EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019O0016

Indirizzo (UE) 2019/1007 della Banca centrale europea, del 7 giugno 2019, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/13 relativo a TARGET2-Securities (BCE/2019/16)

OJ L 163, 20.6.2019, p. 108–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2019/1007/oj

20.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/108


INDIRIZZO (UE) 2019/1007 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 giugno 2019

che modifica l'Indirizzo BCE/2012/13 relativo a TARGET2-Securities (BCE/2019/16)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1 e 12.1, nonché gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 gennaio 2019, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato la decisione (UE) 2019/166 (BCE/2019/3) (1) che ha istituito il Comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) nella sua attuale composizione. In precedenza, il MIB si era riunito in diverse composizioni dedicate e il Comitato per TARGET2- Securities, originariamente istituito ai sensi della decisione BCE/2012/6 (2), abrogata dalla decisione (UE) 2019/166 (BCE/2019/3), aveva operato come una di esse. Il MIB, nella sua composizione rivista, è l'organo di governance che supporta il Consiglio direttivo assicurando il mantenimento e l'ulteriore sviluppo dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema e la gestione dei progetti relativi ai servizi infrastrutturali dell'Eurosistema, in linea con gli obiettivi assegnati dal trattato al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative del SEBC, i progressi tecnologici, il quadro giuridico applicabile ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema, nonché con i requisiti giuridici e di sorveglianza, nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della Banca centrale europea (3).

(2)

L'articolo 15, paragrafo 1, dell'indirizzo BCE/2012/13 (4) stabilisce i criteri di idoneità ai fini dell'accesso ai servizi di TARGET2-Securities da parte dei depositari centrali di titoli, uno dei quali richiede la valutazione positiva da parte dell'autorità competente rispetto alle raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli. Le raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli sono state sostituite dai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari del Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari datati aprile 2012 o da una serie di requisiti per l'attuazione di tali principi che, ad esempio, nello Spazio economico europeo, sono attuati dal regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(3)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2012/13,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2012/13 è modificato come segue:

1.

tutti i riferimenti al «Comitato T2S» sono sostituiti da «MIB»;

2.

all'articolo 2, il punto 18) è soppresso;

3.

all'articolo 2, il punto 26) è sostituito dal seguente:

«26)

per “Comitato per le infrastrutture di mercato” o “MIB” si intende l'organo di governance dell'Eurosistema istituito ai sensi della decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea (BCE/2019/3) (*1);

(*1)  Decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea, del 25 gennaio 2019, sul comitato per le infrastrutture di mercato e che abroga la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2019/3) (GU L 32 del 4.2.2019, pag. 14).»;"

4.

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Comitato per le infrastrutture di mercato

La composizione e il mandato del MIB sono stabiliti nella decisione (UE) 2019/166 (BCE/2019/3). Il MIB è responsabile dei compiti ad esso assegnati in conformità alla decisione (UE) 2019/166 (BCE/2019/3).»;

5.

all'articolo 15, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

siano stati valutati positivamente dalle autorità competenti rispetto (i) al regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), per i CSD situati in un paese del SEE, ovvero (ii) ai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari del Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari datati aprile 2012 o a un quadro giuridico che attua tali principi, per i CSD situati in un ordinamento giuridico non facente parte del SEE;

(*2)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).»."

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 giugno 2019.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea, del 25 gennaio 2019, sul comitato per le infrastrutture di mercato e che abroga la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2019/3) (GU L 32 del 4.2.2019, pag. 14).

(2)  Decisione BCE/2012/6, del 29 marzo 2012, relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities e che abroga la decisione BCE/2009/6 (GU L 117 dell'1.5.2012, pag. 13).

(3)  Come previsto nella decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

(4)  Indirizzo BCE/2012/13, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19).

(5)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).


Top