per la durata dell'esposizione (ad esempio prestito con un tasso costante di interesse durante il periodo a tasso fisso iniziale, che poi passa a un tasso d'interesse diverso, ancora costante, già noto al momento dell'inizio dell'esposizione). |
||||||||
Variabile |
Valore |
Schema che definisce i tassi di interesse nel corso dell'esposizione, che comprende solo tassi di interesse basati sull'evoluzione di un'altra variabile (la variabile di riferimento) e in cui il tasso di interesse si applica a tutta l'esposizione. |
||||||||
Misto |
Valore |
Altro tipo di tasso di interesse non incluso in alcuna delle categorie sopra elencate. |
||||||||
Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse |
Attributo dei dati |
Frequenza alla quale il tasso d'interesse viene rideterminato dopo il periodo iniziale a tasso fisso, se presente. |
||||||||
Non rideterminabile |
Valore |
Strumento che non include un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse. |
||||||||
Giornaliera (overnight) |
Valore |
Strumento con un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse su base giornaliera. |
||||||||
Mensile |
Valore |
Strumento con un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse su base mensile. |
||||||||
Trimestrale |
Valore |
Strumento con un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse su base trimestrale. |
||||||||
Semestrale |
Valore |
Strumento con un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse su base semestrale. |
||||||||
Annuale |
Valore |
Strumento con un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse su base annuale. |
||||||||
A discrezione del creditore |
Valore |
Strumento con un accordo contrattuale in virtù del quale il creditore ha il diritto di stabilire la data per la rideterminazione del tasso di interesse. |
||||||||
Altra frequenza |
Valore |
Strumento con un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse con una frequenza diversa da ognuna delle categorie sopra indicate. |
||||||||
Data finale del periodo di soli interessi |
Attributo dei dati |
La data in cui termina il periodo di soli interessi. Uno strumento del tipo soli interessi è uno strumento in cui, per un periodo contrattualmente stabilito, vengono pagati solo gli interessi sul saldo capitale, con il saldo capitale che resta invariato. |
||||||||
Data |
Valore |
Espressa nella forma gg/mm/aaaa |
||||||||
Tasso di riferimento |
Attributo dei dati |
Tasso di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso di interesse effettivo. |
||||||||
Codice del tasso di riferimento |
Valore |
Il codice del tasso di riferimento è una combinazione del valore del tasso di riferimento e del valore della scadenza. Devono essere utilizzati i seguenti valori del tasso di riferimento: EURIBOR, USD LIBOR, GBP LIBOR, EUR LIBOR, JPY LIBOR, CHF LIBOR, MIBOR, altri tassi di riferimento singoli, altri tassi di riferimento multipli. Devono essere utilizzati i seguenti valori della scadenza: Giornaliera (overnight), una settimana, due settimane, tre settimane, un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, cinque mesi, sei mesi, sette mesi, otto mesi, nove mesi, dieci mesi, undici mesi, dodici mesi. Il codice del tasso di riferimento è composto nella maniera seguente: il valore del tasso di riferimento è combinato con il valore della scadenza. |
||||||||
Differenziale (spread)/margine del tasso di interesse |
Attributo dei dati |
Margine o differenziale (spread) (espresso in percentuale) da aggiungere al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso di interesse in punti base. |
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Numerico |
Valore |
Tasso di interesse espresso in percentuale |
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Tasso di interesse massimo |
Attributo dei dati |
Valore massimo per il tasso di interesse applicato. |
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Numerico |
Valore |
Tasso di interesse espresso in percentuale |
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Tasso di interesse minimo |
Attributo dei dati |
Valore minimo per il tasso di interesse applicato. |
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Numerico |
Valore |
Tasso di interesse espresso in percentuale |
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Scopo |
Attributo dei dati |
Classificazione degli strumenti in funzione del loro scopo. |
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Acquisto immobiliare residenziale |
Valore |
Finanziamento di immobile residenziale. Immobile residenziale è definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Acquisto immobiliare commerciale |
Valore |
Finanziamento di immobile diverso da immobile residenziale. |
||||||||
Finanziamenti con margini |
Valore |
Strumenti nei quali un ente concede un credito in connessione con l'acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli. Gli strumenti di finanziamento con margini non comprendono altri finanziamenti garantiti da titoli. |
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Finanziamento del debito |
Valore |
Finanziamento del debito in essere o in scadenza. Comprende il rifinanziamento del debito. |
||||||||
Importazioni |
Valore |
Finanziamento di beni e servizi (acquisti, permuta e/o donazioni) da non residenti a residenti. |
