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Document 32019O0007

Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (rifusione) (BCE/2019/7)

OJ L 113, 29.4.2019, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2019/671/oj

29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/11


INDIRIZZO (UE) 2019/671 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 aprile 2019

sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (rifusione) (BCE/2019/7)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

L'indirizzo BCE/2014/9 (1) è stato modificato due volte in modo sostanziale. Poiché ora esso deve essere nuovamente modificato, è opportuno provvedere, per chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

L'efficace attuazione della politica monetaria unica richiede che la Banca centrale europea (BCE) specifichi i principi generali che le BCN sono tenute a osservare nell'esecuzione, di propria iniziativa, di operazioni in attività e passività nazionali; tali operazioni non dovrebbero interferire con la politica monetaria unica.

(3)

Devono essere specificati i limiti imposti alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche presso le BCN operanti in veste di agenti finanziari ai sensi dell'articolo 21.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea per preservare l'integrità della politica monetaria unica e incentivare la collocazione sul mercato dei depositi delle amministrazioni pubbliche, così da agevolare la gestione della liquidità dell'Eurosistema e l'attuazione della politica monetaria. Inoltre, l'introduzione di un limite massimo a tale remunerazione basato ai tassi del mercato monetario agevola il monitoraggio dell'osservanza da parte delle BCN del divieto di finanziamento monetario attuato dalla BCE in conformità all'articolo 271, lettera d, del trattato.

(4)

In considerazione degli specifici aspetti istituzionali, il Consiglio direttivo ritiene che la remunerazione dei depositi di amministrazioni pubbliche relative a un programma di aggiustamento non interferiscano con la politica monetaria unica in misura comparabile alla remunerazione di altri depositi delle amministrazioni pubbliche.

(5)

Mentre la remunerazione dei depositi diversi da quelli delle amministrazioni pubbliche detenuti presso le BCN non può essere assoggettata al divieto di finanziamento monetario, essa deve essere altresì precisata per preservare l'integrità della politica monetaria unica. Dati i differenti requisiti istituzionali gli specifici limiti massimi imposti alle remunerazioni possono differire, in particolare riguardo a depositi di fonti interne che possono essere considerati simili a conti al dettaglio o funzionali a scopi amministrativi.

(6)

Le operazioni condotte dalle BCN per conto di terzi che non sono iscritti nel bilancio delle BCN e non influiscono sulle condizioni di liquidità della banca centrale non sono soggetti al presente indirizzo. Tuttavia, rispetto alle relative questioni organizzative tali operazioni dovrebbero essere soggette a meccanismi analoghi a quelli specificati nel presente indirizzo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente indirizzo si applica alle operazioni che coinvolgono le BCN denominate in euro e ai depositi non collegati alla politica monetaria, a condizione che queste siano, in ogni caso, iscritte nel bilancio e che non siano nessuna delle seguenti:

a)

operazioni effettuate da BCN per attuare la politica monetaria unica come deciso dal Consiglio direttivo;

b)

operazioni disciplinate dagli indirizzi adottati ai sensi dell'articolo 31.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea;

c)

operazioni effettuate e depositi assunti nel quadro dei servizi di gestione delle riserve offerti dall'Eurosistema di cui all'indirizzo (UE) 2018/797 della Banca centrale europea (BCE/2018/4) (2);

d)

operazioni collegate all'erogazione di liquidità d'emergenza come definita nell'accordo sull'erogazione di liquidità di emergenza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

1)

per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

2)

per «tasso di interesse sui depositi» (deposit facility rate) si intende il tasso di interesse applicato all'operazione di deposito presso l'Eurosistema;

3)

per «deposito» si intende un saldo creditore in euro o in una diversa valuta risultante da fondi detenuti su un conto presso una BCN o da situazioni temporanee derivanti da altri servizi forniti erogati da una BCN che dia luogo a una passività iscritta nel bilancio di tale BCN e che tale BCN è tenuta a rimborsare ai sensi delle condizioni contrattuali o regolamentari applicabili, compresi i depositi overnight e a tempo determinato;

4)

per «amministrazioni pubbliche» si intendono tutti gli enti pubblici di uno Stato membro o qualsiasi ente pubblico dell'Unione di cui all'articolo 123 del trattato, interpretato alla luce del Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio (3), fatta eccezione per gli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle BCN, ricevono dalla BCE e dalle BCN lo stesso trattamento degli enti creditizi privati;

