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Document 32018O0020

Indirizzo (UE) 2018/1626 della Banca centrale europea, del 3 agosto 2018, che modifica l'indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2018/20)

OJ L 280, 9.11.2018, p. 40–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2023; abrog. impl. da 32022O0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/1626/oj

9.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/40


INDIRIZZO (UE) 2018/1626 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 agosto 2018

che modifica l'indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2018/20)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2007 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato l'indirizzo BCE/2007/2 (1) che disciplina TARGET2, caratterizzato da una piattaforma tecnica unica, denominata Piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP). Tale indirizzo è stato modificato e rifuso nell'indirizzo BCE/2012/27 (2).

(2)

In data 21 aprile 2010 il Consiglio direttivo ha adottato l'indirizzo BCE/2010/2 (3), rifuso nell'indirizzo BCE/2012/13 (4) che pone le basi di un servizio dell'Eurosistema per il regolamento in moneta di banca centrale delle transazioni in titoli, TARGET2-Securities (T2S). Poiché le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro forniscono servizi di autocollateralizzazione e servizi di regolamento in moneta di banca centrale in T2S, l'indirizzo BCE/2012/27 è stato modificato (5) per includervi conti in contanti dedicati (T2S Dedicated Cash Accounts, T2S DCA) nell'ambito di TARGET2 per il regolamento delle operazioni nel quadro di T2S. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti T2S DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e opera sulla base della piattaforma T2S.

(3)

Al fine di supportare l'emergere di una soluzione paneuropea per i pagamenti istantanei, nel settembre 2017 è stata introdotta in TARGET2 (6) una nuova procedura di regolamento per i sistemi ancillari nota come procedura di regolamento 6 in tempo reale.

(4)

In data 21 giugno 2017, il Consiglio direttivo ha deciso di lanciare il servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TARGET Instant Payment Settlement, TIPS). Il nuovo servizio TIPS consentirà il regolamento di singoli ordini di pagamento istantanei in moneta di banca centrale 24 ore al giorno, ogni giorno di calendario, con elaborazione immediata o quasi immediata. Ai fini del servizio TIPS, è necessaria la creazione in TARGET2 di conti in contanti dedicati (TIPS Dedicated Cash Accounts, TIPS DCA). Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei TIPS DCA, TARGET2 deve essere stabilito tecnicamente e funzionare sulla base della piattaforma TIPS.

(5)

È altresì necessario chiarire taluni altri aspetti dell'indirizzo BCE/2012/27 e aggiornarlo.

(6)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2012/27,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2012/27 è modificato come segue:

1.

all'articolo 1, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   TARGET2 fornisce RTGS per i pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale tramite conti Payments Module (PM), conti in contanti dedicati T2S (T2S DCA) ai fini delle operazioni in titoli e conti in contanti dedicati TIPS (TIPS Dedicated Cash Accounts, TIPS DCA) ai fini dei pagamenti istantanei. TARGET 2 è istituito e opera sulla base della SSP, attraverso la quale tutti gli ordini di pagamento sono immessi ed elaborati e i pagamenti sono ricevuti in modo definitivo con la stessa modalità tecnica. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei T2S DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma T2S. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei TIPS DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e opera sulla base della piattaforma TIPS.»;

2.

l'articolo 2 è modificato come segue:

a)

il punto 6), è sostituito dal seguente:

«6)

per «partecipante» [o «partecipante diretto»] si intende un soggetto titolare di almeno un conto PM (titolare di conto PM) e/o un conto in contanti dedicato T2S (titolare di conto T2S DCA) e/o un TIPS DCA (titolare di TIPS DCA) presso una BC dell'Eurosistema;»;

b)

il punto 13) è sostituito dal seguente:

«13)

per «partecipante indiretto» s'intende un ente creditizio insediato nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo (SEE), che ha concluso un accordo con un titolare di conto PM al fine di immettere ordini di pagamento e ricevere pagamenti attraverso tale titolare di conto PM, e che è stato riconosciuto come partecipante indiretto da un sistema componente di TARGET2;»;

c)

il punto 15) è sostituito dal seguente:

«15)

per «giornata lavorativa» (business day) o «giornata lavorativa di TARGET2» (TARGET2 business day) si intende qualunque giornata nella quale TARGET2 è operativo per il regolamento di ordini di pagamento, come stabilito nell'appendice V dell'allegato II e nell'appendice V dell'allegato II bis e nell'appendice III all'allegato II ter;»;

d)

il punto 25) è sostituito dal seguente:

«25)

per «liquidità disponibile» (available liquidity) si intende il saldo positivo sul conto di un partecipante e, se applicabile, qualunque linea di credito infragiornaliero concessa sul conto PM dalla rispettiva BCN dell'area dell'euro in relazione a detto conto, ma non ancora utilizzata, ovvero, se applicabile, ridotta dell'ammontare di eventuali riserve di liquidità sul conto PM o del blocco di fondi sul conto T2S DCA»;

e)

il punto 31) è sostituito dal seguente:

«31)

per «sistema ancillare» si intende un sistema gestito da un ente insediato nell'Unione o nel SEE e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un'autorità competente e che osserva gli obblighi di sorveglianza per quanto concerne l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di volta in volta e pubblicati sul sito Internet della BCE (*1), nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione o la registrazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari con (a) le obbligazioni monetarie regolate in TARGET2 e/o (b) i fondi detenuti in TARGET2, conformemente a quanto previsto dal presente indirizzo e dagli accordi bilaterali a tal fine stipulati dal sistema ancillare e dalla BC dell'Eurosistema interessata;

(*1)  L'attuale politica dell'Eurosistema per l'ubicazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, disponibili sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu: (a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; (b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; (c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; (d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di «legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro» del 20 novembre 2008; (e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema nella versione rivista nel 2016.»"

f)

i punti da 33) a 35) sono sostituiti dai seguenti:

«33)

per «ordinante» (payer), eccetto quando utilizzato all'articolo 23, si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto PM, T2S DCA o TIPS DCA è addebitato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento;

34)

per «beneficiario» (payee), eccetto quando utilizzato all'articolo 23, si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto PM, T2S DCA o TIPS DCA è accreditato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento;

35)

per «condizioni armonizzate» (Harmonised Conditions) si intendono le condizioni di cui agli allegati II, II bis, II ter o V;»;

g)

il punto 37) è sostituito dal seguente:

«37)

per «home account» si intende un conto aperto al di fuori del PM da parte di una BCN dell'area dell'euro per un ente creditizio insediato nell'Unione o nel SEE;»;

h)

i punti 44) e 45) sono sostituiti dai seguenti:

«44)

per «modulo di informazione e controllo (ICM)» (Information and Control Module, ICM) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conti PM di ottenere informazioni on line e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e, se del caso, di disporre ordini di pagamento di backup in situazioni di contingency;

45)

per «coordinatore di TARGET2» si intende un soggetto incaricato dalla BCE di assicurare la gestione operativa giornaliera di TARGET2, di gestire e coordinare le attività qualora si verifichi una situazione di natura straordinaria e di coordinare la diffusione delle informazioni ai titolari di conti PM e ai titolari di TIPS DCA;»;

i)

i punti da 47) a 49) sono sostituiti dai seguenti:

«47)

per «responsabile della gestione delle crisi di TARGET2» si intende una persona incaricata da una BC dell'Eurosistema di gestire, per conto di detta BC dell'Eurosistema, guasti della SSP e/o della piattaforma TIPS e/o eventi esterni di natura straordinaria;»

48)

per «malfunzionamento tecnico di TARGET2» (technical malfunction of TARGET2) si intende qualunque difficoltà, difetto o guasto dell'infrastruttura tecnica e/o del sistema informatico del sistema componente di TARGET2 interessato, compresa la SSP o la piattaforma T2S, o qualunque altro evento che renda impossibile dare esecuzione e completare l'elaborazione dei pagamenti nella stessa giornata lavorativa nel sistema componente di TARGET2 interessato;

49)

per «ordine di pagamento non regolato» si intende un ordine di pagamento, ad eccezione di un ordine di pagamento istantaneo, di una risposta positiva al richiamo e di un ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM, che non è regolato nella stessa giornata lavorativa in cui è accettato;»;

j)

i punti 59) e 60) sono sostituiti dai seguenti:

«59)

per «conto in contanti dedicato T2S (conto T2S DCA)» (T2S Dedicated Cash Account) si intende il conto detenuto da un titolare di conto T2S DCA aperto in TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese], e utilizzato per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S;

