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Document 02014O0060-20200408

Consolidated text: Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (rifusione)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/510/2020-04-08

02014O0060 — IT — 08.04.2020 — 009.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

►M2  INDIRIZZO (UE) 2015/510 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 dicembre 2014

sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) ◄

(rifusione)

(GU L 091 del 2.4.2015, pag. 3)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

INDIRIZZO (UE) 2015/732 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 16 aprile 2015

  L 116

22

7.5.2015

►M2

INDIRIZZO (UE) 2015/1938 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 27 agosto 2015

  L 282

41

28.10.2015

►M3

INDIRIZZO (UE) 2016/64 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 18 novembre 2015

  L 14

25

21.1.2016

►M4

INDIRIZZO (UE) 2016/2298 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 2 novembre 2016

  L 344

102

17.12.2016

►M5

INDIRIZZO (UE) 2017/1362 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 18 maggio 2017

  L 190

26

21.7.2017

►M6

INDIRIZZO (UE) 2018/570 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 febbraio 2018

  L 95

23

13.4.2018

►M7

INDIRIZZO (UE) 2019/1032 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 10 maggio 2019

  L 167

64

24.6.2019

►M8

DECISIONE (UE) 2020/506 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 aprile 2020

  L 109I

1

7.4.2020


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 332, 18.12.2015, pag.  158 (2015/1938)




▼B

▼M2

INDIRIZZO (UE) 2015/510 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 dicembre 2014

sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60)

▼B

(rifusione)



INDICE

PARTE PRIMA —

OGGETTO, AMBITO E DEFINIZIONI

PARTE SECONDA —

STRUMENTARIO, OPERAZIONI, SINGOLI STRUMENTI E PROCEDURE DI POLITICA MONETARIA DELL'EUROSISTEMA

TITOLO I —

Operazioni di mercato aperto

Capitolo 1 —

Panoramica delle operazioni di mercato aperto

Capitolo 2 —

Categorie di operazioni di mercato aperto

Capitolo 3 —

Strumenti per le operazioni di mercato aperto

TITOLO II —

Operazioni attivabili su iniziativa delle controparti

Capitolo 1 —

Operazioni di rifinanziamento marginale

Capitolo 2 —

Operazioni di deposito presso la banca centrale

TITOLO III —

Procedure delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema

Capitolo 1 —

Procedure d'asta e procedure bilaterali per le operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema

Sezione 1 —

Procedure d'asta

Sezione 2 —

Fasi operative delle procedure d'asta

Sottosezione 1 —

Annuncio delle procedure d'asta

Sottosezione 2 —

Preparazione e presentazione delle offerte da parte delle controparti

Sottosezione 3 —

Aggiudicazione dell'asta

Sottosezione 4 —

Annuncio dei risultati d'asta

Sezione 3 —

Procedure bilaterali per le operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema

Capitolo 2 —

Procedure di regolamento per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema

PARTE TERZA —

CONTROPARTI IDONEE

PARTE QUARTA —

ATTIVITÀ IDONEE

TITOLO I —

Principi generali

TITOLO II —

Criteri di idoneità e requisiti di qualità creditizia per le attività negoziabili

Capitolo 1 —

Criteri di idoneità per le attività negoziabili

Sezione 1 —

Criteri generali di idoneità per le attività negoziabili

Sezione 2 —

Criteri di idoneità specifici per alcuni tipi di attività negoziabili

Sottosezione 1 —

Criteri di idoneità specifici per i titoli garantiti da attività

Sottosezione 2 —

Criteri di idoneità specifici per le obbligazioni garantite da titoli garantiti da attività

Sottosezione 3 —

Criteri di idoneità specifici per i certificati di debito emessi dall'Eurosistema

Sottosezione 4 —

Criteri di idoneità specifici per taluni strumenti di debito non garantiti

Capitolo 2 —

Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività negoziabili

TITOLO III —

Criteri di idoneità e requisiti di qualità creditizia per le attività non negoziabili

Capitolo 1 —

Criteri di idoneità per le attività non negoziabili

Sezione 1 —

Criteri di idoneità per i crediti

Sezione 2 —

Criteri di idoneità per i depositi a tempo determinato

Sezione 3 —

Criteri di idoneità per gli strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR)

Sezione 4 —

Criteri di idoneità per gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (DECC)

Capitolo 2 —

Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività non negoziabili

Sezione 1 —

Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per i crediti

Sezione 2 —

Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per i DGMR

Sezione 3 —

Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per i DECC

TITOLO IV —

Garanzie per le attività negoziabili e non negoziabili

TITOLO V —

Quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia per le attività idonee

TITOLO VI —

Regole per il controllo dei rischi e la valutazione delle attività negoziabili e non negoziabili

Capitolo 1 —

Misure per il controllo dei rischi delle attività negoziabili

Capitolo 2 —

Misure per il controllo dei rischi delle attività non negoziabili

Capitolo 3 —

Regole di valutazione delle attività negoziabili e non negoziabili

TITOLO VII —

Accettazione di garanzie non denominate in euro in specifiche circostanze

TITOLO VIII —

Regole per l'utilizzo delle attività idonee

TITOLO IX —

Utilizzo transfrontaliero di attività idonee

PARTE QUINTA —

SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONTROPARTE

PARTE SESTA —

MISURE DISCREZIONALI

PARTE SETTIMA —

REQUISITI MINIMI COMUNI ADDIZIONALI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA DELL'EUROSISTEMA

Capitolo 1 —

Requisiti minimi comuni addizionali applicabili a tutte le disposizioni regolanti le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema

Capitolo 2 —

Requisiti minimi comuni addizionali applicabili alle operazioni di pronti contro termine e ai prestiti garantiti

Capitolo 3 —

Requisiti minimi comuni addizionali relativi alle sole operazioni di pronti contro termine

Capitolo 4 —

Requisiti minimi comuni addizionali relativi ai soli accordi di prestito garantito

Capitolo 5 —

Requisiti minimi comuni addizionali relativi alle sole operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria

PARTE OTTAVA —

DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATO I —

Riserva obbligatoria

ALLEGATO II —

Annuncio delle operazioni d'asta

ALLEGATO III —

Aggiudicazione di aste e procedure d'asta

ALLEGATO IV —

Annuncio dei risultati d'asta

ALLEGATO V —

Criteri di selezione delle controparti per la partecipazione alle operazioni in cambi

ALLEGATO VI —

Utilizzo transfrontaliero di attività idonee

ALLEGATO VI bis

Criteri di idoneità per l'utilizzo di sistemi di regolamento delle operazioni in titoli e dei collegamenti tra sistemi di regolamento delle operazioni in titoli nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema

ALLEGATO VII —

Calcolo delle sanzioni applicabili ai sensi della parte quinta e delle sanzioni pecuniarie applicabili ai sensi della parte settima

ALLEGATO VIII —

Obblighi di segnalazione dei dati a livello di prestito per i titoli garantiti da attività e requisiti dei registri dei dati a livello di prestito

ALLEGATO IX —

Processo di verifica dei risultati del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia

ALLEGATO IX bis

Requisiti di copertura minima per agenzie esterne di valutazione del merito di credito nel quadro di riferimento dell'eurosistema per la valutazione della qualità creditizia

ALLEGATO IX ter

Requisiti minimi nel quadro di riferimento dell'eurosistema per la valutazione della qualità creditizia per relazioni su nuove emissioni e rapporti di sorveglianza relativi a programmi di obbligazioni garantite

ALLEGATO XI —

Forme di titoli

ALLEGATO XII —

Esempi di operazioni e procedure di politica monetaria dell'Eurosistema

ALLEGATO XII bis

ALLEGATO XIII —

Tavola di raccordo

ALLEGATO XIV —

Indirizzo abrogato ed elenco delle successive modifiche dello stesso



PARTE PRIMA

OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente indirizzo detta norme uniformi per l'attuazione della politica monetaria unica da parte dell'Eurosistema negli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.  L'Eurosistema adotta misure adeguate per effettuare operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema in conformità ai principi, allo strumentario, ai singoli strumenti, ai requisiti, ai criteri e alle procedure di cui al presente indirizzo.

3.  Il rapporto giuridico tra l'Eurosistema e le sue controparti è instaurato mediante idonee disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN competente, attuative delle disposizioni del presente indirizzo.

4.  Il consiglio direttivo della BCE può, in ogni momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, i requisiti, i criteri e le procedure per l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

5.  L'Eurosistema si riserva il diritto di richiedere ed ottenere dalle controparti le informazioni pertinenti necessarie all'adempimento dei propri compiti e al conseguimento dei propri obiettivi in relazione alle operazioni di politica monetaria. Tale diritto non pregiudica altri diritti specificamente attribuiti all'Eurosistema di richiedere informazioni relative a operazioni di politica monetaria.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo, si applicano le seguenti definizioni:

1) 

per «formula convenzionale per la determinazione dei giorni per il calcolo degli interessi giorni effettivi/360» (actual/360 day-count convention) si intende la formula convenzionale applicata nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema che determina il numero effettivo di giorni di calendario rilevanti ai fini del calcolo degli interessi utilizzando come base un anno di 360 giorni;

▼M7

2) 

per «agenzia» (agency) si intende un soggetto stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l'euro che sia impegnato in talune attività per il bene comune svolte a livello nazionale o regionale ovvero sia al servizio del loro fabbisogno di finanziamento e che sia classificato dall'Eurosistema come agenzia. L'elenco dei soggetti classificati come agenzie è pubblicato sul sito Internet della BCE e specifica se i criteri quantitativi a fini della determinazione dello scarto di garanzia stabiliti nell'allegato XII bis sono soddisfatti in relazione al singolo ente;

▼B

3) 

per «titoli garantiti da attività» (asset-backed securities, ABS) si intendono strumenti di debito garantiti da un insieme di attività finanziarie (fisse o rinnovabili) che si convertono in contante entro un periodo di tempo definito. In aggiunta, possono sussistere diritti o altre attività che assicurano la riscossione dei proventi o la loro distribuzione tempestiva ai detentori del titolo. Di regola, i titoli garantiti da attività sono emessi da società veicolo appositamente costituite che hanno acquisito l'insieme delle attività finanziarie dal cedente (originator) o dal venditore. Sotto tale profilo, i pagamenti sui titoli garantiti da attività dipendono innanzitutto dal flusso di cassa generato dalle attività del pool sottostante e da altri diritti intesi ad assicurare il pagamento tempestivo, quali linee di liquidità, garanzie o altre forme, di solito indicate come forme di supporto della qualità creditizia.

4) 

per «procedura bilaterale» (bilateral procedure) si intende una procedura mediante la quale la BCN, ovvero in casi eccezionali la BCE, conduce operazioni di fine tuning o operazioni definitive direttamente con una o più controparti ovvero nelle borse valori o tramite operatori di mercato, senza ricorso a procedure d'asta;

5) 

per «sistema di gestione mediante scritturazione contabile» (book-entry system) si intende un sistema che consente il trasferimento di titoli e altre attività finanziarie senza spostamento fisico di documenti cartacei o certificati, ad esempio il trasferimento elettronico di titoli;

6) 

per «giornata operativa» (business day) si intende: a) in relazione a un obbligo di pagamento, ogni giornata nella quale TARGET2 è operativo per effettuare tale pagamento; ovvero b), riguardo all'obbligo di consegnare attività, ogni giornata nella quale l'SSS attraverso il quale devono essere consegnate le attività sia operante nel luogo in cui la consegna dei titoli pertinenti deve essere effettuata;

▼M6

7) 

per «sistema di deposito accentrato» (SDA) [central securities depository, CSD] si intende un depositario centrale di titoli come definito al numero 1) dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

▼B

8) 

per «prestito garantito» (collateralised loan) si intende un accordo tra una BCN e una controparte in forza del quale è fornita liquidità a una controparte sotto forma di prestito garantito da un valido diritto di prelazione concesso da tale controparte alla BCN, ad esempio in forma di un pegno, cessione in garanzia o una charge su determinate attività;

9) 

per «raccolta di depositi a tempo determinato» (collection of fixed-term deposits) si intende uno strumento usato per l'effettuazione di operazioni di mercato aperto mediante il quale l'Eurosistema invita le controparti a collocare depositi a tempo determinato su conti costituiti presso la BCN di appartenenza allo scopo di assorbire liquidità dal mercato;

▼M2

10) 

per «autorità competente» (competent authority), si intende una pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale abilitati, in virtù del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza sugli enti, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, ivi compresa la BCE con riferimento ai compiti che le sono attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ( 2 );

▼B

11) 

per «controparte» (counterparty) si intende un ente che soddisfa i criteri di idoneità stabiliti nella parte terza, che lo legittimano ad accedere alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema;

▼M4

12) 

per «obbligazioni garantite» (covered bonds) si intendono strumenti di debito dotati di doppia rivalsa: a) direttamente o indirettamente nei confronti di un ente creditizio; e b) nei confronti di un insieme dinamico di attività sottostanti, e per le quali non c'è segmentazione del rischio;

▼B

13) 

per «credito» (credit claim) si intende un diritto a ricevere il pagamento di una somma di denaro, che costituisce il debito di un debitore nei confronti di una controparte. I crediti comprendono altresì gli Schuldscheindarlehen e i crediti private registrati olandesi nei confronti delle amministrazioni pubbliche o di altri debitori idonei che beneficiano di una garanzia di Stato (ad esempio le società operanti nel settore dell'edilizia abitativa);

14) 

per «ente creditizio» (credit institution) si intende un ente creditizio di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e del numero 1 dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), il quale sia soggetto alla vigilanza di un'autorità competente o sia un ente creditizio di proprietà pubblica nel significato di cui all'articolo 123, paragrafo 2, del trattato, soggetto a vigilanza di un'autorità rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente;

15) 

«rating del credito» (credit rating) ha il medesimo significato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 ( 5 );

▼M3

16) 

per «utilizzo transfrontaliero» (cross-border use) si intende la presentazione, quale garanzia, da parte di una controparte alla propria BCN di appartenenza di:

a) 

attività negoziabili detenute in un altro Stato membro la cui moneta è l'euro;

b) 

attività negoziabili emesse in un altro Stato membro e detenute nello Stato membro della BCN di appartenenza;

c) 

crediti in cui il contratto di credito è disciplinato dalla legislazione di un altro Stato membro la cui moneta è l'euro diverso da quello della BCN di appartenenza;

d) 

strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR) in conformità alle procedure applicabili del CCBM;

e) 

strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (non-marketable debt instruments backed by eligible credit claims, DECC) emessi e detenuti in un altro Stato membro la cui moneta è l'euro diverso da quello della BCN di appartenenza;

▼B

17) 

per «copertura valutaria» (currency hedge) si intende un accordo stipulato tra l'emittente di un titolo e la controparte di copertura dell'operazione in base al quale una parte del rischio di cambio derivante dal ricevimento di flussi di cassa in una valuta diversa dall'euro è attenuata scambiando i suddetti flussi di cassa con pagamenti in euro effettuati dalla controparte di copertura, comprese le garanzie prestate dalla stessa su tali pagamenti;

18) 

per «custode» (custodian) si intende un soggetto che cura la custodia e l'amministrazione di titoli e altre attività finanziarie per conto di terzi;

19) 

per «valore di mercato in caso di inadempimento» (default market value) si intende, in relazione a un'attività a una certa data:

a) 

il valore di mercato di tale attività al momento della valutazione dell'inadempimento, calcolato in base al prezzo più rappresentativo rilevato nella giornata operativa precedente la data di valutazione;

b) 

in assenza di un prezzo rappresentativo dell'attività nella giornata operativa precedente la data di valutazione, il più recente prezzo di contrattazione. Se questo non è disponibile, la BCN che effettua l'operazione definisce un prezzo tenendo conto dell'ultimo prezzo accertato per l'attività in questione sul mercato di riferimento;

c) 

nel caso di attività per le quali non esiste alcun valore di mercato, il valore determinato in base ad altro metodo ragionevole di valutazione;

d) 

se la BCN ha venduto le attività o attività equivalenti al prezzo di mercato prima della data di valutazione dell'inadempimento, il ricavato netto della vendita dopo aver dedotto tutti i costi, le commissioni e gli altri oneri ragionevoli sostenuti in connessione con tale vendita, calcolato dalla BCN in base agli importi da essa stessa determinati;

20) 

per «sistema di consegna contro pagamento» (delivery-versus payment system, delivery-against payment system) si intende, in un sistema di regolamento con scambio definitivo di attività contro corrispettivo, il meccanismo volto ad assicurare che il trasferimento definitivo di attività, ossia la loro consegna, sia eseguito soltanto a condizione che abbia luogo il contestuale trasferimento definitivo di una o più altre attività in contropartita, ossia il pagamento;

21) 

per «operazione di deposito presso la banca centrale» (deposit facility) si intende un'operazione dell'Eurosistema che le controparti, su loro iniziativa, possono utilizzare per costituire depositi overnight presso l'Eurosistema tramite una BCN, remunerati a un tasso di interesse prestabilito;

22) 

per «tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale» (deposit facility rate) si intende il tasso di interesse applicato all'operazione di deposito presso la banca centrale;

▼M6

22 bis

per «collegamento diretto» si intende un accordo tra due SSS gestiti da SDA, in forza del quale un SDA diviene un partecipante diretto dell'SSS gestito dall'altro SDA mediante l'apertura di un conto titoli, al fine di consentire il trasferimento di titoli mediante scritturazioni contabili;

▼M2

23) 

per «utilizzo nazionale» (domestic use) si intende la presentazione in garanzia, da parte di una controparte stabilita in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, di:

a) 

attività negoziabili emesse e detenute nello stesso Stato membro della propria BCN di appartenenza;

b) 

crediti il cui contratto sia disciplinato dalla legislazione dello Stato membro della propria BCN di appartenenza;

c) 

strumenti di debito garantiti da mutui residenziali emessi da soggetti stabiliti nello Stato membro della propria BCN di appartenenza;

d) 

strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei emessi e detenuti nello stesso Stato membro della propria BCN di appartenenza;

▼B

24) 

per sistema di earmarking (earmarking system) si intende un sistema per la gestione delle garanzie delle BCN in cui è fornita liquidità a fronte di attività specifiche e identificabili date in garanzia per ogni specifica operazione di finanziamento dell'Eurosistema. La BCN di appartenenza può consentire la sostituzione di tali attività con altre specifiche attività idonee purché destinate a garanzia e adeguate per quella particolare operazione;

25) 

per «attività idonee» (eligibile assets) si intendono attività che soddisfano i criteri dettati nella parte quarta e sono di conseguenza idonee quale garanzia per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema;

▼M6

25 bis

per «collegamento idoneo» si intende un collegamento diretto o indiretto (relayed) che l'Eurosistema ha valutato come conforme ai criteri di idoneità di cui all'allegato VI bis per l'utilizzo nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema ed è pubblicato nell'elenco dei collegamenti idonei dell'Eurosistema sul sito Internet della BCE. Un collegamento indiretto idoneo è composto da collegamenti diretti idonei sottostanti;

25 ter

per «SSS idoneo» si intende un SSS gestito da un SDA che l'Eurosistema ha valutato come conforme ai criteri di idoneità di cui all'allegato VI bis per l'utilizzo in operazioni di finanziamento dell'Eurosistema ed è pubblicato nell'elenco degli SSS idonei dell'Eurosistema sul sito Internet della BCE;

▼B

26) 

per «fine giornata» (end-of-day) si intende il momento della giornata operativa successivo alla chiusura di TARGET2 in cui i pagamenti precedentemente immessi nel sistema vengono perfezionati per quella giornata;

▼M7

26 bis

per «data di attivazione delle segnalazioni ESMA» si intende il primo giorno in cui sia (a) un registro di dati sulle cartolarizzazioni è stato registrato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA) e pertanto diviene un registro di dati sulle cartolarizzazioni ESMA, sia (b) le pertinenti norme tecniche di attuazione, nel formato di cui ai moduli standardizzati, sono state adottate dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) e sono divenute applicabili;

26 ter

per «registro di dati sulle cartolarizzazioni ESMA» si intende un registro di dati sulle cartolarizzazioni ai sensi del punto 23) dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 che è registrato presso l'ESMA ai sensi dell'articolo 10 di tale regolamento;

▼B

27) 

per «tasso di inflazione nell'area dell'euro» (euro area inflation index) si intende un indice fornito da Eurostat o da un'autorità statistica nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro, ad esempio l'Indice armonizzato dei prezzi al consumo (Harmonised Index of Consumer Prices, HICP);

28) 

per «Spazio economico europeo (SEE)» (European Economic Area) si intendono tutti gli Stati membri a prescindere dalla loro formale adesione al SEE, oltre a Islanda, Lichtenstein e Norvegia;

29) 

per «Eurosistema» (Eurosystem) si intende la BCE e le BCN;

30) 

per «giornata operativa dell'Eurosistema» (Eurosystem business day) si intende un qualsiasi giorno in cui la BCE e almeno una BCN sono operative al fine dello svolgimento di operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema;

31) 

per «operazioni di finanziamento dell'Eurosistema» (Eurosystem credit operations) si intendono: a) operazioni temporanee di immissione di liquidità, ossia operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema di immissione di liquidità esclusi gli swap in valuta a fini di politica monetaria e acquisti definitivi; e b) credito infragiornaliero;

▼M7

31 bis

per «registro dei dati designato dall'Eurosistema» si intende un soggetto designato dall'Eurosistema in conformità all'allegato VIII e che continua a soddisfare i requisiti per la designazione ivi stabiliti;

▼B

32) 

per «operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema» (Eurosystem monetary policy operations) si intendono operazioni di mercato aperto e operazioni attivabili su iniziativa delle controparti;

▼M6 —————

▼B

34) 

per «trasferimento definitivo» (final transfer) si intende un trasferimento irrevocabile e incondizionato di fondi o attività finanziarie che estingue l'obbligazione sottostante;

▼M6

35) 

per «società finanziaria» si intende una società finanziaria quale definita nell'allegato A al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 );

▼B

36) 

per «operazioni di fine tuning» (fine-tuning operations) si intende una categoria di operazioni di mercato aperto utilizzate dall'Eurosistema principalmente per far fronte a variazioni della liquidità sul mercato;

37) 

per «cedole fisse» (fixed coupons) si intendono cedole con pagamento di interessi periodici predeterminati;

38) 

per «procedura d'asta a tasso fisso» (fixed-rate tender procedure) si intende una procedura d'asta nella quale la BCE specifica il tasso d'interesse, il prezzo, il punto a termine o il differenziale prima della procedura d'asta e le controparti partecipanti specificano l'importo che intendono negoziare al tasso di interesse, al prezzo, al punto a termine o al differenziale fissato;

39) 

per «cedola variabile» (floating coupon) si intende una cedola indicizzata a un tasso di interesse di riferimento con un periodo di riadeguamento della cedola inferiore o pari a un anno;

40) 

le «operazioni di swap in valuta con finalità di politica monetaria» (foreign exchange swap for monetary policy purposes) sono uno strumento utilizzato nella conduzione di operazioni di mercato aperto nelle quali l'Eurosistema acquista (o vende) euro a pronti contro una valuta estera e, contestualmente, li rivende (o riacquista) a termine a una data di riacquisto predeterminata;

41) 

per «BCN di appartenenza» (home NCB) si intende la BCN dello Stato membro la cui moneta è l'euro in cui la controparte è stabilita;

42) 

per «calendario indicativo delle operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema» (indicative calendar for the Eurosystem's regular tender operations) si intende un calendario predisposto dall'Eurosistema, approvato dal Consiglio direttivo della BCE, che indica la tempistica del periodo di mantenimento delle riserve nonché l'annuncio, l'aggiudicazione e la scadenza delle operazioni di rifinanziamento principali e di quelle regolari di rifinanziamento a più lungo termine;

▼M2

42 bis

per «ricapitalizzazione in natura con strumenti di debito pubblico» (in-kind recapitalisation with public debt instruments) si intende qualsiasi forma di aumento del capitale sottoscritto di un ente creditizio in cui il corrispettivo è, in tutto o in parte, versato attraverso un collocamento diretto presso l'ente creditizio di strumenti di debito sovrano o pubblico che siano stati emessi da uno stato sovrano o da un soggetto del settore pubblico che fornisce i nuovi capitali all'ente creditizio;

▼B

43) 

per «sistema di deposito accentrato internazionale (SDAI)» (international central securities depository, ICSD) si intende un SDA che esercita attività di regolamento di titoli negoziati a livello internazionale su vari mercati nazionali, tipicamente fra diverse aree valutarie;

44) 

per «organizzazione internazionale» (international organisation) si intende uno dei soggetti elencati all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013; all'esposizione nei confronti di tali soggetti si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 per cento;

45) 

per «codice internazionale di identificazione dei titoli (codice ISIN)» (international securities identification number) si intende il codice di identificazione internazionale assegnato a titoli emessi sui mercati finanziari;

▼M6

46) 

per «credito infragiornaliero» si intende il credito infragiornaliero quale definito al punto 26) dell'articolo 2 dell'indirizzo BCE/2012/27. ( 8 );

▼M4

46 bis

per «impresa di investimento» si intende un'impresa di investimento nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del Regolamento (UE) n. 575/2013;

▼M6

46 ter

per «fondo di investimento» si intendono fondi comuni monetari (FCM) o fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari quali definiti nell'allegato A al regolamento (UE) n. 549/2013;

▼B

47) 

per «emissione di certificati di debito della BCE» (issuance of ECB debt certificates) si intende uno strumento di politica monetaria utilizzato per la conduzione di operazioni di mercato aperto con il quale la BCE emette certificati di debito che rappresentano un debito della BCE nei confronti del detentore del certificato;

▼M4

48) 

per «obbligazione garantita di tipo jumbo» si intende un'obbligazione garantita con un volume di emissione di almeno 1 miliardo di EUR della quale almeno tre market maker quotano con regolarità i corsi di acquisto e di vendita;

▼M3

49) 

per «crediti derivanti da leasing» (leasing receivables) si intendono i pagamenti programmati e contrattualmente imposti effettuati dal locatario nei confronti del locatore ai sensi del contratto di leasing. I valori residui non sono crediti derivanti da leasing. I contratti del tipo Personal Contract Purchase (PCP), vale a dire i contratti in base ai quali il soggetto obbligato può esercitare la facoltà di: a) effettuare un pagamento finale per acquistare la piena proprietà dei beni; o b) restituire i beni come forma di estinzione del contratto, sono assimilati ai contratti di leasing;

▼B

50) 

per «sostegno di liquidità» (liquidity support) si intende ogni elemento strutturale, attuale o potenziale, concepito o ritenuto idoneo per essere usato a copertura di qualsiasi temporanea mancanza di liquidità che possa avere luogo durante la vita di un'operazione in titoli garantiti da attività (ABS);

▼M7

50 bis

per «registro dei dati a livello di prestito» si intende un registro di dati sulle cartolarizzazioni ESMA o un registro dei dati designato dall'Eurosistema;

▼B

51) 

per «operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (ORLT)» (longer-term refinancing operation, LTROs) si intende una categoria di operazioni di mercato aperto effettuate dall'Eurosistema sotto forma di operazioni temporanee intese a fornire liquidità con scadenza superiore a quella delle operazioni di rifinanziamento principali al settore finanziario;

52) 

per «operazioni di rifinanziamento principali, (ORP)» (main refinancing operations, MROs) si intende una categoria di operazioni di mercato aperto regolari effettuate dall'Eurosistema sotto forma di operazioni temporanee;

53) 

«periodo di mantenimento» (maintenance period) ha lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9);

54) 

per «richiesta di margini» (margin call) si intende una procedura connessa all'applicazione di margini di variazione. Tale procedura prevede che, qualora il valore delle attività mobilizzate dalla controparte a garanzia, misurato periodicamente, scenda al di sotto di un determinato livello, l'Eurosistema richiede alla controparte di fornire attività aggiuntive o contante. per i sistemi di pooling una richiesta di margini è effettuata solo in casi di under-collateralisation, e per i sistemi con individuazione specifica dell'attività sottostante (sistemi di earmarking) sono effettuate richieste di margine simmetriche, secondo il metodo specificato nella regolamentazione a livello nazionale della BCN di appartenenza;

55) 

per «tasso di interesse marginale» (marginal interest rate) si intende il tasso di interesse più basso nelle procedure d'asta a tasso variabile finalizzate all'immissione di liquidità al quale le offerte sono soddisfatte ovvero il tasso di interesse più elevato nelle procedure d'asta a tasso variabile finalizzate all'assorbimento di liquidità al quale le offerte sono soddisfatte;

56) 

per «operazione di rifinanziamento marginale» (marginal lending facility) si intende un'operazione di rifinanziamento dell'Eurosistema utilizzata su iniziativa delle controparti per ottenere credito overnight dall'Eurosistema tramite una BCN a un tasso di interesse prestabilito subordinato alla costituzione in garanzia di una quantità sufficiente di attività idonee;

57) 

per «tasso di rifinanziamento marginale» (marginal lending facility rate) si intende il tasso di interesse applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale;

58) 

per «quotazione marginale di uno swap» (marginal swap point quotation) si intende la quotazione in swap point in corrispondenza della quale si esaurisce l'importo complessivo assegnato all'asta;

59) 

per «attività negoziabili» (marketable assets) si intendono strumenti di debito ammessi alla negoziazione su un mercato e che soddisfano i criteri di idoneità dettati nella parte quarta;

60) 

per «data di scadenza» (maturity date) si intende la data di scadenza di un'operazione di politica monetaria dell'Eurosistema. Nel caso di un'operazione di pronti contro termine o di swap, la data di scadenza coincide con la data di riacquisto;

61) 

per «Stato membro» (Member State) si intende uno Stato membro dell'Unione;

62) 

per «multi cédulas» si intende uno strumento di debito emesso da una determinata società veicolo spagnola (Fondo de Titulizacion de Activos, FTA) che permette il raggruppamento di un certo di numero di singole cédulas (obbligazioni garantite spagnole) di valore ridotto provenienti da diversi originator;

63) 

per «banca multilaterale di sviluppo» (multilateral development bank) si intende uno dei soggetti elencati all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; alle esposizioni verso detti enti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 per cento;

64) 

per «asta a tasso multiplo (asta di tipo americano)» (multiple rate auction [American auction]) si intende un'asta in cui il tasso di interesse, il prezzo o i punti a termine di aggiudicazione sono pari al tasso di interesse, al prezzo o ai punti a termine offerti da ciascun partecipante all'asta;

65) 

per «cedola a variazioni predefinite» (multi step coupon) si intende una struttura di cedola in cui il margine (x) aumenta più di una volta durante la vita dell'attività secondo un calendario predefinito a date prefissate, solitamente quella di rimborso anticipato o quella di pagamento della cedola.

66) 

per «Banca centrale nazionale (BCN)» (national central bank, NCB) si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

67) 

per giornata operativa della BCN (NCB business day) si intende un qualsiasi giorno in cui una BCN è operativa al fine dello svolgimento di operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema comprese le giornate nelle quali succursali della BCN possano essere chiuse a causa di festività locali o regionali;

68) 

per «paesi del G10 non appartenenti al SEE» (non-EEA G10 countries) si intendono i paesi partecipanti al gruppo dei Dieci (G10) che non sono paesi del SEE ossia gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone e la Svizzera;

69) 

«società non finanziaria» (non-financial corporation) ha il medesimo significato di cui al regolamento (UE) n. 549/2013;

▼M2

70) 

per «attività non negoziabili» (non-marketable assets) s'intendono le seguenti attività depositi a tempo determinato, crediti, DGMR e strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei;

▼M2

70 bis

per «strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei» (di seguito, DECC) (Non-marketable debt instruments backed by eligible credit claims), s'intendono gli strumenti di debito:

a) 

garantiti, direttamente o indirettamente, da crediti che soddisfano tutti i criteri di idoneità dell'Eurosistema per i crediti in conformità alla sezione 1 del capitolo 1 del titolo III della parte quarta, fatte salve le disposizioni dell'articolo 107 septies;

b) 

tali da offrire doppia rivalsa nei confronti di: i) un ente creditizio che sia l'originator dei crediti sottostanti; e ii) l'insieme dinamico di crediti sottostanti, di cui al punto a);

c) 

per i quali non c'è segmentazione del rischio;

▼M4

71) 

per «altre obbligazioni garantite» (other covered bonds) si intendono le obbligazioni garantite strutturate o multi cédulas;

▼B

72) 

per «operazione definitiva» (outright transaction) si intende uno strumento utilizzato nella conduzione di operazioni di mercato aperto in cui l'Eurosistema effettua sul mercato acquisti o vendite definitivi (a pronti o a termine) di attività negoziabili idonee, che determinano il totale trasferimento della piena proprietà dal venditore all'acquirente senza che sia previsto un successivo trasferimento della proprietà al venditore;

73) 

per «sistema di pooling» (pooling system) si intende un sistema per la gestione delle garanzie delle BCN in cui le controparti aprono presso una BCN conti di deposito indistinto (pool account) per costituire un insieme di attività a garanzia del complesso delle loro operazioni con l'Eurosistema e in cui le attività sottostanti non sono registrate in modo tale da collegare una singola attività idonea a una specifica operazione di finanziamento dell'Eurosistema e la controparte può provvedere alla loro sostituzione su base continua;

▼M4

74) 

per «rating del credito pubblico» (public credit rating) si intende un rating di credito che è: a) emesso o avallato da un'agenzia di rating del credito registrata nell'Unione e accettata dall'Eurosistema come agenzia esterna di valutazione del merito di credito; e b) reso pubblico o comunicato in abbonamento;

▼B

75) 

per «ente del settore pubblico» (public sector entity) si intende un ente classificato da un'autorità statistica nazionale come rientrante nel settore pubblico ai fini del regolamento (UE) n. 549/2013;

76) 

per «asta veloce» (quick tender) si intende una procedura d'asta effettuata di norma nell'arco di 105 minuti dall'annuncio d'asta all'annuncio dei risultati dell'assegnazione con la possibilità di consentire la partecipazione a un numero limitato di controparti, come ulteriormente precisato nella parte seconda;

▼M6

76 bis

per «collegamento indiretto» (relayed link) si intende un collegamento instaurato tra SSS gestiti da due diversi SDA che scambiano operazioni in titoli o trasferiscono titoli attraverso un terzo SSS gestito da un SDA che agisce da intermediario o, nel caso di SSS gestiti da SDA che partecipano a TARGET2-Securities, mediante diversi SSS gestiti da SDA che agiscono da intermediari;

▼B

77) 

per «operazione di pronti contro termine» (repurchase agreement) si intende un'operazione in cui un'attività idonea è venduta a un compratore senza riserva della proprietà da parte del venditore, con contestuale riconoscimento al venditore del diritto e dell'obbligazione di riacquistare un'attività equivalente a un prezzo determinato a data futura o su richiesta;

78) 

per «data di riacquisto» (repurchase date) si intende la data in cui l'acquirente è tenuto a rivendere alla controparte attività equivalenti in un'operazione di pronti contro termine;

79) 

per «prezzo di riacquisto» (repurchase price) si intende il prezzo al quale l'acquirente è tenuto a rivendere alla controparte attività equivalenti in un'operazione di pronti contro termine. Il prezzo di riacquisto è pari alla somma del prezzo di acquisto e del differenziale di prezzo equivalente all'interesse sul credito concesso per la durata dell'operazione;

80) 

per «operazione temporanea» (reverse transaction) si intende uno strumento utilizzato nella conduzione di operazioni di mercato aperto e per consentire l'accesso a operazioni di rifinanziamento marginale in cui una BCN acquista o vende attività idonee in un'operazione di pronti contro termine o effettua operazioni di finanziamento sotto forma di prestiti garantiti;

81) 

per «conto di deposito in titoli» (safe custody account) si intende un conto in titoli gestito da uno SDAI, da uno SDA o da una BCN sul quale gli enti creditizi possono depositare titoli idonei per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema;

▼M6

82) 

per «sistema di regolamento titoli» (securities settlement system, SSS) si intende un sistema di regolamento titoli quale definito al punto 10) dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, che consente il trasferimento di titoli senza pagamento (free of payment, FOP) oppure contro pagamento (delivery-versus-payment, DVP);

▼B

83) 

per «data di regolamento» (settlement date) si intende la data in cui l'operazione è regolata;

84) 

per «asta a tasso unico (asta di tipo neerlandese)» (single rate auction [Dutch auction]) si intende un'asta in cui il tasso di interesse, il prezzo o i punti a termine di aggiudicazione applicati a tutte le offerte accolte sono pari rispettivamente al tasso di interesse, al prezzo o ai punti termine marginali;

85) 

per «società veicolo (SV)» (Special Purpose Vehicle [SPV]) si intende una società veicolo per la cartolarizzazione secondo la definizione di cui al punto 66, dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

86) 

per «asta standard» (standard tender) si intende una procedura d'asta effettuata di norma nell'arco di 24 ore dall'annuncio d'asta all'annuncio dei risultati dell'assegnazione;

87) 

per «operazioni di tipo strutturale» (structural operations) si intende una categoria di operazioni di mercato aperto effettuate allo scopo di regolare la posizione strutturale di liquidità dell'Eurosistema nei confronti del settore finanziario o perseguire diversi scopi di politica monetaria come ulteriormente precisato nella parte seconda;

▼M4

88) 

per «obbligazione garantita strutturata» (structured covered bond) si intende un'obbligazione garantita, esclusa la multi cédulas, che non è emessa conformemente ai requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 );

▼B

89) 

per «punto a termine» (swap point) si intende il differenziale tra il tasso di cambio dell'operazione a termine e il tasso di cambio dell'operazione a pronti in un'operazione di swap in valuta, quotato secondo le convenzioni generali di mercato;

90) 

per «emissioni a rubinetto» (tap issuance) o «emissione a rubinetto» (tap issue) si intende un'emissione che forma una serie unitaria con un'emissione o emissioni precedenti;

91) 

per «TARGET2» si intende il sistema transeuropeo automatizzato di trasferimento espresso con regolamento lordo in tempo reale per l'euro che fornisce il regolamento dei pagamenti in euro in moneta di banca centrale, disciplinato ai sensi dell'Indirizzo BCE/2012/27;

92) 

per «procedura d'asta» (tender procedure) si intende una procedura con la quale l'Eurosistema fornisce al mercato o ne assorbe liquidità e in cui la BCN effettua operazioni accettando le offerte presentate dalle controparti a seguito di un pubblico annuncio;

93) 

per «data di contrattazione (T)» (trade date) si intende la data di esecuzione di una negoziazione ossia di un accordo relativo a un'operazione finanziaria tra due controparti. La data di contrattazione può coincidere con la data di regolamento (regolamento stesso giorno), ovvero anticiparla di un numero definito di giornate operative (la data di regolamento viene indicata come T + intervallo di regolamento);

▼M4

94) 

per «obbligazione garantita conforme alla direttiva OICVM» si intende un'obbligazione garantita emessa in conformità ai requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della Direttiva 2009/65/CE;

▼M6

95) 

per «agente triparty» (tri-party agent, TPA) si intende un SDA che gestisce un SSS idoneo che ha stipulato un contratto con una BCN in forza del quale tale SDA è tenuto a prestare determinati servizi di gestione delle garanzie in qualità di agente di detta BCN;

▼B

96) 

per «Unione» (Union) si intende l'Unione europea;

97) 

per «scarto di garanzia» (valuation haircut) si intende una deduzione percentuale applicata al valore di mercato di un'attività mobilizzata a garanzia in operazioni di finanziamento dell'Eurosistema;

98) 

per «riduzione di valore» (valuation markdown) si intende una determinata riduzione percentuale del valore di mercato di attività mobilizzate a garanzia di operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, precedente all'applicazione dell'eventuale scarto di garanzia;

99) 

per «procedura d'asta a tasso variabile» (variable rate tender) si intende una procedura d'asta in cui le controparti partecipanti indicano sia l'ammontare che intendono negoziare sia il tasso di interesse, il punto a termine o il prezzo al quale intendono effettuare operazioni con l'Eurosistema in competizione l'una con l'altra e in cui le offerte più competitive sono soddisfatte per prime fino a esaurimento dell'ammontare totale dell'offerta;

▼M5

99 bis

per «ente di liquidazione» si intende un ente, di proprietà pubblica o privata, (a) il cui scopo principale è il graduale disinvestimento delle proprie attività e la cessazione dell'attività; ovvero (b) per la gestione o il disinvestimento delle attività, costituito per sostenere la ristrutturazione e/o la risoluzione del settore finanziario, incluse le società veicolo per la gestione delle attività derivanti da un'azione di risoluzione sotto forma di applicazione di uno strumento di separazione delle attività ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) o della normativa nazionale di recepimento dell'articolo 42 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo o del Consiglio ( 11 ).

▼B

100) 

per «cedola zero» (zero coupon) si intende una struttura cedolare che non prevede il pagamento periodico di cedole.



PARTE SECONDA

STRUMENTARIO, OPERAZIONI, SINGOLI STRUMENTI E PROCEDURE DI POLITICA MONETARIA DELL'EUROSISTEMA

Articolo 3

Quadro di attuazione della politica monetaria dell'Eurosistema

1.  Lo strumentario utilizzato dall'Eurosistema nell'attuazione della politica monetaria consiste di:

a) 

operazioni di mercato aperto;

b) 

operazioni attivabili su iniziativa delle controparti;

c) 

obblighi di riserva minima.

2.  Gli obblighi di riserva minima sono specificati nel regolamento (CE) n. 2531/98 e nel regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). Talune caratteristiche degli obblighi di riserva sono illustrate nell'allegato I a fini informativi.

Articolo 4

Caratteristiche indicative delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema

La Tavola 1 presenta una sintesi delle caratteristiche delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

▼M6



Tavola 1

Sintesi delle caratteristiche delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema

Categorie di operazioni di politica monetaria

Tipologia degli strumenti

Scadenza

Frequenza

Procedura

Immissione di liquidità

Assorbimento di liquidità

Operazioni di mercato aperto

Operazioni di rifinanziamento principali

Operazioni temporanee

Una settimana

Settimanale

Aste standard

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

Operazioni temporanee

Tre mesi (*1)

Mensile (*1)

Aste standard

Operazioni di fine tuning

Operazioni temporanee

Operazioni temporanee

Non standardizzata

Non standardizzata

Procedure d'asta

Procedure bilaterali (*2)

Swap in valuta

Swap in valuta

Raccolta di depositi a tempo determinato

Operazioni di tipo strutturale

Operazioni temporanee

Operazioni temporanee

Non standardizzata

Non standardizzata

Aste standard (*3)

Emissione di certificati di debito della BCE

Meno di 12 mesi

Acquisti definitivi

Vendite definitive

Procedure bilaterali Procedure d'asta (*4)

Operazioni attivabili su iniziativa delle controparti

Operazioni di rifinanziamento marginale

Operazioni temporanee

Overnight

Accesso a discrezione delle controparti

Operazioni di deposito presso la banca centrale

Depositi

Overnight

Accesso a discrezione delle controparti

(*1)   Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafo 4.

(*2)   Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera c), e dell'articolo 12, paragrafo 6, lettera c).

(*3)   Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), e dell'articolo 13, paragrafo 5, lettera d).

(*4)   Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera c)

▼B



TITOLO I

OPERAZIONI DI MERCATO APERTO



CAPITOLO 1

Panoramica delle operazioni di mercato aperto

Articolo 5

Panoramica delle categorie e degli strumenti relativi alle operazioni di mercato aperto

1.  L'Eurosistema può condurre operazioni di mercato aperto per indirizzare i tassi di interesse, determinare le condizioni di liquidità sul mercato finanziario e segnalare l'orientamento della politica monetaria.

2.  A seconda dello scopo perseguito le operazioni di mercato aperto possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

a) 

operazioni di rifinanziamento principali;

b) 

operazioni di rifinanziamento a più lungo termine;

c) 

operazioni di fine tuning;

d) 

operazioni di tipo strutturale.

3.  Le operazioni di mercato aperto sono condotte mediante i seguenti strumenti:

a) 

operazioni temporanee;

b) 

swap in valuta a fini di politica monetaria;

c) 

raccolta di depositi a tempo determinato;

d) 

emissione di certificati di debito della BCE;

e) 

operazioni definitive.

4.  Per quanto riguarda le specifiche categorie di operazioni di mercato aperto di cui al paragrafo 2, si applicano i seguenti strumenti di cui al paragrafo 3:

a) 

ORP e ORLT sono condotte esclusivamente mediante operazioni temporanee;

b) 

le operazioni di fine tuning possono essere effettuate mediante:

i) 

operazioni temporanee;

ii) 

swap in valuta a fini di politica monetaria;

iii) 

raccolta di depositi a tempo determinato;

c) 

le operazioni di tipo strutturale possono essere condotte mediante:

i) 

operazioni temporanee;

ii) 

emissione di certificati di debito della BCE;

iii) 

operazioni definitive.

5.  La BCE avvia operazioni di mercato aperto e decide altresì termini e condizioni della loro esecuzione e lo strumento da utilizzare.



CAPITOLO 2

Categorie di operazioni di mercato aperto

Articolo 6

Operazioni di rifinanziamento principali

1.  L'Eurosistema conduce ORP mediante operazioni temporanee.

2.  Per quanto riguarda le caratteristiche operative, le ORP:

a) 

sono operazioni di immissione di liquidità;

b) 

sono eseguite di norma con frequenza settimanale in conformità al calendario indicativo per le operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema;

c) 

di regola hanno scadenza a una settimana come evidenziato nel calendario indicativo per le operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema, fatta salva l'eccezione indicata al paragrafo 3;

d) 

sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN;

e) 

son effettuate mediante procedure d'asta standard;

▼M6

f) 

sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza, che devono essere soddisfatti da tutte le controparti che presentano offerte per tali operazioni;

▼B

g) 

sono basate su attività idonee a garanzia;

3.  La scadenza delle ORP può variare in base alle diverse festività negli Stati membri la cui moneta è l'euro.

4.  Il Consiglio direttivo della BCE decide in merito ai tassi di interesse per le ORP con regolarità. I tassi di interesse oggetto di revisione hanno effetto dall'inizio del nuovo periodo di mantenimento della riserva.

5.  In deroga al paragrafo 4, il Consiglio direttivo della BCE può modificare il tasso di interesse per le ORP in qualsiasi momento. Tale decisione non ha effetto prima della successiva giornata operativa dell'Eurosistema.

6.  Le ORP sono effettuate mediante procedure d'asta a tasso fisso o a tasso variabile, secondo quanto stabilito dall'Eurosistema.

Articolo 7

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

1.  L'Eurosistema effettua ORLT mediante operazioni temporanee per fornire alle controparti liquidità con scadenza più lunga rispetto alle ORP.

2.  Per quanto riguarda le caratteristiche operative, le ORLT:

a) 

sono operazioni temporanee di immissione di liquidità;

b) 

sono eseguite regolarmente con frequenza mensile in conformità al calendario indicativo per le operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema, fatta salva l'eccezione di cui al paragrafo 4;

c) 

di regola hanno scadenza trimestrale in conformità al calendario indicativo per le operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema, salve le eccezioni di cui ai paragrafi 3 e 4;

d) 

sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN;

e) 

sono effettuate mediante procedure d'asta standard;

▼M6

f) 

sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza, che devono essere soddisfatti da tutte le controparti che presentano offerte per tali operazioni;

▼B

g) 

sono basate su attività idonee a garanzia.

3.  La scadenza delle ORLT può variare in base alle diverse festività negli Stati membri la cui moneta è l'euro.

4.  L'Eurosistema può effettuare, a cadenze non regolari, ORLT con scadenza diversa da quella trimestrale. Tali operazioni non sono riportate nel calendario indicativo per le operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema.

5.  ORLT con scadenza superiore a tre mesi, non effettuate a cadenze regolari, come indicato al paragrafo 4, possono avere una clausola di rimborso anticipato. Tale clausola di rimborso anticipato può avere natura facoltativa o obbligatoria per le controparti, che rimborsano totalmente o parzialmente gli importi che sono stati loro assegnati in una determinata operazione. Le clausole di rimborso anticipato a carattere obbligatorio sono basate su condizioni esplicite e predefinite. Le date in cui hanno effetto i rimborsi anticipati sono annunciate dall'Eurosistema al momento dell'annuncio delle operazioni. L'Eurosistema può decidere di sospendere in circostanze eccezionali il rimborso anticipato a date prestabilite in ragione, tra l'altro, delle festività negli Stati membri la cui moneta è l'euro.

6.  Le ORLT sono effettuate mediante procedure d'asta a tasso variabile, salva la diversa decisione dell'Eurosistema di effettuarle mediante una procedura d'asta a tasso fisso. In tal caso, il tasso applicabile alle procedure d'asta a tasso fisso può essere indicizzato a un tasso di riferimento sottostante (ad esempio tasso medio per le ORP) per la vita dell'operazione, con o senza un differenziale.

Articolo 8

Operazioni di fine tuning

1.  L'Eurosistema può effettuare operazioni di fine tuning mediante operazioni temporanee, operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria o raccolta di depositi a tempo determinato, principalmente per far fronte a variazioni della liquidità sul mercato.

2.  Per quanto riguarda le caratteristiche operative, le operazioni di fine tuning:

a) 

possono essere effettuate per assorbire o immettere liquidità;

b) 

hanno, di regola, frequenza e scadenza non standardizzate;

c) 

sono effettuate, di regola, mediante procedure d'asta veloce, salva diversa decisione dell'Eurosistema di effettuare una determinata operazione di fine tuning con strumenti diversi (procedura d'asta standard o procedura bilaterale) alla luce di considerazioni specifiche di politica monetaria o al fine di reagire a condizioni di mercato;

d) 

sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN, fatto salvo quanto disposto all'articolo 45, paragrafo 3;

▼M6

e) 

sono soggette ai criteri di idoneità per le controparti di cui alla parte terza, in rapporto:

i) 

alla specifica tipologia dello strumento per l'effettuazione di operazioni di fine tuning; e

ii) 

alla procedura applicabile per quella specifica tipologia di strumento;

▼B

f) 

quando sono effettuate mediante operazioni temporanee, sono basate su attività idonee a garanzia.

▼M2

3.  La BCE può effettuare operazioni di fine tuning in ogni giornata operativa dell'Eurosistema per far fronte agli squilibri di liquidità nel periodo di mantenimento delle riserve. Se la giornata di negoziazione, il giorno di regolamento e quello del rimborso non sono giornate operative della BCN, la BCN interessata non è tenuta ad effettuare tali operazioni.

▼B

4.  L'Eurosistema gode di ampia flessibilità per quanto riguarda la scelta delle procedure e delle caratteristiche operative nell'effettuazione di operazioni di fine tuning, al fine di reagire alle condizioni di mercato.

Articolo 9

Operazioni di tipo strutturale

1.  L'Eurosistema può effettuare operazioni strutturali mediante operazioni temporanee, l'emissione di certificati di debito della BCE o operazioni definitive allo scopo di regolare la posizione strutturale dell'Eurosistema nei confronti del sistema finanziario o perseguire altri fini di attuazione della politica monetaria.

2.  Per quanto riguarda le caratteristiche operative, le operazioni strutturali:

a) 

sono operazioni intese all'immissione o all'assorbimento di liquidità;

b) 

hanno frequenza e scadenza non standardizzate;

c) 

sono effettuate mediante procedure d'asta o procedure bilaterali, a secondo della specifica tipologia di strumento utilizzato per effettuare l'operazione strutturale;

d) 

sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN;

▼M6

e) 

sono soggette ai criteri di idoneità per le controparti di cui alla parte terza, in rapporto: i) alla specifica tipologia dello strumento per l'effettuazione di operazioni strutturali; e ii) alla procedura applicabile per quella specifica tipologia di strumento;

▼B

f) 

le operazioni di tipo strutturale di immissione di liquidità sono basate su attività idonee a garanzia, ad eccezione degli acquisti definitivi.

3.  L'Eurosistema gode di ampia flessibilità per quanto riguarda la scelta delle procedure e delle caratteristiche operative nell'effettuazione di operazioni strutturali, al fine di reagire alle condizioni di mercato e ad altri sviluppi strutturali.



CAPITOLO 3

Strumenti per le operazioni di mercato aperto

Articolo 10

Operazioni temporanee

1.  Le operazioni temporanee sono strumenti specifici per effettuare operazioni di mercato aperto in cui una BCN acquista o vende attività idonee in un'operazione di pronti contro termine o effettua operazioni di finanziamento sotto forma di prestiti garantiti secondo le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalle BCN.