||||||||
Esportazioni |
Valore |
Finanziamento di beni e servizi (vendite, permuta e/o donazioni) da residenti a non residenti. |
||||||||
Investimento edilizio |
Valore |
Finanziamento della costruzione di edifici, infrastrutture e impianti industriali. |
||||||||
Finanziamento del capitale circolante |
Valore |
Finanziamento della gestione dei flussi di cassa di un'organizzazione. |
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Altri scopi |
Valore |
Altri scopi non compresi in alcuna delle categorie sopra elencate. |
||||||||
Tipo di ammortamento |
Attributo dei dati |
Tipo di ammortamento dello strumento inclusivo di capitale e interessi. |
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Francese |
Valore |
Ammortamento in cui l'importo totale — capitale più interessi — rimborsato in ogni rata è lo stesso. |
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Tedesco |
Valore |
Ammortamento in cui la prima rata è solo interessi e le rate rimanenti sono costanti, comprensive di ammortamento di capitale e interessi. |
||||||||
Piano di ammortamento fisso |
Valore |
Ammortamento in cui l'importo del capitale rimborsato in ogni rata è lo stesso. |
||||||||
Bullet |
Valore |
Ammortamento in cui l'importo totale del capitale è rimborsato all'ultima rata. |
||||||||
Altro |
Valore |
Altro tipo di ammortamento non incluso in alcuna delle categorie sopra elencate. |
||||||||
Frequenza di pagamento |
Attributo dei dati |
Frequenza dei pagamenti dovuti, di capitale o interessi, cioè il numero di mesi tra i pagamenti. |
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Mensile |
Valore |
Su base mensile. |
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Trimestrale |
Valore |
Su base trimestrale. |
||||||||
Semestrale |
Valore |
Su base semestrale. |
||||||||
Annuale |
Valore |
Su base annuale. |
||||||||
Bullet |
Valore |
Ammortamento in cui l'importo totale del capitale è rimborsato all'ultima rata, indipendentemente dalla frequenza del pagamento degli interessi. |
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Zero coupon |
Valore |
Ammortamento in cui l'importo totale del capitale e gli interessi sono rimborsati all'ultima rata. |
||||||||
Altro |
Valore |
Altra frequenza di pagamento non inclusa in alcuna delle categorie sopra elencate. |
||||||||
Identificativo del contratto sindacato |
Attributo dei dati |
Identificativo del contratto applicato dal capofila (lead arranger) del contratto sindacato per identificare in modo univoco ogni contratto. Ogni contratto sindacato avrà un «identificativo del contratto sindacato». Questo valore non cambierà nel corso del tempo e non può essere utilizzato dal lead arranger come identificativo del contratto di qualsiasi altro contratto. Tutti i creditori che partecipano ad un contratto sindacato devono usare il medesimo «identificativo del contratto sindacato». |
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Alfanumerico |
Valore |
Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici. |
||||||||
Debito subordinato |
Attributo dei dati |
Identificazione del debito subordinato. Gli strumenti di debito subordinato forniscono un credito a titolo sussidiario nei confronti dell'ente emittente che può essere fatto valere solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i crediti di grado superiore (ad esempio depositi/prestiti). |
||||||||
Debito subordinato |
Valore |
Lo strumento è un debito subordinato ai sensi della tabella dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). |
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Debito non subordinato |
Valore |
Lo strumento non è subordinato. |
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Diritti di rimborso |
Attributo dei dati |
Classificazione delle esposizioni creditizie in funzione del diritto del creditore di chiedere il rimborso dell'esposizione. |
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A richiesta o con preavviso breve |
Valore |
Strumenti rimborsabili a richiesta o con preavviso breve a richiesta del creditore. |
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Altro |
Valore |
Strumenti soggetti a diritti di rimborso diversi da quello a richiesta o con preavviso breve. |
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Strumento fiduciario |
Attributo dei dati |
Identificazione degli strumenti in cui l'operatore monitorato agisce in nome proprio ma per conto di un terzo, e con rischio a carico di quest'ultimo. |
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Strumento fiduciario |
Valore |
Da utilizzare se lo strumento è depositato a titolo fiduciario. |
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Strumento non fiduciario |
Valore |
Da utilizzare se lo strumento non è depositato a titolo fiduciario. |
||||||||
Importo degli impegni all'inizio |
Attributo dei dati |
Livello massimo di esposizione al rischio creditizio dell'operatore monitorato alla data d'inizio dello strumento, senza tenere in considerazione ogni eventuale protezione detenuta o altri supporti di credito. L'importo totale degli impegni alla data di inizio è stabilito durante il procedimento di approvazione ed è diretto a limitare la quantità di rischio di credito di un operatore monitorato nei confronti di una data controparte per lo strumento in questione. |
