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Document 32004X0513(01)
Agreement of 29 April 2004 between the European Central Bank and the national central banks of the Member States outside the euro area on 1 May 2004 amending the Agreement of 1 September 1998 laying down the operating procedures for an exchange rate mechanism in stage three of economic and monetary union
Accordo del 29 aprile 2004 tra la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali degli Stati membri che al 1° maggio 2004 non appartengono all'area dell'euro che modifica l'accordo del 1° settembre 1998 che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'unione economica e monetaria
Accordo del 29 aprile 2004 tra la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali degli Stati membri che al 1° maggio 2004 non appartengono all'area dell'euro che modifica l'accordo del 1° settembre 1998 che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'unione economica e monetaria
OJ C 135, 13.5.2004, p. 3–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/03/2006
13.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 135/3 |
ACCORDO
del 29 aprile 2004
tra la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali degli Stati membri che al 1o maggio 2004 non appartengono all'area dell'euro che modifica l'accordo del 1o settembre 1998 che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'unione economica e monetaria
(2004/C 135/03)
LA BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE) E LE BANCHE CENTRALI NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI CHE AL 1o MAGGIO 2004 NON APPARTENGONO ALL'AREA DELL'EURO (DI SEGUITO «BCN» NON APPARTENENTI ALL'AREA DELL'EURO),
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio europeo, nella sua risoluzione del 16 giugno 1997 (1) (di seguito «risoluzione»), ha deciso di istituire un meccanismo di cambio (di seguito «AEC II») all'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria il 1 gennaio 1999. |
(2) |
Ai sensi della risoluzione, l'AEC II è volto a garantire che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro ma partecipanti all'AEC II orientino le rispettive politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli così nei loro sforzi per l'adozione dell'euro. |
(3) |
L'accordo del 1o settembre 1997 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria (2) (di seguito «accordo tra banche centrali») detta le procedure operative per l'AEC II. |
(4) |
Si ritiene necessario modificare l'accordo tra banche centrali in modo da tener conto dell'adesione di Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca e delle rispettive banche centrali nazionali (BCN) che il 1o maggio 2004 entrano a far parte del Sistema europeo di banche centrali. |
(5) |
Due modifiche testuali dovranno inoltre venire apportate all'accordo tra banche centrali, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Modifiche all'accordo tra banche centrali in vista dell'adesione dei nuovi Stati membri
1. La Česká národní banka, l'Eesti Pank, la Central Bank of Cyprus, la Latvijas Banka, la Lietuvos bankas, la Magyar Nemzeti Bank, la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, la Narodowy Bank Polski, la Banka Slovenije e la Národná banka Slovenska aderiscono all'accordo fra banche centrali a decorrere dal 1 maggio 2004.
2. L'allegato II dell'accordo tra banche centrali è sostituito dal testo contenuto nell'allegato del presente accordo.
Articolo 2
Altre modifiche all'accordo tra banche centrali
L'accordo tra banche centrali è modificato come segue:
1. |
L'articolo 9.1 è sostituito dal testo seguente: «I saldi delle operazioni di finanziamento a brevissimo termine saranno remunerati al tasso rappresentativo a tre mesi nella valuta della banca centrale creditrice, rilevato sul mercato monetario domestico il giorno dell'operazione di finanziamento iniziale oppure, in caso di rinnovo ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente accordo, al tasso rappresentativo a tre mesi nella valuta della banca centrale creditrice, rilevato sul mercato monetario due giorni lavorativi precedenti alla data di scadenza dell'operazione di finanziamento da rinnovare». |
2. |
L'articolo 19 è sostituito dal testo seguente: «Cooperazione nell'ambito della concertazione Le BCN non appartenenti all'area dell'euro che non partecipano all'AEC II cooperano con la BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro nell'ambito della concertazione e/o di altri scambi di informazioni necessarie al corretto funzionamento dell'AEC II.» |
Articolo 3
Disposizioni finali
1. Il presente accordo entra in vigore il 1o maggio 2004.
2. Il presente accordo è redatto in inglese, francese e tedesco e debitamente sottoscritto dalle parti. La BCE, che è tenuta a conservare l'accordo originale, invia una copia conforme all'originale di ciascuno degli accordi originali redatti in inglese, francese e tedesco a tutte le BCN, appartenenti e non appartenenti all'area dell'euro.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 aprile 2004.
(1) GU C 236 del 2.8.1997, pag. 5.
(2) GU C 345 del 13.11.1998, pag. 6. Accordo così come modificato dall'accordo del 14 settembre 2000 (GU C 362 del 16.12.2000, pag. 11).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
LIMITI MASSIMI PER L'ACCESSO ALLA LINEA DI CREDITO DI BREVISSIMO TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 8, 10 e 11 DELL'ACCORDO FRA BANCHE CENTRALI
con effetto a decorrere dal 1o maggio 2004
(in milioni di euro) |
|
Banche centrali aderenti al presente accordo |
Limiti massimi (1) |
Česká národní banka |
700 |
Danmarks Nationalbank |
730 |
Eesti Pank |
300 |
Central Bank of Cyprus |
290 |
Latvijas Banka |
340 |
Lietuvos bankas |
390 |
Magyar Nemzeti Bank |
680 |
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta |
270 |
Narodowy Bank Polski |
1 830 |
Banka Slovenije |
350 |
Národná banka Slovenska |
470 |
Sveriges Riksbank |
990 |
Bank of England |
4 660 |
Banca centrale europea |
nessuno |
BCN appartenenti all'area dell'euro |
Limiti massimi |
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
nessuno |
Deutsche Bundesbank |
nessuno |
Bank of Greece |
nessuno |
Banco de España |
nessuno |
Banque de France |
nessuno |
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland |
nessuno |
Banca d'Italia |
nessuno |
Banque centrale du Luxembourg |
nessuno |
De Nederlandsche Bank |
nessuno |
Oesterreichische Nationalbank |
nessuno |
Banco de Portugal |
nessuno |
Suomen Pankki |
nessuno» |
(1) Gli importi riportati sono puramente indicativi per le banche centrali che non partecipano all'AEC II.