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Document 32015Y0417(01)

Accordo tra l’Ufficio europeo di polizia (Europol) e la Banca centrale europea (BCE)

OJ C 123, 17.4.2015, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

17.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/1


ACCORDO TRA L’UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (EUROPOL) E LA BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE)

(2015/C 123/01)

IL PRESENTE ACCORDO è stipulato

TRA

l’Ufficio europeo di polizia (Europol), con sede in Eisenhowerlaan 73, 2517 KK L’Aja, Paesi Bassi, rappresentato dal suo direttore, Rob Wainwright

E

la Banca centrale europea (BCE), con sede in Kaiserstraße 29, 60311 Francoforte sul Meno, Germania, rappresentata dal suo presidente, Mario Draghi

(in seguito anche denominati congiuntamente le «Parti» e ciascuna individualmente la «Parte»).

Considerando che:

1.

le parti hanno concluso un accordo in data 13 dicembre 2001 per cooperare nella lotta alla falsificazione dell’euro (in seguito «Accordo del 13 dicembre 2001») (1);

2.

Tale cooperazione rientra nell’obiettivo comune delle parti di combattere le minacce derivanti dalla falsificazione dell’euro e di svolgere un ruolo centrale in tale lotta; in questo contesto esse cooperano, nell’ambito delle rispettive competenze, con le Banche centrali nazionali (BCN) del Sistema europeo di banche centrali, le Unità nazionali dell’Europol, i Centri nazionali di analisi, i Centri nazionali di analisi delle monete, il Centro tecnico-scientifico europeo, la Commissione europea e altre autorità nazionali ed europee e altre organizzazioni internazionali.

3.

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (2) e prevede che l’Europol e la BCE concludano un accordo in base al quale l’Europol avrà accesso ai dati tecnici e statistici della BCE relativi alle banconote e alle monete false scoperte sia negli Stati membri sia nei paesi terzi; inoltre, il regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio estende l’applicazione del regolamento (CE) n. 1338/2001 agli Stati membri la cui moneta non è l’euro (3).

4.

L’8 novembre 2001 la BCE ha adottato la decisione BCE/2001/11 relativa a determinate condizioni in materia di accesso al Sistema di monitoraggio della contraffazione (SMC) (4), ossia il sistema gestito dalla BCE contenente informazioni tecniche e statistiche sulla falsificazione delle banconote e delle monete in euro, provenienti sia dagli Stati membri sia da paesi terzi; la suddetta decisione fa riferimento alla conclusione di un accordo tra le parti in relazione all’accesso dell’Europol al SMC.

5.

In qualità di agenzia dell’Unione europea, l’Europol è incaricata di operare quale ufficio centrale per la lotta alla falsificazione dell’euro in conformità con la decisione 2005/511/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa alla protezione dell’euro contro la falsificazione attraverso la designazione dell’Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell’euro (5). Inoltre, conformemente alla decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (6), l’Europol può altresì promuovere il coordinamento delle misure applicate dalle autorità competenti degli Stati membri per lottare contro la falsificazione dell’euro o nel quadro di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con altri organi europei.

6.

Ai sensi dell’articolo 22 della decisione 2009/371/GAI, l’Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi istituiti dal trattato sull’Unione europea e dai trattati che istituiscono le Comunità europee, o sulla base di essi.

7.

Poiché l’accordo del 13 dicembre 2001 non include la cooperazione nella lotta ai reati relativi ai sistemi di pagamento e ai mezzi di pagamento diversi dai contanti, le parti desiderano estendere ulteriormente la loro cooperazione: (a) alla lotta alle frodi nei sistemi di pagamento in generale e (b) alla prevenzione della falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti nell’ambito della rispettiva competenza e del mandato delle parti. Inoltre, le parti desiderano sviluppare ulteriormente la loro cooperazione nel campo della lotta alla falsificazione dell’euro.

8.

Il Consiglio di amministrazione dell’Europol ha approvato il contenuto del presente accordo rivisto il 2 ottobre 2014.

9.

Il Consiglio direttivo della BCE ha approvato il contenuto del presente accordo rivisto il 30 maggio 2014 e, in quella data, ha autorizzato il presidente della BCE a sottoscriverlo a nome e per conto della BCE,

Le parti hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità dell’accordo

La finalità del presente accordo è quella di stabilire un quadro per un’effettiva cooperazione tra le parti nell’ambito delle rispettive competenze e in conformità dei rispettivi regolamenti e norme. Tale cooperazione comprende:

a)

misure per prevenire, individuare e combattere le minacce derivanti da attività illecite correlate alle banconote e monete in euro, ai mezzi di pagamento diversi dai contanti e alla sicurezza dei pagamenti;

b)

assistenza in tali ambiti fornita da entrambe le parti alle autorità nazionali, europee e internazionali.