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Numerico |
Valore |
Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione. |
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Variazioni del fair value dovute a cambiamenti nel rischio di credito prima dell'acquisto |
Attributo dei dati |
La differenza tra l'importo nominale in essere e il prezzo di acquisto dello strumento alla data di acquisto. Tale importo dovrebbe essere segnalato per gli strumenti acquistati per un importo inferiore all'importo in essere a causa di un deterioramento del rischio di credito. |
||||||||
Numerico |
Valore |
Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE ossia tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione. |
||||||||
Dati finanziari |
||||||||||
Tasso di interesse |
Attributo dei dati |
Tasso annualizzato concordato o tasso di interesse definito in senso stretto ai sensi del regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) (6). |
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Numerico |
Valore |
Tasso di interesse espresso in percentuale. |
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Prossima data di rideterminazione del tasso di interesse |
Attributo dei dati |
La data in cui avviene la prossima rideterminazione del tasso di interesse, come definita nella parte 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Se lo strumento non è soggetto ad una rideterminazione successiva del tasso di interesse, sarà segnalata la data di scadenza legale finale. |
||||||||
Data |
Valore |
Espressa nella forma gg/mm/aaaa |
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Importo trasferito |
Attributo dei dati |
Importo trasferito della proprietà economica dell'attività finanziaria. |
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Numerico |
Valore |
Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione. |
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Stato di inadempimento dello strumento |
Attributo dei dati |
Identificazione dello stato di default dello strumento. Categorie che descrivono le situazioni nelle quali uno strumento può essere descritto come in default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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Non in default |
Valore |
Strumento non in default ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Default perché adempimento improbabile |
Valore |
Strumenti in default perché l'adempimento da parte del debitore è improbabile ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Default perché arretrato nel pagamento di oltre 90/180 giorni |
Valore |
Strumenti in default perché il debitore è in arretrato sul pagamento del debito da oltre 90/180 giorni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Default perché sia adempimento improbabile sia arretrato nel pagamento di oltre 90/180 giorni |
Valore |
Strumento in default sia perché l'adempimento del debitore è considerato improbabile sia perché il debitore è in arretrato nel pagamento del debito di oltre 90/180 giorni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Arretrati per lo strumento |
Attributo dei dati |
Ammontare complessivo del capitale, interessi e qualsiasi spesa in essere alla data di segnalazione, contrattualmente dovuto e impagato (arretrato). Tale importo deve essere sempre segnalato. Si deve segnalare 0 (zero) se non vi sono arretrati per lo strumento alla data di segnalazione. |
||||||||
Numerico |
Valore |
Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione. |
||||||||
Data di scadenza (past due) per lo strumento |
Attributo dei dati |
Data di scadenza dello strumento ai sensi del paragrafo 48 della parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Questa è la data precedente più prossima alla data di riferimento per la segnalazione ed è da segnalare se lo strumento è scaduto alla data di riferimento per la segnalazione. |
||||||||
Data |
Valore |
Espressa nella forma gg/mm/aaaa |
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Data dello stato di inadempimento dello strumento |
Attributo dei dati |
Data in cui si considera verificato lo stato di default, come segnalato nell'attributo dei dati «stato di default dello strumento». |
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Data |
Valore |
Espressa nella forma gg/mm/aaaa |
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Tipo di cartolarizzazione |
Attributo dei dati |
Identificazione del tipo di cartolarizzazione, ai sensi dell'articolo 242, punti 10 e 11, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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Cartolarizzazione tradizionale |
Valore |
Strumento cartolarizzato con cartolarizzazione tradizionale. |
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Cartolarizzazione sintetica |
Valore |
Strumento cartolarizzato con cartolarizzazione sintetica. |
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Non cartolarizzato |
Valore |
Strumento che non è cartolarizzato con cartolarizzazione tradizionale o sintetica. |
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Importo nominale in essere |
Attributo dei dati |
