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Document 32014O0015

2014/810/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014 , relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (rifusione) (BCE/2014/15)

OJ L 340, 26.11.2014, p. 1–209 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2022; abrogato da 32021O0835

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/810/oj

26.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/1


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 aprile 2014

relativo alle statistiche monetarie e finanziarie

(rifusione)

(BCE/2014/15)

(2014/810/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

visto il Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (1),

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (2),

vista la direttiva del Consiglio 86/635/CEE, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (3),

visto l’indirizzo della Banca centrale europea BCE/2010/20, dell’11 novembre 2010, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (4),

considerando quanto segue:

(1)

L’indirizzo BCE/2007/9 (5) ha subito modifiche sostanziali. Esso deve ora essere nuovamente modificato, in particolare alla luce del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea, e delle conseguenti modifiche ai relativi regolamenti statistici della Banca centrale europea (BCE), ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Per la raccolta di dati statistici sui bilanci aggregati relativi al settore delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) per l’area dell’euro e per i singoli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito gli “Stati membri dell’area dell’euro”), così come sul bilancio consolidato per l’area dell’euro del settore delle IFM e gli aggregati monetari dell’area dell’euro pertinenti, la BCE necessita dei dati sul bilancio della BCE e sui bilanci relativi al settore delle IFM degli Stati membri dell’area dell’euro. I dati devono essere segnalati dalle banche centrali nazionali (BCN) in conformità al presente indirizzo e utilizzando le informazioni raccolte conformemente al Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (7).

(3)

Al fine di ottenere gli aggregati monetari, la BCE raccoglie dalle BCN degli Stati membri dell’area dell’euro informazioni statistiche sugli uffici dei conti correnti postali (post office giro institutions, POGI) che ricevono depositi da residenti dell’area dell’euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie in conformità al Regolamento (UE) n. 1074/2014 della Banca centrale europea (BCE/2013/39) (8) e sulle attività e passività delle amministrazioni centrali in conformità al presente indirizzo.

(4)

La BCE raccoglie dati statistici sui bilanci aggregati dei sottogruppi del settore delle IFM e specificamente sui fondi comuni monetari (FCM) e sugli enti creditizi. Per ottenere tali statistiche per l’area dell’euro e per i singoli Stati membri dell’area dell’euro, la BCE raccoglie dalle BCNi dati sulle attività e passività degli FCM in conformità al presente indirizzo.

(5)

Le BCN possono trasmettere al Fondo monetario internazionale (FMI) statistiche supplementari relative al bilancio delle IFM per il tramite della BCE conformemente ai modelli specificati nel presente indirizzo.

(6)

Al fine di analizzare meglio l’andamento dei prestiti erogati dalle IFM alle società non finanziarie nell’area dell’euro e nei singoli Stati membri dell’area dell’euro, la BCE necessita che le BCN segnalino, ove disponibili, i dati sui prestiti erogati dalle IFM alle società non finanziarie per ramo di attività economica.I dati da fornire sono specificati nel presente indirizzo.

(7)

A integrazione dell’analisi dell’andamento del credito nell’area dell’euro e nei singoli Stati membri dell’area dell’euro, le BCN sono tenute a fornire informazioni sulle linee di credito delle IFM disaggregate per settore istituzionale conformemente al presente indirizzo.

(8)

Per produrre statistiche sull’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi per l’area dell’euro e per i singoli Stati membri dell’area dell’euro, in conformità al regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), la BCE necessita di dati da parte delle BCN in conformità al presente indirizzo. Le BCN forniscono le informazioni utilizzando i dati raccolti presso gli enti creditizi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

(9)

Al fine di ottenere statistiche sui tassi di interesse applicati dalle IFM ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore, per l’area dell’euro e per i singoli Stati membri dell’area dell’euro, la BCE raccoglie informazioni dalle BCN conformemente al presente indirizzo. Le BCN forniscono le loro informazioni utilizzando i dati raccolti ai sensi del regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) (9).

(10)

La BCE raccoglie statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (FI) e delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione («SV»)per l’area dell’euro e per i singoli Stati membri dell’area dell’euro in base ai dati forniti dalle BCN conformemente al presente indirizzo. Le BCN forniscono le informazioni utilizzando i dati raccolti in conformità al regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) (10) e al regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/40) (11).

(11)

Al fine di ottenere un quadro generale in merito alle dimensioni e all’andamento dell’emissione di moneta elettronica, la BCE necessita che le BCN segnalino informazioni statistiche sugli istituti di moneta elettronica in conformità al presente indirizzo.

(12)

La BCE aggiornala banca dati delle istituzioni e delle attività, RIAD (Register of Institutions and Affiliates Database), un deposito centrale di dati di riferimento sulle unità istituzionalirilevanti a fini statistici (PSRI). La banca dati RIAD contiene, tra l’altro, gli elenchi delleIFM, dei FI, delle SV e delle istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti (PSRI). Il presente indirizzo specifica le disposizioni che disciplinano le modalità in base alle quali le BCN effettuano la segnalazione dei dati richiesti alla BCE.

(13)

La BCE raccoglie statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi pensione (FP) per l’area dell’euro e per i singoli Stati membri dell’area dell’euro in base ai dati forniti dalle BCN conformemente al presente indirizzo.

(14)

Per ottenere un quadro generale degli altri intermediari finanziari ad eccezione delle imprese di assicurazione e fondi pensione (AIF), la BCE necessita che le BCN segnalino informazioni statistiche operatori su valori mobiliari e strumenti derivati (OVMSD), sulle società finanziare che operano nel settore dei prestiti (SF) e sugli AIF conformemente al presente indirizzo. In aggiunta, la BCE necessita che le BCN segnalino informazioni statistiche sulle controparti centrali.

(15)

La BCE raccoglie statistiche sulle emissioni di titoli per l’area dell’euro e per i singoli Stati membri dell’area dell’euro. Il quadro dipende essenzialmente dalle informazioni che la BCE raccoglie presso le BCN conformemente al presente indirizzo.

(16)

In conformità all’articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 2533/98, la BCE compila la bilancia dei pagamenti per l’area dell’euro e le relative statistiche esterne e necessita che gli Stati membri dell’area dell’euro segnalino i dati relativi alla bilancia dei pagamenti nazionale. L’analisi qualitativa delle statistiche su bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero dell’area dell’euro e dello schema delle riserve internazionali dovrebbe essere prodotta secondo il quadro di riferimento sulla qualità delle statistiche (Statistics Quality Framework) della BCE che comprende, tra l’altro, garanzia di una coerenza adeguata con le pertinenti statistiche monetarie e finanziarie dell’area dell’euro (12).

(17)

Per compilare i dati sugli indicatori finanziari strutturali dell’area dell’euro, sui dati bancari consolidati per i gruppi bancari dell’area dell’euro, e le statistiche sulle esposizioni da finanziamento settoriali e regionali di grandi gruppi bancari dell’area dell’euro, la BCE necessita che le BCN segnalino informazioni statistiche in conformità ai modelli specificati nel presente indirizzo.

(18)

Per analizzare l’andamento dei sistemi di pagamento nell’area dell’euro e controllare il loro livello di integrazione, la BCE necessita che le BCN segnalino i dati in conformità al presente indirizzo, che fa da complemento al regolamento (UE) n. 1409/2013della Banca centrale europea (BCE/2013/43) (13),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente indirizzo stabilisce gli obblighi delle BCN di segnalazione alla BCE delle statistiche monetarie e finanziarie.

Le BCN segnalano le voci di cui agli articoli da 3 a 26 in conformità agli schemi contenuti nell’allegato II e alle procedure di segnalazione elettronica stabilite nell’allegato III. Entro il mese di settembre di ogni anno, la BCE comunica le date esatte di trasmissione alle BCN nella forma di un calendario delle segnalazioni per l’anno successivo.

Nei casi di adozione dell’euro, si applicano le seguenti regole:

a)

Per le statistiche sui bilanci delle IMF e degli FCM e le statistiche sulle attività e sulle passivitàdei FI e delle SV, le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito «Stati membri non appartenenti all’area dell’euro») che adottano l’euro in seguito all’entrata in vigore del presente indirizzo, segnalano alla BCE i dati storici che coprono tutti i periodi di riferimento a partire dal loro ingresso nell’Unione e in ogni caso che coprono i tre anni precedenti al loro ingresso nell’area dell’euro. I dati sono compilati dalla BCN come se lo Stato membro in questione fosse appartenuto all’area dell’euro per tutti i periodi di riferimento. Al fine di soddisfare tale obbligo, si raccomanda alle BCN dei Paesi che aderiscono all’Unione europea di dare attuazione ai requisiti di questi insiemi di dati conformemente ai modelli per gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro.

b)

Oltre a tale obbligo generale, si applicano i seguenti obblighi rispetto alle statistiche sulle voci di bilancio (VdB) delle IFM:

i)

i dati storici coprono anche i tre anni precedenti all’adesione all’Unione dello Stato membro, salvo sia altrimenti concordato con la BCE;

ii)

le BCN degli Stati membri dell’area dell’euro segnalano le posizioni nei confronti degli Stati membri che adottano l’euro in seguito all’entrata in vigore del presente indirizzo che coprono i tre anni precedenti all’allargamento dell’area dell’euro, salvo sia altrimenti concordato con la BCE. Tale principio si applica unicamente alle consistenze mensili segnalate conformemente al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). La segnalazione è obbligatoria unicamente per le consistenze superiori a 50 milioni di EUR ed è effettuata su base volontaria negli altri casi.

c)

Per le emissioni di titoli, la serie temporale trasmessa alla BCE comincia a dicembre 1989 per le consistenze e a gennaio 1990 per i flussi.

d)

Per le statistiche sui pagamenti, sono segnalati i dati relativi a un periodo di cinque anni, ivi compreso l’ultimo anno di riferimento, nei limiti della massima diligenza possibile.

a)

Dati storici o stime trimestrali in linea con gli obblighi di cui al Sistema europeo dei conti riveduto (di seguito il «SEC 2010») stabilito dal Regolamento (UE) n. 549/2013 sono necessari per le statistiche su VdB, FI e SV come specificato nelle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato VI per la compilazione dei conti finanziari. I dati sono segnalati alla BCE nei limiti della massima diligenza possibile come segue: a settembre 2014 per i periodi di riferimento da T4 2012 a T2 2014, a dicembre 2014 per il periodo di riferimento T3 2014 e a marzo 2015 per il periodo di riferimento T4 2014.

b)

Dati storici o stime per le nuove caratteristiche a priorità elevata adottate dal Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), come specificato nella tabella 4 dell’allegato VI, per i periodi di riferimento da giugno 2014 in poi sono necessari, nei limiti della massima diligenza possibile, entro maggio 2015, per evitare ritardi nella effettiva pubblicazione.

c)

Dati storici o stime per le nuove caratteristiche adottate dal Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) e dal presente indirizzo, come specificato nella tabella 5 dell’allegato VI per i periodi di riferimento da giugno 2014 in poi sono necessari, nei limiti della massima diligenza possibile, entro maggio 2015.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

1.

i termini «operatore segnalante» e «residente» hanno il significato stabilito nell’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 2533/98;

2.

per «Eurosistema» si intendono le BCN degli Stati membri dell’area dell’euro e la BCE;

3.

il termine «ente creditizio» ha il significato assegnatogli nell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

4.

per «altre IFM» si intendono tutte le IFM diverse dalle banche centrali.

Articolo 3

Le statistiche sulle voci di bilancio relative alle IFM

Le BCN compilano e segnalano due bilanci aggregati separati, entrambi su base lorda, conformemente agli schemi contenuti nell’allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33): uno riguardante il sottosettore delle IFM «autorità bancarie centrali» e uno riguardante il sottosettore «altre IFM».

Le BCN ricavano le informazioni statistiche richieste riguardanti il proprio bilancio dal loro sistema contabile per mezzo delle tabelle di raccordo disponibili nel sito Internet della BCE (15).Le tabelle saranno modificate per quanto necessario in collaborazione con le BCN per riflettere le situazioni in via di evoluzione, ad esempio per garantire la coerenza con le norme contabili aggiornate. La BCE, a fini di segnalazione statistica, ricava dal proprio bilancio i dati corrispondenti ai dati ottenuti dalle BCN dai loro bilanci.

Le BCN ricavano le informazioni statistiche necessarie relative al bilancio delle altre IFM, aggregando i dati sulle VdB raccolti presso ciascuna delle singole IFM residenti, ad esclusione della BCN residente.

Tali obblighi coprono le consistenze (stocks) di fine mese e di fine trimestre, i dati sugli aggiustamenti di flusso mensili e trimestrali e i dati mensili e trimestrali sulla cartolarizzazione dei crediti e altri trasferimenti di crediti. Il bilancio è redatto nell’ultimo giorno di calendario del mese/trimestre senza tener conto delle festività locali; qualora questo non fosse possibile, si usano i dati dell’ultimo giorno lavorativo in conformità con il mercato nazionale o le norme contabili.

Tutti i dati sono obbligatori; tuttavia, relativamente alle celle di cui alle tabelle 3 e 4 della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) corrispondenti agli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, si applicano alcune disposizioni speciali, come specificato nel paragrafo 8. Inoltre, relativamente agli obblighi di cui alla tabella 5 della parte 5 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) di segnalazione dei crediti cartolarizzati e cancellati dal bilancio che sono prestati dalle IFM, le BCN possono estendere gli obblighi di segnalazione statistica a tutti i crediti prestati da IFM, che siano stati diversamente trasferiti. Nella misura in cui tali informazioni supplementari non siano incluse nella segnalazione di cui alla tabella 5 della parte 5 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) ma siano disponibili per le BCN, i dati sono inseriti nella tabella 4 della parte 1 dell’allegato II al presente indirizzo. Nella misura in cui le informazioni sui crediti cartolarizzati o diversamente trasferiti che non siano prestati da IFM siano disponibili per le BCN (per esempio da parte di AIF o di ausiliari finanziari che svolgono la funzione di gestori dei prestiti), tali dati sono inseriti nella tabella 4 della parte 1 dell’allegato II.

Le BCN segnalano le informazioni statistiche relative alle voci di bilancio in linea con la parte 1 dell’allegato II.

La BCE calcola le operazioni finanziarie come differenza tra le consistenze di fine mese, rettificate per tener conto degli effetti di elementi diversi dalle operazioni stesse, in base ai seguenti aggiustamenti di flusso:

(i)

riclassificazioni ed altri aggiustamenti che coprono variazioni delle consistenze di bilancio derivanti da modifiche della composizione e della struttura della popolazione delle IFM, modifiche della classificazione di strumenti finanziari e controparti, modifiche nelle definizioni statistiche e la correzione (parziale) di errori di segnalazione;

(ii)

gli aggiustamenti da rivalutazione a causa di variazioni di prezzo, incluse levariazioni delle consistenze dovute agli effetti di oscillazione dei prezzi sulle attività e passività, e anche che riflettono l’impatto delle cancellazioni o svalutazioni dei prestiti; nonché le variazioni dei tassi di cambio che comprendono qualsiasi variazione delle consistenze dovuta agli effetti di oscillazione dei tassi di cambio sulle attività e passività denominate in valuta estera.

Le BCN segnalano alla BCE i dati mensili e trimestrali relativi agli aggiustamenti da riclassificazioni e quelli relativi ad altri aggiustamenti e agli aggiustamenti da rivalutazioni dovuti a variazioni di prezzo calcolati in conformità all’allegato IV. Normalmente la BCE calcola gli aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni del tasso di cambio, benché le BCN, qualorasiano in grado di compilare aggiustamenti più accurati, possano anche trasmettere direttamente alla BCE tali aggiustamenti.

Le BCN e l’unità operativa della BCE responsabile degli obblighi informativi contabili segnalano alla BCE i dati mensili entro la fine del quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese al quale si riferiscono i dati, mentre i dati trimestrali sono segnalati entro il ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre al quale si riferiscono i dati.

Le BCN potrebbero dover rivedere i dati riguardanti l’ultimo periodo precedente al periodo di riferimento corrente. Inoltre, possono altresì verificarsi casi di revisioni relative a periodi precedenti a seguito, per esempio, di errori, riclassificazioni, miglioramenti nelle procedure di segnalazione, ecc. La BCE può effettuare le revisioni straordinarie e ordinarie simultaneamente o decidere di posticipare il processo di revisione eccezionale oltre il periodo di produzione mensile per gli aggregati monetari.

La politica di revisione si conforma ai principi stabiliti nel Manuale sulle statistiche relative al bilancio delle IFM (Manual on MFI balance sheet statistics) della BCE. Per assicurare un buon equilibrio tra la qualità delle statistiche monetarie e la loro stabilità e per migliorare la coerenza tra le statistiche mensili e quelle trimestrali, le revisioni straordinarie relative ai dati mensili si presentano al momento della presentazione delle statistiche trimestrali. Qualora si presentino revisioni relative a dati mensili ma il quadro nazionale di produzione dei dati non consenta la generazione di revisioni trimestrali corrispondenti, le BCNgarantiscono, nei limiti della massima diligenza possibile, che sia mantenuta la coerenza tra dati mensili e dati trimestrali, ad esempio attraverso stime.

Prima di trasmettere i dati alla BCE, le BCN e l’unità operativa della BCE responsabile degli obblighi informativi contabili verificano la coerenza interna dei dati in conformità ai controlli definiti e aggiornati dalla BCE.

Laddove le BCN concedano deroghe agli FCM ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), le BCN assicurano che il loro contributo combinato al bilancio totale nazionale degli FCM dell’area dell’euro non ecceda:

(i)

il 10 % in ciascuno Stato membro dell’area dell’euro nel quale il bilancio nazionale degli FCM sia superiore al 15 % del bilancio totale degli FCM dell’area dell’euro;

(ii)

il 30 % in tutti gli altri Stati membri dell’area dell’euro, ad eccezione di quelli in cui il bilancio nazionale degli FCM sia inferiore all’1 % del bilancio totale degli FCM dell’area dell’euro, nel qual caso non si applica alcuna restrizione specifica nell’assegnazione degli FCM alla coda.

Laddove le BCN concedano deroghe agli FCM in conformità ai commi (i), (ii) o (iv) dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), le BCN assicurano che per ogni voce il contributo combinato delle deroghe al corrispondente ammontare totale nel bilancio nazionale delle IFM non ecceda il 5 %.Le BCN possono anche concedere agli FCM deroghe dall’obbligo di fornire dati sulle posizioni dell’attivo e del passivo nei confronti del settore delle imprese di assicurazione dell’area dell’euro e del settore dei fondi pensione separatamente, in conformità al comma (iii) dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Le BCN distinguono tra attività e passività nei confronti di imprese di assicurazione e fondi pensioni, e tra posizioni con istituzioni nazionali e istituzioni residenti in altri Stati membri dell’area dell’euro e possono quindi concedere deroghe rispetto a ciascun blocco il cui contributo non ecceda il5 % del bilancio totale nazionale degli FCM.

Laddove le BCN concedano deroghe alle IFM ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), le BCN effettuano un’estrapolazione per tali IFM a copertura del 100 % nella compilazione dei dati di bilancio mensili e trimestrali delle IFM segnalati alla BCE. Le BCN possono scegliere la procedura di estrapolazione per ottenere la copertura del 100 % purché essa soddisfi i seguenti standard minimi.

(i)

per le disaggregazioni mancanti, le stime vengono ricavate applicando dei coefficienti basati su un sottoinsieme di operatori effettivamente assoggettabili agli obblighi di segnalazione ritenuto maggiormente rappresentativo della «coda» come segue:

le BCN degli Stati membri il cui contributo al bilancio aggregato delle IFM dell’area dell’euro è maggiore del 2 % determinano tale sottoinsieme in modo tale che il bilancio totale dei soggetti inclusi nel sottoinsieme non ecceda il 35 % del bilancio nazionale aggregato delle IFM. Tale obbligo non si applica quando i bilanci delle istituzioni alle quali sono concesse le deroghe sia inferiore all’1 % del bilancio nazionale delle IFM,

le BCN degli Stati membri il cui contributo al bilancio totale aggregato delle IFM dell’area dell’euro è inferiore al 2 % sono invitate ad osservare la stessa regola. Tuttavia, nel caso in cui dovessero incorrere in costi rilevanti, le BCN di tali Stati membri potrebbero applicare coefficienti basati invece sugli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione.

(ii)

nell’applicare il punto i), sia la coda sia il sottoinsieme degli operatori effettivamente assoggettabili agli obblighi di segnalazione possono essere suddivisi a seconda del tipo di istituzione, ad esempio gli FCM o gli enti creditizi.

(iii)

qualora il contributo degli FCM che segnalano il loro bilancio solo una volta l’anno ecceda in un qualunque Stato membro il 30 % del bilancio totale degli FCM, le BCN estrapolano separatamente i dati segnalati dagli FCM e dagli enti creditizi come segue:

se vi è una sufficiente copertura da parte degli FCM soggetti all’obbligo di segnalazione integrale, il loro bilancio aggregato è utilizzato come base per l’estrapolazione;

se la copertura da parte degli FCM soggetti all’obbligo di segnalazione integrale non è sufficiente o non ci sono FCM soggetti all’obbligo di segnalazione integrale, le BCN effettuano la stima del bilancio per il settore degli FCM da fonti di dati alternative, almeno una volta l’anno e la utilizzano come base per l’estrapolazione;

(iv)

laddove i dati sulle disaggregazioni siano disponibili, ma con un lasso di tempo maggiore oppure con una minore frequenza, i dati segnalati possono essere trascinati per i periodi mancanti:

ripetendo i dati quando i risultati si sono dimostrati adeguati, ovvero

applicando tecniche di stima statistica idonee per tener conto dell’andamento dei dati o di fenomeni stagionali.

(v)

i coefficienti o qualunque altro calcolo intermedio necessario ad attuare gli standard minimi per l’estrapolazione possono essere ottenuti dai dati provenienti dalle autorità di vigilanza laddove sia possibile stabilire un legame affidabile tra la disaggregazione statistica da estrapolare e tali dati.

Le BCN informano la BCE delle deroghe applicate e forniscono inoltre informazioni sugli elementi principali delle nuove procedure di estrapolazione o delle modifiche nelle procedure esistenti, se di rilievo.

Nella compilazione del bilancio della banca centrale, le BCN e la BCE seguono le norme contabili armonizzate dell’Indirizzo BCE/2010/20, come modificato, e applicano le tabelle di raccordo menzionate nell’articolo 3, paragrafo 1. In particolare:

a)

nel caso in cui si richieda alle BCN ed alla BCE, a fini contabili, di rivalutare il loro portafoglio titoli su base mensile piuttosto che su base trimestrale, tali rivalutazioni sono anche riflesse nel bilancio statistico su base mensile;

(b)

per le voci contabili 9.5 «altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti)» e 10.4 «altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette)», le BCN identificano le attività e le passività separatamente e le segnalano su base lorda;

(c)

qualora la voce contabile 14 «conti di rivalutazione» debba essere segnalata su base lorda a fini contabili, le BCN la segnalano su base netta a fini statistici.

L’articolo 8 del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) stabilisce i principi contabili pertinenti ai fini delle segnalazioni statistiche per quanto riguarda le «altre IFM». In particolare, fatte salve le prevalenti pratiche contabili e meccanismi di compensazione negli Stati membri dell’area dell’euro, tutte le attività e le passività finanziarie devono essere segnalate su base lorda.Inoltre, i depositi e prestiti sono segnalati al valore del capitale in essere, escluse le somme svalutate o cancellate. Le BCN possono, eccezionalmente, consentire la segnalazione di crediti accantonati al netto degli accantonamenti e la segnalazione di crediti acquistati al prezzo concordato al momento dell’acquisto, sempre fatte salve le condizioni stabilite all’articolo 8 del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Per quanto riguarda la valutazione di altre voci di bilancio, e specialmente dei titoli emessi e detenuti, si raccomanda che le BCN applichino una valutazione di mercato in linea con il SEC 2010. Tuttavia, l’obbligo generale stabilito all’articolo 8 del Regolamento n. 1071/2013 (BCE/2013/33), secondo cui le IFM devono seguire la legislazione nazionale di recepimento della Direttiva 86/635/CEE così come gli altri standard contabili internazionali applicabili, implica che le pratiche per la valutazione dei titoli e delle altre attività varino.L’applicazione di norme di valutazione non standardizzate è pertanto è accettabile purché non vi sia forte discrepanza tra il valore contabile e quello di mercato.

Quando trasmettono i dati alla BCE, le BCN e l’unità operativa della BCE responsabile degli obblighi informativi contabiliforniscono note esplicative che accompagnano evoluzioni speciali relative al periodo di riferimento più recente, incluse le spiegazioni riguardo a «riclassificazioni ed altri aggiustamenti», così come le revisioni relative a periodi precedenti. In particolare, sono fornite note esplicative per sviluppi, «riclassificazioni ed altri aggiustamenti» e revisioni superiori a 5 miliardi di EUR (in valore assoluto) o in altri casi in cui siano reputate economicamente significative, ad esempio laddove gli sviluppi nelle serie segnalate riguardano grandi operazioni durante il periodo di riferimento, o laddove le revisioni determinano modifiche significative all’interpretazione economica degli sviluppi aggregati. Le BCN e la BCE forniscono ulteriori spiegazioni sui dati segnalati su richiesta della BCE.

Le note indicano altresì se gli sviluppi significativi, le revisioni o le «riclassificazioni ed altri aggiustamenti» individuati, riguardanti le serie segnalate, sono definitivi o sono ancora oggetto di analisi.

Le BCN segnalano le note esplicative preferibilmente al momento della trasmissione dei dati e, in ogni caso, prima della chiusura della produzione dei dati.

La BCE raccoglie in modo centralizzato le note esplicative ricevute dalle BCN ai fini di monitoraggio dei dati e di chiarimenti statistici. La BCE gestisce le informazioni fornite nelle note nel dovuto rispetto del regime di riservatezza applicabile.

Le BCN possono decidere di non richiedere alle IFM la segnalazioneintegrale delle celle di cui alle tabelle 3 e 4 della parte 3 dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) corrispondenti agli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, ove i dati raccolti ad un maggiore livello di aggregazione non siano significativi. Le BCN verificano ad intervalli regolari, ed almeno una volta l’anno, se tali disposizioni continuano ad applicarsi o meno. Qualora concedano tali deroghe, le BCN segnalano con cadenza trimestrale stime effettuate secondo i seguenti criteri:

(a)

i dati trimestrali sono stimati sulla base di dati segnalati dalle IFM con minor frequenza. I dati devono essere riportati nel periodo mancante (o nei periodi mancanti), ripetendoli o applicando opportune tecniche statistiche al fine di riflettere eventuali tendenze nei dati o fenomeni stagionali;

(b)

idati trimestrali sono stimati sulla base di dati più dettagliati, segnalati dalle IFM, ovvero sulla base di specifiche disaggregazioni che le BCN considerano rilevanti;

(c)

i dati trimestrali sono stimati sulla base di dati trimestrali raccolti da IFM di grandi dimensioni, rappresentative di almeno l’80 % del volume d’affari con i paesi per i quali si applica l’esenzione dall’obbligo di segnalazione;

(d)

i dati trimestrali sono stimati sulla base di fonti alternative di dati, quali ad esempio la Banca dei regolamenti internazionali (BRI) o i dati della bilancia dei pagamenti, una volta operati gli eventuali aggiustamenti necessari in considerazione dei diversi concetti e delle diverse definizioni utilizzati in tali fonti alternative rispetto a quelli utilizzati nelle statistiche monetarie e finanziarie; ovvero

(e)

i dati trimestrali sono stimati sulla base di dati relativi ai paesi per i quali si applica l’esenzione dall’obbligo di segnalazione, segnalati dalle IFM a cadenza trimestrale come totale unico.

Articolo 4

Monitoraggio sulla coerenza tra le statistiche di bilancio delle BCN e il loro bilancio contabile

Le BCN e la BCE sorvegliano la coerenza tra i loro rispettivi bilanci aggregati di fine mese a fini statistici, come segnalati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), e le loro voci contabili, come segnalate nel rendiconto finanziario settimanale dell’Eurosistema, ai sensi dell’Indirizzo BCE/2010/20, come modificato.

Le BCN e la BCE effettuano controlli su dati mensili rispetto a ciascuna voce conformemente al modello stabilito nella parte 2 dell’allegato I. I controlli sono trasmessi alla BCE con i corrispondenti dati trimestrali e con la stessa scadenza definita nell’articolo 3, paragrafo 2, per i dati trimestrali.

Nei periodi di segnalazione nei quali le date dei loro bilanci aggregati di fine mese dell’Eurosistema, a fini statistici, e quelli delle voci contabili, come segnalati nel rendiconto finanziario settimanale dell’Eurosistema, non coincidano, le BCN possono mettere a confronto i dati statistici con la situazione contabile giornaliera fornita l’ultimo giorno lavorativo del mese. La BCE, in quanto soggetto che compila il proprio bilancio, segue la medesima procedura.

La BCE sorveglia i risultati dei controlli di coerenza e può richiedere alle BCN di approfondire in merito alle discrepanze rilevanti.

Articolo 5

Statistiche sulla moneta elettronica

La BCE, di concerto con le BCN, individua e registra, su base annua, le caratteristiche dei sistemi di moneta elettronica usati nell’Unione, la disponibilità delle relative informazioni statistiche nonché i metodi di compilazione delle stesse. Le BCN segnalano le informazioni statistiche sulla moneta elettronica emessa da tutte le IFM cui non è stata concessa una deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33, in conformità all’elenco di voci contenuto nellatabella 1 della parte 2 dell’allegato II del presente indirizzo.

I dati mensili devono essere segnalati alla BCE unitamente alla trasmissione dei dati mensili delle statistiche sulle voci di bilancio relative alle IFM, come specificato nell’articolo 3, paragrafo 2. In mancanza di dati, le BCN utilizzano le stime o i dati provvisori, se possibile.

Questa segnalazione riguarda gli istituti di moneta elettronica la cui funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica, che ricadono quindi nella definizione delle IFM, e gli istituti di moneta elettronica la cui funzione principale non consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica, che pertanto non ricadono nella definizione delle IFM. Questa segnalazione comprende altresì la segnalazione da parte delle IFM di piccole dimensioni cui è stata concessa una deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), a prescindere dal fatto che siano o meno enti creditizi.

Le BCN segnalano le informazioni statistiche conformemente all’elenco di voci contenuto nell’allegato II, parte 2, tabella 2 del presente indirizzo. I dati degli emittenti di moneta elettronica che non ricadono nella definizione delle IFM, e che quindi non sono soggetti a regolari obblighi di segnalazione statistica delle VdB, sono segnalati nella misura in cui le BCN possono ottenerli dalle rispettive autorità di vigilanza o da altre fonti adeguate.

Le serie sono segnalate annualmente alla BCE, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese che segue la fine del periodo di riferimento. In mancanza di dati, le BCN utilizzano le stime o i dati provvisori, se possibile.

Articolo 6

Statistiche su uffici dei conti correnti postali e amministrazioni centrali

Le BCN raccolgono informazioni statistiche sugli uffici dei conti correnti postali in conformità al Regolamento (UE) n. 1074/2013 (BCE/2013/39).Gli obblighi riguardano le passività monetarie nei confronti di istituzioni residenti dell’area dell’euro diverse dalle istituzioni finanziarie monetarie, ossia su passività strettamente assimilabili ai depositi delle istituzioni finanziarie monetarie, e sulle disponibilità in contanti e in titoli emessi dalle IFM dell’area dell’euro. Tali dati sono segnalati dalle BCN alla BCE in conformità dell’allegato II, parte 3.

Le BCN forniscono dati sulle passività monetarie dell’amministrazione centrale e sulle disponibilità in contanti ed in titoli emessi dalle IFM dell’area dell’euro nella segnalazione ai sensi dell’allegato II, parte 3.In base al principio de minimis, tali voci non devono essere segnalate laddove tali attività e passività non esistano oppure siano insignificanti.

Gli aggiustamenti di flusso devono essere segnalati in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Le serie devono essere segnalate su base mensile e con la stessa frequenza prevista all’articolo 3, paragrafo 2, per le statistiche mensili sulle VdB.

Articolo 7

Voci per memoria

Nei limiti in cui le informazioni statistiche sono disponibili, anche sulla base delle stime migliori, le BCN segnalano ulteriori informazioni statistiche, in linea con l’elenco di voci per memoria di cui all’allegato II, parte 4, ad integrazione e con la stessa frequenza e tempestività delle statistiche sulle VdB precisate nell’articolo 3, paragrafo 2. La BCE, di concerto con le BCN, individua e registra la disponibilità delle relative informazioni statistiche nonché i metodi di compilazione delle stesse. Le voci per memoria costituiscono informazioni necessarie per la compilazione degli aggregati monetari dell’area dell’euro, le statistiche sui tassi d’interesse delle IFM e i conti finanziari dell’Unione monetaria e hanno priorità elevata, salvo altrimenti indicato dalle tabelle. In base ad un accordo bilaterale tra la BCE e la BCN, le voci relative ai titoli di debito emessi dalle IFM disaggregati per residenza dei detentori nella tabella 2 della sezione 1 della parte 4 dell’allegato II possono non essere segnalate dalle BCN se la BCE usa fonti di dati alternative.

In base ad un accordo bilaterale tra la BCE e la pertinente BCN, possono essere forniti dati di flusso. I dati relativi agli aggiustamenti di flusso devono essere segnalati in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Le serie devono essere segnalate mensilmente per le voci di cui alle sezioni 1 e 2 dell’allegato II, parte 4, e trimestralmente per le voci di cui alla sezione 3 dell’allegato II, parte 4, e con la stessa tempestività delle statistiche mensilmente e trimestralmente obbligatorie di bilancio delle IFM in conformità al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Le voci per memoria richieste dal presente articolo sono segnalate seguendo le stesse norme contabili e di valutazione applicate ai dati segnalati in conformità al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Articolo 8

Statistiche sull’aggregato soggetto a riserva

Le statistiche mensili sull’aggregato soggetto a riserva, disaggregate per tipo di passività, sono calcolate come consistenze di fine mese in conformità al Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) e con le categorie stabilite nel Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). I dati per la produzione di tali statistiche conformemente all’allegato II, parte 5, sono ricavati dai dati forniti alle BCN dagli enti creditizi sottoposti all’obbligo di riserve minime.

Le statistiche sull’aggregato soggetto a riserva comprendono sei serie temporali per gli enti creditizi, riferite alle consistenze di fine mese, da trasmettere alla BCE mensilmente, al più tardi entro il giorno lavorativo della BCN che precede l’inizio del periodo di mantenimento di riserva, attraverso il sistema di scambio di dati del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Gli enti creditizi di piccole dimensioni segnalano alle BCN una disaggregazione limitata su base trimestrale. Per gli enti creditizi di piccole dimensioni, sono utilizzate delle statistiche semplificate sull’aggregato soggetto a riserva, per i tre periodi di mantenimento di riserva. Le BCN utilizzano i dati trimestrali sull’aggregato soggetto a riserva trasmessi dagli enti creditizi di piccole dimensioni per le cifre mensili forniti alla BCE nelle tre trasmissioni successive alla segnalazione di tali dati.

Le revisioni dell’aggregato soggetto a riserva e/o sulla riserva dovuta effettuate dalle istituzioni segnalanti dopo l’inizio del periodo di mantenimento, non possono condurre a modifiche delle statistiche sull’aggregato soggetto a riserva e sull’obbligo di riserva.

Articolo 9

Statistiche sul macrocoefficiente

La BCE sorveglia mensilmente l’accuratezza delle detrazioni forfetarie correnti sull’aggregato soggetto a riserva eventualmente applicate dagli enti creditizi alle consistenze dei propri titoli di debito emessi con una durata prestabilita fino a due anni, utilizzando le informazioni statistiche di fine mese che gli enti creditizi forniscono alle BCN conformemente al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Le BCN compilano gli aggregati richiesti conformemente a quanto previsto dall’allegato II, parte 6, e li segnalano alla BCE.

Le tre serie temporali per gli enti creditizi, riguardanti i dati relativi alle consistenze di fine mese, sono trasmesse alla BCE mensilmente, al più tardi entro il giorno lavorativo delle BCN che precede l’inizio del periodo di mantenimento.

Tali serie sono trasmesse anche se le relative voci di bilancio non si applicano nel relativo Stato membro.

Articolo 10

Statistiche sul bilancio degli FCM

Le BCN segnalano separatamente alla BCE i dati relativi alle voci di bilancio del settore degli FCM nell’osservanza di quanto contenuto nelle tabelle 1 e 2 della parte 7 dell’allegato II. I dati sono utilizzati dalla BCE per compilare le statistiche di bilancio di entrambi gli FCM e gli enti creditizi.Poiché i dati relativi all’intero settore delle IFM sono già segnalati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), gli obblighi di cui al presente articolo si applicano solo agli FCM. Sebbene in alcuni Stati membri un numero ridotto di altri soggetti sia classificato come IFM, detti soggetti devono essere considerati non rilevanti dal punto di vista quantitativo.

I dati relativi agli aggiustamenti da riclassificazione e rivalutazione di cui alla tabella 2 della parte 7 dell’allegato II sono segnalati in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), tenendo conto di ogni possibile deroga concessa ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Laddove la segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione sia soggetta alla deroga concessa dalle BCN agli FCM in virtù del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), le BCN segnalano, sulla base delle migliori stime possibili, i dati per le voci rispetto alle quali gli aggiustamenti da rivalutazione possano essere significativi.

I dati sono segnalati trimestralmente, entro 28 giorni lavorativi dalla fine del periodo di riferimento.

I dati segnalati relativi al bilancio degli FCM coprono il 100 % dei soggetti classificati in questo settore. Nel caso in cui la copertura della segnalazione effettiva fosse inferiore al 100 % a causa dell’applicazione dell’esenzione dalle segnalazioni integrali per la «coda», le BCN estrapolano i dati forniti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, per assicurare la copertura al 100 %.

Le revisioni dei dati sugli FCM sono coerenti con i dati corrispondenti di fine trimestre sulle altre IFM. Nel caso in cui la trasmissione di dati nuovi o rettificati relativi agli FCM comporti modifiche ai dati corrispondenti alle altre IFM nel periodo di riferimento, sono trasmesse altresì le revisioni necessarie per le altre IFM.

Articolo 11

Indicatori finanziari strutturali

Le BCN segnalano i dati sugli altri indicatori finanziari strutturali in conformità all’allegato II, parte 8.

Le BCN forniscono i dati relativi agli indicatori specificati nell’allegato II, parte 8, in conformità alle norme concettuali e metodologiche ivi previste. I principi statistici adottati per la compilazione delle statistiche delle VdB devono essere rispettati, ossia:

i)

i dati sono aggregati, non consolidati;

ii)

il principio della residenza segue «l’approccio del paese ospitante»;

iii)

i dati di bilancio sono segnalati su base lorda.

I dati relativi agli aggiustamenti di flusso devono essere segnalati conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

I dati per calcolare gli indicatori finanziari strutturali degli enti creditizi devono essere segnalati alla fine di marzo di ogni anno con riferimento all’anno precedente. L’indicatore «Numero di occupati presso EC» deve essere fornito possibilmente alla fine di maggio di ogni anno con riferimento all’anno precedente.

Quando rivedono i dati segnalati, le BCN applicano i seguenti principi generali:

a)

durante le regolari trasmissioni annuali dei dati, in aggiunta ai dati dell’ultimo anno, sono trasmesse le revisioni ordinarie dei dati dell’anno precedente e le revisioni straordinarie, qualora necessario;

b)

le revisioni straordinarie che migliorano la qualità dei dati in modo significativo possono essere trasmesse nel corso dell’anno.

I dati raccolti coprono 100 % delle istituzioni definite come enti creditizi in conformità all’articolo 1, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Nel caso in cui la copertura effettiva della segnalazione sia inferiore al 100 %, le BCN estrapolano i dati forniti in conformità all’articolo 3, paragrafo 5, per assicurare la copertura del 100 %.

Le BCN segnalano alla BCE qualsiasi scostamento dalle definizioni e dalle norme summenzionate per permettere il monitoraggio degli usi nazionali. Le BCN presentano delle note esplicative che spiegano le ragioni delle revisioni significative.

Articolo 12

Dati bancari consolidati

Le BCN segnalano i dati bancari consolidati in conformità alla parte 9 dell’allegato II e, nel fornire tali dati, seguono le norme concettuali e metodologiche ivi previste.

I dati bancari consolidati sono segnalati utilizzando un approccio a breve termine in conformità alle norme di segnalazione FINREP/COREP stabilite dall’Autorità bancaria europea.

Al fine di garantire la massima copertura possibile, sono raccolti i dati su tutti gli enti creditizi, così come definiti dalla legislazione nazionale.

I dati sono consolidati integralmentesu base transfrontaliera e intersettoriale, laddove transfrontaliera si riferisce a filiali e società controllate di banche nazionali situate all’esterno del mercato nazionale e incluse nei dati segnalati dalla casa madre, e intersettoriale comprende le filiali e le società controllate di banche classificabili come altre istituzioni finanziarie. Le imprese di assicurazione non sono incluse nel consolidamento.

I dati bancari consolidati sono segnalati separatamente per:

gruppi bancari edenti creditizi indipendenti nazionali di piccole dimensioni,

gruppi bancari ed enti creditizi indipendenti nazionali di medie dimensioni,

gruppi bancari ed enti creditizi indipendenti nazionali di grandi dimensioni,

società controllate estere (fuori Unione europea),

filiali controllate estere (fuori Unione europea),

società controllate estere (Unione europea),

filiali controllate estere (Unione europea).

Ai fini del presente articolo, le banche sono classificate come gruppi bancari o enti creditizi indipendenti di grandi dimensioni se le loro attività sono superiori allo 0.5 % delle attività consolidate totali delle banche dell’Unione europea; come banche di medie dimensioni se le loro attività sono tra lo 0.5 % e lo 0.005 % di tali attività consolidate totali; e come banche di piccole dimensioni se le loro attività sono inferiori allo 0.005 % di tali attività consolidate totali.

I dati bancari consolidati sono segnalati due volte l’anno. Una serie intera di dati è segnalata per i dati di fine anno. Una prima presentazione di tali dati annuali, da effettuare entro metà aprile dell’anno successivo, comprende le voci contrassegnate con il simbolo * nella parte 9 dell’allegato II. L’intera serie di dati annuali è segnalata entro metà maggio.

Una serie di dati centrati su un insieme limitato di voci con riferimento alla fine di giugno è segnalata entro metà ottobre dello stesso anno. Le serie sono segnalate in conformità alla parte 9 dell’allegato II.

Le revisioni dei dati segnalati sono effettuate in conformità ai seguenti principi generali:

(a)

durante tuttele regolari trasmissioni annuali e semestrali dei dati, in aggiunta ai dati dell’ultimo anno, sono trasmesse le revisioni «ordinarie» dei dati dell’anno precedente e le revisioni straordinarie, se necessario;

(b)

qualora vengano effettuate revisioni rilevanti, sono fornite note esplicative alla BCE.

Le BCN segnalano alla BCE qualsiasi scostamento dalle definizioni e dalle norme summenzionate per permettere il monitoraggio degli usi nazionali. Le BCN presentano delle note esplicative che spiegano le ragioni delle revisioni significative.

Articolo 13

Statistiche bancarie consolidate internazionali

(esposizioni da finanziamento settoriali e regionali di grandi gruppi bancari nazionali)

Le BCN segnalano i crediti internazionali consolidati a livello mondiale degli uffici bancari nazionali di grandi gruppi bancari di proprietà non estera come definiti nell’articolo 12, disaggregati in base a scadenza, strumento, regione geografica del mutuatario e settore del mutuatario, come segnalato nelle statistiche bancarie internazionali consolidate BRI.

I dati sono segnalati in modo da coincidere con la segnalazione trimestrale dei dati aggregati alla BRI per le statistiche bancarie internazionali consolidate.I dati sono segnalati alla BCE in conformità allo schema di segnalazione usato per trasmettere i dati aggregati alla BRI. Le BCN aggregano le singole rilevazioni dei pertinenti gruppi bancari.

La segnalazione è limitata alle BCN che segnalano le statistiche bancarie internazionali consolidate della BRI e nei cui paesi i grandi gruppi bancari hanno la sede principale.

Le BCN segnalano alla BCE dati trimestrali entro un periodo di tempo massimo di due settimane dalla scadenza formale della segnalazione alla BRI.

Le revisioni ai dati segnalati sono allineate con quelle segnalate alla BRI.

Le BCN segnalano alla BCE qualsiasi scostamento da tali norme per permettere il monitoraggio degli usi nazionali. Le BCN presentano delle note esplicative che spiegano le ragioni delle revisioni significative.

Articolo 14

Dati rilevanti per l’FMI

Fatti salvi gli obblighi statutari delle BCN nei confronti dell’FMI, le BCN possono trasmettere all’FMI, tramite la BCE, statistiche supplementari relative alle voci di bilancio delle IFM tramite la BCE conformemente alle seguenti disposizioni tecniche.

Secondo l’allegato II, parte 10, le voci di bilancio delle IFM devono essere trasmesse dalle BCN alla BCE nell’ambito della regolare trasmissione mensile dei dati sulle VdB. La frequenza e la tempestività delle trasmissioni dei dati coincide con la segnalazione regolare alla BCE dei dati relativi alle VdB, in conformità all’articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 15

Statistiche sugli AIF (escluse le SV)

Le BCN segnalano le informazioni statistiche relative agli AIF [ad eccezione delle SV] conformemente alla parte 11 dell’allegato II. I dati devono essere trasmessi separatamente per le seguenti sottocategorie di AIF: i) operatori su valori mobiliari e strumenti derivati (OVMSD); ii) società finanziare che operano nel settore dei prestiti (SF); e iii) altri AIF.

I dati relativi agli AIF devono essere trasmessi sulla base di dati già disponibili a livello nazionale. Laddove i dati effettivi non siano disponibili o non possano essere elaborati, vengono fornite delle stime nazionali. Laddove il fenomeno economico sottostante esista ma non venga monitorato statisticamente e quindi non possano essere fornite stime nazionali, le BCN possono scegliere o di non segnalare le serie temporali o di segnalarle come mancanti. Qualsiasi serie temporale non segnalata deve essere quindi interpretata come «dati esistenti ma non raccolti» e la BCE può effettuare delle supposizioni e delle stime allo scopo di compilare gli aggregati dell’area dell’euro. Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono tutti i tipi di AIF (ad eccezione delle SV) residenti negli Stati membri dell’area dell’euro: enti situati nel territorio, ivi comprese le controllate di case madri situate al di fuori di tale territorio e le filiali residenti di enti che hanno la loro sede principale al di fuori di tale territorio.

Sono forniti i seguenti indicatori principali e informazioni supplementari:

indicatori principali da trasmettere per la compilazione degli aggregati dell’area dell’euro: tutti gli Stati membri dell’area dell’euro trasmettono i dati così dettagliati quando sono disponibili i dati effettivi. Laddove non siano disponibili i dati effettivi per le disaggregazioni necessarie o con la frequenza, la tempestività o il lasso di tempo concordati, le stime sono fornite solo se realizzabili,

informazioni supplementari da trasmettere come «voci per memoria»: tali dati sono trasmessi dai paesi per i quali tali informazionisono già disponibili.

I dati sugli aggiustamenti di flusso possono essere segnalati nei casi di disaggregazioni rilevanti nelle consistenze o quando si verificano riclassificazioni o altri aggiustamenti. In particolare, i dati sugli aggiustamenti di flusso possono essere forniti sulla base delle migliori stime possibili a seguito di riclassificazioni effettuate nel quadro dell’attuazione del SEC 2010.

Gli aggiustamenti da riclassificazione sono segnalati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

La frequenza della segnalazione alla BCE è trimestrale. Le statistiche sugli AIF sono trasmesse alla BCE al più tardi l’ultimo giorno di calendario del terzo mese successivo alla fine del periodo di riferimento, o nel giorno lavorativo della BCN precedente, se l’ultimo giorno di calendario del mese non è un giorno lavorativo della BCN. Le date esatte di trasmissione devono essere comunicate alle BCN in anticipo nella forma di un calendario di segnalazione fornito dalla BCE entro settembre di ogni anno.

Le BCN possono dover rivedere i dati trasmessi durante il trimestre precedente. Inoltre, possono verificarsi revisioni ai dati relativi ai trimestri precedenti.

Si applicano i seguenti principi generali:

a)

in occasione delle trasmissioni regolari dei dati trimestrali, in aggiunta ai dati dell’ultimo trimestre, possono essere trasmesse solo le revisioni «ordinarie», ossia le revisioni dei dati trasmessi il trimestre precedente;

b)

le revisioni straordinarie devono essere limitate e segnalate in una data diversa da quella in cui viene effettuata la regolare segnalazione. Le revisioni minori di routine storiche dei dati devono essere trasmesse solamente su base annua, insieme alle trasmissioni di dati per il quarto trimestre;

c)

le revisioni straordinarie, che migliorano notevolmente la qualità dei dati, possono essere trasmesse durante l’anno, al di fuori dei regolari cicli di produzione.

Le norme contabili seguite dagli AIF nella compilazione dei loro conti si conformano alla legislazione nazionale di recepimento della Direttiva 86/635/CEE e a qualsiasi altra norma internazionale applicabile. Fatte salve le prevalenti pratiche contabili negli Stati membri, tutte le attività e le passività devono essere segnalate su base lorda a fini statistici. I metodi di valutazione sono indicati nelle categorie corrispondenti.

Le BCN forniscono note esplicative alla BCE conformemente alla sezione 3 della parte 11 dell’allegato II. Le BCN forniscono le note esplicative per revisioni rilevanti.

Articolo 16

Statistiche sulle emissioni di titoli

Le BCN segnalano le informazioni statistiche che coprono tutte le emissioni di titoli effettuate dai residenti nell’area dell’euro in qualsiasi valuta, sia nazionale che internazionale, in conformità all’allegato II, parte 12.

La segnalazione alla BCE è fatta mensilmente. Le statistiche sulle emissioni di titoli sono trasmesse alla BCE entro e non oltre cinque settimane dopo la fine del mese al quale i dati si riferiscono. La BCE comunica in anticipo alle BCN le date esatte di trasmissione nella forma di un calendario di segnalazione.

Le BCN forniscono note esplicative alla BCE come stabilito nella sezione 3 dell’allegato II, parte 12.

Articolo 17

Statistiche relative ai tassi d’interesse delle IFM

Ai fini delle statistiche relative ai tassi d’interesse delle IFM (TIFM), le BCN segnalano le statistiche aggregate nazionali mensili relative a consistenze e nuove operazioni, come specificato nelle appendici 1 e 2 dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34).Inoltre, le BCN segnalano le informazioni statistiche aggregate nazionali mensili relative alle nuove operazioni, come specificato nella parte 13 dell’allegato II.

Tali informazioni statistiche devono essere trasmesse in conformità al calendario annuale previsto dalla BCE e comunicato alle BCN entro la fine di settembre di ogni anno.

Le BCN possono concedere deroghe alla segnalazione dei tassi di interesse applicati e del volume di operazioni relativi a prestiti garantiti da garanzie reali/personali alle società non finanziarie, indicatori da 62 a 85 compresi nelle tabelle 3 e 4 dell’appendice 2 dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34). Tali deroghe possono essere concesse se il volume delle operazioni aggregate a livello nazionale della voce corrispondente (indicatori da 37 a 54) comprendente tutti i prestiti rappresenta meno del 10 % del volume delle operazioni aggregate della somma di tutti i prestiti nella stessa categoria dimensionale, a livello nazionale, e meno del 2 % del volume delle operazioni per la stessa dimensione e categoria di determinazione iniziale del tasso di interesse, a livello dell’area dell’euro. Se sono concesse deroghe, tali soglie sono da controllare su base annua.

Nel caso in cui la copertura di segnalazione TIFM effettiva è inferiore a 100 %, per il ricorso a campionamento, le BCN selezionano e mantengono il campione e estrapolano i dati sui volumi delle nuove operazioni forniti per assicurare una copertura al 100 %, come specificato nella parte 14 dell’allegato II. Ove sia stata concessa una deroga prevista nell’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) o nel paragrafo 3 del presente articolo, i datisegnalati su base trimestrale sono riportati nei periodi mancanti, applicando opportune tecniche di stima statistica al fine di riflettere eventuali tendenze nei dati o fenomeni stagionali.

Le BCN possono dover rivedere i valori mensili di riferimento precedenti. Inoltre, possono verificarsi revisioni derivanti per esempio da errori, riclassificazioni, migliorie nelle procedure di segnalazione, ecc. applicate ai dati anteriori al mese di riferimento precedente.

Le BCN applicano i seguenti principi generali:

a)

qualora le BCN rivedano i dati per il periodo precedente al mese di riferimento precedente, presentano delle note esplicative alla BCE;

b)

le BCN forniscono anche le note esplicative per revisioni rilevanti;

c)

nella trasmissione dei dati revisionati, le BCN prendono in considerazione le scadenze previste della regolare segnalazione delle statistiche TIFM. Le revisioni eccezionali devono essere segnalate fuori dai periodi di produzione mensili.

Articolo 18

Statistiche sui pagamenti

Le BCN segnalano le informazioni statistiche sui pagamenti in conformità all’allegato III al Regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43), e allaparte 16 dell’allegato II al presente indirizzo.Ciò include, tra l’altro, quanto segue:

(a)

i dati sul numero di istituzioni, conti di pagamento, carte di pagamento, terminali, partecipanti ai sistemi di pagamento e voci di bilancio selezionate sono segnalati per tutte le voci nelle tabelle 1, 2, 3 e 6 nell’allegato III del regolamento e nelle tabelle 1,2 e 5 nella parte 16 dell’allegato II. Tali dati sulle consistenze si riferiscono a dati di fine periodo, ad eccezione delle voci nella tabella 1 della parte 16 dell’allegato II che si riferiscono alla «media per il periodo di mantenimento dell’ultimo aggregato di riserva»;

(b)

i dati sulle operazioni di pagamentoper strumento, terminale e/o sistema, inclusi nelle tabelle 4, 5 e 7 dell’allegato III al regolamento e nelle tabelle 3,4, 6 e 7 nella parte 16 dell’allegato II sono segnalati come flussi lordi, ossia come totali, per il periodo.

Le serie sono segnalate alla BCE annualmente, alla fine di maggio di ogni anno con riferimento all’anno precedente. Gli indicatori di cui al Regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43) sono segnalati su base annuale. Gli ulteriori dati richiesti nella parte 16 dell’allegato II possono essere segnalati su base mensile, trimestrale o annuale, in conformità a quanto specificato nella pertinente tabella.

Per le tabelle nel presente indirizzo e in assenza di dati effettivi, le BCN richiedono informazioni aggiuntive pertinenti agli operatori segnalanti oppure utilizzano le stime o i dati provvisori. La metodologia per tali stime è definita da ciascuna BCN in base alle specificità nazionali. Se del caso, le BCN forniscono note esplicative in merito all’approccio adottato.

Quando rivedono i dati segnalati le BCN applicano i seguenti principi generali:

(a)

durante le regolari trasmissioni annuali dei dati, in aggiunta ai dati dell’ultimo periodo, devono essere trasmesse le revisioni «ordinarie» dei dati dell’anno precedente e le revisioni straordinarie, se necessario;

(b)

le revisioni straordinarie che migliorano la qualità dei dati in modo significativo possono essere trasmesse nel corso dell’anno, a seguito dell’approvazione della BCE.

Le BCN forniscono note esplicative alla BCE in cuispiegano dettagliatamente gli scostamenti dagli obblighi di segnalazione e le discontinuità strutturali, incluso l’impatto sui dati.

Articolo 19

Statistiche relative alle attività ed alle passività degli FI

Le BCN segnalano le informazioni statistiche sulle attività e le passività degli FI in conformità all’allegato II, parte 17, del presente indirizzo, per ognuno dei seguenti sottosettori, che sono classificati a seconda della natura dell’investimento: fondi azionari, fondi obbligazionari, fondi misti, fondi immobiliari, fondi comuni speculativi ed altri fondi. Ognuno di tali settori è successivamente disaggregato in fondi comuni di investimento aperti e in fondi comuni di investimento chiusi, ossia a seconda del tipo di FI. Ai fini della disaggregazione degli FI in base al tipo di investimento, i fondi che investono prevalentemente in quote o partecipazioni in fondi di investimento (ossia i fondi di fondi) sono classificati sotto la categoria di fondi nella quale essi principalmente investono.

