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Document 32019D0002

Decisione (UE) 2019/137 della Banca centrale europea, del 23 gennaio 2019, sulla selezione dei fornitori dei servizi di rete per l'Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG) (BCE/2019/2)

OJ L 25, 29.1.2019, p. 34–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/137/oj

29.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/34


DECISIONE (UE) 2019/137 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 gennaio 2019

sulla selezione dei fornitori dei servizi di rete per l'Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG) (BCE/2019/2)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1, 12.1, 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

L'interfaccia unica di accesso alle infrastrutture di mercato dell'Eurosistema (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway, ESMIG) è un componente tecnico necessario del progetto di consolidamento T2-T2S (T2-T2S Consolidation project) che consolida l'accesso da parte degli operatori di mercato con connessione diretta a tutte le infrastrutture fornite dall'Eurosistema. L'ESMIG fornirà a detti operatori un'unica e identica struttura tecnica per l'accesso a TARGET2 (T2) compreso il servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (servizio TIPS), TARGET2 Securities (T2S), il sistema di gestione delle garanzie dell'Eurosistema (Eurosystem Collateral Management System, ECMS) ed eventualmente altri servizi e applicazioni relativi alle infrastrutture di mercato dell'Eurosistema.

(2)

Nel corso della riunione del 23 e 24 aprile 2018 il comitato per le infrastrutture di mercato ha deciso che la Deutsche Bundesbank, il Banco de España, la Banque de France e la Banca d'Italia (di seguito le «BCN fornitrici») avrebbero effettuato i preparativi necessari per avere a disposizione fino a tre fornitori di servizi di rete per la fornitura servizi di connettività ESMIG e che la Banca d'Italia avrebbe condotto la procedura di selezione.

(3)

Nel corso di tale riunione il comitato per le infrastrutture di mercato ha inoltre deciso che la Banca d'Italia sarebbe stata il braccio operativo dell'Eurosistema per la procedura di selezione. Esso ha altresì deciso che il comitato per le infrastrutture di mercato sarebbe stato incaricato della designazione dei membri della commissione aggiudicatrice, dato che le banche centrali dell'Eurosistema sarebbero state incaricate e responsabili dei criteri di selezione e dell'esito della decisione della commissione aggiudicatrice fondata sui criteri suddetti. La Banca d'Italia sarebbe stata responsabile della corretta gestione della procedura di selezione e la sua responsabilità specifica in relazione alla procedura di selezione sarebbe stata distinta da quella assunta dalle BCN fornitrici in base al contratto di livello 2/livello 3.

(4)

L'obiettivo della procedura di selezione è di affidare ai fornitori di servizi di rete la fornitura di un insieme di servizi di connettività predefiniti, sulla cui base i fornitori di servizi di rete ESMIG progettino, attuino, eroghino e gestiscano soluzioni di connettività per lo scambio sicuro di informazioni commerciali tra operatori di mercato con connessione diretta e le infrastrutture di mercato dell'Eurosistema tramite l'ESMIG.

(5)

La procedura di selezione dei fornitori di servizi di rete ESMIG ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) come recepita dal diritto nazionale dello Stato membro della banca centrale incaricata.

(6)

La Banca d'Italia è stata designata dal Consiglio direttivo per espletare la procedura di selezione di fornitori di servizi di rete ESMIG.

(7)

La Banca d'Italia ha accettato la designazione e ha confermato la propria disponibilità ad agire in conformità alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «Comitato per le infrastrutture di mercato» s'intende l'organismo di governance il cui compito è quello di supportare il Consiglio direttivo assicurando che le piattaforme e le infrastrutture di mercato dell'Eurosistema, nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, siano mantenute e ulteriormente sviluppate in linea con gli obiettivi assegnati dal trattato al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative del SEBC, i progressi tecnologici nonché i requisiti giuridici e di sorveglianza, applicabili di volta in volta;

b)

per «fornitore di servizi di rete ESMIG» si intende un fornitore di servizi di rete che ha sottoscritto un contratto di concessione per la fornitura di servizi di connettività;