Importo nominale in essere alla fine della data di riferimento per la segnalazione, compresi gli interessi di mora non pagati ma con esclusione degli interessi maturati. L'importo nominale in essere deve essere segnalato al netto di cancellazioni e riduzioni come determinati dalle pratiche contabili pertinenti. |
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Numerico |
Valore |
Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione. |
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Importo fuori bilancio |
Attributo dei dati |
Importo nominale complessivo delle esposizioni fuori bilancio. VI è ricompreso qualsiasi impegno a prestare prima di considerare i fattori di conversione e le tecniche di attenuazione del rischio di credito. È l'importo che meglio rappresenta la massima esposizione dell'ente al rischio di credito, senza tenere in considerazione ogni eventuale protezione detenuta o altri supporti di credito. |
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Numerico |
Valore |
Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione. |
||||||||
Interessi maturati |
Attributo dei dati |
L'importo degli interessi maturati sui prestiti alla data di riferimento per la segnalazione di cui al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Conformemente al principio generale di contabilità basato sul criterio di competenza, gli interessi maturati su strumenti dovrebbero essere iscritti in bilancio nel momento in cui maturano (vale a dire sulla base del principio di competenza), piuttosto che nel momento in cui sono effettivamente realizzati (vale a dire sulla base del principio di cassa). |
||||||||
Numerico |
Valore |
Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione. |
||||||||
Dati contabili |
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Classificazione contabile degli strumenti |
Attributo dei dati |
Portafoglio contabile in cui lo strumento è iscritto in conformità al principio contabile — IFRS o GAAP nazionali — ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/534 (BCE/2015/13) utilizzato dall'entità giuridica dell'operatore monitorato. |
||||||||
Portafogli contabili IFRS |
||||||||||
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista |
Valore |
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista in conformità con gli IFRS. |
||||||||
Attività finanziarie possedute per negoziazione |
Valore |
Attività finanziarie possedute per negoziazione in conformità con gli IFRS. |
||||||||
Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto economico |
Valore |
Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto economico in conformità con gli IFRS. |
||||||||
Attività finanziarie designate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo |
Valore |
Attività finanziarie valutate al fair value rilevato a prospetto di conto economico e indicate come tali al momento dalla loro rilevazione iniziale o successivamente in conformità con gli IFRS, fatta eccezione di quelle classificate come attività finanziarie possedute per negoziazione. |
||||||||
Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo |
Valore |
Attività finanziarie valutate al fair value rilevato sulla base di altre componenti di conto economico complessivo in ragione del modello aziendale e delle caratteristiche dei flussi di cassa in conformità con gli IFRS. |
||||||||
Attività finanziarie al costo ammortizzato |
Valore |
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato in conformità con gli IFRS. |
||||||||
Portafogli contabili GAAP nazionali |
||||||||||
Cassa e disponibilità presso banche centrali |
Valore |
Cassa e disponibilità presso banche centrali in conformità ai GAAP nazionali. |
||||||||
Attività finanziarie possedute per negoziazione |
Valore |
Attività finanziarie possedute per negoziazione centrali in conformità ai GAAP nazionali. |
||||||||
Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto economico |
Valore |
Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto centrali in conformità ai GAAP nazionali. |
||||||||
Attività finanziarie per negoziazione |
Valore |
Attività finanziarie per negoziazione centrali in conformità ai GAAP nazionali. |
||||||||
Attività finanziarie indicate al fair value rilevato a prospetto di conto economico |
Valore |
Attività finanziarie indicate al fair value rilevato a prospetto di conto economico centrali in conformità ai GAAP nazionali. |
||||||||
Attività finanziarie disponibili per la vendita |
Valore |
Attività finanziarie disponibili per la vendita centrali in conformità ai GAAP nazionali. |
||||||||
Attività finanziarie non derivate non per negoziazione misurate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo |
Valore |
Attività finanziarie non derivate non per negoziazione misurate al fair value rilevato a prospetto di conto economico centrali in conformità ai GAAP nazionali. |
||||||||
Attività finanziarie non derivate non per negoziazione misurate al fair value rilevato a patrimonio netto |
Valore |
Attività finanziarie non derivate non per negoziazione misurate al fair value rilevato a patrimonio netto in conformità ai GAAP nazionali. |
||||||||
Finanziamenti e crediti |
Valore |
Finanziamenti e crediti in conformità ai GAAP nazionali. |
||||||||
Investimenti posseduti fino a scadenza |
Valore |
