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Document 02002R0063-20100817

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 63/2002 della Banca centrale europea del 20 dicembre 2001 relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2001/18)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/63/2010-08-17

TESTO consolidato: 32001R0018(01) — IT — 17.08.2010

2001R0018 — IT — 17.08.2010 — 004.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 63/2002 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 dicembre 2001

relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore

(BCE/2001/18)

(GU L 010, 12.1.2002, p.24)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

Regolamento (CE) n. 2181/2004 della Banca centrale europea del 16 dicembre 2004

  L 371

42

18.12.2004

►M2

Regolamento (CE) n. 290/2009 della Banca Centrale Europea del 31 marzo 2009

  L 94

75

8.4.2009

►M3

Regolamento (UE) n. 674/2010 della Banca centrale europea del 23 luglio 2010

  L 196

23

28.7.2010


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 048, 20.2.2002, pag. 35  (18/01)

►C2

Rettifica, GU L 273, 17.10.2009, pag. 19  (290/09)

 C3

Rettifica, GU L 281, 28.10.2009, pag. 12  (290/09)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 63/2002 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 dicembre 2001

relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore

(BCE/2001/18)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ( 1 ), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Per l'espletamento dei propri compiti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) richiede il calcolo di statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie e ai prestiti erogati in loro favore, il cui obiettivo principale è quello di dotare la Banca centrale europea (BCE) di un quadro statistico esaustivo, dettagliato e armonizzato del livello dei tassi di interesse applicati dalle IFM e delle loro variazioni nel tempo. Tali tassi di interesse costituiscono l'ultimo anello nel meccanismo di trasmissione della politica monetaria derivante dalle variazioni nei tassi di interesse ufficiali e pertanto costituiscono una condizione necessaria per un'analisi affidabile dell'evoluzione monetaria negli Stati membri partecipanti. Contemporaneamente, l'SEBC necessita di informazioni sugli andamenti dei tassi di interesse per contribuire alla agevole gestione delle politiche perseguite dalle autorità competenti in relazione alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario.

(2)

In conformità delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito denominato «trattato») e delle condizioni definite nello statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito denominato «statuto»), la BCE emana i regolamenti necessari all'SEBC per assolvere i propri compiti, come definiti nello statuto e nei casi previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 107, paragrafo 6, del trattato.

(3)

L'articolo 5.1 dello statuto dispone che, al fine di assolvere i compiti dell'SEBC, la BCE raccolga le necessarie informazioni statistiche dalle autorità nazionali competenti o direttamente dagli operatori economici, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN). L'articolo 5.2 dello statuto prescrive che le BCN svolgano, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1.

(4)

Potrebbe considerarsi necessario e potrebbe ridurre l'onere di segnalazione, che le BCN raccolgano dagli operatori effettivamente soggetti all'obbligo di segnalazione, le informazioni statistiche necessarie a far fronte alle esigenze della BCE, nell'ambito di un più ampio quadro di riferimento che le BCN, conformemente al diritto comunitario, al diritto nazionale o alla prassi consolidata, stabiliscono sotto la propria responsabilità per altri obiettivi statistici, nella misura in cui ciò non comprometta l'adempimento degli obblighi statistici nei confronti della BCE. In questi casi, per esigenze di trasparenza, è opportuno informare i soggetti dichiaranti del fatto che i dati vengono raccolti anche per altri fini statistici. In determinati casi, la BCE può fare affidamento sulle informazioni statistiche raccolte a tale scopo per soddisfare le proprie esigenze.

(5)

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2533/98 richiede che la BCE specifichi quali operatori, tra quelli assoggettabili agli obblighi di segnalazione, siano effettivamente tenuti alla segnalazione e minimizzi l'onere di segnalazione che ne consegue. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i soggetti effettivamente tenuti agli obblighi di segnalazione possono essere tutte le IFM in questione o, alternativamente, un campione fondato su criteri specifici. Viste le caratteristiche del settore delle IFM in ciascuno Stato membro partecipante, la scelta finale su quale sia il metodo di selezione da adottare è lasciata alle BCN. Tale procedura è volta a ridurre l'onere di segnalazione e a garantire, allo stesso tempo, statistiche di alta qualità. L'articolo 5, paragrafo 1, stabilisce che la BCE possa adottare regolamenti relativi alla definizione e imposizione degli obblighi di segnalazione statistica in capo agli operatori negli Stati membri partecipanti, effettivamente soggetti a tali obblighi. L'articolo 6, paragrafo 4, stabilisce che la BCE possa adottare regolamenti volti a definire le condizioni nel rispetto delle quali possono essere esercitati i diritti di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.

(6)

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 dispone che gli Stati membri organizzino i propri compiti nel settore statistico e cooperino pienamente con l'SEBC al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 5 dello statuto.

(7)

Sebbene si riconosca che i regolamenti adottati dalla BCE conformemente all'articolo 34.1 dello statuto non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo in capo agli Stati membri non partecipanti, l'articolo 5 dello statuto si applica sia agli Stati membri partecipanti sia a quelli non partecipanti. Il regolamento (CE) n. 2533/98 rammenta che l'articolo 5 dello statuto e l'articolo 5 del trattato comportano l'obbligo di definire e attuare a livello nazionale tutte le misure ritenute idonee dagli Stati membri non partecipanti per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE e della realizzazione tempestiva dei preparativi necessari in ambito statistico per entrare a far parte degli Stati membri partecipanti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1) i termini «soggetti dichiaranti», «Stato membro partecipante» e «residente» hanno il significato stabilito nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98;

2) per «famiglie e società non finanziarie» si intendono tutti i settori non finanziari diversi dalle amministrazioni pubbliche, in conformità della definizione contenuta nel Sistema europeo dei conti (SEC) 95, allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ( 2 ). Sono in particolare ricompresi i settori delle famiglie e delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 e S.15 insieme) e quello delle società non finanziarie (S.11);

3) per «enti creditizi e altre istituzioni» si intendono tutte le IFM diverse dalle banche centrali e dai fondi di mercato monetario come identificati in conformità dei principi di classificazione definiti nel paragrafo 1 della parte I dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie ( 3 );

4) per «statistiche sui tassi di interesse delle IFM» si intendono le statistiche relative ai tassi di interesse applicati dagli enti creditizi e dalle altre istituzioni residenti ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie residenti negli Stati membri partecipanti e ai prestiti erogati a loro favore, entrambi denominati in euro;

5) per «operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione» si intendono gli enti creditizi e le altre istituzioni residenti che ricevono depositi e/o erogano prestiti, entrambi denominati in euro, da/a famiglie e/o società non finanziarie residenti negli Stati membri partecipanti.

Articolo 2

Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

1.  Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono gli enti creditizi e le altre istituzioni selezionati dalle BCN tra gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione in conformità della procedura di cui all'allegato I del presente regolamento.

2.  Ciascuna BCN informa i soggetti dichiaranti residenti dei loro obblighi di segnalazione, conformemente alle procedure nazionali.

▼M2

3.  Il Consiglio direttivo avrà il diritto di controllare la conformità all’allegato I.

▼B

Articolo 3

Obblighi di segnalazione statistica

1.  Al fine della regolare produzione delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica segnalano su base mensile alla BCN dello Stato membro partecipante in cui essi sono residenti le informazioni statistiche relative alle nuove operazioni e alle consistenze. Le informazioni statistiche richieste sono specificate nell'allegato II del presente regolamento.

2.  Le BCN definiscono ed attuano le modalità segnaletiche cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione conformemente al contesto nazionale. Le BCN assicurano che tali modalità prevedano le informazioni statistiche richieste e consentano un'accurata verifica di conformità dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

3.  Le segnalazioni statistiche richieste devono rispettare i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione precisati nell'allegato III del presente regolamento.

4.  Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche nazionali aggregate mensili entro il diciannovesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento.

Articolo 4

Verifica e raccolta obbligatoria

Il diritto di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni fornite dai soggetti dichiaranti in adempimento degli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento è esercitato dalle BCN, senza che questo pregiudichi la facoltà della BCE di esercitare essa stessa tale diritto. Esso viene esercitato in particolare quando un'istituzione compresa tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfi i requisiti minimi in tema di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione, così come definiti nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

Prima segnalazione

La prima segnalazione sulla base del presente regolamento avrà inizio con le informazioni statistiche mensili riferite a gennaio 2003.

Articolo 6

Disposizioni transitorie

Disposizioni transitorie per l'applicazione del presente regolamento sono riportate nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 7

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 2002.




ALLEGATO I

SELEZIONE DEGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE E MANTENIMENTO DEL CAMPIONE PER LE STATISTICHE SUI TASSI DI INTERESSE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE

PARTE 1

Selezione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica

I.   Procedura di selezione globale

1.

Ai fini della selezione dei soggetti dichiaranti, le banche centrali nazionali (BCN) applicano la procedura illustrata nello schema qui di seguito, che viene definita in modo dettagliato nel presente allegato.

II.   Censimento o campione

2. Ciascuna BCN seleziona i soggetti dichiaranti tra gli enti creditizi e le altre istituzioni facenti parte degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione che risiedono nel medesimo Stato membro partecipante della BCN.

3. Al fine di selezionare i soggetti dichiaranti, le BCN devono effettuare un censimento oppure seguire un metodo di campionamento in linea con i criteri stabiliti nei seguenti paragrafi.

4. Nel caso di censimento, la BCN chiede ad ogni ente creditizio ed altra istituzione residente facente parte degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione, di segnalare le statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM). Le variabili da raccogliere in caso di censimento sono i tassi di interesse sulle nuove operazioni e i relativi importi, nonché i tassi di interesse sulle consistenze e i relativi importi.

5. Nel caso di un campione, solo ad una selezione di enti creditizi e altre istituzioni, effettuata tra gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione, verrà richiesto di effettuare la segnalazione. Le variabili che devono essere stimate per mezzo del campione sono i tassi di interesse e l'entità delle nuove operazioni, nonché i tassi di interesse sulle consistenze. Tali fenomeni sono indicati come variabili rilevate. Al fine di minimizzare il rischio che i risultati dell'indagine campionaria si discostino dai valori effettivi (non noti) delle stesse variabili riferite agli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione, il campione deve essere costruito in modo tale da essere rappresentativo dell'universo degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, un campione è considerato rappresentativo se in esso sono rispecchiate tutte le caratteristiche rilevanti per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM e proprie degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione. Per selezionare il campione iniziale, le BCN possono individuare le approssimazioni e i modelli più adatti a soddisfare lo schema di campionamento anche se i dati utilizzati, derivati da fonti disponibili, possono non corrispondere perfettamente alla definizione di cui al presente regolamento.

III.   Stratificazione degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione statistica

6. Al fine di garantire che il campione sia rappresentativo, prima di operare una qualunque selezione dei soggetti dichiaranti, ciascuna BCN che opti per il metodo di campionamento per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM, deve stratificare in modo appropriato gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione. La stratificazione comporta che gli N operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione siano suddivisi in sottogruppi o strati di operatori N1, N2, N3,, NL. Tali suddivisioni in sottogruppi o strati non devono sovrapporsi e complessivamente devono corrispondere all'insieme degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione: ►C1  

 ◄

▼M2

7. Le BCN definiscono criteri di stratificazione che consentano la suddivisione degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione in strati omogenei. Gli strati sono considerati omogenei se la somma delle varianze all’interno degli strati delle variabili rilevate è sostanzialmente inferiore al totale della varianza dell’insieme degli operatori soggetti all’obbligo segnaletico ( 4 ). I criteri di stratificazione sono collegati alle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, ovvero, sussiste una relazione tra i criteri di stratificazione e i tassi di interesse e gli importi che devono essere stimati dal campione.

