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Document 52004XB0416(01)

Sezione 1.2 delle norme sul personale della BCE, recante le norme in materia di condotta professionale e segreto professionale

OJ C 92, 16.4.2004, p. 31–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004XB0416(01)

Sezione 1.2 delle norme sul personale della BCE, recante le norme in materia di condotta professionale e segreto professionale

Gazzetta ufficiale n. C 092 del 16/04/2004 pag. 0031 - 0034


Sezione 1.2 delle norme sul personale della BCE, recante le norme in materia di condotta professionale e segreto professionale

(2004/C 92/06)

(Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 236 del 22 agosto 2001, pag. 13)

1.2. Condotta professionale e segreto professionale

Le disposizioni di cui all'articolo 4, lettere b), c) ed f), e all'articolo 5, lettera b), delle Condizioni di impiego si applicano nella maniera seguente:

1.2.1. Il Comitato esecutivo nomina un consigliere per l'etica professionale. Esso fornisce linee guida in merito ai vari aspetti della condotta professionale e del segreto professionale. Fatto salvo tale obbligo, il consigliere per l'etica professionale fornisce pareri e adotta criteri interpretativi in materia deontologica. Esso è sottoposto all'obbligo di massima riservatezza nello svolgimento dei propri compiti. Tali pareri e criteri interpretativi in materia deontologica sono pubblicati in un testo a contenuto generico sull'Intranet della BCE.

Il consigliere per l'etica professionale assicura in particolare un'interpretazione coerente delle norme adottate dalla BCE in relazione all'insider trading (abuso di informazioni privilegiate). Esso informa immediatamente il revisore esterno della BCE in maniera completa dei pareri e dei criteri interpretativi in materia deontologica sviluppati in materia di insider trading.

1.2.2. Per "ricompense, regalie o doni" si intende qualsiasi beneficio di carattere finanziario e/o non finanziario.

1.2.3. I membri del personale invitati a presenziare ad una manifestazione in veste ufficiale non sono autorizzati ad accettare compensi di qualsiasi natura.

1.2.4. È consentito, per cortesia nei confronti dell'offerente, accettare la normale ospitalità e doni simbolici.

1.2.5. In caso di dubbio, i membri del personale dovranno ottenere l'autorizzazione dal rispettivo Direttore generale o Direttore prima di accettare qualsiasi dono o forma di ospitalità o, qualora ciò non fosse possibile, essi dovranno informare immediatamente il proprio Direttore generale o Direttore in merito ai doni o all'ospitalità ricevuti.

1.2.6. Senza la previa autorizzazione del Comitato esecutivo, i membri del personale non pubblicano opere o articoli, né tengono conferenze concernenti la BCE o le sue attività.

1.2.7. Considerata la posizione della BCE e l'importanza rivestita dalle attività di sua competenza sul piano economico e finanziario, i membri del personale sono tenuti al rispetto del segreto professionale in merito alle informazioni connesse agli ambiti in cui essa opera.

1.2.8. Per informazioni connesse agli ambiti in cui la BCE opera (informazioni privilegiate) si intendono le informazioni i) note ad un membro del personale; ii) collegate all'amministrazione della BCE o a qualsiasi tipo di operazione da essa condotta (anche nella fase progettuale), nel contesto della realizzazione degli obiettivi e dei compiti della BCE; e iii) di natura confidenziale o iv) percepite o suscettibili di essere percepite come pertinenti per le decisioni che la BCE intende adottare. Tali informazioni possono essere di natura molto varia e provenire da qualsiasi paese o unità operativa della BCE. Il seguente elenco fornisce pertanto esclusivamente degli esempi e non è esaustivo:

- modifiche delle politiche monetarie e valutarie dell'Eurosistema o di banche centrali non appartenenti a quest'ultimo;

- movimenti degli aggregati monetari mensili, dati di bilancia dei pagamenti o concernenti le riserve valutarie, o qualsiasi altra informazione di carattere economico o finanziario in grado di influenzare i mercati;

- modifiche imminenti di natura regolamentare;

- informazioni in grado di influenzare i mercati relative a dibattiti o a negoziati nell'ambito di consessi internazionali;

- decisioni amministrative interne della BCE.

La divulgazione di informazioni nel quadro del regolare svolgimento delle proprie mansioni non costituisce una violazione delle presenti norme.

1.2.9. Ai membri del personale è fatto divieto di utilizzare direttamente o indirettamente per interposta persona, le informazioni privilegiate a cui hanno accesso, indipendentemente dal fatto che esse vengano impiegate per un'operazione finanziaria privata di qualsiasi natura, condotta a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi. Per "terzi" si intendono fra gli altri il coniuge, il partner riconosciuto, i genitori, la prole, altri parenti, i colleghi e le persone giuridiche.

