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Document 32015O0044
Guideline (EU) 2016/450 of the European Central Bank of 4 December 2015 amending Guideline ECB/2014/15 on monetary and financial statistics (ECB/2015/44)
Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2015/44)
Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2015/44)
OJ L 86, 1.4.2016, p. 42–96
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2022; abrogato da 32021O0835
1.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 86/42 |
INDIRIZZO (UE) 2016/450 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 4 dicembre 2015
che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2015/44)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,
visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1),
considerando quanto segue:
(1) |
È necessario aggiornare la compilazione delle statistiche monetarie e finanziarie in ragione del fatto che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/50) (2), le imprese di assicurazione sono assoggettate a obblighi di segnalazione statistica a partire dal primo trimestre 2016. Pertanto è necessario iniziare a elaborare statistiche su imprese di assicurazione (IS) nel quadro stabilito nell'Indirizzo BCE/2014/15 (3). |
(2) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione BCE/2014/15, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L'indirizzo BCE/2014/15 è modificato come segue:
1) |
all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: Le BCN segnalano le voci di cui agli articoli da 3 a 26 bis in conformità agli schemi contenuti nell'allegato II e delle procedure di segnalazione elettronica dettate nell'allegato III. Ogni anno, entro la fine del mese di settembre, la BCE comunica le date esatte di trasmissione alle BCN nella forma di un calendario delle segnalazioni per l'anno successivo.»; |
2) |
all'articolo 25, paragrafo 1, è aggiunto il seguente paragrafo: «Per consentire la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle IA a fini statistici di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/50) (*), le variabili specificate nell'allegato V, parti 1 e 2, devono essere raccolte in RIAD agli intervalli predefiniti. Le BCN segnalano ogni aggiornamento di tali variabili, in particolare quando un'istituzione entra nell'insieme delle IA o lo abbandona. Le BCN trasmettono dati di riferimento completi come specificato nell'allegato V, parti 1 e 2, su imprese di assicurazione madri e controllate residenti, su tutte le filiali residenti a prescindere dalla residenza dell'impresa madre, nonché su tutte le filiali di imprese di assicurazione madri e controllate residenti che risultino residenti fuori del territorio economico dell'Unione. Questa serie di informazioni è integrata da dati di riferimento completi come precisato nell'allegato V, parti 1 e 2, relativi a filiali di imprese di assicurazione madri e controllate residenti che risultino residenti in Stati membri non dichiaranti e non partecipanti. Tale segnalazione può essere basata su una raccolta di dati più ampia che copra tutte le filiali di imprese di assicurazione madri e controllate residenti a prescindere dal loro paese di residenza. (*) Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 36)»;" |
3) |
all'articolo 25, paragrafo 2, è aggiunto il seguente paragrafo: «In occasione della prima presentazione dell'elenco delle IA, le BCN trasmettono alla BCE dati di riferimento trimestrali completi come specificato nell'allegato V, parte 1, relativi alle imprese di assicurazione madri e controllate residenti non oltre il 31 marzo 2016. Le BCN sono comunque invitate a trasmettere tali informazioni entro il 31 dicembre 2015. Le BCN trasmettono alla BCE dati di riferimento completi come precisato nelle parti 1 e 2 dell'allegato V su tutte le filiali residenti a prescindere dall'ubicazione delle rispettive imprese madri, nonché sulle filiali di imprese di assicurazione madri e controllate residenti che risultino residenti fuori del territorio economico dell'Unione e in Stati membri non dichiaranti e non partecipanti non oltre il 31 luglio 2016. Attributi richiesti su base annuale sono segnalati per tutte le istituzioni entro il 31 marzo 2016. Nelle trasmissioni successive, le BCN trasmettono alla BCE i possibili aggiornamenti delle variabili trimestrali specificate per le IA almeno con frequenza trimestrale, entro due mesi dalla data di riferimento. Le variabili annuali sono aggiornate per tutte le IA con frequenza annuale entro un termine massimo di sei mesi successivi alla data di riferimento del 31 dicembre.»; |
4) |
all'articolo 25, paragrafo 3, è aggiunto il seguente paragrafo: «Il quarto giorno lavorativo successivo al termine per la trasmissione degli aggiornamenti, entro le 18:00 ora Europa Centrale (O.E.C.), la BCE riceve copia dell'insieme dei dati delle IA e lo rende disponibile alle BCN. La BCE quindi rende l'elenco delle IA disponibile sul proprio sito Internet.»; |
5) |
all'articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: La frequenza della segnalazione alla BCE è trimestrale. Le statistiche relative ai FP descritte al paragrafo 1, lettera a), sono segnalate alla BCE entro un periodo non superiore a 80 giorni di calendario dalla fine del trimestre di riferimento. Le date esatte di trasmissione sono comunicate alle BCN in anticipo nella forma di un calendario delle segnalazioni fornito dalla BCE entro settembre di ogni anno.»; |
6) |
è inserito il seguente articolo 26 bis: «Articolo 26 bis Statistiche delle IA Le BCN segnalano informazioni statistiche su attività e passività delle IA nonché informazioni su premi, indennizzi e commissioni conformemente all'allegato II, parte 23. Le informazioni sono fornite per ciascuno dei seguenti tipi di IA: assicurazioni vita, assicurazioni non vita, assicurazioni miste e riassicurazioni. Tali obblighi coprono le consistenze di fine trimestre e gli aggiustamenti di flusso trimestrali su attività e passività delle IA, nonché le informazioni annuali su premi, indennizzi e commissioni. Informazioni supplementari sono trasmesse come voci per memoria dai paesi per i quali tali informazioni sono disponibili, anche sulla base delle migliori stime, conformemente all'allegato II, parte 23. Le BCN segnalano alla BCE dati separati sugli aggiustamenti da rivalutazione (dovuti ai prezzi e alle oscillazioni dei tassi di cambio) e sugli aggiustamenti da riclassificazione come stabilito nell'allegato II, parte 23 e in conformità all'allegato IV. Le transazioni finanziarie e i relativi aggiustamenti, devono essere ricavati in conformità al SEC 2010. Le BCN possono discostarsi dal SEC 2010 per pratiche nazionali diverse in conformità al Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2014/50). Laddove le informazioni sulle consistenze disaggregate per attività (asset-by-asset, a-b-a) siano disponibili, gli aggiustamenti di valutazione possono essere ricavati in conformità ad un metodo comune all'Eurosistema, ossia il metodo di derivazione dei dati di flusso riportato nell'allegato IV, parte 6. Approssimazioni relative alle transazioni finanziarie sulle passività possono essere ricavate in conformità all'allegato IV, parte 6. Le BCN segnalano