▼B

8. Ogni BCN che opti per il metodo di campionamento identifica almeno un criterio di stratificazione per garantire che il campione degli enti creditizi e delle altre istituzioni sia rappresentativo della situazione relativa a ciascuno Stato membro partecipante e l'errore di campionamento sia limitato. Idealmente le BCN definiscono una gerarchia dei criteri di stratificazione. Questi ultimi devono tenere in considerazione il contesto nazionale e quindi essere specifici per ciascuno Stato membro.

9. La selezione dei soggetti dichiaranti avviene in forma di campionamento in un'unica soluzione dopo che tutti gli strati sono stati definiti. Solo in questa fase i soggetti dichiaranti sono selezionati nell'ambito degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione. Non deve essere effettuata alcuna selezione intermedia.

IV.   Dimensione minima del campione nazionale

10. La dimensione minima del campione nazionale è tale che l'errore casuale massimo ( 5 ) per i tassi di interesse sulle nuove operazioni relativo a tutte le categorie di strumenti non superi mediamente 10 punti base ad un livello di confidenza del 90 % ( 6 ). Il soddisfacimento di tale requisito è dimostrato direttamente tramite dati adeguati o, in mancanza di tali dati, si può presumere che, se uno dei seguenti criteri è soddisfatto, la dimensione del campione è sufficientemente ampia da soddisfare il requisito minimo.

a) La dimensione minima del campione nazionale è tale da coprire almeno il 30 % degli operatori residenti assoggettabili agli obblighi di segnalazione; nel caso in cui il 30 % degli operatori residenti assoggettabili agli obblighi di segnalazione superi il numero di 100, la dimensione minima del campione nazionale può nondimeno continuare a essere limitata a 100 soggetti dichiaranti.

b) La dimensione minima del campione nazionale è tale che i soggetti dichiaranti appartenenti al campione nazionale coprano almeno il 75 % dello stock dei depositi denominati in euro e almeno il 75 % dello stock dei prestiti denominati in euro ricevuti dalle/erogati alle famiglie e società non finanziarie residenti nello Stato membro partecipante.

11. Si considerano dati adeguati quei dati che sono sufficientemente dettagliati e sono collegati alle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, nel senso che gli esami che hanno condotto alla loro individuazione applicano definizioni coerenti con le suddette statistiche. Tali dati potrebbero non essere a disposizione delle BCN prima dell'avvio dell'indagine sulle statistiche sui tassi di interesse delle IFM e dell'invio delle prime serie di dati da parte dei soggetti dichiaranti.

12. La dimensione minima del campione nazionale si riferisce sia al campione minimo iniziale sia al campione minimo dopo il mantenimento, come definiti nel paragrafo 21. A causa delle fusioni tra operatori e operatori uscenti, le dimensioni del campione potrebbero ridursi nel tempo fino a quando non abbia inizio il periodo di mantenimento successivo.

13. Le BCN possono selezionare un numero di soggetti dichiaranti superiore a quello definito quale dimensione minima del campione nazionale, in particolare laddove sia necessario incrementare la rappresentatività del campione nazionale alla luce della struttura del sistema finanziario nazionale.

14. È necessario che vi sia coerenza tra il numero di enti creditizi e altre istituzioni facenti parte degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione e la dimensione minima del campione. Le BCN possono consentire agli enti creditizi e alle altre istituzioni residenti nello stesso Stato membro e che sono comprese individualmente nell'elenco delle IFM, definito e aggiornato in conformità dei principi di classificazione di cui al paragrafo 1, parte 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13) ( 7 ), di segnalare come gruppo di IFM le statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Il gruppo diventa un soggetto dichiarante fittizio. Ciò significa che il gruppo segnala le statistiche sui tassi di interesse delle IFM come se fosse un'unica IFM, ovvero segnala un tasso di interesse medio per categoria di strumenti che copra l'intero gruppo anziché segnalare un tasso di interesse per ciascuna IFM inclusa nell'elenco delle IFM. Allo stesso tempo, gli enti creditizi e le altre istituzioni all'interno del gruppo vengono ancora considerate come istituzioni individuali all'interno sia degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione sia del campione.

V.   Ripartizione del campione tra gli strati e selezione dei soggetti dichiaranti

15. Dopo aver definito gli strati nazionali in conformità dei paragrafi 6 e 7 e la dimensione del campione nazionale n in conformità del paragrafo 10, le BCN che optano per il metodo di campionamento individuano il campione selezionando da ogni strato gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione. La dimensione totale del campione nazionale n è uguale alla somma delle dimensioni del campione n1, n2, n3,, nL per ciascuno degli strati: ►C1  

 ◄

▼M2

16. Ogni BCN sceglie la ripartizione più adeguata della dimensione nazionale del campione n tra gli strati. Ciascuna BCN definisce quindi quanti operatori segnalanti nh sono estratti dal totale degli enti creditizi e delle altre istituzioni Nh in ogni strato. Il tasso di campionamento nh/Nh per ogni strato h consente la stima della varianza di ogni strato. Ciò comporta che almeno due operatori segnalanti sono selezionati da ciascuno strato.

▼B

17. Al fine di selezionare gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito di ciascuno strato, le BCN includono tutte le istituzioni nello strato o effettuano un campionamento casuale o selezionano le istituzioni di maggiori dimensioni per ogni strato. Nel caso di campionamento casuale il processo di estrazione casuale in ciascuno strato sarà effettuato associando la medesima probabilità di selezione a tutte le istituzioni o probabilità proporzionali alla dimensione delle stesse. Le BCN possono scegliere di includere tutte le istituzioni per alcuni strati, il campionamento casuale per altri strati e la selezione delle istituzioni maggiori per altri ancora.

18. Le informazioni relative alle dimensioni di ogni ente creditizio o altra istituzione facenti parte degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione sono ottenibili a livello nazionale dalle statistiche di bilancio delle IFM raccolte in conformità del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). Le BCN utilizzano allo scopo i depositi e i prestiti totali denominati in euro nei confronti delle famiglie e delle società non finanziarie residenti negli Stati membri partecipanti, che costituiscono la parte del bilancio rilevante per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM, o comunque aggregati assimilabili.

19. Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM sono basate su un campionamento senza reintroduzione, ovvero ogni ente creditizio o altra istituzione facente parte degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione può essere selezionato una sola volta.

▼M2

20. Se una BCN decide di censire tutti gli enti creditizi e le altre istituzioni all’interno di uno strato, si rende possibile effettuare un campionamento in quello strato a livello di filiali. La condizione preliminare è che la BCN abbia una lista completa di filiali che copra tutta l’attività degli enti creditizi e delle altre istituzioni all’interno dello strato, e abbia dati adeguati a valutare la varianza dei tassi di interesse delle nuove operazioni effettuate nei confronti delle famiglie e delle società non finanziarie presso le filiali. Per la selezione e il mantenimento delle filiali si applicano i requisiti contenuti nel presente allegato. Le filiali selezionate diventano operatori segnalanti fittizi, sottoposti agli obblighi di segnalazione definiti nell’allegato II. Tale procedura non pregiudica la responsabilità dell’ente creditizio o delle altre istituzioni a cui fanno capo le filiali, in qualità di operatori segnalanti.

▼B

PARTE 2

Mantenimento del campione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica

VI.   Mantenimento del campione nel tempo

21. Le BCN che optano per il metodo di campionamento devono garantire che il campione rimanga rappresentativo nel tempo.

22. Le BCN devono pertanto verificare la rappresentatività del proprio campione almeno una volta all'anno. Se vi sono delle variazioni significative negli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione, queste devono essere riflesse nel campione dopo la suddetta verifica annuale.

23. Ad intervalli di massimo due anni, le BCN effettuano una revisione regolare del campione, che tiene conto degli entranti nell'insieme degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione, degli uscenti da tale insieme, così come di tutte le altre variazioni nelle caratteristiche dei soggetti dichiaranti. Tuttavia, le BCN possono verificare e aggiornare il proprio campione con maggiore frequenza.

24. Nel tempo, il campione, al fine di restare rappresentativo degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione, deve essere aggiornato in modo da tenere conto delle istituzioni entranti nell'universo degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione. Le BCN selezionano pertanto un campione nb da tutti gli operatori entranti Nb. La selezione delle istituzioni entranti nb tra il totale degli entranti Nb viene effettuata a determinati intervalli temporali e viene indicata come campionamento incrementale nel tempo.

25. Nel tempo, il campione deve essere aggiornato in modo da tenere conto delle istituzioni uscenti dall'insieme degli operatori assoggettabili ed effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione. Non è necessario alcun aggiustamento se sussiste proporzionalità tra le istituzioni uscenti dall'ambito degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione Nd e quelle uscenti nel campione nd (caso 1). Se le istituzioni escono dagli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione e tali istituzioni non sono nel campione, quest'ultimo diventa troppo ampio in relazione alla dimensione degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione (caso 2). Se escono più istituzioni dal campione che dagli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione, il campione diventa troppo piccolo nel tempo e potrebbe cessare di essere rappresentativo (caso 3). Nei casi 2 e 3 i fattori ponderali attribuiti ad ogni istituzione nel campione devono essere adeguati tramite un metodo statistico stabilito derivante dalla teoria di campionamento. Il fattore ponderale attribuito ad ogni soggetto dichiarante è l'inverso della sua probabilità di inclusione e da questo deriva quindi il fattore di espansione. Nel caso 2, dove il campione è relativamente troppo ampio rispetto agli operatori, nessun soggetto dichiarante deve essere tolto dal campione.

26. Nel tempo, il campione deve essere adeguato per tenere in conto le variazioni nelle caratteristiche dei soggetti dichiaranti. Tali variazioni possono verificarsi a causa di fusioni, divisioni, crescita delle istituzioni, ecc. Alcuni soggetti dichiaranti possono cambiare strato. Come nei casi 2 e 3 per i soggetti uscenti, il campione deve essere adeguato tramite tramite un metodo statistico stabilito derivante dalla teoria di campionamento. Nuove probabilità di inclusione, e quindi nuovi fattori ponderali, devono essere attribuiti.

PARTE 3

Ulteriori questioni di campionamento

VII.   Coerenza

27. Al fine di ottenere coerenza tra le statistiche sui tassi di interesse delle IFM relative alle consistenze dei depositi e prestiti e quelle riferite alle nuove operazioni, le BCN che optano per il metodo di campionario utilizzano, per entrambe le serie, gli stessi soggetti dichiaranti. Le BCN possono inoltre utilizzare il metodo di campionamento per un sottoinsieme di tassi sui tassi di interesse delle IFM e un censimento per il resto. Esse, tuttavia, non devono usare due o più campioni differenti.