Investimenti posseduti fino a scadenza in conformità ai GAAP nazionali. |
||||||||
Strumenti di debito non per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo |
Valore |
Strumenti di debito non per negoziazione misurati secondo un metodo in conformità ai GAAP nazionali. |
||||||||
Altre attività finanziarie non derivate non per negoziazione |
Valore |
Altre attività finanziarie non derivate non per negoziazione in conformità ai GAAP nazionali. |
||||||||
Rilevazione di bilancio |
Attributo dei dati |
Rilevazione di bilancio dell'attività finanziaria. |
||||||||
Rilevato totalmente |
Valore |
Strumento rilevato totalmente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. |
||||||||
Rilevato in misura pari al coinvolgimento continuativo dell'ente |
Valore |
Strumento rilevato in misura pari al coinvolgimento continuativo dell'ente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. |
||||||||
Eliminato totalmente |
Valore |
Strumento eliminato totalmente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. |
||||||||
Fonti di gravame |
Attributo dei dati |
Tipo di operazione in cui l'esposizione è vincolata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. È considerata vincolata l'attività che è stata costituita in garanzia o altrimenti riservata per fornire forme di copertura, garanzia o supporto al credito (credit enhancement) a uno strumento senza la possibilità di ritirarla liberamente. |
||||||||
Finanziamento (funding) da banche centrali |
Valore |
Finanziamento (funding) da banche centrali (di tutte le tipologie, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto), in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'Autorità bancaria europea (ABE) in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Derivati negoziati in borsa |
Valore |
Derivati negoziati in borsa, in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Derivati fuori borsa (over-the-counter) |
Valore |
Derivati fuori borsa (over-the-counter), in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Depositi — contratti di vendita con patto di riacquisto ad esclusione di quelli verso banche centrali |
Valore |
Contratti di vendita con patto di riacquisto ad esclusione di quelli verso banche centrali in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Depositi esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto |
Valore |
Depositi esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Titoli di debito di propria emissione — obbligazioni garantite |
Valore |
Obbligazioni garantite di propria emissione in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Titoli di debito di propria emissione — titoli garantiti da attività |
Valore |
Titoli garantiti da attività (ABS) di propria emissione, in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Titoli di debito di propria emissione — diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività |
Valore |
Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Altre fonti di gravame |
Valore |
Altre fonti di gravame, in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Nessun gravame |
Valore |
Strumento che non è stato costituito in garanzia o altrimenti vincolato per fornire forme di copertura, garanzia o supporto al credito (credit enhancement) a uno strumento da cui non può essere ritirato liberamente. |
||||||||
Cancellazioni accumulate |
Attributo dei dati |
Importo cumulativo del capitale e degli interessi scaduti di tutti gli strumenti di debito che l'ente non rileva più in quanto considerati non riscuotibili, indipendentemente dal portafoglio nel quale sono inseriti. Le cancellazioni possono essere dovute sia a riduzioni del valore contabile delle attività finanziarie rilevato direttamente a prospetto di conto economico complessivo, sia a riduzioni degli importi degli accantonamenti per perdite su crediti applicate al valore contabile delle attività finanziarie. |
||||||||
Numerico |
Valore |
Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione. |
||||||||
Importo della riduzione di valore accumulata |
Attributo dei dati |
Importo delle svalutazioni per perdite detenute o allocate rispetto allo strumento alla data di riferimento per la segnalazione. Tale attributo dei dati si applica agli strumenti soggetti a riduzione di valore in base al principio contabile applicato. Ai sensi degli IFRS, la riduzione di valore accumulata si riferisce ai seguenti importi:
Ai sensi dei GAAP, la riduzione di valore accumulata si riferisce ai seguenti importi:
|
||||||||
Numerico |
Valore |
Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione. |
||||||||
Tipo della riduzione di valore |
Attributo dei dati |
Tipo della riduzione di valore. |
||||||||
Livello 1 (IFRS) |
Valore |
Da utilizzare se lo strumento non ha subito una riduzione di valore e una svalutazione di un importo pari a 12 mesi di perdite attese sui crediti è applicata allo strumento ai sensi degli IFRS. Solo per strumenti soggetti a riduzione di valore ai sensi dell'IFRS 9. |
||||||||
Livello 2 (IFRS) |
Valore |
Da utilizzare se lo strumento non ha subito una riduzione di valore e una svalutazione di un importo pari alle perdite attese sui crediti nel corso della durata dello strumento è applicata allo strumento ai sensi degli IFRS. Solo per strumenti soggetti a riduzione di valore ai sensi dell'IFRS 9. |
