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Document 02015O0035-20200420

Consolidated text: Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/65/2020-04-20

02015O0035 — IT — 20.04.2020 — 005.002


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

INDIRIZZO (UE) 2016/65 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 novembre 2015

sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35)

(GU L 014 del 21.1.2016, pag. 30)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

INDIRIZZO (UE) 2016/2299 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 2 novembre 2016

  L 344

117

17.12.2016

►M2

INDIRIZZO (UE) 2018/571 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 febbraio 2018

  L 95

45

13.4.2018

►M3

INDIRIZZO (UE) 2019/1033 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 10 maggio 2019

  L 167

75

24.6.2019

►M4

DECISIONE (UE) 2020/506 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 aprile 2020

  L 109I

1

7.4.2020


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 273, 20.8.2020, pag.  20 (2020/506)




▼B

INDIRIZZO (UE) 2016/65 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 novembre 2015

sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35)



▼M1

Articolo 1

Scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee

1.  Ai sensi del Titolo VI della parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le attività negoziabili sono soggette a scarti di garanzia, come definiti all'articolo 2, punto 97), dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), ai livelli indicati nelle Tavole 2 e 2a dell'allegato del presente indirizzo.

2.  Lo scarto di garanzia per una specifica attività dipende dai seguenti fattori:

a) 

la categoria di scarto di garanzia in cui l'attività è collocata, come definita all'articolo 2;

b) 

la durata residua o la vita media ponderata dell'attività, come definita nell'articolo 3;

c) 

la struttura cedolare dell'attività; e

d) 

il livello di qualità del credito in cui l'attività è collocata.

▼B

Articolo 2

Determinazione delle categorie di scarto di garanzia per le attività negoziabili

Le attività negoziabili idonee sono collocate in una delle cinque categorie di scarto di garanzia, sulla base del tipo di emittente e/o del tipo di attività, come sintetizzato nella Tavola 1 dell'allegato del presente indirizzo:

a) 

gli strumenti di debito emessi dalle amministrazioni centrali, i certificati di debito della BCE e quelli emessi dalle BCN prima della data di adozione dell'euro nel rispettivo Stato membro la cui moneta è l'euro sono inclusi nella categoria I;

▼M3

b) 

gli strumenti di debito emessi da: (i) amministrazioni locali e regionali; (ii) soggetti che sono enti creditizi o enti non creditizi classificati come agenzie da parte dell'Eurosistema e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); (iii) banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali; nonché le obbligazioni garantite di tipo jumbo conformi alla direttiva in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (direttiva OICVM), rientrano nella categoria di scarto di garanzia II;

c) 

le obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM diverse dalle obbligazioni garantite di tipo jumbo conformi alla direttiva OICVM; le altre obbligazioni garantite; e gli strumenti di debito emessi da (i) società non finanziarie, (ii) società del settore delle amministrazioni pubbliche e (iii) agenzie che sono enti non creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), rientrano nella categoria di scarto di garanzia III;

d) 

gli strumenti di debito non garantiti emessi da: (i) enti creditizi; (ii) agenzie che sono enti creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); e (iii) società finanziarie diverse dagli enti creditizi, rientrano nella categoria di scarto di garanzia IV;

▼B

e) 

i titoli garantiti da attività sono inclusi nella categoria V a prescindere dalla classificazione dell'emittente.

▼M1

Articolo 3

Scarti di garanzia per attività negoziabili

1.  Gli scarti di garanzia per attività negoziabili collocate nelle categorie di scarto di garanzia da I a IV sono determinati sulla base de:

a) 

il collocamento della specifica attività nel livello di qualità del credito 1, 2 o 3;

b) 

la vita residua dell'attività come specificato nel paragrafo 2;

c) 

la struttura cedolare dell'attività come specificata nel paragrafo 2.

▼M2

2.  Per le attività negoziabili collocate nelle categorie di scarto di garanzia da I a IV, lo scarto di garanzia applicabile dipende dalla vita residua e dalla struttura cedolare dell'attività (a cedola fissa, zero coupon, a cedola variabile) determinato sulla base della tavola 2 nell'allegato al presente indirizzo. La scadenza rilevante per la determinazione dello scarto di garanzia applicabile è la vita residua dell'attività, a prescindere dalla tipologia di struttura cedolare. In relazione alla struttura cedolare si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

le cedole variabili con un periodo di rideterminazione della cedola superiore a un anno sono considerate cedole a tasso fisso;

b) 

le cedole variabili che hanno come tasso di riferimento un tasso di inflazione dell'area dell'euro sono considerate cedole a tasso fisso;

c) 

le cedole variabili con tasso cedolare minimo diverso da zero e/o cedole variabili con un tasso cedolare massimo sono trattate come cedole a tasso fisso;

d) 

lo scarto di garanzia applicato ad attività che hanno più di un tipo di struttura cedolare dipende unicamente dalla struttura cedolare applicabile durante la vita residua dell'attività e corrisponde allo scarto di garanzia più elevato applicabile a un'attività negoziabile con la stessa vita residua e lo stesso livello di qualità del credito. A questo fine può essere presa in considerazione qualsiasi tipologia di struttura cedolare applicabile durante la vita residua dell'attività.