Tali obblighi coprono le consistenze di fine mese e di fine trimestre, i dati mensili e trimestrali relativi agli aggiustamenti di flusso così come le informazioni mensili sulle nuove emissioni/vendite e riacquisti di quote/partecipazioni in fondi di investimento.

Tutte le consistenze di fine mese e i dati mensili relativi agli aggiustamenti di flussosono segnalati anche per il sottosettore deifondi indicizzati quotati (ETF), come una posizione «di cui» della voce «fondi totali».

Nei limiti in cui le informazioni statistiche sono disponibili, anche sulla base delle migliori stime possibili, le consistenze di fine trimestre e i dati trimestrali relativi agli aggiustamenti di flusso sono segnalati anche per il sottosettore dei fondi di private equity (tra cui i fondi di capitale di rischio) come una posizione «di cui» della voce «fondi totali».

Le BCN segnalano alla BCE dati separati sugli aggiustamenti di valutazione dovuti ai prezzi, alle oscillazioni dei tassi di cambio e agli aggiustamenti sulle riclassificazioni come stabilito nell’allegato II, parte 17, e in conformità all’allegato IV.

Le transazioni finanziarie, ed i relativi aggiustamenti, devono essere ricavati in conformità al SEC 2010, e tale operazione va intesa, se possibile, come il «metodo SEC 2010». Le BCN possono discostarsi dal SEC 2010 per pratiche nazionali diverse in conformità al Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38). Laddove le informazioni sulle consistenze trimestrali [s-b-s] siano disponibili, gli aggiustamenti di valutazione possono essere ricavati in conformità ad un metodo comune all’Eurosistema, ossia il metodo di derivazione dei dati di flusso riportato nell’allegato IV, parte 4.

Se i dati sulle azioni al portatore segnalati dagli FI, le IFM e/o gli AIF in conformità all’allegato I al Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) sono incompleti o non disponibili immediatamente, le BCN forniscono i dati sulle azioni al portatore sulla base della migliore stima con riferimento alle disaggregazioni geografiche e settoriali riportate nella tabella 1 dell’allegato II, parte 17.

Nei limiti in cui le informazioni statistiche sono disponibili, anche sulla base delle stime migliori, e non si reputano irrilevanti, le BCN segnalano informazioni separate sulsettore di controparte imprese di assicurazione e su quello fondi pensione su base trimestrale, in conformità alla tabella 1, allegato II, parte 17.

Le consistenze di fine mese e i dati mensili relativi agli aggiustamenti di flusso sono richiesti per gli ETF disaggregati in ETF sintetici e fisici non appena una definizione adeguata sarà resa disponibile da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. La BCE verifica regolarmente in merito a tale definizione e, ove opportuno, emette gli schemi di segnalazioni necessari.

Le BCN segnalano alla BCE i dati mensili e trimestrali degli FI alla fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese/trimestre cui si riferiscono i dati.

Si applicano alle revisioni dei dati mensili e trimestrali le seguenti norme:

a)

le revisioni devono essere intraprese in modo da rendere coerenti tra loro i dati mensili e trimestrali;

b)

durante il regolare periodo di produzione, ossia dal ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese/trimestre di riferimento al giorno in cui i dati sono divulgati alle BCN, le BCN possono rivedere i dati che si riferiscono al trimestre di riferimento precedente, fino ai due mesi che lo precedono, cosi come fino ai mesi successivi al trimestre di riferimento precedente;

c)

al di fuori dei periodi regolari di produzione, le BCN possono anche rivedere i dati che si riferiscono ai periodi di riferimento antecedenti ai due mesi precedenti il trimestre di riferimento anteriore, tra l’altro, in caso di errori, riclassificazioni o procedure di segnalazione migliorate.

Per assicurare la qualità delle statistiche degli FI dell’area dell’euro, quando le BCN concedono deroghe ai piccoli FI in conformità all’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento(UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), dette BCN estrapolano fino ad una copertura del 100 % per detti FI nella compilazione dei dati mensili e trimestrali dei FI segnalati alla BCE.

Le BCN possono scegliere la procedura di estrapolazione per ottenere la copertura del 100 % purché essa soddisfi i seguenti standard minimi:

(a)

per i dati disaggregati mancanti, le stime devono essere ricavate applicando dei coefficienti basati sui corrispondenti sottosettori dei fondi di investimento, ad esempio se un fondo comune di investimento obbligazionario aperto è di piccole dimensioni e solo i dati sulle quote/partecipazioni emesse in fondi di investimento sono raccolti, le disaggregazioni mancanti devono essere ricavate applicando la struttura della categoria dei fondi obbligazionari aperti;

(b)

nessun sottosettore dei fondi di investimento (ad esempio i fondi immobiliari comuni aperti, fondi immobiliari comuni chiusi ecc.) è completamente escluso.

In conformità all’articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), le deroghe possono essere concesse agli FI che, in virtù delle norme contabili nazionali, valutano le loro attività con una frequenza inferiore al trimestre. Nonostante tali deroghe, i dati mensili e trimestrali sugli FI segnalati dalle BCN alla BCE includono sempre i dati relativi a detti FI.

Le BCN ricavano i dati aggregati sulle attività e passività trimestrali dei sottosettori dei FI in linea con la tabella 1 dell’allegato II, parte 17, come segue:

(a)

per i titoli con codice di identificazione accessibile al pubblico, le BCN mappano le informazioni fornite su basi disaggregate dalle informazioni ricavate dall’archivio centralizzato sui titoli (Centralised Securities Database, CSDB) come principale banca dati di riferimento. Le informazioni disaggregate cosi delineate sono utilizzate per compilare il valore delle attività e delle passività in euro e per ricavare le necessarie disaggregazioni per ogni singolo titolo del FI. Se i codici di identificazione non sono trovati nel CSDB, oppure le informazioni necessarie per la compilazione delle attività e delle passività in linea con la tabella 1 dell’allegato II, parte 17, non sonodisponibili dal CSDB, le BCN stimano i dati mancanti. Le BCN possono inoltre raccogliere le informazioni disaggregate sui titoli senza codici di identificazione accessibili al pubblico utilizzando i codici di identificazione dei titoli interni alle BCN.

(b)

Le BCN aggregano i dati relativi ai titoli ricavati sotto la lettera a) e li aggiungono alle informazioni segnalate per i titoli senza codici di identificazione accessibili al pubblico per elaborare gli aggregati per: i) titoli di debito suddivisi in base alla scadenza, alla valuta ed alla controparte, e ii) azioni ed altre quote di fondi di investimento, suddivisi in base agli strumenti ed alla controparte, e iii) totale delle quote/partecipazioni di FI emesse.

(c)

Le BCN ricavano le informazioni statistiche necessarie sulle attività e le passività degli FI sommando i dati sui titoli ricavati sotto la lettera b) alle attività e le passività diverse dai titoli raccolte da singoli FI residenti.

(d)

Le BCN aggregano le attività e le passività di tutti gli FI residenti in uno Stato membro ed appartenenti allo stesso sottosettore.

Quanto sopra si applica anche quando le BCN raccolgono i dati sulle attività e le passività relative agli FI su base mensile in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 5, del Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38).

In conformità alla lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 5, del Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), le BCN raccolgono i dati sulle partecipazioni / quote emesse su base mensile. Per i mesi di riferimento che non sono mesi di fine trimestre, le BCN stimano i dati mensili sulle attività e le passività degli FI diversi dalle partecipazioni/quote dei fondi di investimento emesse, basate su dati raccolti mensilmente e trimestralmente, a meno che i dati non siano raccolti su base mensile come previsto dal paragrafo 2 dell’articolo 5, del Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38).

Ove possibile, le BCN fanno delle stime a livello di fondi individuali. In alternativa, una BCN può fare delle stime per sottosettore FI oppure può richiedere alla BCE di fare le stime. In tal caso, la BCE può richiedere informazioni aggiuntive, come i dati disaggregati per fondo o per titolo.

I metodi di valutazione e/o le norme contabili di cui al Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) si applicano anche quando le BCN segnalano alla BCE i dati relativi agli FI. Tuttavia, per le voci che sono soggette agli interessi maturati, si applicano le regole seguenti:

(a)

«titoli di debito» comprendono gli interessi maturati;

(b)

«depositi e crediti da prestiti» e «depositi e crediti ricevuti» non comprendono gli interessi maturati che sono iscritti sotto «altre attività/altre passività».

Le BCN presentano delle note esplicative che spiegano le ragioni per le revisioni significative. Inoltre, le BCN forniscono alla BCE le note esplicative concernenti gli aggiustamenti da riclassificazione. Le BCN forniscono anche le note esplicative concernenti le revisioni menzionate nella lettera c) del paragrafo 3 dell’articolo 19.

In conformità al paragrafo 3, dell’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), le BCN possono permettere agli FI di segnalare le loro attività e passività come gruppo, a condizione che questo conduca a risultati uguali a quelli delle segnalazioni disaggregate per fondo. Gli FI che effettuano segnalazioni di gruppo devono appartenere allo stesso sottosettore, come ad esempio, i fondi immobiliari comuni chiusi o i fondi immobiliari comuni aperti.

Articolo 20

Statistiche sulle attività e sulle passività delle SV

Le BCN raccolgono e segnalano informazioni statistiche aggregate distinte su attività e passività delle SV conformemente alla parte 18 dell’allegato II. I dati sono forniti per le seguenti quattro sottocategorie: a) SV coinvolte in cartolarizzazioni tradizionali; b) SV coinvolte in cartolarizzazioni sintetiche; c) SV coinvolte in cartolarizzazioni collegate ad assicurazioni; e d) altre SV.

Tali obblighi coprono i dati sulle consistenze in essere, le operazioni finanziarie e le cancellazioni totali/parziali fornite su base trimestrale.

Le BCN possono fornire alla BCE i dati richiesti sulle cancellazioni totali/parziali nei limiti della massima diligenza possibile.

Le BCN segnalano alla BCE i dati sulle consistenze in essere, le operazioni finanziarie e le cancellazioni totali/parziali su base trimestrale entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono.

Si applicano alle revisioni dei dati trimestrali le seguenti regole generali:

a)

durante il regolare periodo di produzione, ossia dal ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre di riferimento al giorno precedente quello in cui i dati sono diffusi alle BCN, queste possono rivedere i dati che si riferiscono al trimestre di riferimento precedente;

b)

al di fuori dei periodi regolari di produzione, le BCN possono anche rivedere i dati che si riferiscono ai periodi precedenti il trimestre di riferimento precedente, tra l’altro, in caso di errori, riclassificazioni o procedure di segnalazione migliorate;

c)

le revisioni ai dati segnalati ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) sui prestiti ceduti e cartolarizzati da IFM dell’area dell’euro sono inclusi, laddove rilevanti, nelle statistiche sulle SV conformemente alle lettere a) e b).

Al fine di soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica da cui le SV sono esenti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), le BCN decidono, dopo aver consultato la BCE, la modalità più opportuna di raccolta dei dati su attività e passività delle SV, a seconda dell’organizzazione dei mercati rilevanti e della disponibilità di altre rilevanti informazioni statistiche, pubbliche, private o prudenziali.

Se le BCN ricavano dati sulle attività e sulle passività delle SV da altre fonti di dati statistici, da fonti pubbliche come rapporti prevendita o rapporti agli investitori, o da fonti di dati prudenziali, si applicano gli standard di qualità dei dati enunciati di seguito.

I dati che sono identificati come serie di riferimento nella parte 18 dell’allegato II al presente indirizzo sono soggetti a standard elevati di qualità, comparabili a quelli relativi ai dati segnalati direttamente dalle SV in conformità all’allegato I del Regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40). I dati che sono identificati come serie non di riferimento nella parte 18 dell’allegato II al presente indirizzo possono essere stimati in base a standard di qualità meno stringenti, ad esempio usando interpolazioni ed estrapolazioni quando i dati sono raccolti da fonti pubbliche o prudenziali ad una frequenza inferiore a quella trimestrale e con un termine superiore al ventottesimo giorno lavorativo successivo al periodo di riferimento.

Se i dati non sono segnalati direttamente dalle SV in conformità con l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), la qualità dei dati viene monitorata dalle BCN sulla base delle informazioni che sono disponibili nei rendiconti finanziari annuali. Il risultato dei controlli di qualità è trasmesso dalle BCN alla BCE entro la fine di settembre ogni anno o al più presto da quel momento, in conformità con le consuetudini giuridiche nazionali nello Stato membro di residenza della SV. Se il controllo incrociato tra i dati ricavati su base trimestrale e dal bilancio indica che gli standard di alta qualità non sono soddisfatti, le BCN prendono le misure necessarie per assicurare che i dati soddisfino gli standard di qualità necessari, ivi inclusa la possibile raccolta diretta dei dati ai sensi del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).

Se le BCN ricavano i dati sulle attività e le passività delle SV da fonti di dati prudenziali, le BCN assicurano che tali fonti siano sufficientemente in linea con i concetti e le definizioni statistici ai sensi degli obblighi di segnalazione delle SV. Quanto detto trova applicazione anche rispetto ai dati che sono ricavati da altre fonti statistiche.

Se è utilizzato il CSDB o un altro archivio centralizzato sui titoli quale fonte di dati sull’emissione di titoli di debito da parte delle SV, le BCN tengono sotto osservazione la copertura e la qualità di tali dati su base annuale. Il risultato dei controlli di qualità è trasmesso dalle BCN alla BCE entro la fine di febbraio di ogni anno prendendo come riferimento i dati della fine di dicembre dell’anno precedente. Se gli indicatori di copertura e qualità dei dati indicano che gli standard di qualità necessari non sono soddisfatti, le BCN prendono le misure necessarie per assicurare che i dati soddisfino gli standard di qualità necessari, ivi inclusa la possibile raccolta diretta dei dati ai sensi del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).

Ogni BCN scambia informazioni sui prestiti ceduti e cartolarizzati dalle IFM nazionali per SV residenti in altri Stati membri dell’area dell’euro aggregando i prestiti cartolarizzati separatamente per ogni Stato membro nel quale le SV sono residenti, in conformità all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e alla tabella 3 della parte 18 dell’allegato II al presente indirizzo.

La BCE fornisce, in linea con gli atti legali applicabili che proteggono i dati riservati, il punto di raccolta tecnico per tale scambio transfrontaliero di informazioni. Le BCN segnalano tali dati alla BCE entro il ventitreesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui i dati stessi si riferiscono. La BCE ridistribuisce tali dati alle BCN interessate entro il ventiquattresimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui i dati stessi si riferiscono.

Le BCN che sono coinvolte nello scambio di dati per cartolarizzazioni esistenti chiariscono ogni dubbio esistente e questioni di coordinamento su base bilaterale e, se necessario, scambiano informazioni rilevanti. Se ci sono nuove cartolarizzazioni, le BCN interessate possono richiedere che la BCE funga da coordinatrice.

L’adempimento di tali obblighi consente alle BCN, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), di compilare la parte dei dati relativi alle SV riguardante le consistenze in essere e le operazioni finanziarie dei prestiti cartolarizzati ceduti da IFM dell’area dell’euro, e laddove le IFM continuino a gestire i prestiti cartolarizzati, avvalendosi dei dati relativi a tali prestiti raccolti presso le IFM, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), anziché raccogliere tali dati direttamente dalle SV.

Se le BCN raccolgono i dati sulle attività e sulle passività delle SV direttamente dalle SV e, se necessario, basati su dati segnalati dalle IFM ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), e se le BCN concedono deroghe alle SV in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), le BCN estrapolano il 100 % della copertura per tutte le SV quando raccolgono i dati trimestrali sulle attività e sulle passività delle SV segnalati alla BCE per consistenze in essere, operazioni finanziarie e cancellazioni totali/parziali.

Se le BCN raccolgono i dati su attività e passività delle SV da altre fonti statistiche, pubbliche e/o prudenziali possono basare la loro raccolta su un campione di SV, nella misura in cui tali SV contano per almeno il 95 % del totale delle consistenze in essere delle attività delle SV assoggettabili ad obblighi di segnalazione nello Stato membro in questione, così come indicato nell’elenco delle SV. Le BCN estrapolano il 100 % della copertura quando raccolgono i dati trimestrali sulle attività e sulle passività delle SV segnalate alla BCE per consistenze in essere di fine trimestre, operazioni finanziarie e cancellazioni totali/parziali.

Le BCN inviano alla BCE note esplicative che definiscono le ragioni per revisioni rilevanti e per ogni altra revisione compiuta ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera b).

Articolo 21

Statistiche sui prestiti delle IFM a società non finanziarie per ramo di attività economica

Le BCN segnalano alla BCE, laddove disponibili, dati sui finanziamenti concessi dalle IFM a società non finanziarie nazionali e a società non finanziarie di altri Stati membri dell’area dell’euro disaggregate per ramo di attività economica secondo la classificazione statistica di attività economiche dell’Unione— NACE Rev.2, in linea con la parte 19 dell’allegato II.

Le BCN segnalano alla BCE i dati con frequenza trimestrale entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono.

Le BCN segnalano le revisioni nel rispetto dei seguenti principi:

a)

oltre a ciascuna trasmissione dei dati, sono inviate, qualora necessarie, revisioni relative ai periodi di riferimento precedenti;

b)

le revisioni straordinarie che migliorano la qualità dei dati in modo significativo possono essere inviate non appena disponibili.

Le BCN segnalano alla BCE tutte le modifiche di rilievo nelle definizioni e classificazioni utilizzate a livello nazionale e presentano note esplicative contenenti le ragioni di tali modifiche di rilievo, laddove possibile. Inoltre, le BCN forniscono le informazioni sulle riclassificazioni principali nel settore delle IFM e, se disponibili, sulle riclassificazioni principali delle società non finanziarie nelle disaggregazioni del NACE Rev.2 trasmesse.

Articolo 22

Statistiche sulle linee di credito delle IFM

Le BCN raccolgono e segnalano informazioni statistiche aggregate sulle linee di credito aperte dalle IFM a residenti nazionali e sulle linee di credito aperte dalle IFM a favore di residenti non nazionali dell’area dell’euro, disaggregate per settore istituzionale, conformemente alla parte 20 dell’allegato II.

Per linee di credito delle IFM si intende il medesimo significato di «aperture di credito non utilizzate», classificate come «rischio medio», «rischio medio/basso» e «rischio basso», come stabilito nel Regolamento (UE) n. 575/2013. Le BCN applicano tale definizione nei limiti della massima diligenza possibile e ogniqualvolta si applichi una diversa definizione nazionale per le linee di credito, possono effettuare la segnalazione utilizzando la definizionenazionale, ma cercano di armonizzare la raccolta dei dati sulle linee di credito delle IFM al fine di migliorare la confrontabilità tra i diversi paesi nel lungo termine.

Le BCN calcolano le disaggregazioni settoriali e le trasmettono alla BCE. Qualora tali disaggregazioni settoriali non siano raccolte a livello nazionale, le BCN possono richiedere tali informazioni aggiuntive a operatori segnalanti o, in alternativa, posso effettuare una stima delle disaggregazioni settoriali utilizzando le informazioni disponibili da altre fonti a livello nazionale.

Le BCN presentano alla BCE le informazioni sulle riclassificazioni statistiche nei limiti della massima diligenza possibile.

Le BCN segnalano alla BCE i dati con frequenza trimestrale. Le informazioni su consistenze trimestrali e aggiustamenti da riclassificazione sono trasmessi alla BCE entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono.

Le BCN segnalano le revisioni nel rispetto dei seguenti principi:

a)

oltre a ciascuna trasmissione dei dati, sono inviate, qualora necessarie, revisioni relative al trimestre di riferimento precedente;

b)

le revisioni straordinarie che migliorano la qualità dei dati in modo significativo possono essere inviate non appena disponibili.

Le BCN inviano alla BCE note esplicative che definiscono le ragioni per revisioni rilevanti.

Articolo 23

Statistiche sulle attività e sulle passività delle CC

Le BCN raccolgono e segnalano informazioni statistiche aggregate distinte su attività e passività delle CC conformemente alla parte 21 dell’allegato II.

Ai fini ditale segnalazione statistica, per CC si intendono i soggetti identificati come controparti centrali dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e che siano «altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione» (S.125) ovvero «ausiliari finanziari» (S.125) come specificato nella classificazione dei settori istituzionali stabilita nel capitolo 23 del SEC 2010.

Le CC identificate dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati classificate dal SEC 2010 nell’ambito del settore «istituzioni finanziarie monetarie (IFM)» non fanno parte di questa segnalazione statistica.

Le BCN segnalano alla BCE i dati alla BCE su base obbligatoria con riferimento alle seguenti soglie:

a)

per le celle relative alle operazioni di pronti contro termine, identificate con la lettera «R» nella parte 21 dell’allegato II, la segnalazione è obbligatoria se le consistenze di bilancio di una qualsiasi di tali celle superano i 10 miliardi di EUR, eccezion fatta per le celle che si riferiscono a posizioni nei confronti di IFM.

Se in una o più celle denominate come «R» la soglia è raggiunta, tutte le celle denominate come «R» sono segnalate, indipendentemente dal loro effettivo valore di bilancio;

b)

per le celle che non riguardano operazioni di pronti contro termine, identificate con le lettere «NR» nella parte 21 dell’allegato II, la segnalazione è obbligatoria se è richiesta ai sensi della lettera a), ovvero se le consistenze di bilancio di una qualsiasi di tali celle superano i 10 miliardi di EUR.

Se la soglia è raggiunta in una o più celle denominate come «NR», tutte le celle denominate come «NR» sono segnalate, indipendentemente dal loro effettivo valore di bilancio.

Qualora nessuna delle soglie di cui alle lettere a) e b) sia raggiunta, le BCN segnalano alla BCE i dati di bilancio delle CC su base volontaria. Ove le BCN scelgano di non segnalare su base volontaria, controllano su base annuale che tali soglie non siano raggiunte.

Le BCN segnalano alla BCE i dati con frequenza trimestrale. Le informazioni su consistenze trimestrali e aggiustamenti da riclassificazione sono trasmessi alla BCE entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono.

Le BCN segnalano le revisioni nel rispetto dei seguenti principi:

a)

oltre a ciascuna trasmissione dei dati, sono inviate, qualora necessarie, revisioni relative al trimestre di riferimento precedente;

b)

le revisioni straordinarie che migliorano la qualità dei dati in modo significativo possono essere inviate non appena disponibili.

Le BCN inviano alla BCE note esplicative che definiscono le ragioni per revisioni rilevanti.

Articolo 24

Registrazione dei dati sulle unità istituzionali rilevanti a fini statistici

Le BCN comunicano e aggiornano tutti i dati di riferimento che descrivono le unità istituzionali o le unità giuridiche, se del caso, che sono necessarie a fini statistici attraverso la banca dati delle istituzioni e delle attività, RIAD (Register of Institutions and Affiliates Database), il deposito centrale che conserva gli attributi sulle singole unità organizzative così come i vari tipi di relazione tra le stesse che, tra l’altro, consentono di ricavare strutture di gruppo facendo riferimento a diverse definizioni.

RIAD consente l’elaborazione di informazioni su un singolo attributo provenienti da diverse fonti. Se del caso, le BCN devono accordarsi su un metodo specifico da applicare in RIAD per ricavare quale è la versione facente fede dei dati di riferimento, tra le possibili diverse fonti nazionali dei dati.

Gli obblighi specifici per la presentazione dei dati per singoli insiemi di società (finanziarie) sono descritti nell’articolo 25 e nell’allegato V.

Tutte le unità organizzative registrate in RIAD possono avere codici di identificazione multipli. Le BCN sono responsabili della assegnazione e gestione del codice di identificazione principale, denominato «codice RIAD», assicurando in tal modo uno scambio di dati non equivoco tra RIAD e ogni altro sistema (locale) di ricezione/invio.

RIAD può anche assegnare a singole entità codici nazionali o sovranazionali (gli «alias»), che dovrebbero preferibilmente seguire gli standard disponibili.

Per gestire i dati di riferimento di un soggetto, le BCN prima di tutto creano tali dati in RIAD. Successivamente le BCN gestiscono tutti i cambiamenti demografici, quali inizio attività, aggiornamento di attributi individuali e anche la chiusura di un soggetto, segnalando nuovi valori relativi agli attributi e/o adattando la gamma di validità dei valori (le cancellazioni effettive sono previste esclusivamente nel caso eccezionale di erroneo inserimento di un soggetto).

Le BCN devono descrivere le fusioni (o, all’inverso, le scissioni) di unità con una serie completa di azioni societarie di accompagnamento, quali la chiusura, la modifica e/o la creazione di una o più unità.

Le modifiche nei settori SEC, quali ad esempio la ricollocazione di un soggetto dall’elenco delle IFM all’elenco degli FI, devono essere segnalate attraverso l’aggiornamento dei valori e della gamma di validità nell’attributo «settore SEC».

Prima di trasmettere gli aggiornamenti alla BCE, le BCN effettuano dei controlli di convalida confrontando le pertinenti specifiche di scambio dati. Quando si utilizzano procedure di immissione, le BCN dispongono di un adeguato sistema di controlli al fine di minimizzare gli errori operativi e assicurare l’accuratezza e la coerenza degli aggiornamenti segnalati tramite il RIAD.

In caso di indisponibilità di RIAD, le BCN trasmettono gli aggiornamenti tramite mail al seguente indirizzo: RIAD-Support@ecb.europa.eu.

Le BCN possono utilizzare l’insieme dei caratteri nazionali, purché utilizzino l’alfabeto latino. Le BCN utilizzano l’Unicode (UTF-8) per mostrare in maniera corretta l’insieme dei caratteri speciali quando ricevono informazioni dalla BCE tramite RIAD.

Al momento della ricezione degli aggiornamenti, la BCE effettua immediatamente i controlli di valutazione dell’accuratezza formale e della coerenza interna delle informazioni fornite.

La BCE ritrasmette immediatamente alle BCN: a) una convalida di acquisizione contenente informazioni sommarie degli aggiornamenti che sono stati elaborati e validamente inseriti nel pertinente insieme di dati, e/o b) una convalida di errore contenente informazioni dettagliate sugli aggiornamenti e sui controlli di validità non riusciti.

Alla ricezione della convalida di errore, le BCN adottano immediatamente le misure per trasmettere le informazioni corrette. Se l’informazione corretta dipende da aggiornamenti trasmessi dalle altre BCN recentemente e non è quindi disponibile sul sito Internet della BCE, le BCN contattano la BCE fornendo specifici dettagli sull’informazione richiesta.

Le BCN dichiarano il carattere confidenziale di ciascun attributo che descrive un’unità organizzativa scegliendo uno dei tre valori predefiniti: «F» sta per libero, ossia non riservato; «N» significa che l’attributo dei dati può essere reso noto solo per l’uso del SEBC e delle istituzioni associate per le quali esiste un protocollo d’intesa, ossia non per uso esterno; ovvero «C» per l’informazione statistica riservata.

Articolo 25

Elenchi delle istituzioni finanziarie aggiornati a fini statistici

Al fine di consentire la redazione e l’aggiornamento dell’elenco delle IFM a fini statistici di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), le variabili specificate nelle parti 1 e 2 dell’allegato V devono essere raccolte in RIAD agli intervalli predefiniti. Le BCN segnalano ogni aggiornamento di tali variabili senza indugio, in particolare quando un’istituzione entra nel settore delle IFM, cioè nel caso di costituzione di una IFM a seguito di una fusione, di costituzione di nuovi soggetti giuridici a seguito della scissione di una IFM esistente, di costituzione di una nuova IFM, o di trasformazione in una IFM di una istituzione precedentemente diversa da una IFM, oppure quando una IFM esistente lascia il settore delle IFM, cioè nel caso di un coinvolgimento di una IFM in una fusione, di acquisto di una IFM da parte di un’altra istituzione, di scissione di una IFM in soggetti giuridici distinti, di trasformazione di una IFM in una istituzionediversa da una IFM, o di liquidazione di una IFM.

I dati di riferimento permanentemente aggiornati in RIAD consentono l’aggiornamento dell’elenco ufficiale delle IFM basato sulla classificazione per settore istituzionale, status dell’attività e altre caratteristiche di un’istituzione. In tale quadro, può essere attribuita un’attenzione particolare ai casi in cui un’istituzioneinclusa nell’elenco delle IFM subisce delle restrizioni relative alle proprie attività di intermediazione finanziaria, ad esempio all’accettazione di depositi o alla concessione di prestiti, in particolare prima della sua liquidazione e/o eliminazione dal settore delle IFM. Al fine di consentire un monitoraggio costante della coerenza con le classificazioni nazionali delle IFM, la BCE può richiedere periodicamente ulteriori informazioni alla pertinente BCN.

Per consentire la redazione e l’aggiornamento dell’elenco degli FI di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), le variabili specificate nelle parti 1 e 2 dell’allegato V devono essere raccolte in RIAD agli intervalli predefiniti. Le BCN segnalano eventuali aggiornamenti di tali variabili in particolare quando un ente entra nell’insieme degli FI o quando un FI esistente lascia l’insieme degli FI.

Per consentire la redazione e l’aggiornamento dell’elenco delle SV a fini statistici di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), le variabili specificate nelle parti 1 e 2 dell’allegato V devono essere raccolte in RIAD agli intervalli predefiniti. Le BCN segnalano eventuali aggiornamenti di tali variabili in particolare quando un ente entra nell’insieme delle SV o quando una SV esistente lascia l’insieme.

Per consentire la redazione e l’aggiornamento dell’elenco delle istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti (PSRI) a fini statistici di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43), le variabili specificate nellaparte 1 dell’allegato V devono essere raccolte in RIAD agli intervalli predefiniti. Le BCN segnalano eventuali aggiornamenti di tali variabili in particolare quando un ente entra nell’insieme delle istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti o quando lascia l’insieme.

Le BCN trasmettono alla BCE i possibili aggiornamenti delle variabili specificate per le IFM non appena si verificano cambiamenti nel settore delle IFM o negli attributi delle esistenti IFM. Qualora non fosse possibile, le BCN forniscono una spiegazione scritta del ritardo tra la realizzazione dell’evento e la segnalazione alla BCE.

Le BCN trasmettono alla BCE i possibili aggiornamenti delle variabili specificate per gli FI con frequenza almeno trimestrale e nei due mesi successivi alla data di riferimento. Tuttavia, la variabile del valore dell’attivo netto deve essere aggiornata su base annua per tutti i fondi di investimento, entro un termine massimo di due mesi successivi alla data di riferimento di fine dicembre.

Le BCN trasmettono alla BCE gli aggiornamenti sulle variabili specificate per le SV, con frequenza almeno trimestrale, entro i 14 giorni lavorativi successivi alla data di riferimento.

Le BCN trasmettono alla BCE gli aggiornamenti sulle variabili specificate per le istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti (PSRI) a fine anno, entro un termine massimo di tre mesi successivi alla data di riferimento.

Ogni giorno lavorativo della BCE entro le 18.00, ora Europa Centrale (O.E.C.), la BCE rende disponibile sul proprio sito Internet una copia dell’insieme dei dati delle IFM. Contestualmente alla diffusione sul proprio sito Internet dell’elenco delle IFM, la BCE lo invia alle BCN tramite RIAD. Allo stesso tempo la BCE pubblica un elenco dei cambiamenti effettuati alla popolazione delle IFM e lo comunica a tutte le BCN ogni giorno lavorativo. Tale comunicazione contiene tutti i dettagli relativi a ciascuno dei seguenti cambiamenti segnalati dalle BCN:a) nuove IFM e b) cancellazione di IFM.

Nell’ultimo giorno lavorativo BCE di ogni mese di calendario entro le 18.00, ora Europa Centrale (O.E.C.), la BCE riceve copia dell’insieme dei dati delle IFM e la combina con la variabile «riserva» dell’insieme dei dati delle controparti per le operazioni di politica monetaria della stessa data, che indica se un ente creditizio residente nell’area dell’euro è assoggettato alle riserve obbligatorie oppure no. La BCE mette poi a disposizione sul proprio sito internet l’elenco delle IFM e delle istituzioni assoggettate alle riserve obbligatorie.

Il quarto giorno lavorativo successivo al termine per la trasmissione degli aggiornamenti, entro le 18.00, ora Europa Centrale (O.E.C.), la BCE riceve copia dell’insieme dei dati degli FI e lo rende disponibile alle BCN. La BCE mette poi a disposizione sul proprio sito Internet l’elenco degli FI.

Il secondo giorno lavorativo successivo al termine per la trasmissione degli aggiornamenti, entro le 18.00, ora Europa Centrale (O.E.C.), la BCE riceve copia dell’insieme dei dati delle SV e lo rende disponibile alle BCN. La BCE mette poi a disposizione sul proprio sito Internet l’elenco delle SV.

Nell’ultimo giorno lavorativo BCE di ogni mese di calendario entro le 18.00, ora Europa Centrale (O.E.C.), la BCE riceve copia dell’elenco di tutte le istituzioni registrate in RIAD e lo rende disponibile alle BCN.

La BCE non rende pubblici i dati che sono stati contrassegnati come «riservati» o «da non pubblicare».Analogamente, la BCE non comunica alle BCN i valori che sono stati contrassegnati come «riservati».Rispetto alle misure quantitative contrassegnate come «riservate» o «da non pubblicare», la BCE può comunque pubblicare o distribuire una gamma di classi per dimensione.

Articolo 26

Statistiche degli FP

Le BCN segnalano alla BCE informazioni statistiche relative agli FP in conformità alla parte 22 dell’allegato II. I dati relativi agli FP sono trasmessi sulla base dei dati attualmente disponibili a livello nazionale. Laddove i dati effettivi non siano disponibili, vengono fornite delle stime nei limiti della massima diligenza possibile.

Gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione comprendono gli FP come definiti nel SEC 2010 (ai paragrafi 2.105 e 2.106) e include tutti gli FP residenti negli Stati membri dell’area dell’euro.

Le BCN segnalano le consistenze in essere alla fine del periodo di riferimento e le operazioni finanziarie durante il trimestre, che sono ricavate in conformità al SEC 2010.

La frequenza della segnalazione alla BCE è trimestrale. Le statistiche degli FP descritte al paragrafo 1, lettera a) sono segnalate alla BCE entro un periodo non superiore a 85 giorni di calendario dalla fine del trimestre di riferimento.A partire dalla segnalazione del primo trimestre del 2017, le statistiche degli FP sono segnalate alla BCE entro un periodo massimo di 82 giorni di calendario dalla fine del trimestre di riferimento. La BCE comunica in anticipo alle BCN le date esatte di trasmissione nella forma di un calendario di segnalazione entro settembre di ogni anno.

Le BCN possono dover rivedere i dati trasmessi durante il trimestre precedente. Inoltre, le revisioni ai dati possono anche essere effettuate sui trimestri precedenti.

Si applicano i seguenti principi generali:

a)

in occasione delle trasmissioni regolari dei dati trimestrali, in aggiunta ai dati dell’ultimo trimestre, possono essere trasmesse solo le revisioni «ordinarie», ossia le revisioni dei dati trasmessi il trimestre precedente;

b)

le revisioni straordinarie devono essere limitate e segnalate in una data diversa da quella in cui viene effettuata la regolare segnalazione. Le revisioni storiche minori di routine dei dati devono essere trasmesse solamente su base annua, insieme alle trasmissioni di dati per il quarto trimestre;

c)

le revisioni straordinarie, che migliorano notevolmente la qualità dei dati, possono essere trasmesse durante l’anno, al di fuori dei regolari cicli di produzione.

Fatte salve le prevalenti pratiche contabili negli Stati membri, tutte le attività e le passività devono essere segnalate su base lorda a fini statistici.I metodi di valutazione sono in linea con il SEC 2010.In principio, l’attivo e il passivo devono essere valutati utilizzando i prezzi correnti di mercato alla data a cui il bilancio fa riferimento.I depositi e i crediti devono essere segnalati all’ammontare del capitale esistente alla fine del trimestre.

Le BCN inviano alla BCE note esplicative che includano fonti dei dati, sistemi di raccolta dei dati, procedura di compilazione, quadro normativo, scostamenti dalle istruzioni di segnalazione della BCEe operatori soggetti agli obblighi di segnalazione. Le BCN forniscono le note esplicative per revisioni rilevanti e, in special modo, per le discontinuità nelle serie storiche.

Articolo 27

Verifica

Fermi restando i diritti di verifica della BCE di cui al Regolamento (CE) n. 2533/98 e al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), le BCN sorvegliano e garantiscono la qualità e l’affidabilità delle informazioni statistiche fornite alla BCE.

Articolo 28

Criteri di trasmissione

Per la trasmissione elettronica delle informazioni statistiche richieste dalla BCE, le BCN utilizzano lo strumento fornito dal SEBC, il «ESCB-Net». Il formato del messaggio messo a punto per questo scambio elettronico di informazioni statistiche deve essere il formato standard concordato con il Comitato per le statistiche. Come soluzione di ripiego possono essere tuttavia utilizzate altre modalità di trasmissione precedentemente concordate con la BCE.

Articolo 29

Procedura semplificata di modifica

Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche, il Comitato esecutivo della BCE è autorizzato ad apportare qualsiasi modifica di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo, purché tali modifiche non siano tali da alterare l’impianto concettuale sottostante o da incidere sugli oneri di segnalazione degli operatori segnalanti negli Stati membri. Il Comitato esecutivo informa il Consiglio direttivo di tali modifiche senza indugio.

Articolo 30

Pubblicazione

Le BCN non pubblicano i contributi nazionali agli aggregati monetari mensili dell’area dell’euro e rispettive contropartite fino a che la BCE non li abbia pubblicati. Laddove le BCN pubblichino tali dati, essi dovranno essere i medesimi forniti per gli ultimi aggregati dell’area dell’euro pubblicati. Laddove le BCN riproducano gli aggregati dell’area dell’euro pubblicati dalla BCE, esse effettuano la riproduzione in maniera fedele.

Articolo 31

Abrogazione

Il presente indirizzo abroga l’Indirizzo BCE/2007/9.

Articolo 32

Efficacia ed attuazione

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN degli Stati membri dell’area dell’euro. Le BCN degli Stati membri dell’area dell’euro ottemperano agli articoli 11, 12, 13 e 16 dalla data della notifica, all’articolo 26 dal 1o gennaio 2016 e a tutte le restanti disposizioni dell’indirizzo dal 1o gennaio 2015.

Entro il 31 dicembre 2018, il Comitato esecutivo presenta al Consiglio direttivo una relazione, tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche in collegamento con altri comitati pertinenti, riguardante a) la necessità e l’eventuale tempistica per l’integrazione degli obblighi di segnalazione nell’area delle statistiche sui pagamenti di cui all’articolo 18 con gli obblighi di segnalazione stabiliti dal regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43)relativo alle statistiche sui pagamenti, e b) il possibile impatto sugli obblighi di segnalazione nell’area delle statistiche sui fondi pensione di cui all’articolo 26 di qualsiasi nuovo sviluppo riguardante la raccolta di statistiche sulle assicurazioni da parte del SEBC.

Articolo 33

Destinatari

Le BCN degli Stati membri dell’area dell’euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 aprile 2014

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

(2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(3)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

(4)  GU L 35 del 9.2.2011, pag. 31.

(5)  Indirizzo BCE/2007/9 del 1o Agosto 2007 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea del 24 settembre 2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1074/2013 della Banca centrale europea del 18 ottobre 2013 sugli obblighi di segnalazione statistica per gli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi da residenti nell’area dell’euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/39) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 94).

(9)  Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea del 24 settembre 2013 relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

(10)  Regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea del 18 ottobre 2013 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).

(11)  Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea del 18 ottobre 2013 riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).

(12)  Cfr. il considerando 13 dell’indirizzo BCE/2011/23 del 9 dicembre 2011 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (GU L 65 del 3.3.2012, pag. 1); cfr. anche il considerando 5 della raccomandazione BCE/2011/24 del 9 dicembre 2011 sugli obblighi di segnalazione statistica alla Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (GU C 64 del 3.3.2012, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) n. 1409/2013 della Banca centrale europea del 28 novembre 2013 relativo alle statistiche sui pagamenti (BCE/2013/43) (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 18).

(14)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, del 27.6.2013, pag. 1).

(15)  Cfr. le tabelle di raccordotra le voci del bilancio contabile delle BCN e della BCE e le voci da segnalare a fini statistici (Bridging tables between the accounting balance sheet items of the NCBs and the ECB and the items to be reported for statistical purposes), che saranno pubblicate sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.


ALLEGATO I

Monitoraggio della coerenza tra i dati contabili e statistici in riferimento ai bilanci delle BCN/BCE

PARTE 1

Descrizione dei controlli di coerenza mensili

 

Controllo n.

Voce statistica bilancio BCN/BCE

Relazione

Voce contabile

Passività

1

Biglietti e monete in circolazione

>=

La categoria statistica dovrebbe superare leggermente quella contabile, poiché solo la categoria statistica include le monete coniate dal governo centrale

Banconote in circolazione

2

Depositi di residenti nell'area dell'euro

>=<

La categoria statistica dovrebbe essere maggiore della somma delle voci contabili. Ciò è dovuto al fatto che le posizioni interne all’Eurosistema sono incluse nella categoria statistica a livello aggregato, mentre sono escluse dalle voci contabili (1). Tuttavia, la relazione potrebbe essere diversa in quanto le voci contabili comprendono le posizioni interne all’Eurosistema che rappresentano la contropartita degli aggiustamenti delle banconote in euro che a fini statistici sono iscritte sotto «altre attività/altre passività», e in quanto i saldi in valuta sono rivalutati a una frequenza diversa (trimestralmente per quanto riguarda i dati contabili, mensilmente per quanto riguarda i dati statistici)

Passività in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro + altre passività in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro + passività in euro verso altri residenti nell’area dell’euro + passività in valuta verso residenti nell’area dell’euro

3

Depositi di residenti nell’area dell’euro, di cui istituzioni finanziarie monetarie (IFM)

>=<

Tale controllo dovrebbe riflettere l’effetto dell’inclusione dei saldi interni all’Eurosistema su base lorda all’interno della categoria statistica e della loro esclusione dalle categorie contabili (1). In principio, i dati statistici dovrebbero essere più ampi di quelli contabili, parzialmente perché includono le passività nei confronti delle controparti finanziarie in valuta. Tuttavia, la differente classificazione della contropartita degli aggiustamenti delle banconote in euro può invertire tale relazione

Passività in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro + altre passività in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

4

Depositi di residenti nell’area dell’euro, di cui amministrazioni centrali + altre amministrazioni pubbliche/altri residenti nell’area dell’euro

=<

La somma delle categorie statistiche dovrebbe essere inferiore della somma delle categorie contabili a causa dell’inclusione solo nei dati contabili delle passività in valuta nei confronti degli enti creditizi

Passività in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro + passività in valuta nei confronti di residenti nell’area dell’euro

5

Titoli di debito emessi

=

La categoria statistica dovrebbe corrispondere esattamente a quella contabile

Certificati di debito emessi

6

Capitale e riserve

>=

La categoria statistica può essere leggermente diversa da quella contabile a causa dell’effetto della rivalutazione, che ha luogo su base trimestrale in talune banche centrali. Inoltre, una differenza deriva dal fatto che la voce del bilancio contabile «profitti non ancora assegnati» e parte della voce «fondo accantonamenti» sono iscritte come sotto-serie della voce residuale nei dati contabili, ma sono parte di «capitale e riserve» nei dati statistici.

Capitale e riserve + conti di rivalutazione

7

Passività verso non residenti nell’area dell’euro

 

La categoria statistica dovrebbe corrispondere approssimativamente alla somma delle voci contabili. I due valori possono differire solo per effetto di una periodicità di rivalutazione differente

Passività in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro + passività in valuta nei confronti di non residenti nell’area dell’euro + contropartita dei diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale

8

Altre passività

 

Qualunque differenza tra la categoria statistica e la categoria contabile potrebbe essere dovuta alle differenze identificate in altre voci di bilancio

Altre passività

Attività

9

Prestiti a residenti nell’area dell’euro

>=

Si vedano i controlli n. 10 e 11.

Prestiti in euro a enti creditizi dell’area dell’euro + altri crediti in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro + debito delle amministrazioni pubbliche in euro

10

Prestiti a residenti nell’area dell’euro, di cui IFM

>=

La categoria statistica dovrebbe essere maggiore della somma delle voci contabili. Le differenze sono dovute principalmente alle posizioni interne all’Eurosistema che vengono segnalate su base lorda nei dati statistici, ma su base netta nella segnalazione contabile (si vedano anche le passività) (1). Inoltre, i dati contabili non comprendono i saldi in valuta

Prestiti in euro a enti creditizi dell’area dell’euro + altri crediti in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro

11

Prestiti a residenti nell’area dell’euro, di cui amministrazioni pubbliche

>=

La categoria statistica è un concetto relativo a tutte le valute e può essere più ampia della categoria contabile che fa riferimento a prestiti denominati solo in euro

Debito delle amministrazioni pubbliche in euro

12

Consistenze in titoli di debito emessi da residenti nell’area dell’euro

>=

La categoria statistica dovrebbe essere più ampia di quella contabile visto che comprende le consistenze in titoli denominati in valuta e altre consistenze in titoli, classificate nei dati contabili sotto «altre attività» (per i fondi pensione del personale, investimenti di capitale proprio, etc.)

Titoli in euro di residenti nell’area dell’euro

13

Prestiti a residenti nell’area dell’euro, di cui altri residenti nell’area dell’euro + azioni e altre partecipazioni emesse da residenti nell’area dell’euro + capitale fisso + altre attività

 

Si veda il controllo n. 8

Altre attività + crediti in valuta verso residenti nell’area dell’euro

14

Attività verso non residenti nell'area dell'euro

>=

La categoria statistica dovrebbe essere leggermente più ampia della somma delle categorie contabili poiché include talune azioni, altre partecipazioni e contante (banconote) in valuta, che sono esclusi dalla categoria contabile. I due valori possono anche essere differenti a causa della differente periodicità di rivalutazione

Oro e crediti in oro + crediti in valuta verso non residenti nell’area dell'euro + crediti in euro verso non residenti nell'area dell’euro

PARTE 2

Schema per i controlli di coerenza

I controlli di coerenza devono essere eseguiti e trasmessi alla BCE in conformità con l'articolo 4. Un controllo di coerenza si considera fallito quando la differenza tra l'aggregato statistico e l'aggregato contabile è maggiore di 2 miliardi di EUR (in valore assoluto). In tali casi, le BCN devono fornire spiegazioni in merito ai motivi sottostanti il fallimento.

Nome della banca centrale: …

Controlli di coerenza di fine mese: …


Voci

Aggregato statistico (2)

Aggregato contabile (2)

Differenza (2)

Esito del controllo (3)

Nota esplicativa (4)

1 —

Biglietti e monete in circolazione

 

 

 

 

 

2 —

Depositi di residenti nell’area dell’euro

 

 

 

 

 

3 —

Depositi di residenti nell’area dell’euro, di cui IFM

 

 

 

 

 

4 —

Depositi di residenti nell’area dell’euro, di cui non-IFM

 

 

 

 

 

5 —

Titoli di debito emessi

 

 

 

 

 

6 —

Capitale e riserve

 

 

 

 

 

7 —

Passività verso non residenti nell’area dell’euro

 

 

 

 

 

8 —

Altre passività

 

 

 

 

 

9 —

Prestiti a residenti nell’area dell’euro

 

 

 

 

 

10 —

Prestiti a residenti nell’area dell’euro, di cui IFM

 

 

 

 

 

11 —

Prestiti a residenti nell’area dell’euro, di cui amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

12 —

Consistenze in titoli di debito emessi da residenti nell’area dell’euro

 

 

 

 

 

13 —

Altre attività

 

 

 

 

 

14 —

Attività verso non residenti nell’area dell’euro

 

 

 

 

 


(1)  Tuttavia, da una prospettiva nazionale, questo effetto non dovrebbe verificarsi, in quanto entrambe le serie di dati sono riportate su base lorda, mentre solo i dati contabili sono consolidati dalla BCE (e le posizioni interne all’Eurosistema si compensano tra loro) ai fini della situazione contabile settimanale.

(2)  I valori devono essere segnalati in milioni di EUR.

(3)  Inserire «OK» se la relazione lineare del controllo di coerenza viene soddisfatta, oppure «fallito» se il controllo di coerenza fallisce.

(4)  Per ciascun controllo di coerenza fallito, si prega di classificare il fallimento selezionando una delle seguenti categorie: (a) discrepanze dovute a una revisione effettuata un'unica volta; (b) discrepanze dovute a revisioni regolari; (c) discrepanze dovute a diverse regole di presentazione o classificazione; e (d) qualunque altra discrepanza, compresa la segnalazione di errori. Devono essere altresì fornite spiegazioni dettagliate.


ALLEGATO II

SCHEMI DI SEGNALAZIONE

PARTE 1

Statistiche sulle voci di bilancio relative alle istituzioni finanziarie monetarie

Tutte le segnalazioni statistiche devono contenere i dati specificati nelle tabelle incluse nel Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) o nel presente indirizzo, a prescindere dall’esistenza effettiva del fenomeno sottostante persino quando sono nulle o mancanti. Si deve utilizzare «NC» per indicare che il fenomeno non esiste. Tuttavia, se i dati non sono disponibili per le voci per memoria, le banche centrali nazionali (BCN) potrebbero decidere di non segnalarli.

Per le serie mensili richieste ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) che erano segnalate con cadenza trimestrale per i periodi anteriori al gennaio 2003 ai sensi del Regolamento (CE) n. 2819/98 (BCE/1998/16) (1), le revisioni storiche relative ai periodi anteriori al gennaio 2003 devono essere segnalate su iniziativa della Banca centrale europea (BCE) o della pertinente banca centrale nazionale (BCN) a seguito di un accordo bilaterale.

Per quanto riguarda i dati di bilancio per le altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM), ci si attende che le BCN segnalino alla BCE i dati sulle consistenze in essere secondo le tabelle da 1 a 4 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e gli aggiustamenti dei flussi secondo le seguenti tabelle 1 e 2. Le BCN e la BCE devono altresì segnalare i dati sui propri bilanci secondo i medesimi requisiti, ad eccezione delle voci relative a quote e partecipazioni emesse da fondi comuni monetari (FCM). Inoltre, le BCN e le BCE devono altresì segnalare i dati sulle proprie disponibilità in oro e crediti in oro (solo oro monetario) e crediti verso il Fondo monetario internazionale (FMI) (ad es. diritti di prelievo e diritti speciali di prelievo (DSP)) e sulle proprie passività ulteriori verso il FMI in relazione ai DSP.

Per quanto riguarda gli obblighi relativi a cartolarizzazioni di crediti e altri trasferimenti di crediti, ci si attende che le BCN segnalino alla BCE i dati secondo le tabelle 5(a) e 5(b) dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), e i dati sugli aggiustamenti di flusso secondo le seguenti tabelle 3(a) e 3(b). Voci ulteriori relative a cartolarizzazioni di crediti e altri trasferimenti di crediti dovrebbero essere segnalate nella tabella 4, nella misura in cui tali dati non sono richiesti ai sensi delle tabelle 5(a) e 5(b) dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Tabella 1

Voci per le quali sono richiesti aggiustamenti di flusso mensili  (*)

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

C.

Resto del mondo

D.

Totale

Totale

IFM

Non-IFM

Totale

IFM

Non-IFM

Totale

Banche

Operatori non bancari

 

di cui: autorità bancarie centrali (S1.121)

di cui: Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S1.122)

 

di cui: enti creditizi soggetti a Ro, BCE e BCN

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

 

 

di cui: autorità bancarie centrali (S1.121)

di cui: istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S1.122)

 

di cui: enti creditizi soggetti a Ro, BCE e BCN

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

di cui: enti creditizi

Amministrazioni centrali (S.1311)

Altre amministrazioni pubbliche

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)

di cui: enti creditizi

Amministrazioni centrali (S.1311)

Altre amministrazioni pubbliche

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)

 

di cui: CC (2)

di cui: SV

 

di cui: CC (2)

di cui: SV

PASSIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Biglietti e monete in circolazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: posizioni infra-gruppo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: depositi trasferibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: fino a 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: prestiti sindacati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

A vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: depositi trasferibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2e

Con durata prestabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3e

Rimborsabili con preavviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4e

Operazioni di pronti contro termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9x

Valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

A vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2x

Con durata prestabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3x

Rimborsabili con preavviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4x

Operazioni di pronti contro termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari  (4)

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

11

Titoli di debito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

di cui: fino a 2 anni e con garanzia sul capitale nominale sotto il 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

11x

Valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

di cui: fino a 2 anni e con garanzia sul capitale nominale sotto il 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

12

Capitale e riserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

13

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Contropartita di DSP  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#


VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

C.

Resto del mondo

D.

Totale

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

 

di cui autorità bancarie centrali (S.121)

di cui: istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

 

di cui: autorità bancarie centrali (S.121)

di cui: istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Totale

(e)

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

(f)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)

Totale

(p)

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

(f)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)

 

di cui: CC (2)

di cui: SV

Totale

Crediti al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abitazione

Altri prestiti

 

di cui: CC (2)

di cui: SV

Totale

Crediti al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abitazione

Altri prestiti

 

di cui: II/SdP (3)

 

di cui: II/SdP (3)

ATTIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e

di cui: euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Crediti

#

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

oltre1 anno e fino a 5

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

oltre 5 anni

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

di cui: posizioni infragruppo

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: prestiti sindacati

#

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

#

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

di cui: operazioni di pronti contro termine con patto di rivendita a termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

di cui: euro

 

 

 

#

#

#

#

 

 

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

#

 

 

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

di cui: prestiti rotativi e scoperti di conto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

di cui: carte di credito a saldo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

di cui: carte di credito revolving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

3

Titoli di debito detenuti

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

3e

Euro

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Valute estere

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Azioni e altre partecipazioni

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

5

Quote e partecipazioni in fondi di investimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

Quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dai FCM

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

6

Attività non finanziarie (incl. capitale fisso)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

7

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Oro e crediti in oro (solo oro monetario)  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Crediti verso il FMI - diritti di prelievo, DSP, altri crediti  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Tabella 2

Voci per le quali sono richiesti aggiustamenti di flusso trimestrali  (**)

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

C.

Resto del mondo

D.

Totale

IFM

Non IFM

IFM

Non IFM

Totale

Totale

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Totale

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

 

Banche

Operatori non bancari

Totale

Amministrazioni centrali (S.1311)

Altre amministrazioni pubbliche

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)

Totale

Amministrazioni centrali (S.1311)

Altre amministrazioni pubbliche

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)

Amministrazioni pubbliche

Altri residenti

Totale

Amministrazioni di Stati federati (S.1312)

Amministrazioni locali (S.1313)

Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314)

 

 

 

Crediti al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abitazione

Altri prestiti

Totale

Amministrazioni di Stati federati (S.1312)

Amministrazioni locali (S.1313)

Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314)

 

 

 

Crediti al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abitazione

Altri prestiti

Garanzia immobiliare

Totale

 

Garanzia immobiliare

 

Garanzia immobiliare

 

Garanzia immobiliare

Garanzia immobiliare

Totale

 

Garanzia immobiliare

 

Garanzia immobiliare

 

Garanzia immobiliare

PASSIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Biglietti e monete in circolazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

A vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

Con durata prestabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

Rimborsabili con preavviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.

Operazioni di pronti contro termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Titoli di debito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Capitale e riserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: strumenti finanziari derivati

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

di cui: interessi maturati sui depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Cassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Crediti

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

#

 

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

#

 

#

 

#

#

#

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

#

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

#

 

#

 

 

 

 

 

3.

Titoli di debito detenuti

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre un anno

 

 

 

 

 

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Quote e partecipazioni in fondi di investimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dai FCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Attività non finanziarie (incl. capitale fisso)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: strumenti finanziari derivati

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

di cui: interessi maturati su prestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 3a

Cartolarizzazioni e altri trasferimenti di crediti: voci per le quali si richiedono aggiustamenti di flusso mensili  (***)

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

C.