VIII.   Innovazione finanziaria

28. Non è necessario che le BCN coprano nel metodo di campionario ogni prodotto esistente a livello nazionale. Tuttavia, non devono escludere un'intera categoria di strumenti sulla base del fatto che gli importi interessati sono molto esigui. Pertanto, se una categoria di strumenti è offerta solo da un'istituzione, quest'ultima deve essere rappresentata nel campione. Se una categoria di strumenti non esisteva in uno Stato membro partecipante al momento della definizione iniziale del campione, ma è successivamente introdotta da un'istituzione, quest'ultima deve essere inclusa nel campione al momento della successiva verifica di rappresentatività. Se viene creato un nuovo prodotto, le istituzioni nel campione devono comprenderlo nella successiva segnalazione, in quanto tutti i soggetti dichiaranti sono tenuti a segnalare tutti i loro prodotti.

▼M2




ALLEGATO II

SCHEMA DI SEGNALAZIONE PER LE STATISTICHE SUI TASSI DI INTERESSE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE

Parte 1

TIPO DI TASSO

I.    Tasso annualizzato concordato

Principio generale

1. Il tipo di tasso che gli operatori segnalanti forniscono per tutte le categorie di strumenti di depositi e prestiti relativi alle nuove operazioni e alle consistenze è il tasso annualizzato concordato (annualised agreed rate, AAR). È definito come il tasso di interesse concordato individualmente tra l’operatore segnalante e la famiglia o la società non finanziaria per un deposito o un prestito, convertito su base annua e indicato in percentuale annua. L’AAR copre tutti i pagamenti in conto interessi su depositi e prestiti, ma non altre spese eventualmente applicate. Il disaggio, definito come la differenza tra l’importo nominale del prestito e l’importo ricevuto dal cliente, è considerato quale pagamento in conto interessi all’inizio del contratto (time t0) ed è pertanto riflesso nell’AAR

2. Se i pagamenti in conto interessi concordati tra l’operatore segnalante e la famiglia o la società non finanziaria sono capitalizzati ad intervalli regolari durante l’anno, ad esempio al mese o al trimestre piuttosto che annualmente, il tasso concordato è espresso su base annua per mezzo della formula seguente per derivare il tasso annuale concordato:

x = 1 + r ag n n – 1

con:

x

quale AAR,

rag

quale tasso di interesse per anno concordato tra l’operatore segnalante e la famiglia o la società non finanziaria per un deposito o prestito laddove le date della capitalizzazione degli interessi del deposito e tutti i pagamenti e i rimborsi del prestito avvengono ad intervalli regolari nell’arco dell’anno, e

n

quale numero annuale dei periodi di capitalizzazione degli interessi per il deposito e dei periodi di rimborso per il prestito, ovvero 1 per i pagamenti annuali, 2 per i pagamenti semestrali, 4 per i pagamenti trimestrali e 12 per i pagamenti mensili.

3. Le banche centrali nazionali (BCN) possono richiedere agli operatori segnalanti di fornire, per tutti o alcuni strumenti di deposito e prestito relativi alle nuove operazioni e alle consistenze, il tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS) (narrowly defined effective rate, NDER), anziché l’AAR. Il TEDS è il tasso di interesse, su base annua, che uguaglia il valore attuale di tutti gli impegni diversi dalle altre spese (accensione di depositi, o prestiti, ulteriori pagamenti o rimborsi, pagamenti in conto interessi), futuri o presenti, concordati dall’operatore segnalante con la famiglia o la società non finanziaria. Il TEDS è equivalente alla componente di interesse del tasso annuo effettivo globale (TAEG) (annual percentage rate of charge, APRC) come definito all’articolo 3, lettera i), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE ( 8 ). La sola differenza tra i tassi TEDS e AAR consiste nel metodo sottostante per l’annualizzazione dei pagamenti in conto interessi. La formula del TEDS opera per approssimazioni successive e può pertanto essere applicata ad ogni tipo di deposito o prestito, mentre l’AAR utilizza la formula algebrica di cui al paragrafo 2 ed è pertanto applicabile solo ai depositi e prestiti con capitalizzazione regolare dei pagamenti in conto interessi. Tutti gli altri requisiti sono identici, il che comporta che i riferimenti all’AAR nel resto del presente allegato si applicano anche al TEDS.

Trattamento di imposte, sovvenzioni e disposizioni regolamentari

4. I pagamenti in conto interessi compresi nell’AAR riflettono quanto gli operatori segnalanti pagano sui depositi e percepiscono per i prestiti. Nel caso in cui l’importo pagato da una parte e ricevuto dall’altra differiscano, il punto di vista dell’operatore segnalante determina l’entità del tasso di interesse segnalato per gli scopi delle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM).

5. Secondo questo principio, i tassi di interesse sono registrati su base lorda prima della tassazione, in quanto i tassi di interesse al lordo delle imposte rispecchiano quanto gli operatori segnalanti pagano sui depositi e ricevono per i prestiti.

6. Inoltre, i contributi erogati alle famiglie o alle società non finanziarie da parte di terzi non devono essere tenuti in considerazione nella determinazione dei pagamenti in conto interessi, in quanto tali contributi non sono pagati o ricevuti dall’operatore segnalante.

7. I tassi agevolati applicati dagli operatori segnalanti ai propri dipendenti sono compresi nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM.

8. Le disposizioni regolamentari che incidono sui pagamenti in conto interessi, ad esempio i massimali sui tassi di interesse o il divieto di remunerazione dei depositi a vista, sono riflesse nelle statistiche sui tassi di interessse delle IFM. Ogni variazione nelle regole che costituiscono disposizioni regolamentari, quali ad esempio quelle relative al livello dei tassi di interesse amministrati o ai massimali sui tassi di interesse, si riflette parimenti nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM come variazioni del tasso di interesse.

II.    Tasso annuo effettivo globale

9. Oltre all’AAR, gli operatori segnalanti forniscono il TAEG per le nuove operazioni relative al credito al consumo e ai prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione, ovvero:

 un TAEG per le nuove operazioni relative al credito al consumo (cfr. indicatore 30 nell’appendice 2), e

 un TAEG per le nuove operazioni relative ai prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione (cfr. indicatore 31 nell’appendice 2) ( 9 ).

10. Il TAEG copre il «costo totale del credito per il consumatore», come definito nell’articolo 3, lettera g) della direttiva 2008/48/CE. Tali costi totali comprendono una componente di tasso di interesse e una componente di altre spese (correlate), quali le spese di istruttoria, amministrazione, preparazione dei documenti, garanzie, assicurazione del credito, ecc.

11. La composizione della componente di altre spese può variare tra i diversi paesi, poiché le relative definizioni nella direttiva 2008/48/CE trovano diverse applicazioni, e poiché i sistemi finanziari nazionali e le procedure per la concessione dei crediti differiscono.

III.    Convenzione

12. Per la compilazione dell’AAR, gli operatori segnalanti applicano un anno ordinario di 365 giorni, ciò significa che il fatto che ci sia un giorno in più negli anni bisestili è ignorato.

PARTE 2

FENOMENI INTERESSATI DALLA RILEVAZIONE

13. Gli operatori segnalanti forniscono statistiche sui tassi di interesse delle IFM relative alle consistenze e alle nuove operazioni.

IV.    Tassi di interesse sulle consistenze

14. Le consistenze sono definite come gli stock di tutti i depositi delle famiglie e delle società non finanziarie presso l’operatore segnalante e gli stock di tutti i prestiti erogati dall’operatore segnalante alle famiglie e alle società non finanziarie.

15. Il tasso di interesse sulle consistenze riflette il livello del tasso di interesse medio ponderato applicato agli stock di depositi o di prestiti nella categoria di strumenti considerata, riferito al periodo di tempo indicato al paragrafo 26. Il tasso di interesse medio ponderato è la somma degli AAR moltiplicati per le relative consistenze e diviso per il totale delle consistenze. Copre tutti i contratti conclusi prima della data di riferimento.

16. Le sofferenze non sono incluse nella rilevazione dei tassi di interesse medi ponderati. Le sofferenze sono definite ai sensi dell’allegato II al regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea (BCE/2008/32) del 19 dicembre 2008 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) ( 10 ). L’ammontare totale di un prestito parzialmente o totalmente classificato come sofferenza è escluso dalle statistiche sui tassi di interesse. Dalle statistiche sui tassi di interesse si escludono anche i prestiti per la ristrutturazione di debiti a tassi inferiori alle condizioni di mercato, cioè relativi a prestiti concessi a debitori con difficoltà finanziarie.

V.    Nuove operazioni relative a depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente

17. Nel caso di depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito (revolving e a saldo), prestiti rotativi e scoperti di conto corrente come definiti nei paragrafi da 42 a 45 e nel paragrafo 51, il concetto di nuove operazioni è esteso all’intero stock. Quindi il saldo debitore o creditore, ovvero, le consistenze, riferito al periodo di tempo di cui al paragrafo 29, è utilizzato quale riferimento per la segnalazione delle nuove operazioni su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente.

18. I tassi di interesse sui depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente riflettono il tasso di interesse medio ponderato applicato al saldo di questi conti nel periodo di riferimento temporale definito nel paragrafo 29. Essi riguardano le attuali poste in bilancio di tutti i contratti in essere alla data di segnalazione.

19. Al fine di calcolare i tassi di interesse delle IFM sui conti che a seconda del loro saldo possono configurare un deposito o un prestito, gli operatori segnalanti distinguono tra periodi con saldo creditore e periodi con saldo debitore. Gli operatori segnalanti segnalano i tassi di interesse medi ponderati relativi ai saldi creditori come depositi a vista e i tassi di interesse medi ponderati relativi ai saldi debitori come scoperti di conto corrente. Non segnalano tassi di interesse medi ponderati che combinano (bassi) tassi su depositi a vista e (alti) tassi su scoperti di conto corrente.

VI.    Nuove operazioni relative a categorie di strumenti diversi da depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente

20. I seguenti paragrafi da 21 a 25 si riferiscono a depositi con durata prestabilita, operazioni di pronti contro termine e tutti i prestiti diversi dai prestiti rotativi e dagli scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito come definiti ai paragrafi da 42 a 45 e al paragrafo 51.

21. Le nuove operazioni sono definite come ogni nuovo accordo tra la famiglia o la società non finanziaria e l’operatore segnalante. I nuovi accordi sono:

 tutti i contratti finanziari che specificano per la prima volta il tasso di interesse del deposito o prestito, e

 tutte le nuove negoziazioni di depositi e prestiti esistenti.

Le proroghe di contratti di deposito e di prestito esistenti che avvengono automaticamente, ovvero senza alcun coinvolgimento attivo della famiglia o della società non finanziaria, e che non comportano alcuna rinegoziazione dei termini e delle condizioni del contratto, compreso il tasso di interesse, non sono considerate come nuove operazioni.

22. Il tasso delle nuove operazioni riflette il tasso di interesse medio ponderato applicato ai depositi e ai prestiti nella categoria di strumenti considerata relativamente ai nuovi accordi conclusi tra le famiglie o le società non finanziarie e l’operatore segnalante durante il periodo di riferimento, come definito al paragrafo 32.

23. Le oscillazioni nei tassi di interesse variabili, nel senso di aggiustamenti automatici del tasso di interesse effettuati dall’operatore segnalante, non costituiscono nuovi accordi e pertanto non sono considerate come nuove operazioni. Per i contratti esistenti, tali oscillazioni nei tassi variabili non sono riportate nei tassi relativi alle nuove operazioni, ma solo nei tassi relativi alle consistenze.