alla BCE dati trimestrali sulle IA entro la fine della giornata lavorativa del decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine indicato per i dati trimestrali nell'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50). Per un periodo transitorio che abbraccia le segnalazioni dei primi tre trimestri del 2016 detto termine è prorogato al trentesimo giorno lavorativo successivo al suddetto termine per il primo trimestre 2016, al venticinquesimo giorno lavorativo successivo al suddetto termine per il secondo trimestre 2016 e al ventesimo giorno lavorativo al suddetto termine per il terzo trimestre 2016. Le BCN segnalano alla BCE dati annuali sulle IA entro la fine della giornata lavorativa del decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine indicato per i dati annuali nell'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50). Le date esatte di trasmissione sono comunicate alle BCN in anticipo nella forma di un calendario delle segnalazioni fornito dalla BCE entro settembre di ogni anno. Nella prima segnalazione alla BCE dei dati trimestrali sulle IA, le BCN sono tenute a presentare dati sulle consistenze in essere. Gli aggiustamenti di flusso sono trasmessi con la massima diligenza possibile. Si applicano alle revisioni dei dati trimestrali le seguenti regole generali:
Per assicurare la qualità delle statistiche relative alle IA dell'area dell'euro, quando le BCN concedono deroghe alle IA più piccole in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50), dette BCN estrapolano i dati trimestrali sulle IA segnalati alla BCE fino a una copertura del 100 %. Le BCE possono scegliere la procedura di estrapolazione per ottenere la copertura del 100 % in base ai dati raccolti conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50) purché le stime siano basate sulla corrispondente tipologia di IA (ossia assicurazioni vita, assicurazioni non vita, assicurazioni miste). Le BCN assicurano che, per i trimestri di riferimento del 2016 i dati segnalati alla BCE rappresentino il 100 % degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione. Le BCN che intendono accordare deroghe alle IA più piccole ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50), raccolgono le informazioni necessarie per assicurare che i dati trasmessi alla BCE siano di elevata qualità. Le BCN che ricavano i dati richiesti dai dati raccolti a fini di vigilanza ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**), possono, a tal fine, (i) ampliare i dati raccolti per il giorno di apertura dalla data di riferimento del 1o gennaio 2016 (cfr. il paragrafo 5); (ii) aumentare la copertura degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione del/i primo/i trimestre/i di riferimento; ovvero (iii) utilizzare fonti di dati alternative dai quali ricavare dati estrapolati di qualità ugualmente elevata. Le BCN trasmettono alla BCE dati sulle consistenze di fine 2015 comprendenti, se necessario, approssimazioni per i principali aggregati come previsto nell'allegato II, parte 23. La BCN possono, a tal fine, utilizzare i dati riferiti al 1o gennaio 2016 raccolti a fini di vigilanza ai sensi della Direttiva 2009/138/CE. Tali dati sono trasmessi alla BCE insieme a quelli relativi al primo trimestre 2016. Le BCN ricavano dati trimestrali aggregati su attività e passività per ciascuna tipologia di IA conformemente alle tabelle 2a e 3b dell'allegato II, parte 23, come segue:
Le BCN trasmettono alla BCE le migliori stime relative a partecipazioni e quote di FI detenute da IA suddivise per principali obiettivi di investimento (ossia fondi obbligazionari, fondi di investimento azionario, fondi misti, fondi immobiliari, hedge fund e altri fondi). Tali dati possono essere ricavati mediante l'associazione delle informazioni disaggregate per titolo (s-b-s)conformemente al Regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50) dal CSDB come banca dati di riferimento. Se le partecipazioni/quote di FI detenute non risultano dal CSDB, le BCN stimano i dati mancanti o li ricavano da fonti alternative. In via transitoria, le BCN possono trasmettere tali dati alla BCE per la prima volta al momento della trasmissione dei dati relativi al secondo trimestre 2016 includendo altresì i dati per il primo trimestre 2016. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50), le BCN raccolgono i dati sulle riserve tecniche di assicurazione non vita suddivisi per settore di attività e area geografica con cadenza annuale. I dati trimestrali trasmessi dalle BCN alla BCE possono essere stimati sulla base di dati raccolti annualmente. I metodi di valutazione e/o le norme contabili di cui al Regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50) si applicano anche quando le BCN segnalano i dati sulle IA alla BCE. Le BCN presentano delle note esplicative nelle quali indicano le ragioni delle revisioni significative e delle revisioni effettuate al di fuori dei periodi di produzione regolari conformemente all'articolo 26 bis, paragrafo 3, lettera c). Inoltre, le BCN forniscono alla BCE le note esplicative concernenti gli aggiustamenti da riclassificazione. Le BCN possono raccogliere dati da tutte le imprese di assicurazione residente nel paese («approccio basato sul paese ospitante») conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50) ovvero possono ricavare i dati richiesti ai fini del SEBC da quelli raccolti a fini di vigilanza ai sensi della Direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50) («approccio basato sul paese d'origine»). Di norma, i dati trasmessi alla BCE conformemente al presente indirizzo rispecchiano l'approccio basato sul paese ospitante. Tuttavia, le BCN che ricavano i dati richiesti ai fini del SEBC dalla raccolta di dati di vigilanza possono trasmettere i dati seguendo l'approccio basato sul paese d'origine se la differenza tra l'approccio basato sul paese ospitante e quello basato sul paese d'origine non è ritenuto significativo. La questione se la differenza tra l'approccio basato sul paese ospitante e quello basato sul paese d'origine sia significativa è decisa sulla base dei dati sui premi segnalati conformemente alla tabella 3 dell'allegato III, parte 23, del presente indirizzo. A seguito di tale valutazione, la BCE, in stretta collaborazione con le BCN, definirà l'approccio da seguire in nella trasmissione dei dati raccolti con l'approccio basato sul paese ospitante alla BCE. Fino a che tale approccio non sia stato definito, le BCN non sono tenute a procedere ad aggiustamenti dei dati. Le BCN che intendono aggiustare i dati possono, su base volontaria e impiegando la massima diligenza, ricavare dati con l'approccio basato sul paese ospitante utilizzando dati raccolti con l'approccio basato sul paese d'origine. A tal fine, possono aversi contatti bilaterali e scambi di dati tra BCN interessate. (**) Direttiva 2009/138/CE de Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).»;" |
7) |
gli Allegati I e II sono modificati in modo conforme all'Allegato al presente Indirizzo. |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN degli Stati membri. Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro si conformano al presente indirizzo a partire dal 1o gennaio 2016.