Resto del mondo

IFM

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

IFM

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Totale

Altre amministrazioni pubbliche (S.1312+S.1313+S.1314)

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)

Totale

Altre amministrazioni pubbliche (S.1312+S.1313+S.1314)

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)

1.1.

Ammontari in essere dei prestiti cartolarizzati non cancellati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

di cui cartolarizzati da una SV dell'area dell'euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

crediti cartolarizzati e cancellati dal bilancio per i quali la IFM opera come gestore  (****)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Consistenze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 3b

Cartolarizzazioni e altri trasferimenti di crediti: voci per le quali si richiedono aggiustamenti di flusso trimestrali  (*****)

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

C.

Resto del mondo

IFM

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

IFM

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Totale

Altre amministrazioni pubbliche (S.1312+S.1313+S.1314)

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)

Totale

Altre amministrazioni pubbliche (S.1312+S.1313+S.1314)

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)

Crediti al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abitazione

Altri prestiti

Crediti al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abitazione

Altri prestiti

 

II/SdP (7)

 

II/SdP (7)

1.

Prestiti cartolarizzati, svalutazioni effettuate al momento del trasferimento del prestito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

controparte nel trasferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è una SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

di cui controparte nel trasferimento è una SV dell'area dell'euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

crediti cartolarizzati e cancellati dal bilancio per i quali la IFM opera come gestore  (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Consistenze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopo del prestito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ammontari in essere dei prestiti cartolarizzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Prestiti in gestione: tutte le SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

Prestiti in gestione: di cui SV dell'area dell'euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 4

Cartolarizzazioni e altri trasferimenti di crediti: crediti cancellati dal bilancio della IFM

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

C.

Resto del mondo

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Totale

Altre amministrazioni pubbliche (S.1312+S.1313+S.1314)

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)

Totale

Altre amministrazioni pubbliche (S.1312+S.1313+S.1314)

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)

Crediti al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abitazione

Altri prestiti

Crediti al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abitazione

Altri prestiti

 

II/SdP (9)

 

II/SdP (9)

3.

Crediti cancellati da IFM (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Consistenze

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

M

Scopo del prestito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

Q

Q

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

Q

Q

Q

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

3.2

Operazioni finanziarie, escluso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l'impatto dei trasferimenti di crediti

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

M

Scopo del prestito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

Q

Q

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

Q

Q

Q

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

M

Obblighi relativi ai dati mensili

Q

Obblighi relativi ai dati trimestrali

PARTE 2

Statistiche sulla moneta elettronica

Tabella 1

Obblighi di segnalazione statistica mensili sulla moneta elettronica emessa da IFM cui non è stata concessa una deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33)

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

C.

Resto del mondo

D.

Totale

PASSIVO

9

Depositi (tutte le valute)

 

 

 

 

9e

Depositi (euro)

 

 

 

 

9.1e

A vista

 

 

 

 

di cui: moneta elettronica

 

 

 

 

9.1.1e

Moneta elettronica basata su hardware

 

 

 

 

9.1.2e

Moneta elettronica basata su software

 

 

 

 

9x

Depositi (valute estere)

 

 

 

 

9.1x

A vista

 

 

 

 

di cui: moneta elettronica

 

 

 

 

9.1.1x

Moneta elettronica basata su hardware

 

 

 

 

9.1.2x

Moneta elettronica basata su software

 

 

 

 


Tabella 2

Obblighi di segnalazione statistica annuali sulla moneta elettronica emessa da tutti gli istituti di moneta elettronica che non sono enti creditizi o da IFM di piccole dimensioni cui è stata concessa una deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33)

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

C.

Resto del mondo

D.

Totale

TOTALE ATTIVO/PASSIVO

Totale attivo/passivo (tutte le valute)

 

 

 

 

di cui: istituti di moneta elettronica

 

 

 

 

di cui: IFM diverse dagli enti creditizi

 

 

 

 

di cui: IFM a cui è stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

 

 

 

 

di cui: non-IFM che emettono moneta elettronica

 

 

 

 

PASSIVO

9

Depositi (tutte le valute)

 

 

 

 

9.1

A vista

 

 

 

 

di cui: moneta elettronica

 

 

 

 

di cui: emessi da IFM diverse dagli enti creditizi

 

 

 

 

di cui: emessi da IFM a cui è stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33)

 

 

 

 

di cui: emessi da non-IFM che emettono moneta elettronica

 

 

 

 

PARTE 3

Statistiche su uffici dei conti correnti postali e amministrazioni centrali

Gli obblighi di segnalazione sugli uffici dei conti correnti postali e le amministrazioni centrali comprendono le loro passività monetarie nei confronti di residenti nell'area dell'euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie e le loro disponibilità in contanti e in titoli emessi da IFM dell'area dell'euro. Alle BCN si richiede di segnalare alla BCE i dati sulle consistenze in essere secondo lo schema stabilito all'allegato I del Regolamento (EU) n. 1074/2013 (BCE/2013/39), e gli aggiustamenti di flusso secondo la seguente tabella 1.

Se il settore segnalante non è applicabile nello specifico Paese (ad es. non esistono uffici dei conti correnti postali come definiti nel Regolamento (UE) n. 1074/2013 (BCE/2013/39) e le posizioni delle amministrazioni centrali non sono significative), le BCN possono scegliere di non segnalare questo insieme di serie.

Tabella 1

Dati sugli uffici dei conti correnti postali e sulle amministrazioni centrali, voci per le quali si richiedono aggiustamenti di flusso mensili  (******)

VOCI DI BILANCIO

Area dell'euro

IFM

A.

Residenti nazionali

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Amministrazioni centrali (S.1311)

Altre amministrazioni pubbliche

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)

Amministrazioni centrali (S.1311)

Altre amministrazioni pubbliche

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)

ATTIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e di cui: euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Crediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Titoli di debito detenuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1e

A vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2e

Con durata prestabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3e

Rimborsabili con preavviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4e

Operazioni di pronti contro termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5x

Valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1x

A vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2x

Con durata prestabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3x

Rimborsabili con preavviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4x

Operazioni di pronti contro termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 4

Voci per memoria

Sezione 1 —   Voci per memoria mensili per la determinazione e la valutazione degli aggregati monetari e delle contropartite

Tabella 1  (*******)

Dati relativi alla BCE/BCN

 

Residenti nazionali

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

Resto del mondo

Totale

PASSIVO

8

Biglietti e monete in circolazione

 

 

 

 

di cui: banconote

 

 

 

 

banconote in euro

 

 

 

#

banconote in denominazione nazionale

 

 

 

# (10)

di cui: monete

 

 

 

 

monete denominate in euro

 

 

 

#

monete in denominazione nazionale

 

 

 

# (10)

11

Titoli di debito emessi (11)

 

 

 

 

Fino a un anno

 

 

 

 

14

Altre passività

 

 

 

 

di cui: interessi su depositi

 

 

 

di cui: partite in transito

 

 

 

di cui: partite in sospeso

 

 

 

di cui: strumenti finanziari derivati

 

 

 

di cui: passività verso l’Eurosistema relative all’allocazione delle banconote in euro

 (12)

 

 

ATTIVO

7

Altre attività

 

 

 

 

di cui: interessi su crediti

 

 

 

di cui: partite in transito

 

 

 

di cui: partite in sospeso

 

 

 

di cui: strumenti finanziari derivati

 

 

 

di cui: crediti verso l’Eurosistema relativi all’allocazione delle banconote in euro

 (12)

 

 


Tabella 2  (********)

Dati relativi alle altre IFM

 

Residenti nazionali

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

Resto del mondo

Totale

PASSIVO

9

Depositi

 

 

 

 

Passività di contropartita per crediti non cancellati (13)

 

11

Titoli di debito emessi (14)

 

 

 

 

Fino a un anno

#

#

#

 

Euro

#

#

#

 

Valute estere

#

#

#

 

Oltre 1 anno e fino a 2

#

#

#

 

Euro

#

#

#

 

Valute estere

#

#

#

 

13

Capitale e riserve

 

 

 

 

di cui: accantonamenti

 

 

 

 (15)

14

Altre passività

 

 

 

 

di cui: interessi su depositi

 

 

 

di cui: partite in transito

 

 

 

di cui: partite in sospeso

 

 

 

di cui: strumenti finanziari derivati

 

 

 

di cui: accantonamenti

 

 

 

 (15)

ATTIVO

7

Altre attività

 

 

 

 

di cui: interessi su crediti

 

 

 

di cui: partite in transito

 

 

 

di cui: partite in sospeso

 

 

 

di cui: strumenti finanziari derivati

 

 

 

Sezione 2 —   Voci per memoria mensili per ottenere informazioni sulle ponderazioni per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM

Dati (consistenze) relativi alle altre IFM

Crediti denominati in euro concessi dalle altre IFM alle indicate sottocategorie di «altri residenti»

ATTIVO

Soc. non finanziarie (S.11)

Famiglie ecc. (S.14 + S.15)

Credito al consumo

Crediti alle famiglie

Altro (residuale)

A.

Residenti nazionali

 

 

 

 

Crediti

 

 

 

 

di cui euro

 

 

 

 

Fino a un anno

 

 

 

 

Oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

Oltre 2 anni e fino a 5

 

 

 

 

Oltre 5 anni

 

 

 

 

B.

Altri Stati membri dell’area dell’euro

 

 

 

 

Crediti

 

 

 

 

di cui euro

 

 

 

 

Fino a un anno

 

 

 

 

Oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

Oltre 2 anni e fino a 5

 

 

 

 

Oltre 5 anni

 

 

 

 

Sezione 3 —   Voci per memoria trimestrali per la compilazione dei conti finanziari dell’unione monetaria

Dati relativi alle BCN/BCE/altre IFM  (*********) ,  (**********)

 

Residenti nazionali

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

Resto del mondo

Totale

IFM

Amm.ni centrali

AIF

IA

FP

SNF

IFM

Amm.ni centrali

AIF

IA

FP

SNF

PASSIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Titoli di debito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: interessi maturati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16)

14

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: interessi maturati su titoli di debito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16)

di cui: quote nette delle famiglie nelle riserve per fondi pensione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#  (17)

di cui: conti di rivalutazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18)

di cui: passività verso filiali/uffici non residenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18)

di cui: passività da scritture di conguaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: saldo a debito su conti di gestione; profitti/perdite attuali e degli anni precedenti; attività di prestito titoli; posizioni corte in titoli; ammortamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18)

ATTIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Titoli di debito detenuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: interessi maturati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16)

Fino a un anno

 

#

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

#

 

di cui: euro

 

#

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

#

 

Oltre un anno

 

#

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

#

 

di cui: euro

 

#

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

#

 

5

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

azioni quotate

#

 

#

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

azioni non quotate

#

 

#

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

altre partecipazioni

#

 

#

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

7

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: interessi su titoli di debito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16)

di cui: riserve premi e riserve sinistri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#  (19)

di cui: conti di rivalutazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18)

di cui: crediti/iniezioni di capitale in filiali/uffici non residenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18)

di cui: attività da scritture di conguaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: saldo a credito su conti di gestione; profitti/perdite attuali e degli anni precedenti; azioni proprie; attività di prestito titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18)

PARTE 5

Statistiche sull’aggregato soggetto a riserva

Tabella 1

Dati delle voci di bilancio necessari per compilare le statistiche sull’aggregato soggetto a riserva

VOCI DI BILANCIO

Mondo

Altre IFM dell'area dell'euro non soggette all'obbligo di riserva, non-IFM dell'area dell'euro e resto del mondo

Totale

PASSIVO

 

 

9

Depositi (tutte le valute)

 

 

9.1

A vista

R1

 

9.2

Con durata prestabilita - fino a 2 anni

 

9.3

Rimbors. con preavviso - fino a 2 anni

 

9

Depositi (tutte le valute)

 

 

9.2

Con durata prestabilita - oltre 2 anni

R2

 

9.3

Rimbors. con preavviso - oltre 2 anni

 

9.4

Operazioni di pronti contro termine

R3

 

11

Titoli di debito emessi (tutte le valute)

 

 

fino a 2 anni

R4

 

Oltre 2 anni (20)

 

R5


Tabella 2

Dati delle voci di bilancio necessari a fini di controllo

 

A.

Residenti nazionali

Non altrimenti classificato

Detrazione forfettaria

R6

Calcolo della detrazione forfettaria a fini di controllo (R6):

Detrazione forfettaria: La detrazione forfettaria si applica a tutti gli enti creditizi. Ciascun ente creditizio deduce una somma forfettaria massima diretta a ridurre i costi amministrativi della gestione degli obblighi di riserva di dimensioni molto ridotte. Se [l’aggregato soggetto a riserva × l’aliquota di riserva] dovesse essere inferiore a 100 000 EUR, allora la detrazione forfettaria sarebbe pari a [l’aggregato soggetto a riserva × l’aliquota di riserva]. Se [l’aggregato soggetto a riserva × l’aliquota di riserva] dovesse essere maggiore o pari a 100 000 EUR, allora la detrazione forfettaria sarebbe pari a 100 000 EUR. Le istituzioni autorizzate a segnalare i dati statistici relativi al proprio aggregato soggetto a riserva consolidato come gruppo [come definito dal Regolamento (CE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), all’allegato III, parte 2, sezione 1] detengono le riserve minime attraverso una delle istituzioni del gruppo che agisce come intermediario esclusivamente per tali istituzioni. Ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), in quest’ultimo caso solo il gruppo nel suo insieme è autorizzato ad applicare la detrazione forfettaria.

Le riserve minime (o «obbligatorie») sono calcolate come segue:

Riserve minime (o «obbligatorie») = aggregato soggetto a riserva × aliquota di riserva – detrazione forfettaria

L'aliquota di riserva si applica ai sensi del Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

PARTE 6

Statistiche sul macrocoefficiente

Dati sulle voci di bilancio degli enti creditizi ai fini della compilazione del macrocoefficiente

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

C.

Resto del mondo

D.

Totale

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

PASSIVO

11.

Titoli di debito emessi (tutte le valute)

 

 

 

 

 

 

Fino a 2 anni

 

 

 

 

 

MR1

ATTIVO

3.

Titoli di debito detenuti (tutte le valute)

 

 

 

 

 

 

Fino a 2 anni

MR2

 

MR3

 

 

 

PARTE 7

Statistiche sul bilancio dei fondi comuni monetari

Tabella 1

FCM – Consistenze

Serie trimestrali

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

C.

Resto del mondo

D.

Totale

Totale

IFM

Non-IFM

Totale

IFM

Non-IFM

Totale

Banche

Operatori non bancari

Totale

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Totale

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Amministrazioni pubbliche

Altri non residenti

Amministrazioni centrali (S.1311)

Altre amministrazioni pubbliche

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

AIF + ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)

Amministrazioni centrali (S.1311)

Altre amministrazioni pubbliche

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

AIF + ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)

PASSIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitale e riserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale valute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote e partecipazioni in fondi di investimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dai FCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: strumenti finanziari derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti (mensili e trimestrali) richiesti alle IFM dal Regolamento BCE/2013/33.

 

Requisiti (trimestrali) richiesti ai FI dal Regolamento BCE/2013/38, da segnalare alle BCN per i FCM se disponibili, come voci per memoria.


FCM – Riclassificazioni

Serie trimestrali

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

C.

Resto del mondo

D.

Totale

Totale

IFM

Non-IFM

Totale

IFM

Non-IFM

Totale

Banche

Operatori non bancari

Totale

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Totale

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Amministrazioni pubbliche

Altri non residenti

Amministrazioni centrali (S.1311)

Altre amministrazioni pubbliche (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

AIF + ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)

Amministrazioni centrali (S.1311)

Altre amministrazioni pubbliche

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

AIF + ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)

PASSIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitale e riserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito detenuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale valute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote e partecipazioni in fondi di investimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dai FCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: strumenti finanziari derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti (mensili e trimestrali) richiesti alle IFM dal Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

 

Requisiti (trimestrali) richiesti ai FI dal Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), da segnalare alle BCN per i FCM se disponibili, come voci per memoria.


FCM – Rivalutazioni

Serie trimestrali

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

C.

Resto del mondo

D.

Totale

Totale

IFM

Non-IFM

Totale

IFM

Non-IFM

Totale

Banche

Operatori non bancari

Totale

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Totale

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Amministrazioni pubbliche

Altri non residenti

Amministrazioni centrali (S.1311)

Altre amministrazioni pubbliche

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

AIF + ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)

Amministrazioni centrali (S.1311)

Altre amministrazioni pubbliche

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

AIF + ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)

PASSIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitale e riserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito detenuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale valute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote e partecipazioni in fondi di investimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dai FCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: strumenti finanziari derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti (mensili e trimestrali) richiesti alle IFM dal regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

 

Requisiti (trimestrali) richiesti ai FI dal regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), da segnalare alle BCN per i FCM se disponibili, come voci per memoria.

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), le BCN possono concedere deroghe ai FCM con riguardo alla segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione.

Tuttavia, se gli ammontari in questione sono significativi, le BCN hanno l'obbligo di fornire informazioni nel miglior modo possibile.

Tabella 2

FCM – Consistenze

Serie trimestrali

VOCI DI BILANCIO

Tutte le valute

Euro

Altre valute

 

GBP

USD

JPY

CHF

ATTIVO

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti

 

 

 

 

 

 

 

Resto del mondo

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito detenuti

 

 

 

 

 

 

 

Residenti nazionali

 

 

 

 

 

 

 

emessi da IFM

 

 

 

 

 

 

 

emessi da non-IFM

 

 

 

 

 

 

 

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

 

 

 

 

 

 

 

emessi da IFM

 

 

 

 

 

 

 

emessi da non-IFM

 

 

 

 

 

 

 

Resto del mondo

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti (trimestrali) richiesti alle IFM dal regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

PARTE 8

Indicatori finanziari strutturali

1.

Numero di filiali di enti creditizi (EC) alla fine del periodo di riferimento. Tale indicatore deve includere solo filiali di EC. Si devono escludere le filiali di unità istituzionali che non sono di per se stessi EC, anche se appartengono allo stesso gruppo di EC.

2.

Numero di occupati presso EC. Questo indicatore si riferisce alla media numerica degli impiegati presso gli EC nel corso del periodo di riferimento. Si escludono gli occupati presso istituzioni finanziarie che non sono EC, anche se queste istituzioni appartengono allo stesso gruppo.

3.

Quota dei cinque maggiori EC sul totale attivo (CR5). Questo indicatore si riferisce alla concentrazione dell’attività bancaria. Per calcolarlo, le BCN devono utilizzare il seguente approccio aggregato non consolidato: (a) fanno una graduatoria dei totali di bilancio degli EC segnalanti; e (b) calcolano (i) la somma dei cinque maggiori totali di bilancio e (ii) la somma dei totali di bilancio; e (c) calcolano il rapporto di (i) su (ii). I dati da segnalare alla BCE devono essere espressi in percentuale, ad esempio un valore di 72.4296 % deve essere segnalato come 72.4296 e non come 0.7243. Sebbene la composizione delle cinque maggiori banche possa cambiare nel corso del tempo, le BCN devono fornire solamente le quote dei cinque maggiori EC in un momento preciso (fine dicembre dell’anno di riferimento).

4.

Indice Herfindahl (IH) per il totale attivo EC. Simile all’indicatore precedente, questo riguarda la concentrazione dell’attività bancaria. Le BCN devono seguire per quanto possibile un approccio aggregato. In questo caso, il calcolo dell’IH deve comprendere il bilancio aggregato di ciascun EC del gruppo, utilizzando ove disponibili, le informazioni contabili contenute nei bilanci annuali di tali istituzioni. Laddove non tutti gli EC minori segnalino i dati, allora i dati vanno estrapolati.

L’IH si ottiene sommando i quadrati delle quote di mercato di tutti gli EC coinvolti nel settore bancario e si deve segnalare alla BCE secondo la formula seguente:

HI

=

Formula, dove:

n

=

totale EC nel paese

Xi

=

totale attivo di ECi

X

=

Formula= totale attivo di tutti gli EC del paese.

5.

Totale investimenti delle imprese di assicurazione  (21) . Questo indicatore si riferisce al totale dell’attivo finanziario di queste imprese e si ricava sottraendo l’attivo non finanziario, come il capitale fisso, dal totale di bilancio aggregato. Se necessario, i dati sono estrapolati per garantire il 100 % di copertura. Se non è disponibile l’informazione separatamente per le imprese di assicurazione, questo indicatore può essere congiunto all’indicatore «totale attivo gestito dai fondi pensione» e segnalato come un unico indicatore. Le BCN devono contrassegnare le serie se «congiunte».

6.

Totale attivo gestito dai fondi pensione  (22) . Questo indicatore si riferisce ai totali di bilancio aggregato dei fondi pensione autonomi. Se non è disponibile un’informazione distinta per i fondi pensione, questo indicatore può essere congiunto all’indicatore «totale investimenti delle imprese di assicurazione» e segnalato come un unico indicatore. In questo caso, si deve fornire un valore nullo per l’indicatore «totale attivo gestito dai fondi pensione».

7.

Numero di filiali di EC di altri paesi dell’UE. Questo indicatore si riferisce al numero di filiali nel paese segnalante che appartengono agli EC residenti in altri paesi dell’UE. Se un EC in un determinato paese ha più di una filiale, si conta come una sola filiale. Le BCN devono accertarsi che i dati da fine 1999 in poi siano coerenti con quelli segnalati nella lista delle IFM.

8.

Totale attivo delle filiali di EC di altri paesi dell'UE. Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle filiali di cui all’indicatore «numero di filiali di EC di altri paesi dell’UE».

9.

Numero di società controllate da EC di altri paesi dell’UE. Questo indicatore si riferisce al numero di società, nel paese segnalante, controllate da un EC residente in altri paesi dell’UE. Si possono contare solo le società controllate che sono di per se stesse EC.

10.

Totale attivo delle società controllate da EC di altri paesi dell'UE. Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle società controllate di cui all’indicatore «numero di società controllate da EC di altri paesi dell’UE».

11.

Numero di filiali di EC di paesi al di fuori dell’UE. Questo indicatore si riferisce al numero di filiali, nel paese segnalante, che appartengono agli EC residenti in paesi che non sono nell'UE. Se una banca in un determinato paese ha più di una filiale, si conta come una sola filiale. Le BCN si devono accertare che i dati siano coerenti con quelli segnalati nella lista delle IFM.

12.

Totale attivo delle filiali di EC di paesi al di fuori dell'UE. Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle filiali di cui all’indicatore «numero di filiali di EC di paesi al di fuori dell’UE».

13.

Numero di società controllate da EC di paesi al di fuori dell’UE. Questo indicatore si riferisce al numero di società controllate residenti nel paese segnalante che sono controllate da EC residenti in paesi che non sono Stati membri.

14.

Totale attivo delle società controllate da EC di paesi al di fuori dell'UE. Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle società controllate di cui all’indicatore «numero di società controllate da EC di paesi al di fuori dell’UE».

15.

Numero di filiali di EC di altri Stati membri dell'area dell'euro. Questo indicatore si riferisce al numero di filiali, nel paese segnalante, che appartengono agli EC residenti in altri Stati membri dell'area dell'euro. Se una banca in un determinato paese ha più di una filiale, si conta come una sola filiale. Le BCN si devono accertare che i dati siano coerenti con quelli segnalati nella lista delle IFM.

16.

Totale attivo delle filiali di EC di altri Stati membri dell'area dell'euro. Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle filiali di cui all’indicatore «numero di filiali di EC di altri Stati membri dell'area dell'euro».

17.

Numero di società controllate da EC di altri Stati membri dell'area dell'euro. Questo indicatore si riferisce al numero di società controllate residenti nel paese segnalante che sono controllate da EC residenti in altri Stati membri dell'area dell'euro.

18.

Totale attivo delle società controllate da EC di altri Stati membri dell'area dell'euro. Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle società controllate di cui all’indicatore «numero di società controllate da EC di altri Stati membri dell'area dell'euro».

Tabella 1

Indicatori finanziari strutturali (consistenze)

Indicatori strutturali

1.

Area residenti nazionali

2.

Altri paesi UE

3.

Paesi al di fuori dell'UE

4.

Altri Stati membri partecipanti

Enti creditizi

Imprese di assicurazione e fondi pensione

Enti creditizi

Enti creditizi

Enti creditizi

Totale

Imprese di assicurazione

Fondi pensione

Numero di occupati presso EC

S1

 

 

 

 

 

 

Numero di filiali di EC

S2

 

 

 

S3

S4

S5

Numero di società controllate da EC

 

 

 

 

S6

S7

S8

Indice Herfindahl per il totale attivo EC

S9

 

 

 

 

 

 

Quota dei 5 maggiori EC sul totale attivo (CR5)

S10

 

 

 

 

 

 

Totale attivo

 

S11

S12

S13

 

 

 

Totale attivo delle filiali

 

 

 

 

S14

S15

S16

Totale attivo delle società controllate

 

 

 

 

S17

S18

S19


Tabella 2

Indicatori finanziari strutturali (aggiustamenti di flusso)

Indicatori strutturali

1.

Area residenti nazionali

2.

Altri paesi UE

3.

Area extra UE

4.

Altri Stati membri partecipanti

Enti creditizi

Imprese di assicurazione e fondi pensione

Enti creditizi

Enti creditizi

Enti creditizi

Totale

Imprese di assicurazione

Fondi pensione

Riclassificazioni e altri aggiustamenti

Totale attivo

 

S20

S21

S22

 

 

 

Totale attivo delle filiali

 

 

 

 

S23

S24

S25

Totale attivo delle società controllate

 

 

 

 

S26

S27

S28

Altri aggiustamenti da rivalutazione

Totale attivo

 

S29

S30

S31

 

 

 

Totale attivo delle filiali

 

 

 

 

S32

S33

S34

Totale attivo delle società controllate

 

 

 

 

S35

S36

S37

PARTE 9

Dati bancari consolidati

Tabella 1.A

Dati bancari consolidati annuali — Segnalanti

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere extra-UE (individuali)

Società controllate estere dell'UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere dell'UE (individuali)

Sezione 1

Operatori soggetti agli obblighi di segnalazione

A.

Grandi dimensioni

B.

Medie dimensioni

C.

Piccole dimensioni

N. degli enti creditizi individuali

 

 

 

 

 

 

 

N. degli enti creditizi consolidati in gruppi bancari

 

 

 

 

 

 

 

N. di gruppi bancari

 

 

 

 

 

 

 

Numero totale di enti creditizi *

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 1.B

Dati bancari consolidati annuali — Redditività ed efficienza

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere extra-UE (individuali)

Società controllate estere dell'UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere dell'UE (individuali)

Sezione 2

Bilancio consolidato

A.

Grandi dimensioni

B.

Medie dimensioni

C.

Piccole dimensioni

ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

Ricavi e costi operativi e finanziari

Interessi attivi

 

 

 

 

 

 

 

Cassa e saldi in contante presso banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie possedute per negoziazione [se contabilizzate separatamente] *

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo [se contabilizzate separatamente] *

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie disponibili per la vendita

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e crediti [inclusi leasing finanziari] *

 

 

 

 

 

 

 

Investimenti posseduti fino a scadenza *

 

 

 

 

 

 

 

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse*

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

(Interessi passivi)

 

 

 

 

 

 

 

(Depositi da banche centrali)

 

 

 

 

 

 

 

(Passività finanziarie possedute per negoziazione [se contabilizzate separatamente])*

 

 

 

 

 

 

 

(Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo [se contabilizzate separatamente])*

 

 

 

 

 

 

 

(Passività finanziarie rilevate al costo ammortizzato)*

 

 

 

 

 

 

 

(Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse)*

 

 

 

 

 

 

 

(Altre passività)

 

 

 

 

 

 

 

(Spese per capitale sociale rimborsabile a richiesta)

 

 

 

 

 

 

 

Interessi attivi netti [campione completo]*

 

 

 

 

 

 

 

Interessi attivi netti [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi da dividendi [campione completo]*

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie possedute per negoziazione [se contabilizzate separatamente]

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo [se contabilizzate separatamente]

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie disponibili per la vendita

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi da dividendi [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]*

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi da commissioni e compensi

 

 

 

 

 

 

 

(Costi per commissioni e compensi)

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi netti da commissioni e compensi [campione completo]*

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi netti da commissioni e compensi [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]*

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili (perdite) realizzati da attività e passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto*

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie disponibili per la vendita

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e crediti [inclusi leasing finanziari]

 

 

 

 

 

 

 

Investimenti posseduti fino a scadenza

 

 

 

 

 

 

 

Passività finanziarie rilevate al costo ammortizzato

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

Utili (perdite) risultanti da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto*

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale e relativi derivati

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti correlati al tasso d'interesse e relativi derivati

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni sui cambi

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti correlati al rischio di credito e relativi derivati

 

 

 

 

 

 

 

Merci e relativi derivati

 

 

 

 

 

 

 

Altro [inclusi derivati ibridi]

 

 

 

 

 

 

 

Utili (perdite) risultanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto*

 

 

 

 

 

 

 

Utili (perdite) risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto

 

 

 

 

 

 

 

 

Differenze di cambio, al netto

 

 

 

 

 

 

 

Risultati di negoziazioni e variazioni dei cambi [campione completo]

 

 

 

 

 

 

 

Risultati di negoziazioni e variazioni dei cambi [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili (perdite) derivanti da eliminazione contabile di attività diverse da quelle possedute per la vendita, al netto

 

 

 

 

 

 

 

Altri ricavi operativi [campione completo]

 

 

 

 

 

 

 

Altri ricavi operativi [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

 

(Altri costi operativi)

 

 

 

 

 

 

 

Totale dei ricavi operativi [campione completo]*

 

 

 

 

 

 

 

Totale dei ricavi operativi [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

 

(Spese amministrative)

 

 

 

 

 

 

 

(Spese di personale)

 

 

 

 

 

 

 

(Spese generali e amministrative)

 

 

 

 

 

 

 

(Ammortamenti)

 

 

 

 

 

 

 

(Immobili, impianti e macchinari)

 

 

 

 

 

 

 

(Investimenti immobiliari)

 

 

 

 

 

 

 

(Altre attività immateriali [diverse dall'avviamento])

 

 

 

 

 

 

 

(Totale dei costi operativi) [campione completo]*

 

 

 

 

 

 

 

(Totale dei costi operativi) [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

 

(Accantonamenti) [campione completo]

 

 

 

 

 

 

 

(Accantonamenti) [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

(Riduzione di valore) [campione completo]

 

 

 

 

 

 

 

(riduzione di valore di attività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo)

 

 

 

 

 

 

 

(Attività finanziarie misurate al costo [strumenti di capitale non quotati])*

 

 

 

 

 

 

 

(Attività finanziarie disponibili per la vendita) *

 

 

 

 

 

 

 

(Prestiti e crediti [inclusi leasing finanziari])*

 

 

 

 

 

 

 

(Investimenti posseduti fino a scadenza) *

 

 

 

 

 

 

 

(Riduzione di valore di attività non finanziarie)

 

 

 

 

 

 

 

(Immobili, impianti e macchinari)

 

 

 

 

 

 

 

(Investimenti immobiliari)

 

 

 

 

 

 

 

(Avviamento)

 

 

 

 

 

 

 

(Altre attività immateriali [diverse dall'avviamento])

 

 

 

 

 

 

 

(Investimenti in società collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto)

 

 

 

 

 

 

 

(Altro)

 

 

 

 

 

 

 

(Riduzione di valore) [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

Rettifiche/riduzioni nette di valore su attività finanziarie [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

Rettifiche/riduzioni nette di valore su attività non finanziarie [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

Avviamento negativo immediatamente rilevato a prospetto di conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

Quota degli utili (perdite) risultanti da società collegate e joint venture contabilizzati con il metodo del patrimonio netto

 

 

 

 

 

 

 

Utili (perdite) da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE UTILI (PERDITE) AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

Oneri (proventi) fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE UTILI (PERDITE) AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO [campione completo]

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE UTILI (PERDITE) AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

Utili (perdite) al netto delle imposte da attività operative cessate

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE UTILI (PERDITE) AL NETTO DELLE IMPOSTE E ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE [campione completo]*

 

 

 

 

 

 

 

Utili (perdite) attribuibili alle minoranze

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILI (PERDITE) ATTRIBUIBILI A POSSESSORI DI CAPITALE PROPRIO DELLA CONTROLLANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RdM < 0

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RdM 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RdM 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RdM 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RdM 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

N. di enti con RdM > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RdM < 0

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RdM 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RdM 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RdM 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RdM 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

% delle attività bancarie totali di enti con RdM > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1.C

Dati bancari consolidati annuali — Qualità delle attività

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere extra-UE (individuali)

Società controllate estere dell'UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere dell'UE (individuali)

Sezione 3

Prestiti deteriorati. accantonamento per perdite e attività che hanno subito una riduzione di valore

A.

Grandi dimensioni

B.

Medie dimensioni

C.

Piccole dimensioni

Totale prestiti in sofferenza e deteriorati (prestiti e titoli di debito) (***********)

 

 

 

 

 

 

 

Totale accantonamenti per perdite (***********)

 

 

 

 

 

 

 

Totale attività che hanno subito una riduzione di valore (prestiti e titoli di debito)

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere extra-UE (individuali)

Società controllate estere dell'UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere dell'UE (individuali)

Sezione 4

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Fair value (valore equo) delle attività che hanno subito una riduzione di valore IAS 39.58-70

A.

Grandi dimensioni

B.

Medie dimensioni

C.

Piccole dimensioni

Strumenti di capitale

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

Strumenti di debito

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere extra-UE (individuali)

Società controllate estere dell'UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere dell'UE (individuali)

Sezione 5

Attività finanziarie disponibili per la vendita.

Totale valore contabile netto

A.

Grandi dimensioni

B.

Medie dimensioni

C.

Piccole dimensioni

Strumenti di capitale

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

Strumenti di debito

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)

 (***********)


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere extra-UE (individuali)

Società controllate estere dell'UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere dell'UE (individuali)

Sezione 6

Prestiti e crediti (inclusi leasing finanziari) e investimenti detenuti fino a scadenza

Attività che hanno subito una riduzione di valore (totale valore contabile lordo) IFRS 7.37; IFRS 7 IG 29 (a)

A.

Grandi dimensioni

B.

Medie dimensioni

C.

Piccole dimensioni

Prestiti e crediti

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di debito

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

Investimenti posseduti fino a scadenza

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di debito

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere extra-UE (individuali)

Società controllate estere dell'UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere dell'UE (individuali)

Sezione 7

Prestiti e crediti (inclusi leasing finanziari) e investimenti posseduti fino a scadenza

(Svalutazioni per attività finanziarie valutate individualmente) IAS 39 AG 84-86; IFRS 7.37 (b)

A.

Grandi dimensioni

B.

Medie dimensioni

C.

Piccole dimensioni

Prestiti e crediti

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di debito

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

Investimenti posseduti fino a scadenza

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di debito

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere extra-UE (individuali)

Società controllate estere dell'UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere dell'UE (individuali)

Sezione 8

Prestiti e crediti (inclusi leasing finanziari) e investimenti posseduti fino a scadenza

(Svalutazioni per attività finanziarie valutate collettivamente) (include svalutazioni per perdite sostenute non riportate) IAS 39 AG 84-90

A.

Grandi dimensioni

B.

Medie dimensioni

C.

Piccole dimensioni

Prestiti e crediti

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di debito

 

 

 

 

 

 

 

di cui: svalutazioni per perdite sostenute non riportate

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

di cui: svalutazioni per perdite sostenute non riportate

 

 

 

 

 

 

 

Investimenti posseduti fino a scadenza

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di debito

 

 

 

 

 

 

 

di cui: svalutazioni per perdite sostenute non riportate

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

di cui: svalutazioni per perdite sostenute non riportate

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere extra-UE (individuali)

Società controllate estere dell'UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere dell'UE (individuali)

Sezione 9.

Prestiti e crediti (inclusi leasing finanziari) e investimenti posseduti fino a scadenza

Totale valore contabile netto

A.

Grandi dimensioni

B.

Medie dimensioni

C.

Piccole dimensioni

Prestiti e crediti

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di debito

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

Investimenti posseduti fino a scadenza

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di debito

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1.D

Dati bancari consolidati annuali — Bilancio

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere extra-UE (individuali)

Società controllate estere dell'UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere dell'UE (individuali)

Sezione 10.

Attivo

A.

Grandi dimensioni

B.

Medie dimensioni

C.

Piccole dimensioni

Cassa e saldi in contante presso banche centrali (************)

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie detenute per negoziazione (************)

 

 

 

 

 

 

 

Derivati detenuti per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di debito

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di debito

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie disponibili per la vendita

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di debito

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e crediti inclusi leasing finanziari

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di debito

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

Investimenti posseduti fino a scadenza

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di debito

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

Derivati–Contabilizzazione delle operazioni di copertura

 

 

 

 

 

 

 

Coperture di fair value (valore equo)

 

 

 

 

 

 

 

Coperture di flussi finanziari

 

 

 

 

 

 

 

Coperture di un investimento netto in una gestione estera

 

 

 

 

 

 

 

Coperture di fair value (valore equo) dal rischio di tasso di interesse

 

 

 

 

 

 

 

Coperture di flussi finanziari dal rischio di tasso di interesse

 

 

 

 

 

 

 

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse

 

 

 

 

 

 

 

Attività materiali

 

 

 

 

 

 

 

Immobili, impianti e macchinari

 

 

 

 

 

 

 

Investimenti immobiliari

 

 

 

 

 

 

 

Attività immateriali

 

 

 

 

 

 

 

Avviamento

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività immateriali

 

 

 

 

 

 

 

Investimenti in società collegate, controllate e joint venture (contabilizzate con il metodo del patrimonio netto – incluso l'avviamento)

 

 

 

 

 

 

 

Attività fiscali

 

 

 

 

 

 

 

Attività fiscali correnti

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

Attività fiscali differite

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

 

 

 

 

 

 

 

Totale prestiti e anticipazioni [campione completo] (************)

 

 

 

 

 

 

 

Totale prestiti e anticipazioni [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

Totale strumenti di debito [campione completo] (************)

 

 

 

 

 

 

 

Totale strumenti di debito [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

Totale strumenti di capitale incluse azioni e quote ed altri titoli a reddito variabile [campione completo] (************)

 

 

 

 

 

 

 

Totale strumenti di capitale incluse azioni e quote ed altri titoli a reddito variabile [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA' TOTALI (campione completo) (************)

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA' TOTALI (banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio) (************)

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere extra-UE (individuali)

Società controllate estere dell'UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere dell'UE (individuali)

Sezione 11.

Passivo

A.

Grandi dimensioni

B.

Medie dimensioni

C.

Piccole dimensioni

Depositi da banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

Passività finanziarie detenute per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

Derivati detenuti per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni corte

 

 

 

 

 

 

 

Depositi degli enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

Depositi (diversi da quelli degli enti creditizi)

 

 

 

 

 

 

 

Certificati di debito (incluse obbligazioni destinate ad essere riacquistate a breve termine)

 

 

 

 

 

 

 

Altre passività finanziarie detenute per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

Depositi degli enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

Depositi (diversi da quelli degli enti creditizi)

 

 

 

 

 

 

 

Certificati di debito (incluse obbligazioni)

 

 

 

 

 

 

 

Passività subordinate

 

 

 

 

 

 

 

Altre passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

 

 

 

 

 

 

 

Passività finanziarie rilevate al costo ammortizzato

 

 

 

 

 

 

 

Depositi degli enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

Depositi (diversi da quelli degli enti creditizi)

 

 

 

 

 

 

 

Certificati di debito (incluse obbligazioni)

 

 

 

 

 

 

 

Passività subordinate

 

 

 

 

 

 

 

Altre passività finanziarie rilevate al costo ammortizzato

 

 

 

 

 

 

 

Passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite

 

 

 

 

 

 

 

Derivati–Contabilizzazione delle operazioni di copertura

 

 

 

 

 

 

 

Coperture di fair value (valore equo)

 

 

 

 

 

 

 

Coperture di flussi finanziari

 

 

 

 

 

 

 

Coperture di un investimento netto in una gestione estera

 

 

 

 

 

 

 

Coperture di fair value (valore equo) dal rischio di tasso di interesse

 

 

 

 

 

 

 

Coperture di flussi finanziari dal rischio di tasso di interesse

 

 

 

 

 

 

 

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse

 

 

 

 

 

 

 

Fondi di accantonamento

 

 

 

 

 

 

 

Ristrutturazioni

 

 

 

 

 

 

 

Questioni giuridiche e contenzioso tributario pendenti

 

 

 

 

 

 

 

Pensioni e altre obbligazioni per benefici successivi al pensionamento

 

 

 

 

 

 

 

Impegni di credito e garanzie

 

 

 

 

 

 

 

Contratti onerosi

 

 

 

 

 

 

 

Altri accantonamenti

 

 

 

 

 

 

 

Passività per imposte

 

 

 

 

 

 

 

Passività fiscali correnti

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

Passività fiscali differite

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

Capitale sociale rimborsabile a richiesta (es. quote cooperative)

 

 

 

 

 

 

 

Passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

 

 

 

 

 

 

 

Importi dovuti agli enti creditizi [campione completo] (************)

 

 

 

 

 

 

 

Importi dovuti agli enti creditizi [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

Importi dovuti ai clienti (diversi dagli enti creditizi) [campione completo] (************)

 

 

 

 

 

 

 

Importi dovuti ai clienti (diversi dagli enti creditizi) [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

Totale certificati di debito [campione completo] (************)

 

 

 

 

 

 

 

Totale certificati di debito [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

Altre passività (banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio)

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVITA' TOTALI (campione completo)

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVITA' TOTALI (banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio)

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere extra-UE (individuali)

Società controllate estere dell'UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere dell'UE (individuali)

Sezione 12.

Patrimonio netto e partecipazioni di minoranza

A.

Grandi dimensioni

B.

Medie dimensioni

C.

Piccole dimensioni

Capitale emesso

 

 

 

 

 

 

 

Capitale versato

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

Capitale richiamato ma non versato

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

Sovrapprezzo azioni

 

 

 

 

 

 

 

Altro patrimonio netto

 

 

 

 

 

 

 

Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

Altri strumenti di capitale

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

 (************)

Riserve da valutazione e altre differenze di valutazione su:

 

 

 

 

 

 

 

Attività materiali

 

 

 

 

 

 

 

Attività immateriali

 

 

 

 

 

 

 

Copertura di investimenti netti in gestioni estere (parte efficace)

 

 

 

 

 

 

 

Conversione di valuta estera

 

 

 

 

 

 

 

Copertura di flussi finanziari (parte efficace)

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie disponibili per la vendita

 

 

 

 

 

 

 

Attività non correnti o gruppi in dismissione posseduti per la vendita

 

 

 

 

 

 

 

Altre voci

 

 

 

 

 

 

 

Riserve (inclusi utili non distribuiti)

 

 

 

 

 

 

 

(Azioni proprie)

 

 

 

 

 

 

 

Reddito dell'anno corrente

 

 

 

 

 

 

 

(Acconti su dividendi)

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazioni di minoranza

 

 

 

 

 

 

 

Riserve da valutazione e altre differenze di valutazione

 

 

 

 

 

 

 

Altre voci

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE PATRIMONIO NETTO [campione completo] (************)

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE PATRIMONIO NETTO [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere extra-UE (individuali)

Società controllate estere dell'UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere dell'UE (individuali)

Sezione 13.

Impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni

A.

Grandi dimensioni

B.

Medie dimensioni

C.

Piccole dimensioni

IMPEGNI ALL'EROGAZIONE DI PRESTITI

 

 

 

 

 

 

 

Dati:

 

 

 

 

 

 

 

Ricevuti:

 

 

 

 

 

 

 

GARANZIE FINANZIARIE

 

 

 

 

 

 

 

Date:

 

 

 

 

 

 

 

Garanzie ricevute:

 

 

 

 

 

 

 

Derivati su crediti ricevuti:

 

 

 

 

 

 

 

ALTRI IMPEGNI (es. Agevolazioni per l'emissione di effetti e di credito rinnovabile,…)

 

 

 

 

 

 

 

Dati a un'altra controparte:

 

 

 

 

 

 

 

Ricevuti da un'altra controparte:

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1.E

Dati bancari consolidati annuali — Adeguatezza patrimoniale

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere extra-UE (individuali)

Società controllate estere dell'UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere dell'UE (individuali)

Sezione 14.

Fondi propri

A.

Grandi dimensioni

B.

Medie dimensioni

C.

Piccole dimensioni

TOTALE FONDI PROPRI A FINI DI SOLVIBILITÀ

 

 

 

 

 

 

 

FONDI PROPRI DI BASE

 

 

 

 

 

 

 

Capitale ammissibile

 

 

 

 

 

 

 

Di cui: Strumenti non innovativi soggetti a limite

 

 

 

 

 

 

 

Di cui: Strumenti innovativi soggetti a limite

 

 

 

 

 

 

 

Capitale versato

 

 

 

 

 

 

 

(Azioni proprie)

 

 

 

 

 

 

 

Sovrapprezzo azioni

 

 

 

 

 

 

 

Altri strumenti ammissibili come capitale

 

 

 

 

 

 

 

Riserve ammissibili

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazioni di minoranza

 

 

 

 

 

 

 

Di cui: Strumenti non innovativi soggetti a limite

 

 

 

 

 

 

 

Di cui: Strumenti innovativi soggetti a limite

 

 

 

 

 

 

 

Di cui: Strumenti ibridi

 

 

 

 

 

 

 

Fondi per rischi bancari generali

 

 

 

 

 

 

 

Altri fondi propri di base specifici per paese

 

 

 

 

 

 

 

Di cui: Strumenti non innovativi soggetti a limite

 

 

 

 

 

 

 

Di cui: Strumenti innovativi soggetti a limite

 

 

 

 

 

 

 

Di cui: Strumenti ibridi

 

 

 

 

 

 

 

(Altre deduzioni da fondi propri di base)

 

 

 

 

 

 

 

Di cui: (Superamento dei limiti per strumenti non innovativi)

 

 

 

 

 

 

 

Di cui: (Superamento dei limiti per strumenti innovativi)

 

 

 

 

 

 

 

Di cui: (Superamento dei limiti per strumenti ibridi)

 

 

 

 

 

 

 

FONDI PROPRI AGGIUNTIVI

 

 

 

 

 

 

 

FONDI PROPRI AGGIUNTIVI CENTRALI

 

 

 

 

 

 

 

Di cui: Superamento dei limiti per fondi propri di base trasferiti a fondi propri aggiuntivi

 

 

 

 

 

 

 

Fondi propri aggiuntivi supplementari

 

 

 

 

 

 

 

(Deduzioni da fondi propri aggiuntivi)

 

 

 

 

 

 

 

(DEDUZIONI DA FONDI PROPRI DI BASE E FONDI PROPRI AGGIUNTIVI)

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE FONDI PROPRI DI BASE A FINI DI SOLVIBILITÀ GENERALE (*************)

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE FONDI PROPRI AGGIUNTIVI A FINI DI SOLVIBILITÀ GENERALE

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE FONDI PROPRI AGGIUNTIVI SPECIFICI A COPERTURA DI RISCHI DI MERCATO

 

 

 

 

 

 

 

(DEDUZIONI DA FONDI PROPRI TOTALI)

 

 

 

 

 

 

 

VOCI PER MEMORIA: Eccesso (carenza) di accantonamenti nell'ambito del metodo IRB

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere extra-UE (individuali)

Società controllate estere dell'UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere dell'UE (individuali)

Sezione 15

Requisiti patrimoniali

A.

Grandi dimensioni

B.

Medie dimensioni

C.

Piccole dimensioni

TOTALE REQUISITI PATRIMONIALI (*************)

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE REQUISTI PATRIMONIALI PER RISCHI DI CREDITO, DI CONTROPARTE E DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE

 

 

 

 

 

 

 

Metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

Classi di esposizioni escluse le posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni regionali o locali

 

 

 

 

 

 

 

Organi amministrativi e imprese non commerciali

 

 

 

 

 

 

 

Banche multilaterali di sviluppo

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazioni internazionali

 

 

 

 

 

 

 

Enti

 

 

 

 

 

 

 

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

Garantite da beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni scadute

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni appartenenti a categorie ad alto rischio per fini regolamentari

 

 

 

 

 

 

 

Obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

Crediti a breve termine verso enti e imprese

 

 

 

 

 

 

 

Organismi di investimento collettivo (OIC)

 

 

 

 

 

 

 

Altre voci

 

 

 

 

 

 

 

Classi di esposizioni escluse le posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo IRB

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

Enti

 

 

 

 

 

 

 

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività diverse da crediti

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

Metodo basato sui rating interni (IRB)

 

 

 

 

 

 

 

Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

Enti

 

 

 

 

 

 

 

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

Enti

 

 

 

 

 

 

 

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale in base a IRB

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni verso la cartolarizzazione in base a IRB

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività diverse da crediti

 

 

 

 

 

 

 

RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE REQUISITI PATRIMONIALI PER RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

 

 

 

 

 

 

 

Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a metodi standardizzati (SA)

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di debito negoziati

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

Cambio

 

 

 

 

 

 

 

Merci

 

 

 

 

 

 

 

Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a modelli interni (IM)

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE REQUISITI PATRIMONIALI PER RISCHI OPERATIVI (OpR)

 

 

 

 

 

 

 

Metodo base per il rischio operativo (BIA)

 

 

 

 

 

 

 

Metodi standardizzati (STA) / metodi standardizzati alternativi (ASA) per il rischio operativo

 

 

 

 

 

 

 

Metodi avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo

 

 

 

 

 

 

 

ALTRI E TRANSITORI REQUISITI PATRIMONIONALI

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE

Filiali estere extra-UE

Società controllate estere dell'UE

Filiali estere dell'UE

Sezione 16.

Rischio di credito - numero di enti per metodo

Banche di grandi dimensioni

Banche di medie dimensioni

Banche di piccole dimensioni

Metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

Metodo IRB di base

 

 

 

 

 

 

 

Metodo IRB avanzato

 

 

 

 

 

 

 

Numero totale di enti (che applicano uno o più metodi di rischio di credito)

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE

Filiali estere extra-UE

Società controllate estere dell'UE

Filiali estere dell'UE

Sezione 17.

Rischio di mercato - numero di enti per metodo

Banche di grandi dimensioni

Banche di medie dimensioni

Banche di piccole dimensioni

Metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

Modelli interni

 

 

 

 

 

 

 

Numero totale di enti (che applicano uno o più metodi di rischio di mercato)

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE

Filiali estere extra-UE

Società controllate estere dell'UE

Filiali estere dell'UE

Sezione 18.

Requisiti patrimoniali. Rischio operativo - numero di enti per metodo

Banche di grandi dimensioni

Banche di medie dimensioni

Banche di piccole dimensioni

Metodo base per il rischio operativo

 

 

 

 

 

 

 

Metodo standardizzato / Metodo standardizzato alternativo

 

 

 

 

 

 

 

Metodo avanzato di misurazione

 

 

 

 

 

 

 

Numero totale di enti (che applicano uno o più metodi di rischio operativo)

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali + società controllate e filiali estere extra-EU

Società controllate e filiali estere dell'UE

Sezione 19.

Requisiti patrimoniali. Coefficiente di solvibilità(%)

Numero di enti

Requisiti patrimoniali

Attivo

Numero di enti

Requisiti patrimoniali

Attivo

< 8

 

 

 

 

 

 

8 - 10

 

 

 

 

 

 

10 - 12

 

 

 

 

 

 

12 - 14

 

 

 

 

 

 

> 14

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali + società controllate e filiali estere extra-EU

Società controllate e filiali estere dell'UE

Sezione 20.

Requisiti patrimoniali. Coefficiente di classe 1 (%)

Numero di enti

Requisiti patrimoniali

Attivo

Numero di enti

Requisiti patrimoniali

Attivo

< 4

 

 

 

 

 

 

4 - 6

 

 

 

 

 

 

6 - 8

 

 

 

 

 

 

8 - 12

 

 

 

 

 

 

> 12

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE

Filiali estere extra-UE

Società controllate estere dell'UE

Filiali estere dell'UE

Sezione 21.

Esposizioni

Banche di grandi dimensioni

Banche di medie dimensioni

Banche di piccole dimensioni

TOTALE ESPOSIZIONI A RISCHIO DI CREDITO (prima dell'applicazione di fattori di conversione del credito, prima dell'attenuazione del rischio di credito)

 

 

 

 

 

 

 

Metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

Classi di esposizioni escluse le posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni regionali o locali

 

 

 

 

 

 

 

Organi amministrativi e imprese non commerciali

 

 

 

 

 

 

 

Banche multilaterali di sviluppo

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazioni internazionali

 

 

 

 

 

 

 

Enti

 

 

 

 

 

 

 

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

Garantite da beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni scadute

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni appartenenti a categorie ad alto rischio per fini regolamentari

 

 

 

 

 

 

 

Obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

Crediti a breve termine verso enti e imprese

 

 

 

 

 

 

 

Organismi di investimento collettivo (OIC)

 

 

 

 

 

 

 

Altre voci

 

 

 

 

 

 

 

Classi di esposizioni escluse le posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo IRB

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

Enti

 

 

 

 

 

 

 

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività diverse da crediti

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

Metodo basato sui rating interni (IRB)

 

 

 

 

 

 

 

Metodo IRB di base

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

Enti

 

 

 

 

 

 

 

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

Metodo IRB avanzato

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

Enti

 

 

 

 

 

 

 

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di capitale in base a IRB

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni verso la cartolarizzazione in base a IRB

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività diverse da crediti

 

 

 

 

 

 

 

RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Metodo standardizzato

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Metodo standardizzato escluse le posizioni verso la cartolarizzazione

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Metodo basato sui rating interni (IRB)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Metodo IRB di base

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Amministrazioni centrali e banche centrali

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Enti

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 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Imprese

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 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Al dettaglio

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 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Metodo IRB avanzato

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Amministrazioni centrali e banche centrali

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Enti

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 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Imprese

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Al dettaglio

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Strumenti di capitale in base a IRB

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Posizioni verso la cartolarizzazione in base a IRB

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Altre attività diverse da crediti

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

IRB: PERDITA ATTESA

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Metodo IRB di base

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 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Amministrazioni centrali e banche centrali

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Enti

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Imprese

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 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Al dettaglio

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 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Metodo IRB avanzato

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Amministrazioni centrali e banche centrali

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Enti

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Imprese

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Al dettaglio

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Strumenti di capitale in base a IRB

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

 (*************)

Tabella 2.A

Dati bancari consolidati semestrali — Segnalanti

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere extra-UE (individuali)

Società controllate estere dell'UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere dell'UE (individuali)

Sezione 1.

Operatori soggetti agli obblighi di segnalazione

A.

Grandi dimensioni

B.

Medie dimensioni

C.

Piccole dimensioni

Numero di enti creditizi individuali

 

 

 

 

 

 

 

N. degli enti creditizi consolidati in gruppi bancari

 

 

 

 

 

 

 

N. di gruppi bancari

 

 

 

 

 

 

 

Numero totale di enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 2.B

Dati bancari consolidati semestrali — Redditività ed efficienza

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere extra-UE (individuali)

Società controllate estere dell'UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere dell'UE (individuali)

Sezione 2.

Bilancio consolidato

A.

Grandi dimensioni

B.

Medie dimensioni

C.

