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Document 32020D0140

Decisione (UE) 2020/140 della Banca centrale europea del 22 gennaio 2020 che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l’adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e che abroga la decisione (UE) 2019/46 (BCE/2020/6)

OJ L 27I, 1.2.2020, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023; abrogato da 32023D2818

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/140/oj

1.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 27/15


DECISIONE (UE) 2020/140 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 gennaio 2020

che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l’adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e che abroga la decisione (UE) 2019/46 (BCE/2020/6)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

In data 29 marzo 2017, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il «Regno Unito») ha notificato la propria intenzione di recedere dall’Unione europea ai sensi dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. Il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea cesseranno di applicarsi al Regno Unito dal giorno successivo a quello indicato all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo del 29 ottobre 2019 (1). Con il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, la Bank of England (BoE) cessa di essere una banca centrale nazionale di uno Stato membro e pertanto del Sistema europeo di banche centrali. La decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea (BCE/2020/3) (2) dispone l’adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito, lo «schema di capitale») in conformità all’articolo 29.3 e all’articolo 29.4 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC») e stabilisce, con effetto dal 1o febbraio 2020, le nuove ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) nello schema di capitale adeguato (di seguito, le «ponderazioni»).

(2)

L’adeguamento delle ponderazioni e le conseguenti modifiche delle quote delle BCN nel capitale della BCE sottoscritto rendono necessario un adeguamento dei crediti sorti in virtù dell’articolo 30.3 dello statuto del SEBC in capo alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito, le «BCN dell’area dell’euro») nei confronti della BCE, che sono pari ai conferimenti di attività di riserva in valuta alla BCE da esse stesse effettuati (di seguito, i «crediti»). Le BCN dell’area dell’euro i cui crediti aumentano dal 1o febbraio 2020 dovrebbero, di conseguenza, effettuare un trasferimento di natura compensativa alla BCE, mentre la BCE dovrebbe effettuare un trasferimento di natura compensativa alle BCN dell’area dell’euro i cui crediti si riducono.

(3)

In linea con i principi generali di correttezza, parità di trattamento e protezione delle legittime aspettative che si trovano alla base dello Statuto del SEBC, le BCN dell’area dell’euro la cui quota relativa nel valore complessivo dei mezzi propri della BCE (Accumulated equity value) aumenti a causa dei summenzionati adeguamenti, devono altresì effettuare un trasferimento di natura compensativa a quelle BCN dell’area dell’euro le cui quote relative si riducano.

(4)

Le ponderazioni di ciascuna BCN dell’area dell’euro valide fino al 31 gennaio 2020 e con effetto dal 1o febbraio 2020 dovrebbero essere espresse in percentuali del capitale complessivo della BCE, sottoscritto da tutte le BCN dell’area dell’euro, al fine di calcolare l’adeguamento del valore della quota di ciascuna BCN dell’area dell’euro nel valore complessivo dei mezzi propri.

(5)

Di conseguenza, si rende necessaria l’adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione (UE) 2019/46 della Banca centrale europea (BCE/2018/30) (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «valore complessivo dei mezzi propri» si intende l’insieme delle riserve della BCE, i conti di rivalutazione e gli accantonamenti equiparabili alle riserve, come calcolato dalla BCE al 31 gennaio 2020, aggiungendo o sottraendo i profitti o le perdite netti accumulati dalla BCE, a seconda del caso, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 gennaio 2020. Le riserve della BCE e gli accantonamenti equiparabili alle riserve includono, oltre al valore complessivo dei mezzi propri, il fondo di riserva generale e gli accantonamenti per i rischi finanziari;

b)

per «data di trasferimento» si intende il 28 febbraio 2020;

c)

«reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione» ha il medesimo significato di «reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione» come definito nell’articolo 1, lettera c), della decisione (UE) 2015/298 della Banca centrale europea (BCE/2014/57 (4)

d)

«reddito della BCE derivante da titoli» ha il medesimo significato di «reddito della BCE derivante dai titoli» come definito nell’articolo 1, lettera d) della decisione (UE) 2015/298 (BCE/2014/57).

Articolo 2

Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1.   Se la quota del valore complessivo dei mezzi propri di una BCN dell’area dell’euro aumenta con effetto dal 1o febbraio 2020, tale BCN dell’area dell’euro trasferisce alla BCE, alla data di trasferimento, l’importo determinato ai sensi del paragrafo 3.

2.   Se la quota del valore complessivo dei mezzi propri di una BCN dell’area dell’euro diminuisce con effetto dal 1o febbraio 2020, tale BCN dell’area dell’euro riceve dalla BCE, alla data di trasferimento, l’importo determinato ai sensi del paragrafo 3.