||||||||
Livello 3 (IFRS) |
Valore |
Da utilizzare se lo strumento ha subito una riduzione di valore del credito ai sensi dell'IFRS 9. |
||||||||
Svalutazioni generiche (GAAP) |
Valore |
Da utilizzare se lo strumento è soggetto a riduzione di valore in base all'applicazione di un principio contabile diverso dall'IFRS 9 e non sono applicate allo strumento svalutazioni specifiche (strumento che non ha subito una riduzione di valore). |
||||||||
Svalutazioni specifiche (GAAP) |
Valore |
Da utilizzare se lo strumento è soggetto a riduzione di valore in base all'applicazione di un principio contabile diverso dall'IFRS 9 e sono applicate allo strumento svalutazioni specifiche, a prescindere dal fatto che tali svalutazioni siano valutate individualmente o collettivamente (strumento che ha subito una riduzione di valore). |
||||||||
Non soggetto a riduzione di valore |
Valore |
Da utilizzare se lo strumento non è soggetto a riduzione di valore secondo il principio contabile applicato. |
||||||||
Metodo di valutazione della riduzione di valore |
Attributo dei dati |
Metodo con cui è valutata la riduzione di valore, se lo strumento è soggetto a riduzione di valore in base ai principi contabili applicati. Si distinguono metodi collettivi e individuali. |
||||||||
Valutato individualmente |
Valore |
Da utilizzare se lo strumento è soggetto a riduzione di valore secondo il principio contabile applicato ed è valutato individualmente al fine della riduzione di valore. |
||||||||
Valutato collettivamente |
Valore |
Da utilizzare se lo strumento è soggetto a riduzione di valore secondo il principio contabile applicato ed è valutato collettivamente al fine della riduzione di valore, mediante raggruppamento con altri strumenti che presentano caratteristiche di rischio di credito similari. |
||||||||
Non soggetto a riduzione di valore |
Valore |
Da utilizzare se lo strumento non è soggetto a riduzione di valore secondo il principio contabile applicato. |
||||||||
Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito |
Attributo dei dati |
Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito ai sensi del paragrafo 46 della parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. |
||||||||
Numerico |
Valore |
Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione. |
||||||||
Stato in bonis dello strumento |
Attributo dei dati |
Lo strumento è da classificare in una delle seguenti categorie alla data di riferimento per la segnalazione: |
||||||||
Deteriorato |
Valore |
Strumenti classificati come deteriorati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. |
||||||||
In bonis |
Valore |
Strumenti che non sono deteriorati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. |
||||||||
Data dello stato in bonis dello strumento |
Attributo dei dati |
La data in cui lo stato in bonis come segnalato in «stato in bonis dello strumento» si considera essere stato determinato o cambiato. |
||||||||
Data |
Valore |
Espressa nella forma gg/mm/aaaa |
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Accantonamenti associati a esposizioni fuori bilancio |
Attributo dei dati |
L'importo degli accantonamenti per importi fuori bilancio. |
||||||||
Numerico |
Valore |
Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione. |
||||||||
Stato di tolleranza (forbearance) e di rinegoziazione |
Attributo dei dati |
Identificazione di strumenti oggetto di misure di tolleranza e rinegoziati. |
||||||||
Oggetto di misure di tolleranza: strumenti con tasso di interesse modificato, inferiore alle condizioni di mercato |
Valore |
Le misure di tolleranza si applicano a strumenti con termini e condizioni modificati compresa una modifica del tasso di interesse al di sotto delle condizioni di mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34). |
||||||||
Oggetto di misure di tolleranza: strumenti con altri termini e condizioni modificati |
Valore |
Le misure di tolleranza si applicano a strumenti con termini e condizioni modificati ad eccezione di una modifica del tasso di interesse al di sotto delle condizioni di mercato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. |
||||||||
Oggetto di misure di tolleranza: debito rifinanziato parzialmente o totalmente |
Valore |
Le misure di tolleranza si applicano al debito rifinanziato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. |
||||||||
Non oggetto di misure di tolleranza o rinegoziato |
Valore |
Non si applicano né misure di tolleranza né rinegoziazione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. |
||||||||
Recuperi accumulati a partire dal default |
Attributo dei dati |
Importo totale recuperato a partire dalla data di default. |
||||||||
Numerico |
Valore |
Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione. |
||||||||
Data dello stato di tolleranza e di rinegoziazione |
Attributo dei dati |
La data in cui uno stato di tolleranza o di rinegoziazione come segnalato in «stato di tolleranza e di rinegoziazione» si considera essere verificato. |
||||||||
Data |
Valore |
Espressa nella forma gg/mm/aaaa |
||||||||
Portafoglio prudenziale |
Attributo dei dati |
Classificazione delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione come definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Portafoglio di negoziazione |