Articolo 2

Consultazione e scambio di informazioni

1.   Le parti, agendo in conformità delle rispettive competenze, si consultano reciprocamente, in modo regolare, riguardo alle politiche da adottare e attuare in questioni di interesse comune, come indicato all’articolo 1, al fine di realizzare i loro obiettivi, coordinare le loro attività ed evitare la duplicazione degli sforzi. Il presidente della BCE e il direttore dell’Europol, o le persone da essi designate, si incontrano almeno una volta all’anno per riesaminare l’attuazione del presente accordo.

2.   Lo scambio di informazioni tra le parti avviene ai fini e in conformità delle disposizioni del presente accordo e non comprende dati relativi ad un soggetto identificato o a soggetti identificabili.

3.   Le parti possono concordare uno scambio di personale in regime di distacco. I dettagli relativi a tale scambio sono stabiliti in un protocollo d’intesa separato.

Articolo 3

Referenti

1.   Ai fini dell’applicazione del presente accordo:

i referenti della BCE sono il direttore della Direzione Banconote della BCE (per quanto riguarda la cooperazione nel campo della lotta alla falsificazione di banconote e monete in euro) e il direttore generale della Direzione Generale Infrastrutture di mercato e pagamenti della BCE (per quanto riguarda la cooperazione nel campo della lotta alle frodi nei sistemi di pagamento e alla falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti),

il referente dell’Europol è il vicedirettore delle operazioni.

Modifiche alla lista dei referenti di cui al presente paragrafo possono essere concordate, in un momento successivo, per mezzo di uno scambio di lettere tra il direttore dell’Europol e il presidente della BCE.

2.   Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, l’Europol può nominare ulteriori referenti e comunicare in forma scritta ai referenti della BCE i loro nomi e qualunque modifica degli stessi.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI FALSIFICAZIONE DELL’EURO

Articolo 4

Scambio di informazioni, coordinamento di politiche e attività e assistenza reciproca

1.   Le parti si forniscono reciprocamente, sollecitamente e regolarmente, informazioni relative alla falsificazione di banconote in euro e di altre valute. Tali informazioni comprendono, nel caso di informazioni che l’Europol fornisce alla BCE, quelle provenienti da autorità nazionali, europee e internazionali incaricate dell’applicazione della legge e, nel caso di informazioni che la BCE fornisce all’Europol, quelle ottenute da autorità nazionali, europee e internazionali.

2.   Le parti si impegnano a coordinare le proprie politiche, attività di formazione, campagne pubbliche di informazione e pubblicazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo. Esse si informano reciprocamente riguardo alle rispettive dichiarazioni pubbliche e alla loro politica di comunicazione esterna in relazione alla falsificazione dell’euro, fatta eccezione per le informazioni operative.

3.   L’Europol assiste la BCE in tutti i rapporti con le organizzazioni nazionali, europee e internazionali preposte all’applicazione della legge, in questioni connesse alla falsificazione dell’euro.

4.   Le parti assicurano il coordinamento dei propri sistemi di preallarme.

Articolo 5

Accesso alla banca dati del SMC e disposizioni correlate

1.   La BCE garantisce ai funzionari dell’Europol designati quali referenti a tale scopo in base all’articolo 3, paragrafo 2, l’accesso in linea in sola lettura alla banca dati del SMC. Tale accesso non consente ai funzionari dell’Europol di introdurre direttamente dati nella banca dati del SMC. Le modalità di accesso, inclusi i necessari accordi relativi al sistema, sono ulteriormente specificate per mezzo di uno scambio di lettere tra il presidente della BCE e il direttore dell’Europol.

2.   Inoltre, la BCE informa sollecitamente l’Europol relativamente alla creazione di ogni nuova classe di falsificazione nell’ambito del SMC e alla scoperta di qualsiasi grande quantità di banconote in euro contraffatte.

3.   La BCE fornisce all’Europol un campione di banconote in euro genuine e le descrizioni tecniche correlate, oltre ad almeno un campione di ogni tipo di banconota in euro contraffatta a cui è stato assegnato un nuovo indicativo di classe nel SMC. La presente disposizione è applicata in modo tale da non impedire alle banconote che si sospettano contraffatte di essere utilizzate o conservate come prova in procedimenti penali.

Articolo 6

Richieste di assistenza

1.   Le parti si comunicano reciprocamente tutte le richieste di perizie tecniche o testimonianze in procedimenti giudiziari con riguardo alla falsificazione dell’euro e stabiliscono adeguate procedure per coordinare le rispettive risposte a ciascuna di tali richieste.

2.   Le parti cooperano per istituire un canale di comunicazione libero da ostacoli per le richieste di assistenza nell’applicazione della legge prestata attraverso l’Europol.