2.  Le operazioni di pronti contro termine e i prestiti garantiti soddisfano i requisiti aggiuntivi dettati nella parte settima per tali strumenti.

3.  Le operazioni temporanee di immissione di liquidità sono basate su attività idonee stanziabili a garanzia ai sensi della parte quarta.

▼M6

4.  Per quanto riguarda le caratteristiche operative, le operazioni temporanee a fini di politica monetaria:

a) 

possono essere effettuate per assorbire o immettere liquidità;

b) 

hanno frequenza e scadenza che dipendono dalla categoria di operazioni di mercato aperto per la quale sono utilizzate;

c) 

se rientrano nella categoria delle operazioni di mercato aperto, sono effettuate mediante procedure d'asta standard, ad eccezione delle operazioni di fine-tuning che sono effettuate anche mediante procedure d'asta veloci o procedure bilaterali;

d) 

se rientrano nella categoria delle operazioni di rifinanziamento marginale, sono effettuate come descritto all'articolo 18;

e) 

sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN, fatto salvo quanto disposto all'articolo 45, paragrafo 3.

▼B

5.  Le operazioni temporanee di assorbimento di liquidità si basano su attività fornite dall'Eurosistema. I criteri di idoneità di tali attività sono identici a quelli applicati alle attività idonee utilizzate in operazioni temporanee di immissione di liquidità ai sensi della parte quarta. Nelle operazioni temporanee di assorbimento di liquidità non si applicano scarti di garanzia.

Articolo 11

Swap in valuta a fini di politica monetaria

1.  Le operazioni di swap in valuta con finalità di politica monetaria consistono in operazioni contestuali a pronti e a termine di euro contro una valuta estera.

2.  Le operazioni di swap in valuta per fini di politica monetaria soddisfano i requisiti aggiuntivi dettati nella parte settima per tali strumenti.

3.  Salva diversa decisione del Consiglio direttivo della BCE, l'Eurosistema opera soltanto in valute ampiamente negoziate e conformemente alle normali prassi di mercato.

4.  In ogni operazione di swap in valuta con finalità di politica monetaria, l'Eurosistema e le controparti convengono i punti a termine per l'operazione che sono quotati in conformità alle condizioni generali di mercato. La determinazione del tasso di cambio per gli swap in valuta con finalità di politica monetaria è specificata nella Tavola 2.

5.  Per quanto riguarda le caratteristiche operative, le operazioni di swap in valuta con finalità di politica monetaria:

a) 

possono essere effettuate per assorbire o immettere liquidità;

b) 

hanno frequenza e scadenza non standardizzate;

c) 

sono effettuate mediante procedure d'asta veloce o procedure bilaterali, salva diversa decisione dell'Eurosistema di effettuare una particolare operazione con strumenti diversi (procedura d'asta standard) alla luce di considerazione specifiche di politica monetaria o al fine di reagire a condizioni di mercato;

d) 

sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN, fatto salvo quanto disposto all'articolo 45, paragrafo 3;

▼M6

6.  Le controparti che partecipano a operazioni di swap in valuta con finalità di politica monetaria sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza, secondo la procedura applicabile all'operazione in questione.

▼B

Tavola 2

Determinazione del tasso di cambio per gli swap in valuta con finalità di politica monetaria

S

=

tasso di cambio a pronti (alla data di transazione dell'operazione di swap in valuta) tra l'euro (EUR) e una valuta estera ABC

image

FM

=

tasso di cambio a termine tra l'euro e una valuta estera ABC alla data di riacquisto dello swap (M)

image

ΔΜ

=

punti a termine tra l'euro e ABC alla data di riacquisto dello swap (M)

image

N(.)

=

N(.) ammontare a pronti della valuta; N(.)M è l'ammontare a termine della valuta:

image

ovvero

image

image

ovvero

image

Articolo 12

Raccolta di depositi a tempo determinato

1.  L'Eurosistema può invitare le controparti a collocare depositi a tempo determinato presso le BCN di appartenenza.

2.  I depositi accettati dalle controparti sono a tempo determinato e a tasso di interesse fisso.

3.  I tassi di interesse applicati ai depositi a tempo determinato possono essere: a) positivi; b) fissati allo zero per cento; c) negativi.

4.  Ai depositi a tempo determinato è applicato un tasso di interesse semplice basato sulla formula convenzionale per la determinazione dei giorni nel calcolo degli interessi «giorni effettivi/360». Gli interessi sono pagati alla scadenza del deposito. In caso di tassi di interesse negativi, la loro applicazione a depositi a tempo determinato determina un obbligo di pagamento a carico del depositante nei confronti della BCN di appartenenza, compreso il diritto di tale BCN di effettuare il conseguente addebito sul conto della controparte. Le BCN non forniscono alcuna garanzia in cambio di depositi a tempo determinato.

5.  I depositi a tempo determinato sono tenuti in giacenza presso la BCN di appartenenza anche quando tali operazioni siano effettuate a livello accentrato dalla BCE ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3.

6.  Per quanto riguarda le caratteristiche operative, la raccolta di depositi a tempo determinato:

a) 

è effettuata allo scopo di assorbire liquidità;

b) 

può essere effettuata sulla base di un calendario delle operazioni previamente comunicato con frequenza e scadenza prestabilite o effettuata ad hoc per reagire a sviluppi nelle condizioni di liquidità, ad esempio la raccolta di depositi a tempo determinato può essere effettuata l'ultimo giorno di un periodo di mantenimento della riserva per far fronte allo squilibrio di liquidità, che può essersi accumulato dall'aggiudicazione dell'ultima operazione di rifinanziamento principale;

c) 

è effettuata mediante procedure d'asta veloce, salva diversa decisione della BCE di effettuare una determinata operazione con strumenti diversi (procedura bilaterale o procedura d'asta standard) alla luce di considerazioni specifiche di politica monetaria o al fine di reagire a condizioni di mercato;

d) 

è effettuata a livello decentrato dalle singole BCN, fatto salvo quanto disposto all'articolo 45, paragrafo 3;

▼M6

7.  Le controparti che partecipano alla raccolta di depositi a tempo determinato sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza, secondo la procedura applicabile all'operazione in questione.

▼B

Articolo 13

Emissione di certificati di debito della BCE

1.  I certificati di debito della BCE rappresentano un debito della BCE nei confronti del detentore del certificato stesso.

2.  I certificati di debito della BCE sono emessi e detenuti sotto forma di registrazioni contabili presso enti di deposito accentrato negli Stati membri la cui moneta è l'euro.

3.  La BCE non pone alcuna limitazione alla trasferibilità dei certificati di debito della BCE.

4.  La BCE può emettere certificati di debito della BCE:

a) 

a un valore scontato di emissione inferiore al valore nominale; ovvero

b) 

a un valore superiore a quello nominale,

rimborsati a scadenza al valore nominale.

La differenza tra il valore di emissione e quello nominale (di rimborso) è pari all'interesse maturato sull'importo di emissione, al tasso di interesse convenuto, per la durata del certificato. È applicato un tasso di interesse semplice basato sulla formula convenzionale per la determinazione dei giorni nel calcolo degli interessi «giorni effettivi/360». Il calcolo del valore di emissione è effettuato conformemente alla tavola 3.

Tavola 3

Emissione di certificati di debito della BCE

Il valore di emissione è:

image

dove:

N

=

valore nominale del certificato di debito della BCE

rI

=

tasso di interesse (in percentuale)

D

=

scadenza del certificato di debito della BCE (in giorni)

PT

=

valore scontato dell'emissione del certificato di debito della BCE

5.  Per quanto riguarda le caratteristiche operative dei certificati di debito della BCE:

a) 

sono emessi come operazioni di mercato aperto intese all'assorbimento di liquidità;

b) 

possono essere emessi con frequenza regolare o non regolare;

c) 

hanno scadenza inferiore a 12 mesi;

d) 

sono emessi mediante procedure d'asta standard;

e) 

le aste e il regolamento sono effettuati a livello decentrato dalle singole BCN;

▼M6

6.  Le controparti che partecipano a procedure d'asta standard per l'emissione di certificati di debito della BCE sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza.

▼B

Articolo 14

Operazioni definitive

1.  Un'operazione definitiva implica il totale trasferimento della proprietà dal venditore all'acquirente senza che sia previsto un successivo trasferimento della proprietà al venditore.

2.  Nell'esecuzione delle operazioni definitive e nella determinazione dei prezzi, l'Eurosistema opera in conformità alla convenzione di mercato maggiormente utilizzata per lo strumento di debito oggetto dell'operazione.

3.  Per quanto riguarda le caratteristiche operative, le operazioni definitive:

a) 

possono essere effettuate per immettere liquidità (acquisti definitivi) o per assorbirla (vendite definitive);

b) 

hanno frequenza non standardizzata;

c) 

sono effettuate mediante procedure bilaterali, salvo diversa decisione di effettuare una determinata operazione per mezzo di una procedura d'asta veloce o di una procedura d'asta standard;

d) 

sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN, fatto salvo quanto disposto all'articolo 45, paragrafo 3;

e) 

sono basate esclusivamente su attività negoziabili idonee come precisato nella parte quarta.

▼M6

4.  Le controparti che partecipano a operazioni definitive sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza.

▼B

Articolo 15

Obblighi di costituzione di garanzie e di regolamento nelle operazioni temporanee e nelle operazioni di swap in valuta con finalità di politica monetaria

1.  Per quanto riguarda le operazioni temporanee di immissione di liquidità e le operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria finalizzate all'immissione di liquidità, le controparti:

a) 

trasferiscono un sufficiente ammontare di attività idonee, in caso di operazioni temporanee, o un corrispondente ammontare di valuta estera, in caso di swap in valuta, per effettuare il regolamento alla data di regolamento;

▼M7

b) 

assicurano la costituzione di garanzie adeguate per l'operazione fino alla scadenza; il valore delle attività costituite a garanzia copre in ogni momento l'importo totale in essere dell'operazione di immissione di liquidità compresi gli interessi maturati per la durata dell'operazione. Se gli interessi maturano a un tasso positivo, l'importo applicabile dovrebbe essere aggiunto su base giornaliera al totale dell'importo in essere dell'operazione di immissione di liquidità e se questi maturano a un tasso negativo, l'importo applicabile dovrebbe essere detratto su base giornaliera dal totale dell'importo in essere dell'operazione di immissione di liquidità;

▼B

c) 

se del caso, in relazione al punto b), forniscono garanzie adeguate mediante corrispondenti margini di garanzia per mezzo di attività idonee o contante sufficienti.

2.  Per quanto riguarda le operazioni temporanee di assorbimento di liquidità e le operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria finalizzate all'assorbimento di liquidità, le controparti:

a) 

trasferiscono un sufficiente ammontare in denaro per regolare l'ammontare loro assegnato nell'operazione di assorbimento di liquidità;

b) 

assicurano la costituzione di garanzie adeguate per l'operazione fino alla scadenza;

c) 

se del caso, in relazione al punto b), forniscono garanzie adeguate mediante corrispondenti margini di garanzia per mezzo di attività idonee o contante sufficienti.

3.  L'inosservanza degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 è sanzionata, secondo il caso, ai sensi degli articoli da 154 a 157.

Articolo 16

Obblighi di regolamento per acquisti e vendite definitivi, raccolta di depositi a tempo determinato ed emissione di certificati di debito della BCE

1.  Nelle operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di acquisti e vendite definitivi, raccolta di depositi a tempo determinato ed emissione di certificati di debito della BCE, le controparti trasferiscono un sufficiente ammontare di attività idonee o contante per regolare l'importo concordato nell'operazione.

2.  L'inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo 1 è sanzionata, secondo il caso, ai sensi degli articoli da 154 a 157.



TITOLO II

OPERAZIONI ATTIVABILI SU INIZIATIVA DELLE CONTROPARTI

Articolo 17

Operazioni attivabili su iniziativa delle controparti

1.  Le BCN consentono l'accesso alle operazioni su iniziativa delle controparti offerte dall'Eurosistema su richiesta delle proprie controparti.

2.  Le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti comprendono le seguenti categorie:

a) 

le operazioni di rifinanziamento marginale;

b) 

le operazioni di deposito presso le banche centrali.

3.  I termini e le condizioni delle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti sono identiche in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

4.  Le BCN consentono l'accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti esclusivamente in conformità a obiettivi e considerazioni generali di politica monetaria della BCE.

5.  Quest'ultima può, in qualsiasi momento, modificare le condizioni delle operazioni o sospenderne l'accesso.

6.  Il Consiglio direttivo della BCE decide con cadenza regolare in merito ai tassi di interesse per le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti. I tassi di interesse oggetto di revisione hanno effetto dall'inizio del nuovo periodo di mantenimento della riserva, come definito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). La BCE pubblica un calendario dei periodi di mantenimento della riserva almeno tre mesi prima dell'inizio di ciascun anno civile.

7.  In deroga al paragrafo 6, il Consiglio direttivo della BCE può modificare il tasso di interesse per le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti in qualsiasi momento. Tale decisione non ha effetto prima della successiva giornata operativa dell'Eurosistema.



CAPITOLO 1

Operazioni di rifinanziamento marginale

Articolo 18

Caratteristiche delle operazioni di rifinanziamento marginale

1.  Le controparti possono utilizzare le operazioni di rifinanziamento marginale per ottenere liquidità overnight dall'Eurosistema mediante un'operazione temporanea con le BCN di appartenenza a un tasso di interesse prestabilito costituendo attività idonee in garanzia.

2.  Nelle operazioni di rifinanziamento marginale le BCN forniscono liquidità mediante operazioni di pronti contro termine o prestiti garantiti in osservanza delle rispettive disposizioni contrattuali o regolamentari applicabili.

3.  Non ci sono limiti ai volumi di liquidità che possono essere forniti nelle operazioni di rifinanziamento marginale, fatto salvo l'obbligo di fornire garanzie adeguate ai sensi del paragrafo 4.

4.  Prima di utilizzare le operazioni di rifinanziamento marginale le controparti hanno l'obbligo di presentare in garanzia attività idonee sufficienti. Tali attività dovrebbero essere preventivamente depositate presso la BCN interessata o consegnate contestualmente alla richiesta di accedere alle operazioni di rifinanziamento marginale.

Articolo 19

Condizioni di accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale

1.  Le istituzioni che soddisfano i criteri di idoneità ai sensi dell'articolo 55 e che hanno accesso a un conto presso la BCN in cui l'operazione può essere regolata, in particolare in TARGET2, possono accedere alle operazioni di rifinanziamento marginale.

2.  L'accesso al rifinanziamento marginale è consentito soltanto nei giorni in cui TARGET2 è operativo. Nei giorni in cui gli SSS non sono operativi, l'accesso è consentito in base alle attività idonee che sono state preventivamente depositate presso le BCN.

3.  Se una BCN o una delle sue succursali non sono aperte ai fini dello svolgimento di operazioni di politica monetaria in determinate giornate operative dell'Eurosistema in ragione di festività nazionali o regionali, la BCN di appartenenza informa preventivamente le proprie controparti delle modalità di accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale in occasione di tale festività.

4.  L'accesso all'operazione di rifinanziamento marginale può essere consentito su specifica richiesta della controparte o in modo automatico, come precisato ai paragrafi 5 e 6.

▼M7

5.  Una controparte può inviare una richiesta di accesso al rifinanziamento marginale alla propria BCN di appartenenza. La richiesta, purché ricevuta dalla BCN di appartenenza al più tardi entro 15 minuti dopo l'orario di chiusura di TARGET2, è soddisfatta in TARGET2 nello stesso giorno. Il termine per richiedere l'accesso all'operazione di rifinanziamento marginale è posticipato di altri 15 minuti nell'ultima giornata lavorativa dell'Eurosistema di un periodo di mantenimento della riserva obbligatoria. In circostanze eccezionali, l'Eurosistema può decidere di applicare termini posticipati. La richiesta di accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale specifica l'ammontare del credito richiesto. La controparte consegna a garanzia attività idonee sufficienti per l'operazione, salvo che tali attività siano state già previamente depositate dalla controparte presso la BCN di appartenenza ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4.

▼B

6.  Al termine di ciascuna giornata operativa, un saldo negativo su un conto di regolamento di una controparte presso la BCN di appartenenza, dopo la conclusione delle procedure di controllo di fine giornata, viene automaticamente considerato una richiesta di accesso al rifinanziamento marginale. Al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 18, paragrafo 4, le controparti devono avere sufficienti attività idonee già depositate a garanzia presso la BCN di appartenenza prima di tale richiesta automatica. L'inosservanza di tale condizione di accesso è sanzionata a norma degli articoli da 154 a 157.

Articolo 20

Scadenza e tasso di interesse per le operazioni di rifinanziamento marginale

1.  Il credito erogato mediante l'operazione di rifinanziamento marginale ha scadenza il giorno successivo. Per le controparti che partecipano direttamente a TARGET2, il credito è rimborsato nella giornata successiva in cui: a) TARGET2 e b) l'SSS interessato sono operativi, al momento dell'apertura dei sistemi stessi.

2.  Il tasso di interesse al quale è remunerata l'operazione di rifinanziamento marginale viene preventivamente annunciato dall'Eurosistema ed è un tasso di interesse semplice calcolato in base alla convenzione «giorni effettivi/360». Il tasso di interesse applicato all'operazione di rifinanziamento marginale è designato come tasso di rifinanziamento marginale.

3.  Gli interessi maturati nell'operazione di rifinanziamento marginale vengono addebitati contestualmente al rimborso del credito.



CAPITOLO 2

Operazioni di deposito presso la banca centrale

Articolo 21

Caratteristiche delle operazioni di deposito presso la banca centrale

1.  Le controparti possono utilizzare le operazioni di deposito presso la banca centrale per costituire depositi overnight presso l'Eurosistema tramite la BCN di appartenenza, ai quali si applica un tasso di interesse prestabilito.

2.  I tassi di interessi applicati alle operazioni di deposito presso le banche centrali possono essere: a) positivi; b) fissati allo zero per cento c) negativi.

3.  Le BCN non forniscono alcuna garanzia in cambio dei depositi.

4.  Non sono previsti limiti all'ammontare che le controparti possono depositare presso le banche centrali nazionali nel quadro di operazioni di deposito presso la banca centrale.

Articolo 22

Condizioni di accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale

1.  Le istituzioni che soddisfano i criteri di idoneità ai sensi dell'articolo 55 e che hanno accesso a un conto presso la BCN in cui l'operazione può essere regolata, in particolare in TARGET2, possono accedere alle operazioni di deposito presso la banca centrale. L'accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale è consentito soltanto nei giorni in cui TARGET2 è operativo.

▼M7

2.  Al fine di avere accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale, la controparte deve inviare una richiesta alla BCN di appartenenza. La richiesta, purché ricevuta dalla BCN di appartenenza al più tardi entro 15 minuti dopo l'orario di chiusura di TARGET2, è soddisfatta in TARGET2 nello stesso giorno. Il termine per richiedere l'accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale è posticipato di altri 15 minuti nell'ultima giornata operativa dell'Eurosistema di un periodo di mantenimento della riserva obbligatoria. In circostanze eccezionali, l'Eurosistema può decidere di applicare termini posticipati. La richiesta deve specificare l'ammontare del deposito.

▼B

3.  A causa della presenza di differenti strutture dei conti tra le BCN, le BCN, previa approvazione della BCE, possono applicare condizioni di accesso diverse da quelle indicate nel presente articolo. Le BCN informano le controparti in merito a tali deroghe rispetto alle condizioni di accesso di cui al presente articolo.

Articolo 23

Scadenza e tasso di interesse per operazioni di deposito presso la banca centrale

1.  I depositi nelle operazioni di deposito presso la banca centrale hanno durata overnight. Per le controparti che partecipano direttamente a TARGET2, i depositi effettuati nell'ambito di operazioni di deposito presso la banca centrale scadono nella giornata successiva in cui TARGET2 è operativo, al momento dell'apertura del sistema stesso.

2.  Il tasso di interesse applicato al deposito viene preventivamente annunciato dall'Eurosistema ed è un tasso di interesse semplice calcolato in base alla convenzione «giorni effettivi/360»

3.  Gli interessi maturati sui depositi vengono accreditati contestualmente alla scadenza del deposito. In caso di tassi di interesse negativi, la loro applicazione a operazioni di deposito presso la banca centrale determina un obbligo di pagamento a carico del depositante nei confronti della BCN di appartenenza, compreso il diritto di tale BCN di effettuare il conseguente addebito sul conto della controparte.



TITOLO III

PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA DELL'EUROSISTEMA



CAPITOLO 1

Procedure d'asta e procedure bilaterali per le operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema

Articolo 24

Tipi di procedure per le operazioni di mercato aperto

Le operazioni di mercato aperto sono effettuate tramite procedure d'asta o procedure bilaterali.



Sezione 1

Procedure d'asta

Articolo 25

Panoramica delle procedure d'asta

1.  Le procedure d'asta sono eseguite in sei fasi operative, come illustrato nella Tavola 4.

▼M4



Tavola 4

Fasi operative delle procedure d'asta

Fase 1

Annuncio d'asta

a)  Annuncio pubblico della BCE

b)  Annuncio pubblico e annuncio diretto alle singole controparti da parte delle BCN (ove ritenuto necessario)

Fase 2

Preparazione e presentazione delle offerte da parte delle controparti

Fase 3

Raccolta delle offerte da parte dell'Eurosistema

Fase 4

Aggiudicazione d'asta e annuncio dei risultati

a)  Decisione d'aggiudicazione della BCE

b)  Annuncio pubblico dei risultati dell'aggiudicazione da parte della BCE

Fase 5

Conferma dei singoli importi assegnati

Fase 6

Regolamento delle transazioni

▼B

2.  Le procedure d'asta sono condotte in forma di aste standard o aste veloci. Le caratteristiche operative dei due tipi di asta sono identiche, tranne che per i tempi di esecuzione (tavole 5 e 6) e per la gamma delle controparti partecipanti.

▼M6

Tavola 5

Tempi indicativi di esecuzione delle fasi operative di un'asta standard (gli orari sono riferiti all'ora dell'Europa centrale) (1)

image

(1) L'ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.

Tavola 6

Tempi indicativi di esecuzione delle fasi operative di un'asta veloce (gli orari sono riferiti all'ora dell'Europa centrale) (1)

image

(1) L'ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.

▼B

3.  L'Eurosistema ha la possibilità di effettuare aste a tasso fisso o a tasso variabile.

Articolo 26

Aste standard

1.  L'Eurosistema utilizza procedure d'asta standard per l'effettuazione di: a) ORP; b) ORLT; c) operazioni di tipo strutturale specifiche, ovvero operazioni temporanee di tipo strutturale ed emissione di certificati di debito della BCE.

2.  L'Eurosistema può altresì utilizzare aste standard per operazioni di fine tuning e per operazioni di tipo strutturale eseguite per mezzo di operazioni definitive alla luce di specifiche considerazioni di politica monetaria o per reagire a condizioni di mercato.

3.  Per le aste standard, di norma: a) un arco massimo di 24 ore intercorre tra l'annuncio dell'asta e la comunicazione dei risultati; e b) l'intervallo che intercorre tra il termine di presentazione delle offerte e l'annuncio dei risultati dell'assegnazione è di circa 2 ore.

4.  Qualora lo ritenga opportuno, la BCE può decidere di modificare i tempi previsti per l'esecuzione di singole operazioni.

Articolo 27

Aste veloci

1.  L'Eurosistema utilizza normalmente procedure d'asta veloce per l'effettuazione di operazioni di fine tuning, ma può anche farne uso per operazioni di tipo strutturale eseguite per mezzo di operazioni definitive alla luce di specifiche considerazioni di politica monetaria o per reagire a condizioni di mercato.

2.  Le aste veloci sono effettuate nell'arco di 105 minuti dall'annuncio dell'asta, e l'annuncio pubblico dei risultati dell'assegnazione viene seguito immediatamente dalla conferma dei singoli importi assegnati.

3.  Qualora lo ritenga opportuno, la BCE può decidere di modificare i tempi previsti per l'esecuzione di singole operazioni.

4.  L'Eurosistema può selezionare, secondo i criteri e le procedure definiti nell'articolo 57, un numero limitato di controparti da ammettere alle aste veloci.

Articolo 28

Esecuzione di aste standard per le ORP e le ORLT regolari, in base al calendario delle aste

1.  Le procedure d'asta per le ORP e per le ORLT regolari sono eseguite in conformità con il calendario indicativo delle operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema.

2.  Il calendario indicativo delle operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema è pubblicato sul sito Internet della BCE e delle BCN almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno civile cui si riferisce.

3.  I giorni indicativi di negoziazione per le ORP e le ORLT regolari sono specificati nella tavola 7.



Tavola 7

Giorni normali di negoziazione per le ORP e le ORLT regolari

Categoria di operazioni di mercato aperto

Giorno normale di negoziazione (T)

ORP

Ogni martedì (*1)

ORLT regolari

L'ultimo mercoledì di ogni mese (*2)

(*1)   Una diversa programmazione può essere decisa in conseguenza di giorni festivi.

(*2)   A causa del periodo festivo, l'operazione di dicembre viene di norma anticipata di una settimana, cioè al penultimo mercoledì del mese.

Articolo 29

Esecuzione di procedure d'asta per operazioni di fine tuning e operazioni di tipo strutturale senza un calendario delle aste

1.  Le operazioni di fine tuning non sono effettuate secondo un calendario predefinito. La BCE può decidere di effettuare tali operazioni in qualsiasi giornata operativa dell'Eurosistema. Alle operazioni di fine tuning partecipano soltanto le BCN rispetto alle quali i giorni di negoziazione, di regolamento e di rimborso sono giornate operative.

2.  Per le operazioni di tipo strutturale eseguite mediante aste standard non si osserva un calendario predefinito. Esse sono normalmente effettuate e regolate nei giorni che sono giornate operative delle BCN in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.



Sezione 2

Fasi operative delle procedure d'asta



Sottosezione 1

Annuncio delle procedure d'asta

Articolo 30

Annuncio delle aste standard e delle aste veloci

▼M4

1.  Le aste standard sono preannunciate pubblicamente dalla BCE. In aggiunta, le BCN possono annunciare le aste standard pubblicamente e direttamente alle controparti, ove ritenuto necessario.

2.  Le aste veloci possono essere preannunciate pubblicamente dalla BCE. Nelle aste veloci preannunciate pubblicamente, le BCN possono contattare direttamente le controparti ammesse a partecipare, ove ritenuto necessario. Nelle aste veloci non pre annunciate pubblicamente, le controparti ammesse a partecipare sono contattate direttamente dalle BCN.

▼B

3.  L'annuncio d'asta costituisce un invito alle controparti a presentare offerte che sono giuridicamente vincolanti. L'annuncio non costituisce un'offerta da parte della BCE o delle BCN.

4.  Le informazioni da includere nell'annuncio pubblico di un'asta sono contenute nell'allegato II.

5.  La BCE può intraprendere qualunque iniziativa ritenuta opportuna per correggere eventuali errori nell'annuncio della procedura d'asta, ivi compresa la cancellazione o l'interruzione di un'asta in corso di esecuzione.



Sottosezione 2

Preparazione e presentazione delle offerte da parte delle controparti

Articolo 31

Forma e luogo di presentazione delle offerte

1.  Le offerte devono essere presentate alla BCN di appartenenza della controparte. Le offerte di un ente possono essere presentate soltanto alla BCN di appartenenza da una sede operativa in ciascuno Stato membro la cui moneta è l'euro in cui l'ente è stabilito, sia essa la sede dell'amministrazione centrale o una filiale designata.

2.  Le controparti presentano le offerte in un formato che segue i modelli forniti dalla BCN per la specifica operazione.

Articolo 32

Presentazione delle offerte

1.  Nelle aste a tasso fisso, le controparti dichiarano nella propria offerta l'importo che intendono negoziare con le BCN.

2.  Nelle aste relative a operazioni di swap in valuta a tasso fisso, le controparti dichiarano l'importo fisso di valuta che intendono vendere e riacquistare, o acquistare e rivendere, a quel tasso.

3.  Nelle aste a tasso variabile, le controparti possono presentare fino a dieci offerte con tassi di interesse, prezzi o punti a termine differenti. In circostanze eccezionali l'Eurosistema può imporre un limite al numero di offerte che possono essere presentate da ciascuna controparte. In ciascuna offerta, le controparti dichiarano l'importo che intendono negoziare e il relativo tasso d'interesse, prezzo o punto a termine. Un'offerta relativa ad un tasso d'interesse o punto a termine è espressa come multiplo di 0,01 punti percentuali. Un'offerta relativa ad un prezzo è espressa come multiplo di 0,001 punti percentuali.

4.  Nelle aste a tasso variabile di swap in valuta, le controparti specificano l'ammontare fisso di valuta e i punti a termine ai quali intendono effettuare l'operazione.

5.  Nelle aste a tasso variabile di swap in valuta, i punti a termine sono quotati secondo le convenzioni standard di mercato e le offerte sono espresse come multipli di 0,01 punti a termine.

6.  Relativamente all'emissione di certificati di debito della BCE, la BCE può decidere che le offerte siano espresse sotto forma di prezzo piuttosto che in termini di tasso di interesse. In questi casi, i prezzi dovranno essere espressi in termini di percentuale del valore nominale, con tre cifre decimali.

Articolo 33

Importi minimo e massimo dell'offerta

1.  Per le ORP, l'offerta minima è pari a 1 000 000 EUR. Le offerte eccedenti tale importo devono essere espresse in multipli di EUR 100 000 . L'offerta minima si applica a ogni singolo livello di tasso di interesse.

2.  Per le ORLT, ogni BCN definisce un ammontare minimo dell'offerta nell'intervallo tra EUR 10 000 e EUR 1 000 000 . Le offerte eccedenti tale importo devono essere espresse in multipli di EUR 10 000 . L'offerta minima si applica a ogni singolo livello di tasso di interesse.

3.  Per le operazioni di fine tuning e quelle di tipo strutturale, l'offerta minima è pari a EUR 1 000 000 . Le offerte eccedenti tale importo devono essere espresse in multipli di EUR 100 000 . L'offerta minima si applica a ogni singolo tasso d'interesse, prezzo o punto a termine, a seconda dello specifico tipo di operazione.

4.  La BCE può stabilire un limite massimo dell'offerta, che è l'importo massimo che può essere offerto da una singola controparte, al fine di prevenire la presentazione di offerte sproporzionate. Qualora tale limite massimo di offerta sia fissato, la BCE include nell'annuncio pubblico dell'asta le relative informazioni.

Articolo 34

Tasso minimo e massimo dell'offerta

1.  Nelle aste a tasso variabile finalizzate a immettere liquidità, la BCE può imporre un tasso minimo di offerta, che costituisce il livello minimo di tasso d'interesse al quale le controparti possono presentare offerte.

2.  Nelle aste a tasso variabile finalizzate ad assorbire liquidità, la BCE può imporre un tasso massimo di offerta, che costituisce il livello massimo di tasso d'interesse al quale le controparti possono presentare offerte.

Articolo 35

Termine per la presentazione delle offerte

1.  Le controparti possono revocare le proprie offerte in qualsiasi momento fino al termine stabilito per la presentazione delle offerte.

2.  Le offerte presentate dopo la scadenza del termine non sono prese in considerazione e sono trattate come inammissibili.

3.  La BCN di appartenenza determina se una controparte ha rispettato il termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 36

Rigetto di offerte

1.  Una BCN respinge:

a) 

tutte le offerte di una controparte, se l'ammontare complessivo delle offerte presentate supera il limite massimo di offerta stabilito dalla BCE;

b) 

qualsiasi offerta di una controparte che sia inferiore al limite minimo di offerta;

c) 

qualsiasi offerta di una controparte che sia inferiore al tasso d'interesse, prezzo o punto a termine minimo accettato oppure superiore al tasso d'interesse, prezzo o punto a termine massimo.

2.  Una BCN può respingere le offerte che siano incomplete o non conformi al modello appropriato.

3.  Se la BCN di appartenenza decide di respingere un'offerta, informa la controparte di tale decisione prima dell'aggiudicazione dell'asta.



Sottosezione 3

Aggiudicazione dell'asta

Articolo 37

Aggiudicazione nelle procedure d'asta a tasso fisso finalizzate ad immettere o ad assorbire liquidità

1.  In una procedura d'asta a tasso fisso, le offerte delle controparti sono soddisfatte secondo le modalità che seguono:

a) 

Si calcola il totale delle offerte presentate.

b) 

Nel caso in cui l'offerta aggregata ecceda l'ammontare complessivo di liquidità da assegnare, le offerte presentate sono soddisfatte pro quota in base al rapporto tra l'ammontare da assegnare e l'importo dell'offerta aggregata, secondo quanto specificato nella Tavola 1 dell'allegato III.

c) 

L'ammontare assegnato a ciascuna controparte è arrotondato all'euro.

2.  La BCE può decidere di assegnare:

a) 

un importo minimo di aggiudicazione, che costituisce un limite inferiore all'importo che può essere assegnato a ciascun offerente; o

b) 

una percentuale minima di riparto, che costituisce un limite inferiore, espresso in termini percentuali, alla porzione di offerte al tasso di interesse marginale che può essere soddisfatta per ciascun offerente.

Articolo 38

Aggiudicazione nelle procedure d'asta a tasso variabile in euro finalizzate ad immettere liquidità

1.  In una procedura d'asta a tasso variabile in euro finalizzata a immettere liquidità, le offerte delle controparti sono soddisfatte secondo le modalità che seguono:

a) 

Le offerte sono ordinate in base al tasso di interesse offerto, in senso decrescente, o in base al prezzo offerto, in senso crescente.

b) 

Le offerte formulate al tasso di interesse più elevato (al prezzo più basso) sono soddisfatte per prime e, di seguito, vengono accolte quelle presentate a tassi progressivamente più bassi (a prezzi progressivamente più alti), fino a esaurimento dell'ammontare complessivo di liquidità da assegnare.

c) 

Se al tasso di interesse marginale (al prezzo accettato più alto) l'offerta aggregata supera l'ammontare residuo da assegnare, questo è assegnato pro quota a ciascuna offerta in base al rapporto tra l'ammontare residuo da assegnare e l'offerta aggregata al tasso marginale (al prezzo più alto), secondo quanto specificato nella Tavola 2 dell'allegato III.

d) 

L'ammontare assegnato a ciascuna controparte è arrotondato all'euro.

2.  La BCE può decidere di assegnare un ammontare minimo a ciascun partecipante aggiudicatario.

Articolo 39

Aggiudicazione nelle procedure d'asta a tasso variabile in euro finalizzate ad assorbire liquidità

1.  In una procedura d'asta a tasso variabile in euro finalizzata ad assorbire liquidità, utilizzata per l'emissione di certificati di debito della BCE e per la raccolta di depositi a tempo determinato, le offerte delle controparti sono soddisfatte secondo le modalità che seguono:

a) 

Le offerte sono ordinate in base al tasso di interesse offerto, in senso crescente, o in base al prezzo offerto, in senso decrescente.

b) 

Le offerte formulate al tasso di interesse più basso (al prezzo più elevato) sono soddisfatte per prime e, di seguito, vengono accolte quelle presentate a tassi progressivamente più alti (a prezzi progressivamente più bassi), fino a esaurimento dell'ammontare complessivo di liquidità da assorbire.

c) 

Se al tasso di interesse marginale (al prezzo accettato più basso) l'offerta aggregata supera l'ammontare residuo da assegnare, questo è assegnato pro quota a ciascuna offerta in base al rapporto tra l'ammontare residuo da assegnare e l'offerta aggregata al tasso marginale (al prezzo più basso), secondo quanto specificato nella Tavola 2 dell'allegato III.

d) 

L'ammontare assegnato a ciascuna controparte è arrotondato all'euro. Per quanto riguarda l'emissione di certificati di debito della BCE, l'importo nominale aggiudicato è arrotondato al più vicino multiplo di EUR 100 000 .

2.  La BCE può decidere di assegnare un ammontare minimo a ciascun partecipante aggiudicatario.

Articolo 40

Aggiudicazione nelle procedure d'asta a tasso variabile di swap in valuta finalizzate ad immettere liquidità

1.  In una procedura d'asta a tasso variabile di swap in valuta finalizzata a immettere liquidità, le offerte delle controparti sono soddisfatte secondo le modalità che seguono:

a) 

Le offerte sono ordinate in base ai punti a termine in senso crescente, tenendo conto del segno della quotazione.

b) 

Il segno della quotazione dipende dal segno del differenziale del tasso di interesse tra la valuta estera e l'euro. Per la durata dell'operazione di swap:

i) 

se il tasso di interesse della valuta estera è più alto del corrispondente tasso di interesse per l'euro, i punti a termine sono di segno positivo, ovvero l'euro fa premio sulla valuta estera; e

ii) 

se il tasso di interesse della valuta estera è più basso del corrispondente tasso di interesse per l'euro, i punti a termine sono di segno negativo, ovvero l'euro fa sconto sulla valuta estera.

c) 

Le offerte presentate con i punti a termine più bassi sono soddisfatte per prime e, in seguito, vengono accolte quelle con punti a termine progressivamente più elevati, fino a esaurimento dell'ammontare complessivo della valuta stabilita da assegnare.

d) 

Se, in corrispondenza del punto a termine più elevato tra quelli accolti (c.d. punto a termine marginale), l'offerta aggregata supera l'ammontare residuo da assegnare, quest'ultimo viene ripartito pro quota tra le offerte presentate in base al rapporto tra l'ammontare residuo da assegnare e l'offerta aggregata al punto a termine marginale secondo quanto specificato nella Tavola 3 dell'allegato III.

e) 

L'ammontare assegnato a ciascuna controparte è arrotondato all'euro.

2.  La BCE può decidere di assegnare un ammontare minimo a ciascun partecipante aggiudicatario.

Articolo 41

Aggiudicazione nelle procedure d'asta a tasso variabile di swap in valuta finalizzate ad assorbire liquidità

1.  In una procedura d'asta a tasso variabile di swap in valuta finalizzata ad assorbire liquidità, le offerte delle controparti sono soddisfatte secondo le modalità che seguono:

a) 

Le offerte sono ordinate in base ai punti a termine in senso decrescente, tenendo conto del segno della quotazione.

b) 

Il segno della quotazione dipende dal segno del differenziale del tasso di interesse tra la valuta estera e l'euro. Per la durata dell'operazione di swap:

i) 

se il tasso di interesse della valuta estera è più alto del corrispondente tasso di interesse per l'euro, i punti a termine sono di segno positivo, ovvero l'euro fa premio sulla valuta estera;

ii) 

se il tasso di interesse della valuta estera è più basso del corrispondente tasso di interesse per l'euro, i punti a termine sono di segno negativo, ovvero l'euro fa sconto sulla valuta estera.

c) 

Le offerte presentate con i punti a termine più alti sono soddisfatte per prime e, in seguito, vengono accolte quelle con punti a termine progressivamente più bassi, fino a che:

i) 

sia esaurito l'ammontare complessivo della valuta stabilita da assorbire; e

ii) 

in corrispondenza del punto a termine più basso tra quelli accolti (c.d. punto a termine marginale), l'offerta aggregata supera l'ammontare residuo da assegnare.

d) 

L'ammontare residuo da assegnare viene ripartito pro quota tra le offerte presentate, in base al rapporto tra l'ammontare residuo da assegnare e l'offerta aggregata al punto a termine marginale, secondo quanto specificato nella Tavola 3 dell'Allegato III. L'ammontare assegnato a ciascuna controparte è arrotondato all'euro.

2.  La BCE può decidere di assegnare un ammontare minimo a ciascun partecipante aggiudicatario.

Articolo 42

Tipologia d'asta per procedure d'asta a tasso variabile

Per le aste a tasso variabile, l'Eurosistema può applicare procedure d'asta a tasso unico (asta di tipo neerlandese) o a tasso multiplo (asta di tipo americano).



Sottosezione 4

Annuncio dei risultati d'asta

Articolo 43

Annuncio dei risultati d'asta

▼M4

1.  La BCE annuncia pubblicamente la propria decisione di aggiudicazione relativa ai risultati dell'asta. In aggiunta, le BCN possono annunciare la decisione di aggiudicazione della BCE pubblicamente e direttamente alle controparti ove lo ritengano necessario.

▼B

2.  Le informazioni da includere nella comunicazione pubblica dei risultati dell'asta sono indicati nell'allegato IV.

3.  Qualora la decisione di aggiudicazione contenga informazioni erronee rispetto a quelle indicate nell'annuncio pubblico dei risultati dell'asta di cui al paragrafo 1, la BCE può assumere ogni iniziativa ritenuta adeguata per correggere tali informazioni erronee.

4.  Dopo la comunicazione pubblica della decisione di aggiudicazione della BCE per quanto riguarda i risultati dell'asta di cui al paragrafo 1, le BCN confermano direttamente i singoli importi assegnati a tutte le controparti aggiudicatarie, in maniera che ogni controparte riceva conferma individuale e certa dell'aggiudicazione dell'asta e l'importo esatto ad essa assegnato.



Sezione 3

Procedure bilaterali per le operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema

Articolo 44

Panoramica delle procedure bilaterali

1.  L'Eurosistema può svolgere per mezzo di procedure bilaterali ciascuna delle seguenti operazioni di mercato aperto:

a) 

operazioni di fine tuning (operazioni temporanee, swap in valuta o raccolta di depositi a tempo determinato); o

b) 

operazione di tipo strutturale (operazioni definitive).

2.  Le procedure bilaterali, a seconda della specifica operazione, possono essere eseguite tramite contatto diretto con le controparti, come specificato nell'articolo 45, o attraverso borse valori e operatori di mercato, come specificato nell'articolo 46.

Articolo 45

Procedure bilaterali eseguite tramite contatto diretto con le controparti

1.  Le procedure bilaterali relative ad operazioni di fine tuning e ad operazioni di tipo strutturale condotte mediante operazioni definitive possono essere eseguite tramite contatto diretto con le controparti.

2.  Le BCN contattano direttamente uno o più enti selezionati in conformità ai criteri di idoneità specificati nell'articolo 57. Le BCN seguono le istruzioni della BCE per decidere se effettuare un'operazione con tali enti.

3.  Fatto salvo il paragrafo 2, il Consiglio direttivo della BCE può stabilire che, in circostanze eccezionali, la BCE o una o più BCN, agendo come braccio operativo della BCE, svolgano operazioni di fine tuning o operazioni di tipo strutturale mediante operazioni definitive eseguite tramite procedure bilaterali. In questo caso, le procedure relative a tali operazioni sono adattate di conseguenza. La BCE decide se effettuare un'operazione con gli enti contattati.

Articolo 46

Procedure bilaterali eseguite attraverso borse valori e operatori di mercato

1.  Fatto salvo l'articolo 45, le procedure bilaterali relative ad operazioni di tipo strutturale condotte mediante operazioni definitive possono essere eseguite attraverso borse valori e operatori di mercato.

2.  Non vi sono restrizioni alla gamma delle controparti, secondo quanto previsto dall'articolo 57.

3.  Le procedure sono adattate alle convenzioni di mercato relative agli strumenti di debito oggetto dell'operazione.

Articolo 47

Annuncio di operazioni effettuate mediante procedure bilaterali

1.  Le operazioni di fine tuning o le operazioni strutturali effettuate per mezzo di operazioni definitive eseguite mediante procedure bilaterali non sono annunciate pubblicamente in anticipo, salva diversa decisione della BCE.

2.  La BCE può decidere di non rendere pubblici i risultati di tali procedure bilaterali.

Articolo 48

Giornate operative per operazioni bilaterali

1.  La BCE può decidere di effettuare operazioni bilaterali per operazioni di fine tuning in qualsiasi giornata operativa dell'Eurosistema. A tali operazioni partecipano soltanto le BCN rispetto alle quali i giorni di negoziazione, di regolamento e di rimborso sono giornate operative.

2.  Le procedure bilaterali per operazioni strutturali effettuate mediante operazioni definitive sono normalmente effettuate e regolate nei giorni che sono giornate operative delle BCN di tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.



CAPITOLO 2

Procedure di regolamento per operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema

Articolo 49

Panoramica delle procedure di regolamento

1.  Gli ordini di pagamento connessi alla partecipazione a operazioni di mercato aperto o all'impiego di operazioni attivabili su iniziativa delle controparti sono regolati sui conti detenuti dalle controparti presso una BCN ovvero sui conti di una banca di regolamento partecipante a TARGET2.

2.  Gli ordini di pagamento connessi alla partecipazione a operazioni di mercato aperto finalizzate a immettere liquidità o all'impiego di operazioni di rifinanziamento marginale sono regolati al momento o dopo il trasferimento definitivo delle attività idonee a garanzia dell'operazione. A tal fine le controparti:

a) 

depositano preventivamente le attività idonee presso una BCN; ovvero

b) 

regolano le attività idonee con una BCN mediante consegna contro pagamento.

Articolo 50

Regolamento delle operazioni di mercato aperto

1.  L'Eurosistema persegue l'obiettivo di regolare le transazioni relative alle sue operazioni di mercato aperto nello stesso momento in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro con tutte le controparti che abbiano fornito sufficienti attività idonee a garanzia. Tuttavia, a causa dei vincoli operativi e delle caratteristiche tecniche (ad esempio degli SSS), l'ora del giorno in cui le operazioni di mercato aperto vengono regolate può variare tra i diversi Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.  Le date di regolamento indicative sono sintetizzate nella Tavola 8.



Tavola 8

Date di regolamento indicative per le operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema (*1)

Strumento di politica monetaria

Data di regolamento per operazioni di mercato aperto basate su procedure d'asta standard

Data di regolamento per operazioni di mercato aperto basate su procedure d'asta veloce o procedure bilaterali

Operazioni temporanee

T + 1

T

Operazioni definitive

Secondo la convenzione di mercato relativa alle attività sottostanti

Emissione di certificati di debito della BCE

T + 2

Swap in valuta

T, T + 1 o T + 2

Raccolta di depositi a tempo determinato

T

(*1)   Il calcolo della data di regolamento è da riferirsi esclusivamente alle giornate operative dell'Eurosistema. T si riferisce alla data di contrattazione.

Articolo 51

Regolamento di operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure d'asta standard

1.  L'Eurosistema persegue l'obiettivo di regolare le operazioni di mercato aperto effettuate mediante procedure d'asta standard il primo giorno lavorativo successivo a quello di negoziazione nel quale TARGET2 e tutti i pertinenti SSS sono aperti.

2.  Le date di regolamento per le ORP e per le ORLT regolari sono precisate in anticipo nel calendario indicativo delle operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema. Se la data di regolamento generalmente applicata coincide con una festività, la BCE può sceglierne una diversa, con possibilità di regolamento nello stesso giorno. L'Eurosistema persegue l'obiettivo di assicurare che l'ora di regolamento delle ORP e delle ORLT regolari coincida con l'ora del rimborso di una precedente operazione con analoga scadenza.

3.  L'emissione di certificati di debito della BCE è regolata il secondo giorno successivo a quello di negoziazione nel quale TARGET2 e tutti i pertinenti SSS sono aperti.

Articolo 52

Regolamento di operazioni di mercato aperto effettuate per mezzo di procedure d'asta veloci o procedure bilaterali

1.  L'Eurosistema persegue l'obiettivo di regolare le operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure d'asta veloci e procedure bilaterali nel giorno di negoziazione. Alle operazioni definitive o agli swap in valuta possono applicarsi altre date.

2.  Le operazioni di fine tuning e le operazioni strutturali effettuate per mezzo di operazioni definitive eseguite mediante procedure bilaterali sono regolate in maniera decentralizzata attraverso le BCN.

Articolo 53

Ulteriori disposizioni riguardanti il regolamento e le procedure di fine giornata

1.  Fatti salvi i requisiti dettati dal presente capitolo, le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalle BCN o dalla BCE possono dettare norme aggiuntive per un particolare strumento di politica monetaria.

2.  Le procedure di fine giornata sono specificate nella documentazione relativa a TARGET2.

Articolo 54

Detenzione delle riserve e riserve in eccesso

1.  Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) un conto di regolamento detenuto da una controparte presso una BCN può essere utilizzato come conto di riserva. Le riserve detenute nei conti di regolamento possono essere utilizzate ai fini del regolamento infragiornaliero. Le riserve giornaliere di una controparte corrispondono ai saldi di fine giornata sul conto di riserva. Ai fini del presente articolo, «conto di riserva» ha lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

2.  Le riserve eccedenti la riserva obbligatoria minima ai sensi del regolamento (CE) n. 2531/98 e del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sono remunerate al tasso dello zero per cento o a quello sui depositi presso la banca centrale, se inferiore.



PARTE TERZA

CONTROPARTI IDONEE

▼M6

Articolo 55

Criteri di idoneità per la partecipazione a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema

Per quanto concerne le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, fatto salvo l'articolo 57, l'Eurosistema ammette esclusivamente la partecipazione di enti che soddisfano i seguenti criteri:

a) 

essere assoggettati al regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema ai sensi dell'articolo 19.1 dello Statuto del SEBC e non essere stati esentati dagli obblighi imposti dal regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema ai sensi del regolamento (CE) n. 2531/98 e del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9);

b) 

essere in una delle seguenti situazioni:

i) 

essere assoggettati ad almeno una delle forme di vigilanza armonizzata nell'ambito dell'Unione/SEE, da parte delle autorità competenti, in conformità alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013;

ii) 

essere enti creditizi di proprietà pubblica, nell'accezione di cui all'articolo 123, paragrafo 2, del trattato, soggetti a vigilanza rispondente a criteri comparabili a quelli della vigilanza delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013;

iii) 

essere enti soggetti a vigilanza non armonizzata da parte delle autorità competenti rispondente a criteri comparabili a quelli della vigilanza armonizzata nell'ambito dell'Unione/SEE da parte delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, ad esempio succursali stabilite in Stati membri la cui moneta è l'euro di enti che hanno sede legale al di fuori del SEE. Al fine di valutare l'idoneità dell'ente a partecipare a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, di regola, la vigilanza non armonizzata è considerata rispondente a criteri comparabili a quelli della vigilanza armonizzata nell'ambito dell'Unione/SEE ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 se si considerano attuati nel regime di vigilanza di una data giurisdizione i pertinenti criteri di Basilea III adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria;

c) 

essere finanziariamente solidi, ai sensi dell'articolo 55 bis;

d) 

soddisfare tutti i requisiti operativi specificati nelle disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN di appartenenza o dalla BCE rispetto a un determinato strumento o operazione.

▼M2

Articolo 55 bis

Valutazione della solidità finanziaria degli enti

1.  Nella propria valutazione della solidità finanziaria di singoli enti ai fini del presente articolo, l'Eurosistema può prendere in considerazione le seguenti informazioni prudenziali:

a) 

informazioni trimestrali sui coefficienti di capitale, leva finanziaria e liquidità segnalati ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, in conformità ai requisiti in materia di vigilanza; ovvero

b) 

ove applicabile, informazioni prudenziali in forme comparabili alle informazioni di cui al punto a).

2.  Qualora tali informazioni prudenziali non siano rese disponibili alla BCN di appartenenza di un ente e alla BCE da parte dell'autorità di vigilanza dell'ente, la BCN di appartenenza o la BCE possono richiedere all'ente di rendere disponibili tali informazioni. Quando tali informazioni sono fornite direttamente da un ente, questo presenta anche una valutazione delle informazioni effettuata dall'autorità di vigilanza pertinente. Può altresì essere richiesta un'ulteriore certificazione da parte di un revisore esterno.

▼M4

3.  In caso di succursali, le informazioni segnalate ai sensi del paragrafo 1 devono essere relative all'ente cui la succursale appartiene.