Articolo 3
Destinatari
Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 dicembre 2015.
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) Regolamento (CE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 36).
(3) Indirizzo BCE/2014/15, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati II, III, IV e V sono modificati come segue:
1) |
nell'allegato II, la tabella sulle statistiche relative ai fondi pensione contenuta nel paragrafo 1 della parte 22 è sostituita dalle seguenti tabelle: «Attività dei fondi pensione
Passività fondi pensione
|
2) |
all'allegato II è aggiunta la seguente parte 23: «PARTE 23 Statistiche delle IA Tabella 1 Dati su attività e passività da fornirsi per il quarto trimestre 2015: consistenze (3)
Tabella 2a Dati su attività da fornirsi su base trimestrale: consistenze e aggiustamenti ai dati di flusso
Tabella 2b Dati su passività da fornirsi su base trimestrale: consistenze e aggiustamenti ai dati di flusso
Tabella 3 Dati su premi, indennizzi e commissioni da fornirsi su base annuale
|
3) |
all'allegato III, le parti 2, 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti: «PARTE 2 Definizioni della struttura dei dati e serie di dati 1. Nei messaggi SDMX scambiati, i concetti statistici possono essere utilizzati o come dimensioni (nel comporre le “chiavi” che identificano le serie temporali) o come attributi (che forniscono informazioni sui dati). Le dimensioni e gli attributi codificati traggono i loro valori da liste di codici predefinite. Le DSD definiscono la struttura delle chiavi delle serie scambiate, in termini di concetti e liste di codici associati. Inoltre, essi definiscono le loro relazioni con i relativi attributi. La medesima struttura può essere utilizzata per diversi flussi di dati che sono differenziati dalle informazioni sulla serie di dati. 2. Nel contesto delle statistiche monetarie e finanziarie, la BCE ha definito 12 DSD usate correntemente per lo scambio di statistiche con il SEBC e con altre organizzazioni internazionali. Per la maggior parte di tali DSD, viene scambiata una serie di dati con quella struttura e di conseguenza l'identificatore della DSD e il connesso identificatore della serie di dati (ISD) utilizzati nei messaggi dati SDMX coincidono. Ai fini del trattamento, della tempestività e della responsabilità, sono state definite due serie di dati che seguono la DSD “ECB_BSI1” e sono identificate al livello di ISD. Analogamente sono state definite due differenti serie di dati che seguono la DSD “ECB_ICPF1” e sono identificate a livello di ISD. Le seguenti caratteristiche dei flussi di dati sono in produzione:
2.1 L'ISD “ECB_BSI1” è utilizzato per definire le chiavi della serie di dati su:
2.2 Ai fini delle imprese di assicurazione e fondi pensione (ICPF), l'ISD “ECB_ICPF1” è utilizzato per definire le chiavi delle serie di dati su attività e passività di imprese di assicurazione e attività e passività di fondi pensione. PARTE 3 Dimensioni La tabella seguente identifica le dimensioni che compongono le chiavi delle serie delle specifiche statistiche monetarie e finanziarie elencate nella parte 2, il loro formato e le liste di codici dalle quali traggono i loro valori.