1.2.10. Ai membri del personale è fatto espresso divieto di trarre vantaggio direttamente o indirettamente per interposta persona, dalla propria posizione e dalle funzioni espletate presso la BCE o dalle informazioni privilegiate a cui hanno accesso, mediante l'acquisizione o la cessione, a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 1.2.9, di attività (compresi titoli trasferibili, valute e oro) o diritti (fra l'altro nel quadro di contratti derivati o strumenti finanziari ad essi strettamente collegati) a cui le informazioni in questione sono intimamente connesse. Tale divieto si applica a qualsiasi tipo di operazione finanziaria (di investimento), fra cui le seguenti:

- investimenti in valori mobiliari (azioni, obbligazioni, warrant, opzioni, futures o qualsiasi altro valore mobiliare nel senso più ampio del termine, nonché contratti finalizzati alla sottoscrizione, all'acquisizione o alla cessione dei suddetti);

- contratti su indici basati su tali valori mobiliari;

- operazioni su tassi di interesse;

- operazioni in valuta estera;

- operazioni su merci.

1.2.11. È vietato condurre a fini speculativi operazioni a breve termine (ossia, operazioni di compravendita nell'arco di un mese) aventi per oggetto qualsiasi attività (compresi titoli trasferibili, valute e oro) o diritto (fra l'altro nel quadro di contratti derivati o strumenti finanziari ad essi strettamente collegati), salvo il caso in cui il membro del personale interessato sia in grado di dimostrare oggettivamente la natura non speculativa e la ragione dell'operazione.

1.2.12. Ai membri del personale è fatto divieto di utilizzare qualsiasi componente dell'infrastruttura tecnica dedicata all'esecuzione delle operazioni finanziarie del SEBC nel condurre operazioni a titolo personale, a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi ai sensi dell'articolo 1.2.9.

Nella definizione di "infrastruttura tecnica dedicata all'esecuzione delle operazioni finanziarie del SEBC" rientrano anche i telefoni speciali Bosch utilizzati per le contrattazioni, il sistema telex, i collegamenti con le agenzie e i servizi di informazione su rete telematica quali Bloomberg e Reuters, TOP, BI, EBS, Finance KIT e SWIFT, come pure qualsiasi sistema adottato successivamente in sostituzione di questi ultimi.

È inoltre vietato l'uso di telefoni cellulari nella sezione della Market Room (sala delle contrattazioni) e nei locali della Divisione Back office e della Divisione Investmenti, salvo nei casi previsti dalle procedure di emergenza della BCE.

1.2.13. Il Comitato esecutivo identifica i membri del personale che, in ragione dell'esercizio del loro ufficio, professione o funzioni, abbiano accesso ad informazioni privilegiate in merito alle operazioni finanziarie del SEBC. La decisione adottata dal Comitato esecutivo diviene automaticamente parte integrante delle norme sul personale. Ciascuno di tali membri si astiene dal negoziare lo stesso giorno, direttamente o indirettamente, a proprio rischio e per proprio conto oppure a rischio e per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 1.2.9, come se fosse una transazione propria del SEBC, attività (compresi titoli trasferibili, valute e oro) o diritti (fra l'altro nel quadro di contratti derivati o strumenti finanziari ad essi strettamente collegati) aventi le medesime caratteristiche generiche (valuta, emittente e simile scadenza) di quelli negoziati nello stesso giorno dal SEBC.

1.2.14. Il Comitato esecutivo identifica i membri del personale che, in ragione dell'esercizio del loro ufficio, professione o funzioni, si ritiene abbiano accesso ad informazioni privilegiate in merito alle politiche monetarie o valutarie della BCE o alle operazioni finanziarie del SEBC. La decisione adottata dal Comitato esecutivo diviene automaticamente parte integrante delle norme sul personale.

Tali membri del personale, a richiesta del Direttore generale di Amministrazione forniscono le informazioni seguenti:

- un elenco dei propri conti bancari, inclusi i conti di deposito titoli e i conti aperti presso intermediari in valori mobiliari;

- un elenco degli eventuali poteri di rappresentanza conferiti al membro del personale da terzi in relazione ai conti bancari di questi ultimi, inclusi i conti di deposito titoli;

- le disposizioni o indicazioni generali fornite dal membro del personale a terzi cui egli ha delegato la responsabilità di gestire il proprio portafoglio di investimenti(1).

Tali membri del personale forniscono di propria iniziativa e senza ritardo dettagli su eventuali modifiche alle informazioni di cui sopra. Le informazioni e ogni aggiornamento sono forniti in busta chiusa e custoditi dal Direttore generale di Amministrazione, che provvede a trasmetterli, a sua richiesta, al revisore esterno della BCE.

Annualmente, in occasione della richiesta da parte del revisore esterno della BCE, i membri dello staff forniscono altresì la documentazione seguente relativa a un periodo di sei mesi consecutivi, come specificato nella richiesta annuale:

- qualsiasi operazione di acquisto o vendita di attività (compresi titoli trasferibili, valute e oro) o diritti (fra l'altro nel quadro di contratti derivati o strumenti finanziari ad essi strettamente collegati) condotta a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 1.2.9;

- estratti conto bancari, compresi conti di deposito titoli e conti aperti presso intermediari in valori mobiliari; l'assunzione di prestiti ipotecari o di altra natura, ovvero la modifica delle condizioni di tali prestiti, a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 1.2.9;

- le operazioni condotte nel quadro di sistemi pensionistici, compreso quello della BCE.