24. Una variazione del tasso,

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prevista contrattualmente, che comporti (al tempo t1) il passaggio dal tasso di interesse fisso a variabile o viceversa rispetto a quello concordato all’inizio del contratto (tempo t0), non costituisce un nuovo accordo, ma fa parte dei termini e delle condizioni del prestito stabiliti al tempo t0. Pertanto, non è considerata come una nuova operazione.

25. Relativamente ai prestiti diversi dai prestiti rotativi o dagli scoperti di conto corrente, ci si aspetta normalmente che una famiglia o una società non finanziaria prelevi l’intero importo in un’unica soluzione non appena effettuata la relativa stipula. Tuttavia il prestito può essere utilizzato in tranche successive ai periodi t1, t2, t3, ecc. invece che prelevato per l’intero importo all’inizio del contratto (tempo t0). Il fatto che un prestito sia utilizzato in tranche è irrilevante per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM. L’accordo tra le famiglie o le società non finanziarie e l’operatore segnalante al tempo t0, che include il tasso di interesse pattuito e l’importo del prestito concordato, viene ricompreso nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni.

PARTE 3

PERIODO DI RIFERIMENTO

VII.    Periodo di riferimento per la rilevazione dei tassi di interesse delle IFM sulle consistenze

26. Le BCN decidono se a livello nazionale i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze, ovvero per gli indicatori da 1 a 14 descritti nell’appendice 1, sono compilati come osservazioni di fine periodo o come tassi impliciti relativi alle medie di periodo. Il periodo coperto è un mese.

27. I tassi di interesse sulle consistenze come osservazioni di fine mese sono calcolati come medie ponderate dei tassi di interesse applicati agli stock di depositi e di prestiti in essere ad una certa ora dell’ultimo giorno del mese. In tale momento, l’operatore segnalante considera i tassi di interesse applicabili e i relativi importi per tutti i depositi in essere detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie e i prestiti in essere ad essi erogati e calcola un tasso di interesse medio ponderato per ciascuna categoria degli strumenti. Al contrario delle medie del mese, i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze calcolati come osservazioni di fine mese coprono solo quei contratti che sono ancora in essere al momento della segnalazione.

28. I tassi di interesse sulle consistenze segnalati quali tassi impliciti relativi alla media del mese sono calcolati come quozienti, il cui numeratore è costituito dall’interesse maturato pagabile sui depositi e esigibile sui prestiti durante il mese di riferimento, e il cui denominatore è costituito dalla media degli stock durante il mese. Al termine del mese di riferimento, l’operatore segnalante rileva per ciascuna categoria degli strumenti, l’interesse maturato pagabile o esigibile durante il mese e la media dello stock di depositi e prestiti durante lo stesso mese. Contrariamente alle osservazioni di fine mese, i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze calcolati come medie del mese comprendono anche i contratti esistenti durante il mese, ma che non sono più in essere alla fine del mese. Idealmente, il valore medio dello stock dei depositi e dei prestiti durante il mese di riferimento è calcolato come media degli stock giornalieri durante il mese. Quale standard minimo, per le categorie di strumenti volatili, ovvero almeno per i depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso, i debiti da carte di credito revolving, i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, lo stock mensile medio è derivato dai saldi giornalieri. Per tutte le altre categorie di strumenti, lo stock mensile medio è derivato da saldi settimanali o da saldi più frequenti. Per un periodo transitorio non superiore a due anni, per i prestiti con durata prestabilita oltre cinque anni sono accettate le osservazioni di fine mese.

VIII.    Periodo di riferimento per le nuove operazioni su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente

29. Le BCN decidono se a livello nazionale i tassi di interesse delle IFM su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, cioè gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 e 36 descritti nell’appendice 2, sono calcolati come osservazioni di fine periodo o come tassi impliciti relativi alle medie di periodo. Il periodo considerato è un mese.

30. Analogamente alla compilazione dei tassi di interesse sulle consistenze contenuti nell’appendice 1, i tassi di interesse su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, sono calcolati in uno dei seguenti metodi:

a) come osservazioni di fine mese, ovvero come medie ponderate dei tassi di interesse applicati agli stock di tali depositi e prestiti in essere ad una certa ora dell’ultimo giorno del mese. In tal momento, l’operatore segnalante rileva i tassi di interesse e i relativi importi per tutti i depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente detenuti da e concessi alle famiglie e alle società non finanziarie, e calcola un tasso di interesse medio ponderato per ogni categoria di strumenti. Al contrario delle medie mensili, i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze calcolati come osservazioni di fine mese coprono solo quei contratti che sono ancora in essere al momento della segnalazione;

b) come tassi impliciti relativi alla media del mese, ovvero come quozienti, con il numeratore costituito dagli interessi maturati pagabili sui depositi ed esigibili sui prestiti, e con il denominatore costituito dalla media degli stock giornalieri. Alla fine del mese, per i depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso, i debiti da carte di credito revolving, i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, l’operatore segnalante segnala gli interessi maturati pagabili o esigibili durante il mese e il valore medio dello stock dei depositi e dei prestiti registrato durante lo stesso mese. Per i depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso, i debiti da carte di credito revolving, i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, lo stock mensile medio si ottiene dai saldi giornalieri. Al contrario delle osservazioni di fine mese, i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze calcolati come medie del mese comprendono anche i contratti esistenti durante il mese, ma che non sono più in essere alla fine del mese.

31. Per quanto rigurda i conti che a seconda del loro saldo possono essere un deposito oppure un prestito, solo il saldo ad una certa ora dell’ultimo giorno del mese determina se il conto è un deposito a vista o uno scoperto di conto corrente in quel mese, se i tassi di interesse delle IFM sono calcolati come osservazioni di fine mese. Se i tassi di interesse delle IFM sono calcolati come tassi impliciti relativi alla media del mese, ogni giorno è valutato se il conto è un deposito o un prestito. Per derivare gli stock mensili medi che compongono il denominatore nella formula del calcolo dei tassi impliciti, è calcolata quindi una media dei saldi creditori e dei saldi debitori giornalieri. Inoltre, il flusso nel numeratore distingue tra interessi maturati pagabili sui depositi ed esigibili sui prestiti. Gli operatori segnalanti non segnalano i tassi di interesse medi ponderati che combinano (bassi) tassi su depositi a vista e (alti) tassi sugli scoperti di conto corrente.

IX.    Periodo di riferimento per le nuove operazioni (diverse da depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente)

32. I tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni diverse da depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, ovvero tutti gli indicatori decritti nell’appendice 2 eccetto gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 e 36 sono calcolati come medie di periodo. Il periodo considerato è un mese (intero).

33. Per ogni categoria di strumenti, gli operatori segnalanti calcolano il tasso per le nuove operazioni come media ponderata di tutti i tassi di interesse sulle nuove operazioni effettuate durante il mese di riferimento nella categoria di strumenti. Questi tassi di interesse relativi alla media del mese sono segnalati alla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente l’operatore segnalante, insieme alle informazioni sugli importi delle nuove operazioni effettuate durante il mese di riferimento della segnalazione per ciascuna categoria di strumenti. Gli operatori segnalanti tengono conto delle nuove operazioni effettuate durante l’intero mese.

PARTE 4

CATEGORIE DI STRUMENTI

X.    Disposizioni generali

34. Gli operatori segnalanti forniscono statistiche sui tassi di interesse delle IFM relativamente alle consistenze per le categorie di strumenti specificate nell’appendice 1 e sulle nuove operazioni per le categorie degli strumenti specificate nell’appendice 2. Come definito nel paragrafo 17, i tassi di interesse su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, prestiti rotativi, scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito revolving, sono rilevati come tassi di interesse sulle nuove operazioni e sono di conseguenza incluse nell’appendice 2. Tuttavia, dato che il metodo di rilevazione e il periodo di riferimento temporale per i tassi su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente sono gli stessi degli altri tassi riferiti alle consistenze, gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 e 36 dell’appendice 2 sono ripetuti nell’appendice 1.

35. Una categoria di strumenti specificata tra quelle nelle appendici 1 e 2 non è applicabile a livello nazionale dallo Stato membro partecipante, e quindi ignorata, se gli enti creditizi e le altre istituzioni residenti non offrono alle famiglie e alle società non finanziarie alcun prodotto appartenente alla categoria considerata. Tuttavia, i dati sono forniti se sussistono delle operazioni, per quanto limitate esse possano essere.

36. Per ciascuna categoria di strumenti definita nelle appendici 1 e 2 che trovi applicazione nell’attività bancaria degli enti creditizi e delle altre istituzioni residenti con le famiglie e le società non finanziarie residenti negli Stati membri partecipanti, le statistiche sui tassi di interesse delle IFM sono compilate sulla base di tutti i tassi di interesse applicati a tutti i prodotti facenti parte della categoria considerata. Questo significa che le BCN possono non definire una specifica serie di prodotti nazionali nell’ambito di ciascuna categoria di strumenti per la quale sono raccolte le statistiche sui tassi di interesse delle IFM; invece, sono rilevati tutti i tassi relativi a tutti i prodotti offerti da ciascun operatore segnalante. Come stabilito nel paragrafo 28 dell’allegato I, non è necessario che nel campione le BCN coprano ogni prodotto esistente a livello nazionale. Tuttavia, non devono escludere un’intera categoria di strumenti sulla base del fatto che gli importi interessati sono molto esigui. Quindi, se una categoria di strumenti è offerta solo da un’istituzione, allora tale istituzione è rappresentata nel campione. Se una categoria di strumenti non esisteva in uno Stato membro partecipante al momento della costruzione iniziale del campione, ma un nuovo prodotto appartenente a tale categoria è stato successivamente introdotto da un’istituzione, tale istituzione è inclusa nel campione al momento della successiva verifica di rappresentatività. Se viene creato un nuovo prodotto nell’ambito di una categoria di strumenti esistente a livello nazionale, le istituzioni nel campione lo comprendono nella successiva segnalazione, in quanto tutti gli operatori segnalanti sono tenuti a segnalare tutti i propri prodotti.

37. I tassi di interesse sulle sofferenze e sui prestiti per ristrutturazione di debiti costituiscono un’eccezione al principio di inclusione di tutti i tassi di interesse applicati a tutti i prodotti. Come stabilito al paragrafo 16, le sofferenze e i prestiti per ristrutturazione di debiti a tassi inferiori alle condizioni di mercato, cioè applicati a debitori con difficoltà finanziarie non devono essere inclusi nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM.

XI.    Disaggregazione per valuta

38. Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM coprono i tassi di interesse applicati dagli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. I dati sui depositi e sui prestiti in valute diverse dall’euro non sono richiesti al livello di tutti gli Stati membri partecipanti. Questo trova riscontro nelle appendici 1 e 2, dove tutti gli indicatori si riferiscono ai depositi e ai prestiti denominati in euro.

XII.    Disaggregazione per settore

39. La disaggregazione per settore è applicata a tutti i depositi e prestiti richiesti per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM, escluse le operazioni di pronti contro termine. Le appendici 1 e 2 distinguono pertanto tra tassi praticati alle famiglie (incluse le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) ( 11 ) e tassi praticati alle società non finanziarie ( 12 ). Inoltre, sono segnalati dati separati per le imprese individuali/società di persone come parte del settore famiglie, ma solo per le nuove operazioni per «altre finalità». Le BCN possono esentare dal requisito di una identificazione distinta dei prestiti alle imprese individuali quando tali prestiti costituiscono meno del 5 % del totale dei prestiti alle famiglie dello Stato membro partecipante in termini di consistenze, come calcolato ai sensi del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).