▼M2

4.  Per quanto riguarda la valutazione della solidità finanziaria di enti che sono stati sottoposti a ricapitalizzazione in natura con strumenti di debito pubblico, l'Eurosistema può prendere in considerazione i metodi usati per tali ricapitalizzazioni in natura ed il ruolo da esse svolto, ivi compresi le tipologie e la liquidità dei suddetti strumenti e l'accesso al mercato dell'emittente di tali strumenti, nell'assicurare il rispetto dei coefficienti di capitale segnalati ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

▼M5

5.  Un ente di liquidazione non è idoneo ad accedere alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema a meno che non sia stato accettato come controparte idonea a partecipare alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema entro il 22 marzo 2017. In tal caso mantiene l'idoneità fino al 31 dicembre 2021, con accesso alle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema di cui al punto 31) dell'articolo 2 limitato al livello medio del suo ricorso alle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema nel corso dei 12 mesi precedenti al 22 marzo 2017, con la possibilità, se del caso, di computare e applicare congiuntamente tale limite a una serie di enti di liquidazione appartenenti allo stesso gruppo. Successivamente, tale ente di liquidazione non è più idoneo ad accedere alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

▼B

Articolo 56

Accesso a operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure d'asta standard e a operazioni attivabili su iniziativa delle controparti

1.  Gli enti che soddisfano i criteri di idoneità ai sensi dell'articolo 55 hanno accesso alle seguenti operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema:

a) 

operazioni attivabili su iniziativa delle controparti;

b) 

operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure d'asta standard.

2.  L'accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti o alle operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure d'asta standard è consentito esclusivamente agli enti che soddisfano i criteri di idoneità di cui all'articolo 55 tramite la loro BCN di appartenenza.

3.  Se un ente che soddisfa i criteri di idoneità di cui all'articolo 55 ha sedi operative, ad esempio amministrazione centrale o succursali, in più di uno Stato membro la cui moneta è l'euro, ciascuna sede operativa che soddisfa i criteri di idoneità di cui all'articolo 55 può accedere alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti o alle operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure d'asta standard tramite la sua BCN di appartenenza.

4.  Le offerte per operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure d'asta standard e per l'accesso a operazioni attivabili su iniziativa delle controparti sono presentate da una sola delle sedi operative in ciascuno Stato membro la cui moneta è l'euro, ossia o dall'amministrazione centrale o da una determinata filiale.

Articolo 57

Selezione delle controparti per l'accesso a operazione di mercato aperto effettuate per mezzo di procedure d'asta veloci o procedure bilaterali

1.  Per le operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure d'asta veloci o procedure bilaterali, le controparti sono selezionate in conformità ai paragrafi da 2 a 4.

2.  Per le operazioni strutturali effettuate per mezzo di operazioni definitive eseguite mediante procedure bilaterali, non vi sono restrizioni alla gamma di controparti ammesse. Alle operazioni strutturali effettuate per mezzo di operazioni definitive, che sono eseguite mediante procedure d'asta veloci, si applicano i criteri di idoneità dettati dall'articolo 57, paragrafo 3, lettera b).

3.  Per le operazioni di fine tuning eseguite mediante procedure d'asta o procedure bilaterali, le controparti sono selezionate con le modalità di seguito indicate:

a) 

Per le operazioni di fine tuning effettuate per mezzo di swap in valuta a fini di politica monetaria e eseguite mediante procedure d'asta veloci o procedure bilaterali, la gamma delle controparti coincide con la gamma degli enti che sono ammessi a partecipare agli interventi dell'Eurosistema sul mercato dei cambi e sono stabiliti negli Stati membri la cui moneta è l'euro. Le controparti per operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria per mezzo di procedure d'asta veloci o procedure bilaterali non sono tenute a soddisfare i criteri dettati all'articolo 55. I criteri di selezione delle controparti partecipanti a interventi dell'Eurosistema sul mercato dei cambi sono basati sui principi di prudenza ed efficienza stabiliti nell'allegato V. Le BCN possono ricorrere a sistemi basati sulla definizione di limiti prestabiliti per controllare l'esposizione creditizia nei confronti delle singole controparti partecipanti a operazioni di swap in valuta effettuate per fini di politica monetaria.

b) 

Per le operazioni di fine tuning effettuate per mezzo di operazioni temporanee o mediante la raccolta di depositi a tempo determinato ed eseguite per mezzo di procedure d'asta veloci o procedure bilaterali, ciascuna BCN seleziona, per una specifica operazione, una gamma di controparti tra gli enti che soddisfano i criteri di idoneità dettati all'articolo 55 e sono stabiliti nel rispettivo Stato membro la cui moneta è l'euro. La selezione è basata principalmente sull'attività del relativo ente sul mercato monetario. La BCN può applicare criteri di selezione aggiuntivi, come l'efficienza della sala operativa e il potenziale di partecipazione alle aste.

4.  Se il Consiglio direttivo della BCE, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, decide che la BCE effettui, direttamente o tramite una o più BCN, operazioni di fine tuning eseguite per mezzo di procedure bilaterali, la BCE seleziona le proprie controparti secondo un sistema di rotazione tra le controparti che risultano idonee a partecipare a procedure d'asta veloci o procedure bilaterali.

5.  Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, le operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure d'asta veloci o procedure bilaterali possono essere effettuate con una gamma di controparti più ampia di quella indicata nei paragrafi da 2 a 4, ove il Consiglio direttivo decida in tal senso.



PARTE QUARTA

ATTIVITÀ IDONEE



TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 58

Attività idonee e tecniche accettate per la costituzione di garanzie utilizzate per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema

1.  L'Eurosistema applica a tutte le sue operazioni di finanziamento un quadro di riferimento unico per le attività idonee, stabilito dal presente indirizzo.

2.  Per partecipare a operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, le controparti forniscono all'Eurosistema attività idonee a garanzia per tali operazioni. Poiché le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema includono il credito infragiornaliero, anche le garanzie fornite dalle controparti in relazione al credito infragiornaliero soddisfano i criteri di idoneità stabiliti nel presente indirizzo, come indicato nell'Indirizzo BCE/2012/27.

3.  Le controparti forniscono attività idonee mediante:

a) 

il trasferimento della proprietà, che assume la forma giuridica di un'operazione di pronti contro termine; ovvero

b) 

la costituzione di un diritto di prelazione, vale a dire un pegno, una cessione in garanzia o una charge sulle relative attività, che assume la forma giuridica di un prestito garantito,

in ambedue i casi in conformità alle disposizioni contrattuali o regolamentari nazionali adottate e documentate dalla BCN di appartenenza.

4.  Se le controparti forniscono attività idonee a garanzia, la BCN di appartenenza può richiedere l'earmarking o il pooling delle attività idonee, a seconda della tipologia di sistema di gestione delle garanzie che utilizza.

5.  Per quel che concerne la qualità delle attività e la loro idoneità per le diverse tipologie di operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, non viene effettuata alcuna distinzione tra attività negoziabili e non negoziabili.

6.  Fatto salvo l'obbligo per le controparti di fornire all'Eurosistema attività idonee a garanzia, di cui al paragrafo 2, l'Eurosistema può fornire alle controparti, se richiesto, pareri sull'idoneità di attività negoziabili che siano state già emesse o di attività non negoziabili per le quali sia già stato richiesto il conferimento. L'Eurosistema non fornisce alcun parere preventivo.

Articolo 59

Caratteristiche generali del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (ECAF) delle attività idonee

1.  Uno dei criteri di idoneità è costituito dal fatto che le attività soddisfino gli elevati standard creditizi specificati dal quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (Eurosystem credit assessment framework, ECAF).

2.  L'ECAF definisce le procedure, le regole e le tecniche volte ad assicurare che sia soddisfatto il requisito dell'Eurosistema di elevati standard creditizi per le attività idonee, e che tali attività soddisfino i requisiti di qualità creditizia stabiliti dall'Eurosistema.

3.  Ai fini dell'ECAF, l'Eurosistema stabilisce requisiti di qualità creditizia sotto forma di livelli di qualità creditizia mediante la fissazione di valori soglia per la probabilità di default (probability of default, PD) su un orizzonte temporale di un anno, nel modo seguente.

a) 

Salve periodiche revisioni, l'Eurosistema considera una probabilità massima di default dello 0,10 per cento su un orizzonte temporale di un anno come equivalente al requisito di qualità creditizia di livello 2 e una probabilità massima di default su un orizzonte temporale di un anno dello 0,40 per cento come equivalente al requisito di qualità creditizia di livello 3.

b) 

Tutte le attività idonee per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema soddisfano come minimo un requisito di qualità creditizia corrispondente alla qualità creditizia di livello 3. Per particolari attività l'Eurosistema applica requisiti di qualità creditizia aggiuntivi in conformità ai Titoli II e III della parte quarta.

▼M7

4.  L'Eurosistema pubblica informazioni sui livelli di qualità creditizia sul sito Internet della BCE in forma di scala di rating armonizzata dell'Eurosistema, compresa la corrispondenza delle valutazioni della qualità creditizia, fornite dalle agenzie esterne di valutazione del merito di credito accettate (External Credit Assessment Institutions, ECAI), ai livelli di qualità creditizia.

5.  Nella valutazione dei requisiti di qualità creditizia, l'Eurosistema tiene conto delle informazioni relative a valutazioni della qualità creditizia fornite da sistemi di valutazione creditizia appartenenti a una delle tre fonti previste in conformità al Titolo V della parte quarta.

▼B

6.  Nel quadro della valutazione dello standard di credito di una particolare attività, l'Eurosistema può tenere conto dei criteri istituzionali e delle caratteristiche che assicurano al detentore dell'attività un'analoga protezione, quali ad esempio le garanzie. L'Eurosistema si riserva il diritto di stabilire se un'emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfa i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema sulla base di qualunque informazione ritenuta rilevante al fine di assicurare un'adeguata protezione dal rischio dell'Eurosistema.

7.  L'ECAF adotta la definizione di «default» di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013.



TITOLO II

CRITERI DI IDONEITÀ E REQUISITI DI QUALITÀ CREDITIZIA PER LE ATTIVITÀ NEGOZIABILI



CAPITOLO 1

Criteri di idoneità per le attività negoziabili

Articolo 60

Criteri di idoneità relativi a tutte le tipologie di attività negoziabili

Per risultare idonee quale garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, le attività negoziabili sono strumenti di debito che soddisfano i criteri di idoneità stabiliti nella sezione 1, salvo in caso di specifiche tipologie di attività negoziabili di cui alla sezione 2.

Articolo 61

Elenco delle attività negoziabili idonee e regole di segnalazione

▼M6

1.  La BCE pubblica un elenco aggiornato delle attività negoziabili idonee sul proprio sito Internet, in conformità alle metodologie ivi indicate, e lo aggiorna quotidianamente nei giorni di operatività di TARGET2. Le attività negoziabili comprese nell'elenco di attività negoziabili idonee divengono idonee all'utilizzo in operazioni di finanziamento dell'Eurosistema al momento della loro pubblicazione nell'elenco. In deroga a tale norma, nel caso specifico di strumenti di debito con regolamento nella stessa data valuta, l'Eurosistema può concedere l'idoneità dalla data di emissione. Le attività oggetto di valutazione in conformità all'articolo 87, paragrafo 3, non sono pubblicate in tale elenco di attività negoziabili idonee.

▼B

2.  Di regola, la BCN segnalante una particolare attività negoziabile alla BCE è la BCN del paese in cui l'attività negoziabile è ammessa alla negoziazione.



Sezione 1

Criteri generali di idoneità per le attività negoziabili

Articolo 62

Capitale delle attività negoziabili

1.  Al fine di risultare idonei, fino al rimborso finale, gli strumenti di debito presentano:

a) 

un capitale fisso e incondizionato; o

b) 

un capitale incondizionato ancorato senza modifiche a un unico tasso di inflazione dell'area dell'euro a un momento dato, senza contenere altre strutture complesse.

2.  Strumenti di debito con capitale ancorato a un unico tasso di inflazione dell'area dell'euro ad un momento dato sono altresì ammissibili a condizione che la struttura della cedola sia conforme alla definizione di cui al quarto trattino dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), punto i) e collegata al medesimo tasso di inflazione dell'area dell'euro.

3.  Le attività con warrant o con altri diritti analoghi connessi non sono considerate idonee.

▼M1

Articolo 63

Strutture cedolari accettabili per attività negoziabili

▼M4

1.  Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito presentano fino al rimborso finale una delle strutture cedolari di seguito indicate:

a) 

cedole a tasso fisso, cedole zero (zero coupon) o cedole a variazioni predefinite (multi-step coupon) con scadenzario e valore delle cedole predeterminati; ovvero

b) 

cedole variabili con la seguente struttura: tasso cedolare = (tasso di riferimento * l) ± x, con f ≤ tasso cedolare≤ c, in cui:

i) 

il tasso di riferimento è solo uno tra quelli di seguito indicati, ad un momento dato:

— 
un tasso del mercato monetario in euro, quale ad esempio l'indice EURIBOR, LIBOR o indici analoghi,
— 
un tasso di swap a scadenza costante, quale ad esempio l'indice CMS, EIISDA, EUSA,
— 
il rendimento di un titolo di stato dell'area dell'euro o il rendimento di un indice di diversi titoli di stato dell'area dell'euro con scadenza al massimo annuale,
— 
un tasso di inflazione dell'area dell'euro;
ii) 

f (tasso cedolare minimo), c (tasso cedolare massimo), l (fattore di leva/riduzione della leva finanziaria), e x (margine), se presenti, sono valori predeterminati all'emissione o suscettibili di variazione nel tempo solo in base ad una formula predeterminata all'emissione, in cui l è maggiore di zero durante l'intero ciclo di vita dell'attività. Per le cedole variabili con un tasso di inflazione quale tasso di riferimento, l è pari a uno.

▼M1

2.  Strutture cedolari non conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 1 non sono idonee, incluse strutture in cui solo parte della struttura della remunerazione, quale un premio, risulta non conforme.

3.  Ai fini del presente articolo, se la cedola è a variazioni predefinite, di tipo fisso o variabile, la verifica della struttura cedolare è basata sull'intero ciclo di vita dell'attività in un'ottica sia retrospettiva sia prospettica.

4.  Strutture cedolari accettabili non devono presentare opzioni a favore dell'emittente, ossia non devono consentire modifiche nella definizione della struttura cedolare dipendenti da una decisione dell'emittente, durante l'intero ciclo di vita dell'attività, in un'ottica sia retrospettiva sia prospettica.

▼B

Articolo 64

Non subordinazione in relazione ad attività negoziabili

Gli strumenti di debito idonei non producono diritti al capitale e/o agli interessi che siano subordinati ai diritti dei detentori di altri strumenti di debito dello stesso emittente.

Articolo 65

Valuta di denominazione delle attività negoziabili

Per risultare idonei, gli strumenti di debito sono denominati in euro o in una delle precedenti valute nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 66

Luogo di emissione delle attività negoziabili

▼M6

1.  Salvo quanto disposto al paragrafo 2, per risultare idonei, gli strumenti di debito devono essere emessi nel SEE presso una banca centrale o un SSS idoneo.

▼B

2.  In relazione a strumenti di debito emessi o garantiti da una società non finanziaria, per i quali un sistema ECAI accettato non abbia fornito una valutazione della qualità creditizia dell'emissione, dell'emittente o del garante, il luogo di emissione deve essere situato nell'area dell'euro.

▼M6

3.  Gli strumenti di debito internazionali emessi attraverso gli SDAI soddisfano i criteri di seguito descritti, in quanto applicabili.

a) 

Gli strumenti di debito internazionali emessi sotto forma di «global bearer» devono essere emessi sotto forma di «new global notes» (NGN) e depositati presso un servizio di custodia comune (common safekeeper), che sia uno SDAI o un SDA che opera un SSS idoneo. Tale requisito non trova applicazione nel caso di strumenti di debito internazionali emessi sotto forma di «global bearer» emessi sotto forma di «classical global note» anteriormente al 1o gennaio 2007, e nel caso di riaperture fungibili di emissioni a rubinetto di tali note emesse con il medesimo codice ISIN a prescindere dalla data di emissione.

b) 

Gli strumenti di debito internazionali emessi sotto forma di «global registered form» devono essere emessi secondo quanto previsto dalla nuova struttura di custodia per gli strumenti di debito internazionali. In deroga a quanto sopra disposto, tale requisito non si applica a strumenti di debito internazionali emessi sotto forma di «global registered form» anteriormente al 1o ottobre 2010.

c) 

Gli strumenti di debito internazionali sotto forma di «individual note» non sono idonei, a meno che siano stati emessi in tale forma anteriormente al 1o ottobre 2010.

▼B

Articolo 67

Procedure di regolamento per attività negoziabili

▼M6

1.  Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito devono essere trasferibili mediante registrazioni contabili e devono essere detenuti e regolati in Stati membri la cui moneta è l'euro su un conto acceso presso una BCN o un SSS idoneo, in modo che il perfezionamento e il realizzo della garanzia siano soggetti alla legge di uno Stato membro la cui moneta è l'euro.

▼M6

bis.  Inoltre, ove l'utilizzo di tali strumenti di debito avvenga tramite servizi triparty di gestione delle garanzie, su base nazionale e/o transfrontaliera, tali servizi devono essere forniti da un agente triparty che sia stato valutato positivamente ai sensi degli «Eurosystem standards for the use of triparty agents (TPAs) in Eurosystem credit operations» (standard dell'Eurosistema per l'utilizzo di agenti triparty nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema) pubblicati sul sito Internet della BCE.

▼M6

2.  Se l'SDA presso cui l'attività è emessa non coincide con quello presso cui l'attività è detenuta, gli SSS gestiti da tali SDA devono essere connessi mediante un collegamento idoneo in conformità all'articolo 150.

▼B

Articolo 68

Mercati accettabili per attività negoziabili

1.  Al fine di risultare idonei, gli strumento di debito sono quelli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nell'accezione di cui alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ), ovvero ammessi alla negoziazione su determinati mercati non regolamentati ritenuti accettabili.

2.  La BCE pubblica sul proprio sito Internet l'elenco dei mercati non regolamentati accettabili e lo aggiorna almeno annualmente.

3.  La valutazione dei mercati non regolamentati da parte dell'Eurosistema si basa sui seguenti principi di sicurezza, trasparenza e accessibilità:

a) 

Per sicurezza si intende la certezza delle operazioni, con particolare riferimento alla loro validità e opponibilità.

b) 

Per trasparenza si intende il libero accesso alle informazioni relative alle norme procedurali e operative del mercato, alle caratteristiche finanziarie delle attività, al meccanismo di formazione dei prezzi, ai prezzi e alle quantità rilevanti, ad esempio quotazioni, tassi di interesse, volume degli scambi, consistenze in essere.

c) 

Per accessibilità si intende la capacità dell'Eurosistema di partecipare e accedere al mercato. Un mercato è considerato accessibile se prevede norme procedurali e operative che consentono all'Eurosistema di ricevere informazioni e di svolgere operazioni, quando necessario a fini di gestione delle garanzie.

4.  Il processo di selezione dei mercati non regolamentati è definito esclusivamente in termini di esercizio della funzione di gestione delle garanzie da parte dell'Eurosistema, e non è da intendersi come valutazione da parte di quest'ultimo della qualità intrinseca del mercato.

Articolo 69

Tipologia di emittente o garante per attività negoziabili

▼M6

1.  Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito devono essere emessi o garantiti da banche centrali di Stati membri, enti del settore pubblico, agenzie, enti creditizi, società finanziarie diverse dagli enti creditizi, società non finanziarie, banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali. Per le attività negoziabili con più di un emittente, tale requisito si applica a ciascun emittente.

▼M7 —————

▼M6

3.  Gli strumenti di debito emessi o garantiti da fondi di investimento sono inidonei.

▼B

Articolo 70

Luogo di stabilimento dell'emittente o del garante

▼M6

1.  Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito devono essere emessi da un emittente stabilito nel SEE o in un paese del G10 non appartenente al SEE, salve le eccezioni di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo e al paragrafo 4 dell'articolo 81 bis. Per le attività negoziabili con più di un emittente, tale requisito si applica a ciascun emittente.

▼B

2.  Al fine di risultare idonei, i garanti di strumenti di debito sono stabiliti nel SEE, ad eccezione dei casi in cui la garanzia non sia necessaria per definire i requisiti di qualità del credito per determinati strumenti di debito, salve le ipotesi di cui ai paragrafi 3 e 4. La possibilità di utilizzare un rating ECAI relativo al garante per determinare i pertinenti requisiti di qualità creditizia per determinati strumento di debito è prevista all'articolo 84.

3.  Per strumenti di debito emessi o garantiti da società non finanziarie per le quali non è disponibile alcuna valutazione creditizia dell'emissione, dell'emittente o del garante da parte di un sistema ECAI accettato, l'emittente o il garante sono stabiliti in Stati membri la cui moneta è l'euro.

▼M7

bis.  Per gli strumenti di debito emessi o garantiti da agenzie, l'emittente o il garante sono stabiliti in uno Stato membro la cui moneta è l'euro.

▼B

4.  Il criterio relativo al luogo di stabilimento non si applica agli strumenti di debito emessi o garantiti da banche multilaterali di sviluppo o da organizzazioni internazionali, ed essi sono idonei a prescindere dal luogo di stabilimento.

5.  Per i titoli garantiti da attività, l'emittente deve essere stabilito nel SEE in conformità all'articolo 74.

6.  Gli strumenti di debito emessi da emittenti stabiliti in paesi del G10 non appartenenti al SEE sono considerati idonei solo se l'Eurosistema ha accertato con piena soddisfazione che i suoi diritti sono adeguatamente tutelati dalle norme del paese del G10, non appartenente al SEE, interessato. A tal fine, prima che il pertinente strumento di debito possa essere considerato idoneo, è presentato alla BCN interessata un parere legale di contenuto e forma accettabili per l'Eurosistema.

Articolo 71

Requisiti di qualità creditizia per le attività negoziabili

Per risultare idonei, gli strumenti di debito devono soddisfare i requisiti di qualità creditizia specificati nel Capitolo 2, salvo contraria disposizione.



Sezione 2

Criteri di idoneità specifici per alcuni tipi di attività negoziabili



Sottosezione 1

Criteri di idoneità specifici per i titoli garantiti da attività

Articolo 72

Criteri di idoneità per i titoli garantiti da attività

Per risultare idonei quale garanzia per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, i titoli garantiti da attività soddisfano i criteri generali di idoneità relativi a tutte le tipologie di attività negoziabili disposti nella sezione 1, ad eccezione dei requisiti dettati all'articolo 62 relativi al capitale, nonché i criteri specifici di idoneità dettati dalla presente sottosezione.

Articolo 73

Omogeneità e composizione delle attività generatrici di flussi di cassa

▼M7

1.  Affinché i titoli garantiti da attività risultino idonei, tutte le attività generatrici di flussi di cassa che li garantiscono devono essere omogenee, ossia deve essere possibile segnalarle secondo uno dei modelli a livello di prestito di cui all'allegato VIII compreso tra i seguenti:

a) 

mutui ipotecari su immobili residenziali;

b) 

prestiti a piccole e medie imprese (PMI);

c) 

prestiti per l'acquisto di auto;

d) 

prestiti al consumo;

e) 

crediti derivanti da leasing;

f) 

crediti derivanti da carte di credito.

▼B

2.  L'Eurosistema può considerare un titolo garantito da attività non omogeneo in esito alla valutazione dei dati presentati da una controparte.

3.  I titoli garantiti da attività non contengono attività generatrici di flussi di cassa originate direttamente dalla SV emittente.

4.  Le attività generatrici di flussi di cassa non consistono, in tutto o in parte, effettivamente o potenzialmente, di tranches di altri titoli garantiti da attività. Tale criterio non esclude i titoli garantiti da attività la cui struttura d'emissione includa due SV e laddove il criterio della «vendita effettiva» sia soddisfatto in maniera tale che gli strumenti di debito emessi dalla seconda SV siano direttamente o indirettamente garantiti dall'insieme originario di attività, e che tutti i flussi di cassa provenienti da attività che generano flussi di cassa siano trasferiti dalla prima alla seconda SV.

5.  Le attività generatrici di flussi di cassa non consistono, in tutto o in parte, effettivamente o potenzialmente, in note credit-linked, swap o altri strumenti derivati o titoli sintetici o strumenti analoghi. Tale restrizione non comprende gli swap utilizzati in transazioni con titoli garantiti da attività esclusivamente per fini di copertura dei rischi.

▼M6 —————

▼M4 —————

▼B

Articolo 74

Limiti geografici relativi ai titoli garantiti da attività e alle attività generatrici di flussi di cassa

1.  L'emittente di titoli garantiti da attività è una SV stabilita nel SEE.

2.  Le attività generatrici di flussi di cassa sono originate da un originator avente sede nel SEE e vendute alla SV dall'originator stesso o da un intermediario avente sede nel SEE.

▼M7

3.  Ai fini del paragrafo 2, un fiduciario istituito per il mutuo ipotecario (mortgage trustee) o per i crediti (receivables trustee) è considerato un intermediario.

4.  Gli obbligati e i creditori delle attività generatrici di flussi di cassa hanno sede o risiedono, se persone fisiche, nel SEE. Gli obbligati che sono persone fisiche devono risultare residenti nel SEE al momento in cui le attività generatrici di flussi cassa sono venute ad esistenza. Tutte le garanzie correlate devono essere ubicate nel SEE e la legge regolatrice delle attività generatrici dei flussi di cassa deve essere la legge di un paese del SEE.

▼B

Articolo 75

Acquisizione di attività generatrici di flussi di cassa da parte della SV

1.  L'acquisizione delle attività generatrici di flussi di cassa da parte della SV è regolata dalla legge di uno Stato membro.

2.  Le attività generatrici di flussi di cassa devono essere state acquistate da parte della SV dall'originator o da un intermediario come previsto dall'articolo 74, paragrafo 2 secondo modalità considerate dall'Eurosistema come una «vendita effettiva» (true sale) opponibile a terzi e che sottraggano le attività dalla portata dell'originator o dell'intermediario e dei creditori di questi, anche in caso di insolvenza dell'originator o dell'intermediario.

Articolo 76

Valutazione delle norme in materia di revocatoria per i titoli garantiti da attività

1.  I titoli garantiti da attività sono considerati idonei solo previo accertamento da parte dell'Eurosistema dell'esistenza di un adeguato sistema di tutela dei suoi diritti dalle norme in tema di revocatoria che l'Eurosistema stesso consideri rilevanti ai sensi della legge del paese del SEE in questione. A tale scopo, prima che i titoli garantiti da attività siano considerati idonei, l'Eurosistema può richiedere:

a) 

un parere legale indipendente, in una forma e contenuto considerati accettabili dall'Eurosistema che illustri le norme applicabili in materia di revocatoria nel paese interessato; e/o

b) 

altri documenti, quali una certificazione di solvibilità da parte del soggetto che trasferisce le attività per il periodo sospetto, che è il periodo di tempo nel quale la vendita di attività generatrici di flussi di cassa poste a garanzia dei titoli garantiti da attività può essere invalidata da un liquidatore.

2.  Le norme in materia di revocatoria che l'Eurosistema considera restrittive, e pertanto non accettabili, includono:

a) 

norme in forza delle quali la vendita di attività generatrici di flussi di cassa a garanzia di titoli garantiti da attività può essere invalidata da un liquidatore in ragione della sola circostanza che la stipula della vendita è avvenuta entro il periodo sospetto di cui al paragrafo 1, lettera b), precedente alla dichiarazione di insolvenza del venditore; ovvero

b) 

norme in forza delle quali tale declaratoria di invalidità può essere impedita esclusivamente dal cessionario dando prova di non essere stato a conoscenza dell'insolvenza del venditore al tempo della vendita.

Ai fini di tale criterio, il venditore può essere l'originator o l'intermediario, secondo il caso.

Articolo 77

Non subordinazione di tranche per titoli garantiti da attività

1.  Solo tranche o subtranche di titoli garantiti da attività che non siano subordinate ad altre tranche della stessa emissione durante il ciclo di vita dell'attività sono considerate idonee.

2.  Una tranche o sub-tranche è considerata non subordinata ad altre tranche o subtranche della stessa emissione se, conformemente alla priorità di pagamento applicabile dopo l'avvio di azione esecutiva (post-enforcement priority) e, ove applicabile, la priorità di pagamento derivante da una messa in mora (post-acceleration priority), come indicata nel prospetto informativo, nessun'altra tranche (o sub-tranche) riceve i pagamenti, cioè capitale e interessi, in via prioritaria rispetto ad essa, e pertanto tale tranche (o sub-tranche) è l'ultima tra le diverse tranche (o sub-tranche) del programma di emissione a sopportare perdite.

▼M4

Articolo 77 bis

Restrizioni sugli investimenti per i titoli garantiti da attività

Investimenti di fondi accreditati su conti bancari dell'emittente o di società veicolo intermediarie ai sensi della documentazione relativa all'operazione non possono consistere, in tutto o in parte, effettivamente o potenzialmente, in tranche di altri ABS, credit link note, swap o altri strumenti derivati, titoli sintetici o crediti analoghi.

▼B

Articolo 78

Disponibilità di dati a livello di prestito per i titoli garantiti da attività

▼M7

1.  Dati completi e in forma standardizzata a livello di prestito relativi all'insieme di attività generatrici di flussi di cassa sottostanti i titoli garantiti da attività sono resi disponibili in conformità alle procedure definite nell'Allegato VIII, che comprendono le informazioni relative al punteggio di qualità dei dati richiesto e ai requisiti dei registri dei dati a livello di prestito. Nella valutazione d'idoneità, l'Eurosistema prende in considerazione: (a) ogni mancata fornitura dei dati e (b) la frequenza con la quale campi relativi a singoli dati a livello di prestito non contengono dati significativi.

2.  Fatti salvi i valori di punteggio richiesti definiti nell'Allegato VIII con riferimento ai dati a livello di prestito, l'Eurosistema può accettare come garanzia titoli garantiti da attività con un punteggio inferiore a quello richiesto (A1) sulla base di una valutazione condotta caso per caso e purché sia fornita una spiegazione adeguata del mancato raggiungimento del punteggio richiesto. Per ciascuna spiegazione adeguata l'Eurosistema precisa un livello massimo di tolleranza e il relativo orizzonte temporale, come ulteriormente specificato sul sito Internet della BCE. L'orizzonte temporale indica il termine entro il quale la qualità dei dati relativi ai titoli garantiti da attività deve migliorare.

▼B

Articolo 79

Richieste di dati per i titoli garantiti da attività

L'Eurosistema si riserva il diritto di richiedere a qualunque terza parte ritenuta rilevante, compresi, a titolo esemplificativo, l'emittente, l'originator e/o il soggetto che organizza l'operazione di cartolarizzazione (arranger), ogni chiarimento e/o dichiarazione di natura giuridica che ritenga necessari per valutare l'idoneità dei titoli garantiti da attività e in riferimento alla comunicazione dei dati a livello di prestito. Se una terza parte omette di ottemperare a una specifica richiesta, l'Eurosistema può decidere di non accettare i titoli garantiti da attività come garanzia, o di sospendere la loro idoneità.



Sottosezione 2

Criteri di idoneità specifici per obbligazioni garantite da titoli garantiti da attività

Articolo 80

Criteri di idoneità per obbligazioni garantite da titoli garantiti da attività (ABS)

1.  In caso di obbligazioni garantite da titoli garantiti da attività (ABS), il pool di garanzie dell'obbligazione garantita contiene esclusivamente titoli garantiti da attività che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

a) 

Le attività generatrici di flussi di cassa a copertura dei titoli garantiti da attività soddisfano i criteri previsti dall'articolo 129, paragrafo 1, lettere da d) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013, in relazione ai titoli garantiti da attività che garantiscono le obbligazioni garantite.

b) 

Le attività generatrici di flussi di cassa sono state cedute (originate) da un soggetto che presenta stretti legami con l'emittente delle obbligazioni garantite, come descritti nell'articolo 138.

c) 

Esse sono usate come strumento tecnico per trasferire dall'entità cedente (originating entity) al patrimonio separato della relativa obbligazione garantita mutui ipotecari o prestiti garantiti da proprietà immobiliari.

2.  Fatto salvo il paragrafo 4, le BCN usano le seguenti misure per verificare che il pool di garanzie delle obbligazioni garantite da titoli garantiti da attività non contenga titoli garantiti da attività che non soddisfano quanto previsto dal paragrafo 1.

a) 

Su base trimestrale, le BCN richiedono una autocertificazione impegnativa da parte dell'emittente che confermi che il pool di garanzie delle obbligazioni garantite da titoli garantiti da attività non contiene titoli garantiti da attività che non soddisfino quanto previsto dal paragrafo 1. La richiesta della BCN specifica che l'autocertificazione deve essere firmata dal direttore generale (chief executive officer, CEO) dell'emittente, dal suo direttore finanziario (chief financial officer, CFO) o da un dirigente di pari grado, ovvero da un rappresentante autorizzato a nome di uno di questi.

b) 

Su base annuale, le BCN richiedono una conferma ex post da parte dei revisori esterni o dei soggetti incaricati di sorvegliare il pool di garanzie (cover pool monitors), la quale attesti che il pool di garanzie delle obbligazioni garantite da titoli garantiti da attività non contiene titoli garantiti da attività che non soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 nel periodo di riferimento.

3.  Se l'emittente non ottempera a una specifica richiesta o se l'Eurosistema ritiene il contenuto della conferma inadeguato o insufficiente in misura tale da non consentire di verificare che il pool di garanzie delle obbligazioni garantite da titoli garantiti da attività soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1, l'Eurosistema decide di non accettare le obbligazioni garantite come garanzie idonee o di sospenderne l'idoneità.

4.  Ove la legislazione applicabile o il prospetto escludano l'inclusione nel pool di garanzie di titoli garantiti da attività che non risultino conformi a quanto disposto al paragrafo 1, non è necessaria alcuna verifica ai sensi del paragrafo 2.

5.  Ai fini di cui al paragrafo 1, lettera b), l'esistenza di stretti legami è accertata al momento in cui le unità senior dei titoli garantiti da attività sono trasferite nel pool di garanzie delle obbligazioni garantite.



Sottosezione 3

Criteri di idoneità specifici per i certificati di debito emessi dall'Eurosistema

Articolo 81

Criteri di idoneità per i certificati di debito emessi dall'Eurosistema

1.  Sono considerati idonei a garanzia di operazioni di finanziamento dell'Eurosistema i certificati di debito emessi dalla BCE e i certificati di debito emessi dalle BCN anteriormente alla data di adozione dell'euro nei rispettivi Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.  I certificati di debito emessi dall'Eurosistema non sono soggetti ai criteri di cui al presente capitolo.

▼M4



Sottosezione 4

Criteri di idoneità specifici per taluni strumenti di debito non garantiti

▼M6

Articolo 81 bis

Criteri di idoneità per taluni strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi o da imprese di investimento o da soggetti che hanno con essi stretti legami

1.  In deroga all'articolo 64 e purché essi soddisfino tutti gli altri criteri di idoneità, i seguenti strumenti di debito non garantiti subordinati emessi da enti creditizi o da imprese di investimento o da soggetti che hanno con essi stretti legami di cui all'articolo 141, paragrafo 3, sono idonei fino alla scadenza, purché risultino emessi prima del 31 dicembre 2018 e la loro subordinazione non derivi né da subordinazione contrattuale quale definita al paragrafo 2 né da subordinazione strutturale ai sensi del paragrafo 3:

▼M7

— 
strumenti di debito emessi da agenzie,

▼M6

— 
strumenti di debito garantiti da un organismo del settore pubblico dell'Unione che gode del diritto di imposizione fiscale, mediante una garanzia che soddisfa le caratteristiche indicate all'articolo 114, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 115.

2.  Ai fini del paragrafo 1, per subordinazione contrattuale si intende la subordinazione basata sui termini e sulle condizioni contrattuali di uno strumento di debito non garantito, a prescindere dal fatto che tale subordinazione sia riconosciuta a norma di legge.

3.  Sono inidonei gli strumenti di debito non garantiti emessi da società di partecipazione, compresa qualunque società di partecipazione intermedia, soggetta alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE o a quadri di risanamento e risoluzione analoghi.

4.  Per gli strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi o da imprese di investimento o da soggetti che hanno con essi stretti legami di cui all'articolo 141, paragrafo 3, diversi dagli strumenti di debito non garantiti emessi da banche multilaterali di sviluppo o da organizzazioni internazionali di cui all'articolo 70, paragrafo 4, l'emittente deve essere stabilito nell'Unione.

▼M7 —————

▼B



CAPITOLO 2

Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per attività negoziabili

Articolo 82

Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per attività negoziabili

1.  Oltre alle regole generali di cui all'articolo 59 e alle regole specifiche di cui all'articolo 84, al fine di risultare idonee quale garanzia per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, le attività negoziabili soddisfano i requisiti di qualità creditizia di seguito indicati:

a) 

Ad eccezione dei titoli garantiti da attività, tutte le attività negoziabili presentano una valutazione creditizia attribuita da almeno un sistema ECAI accettato, espressa sotto forma di rating di credito pubblico pari almeno al livello 3 di qualità del credito della scala di rating armonizzata dell'Eurosistema.

b) 

I titoli garantiti da attività sono dotati di valutazioni creditizie attribuite da almeno due diversi sistemi ECAI accettati, espresse sotto forma di due rating di credito pubblici, ciascuno attribuito da uno dei sistemi ECAI, pari almeno al livello 2 di qualità del credito della scala di rating armonizzata dell'Eurosistema.

2.  L'Eurosistema può richiedere ogni chiarimento ritenuto necessario relativo al rating di credito pubblico di cui al paragrafo 1.

Articolo 83

Tipologie di valutazioni di qualità creditizia ECAI utilizzate per le valutazioni di qualità creditizia delle attività negoziabili

Per stabilire se sono soddisfatti i requisiti di qualità creditizia applicabili ad attività negoziabili si utilizzano le tipologie di valutazione della qualità del credito attribuite da parte di ECAI accettate di seguito indicati.

▼M4

a)

Rating ECAI all'emissione : tale tipologia di rating si riferisce alla valutazione della qualità creditizia attribuita da un'ECAI a un'emissione ovvero, in mancanza di un rating all'emissione attribuito dalla stessa ECAI, al programma o serie di emissione nell'ambito del quale un'attività è emessa. Una valutazione ECAI in relazione a un programma o serie di emissione è rilevante solo se è applicabile alla specifica attività in questione e se l'ECAI ha istituito una corrispondenza esplicita e inequivoca al codice ISIN dell'attività e non esiste un differente rating attribuito dalla stessa ECAI all'emissione. Per i rating ECAI all'emissione, l'Eurosistema non effettua alcuna distinzione rispetto alla scadenza originaria dell'attività.

▼B

b)

Rating attribuito da ECAI all'emittente :

tale tipologia di rating si riferisce alla valutazione della qualità creditizia attribuita da un'ECAI a un emittente. Per i rating attribuiti da ECAI all'emittente, l'Eurosistema effettua distinzioni in relazione alla scadenza originaria dell'attività per quanto attiene alla valutazione della qualità creditizia attribuita dall'ECAI che è considerata accettabile. Si effettua una distinzione tra:

i) 

attività a breve termine, per tali intendendosi quelle con scadenza originaria pari o inferiore a 390 giorni, e

ii) 

attività a lungo termine, per tali intendendosi quelle con scadenza originaria superiore a 390 giorni. Per le attività a breve termine, sono accettabili i rating attribuiti da ECAI all'emittente sia a breve che a lungo termine. Per le attività a lungo termine, sono accettabili esclusivamente rating attribuiti da ECAI all'emittente che siano a lungo termine.

c)

Rating attribuito da ECAI al garante : tale tipologia di rating si riferisce alla valutazione della qualità creditizia attribuita da un'ECAI a un garante, se la garanzia soddisfa i requisiti di cui al Titolo IV. Per i rating attribuiti da ECAI al garante, l'Eurosistema non effettua distinzioni in relazione alla scadenza originaria dell'attività. Sono accettabili esclusivamente rating attribuiti da ECAI al garante che siano a lungo termine.

Articolo 84

Ordine di priorità delle valutazioni di qualità creditizia attribuite da ECAI in relazione a attività negoziabili

Per le attività negoziabili, le valutazioni di qualità creditizia di una ECAI che determinano il soddisfacimento da parte dell'attività dei requisiti di qualità creditizia sono prese in considerazione dall'Eurosistema in conformità alle regole seguenti:

a) 

Alle attività negoziabili diverse da quelle emesse da amministrazioni centrali, regionali o locali, agenzie, banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali, e diverse altresì dai titoli garantiti da attività, si applicano le seguenti regole:

i) 

L'Eurosistema prende in considerazione prioritariamente i rating attribuiti da ECAI all'emissione, rispetto ai rating attribuiti da ECAI all'emittente o al garante. Salva l'applicazione di tale ordine di priorità, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), almeno una valutazione di qualità creditizia di un'ECAI deve soddisfare i requisiti di qualità creditizia applicabili dell'Eurosistema.

ii) 

Se per la stessa emissione sono disponibili più rating di ECAI, l'Eurosistema tiene conto del migliore. Se la migliore valutazione della qualità creditizia dell'emissione non soddisfa i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività negoziabili, l'attività si considera non idonea, anche in presenza di una garanzia che sia accettabile ai sensi del Titolo IV.

▼M6

iii) 

In mancanza di un rating di ECAI all'emissione o, in caso di obbligazioni garantite, in mancanza di un rating all'emissione che soddisfi i requisiti di cui all'allegato IX ter, l'Eurosistema può prendere in considerazione il rating attribuito da ECAI all'emittente o al garante. Se per la stessa emissione sono disponibili più rating attribuiti da ECAI all'emittente e/o al garante, l'Eurosistema tiene conto del migliore.

▼B

b) 

Alle attività negoziabili emesse da amministrazioni centrali, regionali o locali, agenzie, banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali si applicano le seguenti regole:

i) 

Ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), almeno una valutazione della qualità creditizia di ECAI deve soddisfare i requisiti di qualità creditizia applicabili dell'Eurosistema. L'Eurosistema prende in considerazione esclusivamente i rating attribuiti da ECAI all'emittente o al garante.

ii) 

Se sono disponibili più rating di ECAI all'emittente e al garante, l'Eurosistema tiene conto del migliore.

iii) 

Le obbligazioni garantite emesse da agenzie non sono valutate in conformità alle regole dettate nella presente lettera, ma sono valutate ai sensi della lettera a).

c) 

Ai titoli garantiti da attività si applicano le seguenti regole:

i) 

Ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera b) almeno due valutazioni della qualità creditizia attribuite da ECAI devono soddisfare i requisiti di qualità creditizia applicabili dell'Eurosistema. L'Eurosistema prende in considerazione esclusivamente i rating attribuiti da ECAI all'emissione;

ii) 

Se sono disponibili più rating di ECAI all'emissione, l'Eurosistema tiene conto dei migliori due.

Articolo 85

Titoli con pluralità di emittenti

Per le attività negoziabili con più di un emittente (multi-issuer securities), il rating attribuito da ECAI all'emittente applicabile è determinato sulla base della potenziale responsabilità di ciascun emittente, nel modo di seguito indicato:

a) 

Se ciascun emittente è responsabile in solido per le obbligazioni di tutti gli altri emittenti in relazione all'emissione ovvero, se del caso, per il programma o serie di emissione, il rating di ECAI all'emittente da prendere in considerazione è quello più alto tra i migliori rating relativi a tutti gli emittenti interessati.

b) 

Se ciascun emittente non è responsabile in solido per le obbligazioni di tutti gli altri emittenti in relazione all'emissione ovvero, se del caso, per il programma o serie di emissione, il rating di ECAI all'emittente da prendere in considerazione è quello più basso tra i migliori rating relativi a tutti gli emittenti interessati.

Articolo 86

Rating in valute diverse dall'euro

Ai fini dei rating di ECAI all'emittente, un rating in valuta diversa dall'euro è ritenuto accettabile. Se l'attività è denominata nella valuta nazionale dell'emittente, è ritenuto accettabile anche il rating in valuta locale.

Articolo 87

Criteri di valutazione della qualità creditizia per le attività negoziabili in assenza di una valutazione fornita da un'ECAI accettata

1.  In mancanza di un'adeguata valutazione creditizia per l'emissione, l'emittente o il garante fornita da un'ECAI accettata, ai sensi dell'articolo 84, lettera a) o b), una valutazione implicita della qualità creditizia di attività negoziabili (ad eccezione dei titoli garantiti da attività) è ricavata dall'Eurosistema in conformità alle regole contenute nei paragrafi 2 e 3. Tale valutazione implicita deve soddisfare i requisiti di qualità creditizia definiti dall'Eurosistema.

▼M6

2.  Se gli strumenti di debito sono emessi o garantiti da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale o da un «organismo del settore pubblico» di cui al punto 8 dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito, «organismo del settore pubblico CRR») stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, la valutazione creditizia è eseguita dall'Eurosistema in conformità alle seguenti regole.

a) 

In caso di emittenti o garanti che siano amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico CRR che, ai fini dei requisiti patrimoniali, siano equiparati, ai sensi degli articoli 115, paragrafo 2, o 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'amministrazione centrale nella cui giurisdizione sono stabiliti, gli strumenti di debito da questi emessi o garantiti sono collocati al livello di qualità creditizia corrispondente al miglior rating attribuito da un'ECAI accettata all'amministrazione centrale nella cui giurisdizione tali soggetti sono stabiliti.

b) 

In caso di emittenti o garanti che siano amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico CRR diversi da quelli di cui alla lettera a), gli strumenti di debito da questi emessi o garantiti sono collocati al livello di qualità creditizia immediatamente inferiore al miglior rating attribuito da un'ECAI accettata all'amministrazione centrale nella cui giurisdizione tali soggetti sono stabiliti.

c) 

Se gli emittenti o i garanti sono «organismi del settore pubblico» di cui al punto 75) dell'articolo 2 e sono diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), non è consentito ricavare alcuna valutazione implicita del credito, e gli strumenti di debito emessi o garantiti da tali soggetti sono equiparati a strumenti di debito emessi o garantiti da organismi del settore privato.

▼B

3.  Se gli strumenti di debito sono emessi o garantiti da società non finanziarie stabilite in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, la valutazione della qualità creditizia è effettuata dall'Eurosistema sulla base delle regole in materia di valutazione della qualità creditizia applicabili ai crediti, di cui al Capitolo 2 del Titolo III. Le attività in relazione alle quali la qualità creditizia è valutata in conformità alle regole contenute nel presente paragrafo non sono incluse nella lista pubblica delle attività negoziabili idonee.

▼M6



Tavola 9

Valutazione implicita della qualità creditizia per emittenti o garanti privi di una valutazione della qualità creditizia attribuita da ECAI

 

Classificazione di emittenti o garanti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) (*1)

Valutazione implicita, desunta sulla scorta dell'ECAF, della qualità creditizia dell'emittente o del garante appartenente alla classe corrispondente

Classe 1

Amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico CRR (ESP CRR) equiparati, dalle autorità competenti all'amministrazione centrale ai fini dei requisiti patrimoniali ai sensi degli articoli 115, paragrafo 2, e 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

Viene assegnata la valutazione di qualità creditizia attribuita da ECAI all'amministrazione centrale nella cui giurisdizione l'ente è stabilito

Classe 2

Altre amministrazioni regionali, autorità locali o ESP CRR

La valutazione attribuita è inferiore di un livello (*2) alla valutazione della qualità creditizia attribuita da ECAI all'amministrazione centrale nella cui giurisdizione l'ente è stabilito

Classe 3

Organismi del settore pubblico quali definiti al punto 75) dell'articolo 2 diversi dagli ESP CRR

Sono equiparati a emittenti o debitori del settore privato

(*1)   Regolamento (UE) n. 575/2013, citato anche come CRR ai fini della presente tavola.

(*2)   Le informazioni relative ai livelli di qualità creditizia sono pubblicate sul sito Internet della BCE.

▼B

Articolo 88

Requisiti aggiuntivi di qualità creditizia per titoli garantiti da attività

1.  Per i titoli garantiti da attività, la valutazione di qualità creditizia è basata su un rating all'emissione pubblica, che è contenuto in una relazione sul rating di credito pubblicamente disponibile, ossia una relazione su una nuova emissione. La relazione sul rating di credito pubblicamente disponibile include tra l'altro un'analisi esaustiva degli aspetti strutturali e giuridici, una valutazione dettagliata del pool di garanzie, un'analisi dei partecipanti all'operazione e di ogni altro aspetto rilevante dell'operazione.

2.  Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, per i titoli garantiti da attività sono necessari regolari rapporti di sorveglianza pubblicati da ECAI accettate. Tali rapporti sono pubblicati non oltre quattro settimane dopo la data di pagamento della cedola dei titoli garantiti da attività. La data di riferimento per tali rapporti è la data più recente di pagamento della cedola, fatta eccezione per i titoli garantiti da attività per i quali la cedola è pagata mensilmente, nel qual caso il rapporto di sorveglianza è pubblicato almeno con frequenza trimestrale. I rapporti di sorveglianza devono contenere almeno un aggiornamento dei dati di rilievo delle operazioni, ad esempio la composizione del pool di garanzie, i partecipanti all'operazione, la struttura del capitale, nonché le informazioni sui rendimenti.



TITOLO III

CRITERI DI IDONEITÀ E REQUISITI DI QUALITÀ CREDITIZIA PER LE ATTIVITÀ NON NEGOZIABILI



CAPITOLO 1

Criteri di idoneità per le attività non negoziabili



Sezione 1

Criteri di idoneità per i crediti

Articolo 89

Tipologie di attività idonee

1.  La tipologia di attività idonee è costituita da un credito, da intendere come l'obbligazione di un debitore nei confronti di una controparte.

2.  Sono tipologie di credito idonee quelle che presentano un «rimborso graduale», vale a dire tipologie di credito per le quali il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi avvengono secondo un calendario predefinito, nonché le linee di credito utilizzate.

3.  Non sono tipologie di credito idonee gli scoperti di conto corrente, le lettere di credito e le linee di credito non utilizzate, ad esempio nel quadro di crediti rotativi, che autorizzano l'uso del credito ma non costituiscono di per sé crediti.

4.  Una quota di un prestito sindacato è una tipologia di credito idonea. Ai fini della presente Sezione, per quota di prestito sindacato si intende un credito derivante dalla partecipazione del finanziatore in un prestito erogato da un gruppo di mutuanti costituiti in consorzio di finanziatori (lending syndicate).

5.  Un credito erogato in un contesto diverso da una mera relazione di finanziamento può costituire una tipologia di attività idonea. Un diritto inerente a taluni rapporti di leasing o factoring può qualificarsi come tipologia idonea di attività, se costituisce un credito. I diritti acquisiti nell'ambito di un rapporto di factoring possono essere qualificati come tipologia di attività idonea nella misura in cui essi costituiscano effettivamente crediti, al contrario di altri diritti, quali quelli relativi al prezzo di acquisto (purchase price claims).

▼M7

Articolo 90

Capitale e cedole dei crediti

Per risultare idonei, i crediti devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) 

un capitale fisso e incondizionato fino al rimborso finale; e

b) 

un tasso di interesse, fino al rimborso finale, che corrisponde a uno dei seguenti tipi:

i) 

«zero-coupon»;

ii) 

fisso;

iii) 

variabile, ossia indicizzato a un tasso di interesse di riferimento e con la struttura di seguito descritta: tasso cedolare = tasso di riferimento ± x, con f ≤ tasso cedolare ≤ c, in cui:

— 
il tasso di riferimento è solo uno tra quelli di seguito indicati, ad un momento dato:
— 
un tasso del mercato monetario in euro, ad esempio l'indice Euribor, LIBOR o indici analoghi;
— 
un tasso di swap a scadenza costante, ad esempio l'indice CMS, EIISDA, EUSA;
— 
il rendimento di un titolo di stato dell'area dell'euro o di un indice di diversi titoli di stato dell'area dell'euro;
— 
f (tasso cedolare minimo, floor) e c (tasso cedolare massimo, ceiling), se presenti, e x (margine) sono numeri predeterminati al momento dell'erogazione o suscettibili di variazione nel tempo; f e/o c possono anche essere introdotti dopo che il credito è venuto ad esistenza; e
c) 

flusso di cassa più recente non negativo. In caso di flusso di cassa negativo, il credito, da quel momento, risulta inidoneo. Esso può divenire nuovamente idoneo dopo un flusso di cassa non negativo, purché soddisfi gli altri requisiti pertinenti.

▼B

Articolo 91

Non subordinazione

I crediti non possono conferire diritti sul capitale e/o sul pagamento degli interessi che siano subordinati a: a) i diritti dei detentori di altri debiti non garantiti del debitore, incluse altre tranches o sotto-tranches del medesimo prestito sindacato; e b) i diritti dei detentori di strumenti di debito dello stesso emittente.