c)

per «servizi di connettività» si intende la connessione di rete diretta all'ESMIG di cui un operatore di mercato con connessione diretta ala fornitura a un fornitore di servizi di rete ESMIG, al fine di usufruire dei servizi relativi alle infrastrutture di mercato dell'Eurosistema, o di assolvere i compiti e i doveri ad essi correlati;

d)

per «concessione» si intende il provvedimento di conferimento del diritto, accordato dalle banche centrali dell'Eurosistema a un fornitore di servizi di rete, di fornire agli operatori di mercato con connessione diretta un insieme di servizi di connettività predefiniti, in base al quale un fornitore di servizi di rete ESMIG progetta, attua, eroga e gestisce soluzioni per lo scambio sicuro di dati elettronici tra operatori di mercato con connessione diretta e le infrastrutture di mercato dell'Eurosistema tramite l'ESMIG;

e)

per «commissione aggiudicatrice» si intende una commissione di tre esperti composta da due rappresentanti della banca centrale mandataria (compreso il presidente), nonché da un rappresentante di una banca centrale dell'Eurosistema, tutti designati dal comitato per le infrastrutture di mercato e formalmente nominati dalla banca centrale mandataria;

f)

per «Banca centrale dell'Eurosistema» si intende la Banca centrale europea (BCE) o una banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

g)

per «contratto di livello 2/livello 3» si intende l'accordo per la fornitura e la gestione negoziato tra il comitato per le infrastrutture di mercato e le BCN fornitrici, approvato dal Consiglio direttivo e successivamente sottoscritto dalle banche centrali dell'Eurosistema e dalle BCN fornitrici. Esso è destinato a contenere dettagli aggiuntivi relativi ai compiti e alle responsabilità delle BCN fornitrici, del comitato per le infrastrutture di mercato e delle banche centrali dell'Eurosistema;

h)

per «operatore di mercato con connessione diretta» si intende qualsiasi soggetto autorizzato a scambiare dati elettronici con un'infrastruttura di mercato dell'Eurosistema;

i)

per «banca centrale mandataria» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro nominata dal Consiglio direttivo per gestire la procedura di selezione dei fornitori di servizi di rete ESMIG e investita dalle banche centrali dell'Eurosistema del potere di sottoscrivere il contratto di concessione con ciascun partecipante selezionato in nome e per conto delle banche centrali dell'Eurosistema;

j)

per «servizi relativi alle infrastrutture di mercato dell'Eurosistema» si intendono i servizi forniti dalle infrastrutture di mercato delle banche centrali dell'Eurosistema che comprendono i servizi di TARGET (compreso il servizio T2, il servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TIPS), e il servizio TARGET2 Securities (T2S)], il sistema di gestione delle garanzie dell'Eurosistema (Eurosystem Collateral Management System, ECMS) e altri servizi che devono essere forniti da infrastrutture, piattaforme e applicazioni di mercato dell'Eurosistema nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie;

k)

per «contratto di concessione» si intende un accordo regolato dal diritto nazionale dello Stato membro della banca centrale mandataria, proposto dal comitato per le infrastrutture di mercato e approvato dal Consiglio direttivo, che stabilisce i reciproci diritti e obblighi delle banche centrali dell'Eurosistema e del fornitore di servizi di rete ESMIG interessato;

l)

per «partecipante selezionato» si intende un partecipante alla procedura di selezione dei fornitori di servizi di rete ESMIG cui è stato aggiudicato un contratto di concessione;

m)

per «bando di gara» si intende l'avviso della procedura di selezione da pubblicarsi a cura della banca centrale mandataria ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e);

n)

per «regole di aggiudicazione» si intendono le regole dettagliate che disciplinano la procedura di selezione che costituiscono parte dei documenti di gara che devono essere pubblicati;

o)

per «documenti di gara» si intendono l'avviso di aggiudicazione, il bando di gara, nonché le regole di aggiudicazione, nonché i documenti allegati e acclusi;

p)

per «Network Acceptance Test» (test di accettazione della rete) si intende un test che deve essere effettuato da un fornitore di servizi di rete ESMIG dopo la sottoscrizione del contratto di concessione, diretto a verificare la conformità della soluzione da lui offerta ai requisiti di base relativi al funzionamento, alla tenuta e alla sicurezza;

q)

per «data di entrata in funzione» si intende la data in cui la prima infrastruttura di mercato dell'Eurosistema comincia ad utilizzare i servizi di connettività per il funzionamento quotidiano in produzione.