5)

per «depositi delle amministrazioni pubbliche» si intendono depositi non collegati alla politica monetaria accettati da parte BCN dalle amministrazioni pubbliche;

6)

per «depositi delle amministrazioni pubbliche collegati a un programma di aggiustamento» si intendono depositi di:

a)

fondi erogati dal Meccanismo europeo di stabilità (MES), da organismi dell'Unione o dal Fondo monetario internazionale (FMI) ad amministrazioni pubbliche di uno Stato membro la cui moneta è l'euro che beneficiano di un programma di sostegno finanziario europeo e/o dell'FMI la cui disciplina contrattuale o legale richiede che tali fondi siano detenuti dall'amministrazione pubblica dello Stato membro presso la BCN dello Stato membro;

b)

fondi che corrispondono ai profitti accumulati dell'Eurosistema derivanti dai titoli di Stato greci detenuti ai sensi del Programma per il mercato dei titoli finanziari (Securities Market Programme, SMP) che sono stati trasferiti da amministrazioni pubbliche dell'area dell'euro a un conto MES dedicato; ovvero

c)

fondi detenuti dall'amministrazione pubblica di uno Stato membro che beneficia o ha beneficiato di un programma di sostegno finanziario europeo e/o dell'FMI presso la BCN dello Stato membro e che sono specificamente destinati ad essere distribuiti ai prestatori ai sensi di tale programma o rispetto ai quali la disciplina contrattuale o legale relativa al programma o alla sorveglianza post-programma impone la detenzione presso tale BCN. A tal fine, «specificamente destinati» include le riserve di liquidità precauzionali che le tesorerie sono tenute a detenere ai sensi della disciplina contrattuale o legale relativa alla sorveglianza post-programma o per effetto della rinuncia da parte dei creditori di un programma di assistenza finanziaria ogni qualvolta sia fatto un pagamento anticipato a un altro creditore del programma di assistenza finanziaria.

7)

per «prodotto interno lordo» (PIL) si intende il valore della produzione complessiva di beni e servizi di un'economia, al netto dei consumi intermedi, più le imposte nette sui prodotti e sulle importazioni, in un dato periodo;

8)

per «depositi non collegati alla politica monetaria» si intendono depositi accettati da parte delle BCN da amministrazioni pubbliche e altre fonti esterne che sono iscritti come voci di bilancio diverse dalla voce del passivo L2 («passività verso istituzioni creditizie dell'area dell'euro relative a operazioni di politica monetaria e denominate in euro») definita nel quadro del bilancio armonizzato dell'Eurosistema. I depositi non collegati alla politica monetaria da altre fonti esterne non comprendono i conti n. 1 e 2 del conto titoli dell'FMI, come deciso dal Consiglio direttivo, o i depositi da fonti interne, ossia depositi da dipendenti o ex dipendenti, autorità monetarie succursali o filiazioni della BCN interessata, autorità monetarie d'oltremare collegate alla BCN interessata e situate nei paesi o nei territori specificati all'articolo 198 del trattato;

9)

per «tasso di mercato sui depositi overnight garantiti» si intende: (a) con riferimento ai depositi a tempo denominati in euro, l'indice a termine STOXX EUR GC Pooling con scadenza comparabile ovvero il suo equivalente se cessato o non più considerato un benchmark; e (b) con riguardo ai depositi a tempo denominati in valute diverse dall'euro, un tasso comparabile;

10)

per «tasso di mercato sui depositi overnight non garantiti» si intende: (a) con riferimento ai depositi overnight denominati in euro, l'euro overnight index average rate (EONIA), o, successivamente alla cessazione di EONIA, l'euro short-term rate (€STR); e (b) con riguardo ai depositi overnight denominati in una valuta diversa dall'euro, un tasso comparabile;

11)

per «operazione definitiva» si intende un acquisto, una vendita o un rimborso di un titolo iscritto a una voce di bilancio diversa dalla voce A7.1 dell'attivo («Titoli detenuti per finalità di politica monetaria») come definita nel contesto del bilancio armonizzato dell'Eurosistema;

12)

per «titoli» si intendono le seguenti tipologie di titoli: (a) titoli di debito; (b) azioni quotate; e (c) quote e partecipazioni in fondi di investimento;