Frequenza. Questa dimensione indica la frequenza delle serie temporali segnalate. I requisiti specifici per lo scambio dei dati sono i seguenti:
Area di riferimento. Questa dimensione si riferisce al paese di residenza dell'istituzione segnalante. Nella DSD “ECB_SEC1” essa indica il paese di residenza del settore emittente (*). Indicatore di aggiustamenti. Questa dimensione indica se i dati sono destagionalizzati e/o corretti per il numero di giorni lavorativi. Disaggregazione settoriale di riferimento di bilancio. Questa dimensione si riferisce al settore segnalante secondo la disaggregazione definita nella lista di codici associata. Disaggregazione settoriale di riferimento. Questa dimensione indica il settore di riferimento per gli indicatori finanziari strutturali (nella DSD “ECB_SSI1”). Settore emittente dei titoli. Questa dimensione si riferisce al settore degli emittenti dei titoli (nella DSD “ECB_SEC1”). Tipologia di informazione PSS. Questa dimensione rappresenta la tipologia generale di informazioni da fornire nell'ambito della DSD “ECB_PSS1”. Strumento PSS. Questa dimensione, utilizzata nella DSD “ECB_PSS1”, indica il particolare tipo di strumento/supporto utilizzato per le operazioni di pagamento, per esempio carte con funzione di contante o bonifici ecc. Punto di accesso PSS. Questa dimensione è collegata al tipo di terminale o sistema attraverso il quale la sottostante operazione di pagamento è stata effettuata. Per la corrispondenza dei sistemi di pagamento e i valori del codice del punto di accesso PSS, si veda l'allegato II, parte 16. Tipologia di dati PSS. Nell'ambito PSS, questa dimensione fornisce l'unità di misura per l'osservazione, cioè se per tale voce deve essere segnalato un numero o un valore (per esempio numero di operazioni per carta, valore delle operazioni per carta ecc.). Impostazione della raccolta dei dati. Questa dimensione indica se i dati rispecchiano l'approccio del paese ospitante o l'approccio del paese d'origine. Settore dell'istituzione segnalante Altri intermediari finanziari Questa dimensione indica il settore dell'istituzione segnalante nell'ambito del settore degli AIF. Settore segnalante fondi di investimento Questa dimensione indica il settore dell'istituzione segnalante nell'ambito del settore dei FI. Settore segnalante Società veicolo. Questa dimensione indica il settore dell'istituzione segnalante nell'ambito del settore delle SV. Settore segnalante. Questa dimensione indica se l'istituzione segnalante è un FP, o un tipo di IA. Disaggregazione settoriale di riferimento Dati bancari consolidati. Questa dimensione indica la proprietà e il tipo di istituzione segnalante (enti creditizi nazionali e controllate o filiali estere). Dimensione del settore Dati bancari consolidati. Questa dimensione indica le dimensioni dell'istituzione segnalante rispetto alle sue attività totali. Si applica solo agli enti creditizi nazionali. Indicatore finanziario strutturale. Questa dimensione è specifica della DSD “ECB_SSI1” e rappresenta il tipo di indicatore finanziario strutturale. Voce di bilancio. Questa dimensione indica la voce di bilancio IFM così come definita nel Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Voce di bilancio Altri intermediari finanziari. Questa dimensione indica una voce di bilancio degli AIF. Gli AIF si concentrano su attività finanziarie diverse a seconda del tipo di istituzione e non tutte le voci di bilancio si applicano a tutti i tipi di intermediari. Pertanto, mentre la maggior parte delle voci di bilancio sono comuni a tutti i tipi di altri intermediari finanziari, “altre attività” e “altre passività” possono avere definizioni diverse per i diversi tipi di intermediari. Dal lato delle attività, sono state adottate due diverse definizioni per la voce “altre attività”: (a) per gli operatori su valori mobiliari e strumenti derivati (OVMSD) questa voce include i prestiti; e (b) per le società finanziarie che concedono finanziamenti (SF) questa voce include depositi, cassa, quote di fondi di investimento, capitale fisso e derivati finanziari. Riguardo alla voce “altre passività”: (a) per gli OVMSD questa voce esclude titoli di debito, capitale e riserve e strumenti finanziari derivati; e (b) per le SF questa voce include gli strumenti finanziari derivati. Categoria dei titoli. Questa dimensione si riferisce alle voci tratte dalla lista di voci stabilita per i conti finanziari dell'unione monetaria (CFUM) in linea con concetti del Sistema europeo dei conti. È utilizzata solo per la DSD “ECB_SEC1”. Attività e passività fondi di investimento. Questa dimensione si riferisce alla voce delle attività e delle passività dei FI come definita nel Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38). Attività e passività Società veicolo Questa dimensione si riferisce alla voce delle attività e delle passività delle SV come definita nel Regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40). Attività e passività Imprese di assicurazione e fondi pensione Questa dimensione si riferisce alla voce delle attività e passività delle IA e dei FP. Nel caso delle IA le voci sono definite nel Regolamento (CE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50). Nel caso dei FP le voci sono definite nel SEC 2010. Voce Operazioni imprese di assicurazione Questa dimensione si riferisce alle voci delle operazioni delle IA ossia a premi, indennizzi e commissioni, come definite nel Regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50). Voce Dati bancari consolidati. Questa dimensione indica la voce dello schema di segnalazione dei dati bancari consolidati che deve essere segnalata (dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalle relazioni sull'adeguatezza patrimoniale delle banche). Scadenza originaria. Per le DSD “ECB_BSI1”, “ECB_FVC1”, “ECB_IVF1”, “ECB_CBD1” e “ECB_OFI1” questa dimensione indica la scadenza originaria delle VdB. Per la DSD “ECB_MIR1”, questa dimensione indica, per le voci sulle consistenze, la disaggregazione per scadenza originaria o per periodo di preavviso dei depositi o dei prestiti; per le voci sulle nuove operazioni essa indica la disaggregazione per scadenza originaria o per periodo di preavviso, nel caso dei depositi, e il periodo iniziale di determinazione, nel caso dei prestiti. Durata Questa dimensione indica la scadenza originaria e la vita residua dello strumento nella DSD “ECB_ICPF1”. Valutazione dei titoli. Questa dimensione identifica il metodo di valutazione applicato per le statistiche in materia di emissioni di titoli nella DSD “ECB_SEC1”. Tipologia di dati Questa dimensione descrive la tipologia di dati segnalati