Articolo 92

Requisiti di qualità creditizia relativi ai crediti

La qualità creditizia dei crediti è valutata sulla base del merito di credito del debitore o del garante. Il debitore o il garante che sono parte dell'operazione soddisfano i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema, come specificati nelle disposizioni dell'ECAF relative ai crediti, di cui al Capitolo 2 del Titolo III della parte Quarta.

▼M8

Articolo 93

Ammontare minimo dei crediti

Per l'uso domestico i crediti, al momento della presentazione come garanzia da parte di una controparte, devono soddisfare una soglia dimensionale minima di EUR 0 o una di importo più elevato che può essere stabilita dalla BCN di appartenenza. Per i crediti utilizzati su base transfrontaliera si applica una soglia minima pari a 500 000 EUR.

▼B

Articolo 94

Valuta di denominazione dei crediti

I crediti sono denominati in euro o in una delle precedenti valute nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 95

Tipologia di debitore o di garante

▼M7

1.  I debitori e i garanti di crediti idonei devono essere società non finanziarie, enti del settore pubblico, (escluse le società finanziarie pubbliche), banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali.

▼B

2.  Se un credito presenta più di un debitore, ognuno di essi è individualmente e separatamente responsabile per il pagamento integrale di tutto il credito.

Articolo 96

Sede del debitore o del garante

1.  Il debitore di un credito è stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l'euro.

2.  Anche il garante di un credito è stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, ad eccezione dei casi in cui la garanzia non sia necessaria per definire i requisiti di qualità creditizia per le attività non negoziabili, poiché il debitore presenta una valutazione creditizia adeguata.

▼M2

3.  Le disposizioni rispettive di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui debitori o garanti siano banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali, ed esse sono idonee a prescindere dal luogo di stabilimento.

▼B

Articolo 97

Leggi applicabili

Sia il contratto di credito, sia il contratto tra la controparte e la BCN di appartenenza presso cui il credito è usato come garanzia sono disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro la cui moneta è l'euro. In aggiunta, non può essere superiore a due il numero complessivo di leggi applicabili:

a) 

alla controparte;

b) 

al creditore;

c) 

al debitore;

d) 

al garante (se del caso);

e) 

al contratto di credito;

f) 

al contratto tra la controparte e la BCN di appartenenza presso cui il credito è usato come garanzia.

Articolo 98

Procedure di trattamento

I crediti sono trattati in conformità alle procedure dell'Eurosistema previste nelle rispettive regolamentazioni nazionali delle BCN.

▼M2

Articolo 99

Requisiti aggiuntivi di carattere giuridico relativi ai crediti

1.  Al fine di assicurare che una valida garanzia sia costituita sui crediti e che questi ultimi possano essere rapidamente realizzati in caso di inadempimento della controparte, sono rispettati una serie di requisiti aggiuntivi di carattere giuridico. Tali requisiti giuridici riguardano:

a) 

l'accertamento dell'esistenza dei crediti;

b) 

la validità dell'accordo per la mobilizzazione dei crediti;

c) 

la piena opponibilità ai soggetti terzi della mobilizzazione;

d) 

l'assenza di restrizioni alla mobilizzazione ed al realizzo dei crediti;

e) 

l'assenza di restrizioni connesse al rispetto del segreto bancario e alla riservatezza.

2.  Il contenuto di tali requisiti di carattere giuridico è descritto negli articoli da 100 a 105. Dettagli ulteriori sulle caratteristiche specifiche delle diverse giurisdizioni sono forniti nelle rispettive regolamentazioni nazionali delle BCN.

▼M7

Articolo 100

Verifica delle procedure usate per presentare i crediti

Le BCN, o un'autorità di vigilanza o un revisore esterno, verificano una tantum l'appropriatezza delle procedure con cui la controparte presenta all'Eurosistema le informazioni relative ai crediti. In caso di cambiamenti significativi apportati a tali procedure, può essere effettuata una nuova verifica una tantum di tali procedure.

▼B

Articolo 101

Accertamento dell'esistenza dei crediti

1.  Le BCN adottano, come minimo, tutte le seguenti misure per accertare l'esistenza dei crediti stanziati in garanzia:

a) 

Con cadenza almeno trimestrale esse ricevono una conferma scritta dalle controparti, che attesti:

i) 

l'esistenza dei crediti (tale conferma può essere sostituita con la verifica incrociata delle informazioni presenti nelle centrali dei rischi eventualmente esistenti);

ii) 

la conformità dei crediti ai criteri di idoneità applicati dall'Eurosistema;

iii) 

che tali crediti non sono utilizzati contemporaneamente come garanzie a favore di eventuali soggetti terzi, né verranno utilizzati in tal modo dalla controparte;

iv) 

che la controparte si impegna a comunicare alla BCN interessata, al più tardi nel corso della giornata operativa successiva, ogni evento che incida in modo sostanziale sul rapporto contrattuale fra la controparte e la BCN, in particolare in caso di rimborsi anticipati, parziali o totali, declassamenti e modifiche significative delle condizioni del credito.

b) 

Le BCN o le centrali dei rischi interessate, le autorità competenti per la vigilanza bancaria o revisori esterni, eseguono controlli casuali circa la qualità e l'accuratezza delle conferme scritte ricevute dalle controparti, mediante la consegna di documentazione cartacea o l'effettuazione di ispezioni in loco. Le informazioni oggetto di controllo con riferimento a ciascun credito riguardano come minimo le caratteristiche che ne determinano l'esistenza e l'idoneità. In relazione alle controparti con sistemi basati sui rating interni (IRB) che siano approvati in ambito ECAF, sono effettuati controlli aggiuntivi sulla valutazione della qualità creditizia dei crediti, che includono controlli sulle probabilità di default (PD) dei debitori dei crediti usati come garanzia nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

2.  Per i controlli effettuati ai sensi dell'articolo 100 o del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo da parte di BCN, autorità di vigilanza, revisori esterni o centrali dei rischi, il soggetto che svolge i controlli è autorizzato a condurre tali accertamenti su base contrattuale, se necessario, o in conformità alle vigenti disposizioni nazionali.

Articolo 102

Validità dell'accordo per la mobilizzazione dei crediti

L'accordo per la mobilizzazione dei crediti come garanzia è valido tra la controparte e la relativa BCN secondo la legge nazionale applicabile. Sono espletate, ad opera della controparte e/o del cessionario, a seconda del caso, tutte le formalità legali necessarie per assicurare la validità dell'accordo e la mobilizzazione dei crediti come garanzia.

Articolo 103

Piena opponibilità ai soggetti terzi della mobilizzazione

1.  L'accordo per la mobilizzazione dei crediti come garanzia è valido nei confronti di soggetti terzi ai sensi della legge nazionale applicabile. Tutte le formalità legali necessarie per assicurare la valida mobilizzazione sono espletate ad opera della controparte e/o del cessionario, a seconda del caso.

2.  Per quanto riguarda la notifica al debitore, si applicano le seguenti regole, a seconda della legge nazionale applicabile.

a) 

Qualora la notifica al debitore o l'iscrizione in un registro pubblico della mobilizzazione di un credito come garanzia siano necessarie per assicurare la piena efficacia nei confronti dei soggetti terzi della mobilizzazione del credito, e in particolare per assicurare il diritto di prelazione della BCN di appartenenza nei confronti di altri creditori, tali obblighi di notifica o iscrizione sono perfezionati anteriormente o contestualmente all'effettiva mobilizzazione del credito come garanzia.

b) 

Qualora la notifica ex ante al debitore o l'iscrizione in un registro pubblico della mobilizzazione di un credito come garanzia non siano necessarie ai sensi della lettera a), come specificato nella regolamentazione nazionale applicabile, è necessaria la notifica ex post al debitore. La notifica ex post implica che al debitore sia notificata a cura della controparte o della BCN di appartenenza, secondo quanto disposto dalla regolamentazione nazionale, la mobilizzazione del credito come garanzia a favore della BCN ad opera della controparte, immediatamente dopo una situazione di inadempimento o un evento creditizio similare, come meglio specificato nella relativa regolamentazione nazionale.

c) 

Le BCN possono decidere di richiedere la notifica ex ante o l'iscrizione in un registro pubblico anteriormente o contestualmente alla mobilizzazione, anche se tali formalità non sono necessarie ai fini previsti dalla lettera a).

d) 

Per i crediti costituiti da strumenti al portatore, la BCN di appartenenza può richiedere che tali strumenti siano trasferiti fisicamente ad essa stessa o ad un soggetto terzo, anteriormente o contestualmente alla loro effettiva mobilizzazione come garanzia. Gli obblighi di notifica previsti alle lettere a) e b) non si applicano ai crediti costituiti da strumenti al portatore.

3.  Quelli sopra riportati costituiscono obblighi minimi. Le BCN possono decidere di richiedere la notifica ex ante o l'iscrizione in registri pubblici in aggiunta ad essi, anche in caso di strumenti al portatore.

Articolo 104

Assenza di restrizioni alla mobilizzazione ed al realizzo del credito

1.  I crediti sono pienamente trasferibili e suscettibili di essere mobilizzati senza restrizioni in favore dell'Eurosistema. Il contratto di credito o gli altri accordi contrattuali tra la controparte e il debitore non contengono disposizioni restrittive circa l'utilizzo come garanzia, a meno che la legislazione nazionale non preveda che tali restrizioni contrattuali non pregiudicano l'Eurosistema in relazione alla mobilizzazione della garanzia.

2.  Il contratto di credito o gli altri accordi contrattuali fra la controparte e il debitore non contemplano alcuna restrizione al realizzo del credito usato come garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, comprese eventuali disposizioni relative alla forma, ai tempi o ad altri requisiti di realizzo.

3.  In deroga ai paragrafi 1 e 2, le disposizioni che limitano la cessione di quote di prestiti sindacati a banche, istituzioni finanziarie e soggetti che sono stati costituiti con la finalità di creare, acquistare o investire in prestiti, titoli o altre attività finanziarie, o che con essi operano regolarmente, non sono considerate come restrizioni al realizzo del credito.

▼M4

3 bis.  Dal 1o gennaio 2018, quando accettano a garanzia crediti sorti dopo tale data, le BCN utilizzano un meccanismo che assicura l'esclusione o una significativa limitazione del rischio di compensazione. I crediti sorti prima del 1o gennaio 2018 che non sono soggetti a tale meccanismo possono essere mobilizzati a garanzia fino al 31 dicembre 2019 purché siano soddisfatti tutti gli altri criteri di idoneità.

▼B

4.  In deroga ai paragrafi 1 e 2, una banca agente (facility agent) incaricata dell'incasso e della distribuzione dei pagamenti e dell'amministrazione di un prestito non è considerata come restrizione alla mobilizzazione e realizzo di una quota di prestito sindacato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il facility agent è un ente creditizio situato nell'Unione; e b) il rapporto di servizio tra il membro del consorzio e il facility agent può essere trasferito unitamente alla quota di prestito sindacato, o come parte di essa.

Articolo 105

Assenza di restrizioni connesse al rispetto del segreto bancario e alla riservatezza

La controparte e il debitore devono aver convenuto contrattualmente che il debitore presta il proprio consenso incondizionato alla divulgazione da parte della controparte all'Eurosistema delle informazioni relative al credito e al debitore che siano richieste dalla BCN di appartenenza al fine di assicurare la costituzione di valide garanzie sui crediti ed un rapido realizzo degli stessi nell'eventualità di un inadempimento della controparte. Tale condizione non è necessaria qualora la divulgazione senza restrizioni di tali informazioni sia assicurata dalla legge nazionale applicabile, come specificato nella relativa regolamentazione nazionale della BCN di appartenenza.



Sezione 2

Criteri di idoneità per i depositi a tempo determinato

Articolo 106

Criteri di idoneità per i depositi a tempo determinato

I depositi a tempo determinato, come definiti all'articolo 12, detenuti da una controparte sono attività idonee come garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.



Sezione 3

Criteri di idoneità per gli strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR)

Articolo 107

Criteri di idoneità per gli strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR)

1.  Un DGMR è una cambiale o pagherò cambiario garantito da un insieme di mutui ipotecari su immobili residenziali, che non integra le caratteristiche di una cartolarizzazione vera e propria. È possibile la sostituzione delle attività ricomprese nell'insieme sottostante ed è predisposto un meccanismo che assicuri la prelazione della BCN di appartenenza sui creditori diversi da quelli esentati per motivi di pubblico interesse.

2.  I DGMR presentano un capitale fisso e incondizionato e un tasso di interesse che non può risultare in un flusso di cassa negativo.

3.  I DGMR soddisfano i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema contenuti nelle specifiche norme dell'ECAF per i DGMR, previste nel Capitolo 2 del Titolo III della presente parte quarta.

4.  I DGMR sono emessi da enti creditizi che sono controparti stabilite in uno Stato membro la cui moneta è l'euro.

5.  I DGMR sono denominati in euro o in una delle precedenti valute nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

6.  Un emittente di DGMR autocertifica, almeno con frequenza mensile, che i mutui residenziali che costituiscono il pool di garanzie soddisfano i criteri di idoneità specificati nelle disposizioni nazionali stabilite dalla BCN di appartenenza, sui quali è basata la valutazione del credito.

7.  La mobilizzazione, l'uso e le procedure di trattamento relative ai DGMR sono sottoposti alla procedure dell'Eurosistema come definite nella regolamentazione nazionale della BCN di appartenenza.

▼M2



Sezione 4

Criteri di idoneità per gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (DECC)

Articolo 107 bis

Tipologie di attività idonee

1.  Le tipologie di attività idonee sono strumenti di debito secondo la definizione di DECC data dall'articolo 2, paragrafo 70 bis.

▼M7

2.  I DECC hanno un capitale fisso e incondizionato e una struttura cedolare che soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 63. Il pool di garanzie contiene solo crediti per i quali sia disponibile:

a) 

uno specifico modello BCE per la segnalazione dei dati a livello di prestito per i DECC; ovvero

b) 

un modello per la segnalazione dei dati a livello di prestito per titoli garantiti da attività, in conformità all'articolo 73.

▼M2

3.  I crediti sottostanti sono quelli accordati a debitori stabiliti in uno Stato membro la cui moneta è l'euro. L'originator è una controparte dell'Eurosistema stabilita in uno Stato membro la cui moneta è l'euro e l'emittente ha acquisito il credito dall'originator.

▼C1

4.  L'emittente del DECC è una società veicolo stabilita in uno Stato membro la cui moneta è l'euro. Le parti dell'operazione, diverse dall'emittente, dai debitori dei crediti sottostanti e dall'originator, sono stabilite nel SEE.

▼M2

5.  I DECC sono denominati in euro o in una delle precedenti valute nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

6.  A seguito di una valutazione positiva, l'Eurosistema approva la struttura del DECC come idonea a costituire garanzia nell'Eurosistema.

7.  Al DECC, all'originator, ai debitori e, ove pertinente, ai garanti dei crediti sottostanti, agli accordi relativi ai crediti sottostanti e a qualunque accordo che assicuri il trasferimento diretto o indiretto dei crediti sottostanti dall'originator all'emittente, si applica la legislazione dell'ordinamento giuridico in cui è stabilito l'emittente.

8.  I DECC soddisfano i requisiti in materia di luogo di emissione e procedure di regolamento stabilite agli articoli 66 e 67.

Articolo 107 ter

Non subordinazione in relazione ai DECC

I DECC non producono diritti al capitale e/o agli interessi che siano subordinati ai diritti dei detentori di altri strumenti di debito dello stesso emittente.

Articolo 107 quater

Requisiti di qualità creditizia

I DECC soddisfano i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema contenuti nella sezione 3 del capitolo 2 del titolo III della presente parte quarta.

Articolo 107 quinquies

Acquisizione dei crediti sottostanti da parte dell'emittente

Il pool di crediti sottostanti deve essere stato acquistato da parte dell'emittente dall'originator secondo modalità considerate dall'Eurosistema come una «vendita effettiva» (true sale) o equivalente a una «vendita effettiva», che siano opponibili a terzi e che sottraggano le attività dalla portata dell'originator e dei creditori di questi, anche in caso di insolvenza dell'originator.

Articolo 107 sexies

Obblighi di trasparenza per i DECC

1.  I DECC soddisfano i requisiti di trasparenza al livello della loro struttura e al livello dei singoli crediti sottostanti.

2.  Al livello della struttura dei DECC, le informazioni dettagliate sui dati di rilievo delle operazioni dei DECC, quali l'identificazione delle parti dell'operazione, una sintesi delle caratteristiche strutturali chiave dei DECC, una descrizione sintetica della garanzia e i termini e condizioni dei DECC, devono essere rese pubbliche. Nel corso della propria valutazione, l'Eurosistema può richiedere qualunque documento relativo all'operazione e i pareri legali reputati necessari da qualunque terza parte ritenuta rilevante, compresi, a titolo esemplificativo, l'emittente e/o l'originator.

▼M7

3.  A livello dei singoli crediti sottostanti, dati completi e in forma standardizzata, a livello di prestito, sull'insieme di crediti sottostanti sono resi disponibili in conformità alle procedure definite nell'Allegato VIII e sottoposti ai medesimi controlli applicabili alle attività generatrici di flussi di cassa che garantiscono gli ABS stabilite all'allegato VIII, ad eccezione della frequenza di segnalazione, del modello per la segnalazione applicabile per i dati a livello di prestito e della comunicazione dalle parti interessate dei dati a livello di prestito a un registro di dati a livello di prestito. Ai fini dell'idoneità dei DECC, tutti i crediti sottostanti devono essere omogenei, cioè deve essere possibile segnalarli usando un unico modello BCE per la segnalazione dei dati a livello di prestito per i DECC. L'Eurosistema può considerare un DECC non omogeneo in esito alla valutazione dei dati relativi.

▼M2

4.  I dati a livello di prestito sono segnalati su base almeno mensile, al più tardi entro il mese successivo alla data limite. La data limite per la quale i dati a livello di prestito sono segnalati è l'ultimo giorno di calendario del mese. Qualora i dati a livello di prestito non siano segnalati o aggiornati entro un mese dalla data limite, il DECC cessa di essere idoneo.

▼M7

5.  I requisiti di qualità dei dati applicabili ai titoli garantiti da attività si applicano ai DECC, incluso lo specifico modello BCE per la segnalazione dei dati a livello di prestito per i DECC. I dati a livello di prestito sono comunicati con lo specifico modello BCE per la segnalazione dei dati a livello di prestito per i DECC, pubblicato sul sito Internet della BCE:

a) 

a un registro di dati sulle cartolarizzazioni ESMA; ovvero

b) 

a un registro di dati designato dall'Eurosistema.

▼M7

bis.  La comunicazione dei dati a livello di prestito per i DECC ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni ESMA in conformità al paragrafo 5, lettera a), comincia all'inizio del mese di calendario immediatamente successivo al decorso di tre mesi dalla data di attivazione delle segnalazioni ESMA.

La comunicazione dei dati a livello di prestito per i DECC ai registri dei dati designati dall'Eurosistema in conformità al paragrafo 5, lettera b), è consentita fino alla fine del mese di calendario in cui scadono tre anni e tre mesi dalla data di attivazione delle segnalazioni ESMA.

La data di attivazione delle segnalazioni ESMA è pubblicata sul sito Internet della BCE.

▼M2

6.  Nella propria valutazione d'idoneità, l'Eurosistema tiene in considerazione: a) ogni mancata fornitura di dati obbligatori e b) la frequenza dei casi in cui si trovano campi relativi a singoli dati a livello di prestito non contenenti dati significativi.

Articolo 107 septies

Tipologie di crediti sottostanti idonei

1.  Ogni credito sottostante deve soddisfare i criteri di idoneità per i crediti stabiliti nella sezione 1 del capitolo 1 del titolo III della parte quarta, fatte salve le modifiche dettate nel presente articolo.

2.  Al fine di assicurare che una valida garanzia sia costituita sui crediti sottostanti e che questi ultimi possano essere rapidamente realizzati dall'emittente e dai titolari di DECC in caso di inadempimento dell'originator, sono rispettati una serie di requisiti aggiuntivi di carattere giuridico specificati nei paragrafi da 3 a 9:

a) 

l' accertamento dell'esistenza dei crediti sottostanti;

b) 

la validità dell'accordo per la mobilizzazione dei crediti sottostanti;

c) 

la piena opponibilità ai soggetti terzi della mobilizzazione;

d) 

l'assenza di restrizioni al trasferimento dei crediti sottostanti;

e) 

l'assenza di restrizioni al realizzo dei crediti sottostanti;

f) 

l'assenza di restrizioni connesse al rispetto del segreto bancario e alla riservatezza.

Dettagli ulteriori sulle caratteristiche specifiche delle diverse giurisdizioni sono forniti nelle rispettive regolamentazioni nazionali delle BCN.

3.  La BCN del paese in cui ha sede l'originator, o un'autorità di vigilanza o un revisore esterno, verificano una tantum l'appropriatezza delle procedure con cui l'originator presenta all'Eurosistema le informazioni relative ai crediti sottostanti.

4.  La BCN del paese in cui ha sede l'originator adotta, come minimo, tutte le seguenti misure per accertare l'esistenza dei crediti sottostanti:

a) 

con cadenza almeno trimestrale riceve una conferma scritta dall'originator, che attesti:

i) 

l'esistenza dei crediti sottostanti: tale conferma può essere sostituita con la verifica incrociata delle informazioni presenti nelle centrali dei rischi eventualmente esistenti;

ii) 

la conformità dei crediti sottostanti ai criteri di idoneità applicati dall'Eurosistema;

iii) 

che tali crediti sottostanti non sono utilizzati contemporaneamente come garanzie a favore di eventuali soggetti terzi, né verranno utilizzati in tal modo dall'originator come garanzie a favore dell'Eurosistema o di eventuali soggetti terzi;

iv) 

che l'originator si impegna a comunicare alla BCN interessata, al più tardi nel corso della giornata operativa successiva, ogni evento che incida in modo sostanziale sul valore dei crediti sottostanti come garanzia, in particolare in caso di rimborsi anticipati, parziali o totali, declassamenti e modifiche significative delle condizioni dei crediti sottostanti;

b) 

la BCN del paese in cui ha sede l'originator o le centrali dei rischi interessate, le autorità competenti per la vigilanza bancaria o i revisori esterni eseguono controlli casuali circa la qualità e l'accuratezza delle conferme scritte ricevute dagli originator, mediante la consegna di documentazione cartacea o l'effettuazione di ispezioni in loco. Le informazioni oggetto di controllo con riferimento a ciascun credito sottostante riguardano come minimo le caratteristiche che ne determinano l'esistenza e l'idoneità. In relazione agli originator con sistemi basati sui rating interni (IRB) che siano approvati in ambito ECAF, sono effettuati controlli aggiuntivi sulla valutazione della qualità creditizia dei crediti sottostanti, che includono controlli sulle probabilità di default (PD) dei debitori dei crediti a garanzia dei DECC usati come garanzia nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema;

c) 

per i controlli effettuati ai sensi dell'articolo 107 septies, paragrafi 3 e 4, lettera a) o lettera b), da parte della BCN del paese in cui ha sede l'originator, dell'autorità di vigilanza, dei revisori esterni o delle centrali dei rischi, il soggetto che svolge i controlli è autorizzato a condurre tali accertamenti su base contrattuale, se necessario, o in conformità alle vigenti disposizioni nazionali.

5.  L'accordo di trasferimento dei crediti sottostanti all'emittente ovvero per la loro mobilizzazione attraverso trasferimento, cessione in garanzia o pegno è valido tra l'emittente e l'originator e/o il cessionario/cessionario in garanzia/creditore pignoratizio, secondo i casi, ai sensi della normativa nazionale applicabile. Sono espletate, ad opera dell'originator e/o del cessionario, a seconda dei casi, tutte le formalità legali necessarie per assicurare la validità dell'accordo e del trasferimento diretto o indiretto dei crediti sottostanti come garanzia. Per quanto riguarda la notifica al debitore, si applicano le seguenti regole, a seconda della legge nazionale applicabile:

a) 

a volte può rivelarsi necessario ottenere una notifica al debitore o l'iscrizione in un registro pubblico: i) del trasferimento (diretto o indiretto) dei crediti sottostanti all'emittente; ovvero ii) quando le controparti mobilizzino i DECC in garanzia alla BCN di appartenenza per assicurare la piena opponibilità di tale trasferimento o mobilizzazione a soggetti terzi; e, in particolare, iii) per assicurare il diritto di prelazione dell'emittente (rispetto ai crediti sottostanti) e/o della BCN di appartenenza (rispetto ai DECC come garanzia) nei confronti di altri creditori. In simili casi, tali obblighi di notifica o iscrizione sono adempiuti: i) in anticipo o al momento dell'effettivo trasferimento (diretto o indiretto) dei crediti sottostanti all'emittente; ovvero ii) al momento in cui le controparti mobilizzino i DECC come garanzie alla BCN di appartenenza;

b) 

qualora la notifica ex ante al debitore o l'iscrizione in un registro pubblico non siano richieste ai sensi della lettera a), come specificato nella regolamentazione nazionale applicabile, è necessaria la notifica ex post al debitore. La notifica ex post implica che al debitore sia notificato, secondo quanto disposto dalla regolamentazione nazionale, il trasferimento o la mobilizzazione dei crediti sottostanti, immediatamente dopo una situazione di inadempimento o un evento creditizio similare, come meglio specificato nella relativa regolamentazione nazionale;

c) 

i punti di cui alle lettere a) e b) costituiscono obblighi minimi. L'Eurosistema può decidere di richiedere la notifica ex ante o l'iscrizione in registri pubblici in aggiunta ad essi, anche in caso di strumenti al portatore.

6.  I crediti sottostanti sono pienamente trasferibili e suscettibili di essere trasferiti senza restrizioni in favore dell'emittente. Gli accordi relativi ai crediti sottostanti o gli altri accordi contrattuali tra l'originator e il debitore non contengono disposizioni restrittive circa l'utilizzo come garanzia. Gli accordi relativi ai crediti sottostanti o gli altri accordi contrattuali fra l'originator e il debitore non contemplano alcuna disposizione restrittiva circa il realizzo dei crediti sottostanti, comprese eventuali restrizioni relative alla forma, ai tempi o ad altri requisiti di realizzo, in modo che l'Eurosistema sia in grado di realizzare la garanzia dei DECC.

7.  In deroga al paragrafo 6, le disposizioni che limitano la cessione di quote di prestiti sindacati a banche, istituzioni finanziarie e soggetti che sono stati costituiti con la finalità di creare, acquistare o investire in prestiti, titoli o altre attività finanziarie, o che con essi operano regolarmente, non sono considerate come restrizioni al realizzo dei crediti sottostanti.

8.  In deroga ai paragrafi 6 e 7, una banca agente (facility agent) incaricata dell'incasso e della distribuzione dei pagamenti e dell'amministrazione di un prestito non è considerata come restrizione a trasferimento e realizzo di una quota di prestito sindacato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

il facility agent è un ente creditizio situato in uno Stato membro; e

b) 

il rapporto di servizio tra il membro del consorzio e il facility agent può essere trasferito unitamente alla quota di prestito sindacato, o come parte di essa.

9.  L'originator e il debitore devono aver convenuto contrattualmente che il debitore presta il proprio consenso incondizionato alla divulgazione da parte dell'originator, dell'emittente e di qualunque controparte che mobilizza il DECC all'Eurosistema delle informazioni relative a tale credito sottostante e al debitore che siano richieste dalla BCN pertinente al fine di assicurare la costituzione di valide garanzie sui crediti sottostanti ed un rapido realizzo degli stessi nell'eventualità di un inadempimento dell'originator/emittente

▼B



CAPITOLO 2

Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività non negoziabili

Articolo 108

Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività non negoziabili

Per determinare l'idoneità delle attività non negoziabili, si applicano i seguenti requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema.

a) 

Per i crediti, la qualità creditizia è valutata sulla base della qualità creditizia del debitore o del garante, che corrisponde, come minimo, ad un grado di qualità di livello 3 come specificato nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema.

b) 

Per i DGMR, una valutazione della qualità creditizia corrisponde, come minimo, ad un grado di qualità di livello 2 come specificato nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema.



Sezione 1

Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per i crediti

Articolo 109

Regole generali per la valutazione della qualità creditizia dei crediti

1.  L'Eurosistema valuta la qualità creditizia dei crediti sulla base della qualità creditizia dei debitori o dei garanti fornita dal sistema di valutazione del credito o dalla fonte di valutazione scelta dalla controparte ai sensi dell'articolo 110.

2.  Le controparti informano entro la fine della giornata operativa successiva la BCN interessata di ogni evento relativo al credito che sia ad esse noto, compreso ogni ritardo nei pagamenti da parte di debitori di crediti utilizzati come garanzia e, se richiesto dalla BCN interessata, ritirano o sostituiscono le attività.

3.  Per i debitori o i garanti dei crediti usati come garanzia, le controparti sono tenute ad assicurare l'utilizzo delle valutazioni della qualità creditizia più aggiornate rese disponibili dalla fonte o dal sistema di valutazione scelto.

Articolo 110

Scelta del sistema o della fonte di valutazione del credito

1.  Le controparti che mobilizzano crediti come garanzia scelgono un sistema di valutazione del credito da una delle quattro fonti di valutazione del credito accettate dall'Eurosistema in conformità con i criteri generali di accettazione previsti nel Titolo V della parte Quarta. Qualora la controparte scelga una fonte ECAI, può essere usato ogni sistema ECAI.

2.  Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1, le BCN possono consentire alle controparti di usare più di un sistema o fonte di valutazione del credito, su presentazione di un'istanza motivata alla BCN di appartenenza, supportata da opportune esigenze operative derivanti dalla mancanza di copertura sufficiente del sistema o fonte di valutazione «principali».

3.  Nel caso in cui alle controparti sia concesso utilizzare più di un sistema o fonte di valutazione del credito, il sistema o fonte «principale» dovrebbe fornire la valutazione di qualità creditizia del numero più ampio di debitori dei crediti usati come garanzia. Se in relazione ad un debitore o ad un garante è disponibile una valutazione del credito da parte di tale sistema o fonte «principale», solo tale valutazione del credito determina l'idoneità e gli scarti di garanzia applicabili a tale debitore o garante.

4.  Le controparti utilizzano i sistemi o fonti di valutazione del credito che hanno scelto per un periodo minimo di 12 mesi.

5.  Decorso il periodo specificato al paragrafo 4, le controparti possono presentare alla BCN di appartenenza una espressa istanza motivata di cambiare il sistema o fonte di valutazione del credito.

6.  In circostanze specifiche, ed in particolare quando una controparte introduca il proprio sistema IRB o inizi ad utilizzare i crediti come garanzia, una BCN, dietro presentazione di istanza motivata, può eccezionalmente accordare una deroga alla controparte rispetto al periodo minimo di 12 mesi previsto al paragrafo 4, e consentire alla controparte di cambiare la propria scelta del sistema o fonte di valutazione del credito anche prima della scadenza di tale periodo minimo.

7.  Qualora una controparte abbia scelto una fonte di valutazione ECAI, può usare un rating ECAI riferito al debitore o al garante. Qualora per il medesimo credito sia disponibile più di un rating ECAI riferito al debitore e/o al garante, può essere usata la valutazione creditizia migliore tra queste.

Articolo 111

Valutazione della qualità dei crediti in cui il debitore o il garante è un ente del settore pubblico o una società non finanziaria

1.  L'Eurosistema valuta la qualità creditizia dei crediti in cui un ente del settore pubblico figura come debitore o garante in conformità alle seguenti regole, applicate nell'ordine indicato.

a) 

Se esiste una valutazione della qualità creditizia da parte del sistema o della fonte scelti dalla controparte, l'Eurosistema la usa per determinare se l'ente del settore pubblico che opera come debitore o garante soddisfa i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività non negoziabili, previsti all'articolo 108.

b) 

In mancanza di una valutazione della qualità creditizia di cui alla lettera a), l'Eurosistema usa per l'ente del settore pubblico che opera come debitore o garante una valutazione ECAI fornita da un sistema ECAI accettato.

c) 

Se una valutazione della qualità creditizia di cui alle lettere a) o b) non è disponibile, all'ente del settore pubblico che opera come debitore o garante si applica la procedura prevista dall'articolo 87 per le attività negoziabili.

2.  L'Eurosistema valuta la qualità creditizia dei crediti in cui una società non finanziaria opera come debitore o garante nel seguente modo: la valutazione della qualità creditizia fornita dal sistema o fonte scelto dalla controparte soddisfa i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività non negoziabili, previsti dall'articolo 108.



Sezione 2

Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per i DGMR

Articolo 112

Determinazione dei requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per i DGMR

Ai fini dei requisiti di qualità creditizia stabiliti dall'Articolo 108, la BCN di appartenenza valuta la qualità creditizia dei DGMR sulla base di un quadro di riferimento specifico per ogni singola giurisdizione, previsto nella regolamentazione nazionale applicabile.

▼M2



Sezione 3

Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per i DECC

Articolo 112 bis

Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per i DECC

1.  Non è necessario che i DECC siano valutati da una delle quattro fonti di valutazione del credito accettate dall'Eurosistema in conformità con i criteri generali di accettazione previsti nel Titolo V della parte Quarta.

2.  Ogni credito sottostante nel pool di garanzie del DECC è sottoposto a valutazione del credito da una delle quattro fonti di valutazione del credito accettate dall'Eurosistema in conformità con i criteri generali di accettazione previsti nel Titolo V della parte quarta. Inoltre, il sistema o la fonte di valutazione del credito usati devono essere gli stessi scelti dall'originator in conformità all'articolo 110. Le regole sui requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per i crediti sottostanti stabilite nella sezione 1 sono applicabili.

3.  Per i crediti sottostanti nel pool di garanzie del DECC la qualità creditizia è valutata sulla base della qualità creditizia del debitore o del garante, che corrisponde, come minimo, ad un grado di qualità di livello 3 come specificato nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema.

▼B



TITOLO IV

GARANZIE PER LE ATTIVITÀ NEGOZIABILI E NON NEGOZIABILI

Articolo 113

Requisiti applicabili per le garanzie

1.  I requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema possono essere determinati sulla base di valutazioni creditizie relative ai garanti ai sensi degli articoli da 82 a 84, per quanto riguarda le attività negoziabili, e dell'articolo 108, per quanto riguarda i crediti.

2.  Le garanzie fornite da garanti tenuti a rispettare i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema soddisfano le previsioni del presente Titolo.

3.  Ai fini del paragrafo 1, il garante interessato è valutato individualmente sulla base della propria qualità creditizia e soddisfa i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema.

Articolo 114

Caratteristiche della garanzia

1.  In conformità ai termini della garanzia, il garante fornisce una garanzia incondizionata e irrevocabile a prima richiesta rispetto alle obbligazioni dell'emittente o del debitore per il pagamento del capitale, degli interessi e di ogni altra somma dovuta al detentore o al creditore in base all'attività negoziabile o al credito, fino al momento in cui l'attività negoziabile o il credito siano stati integralmente soddisfatti. A tal riguardo, non è necessario che la garanzia si riferisca specificamente all'attività negoziabile o al credito; essa può riferirsi anche solo all'emittente o al debitore, purché l'attività negoziabile o il credito in questione siano coperti.

2.  La garanzia deve essere esigibile a prima richiesta, indipendentemente dall'attività negoziabile o dal credito cui si riferisca. Le garanzie prestate da enti del settore pubblico con potere di imposizione fiscale sono esigibili a prima richiesta oppure assicurano in altro modo il pagamento immediato e completo in caso di inadempimento.

3.  La garanzia è giuridicamente valida, vincolante e opponibile nei confronti del garante.

4.  La garanzia è regolata dalla legge di uno Stato membro.

▼M7

5.  Se il garante non è un ente del settore pubblico con potere di imposizione fiscale, prima che l'attività negoziabile o il credito assistiti dalla garanzia possano essere considerati idonei è presentata alla BCN interessata, in una forma e contenuto ritenuti accettabili dall'Eurosistema, una dichiarazione legale che confermi la validità giuridica, l'efficacia vincolante e l'opponibilità della garanzia. La dichiarazione legale di conferma deve essere predisposta da soggetti indipendenti dalla controparte, dall'emittente/debitore e dal garante e giuridicamente qualificati a fornire tale conferma ai sensi della normativa applicabile, ad esempio, avvocati esercenti la professione presso uno studio legale o operanti in un'istituzione accademica riconosciuta o un ente pubblico. La dichiarazione legale specifica inoltre che non si tratta di una garanzia personale, e che è azionabile unicamente dal detentore dell'attività negoziabile o dal creditore del credito. Se il garante è stabilito in una giurisdizione diversa da quella della legge che regola la garanzia, la dichiarazione legale deve altresì confermare che la garanzia è valida ed opponibile in base alla legislazione del paese dove è stabilito il garante. Per le attività negoziabili, la dichiarazione legale deve essere presentata dalla controparte, per la verifica, alla BCN che segnala l'attività garantita per l'inclusione nella lista delle attività idonee. Per i crediti, la dichiarazione deve essere presentata dalla controparte che intende mobilizzare il credito, per la verifica, alla BCN della giurisdizione la cui legge regola il credito. Il requisito dell'opponibilità è soggetto a tutte le leggi in materia di insolvenza e fallimento, ai principi generali di equità e ad altre norme e principi similari applicabili al garante e che producano effetti in generale sui diritti dei creditori nei confronti del garante.

▼B

Articolo 115

Non subordinazione delle obbligazioni del garante

Gli obblighi del garante che discendono dalla garanzia hanno almeno pari rango (pari passu) e sono esigibili in uguale proporzione (pro rata) rispetto a tutte le altre obbligazioni non garantite del garante stesso.

Articolo 116

Requisiti di qualità creditizia relativi ai garanti

Il garante soddisfa i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema dettati nel quadro delle disposizioni dell'ECAF per i garanti di attività negoziabili dagli articoli da 82 a 84 o i requisiti di qualità per i garanti di crediti previsti dall'articolo 108.

Articolo 117

Tipologia di garante

Il garante:

a) 

per le attività negoziabili, in conformità con l'articolo 69, è: una banca centrale di uno Stato membro, un ente del settore pubblico, un'agenzia, un ente creditizio, una società finanziaria diversa da un ente creditizio, una società non finanziaria, una banca multilaterale di sviluppo o una organizzazione internazionale; o

b) 

per i crediti, in conformità con l'articolo 95, è: una società non finanziaria, un ente del settore pubblico, una banca multilaterale di sviluppo o una organizzazione internazionale.

Articolo 118

Luogo di stabilimento del garante

1.  Il garante è stabilito:

a) 

nel caso delle attività negoziabili, in conformità con l'articolo 70, nel SEE, ad eccezione dei casi in cui la garanzia non sia necessaria per soddisfare i requisiti di qualità creditizia di uno specifico strumento di debito. La possibilità di utilizzare un rating ECAI relativo al garante per determinare i pertinenti requisiti di qualità creditizia per le attività negoziabili è prevista all'articolo 84.

b) 

per gli strumenti di debito garantiti da società non finanziarie per le quali non è stata fornita alcuna valutazione della qualità creditizia da parte di un'ECAI accettata relativamente all'emissione, all'emittente o al garante, in conformità all'articolo 70, il garante è stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

c) 

nel caso dei crediti, in conformità con l'articolo 96, in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, ad eccezione dei casi in cui la garanzia non sia necessaria per soddisfare i requisiti di qualità creditizia di un'attività non negoziabile. La possibilità di utilizzare una valutazione di qualità relativa al garante per determinare i pertinenti requisiti di qualità creditizia per i crediti è prevista all'articolo 108.

2.  In deroga al paragrafo 1, in conformità con gli articoli 70 e 96, le banche multilaterali di sviluppo e le organizzazioni internazionali sono garanti idonei indipendentemente dal loro luogo di stabilimento.



TITOLO V

QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EUROSISTEMA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ CREDITIZIA PER LE ATTIVITÀ IDONEE

Articolo 119

Fonti e sistemi di valutazione della qualità creditizia accettati

▼M7

1.  Le informazioni sulla qualità creditizia sulle quali l'Eurosistema basa la valutazione dell'idoneità delle attività idonee a garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema devono essere fornite da sistemi di valutazione del credito che appartengano a una delle seguenti tre fonti:

a) 

ECAI;

b) 

sistemi di valutazione della qualità creditizia sviluppati internamente dalle BCN (in-house credit assessment systems, ICAS);

c) 

sistemi basati sui rating interni delle controparti (internal rating-based, IRB);

2.  Nell'ambito di ciascuna delle fonti di valutazione del credito elencate al paragrafo 1 può esservi una serie di sistemi di valutazione della qualità creditizia. I sistemi di valutazione della qualità creditizia devono soddisfare i criteri di accettazione di cui al presente titolo. Un elenco dei sistemi di valutazione della qualità creditizia accettati, cioè l'elenco di ECAI e ICAS accettati è pubblicato sul sito Internet della BCE.

▼B

3.  Tutti i sistemi di valutazione della qualità creditizia accettati sono sottoposti al processo di verifica dei risultati dell'ECAF, come indicato all'articolo [126].

4.  Con la pubblicazione di informazioni sui sistemi di valutazione della qualità creditizia accettati in rapporto alle sue operazioni di finanziamento, l'Eurosistema non assume alcuna responsabilità riguardo al proprio giudizio sui sistemi di valutazione stessi.

5.  In caso di violazione delle regole e delle procedure dell'ECAF, il sistema di valutazione della qualità creditizia pertinente può essere escluso dal novero dei sistemi accettati dall'ECAF.

Articolo 120

Criteri generali di accettazione per le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) come sistemi di valutazione creditizia

▼M4

1.  Ai fini dell'ECAF, i criteri generali di accettazione applicabili alle ECAI sono i seguenti:

a) 

Le ECAI sono registrate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in conformità al Regolamento (CE) n. 1060/2009.

b) 

Le ECAI soddisfano i requisiti operativi e forniscono la relativa copertura al fine di assicurare l'efficiente attuazione dell'ECAF. In particolare, l'utilizzo di una valutazione di qualità creditizia ECAI è subordinato alla disponibilità da parte dell'Eurosistema di informazioni su di essa, nonché di informazioni che consentano il confronto e la classificazione (mapping) di tali valutazioni nei livelli di merito di credito dell'Eurosistema e lo svolgimento del processo di verifica dei risultati ai sensi dell'articolo 126.

2.  L'Eurosistema si riserva il diritto di decidere se dare avvio a una procedura di accettazione ECAF su domanda di un'agenzia di rating (credit rating agency, CRA). Nell'assumere la decisione, l'Eurosistema considera, tra l'altro, se la CRA fornisca la relativa copertura per l'attuazione efficiente dell'ECAF in conformità ai requisiti di cui all'allegato IX bis.

▼M4

2 bis.  A seguito dell'avvio di una procedura di accettazione ECAF, l'Eurosistema svolge indagini relative a tutte le informazioni supplementari ritenute rilevanti al fine di garantire l'efficiente attuazione dell'ECAF, inclusa la capacità dell'ECAI di soddisfare i criteri e le norme relative al processo di monitoraggio dei risultati dell'ECAF in conformità ai requisiti stabiliti nell'allegato IX e, ove applicabili, gli specifici criteri di cui all'allegato IX ter. L'Eurosistema si riserva di decidere se accettare un'ECAI ai fini dell'ECAF sulla base delle informazioni fornite e della propria due diligence.

▼B

3.  Insieme ai dati trasmessi per la verifica dei risultati dell'ECAF in conformità all'articolo 126, l'ECAI trasmette una dichiarazione sottoscritta dal direttore generale (Chief Executive Officer, CEO) dell'ECAI stessa, o da un rappresentante autorizzato responsabile della funzione di revisione o di conformità nell'ambito dell'ECAI, che conferma l'accuratezza e la validità delle informazioni trasmesse per la verifica dei risultati.

Articolo 121

Criteri generali di accettazione e procedure operative per i sistemi di valutazione della qualità creditizia sviluppati internamente dalle BCN (ICAS)

1.  Le BCN possono decidere di usare il proprio sistema interno di valutazione della qualità creditizia (ICAS) ai fini della valutazione creditizia. La decisione di una BCN di usare un proprio ICAS è soggetta ad una procedura di convalida dell'Eurosistema.

2.  Una valutazione creditizia per mezzo di un ICAS può essere effettuata in via anticipata o su specifica richiesta di una controparte, sulla base della presentazione di attività alla BCN che usa l'ICAS (di seguito, la BCN con ICAS).

3.  Sulla base del paragrafo 2, a seguito della presentazione alla BCN con ICAS di un'attività in relazione alla quale occorre valutare l'idoneità del debitore o del garante, la BCN con ICAS informa la controparte della condizione di idoneità di esso, o del lasso di tempo necessario ad effettuare una valutazione del merito di credito. Qualora un ICAS abbia un ambito di operatività limitato e valuti solamente specifiche tipologie di debitori o garanti, o nel caso in cui la BCN con ICAS non sia in grado di ricevere le informazioni e i dati necessari per effettuare la valutazione, la BCN con ICAS informa immediatamente della circostanza la controparte interessata. In ambedue i casi, il debitore o garante che è stato presentato si considera non idoneo, a meno che le attività soddisfino i requisiti di qualità creditizia in base ad una fonte di valutazione alternativa o ad un sistema di valutazione che la controparte ha facoltà di utilizzare ai sensi dell'articolo 110. Nel caso in cui le attività mobilizzate come garanzia divengano non idonee a causa del deterioramento del merito di credito del debitore o del garante, la relativa attività è ritirata il più presto possibile. Dato che non c'è né un rapporto contrattuale tra le società non finanziarie e la BCN con ICAS, né alcun obbligo giuridico per tali società di fornire informazioni non pubbliche alla BCN con ICAS, le informazioni sono fornite su base volontaria.

4.  Nei paesi in cui i DGMR sono utilizzati come garanzie per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, la BCN di appartenenza applica altresì un quadro di riferimento della valutazione creditizia conforme all'ECAF per questo tipo di attività. Tali quadri di riferimento sono sottoposti ad una procedura di validazione da parte dell'Eurosistema e ad un processo di verifica dei risultati su base annuale, come ulteriormente specificato all'articolo 126.

Articolo 122

Criteri generali di accettazione per i sistemi basati sui rating interni

1.  Per ottenere l'approvazione in ambito ECAF di un sistema IRB una controparte inoltra una richiesta alla BCN di appartenenza.

2.  Il requisito di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le controparti che intendano usare un sistema IRB, indipendentemente dalla loro natura giuridica (impresa madre, filiazione o succursale) e indipendentemente dal fatto che l'approvazione del sistema IRB provenga dall'autorità competente del paese della loro sede, per l'impresa madre ed eventualmente per le filiazioni, ovvero dall'autorità competente del paese in cui ha sede l'impresa madre, per le succursali ed eventualmente per le filiazioni.

3.  La richiesta avanzata da una controparte ai sensi del paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni e i seguenti documenti che, qualora necessario, sono tradotti in una lingua di lavoro della BCN di appartenenza:

a) 

copia della decisione dell'autorità competente che autorizza la controparte a utilizzare il proprio sistema IRB ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata o non consolidata, insieme alle eventuali condizioni specifiche per tale utilizzo;

▼M4

b) 

valutazione aggiornata dell'autorità competente che rispecchia le informazioni attualmente disponibili relative a tutte le questioni concenernenti l'utilizzo del sistema IRB a fini di garanzia e tutte le questioni concernenti l'uso dei dati per il processo di monitoraggio dei risultati dell'ECAF;

▼B

c) 

informazioni su eventuali modifiche al sistema IRB della controparte raccomandate o richieste dall'autorità competente, insieme ai termini previsti per la loro attuazione;

d) 

informazioni sull'approccio seguito per l'assegnazione delle probabilità di default ai debitori e dati sulle classi di rating e le associate probabilità di default a un anno utilizzate ai fini della determinazione delle classi di rating idonee;

e) 

copia della più recente informativa di terzo pilastro (disciplina di mercato) che la controparte è tenuta a pubblicare su base regolare in ottemperanza ai requisiti relativi alla disciplina di mercato previsti dallo schema di regolamentazione di Basilea III, dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013;

f) 

denominazione e indirizzo dell'autorità competente e del revisore esterno;

g) 

informazioni sulla serie storica dei tassi di default osservati del sistema IRB della controparte, per classi di rating, nell'arco dei cinque anni di calendario che precedono la relativa richiesta. Qualora l'autorità competente abbia rilasciato l'autorizzazione al sistema IRB ai fini dei requisiti patrimoniali nel corso di tale intervallo, le informazioni coprono il periodo successivo a tale autorizzazione. I dati storici su base annuale sui tassi di default osservati ed eventuali informazioni aggiuntive devono essere conformi alle disposizioni sulla verifica dei risultati di cui all'articolo 126, come se il sistema IRB fosse stato soggetto a quelle disposizioni nell'arco di tale periodo di tempo;

h) 

informazioni richieste per la verifica dei risultati prevista dall'articolo 126 come richieste a sistemi IRB già approvati dall'ECAF per l'anno di calendario in corso al momento della presentazione della richiesta.

4.  Una controparte non è tenuta a produrre le informazioni di cui alle lettere da a) a c), quando tali informazioni siano trasmesse direttamente dall'autorità competente alla BCN di appartenenza, su richiesta di quest'ultima.

5.  La richiesta inoltrata dalla controparte ai sensi del paragrafo 1 è sottoscritta dal direttore generale (CEO), dal direttore finanziario (Chief Financial Officer, CFO) o da un dirigente di pari grado della controparte, ovvero da un rappresentante autorizzato a nome di uno di questi.

Articolo 123

Obblighi di segnalazione delle controparti con sistemi IRB

1.  Le controparti comunicano alla BCN di appartenenza le informazioni di cui all'articolo 122, paragrafo 3, lettere da b) a f) su base annuale o quando richiesto dalla BCN di appartenenza, salvo nel caso in cui tali informazioni siano trasmesse direttamente dall'autorità competente alla BCN di appartenenza su richiesta di quest'ultima.

2.  La comunicazione annuale di cui al paragrafo 1 è sottoscritta dal CEO, dal CFO o da un dirigente di pari grado della controparte, ovvero da un rappresentante autorizzato a nome di uno di questi. L'Eurosistema ne trasmette una copia all'autorità competente e, ove applicabile, al revisore esterno della controparte.

3.  Nell'ambito del regolare monitoraggio dei sistemi IRB, la BCN conduce accertamenti ispettivi in loco e a distanza sulle informazioni statistiche fornite dalle controparti, ai fini del processo di verifica dei risultati su base annuale. L'obiettivo di tali controlli è verificare che gli insiemi statici dei debitori siano corretti, accurati e completi.

4.  Le controparti soddisfano ogni ulteriore criterio operativo specificato nelle pertinenti disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN di appartenenza, comprese le disposizioni relative:

a) 

alle verifiche ad hoc sulle procedure adottate per comunicare le caratteristiche di un credito alla BCN di appartenenza;

b) 

alle verifiche annuali da parte della BCN di appartenenza (o, se del caso, da parte dell'autorità competente o del revisore esterno) per stabilire l'accuratezza e la validità degli insiemi statici dei debitori come definiti nell'Allegato IX;

c) 

alla presentazione, al più tardi nel corso della giornata operativa successiva, delle informazioni relative a variazioni dell'idoneità e all'immediato ritiro dei relativi crediti, se necessario;

d) 

alla comunicazione alla BCN di appartenenza di fatti o circostanze che possono influenzare materialmente l'uso continuato del sistema IRB a fini dell'ECAF o il modo in cui il sistema IRB conduce all'individuazione di garanzie idonee, incluse, in particolare, modifiche sostanziali al sistema IRB di una controparte che possono influire sulla corrispondenza tra le classi di rating del sistema IRB o le probabilità di default e la scala di rating armonizzata dell'Eurosistema.

▼M7 —————

▼B

Articolo 126

Processo di verifica dei risultati dell'ECAF

1.  Su base annuale, tutti i sistemi di valutazione della qualità creditizia accettati sono sottoposti al processo di verifica dei risultati dell'ECAF, in conformità all'allegato IX, al fine di assicurare che la corrispondenza delle informazioni sulla qualità creditizia fornite dal sistema di valutazione della qualità creditizia con la scala di rating armonizzata dell'Eurosistema rimanga appropriata e che i risultati derivanti dalle valutazioni del merito di credito siano comparabili tra i diversi sistemi e fonti.