40. L’indicatore 5 nell’appendice 1 e l’indicatore 11 nell’appendice 2 si riferiscono alle operazioni di pronti contro termine. Sebbene non in tutti gli Stati membri partecipanti la remunerazione delle operazioni di pronti contro termine sia indipendente dal settore della controparte, non è richiesta una disaggregazione per settore in famiglie e società non finanziarie per le operazioni di pronti contro termine al livello di Stato membro partecipante. Inoltre, non è richiesta una disaggregazione per scadenza al livello di Stato membro partecipante, in quanto si ritiene che la durata delle operazioni di pronti contro termine sia prevalentemente molto breve. Il tasso di interesse delle IFM sulle operazioni di pronti contro termine si riferisce ad entrambi i settori senza distinzione.

41. Gli indicatori 5 e 6 nell’appendice 2 si riferiscono ai depositi rimborsabili con preavviso detenuti dalle famiglie. Tuttavia, al livello di tutti gli Stati membri partecipanti, il tasso di interesse per i depositi rimborsabili con preavviso e il relativo importo che ne costituisce il peso si riferiscono ai depositi rimborsabili con preavviso detenuti sia dalle famiglie sia dalle società non finanziarie, ovvero entrambi i settori sono fusi e assegnati al settore delle famiglie. Non è richiesta una disaggregazione per settore della controparte al livello di tutti gli Stati membri partecipanti.

XIII.    Disaggregazione per tipo di strumento

42. A meno che non sia diversamente previsto nei successivi paragrafi da 43 a 52, per le segnalazioni relative ai tassi di interesse delle IFM la disaggragazione per strumento e la definizione dei tipi di strumenti seguono le categorie di attività e passività così come stabilite nella parte 2 dell’allegato II al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).

43. I tassi di interesse delle IFM sui depositi a vista, cioè gli indicatori 1 e 7 nell’appendice 2, coprono tutti i depositi a vista, indipendentemente dal fatto che siano o meno fruttiferi. I depositi a vista a tasso zero sono quindi ricompresi nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM.

44. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente cioè gli indicatori 12 e 23 nell’appendice 2, hanno la stessa definizione contenuta nella parte 2 dell’allegato II al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), a prescindere dal loro periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse. Le penali sugli scoperti applicate come una componente delle altre spese, ad esempio sotto forma di commissioni speciali, non sono ricomprese nell’ AAR come definito al paragrafo 1, poiché tale tipo di tasso copre esclusivamente la componente di tasso di interesse dei prestiti. I prestiti segnalati sotto tale categoria non sono segnalati sotto nessun’altra categoria relativa alle nuove operazioni.

45. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i debiti da carte di credito hanno la stessa definizione contenuta nella parte 2 dell’allegato II al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32). I dati sui tassi di interesse sono segnalati, negli indicatori 32 e 36, solo per i debiti da carte di credito revolving. Il tasso di interesse sulle carte di credito a saldo non è segnalato separatamente, poiché per definizione è pari allo 0 %. Tuttavia, i debiti relativi a carte di credito a saldo sono inclusi nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM sulle consistenze, insieme ai debiti relativi alle carte di credito revolving. I debiti da carte di credito revolving e da carte di credito a saldo non sono segnalati sotto nessun altro indicatore relativo alle nuove operazioni.

46. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i nuovi prestiti alle società non finanziarie (eccetto prestiti rotativi, scoperti di conto e debiti da carte di credito), cioè gli indicatori da 37 a 54 nell’appendice 2, comprendono tutti i prestiti diversi da debiti da carte di credito (a saldo e revolving) e da prestiti rotativi e scoperti di conto corrente a imprese, a prescindere dal loro ammontare, mentre gli indicatori da 62 a 85 si riferiscono a prestiti garantiti come definiti nel paragrafo 60. I prestiti alle società non finanziarie nell’appendice 1 relativi alle consistenze hanno lo stesso significato di quello contenuto nella parte 2 dell’allegato II al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) e comprendono i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente e i debiti da carte di credito a saldo e revolving.

47. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i nuovi prestiti alle famiglie per credito al consumo, vale a dire gli indicatori da 13 a 15, 30 e da 55 a 57 nell’appendice 2, sono definiti come prestiti diversi da debiti da carte di credito (revolving o a saldo) o da prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, concessi a scopo di consumo personale di beni e servizi, mentre gli indicatori da 55 a 57 si riferiscono a prestiti garantiti come definiti nel paragrafo 60. I prestiti per credito al consumo nell’appendice 1 relativi alle consistenze hanno la stessa definizione contenuta nella parte 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) e include prestiti rotativi, scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito a saldo e revolving.

48.  Prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione, cioè gli indicatori da 6 a 8 nell’appendice 1 e gli indicatori da 16 a 19 e 31 nell’appendice 2, possono essere garantiti o non garantiti, mentre gli indicatori da 58 a 61 si riferiscono a prestiti garantiti come definiti nel paragrafo 60. Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM coprono i prestiti garantiti e non garantiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione senza distinzione negli indicatori da 16 a 19 e 31. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i nuovi prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione, vale a dire gli indicatori da 16 a 19, 31, e da 58 a 61 nell’appendice 2, sono definiti come crediti diversi da prestiti rotativi e scoperti di conto corrente o da debiti da carte di credito revolving diretti ad effettuare investimenti in abitazioni, tra cui rientrano gli edifici, il box, le migliorie all’abitazione (ristrutturazione). Nell’appendice 1 i prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione relativi alle consistenze hanno la stessa definizione contenuta nella parte 2 dell’allegato II al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) e comprendono prestiti rotativi, scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito.

49. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i nuovi prestiti alle famiglie per altri scopi, cioè gli indicatori da 20 a 22 e da 33 a 35 nell’appendice 2, sono definiti come prestiti diversi dai prestiti rotativi e scoperti di conto corrente o dai debiti da carte di credito, erogati per scopi commerciali, di consolidamento di debiti, di istruzione, ecc. Gli altri prestiti alle famiglie di cui all’appendice 1 relativi alle consistenze hanno la stessa definizione contenuta nella parte 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) e comprendono prestiti rotativi, scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito.

50. Per i tassi di interesse delle IFM relativi alle consistenze, il credito al consumo, i prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione e gli altri prestiti alle famiglie, coprono complessivamente tutti i prestiti erogati alle famiglie dagli enti creditizi e dalle altre istituzioni residenti inclusi i prestiti rotativi, gli scoperti di conto corrente e i debiti da carte di credito (a saldo e revolving).

51. Per i tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni, i debiti da carte di credito revolving, i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, i prestiti alle famiglie per il consumo, per l’acquisto di un’abitazione e per altri scopi, coprono tutti i prestiti erogati alle famiglie dagli enti creditizi e dalle altre istituzioni residenti. Il debito da carte di credito a saldo non è segnalato separatamente nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM relative alle nuove operazioni, ma è incluso tra le corrispondenti voci relative alle consistenze.

XIV.    Disaggregazione per categoria di importo

52. Per gli altri prestiti alle società non finanziarie, cioè gli indicatori da 37 a 54 e da 62 a 85 dell’appendice 2, sono distinte tre categorie di importi: a) «fino a 0,25 milioni di EUR inclusi»; b) «oltre 0,25 milioni di EUR e fino a 1 milione di EUR inclusi»; e c) «oltre 1 milione di EUR». L’importo si riferisce alla singola transazione su prestiti considerata come nuova operazione, piuttosto che a tutte le operazioni tra la società non finanziaria e l’operatore segnalante.

XV.    Disaggregazione per scadenza originaria, periodo di preavviso o periodo iniziale di determinazione del tasso

53. Le statistche forniscono una disaggregazione per scadenza originaria, periodo di preavviso e/o periodo iniziale di determinazione del tasso, a seconda del tipo di strumento e del fatto che il tasso di interesse applicato dalla IFM si riferisca alle consistenze o alle nuove operazioni. Tali disaggregazioni si riferiscono a fasce temporali, ad esempio un tasso di interesse su un deposito con durata prestabilita fino a due anni si riferisce ad un tasso medio tra tutti i depositi con una durata prestabilita tra due giorni e un massimo di due anni, ponderata in base alla grandezza del deposito.

54. La disaggregazione per scadenza originaria e per periodo di preavviso segue le definizioni di cui alla parte 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32). Una disaggregazione per scadenza originaria è applicata a tutte le categorie di depositi diverse dalle operazioni di pronti contro termine relative alle consistenze e a tutte le categorie di prestiti relative alle consistenze come stabilito nell’appendice 1. Una disaggregazione per scadenza originaria è applicata anche alle nuove operazioni sui depositi con durata prestabilita, e una disaggregazione per periodo di preavviso alle nuove operazioni sui depositi rimborsabili con preavviso, come stabilito nell’appendice 2. Dati separati sui prestiti alle società non finanziarie con un periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse fino a un anno in combinazione con la scadenza originaria di oltre un anno sono segnalati per i vari ammontare di prestito indicati nel paragrafo 52, come previsto nell’appendice 2.

55. I tassi di interesse attivi sulle nuove operazioni di cui all’appendice 2 sono disaggregati in base al periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse stabilito nel contratto. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, il periodo iniziale di determinazione è definito come un periodo di tempo, predeterminato all’inizio di un contratto, durante il quale il valore del tasso di interesse non cambierà. Il periodo iniziale di determinazione può essere inferiore o uguale alla scadenza originaria del prestito. Il valore del tasso di interesse è considerato invariabile solo se è definito esattamente in termini di livello, ad esempio il 10 %, o in termini di differenziale rispetto a un tasso di riferimento in un determinato momento, ad esempio l’EURIBOR a 6 mesi più 2 punti percentuali, a una data e ora predeterminate. Se all’inizio del contratto, la famiglia o la società non finanziaria e l’operatore segnalante concordano una modalità di calcolo dell’interesse attivo con riferimento a un determinato periodo di tempo, per esempio come l’EURIBOR a 6 mesi più 2 punti percentuali per tre anni, questo non è considerato come una determinazione iniziale del tasso in quanto il valore del tasso di interesse può variare nel corso dei tre anni. Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni di finanziamento riflettono solo il tasso di interesse concordato per il periodo di determinazione iniziale rilevato all’inizio del contratto o dopo la rinegoziazione del prestito. Se dopo questo periodo di determinazione iniziale il tasso di interesse passa automaticamente a un tasso variabile, ciò non si riflette nei tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni, ma solo in quelli sulle consistenze.

56. Per i prestiti alle famiglie si distinguono i seguenti periodi di determinazione iniziale del tasso:

Per il credito al consumo e gli altri prestiti alle famiglie:

 tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino a un anno (incluso),

 determinazione iniziale del tasso oltre un anno e fino a cinque anni (inclusi), e

 determinazione iniziale del tasso oltre cinque anni.

Per i prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione:

 tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino a un anno (incluso),

 determinazione iniziale del tasso oltre un anno e fino a cinque anni (inclusi),

 determinazione iniziale del tasso oltre cinque anni e fino a 10 (inclusi), e

 determinazione iniziale del tasso oltre 10 anni.