nelle DSD “ECB_BSI1”, “ECB_SSI1”, “ECB_OFI1” e “ECB_IVF1”, “ECB_FVC1”, “ECB_CBD1”, “ECB_ICPF1” e “ECB_ICO1”. Tipologia di dati TIFM. Nella DSD “ECB_MIR1” questa dimensione distingue le statistiche sui tassi di interesse delle IFM da quelle sui volumi delle nuove operazioni o delle consistenze. Tipologia di dati Titoli. Questa dimensione indica la tipologia di dati contenuti all'interno delle statistiche sull'emissione di titoli nella DSD “ECB_SEC1”. Le emissioni nette sono comunicate solo nel caso in cui non sia possibile la disaggregazione in emissioni lorde e rimborsi. Consistenze, flussi. Questa dimensione, che è specifica di “BIS_CBS”, indica la tipologia di dati, consistenze o flussi dei dati segnalati. Area di riferimento per le statistiche finanziarie internazionali della BRI. Questa dimensione, che è specifica di “BIS_CBS”, rappresenta l'area di residenza delle istituzioni segnalanti. Tipologia bancaria CBS. Questa dimensione, che è specifica di “BIS_CBS”, si riferisce al gruppo del corrispondente settore segnalante. Per la trasmissione alla BCE si deve utilizzare il codice “4P”, ossia, i dati devono essere segnalati solo per uffici bancari nazionali relativi a dati bancari consolidati di grandi gruppi bancari. Base segnaletica CBS. Questa dimensione, che è specifica di “BIS_CBS”, rappresenta la base di registrazione di un credito o un'esposizione. Tipologia di posizione CBS. Questa dimensione, che è specifica di “BIS_CBS”, rappresenta la tipologia di posizione finanziaria registrata dai dati. Vita residua CBS. Questa dimensione, che è specifica di “BIS_CBS”, rappresenta la vita residua dei crediti e delle esposizioni registrati. Tipo di valuta del luogo di registrazione CBS. Questa dimensione, che è specifica di “BIS_CBS”, rappresenta il tipo di valuta dei crediti registrati. Settore di controparte CBS. Questa dimensione, che è specifica di “BIS_CBS”, è connessa alla disaggregazione per settore della controparte per i crediti o le esposizioni registrati. Area di controparte CBS. Questa dimensione, che è specifica di “BIS_CBS”, fornisce l'area di residenza della controparte della voce pertinente. Area di controparte. Questa dimensione fornisce l'area di residenza della controparte della voce pertinente. Categoria di importo. Questa dimensione fornisce la categoria dell'importo dei nuovi prestiti a società non finanziarie; i nuovi prestiti sono segnalati anche secondo la loro dimensione. È pertinente solo per la DSD “ECB_MIR1”. Bilancio per settore di controparte. Questa dimensione è collegata alla disaggregazione per settore della controparte delle VdB. Nella DSD “ECB_ICPF1”, indica il settore della controparte della voce rilevante. Settore di controparte. Questa dimensione, definita nella DSD “ECB_PSS1” rappresenta la disaggregazione per settore del tipo di beneficiario (controparte) coinvolto nell'operazione di pagamento. Settore cedente Società veicolo. Questa dimensione, definita nella DSD “ECB_FVC1”, rappresenta il settore del trasferente (cedente) delle attività, o di un insieme di attività, e/o del rischio di credito delle attività o dell'insieme di attività della struttura della cartolarizzazione. Unità Imprese di assicurazione Questa dimensione indica l'unità operativa interessata dell'IA. Valuta dell'operazione. Questa dimensione descrive la valuta nella quale i titoli sono emessi (per la DSD “ECB_SEC1”) o in cui sono espressi: (a) le voci di bilancio IFM (per la DSD “ECB_BSI1”); (b) gli indicatori finanziari strutturali (per la DSD “ECB_SSI1”); (c) i depositi e prestiti (per la DSD “ECB_MIR1”); (d) le attività e passività dei FI (per la DSD “ECB_IVF1”); (e) le operazioni di pagamento (per la DSD “ECB_PSS1”); (f) le attività e passività delle SV (per la DSD “ECB_FVC1”); (g) le voci di bilancio AIF (per la DSD “ECB_OFI1”); (h) le voci dei dati bancari consolidati (per la DSD “ECB_CBD1”) e (i) le operazioni in attività e passività di IA e FP (per la DSD “ECB_ICPF”). Denominatore della valuta. Questa dimensione descrive la valuta in cui sono espresse (a) attività e passività di IA e FP e (b) operazioni di IA (per la DSD “ECB_ICO1”). Denominazione della serie o calcolo speciale. Questa dimensione indica il denominatore della valuta in cui sono espresse le osservazioni nell'ambito di una serie temporale oppure specifica il calcolo sottostante. Suffisso di bilancio. Questa dimensione, presente nella DSD “ECB_BSI1”, fornisce la valuta in cui sono espresse le osservazioni nell'ambito di una serie temporale o specifica il calcolo sottostante. Suffisso delle serie nel contesto mobiliare. Questa dimensione contiene tipologie supplementari di dati per serie derivate. È utilizzata solo per la DSD “ECB_SEC1”. Operazioni coperte dai tassi di interesse. Questa dimensione, specifica della DSD “ECB_MIR1”, indica se le statistiche sui tassi di interesse IFM si riferiscono alle consistenze o a una nuova operazione. PARTE 4 Attributi Le sezioni seguenti spiegano in dettaglio gli attributi associati ai dati scambiati. La sezione1 definisce gli attributi per DSD, ivi compreso il loro formato e il loro livello di assegnazione. La sezione 2 illustra la responsabilità dei partner dello scambio di dati nel SEBC per la creazione e il mantenimento degli attributi, così come il loro status. Infine, le sezioni 3, 4 e 5 si concentrano sul contenuto degli attributi, distinti per livello di assegnazione, rispettivamente: parentela, serie temporale e livello di osservazione. Sezione 1: Attributi codificati e non codificati definiti nelle DSD ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1, ECB_PSS1, ECB_IVF1, ECB_FVC1, ECB_CBD1, BIS_CBS, ECB_ICPF1 e ECB_ICO1 In aggiunta alle dimensioni che definiscono le chiavi della serie, è definita una serie di attributi. Gli attributi sono allegati a vari livelli dello scambio di informazioni: al livello di parentela, al livello di serie temporale o al livello di osservazione. Come illustrato di seguito, essi traggono il loro valore da liste di codici predefinite oppure non sono codificati e sono usati per aggiungere spiegazioni testuali sui relativi aspetti dei dati. I valori degli attributi sono scambiati solo quando sono stabiliti per la prima volta e ogniqualvolta cambino, ad eccezione degli attributi obbligatori allegati al livello di osservazione, che sono allegati a ogni osservazione e segnalati a ogni trasmissione di dati. La seguente tabella fornisce informazioni sugli attributi definiti per ogni DSD considerata, sul livello al quale essi sono allegati, sul loro formato e sulla denominazione della lista di codici dalla quale gli attributi codificati traggono i loro valori.