Articolo 7

Analisi tecniche

1.   La BCE mette direttamente a disposizione dell’Europol i risultati di ciascuna analisi tecnica.

2.   L’Europol mette a disposizione della BCE le analisi tecniche delle falsificazioni eseguite dall’Europol stesso o da terze parti per conto dell’Europol.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONE SPECIFICA SULLA PREVENZIONE DELLE FRODI E DELLA FALSIFICAZIONE DEI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Articolo 8

Scambio di informazioni

Le parti, agendo in conformità delle rispettive competenze e al fine di promuovere la prevenzione delle frodi e la lotta alla falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, possono scambiare le seguenti informazioni, sulla base delle esigenze del caso specifico: (a) relazioni e dati statistici aggregati; (b) informazioni sui principali incidenti relativi alla sicurezza, sulle valutazioni del rischio e della tecnologia e (c) risultati delle attività rilevanti della BCE e dell’Europol, nel rispetto delle regole di riservatezza applicabili.

La BCE può inoltrare informazioni rilevanti provenienti dall’Europol agli altri membri del SEBC, sulla base del principio della «necessità di sapere», a meno che l’Europol dichiari espressamente che le informazioni non devono essere trasmesse. La BCE può trasmettere informazioni rilevanti provenienti dagli altri membri del SEBC all’Europol, subordinatamente all’accordo delle banche centrali nazionali interessate.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Riservatezza

1.   Ciascuna parte assicura che le informazioni ricevute dall’altra in base al presente accordo siano soggette ai propri standard di riservatezza e sicurezza per il trattamento delle informazioni e ricevano un grado di protezione equivalente almeno a quello offerto dalle misure applicate a quelle informazioni dall’altra parte.

2.   Le parti stabiliscono una equiparazione tra i rispettivi standard di riservatezza e sicurezza in uso mediante uno scambio di lettere.

3.   La parte che fornisce l’informazione è responsabile della scelta del grado di riservatezza appropriato per l’informazione fornita e assicura che tale grado sia indicato chiaramente. In conformità del principio di proporzionalità, i gradi di riservatezza sono attribuiti al più basso livello possibile da ciascuna parte e, modificati di conseguenza, ogni volta che ciò sia possibile.

4.   Entrambe le parti possono richiedere in ogni momento una modifica del grado di riservatezza scelto per le informazioni fornite, compresa l’eventuale rimozione integrale del grado di riservatezza. La parte ricevente è tenuta a modificare conseguentemente il grado di riservatezza.

5.   Ciascuna parte può, per motivi di riservatezza, specificare restrizioni relative all’utilizzo dei dati forniti all’altra parte. La parte ricevente si conforma a tali restrizioni.

6.   Ciascuna delle parti elabora i dati personali ricevuti in relazione all’attuazione amministrativa del presente accordo in conformità con le norme in materia di protezione dei dati ad essa applicabili. Ciascuna delle parti utilizza i dati personali ricevuti con l’unico scopo di gestire l’accordo.

Articolo 10

Responsabilità

Qualora venga causato un danno ad una parte o a un individuo in conseguenza di un trattamento non autorizzato o scorretto delle informazioni di cui al presente accordo ad opera dell’altra parte, intenzionalmente o per negligenza, tale ultima parte è responsabile per il suddetto danno. La determinazione ed il risarcimento del danno tra le parti ai sensi del presente articolo sono stabiliti in conformità della procedura di cui all’articolo 11.

Articolo 11

Composizione delle controversie

1.   Tutte le controversie che possono sorgere in relazione all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo vengono composte per mezzo di consultazioni e negoziati tra i rappresentanti delle parti.

2.   In caso di grave inosservanza ad opera di una delle parti delle disposizioni del presente accordo, o qualora una delle parti ritenga che tale inosservanza possa verificarsi in un futuro prossimo, ciascuna parte può sospendere temporaneamente l’applicazione del presente accordo, in attesa dell’applicazione del paragrafo 1 riportato sopra. Rimangono tuttavia in vigore gli obblighi che incombono alle parti in virtù dell’accordo.

Articolo 12

Varie

1.   Ogni parte sopporta le proprie spese derivanti dall’attuazione del presente accordo, salvo laddove diversamente stipulato.

2.   Le parti possono modificare il presente accordo consensualmente.

3.   Ciascuna parte può recedere dal presente accordo dandone un preavviso di 12 mesi per iscritto. In caso di estinzione dell’accordo, le parti concludono un accordo in merito al proseguimento dell’utilizzo e all’archiviazione delle informazioni che sono già state reciprocamente comunicate tra di esse. Se non viene raggiunto alcun accordo, a ciascuna delle parti spetta il diritto di richiedere che le informazioni da essa comunicate siano distrutte o restituite alla parte che le ha trasmesse.

4.   L’accordo del 13 dicembre 2001 è abrogato e ogni riferimento al suddetto accordo s’intende come riferimento al presente accordo.

5.   Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione.

6.   Il presente accordo è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto in due copie in lingua inglese.

Fatto a L’Aja, il 7 novembre 2014

Per l’Europol

Rob WAINWRIGHT

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 dicembre 2014

Per la BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU C 23 del 25.1.2002, pag. 9.

(2)  GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

(3)  GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11.

(4)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 49.

(5)  GU L 185 del 16.7.2005, pag. 35.

(6)  GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.


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