57. Per i prestiti alle società non finanziarie fino a 0,25 milioni di EUR, oltre 0,25 milioni e fino a 1 milione di EUR e oltre 1 milione di EUR, si distinguono i seguenti periodi di determinazione iniziale del tasso:

 tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino a tre mesi (inclusi),

 determinazione iniziale del tasso oltre tre mesi e fino a un anno (incluso),

 determinazione iniziale del tasso oltre un anno e fino a tre anni (inclusi),

 determinazione iniziale del tasso oltre tre anni e fino a cinque anni (inclusi),

 determinazione iniziale del tasso oltre cinque anni e fino a dieci anni (inclusi), e

 determinazione iniziale del tasso oltre dieci anni.

58. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, il «tasso variabile» è definito come il tasso il cui interesse è soggetto a revisione continuamente (per esempio, ogni giorno) o a discrezione della IFM.

XVI.    Disaggregazione per prestiti garantiti da garanzie reali e/o garanzie personali

59. I prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie garantiti da garanzie reali e/o garanzie personali sono segnalati separatamente per tutte le statistiche sui tassi di interesse delle IFM relative a nuove operazioni ad eccezione dei debiti da carte di credito, dei prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, e dei prestiti per altri scopi.

60. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, la disaggregazione di prestiti per garanzie reali/personali include l’ammontare totale dei nuovi prestiti che sono garantiti utilizzando la tecnica della «protezione del credito finanziata» come definita nell’articolo 4, paragrafo 31 e nell’allegato VIII, parte 1, sezioni da 6 a 25 della Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) ( 13 ) e/o garantiti utilizzando la tecnica della «protezione del credito non finanziata» come definita nell’articolo 4, paragrafo 32 e nell’allegato VIII, parte 1 sezioni da 26 a 29 della direttiva 2006/48/CE, in modo tale che il valore della garanzia reale e/o personale sia maggiore o uguale al totale ammontare del prestito. Se a fini di vigilanza prudenziale una IFM applica un sistema differente dal «metodo standardizzato» come definito nella direttiva 2006/48/CE, essa può applicare tale trattamento nella segnalazione dei prestiti inclusi sotto tale disaggregazione.

61. Le BCN possono concedere deroghe alla segnalazione dei tassi di interesse applicati e del volume di operazioni relative a prestiti garantiti da garanzie reali/personali alle società non finanziarie (indicatori da 62 a 85), se il volume delle operazioni aggregate a livello nazionale della voce corrispondente (indicatori da 37 a 54) comprendente tutti i prestiti rappresenta meno del 10 % del volume delle operazioni aggregate della somma di tutti i prestiti nella stessa categoria dimensionale, a livello nazionale, e meno del 2 % del volume delle operazioni per la stessa dimensione e categoria di determinazione iniziale, a livello dell’area dell’euro. Se sono concesse deroghe, tali soglie sono da controllare su base annua.

PARTE 5

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

62. Al fine di calcolare gli aggregati relativi a tutti gli Stati membri partecipanti, si applicano tre livelli di aggregazione per ogni categoria di strumenti proposta nelle appendici 1 e 2.

XVII.    Informazioni statistiche a livello degli operatori segnalanti

63. Il primo livello di aggregazione è effettuato dagli operatori segnalanti, come stabilito nei paragrafi da 64 a 69. Tuttavia, le BCN possono anche chiedere agli operatori segnalanti di fornire dati relativi a singole operazioni di deposito e prestito. I dati sono segnalati alla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente l’operatore segnalante.

64. Nel caso in cui i tassi di interesse sulle consistenze, cioè gli indicatori da 1 a 14 nell’appendice 1, sono compilati come osservazioni di fine mese, gli operatori segnalanti forniscono, per ciascuna categoria di strumenti, un tasso di interesse medio ponderato relativo all’ultimo giorno del mese.

65. Nel caso in cui i tassi di interesse sulle consistenze, cioè gli indicatori da 1 a 14 nell’appendice 1, siano compilati come tassi impliciti relativi alle medie mensili, gli operatori segnalanti forniscono, per ciascuna categoria di strumenti, gli interessi maturati pagabili o esigibili durante il mese e lo stock medio di depositi e di prestiti durante lo stesso mese.

66. Nel caso in cui i tassi di interesse sui depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso, i debiti da carte di credito revolving, i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, vale a dire gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 e 36 nell’appendice 2, siano compilati come osservazioni di fine mese, gli operatori segnalanti forniscono, per ciascuna categoria di strumenti, un tasso di interesse medio ponderato relativo all’ultimo giorno del mese.

67. Nel caso in cui i tassi di interesse sui depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso, i debiti da carte di credito revolving, i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, vale a dire gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 e 36 contenuti nell’appendice 2, siano compilati come tassi impliciti relativi alla media del mese, gli operatori segnalanti forniscono, per ciascuna categoria di strumenti, gli interessi maturati pagabili o esigibili durante il mese e lo stock di depositi e prestiti in media durante lo stesso mese.

68. Per ciascuna categoria di strumenti sulle nuove operazioni, cioè gli indicatori da 2 a 4, da 8 a 11, da 13 a 22, 30 e 31, da 33 a 35 e da 37 a 85 nell’appendice 2, gli operatori segnalanti forniscono un tasso di interesse medio ponderato. Inoltre, per gli indicatori da 2 a 4, da 8 a 11, da 13 a 22, da 33 a 35 e da 37 a 85 nell’appendice 2, gli operatori segnalanti forniscono gli importi delle nuove operazioni effettuate durante il mese di riferimento per ogni categoria di strumenti.

69. Gli enti creditizi e le altre istituzioni che sono autorizzati da una BCN a segnalare le statistiche sui tassi di interesse delle IFM con riferimento ad un gruppo di soggetti consolidato, sono considerati come un operatore segnalante e forniscono i dati di cui ai paragrafi da 64 a 66 in relazione all’intero gruppo. Inoltre tali operatori forniscono ogni anno per ciascuna categoria di strumenti il numero delle istituzioni segnalanti all’interno del gruppo e la varianza dei tassi di interesse tra tali istituzioni. Il numero delle istituzioni segnalanti all’interno del gruppo e la varianza si riferiscono al mese di ottobre e sono trasmessi con i dati di ottobre.

XVIII.    Tassi di interesse medi ponderati nazionali

70. Il secondo livello di aggregazione è effettuato dalle BCN. Queste ultime aggregano i tassi di interesse e i relativi importi per tutti gli operatori segnalanti nazionali al fine di ottenere un tasso di interesse medio ponderato nazionale per ciascuna categoria di strumenti. I dati sono segnalati alla Banca centrale europea (BCE).

71. Per ciascuna categoria di strumenti sulle consistenze, cioè gli indicatori da 1 a 14 nell’appendice 1, le BCN forniscono un tasso di interesse medio ponderato nazionale.

72. Per ciascuna categoria di strumenti sulle nuove operazioni, cioè gli indicatori da 1 a 23 e da 30 a 85 nell’appendice 2, le BCN forniscono un tasso di interesse medio ponderato nazionale. Inoltre, per gli indicatori da 2 a 4, da 8 a 23, da 33 a 35 e da 37 a 85 nell’appendice 2, le BCN forniscono l’importo delle nuove operazioni condotte a livello nazionale in ogni categoria di strumenti durante il mese di riferimento. Tali importi delle nuove operazioni si riferiscono agli operatori totali, ovvero a tutti gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione. Pertanto, nel caso in cui si sia optato per un metodo di campionamento per la selezione degli operatori segnalanti, fattori di espansione sono impiegati a livello nazionale per ottenere l’ammontare totale di dette operazioni ( 14 ). I fattori di espansione sono l’inverso delle probabilità di inclusione πi, ovvero 1/πi. L’ammontare stimato delle nuove operazioni per gli operatori totali, Ŷ, è quindi determinato tramite la seguente formula generica:

dove:

yi

è l’importo delle nuove operazioni dell’istituzione i, e

πi

è la probabilità di inclusione dell’istituzione i.

73. Le BCN forniscono alla BCE i dati sui tassi di interesse delle IFM sulle consistenze e sulle nuove operazioni con un approssimazione di quattro cifre decimali, ferme restando le decisioni prese dalle BCN relativamente al livello di precisione con cui desiderano raccogliere i dati. I risultati pubblicati non contengono più di due cifre decimali.

74. Le BCN documentano nelle note metodologiche che sono fornite con i dati nazionali le disposizioni regolamentari (e relative modifiche) che incidano sulle statistiche sui tassi di interesse delle IFM.

75. Le BCN che optano per un metodo di campionamento per la selezione degli operatori segnalanti forniscono una stima dell’errore di campionamento per il campione iniziale. È fornita una nuova stima dopo ogni mantenimento del campione.

XIX.    Risultati aggregati per gli Stati membri partecipanti

76. La BCE effettua il livello finale di aggregazione delle categorie di strumenti per Stato membro partecipante a livello di tutti gli Stati membri partecipanti.

PARTE 6

TRATTAMENTO DI PRODOTTI SPECIFICI

77. Il trattamento dei prodotti definiti nei paragrafi da 78 a 86 è utilizzato come riferimento per i prodotti con caratteristiche simili.

78. Un deposito o prestito con clausola step-up (step-down) è un deposito o un prestito con una scadenza fissa a cui si applica un tasso di interesse che aumenta (diminuisce) di anno in anno di un numero prefissato di punti percentuali. I depositi e prestiti con clausola step-up (step-down) sono strumenti con tassi di interesse fissi per l’intera durata dello strumento. Il tasso di interesse per l’intera durata del deposito o prestito e gli altri termini e condizioni del contratto, sono concordati in anticipo al tempo t0 in cui il contratto viene firmato. Un esempio di deposito con clausola step-up è un deposito con durata prestabilita di quattro anni, che riceve il 5 % di interessi il primo anno, il 7 % il secondo, il 9 % il terzo, e il 13 % il quarto. L’AAR sulle nuove operazioni, che è rilevato al tempo t0 nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, consiste nella media geometrica dei fattori «1 + tasso di interesse». In linea con il paragrafo 3, le BCN possono richiedere agli operatori segnalanti di applicare per questo tipo di prodotto il TEDS. L’AAR sulle consistenze che è rilevato dal tempo t0 al tempo t3 è il tasso applicato dagli operatori segnalanti nel momento del calcolo del tasso di interesse della IFM, ovvero nell’esempio del deposito con una durata prestabilita di quattro anni, 5 % al tempo t0, 7 % al tempo t1, 9 % al tempo t2 e 13 % al tempo t3.

79. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i prestiti ottenuti come parte di «linee di credito» sono definiti e classificati come nel regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32). Solo le consistenze, cioè gli importi utilizzati e non ancora rimborsati di una linea di credito sono rilevati come nuove operazioni e sono riportati nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM ai sensi del paragrafo 17. Gli importi disponibili attraverso una linea di credito che non sono stati utilizzati o che sono già stati rimborsati non sono considerati nè come nuove operazioni nè come consistenze.

80. Un «contratto polifunzionale» permette al cliente di ricorrere a prestiti su diversi tipi di forme tecniche fino ad un certo importo massimo applicabile a tutti i conti interessati. Al momento dell’accordo su tale contratto, non sono specificati la forma che il prestito potrà assumere e/o la data in cui verrà utilizzato e/o il tasso di interesse, in quanto potrebbe essere concordata una gamma di possibilità di utilizzo. Tale contratto polifunzionale non è rilevato nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Tuttavia, non appena si concretizza un utilizzo a valere su tale tipologia di contratto, il contratto medesimo viene rilevato sia come una nuova operazione sia come consistenze sotto la voce corrispondente nelle statistiche sui tassi di interesse.