Valore |
Strumenti nel portafoglio di negoziazione come definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Non nel portafoglio di negoziazione |
Valore |
Strumenti non nel portafoglio di negoziazione come definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Valore contabile |
Attributo dei dati |
Il valore contabile ai sensi dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. |
||||||||
Numerico |
Valore |
Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione. |
||||||||
Dati controparte-strumento |
||||||||||
Ruolo della controparte |
Attributo dei dati |
Ruolo della controparte in uno strumento |
||||||||
Creditore |
Valore |
Controparte che corre il rischio di credito di uno strumento, che non sia un fornitore della protezione. |
||||||||
Debitore |
Valore |
Controparte che genera il rischio di credito di uno strumento, che non sia un fornitore della protezione. |
||||||||
Gestore (servicer) |
Valore |
Controparte responsabile della gestione amministrativa e finanziaria di uno strumento. |
||||||||
Cedente (Originator) |
Valore |
Controparte in un'operazione di cartolarizzazione come definita all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40). |
||||||||
Dati sulle responsabilità solidali |
||||||||||
Importo della responsabilità solidale |
Attributo dei dati |
Importo nominale in essere per il quale ogni debitore è responsabile in relazione ad un singolo strumento laddove ci sono due o più debitori. |
||||||||
Numerico |
Valore |
Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione. |
||||||||
Dati sulla protezione ricevuta |
||||||||||
Data di scadenza della protezione |
Attributo dei dati |
La data di scadenza contrattuale della protezione, che è la prima data alla quale è possibile che la protezione cessi o che vi si ponga fine, tenendo in considerazione eventuali accordi di modifica dei patti iniziali |
||||||||
Data |
Valore |
Espressa nella forma gg/mm/aaaa |
||||||||
Tipo di protezione |
Attributo dei dati |
Tipo di protezione ricevuta, indipendentemente dalla sua ammissibilità a fini di attenuazione del rischio di credito. |
||||||||
Oro |
Valore |
Oro ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Biglietti, monete e depositi |
Valore |
Biglietti, monete e depositi come definiti al paragrafo 5.74 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013. |
||||||||
Titoli |
Valore |
Titoli come definiti al paragrafo 5.89 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013. |
||||||||
Prestiti |
Valore |
Prestiti come definiti al paragrafo 5.112 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013. |
||||||||
Partecipazioni e quote di fondi di investimento |
Valore |
Partecipazioni e quote di fondi di investimento come definite al paragrafo 5.139 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013. |
||||||||
Derivati su crediti |
Valore |
Derivati su crediti che sono:
I derivati su crediti comprendono i derivati su crediti ammissibili indicati all'articolo 204 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Garanzie finanziarie diverse dai derivati su crediti |
Valore |
Garanzie finanziarie diverse dai derivati su crediti in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. |
||||||||
Crediti commerciali |
Valore |
Crediti commerciali come definiti al paragrafo 5.41, lettera c) della parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. |
||||||||
Polizze di assicurazione vita costituite in garanzia |
Valore |
Polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore degli enti prestatori ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Garanzia con immobili residenziali |
Valore |
Immobile residenziale come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Uffici e locali per il commercio |
Valore |
Uffici e locali per il commercio in conformità al regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
Garanzia con immobili non residenziali |
Valore |
Immobile diverso da immobile residenziale, uffici e locali per il commercio |
||||||||
Altre garanzie reali su beni materiali |
Valore |
Altre garanzie reali su beni materiali ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e non comprese nei valori precedenti. |
||||||||
Altra protezione |
Valore |
Altra protezione non ricompresa in alcuna delle categorie sopra elencate. |
||||||||
Valore della protezione |
Attributo dei dati |
Importo del valore della protezione come stabilito per il «tipo di valore della protezione» in base al metodo di valutazione. |
||||||||
Numerico |
Valore |
Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione. |
||||||||
Tipo di valore della protezione |
Attributo dei dati |
Identificazione del tipo di valore fornito nell'attributo dei dati «valore della protezione». |
||||||||
Importo nozionale |
Valore |
L'importo nominale o facciale concordato contrattualmente che è usato per calcolare i pagamenti nel caso in cui la protezione sia attivata. |
||||||||
Fair value |
Valore |
Il prezzo che sarebbe ricevuto per vendere un'attività o pagato per trasferire una passività, in una transazione ordinata tra partecipanti di mercato alla data di misurazione. Da utilizzare se la protezione non è un bene immobile. |
||||||||
Valore di mercato |
Valore |