Articolo 2

Banca centrale mandataria

1.   La Banca d'Italia è la banca centrale dell'Eurosistema designata dal Consiglio direttivo per gestire la procedura di selezione di fornitori di servizi di rete ESMIG e di sottoscrivere i contratti di concessione con i partecipanti selezionati in conformità con la presente decisione.

2.   Nell'interesse delle banche centrali dell'Eurosistema, la banca centrale mandataria:

a)

pianifica la procedura di selezione e redige i documenti di gara e tutta la documentazione pertinente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

b)

gestisce la selezione di fornitori di servizi di rete ESMIG in piena collaborazione con la commissione aggiudicatrice, in nome proprio e per conto delle banche centrali dell'Eurosistema, fornendo le risorse materiali e umane richieste per garantire che la procedura di selezione sia conforme alle norme applicabili nel proprio Stato membro;

c)

in linea con la decisione della commissione aggiudicatrice, sottoscrive ogni contratto di concessione con un numero complessivo di fornitori di servizi di rete ESMIG mai superiore a tre, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1;

d)

rappresenta le banche centrali dell'Eurosistema nei confronti dei fornitori di servizi di rete ESMIG e altri terzi e gestisce i contratti di concessione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5.

Articolo 3

Condizioni per la selezione e l'aggiudicazione

1.   La banca centrale mandataria espleta la procedura di selezione dei fornitori di servizi di rete ESMIG in conformità alla direttiva 2014/23/UE come recepita nel diritto nazionale dello Stato membro della banca centrale mandataria. Il numero complessivo di fornitori di servizi di rete ESMIG non può mai essere superiore a tre.

2.   Nell'espletare la procedura di selezione, la banca centrale mandataria rispetta in particolare le seguenti condizioni:

a)

la banca centrale mandataria dà corso a una procedura aperta per l'aggiudicazione delle concessioni nella quale ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;

b)

tutti i documenti di gara sono preparati congiuntamente dalle banche centrali dell'Eurosistema e dalla banca centrale mandataria e approvati dal comitato per le infrastrutture di mercato;

c)

i fornitori di servizi di rete ESMIG sono selezionati sulla base del prezzo massimo più basso per un insieme standardizzato di servizi che devono essere forniti alla comunità degli operatori di mercato con connessione diretta, conformemente al modello approvato dal comitato per le infrastrutture di mercato; tutti i documenti di gara sono pubblicati in inglese. La banca centrale mandataria può altresì pubblicare il bando di gara nella propria lingua ufficiale. I partecipanti alla procedura di selezione presentano le proprie offerte e tutti i documenti integrativi in inglese;

d)

la banca centrale mandataria specifica nel bando di gara che la procedura di selezione è effettuata in nome e per conto proprio, nonché per conto delle banche centrali dell'Eurosistema;

e)

la banca centrale mandataria pubblica il bando di gara almeno: a) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; b) sulla gazzetta ufficiale nazionale dello Stato membro della banca centrale mandataria; c) su due quotidiani nazionali; e d) sul Financial Times e su The Economist. I documenti di gara sono pubblicati sul sito Internet della banca centrale mandataria. Il bando di gara è pubblicato altresì sul sito Internet della BCE, con un link al sito Internet della banca centrale mandataria in modo da consentire l'accesso a tutti i documenti di gara;

f)