81. Possono sussistere dei depositi a risparmio con un interesse base più un premio di fedeltà e/o crescita. Al momento in cui il deposito è collocato, non è certo se il premio verrà pagato o meno. Il pagamento dipende dalla ignota attitudine futura al risparmio della famiglia o della società non finanziaria. Per convenzione, tali premi fedeltà o crescita, non sono inclusi nell’AAR sulle nuove operazioni. L’AAR sulle consistenze comprende sempre gli interessi applicati dall’operatore segnalante al tempo del calcolo dei tassi di interesse della IFM. Quindi, nel caso in cui il suddetto premio di fedeltà o crescita sia erogato dall’operatore segnalante, questo è riportato nelle statistiche sulle consistenze.

82. I prestiti possono essere offerti alle famiglie o alle società non finanziarie con contratti derivati collegati, ovvero con un interest rate swap/cap/floor, ecc. Per convenzione, tali contratti derivati collegati non sono inclusi nell’AAR sulle nuove operazioni. L’AAR sulle consistenze riflette sempre gli interessi applicati dall’operatore segnalante al tempo del calcolo dei tassi di interesse della IFM. Quindi, nel caso in cui tale contratto derivato sia esercitato e l’operatore segnalante conseguentemente modifichi il tasso di interesse applicato alla famiglia o alla società non finanziaria, questo è rilevato nelle statistiche sulle consistenze.

83. I depositi possono comprendere due componenti: un deposito con durata prestabilita a cui è applicato un tasso di interesse fisso e un contratto derivato incorporato avente un rendimento collegato all’andamento di un determinato indice di borsa o di un tasso di cambio bilaterale, a condizione che sia garantito un rendimento minimo dello 0 %. La scadenza di entrambe le componenti può essere uguale o differente. L’AAR sulle nuove operazioni comprende il tasso di interesse per il deposito con durata prestabilita, in quanto rispecchia l’accordo tra il depositante e l’operatore segnalante ed è noto al momento in cui il denaro viene investito. Il rendimento sull’altra componente del deposito collegata all’andamento di un indice di borsa o di un tasso di cambio bilaterale, è conosciuto solo ex post quando il prodotto matura e pertanto non può essere rilevato dai tassi sulle nuove operazioni. Di conseguenza, è rilevato solo il rendimento minimo garantito (generalmente 0 %). L’AAR sulle consistenze comprende sempre il tasso di interesse applicato dall’operatore segnalante alla data in cui il tasso di interesse è calcolato dalla IFM. Fino al giorno della scadenza sono inclusi nelle statistiche il tasso sui depositi con durata prestabilita e il rendimento minimo garantito sui depositi contenenti i derivati incorporati. Solo al momento della scadenza i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze rispecchiano l’AAR corrisposto dall’operatore segnalante.

84. I depositi con scadenza oltre due anni come definiti nella parte 2 dell’allegato II al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) possono contenere conti di risparmio previdenziale. La maggior parte dei conti di risparmio previdenziale, potrebbe essere investita in titoli e il tasso di interesse sui conti dipende pertanto dal rendimento dei titoli sottostanti. La restante parte dei conti di risparmio previdenziale potrebbe essere tenuta in contanti e il tasso di interesse potrebbe essere determinato dall’ente creditizio o da un’altra istituzione nello stesso modo degli altri depositi. Al momento in cui il deposito è costituito, il rendimento totale per la famiglia del conto di risparmio previdenziale non è noto e può essere anche negativo. Inoltre, al momento in cui il deposito è costituito, è concordato tra la famiglia e l’ente creditizio o altra istituzione un tasso di interesse che si applica solo per la parte del deposito; tale interesse non si applica alla parte investita in titoli. Quindi, solo la parte del deposito che non è investita in titoli è segnalata nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. L’AAR sulle nuove operazioni che è segnalato è il tasso concordato tra la famiglia e l’operatore segnalante per la parte depositata non investita in titoli al momento in cui il deposito è costituito. L’AAR sulle consistenze è il tasso applicato dall’operatore segnalante alla parte depositata non investita in titoli del conto di risparmio previdenziale alla data del calcolo del tasso di interesse della IFM.

85.  I piani di risparmio per prestiti per le abitazioni sono piani di risparmio a lungo termine a basso rendimento ma che dopo un certo periodo di risparmio, danno alla famiglia o alla società non finanziaria il diritto ad un prestito per l’acquisto di un’abitazione ad un tasso agevolato. In conformità con la parte 2 dell’allegato II al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), tali piani di risparmio sono classificati tra i depositi con durata prestabilita oltre due anni finché sono utilizzati come depositi. Non appena sono trasformati in un prestito, sono classificati come prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione. Gli operatori segnalanti segnalano come nuova operazione di deposito, il tasso di interesse che è concordato al momento in cui il deposito iniziale è costituito. L’ammontare corrispondente delle nuove operazioni è l’importo di denaro che è stato depositato. L’incremento nel tempo di tale ammontare sul deposito è incluso solo nelle consistenze. Nel momento in cui il deposito è trasformato in un prestito, quest’ultimo è rilevato come nuova operazione di prestito. Il tasso di interesse è il tasso agevolato offerto dall’operatore segnalante. Il fattore ponderale è l’intero ammontare del prestito erogato alla famiglia o alla società non finanziaria.

86. In linea con la parte 2 dell’allegato II al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), i depositi effettuati secondo il piano regolamentato francese per le abitazioni «plan d'épargne-logement» (PEL) sono classificati come depositi con durata prestabilita oltre due anni. L’amministrazione pubblica regolamenta le condizioni per questi PEL e fissa il tasso di interesse, che resta invariato per l’intera durata del deposito, ovvero ogni «generazione» di PEL è legato al medesimo tasso di interesse. I PEL sono mantenuti per almeno quattro anni e il cliente deposita nel PEL ogni anno un importo minimo prestabilito ma è autorizzato ad incrementare i versamenti in qualsiasi momento durante il corso del piano. Gli operatori segnalanti segnalano il deposito iniziale all’apertura di un nuovo PEL come nuova operazione. L’ammontare di denaro che è inizialmente investito nel PEL può essere molto modesto, e ciò significa che anche il volume attribuito al tasso sulle nuove operazioni sarà relativamente basso. Tale approccio assicura che il tasso sulle nuove operazioni rispecchi sempre le condizioni che governano la generazione attuale di PEL. Le variazioni del tasso di interesse applicato ai nuovi PEL sono riflesse nel tasso sulle nuove operazioni. La reazione dei consumatori in termini di spostamento di portafoglio da altri depositi a lungo termine verso i PEL preesistenti non è riflessa nei tassi di interesse sulle nuove operazioni, ma solo nei tassi sulle consistenze. Al termine del periodo di quattro anni, il cliente può chiedere un prestito ad un tasso agevolato oppure rinnovare il contratto. In linea con quanto previsto al paragrafo 21, il suddetto rinnovo del PEL non è considerato una nuova operazione, visto che è effettuato automaticamente senza alcun coinvolgimento attivo del cliente e che i termini e le condizioni del contratto, incluso il tasso di interesse, non sono rinegoziati. Al rinnovo del contratto, il cliente è autorizzato ad effettuare depositi supplementari, fermo restando che le consistenze non superino un massimale prestabilito e il contratto non superi una durata massima prestabilita. Se il massimale o la durata massima sono raggiunti, il contratto è congelato. Finché il denaro è lasciato sul libretto di risparmio, la famiglia o la società non finanziaria mantiene i diritti di prestito e riceve ancora interessi in conformità con le condizioni prevalenti all’apertura del PEL. L’amministrazione pubblica eroga un sussidio sotto forma di corresponsione di interessi in aggiunta a quelli derivanti dal tasso massimo di interesse offerto dall’ente creditizio o da un’altra istituzione. In conformità del paragrafo 6, solo la parte relativa agli interessi offerti dall’ente creditizio o altra istituzione è inclusa nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Il sussidio dell’amministrazione pubblica che viene corrisposto tramite l’ente creditizio o un’altra istituzione, ma non per loro conto, è ignorato.




Appendice 1

Categorie di strumenti per i tassi sulle consistenze

Per ciascuna delle categorie di strumenti incluse nella tavola 1, è segnalato mensilmente un AAR o un TEDS.



Tavola 1

 

Settore

Tipo di strumento

Scadenza originaria, periodo di preavviso, periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse

Indicatore delle consistenze (outstanding amount, OA)

Obbligo di segnalazione

Depositiin EUR

Dalle famiglie

Con durata prestabilita

Fino a 2 anni

1

AAR

Oltre 2 anni

2

AAR

Dalle società non finanziarie

Con durata prestabilita

Fino a 2 anni

3

AAR

Oltre 2 anni

4

AAR

Operazioni di pronti contro termine

5

AAR

Prestiti in EUR

Alle famiglie

Per acquisto abitazione

Fino a 1 anno

6

AAR

Oltre 1 anno e fino a 5

7

AAR

Oltre 5 anni

8

AAR

Credito al consumo e altri prestiti

Fino a 1 anno

9

AAR

Oltre 1 anno e fino a 5

10

AAR

Oltre 5 anni

11

AAR

A società non finanziarie

Fino a 1 anno

12

AAR

Oltre 1 anno e fino a 5

13

AAR

Oltre 5 anni

14

AAR




Appendice 2

Categorie di strumenti per i tassi di interesse sulle nuove operazioni

Per le categorie di strumenti di cui nelle tabelle 2, 3, 4 e 5, è segnalato mensilmente un AAR o un TEDS. La segnalazione dell’AAR è accompagnata dal relativo ammontare delle operazioni se indicato nelle tavole dalla parola «ammontare».

Le categorie all’interno delle tavole 2 (eccetto gli indicatori da 33 a 35), 3 e 5 si escludono tra loro all’interno di ogni tavola. Quindi, un prestito segnalato in un qualunque indicatore (eccetto gli indicatori da 33 a 35) della tavola 2 e/o della tavola 3 e/o della tavola 5 non è segnalato nuovamente in nessun altro indicatore all’interno della stessa tavola, eccetto per i prestiti segnalati sotto gli indicatori da 33 a 35 che sono anche segnalati negli indicatori da 20 a 22. Tutti i prestiti segnalati in una qualunque categoria della tavola 3 devono essere riportati anche nella corrispondente categoria della tavola 2. Gli indicatori nella tavola 4 sono sotto-indicatori della tavola 2 e, se garantiti, della tavola 3; quindi, qualunque prestito segnalato nella tavola 4 deve essere riportato in modo appropriato anche nella tavola 2 o 3.

La tavola 5 si riferisce solo al TAEG. ►C2  I prestiti segnalati nella tavola 5 sono anche segnalati, ◄ in modo appropriato, nelle tavole 2, 3 e 4 tenendo in considerazione la differente metodologia del TAEG descritta nel paragrafo 9.

Il concetto di nuove operazioni è esteso all’intero stock, ovvero alle consistenze nel caso di depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, prestiti rotativi, scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito revolving, vale a dire gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32, 36.



