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Document 32019O0012

Indirizzo (UE) 2019/1033 della Banca centrale europea, del 10 maggio 2019, che modifica l'indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2019/12)

OJ L 167, 24.6.2019, p. 75–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2019/1033/oj

24.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/75


INDIRIZZO (UE) 2019/1033 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 maggio 2019

che modifica l'indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2019/12)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le attività idonee per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema sono assoggettate a regole di valutazione e a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario realizzare il valore della garanzia in conseguenza dell'inadempimento di una controparte. A seguito di una revisione del sistema di controllo dei rischi e delle regole di valutazione dell'Eurosistema in relazione alle attività non negoziabili, è necessario apportare diversi aggiustamenti al fine di assicurare un'adeguata protezione dal rischio dell'Eurosistema.

(2)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) (1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:

1.

all'articolo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

gli strumenti di debito emessi da: (i) amministrazioni locali e regionali; (ii) soggetti che sono enti creditizi o enti non creditizi classificati come agenzie da parte dell'Eurosistema e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); (iii) banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali; nonché le obbligazioni garantite di tipo jumbo conformi alla direttiva in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (direttiva OICVM), rientrano nella categoria di scarto di garanzia II;»;

2.

all'articolo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

le obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM diverse dalle obbligazioni garantite di tipo jumbo conformi alla direttiva OICVM; le altre obbligazioni garantite; e gli strumenti di debito emessi da (i) società non finanziarie, (ii) società del settore delle amministrazioni pubbliche e (iii) agenzie che sono enti non creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), rientrano nella categoria di scarto di garanzia III;»;

3.

all'articolo 2, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d)

gli strumenti di debito non garantiti emessi da: (i) enti creditizi; (ii) agenzie che sono enti creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); e (iii) società finanziarie diverse dagli enti creditizi, rientrano nella categoria di scarto di garanzia IV;»;

4.

l'articolo 5 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I singoli crediti sono soggetti a specifici scarti di garanzia determinati in base alla vita residua, alla classe di merito di credito, alla struttura del tasso di interesse, come indicato nella tavola 3 dell'allegato al presente indirizzo.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In relazione alla struttura del tasso di interesse dei crediti si applicano le seguenti disposizioni:

a)

i crediti “zero coupon” sono considerati come crediti a tasso fisso;

b)

i crediti a tasso variabile con un periodo di riadeguamento superiore a un anno sono considerati come crediti a tasso fisso;

c)

i crediti a tasso variabile con un tasso cedolare massimo (ceiling) sono considerati come crediti a tasso fisso;

d)

i crediti a tasso variabile con un periodo di riadeguamento pari o inferiore a un anno, e con un tasso cedolare minimo (floor) ma privi di tasso cedolare massimo (ceiling), sono considerati come crediti a tasso variabile;

e)

lo scarto di garanzia applicato a un credito caratterizzato da più tipi di tassi di interesse dipende unicamente dai tassi che sono corrisposti durante la vita residua del credito. Qualora nel corso della vita residua sia corrisposto più di un tipo di tasso, i pagamenti rimanenti sono considerati pagamenti a tasso fisso, e la scadenza rilevante ai fini dell'applicazione dello scarto di garanzia è pari alla vita residua del credito.»

c)

il paragrafo 3 è soppresso;

d)

il paragrafo 4 è soppresso;

e)

al paragrafo 7 le parole «paragrafi da 1 a 4 di cui sopra» sono sostituite dalle parole «paragrafi da 1 a 2»;

5.

l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 5 agosto 2019. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 21 giugno 2019.

Articolo 3

Destinatari

Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 maggio 2019.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea del 18 novembre 2015 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).


ALLEGATO

L'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:

1.

la tavola 1 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 1

Categorie di scarto di garanzia per attività negoziabili idonee sulla base del tipo di emittente e/o del tipo di attività

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

Categoria V

strumenti di debito emessi dalle amministrazioni centrali

certificati di debito della BCE

certificati di debito emessi da banche centrali nazionali (BCN) prima della data di adozione dell'euro nei rispettivi Stati membri

strumenti di debito emessi dalle amministrazioni locali e regionali

strumenti di debito emessi da soggetti (enti creditizi ed enti non creditizi) classificati da parte dell'Eurosistema come agenzie e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

strumenti di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali

obbligazioni garantite di tipo jumbo conformi alla direttiva OICVM

obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM diverse dalle obbligazioni garantite di tipo jumbo conformi alla direttiva OICVM

altre obbligazioni garantite

strumenti di debito emessi da società non finanziarie, società del settore delle amministrazioni pubbliche e agenzie che sono enti non creditizi che non soddisfano i requisiti quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi e agenzie che sono enti creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

strumenti di debito non garantiti emessi da società finanziarie diverse da enti creditizi

titoli garantiti da attività»

2.

la tavola 2 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 2

Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee nelle categorie di scarti di garanzia da I a IV

 

Categorie di scarti di garanzia

Qualità del credito

Vita residua (in anni) (*)

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

Livelli 1 e 2

[0-1)

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

7,5

7,5

7,5

[1-3)

1,0

2,0

0,5

1,5

2,5

1,0

2,0

3,0

1,0

10,0

10,5

7,5

[3-5)

1,5

2,5

0,5

2,5

3,5

1,0

3,0

4,5

1,0

13,0

13,5

7,5

[5-7)

2,0

3,0

1,0

3,5

4,5

1,5

4,5

6,0

2,0

14,5

15,5

10,0

[7-10)

3,0

4,0

1,5

4,5

6,5

2,5

6,0

8,0

3,0

16,5

18,0

13,0

[10,∞)

5,0

7,0

2,0

8,0

10,5

3,5

9,0

13,0

4,5

20,0

25,5

14,5


 

Categorie di scarti di garanzia

Qualità del credito

Vita residua (in anni) (*1)

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

Livello 3

[0-1)

6,0

6,0

6,0

7,0

7,0

7,0

8,0

8,0

8,0

13,0

13,0

13,0

[1-3)

7,0

8,0

6,0

9,5

13,5

7,0

12,0

15,0

8,0

22,5

25,0

13,0

[3-5)

9,0

10,0

6,0

13,5

18,5

7,0

16,5

22,0

8,0

28,0

32,5

13,0

[5-7)

10,0

11,5

7,0

14,0

20,0

9,5

18,5

26,0

12,0

30,5

35,0

22,5

[7-10)

11,5

13,0

9,0

16,0

24,5

13,5

19,0

28,0

16,5

31,0

37,0

28,0

[10,∞)

13,0

16,0

10,0

19,0

29,5

14,0

19,5

30,0

18,5

31,5

38,0

30,5

3.

la tavola 3 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 3

Livelli degli scarti di garanzia applicati ai crediti idonei con tassi di interesse fissi o variabili

Qualità del credito

Vita residua (in anni) (*2)

Tasso d'interesse fisso

Tasso d'interesse variabile

Livelli 1 e 2 (da AAA a A-)

[0-1)

12,0

12,0

[1-3)

16,0

12,0

[3-5)

21,0

12,0

[5-7)

27,0

16,0

[7-10)

35,0

21,0

[10, ∞)

45,0

27,0

Livello 3 (da BBB+ a BBB-)

[0-1)

19,0

19,0

[1-3)

33,5

19,0

[3-5)

45,0

19,0

[5-7)

50,5

33,5

[7-10)

56,5

45,0

[10, ∞)

63,0

50,5


(*1)  ossia [0-1) vita residua inferiore ad un anno, [1-3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.»

(*2)  ossia [0-1) vita residua inferiore ad un anno, [1-3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.».


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