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Document 32020Y0201(01)

Accordo del 22 gennaio 2020 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che modifica l’accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’unione economica e monetaria2020/C 32 I/01

OJ C 32I, 1.2.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

1.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CI 32/1


ACCORDO

del 22 gennaio 2020

tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che modifica l’accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’unione economica e monetaria

(2020/C 32 I/01)


(1).

Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)

1, Knyaz Alexander I Sq. 1

1000 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

ČESKO

Danmarks Nationalbank

Havnegade 5

1093 København K

DANMARK

Hrvatska narodna banka

Trg hrvatskih velikana 3

10002 Zagreb

HRVATSKA

Magyar Nemzeti Bank

Budapest

Szabadság tér 9

1054

MAGYARORSZÁG

Narodowy Bank Polski

ulica Œwiêtokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

POLSKA

Banca Naţională a României

Strada Lipscani nr. 25, sector 3

030031 București

ROMÂNIA

Sveriges riksbank

Brunkebergstorg 11

103 37 Stockholm

SVERIGE

Bank of England

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

UNITED KINGDOM

e

(2).

Banca centrale europea (BCE)

(di seguito, le «Parti»)

considerando quanto segue:

1.

Il Consiglio europeo, nella sua risoluzione del 16 giugno 1997 (di seguito la «risoluzione»), ha convenuto di istituire un meccanismo di cambio (di seguito, l’«AEC II») in concomitanza con l’avvio della terza fase dell’Unione economica e monetaria il 1o gennaio 1999. Ai sensi della risoluzione, l’AEC II contribuisce a garantire che gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, ma partecipanti all’AEC II orientino le rispettive politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli così nei loro sforzi per l’adozione dell’euro. Come chiarito nei considerando della risoluzione, le procedure operative dell’AEC II dovevano essere determinate d’intesa tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro.

2.

La Bank of England è parte dell’accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’unione economica e monetaria (1), modificato dall’accordo del 21 dicembre 2006 (2), dall’accordo del 14 dicembre 2007 (3), dall’accordo dell’8 dicembre 2008 (4), dall’accordo del 13 dicembre 2010 (5), dall’accordo del 21 giugno 2013 (6), dall’accordo del 6 dicembre 2013 (7) e dall’accordo del 13 novembre 2014 (8) (di seguito collettivamente denominati l’«accordo tra banche centrali sull’AEC II»).

3.

In data 29 marzo 2017, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il «Regno Unito») ha notificato la propria intenzione di recedere dall’Unione europea ai sensi dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. Ai sensi di tale articolo, il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito, i «trattati») cessano di essere applicabili al Regno Unito dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso ovvero, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con il Regno Unito, decida all’unanimità di prorogare tale termine.

4.

A seguito della decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, del 29 Marzo 2019 (9), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE, tra l’altro, il Consiglio europeo ha deciso di prorogare ulteriormente tale termine fino al 12 aprile 2019.

5.

A seguito della decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019 (10), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, tra l’altro, il Consiglio europeo ha deciso di prorogare ulteriormente tale termine, così come esteso dalla decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo, fino al 31 ottobre 2019.

6.

A seguito della decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019 (11), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, tra l’altro, il Consiglio europeo ha deciso di prorogare ulteriormente tale termine fino al 31 gennaio 2020.

7.

A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea a decorrere dal 1o febbraio 2020, la Bank of England (BoE) cessa di essere una banca centrale nazionale di uno Stato membro. Pertanto, da quel momento, la BoE non può essere parte dell’accordo tra banche centrali sull’AEC II. È necessario modificare l’accordo tra le banche centrali sull’AEC II per rispecchiare l’uscita della BoE dall’accordo tra banche centrali sull’AEC II. È necessario altresì sostituire l’allegato II «Limiti massimi per l’accesso alla linea di credito di brevissimo termine» di cui agli articoli 8, 10 e 11 dell’accordo tra le banche centrali sull’AEC II (di seguito l’«allegato II») per tenere conto di tale uscita.