Tavola 2

 

Settore

Tipo di strumento

Scadenza originaria, periodo di preavviso, periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse

Indicatore delle nuove operazioni (new business, NB)

Obbligo di segnalazione

Depositi in EUR

Dalle famiglie

A vista

1

AAR

Con durata prestabilita

Scadenza fino a 1 anno

2

AAR, ammontare

Scadenza oltre 1 anno e fino a 2

3

AAR, ammontare

Scadenza oltre 2 anni

4

AAR, ammontare

Rimborsabile con preavviso (1)

Fino a 3 mesi

5

AAR

Oltre 3 mesi

6

AAR

Da società non finanziarie

A vista

7

AAR

Con durata prestabilita

Scadenza fino a 1 anno

8

AAR, ammontare

Scadenza oltre 1 anno e fino a 2

9

AAR, ammontare

Scadenza oltre 2 anni

10

AAR, ammontare

Operazioni di pronti contro termine

11

AAR, ammontare

Prestiti in EUR

Alle famiglie

Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente

12

AAR

Debito da carte di credito revolving

32

AAR

Credito al consumo

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

13

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 5

14

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

15

AAR, ammontare

Per acquisto abitazione

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

16

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 5

17

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

18

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

19

AAR, ammontare

Per altri scopi

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

20

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 5

21

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

22

AAR, ammontare

Per altri scopi, di cui: imprese individuali

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

33

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 5

34

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

35

AAR, ammontare

A società non finanziarie

Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente

23

AAR

Debito da carte di credito revolving

36

AAR

Prestiti fino a 0,25 milioni di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

37

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

38

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3

39

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5

40

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

41

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

42

AAR, ammontare

Prestiti oltre 0,25 milioni di euro e fino a 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

43

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

44

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3

45

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5

46

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

47

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

48

AAR, ammontare

Prestiti oltre 1 milione di euro

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

49

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

50

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3

51

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5

52

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

53

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

54

AAR, ammontare

(*)   Per questa categoria di strumento, le famiglie e le società finanziarie sono accorpate e assegnate al settore delle famiglie.



Tavola 3

Nuove operazioni di prestito garantite da garanzie reali e /o garanzie personali

 

Settore

Tipo di strumento

Periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse

Indicatore delle nuove operazioni

Obbligo di segnalazione

Prestiti in EUR

Alle famiglie

Credito al consumo

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

55

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 5

56

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

57

AAR, ammontare

Per acquisto abitazione

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

58

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 5

59

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

60

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

61

AAR, ammontare

A società non finanziarie

Prestiti fino a 0,25 milioni di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

62

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

63

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3

64

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5

65

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

66

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

67

AAR, ammontare

Prestiti oltre 0,25 milioni di euro e fino a 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

68

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

69

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3

70

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5

71

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

72

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

73

AAR, ammontare

Prestiti oltre 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

74

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

75

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3

76

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5

77

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

78

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

79

AAR, ammontare



Tavola 4

Nuove operazioni di prestito a società non finanziarie con periodo iniziale di determinazione del tasso sotto 1 anno e scadenza originaria oltre 1 anno

 

Settore

Tipo di strumento

Tutti i prestiti/ prestiti garantiti da garanzie reali e /o garanzie personali per scadenza originaria

Indicatore delle nuove operazioni

Obbligo di segnalazione

Prestiti in EUR

A società non finanziarie

Prestiti fino a 0,25 milioni di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno, con scadenza originaria oltre 1 anno

80

AAR, ammontare

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno, con scadenza originaria oltre 1 anno, solo per i prestiti garantiti da garanzie reali/personali

81

AAR, ammontare

Prestiti oltre 0,25 milioni di EUR e fino a 1 milione

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno, con scadenza originaria oltre 1 anno

82

AAR, ammontare

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno, con scadenza originaria oltre 1 anno, solo per i prestiti garantiti da garanzie reali/personali

83

AAR, ammontare

Prestiti oltre 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno, con scadenza originaria oltre 1 anno

84

AAR, ammontare

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno, con scadenza originaria oltre 1 anno solo per i prestiti garantiti da garanzie reali/personali

85

AAR, ammontare



Tavola 5

Nuove operazioni di prestito alle famiglie

 

Settore

Tipo di strumento

Tutti i prestiti

Indicatore delle nuove operazioni

Obbligo di segnalazione

Prestiti in EUR

Alle famiglie

Credito al consumo

TAEG

30

TAEG

Per acquisto abitazione

TAEG

31

TAEG

▼B




ALLEGATO III

REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE), i soggetti dichiaranti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi per la qualità dei dati.

Requisiti minimi di trasmissione

a) Le segnalazioni dei soggetti dichiaranti alle banche centrali nazionali (BCN) devono essere tempestive ed avvenire entro le scadenze fissate dalla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente il soggetto dichiarante;

b) le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici definiti dalla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente il soggetto dichiarante;

c) la persona/le persone che fungono da referenti del soggetto dichiarante per la trasmissione devono essere identificate; e

d) devono essere rispettate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente il soggetto dichiarante.

Requisiti minimi di accuratezza

e) Le informazioni statistiche fornite dai soggetti dichiaranti devono essere corrette, coerenti e complete; eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate alla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente il soggetto dichiarante e colmate il prima possibile;

f) le informazioni statistiche fornite dai soggetti dichiaranti non devono contenere lacune strutturali e protratte nel tempo;

g) i soggetti dichiaranti devono essere in grado di fornire informazioni in merito agli andamenti risultanti dai dati forniti;

h) per la trasmissione tecnica dei dati i soggetti dichiaranti devono attenersi alle specifiche e ai decimali stabiliti dalla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente il soggetto dichiarante; e

i) i soggetti dichiaranti devono attenersi alla politica di arrotondamento per la trasmissione dei dati fissata dalla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente il soggetto dichiarante.

Requisiti minimi di conformità concettuale

j) Le informazioni statistiche fornite dai soggetti dichiaranti devono essere conformi alle definizioni, alle convenzioni, alle classificazioni e ai metodi previsti nel presente regolamento;

k) all'occorrenza, in caso di deviazione da tali definizioni, convenzioni, classificazioni e metodi, i soggetti dichiaranti controllano e quantificano a intervalli regolari la differenza tra i criteri utilizzati e i criteri previsti dal presente regolamento; e

l) i soggetti dichiaranti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati segnalati e quelli relativi ai periodi precedenti.

Requisiti minimi di revisione

m) La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalle BCN devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie sono corredate di una nota esplicativa.

▼M2




ALLEGATO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

▼M3

Fino al mese di riferimento di dicembre 2013 incluso, il paragrafo 10 dell’allegato I recita come segue:

▼M2

«La dimensione minima del campione nazionale è tale che:

a) l’errore casuale massimo ( 15 ) per i tassi di interesse sulle nuove operazioni relativo a tutte le categorie di strumenti non superi mediamente 10 punti base ad un livello di confidenza del 90 % ( 16 ); o

b) copra almeno il 30 % degli operatori residenti assoggettabili agli obblighi di segnalazione; nel caso in cui il 30 % degli operatori residenti assoggettabili agli obblighi di segnalazione superi il numero di 100, la dimensione minima del campione nazionale può nondimeno continuare a essere limitata 100 operatori segnalanti; o

c) gli operatori segnalanti appartenenti al campione nazionale coprano almeno il 75 % dello stock dei depositi denominati in euro e il 75 % dello stock dei prestiti denominati in euro erogati alle famiglie e società non finanziarie residenti negli Stati membri partecipanti.»

Fino al mese di riferimento dicembre 2010 incluso, il paragrafo 61 dell’allegato II recita come segue:

«Le BCN possono concedere deroghe alla segnalazione dei tassi di interesse applicati e del volume di operazioni relative a prestiti garantiti da garanzie reali o personali alle società non finanziarie (indicatori da 62 a 85), se

 il volume delle operazioni aggregate a livello nazionale della voce corrispondente (indicatori da 37 a 54) comprendente tutti i prestiti rappresenta meno del 10 % del volume delle operazioni aggregate a livello nazionale dato dalla somma di tutti i prestiti nella stessa categoria dimensionale e meno del 2 % del volume delle operazioni per la stessa dimensione e categoria di determinazione iniziale a livello dell’area dell’euro, oppure se

 il totale a livello nazionale delle operazioni della corrispondente voce relativa ai prestiti (garantiti e non), per la corrispondente dimensione di prestito e categoria di periodo iniziale di determinazione del tasso, con riferimento agli indicatori della tavola qui di seguito (indicatori delle nuove operazioni da 24 a 29 della tavola 2 dell’appendice 2 all’allegato II), è inferiore a 100 milioni di EUR a dicembre 2008.



 

Settore

Tipo di strumento

Scadenza originaria, periodo di preavviso, periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse

Indicatore delle nuove operazioni già incluso in altre tavole

Prestiti in EUR

A società non finanziarie

Prestiti fino a (1) 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

24

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 5

25

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

26

Prestiti oltre 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

27

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 5

28

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

29

(*)   Nella presente tavola per “fino a” si intende “entro e non oltre”.

Se sono concesse deroghe, le soglie di cui sopra sono da controllare su base annua.»



( 1 ) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

( 2 ) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

( 3 ) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

( 4 ) Ovvero, la somma delle varianze all’interno degli strati definite come ΣhΣieh1nxi – xh–2 deve essere sostanzialmente inferiore al totale della varianza della popolazione segnalante definita come Σni=l1nxi – x–2, dove h indica ciascuno strato, xi il tasso di interesse per l’istituzione i, x–hla semplice media dei tassi di interesse dello strato h, n il numero totale delle istituzioni nel campione e x–media semplice dei tassi di interesse di tutte le istituzioni nel campione.

( 5

dove D è l'errore casuale massimo, za/2 la soglia determinata dalla distribuzione normale, o da qualunque altra distribuzione, a seconda della struttura dei dati (ad esempio la distribuzione t) presumendo un livello di confidenza di 1-α, varθ^ la varianza dello stimatore del parametro θ, e vârθ^ la varianza stimata dello stimatore del parametro θ.

( 6 ) Le BCN possono tradurre direttamente il valore assoluto di 10 punti base, ad un livello di confidenza del 90 %, in un valore relativo in termini di variazione massima accettabile dello stimatore.

( 7 ) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

( 8 ) GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.

( 9 ) Le BCN possono concedere deroghe per il credito al consumo e i prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione nei confronti di istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.

( 10 ) GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.

( 11 ) La combinazione di S.14 e S.15, come definite nel Sistema europeo dei conti (SEC) 1995, contenuto nell’allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul Sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

( 12 ) S.11 come definito nel SEC 1995.

( 13 ) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

( 14 ) Non sono richiesti fattori di espansione per i tassi di interesse medi ponderati se la stima derivata dal campione è considerata uguale alla stima per l’universo degli operatori assoggetttabili agli obblighi di segnalazione (perché ad esempio, tutte le operazioni che riguardano un dato strumento sono effettuate da istituzioni campionate).

( 15 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2* vâr(θ^), dove D è l’errore casuale massimo, zα/2 la soglia determinata dalla distribuzione normale, o da qualunque altra distribuzione, a seconda della struttura dei dati (ad esempio, la distribuzione t) presumendo un livello di confidenza di 1-α, var( ) la varianza dello stimatore del parametro θ, e vâr() la varianza stimata dello stimatore del parametro θ.

( 16 ) Le BCN possono tradurre direttamente il valore assoluto di 10 punti base, ad un livello di confidenza del 90 %, in termini di un massimo valore accettabile per il coefficiente di variazione.

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