2.  L'Eurosistema si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni necessarie per la conduzione del processo di verifica dei risultati.

3.  Il processo di verifica dei risultati può risultare in una correzione della corrispondenza tra le informazioni sulla qualità creditizia fornite dal sistema di valutazione e la scala di rating armonizzata dell'Eurosistema.

4.  L'Eurosistema può decidere di sospendere o escludere un sistema di valutazione della qualità creditizia sulla base delle risultanze del processo di verifica dei risultati.

5.  In caso di violazione di una regola relativa al processo di verifica dei risultati dell'ECAF, il sistema di valutazione pertinente può essere escluso dall'elenco dei sistemi accettati dall'ECAF.



TITOLO VI

REGOLE PER IL CONTROLLO DEI RISCHI E REGOLE DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIABILI E NON NEGOZIABILI

Articolo 127

Finalità delle regole per il controllo dei rischi e delle regole di valutazione

1.  Le attività idonee mobilizzate a garanzia nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema sono soggette alle misure per il controllo dei rischi di cui all'articolo 128, paragrafo 1, finalizzate a tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie in conseguenza dell'inadempimento di una controparte.

2.  L'Eurosistema può in ogni momento ricorrere alle misure supplementari per il controllo dei rischi di cui all'articolo 128, paragrafo 2, se necessario ad assicurare un'adeguata protezione dal rischio in linea con l'articolo 18.1 dello statuto del SEBC. È consentita l'applicazione di misure supplementari per il controllo dei rischi anche a livello di singole controparti, se necessario ad assicurare tale protezione.

3.  Tutte le misure per il controllo dei rischi applicate dall'Eurosistema devono assicurare condizioni uniformi, trasparenti e non discriminatorie per ogni tipo di attività idonea mobilizzata negli Stati membri la cui moneta è l'euro.

▼M3

Articolo 128

Misure per il controllo dei rischi

1.  L'Eurosistema applica le seguenti misure per il controllo dei rischi in relazione alle attività idonee:

a) 

scarti di garanzia come previsti nell'Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) ( 13 );

b) 

margini di variazione (valutazione ai prezzi di mercato, marking to market):

l'Eurosistema richiede che il valore di mercato al netto dello scarto di garanzia delle attività idonee utilizzate in un'operazione temporanea di finanziamento sia mantenuto per tutta la durata dell'operazione. Se il valore delle attività idonee, misurato su base giornaliera, scende al di sotto di un determinato livello, la BCN di appartenenza richiede alla controparte di fornire attività aggiuntive o contante mediante richiesta di margini. Allo stesso modo, se il valore delle attività idonee, a seguito di una loro rivalutazione, eccede un determinato valore, la BCN può restituire le attività in eccesso o il contante;

c) 

limiti relativi all'uso di strumenti di debito non garantiti emessi da un ente creditizio o da qualsiasi altro soggetto con cui l'ente creditizio abbia stretti legami, come definiti all'articolo 138;

d) 

riduzioni di valore come previsti nell'Indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35);

2.  L'Eurosistema può applicare le seguenti misure supplementari per il controllo dei rischi:

a) 

margini iniziali: le controparti forniscono attività idonee il cui valore è almeno pari alla liquidità offerta dall'Eurosistema più il valore del pertinente margine iniziale;

b) 

limiti in relazione a emittenti, debitori o garanti: l'Eurosistema può stabilire limiti aggiuntivi, oltre a quelli applicati all'utilizzo di strumenti di debito non garantiti, di cui al paragrafo 1, lettera c), alla propria esposizione nei confronti di emittenti, debitori o garanti;

c) 

scarti di garanzia supplementari;

d) 

garanzie supplementari da parte di garanti che soddisfano i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema ai fini dell'accettazione di determinate attività;

e) 

l'esclusione di determinate attività dall'utilizzo quali garanzie in operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

▼B



CAPITOLO 1

Misure per il controllo dei rischi delle attività negoziabili

▼M3 —————

▼B



CAPITOLO 2

Misure per il controllo dei rischi delle attività non negoziabili

▼M3 —————

▼B



CAPITOLO 3

Regole di valutazione delle attività negoziabili e non negoziabili

Articolo 134

Regole di valutazione delle attività negoziabili

Per determinare il valore delle attività usate come garanzia nelle operazioni di mercato aperto effettuate attraverso operazioni temporanee, le BCN applicano le regole seguenti.

a) 

Per ogni attività negoziabile idonea, l'Eurosistema determina il prezzo più rappresentativo da usare per il calcolo del valore di mercato.

b) 

Il valore di un'attività negoziabile è calcolato sulla base del prezzo più rappresentativo nella giornata operativa precedente la data di valutazione. In mancanza di un prezzo rappresentativo per una specifica attività, l'Eurosistema definisce un prezzo teorico.

c) 

Il valore di mercato o teorico di un'attività negoziabile è calcolato includendo l'interesse maturato.

d) 

In conseguenza delle differenze tra i vari ordinamenti nazionali e tra le varie prassi operative, le BCN possono utilizzare sistemi diversi per il trattamento dei flussi di reddito, ad esempio il pagamento di cedole relative ad un'attività corrisposte nel corso di un'operazione di finanziamento dell'Eurosistema. Qualora il flusso di reddito sia trasferito alla controparte, prima che tale trasferimento abbia luogo la BCN di appartenenza verifica che le operazioni di riferimento siano ancora pienamente garantite da un sufficiente ammontare di attività idonee. Ogni BCN mira ad assicurare che l'effetto economico del trattamento dei flussi di reddito sia equivalente alla situazione in cui il reddito è corrisposto alla controparte il giorno del pagamento.

▼M7

Articolo 135

Regole di valutazione delle attività non negoziabili

Alle attività non negoziabili è assegnato dall'Eurosistema un valore corrispondente al capitale nominale in essere di tali attività negoziabili.

▼B

Articolo 136

Richieste di margini aggiuntivi

1.  Le attività utilizzate come garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema sono sottoposte a valutazione giornaliera dalle BCN, in conformità alle regole di valutazione previste negli articoli 134 e 135. Se sono utilizzati servizi triparty, il processo di valutazione giornaliera è delegato al relativo agente triparty (TPA) ed è basato su informazioni inviate dalla BCN di riferimento a tale agente.

2.  Qualora, dopo la valutazione e l'applicazione degli scarti di garanzia, l'importo delle attività mobilizzate non sia pari a quanto necessario in quel giorno, sono effettuate richieste di margini aggiuntivi. Qualora il valore delle attività idonee utilizzate come garanzia da una controparte, a seguito di una loro rivalutazione, ecceda l'importo dovuto dalla controparte più il margine di variazione, la BCN può restituire le attività in eccesso o il denaro che la controparte ha fornito come margine aggiuntivo.

3.  Al fine di ridurre la frequenza delle richieste di margini, una BCN può applicare una soglia pari allo 0,5 % dell'importo di liquidità fornita. A seconda della legge nazionale applicabile, qualora il valore delle attività utilizzate come garanzia scenda al di sotto della soglia inferiore, le BCN possono richiedere alla controparte il versamento di margini di garanzia mediante lo stanziamento di attività aggiuntive o pagamenti in contante. Per contro, qualora il valore delle attività usate come garanzia ecceda la soglia superiore, la BCN può restituire alla controparte le attività in eccesso (o il contante fornito come margine aggiuntivo).

4.  Ai margini di garanzia in contante si applica il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale.



TITOLO VII

ACCETTAZIONE DI GARANZIE NON DENOMINATE IN EURO IN SPECIFICHE CIRCOSTANZE

Articolo 137

Accettazione di garanzie non denominate in euro in specifiche circostanze

1.  Il Consiglio direttivo della BCE può decidere che siano accettate come garanzia talune attività negoziabili emesse dall'amministrazione centrale di un paese del G10 non appartenente all'area dell'euro e denominate nella rispettiva valuta nazionale. A seguito di una simile decisione da parte del Consiglio direttivo della BCE, le controparti sono informate circa:

a) 

i criteri di idoneità applicabili;

b) 

le procedure applicabili alla selezione e mobilizzazione di tali attività;

c) 

le fonti e i principi di valutazione applicabili;

d) 

le misure per il controllo dei rischi applicabili;

e) 

le procedure di regolamento applicabili.

▼M4

2.  Si applicano i criteri generali di idoneità per le attività negoziabili indicati nel Titolo II della parte quarta, con le seguenti eccezioni:

a) 

le attività negoziabili possono essere emesse, detenute e regolate al di fuori del SEE;

b) 

le attività negoziabili possono essere denominate in valute diverse dall'euro; e

c) 

il valore della cedola delle attività negoziabili non può dar luogo a un flusso di cassa negativo.

▼B

3.  Le controparti che siano succursali di enti creditizi aventi sede al di fuori del SEE o della Svizzera non sono ammesse a stanziare a garanzia le attività negoziabili contemplate nel presente articolo.



TITOLO VIII

REGOLE PER L'UTILIZZO DELLE ATTIVITÀ IDONEE

Articolo 138

Stretti legami tra le controparti e l'emittente, il debitore o il garante di attività idonee

1.  Indipendentemente dal fatto che un'attività soddisfi i criteri di idoneità, una controparte non presenta o costituisce in garanzia attività emesse, dovute o garantite dalla controparte stessa o da qualsiasi altro soggetto con cui questa abbia stretti legami.

2.  Per «stretti legami» (close links) si intende una delle situazioni seguenti, nelle quali la controparte e l'altro soggetto indicato nel paragrafo 1 presentano un legame:

a) 

la controparte detiene direttamente o indirettamente, tramite una o più società, il 20 % o più del capitale dell'altro soggetto;

b) 

l'altro soggetto detiene direttamente o indirettamente, tramite una o più società, il 20 % o più del capitale della controparte;

c) 

una parte terza detiene direttamente o indirettamente, tramite una o più società, il 20 % o più del capitale della controparte e il 20 % o più del capitale dell'altro soggetto.

Per valutare l'esistenza di stretti legami nel caso delle multi-cédulas, l'Eurosistema applica un metodo «look-through» (look-through approach), cioè prende in considerazione gli stretti legami tra ciascuno degli emittenti delle cédulas sottostanti e la controparte.

3.  Il paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi:

▼M4

a) 

stretti legami tra la controparte e un ente del settore pubblico del SEE che gode del potere di imposizione fiscale, o casi in cui uno strumento di debito è garantito da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godono del potere di imposizione fiscale, laddove la garanzia in questione soddisfi le caratteristiche indicate nell'articolo 114, salvo in ogni caso quanto previsto nell'articolo 139, paragrafo 1;

▼M7

b) 

obbligazioni garantite che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. Dal 1o febbraio 2020, tali obbligazioni garantite devono essere munite di un rating ECAI all'emissione come definito alla lettera a) dell'articolo 83 che soddisfi i requisiti di cui all'allegato IX ter;

▼M6

c) 

DGMR non negoziabili;

▼M6

d) 

le multi-cédulas emesse prima del 1o maggio 2015, nel caso in cui le cédulas sottostanti soddisfino i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

▼M2

Articolo 138 bis

Uso di strumenti di debito in relazione alla ricapitalizzazione in natura con strumenti di debito pubblico

Gli strumenti di debito pubblico usati in una ricapitalizzazione in natura di una controparte possono essere usati come garanzia soltanto da tale controparte o da altre controparti che abbiano «stretti legami», come definiti all'articolo 138, paragrafo 2, con tale controparte, qualora l'Eurosistema consideri che il livello di accesso al mercato del loro emittente sia adeguato, anche tenuto conto del ruolo svolto da tali strumenti nella ricapitalizzazione.

▼B

Articolo 139

Utilizzo di strumenti di debito non garantiti emessi da una controparte o soggetti a essa strettamente legati e garantiti da taluni enti del settore pubblico

▼M4

1.  Gli strumenti di debito non garantiti, emessi da una controparte o da ogni altro soggetto che con essa ha stretti legami ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2, interamente garantiti da uno o più enti del settore pubblico del SEE che hanno potere di imposizione fiscale non sono stanziati a garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema da tale controparte:

a) 

né direttamente;

b) 

né indirettamente, qualora siano inclusi nel pool di obbligazioni garantite.

▼B

2.  In casi eccezionali, il Consiglio direttivo della BCE può decidere di accordare deroghe temporanee al limite stabilito nel paragrafo 1, per un massimo di tre anni. Una richiesta di deroga è corredata da un piano di finanziamento da parte della controparte richiedente che indichi il modo in cui lo stanziamento delle relative attività sarà gradualmente eliminato entro i tre anni successivi alla concessione della deroga. Tale deroga può essere accordata solamente laddove la natura della garanzia prestata da una o più amministrazioni centrali, regionali o locali o altri enti del settore pubblico del SEE che hanno potere di imposizione fiscale soddisfi i requisiti previsti per le garanzie dall'articolo 114.

▼M6

3.  Ove sia necessario verificare la conformità al paragrafo 1, lettera b), ossia, per le obbligazioni garantite, laddove la legislazione applicabile o il prospetto non escludano la presenza nel cover pool degli strumenti di debito di cui al paragrafo 1, lettera b), e l'emittente o un soggetto che abbia con esso stretti legami abbia emesso tali strumenti di debito, le BCN possono dare corso a tutte o ad alcune delle seguenti misure per condurre verifiche ad hoc per accertare la conformità al paragrafo 1, lettera b).

a) 

Le BCN possono ottenere regolari rapporti di sorveglianza che forniscano un quadro d'insieme delle attività comprese nel cover pool delle obbligazioni garantite;

b) 

Ove i rapporti di sorveglianza non forniscano informazioni sufficienti a fini di verifica, le BCN possono ottenere un'autocertificazione impegnativa della controparte che utilizza come garanzia un'obbligazione garantita in potenziale violazione del paragrafo 1, lettera b), mediante la quale la controparte conferma che il cover pool delle obbligazioni garantite non include obbligazioni bancarie non garantite che beneficiano di una garanzia statale emesse dalla controparte o da un ente ad essa strettamente collegato che sta utilizzando come garanzia l'obbligazione garantita in violazione del paragrafo 1, lettera b). L'autocertificazione della controparte deve essere firmata dal CEO, dal CFO o da un dirigente di pari grado della controparte, ovvero da un rappresentante autorizzato a nome di uno di questi;

c) 

Su base annuale, le BCN possono ottenere dalla controparte che utilizza come garanzia un'obbligazione garantita in potenziale violazione del paragrafo 1, lettera b), una conferma ex post da parte di revisori esterni o di un cover pool monitor che il cover pool delle obbligazioni garantite non include obbligazioni bancarie non garantite che beneficiano di una garanzia statale emesse dalla controparte o da un ente ad essa strettamente collegato che sta utilizzando come garanzia l'obbligazione garantita in violazione del paragrafo 1, lettera b).

4.  Ove la controparte non fornisca l'autocertificazione e la conferma in conformità al paragrafo 3 su richiesta della BCN, l'obbligazione garantita non può essere utilizzata come garanzia da tale controparte, in conformità al paragrafo 1.

▼B

Articolo 140

Stretti legami relativi a titoli garantiti da attività e coperture valutarie

Una controparte non può stanziare in garanzia titoli garantiti da attività quando essa, o ogni soggetto con il quale essa presenti stretti legami, come previsto dall'articolo 138, fornisce ai medesimi titoli copertura valutaria mediante un'apposita operazione di copertura valutaria con l'emittente quale controparte di copertura (hedge counterparty).

▼M6

Articolo 141

Limiti relativi a strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi e soggetti che hanno con essi stretti legami

1.  Una controparte non presenta o utilizza quali garanzie strumenti di debito non garantiti emessi da un ente creditizio, o da altro soggetto con il quale tale ente creditizio ha stretti legami, nella misura in cui il valore di tali garanzie emesse dall'ente creditizio o da altro soggetto con il quale tale ente ha stretti legami, cumulativamente, superi il ►M8  10 % ◄ del valore totale delle attività utilizzate come garanzie dalla controparte medesima, al netto dello scarto di garanzia applicabile. Tale soglia non si applica nei seguenti casi:

a) 

se il valore di tali attività non supera 50 milioni di EUR, al netto di tutti gli scarti di garanzia applicabili;

b) 

qualora tali attività siano garantite da un ente del settore pubblico che gode del diritto di imposizione fiscale, mediante una garanzia che soddisfi le caratteristiche indicate all'articolo 114; o

▼M7

c) 

se tali attività sono emesse da un'agenzia, una banca multilaterale di sviluppo o un'organizzazione internazionale.

▼M6

2.  Se è stabilito uno stretto legame o si verifica una fusione tra due o più emittenti di strumenti di debito non garantiti, la soglia di cui al paragrafo 1 si applica dopo sei mesi dalla data in cui lo stretto legame è stato stabilito o la fusione è divenuta efficace.

3.  Ai fini del presente articolo, «stretti legami» tra un soggetto emittente e un altro soggetto ha lo stesso significato di «stretti legami» tra una controparte e un altro soggetto di cui all'articolo 138.

▼B

Articolo 142

Sostegno di liquidità in relazione a titoli garantiti da attività

1.  A decorrere dal 1o novembre 2015, una controparte non può stanziare a garanzia titoli garantiti da attività se la controparte medesima o qualunque soggetto con la quale essa presenta stretti legami assicura sostegno di liquidità nella maniera di seguito specificata. L'Eurosistema prende in considerazione due forme di sostegno di liquidità per i titoli garantiti da attività: le riserve di contante (cash reserves) e le linee di liquidità (liquidity facilities).

2.  In caso di sostegno di liquidità sotto forma di riserve di contante, a una controparte non è consentito stanziare a garanzia titoli garantiti da attività qualora le seguenti tre condizioni siano contemporaneamente soddisfatte:

a) 

la controparte presenta stretti legami con la banca che gestisce i conti dell'emittente (issuer account bank) nell'operazione in titoli garantiti da attività;

b) 

l'importo corrente del fondo di riserva dell'operazione relativa ai titoli garantiti da attività è superiore al 5 % della consistenza iniziale di tutti i segmenti di rango senior e di rango subordinato dell'operazione medesima;

c) 

l'importo corrente del fondo di riserva dell'operazione relativa ai titoli garantiti da attività è superiore al 25 % della consistenza corrente dei segmenti di rango subordinato dell'operazione medesima.

3.  In caso di sostegno di liquidità sotto forma di linee di liquidità, a una controparte non è consentito stanziare a garanzia titoli garantiti da attività qualora le seguenti due condizioni siano contemporaneamente soddisfatte:

a) 

la controparte presenta stretti legami con un fornitore di linee di liquidità; e

b) 

l'importo corrente della linea di liquidità dell'operazione relativa ai titoli garantiti da attività è superiore al 20 % della consistenza iniziale di tutti i segmenti di rango senior e di rango subordinato dell'operazione medesima.

4.  Ai fini del presente articolo, l'espressione «stretti legami» ha il medesimo significato di cui all'articolo 138, paragrafo 2.

▼M4 —————

▼B

Articolo 144

Non accettazione di attività idonee per ragioni operative

Indipendentemente dal fatto che un'attività soddisfi i criteri di idoneità, una BCN può, per ragioni operative, richiedere alla controparte di rimuovere tale attività prima del verificarsi di un flusso di cassa, compreso il pagamento del capitale o delle cedole, come meglio definito nella regolamentazione nazionale pertinente.

▼M4

Articolo 144 bis

Attività idonee con flussi di cassa negativi

1.  Le BCN provvedono affinché una controparte permanga responsabile del tempestivo rimborso di qualsivoglia ammontare di flussi di cassa negativi relativi ad attività idonee offre o utilizzate a garanzia.

2.  Se una controparte omette di effettuare tempestivamente il pagamento ai sensi del paragrafo 1, l'Eurosistema può, senza esservi obbligato, a effettuare il relativo pagamento. Le BCN provvedono affinché la controparte rimborsi all'Eurosistema, immediatamente su richiesta di quest'ultimo, qualsivoglia importo di flussi di cassa negativi pagati dall'Eurosistema in conseguenza dell'inadempimento della controparte. Se la controparte omette di effettuare tempestivamente il pagamento ai sensi del paragrafo 1, l'Eurosistema ha il diritto di addebitare immediatamente e senza preavviso un importo pari a quello che l'Eurosistema è tenuto a pagare per conto di tale controparte:

a) 

sul conto payment module (PM) in TARGET 2 della controparte interessata, come disposto dall'articolo 36, paragrafo 6, dell'allegato II, all'Indirizzo BCE/2012/27; ovvero

b) 

previa autorizzazione della banca di regolamento, sul conto PM TARGET2 di una banca di regolamento utilizzata per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema della controparte interessata; ovvero

c) 

su qualsiasi altro conto utilizzabile per operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema acceso dalla controparte interessata presso la BCN.

3.  Gli importi pagati dall'Eurosistema ai sensi del paragrafo 2 che la controparte non ha immediatamente rimborsato su richiesta e che non possono essere addebitati dall'Eurosistema sui relativi conti come previsto dal paragrafo 2, sono considerati un credito dell'Eurosistema per il quale è applicabile una sanzione in conformità all'articolo 154.

▼B

Articolo 145

Comunicazione, valutazione e rimozione di attività che siano non idonee o violino le regole per l'utilizzo delle attività idonee

1.  Se una controparte ha stanziato o usato attività che non sono o non sono più stanziabili a garanzia, inclusi i casi in cui ciò sia dovuto all'identità dell'emittente, del debitore o del garante, o all'esistenza di stretti legami, essa comunica immediatamente la circostanza alla BCN di appartenenza.

2.  Le attività di cui al paragrafo 1 sono valutate a zero, al più tardi entro la successiva data di valutazione, e può essere richiesto un adeguamento dei margini di garanzia.

3.  Una controparte che abbia costituito o usato attività quali quelle indicate al paragrafo 1 le rimuove nel più breve tempo possibile.

4.  Una controparte fornisce all'Eurosistema informazioni complete ed aggiornate relative al valore della garanzia che siano suscettibili di influenzare tale valore.

Articolo 146

Sanzioni per l'inosservanza delle regole relative all'utilizzo delle attività idonee

L'inosservanza delle regole previste nel presente Titolo è sanzionata in conformità agli articoli da 154 a 157, in quanto applicabili. Le sanzioni sono applicabili indipendentemente dalla circostanza che una controparte stia attivamente partecipando ad operazioni di politica monetaria.

Articolo 147

Scambio di informazioni nell'ambito dell'Eurosistema

Ai fini dell'attuazione della politica monetaria, in particolare per monitorare l'osservanza delle regole sull'utilizzo delle attività idonee, l'Eurosistema condivide le informazioni relative alle partecipazioni azionarie fornite a tal fine dalle autorità competenti. Tali informazioni sono soggette agli stessi standard di segretezza applicati dalle autorità competenti.



TITOLO IX

UTILIZZO TRANSFRONTALIERO DI ATTIVITÀ IDONEE

▼M3

Articolo 148

Principi generali

1.  Le controparti possono utilizzare attività idonee su base transfrontaliera nell'ambito dell'area dell'euro per tutti i tipi di operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

2.  Le controparti possono stanziare attività idonee diverse dai depositi a tempo determinato, per l'utilizzo transfrontaliero, in conformità alle seguenti regole:

▼M6

a) 

le attività negoziabili sono movimentate per il tramite di: i) collegamenti idonei; ii) procedure applicabili del CCBM; iii) collegamenti idonei in combinazione con il CCBM; e

▼M3

b) 

i crediti, i DECC e i DGMR sono stanziati in conformità con le procedure applicabili del CCBM.

3.  Le attività negoziabili possono essere utilizzate tramite un conto di una BCN presso un SSS ubicato in un paese diverso da quello di tale BCN qualora l'Eurosistema abbia approvato l'utilizzo di tale conto.

4.  De Nederlandsche Bank è autorizzata a usare il proprio conto presso Euroclear Bank per regolare le operazioni in garanzie quali le eurobbligazioni detenute in quello SDAI. La Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland è autorizzata ad aprire un conto della specie presso Euroclear Bank. Tale conto può essere utilizzato per tutte le attività idonee detenute in Euroclear Bank, ivi incluse le attività idonee trasferite su Euroclear Bank tramite collegamenti idonei.

▼M6

5.  Le controparti effettuano il trasferimento delle attività idonee tramite i propri conti di regolamento in titoli presso un SSS idoneo.

6.  Una controparte sprovvista sia di un conto di deposito in titoli presso una BCN sia di un conto di regolamento in titoli presso un SSS idoneo può effettuare il regolamento delle transazioni attraverso il conto di regolamento in titoli o il conto di deposito in titoli di un ente creditizio, che opera in qualità di corrispondente.

▼B

Articolo 149

Modello di banche centrali corrispondenti (CCBM)

1.  Nel CCBM, il rapporto transfrontaliero è tra BCN. Le BCN svolgono il ruolo di custodi (di seguito «corrispondenti») l'una nei confronti dell'altra e nei confronti della BCE relativamente alle attività negoziabili accettate presso il rispettivo depositario, agente triparty (TPA) o sistema di regolamento nazionale. Procedure specifiche si applicano nel quadro del CCBM per i crediti e i DGMR. Gli aspetti di dettaglio sul CCBM e sulle procedure applicabili sono contenuti nell'allegato VI e nel documento «Correspondent central banking model (CCBM) procedure for Eurosystem counterparties», pubblicato sul sito Internet della BCE.

2.  Le attività depositate presso una banca centrale corrispondente sono utilizzate solo per garantire operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

▼M6

Articolo 150

Collegamenti idonei tra SSS

1.  Oltre al CCBM, le controparti possono utilizzare collegamenti idonei per il trasferimento transfrontaliero di attività negoziabili. La BCE pubblica l'elenco di collegamenti idonei sul proprio sito Internet.

2.  Le attività detenute tramite un collegamento idoneo possono essere utilizzate sia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema che per altre finalità determinate dalla controparte.

3.  Le norme sull'utilizzo dei collegamenti idonei sono stabilite nell'allegato VI.

Articolo 151

CCBM in combinazione con collegamenti idonei

1.  Le controparti possono utilizzare collegamenti idonei in combinazione con il CCBM per movimentare attività negoziabili idonee su base transfrontaliera.

2.  Quando utilizzano collegamenti idonei tra SSS in combinazione con il CCBM, le controparti detengono le attività emesse presso l'SSS emittente (issuer SSS) in un conto acceso presso un SSS investitore (investor SSS) direttamente o tramite un custode.

3.  Le attività movimentate ai sensi del paragrafo 2 possono essere emesse presso un SSS del SEE non appartenente all'area dell'euro che l'Eurosistema ritenga conforme ai criteri di idoneità di cui all'allegato VI bis, a condizione che sussista un collegamento idoneo tra l'SSS emittente e l'SSS investitore.

4.  Le norme sull'utilizzo del CCBM in combinazione con collegamenti idonei sono stabilite nell'allegato VI.

▼B

Articolo 152

CCBM e servizi triparty di gestione delle garanzie

1.  I servizi triparty transfrontalieri di gestione delle garanzie consentono ad una controparte di aumentare o diminuire l'ammontare delle garanzie stanziate con la BCN di appartenenza, mediante il ricorso a garanzie detenute presso un agente triparty (TPA).

▼M6

2.  Il CCBM (compreso il CCBM in combinazione con collegamenti idonei) può essere usato come base per l'utilizzo transfrontaliero di servizi triparty di gestione delle garanzie. Nel caso in cui i servizi triparty di gestione delle garanzie siano offerti per l'utilizzo transfrontaliero nell'ambito dell'Eurosistema, l'utilizzo transfrontaliero di servizi triparty coinvolge una BCN che opera come corrispondente per le BCN le cui controparti abbiano richiesto l'utilizzo di tali servizi triparty di gestione delle garanzie su base transfrontaliera ai fini delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

Per fornire i propri servizi triparty di gestione delle garanzie per l'utilizzo transfrontaliero da parte dell'Eurosistema in conformità al primo periodo, il TPA interessato è tenuto a soddisfare la serie di requisiti funzionali supplementari stabiliti dall'Eurosistema, di cui al «Correspondent central banking model (CCBM) procedure for Eurosystem counterparties» (sezione 2.1.3, secondo paragrafo).

▼B

3.  Una tavola sull'uso del CCBM con i servizi triparty di gestione delle garanzie è riportata nell'allegato VI.



PARTE QUINTA

SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONTROPARTE

Articolo 153

Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi relativi alle riserve minime

1.  La BCE impone sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98, del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4), del regolamento (CE) n. 2531/98 o del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), nei confronti degli enti che non osservano gli obblighi derivanti dai regolamenti e dalle decisioni della BCE relativi all'applicazione delle riserve minime. Le relative sanzioni e le norme procedurali per la loro applicazione sono specificate nei menzionati regolamenti.

2.  Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1, in caso di violazione grave degli obblighi di riserva minima l'Eurosistema può sospendere una controparte dalla partecipazione alle operazioni di mercato aperto.

Articolo 154

Sanzioni per l'inosservanza di alcune regole operative

1.  In conformità con le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate, la BCN impone una o più sanzioni a una controparte che non rispetti uno dei seguenti obblighi:

▼M4

a) 

per quanto riguarda le operazioni temporanee e gli swap in valuta a fini di politica monetaria, l'obbligo di cui all'articolo 15, di garantire e regolare adeguatamente l'importo assegnato nel corso dell'intera durata di una specifica operazione, incluso ogni importo in essere di una specifica operazione in caso di estinzione anticipata disposta dalla BCN rispetto alla durata residua dell'operazione;

▼B

b) 

per quanto riguarda la raccolta di depositi a tempo determinato, le operazioni definitive e l'emissione di certificati di debito della BCE, l'obbligo di regolare l'operazione, come previsto dall'articolo 16;

c) 

per quanto riguarda l'utilizzo di attività idonee, l'obbligo di stanziare o usare esclusivamente attività idonee e di osservare le regole per l'uso delle stesse previste nel Titolo VIII della parte quarta;

d) 

per quanto riguarda le procedure di fine giornata e le condizioni di accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, l'obbligo di stanziare anticipatamente a garanzia un ammontare sufficiente di attività idonee nel caso in cui ci sia un saldo residuo negativo sul conto di regolamento della controparte in TARGET2 dopo la conclusione delle procedure di controllo di fine giornata e sia quindi automaticamente considerata inoltrata una richiesta di ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale, come previsto dall'articolo 19, paragrafo 6;

▼M4

e) 

gli obblighi di pagamento ai sensi dell'articolo 144 bis, paragrafo 3.

▼B

2.  Una sanzione inflitta ai sensi del presente articolo comporta:

a) 

solamente una sanzione di tipo pecuniario; oppure

b) 

sia una sanzione di tipo pecuniario che una di tipo non pecuniario.

Articolo 155

Sanzioni pecuniarie per l'inosservanza di alcune regole operative

Qualora una controparte non osservi uno qualsiasi degli obblighi previsti dall'articolo 154, paragrafo 1, l'Eurosistema irroga una sanzione pecuniaria per ciascun caso di inosservanza. La sanzione pecuniaria applicabile è calcolata in conformità all'Allegato VII.

Articolo 156

Sanzioni non pecuniarie per l'inosservanza di alcune regole operative

1.  Qualora una controparte non osservi un obbligo previsto dall'articolo 154, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), per più di due occasioni in un periodo di 12 mesi, ed in relazione a ciascuna violazione:

▼M4

a) 

sia irrogata una sanzione pecuniaria;

▼B

b) 

ciascuna decisione di irrogare una sanzione pecuniaria sia stata notificata alla controparte;

c) 

ciascun caso si riferisca al medesimo tipo di violazione,

l'Eurosistema sospende la controparte in occasione della terza violazione e di ogni successivo caso di inosservanza di un obbligo del medesimo tipo nell'intervallo di riferimento di 12 mesi. Tale intervallo di 12 mesi è calcolato dalla data della prima violazione di uno degli obblighi di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera a) o b), secondo il caso.

2.  Ciascuna sospensione disposta dall'Eurosistema ai sensi del paragrafo 1 si applica in relazione ad ogni successiva operazione di mercato aperto del medesimo tipo dell'operazione che ha dato origine ad una sanzione ai sensi del paragrafo 1.

3.  Il periodo di sospensione disposto in base al paragrafo 1 è determinato in conformità all'allegato VII.

▼M6

4.  Qualora una controparte non adempia un obbligo previsto dall'articolo 154, paragrafo 1, lettera c), per più di due occasioni in un periodo di 12 mesi, ed in relazione a ciascuna violazione:

a) 

sia stata irrogata una sanzione pecuniaria;

b) 

ciascuna decisione di irrogare una sanzione pecuniaria sia stata notificata alla controparte;

c) 

ciascun caso di violazione si riferisca al medesimo tipo di violazione,

l'Eurosistema, in occasione della terza inadempienza, sospende la controparte dalla prima operazione di mercato aperto finalizzata all'immissione di liquidità che ha luogo nel periodo di mantenimento della riserva obbligatoria successivo alla notifica della sospensione.

Se successivamente la controparte si rende nuovamente inadempiente, essa è sospesa dalla prima operazione di mercato aperto finalizzata all'immissione di liquidità che ha luogo nel periodo di mantenimento della riserva obbligatoria successivo alla notifica della sospensione fino al decorso di un periodo di 12 mesi senza ulteriori inadempienze da parte della controparte.

Ogni intervallo di 12 mesi è calcolato dalla data di notifica di una sanzione per l'inadempienza di un obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera c). Si terrà conto della seconda e della terza inadempienza commesse entro 12 mesi da tale notifica.

▼B

5.  In ipotesi eccezionali, l'Eurosistema può sospendere una controparte per un periodo di tre mesi da tutte le future operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema per ogni caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti dall'articolo 154, paragrafo 1. In tale ipotesi, l'Eurosistema tiene in considerazione la gravità del caso e, in particolare, gli importi coinvolti e la frequenza e la durata della violazione.

6.  Il periodo di sospensione disposto dall'Eurosistema ai sensi del presente articolo si applica in aggiunta alle sanzioni pecuniarie applicabili in conformità all'articolo 155.

Articolo 157

Applicazione nei confronti di succursali di sanzioni non pecuniarie per l'inosservanza di alcune regole operative

Quando l'Eurosistema sospende una controparte ai sensi dell'articolo 156, paragrafo 5, tale sospensione può essere applicata anche alle succursali di tale controparte stabilite in altri Stati membri la cui moneta è l'euro.



PARTE SESTA

MISURE DISCREZIONALI

▼M2

Articolo 158

Misure discrezionali basate su motivi prudenziali o conseguenti a situazioni di inadempimento

1.  Per ragioni prudenziali, l'Eurosistema può adottare le seguenti misure:

a) 

sospendere, limitare o escludere l'accesso di una controparte alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, ai sensi delle disposizioni contrattuali e regolamentari applicate dalla BCN di appartenenza o dalla BCE;

b) 

rifiutare, limitare l'uso o applicare scarti di garanzia aggiuntivi ad attività stanziate a garanzia nell'ambito di operazioni di finanziamento dell'Eurosistema da una controparte specifica, sulla base di qualsiasi informazione che l'Eurosistema consideri rilevante, in particolare qualora la qualità creditizia della controparte sembri mostrare un'elevata correlazione con la qualità creditizia delle attività stanziate a garanzia.

2.  Per le controparti che sono soggette alla vigilanza di cui all'articolo 55, lettera b), punto i) ma che non soddisfano i requisiti in materia di fondi propri stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e/o consolidata, in conformità ai requisiti di vigilanza, e per le controparti soggette a vigilanza in forme comparabili di cui all'articolo 55, lettera b), punto ii) ma che non soddisfano requisiti comparabili a quelli in materia di fondi propri stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e/o consolidata, l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema è sospeso, limitato o escluso per motivi prudenziali. Fanno eccezione i casi in cui l'Eurosistema considera che la conformità ai requisiti possa essere ripristinata attraverso adeguate e tempestive misure di ricapitalizzazione, come stabilito dal Consiglio direttivo.

3.  Nel contesto della sua valutazione di solidità finanziaria di una controparte ai sensi dell'articolo 55, lettera c) e fatte salve le altre eventuali misure discrezionali, l'Eurosistema può sospendere, limitare o escludere, per motivi prudenziali, l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, delle seguenti controparti:

a) 

controparti per le quali le informazioni sui coefficienti di capitale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 non sono rese disponibili alla relativa BCN o alla BCE in maniera tempestiva e al più tardi entro 14 settimane dalla fine del trimestre pertinente;

b) 

controparti cui non è richiesta la segnalazione di coefficienti di capitale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 ma per le quali informazioni in forme comparabili di cui all'articolo 55, lettera b), punto iii) non sono rese disponibili alla relativa BCN o alla BCE in maniera tempestiva e al più tardi entro 14 settimane dalla fine del trimestre pertinente.

Nel caso in cui l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema sia sospeso, limitato o escluso, tale accesso può essere ripristinato una volta che le informazioni pertinenti siano state rese disponibili alla BCN interessata e alla BCE e l'Eurosistema stabilisca che la controparte soddisfi il criterio di solidità finanziaria ai sensi dell'articolo 55, lettera c).

▼M6

bis.  L'Eurosistema può sospendere, limitare o escludere, per motivi prudenziali, l'accesso alle operazioni di politica monetaria delle controparti che convogliano liquidità dell'Eurosistema verso un altro ente appartenente allo stesso gruppo bancario (quale definito al punto 26), dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e al punto 11), dell'articolo 2 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) ( 14 ) ove il soggetto che riceve tale liquidità sia i) un ente di liquidazione non idoneo o ii) assoggettato a misure discrezionali per motivi prudenziali.

4.  Fatta salva ogni altra misura discrezionale, l'Eurosistema, per motivi prudenziali, limita l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema delle controparti considerate «in dissesto o a rischio di dissesto» dalle autorità competenti in base alle condizioni dettate all'articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 806/2014 ovvero dettate dalla normativa nazionale di attuazione dell'articolo 32, paragrafo 4, lettere da a) a d), della direttiva 2014/59/UE. La limitazione corrisponde al livello di accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema in essere al momento in cui tali controparti sono considerate «in dissesto o a rischio di dissesto». Le BCN assicurano mediante disposizioni contrattuali o regolamentari che la limitazione all'accesso imposta nei confronti della controparte interessata sia automatica, senza che si renda necessaria una specifica decisione, e che la limitazione all'accesso sia efficace il giorno seguente a quello nel quale l'autorità competente ha considerato la controparte «in dissesto o a rischio di dissesto». Tale limitazione fa salve eventuali ulteriori misure discrezionali adottate dall'Eurosistema.

▼M2

5.  Oltre a limitare l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema ai sensi del paragrafo 4, l'Eurosistema può sospendere, limitare ulteriormente o escludere, per motivi prudenziali, l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema delle controparti se sono considerate «in dissesto o a rischio di dissesto» ai sensi del paragrafo 4 e soddisfano uno qualsiasi dei seguenti requisiti:

a) 

non sono sottoposte a un'azione di risoluzione da parte dell'autorità di risoluzione in quanto si può ragionevolmente prospettare che una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 806/2014 o dalla normativa nazionale di attuazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2014/59/UE, permetta di evitarne il dissesto in tempi ragionevoli, in ragione dello sviluppo dell'alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza;

b) 

si valuta che soddisfino le condizioni per la risoluzione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 o della normativa nazionale di attuazione dell'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, in ragione dello sviluppo dell'azione di risoluzione;

c) 

risultano da un'azione di risoluzione, come definita dall'articolo 3, paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 806/2014 o dalla normativa nazionale di attuazione dell'articolo 2, paragrafo 40 della direttiva 2014/59/UE, ovvero risultano da una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 806/2014 o dalla normativa nazionale di attuazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2014/59/UE.

6.  Oltre ad una limitazione dell'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema ai sensi del paragrafo 4, l'Eurosistema sospende, limita ulteriormente o esclude, per motivi prudenziali, l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, delle controparti che sono considerate «in dissesto o a rischio di dissesto» ma per le quali non è stata intrapresa alcuna azione di risoluzione, né si possa ragionevolmente prospettare che una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza permetta di evitarne il dissesto in tempi ragionevoli, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 806/2014 o dalla normativa nazionale di attuazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2014/59/UE.

7.  Nel caso in cui una misura discrezionale sia basata su informazioni prudenziali, l'uso che l'Eurosistema fa di tali informazioni, fornite dalle autorità di vigilanza o dalle controparti, è strettamente commisurato, e necessario, all'assolvimento dei compiti dell'Eurosistema per la conduzione della politica monetaria.

8.  Nel caso in cui si verifichi una situazione di inadempimento, l'Eurosistema può sospendere, limitare o escludere l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema rispetto alle controparti che siano in una situazione di inadempimento ai sensi di qualsiasi disposizione contrattuale o regolamentare applicata dall'Eurosistema.

9.  Tutte le misure discrezionali dell'Eurosistema sono applicate in maniera proporzionale e non discriminatoria, e sono adeguatamente giustificate dall'Eurosistema.

▼B

Articolo 159

Misure discrezionali relative alla valutazione della qualità creditizia da parte dell'Eurosistema

1.  L'Eurosistema valuta se un'emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfino i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema sulla base di ogni informazione che consideri rilevante.

2.  L'Eurosistema può rifiutare, limitare lo stanziamento o l'utilizzo di attività o applicare scarti di garanzia aggiuntivi per le ragioni indicate al paragrafo 1, qualora tale decisione sia necessaria ad assicurare un'adeguata protezione dai rischi per l'Eurosistema.

3.  Nel caso in cui il rifiuto previsto al paragrafo 2 sia basato su informazioni prudenziali, l'uso che l'Eurosistema fa di tali informazioni, fornite dalle controparti o dalle autorità di vigilanza, è strettamente commisurato, e necessario, all'assolvimento dei compiti dell'Eurosistema per la conduzione della politica monetaria.

▼M6

4.  L'Eurosistema può escludere le seguenti attività dall'elenco delle attività negoziabili idonee:

a) 

attività emesse, emesse congiuntamente, gestite o garantite da controparti o da soggetti che hanno con esse stretti legami sottoposti a misure di congelamento dei fondi e/o ad altre misure che limitino l'utilizzo di fondi imposte dall'Unione ai sensi dell'articolo 75 del trattato, o da uno Stato membro; e/o

b) 

attività emesse, emesse congiuntamente, gestite o garantite da controparti o soggetti che hanno con esse stretti legami nei cui confronti il Consiglio direttivo della BCE abbia emanato una decisione che ne sospenda, limiti o escluda l'accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti.

▼B



PARTE SETTIMA

REQUISITI MINIMI COMUNI ADDIZIONALI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA DELL'EUROSISTEMA

Articolo 160

Rapporti giuridici tra le banche centrali dell'Eurosistema e le controparti

L'Eurosistema assicura che le disposizioni contrattuali o regolamentari in relazione alle controparti, come indicato nell'articolo 1, paragrafo 3, siano conformi alle disposizioni della parte settima.



CAPITOLO 1

Requisiti minimi comuni addizionali applicabili a tutte le disposizioni regolanti le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema

Articolo 161

Modifiche all'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema

1.  Le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate da ciascuna BCN assicurano che essa sia in grado di attuare eventuali modifiche al quadro di riferimento della politica monetaria senza indebiti ritardi.

2.  Ciascuna BCN inserisce nelle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari una clausola che disponga che le modifiche di cui al paragrafo 1 debbano essere comunicate alle controparti. Ciascuna BCN assicura che tale comunicazione precisi con certezza il momento in cui tali modifiche acquistano efficacia giuridica.

Articolo 162

Denominazione dei pagamenti

Le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate da ciascuna BCN prevedono che tutti i pagamenti relativi alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema (a parte i pagamenti in valuta estera nelle operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria) siano effettuati in euro.

Articolo 163

Forma delle disposizioni contrattuali

Qualora sia necessario configurare tutte le operazioni concluse in applicazione di un accordo come parte di un'unica convenzione contrattuale e/o configurare l'accordo come contratto quadro (master agreement) allo scopo di permettere un'efficace risoluzione ed estinzione (inclusa la compensazione) di tutti i rapporti in essere a seguito di una situazione di inadempimento, le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate da ciascuna BCN prevedono tale tipo di strutturazione.

Articolo 164

Modulistica, vettori di dati e mezzi di comunicazione

Le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate da ciascuna BCN assicurano che, nei rapporti fra la BCN e le controparti, vigano regole appropriate e non ambigue concernenti la modulistica, compresa la conferma dei termini delle operazioni, i vettori di dati ed i mezzi e le specifiche di comunicazione.

Articolo 165

Situazioni di inadempimento

1.  Le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate da ciascuna BCN prevedono, come minimo, situazioni di inadempimento che non siano sostanzialmente dissimili dalle seguenti:

a) 

una decisione presa da una competente autorità giudiziaria o da altra autorità di attuare nei confronti della controparte una procedura per la liquidazione della medesima o la nomina di un liquidatore o funzionario analogo preposto alla controparte, o altra procedura analoga;

b) 

una decisione presa da una competente autorità giudiziaria o da altra autorità di attuare nei confronti della controparte un provvedimento di riorganizzazione o altra procedura analoga intesa a preservare o risanare la situazione finanziaria della medesima e ad evitare una decisione del tipo indicato alla precedente lettera a);

c) 

una dichiarazione scritta della controparte di non essere in grado di pagare la totalità o parte dei propri debiti o di onorare le proprie obbligazioni derivanti dalle operazioni di politica monetaria, o un concordato volontario generale concluso dalla controparte con i propri creditori; oppure quando la controparte è, o si ritiene sia, insolvente, o è ritenuta incapace di pagare i propri debiti;

d) 

atti procedurali preliminari a una decisione di cui alle precedenti lettere a) o b);

e) 

un'attestazione o altra dichiarazione precontrattuale fatta dalla controparte, o che si presume sia stata fatta da essa, ai termini delle disposizioni di legge applicabili risulta non corretta o non veritiera;

f) 

è sospesa o revocata l'autorizzazione della controparte all'esercizio delle attività ai sensi: a) della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013; oppure b) della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 ), come attuate nello Stato membro la cui moneta è l'euro interessato;

g) 

la controparte è sospesa o esclusa dalla qualità di membro di un sistema dei pagamenti o meccanismo attraverso il quale sono effettuati i pagamenti relativi alle operazioni di politica monetaria, oppure (eccetto che per le operazioni di swap in valuta) è sospesa o esclusa dalla qualità di membro di un SSS utilizzato per il regolamento delle operazioni di politica monetaria;

h) 

nei confronti della controparte sono adottati i provvedimenti di cui agli articoli 41, paragrafo 1, 43, paragrafo 1, e 44 della direttiva 2013/36/UE;

i) 

in ordine alle operazioni temporanee, la controparte non ottempera alle disposizioni concernenti le misure di controllo del rischio;

j) 

in ordine alle operazioni pronti contro termine, la controparte non paga il prezzo di acquisto o di riacquisto o non consegna le attività acquistate o riacquistate; oppure, in ordine ai prestiti garantiti, non consegna le attività o non rimborsa il credito alle date rispettivamente stabilite per tali prestazioni;

k) 

in ordine alle operazioni di swap in valuta per finalità di politica monetaria e ai depositi a tempo determinato, la controparte non paga l'ammontare in euro; oppure, in ordine alle operazioni di swap in valuta per finalità di politica monetaria, l'ammontare in valuta estera alle date stabilite per tali pagamenti;

l) 

si verifica una situazione di inadempimento sostanzialmente non dissimile da quelle definite nel presente articolo, concernente la controparte nel quadro di un accordo concluso ai fini della gestione delle riserve in valuta estera o dei fondi propri della BCE o di una BCN;

m) 

la controparte omette di fornire informazioni rilevanti causando in tal modo grave pregiudizio alla BCN di appartenenza;

n) 

la controparte non adempie ad altra sua obbligazione nel quadro degli accordi concernenti le operazioni temporanee e di swap in valuta e, avendone la capacità, non rimedia a tale inadempimento entro il termine massimo di trenta giorni nel caso delle operazioni garantite e di dieci giorni nel caso delle operazioni di swap in valuta, decorrente dalla intimazione della BCN a provvedere in tal senso;

o) 

si verifica una situazione di inadempimento concernente la controparte nel quadro di un accordo con un altro membro dell'Eurosistema stipulato allo scopo di effettuare operazioni di politica monetaria, in relazione al quale tale altro membro dell'Eurosistema ha esercitato il proprio diritto di risolvere una qualsiasi operazione nell'ambito dell'accordo stesso a motivo della situazione di inadempimento;

p) 

la controparte è sottoposta a congelamento di fondi e/o ad altre misure che limitino l'utilizzo di fondi imposte dall'Unione ai sensi dell'articolo 75 del trattato;

q) 

la controparte è sottoposta a congelamento di fondi e/o ad altre misure che limitino l'utilizzo di fondi imposte da uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

r) 

tutte o una parte sostanziale delle attività della controparte sono soggette ad un ordine di congelamento dei fondi, sequestro conservativo, confisca o qualsiasi altra procedura intesa a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori della controparte;

s) 

tutte o una parte sostanziale delle attività della controparte sono assegnate ad un altro soggetto;

t) 

qualsiasi altro evento esistente o imminente il cui materializzarsi potrebbe minacciare l'adempimento delle proprie obbligazioni da parte della controparte nel quadro di un accordo stipulato allo scopo di effettuare operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema o di qualsiasi altra norma che si applichi al rapporto tra la controparte e una delle BCN.

2.  Le situazioni di cui alle lettere a) e p) del paragrafo 1 operano automaticamente; le situazioni di cui alle lettere b), c) e q) possono operare automaticamente; le situazioni di cui alle lettere da d) a o) e da r) a t) non posso operare automaticamente e sono discrezionali, ossia si perfezionano soltanto su invio di una notifica di inadempimento. Tale notifica può prevedere un «periodo di grazia» della durata massima di tre giorni lavorativi per correggere la situazione in questione. Per le situazioni di inadempimento che operano discrezionalmente, le BCN assicurano che le disposizioni inerenti l'esercizio di tale discrezionalità precisino chiaramente gli effetti che derivano dall'esercizio stesso.

Articolo 166

Misure previste in caso di inadempimento o in via prudenziale

1.  Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che, allorché si verifichi una situazione di inadempimento o per motivi prudenziali, la BCN sia legittimata ad adottare le seguenti misure:

a) 

sospendere, limitare o escludere l'accesso della controparte alle operazioni di mercato aperto;

b) 

sospendere, limitare o escludere l'accesso della controparte alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti;

c) 

risolvere tutti gli accordi e le operazioni in essere;

d) 

richiedere il rimborso anticipato di crediti non ancora scaduti o sottoposti a condizione.

e) 

utilizzare i depositi collocati presso la BCN dalla controparte a compensazione dei propri crediti nei confronti di quest'ultima;

f) 

sospendere l'adempimento di obbligazioni verso la controparte finché non siano state soddisfatte le sue ragioni di credito verso la controparte stessa;

2.  Ciascuna BCN può applicare disposizioni contrattuali o regolamentari che, allorché si verifichi una situazione di inadempimento, legittimino la BCN di appartenenza ad adottare le seguenti misure, in aggiunta a quelle indicate nel paragrafo 1:

a) 

pretendere interessi di mora; e

b) 

pretendere l'indennizzo delle perdite subite in seguito all'inadempimento della controparte.

3.  Ciascuna BCN può applicare disposizioni contrattuali o regolamentari che, per ragioni prudenziali, legittimino la BCN di appartenenza a rifiutare, limitare l'uso o applicare scarti di garanzia aggiuntivi alle attività stanziate a garanzia dalle controparti nell'ambito di operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

4.  Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che la BCN di appartenenza abbia, in ogni momento, facoltà di realizzare tutte le attività stanziate a garanzia senza indebito ritardo e in modo tale da essere legittimata a realizzare il valore del credito accordato se la controparte non ripiana sollecitamente il proprio saldo negativo.

▼M6

bis.  Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che la BCN di appartenenza abbia, in ogni momento, la facoltà di irrogare una sanzione pecuniaria qualora una controparte ometta di rimborsare o pagare, integralmente o parzialmente, il credito o il prezzo di riacquisto o di consegnare le attività acquistate, alla scadenza o alla diversa data di esigibilità, ove non sia disponibile alcun rimedio ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 2. La sanzione pecuniaria è calcolata in conformità all'allegato VII, sezione III, tenendo conto dell'ammontare in denaro che la controparte non ha potuto pagare o rimborsare o delle attività che la controparte non ha potuto consegnare, e del numero di giorni di calendario in cui la controparte non ha effettuato il pagamento, il rimborso o la consegna.