Sezione 2: Proprietà comuni agli attributi per le DSD ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1, ECB_PSS1, ECB_IVF1, ECB_FVC1, ECB_CBD1, BIS_CBS, ECB_ICPF1 e ECB_ICO1: BCN segnalanti alla BCE (15) Ciascun attributo è caratterizzato da talune caratteristiche tecniche, che sono elencate nella seguente tabella.
La definizione di un insieme di attributi da scambiare congiuntamente ai dati consente di fornire informazioni aggiuntive sulle serie temporali scambiate. Qui di seguito sono riportati i dettagli delle informazioni fornite dagli attributi per le serie di dati statistiche della BCE qui considerate. Sezione 3: Attributi a livello di parentela Obbligatorio TITLE_COMPL (Complemento del titolo). Questo attributo consente un numero più elevato di caratteri rispetto all'attributo TITLE e per tale ragione sostituisce TITLE come attributo obbligatorio per registrare il titolo delle serie. UNIT (Unità)
UNIT_MULT (Moltiplicatore di unità)
DECIMALS (Decimali)
METHOD_REF (Riferimento metodologico). Questo attributo è utilizzato solo per la serie di dati PSS e indica se, per ogni serie temporale o per parte di essa, è utilizzata la definizione “perfezionata” del 2005 o una definizione precedente. Sono definiti due valori: L'attributo deve anche indicare il periodo al quale si applica ciascuna definizione. Per esempio, “definizioni 2005 per l'intera serie”, “definizioni del 2005 a partire dai dati riferiti al 2003, definizioni precedenti per il resto”, oppure “definizioni precedenti fino ai dati riferiti al 2004”. Condizionali TITLE (Titolo). Le BCN possono utilizzare l'attributo TITLE per la costruzione di titoli abbreviati. NAT_TITLE (Titolo lingua nazionale). Le BCN possono utilizzare l'attributo NAT_TITLE per fornire una descrizione precisa e altre informazioni aggiuntive o distintive nella propria lingua nazionale. Benché l'utilizzo di lettere maiuscole e minuscole non dia problemi, le BCN si devono limitare a utilizzare l'insieme di caratteri Latin –1. In generale, lo scambio di caratteri accentati e di simboli alfanumerici estesi deve essere testato prima di farne regolarmente uso. COMPILATION (Compilazione). Per le serie di dati BIS, IVF, FVC, ICO e MIR questo attributo può essere utilizzato per ulteriori spiegazioni testuali dei metodi di compilazione, delle ponderazioni, delle procedure statistiche utilizzati per compilare le serie sottostanti, in particolare se essi divergono dalle regole e dagli standard della BCE. In generale, la struttura delle note esplicative nazionali richieste è la seguente:
Per la serie di dati SSI, l'attributo “compilazione” comprende informazioni sui collegamenti con il quadro regolamentare dell'UE per gli intermediari diversi dagli enti creditizi. Per la famiglia di codici OFI, i punti da 1 a 5 delle note esplicative nazionali forniscono una descrizione dettagliata delle informazioni che devono essere incluse in questo attributo (allegato II, parte 11). Analogamente, per la serie di dati SEC, i punti 1, 2, 4, 5, 8, 9 e 10 delle note esplicative nazionali forniscono una descrizione dettagliata delle informazioni che devono essere incluse in questo attributo (allegato II, parte 12). COVERAGE (Copertura)
SOURCE_AGENCY (Agenzia fonte). Questo attributo sarà fissato dalla BCE in un valore che rappresenti il nome della BCN che fornisce i dati. Sezione 4: Attributi al livello di serie temporali Obbligatori COLLECTION (Indicatore di raccolta). Questo attributo fornisce informazioni sul periodo o sul momento in cui viene misurata una serie temporale (ad esempio inizio periodo, periodo centrale o fine periodo) oppure indica se i dati sono delle medie. Condizionali DOM_SER_IDS (Identificatori delle serie nazionali). Questo attributo consente di fare riferimento ai codici utilizzati nelle banche dati nazionali per identificare le serie corrispondenti (è possibile specificare anche formule che utilizzano codici di riferimento nazionali). UNIT_INDEX_BASE (Base dell'indice di unità). Questo attributo è obbligatorio quando è associato a una chiave della serie che esprime un indice. Esso indica il riferimento e il valore base per gli indici ed è utilizzato solamente per le serie degli indici relativi alle consistenze nozionali calcolati dalla BCE e divulgati al Sistema europeo di banche centrali. BREAKS (Discontinuità). Questo attributo descrive discontinuità e cambiamenti rilevanti che si verificano nel corso del tempo nell'attività di raccolta, nella copertura delle segnalazioni e nella compilazione delle serie. Nel caso di discontinuità, dichiarare se possibile il grado di confrontabilità dei dati vecchi e nuovi. PUBL_PUBLIC, PUBL_MU, PUBL_ECB (Pubblicazione fonte, Pubblicazione fonte (solo area dell'euro), Pubblicazione fonte (solo BCE)]. Questi attributi saranno fissati dalla BCE se i dati saranno presentati in pubblicazioni della BCE, siano esse destinate al pubblico o riservate. Essi forniscono un riferimento (ad esempio pubblicazioni, voci ecc.) ai dati pubblicati. Sezione 5: Attributi a livello di osservazione Se una BCN desidera modificare un attributo assegnato al livello di osservazione deve contestualmente segnalare di nuovo la/le rispettiva/e osservazione/i. Se una BCN modifica un'osservazione senza fornire anche il valore del pertinente attributo, i valori esistenti saranno sostituiti dai valori di default. Obbligatori OBS_STATUS (Stato dell'osservazione). Le BCN segnalano un valore relativo stato dell'osservazione per ciascuna osservazione scambiata. Questo attributo è obbligatorio e