Piccole dimensioni

ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi e costi operativi e finanziari

 

 

 

 

 

 

 

Interessi attivi [campione completo]

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie detenute per negoziazione [se contabilizzate separatamente]

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo [se contabilizzate separatamente]

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie disponibili per la vendita

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e crediti [inclusi leasing finanziari]

 

 

 

 

 

 

 

Investimenti detenuti fino a scadenza

 

 

 

 

 

 

 

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse

 

 

 

 

 

 

 

(Passività finanziarie detenute per negoziazione [se contabilizzate separatamente])

 

 

 

 

 

 

 

(Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo [se contabilizzate separatamente])

 

 

 

 

 

 

 

(Passività finanziarie rilevate al costo ammortizzato)

 

 

 

 

 

 

 

(Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse)

 

 

 

 

 

 

 

Interessi attivi netti [campione completo]

 

 

 

 

 

 

 

Interessi attivi netti [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi da dividendi [campione completo]

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi da dividendi [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi netti da commissioni e compensi [campione completo]

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi netti da commissioni e compensi [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

 

Utili (perdite) realizzati da attività e passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto

 

 

 

 

 

 

 

Utili (perdite) risultanti da attività e passività finanziarie detenute per negoziazione, al netto

 

 

 

 

 

 

 

Utili (perdite) risultanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto

 

 

 

 

 

 

 

Totale dei ricavi operativi [campione completo]

 

 

 

 

 

 

 

Totale dei ricavi operativi [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

(Totale dei costi operativi) [campione completo]

 

 

 

 

 

 

 

(Totale dei costi operativi) [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

(Accantonamenti) [campione completo]

 

 

 

 

 

 

 

(Accantonamenti) [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

(Riduzione di valore) [campione completo]

 

 

 

 

 

 

 

(Riduzione di valore) [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

(Riduzione di valore di attività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo)

 

 

 

 

 

 

 

(Attività finanziarie misurate al costo [strumenti di capitale non quotati])

 

 

 

 

 

 

 

(Attività finanziarie disponibili per la vendita)

 

 

 

 

 

 

 

(Finanziamenti e crediti [inclusi leasing finanziari])

 

 

 

 

 

 

 

(Investimenti posseduti fino a scadenza)

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE UTILI (PERDITE) AL NETTO DI IMPOSTE E ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE [campione completo]

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 2.C

Dati bancari consolidati semestrali — Qualità delle attività

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere extra-UE (individuali)

Società controllate estere dell'UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere dell'UE (individuali)

Sezione 3.

Prestiti deteriorati. accantonamento per perdite e attività che hanno subito una riduzione di valore

A.

Grandi dimensioni

B.

Medie dimensioni

C.

Piccole dimensioni

Totale prestiti in sofferenza e deteriorati (prestiti e titoli di debito)

 

 

 

 

 

 

 

Totale accantonamenti per perdite (prestiti e titoli di debito)

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2.D

Dati bancari consolidati semestrali — Bilancio

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere extra-UE (individuali)

Società controllate estere dell'UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere dell'UE (individuali)

Sezione 10.

Attivo

A.

Grandi dimensioni

B.

Medie dimensioni

C.

Piccole dimensioni

Cassa e saldi in contante presso banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie detenute per negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie disponibili per la vendita

 

 

 

 

 

 

 

Attività immateriali [campione completo]

 

 

 

 

 

 

 

Totale prestiti e anticipazioni [campione completo]

 

 

 

 

 

 

 

Totale prestiti e anticipazioni [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

Totale strumenti di debito [campione completo]

 

 

 

 

 

 

 

Totale strumenti di debito [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

Totale strumenti di capitale incluse azioni e quote ed altri titoli a reddito variabile [campione completo]

 

 

 

 

 

 

 

Totale strumenti di capitale incluse azioni e quote ed altri titoli a reddito variabile [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA' TOTALI [campione completo]

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ TOTALI [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere extra-UE (individuali)

Società controllate estere dell'UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere dell'UE (individuali)

Sezione 11.

Passivo

A.

Grandi dimensioni

B.

Medie dimensioni

C.

Piccole dimensioni

Importi dovuti agli enti creditizi [campione completo]

 

 

 

 

 

 

 

Importi dovuti agli enti creditizi [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

Importi dovuti ai clienti (diversi dagli enti creditizi) [campione completo]

 

 

 

 

 

 

 

Importi dovuti ai clienti [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

Totale certificati di debito [campione completo]

 

 

 

 

 

 

 

Totale certificati di debito [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere extra-UE (individuali)

Società controllate estere dell'UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere dell'UE (individuali)

Sezione 12.

Strumenti di capitale e interessi di minoranza

A.

Grandi dimensioni

B.

Medie dimensioni

C.

Piccole dimensioni

TOTALE PATRIMONIO NETTO [campione completo]

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE PATRIMONIO NETTO [banche non-IFRS e banche IFRS non segnalanti portafoglio]

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2.E

Dati bancari consolidati semestrali — Adeguatezza patrimoniale

 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere extra-UE (individuali)

Società controllate estere dell'UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere dell'UE (individuali)

Sezione 14.

Fondi propri

A.

Grandi dimensioni

B.

Medie dimensioni

C.

Piccole dimensioni

TOTALE FONDI PROPRI A FINI DI SOLVIBILITÀ

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE FONDI PROPRI DI BASE A FINI DI SOLVIBILITÀ GENERALE

 

 

 

 

 

 

 


 

Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali

Società controllate estere extra-UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere extra-UE (individuali)

Società controllate estere dell'UE (sub-consolidate o individuali)

Filiali estere dell'UE (individuali)

Sezione 15.

Requisiti patrimoniali

A.

Grandi dimensioni

B.

Medie dimensioni

C.

Piccole dimensioni

TOTALE REQUISITI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE REQUISTI PATRIMONIALI PER RISCHI DI CREDITO, DI CONTROPARTE E DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE REQUISITI PATRIMONIALI PER RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE REQUISIII PATRIMONIALI PER RISCHI OPERATIVI (OpR)

 

 

 

 

 

 

 

ALTRI E TRANSITORI REQUISITI PATRIMONIONALI

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 10

Dati per gli scopi del FMI

Tabella 1

Dati (consistenze) relativi alle BCN

 

BCN residenti nazionali

BCN residenti in altri Stati membri dell'area dell'euro

BCE

Resto del mondo

Non altrimenti classificato

PASSIVO

9

Depositi

 

 

 

 

 

ATTIVO

2

Crediti

 

 

 

 

 

di cui: depositi internazionali connessi a riserve valutarie presso la BCE (23)

 

 

 

 

 

3

Titoli di debito detenuti

 

 

 

 

 

5

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 


Tabella 2

Dati (consistenze) relativi alle altre IFM

 

BCN residenti nazionali

BCN residenti in altri Stati membri dell'area dell'euro

BCE

Resto del mondo

Non altrimenti classificato

PASSIVO

9

Depositi

 

 

 

 

 

ATTIVO

2

Crediti

 

 

 

 

 

3

Titoli di debito detenuti

 

 

 

 

 

5

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

PARTE 11

Statistiche su altri intermediari finanziari, ad eccezione di imprese di assicurazione e fondi pensione(escluse le società veicolo)

Sezione 1 —   Tabelle di segnalazione

Nella tabella seguente sono indicati i dati che devono essere segnalati per gli operatori su valori mobiliari e strumenti derivati (OVMSD), le società finanziarie che concedono finanziamenti (SF) e altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione diversi da OVMSD e SF (altri AIF).

Dati su OVMSD, SF e altri AIF. Indicatori principali/voci per memoria

Nome e scadenza/disaggregazione geografica/settoriale

OVMSD

SF

Altri AIF

ATTIVO

Depositi/mondo/totale

Principale

 

 

Crediti/mondo/totale

 

Principale

 

Crediti/mondo/IFM

 

Principale

 

Crediti/mondo/istituzioni diverse dalle IFM/totale

 

Principale

 

Crediti/mondo/istituzioni diverse dalle IFM/società non finanziarie

 

Principale

 

Crediti/mondo/istituzioni diverse dalle IFM/famiglie/totale

 

Principale

 

Crediti/mondo/istituzioni finanziarie diverse dalle IFM/famiglie/credito al consumo

 

Principale

 

Crediti/mondo/istituzioni diverse dalle IFM/famiglie/crediti per l’acquisto di un’abitazione

 

Principale

 

Crediti/mondo/istituzioni diverse dalle IFM/famiglie/altre finalità (residuali)

 

Principale

 

Crediti/residenti nazionali/totale

 

Principale

 

Crediti/residenti nazionali/IFM

 

Principale

 

Crediti/residenti nazionali/istituzioni diverse dalle IFM/totale

 

Principale

 

Crediti/residenti nazionali/istituzioni diverse dalle IFM/società non finanziarie

 

Principale

 

Crediti/residenti nazionali/istituzioni diverse dalle IFM/famiglie/totale

 

Principale

 

Crediti/residenti nazionali/istituzioni diverse dalle IFM/famiglie/credito al consumo

 

Principale

 

Crediti/residenti nazionali/istituzioni diverse dalle IFM/famiglie/crediti per l’acquisto di un’abitazione

 

Principale

 

Crediti/residenti nazionali/istituzioni diverse dalle IFM/famiglie/altre finalità (residuali)

 

Principale

 

Crediti/residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali/totale

 

Principale

 

Crediti/residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali/IFM

 

Principale

 

Crediti/residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali/istituzioni diverse dalle IFM/totale

 

Principale

 

Crediti/residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali/istituzioni diverse dalle IFM/società non finanziarie

 

Principale

 

Crediti/residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali/istituzioni diverse dalle IFM/famiglie/totale

 

Principale

 

Crediti/residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali/istituzioni diverse dalle IFM/famiglie/credito al consumo

 

Principale

 

Crediti/residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali/istituzioni diverse dalle IFM/famiglie/crediti per l'acquisto di un'abitazione

 

Principale

 

Crediti/residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali/istituzioni diverse dalle IFM/famiglie/altre finalità (residuali)

 

Principale

 

Titoli di debito detenuti/mondo/totale

Principale

Principale

 

Azioni e altre partecipazioni/mondo/totale

Principale

Principale

 

Quote e partecipazioni in fondi investimento/mondo/totale

Principale

 

 

Derivati finanziari/mondo/totale

Principale

 

 

Altre attività, inclusi i «crediti»/mondo/totale

Principale

 

 

Altre attività, inclusi «depositi», «cassa», «quote e partecipazioni in fondi d’investimento», «attività non finanziarie» e «derivati finanziari»/mondo/totale

 

Principale

 

TOTALE ATTIVO/PASSIVO/mondo/totale

Principale

Principale

Per memoria

PASSIVO

Crediti e depositi ricevuti/mondo/totale

Principale

Principale

 

Titoli di debito emessi/mondo/totale

Principale

Principale

 

Capitale e riserve/mondo/totale

Principale

Principale

 

Derivati finanziari/mondo/totale

Principale

 

 

Altre passività/mondo/totale

Principale

 

 

Altre passività, inclusi i «derivati finanziari»/mondo/totale

 

Principale

 

Sezione 2 —   Categorie degli strumenti e regole di valutazione

In linea con il SEC 2010, in principio, l’attivo e il passivo devono essere valutati utilizzando i prezzi correnti di mercato alla data a cui il bilancio fa riferimento. I depositi e i crediti devono essere segnalati al valore nominale, esclusi gli interessi maturati.

Attivo

Totale attivo/passivo: il totale dell’attivo deve essere pari alla somma di tutte le voci distintamente individuate sul lato attivo del bilancio e deve inoltre essere pari al totale del passivo.

1.

Depositi: questa voce (24) comprende due sotto-categorie principali: depositi trasferibili e altri depositi. Le disponibilità in contanti sono anch’esse da includere sotto tale voce.

Regole di valutazione: conformemente al principio generale di contabilità per competenza, gli interessi maturati sui depositi devono essere iscritti in bilancio al loro maturare, ossia sulla base del principio di competenza, piuttosto che nel momento in cui sono realmente ricevuti o pagati, ossia sulla base del principio di cassa. Gli interessi maturati su depositi devono essere classificati su base lorda sotto la categoria «altre attività».

Nel caso di SF, tale voce deve essere segnalata sotto la voce «altre attività».

2.

Prestiti: questa voce comprende:

crediti concessi alle famiglie sotto forma di credito al consumo, vale a dire crediti concessi per fini personali collegati al consumo di beni e servizi; crediti per l’acquisto di un’abitazione, vale a dire crediti concessi al fine di effettuare investimenti immobiliari per uso proprio o da cedere in locazione, ivi inclusi la costruzione e la ristrutturazione dell’immobile; e altri, vale a dire crediti concessi per finalità diverse dal consumo e dall'acquisto di un'abitazione, quali attività economiche, consolidamento del debito, istruzione, ecc.,

attività di leasing finanziario a favore di terzi,

crediti deteriorati che non sono stati ancora rimborsati o cancellati,

disponibilità in titoli non negoziabili,

debiti subordinati nella forma di crediti.

Per quanto riguarda la sotto-categoria OVMSD, i crediti devono essere assegnati alla voce «altre attività».

Regole di valutazione: i crediti concessi dagli AIF sono registrati al lordo di tutti i relativi accantonamenti, generali e specifici, fino a quando i crediti non siano stati cancellati dall’ente segnalante, momento nel quale i crediti sono rimossi dal bilancio.

Conformemente al principio generale di contabilità per competenza, gli interessi maturati sui crediti devono essere iscritti in bilancio al loro maturare, ossia sulla base del principio di competenza, piuttosto che nel momento in cui sono realmente ricevuti o pagati, ossia sulla base del principio di cassa. Gli interessi maturati su crediti devono essere classificati su base lorda sotto la categoria «altre attività».

3.

Titoli di debito: tale voce include disponibilità in titoli di debito, che sono strumenti finanziari negoziabili costituenti prova del debito, sono di norma negoziati sui mercati secondari o possono essere compensati sul mercato e non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull'istituzione emittente. Include prestiti negoziati divenuti negoziabili su un mercato organizzato, purché sussista la prova di contrattazioni sul mercato secondario, inclusa l'esistenza di market maker, e di quotazioni frequenti dell'attività finanziaria, comprovate, ad esempio, dallo scarto danaro-lettera.

Regole di valutazione: in linea con gli standard del SEC 2010, i titoli di debito devono essere segnalati al valore di mercato.

4.

Azioni e altre partecipazioni: rappresentano diritti di proprietà su società o quasi-società. Tali attività finanziarie attribuiscono generalmente ai loro titolari il diritto a una partecipazione agli utili delle società o delle quasi-società e a una quota delle loro attività nette in caso di liquidazione. Le azioni e altre partecipazioni non comprendono le quote e partecipazioni in fondi investimento.

Questa voce include:

azioni quotate: titoli rappresentativi di capitale quotati in una borsa valori. Può trattarsi di una borsa valori riconosciuta o qualunque altro tipo di mercato secondario. Le azioni quotate sono designate anche come azioni in listino. L’esistenza di quotazioni di azioni quotate in borsa implica che i prezzi correnti di mercato sono di solito prontamente disponibili (SEC 2010, paragrafo 5.146),

Azioni non quotate: titoli rappresentativi di capitale non oggetto di quotazione in una borsa valori (SEC 2010, paragrafo 5.147),

altre partecipazioni: tutte le forme di partecipazione al capitale diverse da azioni quotate o non quotate (SEC 2010, paragrafi 5.153-5.154)

Regole di valutazione: in linea con gli standard del SEC 2010, le azioni e altre partecipazioni devono essere segnalate al valore di mercato.

5.

quote e partecipazioni in fondi di investimento: tale voce include disponibilità di quote e partecipazioni emesse da FCM e fondi di investimento diversi dai FCM.

Per la sotto-categoria SF, le quote/partecipazioni in fondi di investimento devono essere assegnate alla voce «altre attività».

Regole di valutazione: in linea con gli standard del SEC 2010, le quote/partecipazioni in fondi di investimento devono essere segnalate al valore di mercato.

6.

Derivati finanziari: questa voce include:

opzioni,

warrant,

future,

forward,

swap

derivati creditizi.

Nel caso di SF, tale voce deve essere segnalata sotto la voce «altre attività».

Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti in bilancio al valore di mercato su base lorda. I contratti derivati non standardizzati aventi un valore di mercato positivo sono registrati nel lato dell’attivo del bilancio, mentre i contratti aventi un valore lordo di mercato negativo nel lato del passivo. Gli impegni futuri lordi derivanti da contratti derivati non devono essere iscritti quali voci di bilancio. Gli strumenti finanziari derivati possono essere registrati su base netta secondo criteri di valutazione differenti. Nel caso in cui siano disponibili solo posizioni nette, o le posizioni siano registrate per un valore diverso da quello di mercato, esse devono essere segnalate come tali. Questa voce non comprende derivati finanziari che, in conformità alle norme nazionali, non sono soggetti alla rilevazione in bilancio

7.

Altre attività: questa rappresenta la voce residuale del lato dell'attivo del bilancio, definita come «attività non incluse altrove». Questa voce comprende attività come gli interessi esigibili maturati su crediti/depositi e sulla locazione di immobili, dividendi da ricevere, importi esigibili non connessi con l’attività principale degli AIF, importi lordi esigibili a fronte di partite in sospeso, importi lordi esigibili a fronte di partite di transito, altre attività non identificate separatamente ad esempio attività non finanziarie (incluso capitale fisso), crediti e depositi dipendenti dalla sotto-categoria di AIF.

Passivo

Totale attivo/passivo: il totale del passivo deve essere uguale alla somma di tutte le voci separatamente indicate sul lato passivo del bilancio e deve essere uguale anche al totale dell’attivo (cfr. anche la voce dell’attivo «totale attivo/passivo»).

1.

Crediti e depositi ricevuti: questa voce comprende:

depositi: depositi trasferibili e altri depositi (cfr. l’attivo) detenuti presso gli AIF. Tali depositi sono generalmente detenuti da IFM,

prestiti: prestiti concessi agli AIF che sono rappresentati da certificati non negoziabili o non sono rappresentati da certificati

2.

Titoli di debito emessi: titoli emessi da AIF, diversi da azioni e altre partecipazioni, che sono di norma negoziabili e scambiati sui mercati secondari o che possono essere compensati sul mercato e non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull'istituzione emittente.

3.

Capitale e riserve: questa voce comprende gli importi derivanti dall’emissione di capitale azionario da parte di un AIF a favore degli azionisti o di altri proprietari che rappresentano per il detentore diritti di proprietà nell'AIF e in genere un diritto alla partecipazione ai suoi utili e a una quota dei fondi propri in caso di liquidazione. Sono altresì compresi i fondi derivanti da utili non distribuiti o da fondi accantonati dall'AIF in previsione di probabili pagamenti o obbligazioni futuri. Essa include:

capitale azionario,

utili o fondi non distribuiti,

accantonamenti specifici e generali a fronte di crediti, titoli e altri tipi di attività,

utile/perdita operativo/a.

4.

Derivati finanziari: cfr. la voce dell'attivo «derivati finanziari».

5.

Altre passività: questa rappresenta la voce residuale del passivo di bilancio, definita come «passività non incluse altrove». Questa voce comprende passività quali importi lordi pagabili a fronte di partite in sospeso, importi lordi pagabili a fronte di partite di transito, interessi maturati pagabili su depositi, dividendi da pagarsi, importi pagabili non collegati all’attività principale di AIF, accantonamenti che rappresentano passività nei confronti di terzi, pagamenti di margini realizzati attraverso contratti su strumenti derivati che rappresentano contante a garanzia a tutela del rischio di credito ma che rimane nella proprietà del depositante ed è rimborsabile al depositante quando il contratto si estingue, posizioni nette derivanti da prestito titoli senza contante a garanzia, importi netti pagabili a fronte di futuri regolamenti di operazioni in titoli; altre passività non identificate separatamente, ad esempio titoli di debito e derivati finanziari dipendenti dalla sotto-categoria di AIF.

Sezione 3 —   Note esplicative nazionali

1.

Fonti dei dati/sistema di raccolta dei dati: ciò deve includere:

fonti di dati utilizzate per raccogliere statistiche AIF, ad esempio uffici statistici, segnalazioni dirette da parte di AIF e/o o dai gestori dei fondi,

dettagli sui sistemi di raccolta di dati, per esempio segnalazioni volontarie, indagini aziendali, per campionamento, segnalazione soggetta all’esistenza di soglie e estrapolazioni.

2.

Procedure di compilazione: il metodo utilizzato per la compilazione dei dati deve essere descritto, ad esempio una descrizione dettagliata di stime/ipotesi effettuate e di come le serie sono aggregate nel caso in cui due serie abbiano frequenze differenti.

3.

Assetto normativo: devono essere fornite tutte le informazioni relative al quadro normativo nazionale delle istituzioni. Devono essere delineati specificamente i legami con la legislazione dell'Unione. Se sotto la medesima categoria sono inclusi diversi tipi di istituzioni, le informazioni devono essere fornite per tutti i tipi di istituzioni.

4.

Scostamenti dalle istruzioni di segnalazione della BCE: le BCN sono tenute a fornire informazioni relativamente agli scostamenti dalle istruzioni di segnalazione.

Scostamenti dalle istruzioni di segnalazione potrebbero determinarsi per quanto attiene a:

disaggregazione per strumento: la copertura dello strumento potrebbe essere differente dalle istruzioni di segnalazione fornite dalla BCE, ad esempio due strumenti diversi non possono essere identificati separatamente,

disaggregazione geografica,

disaggregazione settoriale,

metodi valutativi.

5.

Operatori soggetti agli obblighi di segnalazione: Le BCN possono classificare in una sotto-categoria specifica di AIF tutte le istituzioni conformi alla definizione di AIF. Esse devono descrivere tutte le istituzioni incluse in o escluse da ciascuna sotto-categoria di AIF. Laddove possibile, le BCN devono fornire stime della copertura dei dati in termini di attività totali degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione.

6.

Discontinuità nelle serie storiche: devono essere descritti le discontinuità e i cambiamenti principali verificatisi nel tempo nella raccolta, nella copertura e negli schemi di segnalazione e nella compilazione delle serie storiche. Nel caso delle discontinuità, deve essere indicata la misura in cui dati vecchi e nuovi possono essere considerati comparabili.

7.

Altri commenti: qualunque altro commento o indicazione pertinente.

PARTE 12

Statistiche sulle emissioni di titoli

Sezione 1 —   Introduzione

Le statistiche relative alle emissioni di titoli per l’area dell’euro forniscono due degli aggregati principali:

l’insieme delle emissioni effettuate, in qualsiasi valuta, da residenti dell’area dell’euro, e

l’insieme delle emissioni effettuate in euro in tutto il mondo, sia a livello nazionale sia internazionale.

Una distinzione principale deve essere effettuata sulla base della residenza dell’emittente laddove le BCN dell’Eurosistema coprono collettivamente tutte le emissioni da parte dei residenti dell’area dell’euro. La Banca per i regolamenti internazionali (BRI) segnala le emissioni da parte del «resto del mondo» (RdM), facendo riferimento a tutti i residenti non appartenenti all’area dell’euro (ivi comprese le organizzazioni internazionali).

Il prospetto qui di seguito sintetizza gli obblighi di segnalazione.

 

Emissioni di titoli

Da parte di residenti dell’area dell’euro

(ogni BCN segnalante sui residenti nazionali)

Da parte dei residenti del RdM

(BRI/BCN)

Stati membri non appartenenti all'area dell'euro

Altri paesi

In euro/denominazioni nazionali

Blocco A

Blocco B

In altre valute (**************)

Blocco C

Blocco D

non richiesto

Sezione 2 —   Obblighi di segnalazione

Tabella 1

Blocco A modulo di segnalazione per le BCN (***************)

 

EMITTENTI RESIDENTI NAZIONALI//EURO/DENOMINAZIONI NAZIONALI

Consistenze

Emissioni lorde

Rimborsi

Emissioni nette

 

A1

A2

A3

A4

1.   TITOLI DI DEBITO A BREVE TERMINE

Totale

S1

S51

S101

S151

BCE/BCN

S2

S52

S102

S152

IFM diverse dalle banche centrali

S3

S53

S103

S153

AIF

S4

S54

S104

S154

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S5

S55

S105

S155

Società non finanziarie

S6

S56

S106

S156

Amministrazioni centrali

S7

S57

S107

S157

Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali

S8

S58

S108

S158

Enti di previdenza e assistenza sociale

S9

S59

S109

S159

 

 

 

 

 

2.   TITOLI DI DEBITO A LUNGO TERMINE

Totale

S10

S60

S110

S160

BCE/BCN

S11

S61

S111

S161

IFM diverse dalle banche centrali

S12

S62

S112

S162

AIF

S13

S63

S113

S163

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S14

S64

S114

S164

Società non finanziarie

S15

S65

S115

S165

Amministrazioni centrali

S16

S66

S116

S166

Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali

S17

S67

S117

S167

Enti di previdenza e assistenza sociale

S18

S68

S118

S168

 

 

 

 

 

2.1.   di cui emissioni a tasso fisso:

Totale

S19

S69

S119

S169

BCE/BCN

S20

S70

S120

S170

IFM diverse dalle banche centrali

S21

S71

S121

S171

AIF

S22

S72

S122

S172

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S23

S73

S123

S173

Società non finanziarie

S24

S74

S124

S174

Amministrazioni centrali

S25

S75

S125

S175

Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali

S26

S76

S126

S176

Enti di previdenza e assistenza sociale

S27

S77

S127

S177

 

 

 

 

 

2.2   di cui emissioni a tasso variabile:

Totale

S28

S78

S128

S178

BCE/BCN

S29

S79

S129

S179

IFM diverse dalle banche centrali

S30

S80

S130

S180

AIF

S31

S81

S131

S181

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S32

S82

S132

S182

Società non finanziarie

S33

S83

S133

S183

Amministrazioni centrali

S34

S84

S134

S184

Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali

S35

S85

S135

S185

Enti di previdenza e assistenza sociale

S36

S86

S136

S186

 

 

 

 

 

2.3   di cui obbligazioni prive di cedola:

Totale

S37

S87

S137

S187

BCE/BCN

S38

S88

S138

S188

IFM diverse dalle banche centrali

S39

S89

S139

S189

AIF

S40

S90

S140

S190

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S41

S91

S141

S191

Società non finanziarie

S42

S92

S142

S192

Amministrazioni centrali

S43

S93

S143

S193

Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali

S44

S94

S144

S194

Enti di previdenza e assistenza sociale

S45

S95

S145

S195

 

 

 

 

 

3.   AZIONI QUOTATE  (****************)

Totale

S46

S96

S146

S196

IFM diverse dalle banche centrali

S47

S97

S147

S197

AIF

S48

S98

S148

S198

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S49

S99

S149

S199

Società non finanziarie

S50

S100

S150

S200

 

 

 

 

 


Tabella 2

Blocco C modulo di segnalazione per le BCN

 

EMITTENTI RESIDENTI NAZIONALI/ALTRE VALUTE

Consistenze

Emissioni lorde

Rimborsi

Emissioni nette

 

C1

C2

C3

C4

4.   TITOLI DI DEBITO A BREVE TERMINE

Totale

S201

S241

S281

S321

IFM diverse dalle banche centrali

S202

S242

S282

S322

AIF

S203

S243

S283

S323

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S204

S244

S284

S324

Società non finanziarie

S205

S245

S285

S325

Amministrazioni centrali

S206

S246

S286

S326

Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali

S207

S247

S287

S327

Enti di previdenza e assistenza sociale

S208

S248

S288

S328

 

 

 

 

 

5.   TITOLI DI DEBITO A LUNGO TERMINE

Totale

S209

S249

S289

S329

IFM diverse dalle banche centrali

S210

S250

S290

S330

AIF

S211

S251

S291

S331

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S212

S252

S292

S332

Società non finanziarie

S213

S253

S293

S333

Amministrazioni centrali

S214

S254

S294

S334

Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali

S215

S255

S295

S335

Enti di previdenza e assistenza sociale

S216

S256

S296

S336

 

 

 

 

 

5.1.   di cui emissioni a tasso fisso:

Totale

S217

S257

S297

S337

IFM diverse dalle banche centrali

S218

S258

S298

S338

AIF

S219

S259

S299

S339

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S220

S260

S300

S340

Società non finanziarie

S221

S261

S301

S341

Amministrazioni centrali

S222

S262

S302

S342

Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali

S223

S263

S303

S343

Enti di previdenza e assistenza sociale

S224

S264

S304

S344

 

 

 

 

 

5.2   di cui emissioni a tasso variabile:

Totale

S225

S265

S305

S345

IFM diverse dalle banche centrali

S226

S266

S306

S346

AIF

S227

S267

S307

S347

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S228

S268

S308

S348

Società non finanziarie

S229

S269

S309

S349

Amministrazioni centrali

S230

S270

S310

S350

Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali

S231

S271

S311

S351

Enti di previdenza e assistenza sociale

S232

S272

S312

S352

 

 

 

 

 

5.3   di cui obbligazioni prive di cedola:

Totale

S233

S273

S313

S353

IFM diverse dalle banche centrali

S234

S274

S314

S354

AIF

S235

S275

S315

S355

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S236

S276

S316

S356

Società non finanziarie

S237

S277

S317

S357

Amministrazioni centrali

S238

S278

S318

S358

Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali

S239

S279

S319

S359

Enti di previdenza e assistenza sociale

S240

S280

S320

S360


Tabella 3

Blocco B Modulo di segnalazione per la BRI

 

EMITTENTI RESIDENTI RDM/EURO/DENOMINAZIONI NAZIONALI

Consistenze

Emissioni lorde

Rimborsi

 

B1

B2

B3

6.   TITOLI DI DEBITO A BREVE TERMINE

Totale

S361

S411

S461

BCN

S362

S412

S462

IFM diverse dalle banche centrali

S363

S413

S463

AIF

S364

S414

S464

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S365

S415

S465

Società non finanziarie

S366

S416

S466

Amministrazioni centrali

S367

S417

S467

Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali

S368

S418

S468

Enti di previdenza e assistenza sociale

S369

S419

S469

Organizzazioni internazionali

S370

S420

S470

 

 

 

 

7.   TITOLI DI DEBITO A LUNGO TERMINE

Totale

S371

S421

S471

BCN

S372

S422

S472

IFM diverse dalle banche centrali

S373

S423

S473

AIF

S374

S424

S474

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S375

S425

S475

Società non finanziarie

S376

S426

S476

Amministrazioni centrali

S377

S427

S477

Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali

S378

S428

S478

Enti di previdenza e assistenza sociale

S379

S429

S479

Organizzazioni internazionali

S380

S430

S480

 

 

 

 

7.1.   di cui emissioni a tasso fisso:

Totale

S381

S431

S481

BCN

S382

S432

S482

IFM diverse dalle banche centrali

S383

S433

S483

AIF

S384

S434

S484

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S385

S435

S485

Società non finanziarie

S386

S436

S486

Amministrazioni centrali

S387

S437

S487

Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali

S388

S438

S488

Enti di previdenza e assistenza sociale

S389

S439

S489

Organizzazioni internazionali

S390

S440

S490

 

 

 

 

7.2   di cui emissioni a tasso variabile:

Totale

S391

S441

S491

BCN

S392

S442

S492

IFM diverse dalle banche centrali

S393

S443

S493

AIF

S394

S444

S494

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S395

S445

S495

Società non finanziarie

S396

S446

S496

Amministrazioni centrali

S397

S447

S497

Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali

S398

S448

S498

Enti di previdenza e assistenza sociale

S399

S449

S499

Organizzazioni internazionali

S400

S450

S500

 

 

 

 

7.3   di cui obbligazioni prive di cedola:

Totale

S401

S451

S501

BCN

S402

S452

S502

IFM diverse dalle banche centrali

S403

S453

S503

AIF

S404

S454

S504

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S405

S455

S505

Società non finanziarie

S406

S456

S506

Amministrazioni centrali

S407

S457

S507

Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali

S408

S458

S508

Enti di previdenza e assistenza sociale

S409

S459

S509

Organizzazioni internazionali

S410

S460

S510

 

 

 

 


Tabella 4

Blocco A voci per memoria modulo di segnalazione per le BCN

 

EMITTENTI RESIDENTI NAZIONALI//EURO/DENOMINAZIONI NAZIONALI

Consistenze

Emissioni lorde

Rimborsi

Emissioni nette

 

A1

A2

A3

A4

8.   AZIONI NON QUOTATE

Totale

S511

S521

S531

S541

IFM diverse dalle banche centrali

S512

S522

S532

S542

AIF

S513

S523

S533

S543

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S514

S524

S534

S544

Società non finanziarie

S515

S525

S535

S545

 

 

 

 

 

9.   ALTRE PARTECIPAZIONI

Totale

S516

S526

S536

S546

IFM diverse dalle banche centrali

S517

S526

S536

S546

AIF

S518

S526

S536

S546

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S519

S526

S536

S546

Società non finanziarie

S520

S526

S536

S546

1.   Residenza dell’emittente

Le emissioni effettuate da società controllate di proprietà di non residenti del paese segnalante, operanti nel territorio economico di tale paese, devono essere classificate come emissioni effettuate da unità residenti del paese segnalante.

Sono parimenti considerate emissioni di unità residenti le emissioni effettuate dalle sedi centrali di unità situate nel territorio economico del paese segnalante e che operano a livello internazionale. Le emissioni effettuate da sedi centrali o da società controllate situate fuori del territorio economico del paese segnalante, benché di proprietà di residenti di tale paese, devono essere considerate emissioni effettuate da non residenti. Per esempio, le emissioni effettuate dalla Volkswagen Brasile sono considerate come effettuate da unità residenti in Brasile e non nel territorio del paese segnalante.

Onde evitare un doppio conteggio o lacune, la segnalazione delle emissioni effettuate da società veicolo (SV) deve avvenire bilateralmente, tra la BRI e le BCN interessate. Non la BRI ma le BCN devono segnalare le emissioni effettuate dalle SV che soddisfano i criteri di residenza del SEC 95 e che sono classificate come residenti dell’area dell’euro.

2.   Disaggregazione settoriale degli emittenti

Le emissioni devono essere classificate in base al settore che contrae la passività per i titoli emessi. I titoli emessi tramite SV dove la passività per l’emissione è contratta non dalla SV ma dalla società madre, devono essere attribuiti a quest’ultima e non alla SV. Ad esempio, i titoli emessi da una SV della Philips devono essere assegnati al settore delle società non finanziarie e segnalati dai Paesi Bassi. Tuttavia, la SV e la casa madre devono essere situate nello stesso paese. Pertanto, se la società madre non è un residente del paese segnalante, la SV deve essere considerata un’unità residente fittizia di tale paese e il settore di emissione deve essere quello degli AIF. Ad esempio, le emissioni effettuate dalla Toyota Motor Finance Netherlands BV devono essere attribuite al settore AIF dei Paesi Bassi, poiché la casa madre «Toyota» non è residente nei Paesi Bassi.

La classificazione settoriale prevede i seguenti nove tipi di emittenti:

BCE/BCN,

IFM,

AIF,

imprese di assicurazione e fondi pensione,

società non finanziarie,

amministrazioni centrali,

amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali,

enti di previdenza e assistenza sociale,

istituzioni internazionali.

Se una società pubblica è privatizzata mediante l’emissione di azioni quotate, il settore emittente deve essere classificato come «società non finanziarie». Analogamente, se un EC pubblico è privatizzato, il settore emittente deve essere classificato come «IFM diverse dalle banche centrali». Emissioni da parte di famiglie o istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie devono essere classificate nel settore emittente delle «società non finanziarie».

Per la disaggregazione in settori, la BRI si basa sul raccordo sotto illustrato fra i settori del suo database e quelli previsti nei moduli di segnalazione.

Disaggregazione settoriale del database BRI

 

Classificazione nei moduli di segnalazione

Banca centrale

BCN e BCE

Banche commerciali

IFM

AIF

AIF

Amministrazioni centrali

Amministrazioni centrali

Altre amministrazioni Enti statali

Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

Società

Società non finanziarie

Istituzioni internazionali

Istituzioni internazionali (RdM)

3.   Scadenza delle emissioni

Titoli di debito a breve termine si definiscono i titoli con scadenza originaria pari o inferiore a un anno, anche se emessi nell’ambito di programmi di finanziamento a più lungo termine.

Titoli di debito a lungo termine si definiscono i titoli con scadenza originaria superiore a un anno. Sono classificate a lungo termine le emissioni con scadenze non fisse, se all’ultima di tali scadenze manca più di un anno, e quelle con scadenza indefinita. Come proposto nel paragrafo 5.22 del SEC 95, la disaggregazione per scadenza può essere flessibile, quindi in casi eccezionali, si possono considerare a breve termine anche titoli con scadenza originaria di due anni.

La metodologia attualmente applicata dalla BRI è diversa. La BRI considera strumenti a breve termine tutta la carta commerciale in euro (CCE) e le altre obbligazioni in euro emesse nell’ambito di un programma a breve termine, mentre considera strumenti a lungo termine tutti quelli emessi nell’ambito di un programma a lungo termine, a prescindere dalla scadenza originaria.

Non si prende in considerazione la fascia di scadenza a due anni, come nelle statistiche sui dati di bilancio delle IFM.

4.   Classificazione delle emissioni

L’analisi delle emissioni avviene con riferimento a due ampi raggruppamenti: (a) titoli di debito, vale a dire titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (25), e b) azioni quotate, escluse le quote/partecipazioni in fondi di investimento (26). I collocamenti privati sono inclusi nella misura del possibile. I titoli del mercato monetario sono inclusi come parte dei titoli di debito. Azioni non quotate e altre partecipazioni possono essere segnalate su base volontaria come due voci per memoria separate.

I seguenti strumenti contenuti nel database della BRI sono classificati come titoli di debito nelle statistiche sulle emissioni di titoli:

certificati di deposito,

carta commerciale,

buoni del Tesoro,

obbligazioni,

carta commerciale in euro,

titoli a medio termine,

altri titoli a breve termine.

Copertura non esaustiva di strumenti nelle statistiche sulle emissioni di titoli:

a)

Titoli di debito

i)

Titoli di debito a breve termine

Sono inclusi quanto meno i seguenti strumenti:

buoni del Tesoro e altri titoli a breve termine emessi dalle amministrazioni pubbliche,

titoli negoziabili a breve termine emessi da società finanziarie e non finanziarie. Una varietà di termini sono utilizzati per tali titoli, inclusi: carta commerciale, cambiali commerciali, pagherò cambiari, tratte, vaglia cambiari e certificati di deposito,

titoli a breve termine emessi nell’ambito di un programma di emissione di titoli sottoscritti a lungo termine,

accettazioni bancarie.

ii)

Titoli di debito a lungo termine

Sono inclusi quanto meno i seguenti strumenti, a titolo di esempio:

titoli al portatore,

obbligazioni subordinate,

titoli con scadenze opzionali, l’ultima delle quali è superiore ad un anno,

titoli senza data di scadenza o perpetui,

titoli a tasso variabile,

titoli convertibili,

obbligazioni garantite,

titoli indicizzati, il cui valore è correlato a un indice dei prezzi, al prezzo di un bene o a un indice del tasso di cambio,

obbligazioni fortemente scontate (deep-discounted bonds),

obbligazioni zero coupon,

euro obbligazioni,

obbligazioni globali,

obbligazioni emesse privatamente,

titoli derivanti dalla conversione di prestiti,

prestiti divenuti negoziabili di fatto,

obbligazioni e capitale di prestito convertibili in azioni, siano esse della società emittente o di altra società, fintanto che non sono convertiti. Laddove separabile dall’obbligazione sottostante, è esclusa l’opzione della conversione, che è considerata essere un derivato finanziario,

azioni e titoli che danno diritto a un reddito fisso ma non prevedono la partecipazione alla distribuzione del valore residuo di una società in caso di liquidazione, comprese le azioni privilegiate, nella misura in cui non è prevista la distribuzione del valore residuo di liquidazione,

attività finanziarie emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di prestiti, di crediti ipotecari, di debiti inerenti all’utilizzo di carte di credito, di conti attivi e di altre attività.

I seguenti strumenti sono esclusi:

operazioni in titoli facenti parte di operazioni di pronti contro termine,

emissioni di titoli non negoziabili,

prestiti non negoziabili.

Le emissioni di obbligazioni a lungo termine sono divise in:

emissioni a tasso fisso, ossia titoli la cui cedola nominale rimane invariata per tutta la durata dell’emissione,

emissioni a tasso variabile, ossia titoli per cui il tasso della cedola o il debito sottostante sono collegati ad un tasso di interesse o ad un altro indice che risulti in una cedola nominale variabile per tutta la durata dell’emissione,

emissioni zero coupon, ossia strumenti che non fruttano alcun pagamento periodico di cedole. Tali obbligazioni sono di norma emesse sottoprezzo e rimborsate alla pari. La maggior parte dello sconto rappresenta l’equivalente degli interessi maturati nel periodo di durata dell’obbligazione.

b)

Azioni quotate

Le azioni quotate comprendono:

quote di capitale emesse da società per azioni,

quote rimborsate in società per azioni,

quote di dividendi emesse da società per azioni,

azioni privilegiate che prevedono la partecipazione alla distribuzione del valore residuo in sede di liquidazione di una società. Tali azioni possono essere quotate o meno in una borsa riconosciuta,

collocamenti di emissioni fra investitori privati, laddove possibile.

Se una società è privatizzata e il governo conserva parte delle azioni mentre la restante parte è quotata su un mercato regolamentato, l’intero valore del capitale della società è registrato come consistenze delle azioni quotate, dato che, almeno in via potenziale, tutte le azioni della società possono essere scambiate in qualsiasi momento al valore di mercato. Lo stesso principio si applica nell’ipotesi in cui parte delle azioni sia venduta a grandi investitori e solo la parte residua, flottante libero, sia negoziata in borsa.

Le azioni quotate non comprendono:

azioni offerte in vendita ma non sottoscritte in sede di emissione,

obbligazioni e capitale di prestito convertibili in azioni. Esse rientrano nella categoria una volta convertite in azioni,

le quote sottoscritte dagli accomandatari nelle società in accomandita,

partecipazioni delle amministrazioni pubbliche al capitale delle organizzazioni internazionali aventi la forma giuridica di società per azioni,

emissioni di azioni gratuite solo al momento dell’emissione e le emissioni frazionate. Le azioni gratuite e quelle frazionate sono tuttavia incluse in modo indifferenziato nella consistenza totale delle azioni quotate.

5.   Valuta di emissione

Le obbligazioni a duplice denominazione, per le quali il rimborso o il pagamento della cedola avviene in valuta diversa da quella di denominazione dell’obbligazione, devono essere classificate in base alla valuta di denominazione dell’obbligazione. Nel caso in cui un’obbligazione globale sia emessa in più di una valuta, ogni frazione è segnalata come un’emissione distinta, in base alla valuta di emissione. Nel caso di emissioni denominate in due valute, ad esempio il 70 % in euro e il 30 % in dollaro statunitense, le componenti pertinenti dell’emissione devono essere segnalate distintamente laddove possibile in base alla valuta in cui sono denominate. Di conseguenza, il 70 % dell’emissione deve essere segnalato come emissioni in euro/denominazioni nazionali (27) e il 30 % come emissioni in altre valute. Laddove non sia possibile segnalare separatamente le componenti di un’emissione, l’effettiva disaggregazione effettuata dal paese segnalante deve essere indicata nelle note esplicative nazionali.

Le azioni quotate sono considerate come emesse nella valuta del paese di residenza della società; le emissioni di azioni in altre valute sono trascurabili o inesistenti. Pertanto, i dati sulle azioni quotate si riferiscono a tutte le emissioni effettuate da residenti dell’area dell’euro.

6.   Momento di registrazione dell’emissione

Un’emissione si ritiene avvenuta quando l’emittente riceve il pagamento, non quando il consorzio di sottoscrittori assume l’impegno.

7.   Riconciliazione di consistenze e flussi

Le BCN devono trasmettere informazioni sulle consistenze, sulle emissioni lorde, sui rimborsi e sulle emissioni nette di titoli di debito a breve e lungo termine, nonché su azioni quotate.

Il prospetto qui di seguito illustra il rapporto tra consistenze e flussi (ossia emissioni lorde, rimborsi ed emissioni nette). Di fatto, il rapporto è più complesso di quello raffigurato a causa delle variazioni dei prezzi e delle parità di cambio, del reinvestimento degli interessi (maturati), di riclassificazioni, revisioni e altri aggiustamenti (28).

(a)

Consistenze alla fine del periodo di segnalazione

Consistenze alla fine del periodo di segnalazione precedente

+

Emissioni lorde durante il periodo di segnalazione

Rimborsi durante il periodo di segnalazione

(b)

Consistenze alla fine del periodo di segnalazione

Consistenze alla fine del periodo di segnalazione precedente

+

Emissioni nette durante il periodo di segnalazione

 

 

(a)   Emissioni lorde

Le emissioni lorde durante il periodo di segnalazione devono comprendere tutte le operazioni di emissione di titoli di debito e di azioni quotate nelle quali l’emittente vende titoli a pronti di nuova costituzione. La categoria riguarda la regolare creazione di nuovi strumenti. L’emissione si considera effettuata nel momento in cui avviene il pagamento; la registrazione delle emissioni deve pertanto rispecchiare il più possibile i tempi di pagamento.

Le emissioni lorde comprendono le azioni di nuova costituzione che sono emesse per corrispettivo da società che si quotano in borsa per la prima volta, quelle di società di nuova costituzione, o di società private che si trasformano in pubbliche. Le emissioni lorde comprendono anche le azioni di nuova costituzione che sono emesse per corrispettivo durante la privatizzazione di società pubbliche nel momento in cui le loro azioni sono quotate in una borsa valori. Devono essere escluse invece le emissioni di azioni gratuite (29). Le emissioni lorde non devono essere segnalate nel caso in cui una società viene quotata in borsa ma non vi è aumento di nuovo capitale.

Le emissioni lorde e i rimborsi segnalati non comprendono lo scambio o il trasferimento di titoli già esistenti in sede di acquisizioni e fusioni di società (30), a meno che non siano creati nuovi strumenti e non siano emessi dietro corrispettivo da un’entità residente nell’area dell’euro.

Le emissioni di titoli che in seguito possono essere convertiti in altri strumenti, devono essere registrate come emissioni dei titoli della categoria originaria; al momento della conversione, essi sono rimborsati con un identico ammontare e sono registrati come emissione lorda in una nuova categoria (31).

(b)   Rimborsi

Per rimborsi durante il periodo di segnalazione si intendono tutte le operazioni di riacquisto, da parte dell’emittente, dei titoli di debito e delle azioni quotate, per le quali l’investitore riceve un corrispettivo a pronti. Rientrano inoltre nei rimborsi la regolare cancellazione degli strumenti e il rimborso dei titoli di debito alla rispettiva data di scadenza o in via anticipata. Il riacquisto di azioni proprie rientra nei rimborsi se la società in questione riacquista tutte le proprie azioni per contanti prima della modifica della sua forma giuridica, o parte delle proprie azioni le quali sono cancellate, in contanti per ridurre il proprio capitale. Queste operazioni non sono considerate come rientranti nei rimborsi se costituiscono un investimento in azioni proprie (32).

I rimborsi non devono essere segnalati in caso di unica cancellazione dal listino di una borsa valori.

(c)   Emissioni nette

Per emissioni nette si intende la differenza tra il totale delle emissioni e tutti i rimborsi avvenuti durante il periodo di segnalazione.

Le consistenze delle azioni quotate devono riguardare il valore di mercato di tutte le azioni quotate delle entità residenti. Le consistenze delle azioni quotate segnalate da un paese dell’area dell’euro possono quindi aumentare o diminuire in seguito al trasferimento di un’entità quotata. Questo si applica anche in caso di una acquisizione o fusione in cui nessuno strumento è creato ed emesso in contanti e/o rimborsato in contanti e cancellato. Per evitare il doppio o mancato conteggio per i titoli di debito e per le azioni quotate in caso di trasferimento di un emittente in un altro paese di residenza, le BCN interessate devono coordinare bilateralmente il periodo di segnalazione dell’evento.

8.   Valutazione

La valutazione dei titoli consta di una componente di prezzo e, laddove i titoli sono denominati in valute diverse da quella di segnalazione, di una componente relativa al tasso di cambio.

Le BCN devono segnalare i titoli di debito al valore nominale (ossia facciale) e le azioni quotate al valore di mercato (ossia valore della transazione). Nel caso dei titoli di debito a lungo termine le varie categorie di emissioni (a tasso fisso, a tasso variabile, obbligazioni prive di cedole) possono essere oggetto di metodi di valutazione distinti, cosicché al totale si applicherebbe una valutazione mista. I titoli a tasso fisso e a tasso variabile, ad esempio, sono solitamente valutati al valore nominale, mentre le obbligazioni prive di cedole sono valutate in base all’effettivo importo pagato. L’ammontare delle obbligazioni prive di cedole è generalmente esiguo, ed è per questo che nella lista dei codici non è previsto un valore per la valutazione di tipo misto; l’importo totale dei titoli di debito a lungo termine è segnalato al valore nominale (N). Nei casi in cui il fenomeno sia di entità rilevante, si utilizza il valore «Z» per «non specificato». In genere, nelle situazioni in cui avviene una valutazione mista, la BCN fornisce dettagli a livello degli attributi secondo gli attributi nell’allegato III.

(a)   Valutazione del prezzo

Le consistenze e i flussi di azioni quotate devono essere segnalati al valore di mercato; le consistenze e i flussi dei titoli di debito sono segnalati al valore nominale. In quest’ultimo caso, la regola trova un’eccezione per i deep discounted bond e le obbligazioni prive di cedola, per le quali si registra l’effettivo importo pagato, ossia al momento dell’acquisto il prezzo scontato e alla scadenza il rimborso a valore nominale. La consistenza dei deep discounted bond e delle obbligazioni prive di cedola è pari all’importo effettivamente pagato più gli interessi maturati come viene evidenziato qui di seguito.

Formula

dove

A

=

importo effettivamente pagato e interessi maturati

E

=

valore effettivo (importo pagato al momento dell’emissione o del rimborso)

P

=

valore nominale (ripagato alla fine della scadenza)

T

=

periodo dalla data di emissione alla scadenza (in giorni)

t

=

periodo trascorso dalla data di emissione (in giorni)

Ci potrebbero essere talune differenze tra i paesi in materia di procedure di valutazione del prezzo.

La valutazione del prezzo prevista dal SEC 95 in base alla quale, per i titoli di debito e le azioni, i flussi sono registrati al valore di transazione e le consistenze al valore di mercato, non si applica in questo contesto.

Le regole di valutazione attualmente applicate dalla BRI sono: valore nominale per i titoli di debito e prezzo di emissione per le azioni quotate. Nel caso dei deep discounted bond e delle obbligazioni prive di cedola, le BCN segnalanti devono calcolare, laddove possibile, gli interessi maturati.

(b)   Segnalazione delle valute e valutazione del tasso di cambio

Le BCN devono segnalare alla BCE tutti i dati espressi in euro, comprese le serie storiche. Per la conversione in euro dei titoli emessi da residenti nazionali in altre valute (blocco C) (33), le BCN devono seguire il più possibile i principi di valutazione del tasso di cambio stabiliti dal SEC 95 (34):

(i)

le consistenze devono essere convertite in euro/denominazioni nazionali al tasso di cambio medio di mercato vigente alla fine del periodo di segnalazione, ossia alla chiusura degli uffici dell’ultimo giorno lavorativo del periodo di segnalazione;

(ii)

le emissioni lorde e i rimborsi devono essere convertiti in euro/denominazioni nazionali al tasso di cambio medio di mercato vigente alla data di pagamento. Qualora non sia possibile individuare l’esatto tasso di cambio da applicare per la conversione, si deve utilizzare quello vigente alla data più prossima a quella di pagamento.

Per i periodi anteriori al 1o gennaio 1999, le BCN devono seguire il più fedelmente possibile questi principi del SEC 95 per la conversione di tutte le emissioni, i rimborsi e le consistenze espressi in valuta non nazionale, nella denominazione nazionale dell’euro del paese segnalante. Per l’invio dei dati alla BCE, tutte le serie temporali devono essere poi convertite in euro applicando i tassi di conversione irrevocabili del 31 dicembre 1998.

La BRI segnala alla BCE tutte le emissioni effettuate in euro/denominazioni nazionali da residenti del RdM (blocco B) in dollaro statunitense, sulla base dei tassi di cambio di fine periodo per le consistenze, sulla base dei tassi di cambio di medio periodo, per le emissioni e per i rimborsi. La BCE converte tutti i dati in euro usando lo stesso principio applicato inizialmente dalla BRI. Per i periodi anteriori al 1o gennaio 1999, deve essere utilizzato invece come valore approssimato di riferimento il tasso di cambio tra ECU e dollaro statunitense.

9.   Coerenza concettuale

Le statistiche in materia di emissioni di titoli e quelle relative ai dati di bilancio delle IFM sono tra loro collegate per quanto concerne le emissioni di strumenti negoziabili da parte delle IFM. Esiste coerenza concettuale tra gli strumenti segnalati e le IFM che li emettono, così come tra la classificazione degli strumenti per fascia di scadenza e la disaggregazione per valuta. Esistono differenze nei principi di valutazione, perché le statistiche relative alle emissioni di titoli utilizzano il valore nominale mentre quelle relative ai dati di bilancio delle IFM utilizzano il valore di mercato. Ma a parte le differenze di valutazione, per ciascun paese le consistenze dei titoli emessi dalle IFM e segnalati ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli corrisponde alle voci 11 («titoli di debito emessi») e 12 («titoli di mercato monetario») del bilancio delle IFM, sezione del passivo. I titoli a breve termine, come definiti ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli, corrispondono ai titoli di mercato monetario più i titoli di debito emessi con scadenza fino a un anno. I titoli a lungo termine, come definiti ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli, sono pari ai titoli di debito emessi con scadenza oltre un anno e fino a due anni più i titoli di debito emessi con scadenza oltre due anni.

Le BCN devono verificare la copertura delle statistiche sulle emissioni di titoli e quelle relative alle voci di bilancio delle IFM, e devono segnalare alla BCE eventuali discrepanze concettuali. Sono tre i controlli di coerenza eseguiti sui titoli emessi: (a) da BCN in euro/denominazioni nazionali; e (b) da IFM diverse dalla banche centrali in euro/denominazioni nazionali; e (c) da IFM diverse dalla banche centrali in altre valute. Potrebbero esserci discrepanze di lieve entità, considerato che le statistiche sulle emissioni di titoli e quelle sul bilancio delle IFM sono ricavate da sistemi di segnalazione nazionali destinati a fini diversi.

10.   Dati da fornire

Ogni paese è tenuto a fornire dati statistici per ogni serie temporale di pertinenza. Se una particolare voce non è pertinente per un determinato paese, le BCN devono informare tempestivamente la BCE per iscritto fornendo le relative spiegazioni. Se il fenomeno da segnalare non esiste, le BCN possono essere temporaneamente esentate dalla segnalazione di una serie temporale. Le BCN devono informare anche di tale eventualità e di altre variazioni rispetto al sistema di segnalazione descritto nell'allegato III. Esse devono informare la BCE anche quando sono inviate revisioni di dati, con le relative spiegazioni circa la loro natura.

Sezione 3 —   Note esplicative nazionali

Ogni BCN deve presentare una relazione in cui descrive i dati forniti in questo contesto. La relazione deve vertere sugli argomenti sotto descritti e ricalcare il più possibile il formato proposto. Le BCN devono fornire informazioni supplementari sui casi in cui i dati segnalati non sono conformi al presente indirizzo o non sono stati forniti, e sui motivi di tale evenienza. Esse devono trasmettere la relazione alla BCE come un documento Word via Cebamail, contemporaneamente ai dati statistici.

1.

Fonti dei dati/sistema di raccolta dei dati: si devono fornire particolari circa le fonti utilizzate per la compilazione delle statistiche relative alle emissioni di titoli: fonti amministrative per le emissioni di amministrazioni pubbliche, segnalazioni dirette delle IFM e altre istituzioni, giornali, fornitori di dati quali la International Financial Review, ecc. Le BCN devono indicare se i dati sono raccolti e memorizzati per ogni singola emissione, e i criteri utilizzati. In alternativa, le BCN devono indicare se i dati sono raccolti e memorizzati senza fare distinzione tra emissioni, sotto forma di ammontari emessi da singoli emittenti nel corso del periodo di segnalazione, come nel caso dei sistemi di raccolta diretta. Nella segnalazione diretta, le BCN devono fornire informazioni sui criteri adottati per individuare il soggetto segnalante e i dati da fornire.

2.