▼B

5.  Al fine di garantire l'uniforme attuazione delle misure imposte, il Consiglio direttivo della BCE può prevedere misure, ivi comprese la sospensione, la limitazione o l'esclusione dall'accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti.

Articolo 167

Trasmissione di informazioni a opera delle controparti

Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che una BCN sia in grado di ottenere dalle controparti ogni informazione rilevante in relazione alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

Articolo 168

Avvisi e altre comunicazioni

1.  Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano la forma scritta e/o elettronica per tutti gli avvisi e le comunicazioni.

2.  Tali disposizioni contrattuali o regolamentari precisano chiaramente il modo in cui gli avvisi o altre comunicazioni sono trasmessi e il momento in cui essi acquistano efficacia. Il periodo che precede l'acquisto di efficacia di avvisi e raccomandazioni non può essere tanto lungo da alterare gli effetti economici delle disposizioni considerate nel loro insieme. In particolare, le conferme sono fornite e verificate prontamente.

Articolo 169

Diritti di terze parti

1.  Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano che i diritti e gli obblighi della controparte non possano essere ceduti, soggetti a oneri, novati o altrimenti negoziati dalla controparte senza il preventivo consenso scritto della BCN di appartenenza.

2.  Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano che esclusivamente la BCN contraente o di appartenenza e la controparte identificata siano titolari dei diritti e degli obblighi che derivano dall'operazione. Tuttavia, tali disposizioni contrattuali o regolamentari tengono conto delle relazioni tra le BCN e/o la BCE:

a) 

derivanti dall'uso transfrontaliero di attività idonee-; e

b) 

necessarie per le operazioni effettuate con controparti che operano attraverso istituzioni «in network».

Articolo 170

Legge applicabile e giurisdizione

1.  Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano che la legge regolatrice delle disposizioni contrattuali o regolamentari applicate da tale BCN e di tutte le operazioni compiute in base ad esse sia quella dello Stato membro la cui moneta è l'euro in cui tale BCN è situata, salvi i casi in cui sia richiesto altrimenti per l'uso transfrontaliero di attività idonee.

▼M2

2.  Fatta salva la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, sede di risoluzione delle controversie sono gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui moneta è l'euro in cui è situata la BCN.

▼B

Articolo 171

Giorni di regolamento in relazione ai depositi a tempo determinato

Le disposizioni relative ai depositi applicate da ciascuna BCN specificano che il regolamento (sia con riferimento all'introito che all'esborso) dei depositi a tempo determinato abbia luogo nei giorni indicati nell'annuncio della BCE dell'operazione di deposito.



CAPITOLO 2

Requisiti minimi comuni addizionali applicabili alle operazioni di pronti contro termine e ai prestiti garantiti

Articolo 172

Data della componente a termine dell'operazione

Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che la scadenza della componente a termine dell'operazione, inclusa la data di rimborso del prestito garantito, se del caso, sia fissata al momento della stipula dell'operazione.

Articolo 173

Giornate operative

Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che definiscono la «giornata operativa» come indicata all'articolo 2.

Articolo 174

Tassi di interesse

1.  In un'operazione di pronti contro termine, il differenziale tra prezzo di acquisto e prezzo di riacquisto corrisponde all'importo aggregato ottenuto applicando un dato tasso al prezzo di acquisto durante il periodo intercorrente tra la data programmata di acquisto e la data di riacquisto.

2.  In un prestito garantito, il tasso di interesse è determinato applicando un dato tasso di interesse all'importo del credito per la durata dell'operazione.

3.  Il tasso applicato alle operazioni temporanee è pari al tasso di interesse semplice basato sulla formula convenzionale «giorni effettivi/360».

Articolo 175

Dispositivi per la conversione di importi espressi in valute diverse dall'euro

Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che i dispositivi per la conversione in euro degli importi in valute diverse dall'euro specifichino che il rapporto di cambio da utilizzare è il tasso di cambio di riferimento giornaliero pubblicato dalla BCE oppure, se questo non è disponibile, il tasso di cambio a pronti indicato dalla BCE il giorno operativo precedente quello in cui deve essere effettuata la conversione per la vendita di euro contro l'acquisto dell'altra valuta.



CAPITOLO 3

Requisiti minimi comuni addizionali relativi alle sole operazioni di pronti contro termine

Articolo 176

Oggetto degli accordi relativi a pronti contro termine

1.  Quando conclude accordi relativi ad operazioni di pronti contro termine, ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che ci sia una vendita di attività idonee contro contante in euro, unitamente al contestuale accordo di rivendere attività equivalenti contro contante in euro ad una data futura prestabilita.

2.  Ciascuna BCN definisce come «attività equivalenti» le attività dello stesso emittente, facenti parte della stessa emissione, a prescindere dalla data di emissione, e di tipo, valore nominale, ammontare e descrizione identici alle attività in riferimento alle quali è effettuato il confronto.

3.  Se le attività in relazione alle quali è effettuato il confronto ai sensi del paragrafo 2 sono state convertite o ridenominate, oppure se su di esse è stata esercitata un'opzione di rimborso, la definizione di equivalenza va modificata come segue:

a) 

in caso di conversione, le attività in cui sono state convertite le attività originarie;

b) 

in caso di esercizio dell'opzione di rimborso, attività equivalenti a quelle rimborsate, a condizione che il venditore abbia pagato al compratore una somma pari al valore dell'opzione;

c) 

in caso di ridenominazione, attività equivalenti a quelle in cui sono state ridenominate le attività originarie più, se del caso, una somma di denaro pari alla differenza di valore fra le attività prima e dopo la loro ridenominazione.

Articolo 177

Accordi di compensazione in caso di estinzione relativi a operazioni di pronti contro termine

1.  Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che, ove si verifichi una situazione di inadempimento, la BCN sia legittimata a risolvere o estinguere tutte le operazioni di pronti contro termine in essere.

2.  Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano clausole relative alla compensazione finalizzate a conseguire effetti economici equivalenti a quelli enunciati di seguito.

a) 

Ove si verifichi una situazione di inadempimento, si considera immediatamente maturata la scadenza di riacquisto per ogni operazione e soggetta ad una delle seguenti due opzioni:

i) 

le attività che costituiscono i margini diventano immediatamente consegnabili, in modo che l'adempimento delle obbligazioni rispettive dei contraenti in ordine alla consegna delle attività e al pagamento del prezzo di riacquisto delle medesime avvenga unicamente in conformità di quanto disposto alle lettere da b) a d); oppure

ii) 

il patto di riacquisto è risolto.

b) 

I valori di mercato in caso di inadempimento delle attività riacquistate e delle attività che costituiscono i margini da trasferire, nonché il prezzo di riacquisto pagabile da ciascun contraente, sono stabiliti dalla BCN per tutte le operazioni come se fosse maturata la data di riacquisto, in una misura ragionevole dal punto di vista commerciale;

c) 

Sulla base della lettera b), la BCN calcola quanto è dovuto da ciascuna parte nei confronti dell'altra alla data di riacquisto. Le somme dovute da una parte devono essere compensate con quelle dovute dall'altra parte e solo il saldo netto è dovuto dalla parte il cui credito è valutato quindi di importo minore.

d) 

Tale saldo netto è dovuto e pagato il giorno successivo in cui TARGET2 è operativo per effettuare un pagamento. Ai fini di questo calcolo, ogni somma non denominata in euro deve essere convertita in euro alla data appropriata al tasso calcolato in conformità con l'articolo 175.

3.  Ciascuna BCN definisce il «valore di mercato in caso di inadempimento» come indicato all'articolo 2.

Articolo 178

Rispetto delle misure di controllo dei rischi

Qualora la BCN applichi disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano clausole per la sostituzione delle garanzie, esse assicurano che sia salvaguardata l'osservanza delle misure di controllo dei rischi prescritte.

Articolo 179

Margini di garanzia in contante

Qualora la BCN applichi disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano clausole per il pagamento o la restituzione di margini in contante, tali clausole stabiliscono altresì che le obbligazioni ulteriori di restituire o pagare i margini siano anzitutto soddisfatte in contante fino a concorrenza del medesimo ammontare, unitamente agli eventuali interessi ad esso attribuiti.

Articolo 180

Ulteriori disposizioni riguardanti le operazioni pronti contro termine

Fatte salve le disposizioni del presente Indirizzo, ciascuna BCN può specificare norme ulteriori nelle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari relative alle operazioni pronti contro termine.



CAPITOLO 4

Requisiti minimi comuni addizionali relativi ai soli accordi di prestito garantito

Articolo 181

Costituzione e realizzazione della garanzia

1.  Per quanto riguarda gli accordi relativi all'offerta di liquidità sotto forma di prestiti garantiti, ciascuna BCN, nelle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, tiene conto delle varie procedure e formalità applicabili nella propria giurisdizione necessarie a consentire la costituzione e il successivo realizzo del diritto di prelazione sulla garanzia sottostante, ad esempio sotto forma di pegno, cessione in garanzia o charge.

2.  Ciascuna BCN applica contratti di prestito garantito che assicurino che le attività fornite in garanzia siano legalmente realizzabili dalla BCN senza previa rivendicazione sulle medesime. Alle parti terze, compreso l'organo liquidatore in caso di insolvenza, non deve essere possibile avanzare con successo pretese sulle attività costituite in garanzia, in assenza di frode, o su diritti ad esse inerenti.

3.  Ciascuna BCN applica contratti di prestito garantito che assicurino che, ove si verifichi una situazione di inadempimento come specificato all'articolo 165, la BCN medesima sia nella condizione giuridica di realizzare il valore economico delle attività costituite in garanzia. Tale situazione di inadempimento riflette altresì le situazioni in cui la BCN può considerare la controparte come inadempiente in ordine alle operazioni pronti contro termine.

Articolo 182

Proroga overnight delle operazioni stipulate su base infragiornaliera

Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano la possibilità che le operazioni stipulate su base infragiornaliera siano prorogate come operazioni overnight.



CAPITOLO 5

Requisiti minimi comuni addizionali relativi alle sole operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria

Articolo 183

Accordo di compravendita contestuale a pronti e a termine

Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che ogni operazione si configuri come contestuale compravendita a pronti e a termine di euro contro una valuta estera.

Articolo 184

Momento e modalità di trasferimento dei pagamenti

Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano una clausola relativa al momento e alle modalità di trasferimento dei pagamenti. La data di compravendita a termine è fissata al momento della stipula della transazione.

Articolo 185

Definizione di termini specifici

Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che definiscano la valuta estera, il tasso di cambio a pronti, il tasso di cambio a termine, la data di trasferimento e la data di ritrasferimento come segue:

a) 

per «valuta estera» si intende qualsiasi moneta in corso legale diversa dall'euro;

b) 

per «tasso di cambio a pronti» si intende, in riferimento a una specifica operazione, il tasso di cambio (calcolato in conformità all'articolo 175) applicato per convertire l'ammontare in euro nell'ammontare in valuta estera che un contraente è tenuto a trasferire all'altro contraente alla data di trasferimento contro il pagamento dell'ammontare in euro; tale tasso di cambio è indicato nella conferma;

c) 

per «tasso di cambio a termine» si intende il tasso di cambio calcolato in conformità all'articolo 175 e applicato per convertire l'ammontare in euro nell'ammontare in valuta estera che un contraente è tenuto a trasferire all'altro contraente alla data di ritrasferimento contro il pagamento dell'ammontare in euro; tale tasso di cambio è indicato nella conferma e definito nelle rilevanti disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN di riferimento;

d) 

per «ammontare da ritrasferire in valuta estera» si intende l'ammontare di valuta estera necessario per acquistare l'ammontare in euro alla data di ritrasferimento;

e) 

per «data di trasferimento» si intende, in riferimento ad un'operazione, il giorno e, ove appropriato, l'ora di quel giorno in cui deve divenire effettivo il trasferimento dell'ammontare in euro da un contraente all'altro, vale a dire il giorno e, ove appropriato, l'ora di quel giorno in cui le parti hanno convenuto che debba aver luogo il regolamento di detto trasferimento;

f) 

per «data di ritrasferimento» si intende, in riferimento ad un'operazione, il giorno e, ove appropriato, l'ora di quel giorno in cui un contraente deve ritrasferire l'ammontare in euro all'altro contraente.

Articolo 186

Accordi di compensazione in caso di estinzione relativi a operazioni di swap in valuta

1.  Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che, ove si verifichi una situazione di inadempimento, la BCN sia legittimata a risolvere o estinguere tutte le operazioni in essere.

2.  Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano clausole relative alla compensazione finalizzate a conseguire effetti economici equivalenti a quelli enunciati di seguito.

a) 

Al verificarsi di una situazione di inadempimento, ogni operazione è considerata risolta e i valori di sostituzione dell'ammontare in euro e dell'ammontare in valuta estera da restituire sono determinati dalla BCN in modo che tali valori siano pari agli importi necessari per assicurare alla BCN l'equivalente economico dei pagamenti che sarebbero altrimenti stati dovuti.

b) 

In base alle somme così stabilite, la BCN calcola quanto è dovuto da ciascuna parte nei confronti dell'altra alla data di ritrasferimento. Le somme dovute da una parte devono essere convertite in euro, quando necessario, in conformità all'articolo 175 e compensate con le somme dovute dall'altra. Solamente il saldo netto è dovuto dalla parte che ha un credito valutato di importo minore. Tale saldo netto è dovuto e pagato il giorno successivo in cui TARGET2 è operativo per effettuare un tale pagamento.

Articolo 187

Ulteriori disposizioni relative alle operazioni di swap in valuta

Fatte salve le disposizioni contenute nel presente Indirizzo, ciascuna BCN può specificare norme ulteriori relative allo svolgimento delle operazioni di swap in valuta nelle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari.



PARTE OTTO

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 188

Scambio di informazioni

Se necessario per l'attuazione della politica monetaria, le BCN possono scambiare tra loro informazioni individuali, quali i dati operativi, relative alle controparti che partecipano alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Tali informazioni sono sottoposte all'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 37 dello statuto del SEBC.

Articolo 189

Legislazione antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo

Le controparti delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema sono a conoscenza degli obblighi loro imposti dalla normativa in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, e osservano gli stessi.

Articolo 190

Abrogazione

1.  L'Indirizzo BCE/2011/14 è abrogato a decorrere dal 1o maggio 2015.

2.  I riferimenti all'indirizzo abrogato sono da interpretarsi come riferimenti al presente indirizzo e devono essere letti in conformità alla tavola di concordanza contenuta nell'allegato XIII.

Articolo 191

Efficacia, applicazione e attuazione

1.  Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

2.  Tutte le disposizioni del presente indirizzo si applicano dal 1o maggio 2015, ad eccezione di quelle indicate all'articolo 142, che si applicano dal 1o novembre 2015.

3.  Le BCN inoltrano alla BCE entro e non oltre il 16 febbraio 2015 i testi e le modalità di attuazione con cui intendono conformarsi alle disposizioni del presente indirizzo che costituiscono modifiche sostanziali rispetto all'Indirizzo BCE/2011/14.

Articolo 192

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.




ALLEGATO I

RISERVA OBBLIGATORIA

Il contenuto del presente allegato è solo a scopo informativo. In caso di conflitto tra il presente allegato e il quadro giuridico del regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema di cui al paragrafo 1, prevale quest'ultimo.

1. 

Ai sensi dell'articolo 19 dello statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC»), la Banca centrale europea (BCE) impone agli enti creditizi di detenere riserve su conti costituiti presso le banche centrali nazionali (BCN) nell'ambito del quadro del regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema. Il quadro giuridico di tale sistema è definito dall'articolo 19 dello statuto del SEBC, dal regolamento (CE) n. 2531/98 e dal regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). L'applicazione del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) assicura che i termini e le condizioni del regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema siano uniformi per gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2. 

Il regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema mira principalmente a stabilizzare i tassi di interesse del mercato monetario e a creare (o ampliare) un fabbisogno strutturale di liquidità.

3. 

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), il regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema si applica agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri la cui moneta è l'euro. Inoltre, ciò implica che le filiali situate nell'area dell'euro di enti creditizi che non hanno in quest'ultima la propria sede legale sono anch'esse soggette al regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema. Tuttavia, le filiali situate al di fuori dell'area dell'euro di enti creditizi aventi in quest'ultima la propria sede legale non sono soggette a tale regime di riserva.

4. 

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), sono automaticamente esentati dagli obblighi di riserva, con decorrenza dall'inizio del periodo di mantenimento in cui il provvedimento è stato adottato, gli enti la cui autorizzazione sia stata revocata o sospesa, o che l'autorità giudiziaria o qualsiasi altra autorità competente di uno Stato membro abbia deciso di sottoporre a procedure di liquidazione.

5. 

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), la BCE può esentare dagli obblighi di riserva, su base non discriminatoria, gli enti elencati alle lettere da a) a c). Tali enti comprendono, tra gli altri, gli enti soggetti a procedure di ristrutturazione, a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l'utilizzo imposte dall'Unione ai sensi dell'articolo 75 del trattato o da uno Stato membro o a una decisione del Consiglio direttivo della BCE che ne sospenda o escluda l'accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni dell'Eurosistema attivabili su iniziativa delle controparti.

6. 

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), la BCE redige e aggiorna un elenco degli enti soggetti al regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema.

7. 

La BCE pubblica inoltre un elenco degli enti esentati dagli obblighi di riserva per ragioni che non siano dovute a procedure di ristrutturazione o a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l'utilizzo imposte dall'Unione ai sensi dell'articolo 75 del trattato o da uno Stato membro, né a una decisione del Consiglio direttivo della BCE che ne sospenda o escluda l'accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni dell'Eurosistema attivabili su iniziativa elle controparti.

8. 

L'aggregato soggetto a riserva di ciascun ente è determinato in rapporto alle voci del suo bilancio. I dati di bilancio sono segnalati alle BCN nell'ambito del quadro generale delle statistiche monetarie e finanziarie della BCE. Gli enti calcolano l'aggregato soggetto a riserva in relazione ad un dato periodo di mantenimento sulla base dei dati relativi al mese che precede di due mesi quello in cui ha inizio il periodo di mantenimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), fatte salve le eccezioni per gli «enti nella coda», come previsto dall'articolo 3, paragrafo 4, del medesimo regolamento

9. 

Le aliquote di riserva sono definite dalla BCE nell'ambito del limite massimo previsto nel regolamento (CE) n. 2531/98.

10. 

L'ammontare di riserva obbligatoria che ciascun ente deve detenere in relazione a un dato periodo di mantenimento è calcolato applicando le aliquote di riserva ad ogni voce pertinente dell'aggregato soggetto a riserva per quel periodo. La riserva obbligatoria identificata dalla BCN partecipante interessata e dall'ente in conformità delle procedure di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) costituisce la base per: a) la remunerazione della riserva obbligatoria; e b) la verifica del rispetto da parte di un ente dell'obbligo di detenere l'ammontare richiesto di riserva obbligatoria.

11. 

Al fine di favorire la stabilizzazione dei tassi di interesse, il regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema consente agli enti di fare ricorso alla mobilizzazione della riserva obbligatoria; ne consegue che il rispetto dell'obbligo di riserva è determinato in base alla media dei saldi di fine giornatadei conti di riserva delle controparti durante un periodo di mantenimento. Il rispetto dell'obbligo di riserva è determinato sulla base delle riserve medie giornaliere detenute da un ente nel periodo di mantenimento. Il periodo di mantenimento è definito all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

12. 

Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), la riserva obbligatoria degli enti è remunerata al valore medio, nel periodo di mantenimento, dei tassi delle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ponderata per il numero dei giorni di calendario), secondo la formula seguente (dove il risultato è arrotondato al centesimo più vicino).

image

image

dove:

Rt

=

remunerazione da corrispondere sulla riserva obbligatoria detenuta nel periodo di mantenimento t;

Ht

=

riserva obbligatoria mediamente detenuta su base giornaliera nel periodo di mantenimento t;

nt

=

numero di giorni di calendario del periodo di mantenimento t;

rt

=

tasso di remunerazione della riserva obbligatoria per il periodo di mantenimento t. Il tasso di remunerazione è arrotondato ai primi due decimali.

i

=

iesimo giorno di calendario del periodo di mantenimento t;

MRi

=

tasso di interesse marginale della più recente operazione di rifinanziamento principale regolata nell'iesimo giorno di calendario o prima.

Nel caso in cui un ente non ottemperi ad altri obblighi previsti da regolamenti e decisioni della BCE relativi al regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema (per esempio se i dati rilevanti non vengono trasmessi in tempo o sono imprecisi), la BCE ha il potere di imporre sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98 e del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4). Il Comitato esecutivo della BCE può specificare e pubblicare i criteri in base ai quali irrogherà le sanzioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98.




ALLEGATO II

ANNUNCIO DELLE OPERAZIONI D'ASTA

L'annuncio dell'asta contiene le seguenti informazioni indicative:

a) 

il numero di riferimento dell'operazione d'asta;

b) 

la data dell'operazione d'asta;

c) 

il tipo di operazione (immissione o assorbimento di liquidità e il tipo di strumento di politica monetaria da utilizzare);

d) 

la scadenza dell'operazione;

e) 

la durata dell'operazione (di norma espressa in numero di giorni);

f) 

il tipo di asta, cioè a tasso fisso o a tasso variabile;

g) 

per le aste a tasso variabile, il metodo di aggiudicazione, vale a dire la procedura d'asta a tasso unico (asta di tipo neerlandese) o la procedura d'asta a tasso multiplo (asta di tipo americano);

h) 

l'importo previsto dell'operazione, di norma soltanto nel caso di operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (ORLT);

i) 

per le aste a tasso fisso, il tasso di interesse, prezzo, punto a termine o differenziale stabiliti per l'asta (l'indice di riferimento nel caso di aste indicizzate e il tipo di quotazione nel caso di un tasso d'interesse o differenziale);

j) 

il tasso di interesse, prezzo o punto a termine minimi o massimi accettati, ove previsto;

k) 

la data di inizio e la data di scadenza dell'operazione, ove prevista, oppure la data di regolamento e la data di scadenza dello strumento, nel caso di emissione di certificati di debito della Banca centrale europea (BCE);

l) 

le valute interessate e per le operazioni di swap in valuta, l'ammontare di valuta mantenuto fisso;

m) 

per le operazioni di swap in valuta, il tasso di cambio a pronti di riferimento che deve essere utilizzato per il calcolo delle offerte;

n) 

il limite massimo di offerta, ove previsto;

o) 

l'importo minimo di aggiudicazione per controparte, ove previsto;

p) 

la percentuale minima di riparto, ossia il limite inferiore, espresso in termini percentuali, della porzione di offerte al tasso di interesse marginale da assegnare in un'operazione d'asta, ove previsto;

q) 

i tempi stabiliti per la presentazione delle offerte;

r) 

nel caso di emissione di certificati di debito della BCE, la denominazione dei certificati e il codice ISIN dell'emissione;

s) 

il numero massimo di offerte per controparte (per le aste a tasso variabile, nel caso in cui la BCE intenda limitare il numero di offerte, il numero è di norma fissato a dieci offerte per controparte);

t) 

il tipo di quotazione (tasso o differenziale);

u) 

il soggetto di riferimento nel caso di aste indicizzate.




ALLEGATO III

AGGIUDICAZIONE DI ASTE E PROCEDURE D'ASTA

Tavola 1

Aggiudicazione di aste a tasso fisso

La percentuale di riparto è:

image

L'ammontare totale assegnato alla controparte iesima è:

alli = all % × (ai )

dove:

A

=

ammontare totale assegnato

n

=

numero totale delle controparti

ai

=

ammontare dell'offerta della controparte iesima

all %

=

percentuale di riparto

alli

=

ammontare totale assegnato alla controparte iesima

Tavola 2

Aggiudicazione di aste a tasso variabile in euro

(l'esempio si riferisce a offerte sui tassi di interesse)

La percentuale di riparto al tasso di interesse marginale è:

image

L'ammontare totale assegnato alla controparte iesima al tasso di interesse marginale è:

all (rm ) i = all % (rm ) × a(rm)i

L'ammontare totale assegnato alla controparte iesima è:

image

dove:

A

=

ammontare totale assegnato

r s

=

tasso di interesse sesimo offerto dalle controparti

N

=

numero totale delle controparti

a(r s ) i

=

ammontare dell'offerta della controparte iesima al tasso di interesse sesimo (r s )

a(r s )

=

ammontare totale dell'offerta al tasso di interesse sesimo (r s )

image

r m

=

tasso di interesse marginale

r 1rs rm per un'operazione d'asta di immissione di liquidità
rm rs r 1 per un'operazione d'asta di assorbimento di liquidità

r m – 1

=

tasso di interesse precedente il tasso di interesse marginale (ultimo tasso di interesse al quale le offerte sono completamente soddisfatte)

rm – 1 > rm per un'operazione d'asta di immissione di liquidità
rm > rm – 1 per un'operazione d'asta di assorbimento di liquidità

all %(r m )

=

percentuale di riparto al tasso di interesse marginale

all(r s ) i

=

assegnazione alla controparte iesima al tasso di interesse sesimo

all i

=

ammontare totale assegnato alla controparte iesima

Tavola 3

Aggiudicazione di aste a tasso variabile di swap in valuta

La percentuale di riparto al punto a termine marginale è:

image

L'ammontare assegnato alla controparte iesima l punto a termine marginale è:

all m ) i = all % m ) × a(Δm)i

L'ammontare totale assegnato alla controparte iesima è:

image

dove:

A =

ammontare totale assegnato

Δ s =

punto a termine sesimo offerto dalle controparti

N =

numero totale delle controparti

a(Δs) i =

ammontare dell'offerta della controparte iesima al punto a termine sesimo (Δs)

a(Δs) =

ammontare totale dell'offerta al punto a termine sesimo (Δs)

image

Δ m =

punto a termine marginale:

Δ m ≥ Δ s ≥ Δ1 per un'operazione di swap in valuta di immissione di liquidità
Δ1 ≥ Δ s ≥ Δ m per un'operazione di swap in valuta di assorbimento di liquidità

Δ m – 1

punto a termine precedente quello marginale (ultimo punto a termine al quale le offerte sono completamente soddisfatte):

Δ m > Δ m – 1 per un'operazione di swap in valuta di immissione di liquidità
Δ m – 1 > Δ m per un'operazione di swap in valuta di assorbimento di liquidità

all %(Δ m )

percentuale di riparto al punto a termine marginale

all(Δ s ) i

assegnazione alla controparte iesima al punto a termine sesimo

all i

ammontare totale assegnato alla controparte iesima




ALLEGATO IV

ANNUNCIO DEI RISULTATI D'ASTA

Il messaggio di comunicazione dei risultati dell'asta contiene le seguenti informazioni indicative:

a) 

il numero di riferimento dell'operazione d'asta;

b) 

la data dell'operazione d'asta;

c) 

il tipo di operazione;

d) 

la scadenza dell'operazione;

e) 

la durata dell'operazione (di norma espressa in numero di giorni);

f) 

l'ammontare totale delle offerte presentate dalle controparti dell'Eurosistema;

g) 

il numero di partecipanti all'asta;

h) 

per le operazioni di swap in valuta, le valute interessate;

i) 

l'ammontare totale assegnato;

j) 

per le aste a tasso fisso, la percentuale di aggiudicazione;

k) 

per le operazioni di swap in valuta, il tasso di cambio a pronti;

l) 

per le aste a tasso variabile, il tasso di interesse, prezzo, punto a termine o differenziale marginale accolto e la corrispondente percentuale di aggiudicazione al tasso di interesse, prezzo o punto a termine marginale;

m) 

per le aste a tasso multiplo, il tasso minimo di offerta e il tasso massimo di offerta, ossia il limite minimo e il limite massimo ai tassi di interesse offerti dalle controparti nell'ambito di aste a tasso variabile e il tasso di aggiudicazione medio ponderato;

n) 

la data di inizio e la data di scadenza dell'operazione, ove prevista, oppure la data di regolamento e la data di scadenza dello strumento, nel caso di emissione di certificati di debito della Banca centrale europea;

o) 

l'importo minimo di aggiudicazione per controparte, ove previsto;

p) 

la percentuale minima di riparto, ove prevista;

q) 

nel caso di emissione di certificati di debito della BCE, la denominazione dei certificati e il codice ISIN dell'emissione;

r) 

il numero massimo di offerte per controparte (per le aste a tasso variabile, nel caso in cui la BCE intenda limitare il numero di offerte, il numero è di norma fissato a dieci offerte per controparte).




ALLEGATO V

CRITERI DI SELEZIONE DELLE CONTROPARTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI IN CAMBI

1. La selezione delle controparti per le operazioni in cambi dell'Eurosistema si basa su due ordini di criteri relativi ai principi di prudenza ed efficienza.

2. I criteri relativi all'efficienza si applicano solo una volta che sono stati applicati i criteri relativi al principio di prudenza.

3. I criteri relativi al principio di prudenza comprendono:

a) 

il merito di credito della controparte, che viene valutato sulla base di un insieme di indicatori, ad esempio, valutazioni fornite dalle agenzie di rating e analisi interne dei coefficienti patrimoniali e di altri indici finanziari;

b) 

l'assoggettamento della controparte alla vigilanza da parte di un'autorità riconosciuta;

c) 

se una controparte gode di una buona reputazione e segue elevati principi di etica professionale.

4. I criteri relativi al principio dell'efficienza comprendono, tra l'altro:

a) 

la competitività della controparte nella determinazione dei prezzi e la sua capacità di svolgere in modo efficiente operazioni in valuta di importo elevato in qualsiasi condizione di mercato; e

b) 

la qualità e il livello di dettaglio delle informazioni fornite dalle controparti.

5. Allo scopo di poter intervenire in modo efficiente in aree geografiche differenti, le banche centrali nazionali (BCN) possono selezionare controparti per le operazioni in cambi in qualsiasi centro finanziario internazionale.




ALLEGATO VI

UTILIZZO TRANSFRONTALIERO DI ATTIVITÀ IDONEE

I.   MODELLO DI BANCHE CENTRALI CORRISPONDENTI (CCBM)

Tavola 1

Il modello di banche centrali corrispondenti (CCBM)

Uso di attività idonee depositate nel paese B da parte di una controparte insediata nel paese A al fine di ottenere credito dalla banca centrale nazionale del paese A

image

1. Tutte le BCN detengono conti reciproci in titoli per l'utilizzo transfrontaliero delle attività idonee. L'esatta procedura del CCBM varia a seconda che le attività debbano essere individuate specificatamente, relativamente a ogni singola transazione, dalla banca centrale del paese in cui esse sono depositate (sistema di earmarking) o che esse siano depositate in modo indistinto presso tale banca centrale (sistema di pooling).

2. In un sistema di earmarking, non appena la richiesta di credito della controparte viene accettata dalla BCN di appartenenza, la controparte dà istruzioni, se necessario tramite il proprio custode, al sistema di regolamento dei titoli (SSS) del paese in cui le attività negoziabili sono detenute, perché siano trasferite alla banca centrale di quel paese (di seguito «banca centrale corrispondente») per conto della BCN di appartenenza. Quest'ultima effettua il trasferimento dei fondi alla controparte non appena la banca centrale corrispondente conferma la ricezione delle attività. Le BCN non anticipano i fondi finché non hanno avuto conferma che le attività negoziabili delle controparti sono state ricevute dalla banca centrale corrispondente. Quando ciò sia necessario per rispettare eventuali scadenze di regolamento, le controparti possono depositare preventivamente attività presso la banca centrale corrispondente a favore della BCN di appartenenza, facendo ricorso alle procedure del CCBM.

3. In un sistema di pooling, la controparte può effettuare in qualsiasi momento trasferimenti di attività negoziabili alla banca centrale corrispondente per conto della BCN di appartenenza. Una volta che la BCN di appartenenza abbia ricevuto conferma dalla banca centrale corrispondente che le attività sono state ricevute, essa potrà effettuare il riconoscimento delle attività nel pool della controparte.

4. Procedure specifiche sono state sviluppate per l'utilizzo transfrontaliero delle attività non negoziabili, vale a dire crediti e strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR). Per la movimentazione transfrontaliera dei crediti utilizzati in garanzia, viene applicata una variante del CCBM, che utilizza un trasferimento del titolo di proprietà, una cessione in garanzia o un pegno a favore della BCN di appartenenza, ovvero una charge a favore della banca centrale corrispondente che agisce per conto della BCN di appartenenza. Un'ulteriore variante specifica, basata su una charge a favore della banca centrale corrispondente che agisce per conto della BCN di appartenenza si applica per consentire l'uso transfrontaliero dei DGMR.

5. Il CCBM può essere utilizzato dalle controparti, sia per le attività negoziabili, che per le attività non negoziabili, come minimo dalle ore 9:00 alle 16:00 CET in ogni giornata operativa TARGET2. Una controparte che desideri utilizzare il CCBM deve avvertire la BCN dalla quale desidera ricevere finanziamenti, vale a dire la BCN di appartenenza, entro le 16:00 CET. La controparte deve assicurarsi che le attività che intende costituire a garanzia dell'operazione di credito siano consegnate sul conto della banca centrale corrispondente al più tardi entro le 16:45 CET. Le istruzioni o le consegne che non rispettano tali termini saranno elaborate con la massima diligenza possibile e potranno essere prese in considerazione per finanziamenti concessi nella successiva giornata operativa TARGET2. Quando le controparti prevedono di dover utilizzare il CCBM nelle ore tarde della giornata, esse devono, ove possibile, predepositare le attività. In circostanze eccezionali o se necessario ai fini di politica monetaria, la BCE può decidere di estendere l'orario di chiusura del CCBM fino all'orario di chiusura di TARGET2, in cooperazione con i sistemi di deposito accentrato (SDA) in relazione alla loro disponibilità ad estendere i loro orari limite (cut-off time) per le attività negoziabili.

II.   COLLEGAMENTI IDONEI TRA GLI SSS

Tavola 2

▼M7

Collegamenti idonei tra sistemi di regolamento dei titoli

Uso di attività idonee emesse presso l'SSS del paese B detenute da una controparte stabilita nel paese A attraverso un collegamento idoneo tra gli SSS nei paesi A e B al fine di ottenere credito dalla BCN del paese A.

▼B

image

1. I collegamenti idonei fra due SSS nello Spazio economico europeo (SEE) sono costituiti da un insieme di procedure e accordi per il trasferimento su base transfrontaliera di titoli mediante scritturazioni contabili. Essi assumono la forma di un conto omnibus aperto da un SSS (di seguito «SSS investitore») presso un altro SSS (di seguito «SSS emittente»).

2. I collegamenti idonei consentono all'aderente di un SSS nel SEE di detenere titoli emessi presso un altro SSS senza aderire a quest'ultimo. Quando utilizzano i collegamenti tra SSS, le controparti detengono le attività sul proprio conto presso il loro SSS nazionale e non hanno bisogno di un custode.

III.   CCBM IN COMBINAZIONE CON COLLEGAMENTI IDONEI

Tavola 3

CCBM in combinazione con collegamenti idonei

▼M7

Uso di attività idonee emesse presso l'SSS del paese C e detenute presso l'SSS del paese B da una controparte stabilita nel paese A attraverso un collegamento idoneo degli SSS dei paesi B e C al fine di ottenere credito dalla BCN del paese A.

▼B

image

Ove le attività idonee sotto forma di titoli debbano essere trasferite mediante CCBM con collegamenti, le controparti si assicurano che i titoli siano accreditati su un conto acceso presso l'SSS investitore interessato entro le 16.00 CET alla data di regolamento al fine di assicurare il regolamento delle operazioni in pari valuta. Le richieste di mobilizzazione ricevute dalle BCN di appartenenza dalle rispettive controparti dopo le 16.00 CET o le richieste di consegna di attività idonee su un conto acceso presso l'SSS investitore interessato dopo le 16.00 CET sono elaborate con la massima diligenza possibile in conformità con gli orari limite (cut-off time) dell'SSS interessato.

IV.   CCBM CON SERVIZI TRIPARTY DI GESTIONE DELLE GARANZIE

Tavola 4

Servizi triparty su base transfrontaliera

Uso di attività idonee detenute presso l'agente triparty (TPA) del paese B da una controparte stabilita nel paese A al fine di ottenere credito dalla BCN del paese A.

image

Il connettore «Informazioni sulla garanzia» tra la controparte A e la BCN A può risultare privo di rilevanza nel caso di alcuni TPA in relazione al modello contrattuale prescelto e in tali casi la controparte non invia istruzioni alla BCN A, né riceve conferma da questa.

▼M6




ALLEGATO VI bis

CRITERI DI IDONEITÀ PER L'UTILIZZO DI SISTEMI DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI IN TITOLI E DEI COLLEGAMENTI TRA SISTEMI DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI IN TITOLI NELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DELL'EUROSISTEMA

I.   CRITERI DI IDONEITÀ PER I SISTEMI DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI IN TITOLI (SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM, SSS) E COLLEGAMENTI TRA SSS

1. 

L'Eurosistema stabilisce l'idoneità di un SSS gestito da un sistema di deposito accentrato (SDA) (central securities depository, CSD) stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l'euro o da una banca centrale nazionale (BCN) o da un organismo pubblico come specificato all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 ) di uno Stato membro la cui moneta è l'euro (di seguito un «operatore di SSS») sulla base dei seguenti criteri:

a) 

l'operatore di SSS dell'area dell'euro soddisfa i requisiti in materia di autorizzazione come SDA stabiliti nel regolamento (UE) n. 909/2014; e

b) 

la BCN di uno Stato membro nel quale il rispettivo SSS opera ha istituito e mantiene opportuni accordi contrattuali e di altro tipo con l'operatore di SSS dell'area dell'euro, che includono i requisiti dell'Eurosistema di cui alla sezione II.

Se la procedura di autorizzazione di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 909/2014 relativa a un SDA dell'area dell'euro non è stata completata, le lettere a) e b) non si applicano. In tal caso l'SSS operato da tale SDA deve aver ricevuto una valutazione positiva in base al «Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations», del gennaio 2014, pubblicato sul sito Internet della BCE.

2. 

L'Eurosistema stabilisce l'idoneità di un collegamento diretto o indiretto in base ai seguenti criteri:

a) 

il collegamento diretto o, in caso di collegamento indiretto, ciascuno dei collegamenti diretti sottostanti, soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014;

b) 

le BCN degli Stati membri in cui sono stabiliti l'SSS investitore, qualunque SSS intermediario e l'SSS emittente hanno istituito e mantengono accordi contrattuali o di altro tipo con gli operatori di SSS dell'area dell'euro, che includono i requisiti di cui alla sezione II;

c) 

l'SSS investitore, qualunque SSS intermediario e l'SSS emittente coinvolti nel collegamento sono tutti considerati idonei dall'Eurosistema.

Se la procedura di autorizzazione di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 909/2014 relativa a un qualunque SDA che opera un SSS coinvolto in un collegamento non è stata completata, le lettere da a) a c) non si applicano. In tal caso, i collegamenti che coinvolgono un SSS gestito da tale SDA deve aver ricevuto una valutazione positiva in base al «Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations», del gennaio 2014.

3. 

Prima di stabilire l'idoneità di un collegamento diretto o indiretto che coinvolga uno o più SSS gestiti da SDA stabiliti in uno Stato dello Spazio economico europeo (SEE) la cui moneta non è l'euro o da una BCN o da enti pubblici di uno Stato del SEE la cui moneta non è l'euro (di seguito un «SSS del SEE non appartenente all'area dell'euro» gestito da un «operatore di SSS del SEE non appartenente all'area dell'euro»), l'Eurosistema effettua un'analisi di fattibilità economica che tiene conto, tra l'altro, del valore delle attività idonee emesse o detenute presso tali SSS.

4. 

In caso di esito positivo dell'analisi di fattibilità economica, l'Eurosistema stabilisce l'idoneità di un collegamento che coinvolga SSS del SEE non appartenenti all'area dell'euro in base ai seguenti criteri:

a) 

Gli operatori degli SSS del SEE non appartenenti all'area dell'euro coinvolti nel collegamento e il collegamento stesso soddisfano i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014.

b) 

Per i collegamenti diretti, la BCN dello Stato membro in cui l'SSS investitore opera ha istituito e mantiene accordi contrattuali o di altro tipo con l'operatore dell'SSS investitore dell'area dell'euro. Tali accordi contrattuali o di altro tipo devono prevedere l'obbligo dell'operatore dell'SSS dell'area dell'euro di attuare le disposizioni di cui alla sezione II negli accordi giuridici con l'operatore del SEE non appartenente all'area dell'euro dell'SSS emittente.

Per i collegamenti indiretti, ciascuno dei collegamenti diretti sottostanti in cui un SSS del SEE non appartenente all'area dell'euro opera come SSS emittente deve soddisfare il criterio di cui al primo paragrafo della lettera b). In un collegamento indiretto in cui sia l'SSS intermediario che l'SSS emittente siano SSS del SEE non appartenenti all'area dell'euro, la BCN dello Stato membro in cui l'SSS investitore opera deve istituire e mantenere appropriati accordi contrattuali o di altro tipo con l'operatore dell'area dell'euro dell'SSS investitore. Tali accordi contrattuali o di altro tipo devono prevedere non solo l'obbligo dell'operatore di SSS dell'area dell'euro di attuare le disposizioni di cui alla sezione II nei propri accordi legali con l'operatore del SEE non appartenente all'area dell'euro del SSS intermediario, ma anche l'obbligo dell'operatore del SEE non appartenente all'area dell'euro dell'SSS intermediario di attuare le disposizioni giuridiche di cui alla sezione II nei propri accordi contrattuali o di altro tipo con l'operatore del SEE non appartenente all'area dell'euro dell'SSS emittente.

c) 

Tutti gli SSS dell'area dell'euro coinvolti nel collegamento sono considerati idonei dall'Eurosistema.

d) 

La BCN dello Stato del SEE non appartenente all'area dell'euro in cui l'SSS investitore opera ha assunto l'impegno di segnalare le informazioni sulle attività idonee negoziate su mercati nazionali accettabili con le modalità stabilite dall'Eurosistema.

Se la procedura di autorizzazione di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 909/2014 relativa a un qualunque SDA che opera l'SSS investitore, l'SSS intermediario o l'SSS emittente coinvolto in un collegamento non è stata completata, le lettere da a) a d) non si applicano. In tal caso, i collegamenti che coinvolgono un SSS gestito da tale SDA devono aver ricevuto una valutazione positiva in base al «Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations», del gennaio 2014.

II.   REQUISITI DELL'EUROSISTEMA

1. 

Per assicurare la solidità giuridica, l'operatore di SSS, attraverso il riferimento alla documentazione legale vincolante attuato mediante un contratto correttamente eseguito o tramite il riferimento ai termini e alle condizioni obbligatori dell'operatore di SSS o altrimenti, deve garantire alla BCN dello Stato membro in cui opera che:

a) 

la titolarità degli strumenti finanziari detenuti presso l'SSS gestito da tale operatore, compresi gli strumenti finanziari detenuti attraverso i collegamenti operati dall'operatore dell'SSS (detenuti su conti mantenuti dagli operatori di SSS collegati), è disciplinata dalla legge di uno Stato appartenente allo SEE;

b) 

la titolarità degli strumenti finanziari detenuti dai partecipanti all'SSS presso tale SSS è chiara e inequivocabile e che i partecipanti all'SSS non siano esposti all'insolvenza dell'operatore di tale SSS;

c) 

ove l'SSS agisca in veste di SSS emittente, la titoralità vantata dall'SSS investitore collegato sugli strumenti finanziari detenuti presso l'SSS emittente è chiara e inequivocabile e l'SSS investitore e i suoi partecipanti non sono esposti all'insolvenza dell'operatore dell'SSS emittente;

d) 

ove l'SSS agisca in veste di SSS investitore, la titolarità vantata da tale SSS sui titoli detenuti presso l'SSS emittente collegato è chiara e inequivocabile e l'SSS investitore e i suoi partecipanti non sono esposti all'insolvenza dell'operatore dell'SSS emittente;

e) 

nessun pegno o meccanismo analogo previsto dalla normativa applicabile o da accordi contrattuali pregiudicherà la titolarità vantata dalla BCN sugli strumenti finanziari detenuti presso l'SSS;

f) 

la procedura di allocazione di eventuali perdite di strumenti finanziari detenuti presso l'SSS in particolare in caso di insolvenza: i) dell'operatore dell'SSS; ii) di qualsiasi altra terza parte coinvolta nella custodia dei titoli; ovvero iii) di qualsiasi SSS emittente collegato è chiara e inequivocabile;

g) 

le procedure previste dal quadro normativo dell'SSS al fine di far valere la titolarità sugli strumenti finanziari sono chiare e inequivocabili, ivi comprese le formalità da adempiere nei confronti dell'SSS emittente collegato ove l'SSS agisca in veste di SSS investitore.

2. 

Un operatore di SSS deve assicurarsi, ove l'SSS che esso opera agisca in veste di SSS investitore, che i trasferimenti di titoli effettuati mediante collegamenti siano definitivi nell'accezione di cui alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ), ossia non sia possibile revocare, liquidare, rescindere o altrimenti annullare tali trasferimenti di titoli.

3. 

Quando l'SSS che esso opera agisce in veste di SSS emittente, un operatore di SSS deve assicurarsi che esso non faccia uso di un ente terzo, come una banca o altra parte diversa dall'SSS che agisca da intermediario tra l'emittente e l'SSS emittente, ovvero l'operatore di SSS deve assicurarsi che l'SSS abbia un collegamento diretto o indiretto con un SSS che abbia tale relazione (unica e indiretta).

4. 

Per utilizzare i collegamenti tra SSS usati per regolare operazioni di banca centrale, devono essere predisposti servizi che permettano il regolamento infragiornaliero mediante consegna contro pagamento in moneta di banca centrale o il regolamento infragiornaliero senza pagamento (free of payment, FOP), che possono aver luogo sotto forma di regolamento lordo in tempo reale o una serie di processi batch con definitività infragiornaliera. In conseguenza delle caratteristiche di regolamento di TARGET2-Securities, tale requisito si considera già soddisfatto per i collegamenti diretti e indiretti in cui tutti gli SSS coinvolti nel collegamento sono integrati in TARGET2-Securities.

5. 

In relazione agli orari di operatività e ai giorni di apertura:

a) 

un SSS e i suoi collegamenti sono tenuti a fornire servizi di regolamento in tutte le giornate operative di TARGET2;

b) 

un SSS è tenuto a operare durante l'elaborazione diurna di cui all'appendice V dell'allegato II all'indirizzo BCE/2012/27 ( 18 );

c) 

gli SSS coinvolti in collegamenti diretti o indiretti devono consentire ai loro partecipanti di inviare istruzioni all'SSS investitore per il regolamento mediante consegna contro pagamento nel corso della giornata tramite l'SSS emittente e/o intermediario, a seconda dei casi, almeno fino alle 15.30 ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) ( 19 );

d) 

gli SSS coinvolti in collegamenti diretti o indiretti devono consentire ai loro partecipanti di inviare istruzioni all'SSS investitore per il regolamento FOP nel corso della giornata tramite l'SSS emittente o intermediario, a seconda dei casi, almeno fino alle 16.00 CET;

e) 

gli SSS devono predisporre misure atte ad assicurare che gli orari di operatività specificati alle lettere da b) a d) siano prolungati in caso di emergenza.

In conseguenza delle caratteristiche di regolamento di TARGET2-Securities, tali requisiti si considerano già soddisfatti per gli SSS integrati in TARGET2-Securities e per i collegamenti diretti e indiretti in cui tutti gli SSS coinvolti nel collegamento sono integrati in TARGET2-Securities.

III.   PROCEDURA DI RICHIESTA

1. 

Gli operatori di SSS dell'area dell'euro che intendono far utilizzare i loro servizi nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema dovrebbero presentare una richiesta di verifica di idoneità alla BCN dello Stato membro in cui l'SSS è stabilito.

2. 

Per i collegamenti, inclusi quelli che coinvolgono un SSS del SEE non appartenente all'area dell'euro, l'operatore dell'SSS investitore dovrebbe presentare la richiesta di verifica di idoneità alla BCN dello Stato membro in cui l'SSS investitore opera.

3. 

L'Eurosistema può respingere una richiesta ovvero, ove l'SSS o il collegamento siano già idonei, può sospendere o revocare l'idoneità se:

a) 

uno o più criteri di idoneità di cui alla sezione I non sono soddisfatti;

b) 

l'utilizzo dell'SSS o del collegamento potrebbe incidere sulla sicurezza e sull'efficienza delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema ed esporre l'Eurosistema al rischio di perdite finanziarie ovvero si ritenga, per ragioni prudenziali, che esso comporti un rischio.

4. 

La decisione dell'Eurosistema relativa all'idoneità di un SSS o di un collegamento è comunicata all'operatore di SSS che ha presentato la richiesta di verifica di idoneità. L'Eurosistema motiverà ogni decisione negativa.

5. 

L'SSS o il collegamento può essere utilizzato per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema una volta pubblicato nell'elenco dell'Eurosistema degli SSS idonei e dei collegamenti idonei sul sito Internet della BCE.

▼B




ALLEGATO VII

▼M6

CALCOLO DELLE SANZIONI APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE QUINTA E DELLE SANZIONI PECUNIARIE APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE SETTIMA

I.   CALCOLO DELLE SANZIONI PECUNIARIE APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE QUINTA

▼B

1. Qualora una banca centrale nazionale (BCN) debba irrogare una sanzione pecuniaria ad una delle proprie controparti ai sensi della parte cinque, la BCN calcola la sanzione secondo un tasso predeterminato come segue.

a) 

In caso di inosservanza di un obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera a), b) o c) la sanzione pecuniaria è calcolata utilizzando il tasso di rifinanziamento marginale applicato il giorno di inizio dell'inadempimento aumentato di 2,5 punti percentuali.

▼M4

b) 

In caso di inosservanza di un obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera d) o e), la sanzione pecuniaria è calcolata utilizzando il tasso di rifinanziamento marginale applicato il giorno di inizio dell'inadempimento aumentato di 5 punti percentuali. Nel caso di inadempienze reiterate dell'obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera d) o dell'obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera e), nell'arco di un periodo di dodici mesi decorrenti dal giorno della prima inadempienza, il tasso sanzionatorio è aumentato di ulteriori 2,5 punti percentuali per ciascuna inadempienza.

▼B

2. Nel caso di inosservanza di un obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera a) o b), la sanzione pecuniaria è calcolata applicando il tasso sanzionatorio, a norma del paragrafo 1, lettera a), all'ammontare delle garanzie o della liquidità che la controparte non ha potuto consegnare o regolare, moltiplicato per il coefficiente X/360, dove X è il numero di giorni di calendario, fino a un massimo di sette, durante i quali la controparte non è riuscita a garantire o a regolare: a) l'ammontare assegnato come specificato nella conferma dei singoli importi assegnati nel periodo di scadenza di un'operazione; b) il rimanente ammontare di una particolare operazione qualora vi siano risoluzioni anticipate effettuate dalla BCN per la restante durata dell'operazione.

3. Nel caso di inosservanza di un obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera c), la sanzione pecuniaria è calcolata applicando il tasso sanzionatorio, a norma del paragrafo 1, lettera a), al valore delle attività non idonee o delle attività che non possono essere mobilizzate o utilizzate dalla controparte dopo l'applicazione degli scarti di garanzia, come segue:

a) 

in caso di attività non idonee che sono fornite dalla controparte a una BCN, si considera il valore delle attività non idonee fornite dopo l'applicazione degli scarti di garanzia; o

b) 

in caso di attività che erano originariamente idonee, ma sono divenute non idonee o non possono più essere mobilizzate o utilizzate dalla controparte, si considera il valore dopo l'applicazione degli scarti di garanzia delle attività che non sono state rimosse o prima dell'inizio dell'ottavo giorno di calendario successivo ad un evento a partire dal quale le attività idonee hanno cessato di essere tali o non possono più essere mobilizzate o utilizzate dalla controparte.

4. Gli importi di cui al paragrafo 3, lettera a) e b) sono moltiplicati per il coefficiente X/360, dove X è il numero dei giorni di calendario, fino a un massimo di sette, durante i quali la controparte non ha ottemperato ai propri obblighi in relazione all'utilizzo di attività prestate in garanzia per operazioni di credito dell'Eurosistema. Nel caso del paragrafo 3, lettera b), il calcolo di X inizia dopo la scadenza del periodo di grazia di sette giorni di calendario.