va fornito in ogni trasmissione di dati per ogni singola osservazione. Quando procedono alla revisione del valore dell'attributo, le BCN dovrebbero ritrasmettere sia il valore dell'osservazione (anche se invariato) sia il nuovo contrassegno indicativo dello stato dell'osservazione. L'elenco che segue specifica i possibili valori da assegnare a questo attributo, secondo la gerarchia concordata, ai fini delle presenti statistiche: “A”= valore normale (di default per le osservazioni esistenti), “B”= valore di discontinuità per le seguenti serie di dati: SSI, MIR, CBD e PSS (****), “M”= valore mancante, dati inesistenti, “L”= valore mancante, dati esistenti ma non raccolti, “E”= valore stimato (*****), “P”= valore provvisorio (questo valore può essere utilizzato, in ogni trasmissione dei dati, con riferimento all'ultima osservazione disponibile, se la si considera provvisoria). In circostanze normali, si dovrebbero segnalare i valori numerici allegando lo stato dell'osservazione “A” (valore normale). Altrimenti, è dato un valore diverso da “A” secondo la lista di cui sopra. Se un'osservazione si può qualificare con due caratteristiche, è segnalata la più importante, secondo la gerarchia di cui sopra. In ogni trasmissione di dati, le ultime osservazioni disponibili possono essere segnalate come provvisorie e contrassegnate indicando lo stato dell'osservazione “P”, se sono considerate provvisorie. Queste osservazioni possono assumere valori definiti ed essere segnalate indicando lo stato dell'osservazione “A” in uno stadio successivo nel quale i nuovi valori rivisti e i nuovi contrassegni di stato dell'osservazione sostituiscono quelli provvisori. I valori mancanti (“-”) sono segnalati quando non è possibile segnalare un valore numerico (ad esempio perché i dati sono inesistenti o perché non sono raccolti). In nessun caso un'osservazione mancante dovrebbe essere segnalata come “zero”, poiché lo zero è un normale valore numerico che indica un ammontare preciso e valido. Se le BCN non sono in grado di identificare l'esatto motivo di un valore mancante o se non possono utilizzare l'intera gamma di valori presenti nella lista di codici CL_OBS_STATUS per segnalare le osservazioni mancanti (“L” o “M”), si utilizza il valore “M”. Quando, a causa di condizioni statistiche locali, i dati per una serie temporale non sono raccolti in specifiche date o per la lunghezza totale delle serie temporali (il fenomeno economico sottostante esiste, ma non è soggetto a rilevazione statistica), si segnala un valore mancante (“-”) indicando con “L” lo stato dell'osservazione in ciascun periodo, Quando, a causa di prassi di mercato locali o del quadro giuridico/economico, una serie temporale (o parte di essa) non è applicabile (il fenomeno sottostante non esiste) si segnala un valore mancante (“-”) indicando con “M” lo stato dell'osservazione. Condizionali OBS_CONF (Riservatezza dell'osservazione). Le BCN segnalano un valore relativo alla riservatezza dell'osservazione per ogni osservazione scambiata. Mentre questo attributo è definito come condizionale nel file delle definizioni strutturali della BCE, esso dovrebbe essere fornito in ogni trasmissione di dati per ogni singola osservazione, giacché ogni osservazione riservata dovrebbe essere adeguatamente contrassegnata. Quando procedono alla revisione del valore di questo attributo, le BCN ritrasmettono sia il valore dell'osservazione associato sia il contrassegno indicativo dello stato dell'osservazione (anche se invariati). L'elenco che segue specifica i possibili valori da assegnare a questo attributo ai fini delle presenti statistiche: “F”= libera pubblicazione, “N”= da non pubblicare, riservato a uso interno, “C”= informazione statistica riservata nel senso di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, “S”= riservatezza secondaria fissata e gestita dal destinatario, da non pubblicare, “D”= riservatezza secondaria fissata dal mittente, da non pubblicare. Questo codice può essere utilizzato dalle BCN che operano già una differenziazione tra riservatezza primaria e secondaria nel loro sistema di segnalazione. In caso contrario, la BCN segnalante deve utilizzare “C” per contrassegnare la riservatezza secondaria. OBS_PRE_BREAK (Valore dell'osservazione pre-discontinuità). Questo attributo contiene il valore dell'osservazione pre-discontinuità, che è un campo numerico come l'osservazione (******). In generale, è fornito quando si verifica una discontinuità; in questo caso deve essere fissato lo stato dell'osservazione indicando “B” (valore di discontinuità). Ai fini delle serie di dati BSI, IVF, FVC, OFI, ICPF e ICO questo attributo non è richiesto in quanto tale informazione è già disponibile nelle serie relative alle riclassificazioni o nelle serie che rappresentano le operazioni finanziarie. È stato aggiunto alla lista degli attributi poiché è parte della comune sottocategoria di attributi per tutte le serie di dati. OBS_COM(Commento sull'osservazione). Questo attributo può essere utilizzato per fornire commenti testuali sulle osservazioni (ad esempio per descrivere le stime effettuate su una specifica osservazione per mancanza di dati, per motivare una possibile osservazione anomala o fornire dettagli in merito a cambiamenti nelle serie temporali segnalate). (*) Per le BCN, il paese di residenza del settore emittente è il paese di residenza della BCN." (****) Se si segnala “B” per OBS_STATUS allora deve essere riportato un valore anche sotto l'attributo OBS_PRE_BREAK." (*****) Lo stato dell'osservazione “E” è da utilizzare per tutte le osservazioni o periodi di dati che sono il risultato di stime e non possono essere considerati come valori normali." (******) I quattro elementi valore dell'osservazione e OBS_STATUS, OBS_CONF e OBS_PRE_BREAK sono considerati come un'unica entità. Ciò significa che le BCN sono tenute a inviare tutte le informazioni complementari per un'osservazione (quando gli attributi non sono segnalati, i loro valori precedenti sono sostituiti dai valori di default)»;" |