Procedure di compilazione: deve essere fornita una descrizione succinta del metodo utilizzato per la compilazione dei dati, ad esempio sotto forma di dati aggregati delle singole emissioni, o sulla presentazione delle serie temporali esistenti, pubblicate o no.

3.

Residenza dell’emittente: le BCN devono specificare se è possibile applicare integralmente, nella classificazione delle emissioni, la definizione di residenza del SEC 95 (e del FMI) e, ove ciò non sia possibile o solo in parte possibile, le BCN devono fornire delucidazioni esaurienti sui criteri effettivamente utilizzati.

4.

Disaggregazione settoriale degli emittenti: le BCN devono indicare scostamenti dalla classificazione degli emittenti quale figurante nella disaggregazione settoriale definita nella sezione 2 punto 2. Le note devono spiegare gli scostamenti individuati nonché eventuali casi dubbi.

5.

Valuta di emissione: qualora non sia possibile individuare separatamente le valute di un’emissione, le BCN devono spiegare gli scostamenti rispetto alle normative. Inoltre, le BCN che non sono in grado di fare distinzione tra emissioni in valuta locale, in altre denominazioni nazionali dell’euro e in altre valute, devono indicare in che modo le singole emissioni sono state classificate, nonché l’ammontare totale delle emissioni che non sono state correttamente classificate, onde illustrare l’entità della distorsione.

6.

Classificazione delle emissioni: le BCN devono fornire informazioni complete sulla tipologia di titoli oggetto dei dati nazionali, comprese le relative condizioni nazionali di emissione. Se è noto che la copertura è parziale, le BCN devono spiegare le lacune esistenti.

collocamenti privati: le BCN devono indicare se sono o meno inseriti nei dati segnalati.

accettazioni bancarie: se sono negoziabili e inserite nei dati segnalati, tra i titoli di debito a breve termine, la BCN segnalante deve specificare, nelle note esplicative nazionali, le procedure nazionali per la registrazione di questi strumenti e la loro natura.

azioni quotate: le BCN devono indicare se i dati segnalati comprendono azioni o altre partecipazioni non quotate, con una stima dell’ammontare di azioni e/o altre partecipazioni non quotate per illustrare l’entità della distorsione. Le BCN devono indicare, nelle note esplicative nazionali, eventuali lacune note nella copertura delle azioni quotate.

7.

Analisi dei titoli a lungo termine sotto il profilo della tipologia degli strumenti: se la somma di obbligazioni a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile e obbligazioni prive di cedole non corrisponde al totale dei titoli di debito a lungo termine, le BCN devono indicare la tipologia e l’ammontare dei titoli a lungo termine per i quali tale disaggregazione non è disponibile.

8.

Scadenza delle emissioni: se non si può seguire una rigorosa applicazione delle definizioni a breve e a lungo termine, le BCN devono indicare, nelle note esplicative nazionali, dove sono gli scostamenti rispetto alla norma.

9.

Rimborsi: le BCN devono specificare in che modo hanno raccolto le informazioni relative ai rimborsi e se si tratta di segnalazioni dirette o se sono calcolate per differenza.

10.

Valutazione del prezzo: le BCN devono indicare in modo dettagliato, nelle note esplicative nazionali, il metodo utilizzato per valutare (a) titoli di debito a breve termine; (b) titoli di debito a lungo termine; (c) obbligazioni sotto la pari; e (d) azioni quotate. Si deve spiegare qualsiasi criterio di valutazione che sia diverso tra le consistenze e i flussi.

11.

Frequenza, tempestività e fascia temporale di segnalazione: la misura in cui i dati compilati per ogni segnalazione sono stati forniti conformemente ai requisiti degli utenti, ovvero, se i dati mensili sono trasmessi entro un termine di cinque settimane. Si deve indicare anche l’estensione delle serie temporali fornite, e si devono segnalare eventuali discontinuità nelle stesse, ad esempio discontinuità nella copertura dei titoli.

12.

Revisioni: per qualsiasi revisione, occorre fornire una spiegazione succinta dei motivi e dell’entità di essa.

13.

Stima della copertura delle emissioni effettuate da residenti nazionali, suddivise per strumento: le BCN devono fornire stime nazionali della copertura delle emissioni effettuate da residenti nazionali, per ciascuna categoria, cioè titoli a breve termine, titoli a lungo termine, azioni quotate, in valuta locale, in altre denominazioni nazionali dell’euro compreso l'ECU, e in altre valute secondo la tabella qui di seguito. Il dato stimato della «copertura in %» deve indicare la quota di titoli coperti per ogni categoria di strumento, in percentuale del totale delle emissioni, e deve essere segnalato per ogni singola voce, secondo le istruzioni. Brevi descrizioni possono figurare nelle «osservazioni». Le BCN devono indicare inoltre eventuali variazioni di copertura a seguito dell’adesione all’unione monetaria.

 

Copertura in %:

Commenti:

Emissioni in euro/denominazioni nazionali

Denominazione locale

STS

 

 

LTS

 

 

QUS

 

 

Euro/altre denominazioni nazionali dell’euro compreso l’ECU

STS

 

 

LTS

 

 

In altre valute

 

STS

 

 

 

LTS

 

 

STS= titoli di debito a breve termine.

LTS= titoli di debito a lungo termine;

QUS= azioni quotate.

PARTE 13

Ulteriori statistiche mensili sui tassi d’interesse delle IFM (da trasmettersi alla BCE entro la fine della 19a giornata lavorativa successiva alla fine del mese di riferimento)

Tabella 1

Prestiti nuovi a società non finanziarie

 

Settore

Tipo di strumento

Periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse

Indicatore delle nuove operazioni

Obbligo di segnalazione

Prestiti in EUR

A società non finanziarie

Prestiti fino a 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

24

AAR/TEDS, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 e fino a 5 anni

25

AAR/TEDS, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

26

AAR/TEDS, ammontare

Prestiti oltre l’ammontare di 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

27

AAR/TEDS, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 e fino a 5 anni

28

AAR/TEDS, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

29

AAR/TEDS, ammontare

1.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i prestiti nuovi alle società non finanziarie comprendono tutti i prestiti diversi da prestiti rotativi e scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito, come definiti nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34). Un tasso annualizzato concordato (annualised agreed rate, AAR) o il tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS) è segnalato per tutte le categorie incluse nella tabella 1. La segnalazione dell’AAR/TEDS è accompagnata dai relativi volumi delle nuove operazioni. Gli indicatori da 24 a 29 sono calcolati sulla base delle voci da 37 a 54 nell’appendice 2 dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34). I tassi di interesse sono calcolati come media ponderata delle voci corrispondenti nell’appendice 2 dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) mentre i volumi delle nuove operazioni dovrebbero essere la somma delle voci corrispondenti nell’appendice 2 dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34).

Tabella 2

Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, crediti da carte di credito a saldo e revolving

 

Settore

Tipo di strumento

Indicatore delle nuove operazioni

Obbligo di segnalazione

Prestiti in EUR

Alle famiglie

Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, crediti da carte di credito a saldo e revolving

86

AAR/TEDS, ammontare

A società non finanziarie

Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, crediti da carte di credito a saldo e revolving

87

AAR/TEDS, ammontare

2.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente e i crediti da carte di credito a saldo e revolving hanno il significato attribuito nell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), indipendentemente dal loro periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse. Le penali sugli scoperti applicate come una componente delle altre spese, ad esempio sotto forma di commissioni speciali, non sono ricomprese nell’AAR come definito nell'allegato I del Regolamento (EU) n. 1072/2013 (BCE/2013/34). L'AAR/TEDS è segnalato per le categorie comprese nella tabella 2. La segnalazione dell’AAR/TEDS è accompagnata dai relativi volumi delle nuove operazioni.

3.

In caso di prestiti rotativi e scoperti di conto corrente e crediti da carte di credito a saldo e revolving, il concetto di volumi delle nuove operazioni è equivalente a consistenze. Gli indicatori 86 e 87 sono calcolati sulla base delle voci 12, 23, 32 e 36 nell’appendice 2 dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) e le consistenze segnalate per crediti da carte di credito a saldo e revolving e prestiti rotativi e scoperti di conto corrente in conformità dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). I tassi d’interesse sono calcolati come media ponderata delle voci corrispondenti nell’appendice 2 dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34), a tasso d’interesse zero per i crediti da carte di credito a saldo. Gli indicatori 86 e 87 sono tesi a fornire continuità con gli indicatori 12 e 23 («scoperti di conto corrente») come definiti precedentemente nel regolamento (CE) n. 63/2002 della Banca centrale europea (BCE/2001/18) (35), vale a dire prima della modifica ad essi apportata dal regolamento (CE) n. 290/2009 della Banca centrale europea (BCE/2009/7) (36).

Tabella 3

Tassi di interesse sui prestiti rinegoziati alle famiglie e alle società non finanziarie

 

Settore

Tipo di strumento

Scadenza originaria, periodo di preavviso, periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse

Indicatore delle nuove operazioni

Obbligo di segnalazione

Prestiti rinegoziati in EUR

Alle famiglie

Credito al consumo

totale

88

AAR/TEDS

Per l'acquisto di un'abitazione

totale

89

AAR/TEDS

Per altri scopi

totale

90

AAR/TEDS

A società non finanziarie

totale

91

AAR/TEDS

4.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i prestiti rinegoziati alle famiglie e alle società non finanziarie includono tutti i prestiti nuovi, diversi da prestiti rotativi e scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito, che sono stati erogati ma non ancora rimborsati al momento in cui vengono rinegoziati. In relazione ai prestiti trasferiti da un'altra istituzione, la rinegoziazione si riferisce ai nuovi prestiti concessi dall'istituzione che vende o cede il prestito. Per le categorie incluse nella tabella 3 è segnalato solo un AAR/TEDS sulla base delle migliori stime possibili in aggiunta ai volumi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34).

PARTE 14

Selezione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione e mantenimento del campione per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM

Sezione 1 —   Selezione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica

1.   Procedura di selezione globale

1.

Le BCN applicano la procedura illustrata nello schema qui di seguito per selezionare i soggetti segnalanti per la raccolta delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM secondo il Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34). La procedura è definita come segue:

Image

2.   Censimento o campione

2.

Ciascuna BCN seleziona i rispettivi soggetti segnalanti tra le IFM, escluse le autorità bancarie centrali e i FCM, facenti parte degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione residenti nel medesimo Stato membro dell'area dell'euro della BCN.

3.

Per selezionare i soggetti segnalanti, le BCN devono effettuare un censimento o seguire un metodo di campionamento in linea con i criteri stabiliti nei seguenti paragrafi.

4.

Nel caso di un censimento, la BCN chiede a ogni IFM residente facente parte degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, di segnalare le statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Le variabili da raccogliere in caso di censimento sono i tassi di interesse sulle nuove operazioni e i relativi importi, nonché i tassi di interesse sulle consistenze.

5.

Nel caso di un campione, verrà richiesto di effettuare la segnalazione solo a una selezione delle IFM tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. Le variabili che devono essere stimate per mezzo del campione sono i tassi di interesse e gli importi delle nuove operazioni, nonché i tassi di interesse sulle consistenze. Tali fenomeni sono indicati come variabili rilevate. Al fine di ridurre al minimo il rischio che i risultati dell'indagine a campione si discostino dai valori effettivi (non noti) delle stesse variabili riferite agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, il campione deve essere costruito in modo da essere rappresentativo degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM un campione è considerato rappresentativo se in esso sono rispecchiate tutte le caratteristiche rilevanti per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM e proprie degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. Per selezionare il campione iniziale, le BCN possono individuare le approssimazioni e i modelli più adatti a soddisfare lo schema di campionamento anche se i dati utilizzati, derivati da fonti disponibili, possono non corrispondere perfettamente alla definizione di cui al Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34).

3.   Stratificazione degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica

6.

Al fine di garantire che il campione sia rappresentativo, prima di operare una qualunque selezione dei soggetti segnalanti, ciascuna BCN che opti per il metodo di campionamento per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM dovrebbe stratificare in modo appropriato gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. La stratificazione comporta che gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica N siano suddivisi in sottogruppi o strati di operatori N1, N2, N3 … NL. Tali suddivisioni in sottogruppi o strati non devono sovrapporsi e complessivamente devono corrispondere all'insieme degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica:

N1 + N2 + N3 + … + NL = N

7.

Le BCN definiscono criteri di stratificazione che consentano la suddivisione degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica in strati omogenei. Gli strati sono considerati omogenei se la somma delle varianze all'interno degli strati delle variabili rilevate è sostanzialmente inferiore alla varianza totale di tutti gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica (37). I criteri di stratificazione sono collegati alle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, ovvero sussiste una relazione tra i criteri di stratificazione e i tassi di interesse e gli importi che devono essere stimati dal campione.

8.

Ogni BCN che opti per il metodo di campionamento identifica almeno un criterio di stratificazione per garantire che il campione delle IFM sia rappresentativo dello Stato membro dell'area dell'euro e l'errore di campionamento sia limitato. Idealmente le BCN definiscono una gerarchia dei criteri di stratificazione. Questi ultimi devono tenere in considerazione il contesto nazionale e quindi essere specifici per ciascuno Stato membro dell'area dell'euro.

9.

La selezione dei soggetti dichiaranti avviene in forma di campionamento in un'unica soluzione dopo che tutti gli strati sono stati definiti. Solo in questa fase i soggetti segnalanti sono selezionati nell'ambito degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. Non deve essere effettuata alcuna selezione intermedia.

4.   Ripartizione del campione tra gli strati e selezione dei soggetti segnalanti

10.

Dopo aver definito gli strati nazionali in conformità dei paragrafi 6 e 7, le BCN che optano per il metodo di campionamento individuano il campione selezionando da ogni strato gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione. La dimensione totale del campione nazionale n è uguale alla somma delle dimensioni del campione n1, n2, n3, …, nL per ciascuno degli strati:

n1 + n2 + n3 + … + nL = n.

11.

Ogni BCN sceglie la ripartizione più adeguata della dimensione nazionale del campione n tra gli strati. Ciascuna BCN definisce quindi quanti soggetti segnalanti nh sono estratti dal totale delle IFM, Nh. Il tasso di campionamento nh/Nh per ogni strato h consente la stima della varianza di ogni strato. Ciò comporta che almeno due soggetti segnalanti siano selezionati da ciascuno strato.

12.

Al fine di selezionare gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito di ciascuno strato, le BCN includono tutte le istituzioni nello strato o effettuano un campionamento casuale o selezionano le istituzioni di maggiori dimensioni per ogni strato. Nel caso di campionamento casuale il processo di estrazione casuale delle istituzioni in ciascuno strato è effettuato associando la medesima probabilità di selezione a tutte le istituzioni o probabilità proporzionali alla dimensione dell'istituzione. Le BCN che utilizzano il campionamento casuale o la selezione delle istituzioni di maggiori dimensioni possono scegliere di includere tutte le istituzioni per alcuni strati.

13.

Le informazioni relative alle dimensioni di ogni ente creditizio o altra istituzione facente parte degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica sono ottenibili a livello nazionale dalle statistiche di bilancio delle IFM raccolte in conformità del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Le BCN devono utilizzare allo scopo i depositi e i prestiti totali denominati in euro nei confronti delle famiglie e delle società non finanziarie residenti negli Stati membri dell'area dell'euro, che costituiscono la parte del bilancio rilevante per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM, o comunque aggregati assimilabili.

14.

Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM devono basarsi su un campionamento senza reintroduzione, ovvero ogni IFM facente parte degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica può essere selezionata una sola volta.

15.

Quando una BCN decide di censire tutte le IFM all'interno di uno strato, la BCN può effettuare un campionamento in quello strato a livello di filiali. La condizione preliminare è che la BCN abbia una lista completa di filiali che copra tutta l'attività degli enti creditizi e delle altre istituzioni all'interno dello strato, e dati adeguati a consentirle di valutare la varianza dei tassi di interesse delle nuove operazioni effettuate nei confronti delle famiglie e delle società non finanziarie presso le filiali. Per la selezione delle filiali e il loro mantenimento si applicano i requisiti contenuti nel presente indirizzo. Le filiali selezionate diventano soggetti segnalanti fittizi, sottoposti agli obblighi di segnalazione definiti nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34). Tale procedura non pregiudica l'obbligo di ciascuna IFM a cui fanno capo le filiali di essere un soggetto segnalante.

5.   Dimensione minima del campione nazionale

16.

La dimensione minima del campione nazionale è definita in maniera differente a seconda che la BCN applichi il campionamento casuale o selezioni le istituzioni di maggiori dimensioni per ogni strato.

17.

Se una BCN applica il campionamento casuale nella selezione delle istituzioni effettivamente soggette agli obblighi di segnalazione statistica, la dimensione minima del campione nazionale deve essere tale che l'errore casuale massimo per i tassi di interesse sulle nuove operazioni relativo a tutte le categorie di strumenti non superi mediamente 10 punti base ad un livello di confidenza del 90 % (38).

18.

L'errore casuale massimo è definito come

Image

, dove D è l'errore casuale massimo, zα/2 la soglia determinata dalla distribuzione normale, o da qualunque altra distribuzione, a seconda della struttura dei dati (ad esempio la distribuzione t) presumendo un livello di confidenza di 1-α, dove var

Image

è la varianza dello stimatore del parametro θ, e vâr

Image

è la varianza stimata dello stimatore del parametro θ.

19.

Se una BCN seleziona l'istituzione di maggiori dimensioni per ogni strato, la qualità del campione dovrebbe basarsi sul valore dell'errore assoluto medio sintetico. L'effettivo errore assoluto medio sintetico non deve eccedere la soglia di un errore assoluto medio variabile nel tempo presumendo una differenza di errore di 10 punti base in ciascuno strato e indicatore.

20.

L'errore assoluto medio sinteticoS per un dato stimatore

Image

in un particolare periodo deve essere definito come:

Image

dove:

MAES (

Image

)

è l'errore assoluto medio sintetico

Bc, Bk

è il volume in una particolare categoria di tasso di interesse delle IFM

ic1

è il tasso di interesse medio stimato nella categoria c

Image è l'errore assoluto medio per una data categoria di tasso di interesse delle IFM sulla base dello stimatore Image j

Bj0

è il volume corrispondente alla effettiva non segnalazione in un particolare strato j

Bj1

è il volume corrispondente alla segnalazione effettiva in un particolare strato j. Se si applica il campionamento Bj 1 si riferisce ai volumi estrapolati. Il procedimento di estrapolazione è descritto nella sezione 4

B

è il volume totale per tutti gli strati, ovvero la somma di Bj 0 e Bj 1 per tutti gli strati

Image è la stima dell'errore totale nell'ambito di uno strato j

ij1

è il tasso di interesse medio ponderato corrispondente alla segnalazione effettiva in un particolare strato j

Image

j0
è il valore dello stimatore

Image

per il sub-strato dello strato per il quale non vi è segnalazione j.

In caso di copertura di volume pari a zero in uno degli strati segnalati, la media Image dell'altro strato dovrebbe essere utilizzata per evitare un errore assoluto medio pari a zero.

Image è la media del primo e del terzo quartile nello strato, definiti come il tasso di interesse segnalato per la categoria di tasso di interesse delle IFM per cui il 25 % (e il 75 % rispettivamente) dei tassi di interesse segnalati è inferiore a tale numero. Il primo e il terzo quartile sono calcolati previa ponderazione del volume in quella categoria con le istituzioni nello strato. Pertanto, la media tra i due stimatori dell'errore assoluto medio - il primo e il terzo quartile - è utilizzata come stima per il parametro Image  (39).

21.

L'errore casuale massimo e l'errore assoluto medio sintetico sono calcolati separatamente per le nuove operazioni e le consistenze. Per le nuove operazioni, l'errore casuale massimo e l'errore assoluto medio sintetico dovrebbero essere calcolati sulla base degli indicatori da 1 a 11, da 13 a 22 e da 24 a 29 descritti nell'appendice 2 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34). Per le consistenze, l'errore casuale massimo e l'errore assoluto medio sintetico dovrebbero essere calcolati sulla base degli indicatori da 1 a 14 descritti nell'appendice 1 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34).

22.

La dimensione minima del campione nazionale si riferisce sia al campione minimo iniziale sia al campione minimo dopo il mantenimento come stabilito nella successiva sezione concernente il mantenimento del campione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. A causa delle fusioni tra operatori e di operatori uscenti, le dimensioni del campione potrebbero ridursi nel tempo fino al periodo di mantenimento successivo.

23.

Le BCN possono selezionare un numero di soggetti segnalanti superiore a quello definito quale dimensione minima del campione nazionale, in particolare laddove sia necessario per incrementare la rappresentatività del campione nazionale alla luce della struttura del sistema finanziario nazionale.

24.

È necessario che vi sia coerenza tra il numero di IFM facenti parte degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica e la dimensione minima del campione. Le BCN possono consentire alle IFM residenti nello stesso Stato membro dell'area dell'euro e che sono comprese individualmente nell'elenco delle IFM, definito e aggiornato in conformità dei principi di classificazione di cui all'allegato I, parte 1, sezione 1, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), di segnalare come gruppo le statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Il gruppo diventa un soggetto segnalante fittizio. Ciò significa che il gruppo segnala le statistiche sui tassi di interesse delle IFM come se fosse un'unica IFM, ovvero segnala un tasso di interesse medio per categoria di strumenti che copra l'intero gruppo anziché segnalare un tasso di interesse per ciascuna IFM inclusa nell'elenco delle IFM. Allo stesso tempo, le IFM all'interno del gruppo vengono ancora considerate come istituzioni individuali all'interno sia degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica sia del campione.

Sezione 2 —   Mantenimento del campione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica

6.   Mantenimento del campione nel tempo

25.

Le BCN che optano per il metodo di campionamento devono garantire che il campione rimanga rappresentativo nel tempo.

26.

Le BCN devono pertanto verificare la rappresentatività del proprio campione almeno una volta all'anno. Se vi sono delle variazioni significative negli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, queste devono essere riflesse nel campione dopo la suddetta verifica annuale.

27.

Ad intervalli di massimo tre anni, le BCN devono effettuare una revisione regolare del campione, che tiene conto degli entranti nell'insieme degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, degli uscenti da tale insieme e da quello degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione, nonché di tutte le altre variazioni nelle caratteristiche dei soggetti segnalanti, e devono applicare le disposizioni della sezione 5 sulla dimensione minima del campione nazionale. La revisione regolare del campione si baserà sulla valutazione della conformità con le disposizioni sulla selezione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica di cui alla sezione 1, sulla base dei dati mensili corrispondenti alla fine di ciascun trimestre nell'anno in cui ha luogo la revisione. Tuttavia, le BCN possono verificare e aggiornare il proprio campione con maggiore frequenza.

28.

Nel tempo, il campione, al fine di restare rappresentativo degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, sarà aggiornato in modo da tenere conto delle istituzioni entranti nell'insieme degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. Le BCN selezionano pertanto un campione nb da tutti gli operatori entranti Nb. La selezione delle istituzioni entranti nb tra il totale degli entranti Nb viene indicata come campionamento incrementale nel tempo.

29.

Nel tempo, il campione sarà aggiornato in modo da tenere conto delle istituzioni uscenti dall'insieme degli operatori assoggettabili ed effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. Non è necessario alcun aggiustamento se il numero di istituzioni uscenti dall'insieme degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica Nd è proporzionale al numero di istituzioni uscenti nel campione nd (caso 1). Se le istituzioni escono dagli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica e tali istituzioni non sono nel campione, quest'ultimo diventa più ampio in relazione alla dimensione dell'insieme degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica (caso 2). Se relativamente escono più istituzioni dal campione che dagli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, il campione diventa troppo piccolo nel tempo e potrebbe cessare di essere rappresentativo (caso 3). Nei casi 2 e 3, se per la selezione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica si utilizza il campionamento casuale, i fattori ponderali attribuiti ad ogni istituzione nel campione devono essere adeguati tramite un metodo statistico stabilito derivante dalla teoria di campionamento. Il fattore ponderale attribuito ad ogni soggetto segnalante è l'inverso della sua probabilità di inclusione e da questo deriva quindi il fattore di espansione. Nel caso 2, dove il campione è relativamente più ampio rispetto agli operatori, nessun soggetto segnalante è tolto dal campione. Nel caso 3, se sono selezionate le istituzioni di maggiori dimensioni, il campione è aggiornato selezionando istituzioni aggiuntive secondo la loro dimensione.

30.

Nel tempo, il campione sarà aggiornato in modo da tenere conto delle variazioni nelle caratteristiche dei soggetti segnalanti. Tali variazioni possono verificarsi a causa di fusioni, scissioni, crescita delle istituzioni, ecc. Alcuni soggetti segnalanti possono cambiare strato. Come nei casi 2 e 3 per i soggetti uscenti, il campione è adeguato tramite un metodo statistico stabilito derivante dalla teoria di campionamento. Nuove probabilità di inclusione, e quindi nuovi fattori ponderali, sono attribuiti laddove le BCN effettuano un campionamento casuale.

Sezione 3 —   Ulteriori questioni di campionamento

7.   Coerenza

31.

Al fine di ottenere coerenza tra le statistiche sui tassi di interesse delle IFM relative alle consistenze dei depositi e dei prestiti e quelle relative alle nuove operazioni, le BCN che optano per il metodo campionario devono utilizzare, per entrambe le statistiche, gli stessi soggetti segnalanti. Le BCN possono inoltre utilizzare il metodo di campionamento per un sottoinsieme di tassi di interesse delle IFM e un censimento per il resto. Esse, tuttavia, non possono usare due o più campioni differenti.

8.   Innovazione finanziaria

32.

Nella procedura di campionamento non è necessario che le BCN coprano ogni prodotto esistente a livello nazionale. Tuttavia, non possono escludere un’intera categoria di strumenti sulla base del fatto che gli importi interessati sono molto esigui. Pertanto, se una categoria di strumenti è offerta solo da un’istituzione, quest'ultima deve essere inclusa nel campione. Se una categoria di strumenti non esisteva in uno Stato membro dell’area dell’euro al momento della definizione iniziale del campione, ma è successivamente introdotta da un'istituzione, quest'ultima deve essere inclusa nel campione al momento della successiva verifica di rappresentatività. Se viene creato un nuovo prodotto, le istituzioni nel campione devono comprenderlo nella successiva segnalazione, in quanto tutti i soggetti segnalanti sono tenuti a segnalare tutti i loro prodotti.

Sezione 4 —   Tassi di interesse medi ponderati nazionali e totale nazionale dei volumi delle operazioni

33.

Le BCN ricevono i tassi di interessi medi ponderati e i relativi importi delle operazioni per tutti i soggetti residenti effettivamente segnalanti e calcolano i tassi di interesse medi ponderati nazionali per ciascuna categoria di strumenti sulla base dei volumi delle operazioni estrapolati per ciascuno strato. I dati sono segnalati alla BCE.

34.

Laddove viene applicato il campionamento casuale, lo stimatore del tasso di interesse a livello di strato e a livello nazionale deve essere coerente con la procedura di campionamento, campione casuale semplice o la probabilità proporzionale alla dimensione utilizzata, con la conseguenza che gli importi estrapolati sono utilizzati per la ponderazione dei tassi di interesse.

35.

Laddove sono selezionate le istituzioni di maggiori dimensioni, lo stimatore dei tassi deve aggregare i tassi tra le istituzioni del medesimo strato ponderandoli con gli importi segnalati e gli aggregati tra strati devono essere realizzati applicando i volumi estrapolati in ciascuno strato.

36.

Per ciascuna categoria di strumenti sulle consistenze, cioè gli indicatori da 1 a 26 nell'appendice 1 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34), le BCN forniscono un tasso di interesse medio ponderato nazionale.

37.

Per ciascuna categoria di strumenti sulle nuove operazioni, cioè gli indicatori da 1 a 23 e da 30 a 85 nell'appendice 2 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34), le BCN forniscono un tasso di interesse medio ponderato nazionale. Inoltre, per ciascuno degli indicatori da 2 a 4, da 8 a 11, da 13 a 22, da 33 a 35 e da 37 a 85 nell'appendice 2 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34), le BCN forniscono l'importo delle nuove operazioni condotte a livello nazionale in ogni categoria di strumenti durante il mese di riferimento. Per le categorie di strumenti relative ai prestiti rinegoziati alle famiglie e alle società non finanziarie (indicatori da 88 a 91 nell'appendice 2 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34)), sono richieste solo le informazioni sui volumi e le informazioni sui tassi di interesse sono raccolte nei limiti della massima diligenza possibile. Tali importi delle nuove operazioni si riferiscono agli operatori totali, ovvero a tutti gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica e, analogamente agli altri volumi delle nuove operazioni, tale valore è calcolato attraverso la procedura di estrapolazione illustrata ai paragrafi da 38 a 40.

38.

Se per selezionare i soggetti segnalanti si utilizza il campionamento casuale o la selezione delle istituzioni di maggiori dimensioni, si applicano i fattori di espansione per estrapolare i volumi delle operazioni. L'estrapolazione è applicata a livello di strato.

39.

Se si utilizza il metodo del campionamento casuale, i fattori di espansione sono definiti come l'inverso delle probabilità di inclusione πi , ovvero 1/πi . L'importo stimato delle nuove operazioni per gli operatori totali B è quindi calcolato tramite la seguente formula generica:

Image

dove:

B

è il volume totale delle operazioni

Bi

è l'importo delle nuove operazioni dell'istituzione i

πi

è la probabilità di inclusione dell'istituzione i

40.

Se è utilizzato il metodo della selezione dell'istituzione di maggiori dimensioni, i fattori di espansione per ciascuno strato j sono definiti come l'inverso del rapporto di copertura dello strato tramite la seguente formula:

Image

dove:

Image

j

è il volume totale nell'ambito dello strato j

Image

ij

è il volume nell'ambito di ciascuno strato j per l'istituzione i

Nj0

è il numero di enti creditizi non inclusi nel campione nello strato j

Nj1

è il numero di enti creditizi inclusi nel campione nello strato j.

41.

I fattori di espansione EFj definiti nel paragrafo 40 in relazione alle nuove operazioni sono calcolati sostituendo i volumi delle nuove operazioni con le relative consistenze. Il volume estrapolato dello strato j è quindi calcolato come il fattore di espansione per lo strato j moltiplicato per il volume segnalato per lo strato j.

42.

Le BCN forniscono alla BCE i dati sui tassi di interesse delle IFM sulle consistenze e sulle nuove operazioni con quattro cifre decimali, ferme restando le decisioni prese dalle BCN relativamente al livello di precisione che desiderano applicare nel raccogliere i dati. I risultati pubblicati non contengono più di due cifre decimali.

43.

Le BCN devono documentare, nelle note metodologiche che devono essere fornite con i dati nazionali, tutte le (variazioni nelle) disposizioni regolamentari che incidano sulle statistiche sui tassi di interesse delle IFM

44.

Le BCN che optano per un metodo di campionamento per la selezione dei soggetti segnalanti forniscono una stima dell'errore di campionamento per il campione iniziale. Deve essere fornita una nuova stima dopo ogni mantenimento del campione.

PARTE 15

Trattamento di prodotti specifici per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM

1.

Il trattamento dei prodotti definiti nei seguenti paragrafi dovrebbe essere utilizzato come riferimento per i prodotti con caratteristiche simili.

2.

Un deposito o prestito con clausola step-up (step-down) è un deposito o un prestito con una scadenza fissa a cui si applica un tasso di interesse che aumenta (diminuisce) di anno in anno di un numero prefissato di punti percentuali. I depositi e i prestiti con clausola step-up (step-down) sono strumenti con tassi di interesse fissi per l'intera durata dello strumento. Il tasso di interesse per l'intera durata del deposito o prestito e gli altri termini e condizioni del contratto sono concordati in anticipo al tempo t0 in cui il contratto viene firmato. Un esempio di deposito con clausola step-up è un deposito con una durata prestabilita di quattro anni, che riceve il 5 % di interessi il primo anno, il 7 % il secondo, 9 % il terzo e 13 % il quarto. L'AAR sulle nuove operazioni, che è rilevato al tempo t0 nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, consiste nella media geometrica dei fattori «1 + tasso di interesse». In linea con l'allegato I del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34), le BCN possono richiedere ai soggetti segnalanti di applicare il TEDS per questo tipo di prodotto. L'AAR sulle consistenze che è rilevato dal tempo t0 al tempo t3 è il tasso applicato dal soggetto segnalante nel momento del calcolo del tasso di interesse della IFM, ovvero nell'esempio del deposito con una durata prestabilita di quattro anni, 5 % al tempo t0, 7 % al tempo t1, 9 % al tempo t2 e 13 % al tempo t3.

3.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i prestiti assunti come parte di linee di credito hanno lo stesso significato loro attribuito e sono classificati come nella parte 2 dell’allegato II del Regolamento (EU) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Solo gli importi in essere, ovvero gli importi ritirati non ancora ripagati nel contesto di una linea di credito sono considerati come nuove operazioni e trovano riscontro nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM in conformità con il paragrafo 16 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Gli importi resi disponibili attraverso una linea di credito, che non sono stati ritirati o che sono già stati ripagati, non sono considerati, né come nuove operazioni né come consistenze.

4.

Un contratto «polifunzionale» permette al cliente di ricorrere a prestiti su diversi tipi di forme tecniche fino a un certo importo massimo applicabile a tutti i prestiti interessati. Al momento dell'accordo su un contratto polifunzionale, non sono specificati la forma specifica che il prestito potrà assumere e/o il momento in cui verrà utilizzato e/o il tasso di interesse, in quanto potrebbe essere concordata una gamma di possibilità di utilizzo. Tale contratto polifunzionale non è rilevato nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Tuttavia, non appena si concretizza un utilizzo a valere su tale tipologia di contratto, il contratto è rilevato nella corrispondente voce delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, sia nelle nuove operazioni sia nelle consistenze.

5.

Possono sussistere dei depositi a risparmio con un interesse base più un premio di fedeltà e/o crescita. Al momento in cui il deposito è collocato, non è certo se il premio verrà pagato o meno. Il pagamento dipende dalla ignota attitudine futura al risparmio della famiglia o della società non finanziaria. Per convenzione, tali premi di fedeltà o crescita non sono inclusi nell'AAR sulle nuove operazioni. L'AAR sulle consistenze comprende sempre gli interessi applicati dal soggetto segnalante al tempo del calcolo dei tassi di interesse della IFM. Quindi, nel caso in cui il suddetto premio di fedeltà o crescita sia erogato dal soggetto segnalante, questo è riportato nelle statistiche sulle consistenze.

6.

I prestiti possono essere offerti alle famiglie o alle società non finanziarie con contratti derivati collegati, ovvero con un interest rate swap/cap/floor ecc. Per convenzione, tali contratti derivati collegati non sono inclusi nell'AAR sulle nuove operazioni. L'AAR sulle consistenze comprende sempre i tassi di interesse applicati dal soggetto segnalante al tempo in cui sono calcolati i tassi di interesse della IFM. Quindi, qualora tale contratto derivato sia esercitato e il soggetto segnalante conseguentemente modifichi il tasso di interesse applicato alla famiglia o alla società non finanziaria, questo è rilevato nelle statistiche sulle consistenze.

7.

I depositi possono essere offerti comprendendo due componenti: un deposito con durata prestabilita a cui viene applicato un tasso di interesse fisso e un contratto derivato incorporato avente un rendimento collegato all'andamento di un determinato indice di borsa o di un tasso di cambio bilaterale, a condizione che sia garantito un rendimento minimo dello 0 %. La scadenza di entrambe le componenti può essere uguale o differente. L'AAR sulle nuove operazioni comprende il tasso di interesse per il deposito con durata prestabilita, in quanto rispecchia l'accordo tra il depositante e il soggetto segnalante ed è noto al momento in cui il danaro viene investito. Il rendimento sull'altra componente del deposito collegata all'andamento di un indice di borsa o di un tasso di cambio bilaterale è conosciuto solo ex post quando il prodotto matura e pertanto non può essere rilevato dai tassi sulle nuove operazioni. Di conseguenza, è rilevato solo il rendimento minimo garantito (di norma lo 0 %). L'AAR sulle consistenze comprende sempre il tasso di interesse applicato dal soggetto segnalante al tempo in cui sono calcolati i tassi di interesse della IFM. Fino al giorno della scadenza, il tasso sui depositi con durata prestabilita è incluso così come il rendimento minimo garantito sui depositi contenenti i derivati incorporati. Solo al momento della scadenza i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze rispecchiano l'AAR corrisposto dal soggetto segnalante.

8.

I depositi con una scadenza oltre due anni come definiti alla parte 2 dell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) possono contenere conti di risparmio previdenziale. La maggior parte dei conti di risparmio previdenziale può essere investita in titoli e il tasso di interesse sui conti dipende pertanto dal rendimento dei titoli sottostanti. La restante parte dei conti di risparmio previdenziale può essere tenuta in contanti e il tasso di interesse è determinato dall'ente creditizio o altra istituzione nello stesso modo degli altri depositi. Al momento in cui il deposito è costituito, il rendimento totale per la famiglia del conto di risparmio previdenziale non è noto e può anche essere negativo. Inoltre, al momento in cui il deposito è costituito, tra la famiglia e l'ente creditizio o altra istituzione è concordato un tasso di interesse che si applica solo alla parte depositata, mentre non si applica alla parte investita in titoli. Quindi, solo la parte del deposito che non è investita in titoli è segnalata nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. L'AAR sulle nuove operazioni che è segnalato è il tasso concordato tra la famiglia e il soggetto segnalante per la parte depositata al momento in cui il deposito è costituito. L'AAR sulle consistenze è il tasso applicato dal soggetto segnalante alla parte depositata del conto di risparmio previdenziale alla data del calcolo del tasso di interesse della IFM.

9.

I piani di risparmio per prestiti per le abitazioni sono piani di risparmio a lungo termine, che possono avere un basso rendimento, ma che, dopo un certo periodo di risparmio, danno alla famiglia o alla società non finanziaria il diritto ad un prestito per l'acquisto di un'abitazione ad un tasso agevolato. In linea con la parte 2 dell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), tali piani di risparmio sono classificati tra i depositi con durata prestabilita oltre due anni finché sono utilizzati come depositi. Non appena sono trasformati in un prestito, sono classificati come prestiti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione. I soggetti segnalanti segnalano come nuova operazione di deposito il tasso di interesse che viene concordato al momento in cui il deposito iniziale è costituito. L'ammontare corrispondente delle nuove operazioni è l'importo di danaro che è stato depositato. L'incremento nel tempo di tale ammontare sul deposito è incluso solo nelle consistenze. Nel momento in cui il deposito è trasformato in un prestito, quest'ultimo è rilevato come nuova operazione di prestito. Il tasso di interesse è il tasso agevolato offerto dal soggetto segnalante. Il fattore ponderale è l'intero ammontare del prestito erogato alla famiglia o alla società non finanziaria.

10.

In linea con la parte 2 dell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), i depositi costituiti secondo il piano regolamentato francese per le abitazioni plan d’épargne-logement (PEL) sono classificati come depositi con durata prestabilita oltre due anni. L'amministrazione pubblica regolamenta le condizioni per questi PEL e fissa il tasso di interesse, che resta invariato per l'intera durata del deposito, ovvero ogni «generazione» di PEL è legata al medesimo tasso di interesse. I PEL sono mantenuti per almeno quattro anni e ogni anno il cliente deposita un importo minimo prestabilito, ma è autorizzato ad incrementare i versamenti in qualsiasi momento durante il corso del piano. I soggetti segnalanti segnalano il deposito iniziale all'apertura di un nuovo PEL come nuova operazione. L'ammontare di danaro che è inizialmente investito nel PEL può essere molto modesto, e ciò significa che anche il fattore ponderale attribuito al tasso su nuove operazioni sarà relativamente basso. Tale approccio assicura che il tasso sulle nuove operazioni rispecchi sempre le condizioni della generazione attuale di PEL. Le variazioni del tasso di interesse applicato ai nuovi PEL sono riflesse nel tasso sulle nuove operazioni. La reazione dei consumatori in termini di spostamento di portafoglio da altri depositi a lungo termine verso i PEL preesistenti non è riflessa nei tassi di interesse sulle nuove operazioni, ma solo nei tassi sulle consistenze. Al termine del periodo di quattro anni, il cliente può chiedere un prestito ad un tasso agevolato oppure rinnovare il contratto. In linea con quanto previsto nella parte 2 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34), il suddetto rinnovo del PEL non è considerato una nuova operazione, visto che è effettuato automaticamente senza alcun coinvolgimento attivo da parte del cliente e che i termini e le condizioni del contratto, incluso il tasso di interesse, non sono rinegoziati. Al rinnovo del contratto, il cliente è autorizzato ad effettuare depositi supplementari, fermo restando che le consistenze non superino un massimale prestabilito e il contratto non superi una durata massima prestabilita. Se il massimale o la durata massima sono raggiunti, il contratto viene congelato. Finché il danaro è lasciato sul libretto di risparmio, la famiglia o la società non finanziaria mantiene i diritti di prestito e riceve ancora interessi in conformità delle condizioni prevalenti al momento dell'apertura del PEL. L'amministrazione pubblica eroga un sussidio sotto forma di corresponsione di interessi in aggiunta a quelli derivanti dal tasso di interesse offerto dall'ente creditizio o altra istituzione. In linea con la parte 1 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) solo la parte relativa agli interessi offerti dall'ente creditizio o altra istituzione è inclusa nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Il sussidio dell'amministrazione pubblica, che viene corrisposto tramite ma non dall'ente creditizio o altra istituzione, è ignorato.

11.

I tassi di interessi negativi sui depositi dovrebbero essere inclusi nei tassi di interesse delle IFM a condizione che tali tassi non siano eccezionali tenuto conto delle condizioni di mercato.

PARTE 16

Statistiche sui pagamenti

Sezione 1 —   Obblighi di segnalazione

Oltre agli indicatori specificati nel Regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43), e come stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, del presente indirizzo, le BCN segnalano le informazioni aggiuntive di cui alle tabelle da 1 a 7. Queste informazioni sono soggette ai medesimi requisiti di tempestività specificati nel Regolamento per gli indicatori. Per quegli indicatori per cui non è fornita una definizione nel Regolamento, una definizione è inserita nella relativa tabella.

Le informazioni richieste secondo le tabelle del Regolamento e del presente indirizzo devono essere segnalate a prescindere dall'esistenza effettiva del fenomeno sottostante e persino quando sono nulle. Si utilizza «NC» con uno stato di osservazione M per indicare che il fenomeno non esiste. Per le voci per memoria, se non possono essere forniti dati effettivi, stime o dati provvisori, le BCN segnalano NC con uno stato di osservazione L.

Tabella 1

Mezzi di regolamento

Fine periodo, se non diversamente stabilito; valore in milioni di EUR

 

Valore

Frequenza

Mezzi di regolamento utilizzati da non-IFM

Passività delle BCN

Depositi overnight denominati in euro

di amministrazioni pubbliche nazionali

Geo 0

M

di amministrazioni pubbliche di altri Stati membri dell’area dell’euro

Geo 0

M

del resto del mondo, ad eccezione delle banche

Geo 0

M

Depositi overnight denominati in altre valute

di amministrazioni pubbliche nazionali

Geo 0

M

di amministrazioni pubbliche di altri Stati membri dell’area dell’euro

Geo 0

M

del resto del mondo, ad eccezione delle banche

Geo 0

M

Passività di altre IFM

Depositi overnight denominati in euro

di amministrazioni pubbliche nazionali

Geo 0

M

di amministrazioni pubbliche di altri Stati membri dell’area dell’euro

Geo 0

M

del resto del mondo, ad eccezione delle banche

Geo 0

M

Depositi overnight denominati in altre valute

di amministrazioni pubbliche nazionali

Geo 0

M

di amministrazioni pubbliche di altri Stati membri dell’area dell’euro

Geo 0

M

del resto del mondo, ad eccezione delle banche

Geo 0

M

Mezzi di regolamento utilizzati da enti creditizi

Depositi overnight in euro detenuti presso altri enti creditizi

Geo 0

Q

Prestiti infragiornalieri in euro dalla banca centrale (media dell’ultimo periodo di mantenimento della riserva)

Geo 0

A

Mezzi di regolamento utilizzati da non-IFM - attività o crediti su attività che possono essere utilizzati da non-IFM per i pagamenti.

Depositi overnight - come definiti nelle «categorie di strumenti» nella parte 2 nell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Tutti i conti sono inclusi, indipendentemente dalla valuta in cui sono denominati; quindi i «depositi overnight denominati in altre valute» sono una sotto-categoria dei «depositi overnight».

Depositi overnight denominati in altre valute - valore dei depositi overnight detenuti da non-IFM in altre valute.

Mezzi di regolamento utilizzati da enti creditizi - attività o crediti su attività che possono essere utilizzati da enti creditizi per i pagamenti.

Prestiti infragiornalieri in euro dalla banca centrale (media dell’ultimo periodo di mantenimento della riserva) - valore totale del credito accordato dalla banca centrale agli istituti di credito e rimborsato nell'ambito della stessa giornata lavorativa. Questa è la media del valore giornaliero massimo di scoperti simultanei ed effettivi infragiornalieri o prelievi sui meccanismi di credito infragiornaliero durante il giorno per tutti gli enti creditizi considerati nel loro insieme. Tutti i giorni durante il periodo di mantenimento, compresi i fine settimana e le festività pubbliche, sono considerati nella media.

Tabella 2

Istituzioni che forniscono servizi di pagamento a non-IFM

Fine periodo; unità iniziali se non diversamente stabilito; valore in milioni di EUR

 

Numero

Valore

Frequenza

Autorità bancarie centrali

Numero di uffici

Geo 0

A

Numero di depositi overnight (in migliaia)

Geo 0

A

Enti creditizi

di cui:

 

 

 

Enti creditizi giuridicamente costituiti nel paese segnalante

Numero di uffici

Geo 0

A

Numero di istituzioni

Geo 0

 

A

Valore dei depositi overnight detenuti presso non IFM

Geo 0

Q

Filiali degli enti creditizi aventi sede nell’area dell’euro

Numero di uffici

Geo 0

A

Numero di istituzioni

Geo 0

 

A

Valore dei depositi overnight detenuti presso non IFM

Geo 0

Q

Filiali degli enti creditizi al di fuori dell’area dell’euro aventi sede nel SEE

Numero di uffici

Geo 0

A

Numero di istituzioni

Geo 0

 

A

Valore dei depositi overnight detenuti presso non IFM

Geo 0

Q

Filiali degli enti creditizi non aventi sede nel SEE

Numero di uffici

Geo 0

A

Numero di istituzioni

Geo 0

 

A

Valore dei depositi overnight detenuti presso non IFM

Geo 0

Q

Istituti di moneta elettronica

Numero di istituzioni

Geo 0

A

Altri prestatori di servizi di pagamento

Numero di istituzioni

Geo 0

A

Numero di uffici

Geo 0

A

Numero di depositi overnight detenuti presso non IFM (migliaia)

Geo 0

A

Valore dei depositi overnight detenuti presso non IFM

 

Geo 0

Q

Voci per memoria:

 

 

 

Numero totale degli istituti di pagamento che operano nel paese su base transfrontaliera

Geo 0

 

A

di cui:

 

 

 

numero di istituti di pagamento che prestano servizi tramite una filiale stabilita

 

Geo 0

A

numero di istituti di pagamento che prestano servizi tramite un agente

 

Geo 0

A

numero di istituti di pagamento che prestano servizi senza stabilire una filiale né tramite un agente

 

Geo 0

A

La tabella 2 integra la tabella 1 del Regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43).

Numero di istituzioni — comprende le istituzioni giuridicamente indipendenti operanti nel paese segnalante. Ciascuna istituzione è contata una volta, a prescindere dal numero degli uffici che essa ha nel paese.

Numero di uffici — numero delle sedi di attività nel paese segnalante. Ciascuna sede di attività che si trova nello stesso paese segnalante è contata separatamente. Sono inclusi solo gli uffici (indipendentemente dalla loro dimensione e orario di operatività) che forniscono servizi di pagamento con compensazione e regolamento senza contante, mentre gli uffici mobili non sono inclusi. La sede dell'amministrazione centrale dell’istituzione è considerata come un ufficio se fornisce servizi di pagamento con compensazione e regolamento senza contante.

Filiale — una sede di attività (diversa dalla sede dell'amministrazione centrale) che è situata nel paese segnalante ed è stata creata da un ente creditizio legalmente costituito in un altro paese. Essa non possiede personalità giuridica ed effettua direttamente una parte o la totalità delle operazioni relative all’attività degli enti creditizi. Tutte le sedi di attività costituite nel paese segnalante dallo stesso ente legalmente costituito in un altro paese costituiscono una filiale unica. Ciascuna di queste sedi è considerata come un singolo ufficio.

Filiale di un ente creditizio avente sede nell'area dell'euro — una filiale (situata nel paese segnalante) di un ente creditizio legalmente costituito fuori dal paese segnalante ma nell'area dell'euro.

Filiale di un ente creditizio non avente sede nel SEE — una filiale (situata nel paese segnalante) di una banca non avente sede nel SEE.

Filiali di un ente creditizio avente sede nel SEE (al di fuori dell'area dell'euro) — una filiale (situata nel paese segnalante) di un ente creditizio legalmente costituito in un paese del SEE fuori dal paese segnalante e fuori dall'area dell'euro.

Istituti di pagamento che operano nel paese su base transfrontaliera — istituti di pagamento situati fuori dal paese segnalante, ma che operano nello stesso tramite una filiale stabilita, un agente o accesso remoto.

Tabella 3

Operazioni di pagamento che coinvolgono istituzioni diverse dalle IFM

Totale per il periodo; numero di operazioni in milioni; valore delle operazioni in milioni di EUR; frequenza annuale

 

Inviate

Ricevute

Voci per memoria

Numero di operazioni

Valore delle operazioni

Numero di operazioni

Valore delle operazioni

Operazioni secondo il tipo di strumento di pagamento

Bonifici

 

 

 

 

disposti elettronicamente

 

 

 

 

di cui:

 

 

 

 

disposti singolarmente

 

 

 

 

di cui:

 

 

 

 

Pagamenti elettronici basati su banking on line

Geo 1

Geo 1

Accrediti nei conti per semplice movimento contabile

Geo 0

Geo 0

Addebiti da conti per semplice movimento contabile

Geo 0

Geo 0

 

 

 

Rimesse di denaro

Geo 3

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Operazioni tramite dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico

Geo 1

Geo 1

Geo 2

Geo 2

La tabella 3 integra la tabella 4 del Regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43).

Pagamenti elettronici basati su banking on line — operazioni disposte tramite sistemi di banking on line e servizi di ordine dei pagamenti. La voce «pagamenti elettronici basati su banking on line» esclude i pagamenti semplicemente disposti dall'ordinante tramite banking on line senza comportare una simultanea operazione di acquisto online. Esclude altresì le fatture presentate on line che non comportano una simultanea operazione di acquisto on line.

Accrediti nei conti per semplice movimento contabile — sono operazioni di accredito disposte da un prestatore di servizi di pagamento (PSP) (inclusi gli emittenti di moneta elettronica) senza uno specifico ordine di operazione ed eseguite mediante semplice scritturazione contabile, cioè accredito, sul conto di un cliente, vale a dire senza l’utilizzo di uno strumento di pagamento tradizionale. Per questa voce sono segnalate le seguenti operazioni: (a) il pagamento di interessi da parte della banca; (b) il pagamento di dividendi da parte della banca; (c) l'esborso dell'importo di un prestito sul conto corrente del cliente; e (d) altri accrediti sul conto per semplice movimento contabile. Questi dati sono esclusi dai bonifici.

Addebiti da conti per semplice movimento contabile — sono operazioni di addebito disposte da un PSP (inclusi gli emittenti di moneta elettronica) senza uno specifico ordine di operazione ed eseguite mediante semplice scritturazione contabile (registrazione di addebito) sul conto di un cliente, vale a dire senza l’utilizzo di uno strumento di pagamento tradizionale. Per questa voce sono segnalate le seguenti operazioni: (a) riscossione di interessi da parte della banca; (b) deduzione di commissioni bancarie; (c) pagamento di imposte connesse ad attività finanziarie, se costituiscono un'operazione distinta ma non sono autorizzate separatamente dal cliente; (d) rimborsi dell'importo di un prestito; e (e) altri addebiti sul conto per semplice movimento contabile. Questi dati sono esclusi dagli addebiti diretti.

Rimesse di denaro — come definite all'articolo 4 della Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (40).

Operazioni tramite dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico — come definite al punto 7 dell'allegato alla Direttiva 2007/64/CE.

Tabella 4

Operazioni di pagamento per tipo di terminale che coinvolgono istituzioni diverse dalle IFM

Totale per il periodo; numero di operazioni in milioni; valore delle operazioni in milioni di EUR; frequenza annuale

Voci per memoria

Numero di operazioni

Valore delle operazioni

Anticipi in contante presso terminali POS

Geo 1

Geo 1

Prelievi di contante allo sportello

Geo 1

Geo 1

Depositi di contante allo sportello

Geo 1

Geo 1

La tabella 4 integra la tabella 5 del Regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43).

Anticipo in contante presso terminali punto vendita (TPV) (POS) — operazione in cui il titolare della carta riceve contante presso un terminale POS in combinazione con un’operazione di pagamento per merci o servizi. Se non è possibile distinguere i dati sugli anticipi in contante presso terminali POS, questi sono segnalati come «operazioni POS».

Deposito di contante allo sportello — deposito di denaro in contanti su un conto presso il PSP tramite un formulario, incluso il caso in cui una carta è utilizzata soltanto per identificare l'ordinante. Comprende il contante depositato in una cassetta di deposito diurna o notturna di un PSP per l'accredito su un conto presso il PSP. Tali operazioni non rappresentano pagamenti in senso stretto, in quanto comprendono solamente un cambio dal contante alla moneta di conto bancario.

Prelievo di contante allo sportello — prelievo di denaro in contanti da un conto presso il PSP utilizzando un formulario, incluso il caso in cui una carta è utilizzata soltanto per identificare il beneficiario. Tali operazioni non rappresentano pagamenti in senso stretto, in quanto comprendono solamente un cambio dalla moneta di conto bancario al contante.

Tabella 5

Partecipazione in sistemi di pagamento selezionati: TARGET2

Fine periodo, unità originali; frequenza annuale

 

Numero

Sistema componente di TARGET2

Numero di partecipanti

Geo 1

Partecipanti diretti

Geo 1

Enti creditizi

Geo 1

Autorità bancarie centrali

Geo 1

Altri partecipanti diretti

Geo 1

Amministrazione pubblica

Geo 1

Organizzazioni di compensazione e regolamento

Geo 1

Altre istituzioni finanziarie

Geo 1

Altro

Geo 1

Partecipanti indiretti

Geo 1


Tabella 6

Pagamenti elaborati da sistemi di pagamento selezionati: TARGET2

Totale per il periodo; numero di operazioni in milioni; valore delle operazioni in milioni di EUR; frequenza annuale

 

Inviate

Numero di operazioni

Valore delle operazioni

Sistema componente di TARGET2

Bonifici e addebiti diretti

Geo 1

Geo 1

All'interno dello stesso sistema componente di TARGET2

Geo 0

Geo 0

Ad un altro sistema componente di TARGET2

Geo 2

Geo 2

Ad un sistema componente di TARGET2 dell'area dell'euro

Geo 2

Geo 2

Ad un sistema componente di TARGET2 non appartenente all'area dell'euro

Geo 2

Geo 2

Tasso di concentrazione

Geo 1

Geo 1

Sistema componente di TARGET2 — come definito all'articolo 2 dell'Indirizzo BCE/2012/27 (41).

Per TARGET2 la definizione di «transfrontaliero» si basa sulla ubicazione della componente e non del partecipante, come nel caso degli altri sistemi di pagamento.

Le tabelle 6 e 7 del Regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43) devono essere segnalate per ogni sistema di pagamento diverso da TARGET2. Le BCN devono distinguere tra sistemi di pagamento di importo rilevante e sistemi di pagamento al dettaglio:

Sistema di pagamento di importo rilevante — come definito all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (42).

Sistema di pagamento al dettaglio — come definito all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 260/2012.