13)

per «operazione di finanziamento tramite titoli» si intende un'operazione che soddisfa la definizione di cui all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e che coinvolge titoli iscritti in una voce di bilancio diversa dalla voce A7.1 dell'attivo («Titoli detenuti per finalità di politica monetaria») come definita nel contesto del bilancio europeo armonizzato, e consiste in una:

a)

«operazione di prestito» intendendosi per tale un'operazione di finanziamento tramite titoli effettuata da una BCN al fine di fornire titoli; ovvero in una

b)

«operazione di presa in prestito» intendendosi per tale un'operazione di finanziamento tramite titoli effettuata da una BCN al fine di ricevere titoli;

14)

per «accordo bilaterale di liquidità» si intende un accordo concluso da una BCN con una banca centrale non appartenente all'area dell'euro o un'autorità monetaria al fine di effettuare operazioni con garanzie in euro non in contanti.

Articolo 3

Aspetti organizzativi

1.   Le BCN adottano misure adeguate per consentire alle controparti di distinguere tra le operazioni effettuate ai sensi del presente indirizzo e le operazioni effettuate dalle BCN nell'attuazione della politica monetaria unica.

2.   Le BCN adottano misure adeguate per assicurare che informazioni riservate di politica monetaria non siano utilizzare nell'eseguire operazioni disciplinate dal presente indirizzo.

3.   Le BCN adottano misure analoghe a quelle istituite in conformità ai paragrafi 1 e 2 anche riguardo alle operazioni effettuate dalle BCN per conto di terzi non iscritte nei bilanci delle BCN e che non incidono sulle condizioni di liquidità della banca centrale.

4.   Le BCN informano la BCE delle misure adottate in conformità al presente articolo su base annuale.

Articolo 4

Limite alla remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria

1.   La remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche è soggetta ai seguenti limiti massimi:

a)

Per i depositi overnight, il tasso di mercato sui depositi overnight non garantiti; per i depositi a termine, il tasso di mercato sui depositi overnight garantiti con scadenza comparabile ovvero, se questo non è disponibile, il tasso di mercato sui depositi overnight non garantiti.

b)

Per ogni giorno di calendario, l'ammontare complessivo di tutti i depositi delle amministrazioni pubbliche, diversi da quelli relativi a un programma di aggiustamento, presso una BCN eccedente l'importo più elevato: (i) dell'equivalente di 200 milioni di euro; ovvero (ii) dello 0,04 % del PIL dello Stato membro in cui la BCN ha sede, è remunerato nei limiti di seguito indicati:

1.

in caso di depositi denominati in euro:

i.

se nel relativo giorno di calendario il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è pari o superiore a zero, a un tasso di interesse dello 0 per cento;

ii.

se nel relativo giorno di calendario il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è negativo, a un tasso di interesse non superiore al tasso sui depositi presso la banca centrale.

2.

in caso di depositi denominati in altre valute: si applica per la valuta interessata un metodo comparabile a quello stabilito per i depositi denominati in euro, come previsto ai punti 1. sub i e ii di cui sopra.

Al fine di stabilire la soglia di cui al presente punto, il PIL è determinato sulla base delle previsioni economiche annuali d'autunno pubblicate dalla Commissione europea l'anno precedente. Ciascuna BCN decide in merito all'allocazione dei diversi depositi delle amministrazioni pubbliche al di sopra e al di sotto della soglia.

c)

Ogni giorno di calendario, se il tasso applicabile ai sensi della lettera b) è superiore al relativo tasso di mercato specificato alla lettera a), tutti i depositi delle amministrazioni pubbliche sono remunerati a tale tasso di mercato.

d)

I depositi delle amministrazioni pubbliche relativi a un programma di aggiustamento sono soggetti ai tassi di remunerazione di cui alla lettera a) o remunerati a un tasso dello zero per cento, a seconda di quale dei due sia più elevato, ma non sono presi in considerazione ai fini della soglia di cui alla lettera b).

2.   La remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria diversi dai depositi delle amministrazioni pubbliche tiene conto dei principi di proporzionalità, neutralità di mercato e parità di trattamento. La remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria diversi dai depositi delle amministrazioni pubbliche, se denominati in euro, non supera il tasso di interesse sui depositi.