la banca centrale mandataria risponde alle richieste di chiarimenti nella procedura di selezione inviati all'indirizzo di posta elettronica specificato nel bando di gara. Le risposte di interesse generale sono pubblicate dalla banca centrale mandataria e dalla BCE sui rispettivi siti Internet;

g)

i membri della commissione aggiudicatrice sono designati dal comitato per le infrastrutture di mercato e formalmente nominati dalla banca centrale mandataria immediatamente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

h)

i membri della commissione aggiudicatrice hanno l'obbligo di sottoscrivere la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse approvata dal comitato per le infrastrutture di mercato;

i)

la banca centrale mandataria si incarica degli aspetti operativi della procedura di selezione;

j)

la commissione aggiudicatrice, tra l'altro, esamina la documentazione amministrativa e decide in merito all'esclusione dalla procedura di selezione dei partecipanti che non soddisfano i requisiti di partecipazione. La commissione aggiudicatrice valuta le offerte anormalmente basse secondo le regole stabilite nei documenti di gara. La commissione aggiudicatrice classifica i partecipanti non esclusi dalla procedura di selezione in ordine crescente sulla base delle rispettive offerte economiche;

k)

la banca centrale mandataria comunica formalmente tutte le decisioni della commissione aggiudicatrice ai partecipanti interessati avvalendosi di un mezzo di comunicazione scritta rapido e sicuro.

3.   Una volta che la commissione aggiudicatrice abbia classificato i partecipanti ai sensi del paragrafo 3, lettera j) (proposta di aggiudicazione), la banca centrale mandataria, sotto la propria responsabilità, effettua un controllo interno di legittimità per verificare che la procedura di selezione si sia svolta correttamente. Quando il controllo è stato effettuato con successo, la banca centrale mandataria pubblica l'aggiudicazione definitiva e verifica che ciascun partecipante selezionato soddisfi i requisiti di partecipazione e la veridicità delle autocertificazioni. Qualora il controllo di legittimità abbia esito negativo, l'aggiudicazione definitiva è rinviata e la banca centrale mandataria adotta tutte le misure necessarie ai sensi del diritto nazionale del proprio Stato membro per assicurare che l'irregolarità sia rimediata e che sia eseguito un nuovo controllo di legittimità con esito positivo. Fatta salva l'indipendenza della banca centrale mandataria in qualità di amministrazione aggiudicatrice ai sensi del diritto nazionale del proprio Stato membro, essa può consultare il comitato per le infrastrutture di mercato su questioni strategiche riguardanti la risoluzione di eventuali irregolarità.

4.   La banca centrale mandataria agisce in nome e per conto proprio, nonché per conto delle banche centrali dell'Eurosistema per quanto riguarda i diritti e gli obblighi derivanti dalla procedura di selezione. Essa riferisce al comitato per le infrastrutture di mercato in merito all'avanzamento della procedura di selezione e, fatta salva la sua indipendenza in qualità di amministrazione aggiudicatrice ai sensi del diritto nazionale del proprio Stato membro, consulta il comitato per le infrastrutture di mercato in merito al verificarsi di eventuali eventi che incidano negativamente sul programma di progetto.

5.   La banca centrale mandataria le proprie spese relative ai compiti svolti nell'ambito della procedura di selezione.

Articolo 4

Contratto di concessione

1.   Una volta concluse le procedure di selezione e di aggiudicazione da parte della banca centrale mandataria nel rispetto delle predette condizioni, la banca centrale mandataria effettua i preparativi necessari per la conclusione di un contratto di concessione con ciascuno dei partecipanti selezionati in nome e per conto delle banche centrali dell'Eurosistema. A tal fine, le banche centrali dell'Eurosistema conferiscono alla banca centrale mandataria il potere di sottoscrivere il contratto di concessione, per mezzo di una separata procura ad agire in nome e per conto delle banche centrali dell'Eurosistema (mandato con rappresentanza).

