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Document 52020HB0019

Raccomandazione della Banca centrale europea del 27 marzo 2020 sulla distribuzione di dividendi nel corso della pandemia di COVID-19 e che abroga la raccomandazione BCE/2020/1 (BCE/2020/19) 2020/C 102 I/01

OJ C 102I, 30.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CI 102/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 marzo 2020

sulla distribuzione di dividendi nel corso della pandemia di COVID-19 e che abroga la raccomandazione BCE/2020/1

(BCE/2020/19)

(2020/C 102 I/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Banca centrale europea (BCE) ritiene fondamentale che gli enti creditizi siano in grado di continuare ad assolvere il loro ruolo di finanziatori di famiglie, piccole e medie imprese e società nel pieno dello shock economico provocato dalla malattia correlata al coronavirus 2019 (COVID 19). A tale scopo, è quindi essenziale che gli enti creditizi conservino il proprio capitale per preservare la loro capacità di sostenere l’economia nel contesto di grande incertezza causata dalla COVID 19. A tale fine, in questo momento, le risorse patrimoniali per sostenere l’economia reale e assorbire le perdite dovrebbero avere priorità rispetto alle distribuzioni di dividendi e al riacquisto di azioni proprie.

(2)

Pertanto la BCE ritiene appropriato che gli enti creditizi significativi si astengano dal distribuire dividendi e riacquistare azioni proprie finalizzate a remunerare gli azionisti per la durata dello shock economico correlato alla COVID 19. In ragione dell’eccezionalità delle circostanze, la raccomandazione BCE/2020/1 della Banca centrale europea (2) dovrebbe essere abrogata.

(3)

Al fine di prestare il massimo sostegno all’economia reale, si ritiene altresì appropriato che non siano effettuate distribuzioni discrezionali di dividendi neppure da enti creditizi meno significativi.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.

1.

La BCE raccomanda che almeno fino al 1° ottobre 2020 da parte degli enti creditizi non siano distribuiti dividendi (3) né assunti impegni irrevocabili di distribuzione di dividendi per l’esercizio finanziario 2019 e 2020 e che gli enti creditizi si astengano dal riacquisto di azioni proprie finalizzate a remunerare gli azionisti.

2.

Gli enti creditizi che non possano conformarsi alla presente raccomandazione in quanto ritengano di essere giuridicamente obbligati a pagare dividendi dovrebbero immediatamente illustrare le relative motivazioni al rispettivo gruppo di vigilanza congiunto.

3.

La presente raccomandazione si applica a un livello consolidato di un gruppo vigilato significativo secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (4) e a livello individuale di un soggetto vigilato significativo secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17), se tale soggetto vigilato significativo non fa parte di un gruppo vigilato significativo.

II.

Sono destinatari della presente raccomandazione i soggetti vigilati significativi e i gruppi vigilati significativi di cui all’articolo 2, punti 16) e 22), del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) della Banca centrale europea.

III.

Sono altresì destinatarie della presente raccomandazione le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate per quanto riguarda i soggetti vigilati meno significativi e i gruppi vigilati meno significativi, secondo la definizione di cui all'articolo 2, ai punti 7) e 23), del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Ci si attende che le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate applichino la presente raccomandazione a tali soggetti e gruppi, nel modo ritenuto appropriato.

IV.

La BCE effettuerà ulteriori valutazioni sulla situazione economica e valuterà se sia opportuna un’ulteriore sospensione della distribuzione dei dividendi successivamente al 1° ottobre 2020.

V.

La raccomandazione BCE/2020/1 della Banca centrale europea è abrogata.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 marzo 2020.

La Presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Raccomandazione BCE/2020/1 della Banca centrale europea, del 17 gennaio 2020, sulle politiche di distribuzione dei dividendi (GU C 30 dell’29.1.2020, pag. 1).

(3)  Gli enti creditizi possono avere forme giuridiche diverse, ad esempio società quotate ed enti non costituiti come società per azioni, quali società mutue, cooperative o enti di risparmio. Il termine «dividendi» utilizzato nella presente raccomandazione si riferisce a ogni tipo di pagamento in denaro soggetto all’approvazione dell’assemblea generale.

(4)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17)


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