Il «valore di mercato» corrente del bene immobile come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 76, del regolamento (UE) n. 575/2013. Da utilizzare se la protezione è un bene immobile quando il valore di mercato è segnalato nell'attributo dei dati «valore della protezione». |
||||||||
Valore durevole a lungo termine |
Valore |
Il «valore del credito ipotecario» del bene immobile come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 74, del regolamento (UE) n. 575/2013. Da utilizzare se la protezione è un bene immobile quando il valore del credito ipotecario è segnalato nell'attributo dei dati «valore della protezione». |
||||||||
Altro valore della protezione |
Valore |
Altro valore della protezione non ricompreso in alcuna delle categorie sopra elencate. |
||||||||
Ubicazione della garanzia immobiliare |
Attributo dei dati |
Regione o paese in cui la garanzia si trova. |
||||||||
Codici ISO 3166-1 alpha-2 |
Valore |
Codici ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui la garanzia è ubicata, per garanzie non ubicate in uno Stato membro dichiarante. |
||||||||
Regione NUTS 3 |
Valore |
Regione NUTS 3 in cui la garanzia è ubicata, per garanzie ubicate in uno Stato membro dichiarante |
||||||||
Data del valore della protezione |
Attributo dei dati |
Data in cui è stata eseguita la più recente valutazione o stima della protezione prima della data di riferimento per la segnalazione. |
||||||||
Data |
Valore |
Espressa nella forma gg/mm/aaaa |
||||||||
Metodo di valutazione della protezione |
Attributo dei dati |
Tipo di valutazione della protezione; metodo usato per determinare il valore della protezione. |
||||||||
Valore di mercato (Mark-to-Market) |
Valore |
Metodo di valutazione in cui il valore della protezione è basato su prezzi quotati, non rettificati, su un mercato attivo per attività e passività identiche. |
||||||||
Stima della controparte |
Valore |
Metodo di valutazione in cui la valutazione è effettuata dal fornitore della protezione. |
||||||||
Valutazione del creditore |
Valore |
Metodo di valutazione in cui la valutazione è effettuata dal creditore: valutazione compiuta da un perito, esterno o interno, in possesso delle necessarie qualifiche, capacità ed esperienza per eseguire una valutazione e che non sia indipendente dal processo di decisione del credito. |
||||||||
Valutazione di un terzo |
Valore |
Metodo di valutazione in cui la valutazione è fornita da un perito che sia indipendente dal processo di decisione del credito. |
||||||||
Altro tipo di valutazione |
Valore |
Altro tipo di valutazione non incluso nelle altre categorie. |
||||||||
Valore iniziale della protezione |
Attributo dei dati |
Il fair value della protezione alla data in cui è stata inizialmente ricevuta come protezione del credito. |
||||||||
Numerico |
Valore |
Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione. |
||||||||
Data del valore iniziale della protezione |
Attributo dei dati |
La data del valore iniziale della protezione, cioè la data in cui la stima o la valutazione più recente della protezione è stata eseguita prima della sua iniziale ricezione come protezione del credito. |
||||||||
Data |
Valore |
Espressa nella forma gg/mm/aaaa |
||||||||
Dati relativi a strumento-protezione ricevuta |
||||||||||
Valore attribuito della protezione |
Attributo dei dati |
Importo massimo del valore della protezione che si può considerare come protezione del credito per lo strumento. L'importo dei diritti di precedenza di terzi o dell'operatore monitorato sulla protezione deve essere escluso dal valore attribuito della protezione. Per la protezione ammissibile ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, questo valore deve essere segnalato conformemente alla parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 |
||||||||
Numerico |
Valore |
Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione. |
||||||||
Diritti di precedenza di terzi sulla protezione |
Attributo dei dati |
Importo massimo dei privilegi esistenti di grado superiore di pertinenza di terzi diversi dall'operatore monitorato che possono essere fatti valere nei confronti della protezione. |
||||||||
Numerico |
Valore |
Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione. |
(1) Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).
(2) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(3) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(4) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).
(5) Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (86/635/CEE) (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).
ALLEGATO V
Requisiti minimi che devono essere applicati dagli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
I soggetti dichiaranti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi per conformarsi agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE).
1. |
Requisiti comuni in materia di trasmissione:
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2. |
Requisiti minimi in materia di accuratezza:
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3. |
Requisiti minimi in materia di conformità concettuale:
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4. |
Requisiti minimi in materia di revisioni: La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa. |