2.   Successivamente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i fornitori di servizi di rete ESMIG effettuano un Network Acceptance Test. Se il fornitore di servizi di rete ESMIG non supera il Network Acceptance Test, il contratto di concessione è risolto. In tali circostanze, la banca centrale mandataria assegna una concessione al partecipante alla procedura di selezione che si sia classificato al posto più elevato in graduatoria dopo i partecipanti selezionati alle stesse condizioni di cui al contratto di concessione originario e sulla base dell'offerta presentata da tale partecipante nel corso della procedura di selezione.

3.   Fermo restando quanto previsto dai seguenti paragrafi, una concessione assegnata nella procedura di selezione ha validità decennale a decorrere dalla data di entrata in servizio per consentire al fornitore dei servizi di rete ESMIG di recuperare gli investimenti effettuati nella gestione del servizio con un rendimento del capitale investito che tenga conto degli investimenti richiesti per conseguire gli specifici obiettivi contrattuali.

4.   Qualora un contratto di concessione con un fornitore di servizi di rete ESMIG sia risolto prima della sua scadenza, ma dopo che il Network Acceptance Test abbia avuto esito positivo, il comitato per le infrastrutture di mercato può, a sua esclusiva discrezione, non assegnare un contratto di concessione sostitutivo, offrirlo al partecipante alla procedura di selezione che si è classificato al posto più elevato in graduatoria dopo i partecipanti selezionati, oppure, qualora la graduatoria non consenta l'opzione precedente, assegnare un nuovo contratto di concessione a un altro fornitore di servizi di rete in seguito a una nuova procedura di selezione effettuata dalla banca centrale mandataria. Il nuovo contratto di concessione ha una durata decennale.

5.   La banca centrale mandataria è investita del potere di rappresentare le banche centrali dell'Eurosistema nei confronti dei fornitori di servizi di rete ESMIG e di altri terzi relativamente ai servizi di connettività, nonché di gestire i contratti di concessione in nome e per conto delle banche centrali dell'Eurosistema su base continuativa, tra l'altro, esercitando i diritti e gli obblighi delle banche centrali dell'Eurosistema, anche nei procedimenti giurisdizionali, ivi inclusi — ma non solo — quelli inerenti all'inadempimento del contratto, al risarcimento dei danni, alla risoluzione, alle impugnazioni o alle altre disfunzioni del contratto. La banca centrale mandataria riferisce al riguardo al comitato per le infrastrutture di mercato e si conforma alle istruzioni emanate da quest'ultimo.

6.   La banca centrale mandataria adotta tutte le misure necessarie per l'adempimento dei compiti e degli obblighi delle banche centrali dell'Eurosistema ed eventualmente di quelli della banca centrale mandataria in relazione ai contratti di concessione, e riferisce al riguardo al comitato per le infrastrutture di mercato e ne rispetta ogni istruzione connessa.

7.   La banca centrale mandataria riceve tutti gli avvisi, le dichiarazioni e gli atti di citazione, ivi inclusa la notifica degli atti del procedimento, relativi a un contratto di concessione, perché sia ad essa consentito di esercitare i diritti e adempiere gli obblighi delle banche centrali dell'Eurosistema ed eventualmente quelli della banca centrale mandataria in relazione a un contratto di concessione.

8.   Fatto salvo l'articolo 5, le banche centrali dell'Eurosistema rimborsano alla banca centrale mandataria tutte le spese da questa ragionevolmente sostenute per la gestione e il controllo dei contratti di concessione ai sensi dei paragrafi da 5 a 7.

Articolo 5

Domande di risarcimento

1.   La banca centrale mandataria è illimitatamente responsabile nei confronti delle banche centrali dell'Eurosistema per qualsiasi perdita o danno derivante da un comportamento fraudolento o doloso nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei suoi obblighi ai sensi della presente decisione. Essa è responsabile nei confronti delle banche centrali dell'Eurosistema per qualsiasi perdita o danno derivante da sua colpa grave nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente decisione, nel qual caso la sua responsabilità è limitata a un importo massimo complessivo di 2 000 000 EUR per anno civile.