4) |
l'allegato VI è modificato come segue:
|
5) |
l'allegato V è sostituito dal seguente: «ALLEGATO V ELENCO DELLE UNITÀ ISTITUZIONALI A FINI STATISTICI PARTE 1 Raccordo dell'elenco degli attributi del Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD) con specifiche serie di dati mantenute a fini statistici
PARTE 2 Tipi di rapporti tra unità organizzative
PARTE 3 Definizioni e affinamento delle istruzioni di segnalazione
PARTE 4 Trasmissione di dati Le BCN possono fornire (aggiornamenti dei) dati di riferimento on line o in modalità batch attraverso il RIAD secondo uno dei formati presentati nel documento intitolato “Disposizioni tecniche relative allo scambio di dati nel quadro del sistema di scambio dei dati RIAD” (“Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System”). L'inserimento di nuove entità nel RIAD (così come la cancellazione eccezionale dalla banca dati) è sempre possibile in modalità on line o batch. Il RIAD adotta un approccio parsimonioso nella gestione dei dati di riferimento, il che significa che ogni variazione nei dati di riferimento di una singola entità può essere applicata per specifici (singoli) attributi. Eccetto il caso di errore materiale, nessuna unità registrata nel RIAD è cancellata; la sua durata di vita è determinata inserendo una data di creazione o una data di chiusura. Le modifiche di attributi singoli sono attuate tramite la variazione (dell'intervallo di validità) di valori specifici»; |
6. |
nel Glossario sono aggiunte le seguenti definizioni:
(***********) Regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).»" |
(1) Questa voce può includere riserve tecniche di assicurazione contro i danni (SEC 2010: F61) diritto dei fondi pensione nei confronti dei gestori dei fondi (SEC 2010: F64) e riserve per escussioni di garanzie standard (SEC 2010: F.66).
(2) Tale voce, incluse le relative disaggregazioni, può includere diritti dei gestori dei fondi pensione (SEC 2010: F64) e diritti a prestazioni non pensionistiche (SEC 2010: F.65).
(3) La data del 1 gennaio 2016 può essere usata come riferimento.
(4) Questa voce può includere riserve tecniche di assicurazione contro i danni (SEC 2010: F61) diritto dei fondi pensione nei confronti dei gestori dei fondi (SEC 2010: F64) e riserve per escussioni di garanzie standard (SEC 2010: F.66)
(5) In caso di Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, “IFM” e “istituzioni diverse dalle IFM” si riferiscono rispettivamente a “banche” e “istituzioni diverse dalle banche”.
(6) Questa voce può includere diritti a prestazioni non pensionistiche (SEC 2010: F.65).
(7) La relativa posizione “di cui” può altresì includere diritti dei gestori dei fondi nei confronti di imprese di assicurazioni che agiscono in qualità di amministratori delle pensioni (SEC 2010: F.64).
(8) Tale voce, incluso il pertinente settore di attività, può includere riserve per escussioni di garanzie standard (EC 2010: F.66).
(9) La struttura dei codici e la DSD delle statistiche bancarie consolidate internazionali sono comuni a tutti i paesi segnalanti e dovrebbero essere uguali a quelle utilizzate per segnalare i dati corrispondenti alla Banca dei regolamenti internazionali (BRI) (www.bis.org/statistics/dsd_cbs.pdf).
(10) Questo indica il numero di lettere/numeri consentito per ciascun elemento della lista dei codici (per esempio AN..07 significa una stringa alfanumerica lunga fino a 7 caratteri, AN1 significa solo un carattere alfanumerico).
(11) Nuova DSD SDMX.
(12) Questo indica il numero di lettere/numeri consentito per la trasmissione di ciascun attributo (per esempio AN..1050 significa una stringa alfanumerica lunga fino a 1 050 caratteri, AN1 significa solo un carattere alfanumerico, mentre N1 significa un numero).
(**) Ove una BCN desideri apportare una modifica, deve consultare la BCE, e sarà comunque quest'ultima ad effettuare la revisione.
(***) I cambiamenti devono essere comunicati all'area operativa competente della BCE via fax/e-mail.
(13) Per BCE si intende direzione generale statistiche della BCE.
(14) La BCE raccomanda che le BCN forniscano questi valori per garantire una comunicazione più trasparente.
(15) Tutti gli attributi specificati nella tabella in sezione 1, che sono fissati dalla BCE, non sono compresi nella presente tabella.
M |
: |
Obbligatorio, |
C |
: |
Condizionale |
(16) I dati sui tassi di interesse sono presentati come percentuali.
(1) Per ulteriori descrizioni e metadati si veda la parte 3.
(2) PSRI: Istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti (Payment statistics relevant institutions); si prega di osservare che l'elenco delle PSRI può sovrapporsi all'elenco delle IFM.
(c) solo per “grandi gruppi bancari” con sede centrale nell'area dell'euro (cfr. l'articolo 12)
(d) Per i contrassegni semplici non è necessario fornire specifici intervalli di validità alla prima segnalazione.
(17) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267, 10.10.2009, pag. 7).
(18) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).