Tabella 7

Attività dei PSP per tipo di servizio di pagamento

Totale per il periodo; numero di operazioni inviate in milioni; valore delle operazioni in milioni di EUR; frequenza annuale

 

Voci per memoria

Depositi di contante allo sportello

Voci per memoria

Prelievi di contante allo sportello

Addebiti diretti

Pagamenti con carta

Bonifici

Voci per memoria

Rimessa di denaro

Voci per memoria

Operazione tramite dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico

Numero

Valore

Numero

Valore

Numero

Valore

Numero

Valore

Numero

Valore

Numero

Valore

Numero

Valore

Enti creditizi

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Istituti di moneta elettronica

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Uffici dei conti correnti postali

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Istituti di pagamento

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Autorità pubbliche: (a) BCE e BCN; e (b) Stati membri o amministrazioni locali

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Addebiti diretti - come definiti nell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43).

Pagamenti con carta - operazioni di pagamento come definite nel secondo trattino dei punti 3 e 4 dell'allegato alla Direttiva 2007/64/CE.

Bonifici - come definiti nell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43).

La disaggregazione geografica richiesta segue la convenzione di denominazione stabilita nel Regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43), ossia:

Tabella 8

Disaggregazione geografica

Geo 0

Geo 1

Geo 2

Geo 3

Geo 4

Nazionali

Nazionali e transfrontaliere combinate

Transfrontaliere

Nazionali

Nazionali

Disaggregazione per singolo paese per tutti i paesi dell’Unione

Resto del mondo

Transfrontaliere

Sezione 2 —   Deroghe

L'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43) stabilisce le condizioni a cui le BCN possono concedere deroghe agli operatori segnalanti. In particolare il paragrafo 2 specifica che le BCN possono concedere deroghe agli operatori segnalanti solo se tali operatori non contribuiscono, a livello nazionale, ad una copertura statisticamente significativa delle operazioni di pagamento per ciascun tipo di servizio di pagamento.

Una copertura statisticamente significativa è definita come il 95 % del valore delle operazioni di pagamento per ciascun servizio di pagamento.

Se sono concesse delle deroghe, le BCN possono estrapolare i dati da segnalare alla BCE.

Sezione 3 —   Disposizioni transitorie

Dati storici

Al fine di migliorare la comparabilità dei dati, le BCN dovrebbero segnalare i dati storici per tutte le voci nel Regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43) e nel presente indirizzo per il periodo di riferimento 2013 con la migliore diligenza possibile. Le BCN decidono sul miglior modo per rispondere a tale obbligo, eventualmente attraverso stime. Per quelle serie che non erano già fornite nell'ambito del precedente Indirizzo BCE/2007/9 e laddove non siano disponibili dati effettivi, alle BCN è consentito segnalare le informazioni come non disponibili (serie NC con stato di osservazione L) (43).

Dati con periodo di riferimento 2014 - tabelle nel presente indirizzo

Relativamente agli obblighi specificati nelle tabelle del presente indirizzo, alle BCN è consentito segnalare i dati con periodo di riferimento 2014 con la migliore diligenza possibile, secondo le medesime regole disposte per i dati storici (cfr. sopra).

Dati con periodo di riferimento 2014 - tabelle nel Regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43)

Dato che gli obblighi specificati nel Regolamento (UE) n. 1049/2013 (BCE/2013/43) hanno frequenza annuale, le BCN devono garantire la fornitura di un valore unico per ciascuna serie di dati, segnalato con riferimento all'intero anno (aggregando, se del caso, 2014 S1 e 2014 S2). Rispetto ai dati relativi al 2014 S1, le BCN decidono sul miglior modo con cui soddisfare questo requisito. Se non sono disponibili dati effettivi, le BCN possono fornire stime.

Laddove le stime siano fornite in conformità con le disposizioni transitorie, la metodologia deve essere definita da ciascuna BCN, a seconda delle specificità del paese. Le BCN devono fornire note esplicative per chiarire l'approccio adottato.

PARTE 17

Statistiche sull’attivo e passivo dei FI

Le segnalazioni statistiche devono contenere dati per tutte le caselle nelle tabelle rilevanti di questo indirizzo, anche quando essi sono pari a zero, mancanti o il fenomeno non esiste.

Tabella 1

Dati da fornirsi su base trimestrale: consistenze e aggiustamenti di flusso

 

A.

Residenti nazionali

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

C.

RdM

D.

Totale

Totale

IFM

Non-IFM - Totale

Totale

IFM

Non-IFM - Totale

Totale

 

Amm.ni pubb. (S. 13)

Altri residenti

 

Amm.ni pubb. (S. 13)

Altri residenti

 

Stati membri non partecipanti

USA

Giappone

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione + fondi pensione (S.128+S.129)

 

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione + fondi pensione (S.128+S.129)

 

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

ATTIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Depositi e crediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui interessi maturati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

Valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

Totale valute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui azioni quotate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Quote e partecipazioni in fondi di investimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2+3+4)a di cui titoli dati in prestito o venduti mediante operazioni di pronti contro termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Strumenti finanziari derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Attività non finanziarie (incl. capitale fisso)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui interessi maturati su depositi e crediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Crediti e depositi ricevuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Quote e partecipazioni in FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Strumenti finanziari derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui interessi maturati su crediti e depositi ricevuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 2

Dati da fornirsi su base mensile: consistenze, aggiustamenti di flusso, operazioni

 

A.

Residenti nazionali

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

C.

RdM

D.

Totale

Totale

Totale

 

IFM

Non-IFM

 

IFM

Non-IFM

ATTIVO

1

Depositi e crediti

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

Valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Quote e partecipazioni in fondi di investimento

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Strumenti finanziari derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Attività non finanziarie (incl. capitale fisso)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVO

8

Crediti e depositi ricevuti

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Quote e partecipazioni in FI

 

 

 

 

 

 

 

#

9.1

Vendita di quote e partecipazioni in FI

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

Rimborso di quote e partecipazioni in FI

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Strumenti finanziari derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Dati minimi che devono essere forniti dagli operatori segnalanti alle BCN su base mensile.

PARTE 18

Statistiche sulle attività e sulle passività delle SV

Tabella 1

Consistenze in essere e operazioni finanziarie

Dati da fornirsi obbligatoriamente su base trimestrale

 

A.

Residenti nazionali

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

C.

Resto del mondo

D.

Totale

Totale

IFM

Non-IFM - Totale

Totale

IFM

Non-IFM - Totale

 

Banche

Operatori non bancari

 

Amministrazioni pubbliche (S. 13)

Altri residenti

 

Amministrazioni pubbliche (S. 13)

Altri residenti

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione + fondi pensione (S.128+S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione + fondi pensione (S.128+S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)

 

di cui SV

 

di cui SV

ATTIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Depositi e crediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

ANC

 

 

 

 

 

ANC

 

 

 

 

ANC

 

 

 

 

 

ANC

 

 

 

 

ANC

ANC

ANC

oltre un anno

 

ANC

 

 

 

 

 

ANC

 

 

 

 

ANC

 

 

 

 

 

ANC

 

 

 

 

ANC

ANC

ANC

2

Prestiti cartolarizzati

 

ANC

 

ANC

 

ANC

ANC

 

ANC

ANC

ANC

 

ANC

 

ANC

 

ANC

ANC

 

ANC

ANC

ANC

ANC

 

 

 

2a

IFM dell'area dell'euro quali cedenti

 

ANC

 

ANC/IFM

 

ANC/IFM

ANC/IFM

 

ANC/IFM

 

ANC/IFM

 

ANC

 

ANC/IFM

 

ANC/IFM

ANC/IFM

 

ANC/IFM

 

ANC/IFM

ANC/IFM

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC/IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC/IFM

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC/IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC/IFM

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC/IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC/IFM

 

 

 

 

 

2b

Amministrazioni pubbliche dell'area euro quali cedenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

2c

AIF, fondi di investimento diversi dai FCM e SAFP dell'area euro quali cedenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

2d

SNF dell'area dell'euro quali cedenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

2e

cedenti esterni all'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

3

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

NON-ANC

NON-ANC

 

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

 

NON-ANC

NON-ANC

 

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

NON-ANC

NON-ANC

 

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

 

NON-ANC

NON-ANC

 

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

oltre 2 anni

 

NON-ANC

NON-ANC

 

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

 

NON-ANC

NON-ANC

 

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

4

Altre attività cartolarizzate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

4a

di cui aventi un'amministrazione pubblica dell'area euro quale cedente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

4b

di cui aventi una società non finanziaria quale cedente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

5

Azioni e altre partecipazioni e partecipazioni/quote di fondi di investimento

 

 

 

 

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

 

 

 

NON-ANC

6

Strumenti finanziari derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

7

Attività non finanziarie (incl. capitale fisso)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON-ANC

8

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON-ANC

PASSIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Crediti e depositi ricevuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

ANC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

 

 

 

 

 

 

ANC

oltre un anno

 

 

 

 

 

 

 

ANC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

 

 

 

 

 

 

ANC

10

Titoli di debito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

11

Capitale e riserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

12

Strumenti finanziari derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

13

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON-ANC

13a

di cui interessi maturati su titoli di debito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON-ANC

ANC: serie di riferimento

NON-ANC: Serie non di riferimento

ANC/IFM: Serie di riferimento, che possono essere ricavate in parte da dati raccolti direttamente da IFM ai sensi del Regolamento BCE/2013/33 se gestori dei prestiti sono IFM dell'area dell'euro


Tabella 2

Cancellazioni/svalutazioni

Dati da fornirsi obbligatoriamente su base trimestrale

 

D.

Totale

ATTIVO

2

Prestiti cartolarizzati

NON-ANC


Tabella 3

Prestiti ceduti e cartolarizzati da IFM dell'area dell'euro: Dati che devono essere scambiati tra le BCN  (*****************)

Dati da fornirsi obbligatoriamente su base trimestrale

VOCI DI BILANCIO

Attivo

A.

Residenti nazionali

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

C.

Resto del mondo

 

Amministrazioni pubbliche (S. 13)

Altri residenti

 

Amministrazioni pubbliche (S. 13)

Altri residenti

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione + fondi pensione (S.128+S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione + fondi pensione (S.128+S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)

Prestiti cartolarizzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV situate nel paese A dell'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV situate nel paese B dell'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV situate nel paese C dell'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV situate nel paese A dell'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV situate nel paese B dell'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV situate nel paese C dell'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV situate nel paese A dell'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV situate nel paese B dell'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV situate nel paese C dell'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV situate nel paese A dell'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV situate nel paese B dell'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV situate nel paese C dell'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 19

Prestiti alle società non finanziarie disaggregate per ramo di attività economica

Le BCN segnalano i dati per le singole sezioni secondo lo schema I o, se i dati non sono disponibili per le singole sezioni, secondo lo schema II.

Le BCN segnalano separatamente (laddove disponibili) le consistenze dei prestiti concessi a società non finanziarie nazionali e a società non finanziarie di altri Stati membri dell'area dell'euro. Tutti i dati sono segnalati in milioni di EUR.

Schema I

Schema II

1

A.

Agricoltura, silvicoltura e pesca

1

A.

Agricoltura, silvicoltura e pesca

2

B.

Attività estrattiva

2

B.

Attività estrattiva

3

C.

Attività manifatturiere

3

C.

Attività manifatturiere

4

D.

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

4

D.

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

+

E.

Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

5

E.

Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

6

F.

Costruzioni

5

F.

Costruzioni

7

G.

Commercio all’ingrosso e al dettaglio. Riparazione di autoveicoli e motocicli

6

G.

Commercio all’ingrosso e al dettaglio. Riparazione di autoveicoli e motocicli

8

I.

Servizi di alloggio e ristorazione

7

I.

Servizi di alloggio e ristorazione

9

H.

Trasporto e magazzinaggio

8

H.

Trasporto e magazzinaggio

+

J.

Servizi di informazione e comunicazione

10

J.

Servizi di informazione e comunicazione

11

L.

Attività immobiliari

9

L.

Attività immobiliari

+

M.

Attività professionali, scientifiche e tecniche

+

N.

Attività amministrative e di servizi di supporto

12

M.

Attività professionali, scientifiche e tecniche

13

N.

Attività amministrative e di servizi di supporto

14

Tutte le rimanenti sezioni rilevanti per le società non finanziarie

10

Tutte le rimanenti sezioni rilevanti per le società non finanziarie

Nota: Le lettere si riferiscono alla corrispondente classificazione prevista da NACE Rev.2.

PARTE 20

Statistiche sulle linee di credito delle IFM

Tabella

Statistiche sulle linee di credito delle IFM (consistenze e aggiustamenti da riclassificazione)

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Altri Stati membri partecipanti

C.

Resto del mondo

D.

Totale

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

 

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

 

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127) (f)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15) Totale

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127) (f)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15) Totale

 

di cui: CC (4)

 

di cui: CC (4)

ATTIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Poste fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linee di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 21

Statistiche sulle attività e sulle passività delle CC

Tabella

Statistiche sulle attività e sulle passività delle CC (consistenze e aggiustamenti da riclassificazione)

Dati trimestrali

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nell’area dell’euro

B.

Resto del mondo

C.

Totale

IFM

Non-IFM

 

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127) (f)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15) Totale

Amministrazioni centrali

Altre amministrazioni pubbliche

 

di cui: CC (4)

ATTIVO

1

Crediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita derivanti da un'operazione di pronti contro termine tripartita in cui il prestatore è una IFM dell'area dell'euro

R

R

R

 

 

R

 

 

 

 

R

 

di cui: diversi da operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita derivanti da un'operazione di pronti contro termine tripartita

NR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVO

3

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: operazioni di pronti contro termine derivanti da un'operazione di pronti contro termine tripartita in cui il prenditore è una IFM dell'area dell'euro

R

R

R

 

 

R

 

 

 

 

R

 

di cui: diversi da operazioni di pronti contro termine derivanti da un'operazione di pronti contro termine tripartita

NR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 22

Statistiche dei FP

Tabella

Statistiche dei FP (consistenze e operazioni)

Attivo Fondi pensione

 

Totale

Totale

Residenti nazionali

Non residenti

Totale nazionali

IFM (S.121+S.122+ S.123)

Non-IFM

Totale non residenti

Altri SMUM

Resto del mondo

Totale non-IFM

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Totale altri SMUM

IFM (S.121+S.122+ S.123)

Non-IFM

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

AIF (S.125+S.126+S.127)

IA (S.128)

FP (S.129)

SNF (S.11)

Famiglie (S.14)

Totale non-IFM

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

AIF (S.125+S.126+S.127)

IA (S.128)

FP (S.129)

SNF (S.11)

Famiglie (S.14)

Totale attività finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti finanziari derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre 1 anno e fino a 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni quotate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni non quotate e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote e partecipazioni in fondi comuni di investimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: quote in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dai FCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserve tecniche di assicurazioni diverse da quelle sulla vita (AF.61)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri conti attivi e passivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale attività non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie da segnalare


Passivo Fondi pensione

 

Totale

Totale

Residenti nazionali

Non residenti

Totale nazionali

IFM (S.121+S.122+S.123)

Non-IFM

Totale non residenti

Altri SMUM

Resto del mondo

Totale non-IFM

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Totale altri SMUM

IFM (S.121+S.122+S.123)

Non-IFM

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

AIF (S.125+S.126+S.127)

IA (S.128)

FP (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie (S.14)

Totale non-IFM

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Totale

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

AIF (S.125+S.126+S.127)

IA (S.128)

FP (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie (S.14)

Totale passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli diversi da azioni esclusi strumenti finanziari derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti finanziari derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti ricevuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre 1 anno e fino a 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni quotate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni non quotate e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assicurazioni, pensioni e sistemi di garanzie standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diritti pensionistici (AF.63), diritti dei fondi pensione nei confronti dei gestori dei fondi (AF.64), diritti a prestazioni non pensionistiche (AF.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: a contribuzione definita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: a prestazione definita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: sistemi ibridi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserve tecniche di assicurazioni diverse da quelle sulla vita (AF.61)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri conti attivi e passivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie da segnalare


(1)  Regolamento (CE) n. 2819/98 della Banca centrale europea del 1o dicembre 1998 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16) (GU L 356, 30.12.1998, pag. 7).

(*)  Si devono trasmettere alla BCE gli aggiustamenti da riclassificazione per tutte le caselle, mentre quelli da rivalutazione devono essere trasmessi solo per le caselle indicate con un #.

(2)  Controparti centrali.

(3)  Imprese individuali e società di persone non riconosciute come entità giuridiche.

(4)  La voce non si applica al bilancio delle BCN

(5)  La voce è pertinente solo per il bilancio delle BCN.

(**)  Si devono trasmettere alla BCE gli aggiustamenti da riclassificazione per tutte le caselle, mentre quelli da rivalutazione devono essere trasmessi solo per le caselle indicate con un #.

(***)  Gli aggiustamenti rispetto alle cancellazioni/svalutazioni si applicano solo per la parte 2, mentre gli aggiustamenti da riclassificazione si applicano a tutto.

(****)  Le BCN possono estendere la copertura di questa voce ai crediti diversamente trasferiti e cancellati dal bilancio della IFM per cui la IFM opera come gestore, in conformità con la prassi applicata nella tabella 5 dell'allegato I del Regolamento BCE/2013/33.

(*****)  Gli aggiustamenti da riclassificazione si applicano solo per le parti 2 e 3, mentre gli aggiustamenti rispetto alle cancellazioni/svalutazioni si applicano a tutto.

(6)  Le BCN possono estendere la copertura di questa voce ai crediti diversamente trasferiti e cancellati dal bilancio della IFM per cui la IFM opera come gestore, in conformità con la prassi applicata nella tabella 5 dell'allegato I del Regolamento BCE/2013/33.

(7)  Imprese individuali e società di persone non riconosciute come entità giuridiche.

(8)  Le BCN segnalano i dati disponibili sui crediti cancellati dalle IFM non ricompresi nei dati segnalati della tabella 5 dell'allegato I del Regolamento BCE/2013/33.

(9)  Imprese individuali e società di persone non riconosciute come entità giuridiche.

(******)  Si devono trasmettere alla BCE gli aggiustamenti da riclassificazione per tutte le caselle, mentre quelli da rivalutazione, se significativi, devono essere trasmessi solo per le caselle indicate con un #.

(*******)  Si devono trasmettere alla BCE le consistenze per tutte le celle, mentre gli aggiustamenti da riclassificazione devono essere trasmessi solo per le celle indicate con un #. Le celle contrassegnate con una croce (†) indicano voci per memoria a bassa priorità.

(10)  Banconote e monete denominate nelle precedenti valute nazionali che rimangono in essere dopo l'adozione dell'euro. I dati dovrebbero essere segnalati per almeno 12 mesi dopo l'allargamento.

(11)  I titoli di debito emessi dalla BCN devono essere segnalati solo se il fenomeno è applicabile.

(12)  Posizioni nette verso l’Eurosistema originate da (a) distribuzione delle banconote in euro emesse dalla BCE (8 % del totale delle emissioni); e (b) applicazione della procedura basata sulle quote di capitale. Le posizioni nette creditorie o debitorie delle singole BCN e della BCE devono essere allocate da entrambi i lati dell’attivo e del passivo di bilancio in base al segno, ossia deve essere segnalata una posizione netta positiva verso l’ Eurosistema sul lato dell’attivo, mentre una posizione netta negativa va segnalata sul lato del passivo.

(********)  Si devono trasmettere alla BCE le consistenze per tutte le celle, mentre gli aggiustamenti da riclassificazione e rivalutazione devono essere trasmessi solo per le celle indicate con un #. Le celle contrassegnate con una croce (†) indicano voci per memoria a bassa priorità.

(13)  Queste voci rappresentano la passività in contropartita per i prestiti cartolarizzati ma non cancellati dal bilancio dell'IFM secondo i principi contabili applicabili.

(14)  In base ad un accordo bilaterale tra la BCE e la BCN, non è necessario che questa serie di informazioni sia segnalata dalle BCN se la BCE usa fonti di dati alternative.

(15)  Queste voci si riferiscono ad accantonamenti specifici e generici a fronte di crediti, titoli e altri tipi di attività (ad esempio rettifiche di valore per deterioramento di crediti e perdite su prestiti) che sono attribuiti a «capitale e riserve» e/o «altre passività» in conformità con le norme contabili. Tali accantonamenti dovrebbero essere rappresentati solo nella misura in cui non sono dedotti dalla voce dell'attivo cui si riferiscono nel bilancio statistico.

(*********)  Alcuni requisiti nella presente tabella non si applicano ai bilanci delle BCN/BCE e pertanto devono essere segnalati solo per le altre IFM. * Si devono trasmettere alla BCE le consistenze per tutte le celle, mentre gli aggiustamenti da riclassificazione e rivalutazione devono essere trasmessi solo per le celle indicate con un #.

(**********)  AIF: AIF nella presente tabella si riferisce agli altri intermediari finanziari escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione+ ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127); IA: imprese di assicurazione (S.128); FP: fondi pensione (S.129); SNF: società non finanziarie (S.11).

(16)  Il quadro per la compilazione delle statistiche sui dati di bilancio delle IFM non specifica una regola per la registrazione degli interessi maturati sui titoli di debito emessi e detenuti. Le BCN dovrebbero segnalare questi interessi maturati nell'ambito della corrispondente categoria di strumenti o in atre attività/altre passività conformemente alle prassi nazionali.

(17)  Passività delle IFM verso le famiglie sotto forma di riserve tecniche stabilite per corrispondere le pensioni al personale. Ciò fa riferimento tipicamente ai fondi pensione del personale che non sono stati esternalizzati a istituzioni indipendenti.

(18)  Tali celle si applicano solo laddove le voci non sono segnalate nelle pertinenti categorie conformemente al Regolamento (CE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) (attività di prestito titoli, posizioni corte in titoli, azioni proprie), ma tra le altre attività/altre passività. Tali ulteriori sotto-voci permettono alla BCE di correggere i dati sui conti finanziari dell’Unione monetaria, qualora necessario. Informazioni esplicative devono essere segnalate alla BCE chiarendo il contenuto di tali voci composite, se disponibili.

(19)  La parte dei premi lordi pagati dalle IFM da assegnare nel periodo contabile successivo più i crediti dalle IFM che non sono stati ancora regolati.

(20)  I titoli di debito emessi con una durata prestabilita di oltre due anni includono altresì gli importi dei titoli detenuti da altri enti creditizi (EC) soggetti all‘obbligo di riserva, dalla BCE o dalle BCN degli Stati membri partecipanti.

(21)  Per questo indicatore, il corrispondente settore SEC 2010 è S.128.

(22)  Per questo indicatore, il corrispondente settore del Sistema europeo dei conti (si seguito "SEC 2010") è S.129.

(***********)  Voci non obbligatorie che devono essere segnalate se i dati sono disponibili.

(************)  Voci non obbligatorie che devono essere segnalate se i dati sono disponibili.

(*************)  Voci non obbligatorie che devono essere segnalate se i dati sono disponibili.

(23)  Incluse le partite denominate in euro equivalenti al trasferimento di riserve in valuta estera dalle BCN alla BCE.

(24)  Nel bilancio delle IFM non è fatta alcuna distinzione tra depositi e crediti sul lato dell’attivo e del passivo. Infatti, tutti i fondi non negoziabili depositati presso/prestati a IFM (=passivo), sono considerati «depositi» e tutti i fondi detenuti da/prestati da IFM (=attivo) sono considerati «crediti». Tuttavia, il SEC 2010 delinea una differenza il cui criterio base è chi dà inizio all’operazione. Laddove il prenditore prenda l’iniziativa, l’operazione finanziaria deve essere classificata come credito. Laddove il finanziatore prenda l’iniziativa, l’operazione deve essere classificata come un deposito.

(**************)  La voce «altre valute» fa riferimento a tutte le altre valute, comprese le valute nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro.

(***************)  Titoli di debito diversi da azioni si riferisce a «titoli diversi da azioni, esclusi i derivati finanziari».

(****************)  Azioni quotate si riferisce a «azioni quotate escluse quote e partecipazioni in fondi di investimento e fondi comuni monetari».

(25)  SEC 95, categoria F.33.

(26)  SEC 95, categoria F.511.

(27)  Blocco A per le BCN e blocco B per la BRI.

(28)  SEC 95, categoria F.511.

(29)  Non definite come operazione finanziaria; cfr. paragrafi 5.93 e 6.56 del SEC 95, e la lettera b) della sezione 4 della presente parte.

(30)  Operazioni sul mercato secondario comportante un cambiamento di detentore; non rientrante nelle presenti statistiche.

(31)  Si considerano avvenute due operazioni finanziarie; cfr. paragrafi 5.62 e 6.54 del SEC 95, e la lettera a) ii) della sezione 4 della presente parte.

(32)  Le operazioni sul mercato secondario comportante un cambiamento di detentore non rientrano nelle presenti statistiche.

(33)  Dopo il 1o gennaio 1999, non è necessario alcun calcolo del tasso di cambio per i titoli emessi in euro dai residenti nazionali (parte del blocco A), mentre i titoli emessi dai residenti nazionali in euro/denominazioni nazionali (restante parte del blocco A) sono convertiti in euro applicando i tassi di conversione irrevocabili del 31 dicembre 1998.

(34)  SEC 95, paragrafo 6.58.

(35)  Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi e prestiti detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2001/18) (GU L 10, 12.1.2002, pag. 24).

(36)  Regolamento (CE) n. 290/2009 della Banca centrale europea, del 31 marzo 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2009/7) (GU L 94, 8.4.2009, pag. 75).

(37)  Ovvero la somma delle varianze all'interno degli strati definita come Image deve essere sostanzialmente inferiore alla varianza totale degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica definita come Formula, dove h indica ciascuno strato, xi il tasso di interesse per l'istituzione i, Formula la media semplice del tasso di interesse dello strato h, n il numero totale di istituzioni nel campione e Formula la media semplice dei tassi di interesse di tutte le istituzioni nel campione.

(38)  Le BCN possono tradurre direttamente il valore assoluto di 10 punti base, ad un livello di confidenza del 90 %, in un valore relativo in termini di variazione massima accettabile dello stimatore.

(39)  Si osservi che le tabelle 1 e 2 del documento statistico della BCE intitolato Quality measures in non-random sampling (Misure qualitative nel campionamento non casuale), disponibile sul sito internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu, evidenziano i risultati dell'errore assoluto medio sintetico per gli stimatori del primo e del terzo quartile applicati in ciascun paese.

(40)  Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319, 5.12.2007, pag. 1).

(41)  Indirizzo BCE/2012/27 del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30, 30.1.2013, pag. 1).

(42)  Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94, 30.3.2012, pag. 22).

(43)  Rispetto alle voci obbligatorie nel presente indirizzo, tutti i requisiti erano già specificati nell'Indirizzo BCE/2007/9, ad eccezione dei requisiti relativi ai "prestiti infragiornalieri in euro dalla banca centrale" nella tabella 1 e agli "istituti di moneta elettronica" nella tabella 2 (che erano voci per memoria nell'Indirizzo BCE/2007/9) e dei requisiti obbligatori della tabella 7.

(*****************)  Consistenze, e anche gli aggiustamenti da riclassificazione e cancellazioni/svalutazioni se applicabili nel periodo di segnalazione


ALLEGATO III

TRASMISSIONE ELETTRONICA

PARTE 1

Introduzione

La Banca centrale europea (BCE) ha degli accordi speciali per lo scambio di dati con le banche centrali nazionali (BCN) del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le BCN dei Paesi candidati all’adesione e alcuni istituti nazionali di statistica (INS) dell'Unione. Gli scambi di dati utilizzano messaggi standardizzati indipendenti dalle piattaforme (SDMX (1)), che comprendono dati (valori numerici) e/o attributi (metadati che spiegano i dati scambiati).

Ai fini dello scambio di messaggi statistici, i dati devono essere strutturati secondo precise definizioni della struttura dei dati (DSD) (2), i cui concetti statistici e liste di codici ad esse allegati consentono che il loro contenuto sia descritto adeguatamente e inequivocabilmente. L’insieme delle DSD, dei concetti e delle liste di codici associati è conosciuto come «definizioni strutturali».

Le definizioni strutturali della BCE forniscono l’elenco di DSD, concetti e liste di codici associati formulati dalla BCE e utilizzati nei suoi scambi di dati statistici secondo SDMX. Le definizioni strutturali della BCE sono registrate nel sito della Commissione europea CIRCABC (3) e sono accessibili ai membri del gruppo sull’Interscambio di dati elettronici (Electronic Data Interchange, EDI) e del gruppo di interesse sulle Statistiche (Statistics interest group) (compresi i membri del Gruppo di lavoro sulla gestione delle informazioni statistiche (Working Group on Statistical Information Management, (WGSIM)). Una copia locale è generalmente registrata presso ciascuna BCN. In caso contrario, l’area operativa interessata delle BCN dovrebbe contattare il proprio WGSIM.

Il presente allegato descrive in dettaglio le specifiche di ogni scambio di dati tra le BCN dell’area dell’euro e la BCE nel contesto delle statistiche monetarie e finanziarie. La parte 2 elenca le DSD della BCE e le relative serie di dati utilizzate dal SEBC. Segue, poi, la parte 3 con una descrizione delle DSD, ivi compresi le dimensioni specifiche delle chiavi della serie, il loro formato e la lista di codici dai quali esse traggono i loro valori. La parte 4 illustra il rapporto tra le chiavi della serie e i loro attributi e specifica quali partner sono responsabili del loro mantenimento.

PARTE 2

Definizioni della struttura dei dati e serie di dati

1.

Nei messaggi SDMX scambiati, i concetti statistici possono essere utilizzati come dimensioni (nel comporre le «chiavi» che identificano le serie temporali) o come attributi (che forniscono informazioni sui dati). Le dimensioni e gli attributi codificati traggono i loro valori da liste di codici predefinite. Le DSD definiscono la struttura delle chiavi delle serie scambiate, in termini di concetti e liste di codici associati. Inoltre, definiscono le loro relazioni con i relativi attributi. La medesima struttura può essere utilizzata per diversi flussi di dati che sono differenziati dalle informazioni sulla serie di dati.

2.

Nel contesto delle statistiche monetarie e finanziarie, la BCE ha definito nove DSD usate correntemente per lo scambio di statistiche con il SEBC e con altre organizzazioni internazionali. Per la maggior parte di tali DSD, viene scambiata una serie di dati con quella struttura e di conseguenza l'identificatore della DSD e il connesso identificatore della serie di dati (ISD) utilizzati nei messaggi dati SDMX sono gli stessi. Ai fini del trattamento, della tempestività e della responsabilità, sono state definite due serie di dati che seguono la DSD «ECB_BSI1» e sono distinte a livello di ISD. Le seguenti caratteristiche dei flussi di dati sono in produzione:

voci di bilancio (BSI), identificatore della DSD e ISD «ECB_BSI1»,

voci di bilancio nel contesto del Libro blu (BSP), identificatore della DSD «ECB_BSI1» e ISD «ECB_BSP»,

indicatori finanziari strutturali bancari (SSI), identificatore della DSD e ISD «ECB_SSI1»,

indicatori finanziari strutturali bancari nel contesto del Libro blu (SSP), identificatore della DSD «ECB_SS1» e ISD «ECB_SSP»,

tassi di interesse applicati dalle IFM (MIR), identificatore della DSD e ISD «ECB_MIR1»,

altri intermediari finanziari (OFI), identificatore della DSD e ISD «ECB_OFI1»,

emissioni di titoli (SEC), identificatore della DSD e ISD «ECB_OFI1»,

sistemi di pagamento e regolamento (PSS), identificatore della DSD e ISD «ECB_PSS1»

fondi di investimento (IVF), identificatore della DSD e ISD «ECB_IVF1»,

società veicolo (FVC), identificatore della DSD e ISD «ECB_FVC1»,

dati bancari consolidati (CBD), identificatore della DSD e ISD «ECB_CBD1»,

statistiche bancarie consolidate internazionali (CBS), identificatore della DSD e ISD «BIS_CBS».

3.

L’ISD «ECB_BSI1» è utilizzato per definire le chiavi della serie di dati su:

statistiche sul bilancio delle IFM,

moneta elettronica,

statistiche relative ai bilanci degli enti creditizi,

statistiche sul bilancio dei fondi comuni monetari,

depositi raccolti dalle amministrazioni centrali e loro portafoglio di cassa e titoli,

voci per memoria,

dati supplementari sulle voci di bilancio segnalati dalle BCN al Fondo monetario internazionale utilizzando i servizi della BCE come punto di raccolta,

crediti delle IFM cartolarizzati o venduti a terzi,

statistiche sull’aggregato soggetto a riserva,

macrocoefficiente,

prestiti alle società non finanziarie disaggregate per ramo di attività,

linee di credito.

PARTE 3

Dimensioni

La tabella seguente identifica le dimensioni che compongono le chiavi delle serie delle specifiche statistiche monetarie e finanziarie elencate nella parte 2, il loro formato e le liste di codici dalle quali traggono i loro valori.

 

 

Definizione della struttura dei dati (DSD)

Concetto

(identificatore)

Denominazione del concetto

Valore

formato (5)

Lista di codici

Denominazione della lista di codici

BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

FVC

CBD

CBS (4)

ORDINE DELLE DIMENSIONI NELLA CHIAVE

DIMENSIONI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FREQ

Frequenza

AN1

CL_FREQ

Frequenza

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

REF_AREA

Area di riferimento

AN2

CL_AREA_EE

Area

3

 

 

3

 

 

3

3

 

 

ADJUSTMENT

Indicatore di aggiustamenti

AN1

CL_ADJUSTMENT

Indicatore di aggiustamenti

4

 

3

 

 

 

 

 

 

 

BS_REP_SECTOR

Disaggregazione settoriale di riferimento di bilancio

AN..2

CL_BS_REP_SECTOR

Disaggregazione settoriale di riferimento di bilancio

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

REF_SECTOR

Disaggregazione settoriale di riferimento

AN4

CL_ESA95_SECTOR

Disaggregazione settoriale di riferimento SEC 95

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

SEC_ISSUING SECTOR

Settore emittente

AN4

CL_ESA95_SECTOR

Disaggregazione settoriale di riferimento SEC 95

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

PSS_INFO_TYPE

Tipologia di informazione PSS

AN4

CL_PSS_INFO_TYPE

Tipologia di informazione Sistema di pagamento e regolamento

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

PSS_INSTRUMENT

Strumento PSS

AN4

CL_PSS_INSTRUMENT

Strumento del sistema di pagamento e regolamento

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

PSS_SYSTEM

Punto di accesso PSS

AN4

CL_PSS_SYSTEM

Punto di accesso sistema di pagamento e regolamento

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

DATA_TYPE_PSS

Tipologia di dati PSS

AN2

CL_DATA_TYPE_PSS

Tipologia di dati sistema di pagamento e regolamento

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

OFI_REP_SECTOR

Settore dell’istituzione segnalante altri intermediari finanziari

AN2

CL_OFI_REP_SECTOR

Disaggregazione settoriale di riferimento Altri intermediari finanziari

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

IVF_REP_SECTOR

Settore segnalante fondi di investimento

AN2

CL_IVF_REP_SECTOR

Disaggregazione settoriale di riferimento fondi di investimento

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

FVC_REP_SECTOR

Settore segnalante società veicolo

AN1

CL_FVC_REP_SECTOR

Disaggregazione settoriale di riferimento società veicolo

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

CB_REP_SECTOR

Disaggregazione settoriale di riferimento dati bancari consolidati

AN2

CL_CB_REP_SECTOR

Disaggregazione settoriale di riferimento dati bancari consolidati

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

CB_SECTOR_SIZE

Dimensione del settore di riferimento dati bancari consolidati

AN1

CL_CB_SECTOR_SIZE

Dimensione del settore di riferimento dati bancari consolidati

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

SSI_INDICATOR

Indicatore finanziario strutturale

AN3

CL_SSI_INDICATOR

Indicatore finanziario strutturale

5

 

4

 

 

 

 

 

 

 

BS_ITEM

Voce di bilancio

AN..7

CL_BS_ITEM

Voce di bilancio

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

OFI_ITEM

Voce di bilancio altri intermediari finanziari

AN3

CL_OFI_ITEM

Voce di bilancio altri intermediari finanziari

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

SEC_ITEM

Categoria dei titoli

AN6

CL_ESA95_ACCOUNT

Conto SEC 95

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

IF_ITEM

Attività e passività fondi di investimento

AN3

CL_IF_ITEM

Voce di bilancio FI

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

FVC_ITEM

Attività e passività società veicolo

AN3

CL_FVC_ITEM

Voce di bilancio società veicolo

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

CB_ITEM

Dati bancari consolidati

AN5

CL_CB_ITEM

Dati bancari consolidati

6

 

5

6

 

 

6

6

6

 

MATURITY_ORIG

Scadenza originaria

AN..3

CL_MATURITY_ORIG

Scadenza originaria

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

SEC_VALUATION

Valutazione dei titoli

AN1

CL_MUFA_VALUATION

Valutazione nel contesto del CFUM

7

5

 

7

 

 

7

7

7

 

DATA_TYPE

Tipologia di dati

AN1

CL_DATA_TYPE

Tipologia di dati monetari e bancari, flusso e posizione

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

DATA_TYPE_MIR

Tipologia di dati TIFM

AN1

CL_DATA_TYPE_MIR

Tipologia di dati tassi di interesse IFM

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

DATA_TYPE_SEC

Tipologia di dati titoli

AN1

CL_DATA_TYPE_SEC

Tipologia di dati titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

L_MEASURE

Consistenze, flussi

AN1

CL_STOCK_FLOW

Consistenze, flussi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

L_REP_CTY

Area di riferimento per le statistiche finanziarie internazionali della BRI

AN2

CL_BIS_IF_REF_AREA

Area di riferimento per le statistiche finanziarie internazionali della BRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

CBS_BANK_TYPE

Tipologia bancaria CBS

AN2

CL_BIS_IF_REF_AREA

Tipologia bancaria CBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

CBS_BASIS

Base segnaletica CBS

AN1

CL_CBS_BASIS

Base segnaletica CBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

L_POSITION

Tipologia di posizione CBS

AN1

CL_L_POSITION

Tipologia di posizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

L_INSTR

Tipologia di strumento CBS

AN1

CL_L_INSTR

Tipologia di strumento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

REM_MATURITY

Vita residua CBS

AN1

CL_ISSUE_MAT

Scadenza dell'emissione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

CURR_TYPE_BOOK

Tipo di valuta del luogo di registrazione CBS

AN3

CL_CURRENCY_3POS

Tipo di valuta del luogo di registrazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

L_CP_SECTOR

Settore di controparte CBS

AN1

CL_L_SECTOR

Settore di controparte CBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

L_CP_COUNTRY

Area di controparte CBS

AN2

CL_BIS_IF_REF_AREA

Area di riferimento per le statistiche finanziarie internazionali della BRI

8

6

 

8

 

7

8

8

8

 

COUNT_AREA

Area di controparte

AN2

CL_AREA_EE

Area

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

AMOUNT_CAT

Categoria di importo

AN1

CL_AMOUNT_CAT

Categoria di importo

9

 

8

9

 

 

9

9

9

 

BS_COUNT_SECTOR

Bilancio per settore di controparte

AN..7

CL_BS_COUNT_SECTOR

Bilancio per settore di controparte

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

COUNT_SECTOR

Settore di controparte

AN2

CL_PS_COUNT_SECTOR

Settore ricevente/acquirente nel sistema di pagamento e regolamento

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

FVC_ORI_SECTOR

Settore cedente società veicolo

AN2

CL_FVC_ORI_SECTOR

Settore cedente società veicolo

10

7

9

10

7

9

10

11

10

 

CURRENCY_TRANS

Valuta dell’operazione

AN3

CL_CURRENCY

Valuta

 

8

 

11

8

10

11

 

11

 

SERIES_DENOM

Denominazione della serie o calcolo speciale

AN1

CL_SERIES_DENOM

Denominazione della serie o calcolo speciale

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

BS_SUFFIX

Suffisso di bilancio

AN..3

CL_BS_SUFFIX

Suffisso bilancio

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

SEC_SUFFIX

Suffisso delle serie nel contesto mobiliare

AN1

CL_SEC_SUFFIX

Suffisso titoli

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

IR_BUS_COV

Operazioni coperte dai tassi di interesse

AN1

CL_IR_BUS_COV

Operazioni coperte dai tassi di interesse

Frequenza. Questa dimensione indica la frequenza delle serie temporali segnalate. I requisiti specifici per lo scambio dei dati sono i seguenti.

per la DSD «ECB_OFI1»: quando i dati nazionali sono disponibili solamente ad una frequenza più bassa, vale a dire semestrale o annuale, le BCN procedono a stime trimestrali. Quando le stime trimestrali non sono possibili, i dati sono comunque segnalati come serie temporali trimestrali, vale a dire che i dati annuali vengono forniti come yyyyQ4 e i dati semestrali come yyyyQ2 e yyyyQ4, con i dati trimestrali restanti che vengono o non segnalati o segnalati come mancanti indicando lo stato di osservazione «L»,

per la DSD «ECB_SEC1»: laddove i necessari dati mensili non siano disponibili e non sia possibile procedere a stime, possono essere trasmessi dati trimestrali o annuali.

Area di riferimento. Questa dimensione si riferisce al paese di residenza dell’istituzione segnalante. Nella DSD «ECB_SEC1» essa indica il paese di residenza del settore emittente (6).

Indicatore di aggiustamenti. Questa dimensione indica se i dati sono destagionalizzati e/o corretti per il numero di giorni lavorativi.

Disaggregazione settoriale di riferimento di bilancio Questa dimensione si riferisce al settore segnalante secondo la disaggregazione definita nella lista di codici associata.

Disaggregazione settoriale di riferimento. Questa dimensione indica il settore di riferimento per gli indicatori finanziari strutturali (nella DSD «ECB_SSI1»).

Settore emittente dei titoli. Questa dimensione si riferisce al settore degli emittenti dei titoli (nella DSD «ECB_SEC1»).

Tipologia di informazione PSS. Questa dimensione rappresenta la tipologia generale di informazione da fornire nell’ambito della DSD «ECB_PSS1».

Strumento PSS. Questa dimensione, utilizzata nella DSD «ECB_PSS1», indica il particolare tipo di strumento/supporto utilizzato per le operazioni di pagamento, per esempio carte con funzione di contante o bonifici, ecc.

Punto di accesso PSS. Questa dimensione è collegata al tipo di terminale o sistema attraverso il quale la sottostante operazione di pagamento è stata effettuata. Per la corrispondenza dei sistemi di pagamento e i valori del codice del punto di accesso PSS, si veda la parte 16 dell'allegato II.

Tipologia di dati PSS. Nell’ambito PSS, questa dimensione fornisce l’unità di misura per l’osservazione, cioè se per tale voce deve essere segnalato un numero o un valore (per es. numero di operazioni per carta, valore delle operazioni per carta, ecc.).

Settore segnalante altri intermediari finanziari. Questa dimensione indica il settore dell’istituzione segnalante nell’ambito del settore degli AIF.

Settore segnalante fondi di investimento. Questa dimensione indica il settore dell’istituzione segnalante nell’ambito del settore dei FI.

Settore segnalante società veicolo. Questa dimensione indica il settore dell’istituzione segnalante nell’ambito del settore delle SV.

Disaggregazione settoriale di riferimento dati bancari consolidati. Questa dimensione indica la proprietà e il tipo di istituzione segnalante (enti creditizi nazionali e controllate o filiali estere).

Dimensione del settore dati bancari consolidati. Questa dimensione indica le dimensioni dell'istituzione segnalante rispetto alle sue attività totali. Si applica solo agli enti creditizi nazionali.

Indicatore finanziario strutturale. Questa dimensione è specifica della DSD «ECB_SSI1» e rappresenta il tipo di indicatore finanziario strutturale.

Voce di bilancio. Questa dimensione indica la voce di bilancio IFM così come definita nel Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Voce di bilancio altri intermediari finanziari. Questa dimensione indica una voce di bilancio AIF. Gli AIF si concentrano su attività finanziarie diverse a seconda del tipo di istituzione e non tutte le voci di bilancio si applicano a tutti i tipi di intermediari. Pertanto, mentre la maggior parte delle voci di bilancio sono comuni a tutti i tipi di altri intermediari finanziari, «altre attività» e «altre passività» possono avere definizioni diverse per i diversi tipi di intermediari. Dal lato delle attività, sono state adottate due diverse definizioni per la voce «altre attività»: (a) per gli operatori su valori mobiliari e strumenti derivati (OVMSD) questa voce include i prestiti; e (b) per le società finanziarie che concedono finanziamenti (SF) questa voce include depositi, cassa, quote di fondi di investimento, capitale fisso e derivati finanziari. Riguardo alla voce «altre passività»: (a) per gli OVMSD questa voce esclude titoli di debito, capitale e riserve e derivati finanziari; e (b) per le SF questa voce include i derivati finanziari.

Categoria dei titoli. Questa dimensione si riferisce alle voci tratte dalla lista di voci stabilita per i conti finanziari dell’unione monetaria (CFUM) in linea con i concetti del Sistema europeo dei conti. E' utilizzata solo per la DSD «ECB_SEC1».

Attività e passività fondi di investimento. Questa dimensione si riferisce alla voce delle attività e passività degli FI come definita nel Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38).

Attività e passività società veicolo. Questa dimensione si riferisce alla voce delle attività e passività delle SV come definita nel Regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).

Voce dati bancari consolidati. Questa dimensione indica la voce dello schema di segnalazione dei dati bancari consolidati che deve essere segnalata (dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalle relazioni sull'adeguatezza patrimoniale delle banche).

Scadenza originaria. Per le DSD «ECB_BSI1», «ECB_FVC1», «ECB_IVF1», «ECB_CBD1» e «ECB_OFI1» questa dimensione indica la scadenza originaria delle VdB. Per la DSD «ECB_MIR1», questa dimensione indica, per le voci sulle consistenze, la disaggregazione per scadenza originaria o per periodo di preavviso dei depositi o dei prestiti; per le voci sulle nuove operazioni essa indica la disaggregazione per scadenza originaria o per periodo di preavviso, nel caso dei depositi, e il periodo iniziale di determinazione, nel caso dei prestiti.

Valutazione dei titoli. Questa dimensione identifica il metodo di valutazione applicato per le statistiche in materia di emissioni di titoli nella DSD «ECB_SEC1».

Tipologia di dati. Questa dimensione descrive la tipologia di dati segnalati nelle DSD «ECB_BSI1», «ECB_SSI1», «ECB_OFI1», «ECB_IVF1», «ECB_FVC1» e «ECB_CBD1».

Tipologia di dati TIFM. Nella DSD «ECB_MIR1» questa dimensione distingue le statistiche sui tassi di interesse delle IFM da quelle sui volumi delle nuove operazioni o delle consistenze.

Tipologia di dati dei titoli. Questa dimensione indica la tipologia di dati contenuti all’interno delle statistiche sull’emissione di titoli nella DSD «ECB_SEC1». Le emissioni nette sono comunicate solo nel caso in cui non sia possibile la disaggregazione in emissioni lorde e rimborsi.

Consistenze, flussi. Questa dimensione, che è specifica di «BIS_CBS», indica la tipologia di dati, consistenze o flussi, dei dati segnalati.

Area di riferimento per le statistiche finanziarie internazionali della BRI. Questa dimensione, che è specifica di «BIS_CBS», rappresenta l'area di residenza delle istituzioni segnalanti.

Tipologia bancaria CBS Questa dimensione, che è specifica di «BIS_CBS», si riferisce al gruppo del corrispondente settore segnalante. Per la trasmissione alla BCE si deve utilizzare il codice «4P», ossia, i dati devono essere segnalati solo per uffici bancari nazionali relativi a dati bancari consolidati di grandi gruppi bancari.

Base segnaletica CBS. Questa dimensione, che è specifica di «BIS_CBS», rappresenta la base di registrazione di un credito o un'esposizione.

Tipologia di posizione CBS. Questa dimensione, che è specifica di «BIS_CBS», rappresenta la tipologia di posizione finanziaria registrata dai dati.

Vita residua CBS. Questa dimensione, che è specifica di «BIS_CBS», rappresenta la vita residua dei crediti e delle esposizioni registrati.

Tipo di valuta del luogo di registrazione CBS. Questa dimensione, che è specifica di «BIS_CBS», rappresenta il tipo di valuta dei crediti registrati.

Settore di controparte CBS. Questa dimensione, che è specifica di «BIS_CBS», è connessa alla disaggregazione per settore della controparte per i crediti o le esposizioni registrati.

Area di controparte CBS. Questa dimensione, che è specifica di «BIS_CBS», fornisce il paese di residenza della controparte della voce pertinente.

Area di controparte. Questa dimensione fornisce l’area di residenza della controparte della voce pertinente.

Categoria di importo. Questa dimensione fornisce la categoria dell’importo dei nuovi prestiti a società non finanziarie; i nuovi prestiti sono segnalati anche secondo la loro dimensione. E' pertinente solo per la DSD «ECB_MIR1».

Bilancio per settore di controparte. Questa dimensione è collegata alla disaggregazione per settore della controparte delle VdB.

Settore di controparte. Questa dimensione, definita nella DSD «ECB_PSS1», rappresenta la disaggregazione per settore del tipo di beneficiario (controparte) coinvolto nell’operazione di pagamento.

Settore cedente società veicolo. Questa dimensione, definita nella DSD «ECB_FVC1», rappresenta il settore del trasferente (cedente) delle attività, o di un insieme di attività, e/o del rischio di credito delle attività o insieme di attività della struttura della cartolarizzazione.

Valuta dell'operazione. Questa dimensione descrive la valuta nella quale i titoli sono emessi (per la DSD «ECB_SEC1») o in cui sono espressi: (a) le voci di bilancio IFM (per la DSD «ECB_BSI1»); (b) gli indicatori finanziari strutturali (per la DSD «ECB_SSI1»); (c) i depositi e prestiti (per la DSD «ECB_MIR1»); (d) le attività e passività dei FI (per la DSD «ECB_IVF1»); (e) le operazioni di pagamento (per la DSD «ECB_PSS1»); (f) le attività e passività delle SV (per la DSD «ECB_FVC1»); (g) le voci di bilancio AIF (per la DSD «ECB_OFI1»); e (h) le voci dei dati bancari consolidati (per la DSD «ECB_CBD1»).

Denominazione della serie o calcolo speciale. Questa dimensione indica la valuta in cui sono espresse le osservazioni nell’ambito di una serie temporale oppure specifica il calcolo sottostante.

Suffisso di bilancio. Questa dimensione, presente nella DSD «ECB_BSI1», fornisce la valuta in cui sono espresse le osservazioni nell’ambito di una serie temporale o specifica il calcolo sottostante.

Suffisso delle serie nel contesto mobiliare. Questa dimensione contiene tipologie supplementari di dati per serie derivate. E' utilizzata solo per la DSD «ECB_SEC1».

Operazioni coperte dai tassi di interesse. Questa dimensione, specifica della DSD «ECB_MIR1», indica se le statistiche sui tassi di interesse IFM si riferiscono alle consistenze o a una nuova operazione.

PARTE 4

Attributi

Le sezioni in appresso spiegano in dettaglio gli attributi associati ai dati scambiati. La sezione1 definisce gli attributi per DSD, ivi compreso il loro formato e il loro livello di assegnazione. La sezione 2 illustra la responsabilità dei partner dello scambio di dati nel SEBC per la creazione e il mantenimento degli attributi, così come il loro status. Le sezioni 3, 4 e 5 si concentrano sul contenuto degli attributi, distinti per livello di assegnazione, rispettivamente: parentela, serie temporale e livello di osservazione.

Sezione 1 —   Attributi codificati e non codificati definiti nelle DSD ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1, ECB_PSS1, ECB_IVF1, ECB_FVC1, ECB_CBD1 e BIS_CBS

In aggiunta alle dimensioni che definiscono le chiavi della serie, è definita una serie di attributi. Gli attributi sono allegati ai vari livelli dello scambio di informazioni: al livello di parentela, al livello di serie temporale o al livello di osservazione. Come illustrato in appresso, essi traggono il loro valore da liste di codici predefinite oppure non sono codificati e sono usati per aggiungere spiegazioni testuali sui relativi aspetti dei dati.

I valori degli attributi sono scambiati solo quando sono stabiliti per la prima volta e ogniqualvolta cambino, ad eccezione degli attributi obbligatori allegati al livello di osservazione, che sono allegati ad ogni osservazione e segnalati ad ogni trasmissione di dati.

La seguente tabella fornisce informazioni sugli attributi definiti per ogni DSD considerata, sul livello al quale essi sono allegati, sul loro formato e sulla denominazione delle liste di codici dalle quali gli attributi codificati traggono i loro valori.

 

Definizione della struttura dei dati (DSD)

Concetto statistico

Formato (7)

Lista di codici

BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

FVC

CBD

CBS

ATTRIBUTI AL LIVELLO DI PARENTELA

 

(scambiati usando il gruppo FNS)

 

 

 

 

TITLE

Titolo

AN..70

non codificato

 

UNIT

Unità

AN..12

CL_UNIT

Unità

UNIT_MULT

Moltiplicatore di unità

AN..2

CL_UNIT_MULT

Moltiplicatore di unità

DECIMALS

Decimali

N1

CL_DECIMALS

Decimali

TITLE_COMPL

Complemento del titolo

AN..1050

non codificato

 

 

 

 

NAT_TITLE

Titolo lingua nazionale

AN..350

non codificato

 

COMPILATION

Compilazione

AN..1050

non codificato

 

 

 

 

 

COVERAGE

Copertura

AN..350

non codificato

 

SOURCE_AGENCY

Agenzia fonte

AN3

CL_ORGANISATION

Organizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METHOD_REF

Metodologia di riferimento

AN..1050

non codificato

 

BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

FVC

CBD

CBS

ATTRIBUTI AL LIVELLO DI SERIE TEMPORALI

(scambiati usando il gruppo FNS)

COLLECTION

Indicatore di raccolta

AN1

CL_COLLECTION

Indicatore di raccolta

 

DOM_SER_IDS

Identificatori delle serie nazionali

AN..70

non codificato

 

 

 

BREAKS

Discontinuità

AN..350

non codificato

 

 

 

 

 

 

UNIT_INDEX_BASE

Base dell’indice di unità

AN..35

non codificato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVAILABILITY

Disponibilità

AN1

CL_AVAILABILITY

Disponibilità

 

 

 

PUBL_PUBLIC

Pubblicazione fonte

AN..1050

non codificato

 

 

 

PUBL_MU

Pubblicazione fonte (solo area dell’euro)

AN..1050

non codificato

 

 

 

 

 

PUBL_ECB

Pubblicazione fonte (solo BCE)

AN..1050

non codificato

 

BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

FVC

CBD

CBS

ATTRIBUTI AL LIVELLO DI OSSERVAZIONE

(scambiati con i dati del segmento principale ARR eccetto per quelli OBS_COM scambiati usando il gruppo FNS)

OBS_STATUS

Stato dell’osservazione

AN1

CL_OBS_STATUS

Stato dell’osservazione

OBS_CONF

Riservatezza dell’osservazione

AN1

CL_OBS_CONF

Riservatezza dell’osservazione

OBS_PRE_BREAK

Valore dell’osservazione pre-discontinuità

AN..15

non codificato

 

OBS_COM

Commento sull’osservazione

AN..1050

non codificato

 

Sezione 2 —   Proprietà comuni agli attributi per le DSD ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1, ECB_PSS1, ECB_IVF1, ECB_FVC1, ECB_CBD1 e BIS_CBS: BCN segnalanti alla BCE (3)

Ciascun attributo è caratterizzato da talune caratteristiche tecniche, che sono elencate nella seguente tabella.

 

Status

Primo valore fissato, registrato e divulgato da… (8)

Modificabile dalle BCN

TITLE_COMPL

M

BCE

No (*)

NAT_TITLE

C

BCN

Si

COMPILATION

C

BCN

Si (**)

COVERAGE

C

BCN

Si (**)

METHOD_REF

M

BCN

Si

DOM_SER_IDS (9)

C

BCN

Si

BREAKS

C

BCN

Si

OBS_STATUS

M

BCN

Si

OBS_CONF

C

BCN

Si

OBS_PRE_BREAK

C

BCN

Si

OBS_COM

C

BCN

Si

La definizione di un insieme di attributi da scambiare congiuntamente ai dati consente di fornire informazioni aggiuntive sulle serie temporali scambiate. Qui di seguito sono riportati i dettagli delle informazioni fornite dagli attributi per le serie di dati statistici della BCE qui considerate.