[EUR [valore delle attività non idonee dopo l'applicazione degli scarti di garanzia il primo giorno dell'inadempienza] * (tasso di rifinanziamento marginale applicabile il giorno in cui ha avuto inizio l'inadempienza + 2,5 %) *[X/360 = EUR […]]

5. Nel caso di violazioni dei limiti relativi a strumenti di debito non garantiti emessi da un ente creditizio o da soggetti ad esso strettamente collegati di cui all'articolo 141, l'applicazione di un periodo di grazia è determinata come segue:

▼M4

a) 

Si applica un periodo di grazia di sette giorni di calendario se la violazione è derivata da una variazione nella valutazione, senza offerta di strumenti di debito non garantiti aggiuntivi e senza rimozione di attività dal totale dell'insieme delle garanzie, sulla base dei seguenti elementi:

i) 

il valore degli strumenti di debito non garantiti già offerti è aumentato; o

ii) 

il valore totale del pool di garanzie è diminuito.

In tali casi la controparte è tenuta a rettificare il valore totale del proprio pool di garanzie e/o il valore dei suddetti strumenti di debito non garantiti entro il periodo di grazia, per assicurare il rispetto del limite applicabile.

▼B

b) 

La presentazione di strumenti di debito non garantiti aggiuntivi emessi da un ente creditizio o da soggetti ad esso strettamente collegati in violazione del limite applicabile non da diritto alla controparte a godere di un periodo di grazia.

▼M4

6. Se la controparte ha fornito informazioni che hanno un impatto negativo sul valore della propria garanzia dal punto di vista dell'Eurosistema con riguardo all'articolo 145, paragrafo 4, ad esempio informazioni non corrette sull'importo in essere di un credito utilizzato che risulta non veritiero o non aggiornato o è risultato tale, o se la controparte omette di fornire tempestivamente informazioni come previsto dall'articolo 101, lettera a), punto iv), l'ammontare (valore) della garanzia che ha subito un impatto negativo è considerato per il calcolo della sanzione pecuniaria ai sensi del paragrafo 3 e non si applica alcun periodo di grazia. Se l'informazione non corretta è rettificata entro il termine di notifica applicabile, ad esempio, per i crediti, entro la fine della giornata operativa successiva ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 2, non è applicata alcuna sanzione.

7. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera d) o e), la sanzione pecuniaria è calcolata applicando il tasso sanzionatorio, in conformità con il paragrafo 1, lettera b), all'ammontare dell'accesso non autorizzato della controparte alle operazioni di rifinanziamento marginale o al credito non pagato dell'Eurosistema.

▼B

8. Una BCN irroga una sanzione pecuniaria minima di 500 EUR laddove il calcolo ai sensi del presente allegato risulta in un ammontare inferiore a 500 EUR. Non verrà irrogata una sanzione pecuniaria qualora sia posto rimedio alla violazione entro il periodo di grazia applicabile.

▼M6

II.   CALCOLO DELLE SANZIONI NON PECUNIARIE APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE QUINTA

▼B

Sospensione nel caso di inadempienza degli obblighi di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera a) o b)

9. Quando si applica un periodo di sospensione ai sensi dell'articolo 156, paragrafo 1, una BCN imporrà la sospensione come segue:

a) 

se l'ammontare delle garanzie o della liquidità non fornite è fino al 40 % del totale delle garanzie o della liquidità da fornire, sarà applicata una sospensione di un mese;

b) 

se l'ammontare delle garanzie o della liquidità non fornite è tra il 40 % e l'80 % del totale delle garanzie o della liquidità da fornire, sarà applicata una sospensione di due mesi;

c) 

se l'ammontare delle garanzie o della liquidità non fornite è tra l'80 % e il 100 % del totale delle garanzie o della liquidità da fornire, sarà applicata una sospensione di tre mesi.

10. Con riferimento alle sezioni I e II del presente allegato, se una sanzione riguarda un'operazione tra una controparte e la BCE in una procedura bilaterale, le disposizioni di cui sopra si intendono riferite all'imposizione di sanzioni da parte della BCE.

▼M6

III.   CALCOLO DELLE SANZIONI PECUNIARIE APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE SETTIMA

1. 

Le BCN calcolano la sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 4 bis, come segue:

a) 

In caso di inadempienza di un obbligo di cui all'articolo 166, paragrafo 4 bis, la sanzione pecuniaria è calcolata utilizzando il tasso di rifinanziamento marginale applicato il giorno di inizio dell'inadempimento aumentato di 2,5 punti percentuali.

b) 

La sanzione pecuniaria è calcolata applicando il tasso sanzionatorio, a norma della lettera a), all'importo in denaro contante che la controparte non ha potuto rimborsare o pagare ovvero al valore delle attività che non sono state consegnate, moltiplicato per il coefficiente X/360, dove X è il numero di giorni di calendario, fino a un massimo di sette, durante i quali la controparte non è stata in grado: (i) di rimborsare qualunque ammontare del credito, corrispondere il prezzo di riacquisto o il denaro contante altrimenti dovuto; ovvero (ii) consegnare le attività, alla scadenza o alla diversa data di esigibilità, secondo le disposizioni contrattuali o regolamentari.

2. 

Per il calcolo della sanzione pecuniaria si utilizza la seguente formula, in conformità al precedente paragrafo 1, lettere a) e b):

[EUR [ammontare in denaro contante che la controparte non è stata in grado di rimborsare o pagare ovvero valore delle attività che la controparte non è stata in grado di consegnare] * (tasso di rifinanziamento marginale applicabile il giorno di inizio dell'inadempimento aumentato di 2,5 punti percentuali) * [X]/360 (dove X è il numero di giorni di calendario durante i quali la controparte non ha provveduto al pagamento, al rimborso o alla consegna) = EUR […]].




▼M7

ALLEGATO VIII

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DEI DATI A LIVELLO DI PRESTITO PER I TITOLI GARANTITI DA ATTIVITÀ E REQUISITI DEI REGISTRI DEI DATI A LIVELLO DI PRESTITO

Il presente allegato si applica alla fornitura di dati a livello di prestito (loan-level data) completi e standardizzati sul pool di attività generatrici di flussi di cassa a garanzia di titoli garantiti da attività (ABS), come precisato all'articolo 78 e stabilisce i requisiti dei registri dei dati a livello di prestito.

▼B

I.   PRESENTAZIONE DEI DATI A LIVELLO DI PRESTITO

▼M7

1. I dati a livello di prestito devono essere comunicati dalle parti interessate a un registro di dati a livello di prestito in conformità al presente allegato. Il registro dei dati a livello di prestito pubblica tali dati in formato elettronico.

2. I dati a livello di prestito possono essere trasmessi per ogni singola operazione utilizzando:

a) 

per le operazioni segnalate al registro di dati sulle cartolarizzazioni ESMA, i relativi modelli specificati nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402; ovvero

b) 

per le operazioni segnalate a un registro dei dati designato dall'Eurosistema, il relativo modello BCE per la segnalazione dei dati a livello di prestito pubblicato sul sito Internet della BCE.

In ogni caso, il relativo modello da trasmettere dipende dal tipo di attività che garantisce il titolo garantito da attività come definito all'articolo 73, paragrafo 1.

▼M7

bis. La comunicazione dei dati a livello di prestito in conformità al paragrafo 2, lettera a), comincia all'inizio del mese di calendario immediatamente successivo al decorso di tre mesi dalla data di attivazione delle segnalazioni ESMA.

La comunicazione dei dati a livello di prestito in conformità al paragrafo 2, lettera b), è consentita fino alla fine del mese di calendario in cui scadono tre anni e tre mesi dalla data di attivazione delle segnalazioni ESMA.

ter. In deroga al secondo comma del paragrafo 2 bis, i dati a livello di prestito relativi a una singola operazione devono essere comunicati in conformità al paragrafo 2, lettera a), ove siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) 

le parti interessate a un'operazione siano obbligate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 a segnalare i dati a livello di prestito relativi alla singola operazione a un registro di dati sulle cartolarizzazioni ESMA utilizzando i relativi modelli specificati nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento;

b) 

le comunicazioni dei dati a livello di prestito in conformità al paragrafo 2, lettera a), siano iniziate.

▼B

3. I dati a livello di prestito devono essere comunicati come minimo su base trimestrale, ma non oltre il mese successivo alla data prevista per il pagamento degli interessi sui titoli garantiti da attività in considerazione. Per quanto concerne i dati forniti, la data limite d'insieme (pool cut-off date) non può risalire a più di due mesi, ossia la «data di trasmissione della segnalazione» meno la «data limite d'insieme» deve essere inferiore a due mesi. La «data limite d'insieme» è definita come la data in cui un'istantanea dei risultati delle attività sottostanti è stata colta per la rispettiva segnalazione.

4. Al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti dei paragrafi 2 e 3, il registro dei dati a livello di prestito effettua controlli automatici sulla coerenza e accuratezza delle segnalazioni di nuovi dati o di aggiornamenti di dati a livello di prestito per ogni transazione.

II.   LIVELLO DI DETTAGLIO RICHIESTO

1. Dopo la data di applicazione degli obblighi di segnalazione dei dati a livello di prestito per la classe specifica di attività che generano flussi di cassa a garanzia di titoli garantiti da attività come specificata sul sito Internet della Banca centrale europea (BCE), devono essere fornite informazioni dettagliate a livello di ciascun prestito affinché i titoli garantiti da attività divengano o rimangano idonei.

▼M7

2. I titoli garantiti da attività devono obbligatoriamente raggiungere un livello minimo di conformità, valutato in base alla disponibilità di informazioni, in particolare negli specifici campi dati contenuti nel modello di segnalazione dei dati a livello di prestito.

3. Per ricomprendere i campi non disponibili, nei modelli per la segnalazione dei dati a livello di prestito sono incluse sei opzioni «non disponibile» (ND) che devono essere utilizzate ogni volta che un certo dato non può essere comunicato secondo il modello per la segnalazione dei dati a livello di prestito.

▼M6



Tavola 1

Spiegazione delle opzioni ND

Opzioni «non disponibile»

Spiegazione

ND1

Dato non raccolto in quanto non richiesto dai criteri di sottoscrizione

ND2

Dato raccolto al momento della richiesta ma non inserito nel sistema di segnalazione al momento del completamento

ND3

Dato raccolto al momento della richiesta ma inserito in un sistema separato dal sistema di segnalazione

ND4

Dato raccolto ma disponibile solo a decorrere dal AAAA-MM

ND5

Non pertinente

ND6

Non applicabile per l'ordinamento giuridico

▼M7

III.   METODOLOGIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI DEI DATI

▼M7 —————

▼M7

2. Il registro dei dati a livello di prestito genera e assegna un punteggio a ogni operazione in titoli garantiti da attività all'atto della comunicazione ed elaborazione dei dati a livello di prestito.

▼B

3. Tale punteggio riflette il numero di campi obbligatori contenenti il valore ND1 e il numero dei campi obbligatori contenenti i valori ND2, ND3 o ND4, rapportati in ciascun caso al totale dei campi obbligatori. A tale riguardo, le opzioni ►M6  ND5 e ND6 ◄ possono essere utilizzate soltanto se i relativi campi del modello per la segnalazione dei dati a livello di prestito pertinente lo consentono. Dalla combinazione delle due soglie di riferimento deriva la seguente gamma di punteggi per i dati a livello prestito.



Tavola 2

Punteggi per i dati a livello di prestito

Matrice del valore di punteggio

Campi ND1

0

≤ 10 %

≤ 30 %

> 30 %

ND2

o

ND3

o

ND4

0

A1

B1

C1

D1

≤ 20 %

A2

B2

C2

D2

≤ 40 %

A3

B3

C3

D3

> 40 %

A4

B4

C4

D4

▼M7 —————

▼M4

IV.   DESIGNAZIONE DEI REGISTRI DEI DATI A LIVELLO DI PRESTITO

I.    Requisiti per la designazione

1. 

Per poter essere designati, i registri dei dati a livello di prestito devono rispettare i requisiti applicabili dell'Eurosistema, inclusi accesso aperto, non discriminazione, copertura, struttura di governance adeguata e trasparenza.

2. 

In relazione ai requisiti di accesso aperto e non discriminazione, un registro dei dati a livello di prestito:

a) 

nel fornire accesso ai dati a livello di prestito non può ingiustamente discriminare tra utilizzatori dei dati;

b) 

deve applicare criteri per l'accesso ai dati che siano obiettivi, non discriminatori e pubblicamente disponibili;

c) 

limita le restrizioni all'accesso al minimo indispensabile così da soddisfare il requisito di proporzionalità;

d) 

deve istituire procedure eque nei casi in cui agli utilizzatori o ai fornitori dei dati è negato l'accesso;

e) 

deve essere in possesso delle capacità tecniche necessarie per fornire accesso sia agli utilizzatori dei dati che ai loro fornitori ogni qualvolta sia ragionevole, comprese procedure di backup dei dati, garanzie in materia di sicurezza dei dati e dispositivi di ripristino in caso di disastro;

f) 

non può imporre agli utilizzatori dei dati costi per la fornitura o l'estrazione dei dati a livello di prestito che risultino discriminatori o restringano indebitamente l'accesso ai dati a livello di prestito.

3. 

In relazione al requisito di copertura, un registro dei dati a livello di prestito:

▼M6

a) 

deve istituire e mantenere sistemi tecnologici e controlli operativi robusti che consentano di elaborare i dati a livello di prestito in maniera idonea a soddisfare i requisiti dell'Eurosistema per l'invio dei dati a livello di prestito e l'accesso ai medesimi dati in relazione alle attività idonee oggetto di obblighi di comunicazione a livello di prestito, come precisato nell'articolo 78 e nel presente allegato.

In particolare il sistema tecnologico del registro dei dati a livello di prestito deve consentire agli utilizzatori dei dati di estrarre i dati a livello di prestito, i punteggi relativi ai dati a livello di prestito e la marcatura temporale degli invii dei dati tramite processi manuali e automatizzati che comprendano tutti gli invii dei dati a livello di prestito concernenti le transazioni relative alle operazioni in ABS effettuati tramite tale registro dei dati a livello di prestito e un'estrazione di file multipli di dati a livello di prestito ove richiesto in una richiesta di scaricamento;

▼M4

b) 

deve dimostrare in modo convincente all'Eurosistema che le sue capacità tecniche e operative gli consetirebbero di conseguire una copertura sostanziale in caso di designazione come registro dei dati a livello di prestito.

4. 

In relazione ai requisiti di adeguatezza della struttura di governance e di trasparenza, un registro dei dati a livello di prestito:

a) 

deve istituire meccanismi di governance al servizio dell'interesse dei soggetti interessati nel mercato degli ABSs a promuovere la trasparenza;

b) 

deve istituire meccanismi di governance chiaramente documentati, rispondere ad adeguate regole di governance e assicurare il mantenimento e il funzionamento di una struttura organizzativa adeguata che assicuri la continuità e il regolare funzionamento del sito; e

c) 

deve garantire all'Eurosistema accesso in misura sufficiente ai documenti e alle informazioni di supporto al fine di monitorare in modo continuativo la costante adeguatezza della struttura di governance del registro dei dati a livello di prestito.

II.    Procedure per la designazione e la revoca

▼M7

1. 

La domanda per la designazione da parte dell'Eurosistema come registro dei dati a livello di prestito deve essere presentata dalla Direzione Gestione dei rischi della BCE. La domanda deve essere adeguatamente motivata e accludere tutta la documentazione di supporto comprovante l'osservanza da parte del richiedente dei requisiti prescritti per i registri dei dati a livello di prestito stabiliti nel presente indirizzo. La domanda, la motivazione e la documentazione di supporto devono essere fornite per iscritto e, se possibile, in formato elettronico. Nessuna domanda per la designazione sarà accettata dopo il 13 maggio 2019. Le domande ricevute anteriormente a tale data saranno elaborate in conformità al presente allegato.

▼M4

2. 

Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, la BCE valuterà la completezza della domanda. Se la domanda è incompleta, la BCE fisserà un termine entro il quale il registro dei dati a livello di prestito è tenuto a fornire le informazioni supplementari.

3. 

Dopo aver valutato la completezza della domanda, la BCE ne darà comunicazione al registro dei dati a livello di prestito.

▼M6

4. 

L'Eurosistema, entro un ragionevole lasso di tempo (possibilmente di 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 3), esaminerà la richiesta di designazione presentata da un registro dei dati a livello di prestito sulla base del rispetto da parte di esso dei requisiti stabiliti nel presente indirizzo. L'Eurosistema, nel quadro della valutazione, può richiedere al registro dei dati a livello di prestito di condurre una o più dimostrazioni dal vivo interattive per il personale dell'Eurosistema per illustrare le capacità tecniche del registro dei dati a livello di prestito in relazione ai requisiti di cui alla sezione IV.I, paragrafi 2 e 3, del presente allegato. Se la dimostrazione è richiesta, essa è considerata un requisito obbligatorio del processo valutativo relativo alla richiesta. La dimostrazione può anche comprendere l'uso di file di prova.

▼M4

5. 

L'Eurosistema può prorogare il periodo di esame di 20 giorni lavorativi nel caso in cui da parte dell'Eurosistema si ritengano necessari chiarimenti ulteriori o sia richiesta una dimostrazione in conformità al paragrafo 4.

6. 

L'Eurosistema mira ad adottare una decisione motivata di designazione o di rigetto della designazione entro 60 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 3 o entro 80 giorni decorrenti dalla stessa data nel caso in cui trovi applicazione il paragrafo 5.

7. 

Entro 5 giorni lavorativi dall'adozione della decisione ai sensi del paragrafo 6, l'Eurosistema notificherà tale decisione al registro dei dati a livello di prestito interessato. Ove l'Eurosistema rifiuti la designazione del registro dei dati a livello di prestito o ne disponga la revoca, esso ne indica i motivi nella notifica.

8. 

Gli effetti della decisione adottata dall'Eurosistema ai sensi del paragrafo 6 decorrono dal quinto giorno lavorativo successivo alla notifica di ai sensi del paragrafo 7.

9. 

Un registro dei dati a livello di prestito deve, senza indebito ritardo, notificare all'Eurosistema ogni modifica sostanziale concernente l'osservanza dei requisiti prescritti per la designazione.

10. 

L'Eurosistema revocherà la designazione del registro dei dati a livello di prestito ove questo:

a) 

abbia ottenuto la designazione mediante false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

b) 

non soddisfa più i requisiti cui era subordinata la designazione;

11. 

Una decisione di revoca della designazione di un registro dei dati a livello di prestito ha effetto immediato. Gli ABS in relazione ai quali sono stati resi disponibili dati mediante un registro dei dati a livello di prestito la cui designazione sia stata revocata in conformità al paragrafo 10, possono mantenere l'idoneità come garanzia per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, purché soddisfino tutti gli altri requisiti, fino

a) 

alla successiva data di segnalazione dei dati a livello di prestito specificata nella sezione I.3; ovvero

b) 

per i tre mesi successivi alla decisione ai sensi del paragrafo 10, se per la parte che presenta i dati a livello di prestito l'opzione sub a) non è tecnicamente percorribile e alla BCN che valuta l'idoneità è stata fornita una motivazione scritta entro la successiva data di segnalazione dei dati a livello di prestito specificata nella sezione I.3.

Decorso tale lasso di tempo i dati a livello di prestito per tali ABS sono resi disponibili mediante un registro di dati a livello di prestitodesignato che soddisfa tutti i requisiti applicabili stabiliti dall'Eurosistema.

12. 

L'Eurosistema pubblicherà sul sito della BCE un elenco dei registri dei dati a livello di prestito designati in conformità al presente indirizzo. L'elenco sarà aggiornato entro cinque giorni dall'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 6 o del paragrafo 10.

▼M6

II bis.    Informazioni minime necessarie affinché la richiesta di designazione sia considerata completa

1. 

Per quanto concerne i requisiti dell'Eurosistema relativi all'accesso aperto, alla non discriminazione e alla trasparenza i richiedenti devono trasmettere:

a) 

informazioni dettagliate relative ai criteri di accesso e alle eventuali limitazioni all'accesso ai dati a livello di prestito degli utilizzatori dei dati e informazioni dettagliate e motivazioni per eventuali modifiche a tali criteri di accesso e limitazioni all'accesso degli utilizzatori di dati;

b) 

dichiarazioni relative alle politiche o altre descrizioni scritte del processo e dei criteri applicati per concedere a un utilizzatore dei dati l'accesso a uno specifico file di dati a livello di prestito, nonché ulteriori dettagli, in tali dichiarazioni relative alle politiche o nelle altre descrizioni scritte, di salvaguardie tecniche o procedurali in essere volte a garantire la non discriminazione.

2. 

Per quanto riguarda il requisito di copertura dell'Eurosistema, i richiedenti devono fornire informazioni relative ai seguenti ambiti.

a) 

Il numero di persone impiegato dal richiedente nel settore dei servizi relativi ai registri dei dati a livello di prestito, la formazione tecnica del personale impiegato in tale settore e/o le altre risorse a esso dedicate, nonché le modalità con le quali il richiedente gestisce e mantiene il know-how tecnico di tale personale e/o delle altre risorse per assicurare la continuità tecnica e operativa su base giornaliera a prescindere da cambiamenti nel personale o nelle risorse.

b) 

Statistiche aggiornate relative alla copertura, compreso il numero di ABS in essere che risultino idonei per operazioni di costituzione di garanzia dell'Eurosistema attualmente ammesse presso il richiedente, compresa una disaggregazione di tali ABS basata sulla localizzazione geografica dei debitori delle attività generatrici dei flussi di cassa e sulla tipologia di classi di attività generatrici dei flussi di cassa di cui all'articolo 73, paragrafo 1. Nel caso una qualsiasi classe di attività non sia attualmente ammessa dal richiedente, devono essere fornite informazioni sui progetti del richiedente e sulla possibilità tecnica di includere in futuro tale tipologia di classe di attività.

c) 

Il funzionamento tecnico del sistema del registro dei dati a livello di prestito del richiedente, compresa una descrizione scritta:

i) 

del manuale per l'utente dell'interfaccia utente, che illustri le modalità di accesso, estrazione e immissione dei dati a livello di prestito, sia dal punto di vista dell'utilizzatore dei dati che da quello del fornitore dei dati;

ii) 

dell'attuale capacità tecnica e operativa del sistema del registro del richiedente, ad esempio il numero di operazioni su ABS che possono essere immagazzinate nel sistema (e se il sistema può essere agevolmente potenziato), delle modalità con le quali i dati a livello di prestito relativi alla serie storica delle operazioni su ABS sono immagazzinati e delle modalità di accesso da parte degli utilizzatori e fornitori dei dati indicando eventuali limiti massimi al numero di prestiti che possono essere caricati da un fornitore di dati in relazione a un'operazione su ABS;

iii) 

delle attuali capacità tecniche e operative relative alla presentazione dei dati da parte dei fornitori dei dati, ossia il processo tecnico con il quale il fornitore dei dati può inviare i dati a livello di prestito e se tale processo sia manuale o automatizzato; e

iv) 

delle attuali capacità tecniche e operative relative all'estrazione dei dati da parte degli utilizzatori dei dati, ossia il processo tecnico con il quale l'utilizzatore dei dati può estrarre i dati a livello di prestito e se tale processo sia manuale o automatizzato.

d) 

Una descrizione tecnica:

i) 

dei formati dei file inviati dai fornitori dei dati e accettati dal richiedente ai fini dell'invio dei dati a livello di prestito (file di modelli Excel, schemi XML ecc.), compresa una copia in formato elettronico di ciascun formato di file, e un'indicazione circa la fornitura da parte del richiedente ai fornitori dei dati degli strumenti per convertire i dati a livello di prestito nei formati di file accettati dal richiedente;

ii) 

delle attuali capacità tecniche e operative del richiedente relative alla documentazione di controllo e convalida per il sistema del richiedente, compreso il calcolo del punteggio di conformità dei dati a livello di prestito;

iii) 

della frequenza degli aggiornamenti e del rilascio di nuove versioni del sistema, nonché delle politiche di manutenzione di controllo;

iv) 

delle attuali capacità tecniche e operative del richiedente finalizzate all'adattamento ai futuri aggiornamenti dei modelli dell'Eurosistema relativi ai dati a livello di prestito, come le modifiche agli attuali campi, e l'aggiunta e la cancellazione di campi;

v) 

delle capacità tecniche del richiedente relative al ripristino in caso di disastro e alla continuità operativa, in particolare riguardo al margine di riserva delle singole soluzioni di archiviazione e di backup nel proprio centro dati e nell'architettura del server;

vi) 

delle attuali capacità tecniche del richiedente relative alla propria architettura di controllo interno in relazione ai dati a livello di prestito, compresi i controlli dei sistemi informativi e l'integrità dei dati.

3. 

Per quanto riguarda il requisito dell'Eurosistema relativo ad un'adeguata struttura di governance i richiedenti devono fornire:

a) 

dettagli relativi alla forma societaria, ossia l'atto costitutivo o lo statuto e la compagine azionaria;

b) 

informazioni relative alle procedure di internal audit del richiedente (se presenti), compresa l'identità delle persone incaricate di condurre gli audit, se gli audit siano oggetto di verifiche esterne e, ove essi siano condotti internamente, quali misure siano state adottate per prevenire o gestire eventuali conflitti di interessi;

c) 

informazioni relative alle modalità con le quali la struttura di governance del richiedente è funzionale agli interessi dei portatori di interesse del mercato degli ABS, in particolare se le sue politiche tariffarie siano prese in esame nel contesto di tale requisito;

d) 

conferma per iscritto che l'Eurosistema avrà accesso, in modo continuativo, alla documentazione di cui ha bisogno per monitorare la perdurante adeguatezza della struttura di governance del richiedente e l'osservanza dei requisiti di governance di cui al paragrafo 4 della sezione IV.I.

4. 

Il richiedente deve fornire una descrizione dei seguenti aspetti:

a) 

le modalità con le quali il richiedente calcola il punteggio di qualità dei dati e le modalità con le quali il punteggio è pubblicato nel sistema di registrazione del richiedente e in tal modo messo a disposizione degli utilizzatori dei dati;

b) 

i controlli di qualità dei dati effettuati dal richiedente, compreso il processo, il numero dei controlli e l'elenco dei campi oggetto dei controlli;

c) 

le attuali capacità del richiedente relative alle comunicazioni sui controlli di coerenza e accuratezza, ossia le modalità con le quali le comunicazioni esistenti sono prodotte dal richiedente a beneficio dei fornitori e degli utilizzatori dei dati, la capacità della piattaforma del richiedente di produrre comunicazioni automatizzate e personalizzate secondo le richieste degli utilizzatori dei dati e la capacità della piattaforma del richiedente di inviare automaticamente notifiche agli utilizzatori e ai fornitori dei dati (ad esempio notifiche relative ai dati a livello di prestito caricati per una specifica operazione).

▼B




ALLEGATO IX

PROCESSO DI VERIFICA DEI RISULTATI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EUROSISTEMA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ CREDITIZIA

1. Per ogni sistema di valutazione della qualità creditizia, il processo di verifica dei risultati del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (ECAF), svolto a cadenza annuale, consiste in un raffronto ex post fra:

a) 

il tasso di default osservato per tutti i soggetti e gli strumenti idonei valutati dal sistema di valutazione della qualità creditizia, laddove i soggetti e gli strumenti sono raggruppati in insiemi statici in base a determinate caratteristiche, quali la valutazione del credito, la classe di attività, il settore industriale, il modello di valutazione della qualità creditizia; e

b) 

la probabilità massima di default associata al rispettivo livello di qualità del credito della scala di rating armonizzata dell'Eurosistema.

2. Il primo elemento del processo è la compilazione annuale a cura del fornitore del sistema di valutazione della qualità creditizia dell'elenco di soggetti e strumenti di debito la cui valutazione della qualità del credito soddisfi i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema all'inizio del periodo di verifica. Tale elenco deve poi essere presentato all'Eurosistema dal fornitore del sistema di valutazione della qualità creditizia utilizzando il modello fornito dall'Eurosistema, che include i campi relativi all'identificazione, la classificazione e la valutazione della qualità del credito.

3. Il secondo elemento del processo ha luogo alla fine del periodo di verifica di 12 mesi. Il fornitore del sistema di valutazione della qualità creditizia aggiorna i dati relativi ai risultati dei soggetti e degli strumenti di debito inclusi nella lista. L'Eurosistema si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni necessarie per la conduzione della verifica dei risultati.

4. Il tasso di default rilevato sull'insieme statico di un sistema di valutazione della qualità creditizia, registrato su un orizzonte temporale di un anno, è utilizzato come dato analitico per il processo di verifica dei risultati dell'ECAF, che include una regolare verifica annua e una valutazione su più periodi.

5. In caso di un significativo scostamento, su un periodo di un anno e/o di più anni, fra il tasso di default osservato per l'insieme statico e la probabilità massima di default del pertinente livello di qualità del credito, l'Eurosistema consulterà il fornitore del sistema di valutazione della qualità creditizia per analizzare le ragioni di tale scostamento.

▼M4




ALLEGATO IX bis

REQUISITI DI COPERTURA MINIMA PER AGENZIE ESTERNE DI VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO NEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EUROSISTEMA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ CREDITIZIA

Il presente allegato si applica all'accettazione di un'agenzia di rating del credito (credit rating agency, CRA) come agenzia esterna di valutazione del merito di credito (external credit assessment institution, ECAI) nel quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (Eurosystem credit assessment framework,ECAF), come precisato nell'articolo 120, paragrafo 2.

1.   REQUISITI DI COPERTURA

1. 

►M6  Relativamente alla copertura attuale, in ciascuna di almeno tre delle quattro classi di attività a) obbligazioni bancarie non garantite, b) obbligazioni societarie, c) obbligazioni garantite e d) ABS, la CRA deve fornire una copertura minima del: ◄

i) 

10 % dell'universo di attività idonee dell'area dell'euro, computate in terminI di attività dotate di rating e emittenti dotati di rating, fatta eccezione per la classe di attività degli ABS, per la quale si applicherà esclusivamente la copertura in termini di attività dotate di rating;

ii) 

20 % dell'universo di attività idonee dell'area dell'euro, computate in termini di importi nominali in essere;

iii) 

in almeno 2/3 dei paesi dell'area dell'euro con attività idonee nelle rispettive classi di attività, la CRA deve fornire la copertura richiesta delle attività dotate di rating, degli emittenti dotati di rating o degli importi nominali dotati di rating cone indicato nei punti i) e ii).

2. 

LA CRA deve fornire rating sovrani per almeno tutti i paesi dell'area dell'euro di residenza degli emittenti in cui alle attività in una delle quattro classi di attività di cui al paragrafo 1 è stato attribuito un rating da tale CRA, con l'eccezione delle attività per le quali l'Eurosistema ritiene irrilevante la valutazione del rischio paese ai fini del rating del credito attribuito dalla CRA all'emissione, all'emittente o al garante.

3. 

Per quanto riguarda la copertura storica, la CRA deve aver soddisfatto almeno l'80 % dei requisiti di copertura minima indicati nel paragrafi 1 e 2 in ciascuno dei tre anni precedenti la domanda di accettazione ECAF, e soddisfare il 100 % di tali requisiti al momento della domanda e nel corso dell'intero periodo di accettazione ECAF.

2.   CALCOLO DELLA COPERTURA

1. 

La copertura è calcolata sulla base dei rating emessi o avallati dalla CRA in conformità al Regolamento (CE) n. 1060/2009 e che soddisfano tutti gli altri requisiti ECAF.

2. 

La copertura di una determinata CRA è basata sui rating delle attività idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema ed è computata in linea con le regole in materia di priorità ai sensi dell'articolo 84 prendendo in considerazione solo i rating della CRA.

3. 

Nel calcolo della copertura minima di una CRA non ancora accettata a fini ECAF, l'Eurosistema include anche i rating pertinenti forniti per le attività non idonee per mancanza di rating attribuito da ECAI accettate a fini ECAF.

3.   RIESAME DELLA CONFORMITÀ

1. 

Il rispetto di tali requisiti di copertura da parte delle ECAI accettate è riesaminata annualmente.

2. 

Il mancato rispetto dei requisiti di copertura può essere sanzionata in conformità alle regole e alle procedure ECAF.




ALLEGATO IX ter

REQUISITI MINIMI NEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EUROSISTEMA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ CREDITIZIA PER RELAZIONI SU NUOVE EMISSIONI E RAPPORTI DI SORVEGLIANZA RELATIVI A PROGRAMMI DI OBBLIGAZIONI GARANTITE

1.   INTRODUZIONE

Ai fini del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia dell'Eurosistema (ECAF) le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (external credit assessment institution, ECAI), rispetto all'articolo 120, paragrafo 2 bis, devono soddisfare specifici criteri operativi in relazione alle obbligazioni garantite a partire dal 1o luglio 2017. In particolare, le ECAI:

a) 

illustrano i programmi di obbligazioni garantite di nuova valutazione in una relazione sui rating di credito pubblicamente disponibile;

b) 

predispongono, su base trimestrale, rapporti di sorveglianza relativi alle obbligazioni garantite.

Il presente allegato indica in dettaglio i requisiti minimi.

▼M7

I requisiti si applicano ai rating all'emissione di cui all'articolo 83 e comprendono pertanto tutti i rating all'attività e al programma per le obbligazioni garantite idonee. La conformità dell'ECAI a tali requisiti sarà periodicamente riesaminata. Se per uno specifico programma di obbligazioni garantite i criteri non sono soddisfatti, l'Eurosistema può ritenere che il/i rating di credito pubblico/i riguardante/i il relativo programma di obbligazioni garantite non soddisfi/soddisfino gli elevati standard di credito dell'ECAF. Pertanto, il relativo rating di credito pubblico dell'ECAI non potrà essere utilizzato per determinare i requisiti di qualità creditizia per le attività negoziabili emesse nell'ambito di quello specifico programma di obbligazioni garantite.

▼M4

2.   REQUISITI MINIMI

a) 

Le relazioni sul rating di credito (relazioni su nuove emissioni) pubblicamente disponibili di cui al paragrafo 1, lettera a), devono includere tra l'altro un'analisi esaustiva degli aspetti strutturali e giuridici del programma, una valutazione dettagliata del pool di garanzie, un'analisi del rischio di mercato e di rifinanziamento, un'analisi dei partecipanti all'operazione, le assunzioni e i modelli proprietari dell'ECAI e un'analisi di ogni altro aspetto rilevante dell'operazione.

b) 

Il rapporto di sorveglianza di cui al paragrafo 1, lettera b), deve essere pubblicato dall'ECAI non oltre otto settimane dopo la fine di ciascun trimestre. Il rapporto di sorveglianza deve contenere le seguenti informazioni.

i) 

I modelli proprietari dell'ECAI, compresi i più recenti modelli proprietari dinamici disponibili utilizzati nella determinazione del rating. Se la data a cui si riferiscono i modelli proprietari differisce da quella di pubblicazione del rapporto, la data a cui i modelli proprietari si riferiscono dovrebbe essere specificata.

ii) 

Un quadro riepilogativo del programma che includa, come minimo, le attività e le passività in essere, l'emittente e le altre parti più importanti dell'operazione, la principale tipologia di attività costituite in garanzia, il quadro normativo cui il programma è soggetto, il rating del programma e dell'emittente.

iii) 

I livelli dell'eccesso di garanzia, compresi gli eccessi di garanzia effettivi e quelli che l'emittente si impegna a mantenere.

iv) 

Il profilo attività-passività, compresa la tipologia di scadenza delle obbligazioni garantite, ad esempio hard bullet, soft bullet o pass-though, la vita media ponderata dell'obbligazione garantita e del pool di garanzie e informazioni sui disallineamenti di tasso di interesse e di valuta.

v) 

Gli accordi di swap su tassi di interesse e di valuta esistenti al momento della pubblicazione del rapporto, compresi i nomi delle controparti dello swap e, se del caso, i rispettivi codici identificativi del soggetto giuridico (legal entity identifiers).

▼M7

vi) 

La distribuzione delle valute, inclusa la disaggregazione in termini di valore sia a livello del pool di garanzie che a livello delle singole obbligazioni e inclusa la percentuale delle attività denominate in euro e la percentuale delle obbligazioni denominate in euro.

vii) 

Le attività del pool di garanzie, incluso il saldo delle attività, la tipologia delle attività, il numero e la dimensione media dei finanziamenti, l'età media (seasoning), la scadenza, i rapporti prestito/valore, la distribuzione regionale e degli arretrati. Per quanto riguarda le distribuzioni regionali, se le attività del pool di garanzie consistono in prestiti erogati in differenti paesi, il rapporto di sorveglianza deve presentare almeno la distribuzione per paese e la distribuzione regionale per il paese principale di erogazione.

▼M4

viii) 

Le attività sostitutive del pool di garanzie, incluso il saldo delle attività.

ix) 

L'elenco di tutti i titoli dotati di rating nel programma, individuati tramite il numero internazionale di identificazione dei titoli (international securities identification number, ISIN). Tale comunicazione può essere anche effettuata mediante un file separato e scaricabile dal sito Internet dell'ECAI.

x) 

Un elenco delle definizioni dei dati e delle fonti dei dati utilizzati nell'elaborazione del rapporto di sorveglianza. Tale comunicazione può essere anche effettuata mediante un file separato e scaricabile dal sito Internet dell'ECAI.

▼M7

I rapporti di sorveglianza relativi alle multi-cédulas devono contenere tutte le informazioni richieste ai punti da i) a x). Inoltre, tali rapporti devono includere l'elenco dei relativi soggetti eroganti e delle loro rispettive quote nella multi-cédula. Le informazioni relative alla singola attività devono essere segnalate o direttamente nel rapporto di sorveglianza relativo alla multi-cédula o mediante riferimento ai rapporti di sorveglianza per ogni singola cédula a cui l'ECAI ha attribuito il rating.

▼M3 —————

▼M3




ALLEGATO XI

FORME DI TITOLI

Il 13 giugno 2006 la Banca centrale europea (BCE) ha comunicato i criteri «new global notes» (NGN) per i titoli internazionali in forma di certificati globali al portatore (global bearer) idonei quali garanzia per le operazioni di credito dell'Eurosistema dal 1o gennaio 2007. Il 22 ottobre 2008 la BCE ha comunicato che i titoli di debito internazionali in forma globale nominativa (global registered form) emessi dopo il 30 settembre 2010 sarebbero stati idonei quali garanzia per le operazione di credito dell'Eurosistema quando viene utilizzata la nuova struttura di custodia per titolo di debito internazionali (NSS).

La seguente tavola riassume le norme di idoneità per le differenti forme di titoli con l'introduzione dei criteri NGN e NSS.



Tavola 1

Norme di idoneità per le differenti forme di titoli

Globale/individuale

Al portatore/registrato

NGN/classic global note (CGN)/NSS

Il servizio di custodia comune (common safekeeper, CSK) è uno SDAI (*1) ?

Idoneo?

Globale

Al portatore

NGN

No

No

Globale

Al portatore

CGN

N/A

No, ma i titoli emessi prima del 1o gennaio 2007 godranno di un periodo di salvaguardia (grandfathering) fino a scadenza, oltre alle riaperture di emissioni «a rubinetto» dal 1o gennaio 2007 quando i codici ISIN sono fungibili.

Globale

Registrato

CGN

N/A

Le obbligazioni emesse secondo questa struttura dopo il 30 settembre 2010 non sono più idonee

Globale

Registrato

NSS

Individuale

Al portatore

N/A

N/A

Le obbligazioni emesse secondo questa struttura dopo il 30 settembre 2010 non sono più idonee. I titoli emessi in forma di certificati individuali al portatore (individual bearer notes) il 30 settembre 2010 o in precedenza godono di un periodo di salvaguardia (grandfathering) fino a scadenza.

(*1)   Oppure, se applicabile, un Sistema di deposito accentrato (SDA) valutato positivamente.

▼B




ALLEGATO XII

ESEMPI DI OPERAZIONI E PROCEDURE DI POLITICA MONETARIA DELL'EUROSISTEMA

Indice degli esempi

Esempio 1

Operazione temporanea di immissione di liquidità mediante asta a tasso fisso

Esempio 2

Operazione temporanea di finanziamento mediante asta a tasso variabile

Esempio 3

Emissione di certificati di debito della Banca centrale europea (BCE) mediante asta a tasso variabile

Esempio 4

Operazione di swap in valuta effettuata tramite asta a tasso variabile per assorbire liquidità

Esempio 5

Operazione di swap in valuta effettuata tramite asta a tasso variabile per immettere liquidità

Esempio 6

Misure per il controllo dei rischi

I.   ESEMPIO 1: OPERAZIONE TEMPORANEA DI IMMISSIONE DI LIQUIDITÀ MEDIANTE ASTA A TASSO FISSO

1. La BCE decide di immettere liquidità nel mercato tramite un'operazione temporanea organizzata con una procedura d'asta a tasso fisso.

2. Tre controparti presentano le seguenti offerte:



Controparte

Offerta (in milioni di euro)

Banca 1

30

Banca 2

40

Banca 3

70

Totale

140

3. La BCE decide di assegnare un totale di 105 milioni di EUR.

4. La percentuale di riparto è:

image

5. L'assegnazione alle controparti è la seguente:



Controparte

Offerta (in milioni di euro)

Riparto (in milioni di euro)

Banca 1

30

22,5

Banca 2

40

30,0

Banca 3

70

52,5

Totale

140

105,0

II.   ESEMPIO 2: OPERAZIONE TEMPORANEA DI IMMISSIONE DI LIQUIDITÀ TRAMITE ASTA A TASSO VARIABILE

1. La BCE decide di immettere liquidità nel mercato tramite un'operazione temporanea organizzata con una procedura d'asta a tasso variabile.

2. Tre controparti presentano le seguenti offerte:



 

Importo (in milioni di euro)

Tasso di interesse (%)

Banca 1

Banca 2

Banca 3

Totale offerte

Offerte aggregate

3,15

 

 

 

0

0

3,10

 

5

5

10

10

3,09

 

5

5

10

20

3,08

 

5

5

10

30

3,07

5

5

10

20

50

3,06

5

10

15

30

80

3,05

10

10

15

35

115

3,04

5

5

5

15

130

3,03

5

 

10

15

145

Totale

30

45

70

145

 

3. La BCE decide di assegnare 94 milioni di EUR, con un conseguente tasso di interesse marginale del 3,05 %.

4. Tutte le offerte al di sopra del 3,05 % (per un importo complessivo di 80 milioni di EUR) sono accolte per intero. Al 3,05 % la percentuale di riparto è la seguente:

image

5. Quindi, a titolo di esempio, l'assegnazione alla banca 1 al tasso di interesse marginale è la seguente:

0,4 × 10 = 4

6. L'assegnazione totale alla banca 1 risulta perciò essere:

5 + 5 + 4 = 14

7. I risultati dell'aggiudicazione possono essere riassunti come segue:



 

Importo (in milioni di euro)

Controparti

Banca 1

Banca 2

Banca 3

Totale

Totale offerte

30,0

45,0

70,0

145

Totale assegnazioni

14,0

34,0

46,0

94

8. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga in base a una procedura d'asta a tasso unico («asta di tipo neerlandese»), il tasso di interesse applicato agli importi assegnati alle controparti è del 3,05 %.

9. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga in base a una procedura d'asta a tasso multiplo («asta di tipo americano»), non viene applicato un tasso di interesse unico agli importi assegnati alle controparti; ad esempio, la banca 1 riceve 5 milioni di EUR al 3,07 %, 5 milioni di EUR al 3,06 % e 4 milioni di EUR al 3,05 %.

III.   ESEMPIO 3: EMISSIONE DI CERTIFICATI DI DEBITO DELLA BCE MEDIANTE ASTA A TASSO VARIABILE

1. La BCE decide di assorbire liquidità dal mercato attraverso un'emissione di certificati di debito organizzata con una procedura d'asta a tasso variabile.

2. Tre controparti presentano le seguenti offerte:



 

Importo (in milioni di euro)

Tasso di interesse (%)

Banca 1

Banca 2

Banca 3

Totale

Offerte aggregate

3,00

 

 

 

0

0

3,01

5

 

5

10

10

3,02

5

5

5

15

25

3,03

5

5

5

15

40

3,04

10

5

10

25

65

3,05

20

40

10

70

135

3,06

5

10

10

25

160

3,08

5

 

10

15

175

3,10

 

5

 

5

180

Totale

55

70

55

180

 

3. La BCE decide di assegnare un importo nominale di 124,5 milioni di EUR, con conseguente tasso di interesse marginale del 3,05 %.

4. Tutte le offerte al di sotto del 3,05 % (per un importo complessivo di 65 milioni di EUR) sono accolte per intero. Al 3,05 % la percentuale di riparto è la seguente:

image

5. Quindi, a titolo di esempio, l'assegnazione alla banca 1 al tasso di interesse marginale è la seguente:

0,85 × 20 = 17

6. L'assegnazione totale alla banca 1 risulta perciò essere:

5 + 5 + 5 + 10 + 17 = 42

7. I risultati dell'aggiudicazione possono essere riassunti come segue:



 

Importo (in milioni di euro)

Controparti

Banca 1

Banca 2

Banca 3

Totale

Totale offerte

55,0

70,0

55,0

180,0

Totale assegnazioni

42,0

49,0

33,5

124,5

IV.   ESEMPIO 4: OPERAZIONE DI SWAP IN VALUTA EFFETTUATA TRAMITE ASTA A TASSO VARIABILE PER ASSORBIRE LIQUIDITÀ

1. La BCE decide di assorbire liquidità dal mercato attraverso un'operazione di swap in valuta sul tasso di cambio euro/dollaro statunitense mediante una procedura d'asta a tasso variabile. (Nota: in questo esempio l'euro è negoziato a premio)

2. Tre controparti presentano le seguenti offerte:



 

Importo (in milioni di euro)

Punti a termine (× 10 000 )

Banca 1

Banca 2

Banca 3

Totale

Offerte aggregate

6,84

 

 

 

0

0

6,80

5

 

5

10

10

6,76

5

5

5

15

25

6,71

5

5

5

15

40

6,67

10

10

5

25

65

6,63

25

35

40

100

165

6,58

10

20

10

40

205

6,54

5

10

10

25

230

6,49

 

5

 

5

235

Totale

65

90

80

235

 

3. La BCE decide di assegnare 158 milioni di EUR e di conseguenza i punti a termine marginali sono 6,63. Tutte le offerte al di sopra dei 6,63 punti (per un importo complessivo di 65 milioni di EUR) sono accolte per intero. A 6,63 punti la percentuale di riparto è la seguente:

image

4. Quindi, a titolo di esempio, l'assegnazione alla banca 1, ai punti a termine marginali, è la seguente:

0,93 × 25 = 23,25

5. L'assegnazione totale alla banca 1 risulta perciò essere:

5 + 5 + 5 + 10 + 23,25 = 48,25

6. I risultati dell'aggiudicazione possono essere riassunti come segue:



 

Importo (in milioni di euro)

Controparti

Banca 1

Banca 2

Banca 3

Totale

Totale offerte

65,0

90,0

80,0

235,0

Totale assegnazioni

48,25

52,55

57,20

158,0

7. La BCE stabilisce per l'operazione un tasso di cambio a pronti tra euro e dollaro statunitense di 1,1300.

8. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga in base a una procedura d'asta a tasso unico («asta di tipo neerlandese»), alla data di inizio dell'operazione l'Eurosistema acquista 158 000 000 EUR e vende 178 540 000 USD. Alla data di scadenza dell'operazione, l'Eurosistema vende 158 000 000 EUR e acquista 178 644 754 USD (il tasso di cambio a termine è 1,130663 = 1,1300 + 0,000663).

9. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga secondo una procedura d'asta a tasso multiplo («asta di tipo americano»), gli importi scambiati dall'Eurosistema in euro e in dollari statunitensi sono indicati nella tavola seguente:



Operazione a pronti

Operazione a termine

Tasso di cambio

EUR acquistati

USD venduti

Tasso di cambio

EUR venduti

USD acquistati

1,1300

 

 

1,130684

 

 

1,1300

10 000 000

11 300 000

1,130680

10 000 000

11 306 800

1,1300

15 000 000

16 950 000

1,130676

15 000 000

16 960 140

1,1300

15 000 000

16 950 000

1,130671

15 000 000

16 960 065

1,1300

25 000 000

28 250 000

1,130667

25 000 000

28 266 675

1,1300

93 000 000

105 090 000

1,130663

93 000 000

105 151 659

1,1300

 

 

1,130658

 

 

1,1300

 

 

1,130654

 

 

1,1300

 

 

1,130649

 

 

Totale

158 000 000

178 540 000

 

158 000 000 .

178 645 339

IV.   ESEMPIO 5: OPERAZIONE DI SWAP IN VALUTA EFFETTUATA MEDIANTE ASTA A TASSO VARIABILE PER IMMETTERE LIQUIDITÀ

1. La BCE decide di immettere liquidità nel mercato attraverso un'operazione di swap in valuta sul tasso di cambio euro/dollaro statunitense tramite una procedura d'asta a tasso variabile. (Nota: in questo esempio l'euro è negoziato a premio)

2. Tre controparti presentano le seguenti offerte:



 

Importo (in milioni di euro)

Punti a termine (× 10 000 )

Banca 1

Banca 2

Banca 3

Totale

Offerte aggregate

6,23

 

 

 

 

 

6,27

5

 

5

10

10

6,32

5

 

5

10

20

6,36

10

5

5

20

40

6,41

10

10

20

40

80

6,45

20

40

20

80

160

6,49

5

20

10

35

195

6,54

5

5

10

20

215

6,58

 

5

 

5

220

Totale

60

85

75

220

 

3. La BCE decide di assegnare 197 milioni di EUR e di conseguenza i punti a termine marginali sono 6,54. Tutte le offerte al di sotto dei 6,54 punti (per un importo complessivo di 195 milioni di EUR) sono accolte per intero. A 6,54 punti la percentuale di riparto è la seguente:

image

4. Quindi, a titolo di esempio, l'assegnazione alla banca 1, ai punti a termine marginali, è la seguente:

0,10 × 5 = 0,5

5. L'assegnazione totale alla banca 1 risulta perciò essere:

5 + 5 + 10 + 10 + 20 + 5 + 0,5 = 55,5

6. I risultati dell'aggiudicazione possono essere riassunti come segue:



 

Importo (in milioni di euro)

Controparti

Banca 1

Banca 2

Banca 3

Totale

Totale offerte

60,0

85,0

75,0

220

Totale assegnazioni

55,5

75,5

66,0

197

6. La BCE stabilisce per l'operazione un tasso di cambio a pronti tra euro e dollaro statunitense di 1,1300.

7. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga in base a una procedura d'asta a tasso unico («asta di tipo neerlandese»), alla data di inizio dell'operazione l'Eurosistema vende 197 000 000 EUR e acquista 222 610 000 USD. Alla data di scadenza dell'operazione, l'Eurosistema acquista 197 000 000 EUR e vende 222 738 838 USD (il tasso di cambio a termine è 1,130654 = 1,1300 + 0,000654).

8. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga secondo una procedura d'asta a tasso multiplo («asta di tipo americano»), gli importi scambiati dall'Eurosistema in euro e in dollari statunitensi sono indicati nella tavola seguente:



Operazione a pronti

Operazione a termine*

Tasso di cambio

EUR venduti

USD acquistati

Tasso di cambio

EUR acquistati

USD venduti

1,1300

 

 

1,130623

 

 

1,1300

10 000 000

11 300 000

1,130627

10 000 000

11 306 270

1,1300

10 000 000

11 300 000

1,130632

10 000 000

11 306 320

1,1300

20 000 000

22 600 000

1,130636

20 000 000

22 612 720

1,1300

40 000 000

45 200 000

1,130641

40 000 000

45 225 640

1,1300

80 000 000

90 400 000

1,130645

80 000 000

90 451 600

1,1300

35 000 000

39 550 000

1,130649

35 000 000

39 572 715

1,1300

2 000 000

2 260 000

1,130654

2 000 000

2 261 308

1,1300

 

 

1,130658

 

 

Totale

197 000 000

222 610 000

 

197 000 000

222 736 573

VI.   ESEMPIO 6: MISURE PER IL CONTROLLO DEI RISCHI

1. Questo esempio illustra il sistema di controllo dei rischi che viene utilizzato per le attività mobilizzate come garanzia nell'ambito delle operazioni di credito dell'Eurosistema. Questo esempio si basa sull'ipotesi che, nel calcolo per determinare l'esigenza di una richiesta di margini, viene preso in considerazione l'interesse maturato sulla liquidità offerta e si applica un livello di attivazione pari allo 0,5 % della liquidità offerta. L'esempio si basa sull'ipotesi che una controparte partecipi alle seguenti operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema:

a) 

un'operazione di rifinanziamento principale con data di inizio 30 luglio 2014 e scadenza 6 agosto 2014 nella quale la controparte risulta aggiudicataria per 50 milioni di EUR a un tasso di interesse del 0,15 %;

b) 

un'operazione di rifinanziamento a più lungo termine con data di inizio 31 luglio 2014 e scadenza 23 ottobre 2014 nella quale la controparte risulta aggiudicataria per 45 milioni di EUR a un tasso di interesse del 0,15 %;

c) 

un'operazione di rifinanziamento principale con data di inizio 6 agosto 2014 e scadenza 13 agosto 2014 nella quale la controparte risulta aggiudicataria per 35 milioni di EUR a un tasso di interesse del 0,15 %;

2. Le caratteristiche delle attività negoziabili mobilizzate dalla controparte per coprire queste operazioni sono specificate nella tavola 1.

▼M4

Tavola 1

Attività negoziabili mobilizzate nelle operazioni



Caratteristiche

Nome

Classe di attività

Data di scadenza

Tipologia della cedola

Frequenza della cedola

Vita residua

Scarto di garanzia

Titolo A

Obbligazione garantita conforme alla direttiva OICVM di tipo jumbo

30.8.2018

Fissa

Semestrale

4 anni

2,50 %

Titolo B

Titolo di Stato

19.11.2018

Variabile

Annuale

4 anni

0,50 %

Titolo C

Obbligazione societaria

12.5.2025

Zero coupon

 

> 10 anni

13,00 %



Prezzi in percentuale (inclusi interessi maturati) (*1)

30.7.2014

31.7.2014

1.8.2014

4.8.2014

5.8.2014

6.8.2014

7.8.2014

101,61

101,21

99,50

99,97

99,73

100,01

100,12

 

98,12

97,95

98,15

98,56

98,59

98,57

 

 

 

 

 

53,71

53,62

(*1)   I prezzi riportati per ogni data di valutazione corrispondono ai prezzi più rappresentativi del giorno lavorativo precedente la data di valutazione.

▼B

SISTEMA DI EARMARKING

In primo luogo, si assume che le operazioni sono svolte con una banca centrale nazionale (BCN) che utilizza un sistema nel quale le attività sottostanti sono direttamente collegate (earmarked) a ciascuna operazione. La valutazione delle attività mobilizzate come garanzia è effettuata su base giornaliera. Il sistema di controllo dei rischi può allora essere descritto nel seguente modo (cfr. anche la tavola 2):

▼M4

1. 

Il 30 luglio 2014 la controparte effettua un'operazione di pronti contro termine con la BCN, che acquista 50,6 milioni di EUR del titolo A. Il titolo A è un'obbligazione garantita di tipo jumbo conforme alla direttiva OICVM a tasso fisso con scadenza 30 agosto 2018 e a cui è attribuito un livello di qualità del credito 1-2. Esso ha pertanto una vita residua pari a quattro anni e gli viene quindi applicato uno scarto di garanzia pari al 2,5 %. Il prezzo di mercato del titolo A sul mercato di riferimento in quel giorno è di 101,61 %, comprensivo degli interessi maturati sulla cedola. La controparte deve consegnare un ammontare del titolo A il cui valore, dopo la deduzione dello scarto di garanzia del 2,5 %, superi l'ammontare aggiudicato di 50 milioni di EUR. Pertanto, la controparte consegna il titolo A per un importo nominale pari a 50,6 milioni di EUR, il cui valore di mercato rettificato è pari in quel giorno a 50 129 294 EUR.

▼B

2. 

Il 31 luglio 2014 la controparte effettua un'operazione di pronti contro termine con la BCN, che acquista 21 milioni di EUR del titolo A (prezzo di mercato pari a 101,21 %, scarto di garanzia pari al 2,5 %) e 25 milioni di EUR del titolo B (prezzo di mercato pari a 98,02 %). Il titolo B è un titolo di Stato a tasso variabile e a cui è attribuito un livello di qualità del credito 1-2, al quale viene applicato uno scarto di garanzia pari allo 0,5 %. Il valore di mercato rettificato del titolo A e del titolo B in quel giorno è pari a 45 130 098 EUR, ed eccede pertanto l'importo richiesto, che è pari a 45 000 000 EUR.

3. 

Il 31 luglio 2014 le attività sottostanti l'operazione di rifinanziamento principale effettuata il 30 luglio 2014 sono rivalutate. Con un prezzo di mercato di 101,21 %, il valore di mercato rettificato del titolo A rimane ancora entro i margini di oscillazione consentiti. Conseguentemente, l'importo dei titoli mobilizzati è sufficiente a coprire sia l'importo del finanziamento sia gli interessi maturati che ammontano a 208 EUR;

4. 

Il 1o agosto 2014 le attività sottostanti sono rivalutate: il prezzo di mercato del titolo A è pari a 99,50 % e il prezzo di mercato del titolo B è pari a 97,95 %. Gli interessi maturati ammontano a 417 EUR sull'operazione di rifinanziamento principale iniziata il 30 luglio 2014 e a 188 EUR sull'operazione di rifinanziamento a più lungo termine iniziata il 31 luglio 2014. Conseguentemente, il valore di mercato rettificato del titolo A consegnato nella prima operazione non solo scende al di sotto dell'ammontare dovuto, ossia importo del finanziamento + interessi maturati, di un importo pari a 912 092 EUR, ma risulta anche inferiore al livello di attivazione di 49 750 415 EUR. La controparte consegna 950 000 EUR in valore nominale del titolo A, che, dopo aver sottratto lo scarto di garanzia del 2,5 % dal valore di mercato basato su un prezzo di 99,50 %, ripristina a un livello sufficiente l'importo dei titoli posti a copertura dell'operazione. Le BCN possono chiedere il versamento dei margini in contante invece che in titoli.

Una richiesta di margini è necessaria anche per la seconda operazione in quanto il valore di mercato rettificato dei titoli utilizzati nell'operazione stessa (44 737 688 EUR) risulta inferiore al livello di attivazione (44 775 187 EUR). La controparte pertanto consegna 270 000 EUR in valore nominale del titolo B con un valore di mercato rettificato di 263 143 EUR.

5. 

Il 4 e il 5 agosto 2014 le attività sottostanti sono rivalutate, senza che ciò risulti in richieste di margini per le operazioni effettuate il 30 e il 31 luglio 2014.

6. 

Il 6 agosto 2014 la controparte rimborsa il finanziamento ottenuto con l'operazione di rifinanziamento principale effettuata il 30 luglio 2014 compresi gli interessi maturati che ammontano a 1 458 EUR. La BCN restituisce 51 550 000 EUR in valore nominale del titolo A.

Nello stesso giorno la controparte effettua una nuova operazione di pronti contro termine con la BCN, che acquista 75 milioni di EUR in valore nominale del titolo C. Poiché il titolo C è un'obbligazione societaria di tipo zero coupon con vita residua superiore a dieci anni e a cui è attribuito un livello di qualità del credito 1-2 a cui si applica uno scarto di garanzia del 13 %, il valore di mercato rettificato in quel giorno è di 35 045 775 EUR. Dalla rivalutazione delle attività sottostanti l'operazione di rifinanziamento a più lungo termine effettuata il 31 luglio 2014 risulta che il valore di mercato rettificato dei titoli forniti in garanzia eccede il livello superiore di attivazione e pertanto la BCN restituisce alla controparte 262 000 EUR in valore nominale del titolo B. Se la BCN avesse dovuto pagare un margine alla controparte relativamente alla seconda operazione, in alcuni casi questo margine si sarebbe potuto compensare con il margine dovuto alla BCN dalla controparte relativamente alla prima operazione. Conseguentemente ci sarebbe stato un unico pagamento di margini.

SISTEMA DI POOLING

In secondo luogo, si assume che le operazioni sono effettuate con una BCN che adotta un sistema di pooling, in cui le attività incluse nel pool utilizzato dalla controparte non sono direttamente collegate a specifiche operazioni:

1. 

Anche in questo esempio viene ipotizzata la stessa sequenza di operazioni utilizzata nell'esempio precedente (sistema di earmarking). La principale differenza è che, nelle date di valutazione, il valore di mercato rettificato di tutte le attività comprese nel pool deve coprire l'importo complessivo delle operazioni in essere effettuate dalla controparte con la BCN. Conseguentemente, la richiesta di margini per 1 174 592 EUR effettuata il 1o agosto 2014 in questo esempio è identica a quella necessaria nel sistema di earmarking. La controparte consegna 1 300 000 EUR in valore nominale del titolo A, che, dopo aver sottratto lo scarto di garanzia del 2,5 % dal valore di mercato basato su un prezzo di 99,50 %, ripristina a un livello sufficiente l'importo dei titoli dati in garanzia.

2. 

Inoltre, il 6 agosto 2014, data in cui scade l'operazione effettuata il 30 luglio 2014, la controparte può continuare a tenere le attività sul proprio conto di deposito indistinto (pool account). Un'attività può anche essere sostituita con un'altra come illustrato nell'esempio, dove 51,9 milioni di EUR in valore nominale del titolo A sono sostituiti con 75,5 milioni di EUR del titolo C a copertura del finanziamento ottenuto con tutte le operazioni di rifinanziamento, compresi gli interessi maturati.

3. 

Il sistema di controllo dei rischi utilizzato dal sistema di pooling è descritto nella tavola 3.



Tavola 2

Sistema di earmarking

Data

Operazioni

Data d'inizio

Data di scadenza

Tasso

Importo nominale

Interessi maturati

Importo da coprire

Limite inferiore del livello di attivazione

Limite superiore del livello di attivazione

Valore di mercato rettificato

Margini dovuti

30.7.2014

Rifinanziamento principale

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

50 000 000

49 750 000

50 250 000

50 129 294

31.7.2014

Rifinanziamento principale

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

208

50 000 208

49 750 207

50 250 209

49 931 954

 

Rifinanziamento a più lungo termine

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

45 000 000

44 775 000

45 225 000

45 130 098

1.8.2014

Rifinanziamento principale

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

417

50 000 417

49 750 415

50 250 419

49 088 325

– 912 092

 

Rifinanziamento a più lungo termine

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

188

45 000 188

44 775 187

45 225 188

44 737 688

– 262 500

4.8.2014

Rifinanziamento principale

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

1 042

50 001 042

49 751 036

50 251 047

50 246 172

 

Rifinanziamento a più lungo termine

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

750

45 000 750

44 775 746

45 225 754

45 147 350

5.8.2014

Rifinanziamento principale

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

1 250

50 001 250

49 751 244

50 251 256

50 125 545

 

Rifinanziamento a più lungo termine

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

938

45 000 938

44 775 933

45 225 942

45 201 299

6.8.2014

Rifinanziamento principale

6.8.2014

13.8.2014

0,15

35 000 000

35 000 000

34 825 000

35 175 000

35 045 775

 

Rifinanziamento a più lungo termine

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

1 125

45 001 125

44 776 119

45 226 131

45 266 172

265 047

7.8.2014

Rifinanziamento principale

6.8.2014

13.8.2014

0,15

35 000 000

146

35 000 146

34 825 145

35 175 147

34 987 050

 

Rifinanziamento a più lungo termine

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

1 313

45 001 313

44 776 306

45 226 319

45 026 704



Tavola 3

Sistema di pooling

Data

Operazioni

Data d'inizio

Data di scadenza

Tasso

Importo nominale

Interessi maturati

Importo da coprire

Limite inferiore del livello di attivazione (*1)

Limite superiore del livello di attivazione (*2)

Valore di mercato rettificato

Margini dovuti

30.7.2014

Rifinanziamento principale

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

50 000 000

49 750 000

Non applicabile

50 129 294

31.7.2014

Rifinanziamento principale

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

208

95 000 208

94 525 207

Non applicabile

95 062 051

 

Rifinanziamento a più lungo termine

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

 

 

 

 

 

1.8.2014

Rifinanziamento principale

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

417

95 000 604

94 525 601

Non applicabile

93 826 013

– 1 174 592

 

Rifinanziamento a più lungo termine

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

188

 

 

 

 

 

4.8.2014

Rifinanziamento principale

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

1 042

95 001 792

94 526 783

Non applicabile

95 470 989

 

Rifinanziamento a più lungo termine

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

750

 

 

 

 

 

5.8.2014

Rifinanziamento principale

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

1 250

95 002 188

94 527 177

Non applicabile

95 402 391

 

Rifinanziamento a più lungo termine

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

938

 

 

 

 

 

6.8.2014

Rifinanziamento principale

6.8.2014

13.8.2014

0,15

35 000 000

80 001 125

79 601 119

Non applicabile

80 280 724

 

Rifinanziamento a più lungo termine

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

1 125

 

 

 

 

 

7.8.2014

Rifinanziamento principale

6.8.2014

13.8.2014

0,15

35 000 000

146

80 001 458

79 601 451

Non applicabile

80 239 155

30.7.2014

Rifinanziamento a più lungo termine

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

1 313

 

 

 

 

 

(*1)   In un sistema di pooling, il limite inferiore del livello di attivazione per le richieste di margini è pari al livello di attivazione minimo delle attività depositate nel pool. In pratica la maggior parte delle BCN richiede attività addizionali ogniqualvolta il valore di mercato rettificato delle attività del pool scende al di sotto dell'importo totale da coprire.

(*2)   In un sistema di pooling, il concetto di limite superiore del livello di attivazione non ha rilevanza, perché le controparti cercheranno sempre di detenere in deposito attività in eccesso al fine di minimizzare le transazioni operative.

▼M7




ALLEGATO XII bis

Un ente considerato un'agenzia ai sensi del punto 2) dell'articolo 2 del presente indirizzo deve soddisfare i seguenti criteri quantitativi affinché le sue attività negoziabili idonee possano essere classificate nella categoria II degli scarti di garanzia di cui alla tavola 1 dell'allegato all'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35):

a) 

la media della somma del valore nominale in essere di tutte le attività negoziabili idonee emesse dall'agenzia sia almeno di 10 miliardi di euro nel periodo di riferimento; e

b) 

la media della somma del valore nominale in essere di tutte le attività negoziabili idonee con valore nominale in essere di almeno 500 milioni di EUR emesse dall'agenzia nel periodo di riferimento corrisponda a una quota pari o superiore al 50 % della media della somma del valore nominale in essere di tutte le attività negoziabili idonee emesse da tale agenzia nel periodo di riferimento.

Il rispetto di tali criteri quantitativi è valutato su base annuale calcolando, ogni anno, la relativa media su un periodo di riferimento di un anno con inizio il 1o agosto dell'anno precedente e fine il 31 luglio dell'anno in corso.

▼B




ALLEGATO XIII



TAVOLA DI RACCORDO

Presente indirizzo

Indirizzo BCE/2011/14

Decisione BCE/2013/6

Decisione BCE/2013/35

Decisione BCE/2014/23

Articolo 1, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 3

Introduzione

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 4

Sezione 1.6

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 5

 

 

Articolo 2

 

Articolo 2, paragrafo 1

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 2

Sezione 6.4.2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 3

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 4

Sezione 5.2.1, Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 5

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 6

Allegato II, Sezione II

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 7

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 8

Sezione 3.1.1.2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 9

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 10

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 11

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 12

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 13

Sezione 6.2.2.1

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 14

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 15

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 16

Sezione 6.6

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 17

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 18

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 19

Allegato II, punto 20

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 20

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 21

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 22

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 23

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 24

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 25

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 26

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 27

 

 

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto ii.1.d)

 

Articolo 2, paragrafo 28

 

 

Articolo 10

 

Articolo 2, paragrafo 29

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 30

Sezione 4.1.3, Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 31

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 32

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 33

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 34

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 35

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 36

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 37

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 38

Sezione 5.1.1.3, Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 39

Sezione 6.4.2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 40

Sezione 3.4.1, 3.4.2, Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 41

Sezione 6.6.1

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 42

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 43

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 44

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 45

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 46

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 47

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 48

Sezione 6.4.2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 49

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 50

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 51

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 52

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 53

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 54

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 55

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 56

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 57

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 58

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 59

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 60

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 61

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 62

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 63

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 64

Sezione 5.1.5.4, appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 65

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 66

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 67

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 68

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 69

Sezione 6.2.1.3

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 70

Sezione 6.2.2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 71

Sezione 6.4.2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 72

Sezione 3.2.1, 3.2.2, Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 73

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 74

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 75

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 76

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 77

Sezione 3.1.1.2, Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 78

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 79

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 80

Sezione 3.1.1.1

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 81

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 82

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 83

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 84

Sezione 5.1.5.4, Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 85

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 86

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 87

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 88

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 89

Sezione 3.4.3

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 90

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 91

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 92

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 93

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 94

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 95

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 96

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 97

Riquadro 7, appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 98

Appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 99

Sezione 5.1.1.3, appendice 2

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 100

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1

Sezione 1.3

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 4

 

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 1

Preambolo del capitolo 3

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 2

Preambolo del capitolo 3

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 3

Preambolo del capitolo 3, sezione 1.3.3

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 4

Preambolo del capitolo 3, sezione 1.3.3, sezione 3.1.5

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 5

Sezione 1.3.1

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 1

Sezione 3.1.1.1

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 2

Sezione 3.1.2

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 5

 

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 6

 

 

 

 

Articolo 7, paragrafo 1

Sezione 3.1.1.1

 

 

 

Articolo 7, paragrafo 2

Sezione 3.1.3

 

 

 

Articolo 7, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 7, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 7, paragrafo 5

 

 

 

 

Articolo 7, paragrafo 6

Sezione 3.1.3

 

 

 

Articolo 8, paragrafo 1

Sezione 3.1.4

 

 

 

Articolo 8, paragrafo 2

Sezione 3.1.4

 

 

 

Articolo 8, paragrafo 3

Sezione 5.1.2.3, 5.2.5

 

 

 

Articolo 8, paragrafo 4

Sezione 3.1.4

 

 

 

Articolo 9, paragrafo 1

Sezione 3.1.5

 

 

 

Articolo 9, paragrafo 2

Sezione 3.1.5

 

 

 

Articolo 9, paragrafo 3

Sezione 3.1.4

 

 

 

Articolo 10, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 10, paragrafo 2

Allegato II

 

 

 

Articolo 10, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 10, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 10, paragrafo 5

Sezione 6.1

 

 

 

Articolo 11, paragrafo 1

Sezione 3.4.1

 

 

 

Articolo 11, paragrafo 2

Allegato II

 

 

 

Articolo 11, paragrafo 3

Sezione 3.4.3

 

 

 

Articolo 11, paragrafo 4

Sezione 3.4.3

 

 

 

Articolo 11, paragrafo 5

Sezione 3.4.4

 

 

 

Articolo 11, paragrafo 6

 

 

 

 

Articolo 12, paragrafo 1

Sezione 3.5.1

 

 

 

Articolo 12, paragrafo 2

Sezione 3.5.2

 

 

 

Articolo 12, paragrafo 3

 

 

 

Articolo 1

Articolo 12, paragrafo 4

Sezione 3.5.3

 

 

 

Articolo 12, paragrafo 5

Sezione 3.1.3

 

 

 

Articolo 12, paragrafo 6

Sezione 3.5

 

 

 

Articolo 12, paragrafo 7

 

 

 

 

Articolo 13, paragrafo 1

Sezione 3.3.2

 

 

 

Articolo 13, paragrafo 2

Sezione 3.3.2

 

 

 

Articolo 13, paragrafo 3

Sezione 3.3.2

 

 

 

Articolo 13, paragrafo 4

Sezione 3.3.3

 

 

 

Articolo 13, paragrafo 5

Sezione 3.3.4

 

 

 

Articolo 13, paragrafo 6

 

 

 

 

Articolo 14, paragrafo 1

Sezione 3.2.2

 

 

 

Articolo 14, paragrafo 2

Sezione 3.2.3

 

 

 

Articolo 14, paragrafo 3

Sezione 3.2.4

 

 

 

Articolo 14, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 15, paragrafo 1

Sezione 3.2, sezione 5.1.4

 

 

 

Articolo 15, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 15, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 16, paragrafo 1

Sezione 2.3

 

 

 

Articolo 16, paragrafo 2

Sezione 2.3

 

 

 

Articolo 17, paragrafo 1

Appendice 2

 

 

 

Articolo 17, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 17, paragrafo 3

Sezione 4.1.1, sezione 4.2.1

 

 

 

Articolo 17, paragrafo 4

Sezione 4.1.5, sezione 4.2.5

 

 

 

Articolo 17, paragrafo 5

Sezione 4.1.5

 

 

 

Articolo 17, paragrafo 6

Sezione 4.1.4

 

 

 

Articolo 17, paragrafo 7

 

 

 

 

Articolo 18, paragrafo 1

Sezione 4.1.1, sezione 4.1.2

 

 

 

Articolo 18, paragrafo 2

Sezione 4.1.2

 

 

 

Articolo 18, paragrafo 3

Sezione 4.1.3

 

 

 

Articolo 18, paragrafo 4

Sezione 4.1.3

 

 

 

Articolo 19, paragrafo 1

Sezione 4.1.3

 

 

 

Articolo 19, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 19, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 19, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 19, paragrafo 5

Sezione 4.1.3

 

 

 

Articolo 19, paragrafo 6

Sezione 4.1.3

 

 

 

Articolo 20, paragrafo 1

Sezione 4.1.4

 

 

 

Articolo 20, paragrafo 2

Sezione 4.1.4

 

 

 

Articolo 20, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 21, paragrafo 1

Sezione 4.2.1

 

 

 

Articolo 21, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 1

Articolo 21, paragrafo 3

Sezione 4.2.2

 

 

 

Articolo 21, paragrafo 4

Sezione 4.2.3

 

 

 

Articolo 22, paragrafo 1

Sezione 4.2.3

 

 

 

Articolo 22, paragrafo 2

Sezione 4.2.3

 

 

 

Articolo 22, paragrafo 3

Sezione 4.2.3

 

 

 

Articolo 23, paragrafo 1

Sezione 4.2.4

 

 

 

Articolo 23, paragrafo 2

Sezione 4.2.4

 

 

 

Articolo 23, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 24

 

 

 

 

Articolo 25, paragrafo 1

Sezione 5.1.1, sezione 5.1.1.3

 

 

 

Articolo 25, paragrafo 2

Sezione 5.1.1, sezione 5.1.2.3

 

 

 

Articolo 25, paragrafo 3

Sezione 5.1.1.3

 

 

 

Articolo 26, paragrafo 1

Sezione 5.1.1.1

 

 

 

Articolo 26, paragrafo 2

Sezione 5.1.1.1

 

 

 

Articolo 26, paragrafo 3

Sezione 5.1.1.1

 

 

 

Articolo 26, paragrafo 4

Sezione 5.1.1.1

 

 

 

Articolo 27, paragrafo 1

Sezione 5.1.1.2

 

 

 

Articolo 27, paragrafo 2

Sezione 5.1.1.2

 

 

 

Articolo 27, paragrafo 3

Sezione 5.1.1.2

 

 

 

Articolo 27, paragrafo 4

Sezione 5.1.1.2

 

 

 

Articolo 28, paragrafo 1

Sezione 5.1.2

 

 

 

Articolo 28, paragrafo 2

Sezione 5.1.2

 

 

 

Articolo 28, paragrafo 3

Sezione 5.1.2, sezione 5.1.2.3

 

 

 

Articolo 29, paragrafo 1

Sezione 5.1.2.2-5.1.2.3

 

 

 

Articolo 29, paragrafo 2

Sezione 5.1.2.2-5.1.2.3

 

 

 

Articolo 30, paragrafo 1

Sezione 5.1.3.

 

 

 

Articolo 30, paragrafo 2

Sezione 5.1.3.

 

 

 

Articolo 30, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 30, paragrafo 4

Sezione 5.1.3.

 

 

 

Articolo 30, paragrafo 5

Sezione 5.1.3.

 

 

 

Articolo 31, paragrafo 1

Sezione 5.1.4

 

 

 

Articolo 31, paragrafo 2

Sezione 5.1.4

 

 

 

Articolo 32, paragrafo 1

Sezione 5.1.4

 

 

 

Articolo 32, paragrafo 2

Sezione 5.1.1.3

 

 

 

Articolo 32, paragrafo 3

Sezione 5.1.4

 

 

 

Articolo 32, paragrafo 4

Sezione 5.1.1.3

 

 

 

Articolo 32, paragrafo 5

Sezione 5.1.4

 

 

 

Articolo 32, paragrafo 6

Sezione 5.1.4

 

 

 

Articolo 33, paragrafo 1

Sezione 5.1.4

 

 

 

Articolo 33, paragrafo 2

Sezione 5.1.4

 

 

 

Articolo 33, paragrafo 3

Sezione 5.1.4

 

 

 

Articolo 33, paragrafo 4

Sezione 5.1.4

 

 

 

Articolo 34, paragrafo 1

Appendice 2

 

 

 

Articolo 34, paragrafo 2

Appendice 2

 

 

 

Articolo 35, paragrafo 1

Sezione 5.1.4

 

 

 

Articolo 35, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 35, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 36, paragrafo 1

Sezione 5.1.4

 

 

 

Articolo 36, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 36, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 37, paragrafo 1

Sezione 5.1.5.1

 

 

 

Articolo 37, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 38, paragrafo 1

Sezione 5.1.5.2

 

 

 

Articolo 38, paragrafo 2

Sezione 5.1.5.2

 

 

 

Articolo 39, paragrafo 1

Sezione 5.1.5.2

 

 

 

Articolo 39, paragrafo 2

Sezione 5.1.5.2

 

 

 

Articolo 40, paragrafo 1

Sezione 5.1.5.3

 

 

 

Articolo 40, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 41, paragrafo 1

Sezione 5.1.5.3

 

 

 

Articolo 41, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 42

Sezione 5.1.5.4

 

 

 

Articolo 43, paragrafo 1

Sezione 5.1.6

 

 

 

Articolo 43, paragrafo 2

Sezione 5.1.6

 

 

 

Articolo 43, paragrafo 3

Sezione 5.1.6

 

 

 

Articolo 43, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 44, paragrafo 1

Sezione 5.2.1

 

 

 

Articolo 44, paragrafo 2

Sezione 5.2.1

 

 

 

Articolo 45, paragrafo 1

Sezione 5.2.2

 

 

 

Articolo 45, paragrafo 2

Sezione 5.2.2

 

 

 

Articolo 45, paragrafo 3

Sezione 5.2.2

 

 

 

Articolo 46, paragrafo 1

Sezione 5.2.3

 

 

 

Articolo 46, paragrafo 2

Sezione 5.2.3

 

 

 

Articolo 46, paragrafo 3

Sezione 5.2.3

 

 

 

Articolo 47, paragrafo 1

Sezione 5.2.4

 

 

 

Articolo 47, paragrafo 2

Sezione 5.2.4

 

 

 

Articolo 48, paragrafo 1

Sezione 5.2.5

 

 

 

Articolo 48, paragrafo 2

Sezione 5.2.5

 

 

 

Articolo 49, paragrafo 1

Sezione 5.3.1

 

 

 

Articolo 49, paragrafo 2

Sezione 5.3.1

 

 

 

Articolo 50, paragrafo 1

Sezione 5.3.2

 

 

 

Articolo 50, paragrafo 2

Sezione 5.3.1

 

 

 

Articolo 51, paragrafo 1

Sezione 5.3.2

 

 

 

Articolo 51, paragrafo 2

Sezione 5.3.1

 

 

 

Articolo 51, paragrafo 3

Sezione 5.3.2

 

 

 

Articolo 52, paragrafo 1

Sezione 5.3.2

 

 

 

Articolo 52, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 53, paragrafo 1

Sezione 5.3.1

 

 

 

Articolo 53, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 54, paragrafo 1

Sezione 7.4.2

 

 

 

Articolo 54, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 2

Articolo 55

Sezione 2.1

 

 

 

Articolo 56, paragrafo 1

Sezione 2.1

 

 

 

Articolo 56, paragrafo 2

Sezione 2.1

 

 

 

Articolo 56, paragrafo 3

Sezione 2.1

 

 

 

Articolo 56, paragrafo 4

Sezione 2.1

 

 

 

Articolo 57, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 57, paragrafo 2

Sezione 2.2

 

 

 

Articolo 57, paragrafo 3

Sezione 2.2, appendice 3

 

 

 

Articolo 57, paragrafo 4

Sezione 2.2, sezione 5.2.2

 

 

 

Articolo 57, paragrafo 5

 

 

 

 

Articolo 58, paragrafo 1

Sezione 1.5

 

 

 

Articolo 58, paragrafo 2

Sezione 1.5, sezione 6.1

 

 

 

Articolo 58, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 58, paragrafo 4

Sezione 6.4.2

 

 

 

Articolo 58, paragrafo 5

Sezione 6.1

 

 

 

Articolo 58, paragrafo 6

Sezione 6.2

 

 

 

Articolo 59, paragrafo 1

Sezione 6.2.1.2

 

 

 

Articolo 59, paragrafo 2

Sezione 6.1., sezione 6.3.1

 

 

 

Articolo 59, paragrafo 3

Sezione 6.3.1

 

 

 

Articolo 59, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 59, paragrafo 5

Sezione 6.3.1

 

 

 

Articolo 59, paragrafo 6

Sezione 6.3.1

 

 

 

Articolo 59, paragrafo 7

Sezione 6.3.1

 

 

 

Articolo 60

 

 

 

 

Articolo 61, paragrafo 1

Sezione 6.2

 

 

 

Articolo 61, paragrafo 2

Sezione 6.3.2, allegato a BCE/2014/10

 

 

 

Articolo 62, paragrafo 1

Sezione 6.2.1.1

 

Articolo 3, paragrafo 2

 

Articolo 62, paragrafo 2

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

 

Articolo 62, paragrafo 3

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

 

Articolo 63, paragrafo 1

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

 

Articolo 63, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 63, paragrafo 3

Sezione 6.2.1.1

 

Articolo 3, paragrafo 3

 

Articolo 63, paragrafo 4

 

 

Articolo 3, paragrafo 4

 

Articolo 63, paragrafo 5

 

 

Articolo 3, paragrafo 5

 

Articolo 64

Sezione 6.2.1.1

 

 

 

Articolo 65

Sezione 6.2.1.8

 

 

 

Articolo 66, paragrafo 1

Sezione 6.2.1.3, BCE/2014/10.

 

 

 

Articolo 66, paragrafo 2

Sezione 6.2.1.3

 

 

 

Articolo 66, paragrafo 3

Sezione 6.2.1.3

 

 

 

Articolo 67, paragrafo 1

Sezione 6.2.1.4, BCE/2014/10

 

 

 

Articolo 67, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 68, paragrafo 1

Sezione 6.2.1.5, allegato a BCE/2014/10

 

 

 

Articolo 68, paragrafo 2

Sezione 6.2.1.5

 

 

 

Articolo 68, paragrafo 3

Sezione 6.2.1.5, allegato a BCE/2014/10

 

 

 

Articolo 69, paragrafo 1

Sezione 6.2.1.6

 

 

 

Articolo 69, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 70, paragrafo 1

Sezione 6.2.1.7

 

 

 

Articolo 70, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 70, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 70, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 70, paragrafo 5

 

 

 

 

Articolo 70, paragrafo 6

 

 

 

 

Articolo 71

 

 

 

 

Articolo 72

Sezione 6.2.1.1

 

 

 

Articolo 73, paragrafo 1

Sezione 6.2.1.1, BCE/2014/10

 

 

 

Articolo 73, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 73, paragrafo 3

Sezione 6.2.1.1

 

 

 

Articolo 73, paragrafo 4

Sezione 6.2.1.1

 

 

 

Articolo 73, paragrafo 5

Sezione 6.2.1.1

 

 

 

Articolo 73, paragrafo 6

 

 

Articolo 4

 

Articolo 73, paragrafo 7

 

 

 

 

Articolo 74, paragrafo 1

Sezione 6.2.1.1

 

 

 

Articolo 74, paragrafo 2

Sezione 6.2.1.1

 

 

 

Articolo 74, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 74, paragrafo 4

Sezione 6.2.1.1

 

 

 

Articolo 75, paragrafo 1

Sezione 6.2.1.1

 

 

 

Articolo 75, paragrafo 2

Sezione 6.2.1.1

 

 

 

Articolo 76, paragrafo 1

Sezione 6.2.1.1

 

 

 

Articolo 76, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 77, paragrafo 1

Sezione 6.2.1.1

 

 

 

Articolo 77, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 78, paragrafo 1

Sezione 6.2.1.1

 

 

 

Articolo 78, paragrafo 2

 

 

Articolo 11

 

Articolo 79

Sezione 6.2.1.1

 

 

 

Articolo 80, paragrafo 1

Sezione 6.2.1.1

 

 

 

Articolo 80, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 80, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 80, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 80, paragrafo 5

 

 

Articolo 5, paragrafo 2

 

Articolo 81, paragrafo 1

Sezione 6.2.1

 

 

 

Articolo 81, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 82, paragrafo 1

Sezione 6.3.1

 

Articolo 6, paragrafo 2

 

Articolo 82, paragrafo 2

Sezione 6.3.1

 

 

 

Articolo 83

 

 

Articolo 1

 

Articolo 84

 

 

Articolo 1

 

Articolo 85

 

 

 

 

Articolo 86

 

 

 

 

Articolo 87, paragrafo 1

Sezione 6.3.2

 

 

 

Articolo 87, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 87, paragrafo 3

Sezione 6.3.2

 

 

 

Articolo 88, paragrafo 1

Sezione 6.3.1

 

 

 

Articolo 88, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 89, paragrafo 1

Sezione 6.2.2.1

 

 

 

Articolo 89, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 89, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 89, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 89, paragrafo 5

 

 

 

 

Articolo 90

Sezione 6.2.2.1

 

 

 

Articolo 91

Sezione 6.2.2.1

 

 

 

Articolo 92

Sezione 6.2.2.1

 

 

 

Articolo 93

Sezione 6.2.2.1

 

 

 

Articolo 94

Sezione 6.2.2.1

 

 

 

Articolo 95, paragrafo 1

Sezione 6.2.2.1

 

 

 

Articolo 95, paragrafo 2

Sezione 6.2.2.1

 

 

 

Articolo 96, paragrafo 1

Sezione 6.2.2.1

 

 

 

Articolo 96, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 96, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 97

Sezione 6.2.2.1

 

 

 

Articolo 98

Sezione 6.2.2.1

 

 

 

Articolo 99, paragrafo 1

Sezione 6.2.3.1

 

 

 

Articolo 99, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 100

Appendice 7

 

 

 

Articolo 101, paragrafo 1

Appendice 7

 

 

 

Articolo 101, paragrafo 2

Appendice 7

 

 

 

Articolo 102

Appendice 7

 

 

 

Articolo 103, paragrafo 1

Appendice 7

 

 

 

Articolo 103, paragrafo 2

Appendice 7

 

 

 

Articolo 103, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 104, paragrafo 1

Appendice 7

 

 

 

Articolo 104, paragrafo 2

Appendice 7

 

 

 

Articolo 104, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 104, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 105

 

 

 

 

Articolo 106

Sezione 6.2.2

 

 

 

Articolo 107, paragrafo 1

Sezione 6.2.2.2

 

 

 

Articolo 107, paragrafo 2

Sezione 6.2.2.2

 

 

 

Articolo 107, paragrafo 3

Sezione 6.2.2.2

 

 

 

Articolo 107, paragrafo 4

Sezione 6.2.2.2

 

 

 

Articolo 107, paragrafo 5

Sezione 6.2.2.2

 

 

 

Articolo 107, paragrafo 6

Sezione 6.2.2.2

 

 

 

Articolo 107, paragrafo 7

Sezione 6.2.2.2

 

 

 

Articolo 108

Sezione 6.3.1, sezione 6.2.2.1, sezione 6.3.3.2

 

 

 

Articolo 109, paragrafo 1

Sezione 6.3.3.1

 

 

 

Articolo 109, paragrafo 2

Sezione 6.3.3.1

 

 

 

Articolo 109, paragrafo 3

Sezione 6.3.3.1

 

 

 

Articolo 110, paragrafo 1

Sezione 6.3.3.1

 

 

 

Articolo 110, paragrafo 2

Sezione 6.3.3.1

 

 

 

Articolo 110, paragrafo 3

Sezione 6.3.3.1

 

 

 

Articolo 110, paragrafo 4

Sezione 6.3.3.1

 

 

 

Articolo 110, paragrafo 5

 

 

 

 

Articolo 110, paragrafo 6

 

 

 

 

Articolo 110, paragrafo 7

Sezione 6.3.3.1

 

 

 

Articolo 111, paragrafo 1

Sezione 6.3.3.1

 

 

 

Articolo 111, paragrafo 2

Sezione 6.3.3.1

 

 

 

Articolo 112

Sezione 6.3.3.2

 

 

 

Articolo 113, paragrafo 1

Sezione 6.3.2

 

 

 

Articolo 113, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 113, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 114, paragrafo 1

Sezione 6.3.2, sezione 6.3.3.1

 

 

 

Articolo 114, paragrafo 2

Sezione 6.3.3.1

 

 

 

Articolo 114, paragrafo 3

Sezione 6.3.2, sezione 6.3.3.1

 

 

 

Articolo 114, paragrafo 4

Sezione 6.3.2, sezione 6.3.3.1

 

 

 

Articolo 114, paragrafo 5

Sezione 6.3.2, sezione 6.3.3.1

 

 

 

Articolo 115

Sezione 6.3.2, sezione 6.3.3.1

 

 

 

Articolo 116

Sezione 6.2.1.2, sezione 6.2.2.1

 

 

 

Articolo 117

Sezione 6.2.1.6, sezione 6.2.2.1

 

 

 

Articolo 118, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 119, paragrafo 1

Sezione 6.3.1

 

 

 

Articolo 119, paragrafo 2

Sezione 6.3.4.1, sezione 6.3.4

 

 

 

Articolo 119, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 119, paragrafo 4

Sezione 6.3.4

 

 

 

Articolo 119, paragrafo 5

Sezione 6.3.5

 

 

 

Articolo 120, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 120, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 120, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 121, paragrafo 1

Sezione 6.3.4.2

 

 

 

Articolo 121, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 121, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 121, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 122, paragrafo 1

Sezione 6.3.4.3

 

 

 

Articolo 122, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 122, paragrafo 3

Sezione 6.3.4.3

 

 

 

Articolo 122, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 122, paragrafo 5

 

 

 

 

Articolo 123, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 123, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 123, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 123, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 124, paragrafo 1

Sezione 6.3.4.4

 

 

 

Articolo 124, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 124, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 124, paragrafo 4

Sezione 6.3.4.4

 

 

 

Articolo 124, paragrafo 5

Sezione 6.3.4.4

 

 

 

Articolo 125

 

 

 

 

Articolo 126, paragrafo 1

Sezione 6.3.5

 

 

 

Articolo 126, paragrafo 2

Sezione 6.3.5

 

 

 

Articolo 126, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 126, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 126, paragrafo 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 127, paragrafo 1

Sezione 6.4.1

 

 

 

Articolo 127, paragrafo 2

Sezione 6.4.1

 

 

 

Articolo 127, paragrafo 3

Sezione 6.4.1

 

 

 

Articolo 128, paragrafo 1

Sezione 6.4.1

 

 

 

Articolo 128, paragrafo 2

Sezione 6.4.1

 

 

 

Articolo 129, paragrafo 1

Sezione 6.4.2

 

Articolo 8, paragrafo 1

 

Articolo 129, paragrafo 2

Sezione 6.4.2

 

 

 

Articolo 130, paragrafo 1

Sezione 6.4.2

 

Articolo 8, paragrafo 2

 

Articolo 130, paragrafo 2

 

 

Articolo 8, paragrafo 3

 

Articolo 130, paragrafo 3

Sezione 6.4.2

 

 

 

Articolo 130, paragrafo 4

 

 

Articolo 8, paragrafo 4

 

Articolo 130, paragrafo 5

Sezione 6.4.2

 

 

 

Articolo 130, paragrafo 6

Sezione 6.4.2

 

 

 

Articolo 130, paragrafo 7

Sezione 6.4.2

 

 

 

Articolo 130, paragrafo 8

Sezione 6.4.2

 

 

 

Articolo 131, paragrafo 1

Sezione 6.4.3.1

 

Articolo 8, paragrafo 5

 

Articolo 131, paragrafo 2

Sezione 6.4.3.1

 

 

 

Articolo 131, paragrafo 3

Sezione 6.4.3.1

 

 

 

Articolo 132

 

 

Articolo 8, paragrafo 6

 

Articolo 133

Sezione 6.4.3.3

 

 

 

Articolo 134

Sezione 6.5., sezione 6.5.1

 

 

 

Articolo 135

Sezione 6.5.2

 

 

 

Articolo 136, paragrafo 1

Sezione 6.4.2

 

 

 

Articolo 136, paragrafo 2

Sezione 6.4.2

 

 

 

Articolo 136, paragrafo 3

Sezione 6.4.2

 

 

 

Articolo 136, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 137, paragrafo 1

Sezione 6.7

 

 

 

Articolo 137, paragrafo 2

Sezione 6.7

 

 

 

Articolo 137, paragrafo 3

Sezione 6.7

 

 

 

Articolo 138, paragrafo 1

Sezione 6.2.3.2

 

 

 

Articolo 138, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 138, paragrafo 3

Sezione 6.2.3.2

 

 

 

Articolo 139, paragrafo 1

 

Articolo 1, paragrafo 1

 

 

Articolo 139, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 140

Sezione 6.3.2.3

 

 

 

Articolo 141, paragrafo 1

Sezione 6.4.2

 

 

 

Articolo 141, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 141, paragrafo 3

Sezione 6.2.3.2

 

 

 

Articolo 142, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 142, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 142, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 142, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 143, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 143, paragrafo 2

Sezione 6.2.3.2

 

 

 

Articolo 143, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 144

Sezione 6.2.3

 

 

 

Articolo 145, paragrafo 1

Sezione 6.2.3.2

 

 

 

Articolo 145, paragrafo 2

Sezione 6.2.3.2

 

 

 

Articolo 145, paragrafo 3

Sezione 6.2.3.2

 

 

 

Articolo 145, paragrafo 4

Appendice 6

 

 

 

Articolo 146

 

 

 

 

Articolo 147

Sezione 6.2.3.2

 

 

 

Articolo 148, paragrafo 1

Sezione 6.6

 

 

 

Articolo 148, paragrafo 2

Sezione 6.6

 

 

 

Articolo 148, paragrafo 3

Sezione 6.6.1

 

 

 

Articolo 148, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 148, paragrafo 5

 

 

 

 

Articolo 148, paragrafo 6

 

 

 

 

Articolo 149, paragrafo 1

Sezione 6.6

 

 

 

Articolo 149, paragrafo 2

Sezione 6.6., sezione 6.6.2

 

 

 

Articolo 150, paragrafo 1

Sezione 6.6.2

 

 

 

Articolo 150, paragrafo 2

Sezione 6.2.1.4, sezione 6.6.2, BCE/2014/10

 

 

 

Articolo 150, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 150, paragrafo 4

Sezione 6.6.2

 

 

 

Articolo 150, paragrafo 5

Sezione 6.6.2

 

 

 

Articolo 150, paragrafo 6

 

 

 

 

Articolo 151, paragrafo 1

BCE/2014/10

 

 

 

Articolo 151, paragrafo 2

BCE/2014/10

 

 

 

Articolo 151, paragrafo 3

BCE/2014/10

 

 

 

Articolo 151, paragrafo 4

BCE/2014/10

 

 

 

Articolo 152, paragrafo 1

Allegato a BCE/2014/10

 

 

 

Articolo 152, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 152, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 153, paragrafo 1

Sezione 2.3

 

 

 

Articolo 153, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 154, paragrafo 1

Sezione 2.3

 

 

 

Articolo 154, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 155

Appendice 6

 

 

 

Articolo 156, paragrafo 1

Appendice 6

 

 

 

Articolo 156, paragrafo 2

Appendice 6

 

 

 

Articolo 156, paragrafo 3

Appendice 6

 

 

 

Articolo 156, paragrafo 4

Appendice 6

 

 

 

Articolo 156, paragrafo 5

Appendice 6, sezione 2.3

 

 

 

Articolo 156, paragrafo 6

Appendice 6

 

 

 

Articolo 157

Sezione 2.3

 

 

 

Articolo 158, paragrafo 1

Sezione 2.4.1, sezione 6.3.1

 

Articolo 9, paragrafo 2

 

Articolo 158, paragrafo 2

Sezione 6.3.1

 

 

 

Articolo 158, paragrafo 3

Sezione 2.4.2

 

 

 

Articolo 158, paragrafo 4

Sezione 2.4.3

 

 

 

Articolo 159, paragrafo 1

Sezione 6.3.1

 

 

 

Articolo 159, paragrafo 2

Sezione 6.3.1

 

 

 

Articolo 159, paragrafo 3

Sezione 6.3.1

 

 

 

Articolo 159, paragrafo 4

Sezione 6.3.1

 

 

 

Articolo 160

 

 

 

 

Articolo 161, paragrafo 1

Allegato II, sezione I

 

 

 

Articolo 161, paragrafo 2

Allegato II, sezione I

 

 

 

Articolo 162

Allegato II, sezione I

 

 

 

Articolo 163

Allegato II, sezione I

 

 

 

Articolo 164

Allegato II, sezione I

 

 

 

Articolo 165, paragrafo 1

Allegato II, sezione I

 

 

 

Articolo 165, paragrafo 2

Allegato II, sezione I

 

 

 

Articolo 166, paragrafo 1

 

 

Articolo 9, paragrafo 2

 

Articolo 166, paragrafo 2

 

 

Articolo 9, paragrafo 3

 

Articolo 166, paragrafo 3

 

 

Articolo 9, paragrafo 4

 

Articolo 166, paragrafo 4

 

 

Articolo 9, paragrafo 5

 

Articolo 166, paragrafo 5

 

 

Articolo 9, paragrafo 6

 

Articolo 167

Allegato II, sezione I

 

 

 

Articolo 168, paragrafo 1

Allegato II, sezione I

 

 

 

Articolo 168, paragrafo 2

Allegato II, sezione I

 

 

 

Articolo 169, paragrafo 1

Allegato II, sezione I

 

 

 

Articolo 169, paragrafo 2

Allegato II, sezione I

 

 

 

Articolo 170

Allegato II, sezione I

 

 

 

Articolo 171

Allegato II, sezione I

 

 

 

Articolo 172

Allegato II, sezione II

 

 

 

Articolo 173

Allegato II, sezione II

 

 

 

Articolo 174, paragrafo 1

Sezione 3.1.1.3

 

 

 

Articolo 174, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 174, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 175

Allegato II, sezione II

 

 

 

Articolo 176, paragrafo 1

Allegato II, sezione II

 

 

 

Articolo 176, paragrafo 2

Allegato II, sezione II

 

 

 

Articolo 176, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 177, paragrafo 1

Allegato II, sezione II

 

 

 

Articolo 177, paragrafo 2

Allegato II, sezione II

 

 

 

Articolo 177, paragrafo 3

Allegato II, sezione II

 

 

 

Articolo 178

Allegato II, sezione II

 

 

 

Articolo 179

Allegato II, sezione II

 

 

 

Articolo 180

Sezione 3.1.1.2

 

 

 

Articolo 181, paragrafo 1

Sezione 4.1.2

 

 

 

Articolo 181, paragrafo 2

Allegato II, sezione II

 

 

 

Articolo 181, paragrafo 3

Allegato II, sezione II

 

 

 

Articolo 182

Allegato II, sezione II

 

 

 

Articolo 183

Allegato II, sezione III

 

 

 

Articolo 184

Allegato II, sezione III

 

 

 

Articolo 185

Allegato II, sezione III

 

 

 

Articolo 186, paragrafo 1

Allegato II, sezione III

 

 

 

Articolo 186, paragrafo 2

Allegato II, sezione III

 

 

 

Articolo 187

Sezione 3.4.2

 

 

 

Articolo 188

 

 

 

 

Articolo 189

Sezione 1.4

 

 

 

Articolo 190, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 190, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 191, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 191, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 191, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 192

 

 

 

 

Allegato I

Introduzione

Sezione 7.1

 

 

 

Allegato I 1

Sezione 7.1

 

 

 

Allegato I 2

Sezione 7.1

 

 

 

Allegato I 3

Sezione 1.3.3, Sezione 7.2

 

 

 

Allegato I 4

 

 

 

 

Allegato I5

 

 

 

 

Allegato I6

Sezione 7.2

 

 

 

Allegato I7

 

 

 

 

Allegato I 8

Sezione 1.3.3, Sezione 7.3.1

 

 

 

Allegato I 9

Sezione 7.3.1

 

 

 

Allegato I 10

 

 

 

 

Allegato I 11

 

 

 

 

Allegato I 12

Sezione 1.3.3, sezione 7.4.3

 

 

 

Allegato I 13

Sezione 7.6

 

 

 

Allegato II

Sezione 5.1.3

 

 

 

Allegato III

Sezione 5.1.5.1

 

 

 

Allegato IV

Sezione 5.1.6

 

 

 

Allegato V

Allegato 1, Appendice 3

 

 

 

Allegato VI I.1

Sezione 6.6.1

 

 

 

Allegato VI I.2

 

 

 

 

Allegato VI I.(3)

 

 

 

 

Allegato VI I.4

Sezione 6.6.1

 

 

 

Allegato VI I.5

Sezione 6.6.1

 

 

 

Allegato VI II.1

Sezione 6.6.2

 

 

 

Allegato VI II.2

Sezione 6.6.2

 

 

 

Allegato VI III

BCE/2014/10

 

 

 

Allegato VI IV

BCE/2014/10

 

 

 

Allegato VII I.1

Sezione 2.3, Appendice 6, Sezione 1

 

 

 

Allegato VII I.2

Appendice 6, Sezione 1

 

 

 

Allegato VII I.3

Appendice 6, Sezione 1

 

 

 

Allegato VII I.4

 

 

 

 

Allegato VII I.5

 

 

 

 

Allegato VII I.6

 

 

 

 

Allegato VII I.7

Appendice 6, Sezione1

 

 

 

Allegato VII I.8

Appendice 6, Sezione1

 

 

 

Allegato VII II

Appendice 6, Sezione 2.1

 

 

 

Allegato VIII I.1

Allegato I, Appendice 8

 

 

 

Allegato VIII I.2

Allegato I, Appendice 8

 

 

 

Allegato VIII I.3

Allegato I, Appendice 8

 

 

 

Allegato VIII I.4

 

 

 

 

Allegato VIII II.1

Appendice 8

 

 

 

Allegato VIII II.2

 

 

 

 

Allegato VIII II.3

Appendice 8

 

 

 

Allegato VIII II.4

Appendice 8

 

 

 

Allegato VIII III.1

Appendice 8

 

 

 

Allegato VIII III.2

Appendice 8

 

 

 

Allegato VIII III.3

Appendice 8

 

 

 

Allegato VIII III.4

Appendice 8

 

 

 

Allegato IX

Sezione 6.3.5

 

 

 

Allegato X

 

 

Allegato I, allegato II

 

Allegato XI

 

 

 

 

Allegato XII

 

 

 

 

Allegato XIII

 

 

 

 

Allegato XIV

 

 

 

 




ALLEGATO XIV

INDIRIZZO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE DELLO STESSO

Indirizzo BCE/2011/14 (GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1).

Indirizzo BCE/2012/25 (GU L 359 del 29.12.2012, pag. 74).

Indirizzo BCE/2014/10 (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 33).

Decisione BCE/2013/6 (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 22).

Decisione BCE/2013/35 (GU L 301 del 12.11.2013, pag. 6).

Decisione BCE/2014/23 (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 115).



( 1 ) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

( 3 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

( 4 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

( 5 ) Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

( 6 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

( 7 ) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010) (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

( 8 ) Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

( 9 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

( 10 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

( 11 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)

( 12 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

( 13 ) Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).

( 14 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

( 15 ) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

( 16 ) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

( 17 ) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

( 18 ) Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

( 19 ) La CET tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.

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