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Document 32016D0027
Decision (EU) 2016/1717 of the European Central Bank of 21 September 2016 amending Decision ECB/2004/2 adopting the Rules of Procedure of the European Central Bank (ECB/2016/27)
Decisione (UE) 2016/1717 della Banca centrale europea, del 21 settembre 2016, che modifica la Decisione BCE/2004/2 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2016/27)
Decisione (UE) 2016/1717 della Banca centrale europea, del 21 settembre 2016, che modifica la Decisione BCE/2004/2 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2016/27)
OJ L 258, 24.9.2016, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 258/17 |
DECISIONE (UE) 2016/1717 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 21 settembre 2016
che modifica la Decisione BCE/2004/2 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2016/27)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,
considerando quanto segue:
(1) |
È necessario che gli strumenti giuridici che hanno per destinatarie le banche centrali nazionali (BCN) e le autorità nazionali competenti (ANC), come gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea (BCE), siano correttamente notificati ai loro destinatari. Attualmente, la pratica comunemente accettata per le notifiche tra la BCE, da un lato, e le BCN e le ANC, dall'altro, è quella di utilizzare mezzi elettronici, comprese le e-mail. Per contro, in conseguenza dello sviluppo tecnologico, il telex è divenuto un mezzo di comunicazione obsoleto. |
(2) |
Nel corso degli ultimi due anni la BCE ha adottato numerose decisioni aventi per destinatari soggetti vigilati o enti che hanno presentato richiesta di autorizzazione all'accesso all'attività di ente creditizio. Analogamente, la BCE ha adottato decisioni che irrogano sanzioni nei confronti di terzi. Sebbene la legislazione primaria non lo imponga, il regolamento interno della BCE richiede che il Presidente della BCE sottoscriva tali tipologie di decisioni della BCE con destinatari. |
(3) |
In futuro, le decisioni della BCE aventi per destinatari soggetti vigilati o enti che che hanno presentato richiesta di autorizzazione all'accesso all'attività di ente creditizio e decisioni che irrogano sanzioni nei confronti di terzi dovrebbero essere sottoscritte dal segretario del Consiglio direttivo per certificare la conformità alla decisione del Consiglio direttivo. |
(4) |
Dato il significativo aumento delle decisioni in materia di vigilanza, la modifica dovrebbe essere adottata con urgenza ed entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. |
(5) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione BCE/2004/2 (1), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica del regolamento interno della Banca centrale europea
La Decisione BCE/2004/2 è modificata come segue:
1) |
il paragrafo 17.2 è sostituito dal seguente:
|
2) |
il paragrafo 17.4 è sostituito dal seguente:
|
3) |
il paragrafo 17.6 è sostituito dal seguente:
|
4) |
il paragrafo 17 bis.2 è sostituito dal seguente:
|
5) |
il paragrafo 17 bis.3 è sostituito dal seguente:
|
6) |
il paragrafo 17 bis.4 è sostituito dal seguente:
|
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 settembre 2016.
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).