3.   La BCE, al più tardi entro un giorno lavorativo prima della data di trasferimento effettua il calcolo e conferma a ciascuna BCN dell’area dell’euro o l’importo che la BCN dell’area dell’euro considerata trasferisce alla BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 1, o l’importo che tale BCN dell’area dell’euro riceve da parte della BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 2. Fatti salvi eventuali arrotondamenti, ciascun importo da trasferirsi o riceversi è calcolato moltiplicando il valore complessivo dei mezzi propri per la differenza assoluta tra la ponderazione di ciascuna BCN dell’area dell’euro al 31 gennaio 2020 e la ponderazione della stessa con effetto dal 1o febbraio 2020, e dividendo il risultato per 100.

4.   Ciascun importo descritto nel paragrafo 3 è dovuto in euro al 1o febbraio 2020, ma è effettivamente trasferito alla data di trasferimento.

5.   Alla data di trasferimento, la BCN dell’area dell’euro o la BCE soggette all’obbligo di trasferire un importo in virtù dei paragrafi 1 o 2, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN dell’area dell’euro e dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

6.   Se il valore complessivo dei mezzi propri è inferiore a zero, gli importi da trasferirsi o riceversi in virtù dei paragrafi 3 e 5 sono regolati in direzioni opposte rispetto a quelle specificate nei paragrafi 3 e 5.

Articolo 3

Adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite

1.   I crediti delle BCN dell’area dell’euro sono adeguati con effetto dal 1o febbraio 2020 conformemente all’adeguamento delle rispettive ponderazioni. Il valore dei crediti delle BCN dell’area dell’euro con effetto dal 1o febbraio 2020 è indicato nella terza colonna della tabella contenuta nell’allegato I della presente decisione.

2.   Ciascuna BCN dell’area dell’euro, in virtù della presente disposizione e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, si considera aver trasferito o ricevuto il 1o febbraio 2020 il valore assoluto del credito in euro indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell’allegato I della presente decisione, laddove il segno negativo «–» fa riferimento al credito che la BCN dell’area dell’euro trasferisce alla BCE e il segno «+» al credito che la BCE trasferisce alla BCN dell’area dell’euro.

3.   Il primo giorno di operatività del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) successivo al 1o febbraio 2020, ogni BCN dell’area dell’euro trasferisce o riceve il valore assoluto dell’importo in euro indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell’allegato I della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all’importo che la BCN dell’area dell’euro trasferisce alla BCE e il segno negativo «–» fa riferimento all’importo che la BCE trasferisce alla BCN dell’area dell’euro.

4.   Il primo giorno di operatività di TARGET2 successivo al 1o febbraio 2020, la BCN dell’area dell’euro o la BCE soggette all’obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 3, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN dell’area dell’euro o dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 4

Questioni finanziarie correlate

1.   In deroga a quanto previsto al terzo sottoparagrafo dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE) 2016/2248 della Banca centrale europea (BCE/2016/36) (5) i saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, per il periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 27 febbraio 2020, sono calcolati sulla base dello schema di capitale valido a partire dal 1o febbraio 2020, applicato ai saldi relativi al totale delle banconote in euro in circolazione il 31 gennaio 2020. Per il periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare tali importi, come descritto nell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36), sono registrati nei libri contabili di ciascuna BCN con data di valuta 1o febbraio 2020.

2.   In relazione al periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 gennaio 2020, il reddito monetario delle BCN dell’area dell’euro è ripartito e distribuito conformemente alle ponderazioni valide al 31 gennaio 2020.

3.   I profitti o le perdite netti della BCE, a seconda del caso, per l’esercizio finanziario 2020, sono ripartiti sulla base delle ponderazioni valide il 1o febbraio 2020.

4.   Tutte le distribuzioni provvisorie del reddito della BCE derivante dalle banconote in euro e/o del reddito della BCE derivante da titoli per l’anno 2020 sono ripartite sulla base delle ponderazioni valide il 1o febbraio 2020.

5.   Nel caso in cui la BCE concluda l’esercizio finanziario 2020 in perdita, la BCE compensa le perdite contro:

a)

i fondi liberati dal fondo di riserva generale della BCE;

b)

il reddito monetario delle BCN tra il 1o febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, previa decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto del SEBC;

c)

il reddito monetario delle BCN tra il 1o gennaio 2020 e il 31 gennaio 2020, previa decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto del SEBC;

6.   Qualora il reddito monetario delle BCN messo in comune tra il 1o gennaio 2020 e il 31 gennaio 2020 debba essere trasferito alla BCE per coprire le sue perdite per l’anno, sono effettuati pagamenti di natura compensativa in aggiunta ai pagamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ciascuna BCN dell’area dell’euro la cui ponderazione aumenti il 1o febbraio 2020 effettua il pagamento alla BCE, e la BCE effettua il pagamento a ciascuna BCN dell’area dell’euro la cui ponderazione diminuisca il 1o febbraio 2020. I pagamenti di natura compensativa sono calcolati come segue: il reddito monetario complessivo per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 gennaio 2020 trasferito alla BCE per coprire le sue perdite è moltiplicato per la differenza assoluta tra la ponderazione della relativa BCN dell’area dell’euro al 31 gennaio 2020 e la sua ponderazione con effetto dal 1o febbraio 2020 e il risultato è diviso per 100. Gli interessi maturano sui pagamenti di natura compensativa relativi al reddito monetario delle BCN tra il 1o gennaio 2021 e la data in cui tali pagamenti sono effettuati.