▼M2

bis.  La vita residua delle obbligazioni garantite in uso proprio è definita come la massima scadenza legale, tenuto conto di eventuali diritti di proroga per i rimborsi del capitale previsti dai rispettivi termini e condizioni contrattuali. Ai fini del presente paragrafo, per «uso proprio» si intende la presentazione o l'utilizzo da parte di una controparte di obbligazioni garantite che sono emesse o garantite dalla controparte stessa o da ogni altro soggetto con cui essa ha stretti legami, come determinati ai sensi dell'articolo 138 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

▼M1

3.  Per le attività negoziabili collocate nella categoria di scarto di garanzia V, a prescindere dalla loro struttura cedolare, gli scarti di garanzia sono determinati sulla base della vita media ponderata dell'attività come specificato nei paragrafi 4 e 5. Gli scarti di garanzia applicabili alle attività negoziabili nella categoria V sono indicati nella tabella 2a nell'allegato al presente indirizzo.

4.  La vita media ponderata della tranche senior di un titolo garantito da attività è stimata come la media ponderata attesa del periodo rimanente fino al rimborso di tale tranche. Per i titoli garantiti da attività retained conferiti in garanzia, ai fini del calcolo della vita media ponderata si presume che l'opzione call dell'emittente non sarà esercitata.

5.  Ai fini del paragrafo 4, per «titoli garantiti da attività retained conferiti in garanzia» si intendono titoli garantiti da attività utilizzati in percentuale superiore al 75 % del valore nominale in essere da una controparte che ne è l'originator o da soggetti che con esso hanno stretti legami. L'esistenza di stretti legami è stabilità in conformità all'articolo 138 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

▼M4

Articolo 4

Scarti di garanzia supplementari applicati a tipologie specifiche di attività negoziabili

Oltre agli scarti di garanzia previsti all'articolo 3 del presente indirizzo, per tipologie specifiche di attività negoziabili si applicano gli scarti di garanzia seguenti:

a) 

i titoli garantiti da attività, le obbligazioni garantite e gli strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi il cui valore è teoricamente determinato in conformità alle regole di cui all'articolo 134 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono soggetti a uno scarto di garanzia supplementare sotto forma di una riduzione di valore del 4 %;

b) 

le obbligazioni garantite in uso proprio sono soggette a uno scarto di garanzia supplementare del i) 6,4 % applicato al valore degli strumenti di debito collocati ai livelli di qualità del credito 1 e 2 e ii) 9,6 % applicato al valore degli strumenti di debito collocati al livello di qualità del credito 3.

c) 

ai fini della lettera b), per «uso proprio» si intende la presentazione o l'utilizzo da parte di una controparte di obbligazioni garantite che sono emesse o garantite dalla controparte stessa o da ogni altro ente con cui essa ha stretti legami, come determinati ai sensi dell'articolo 138 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

d) 

se lo scarto di garanzia supplementare di cui alla lettera b) non può essere applicato rispetto a un sistema di gestione delle garanzie di una BCN, agente triparty o TARGET2-Securities per quanto riguarda l'auto-collateralizzazione, lo scarto di garanzia supplementare si applica in tali sistemi o piattaforme al valore dell'intera emissione delle obbligazioni garantite che possono essere oggetto di uso proprio.

▼B

Articolo 5

Scarti di garanzia applicati ad attività non negoziabili idonee

▼M3

1.  I singoli crediti sono soggetti a specifici scarti di garanzia determinati in base alla vita residua, alla classe di merito di credito, alla struttura del tasso di interesse, come indicato nella tavola 3 dell'allegato al presente indirizzo.

2.  In relazione alla struttura del tasso di interesse dei crediti si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

i crediti «zero coupon» sono considerati come crediti a tasso fisso;

b) 

i crediti a tasso variabile con un periodo di riadeguamento superiore a un anno sono considerati come crediti a tasso fisso;

c) 

i crediti a tasso variabile con un tasso cedolare massimo (ceiling) sono considerati come crediti a tasso fisso;

d) 

i crediti a tasso variabile con un periodo di riadeguamento pari o inferiore a un anno, e con un tasso cedolare minimo (floor) ma privi di tasso cedolare massimo (ceiling), sono considerati come crediti a tasso variabile;

e) 

lo scarto di garanzia applicato a un credito caratterizzato da più tipi di tassi di interesse dipende unicamente dai tassi che sono corrisposti durante la vita residua del credito. Qualora nel corso della vita residua sia corrisposto più di un tipo di tasso, i pagamenti rimanenti sono considerati pagamenti a tasso fisso, e la scadenza rilevante ai fini dell'applicazione dello scarto di garanzia è pari alla vita residua del credito.

