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Document 32017O0009R(01)

Rettifica dell'indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/9) (GU L 101 del 13.4.2017).

OJ L 60, 2.3.2018, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2017/697/corrigendum/2018-03-02/oj

2.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/56


Rettifica dell'indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/9)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 101 del 13 aprile 2017 ).

Pagina 157, al considerando 7:

anziché:

«(7)

Le opzioni e le discrezionalità relative all'esenzione delle esposizioni dall'applicazione dei limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere applicate in modo uniforme sia agli enti significativi che a quelli meno significativi per garantire parità di condizioni agli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, limitare i rischi di concentrazione derivanti da specifiche esposizioni e garantire l'applicazione degli stessi standard minimi nell'MVU per la valutazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, del medesimo regolamento In particolare, dovrebbero essere limitati i rischi di concentrazione derivanti dalle obbligazioni garantite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dalle esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni regionali o autorità locali di Stati membri, laddove a tali crediti sia assegnata una ponderazione del rischio del 20 per cento ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per esposizioni infragruppo, comprese partecipazioni di vario tipo, è necessario assicurare che la decisione di esentare completamente tali esposizioni dall'applicazione dei limiti delle gradi esposizioni sia basata su una valutazione approfondita come precisato nell'allegato I al regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2014/4). È giustificata l'applicazione di criteri comuni per valutare se un'esposizione, comprese partecipazioni di vario tipo, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali cui l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete, soddisfi le condizioni di esenzione dai limiti delle grandi esposizioni come specificato nell'allegato II al regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4). Tale applicazione dovrebbe assicurare il trattamento uniforme di enti significativi e meno significativi associati nell'ambito della stessa rete. L'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, del regolamento n. 575/2013, come previsto nel presente indirizzo, dovrebbe applicarsi soltanto se lo Stato membro interessato non ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 493, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013.»

leggasi:

«(7)

Le opzioni e le discrezionalità relative all'esenzione delle esposizioni dall'applicazione dei limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere applicate in modo uniforme sia agli enti significativi che a quelli meno significativi per garantire parità di condizioni agli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, limitare i rischi di concentrazione derivanti da specifiche esposizioni e garantire l'applicazione degli stessi standard minimi nell'MVU per la valutazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, del medesimo regolamento In particolare, dovrebbero essere limitati i rischi di concentrazione derivanti dalle obbligazioni garantite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e dalle esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni regionali o autorità locali di Stati membri, laddove a tali crediti sia assegnata una ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. È giustificata l'applicazione di criteri comuni per valutare se un'esposizione, comprese partecipazioni di vario tipo, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali cui l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete, soddisfi le condizioni di esenzione dai limiti delle grandi esposizioni come specificato nell'allegato al presente regolamento. Tale applicazione dovrebbe assicurare il trattamento coerente di enti significativi e meno significativi associati nell'ambito della stessa rete. L'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, del regolamento n. 575/2013, come previsto nel presente indirizzo, dovrebbe applicarsi soltanto se lo Stato membro interessato non ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 493, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013.»


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