8.

La presente decisione dovrebbe applicarsi solo a decorrere dal 1o febbraio 2020, ove, a tale data, la BoE non sia una banca centrale nazionale di uno Stato membro.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Modifiche all’accordo tra le banche centrali sull’AEC II in considerazione del recesso del Regno Unito dall’Unione europea

La Bank of England cessa di essere parte all’accordo tra le banche centrali sull’AEC II a decorrere dal 1o febbraio 2020.

Articolo 2

Sostituzione dell’allegato II dell’accordo tra le banche centrali sull’AEC II

L’allegato II all’Accordo tra le banche centrali sull’AEC II è sostituito dal testo contenuto nell’allegato al presente accordo.

Articolo 3

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo modifica l’accordo tra le banche centrali sull’AEC II con effetto dal 1o febbraio 2020, a meno che, a tale data, la BoE continui a essere una banca centrale nazionale di uno Stato membro.

2.   Il presente accordo è redatto in inglese e debitamente sottoscritto dai rappresentanti autorizzati delle parti. La BCE, che conserva l’accordo originale, invia una copia dell’accordo conforme all’originale a tutte le parti del presente accordo e a tutte le BCN, dell’area dell’euro. L’accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2020.

Per

la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria

...

Per

la Narodowy Bank Polski

...

Per

la Česká národní banka

...

Per

la Banca Naţională a României

...

Per

la Danmarks Nationalbank

...

Per

la Sveriges riksbank

...

Per

la Hrvatska narodna banka

...

Per

la Bank of England

...

Per

la Magyar Nemzeti Bank

...

Per

la Banca centrale europea

...


(1)  GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.

(2)  GU C 14 del 20.1.2007, pag. 6.

(3)  GU C 319 del 29.12.2007, pag. 7.

(4)  GU C 16 del 22.1.2009, pag. 10.

(5)  GU C 5 dell’8.1.2011, pag. 3.

(6)  GU C 187 del 29.6.2013, pag. 1.

(7)  GU C 17 del 21.1.2014, pag. 1.

(8)  GU C 64 del 21.2.2015, pag. 1.

(9)  GU L 80I del 22.3.2019, pag. 1.

(10)  GU L 101, dell’11.4.2019, pag. 1.

(11)  GU L 287I, del 30.10.2019, pag. 1.


ALLEGATO

LIMITI MASSIMI PER L’ACCESSO ALLA LINEA DI CREDITO DI BREVISSIMO TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 8, 10 E 11 DELL’ACCORDO FRA BANCHE CENTRALI SULL’AEC II

con effetto dal 1o febbraio 2020

(milioni di EUR)

Banche centrali aderenti al presente accordo

Limiti massimi  (1)

Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)

780

Česká národní banka

1 260 1 260

Danmarks Nationalbank

1 190 1 190

Hrvatska narodna banka

600

Magyar Nemzeti Bank

1 080 1 080

Narodowy Bank Polski

3 480 3 480

Banca Naţională a României

1 760 1 760

Sveriges riksbank

1 850 1 850

European Central Bank

nessuno


Banche centrali appartenenti all’area dell’euro

Limiti massimi

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

nessuno

Deutsche Bundesbank

nessuno

Eesti Pank

nessuno

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

nessuno

Bank of Greece

nessuno

Banco de España

nessuno

Banque de France

nessuno

Banca d’Italia

nessuno

Central Bank of Cyprus

nessuno

Latvijas Banka

nessuno

Lietuvos bankas

nessuno

Banque centrale du Luxembourg

nessuno

Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta

nessuno

De Nederlandsche Bank

nessuno

Oesterreichische Nationalbank

nessuno

Banco de Portugal

nessuno

Banka Slovenije

nessuno

Národná banka Slovenska

nessuno

Suomen Pankki

nessuno


(1)  (1) Gli importi riportati sono puramente indicative per le banche centrali che non partecipano all’AEC II.


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