Sezione 3 —   Attributi al livello di parentela

Obbligatori

TITLE_COMPL (Complemento del titolo). Questo attributo consente un numero più elevato di caratteri rispetto all’attributo TITLE e per tale ragione sostituisce TITLE come attributo obbligatorio per registrare il titolo delle serie.

UNIT (Unità)

BSI

Per gli Stati membri dell’area dell’euro: EUR

SSI

Per gli Stati membri dell’area dell’euro: EUR

Per le serie segnalate come valori assoluti e per gli indici: PURE_NUMB

Per le serie segnalate come percentuali: PCT

OFI

Per gli Stati membri dell’area dell’euro: EUR

MIR

Per i volumi delle operazioni: EUR

Per i tassi di interesse: PCPA

SEC

Per gli Stati membri dell’area dell’euro: EUR

PSS

Per le serie sulle unità iniziali (allegato II, parte 16, tabella 5), numero di operazioni (allegato II, parte 16, tabelle 3, 4, 6 e 7) e per le serie sui rapporti di concentrazione (allegato II, parte 16, tabella 6): PURE_NUMB

Per le serie sul valore delle operazioni (allegato II, parte 16, tabelle 3, 4, 6 e 7): EUR

IVF

Per gli Stati membri dell’area dell’euro: EUR

FVC

Per gli Stati membri dell’area dell’euro: EUR

CBD

Per gli Stati membri dell’area dell’euro: EUR o PURE_NUMB (laddove non rileva la denominazione in valuta)

CBS

Per i dati segnalati da tutti i paesi in dollaro statunitense: USD; per i dati per cui non rileva la denominazione in valuta: PURE_NUMB.


UNIT_MULT (moltiplicatore di unità)

BSI

6

SSI

0

OFI

6

MIR (10)

Per i volumi delle operazioni: 6

Per i tassi di interesse: 0

SEC

6

PSS

Per le serie sulle unità iniziali eccetto le serie sulle operazioni (allegato II, parte 16, tabella 5): 0

Per le serie sulle operazioni (allegato II, parte 16, tabelle 3, 4, 6 e 7, eccetto i rapporti di concentrazione): 6

Per le serie sui rapporti di concentrazione (allegato II, parte 16, tabella 6): 0

IVF

6

FVC

6

CBD

3

CBS

6


DECIMALS (Decimali)

BSI

0

SSI

Per i valori assoluti: 0

Per le serie indice e percentuali: 4

OFI

0

MIR

Per i volumi delle operazioni: 0

Per i tassi di interesse: 4

SEC

0

PSS

Per le serie sulle unità iniziali, eccetto le serie sulle operazioni e sui rapporti di concentrazione (allegato II, parte 16, tabella 5): 0

Per le serie sulle operazioni e sui rapporti di concentrazione (allegato II, parte 16, tabelle 3, 4, 6 e 7): 3

IVF

0

FVC

0

CBD

0

CBS

0

METHOD_REF (Riferimento metodologico). Questo attributo è utilizzato solo per la serie di dati PSS e indica se, per ogni serie temporale o per parte di essa, è utilizzata la definizione «perfezionata» del 2005 o una definizione precedente. Sono definiti due valori:

PSS

Sono utilizzate le definizioni «migliorate» implementate nell’anno 2005: «2005».

Sono utilizzate le definizioni implementate negli anni precedenti (2004 o precedente): «Precedente»

L’attributo deve anche indicare il periodo al quale si applica ciascuna definizione. Per esempio, «definizioni 2005 per l’intera serie», «definizioni del 2005 a partire dai dati riferiti al 2003, definizioni precedenti per il resto», oppure «definizioni precedenti fino ai dati riferiti al 2004».

Condizionali

TITLE (titolo). Le BCN possono utilizzare l'attributo TITLE per la costruzione di titoli abbreviati.

NAT_TITLE (titolo lingua nazionale). Le BCN possono utilizzare l’attributo NAT_TITLE per fornire una descrizione precisa e altre informazioni aggiuntive o distintive nella propria lingua nazionale. Benché l’utilizzo di lettere maiuscole e minuscole non dia problemi, le BCN si devono limitare a utilizzare l’insieme di caratteri Latin-1. In generale, lo scambio di caratteri accentati e di simboli alfanumerici estesi deve essere testato prima di farne regolarmente uso.

COMPILATION (compilazione). Per le famiglie di codici BIS, IVF, FVC e MIR questo attributo può essere utilizzato per ulteriori spiegazioni testuali dei metodi di compilazione, delle ponderazioni, delle procedure statistiche utilizzati per compilare le serie sottostanti, in particolare se essi divergono dalle regole e dagli standard della BCE. In generale, la struttura delle note esplicative nazionali richieste è la seguente:

fonti dei dati/sistema di raccolta dei dati,

procedure di compilazione (inclusa la descrizione delle stime/assunzioni fatte),

deviazioni dalle istruzioni di segnalazione della BCE (classificazioni geografiche/settoriali e/o metodi di valutazione),

informazioni sul quadro giuridico nazionale.

Per la serie di dati SSI, l’attributo «compilazione» comprende informazioni sui collegamenti con il quadro regolamentare dell’Unione per gli intermediari diversi dagli enti creditizi.

Per la serie di dati OFI, i punti da 1 a 5 delle note esplicative nazionali forniscono una descrizione dettagliata delle informazioni che devono essere incluse in questo attributo (Allegato II, Parte 11).

Analogamente, per la serie di dati SEC, i punti 1, 2, 4, 5, 8, 9 e 10 delle note esplicative nazionali forniscono una descrizione dettagliata delle informazioni che devono essere incluse in questo attributo (Allegato II, Parte 12).

COVERAGE (Copertura)

Informazioni su

Note

SSI

copertura delle diverse categorie di intermediari

tipo di intermediario per i diversi indicatori

se è si è fatto ricorso a stime in caso di copertura parziale

indicazione dell’estrapolazione (se vi è stata)

OFI

copertura delle serie totale attivo/totale passivo

tipologie di AIF comprese nelle categorie principali

se è si è fatto ricorso a stime in caso di copertura parziale

indicazione dell’estrapolazione (se vi è stata)

fare riferimento anche alla Parte 11 dell’Allegato II (note esplicative nazionali, punto 6)

MIR

criteri di stratificazione, procedura di selezione (medesima probabilità/probabilità proporzionale alla dimensione delle istituzioni/selezione delle istituzioni di maggiori dimensioni) nel caso di campionamento

 

SEC

classificazione delle emissioni

fare riferimento anche alla Parte 12 dell’Allegato II (Sezione 2 (Punto 4) e Sezione 3 [Punto 6)]

CBD

descrizione degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione

se particolari istituzioni sono state escluse dalla raccolta

i motivi dell'esclusione

SOURCE_AGENCY (agenzia fonte). Questo attributo sarà fissato dalla BCE in un valore che rappresenti il nome della BCN che fornisce i dati.

Sezione 4 —   Attributi al livello di serie temporali

Obbligatori

COLLECTION (indicatore di raccolta). Questo attributo fornisce informazioni sul periodo o sul momento in cui viene misurata una serie temporale (per esempio, inizio periodo, periodo centrale o fine periodo) oppure indica se i dati sono delle medie.

BSI

Per le consistenze: fine periodo (E)

Per le serie relative ai flussi: somma delle osservazioni di periodo (S)

SSI

Fine periodo (E)

OFI

Per le consistenze: fine periodo (E)

Per le serie relative ai flussi: somma delle osservazioni di periodo (S)

MIR

Per i tassi di interesse sulle consistenze: fine periodo (E)

Per i tassi di interesse sulle nuove operazioni: media delle osservazioni di periodo (A)

Per i volumi delle operazioni sulle consistenze: fine periodo (E)

Per i volumi delle nuove operazioni: somma delle osservazioni (estrapolate) di periodo (S)

SEC:

Per le consistenze: fine periodo (E)

Per le serie relative ai flussi: somma delle osservazioni di periodo (S)

PSS

Per il numero di partecipanti e i rapporti di concentrazione (allegato II, parte 16, tabelle 5 e 6): fine periodo (E)

Per le operazioni, eccetto i rapporti di concentrazione (allegato II, parte 16, tabelle 3, 4, 6 e 7): somma delle osservazioni di periodo (S)

IVF

Per le consistenze: fine periodo (E)

Per le serie relative ai flussi: somma delle osservazioni di periodo (S)

FVC

Per le consistenze: fine periodo (E)

Per le serie relative ai flussi: somma delle osservazioni di periodo (S)

CBD

fine periodo (E)

CBS

fine periodo (E)

Condizionali

DOM_SER_IDS (identificatori delle serie nazionali). Questo attributo consente di fare riferimento ai codici utilizzati nei database nazionali per identificare le serie corrispondenti (è possibile specificare anche formule che utilizzano codici di riferimento nazionali).

UNIT_INDEX_BASE (base dell’indice di unità). Questo attributo è obbligatorio quando è associato a un codice di serie che esprime un indice. Indica il riferimento e il valore base per gli indici ed è utilizzato solamente per le serie degli indici relativi alle consistenze nozionali calcolati dalla BCE e divulgati al SEBC.

BREAKS (discontinuità). Questo attributo descrive discontinuità e cambiamenti rilevanti che si verificano nel corso del tempo nell’attività di raccolta, nella copertura delle segnalazioni e nella compilazione delle serie. Nel caso di discontinuità, dichiarare se possibile il grado di confrontabilità dei dati vecchi e nuovi.

PUBL_PUBLIC, PUBL_MU, PUBL_ECB [pubblicazione fonte, pubblicazione fonte (solo area dell’Euro), pubblicazione fonte (solo BCE)]. Questi attributi saranno fissati dalla BCE se i dati saranno presentati nelle pubblicazioni della BCE, siano esse destinate al pubblico o riservate. Essi forniscono un riferimento (ossia pubblicazioni, voci, ecc.) ai dati pubblicati.

Sezione 5 —   Attributi al livello di osservazione

Se una BCN desidera modificare un attributo assegnato al livello di osservazione deve contestualmente segnalare di nuovo la/le rispettiva/e osservazione/i. Se una BCN modifica un’osservazione senza fornire anche il valore relativo all’attributo, i valori esistenti saranno sostituiti dai valori di default.

Obbligatori

OBS_STATUS (stato dell’osservazione). Le BCN segnalano un valore allegato allo stato dell’osservazione per ciascuna osservazione scambiata. Questo attributo è obbligatorio e va fornito in ogni trasmissione di dati per ogni singola osservazione. Quando procedono alla revisione del valore dell’attributo, le BCN dovrebbero segnalare sia il valore dell’osservazione (anche se invariato) sia il nuovo contrassegno indicativo dello stato dell’osservazione.

L’elenco che segue specifica i possibili valori da assegnare a questo attributo, secondo la gerarchia concordata, ai fini delle presenti statistiche:

‘A’

=

valore normale (di default per le osservazioni esistenti),

‘B’

=

valore di discontinuità per le seguenti serie di dati: SSI, MIR, CBD e PSS (11),

‘M’

=

valore mancante, dati inesistenti,

‘L’

=

valore mancante, dati esistenti ma non raccolti,

‘E’

=

valore stimato (12),

‘P’

=

valore provvisorio (questo valore può essere utilizzato, in ogni trasmissione dei dati, con riferimento all’ultima osservazione disponibile, se la si considera provvisoria).

In normali circostanze, si dovrebbero segnalare i valori numerici allegando lo stato dell’osservazione «A» (valore normale). Altrimenti, è dato un valore diverso da «A» secondo la lista di cui sopra. Se un’osservazione si può qualificare con due caratteristiche, è segnalata la più importante, secondo la gerarchia di cui sopra.

In ogni trasmissione di dati, le ultime osservazioni disponibili possono essere segnalate come provvisorie e contrassegnate indicando lo stato dell’osservazione «P». Queste osservazioni possono assumere valori definiti ed essere segnalate indicando lo stato dell’osservazione «A» in uno stadio successivo nel quale i nuovi valori rivisti e i nuovi contrassegni di stato dell’osservazione sostituiscono quelli provvisori.

I valori mancanti («-») sono segnalati quando non è possibile segnalare un valore numerico (ad es. perché i dati sono inesistenti o perché non sono raccolti). In nessun caso un’osservazione mancante dovrebbe essere segnalata come «zero», poiché lo zero è un normale valore numerico che indica un ammontare preciso e valido. Se le BCN non sono in grado di identificare l’esatto motivo di un valore mancante o se non possono utilizzare l’intera gamma di valori presenti nella lista di codici CL_OBS_STATUS, per segnalare le osservazioni mancanti («L» o «M»), si utilizza il valore «M».

Quando, a causa di condizioni statistiche locali, i dati per una serie temporale non sono raccolti in specifiche date o per la lunghezza totale delle serie temporali (il fenomeno economico sottostante esiste, ma non è soggetto a rilevazione statistica), si segnala un valore mancante («-») indicando con «L» lo stato dell’osservazione in ciascun periodo.

Quando, a causa di prassi di mercato locali o del quadro giuridico/economico, una serie temporale (o parte di essa) non è applicabile (il fenomeno sottostante non esiste) si segnala un valore mancante («-») indicando con «M» lo stato dell’osservazione.

Condizionali

OBS_CONF (riservatezza dell’osservazione). Le BCN segnalano un valore relativo alla riservatezza dell’osservazione per ogni osservazione scambiata. Mentre questo attributo è definito come condizionale nel file delle definizioni strutturali della BCE, dovrebbe essere fornito in ogni trasmissione di dati per ogni singola osservazione, giacché ogni osservazione riservata dovrebbe essere adeguatamente contrassegnata. Quando procedono alla revisione del valore di questo attributo, le BCN segnalano di nuovo sia il valore dell’osservazione associato sia il contrassegno indicativo dello stato dell’osservazione (anche se invariati).

L’elenco che segue specifica i possibili valori da assegnare a questo attributo ai fini delle presenti statistiche:

‘F’

=

libera pubblicazione,

‘N’

=

da non pubblicare, riservato ad uso interno,

‘C’

=

informazione statistica riservata nel senso di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98,

‘S’

=

riservatezza secondaria fissata e gestita dal destinatario, da non pubblicare,

‘D’

=

riservatezza secondaria fissata dal mittente, da non pubblicare. Questo codice può essere utilizzato dalle BCN che operano già una differenziazione tra riservatezza primaria e secondaria nei loro sistemi di segnalazione. In caso contrario, la BCN segnalante deve utilizzare ‘C’ per contrassegnare la riservatezza secondaria.

OBS_PRE_BREAK (valore dell’osservazione pre-discontinuità). Questo attributo contiene il valore dell’osservazione pre-discontinuità, che è un campo numerico come l’osservazione (13). In generale, è fornito quando si verifica una discontinuità; in questo caso deve essere fissato lo stato dell'osservazione indicando «B» (valore di discontinuità).

Ai fini delle serie di dati BSI, IVF, FVC e OFI, questo attributo non è richiesto in quanto tale informazione è già disponibile nelle serie relative alle riclassificazioni. È stato aggiunto alla lista degli attributi poiché è parte della comune sottocategoria di attributi per tutte le serie di dati.

OBS_COM (commento sull’osservazione). Questo attributo può essere utilizzato per fornire commenti scritti sulle osservazioni (ad es. per descrivere le stime effettuate su una specifica osservazione per mancanza di dati, per motivare una possibile osservazione anomala o fornire dettagli in merito a cambiamenti nelle serie temporali segnalate).


(1)  Gli scambi di dati attuali sono effettuati utilizzando il formato SDMX-EDI, noto altresì come Gesmes/TS.

(2)  Precedentemente conosciute come famiglie di codici.

(3)  www.circabc.europa.eu.

(4)  La struttura dei codici e la DSD delle statistiche bancarie consolidate internazionali sono comuni a tutti i paesi segnalanti e dovrebbero essere uguali a quelle utilizzate per segnalare i dati corrispondenti alla Banca dei regolamenti internazionali (BRI) (www.bis.org/statistics/dsd_cbs.pdf).

(5)  Questo indica il numero di lettere/numeri consentito per ciascun elemento della lista di codici (per es. AN..07 significa una stringa alfanumerica lunga fino a 7 caratteri, AN1 significa solo un carattere alfanumerico).

(6)  Per le BCN, il paese di residenza del settore emittente è il paese di residenza della BCN.

(7)  Questo indica il numero di lettere/numeri consentito per la trasmissione di ciascun attributo (per es. AN..1050 significa una stringa alfanumerica lunga fino a 1050 caratteri, AN1 significa un carattere alfanumerico, N1 significa un numero).

(*)  Ove una BCN desideri apportare una modifica, deve consultare la BCE, e sarà comunque quest’ultima ad effettuare la revisione.

(**)  I cambiamenti devono essere comunicati all’area operativa competente della BCE via e-mail.

(8)  Per BCE si intende Direzione generale statistiche della BCE.

(9)  La BCE raccomanda che le BCN forniscano questi valori per garantire una comunicazione più trasparente.

(3)

Tutti gli attributi specificati nella tabella in sezione 1, che sono fissati dalla BCE, non sono compresi nella presente tabella.

M:

obbligatorio,

C:

condizionale

(10)  I dati sui tassi di interesse sono presentati come percentuali.

(11)  Se si segnala «B» per OBS_STATUS allora deve essere riportato un valore anche sotto l’attributo OBS_PRE_BREAK.

(12)  Lo stato dell’osservazione «E» è da utilizzare per tutte le osservazioni o periodi di dati che sono il risultato di stime e non possono essere considerati come valori normali.

(13)  I quattro elementi valore dell’osservazione e OBS_STATUS, OBS_CONF e OBS_PRE_BREAK sono considerati come un’unica entità. Ciò significa che le BCN sono tenute ad inviare tutte le informazioni complementari per un’osservazione. (Quando gli attributi non sono segnalati, i loro valori precedenti sono sostituiti dai valori di default).


ALLEGATO IV

CALCOLO DELLE OPERAZIONI NELL'AMBITO DELLE STATISTICHE SU VOCI DI BILANCIO DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE, FONDI DI INVESTIMENTO E SOCIETÁ VEICOLO

PARTE 1

Descrizione generale delle procedure per calcolare le operazioni

Sezione 1 —   Quadro generale

1.

Il Sistema europeo dei conti (in prosieguo «SEC 2010») è il riferimento per calcolare le operazioni per le statistiche sulle attività e passività relative a voci di bilancio (VdB) delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), fondi di investimento (FI) e società veicolo finanziarie (SV). Le variazioni da tale standard internazionale, se necessarie, si effettuano con riguardo sia al contenuto dei dati sia alla denominazione dei concetti statistici. Il presente allegato è interpretato sulla base del SEC 2010, a meno che il Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), il Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), il Regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), o il presente indirizzo introducano delle deroghe, esplicite oppure implicite, alle sue disposizioni.

2.

Secondo il SEC 2010, le operazioni finanziarie sono definite come acquisti netti di attività finanziarie o variazioni nette di passività per ogni tipo di strumento finanziario, ossia il totale di tutte le operazioni finanziarie effettuate nel corso del periodo di segnalazione (1). Le operazioni per ciascuna voce specificata nel Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), nel Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) e nel Regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40) sono calcolate su base netta, ossia, non v’è obbligo di indicare l’importo lordo delle operazioni finanziarie o del fatturato (2). Il metodo di valutazione delle singole operazioni si deve basare, per le attività, sul valore di acquisizione/cessione e, per le passività, sul loro valore al momento in cui sono poste in essere, estinte o scambiate. Tuttavia sono consentite deviazioni dal SEC 2010.

3.

Il presente allegato rivede la metodologia per derivare le operazioni nell'ambito delle statistiche relative a VdB, FI e SV. Questa parte si concentra sul calcolo dei dati sulle operazioni presso la Banca centrale europea (BCE) e la segnalazione delle informazioni sottostanti da parte delle BCN, mentre la parte 2 si concentra sui concetti degli aggiustamenti di flusso. Le parti 3, 4 e 5 forniscono poi specifiche informazioni relative al quadro di compilazione rispettivamente per le statistiche su VdB, FI e SV.

Ulteriori dettagli ed esempi numerici sono forniti nei manuali relativi alle suddette statistiche pubblicati sul sito internet della BCE.

Sezione 2 —   Calcolo dei dati sulle operazioni da parte della BCE e segnalazione da parte delle BCN alla BCE

1.   Introduzione

1.1.

Per le statistiche relative alle VdB e ai FI, la BCE calcola le operazioni, per ogni voce dell’attivo e del passivo, come differenza tra le consistenze di fine periodo, rettificate per tener conto dell’effetto di elementi che non sono il risultato di operazioni, ossia, «altre variazioni». Le «altre variazioni» sono suddivise in due categorie principali «riclassificazioni e altri aggiustamenti» e «aggiustamenti da rivalutazione», dove questi ultimi ricomprendono sia le rivalutazioni dovute a variazioni di prezzo sia quelle dovute a variazioni da tassi di cambio (3). Le banche centrali nazionali (BCN) segnalano le «riclassificazioni e altri aggiustamenti» e gli «aggiustamenti da rivalutazione» alla BCE in modo tale che questi effetti possano essere detratti dal calcolo delle statistiche di flusso.

Nel caso delle statistiche delle VdB, le BCN segnalano i dati di aggiustamento alla BCE in conformità dell’allegato II, parte 1. Gli «aggiustamenti da rivalutazione» segnalati dalle BCN comprendono le cancellazioni/svalutazioni di crediti e gli aggiustamenti da rivalutazione dovuti a rivalutazioni dei prezzi. Gli aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni del tasso di cambio di norma sono calcolati dalla BCE, ma quando le BCN sono in una posizione tale da compilare aggiustamenti più accurati possono trasmettere direttamente tali aggiustamenti alla BCE (4).

Nel caso delle statistiche relative ai FI, le BCN segnalano i dati di aggiustamento alla BCE in conformità dell’allegato II, parte 17. Gli «aggiustamenti da rivalutazione» segnalati dalle BCN comprendono gli aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni di prezzo e tasso di cambio.

1.2.

Nell'ambito delle statistiche relative alle SV, le BCN segnalano direttamente alla BCE le operazioni, piuttosto che gli aggiustamenti di flusso. Il calcolo delle operazioni (sia direttamente da parte dei soggetti segnalanti o da parte delle BCN) deve essere coerente con l'approccio generale verso riclassificazioni e altri aggiustamenti e rivalutazioni fornito nel presente allegato.

2.   Riclassificazioni e altri aggiustamenti

2.1.

Le BCN elaborano i dati su «riclassificazioni e altri aggiustamenti», come richiesto dal presente indirizzo utilizzando le informazioni di vigilanza, i controlli sulla plausibilità dei dati, richieste ad hoc (legate, per esempio, a dati caratterizzati da un andamento anomalo), requisiti statistici nazionali, informazioni sui soggetti segnalanti entranti ed uscenti, e qualsiasi altra fonte a loro disponibile. La BCE non esegue aggiustamenti ex post a meno che le BCN non notino forti variazioni nei dati finali.

2.2.

Le BCN individuano le variazioni delle consistenze dovute a riclassificazioni e registrano l’ammontare netto individuato in «riclassificazioni e altri aggiustamenti». Un incremento netto delle consistenze a seguito delle riclassificazioni è indicato con il segno positivo, mentre una diminuzione netta delle consistenze è indicata con il segno negativo.

2.3.

In linea di massima, le BCN soddisfano tutti i requisiti relativi a «riclassificazioni e altri aggiustamenti» specificati nel presente indirizzo. Come minimo, trasmettono tutte le «riclassificazioni e altri aggiustamenti» d’importo superiore ai 50 milioni di EUR. Questa soglia serve ad aiutare le BCN a decidere se procedere o meno ad un aggiustamento. Laddove però le informazioni non siano facilmente reperibili o siano di scarsa qualità, le BCN possono decidere, in alternativa, di non effettuare alcun aggiustamento o di fare delle stime. Per questo motivo, nell’applicare la suddetta soglia occorre una certa flessibilità, se non altro per l’eterogeneità delle procedure vigenti per il calcolo degli aggiustamenti. Laddove, ad esempio, siano state raccolte informazioni relativamente dettagliate a prescindere dalla soglia, può essere controproducente applicarla.

3.   Aggiustamenti da rivalutazione

3.1.

Al fine di soddisfare i requisiti relativi agli «aggiustamenti da rivalutazione» specificati nel presente indirizzo, le BCN potrebbero aver bisogno di calcolare gli aggiustamenti che derivano dalle operazioni, i dati che si riferiscono ai singoli titoli o altri dati segnalati dai soggetti segnalanti e/o fare una stima degli aggiustamenti secondo quelle disaggregazioni che non sono segnalate dai soggetti segnalanti in quanto non considerate «requisiti minimi».

3.2.

Le BCN calcolano di norma gli «aggiustamenti da rivalutazione» sulla base dei dati segnalati direttamente dai soggetti segnalanti. Le BCN possono tuttavia soddisfare indirettamente tali obblighi di segnalazione (ad es. raccogliendo direttamente dati sulle operazioni) e comunque possono raccogliere informazioni supplementari dai soggetti segnalanti. Qualunque sia l'approccio utilizzato a livello nazionale, le BCN devono mandare l’intera serie di dati alla BCE in conformità dell’allegato II, parte 1, per le statistiche relative alle VdB, ed in conformità dell’allegato II parte 17, per le statistiche relative ai FI.

PARTE 2

Aggiustamenti di flusso in generale

Sezione 1 —   Riclassificazioni e altri aggiustamenti

Le «riclassificazioni e altri aggiustamenti» comprendono tutte le variazioni nel bilancio del settore di riferimento che derivano da variazioni nella composizione o nella struttura dell'insieme degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, variazioni nella classificazione degli strumenti e delle controparti finanziarie, variazioni nelle definizioni statistiche e correzione (parziale) di errori di segnalazione, che danno origine a discontinuità nelle serie e pertanto incidono sulla comparabilità di due successive consistenze di fine periodo. Gli allargamenti dell'area dell'euro possono essere considerati come un caso speciale di «riclassificazioni e altri aggiustamenti».

1.   Variazioni nella composizione del settore segnalante

1.1.

Le variazioni nella composizione del settore segnalante possono dare origine al trasferimento di attività economiche da un settore economico all'altro. Tali trasferimenti non costituiscono operazioni e sono pertanto considerati aggiustamenti, all’interno di «riclassificazioni e altri aggiustamenti».

1.2.

Un’istituzione che entra nel settore segnalante può trasferire la sua attività nel settore, mentre un’istituzione che lo lascia può trasferire la sua attività fuori da tale settore. Tuttavia, se l’istituzione entrante comincia la sua attività ex novo, dopo il suo ingresso nel settore segnalante, si verifica un'operazione finanziaria che non è esclusa dai dati statistici (5). Analogamente, se un’istituzione uscente chiude la sua attività prima di lasciare il settore segnalante, il fatto è recepito come operazione nei dati statistici.

1.3.

L’effetto netto degli entranti o uscenti sulle attività e passività aggregate del settore segnalante si calcola aggregando le prime attività e passività segnalate dai nuovi entranti e le ultime attività e passività segnalate dagli uscenti e, quindi, effettuandone la differenza per ogni singola voce di bilancio. Tale importo netto è inserito in «riclassificazioni e altri aggiustamenti». In determinate circostanze, può prodursi un effetto sulle segnalazioni delle controparti; in tali circostanze, anche tale effetto deve essere oggetto di aggiustamento, come variazione di settore. Se, ad esempio, una IFM cedesse la sua autorizzazione bancaria ma continuasse ad operare come altro intermediario finanziario (AIF), finanziato attraverso il mercato interbancario, si verificherebbe un aumento non reale nei crediti delle IFM verso AIF; ciò richiederebbe un aggiustamento (rientrante in «variazioni nella classificazione della controparte»).

2.   Variazioni nella struttura del settore segnalante

2.1.

Le variazioni nella struttura del settore segnalante si verificano nell'ambito di riorganizzazioni intra-gruppo o fusioni, acquisizioni e scissioni. Queste operazioni di ristrutturazione societaria solitamente conducono a variazioni nella valutazione di attività e passività finanziarie; gli aggiustamenti da rivalutazione sono iscritti per riflettere queste variazione e consentono quindi di calcolare correttamente le operazioni. Inoltre, le operazioni spesso determinano il trasferimento di attività e passività finanziarie dal bilancio di una unità istituzionale ad un'altra (trasferimento della proprietà). Il confine per il trattamento dei trasferimenti di attività come operazioni è determinato dall'esistenza di due unità istituzionali distinte che agiscono consensualmente. Se, tuttavia, i trasferimenti avvengono in conseguenza della creazione o della scomparsa di un'unità istituzionale, devono essere trattati come «riclassificazioni e altri aggiustamenti». In particolare, se una fusione o un'acquisizione conduce alla scomparsa di una o più unità istituzionali, tutte le posizioni incrociate esistenti tra le istituzioni incorporate e che sono compensate al momento in cui le unità cessano di esistere scompaiono dal sistema e gli aggiustamenti da riclassificazioni devono essere segnalati di conseguenza. Le scissioni societarie sono trattate in modo simmetrico.

2.2.

Un'analisi più approfondita delle variazioni nella struttura del settore segnalante che si verificano nell'ambito di ristrutturazioni societarie ed esempi numerici dettagliati possono essere trovati nei materiali di indirizzo forniti dalla BCE, ad es. il manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM (Manual on MFI balance sheet statistics) e il manuale sulle statistiche sui fondi di investimento (Manual on investment fund statistics).

3.   Altri casi di «riclassificazioni e altri aggiustamenti»

3.1.

Le variazioni nella classificazione dei settori o nella residenza dei clienti determinano una riclassificazione delle attività/passività nei confronti di tali controparti. Tali variazioni nella classificazione si verificano per una serie di ragioni, ad es. perché un ente pubblico cambia settore economico dopo la privatizzazione oppure perché le fusioni/scissioni alterano l'attività principale delle società. Similmente, può variare la classificazioni degli strumenti delle attività e passività, ad esempio quando i prestiti divengono negoziabili e sono di conseguenza considerati come titoli di debito per fini statistici. Poiché tali riclassificazioni comportano variazioni nelle consistenze segnalate ma non rappresentano una operazione, si deve introdurre un aggiustamento per rimuovere il loro impatto dalle statistiche.

3.2.

Fatti salvi i limiti stabiliti dalla politica di revisioni, le BCN procedono alla correzione degli errori di segnalazione relativi ai dati delle consistenze non appena tali errori siano individuati. Idealmente, le correzioni eliminano completamente l’errore dai dati, specialmente laddove l’errore riguarda un solo periodo o una fascia temporale limitata. In tal caso, non si verifica alcuna discontinuità nelle serie dei dati. Se però l’errore incide su dati storici che in parte non possono essere corretti o se la correzione riguarda solo un arco temporale limitato, allora si verifica una discontinuità tra il primo periodo con dati corretti e l’ultimo periodo con dati non corretti. In tal caso, le BCN accertano l’entità dell’interruzione che si verifica e inseriscono una scrittura di aggiustamento in «riclassificazioni e altri aggiustamenti». Prassi analoghe si impiegano all'applicazione delle variazioni delle definizioni statistiche che incidono sui dati segnalati, nonché alle correzioni per discontinuità che possono essere dovute all'introduzione, al mutamento o all'abbandono di metodi di estrapolazione.

Sezione 2 —   Aggiustamenti da rivalutazione

1.   Cancellazioni/svalutazioni di crediti

L'aggiustamento rispetto alle «cancellazioni/svalutazioni di crediti» si riferisce all'impatto delle variazioni del valore dei crediti riportate in bilancio, causate dalle cancellazioni/svalutazioni dei crediti. Tale aggiustamento riflette anche le variazioni a livello di accantonamenti per perdite su crediti, ad esempio se le consistenze sono segnalate al netto degli accantonamenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del Regolamento (EU) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Sono anche incluse, se identificabili, le perdite riconosciute nel momento in cui i crediti sono ceduti o trasferiti a terzi.

2.   Aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni nei prezzi

2.1.

L’aggiustamento relativo alla rivalutazione dei prezzi delle attività e passività si riferisce a fluttuazioni nella valutazione delle attività e passività dovute a variazioni del prezzo al quale le attività e le passività sono contabilizzate o negoziate. Gli aggiustamenti comprendono le variazioni nel valore delle consistenze di fine periodo dovute a variazioni nel valore di riferimento a cui attività e passività sono contabilizzate, ovvero, potenziali utili/perdite. Può anche riguardare utili/perdite effettivamente realizzati emersi a seguito di transazioni in attività e passività; tuttavia, a tale riguardo, esistono prassi nazionali divergenti.

2.2.

La natura e l’entità degli «aggiustamenti da rivalutazione» dipendono dal metodo di valutazione adottato. Sebbene sia raccomandato di registrare le voci di bilancio dell’attivo e del passivo al valore di mercato, nella pratica esiste la tendenza a utilizzare una varietà di metodi diversi di valutazione, sia sul lato dell’attivo che su quello del passivo.

Sezione 3 —   Aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni dei tassi di cambio

1.

Ai fini della segnalazione dei dati statistici alla BCE, le BCN provvedono a convertire in euro, al tasso di cambio di mercato vigente nel giorno cui i dati si riferiscono, le posizioni dell’attivo e del passivo di bilancio denominate in valuta estera. Si deve utilizzare il tasso di cambio di riferimento della BCE (6).

2.

Le oscillazioni dei tassi di cambio tra l’euro e le altre valute durante le date di segnalazione di fine periodo determinano, alla conversione in euro, una variazione delle consistenze di attività e passività in valuta estera. Poiché tali variazioni rappresentano guadagni o perdite in conto capitale e non sono operazioni finanziarie, devono essere identificati gli effetti di valutazione in modo da escluderli dalle operazioni. Gli aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni dei tassi di cambio possono anche comprendere variazioni di valutazione derivanti da operazioni in attività/passività, ossia utili/perdite realizzati; tuttavia, a tale riguardo, esistono prassi nazionali divergenti.

PARTE 3

Aggiustamenti di flusso: caratteristiche specifiche nelle statistiche relative alle VdB

Sezione 1 —   Introduzione

1.

Nel caso delle statistiche relative alle VdB, ciascuna BCN trasmette i dati di aggiustamento relativi al proprio bilancio separatamente da quelli relativi al bilancio delle altre IFM. Gli aggiustamenti relativi al bilancio della BCE sono calcolati anche internamente dalla Direzione Contabilità e finanze della BCE. Le BCN trasmettono aggiustamenti relativamente a tutte le voci del bilancio delle IFM secondo la frequenza indicata nell’articolo 3, paragrafo 2, del presente indirizzo. In tale fase, le BCN potrebbero aver bisogno di calcolare e/o fare una stima degli aggiustamenti secondo quelle disaggregazioni che non sono segnalate dalle IFM in quanto non considerate «requisiti minimi» nella tabella 1A della parte 2 dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). La parte 1 dell’allegato II del presente indirizzo indica se solo «riclassificazioni e altri aggiustamenti» oppure anche «aggiustamenti da rivalutazione» necessitano di essere mandati alla BCE.

Gli aggiustamenti dovuti alle oscillazioni dei tassi di cambio sono calcolati dalla BCE. Pertanto, nei casi in cui le BCN forniscano aggiustamenti relativamente ai saldi denominati in valuta estera, l’effetto delle variazioni del tasso di cambio è escluso da tali aggiustamenti. La BCE calcola gli aggiustamenti dei tassi di cambio sulla base di rapporti proporzionali tra valute ricavati dalla disaggregazione delle attività e passività nelle principali valute disponibili nell’allegato 1, parte 3, tabella 4 del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Il metodo dettagliato utilizzato dalla BCE per calcolare gli aggiustamenti dei tassi di cambio è nel suo manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM (Manual on MFI balance sheet statistics). Quando le BCN sono in una posizione tale da compilare aggiustamenti più accurati possono anche trasmettere tali aggiustamenti alla BCE.

2.

Gli aggiustamenti di flusso sono soggetti allo stesso sistema contabile di partita doppia che si applica alle consistenze. In tutti i casi, gli aggiustamenti hanno una contropartita che spesso è costituita da «capitale e riserve» o da «altre passività», a seconda dell’operazione o delle norme contabili nazionali.

3.

Nell'ambito del quadro di compilazione delle statistiche relative alle VdB, in genere le operazioni finanziarie dovrebbero essere misurate al valore dell'operazione, che non necessariamente può essere il medesimo del prezzo quotato sul mercato o il fair value (valore equo) dell'attività al momento dell'operazione. Il valore dell'operazione non include il compenso del servizio, onorari, commissioni o oneri simili per servizi prestati in sede di effettuazione dell'operazione.

4.

Gli interessi su depositi, prestiti o titoli di debiti emessi e detenuti dovrebbero essere registrati secondo il principio di competenza, ma non dovrebbero essere mai registrati come un'operazione con lo strumento considerato. Per i crediti e i depositi ciò è garantito dall'obbligo stabilito nella parte 2 dell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) di classificare gli interessi maturati su tali strumenti nella voce «altre attività» e «altre passività». Nel regolamento, tuttavia, non è prevista alcuna norma sulla classificazione degli interessi maturati sui titoli di debito emessi o detenuti da IFM. Infatti, gli interessi maturati sono spesso compresi nei prezzi di mercato e sono difficili da separare dal prezzo contabile quale registrato nel bilancio statistico. Nell'interesse della coerenza e della comparabilità dei dati tra paesi, si dovrebbe applicare la seguente regola:

a)

se l’interesse maturato è compreso nel prezzo contabile quale registrato nel bilancio statistico, deve essere soggetto ad un aggiustamento da rivalutazione;

b)

se l’interesse maturato non è compreso nel valore dei titoli cui si riferisce indicati nel bilancio statistico, è classificato sotto la voce «altre attività» o «altre passività» e non è considerato come aggiustamento da rivalutazione.

Il trattamento qui suggerito è altresì riflesso negli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente indirizzo (cfr. allegato II, parte 4, sezione 3) (7).

Sezione 2 —   Aggiustamenti da rivalutazione

1.   Cancellazioni/svalutazioni

1.1.

Le BCN segnalano alla BCE i dati sulle cancellazioni/svalutazioni dei crediti in conformità con l'allegato II, parte 1. Ci si attende che le BCN soddisfino gli obblighi sulla base dei dati segnalati dalle IFM. In particolare, le BCN raccolgono, come minimo, i requisiti obbligatori specificati nella tabella 1A della parte 4 dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), ma possono anche raccogliere informazioni supplementari non ricomprese in tali requisiti minimi. Al fine di fornire una segnalazione completa alla BCE, ci si attende che le BCN ripartiscano gli aggiustamenti tenendo conto dei principi contabili riguardanti i crediti deteriorati (8) e il relativo rischio di credito di ogni settore. Laddove non ci siano sufficienti informazioni per la ripartizione degli aggiustamenti, ci potrebbe essere una disaggregazione per categorie secondo il Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) utilizzando dati pro rata determinati dalla dimensione delle consistenze.

1.2.

Le svalutazioni che hanno luogo quando un prestito è cartolarizzato (o altrimenti trasferito) e le cancellazioni/svalutazioni sui prestiti in gestione sono segnalate alla BCE sulla base delle migliori stime possibili conformemente alla tabella 3, parte 1, dell'allegato II (9).

2.   Aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni nei prezzi dei titoli

2.1.

La rivalutazione dei prezzi incide solo su un numero limitato di voci di bilancio: sul lato del passivo la voce «titoli di debito emessi» e, sul lato dell'attivo «titoli di debito detenuti», «azioni e altre partecipazioni» e «quote e partecipazioni in fondi di investimento». A loro volta le rispettive contropartite sono attribuite principalmente a «capitale e riserve» e «altre passività». I depositi e i crediti, avendo valori nominali fissi, non sono soggetti a variazioni di prezzo. Cfr. il manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM della BCE (Manual on MFI balance sheet statistics) per una descrizione dettagliata del collegamento tra le rivalutazioni dei prezzi e le loro registrazioni di contropartita.

2.2.

Tra le passività di bilancio, le rivalutazioni per variazioni nei prezzi dei titoli di debito emessi restano escluse dai «requisiti minimi» stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e quindi non sono obbligatorie. Tra le attività di bilancio, i requisiti minimi per le rivalutazioni dei prezzi sui titoli di debito detenuti coprono solo il periodo di scadenza «oltre due anni»; se non sono disponibili altre informazioni, si può assumere che siano uguali all'importo totale degli aggiustamenti da rivalutazione dei prezzi per le disponibilità in titoli di debito emessi da ciascun settore rilevante.

2.3.

La dimensione e il contenuto degli aggiustamenti da rivalutazioni delle disponibilità in titoli dipendono dal metodo di valutazione utilizzato per la compilazione del bilancio statistico. Ai fini della raccolta di tali dati, le BCN possono rivolgersi ai soggetti segnalanti in due maniere. Un approccio è quello di lasciare che le IFM segnalino gli aggiustamenti da rivalutazione che sono poi aggregati e trasmessi alla BCE. Alternativamente, le BCN possono richiedere ai soggetti segnalanti di segnalare direttamente le operazioni osservate, dalle quali le BCN ricavano gli aggiustamenti da rivalutazione da trasmettere (su base aggregata) alla BCE. Il manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM (Manual on MFI balance sheet statistics) fornisce una descrizione metodologica dettagliata dei due approcci e dei corrispondenti metodi di compilazione ammessi.

2.4.

Le BCN possono altresì raccogliere titolo per titolo le richieste informazioni statistiche sui titoli (ad es. il valore a cui i titoli sono iscritti a bilancio, il valore di mercato, vendite e acquisti) e ricavare le informazioni statistiche aggregate (inclusi i dati sugli aggiustamenti da rivalutazione dei prezzi) in conformità con gli obblighi minimi specificati nel Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

2.5.

In linea di massima, le BCN possono seguire solo i suddetti metodi. Tuttavia, esse possono utilizzare anche altri metodi se si dimostrano in grado di conseguire dati di comparabile qualità.

Sezione 3 —   Aggiustamenti mensili dei flussi — adattamenti speciali

1.   Statistiche di bilancio relative a BCE/BCN

1.1.

Gli obblighi di segnalazione per le BCE e le BCN sono stati leggermente modificati rispetto agli obblighi delle altre IFM in funzione delle attività della BCE e delle BCN. Talune voci sono state eliminate, ossia, non sono richiesti dati sulla disaggregazione delle operazioni pronti contro termine o dei depositi rimborsabili con preavviso. Sono state aggiunte alcune voci, ossia, ai sensi del presente regolamento sono anche richieste come consistenze «contropartite dei DSP», tra le passività, e «oro e crediti in oro» e «crediti da diritti di prelievo, DSP, altro», tra le attività. Per ciascuna di queste voci, la BCE e le BCN trasmettono i dati di aggiustamento.

1.2.

La BCE e le BCN trasmettono i dati di aggiustamento in conformità delle procedure suindicate. Tuttavia, si possono individuare alcune modifiche:

riclassificazioni e altri aggiustamenti: non tutte le fonti di aggiustamento sono rilevanti; ad es. le «variazioni nella composizione del settore segnalante» non trovano applicazione. In deroga alle linee guida generali, in questo caso è stabilità una soglia inferiore pari a 5 milioni di EUR per garantire l'accuratezza dei flussi nei bilanci delle BCN,

aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni nei prezzi e tassi di cambio: si applicano le disposizioni generali ad eccezione della BCE, cui è consentito segnalare direttamente gli aggiustamenti dei tassi di cambio basati sui dati contabili.

2.   Fondi comuni monetari

2.1.

Le BCN comprendono i dati relativi agli aggiustamenti sui fondi comuni monetari (FCM) nell'adempiere i propri obblighi di segnalazione in relazione a «riclassificazioni e altri aggiustamenti» e «aggiustamenti da rivalutazione». Questi aggiustamenti sono altresì segnalati separatamente per i FCM in conformità con lo schema di segnalazione trimestrale dedicato.

2.2.

L'articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) prevede per le BCN la possibilità di concedere deroghe ad alcuni o a tutti i FCM con riguardo alla segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione. In tali casi, ci si attende comunque che le BCN forniscano informazioni con la miglior diligenza possibile, soprattutto quando gli importi coinvolti sono significativi.

2.3.

Il calcolo degli aggiustamenti da rivalutazione dei prezzi sulle attività dei FCM segue la procedura comune applicabile a tutte le IFM. Sul lato delle passività, le variazioni positive nel valore delle quote e partecipazioni in FCM sono state tradizionalmente considerate come operazioni, parallelamente al pagamento (in opposizione alla maturazione) di interessi sui depositi, con la conseguenza che la contropartita delle rivalutazioni sul lato delle attività non sarebbe «quote e partecipazioni di fondi comuni monetari» ma «altre passività». Tuttavia, con riguardo ai casi in cui le quote e partecipazioni in FCM diminuiscono di prezzo in conseguenza di perdite sulle attività del fondo, ciò non può essere paragonato a pagamenti di interessi. In questo contesto, la tabella 1A della parte 4 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) comprende requisiti concernenti le rivalutazioni dei prezzi per le quote e partecipazioni in FCM; le BCN devono utilizzare questa voce per bilanciare le rivalutazioni dei prezzi sul lato delle attività, se rilevante. La distribuzione deve essere effettuata in modo tale da coprire solo le rivalutazioni dei prezzi effettive che sono riflesse come variazioni nel valore delle quote e partecipazioni in FCM.

3.   Passività (e attività) delle amministrazioni pubbliche

Per le passività e le attività delle amministrazioni pubbliche rappresentate dai depositi sono richiesti i dati relativi alle consistenze. Ai fini della compilazione delle operazioni, i dati relativi agli aggiustamenti sono forniti, in linea di massima, anche in conformità dei requisiti fissati per le statistiche di bilancio delle IFM. Nella pratica, è improbabile che si verifichino variazioni dovute ad elementi diversi dalle operazioni, ossia, a variazioni dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato. Questi dati sono segnalati come indicato nell’allegato II, parte 3.

4.   Voci per memoria

I dati sulle consistenze per la disaggregazione dei titoli di debito emessi dalle IFM in base alla residenza del titolare sono raccolti per il calcolo degli aggregati monetari. Per ricavare le operazioni, per queste voci per memoria sono calcolati gli aggiustamenti da riclassificazione, quelli dovuti a variazioni del tasso di cambio e quelli per rivalutazione. Questi dati sono segnalati come indicato nell’allegato II, parte 4.

Sezione 4 —   Calcolo degli aggiustamenti di flusso sugli obblighi di segnalazione statistica trimestrali

1.

La procedura per il calcolo delle operazioni trimestrali per le voci di bilancio della tabella 2 della parte 3 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) è simile a quella applicata per ricavare le operazioni mensili per le voci di bilancio della tabella 1 della parte 2 dell'allegato I del suddetto regolamento. Gli aggiustamenti di flusso sono calcolati secondo i seguenti principi:

a)

se un aggiustamento è trasmesso per la tabella 1, esso potrebbe avere ripercussioni sulle voci disaggregate contenute nella tabella 2. Deve essere assicurata una certa coerenza tra i due insiemi di dati, ossia la somma degli aggiustamenti mensili deve essere uguale agli aggiustamenti trimestrali. Se è stabilita una soglia per gli aggiustamenti trimestrali, o gli aggiustamenti trimestrali non possono essere pienamente identificati o in maniera cosi dettagliata come gli aggiustamenti mensili, gli aggiustamenti sono calcolati in modo da evitare discrepanze con quelli mensili.

b)

Per le «rivalutazioni dei prezzi dei titoli», possono emergere delle incoerenze tra i dati mensili e quelli trimestrali a seconda dell'approccio seguito per ricavare gli aggiustamenti. Il manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM (Manual on MFI balance sheet statistics) fornisce linee guida dettagliate sulla procedura da attuare in quei casi per assicurare coerenza tra gli aggiustamenti mensili e trimestrali.

c)

Potrebbero essere necessari degli aggiustamenti per le tabelle trimestrali anche se nessun aggiustamento è segnalato nella tabella 1. Questo è il caso in cui una riclassificazione è segnalata nei dati trimestrali dettagliati ma è esclusa nei dati aggregati mensili. Ciò si verifica anche per gli «aggiustamenti da rivalutazione» se le diverse componenti di una voce mensile si evolvono in direzione opposta. In questi casi è anche garantita coerenza tra i dati mensili e quelli trimestrali.

I medesimi principi si applicano per il calcolo degli aggiustamenti di flusso per le voci per memoria raccolte secondo i requisiti delle parti 3 e 4 dell'allegato II.

2.

La misura in cui le BCN forniscono gli aggiustamenti per le statistiche trimestrali dipende dalla loro capacità di identificare o stimare con un ragionevole grado di precisione la classificazione dettagliata per settore e per strumento degli aggiustamenti esistenti mensili. Sono di norma disponibili informazioni per le «riclassificazioni e altri aggiustamenti». In particolare, solitamente le BCN possiedono informazioni sufficientemente dettagliate per allocare facilmente una gran quantità di aggiustamenti contingenti (riclassificazioni, per esempio, dovute ad errori di segnalazione) a voci specifiche trimestrali. Analogamente, gli aggiustamenti trimestrali dovuti a cambiamenti nei soggetti segnalanti non comportano difficoltà per le BCN. Per gli «aggiustamenti da rivalutazione», le cancellazioni e le rivalutazioni dei prezzi sono spesso più difficili da ottenere per la mancanza di appropriate disaggregazioni nei dati originali. Ci si attende che l’«aggiustamento da rivalutazione» sia basato almeno in parte su delle stime. Le stime sono accompagnate da note esplicative riguardo al metodo utilizzato (le disaggregazioni mancanti, per esempio, sono stimate pro quota utilizzando le consistenze).

PARTE 4

Aggiustamenti dei flussi: caratteristiche speciali nelle statistiche relative ai FI

Sezione 1 —   Introduzione

1.

Per quanto riguarda le statistiche relative ai FI, le BCN trasmettono gli aggiustamenti da rivalutazione, ricomprendendo sia le rivalutazioni dovute a variazioni di prezzo sia quelle dovute a variazioni di tassi di cambio e gli aggiustamenti da riclassificazione per tutte le voci di bilancio dei FI, seguendo la frequenza indicata nell’articolo 19. In tale fase, le BCN potrebbero aver bisogno di calcolare e/o fare una stima degli aggiustamenti ad alcune delle disaggregazioni che non sono segnalate dai FI in quanto non considerate «requisiti minimi» nella tabella 3, della parte 3, dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38).

2.

Gli aggiustamenti di flusso sono soggetti allo stesso sistema contabile di partita doppia che si applica alle consistenze. In tutti i casi, gli aggiustamenti hanno una contropartita che spesso è costituita da «quote e partecipazioni in fondi di investimento» o da «altre passività», a seconda dell’operazione e delle norme contabili locali.

3.

In linea di principio, per il valore di transazioni in depositi/crediti e titoli valgono i seguenti orientamenti. Il valore di una operazione in depositi/crediti e in titoli esclude le commissioni, ecc. Dal valore di operazione in depositi/crediti sono esclusi gli interessi maturati ricevuti o da pagare ma non ancora incassati o corrisposti. Gli interessi maturati su depositi/crediti invece, sono da classificarsi, secondo i casi, nella voce «altre passività» o «altre attività».

Gli interessi maturati su titoli detenuti ed emessi sono inclusi nei dati sulle consistenze sui titoli e nel valore della transazione.

Sezione 2 —   Aggiustamenti da rivalutazione

1.

Il Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) permette una certa flessibilità per quanto riguarda sia la tipologia di dati utilizzati per calcolare gli aggiustamenti da rivalutazione delle attività e delle passività, sia la forma in cui tali dati sono raccolti e compilati. La decisione sul metodo è lasciata alle BCN.

2.

Esistono le seguenti due opzioni per calcolare gli aggiustamenti derivanti da rivalutazioni dei titoli raccolti titolo per titolo:

i FI segnalano per ciascun titolo informazioni che consentono alle BCN di ricavare gli aggiustamenti da rivalutazione: i FI segnalano alle BCN le informazioni per ciascun titolo, come stabilito nei paragrafi 1, 2 e 4, della tabella 2 della parte 3 dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38). Tale informazione consente alle BCN di avere accurate informazioni sugli «aggiustamenti da rivalutazione» da trasmettere alla BCE. Quando si segue questa opzione, le BCN possono ricavare gli «aggiustamenti da rivalutazione» in conformità del metodo comune dell'Eurosistema, ossia, secondo il «metodo di derivazione dei dati di flusso», come descritto nel manuale per le statistiche relative ai FI che accompagna il regolamento,

i FI segnalano direttamente alla BCN le transazioni per ciascun titolo: i FI segnalano per ciascun titolo, le somme degli acquisti e delle vendite dei titoli avvenuti durante il periodo di riferimento come stabilito nella tabella 2, paragrafi 1 e 3, dell'allegato I, parte 3, del Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38). Le BCN calcolano gli «aggiustamenti da rivalutazione» sottraendo le transazioni dalla differenza tra le consistenze di fine periodo e trasmettono gli aggiustamenti da rivalutazione alla BCE conformemente al presente indirizzo.

3.

Per le attività e passività diverse dai titoli o per quei titoli che non sono raccolti titolo per titolo, esistono le due opzioni seguenti per calcolare gli aggiustamenti da rivalutazione:

i FI segnalano gli aggiustamenti aggregati: i FI segnalano gli aggiustamenti applicabili a ciascuna voce, tenendo presente le variazioni di valutazione dovute a variazioni di prezzo e di tasso di cambio (10). Le BCN che seguono questo metodo aggregano gli aggiustamenti segnalati dai FI per la trasmissione dei dati alla BCE.

i FI segnalano le operazioni aggregate: i FI sommano le transazioni effettuate durante il mese e trasmettono il valore degli acquisti e delle vendite alla BCN. Le BCN che ricevono i dati sulle transazioni, calcolano gli «aggiustamenti da rivalutazione» come residuo ottenuto dalla differenza tra le consistenze e le transazioni, e trasmettono l’aggiustamento da rivalutazione alla BCE in conformità con il presente indirizzo.

PARTE 5

Aggiustamenti dei flussi: caratteristiche speciali nelle statistiche relative alle SV

Sezione 1 —   Introduzione

Per le statistiche relative alle SV, le BCN segnalano le operazioni per tutte le voci nel bilancio della SV in conformità con l'articolo 20. I soggetti segnalanti SV forniscono le operazioni come definite nella parte 3 dell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40) direttamente alla BCN competente o, in alternativa, i soggetti segnalanti possono invece fornire, in accordo con la BCN, gli aggiustamenti da rivalutazione e altre variazioni di volume che consentano alla BCN di ricavare le operazioni in conformità con i principi stabiliti nel presente allegato.

Sezione 2 —   Cancellazioni/svalutazioni

1.

Le BCN segnalano alla BCE dati sulle cancellazioni/svalutazioni di crediti cartolarizzati in conformità con l'articolo 20. Sono incluse, se identificabili, anche le cancellazioni/svalutazioni riconosciute nel momento in cui un credito è venduto o trasferito a un terzo.

2.

Invece di fornire dati sulle cancellazioni/svalutazioni, i soggetti segnalanti possono, in accordo con la BCN competente, fornire altre informazioni che permettono alla BCN di ricavare i dati richiesti su tali cancellazioni/svalutazioni.


(1)  Ciò è in conformità del SEC 2010 e degli altri standard statistici internazionali.

(2)  Tuttavia, nel caso delle statistiche relative ai FI, il Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) richiede segnalazioni separate delle nuove emissioni e dei rimborsi delle quote e partecipazioni in FI durante il mese di segnalazione.