3.   Un tasso di interesse negativo determina un obbligo di pagamento a carico del depositante nei confronti della BCN interessata, ivi compreso il diritto di tale BCN di effettuare il conseguente addebito sul relativo deposito.

Articolo 5

Obblighi ex ante

1.   Le BCN segnalano ex ante alla BCE l'effetto di liquidità totale netto delle operazioni disciplinate dal presente indirizzo nel contesto del quadro generale per la gestione della liquidità dell'Eurosistema. Inoltre, le BCN adottano misure idonee per assicurare che tali operazioni non determinino effetti di liquidità non prevedibili accuratamente.

2.   Le BCN richiedono la previa approvazione della BCN se le operazioni disciplinate dal presente indirizzo effettuate da una BCN di propria iniziativa risultino in un effetto di liquidità netto alla data di regolamento maggiore di 500 milioni di EUR.

3.   Le BCN richiedono la previa approvazione del Consiglio direttivo prima di convenire accordi bilaterali di liquidità.

Articolo 6

Segnalazione ex post

Le BCN effettuano segnalazioni ex post alla BCE una volta per trimestre in relazione a:

a)

operazioni definitive;

b)

operazioni di finanziamento tramite titoli;

c)

media delle consistenze in essere relative ai depositi non collegati alla politica monetaria effettuati o rilevati nel trimestre precedente.

Articolo 7

Monitoraggio

1.   Una volta l'anno, la BCE predispone una valutazione dell'attuazione del presente indirizzo nell'anno precedente e la sottopone al Consiglio direttivo.

2.   In aggiunta alla soglia stabilita per gli effetti di liquidità netti aggregati giornalieri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, la BCE può, in circostanze eccezionali, specificare e applicare soglie supplementari per particolari periodi di tempo alle operazioni delle BCN disciplinate dal presente indirizzo.

3.   Ove le segnalazioni evidenzino che le operazioni disciplinate dal presente indirizzo non sono compatibili con i requisiti della politica monetaria unica, la BCE può impartire specifiche istruzioni in relazione alla modalità di gestione di attività e passività delle BCN interessate.

Articolo 8

Riservatezza

Le informazioni e i dati scambiati nel contesto del presente indirizzo sono trattati in via riservata.

Articolo 9

Abrogazione

1.   L'Indirizzo BCE/2014/9, come modificato dagli indirizzi elencati all'allegato I, è abrogato con effetto dal 1o ottobre 2019.

2.   I riferimenti all'indirizzo abrogato si intendono fatti al presente indirizzo e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 10

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

2.   Le BCN adottano le misure necessarie per l'osservanza del presente indirizzo, e le applicano a partire dal 1o ottobre 2019. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi alle misure di cui agli articoli 4, paragrafo 1, 4, paragrafo 2 e 5 paragrafo 2, entro non oltre il 1o luglio 2019.

Articolo 11

Destinatari

Le BCN sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 aprile 2019.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2014/9, del 20 febbraio 2014, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 56).

(2)  Indirizzo (UE) 2018/797 della Banca centrale europea, del 3 maggio 2018, sull'erogazione da parte dell'Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all'area dell'euro, a paesi non appartenenti all'area dell'euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2018/14) (GU L 136 del 1.6.2018, pag. 81).

(3)  Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).


ALLEGATO I

Indirizzo abrogato con l'elenco delle successive modifiche

(di cui all'articolo 9)

Indirizzo BCE/2014/9

Indirizzo BCE/2014/22 (1)

Indirizzo (UE) 2015/1575 della Banca centrale europea (BCE/2015/28) (2)


(1)  Indirizzo BCE/2014/22 del 5 giugno 2014, che modifica l'indirizzo BCE/2014/9 sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 118)

(2)  Indirizzo (UE) 2015/1575 della Banca centrale europea, del 4 settembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/9 sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2015/28) (GU L 245 del 22.9.2015, pag. 13).


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Indirizzo BCE/2014/9

Presente indirizzo

Article1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2

 

Articolo 1, paragrafo 3

 

Articolo 1, paragrafo 4

 

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

 

Articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

 

Articolo 8

 

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

 

Articolo 10

Articolo 8

Articolo 11

 

Articolo 12

Articolo 10

Articolo 13

Articolo 11


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