▼M3 —————

▼M4

5.  Gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali sono soggetti ad uno scarto di garanzia pari al 25,2 %.

▼B

6.  I depositi a tempo determinato non sono soggetti a scarti di garanzia.

▼M1

7.  Ogni credito sottostante compreso nell'aggregato di copertura di strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (debt instruments backed by eligible credit claims, DECC) è soggetto ad uno scarto di garanzia applicato a livello individuale secondo le disposizioni stabilite nei ►M3  paragrafi da 1 a 2 ◄ . Il valore aggregato dei crediti sottostanti inclusi nell'aggregato di copertura dopo l'applicazione degli scarti di garanzia rimane sempre uguale o superiore all'importo del capitale in essere del DECC. Qualora il valore aggregato scenda al di sotto della soglia di cui al periodo precedente, il DECC è considerato trascurabile.

▼B

Articolo 6

Efficacia e attuazione

1.  Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.  Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 25 gennaio 2016. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 5 gennaio 2016.

Articolo 7

Destinatari

Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

▼M1




ALLEGATO

▼M3



Tavola 1

Categorie di scarto di garanzia per attività negoziabili idonee sulla base del tipo di emittente e/o del tipo di attività

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

Categoria V

strumenti di debito emessi dalle amministrazioni centrali

certificati di debito della BCE

certificati di debito emessi da banche centrali nazionali (BCN) prima della data di adozione dell'euro nei rispettivi Stati membri

strumenti di debito emessi dalle amministrazioni locali e regionali

strumenti di debito emessi da soggetti (enti creditizi ed enti non creditizi) classificati da parte dell'Eurosistema come agenzie e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

strumenti di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali

obbligazioni garantite di tipo jumbo conformi alla direttiva OICVM

obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM diverse dalle obbligazioni garantite di tipo jumbo conformi alla direttiva OICVM

altre obbligazioni garantite

strumenti di debito emessi da società non finanziarie, società del settore delle amministrazioni pubbliche e agenzie che sono enti non creditizi che non soddisfano i requisiti quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi e agenzie che sono enti creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

strumenti di debito non garantiti emessi da società finanziarie diverse da enti creditizi

titoli garantiti da attività

▼M4



Tavola 2

Livelli degli scarti di garanzia (in %) applicati alle attività negoziabili idonee nelle categorie di scarti di garanzia da I a IV

 

Categorie di scarti di garanzia

Qualità del credito

Vita residua (in anni) (1)

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

Livelli 1 e 2

[0,1)

0,4

0,4

0,4

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

6,0

6,0

6,0

[1,3)

0,8

1,6

0,4

1,2

2,0

0,8

1,6

2,4

0,8

8,0

8,4

6,0

[3,5)

1,2

2,0

0,4

2,0

2,8

0,8

2,4

3,6

0,8

10,4

10,8

6,0

[5,7)

1,6

2,4

0,8

2,8

3,6

1,2

3,6

4,8

1,6

11,6

12,4

8,0

[7,10)

2,4

3,2

1,2

3,6

5,2

2,0

4,8

6,4

2,4

13,2

14,4

10,4

[10, ∞)

4,0

5,6

1,6

6,4

8,4

2,8

7,2

10,4

3,6

16,0

20,4

11,6

Fase 3

[0,1)

4,8

4,8

4,8

5,6

5,6

5,6

6,4

6,4

6,4

10,4

10,4

10,4

[1,3)

5,6

6,4

4,8

7,6

10,8

5,6

9,6

12,0

6,4

18,0

20,0

10,4

[3,5)

7,2

8,0

4,8

10,8

14,8

5,6

13,2

17,6

6,4

22,4

26,0

10,4

[5,7)

8,0

9,2

5,6

11,2

16,0

7,6

14,8

20,8

9,6

24,4

28,0

18,0

[7,10)

9,2

10,4

7,2

12,8

19,6

10,8

15,2

22,4

13,2

24,8

29,6

22,4

[10, ∞)

10,4

12,8

8,0

15,2

23,6

11,2

15,6

24,0

14,8

25,2

30,4

24,4

(1)   ossia [0,1) vita residua inferiore ad un anno, [1,3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni, ecc.



Tavola 2a

Livelli degli scarti di garanzia (in %) applicati alle attività negoziabili idonee nella categoria di scarto di garanzia V

 

 

Categoria V

Qualità del credito

Vita media ponderata (weighted average life, WAL) (1)

Scarto di garanzia

Livelli 1 e 2

[0,1)

3,2

[1,3)

3,6

[3,5)

4.0

[5,7)

7.2

[7,10)

10.4

[10, ∞)

16,0

(1)   ossia [0,1) WAL inferiore ad un anno, [1,3) WAL pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni, ecc.



Tavola 3

Livelli degli scarti di garanzia applicati ai crediti idonei

Qualità del credito

Vita residua (in anni) (1)

Tasso d’interesse fisso

Tasso d'interesse variabile

Livelli 1 e 2

[0,1)

6,4

6,4

[1,3)

9,6

6,4

[3,5)

12,8

6,4

[5,7)

14,8

9,6

[7,10)

19,2

12,8

[10, ∞)

28

14,8

►C1  Livello 3 ◄

[0,1)

12

12

[1,3)

22,4

12

[3,5)

29,2

12

[5,7)

34,4

22,4

[7,10)

36

29,2

[10, ∞)

38,4

34,4

(1)   ossia [0,1) vita residua inferiore ad un anno, [1,3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni, ecc.

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