(3)  La definizione e la classificazione di «altre variazioni» sono ampiamente coerenti con quelle del SEC 2010. La categoria «riclassificazioni e altri aggiustamenti» equivale grosso modo a «altre variazioni di volume delle attività e delle passività» (K.1-K.6, cfr. paragrafi 6.03-25), mentre «rivalutazioni» può corrispondere a «guadagni e perdite nominali in conto capitale» (K.7, cfr. paragrafo 6.26-64). Per le statistiche relative alle VdB, uno scostamento significativo è il fatto che le «svalutazioni di crediti» figurino nella stessa categoria delle «rivalutazioni» (e precisamente come rivalutazioni dovute a variazioni di prezzo), mentre nel SEC 2010 sono di norma considerate «altre variazioni di volume» (paragrafo 6.14) - ad eccezione delle perdite realizzate alla cessione dei crediti; tali perdite, che sono pari alla differenza tra il prezzo dell'operazione e il valore contabile di bilancio del credito, devono essere registrate come una rivalutazione (paragrafo 6.58). L’inserimento di «svalutazioni di crediti» nella voce «rivalutazioni» costituisce uno scostamento anche rispetto alle norme relative alla posizione netta con l’estero (p.n.e.). Nella p.n.e. tali svalutazioni di crediti sono considerate come «altri aggiustamenti» e non come «variazioni dei prezzi o dei tassi di cambio». Per le statistiche relative ai FI, le «cancellazioni/svalutazioni di crediti» non sono richieste.

(4)  La Direzione generale Amministrazione della BCE segnala gli aggiustamenti relativi al bilancio della BCE.

(5)  Tale criterio si applica nei casi ambigui, per esempio nel caso di costituzione di una nuova banca che assume le operazioni precedentemente intraprese da un ufficio rappresentativo per conto di una banca non residente, questo dà luogo ad una transazione di flussi non detraibile dalle statistiche di flusso.

(6)  Cfr. comunicato stampa BCE dell'8 luglio 1998Setting-up of common market standards, disponibile sul sito internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu

(7)  Il trattamento degli interessi maturati nelle statistiche di bilancio delle IFM si discosta dal SEC 2010 che prevede che "gli interessi sono registrati in via di continua accumulazione nel tempo a favore del creditore sull'importo del credito in essere" e, specificatamente, come un'operazione nell'ambito dello strumento finanziario cui si riferiscono corrispondente all'operazione sotto reddito da interessi nei conti non finanziari (paragrafo 5.43). Nella bilancia dei pagamenti e nella p.n.e., gli interessi maturati sono registrati nella categoria di strumenti pertinente.

(8)  Si tratta di prestiti nei confronti dei quali il rimborso non è avvenuto nei termini o è altrimenti identificato come compromesso, parzialmente o totalmente, in linea con la definizione di default di cui all’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.

(9)  Cancellazioni/svalutazioni dei crediti per cui la IFM opera come gestore possono verificarsi poiché i crediti sono ancora iscritti in bilancio, sui conti individuali della IFM o a livello di gruppo, e i dati segnalati alla BCN attingono a tali fonti. Tali cancellazioni/svalutazioni possono anche verificarsi quando il gestore deve ridurre l’ammontare in linea capitale dei crediti deteriorati per rispettare accordi stipulati con l’investitore.

(10)  In conformità con l'allegato III del Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), le BCN raccolgono dai FI i dati sulle rivalutazioni dovute a variazioni di prezzi e dei tassi di cambio oppure, in alternativa, raccolgono solo i dati sulle rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e i dati necessari che coprono, come minimo, una disaggregazione per valuta nella sterlina inglese, nel dollaro statunitense, nello yen giapponese e nel franco svizzero, al fine di ricavare le rivalutazioni dovute a variazioni di tasso di cambio.


ALLEGATO V

ELENCO DELLE UNITA' ISTITUZIONALI A FINI STATISTICI

PARTE 1

Raccordo dell'elenco degli attributi del Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD) con specifiche serie di dati mantenute a fini statistici

Nome dell'attributo (1)

Pertinente nell'ambito dell'elenco di

IFM

FI

SV

PSRI (2)

Tipo

Frequenza di aggiornamento

Tipo

Frequenza di aggiornamento

Tipo

Frequenza di aggiornamento

Tipo

Frequenza di aggiornamento

ID «Non-industriale»

 

 

 

 

 

 

 

 

codice RIAD

M

d

M

q

M

q

M

a

Registro delle imprese nazionale

E

d

E

q

E

q

O

a

codice EGR

E

d

 

 

E

q

 

 

LEI (se disponibile)

M

d

M

q

M

q

M

a

ID «Industriale»

 

 

 

 

 

 

 

 

BIC

E

d

 

 

 

 

 

 

ISIN

E

d

M

q

M

q

 

 

Nome

M

d

M

q

M

q

M

a

Paese di residenza

M

d

M

q

M

q

M

a

Indirizzo

M

d

M

q

M

q

M

a

Codice area

M

d

M

q

M

q

M

a

Forma giuridica

E

d

E

q

E

q

E

a

Contrassegno Quotazione

M

d

M

q

M

q

O

a

Contrassegno Vigilanza

M

d

M

q

M

q

M

a

Obblighi di segnalazione

E

d

E

q

E

q

E

a

Tipo di autorizzazione

M

d

M

q

M

q

O

a

Variabilità del capitale

 

 

M

q

 

 

 

 

Conformità ai requisiti OICVM

 

 

M

q

 

 

 

 

Assetto giuridico

 

 

M

q

 

 

 

 

Contrassegno sotto-fondo

 

 

M

q

 

 

 

 

Natura della cartolarizzazione

 

 

 

 

M

q

 

 

Contrassegno Emittente di moneta elettronica - autorizzazione

 

 

 

 

 

 

M

a

Contrassegno Emittente di moneta elettronica - attività

 

 

 

 

 

 

M

a

Contrassegno Prestatore di servizi di pagamento - autorizzazione

 

 

 

 

 

 

M

a

Contrassegno Prestatore di servizi di pagamento - attività

 

 

 

 

 

 

M

a

Contrassegno Gestore di servizi di pagamento

 

 

 

 

 

 

M

a

Commento

O

d

O

q

O

q

O

a

codice NACE

M

d

M

q

M

q

E

a

Totale degli occupati

E

a

O

a

E

a

O

a

Totale bilancio individuale (Regolamento BCE)

M

a

E

a

E

a

 

 

Attività nette, valore netto delle attività

E

a

M

a

 

 

 

 

SEC 2010

M

d

M

q

M

q

M

a

Tipo di sottosettore

M

d

M

q

M

q

M

a

Data di nascita

O

d

O

q

O

q

O

a

Data di chiusura

M

d

M

q

M

q

M

a

Contrassegno Stato di attività

M

d

M

q

M

q

M

a

Dati minimi di riferimento (1) richiesti per

Cedente della SV

 

 

 

 

M

q

 

 

Società di gestione

 

 

M

q

M

q

 

 

Sede centrale della filiale

M

d

 

 

 

 

 

 

M (obbligatorio), E (incoraggiato), O (opzionale), vuoto (non applicabile)

Frequenza: a (annuale), q (trimestrale), m (mensile), d (giornaliera/non appena si verificano cambiamenti).

Scadenza temporale: per i dati annali è (se non specificato altrove) un mese dopo la data di riferimento.

PARTE 2

Tipi di rapporti tra unità organizzative

 

Tipo

Frequenza di aggiornamento

1.

Rapporti organizzativi all'interno di un’impresa

 

 

Rapporti tra una unità giuridica (o più unità giuridiche) e un'impresa.

O

2.

Rapporti all'interno di un gruppo di imprese

Rapporto di controllo

E (3)

q

Rapporto di proprietà

E (3)

q

3.

Altri rapporti

Legame tra un «cedente» e la propria SV

M

q

Legame tra una «società di gestione» e la propria SV/il proprio FI

M

q

Legame tra una «filiale non residente» e la propria «sede centrale»

M

d

Legame tra un «sotto-fondo» e un «fondo ad ombrello»

M

q

 

Legame con il predecessore/successore in caso di assorbimento/scorporo

M

d / q

PARTE 3

Definizioni e affinamento delle istruzioni di segnalazione

Codice RIAD

Il codice unico di identificazione per ogni unità organizzativa nel RIAD, composto di due parti: «host» e «id».

I valori per le due parti insieme garantiscono che questa chiave primaria sia unica:

codici ISO-3166 del paese a due caratteri

stringa libera.

[voce obbligatoria per creare un’entità nel RIAD]

Altri identificatori

Elenco aperto di una moltitudine di codici di identificazione composto da identificatori che possono essere aderenti o meno a qualsiasi standard (semi) industriale. Dato che può comprendere codici «nazionali» puri l'intero elenco non è obbligatorio per tutte le istituzioni che forniscono dati. Ne sono un esempio i codici dei registri delle imprese nazionali, il codice del registro degli euro-gruppi (EuroGroups Register), l'identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI) (se disponibile) e il codice BIC.

Al fine di essere operativo nello scambio di dati tra una BCN e il RIAD l'identificatore deve essere registrato in uno specifico elenco di codici del sistema.

ISIN

«Numero internazionale di identificazione dei titoli» (International Securities Identifying Number) come definito nell'ISO 6166. Nel RIAD il codice ISIN appare in due modi:

Nel caso di FI e SV i requisiti di segnalazione comprendono l'obbligo di segnalare (tutti) i titoli (non rimborsati) emessi da una società finanziaria,

dato che ogni titolo emesso da una società identifica parimenti l'entità in modo unico, ogni singolo codice ISIN di azioni emesse (e eventualmente) quotate o altri titoli di debito può essere utilizzato per identificare l'unità organizzativa stessa.

 

Nome

Nome di registrazione per intero, inclusa la denominazione sociale (ad esempio Plc, Ltd, SpA, AG, ecc.).

Paese di residenza

Paese di costituzione o registrazione

[voce obbligatoria per creare un’entità nel RIAD]

Indirizzo

Indica i dettagli sull’ubicazione di un'unità organizzativa; se applicabile è composto di quattro parti:

Città

indica la città di ubicazione,

Indirizzo

indica il nome della strada e il numero civico,

Codice postale

indica il codice postale, utilizzando le convenzioni nazionali relative,

Casella postale

indica il numero della casella postale, utilizzando le relative convenzioni nazionali

Codice area

Classificazione geografica richiesta a fini statistici.

Forma giuridica

Il campo delle forme giuridiche applicabili segue i singoli elenchi di codici nazionali, che devono essere registrati nel RIAD prima di poter essere utilizzati nel trasferimento dei dati da qualsiasi BCN che fornisce dati.

Contrassegno Quotazione (4)

Contrassegno che indica se un'unità organizzativa è quotata su una borsa valori (nazionale o estera) e se i suoi titoli sono negoziati su un mercato; può essere utilizzato in modo inverso per indicare la «cancellazione dal listino» di un'entità.

Contrassegno Vigilanza (4)

Contrassegno che indica se un'entità è soggetta ad un regime di vigilanza affidato ad autorità nazionali e/o sovranazionali.

Obblighi di segnalazione

Elenchi aperti di codici che possono essere utilizzati per registrare in un registro centrale a quali obblighi di segnalazione nazionali e/o sovranazionali è soggetta un'entità; un'entità può essere soggetta ad obblighi multipli.

Il campo dei singoli elenchi di codici nazionali applicabili deve essere registrato nel RIAD prima che essi possano essere utilizzati nel trasferimento dei dati da qualsiasi BCN che fornisce dati.

Tipo di autorizzazione

Attributo che indica se un'entità è titolare di una (specifica) autorizzazione certificata da autorità nazionali e/o sovranazionali.

Gli elenchi dettagliati dei codici nazionali possono essere registrati nel RIAD per consentire l'identificazione di specifici regimi/sistemi di autorizzazione.

 

Variabilità del capitale

Questa variabile specifica qualsiasi restrizione della quantità di azioni che il fondo può emettere, ossia se rappresenta un fondo «open-end» (a capitale variabile) o «closed-end» (a capitale fisso).

Conformità ai requisiti OICVM

Contrassegno che indica che un fondo è conforme ai requisiti OICVM.

Assetto giuridico

Questa variabile specifica la forma giuridica che può essere assunta da un FI.

Sotto-fondo

Questa variabile specifica se un FI è un sotto-fondo.

Natura della cartolarizzazione

Questa variabile specifica il tipo di cartolarizzazione intrapreso da una SV.

Contrassegno Emittente di moneta elettronica - autorizzazione (4)

Contrassegno che indica se un'entità è titolare di una specifica autorizzazione di «emittente di moneta elettronica» [ai sensi dell'articolo 2 della Direttiva 2009/110/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio (1)].

Contrassegno Emittente di moneta elettronica - attività (4)

Contrassegno che indica se un'entità svolge effettivamente l'attività di un «emittente di moneta elettronica».

Contrassegno Prestatore di servizi di pagamento - autorizzazione (4)

Contrassegno che indica se un'entità è titolare di una specifica autorizzazione di «prestatore di servizi di pagamento» (ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva 2007/64/CE).

Flag Payment service provider - business (4)

Contrassegno che indica se un'entità svolge effettivamente l'attività di un «prestatore di servizi di pagamento».

Contrassegno Gestore di servizi di pagamento (4)

Contrassegno che indica se un'entità è un «gestore di un sistema di pagamento» ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43).

Commento

Testo libero.

 

NACE

Attività principale secondo la NACE Rev.2 (classe a 4 cifre).

Totale degli occupati

Numero totale degli occupati; se possibile misurato in «equivalenti a tempo pieno» (ETP).

Totale bilancio individuale (Regolamento BCE)

Ammontare totale del bilancio secondo i rispettivi regolamenti su VdB/FI/SV (denominato in EUR).

Attività nette, VNA

Per i FI il valore delle «quote e partecipazioni» (VNA); per gli enti creditizi approssimato da «capitale e riserve»’ (denominato in EUR).

SEC 2010

Settori istituzionali del SEC 2010 (codice a 4 cifre); può includere la classificazione pubblico/privato nazionale/sotto controllo estero.

Tipo di sottosettore

Espansione della classificazione del SEC 2010, che permette l'identificazione di sub-categorie di disaggregazioni standard di contabilità nazionale

 

Data di nascita

Data della costituzione di un'unità giuridica o registrazione di un'unità istituzionale; se questa informazione non può essere ricavata (con ragionevole sforzo) si deve fornire un'approssimazione.

[voce obbligatoria per creare un entità nel RIAD; può essere approssimata]

Data di chiusura

Data di deregistrazione di un'entità. Tutte le entità rimangono nel RIAD anche oltre la «data di chiusura»

Esistenza

Le questioni relative all'«esistenza» (o meno) di una singola unità in un determinato momento possono essere ricavate dalla data di chiusura.

Stato di attività (4)

Contrassegno che indica se un'entità è «attiva», «non attiva» o «in liquidazione»; questo attributo è aggiuntivo rispetto all'informazione relativa al fatto se un'entità sia (ancora) esistente.

liquidazione

La data iniziale di validità del valore «liquidazione» (cfr. «stato di attività») segna la data di inizio del procedimento di liquidazione.

Assorbimento

Nel RIAD le rubriche societarie quali fusioni e scorpori sono mappate registrando le cancellazioni, modifiche o creazioni pertinenti e il relativo rapporto predecessore/successore.

 

Rapporto tra unità giuridica(giuridiche) e impresa

Consente la registrazione del rapporto tra un'unità giuridica e l'impresa che essa gestisce, riflettendo il concetto che un'impresa può corrispondere a un'unità giuridica o a una combinazione di unità giuridiche.

Rapporto di controllo

Legame tra unità giuridiche, basato sul concetto di «controllo» come definito nella Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (regola della proprietà > 50 %).

Rapporto di proprietà

Legame tra unità giuridiche, basato sul concetto di percentuale di «quota di capitale», «diritti di voto», ecc., rappresentato ad esempio dalla regola del > 10 % definita nel parametro IDE dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

Legame tra un «sotto-fondo» e un «fondo ad ombrello»

Consente la registrazione dei rispettivi rapporti se un fondo ad ombrello separa le proprie attività in diversi sotto-fondi in modo tale che le quote/partecipazioni relative a ciascun sub-fondo siano garantite in maniera indipendente da attività differenti (cfr. Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38).

 

Società di gestione

Descrizione della società di gestione registrata di un fondo o di una società veicolo - nome, residenza, codice del settore istituzionale e codice RIAD (per le unità residenti nell'Unione).

Deve essere collegata ad ogni FI o SV gestito dalla società.

Sede centrale

Descrizione della sede centrale registrata (finale) di una filiale che opera in uno Stato membro dell'Unione - nome, residenza, codice del settore istituzionale e codice RIAD (per le unità residenti nell'Unione).

Deve essere collegata alla pertinente filiale insediata in un paese dell'Unione.

Cedente

Descrizione della società registrata che ha creato la SV al fine della cartolarizzazione e ha trasferito le attività, o un insieme di attività, e/o il rischio di credito delle attività o insieme di attività alla struttura della cartolarizzazione - nome, residenza, codice del settore istituzionale e codice RIAD (per le unità residenti nell'Unione).

Deve essere collegata alla(e) pertinente(i) SV creata(e) dall'entità.

PARTE 4

Trasmissione di dati

Le BCN possono fornire (aggiornamenti dei) dati di riferimento on line o in modalità batch attraverso il RIAD secondo uno dei formati presentati nel documento intitolato Disposizioni tecniche relative allo scambio di dati nel quadro del sistema di scambio dei dati RIAD («Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System»). L'inserimento di nuove entità nel RIAD (così come la cancellazione eccezionale dalla banca dati) è sempre possibile in modalità on line o batch.

Il RIAD adotta un approccio parsimonioso nella gestione dei dati di riferimento, che significa che ogni variazione nei dati di riferimento di una singola entità può essere applicata per specifici (singoli) attributi. Eccetto il caso di errore materiale, nessuna unità registrata nel RIAD è cancellata; la sua durata di vita è determinata inserendo una data di creazione o una data di chiusura. Le modifiche di attributi singoli sono attuate tramite la variazione (dell'intervallo di validità) di valori specifici.


(1)  Per ulteriori descrizioni e metadati si veda la parte 3.

(2)  PSRI: Istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti (Payment statistics relevant institutions); si prega di osservare che l'elenco delle PSRI può sovrapporsi all'elenco delle IFM.

(3)  solo per «grandi gruppi bancari» con sede centrale nell'area dell'euro (cfr. articolo 12)

(4)  Per i contrassegni semplici non è necessario fornire specifici intervalli di validità alla prima segnalazione.

(1)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267, 10.10.2009, pag. 7).

(2)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182, 29.6.2013, p. 19).


ALLEGATO VI

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI DATI STORICI

1.   Obblighi del SEC 2010 - dati storici trimestrali o stime per gli elementi di base delle SMF (dati sulle consistenze e sui flussi  (1))

Tabella 1:

Obblighi del Regolamento (UE) No 1071/2013 (ECB/2013/33)

Dati richiesti

1

Crediti concessi a:

a)

sotto-settori delle IFM

b)

amministrazioni pubbliche e SV con disaggregazione per scadenza

Dati storici o stime per i dati sulle consistenze e sui flussi

(priorità elevata)

2

Disaggregazione di azioni e altre partecipazioni:

a)

per totale IFM, totale non-IFM e totale emittenti del resto del mondo, divisione di «azioni e altre partecipazioni» in: «azioni quotate», «azioni non quotate» e «altre partecipazioni»

b)

per i sotto-settori non-IFM altri intermediari finanziari (AIF), imprese di assicurazione (IA), fondi pensione (FP) e società non finanziarie (SNF): divisione di «azioni e altre partecipazioni» in: «azioni quotate», «azioni non quotate» e «altre partecipazioni»

Dati storici o stime per i dati sulle consistenze e sui flussi

(priorità elevata)

3

Disaggregazione dei depositi ricevuti dai sotto-settori delle IFM: dati totali dei depositi per i (nuovi) (sotto-)settori di controparte non-IFM e dei depositi overnight per le amministrazioni centrali, per ottenere un miglior quadro generale dell'insieme dei sotto-settori non-IFM

Dati storici o stime per i dati sulle consistenze e sui flussi

(priorità molto elevata)

4

Disaggregazione degli strumenti finanziari derivati: per settore (IFM/non IFM) e area geografica (nazionali/altri Stati membri dell'area dell'euro/resto del mondo)

Dati storici o stime per i dati sulle consistenze e sui flussi

(priorità bassa)

5

Settore AIF - identificazione separata dei FI

Dati storici o stime per i dati sulle consistenze e sui flussi

(priorità elevata)

6

Nuovo settore AIF - fusione dei sotto-settori S.125-S.127 e società di partecipazione di SNF

Dati storici o stime per i dati sulle consistenze e sui flussi

(priorità molto elevata)

7

Divisione dell'attuale settore imprese di assicurazione e fondi pensione (IAFP) nel settore imprese di assicurazione (IA) e nel settore fondi pensione (FP)

Dati storici o stime per i dati sulle consistenze e sui flussi

(priorità elevata)


Tabella 2:

Obblighi del Regolamento (EU) No 1073/2013 (ECB/2013/38)

Dati richiesti

1

Settori del SEC 2010: identificazione separata del settore fondi di investimento

Dati storici o stime per i dati sulle consistenze e sui flussi

(priorità elevata)

2

Settori del SEC 2010: che incorporano il nuovo settore AIF

Dati storici o stime per i dati sulle consistenze e sui flussi

(priorità molto elevata)


Tabella 3:

Obblighi del Regolamento (UE) No 1075/2013 (ECB/2013/40)

Dati richiesti

1

Prestiti cartolarizzati - disaggregazioni settoriali

Dati storici o stime per i dati sulle consistenze e sui flussi

(priorità bassa)

2.   Dati storici o stime per tutte le nuove caratteristiche a priorità elevata adottate nel Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) da giugno 2014

Tabella 4:

Obblighi del Regolamento (ECB/2013/33)

Dati richiesti

1

Crediti mensili concessi a:

a)

sotto-settori delle IFM

b)

amministrazioni pubbliche e SV con disaggregazione per scadenza

Dati storici o stime per i dati sulle consistenze e sui flussi

2

Dati mensili su cessioni e cartolarizzazioni di crediti

Dati storici o stime per i dati sulle consistenze e sui flussi

3

Dati mensili sulle disaggregazioni dei depositi:

a)

ricevuti dai sotto-settori delle IFM

b)

dati totali dei depositi per i (nuovi) (sotto-)settori di controparte non-IFM e depositi overnight per amministrazioni centrali

Dati storici o stime per i dati sulle consistenze e sui flussi

4

Interessi totali maturati per strumenti di bilancio, crediti, titoli di debito detenuti, depositi e titoli di debito emessi, su base trimestrale

Dati storici o stime per i dati sulle consistenze e sui flussi

5

Dati mensili sul settore AIF - identificazione separata dei FI

Dati storici o stime per i dati sulle consistenze e sui flussi

6

Dati mensili sul nuovo settore AIF - fusione dei sotto-settori S.125-S.127 incluse le società di partecipazione di SNF

Dati storici o stime per i dati sulle consistenze e sui flussi

7

Dati mensili sulla divisione dell'attuale settore IAFP nel settore IA e nel settore FP

Dati storici o stime per i dati sulle consistenze e sui flussi

8

Dati mensili sulle linee di credito disaggregati per settore di controparte

Dati storici o stime per i dati sulle consistenze e sui flussi

9

Dati mensili sulle posizioni intra-gruppo

Dati storici o stime per i dati sulle consistenze e sui flussi

3.   Dati storici o stime per le seguenti nuove caratteristiche adottate nel Regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) e nel presente indirizzo da giugno 2014

Tabella 5:

Obblighi del Regolamento (BCE/2013/34) e del presente indirizzo

Dati richiesti

1

Dati mensili sulle nuove disaggregazioni per vita residua e tasso di interesse ricalcolato per MIR sulle consistenze

Dati storici o stime per i tassi di interesse

2

Dati mensili sulle nuove disaggregazioni per prestiti rinegoziati per MIR

Dati storici o stime per i tassi di interesse e i volumi


(1)  Una priorità inferiore è attribuita agli sforzi supplementari per stimare gli aggiustamenti di flusso per i dati storici del SEC 2010 per i periodi prima del 2014T2, soprattutto nei casi in cui l'esercizio conoscitivo del gruppo di lavoro sulle statistiche monetarie e finanziarie (Working Group on Monetary and Financial Statistics) suggerisca che qualsiasi stima sarebbe di scarsa qualità oppure risulterebbe da una differenza tra le consistenze.


GLOSSARIO

Altre categorie di AIF è una categoria residuale composta da società finanziarie che non sono specializzate in nessuna delle aree di attività di cui alle altre due categorie di AIF (gli operatori su valori mobiliari e strumenti derivati e le società finanziarie erogatrici di prestiti). Ad esempio, le società finanziarie specializzate, quali le società che forniscono capitali di rischio e di sviluppo o le società di finanziamento delle esportazioni e delle importazioni, sono incluse in questa categoria.

Altre istituzioni finanziarie sono tutte le istituzioni finanziarie che partecipano ad un sistema di pagamento che sono sottoposte alla vigilanza delle autorità competenti, ossia la banca centrale o l’autorità incaricata della vigilanza prudenziale, ma che non rientrano nella definizione di enti creditizi.

Altre partecipazioni comprendono tutte le operazioni inerenti ad altre partecipazioni che non sono coperte da azioni quotate e non quotate.

Altri depositi sono tutte le disponibilità di depositi diversi dai depositi trasferibili. Tali depositi non possono essere utilizzati per effettuare pagamenti in qualsiasi momento e non sono convertibili in moneta o in depositi trasferibili senza una significativa limitazione o senza il pagamento di una penale. Tale sottocategoria include depositi vincolati, depositi a risparmio ecc.

Altri fondi sono fondi di investimento diversi da fondi obbligazionari, fondi azionari, fondi misti, fondi immobiliari o fondi comuni speculativi.

Altri intermediari finanziari ad eccezione delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione (AIF) sono società e quasi-società finanziarie la cui attività principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria mediante l’assunzione di passività nei confronti di unità istituzionali in forme diverse dalla moneta, dai depositi (o loro prossimi sostituti), quote/partecipazioni di fondi di investimento o in relazione ad assicurazioni, pensioni e sistemi di garanzie standard (SEC 2010, paragrafi da 2.86 a 2.94).

Amministrazioni centrali comprendono gli organi amministrativi dello Stato e gli altri enti centrali la cui competenza si estende alla totalità del territorio economico, esclusi gli enti centrali di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.114).

Amministrazioni di stati federati e locali: le amministrazioni di Stati federati sono unità istituzionali distinte ed esercitano alcune funzioni amministrative a un livello inferiore a quello delle amministrazioni centrali e superiore a quello delle unità istituzionali amministrative esistenti a livello locale, esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale. Le amministrazioni locali sono enti pubblici territoriali la cui competenza si estende a una parte soltanto del territorio economico, escluse le rappresentanze locali degli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafi da 2.115 a 2.116).

Assegno bancario è un ordine scritto effettuato da una parte (il traente) a un’altra parte (il trattario; normalmente un ente creditizio) in cui si richiede al trattario il pagamento su domanda di una somma specificata al traente o a una terza parte specificata dal traente.

Attributi sono concetti statistici che forniscono agli utenti informazioni aggiuntive codificate (ad esempio l’unità di misura) e non codificate (ad esempio il metodo di compilazione) in merito ai dati scambiati. Sono «obbligatori» gli attributi che devono avere un valore, altrimenti le relative osservazioni a cui essi si riferiscono sono considerate non significative. Sono «condizionali» gli attributi ai quali è assegnato un valore solo se sono disponibili presso l’istituzione segnalante (ad esempio, ID delle serie nazionali), ovvero ogniqualvolta siano rilevanti (ad esempio, compilazione, discontinuità ecc.), e se possono avere valori vuoti.

Ausiliari finanziari consistono in tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell’esercitare attività strettamente correlate all’intermediazione finanziaria, ma che non si configurano di per sé come intermediari finanziari. Le holding operative le cui consociate sono tutte o per la maggior parte società finanziarie sono anch’esse ausiliari finanziari (SEC 2010, paragrafi da 2.95 a 2.97).

Autorità bancaria centrale, è una società o quasi-società finanziaria la cui funzione principale consiste nell’emettere moneta, nel garantirne il valore all’interno e all’esterno del paese e nel detenere, in tutto o in parte, le riserve internazionali del paese.

Azioni (quotate e non quotate) comprendono tutte quelle attività finanziarie che rappresentano diritti di proprietà su società o quasi-società. Tali attività finanziarie attribuiscono normalmente ai loro detentori il diritto ad una quota degli utili delle società o delle quasi-società e ad una quota del loro attivo netto in caso di liquidazione.

Azioni di capitale emesse dalle società per azioni sono i titoli che conferiscono ai detentori lo status di soci e il diritto ad una parte del complesso degli utili distribuiti e dell’attivo netto delle società in caso di liquidazione.

Azioni di dividendo emesse dalle società per azioni sono i titoli che, a seconda dei paesi e delle circostanze in cui sono stati emessi, assumono varie denominazioni, quali azioni di fondazione, azioni di godimento, certificati azionari di investimento ecc. Tali titoli: (a) non rappresentano quote di capitale sociale; (b) non conferiscono ai loro detentori lo status di socio propriamente detto, e (c) non attribuiscono ai loro detentori il diritto ad una frazione degli utili che restano da distribuire dopo che il capitale sociale è stato remunerato e a una parte di ogni eventuale surplus restante in caso di liquidazione.

Azioni di godimento emesse dalle società per azioni sono azioni il cui capitale è stato rimborsato ma che continuano ad attribuire ai loro detentori, i quali mantengono lo status di soci, il diritto a una quota degli utili che rimangono da distribuire dopo che il capitale sociale è stato remunerato e dell’eventuale surplus di liquidazione.

Azioni e altre partecipazioni, escluse le quote dei fondi di investimento, si riferiscono alle disponibilità in titoli che rappresentano diritti di proprietà su società o quasi-società. Questi titoli danno generalmente diritto ai detentori ad una partecipazione agli utili delle società o delle quasi-società e ad una quota dei fondi propri nel caso di liquidazione.

Azioni non quotate, escluse le quote di fondi di investimento, sono titoli rappresentativi di capitale non quotati in alcuna borsa riconosciuta.

Azioni quotate, ad esclusione delle quote e partecipazioni in fondi di investimento sono titoli rappresentativi di capitale oggetto di quotazione in una borsa riconosciuta o in un qualunque altro tipo di mercato secondario. L’esistenza di quotazioni per le azioni incluse nel listino di borsa implica che sono in genere prontamente disponibili prezzi correnti di mercato.

Banconote e monete in euro detenute dalle amministrazioni centrali sono banconote e monete emesse dalla Banca centrale europea, dalle banche centrali nazionali dell’area dell’euro e dalle amministrazioni centrali e sono detenute dalle amministrazioni centrali.

Biglietti e monete in circolazione sono banconote e monete in circolazione emesse o autorizzate dalle autorità monetarie.

Carte, che offrono al titolare, conformemente al contratto con l’emittente della carta, una o più delle seguenti funzioni: contante, addebito, addebito posticipato, credito e moneta elettronica.

Cartolarizzazione sintetica è la cartolarizzazione caratterizzata dal trasferimento del rischio di credito di un’attività o di un insieme di attività ottenuto mediante l’uso di derivati creditizi, garanzie o ogni meccanismo simile.

Cartolarizzazione tradizionale è una cartolarizzazione caratterizzata dal trasferimento del rischio di credito di un’attività o di un insieme di attività ottenuto mediante il trasferimento della titolarità giuridica o effettiva delle attività cartolarizzate o attraverso sottopartecipazione.

Cartolarizzazione, è definita nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).

Cartolarizzazioni collegate ad assicurazioni sono cartolarizzazioni in cui si effettua un trasferimento di polizze assicurative ottenuto attraverso il trasferimento ad una SV della titolarità giuridica o effettiva, oppure laddove i rischi assicurativi sono trasferiti da parte di un’impresa di assicurazione o riassicurazione ad una SV che finanzia interamente tali rischi attraverso l’emissione di strumenti di finanziamento e i diritti di rimborso degli investitori in detti strumenti di finanziamento siano subordinati agli obblighi di riassicurazione della SV.

Collocamenti privati si riferiscono alla vendita di emissioni di titoli di capitale ad un unico compratore o ad un numero limitato di compratori, senza offerta pubblica.

Crediti sono fondi prestati a mutuatari dai soggetti segnalanti che non sono rappresentati da certificati o che sono rappresentati da un unico certificato (anche se è diventato negoziabile).

Depositi a vista sono depositi convertibili in contante e/o trasferibili su richiesta tramite assegno, vaglia bancario, addebito o con modalità simili, senza significativi ritardi, restrizioni o penali. Sono inclusi i saldi rappresentanti somme prepagate incorporate in forme hardware (carte prepagate) o software di moneta elettronica emessa dalle IFM. I depositi non trasferibili, che possono essere tecnicamente riscossi su richiesta ma che sono assoggettati a penali rilevanti, sono esclusi.

Depositi con durata prestabilita sono depositi non trasferibili che non possono essere convertiti in contante prima della scadenza prestabilita o che possono essere convertiti in contante prima di tale scadenza solo dietro pagamento di una penale. I prodotti finanziari che presentano disposizioni sul «roll-over» devono essere classificati sulla base della scadenza più vicina. Nonostante i depositi con una durata prestabilita possano consentire un rimborso anticipato dopo la previa notifica, o possano essere rimborsati su richiesta, con l’applicazione di penalità, tali caratteristiche non sono considerate rilevanti a fini di classificazione.

Depositi rimborsabili con preavviso sono depositi non trasferibili senza durata prestabilita non convertibili in contante senza un periodo di preavviso, prima della cui scadenza la conversione stessa non è possibile, o lo è soltanto con l’applicazione di una penale. Includono depositi che, anche se talvolta legittimamente estinguibili su richiesta, in base agli usi nazionali sarebbero assoggettati a penali e a restrizioni (classificati nella fascia di durata «fino a tre mesi inclusi») e conti di investimento senza periodo di preavviso o durata prestabilita, ma che prevedono condizioni restrittive sul prelievo (classificati nella fascia di durata «oltre tre mesi»).

Depositi trasferibili sono quei depositi a vista che sono direttamente trasferibili a richiesta per effettuare pagamenti in favore di altri operatori economici con mezzi di pagamento comunemente utilizzati, come il trasferimento di crediti e l’addebito diretto, eventualmente anche attraverso carta di credito o di addebito, operazioni in moneta elettronica, assegni, o mezzi simili, senza ritardi di rilievo, restrizioni o penali.

Emissione di azioni gratuite è l’attribuzione di nuove azioni agli azionisti in proporzione alle azioni possedute.

Emissioni a tasso fisso comprendono tutte le emissioni per le quali il pagamento della cedola, basato sul tasso d’interesse cedolare sul capitale, resta invariato per tutta la durata dell’emissione. Sono compresi anche i titoli il cui tasso non è rigidamente fisso né rigidamente variabile, cioè emissioni a tasso misto (ad esempio, i titoli il cui tasso è convertibile da fisso in variabile, o da variabile in fisso, nonché i titoli non provvisti della stessa cedola per tutta la durata dell’emissione, ed i titoli step-up, step-down).

Emissioni a tasso variabile comprendono tutte le emissioni con pagamento di cedola per le quali la cedola o il capitale sono periodicamente modificati con riferimento ad un tasso d’interesse o indice indipendenti.

Emissioni frazionate di azioni sono emissioni di azioni in cui la società o quasi-società aumenta il numero delle proprie azioni frazionando le azioni esistenti in altre di taglio minore.

Emittenti di titoli sono quelle società e quasi-società che emettono titoli e che contraggono un’obbligazione giuridica nei confronti dei detentori di tali strumenti in conformità delle condizioni di emissione.

Emittenti non residenti comprendono quelle unità che: a) sono situate nel territorio economico del paese segnalante, ma non esercitano e non intendono esercitare attività od operazioni economiche per un periodo di un anno o più nel territorio di tale paese; o che b) sono situate fuori dal territorio economico del paese segnalante.

Ente creditizio ha lo stesso significato definito nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Enti di previdenza e assistenza sociale sono le unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell’erogare prestazioni sociali e che rispondono ai seguenti due criteri: a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi; b) le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell’istituzione per quanto riguarda la fissazione o l’approvazione dei contributi e delle prestazioni, a prescindere dal loro ruolo di organismo di sorveglianza o di datore di lavoro (SEC 2010, paragrafo 2.117).

Eurobond sono titoli emessi simultaneamente sui mercati di almeno due paesi, normalmente tramite sindacati internazionali di società finanziarie di paesi diversi, ed espressi in una valuta che può essere anche di un terzo paese.

Filiale di un ente creditizio significa la sede di attività, diversa dalla sede dell’amministrazione centrale, che è situata nel paese segnalante ed è stata creata da un ente creditizio legalmente costituito in un altro paese. Tutte le sedi di attività costituite nel paese segnalante dallo stesso ente legalmente costituito in un altro paese, costituiscono una filiale unica. Ciascuna di queste sedi di attività è considerata come un singolo ufficio (si veda Ufficio).

Filiali sono soggetti privi di personalità giuridica, interamente posseduti dalla casa madre.

Flussi, anche definiti come operazioni (finanziarie) sono calcolati mediante la differenza tra le consistenze di fine mese, rettificate per tener conto degli effetti di elementi diversi dalle operazioni stesse. Gli aggiustamenti diversi dalle operazioni sono rimossi attraverso aggiustamenti di flusso.

Fondi azionari sono fondi di investimento che investono principalmente in azioni. I criteri di classificazione dei fondi in fondi azionari sono desunti dai prospetti informativi, dalle regole del fondo, dagli atti costitutivi, dagli statuti o dai regolamenti stabiliti, dai documenti di sottoscrizione o dai contratti di investimento, dai documenti di commercializzazione o da qualunque altro prospetto di valore analogo.

Fondi comuni monetari (FCM) sono definiti nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1071/2013 (ECB/2013/33).

Fondi comuni speculativi (hedge funds) ai fini del presente indirizzo, significa qualunque organismo di investimento collettivo, a prescindere dalla struttura giuridica prevista da leggi o regolamenti nazionali, che applica strategie d’investimento relativamente libere da vincoli per conseguire rendimenti positivi assoluti, e i cui amministratori, oltre a ricevere le commissioni di gestione, sono remunerati in base all’andamento del fondo. A tal fine, i fondi comuni speculativi sono soggetti a poche limitazioni rispetto alla tipologia di strumenti finanziari nei quali possono investire e possono pertanto ricorrere con flessibilità a un’ampia gamma di tecniche finanziarie, compresi l’effetto leva, la vendita a scoperto o qualunque altra tecnica. La presente definizione comprende anche i fondi che investono, totalmente o in parte, in altri fondi comuni speculativi a condizione che essi soddisfino altrimenti la definizione. Tali criteri di identificazione dei fondi comuni speculativi devono essere valutati a fronte dei prospetti informativi, delle regole del fondo, degli atti costitutivi, degli statuti o dei regolamenti stabiliti, dei documenti di sottoscrizione o dei contratti di investimento, dei documenti di commercializzazione o di qualunque altro prospetto di valore analogo in relazione al fondo.

Fondi di capitale di rischio (VCF) costituiscono una sottocategoria dei fondi di private equity.

Fondi di fondi sono fondi d’investimento investiti principalmente in azioni o partecipazioni in fondi d’investimento. I criteri di classificazione dei fondi in fondi di fondi sono desunti dai prospetti informativi, dalle regole del fondo, dagli atti costitutivi, dagli statuti o dai regolamenti stabiliti, dai documenti di sottoscrizione o dai contratti di investimento, dai documenti di commercializzazione o da qualunque altro prospetto di valore analogo. Devono essere classificati nella categoria dei fondi in cui essi sono principalmente investiti.

Fondi di investimento aperti sono fondi di investimento le cui partecipazioni o quote sono, su richiesta dei titolari, riacquistate o rimborsate direttamente o indirettamente attingendo alle attività dell’organismo.

Fondi di investimento chiusi sono FI con un numero stabilito di azioni emesse i cui azionisti devono comprare o vendere le azioni esistenti per accedere al fondo o uscirne.

Fondi di investimento immobiliari sono fondi di investimento che investono principalmente in beni immobili. I criteri di classificazione dei fondi in fondi di investimento immobiliare sono desunti dai prospetti informativi, dalle regole del fondo, dagli atti costitutivi, dagli statuti o dai regolamenti stabiliti, dai documenti di sottoscrizione o dai contratti di investimento, dai documenti di commercializzazione o da qualunque altro prospetto di valore analogo.

Fondi di investimento: sono definiti nell’articolo 1, primo trattino, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38).

Fondi di private equity (PEF), sono fondi di investimento che non ricorrono alla leva finanziaria che investono prevalentemente in strumenti azionari e in strumenti a questi ultimi economicamente assimilabili emessi da società non quotate. Una sottocategoria dei PEF è costituita dai fondi di capitale di rischio (VCF), che investono in imprese in fase di avvio (start-up). I PEF (compresi i VCF) sono normalmente costituiti come fondi chiusi o come «limited partnerships» gestiti da una società di private equity (PEC) o da una società di capitale di rischio (VCC) nel caso dei VCF. Mentre i PEF (compresi i VCF) sono classificati come fondi di investimento, in linea con l’articolo 1 del regolamento n. 1073/2013 (BCE/2013/38), le PEC e le VCC sono classificate come ausiliari finanziari (categoria S.126 SEC 2010) nel caso gestiscano unicamente le attività di PEF e VCF, e come altri intermediari finanziari (categoria S.125 SEC 2010) nel caso investano per proprio conto in private equity.

Fondi indicizzati quotati (ETF) sono definiti in linea con l’indirizzo sugli ETF dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) (ESMA/2012/832). L’AESFEM definisce un OICVM ETF come OICVM con almeno una particolare categoria di azioni o quote negoziata per tutta la giornata in, per lo meno, un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, nell’ambito dei quali almeno un market-maker interviene per assicurare che il valore delle sue azioni o quote non si discosti in maniera significativa dal rispettivo valore netto di inventario né, eventualmente, da quello indicativo calcolato in tempo reale (Indicative Net Asset Value). Ai fini del presente indirizzo, i soggetti diversi dagli OICVM che rispondono alla definizione di ETF dell’AESFEM dovrebbero essere inclusi.

Fondi misti sono fondi di investimento che investono sia in titoli azionari sia in titoli obbligazionari senza la prevalenza di una delle due categorie. I criteri di classificazione dei fondi in fondi misti, sono desunti dai prospetti informativi, dalle regole del fondo, dagli atti costitutivi, dagli statuti o dai regolamenti stabiliti, dai documenti di sottoscrizione o dai contratti di investimento, dai documenti di commercializzazione o da qualunque altro prospetto di valore analogo.

Fondi obbligazionari sono fondi di investimento (FI) che investono principalmente in titoli di debito. I criteri di classificazione dei fondi di investimento in fondi obbligazionari sono desunti dai prospetti informativi, dalle regole del fondo, dagli atti costitutivi, dagli statuti o dai regolamenti stabiliti, dai documenti di sottoscrizione o dai contratti di investimento, dai documenti di commercializzazione o da qualunque altro prospetto di valore analogo.

Fondi pensione sono società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità (SEC 2010, paragrafi da 2.105 a 2.110).

Fondi significa banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica.

Il settore delle amministrazioni pubbliche è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese (SEC 2010, paragrafi da 2.111 a 2.113). Le amministrazioni pubbliche includono le amministrazioni centrali, le amministrazioni di Stati federati, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafi da 2.114 a 2.117). Per ulteriori informazioni sulla classificazione settoriale, si consulti il Monetary financial institutions and markets statistics sector manual: Guidance for the statistical classification of customers, Banca centrale europea, terza edizione marzo 2007.

Il settore delle famiglie è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori, che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale (SEC 2010, paragrafi da 2.118 a 2.128).

Imprese di assicurazione comprendono tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi (SEC 2010, paragrafi da 2.100 a 2.104).

Istituto di moneta elettronica è qualsiasi persona giuridica cui è stata concessa l’autorizzazione ad emettere moneta elettronica come definita nell’articolo 2 della direttiva 2009/110/CE.

Istituto di pagamento ha il significato attribuitogli nell’articolo 4 della direttiva 2007/64/CE.

Istituzioni diverse dalle istituzioni finanziarie monetarie (non-IFM) sono definite nell’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Istituzioni finanziarie captive e prestatori di fondi sono le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti. Tale sottosettore include le società di partecipazione che detengono quote di controllo del capitale sociale di un gruppo di consociate e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo, senza fornire altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, ossia che non amministrano o gestiscono altre unità (SEC 2010, paragrafi da 2.98 a 2.99)

Istituzioni finanziarie monetarie (IFM) diverse dalle banche centrali sono definite nell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (ECB/2013/33).

Istituzioni internazionali comprendono organismi sovranazionali e internazionali quali la Banca Europea degli Investimenti, l’FMI e la Banca mondiale.

Istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti (PSRI) ricomprendono tutti i soggetti definiti nell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43). Le istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti si identificano perché offrono e/o sono legittimate a offrire servizi di pagamento. Possono essere classificate in diversi settori istituzionali.

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie comprendono gli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale (SEC 2010, paragrafi da 2.129 a 2.130).

Leasing finanziario è un contratto per il quale il proprietario di un bene durevole (concedente) concede tale bene a un terzo (concessionario) per tutta, o quasi, la vita economica del bene stesso, in cambio di un canone periodico che copre il costo connesso al bene e un determinato tasso di interesse. Il concessionario riceve tutti i benefici che derivano dall’uso del bene e si accolla tutti i costi e i rischi connessi alla sua titolarità.

Mezzi di pagamento, definiti anche mezzi di regolamento sono attività o crediti rispetto ad attività accettati dal beneficiario a titolo di adempimento di un’obbligazione di pagamento dell’ordinante nei confronti del beneficiario.

Mezzi di regolamento, anche detti mezzi di pagamento sono attività o crediti su attività che sono utilizzati per i pagamenti.

Moneta elettronica basata su hardware comprende i prodotti di moneta elettronica sotto forma di supporto elettronico portatile, in genere una scheda a circuito integrato contenente un chip (ad esempio le carte prepagate).

Moneta elettronica basata su software: si riferisce a prodotti di moneta elettronica che si avvalgono di un software specializzato installato su un elaboratore personale e che, in genere, possono essere utilizzati per trasferire il valore elettronico attraverso le reti di telecomunicazione, come Internet.

Moneta elettronica significa un valore monetario memorizzato in forma elettronica, inclusa la forma magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente, emesso dietro ricezione di fondi al fine di effettuare operazioni di pagamento come definito nell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2007/64/CE, e accettato da una persona fisica o giuridica diversa dall’emittente di moneta elettronica.

Obbligazioni globali sono titoli emessi simultaneamente sul mercato nazionale e sull’euromercato.

Obbligazioni prive di cedole comprendono tutte le emissioni prive di cedola. Tali obbligazioni sono, di norma, emesse sotto la pari e rimborsate al valore nominale; includono anche obbligazioni emesse alla pari e rimborsate con un premio, agganciando ad esempio il valore di rimborso ad un tasso di cambio o ad un indice. Lo sconto o il premio riconosciuti rappresentano di norma l’equivalente degli interessi maturati nel periodo di durata dell’obbligazione.

Obbligazioni subordinate, spesso denominate crediti subordinati attribuiscono un credito a titolo sussidiario nei confronti dell’istituzione emittente che può essere fatto valere solo dopo che tutti gli altri crediti di livello superiore (ad esempio, depositi/crediti o obbligazioni privilegiate) siano stati soddisfatti, il che, in alcune circostanze, attribuisce loro alcune delle caratteristiche delle «azioni e altre partecipazioni».

Operatore di servizi di pagamento: è una persona fisica o giuridica la cui occupazione principale o attività commerciale regolare comprende la fornitura dell’infrastruttura tecnica (ad esempio, i terminali di telecomunicazione o di pagamento installati presso i dettaglianti).

Operatori su valori mobiliari e strumenti derivati: classificati come AIF, sono società finanziarie autorizzate a fornire servizi di intermediazione finanziaria a terzi investendo in strumenti finanziari per conto proprio, e principalmente impegnati nelle seguenti attività di intermediazione:

a)

negoziazione per proprio conto e/o a proprio rischio, quali «operatori su valori mobiliari e strumenti derivati», in strumenti finanziari nuovi o esistenti attraverso l’acquisto e la vendita di tali strumenti finanziari al fine esclusivo di guadagnare dal margine tra il prezzo d’acquisto e quello di vendita, Questo comprende anche le attività di market making;

b)

sottoscrizione di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;

c)

assistenza alle imprese nell’emissione di nuovi strumenti finanziari attraverso il collocamento di nuovi strumenti finanziari che implichino la sottoscrizione di un impegno irrevocabile o di un impegno di standby agli emittenti di nuove emissioni.

Operazione di pagamento è l’azione, iniziata dall’ordinante o dal beneficiario, di deposito, prelievo o trasferimento di fondi dall’ordinante al beneficiario, indipendentemente da qualsiasi sottostante obbligazione intercorrente tra gli utenti del servizio di pagamento. Si veda anche fondi e mezzi di pagamento. «Operazione di pagamento» ha il significato assegnatogli nell’articolo 4 della direttiva 2007/64/CE.

Operazione di pagamento nazionale ha il medesimo significato di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 260/2012.

Operazione in contante allo sportello (OTC) è un deposito o un prelievo di denaro in contanti su un conto o da un conto presso una banca attraverso l’utilizzo di un formulario bancario. Tali operazioni non rappresentano pagamenti in senso stretto, considerato che esse comprendono solamente un cambio dalla moneta di banca centrale alla moneta di conto bancario o vice versa.

Operazione POS è un’operazione effettuata attraverso un terminale POS utilizzando una carta con funzione di debito, di credito o di addebito differito. Non sono incluse le operazioni effettuate utilizzando una carta con funzione di moneta elettronica.

Ordine di pagamento è l’istruzione da parte di un ordinante o beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento.

Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) sono fondi di investimento stabiliti in conformità alla direttiva OICVM 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Partecipante è un ente identificato/riconosciuto dal sistema di trasferimento e che è autorizzato a inviare e idoneo a ricevere dal sistema ordini di trasferimento, direttamente o indirettamente.

Prestatore di servizi di pagamento come definito nell’articolo 1 della direttiva 2007/64/CE è una persona fisica o giuridica la cui occupazione principale o attività commerciale regolare comprende la prestazione di servizi di pagamento a utenti di servizi di pagamento.

Ramo di attività è un’attività economica inclusa nella classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione, NACE Rev. 2. (2)

Residenza dell’emittente: l’unità emittente è definita unità residente del paese segnalante allorquando ha un centro d’interesse economico nel territorio economico di tale paese — ossia allorquando esercita per un periodo di tempo esteso (un anno o più) attività economiche su tale territorio.

Revisione ordinaria è la revisione dei dati che si riferiscono al periodo precedente a quello attuale.

Revisione straordinaria: è una revisione di dati relativi a periodi anteriori al periodo di riferimento precedente.

Servizio di pagamento come definito nell’articolo 4 della direttiva 2007/64/CE è un’attività commerciale che consiste nell’esecuzione di operazioni di pagamento per conto di una persona fisica o giuridica, a condizione che almeno uno dei prestatori dei servizi di pagamento sia situato nell’Unione. Ai fini delle statistiche sui pagamenti, per servizio di pagamento si intende l’accettazione da parte di un ente (ad esempio, un ente creditizio) di un’operazione di pagamento per l’ulteriore esecuzione (che può essere compito di un altro ente) attraverso una compensazione e/o regolamento senza uso di contanti.

Settore detentore di moneta include tutte le istituzioni diverse dalle IFM residenti nell’area dell’euro, escluso il settore delle amministrazioni centrali.

Società controllate sono soggetti con personalità giuridica autonoma, la cui maggioranza o piena partecipazione è detenuta da un’altra entità.

Società finanziarie che concedono finanziamenti (SF) classificate come AIF, sono società finanziarie specializzate principalmente in attività di finanziamento alle famiglie e alle società non finanziarie. A questo gruppo appartengono società specializzate in attività di leasing finanziario, factoring, concessioni di mutui garantiti da ipoteca e credito al consumo. Queste società finanziarie possono operare sotto la denominazione giuridica di società di credito edilizio, enti creditizi municipali ecc.

Società non finanziarie comprendono le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Il settore delle società non finanziarie comprende anche le quasi-società non finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.45 a 2.54).

Società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione sono definite nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).

Sotto-fondi specificano una classe o designazione distinta di unità all’interno di un fondo, che investe in un insieme separato o portafoglio distinto di investimenti. Un «sotto-fondo» è anche noto come un «comparto». Ogni sotto-fondo costituisce un istituto autonomo e specializzato. La specializzazione può riguardare un particolare strumento finanziario o un dato mercato.

Strumenti finanziari derivati sono strumenti finanziari correlati a un altro strumento finanziario, indice o merce determinati, grazie ai quali specifici rischi finanziari possono essere negoziati in quanto tali sui mercati finanziari.

Strumento di pagamento è uno strumento o un insieme di procedure che consentono il trasferimento di fondi dall’ordinante al beneficiario come definito nell’articolo 4 della direttiva 2007/64/CE.

Terminali punto di vendita (TPV) (POS) sono dispositivi che consentono l’uso di carte di pagamento in un punto vendita fisico (non virtuale). Le informazioni sul pagamento sono acquisite manualmente su voucher cartacei o attraverso mezzi elettronici, cioè EFTPOS. Il terminale POS è progettato per consentire la trasmissione di informazioni on line, con una richiesta di autorizzazione in tempo reale, e/o off line.

Terminali sono dispositivi elettromeccanici che consentono agli utenti autorizzati l’accesso ad una gamma di servizi. Gli utenti accedono ai servizi presso il terminale mediante una carta che possiede una o più delle seguenti funzioni: contante, debito, addebito differito, credito e moneta elettronica. I terminali sono punti di accesso fisico e possono essere terminali serviti (che richiedono il coinvolgimento di un operatore di terminale o cassiere) o terminali non serviti (progettati per essere utilizzati dal titolare della carta in modalità self-service).

Titoli di debito a breve termine comprendono tutte le emissioni di titoli di debito con scadenza originaria a breve termine fino a un anno; i titoli a breve termine sono normalmente emessi sotto la pari. Tale sottovoce non comprende i titoli la cui negoziabilità, pur teoricamente possibile, è di fatto molto limitata.

Titoli di debito a lungo termine comprendono tutte le emissioni di titoli di debito con scadenza originaria a lungo termine superiore a un anno; i titoli a lungo termine sono normalmente provvisti di cedole.

Titoli di debito sono strumenti finanziari negoziabili che servono come prova del debito, sono scambiati sui mercati secondari o possono essere compensati sul mercato e che non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull’ente emittente.

Titoli oggetto di investimenti finanziari privati sono titoli riservati mediante accordo bilaterale a certi investitori, se è conferita loro una trasmissibilità almeno potenziale.

Uffici dei conti correnti postali (POGI) sono definiti nell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1074/2013 (BCE/2013/39).

Ufficio è una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di (a) un ente creditizio o una banca non localizzata nel SEE, (b) una banca centrale, o (c) un altro ente che offre servizi di pagamento a istituzioni diverse dalle IFM, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all’attività di ente creditizio.

Unità residenti fittizie sono definite come a) quelle parti di unità non residenti che hanno un centro di interesse economico prevalente (da intendere normalmente come svolgimento di attività economica per un anno o più) nel territorio economico del paese; b) unità non residenti proprietarie di terreni o fabbricati sul territorio economico del paese, ma soltanto con riguardo alle operazioni connesse a tali terreni o fabbricati.

Utente di servizi di pagamento è una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di ordinante o di beneficiario del pagamento. L’ordinante è la parte dell’operazione di pagamento che emette l’ordine di pagamento o che consente il trasferimento di fondi a un beneficiario. Il beneficiario è una persona fisica o giuridica che è il destinatario finale previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento.

Valore netto d’inventario (VNI) di un fondo di investimento è il valore delle sue attività meno le sue passività, escluse le quote dei fondi di investimento.

Valuta di emissione è definita come la valuta nella quale il titolo è denominato.


(1)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302del 17.11.2009, pag. 32).

(2)  Come stabilito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).


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