7.   I pagamenti di natura compensativa aggiuntivi riguardanti il reddito monetario delle BCN come descritti nel paragrafo 6, così come i pagamenti degli interessi su di essi maturati, sono effettuati il secondo giorno lavorativo successivo sono effettuati il secondo giorno lavorativo successivo all’approvazione da parte del Consiglio direttivo dei conti finanziari della BCE per l’esercizio finanziario 2020.

Articolo 5

Disposizioni generali

1.   Gli interessi maturati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, e dell’articolo 4, paragrafo 6, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d’interesse marginale più recente utilizzato dall’Eurosistema nelle sue aste per le operazioni di rifinanziamento principali.

2.   I trasferimenti di cui all’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5, all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 4, paragrafi 6 e 7 avvengono separatamente attraverso TARGET2.

3.   La BCE e le BCN dell’area dell’euro soggette all’obbligo di effettuare un trasferimento di cui al paragrafo 2 sono tenute a dare, a tempo debito, le necessarie istruzioni per effettuare in maniera adeguata tali trasferimenti entro i termini previsti.

Articolo 6

Entrata in vigore e abrogazione

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o febbraio 2020.

2.   La decisione (UE) 2019/46 (BCE/2018/30) è abrogata a decorrere dal 1o febbraio 2020.

3.   I riferimenti alla decisione (UE) 2019/46 (BCE/2018/30) sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione ed in conformità alla tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2020.

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 278I, del 29.10.2019, pag. 1).

(2)  Decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione BCE/2019/43 (BCE/2020/3) (cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione BCE/2019/46, del 29 novembre 2018, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l’adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e che abroga la decisione BCE/2013/26 (BCE/2018/30) (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 190).

(4)  Decisione (UE) 2015/298 della Banca centrale europea, del 15 dicembre 2014, relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea (BCE/2014/57) (GU L 53 del 25.2.2015, pag. 24).

(5)  Decisione (UE) 2016/2248 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCE/2016/36) (GU L 347 dell’20.12.2019, pag. 26).


ALLEGATO I

CREDITI PARI ALLE ATTIVITÀ DI RISERVA IN VALUTA CONFERITE ALLA BCE

(in EUR)

BCN dell’area dell’euro

Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE al 31 gennaio2020

Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE a decorrere dal 1o febbraio 2020

Importo del trasferimento

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

1 465 002 366,44

1 469 828 529,30

+4 826 162,86

Deutsche Bundesbank

10 643 868 063,45

10 635 248 657,12

–8 619 406,33

Eesti Pank

114 047 652,58

113 647 558,58

–400 094,00

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

681 156 559,14

683 175 109,87

+2 018 550,73

Bank of Greece

1 002 089 435,15

997 925 768,61

–4 163 666,54

Banco de España

4 832 595 424,83

4 810 848 484,64

–21 746 940,19

Banque de France

8 232 583 116,25

8 239 968 860,78

+7 385 744,53

Banca d’Italia

6 839 555 945,19

6 853 825 810,01

+14 269 864,82

Central Bank of Cyprus

87 100 417,59

86 810 662,38

–289 755,21

Latvijas Banka

158 264 298,37

157 201 708,04

–1 062 590,33

Lietuvos bankas

235 223 283,44

233 495 878,75

–1 727 404,69

Banque centrale du Luxembourg

131 548 867,56

132 894 722,58

+1 345 855,02

Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta

42 420 163,46

42 313 997,15

–106 166,31

De Nederlandsche Bank

2 357 274 575,15

2 364 325 594,45

+7 051 019,30

Oesterreichische Nationalbank

1 177 854 948,49

1 180 823 432,72

+2 968 484,23

Banco de Portugal

948 484 720,39

944 251 976,21

–4 232 744,18

Banka Slovenije

194 773 455,44

194 257 459,36

–515 996,08

Národná banka Slovenska

463 840 147,98

462 031 148,22

–1 808 999,76

Suomen Pankki

736 441 854,14

741 065 420,16

+4 623 566,02

Totale  (1):

40 344 125 295,04

40 343 940 778,93

–184 516,11


(1)  L’eventuale discrepanza fra il totale e la somma delle cifre indicate è dovuta agli arrotondamenti.


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione (UE) 2019/46 (BCE/2018/30)

La presente decisione

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6


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