2.   Qualora un terzo subisca una perdita o un danno a causa di un comportamento fraudolento o doloso della banca centrale mandataria nell'adempimento dei propri compiti ai sensi della presente decisione, la banca centrale mandataria è responsabile per qualsiasi risarcimento che debba essere corrisposto al suddetto terzo.

3.   Qualora un terzo subisca una perdita o un danno derivante da colpa grave o semplice della banca centrale mandataria nell'adempimento dei propri compiti ai sensi della presente decisione, la banca centrale mandataria è responsabile per qualsiasi risarcimento che debba essere corrisposto al suddetto terzo. Le banche centrali dell'Eurosistema rimborsano alla banca centrale mandataria qualsiasi risarcimento che superi un importo massimo complessivo di 2 000 000 EUR per anno civile, corrisposto sulla base di una decisione giudiziaria o una transazione tra la banca centrale mandataria e un terzo, purché la transazione sia stata previamente approvata dal comitato per le infrastrutture di mercato.

4.   Le banche centrali dell'Eurosistema rimborsano interamente e sollecitamente alla banca centrale mandataria qualsiasi risarcimento corrisposto a terzi qualora discenda: a) dai requisiti di partecipazione e dai criteri di aggiudicazione; b) da una decisione assunta dalla commissione aggiudicatrice sulla base dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione; c) dal comportamento scorretto della commissione aggiudicatrice, a meno che abbia agito conformemente al parere scritto della banca centrale mandataria o non abbia previamente ricevuto appropriato parere scritto della banca centrale mandataria sulla questione in esame, a condizione che tale parere sia stato richiesto per iscritto con largo anticipo; d) da qualsiasi decisione o evento che sfugga al controllo della banca centrale mandataria, compresi quelli che possono pregiudicare l'efficacia delle concessioni accordate.

5.   La banca centrale mandataria non viene rimborsata dalle banche centrali dell'Eurosistema per i risarcimenti corrisposti a terzi che dipendano da attività operative e altri atti procedimentali che ricadono sotto la sua responsabilità, a meno che la banca centrale mandataria abbia agito, contrariamente al suo stesso parere, in conformità alle istruzioni del comitato per le infrastrutture di mercato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5.

6.   Qualora siano intraprese da terzi azioni legali in relazione ad azioni od omissioni relative alla procedura di selezione per cui le banche centrali dell'Eurosistema sono responsabili esclusive, le banche centrali dell'Eurosistema, consultata la banca centrale mandataria, le forniscono tempestivamente istruzioni sulle misure che deve adottare, come ad esempio la rappresentanza da parte di consulenti esterni o dei servizi legali interni della banca centrale mandataria. Una volta che è stata assunta una decisione in merito alla linea di condotta in ciascuno di tali procedimenti, i costi e le spese legali derivanti da tali azioni sono sopportati dalle banche centrali dell'Eurosistema.

7.   Le banche centrali dell'Eurosistema assumono la responsabilità per le azioni e le omissioni dei singoli membri della commissione aggiudicatrice relative alla procedura di selezione.

8.   Qualora siano intraprese azioni legali da parte di terzi per azioni od omissioni connesse ad una procedura di selezione per cui la banca centrale mandataria è responsabile esclusiva, la banca centrale mandataria collabora pienamente con le banche centrali dell'Eurosistema in merito alle misure da adottare, come ad esempio la rappresentanza da parte di consulenti esterni o dei suoi servizi legali interni, e sopporta i conseguenti costi.

9.   Qualora le banche centrali dell'Eurosistema e la banca centrale mandataria siano responsabili in solido per le perdite e i danni subiti da un terzo, i costi sono tra loro ripartiti in parti uguali.

Articolo 6

Disposizioni finali

1.   Il presente mandato rimane in vigore per dieci anni dalla data di entrata in servizio.

2.   La scadenza del mandato non pregiudica l'applicazione dei relativi contratti di concessione.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 25 gennaio 2019.

Fatto a Francoforte sul Meno, 23 gennaio 2019

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).


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