Tutte le informazioni sono fornite in busta chiusa e custodite dal Direttore generale di Amministrazione, che provvede a trasmetterle, a sua richiesta, al revisore esterno della BCE. Tutte le informazioni fornite alla BCE dal revisore esterno della BCE sono riservate. In deroga a tale norma, al fine di consentire ulteriori accertamenti su casi specifici ai sensi dell'articolo 1.2.16, il revisore esterno della BCE presenta alla Direzione Revisione interna della BCE una relazione contenente le informazioni ricevute dal membro del personale interessato.

1.2.15. Qualora il revisore esterno della BCE abbia ragionevoli motivi di ritenere che le suddette norme, ivi compresi i pareri e l'interpretazione delle regole deontologiche formulati dal consigliere per l'etica professionale, non siano state rispettate, egli ha la facoltà di chiedere a qualsiasi membro del personale della BCE di fornire tutte le informazioni pertinenti. Il membro del personale interessato comunica in via confidenziale al revisore esterno della BCE, su richiesta motivata di quest'ultimo, tutti i ragguagli concernenti:

- tutti i propri estratti conto bancari, compresi conti di deposito titoli e conti aperti presso intermediari in valori mobiliari; l'assunzione di prestiti ipotecari o di altra natura, ovvero la modifica delle condizioni di tali prestiti, a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 1.2.9;

- qualsiasi operazione di investimento concernente attività (compresi titoli trasferibili, valute e oro) o diritti (fra l'altro nel quadro di contratti derivati o strumenti finanziari ad essi strettamente collegati) condotta a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 1.2.9, nell'intervallo di tempo indicato dal revisore esterno della BCE;

- le operazioni condotte nel quadro di sistemi pensionistici, compreso quello della BCE;

- un elenco delle eventuali procure conferite al membro del personale da terzi in relazione ai conti bancari di questi ultimi, compresi i conti di deposito titoli.

Le informazioni sono fornite al revisore esterno della BCE in busta chiusa tramite il Direttore generale di Amministrazione. Tutte le informazioni che il revisore esterno della BCE fornisce alla BCE sono riservate. In deroga a tale norma, al fine di consentire ulteriori accertamenti su casi specifici ai sensi dell'articolo 1.2.16, il revisore esterno della BCE presenta alla Direzione Revisione interna della BCE una relazione contenente le informazioni ricevute dal membro del personale interessato.

1.2.16. Il revisore esterno della BCE riferisce in merito ai casi di inosservanza delle suddette norme alla Direzione Revisione interna della BCE, che compirà ulteriori accertamenti al riguardo. La conduzione di operazioni finanziarie di carattere privato in piena conformità dei pareri e dell'interpretazione delle norme deontologiche formulate dal consigliere per l'etica professionale escludono la presentazione di una relazione da parte del revisore esterno della BCE. Il membro del personale interessato è messo al corrente di tale relazione dal revisore esterno della BCE e ha il diritto di comunicare alla Direzione Revisione interna della BCE le proprie osservazioni al riguardo.

La relazione redatta dal revisore esterno della BCE, contenente le informazioni fornite dal membro del personale interessato, può essere utilizzata nel quadro di un procedimento disciplinare ai sensi della parte ottava delle Condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea e, nella misura prevista dalla legislazione applicabile, nell'ambito di qualsiasi azione giudiziaria condotta da autorità esterne in relazione a presunte violazioni della normativa nazionale in materia penale.

1.2.17. Qualora i membri del personale nutrano dubbi sull'applicazione delle presenti norme (ad esempio, qualora desiderino sapere se un'eventuale operazione finanziaria di carattere privato potrebbe comportare un abuso di informazioni privilegiate), essi sono invitati a rivolgersi al consigliere per l'etica professionale. Le operazioni finanziarie di carattere privato condotte in piena conformità dei pareri e dell'interpretazione delle norme deontologiche formulati dal consigliere per l'etica professionale escludono l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del membro del personale interessato per inadempimento degli obblighi a cui è soggetto. In nessun caso, tuttavia, il membro del personale è esonerato da responsabilità sorte ad altro titolo.

1.2.18. I membri del personale continuano ad essere soggetti agli obblighi previsti dagli articoli 1.2.14 e 1.2.15 anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la BCE per la durata di sei mesi decorrenti da tale cessazione. La richiesta di informazioni da parte del revisore esterno riguarda il periodo che termina un mese dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

(1) I membri del personale identificati ai sensi dell'articolo 1.2.14 potrebbero valutare l'opportunità di delegare a terzi la gestione del proprio portafoglio investimenti, ricorrendo ad esempio a "blind trust", fondi comuni di investimento etc.

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