60)

per «condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato T2S (conto T2S DCA) in TARGET2» si intendono le condizioni di cui all'allegato II bis;»;

k)

i punti da 62) a 66) sono sostituiti dai seguenti:

«62)

per «ordine di pagamento» (payment order) si intende un ordine di bonifico, un ordine di trasferimento di liquidità, un'istruzione di addebito diretto o un ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA, un ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM, un ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA, un ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA, un ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM, un ordine di pagamento istantanteo, una risposta positiva a un richiamo;

63)

per «ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM» (T2S DCA to PM liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi da un conto T2S DCA a un conto PM;

64)

per «ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA» (PM to T2S DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi da un conto PM a un conto T2S DCA;

65)

per «ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA» (T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi (a) da un conto T2S DCA a un conto T2S DCA collegato allo stesso conto PM principale; (b) da un conto T2S DCA a un conto T2S DCA detenuto dallo stesso soggetto; ovvero (c) da un conto T2S DCA a un conto T2S DCA ove uno di essi o entrambi siano detenuti dalla BC;

66)

per «conto PM principale» (Main PM account) si intende il conto PM al quale un conto T2S DCA è collegato e sul quale sarà automaticamente ritrasferito il saldo rimanente di fine giornata;»;

l)

il punto 70) è sostituito dal seguente:

«70)

per «auto-collateralizzazione» (auto-collateralisation) si intende il credito infragiornaliero concesso dalla BCN dell'area dell'euro in moneta di banca centrale, erogato quando il titolare di conto T2S DCA non ha fondi sufficienti sul proprio conto per regolare operazioni in titoli, per cui tale credito infragiornaliero è garantito o con i titoli acquistati (garanzia su flusso) ovvero con titoli detenuti dal titolare di conto T2S DCA a favore della BCN dell'area dell'euro (garanzia su stock);»;

m)

sono aggiunti i seguenti punti:

«75)

per «servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (servizio TIPS)» (TARGET Instant Payment Settlement service) si intende il regolamento in moneta di banca centrale di ordini di pagamento istantanei sulla piattaforma TIPS;

76)

per «piattaforma TIPS» (TIPS Platform) si intende l'infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BCN fornitrici della piattaforma TIPS;

77)

per «BCN fornitrici della piattaforma TIPS» (TIPS Platform-providing NCBs) si intendono la Deutsche Bundesbank, il Banco de España, la Banque de France e la Banca d'Italia nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la piattaforma TIPS nell'interesse dell'Eurosistema;

78)

per «fornitore dei servizi di rete TIPS» (TIPS network service provider) si intende l'impresa: (a) che ha soddisfatto tutte le condizione necessarie per connettersi alla piattaforma in conformità alle regole e alle procedure di cui all'appendice V dell'allegato II ter e ha stabilito un connessione tecnica con essa e (b) ha sottoscritto i termini e le condizioni di hosting per la connessione TIPS disponibili sul sito Internet della BCE;

79)

per «conto in contanti dedicato TIPS (TIPS DCA)» (TIPS Dedicated Cash Account) si intende il conto detenuto da un titolare di conto TIPS DCA aperto in TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese], e utilizzato per la fornitura di servizi di pagamento istantanei in favore dei suoi clienti;

80)

per «condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato TIPS in TARGET2» (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2) si intendono le condizioni di cui all'allegato II ter;

81)

per «ordine di pagamento istantaneo» (instant payment order), in linea con lo schema di pagamento SEPA relativo al bonifico istantaneo (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst) del Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council), si intende un'istruzione di pagamento che può essere eseguita 24 ore su 24, ogni giorno di calendario, con notifica pressoché immediata all'ordinante;

82)

per «richiesta di richiamo» (recall request) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un messaggio del titolare di conto TIPS DCA con il quale si richiede il rimborso di un ordine di pagamento istantaneo regolato;

83)

per «risposta positiva al richiamo» (positive recall answer) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un ordine di pagamento disposto dal destinatario di una richiesta di richiamo, in risposta a una richiesta di richiamo, a beneficio del richiedente;

84)

per «ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA» (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto PM a un conto TIPS DCA;

85)

per «ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM» (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto TIPS DCA a un conto PM;»;

3.

all'articolo 6 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualsiasi regolamento di ordini di pagamento istantanei tra partecipanti a diversi sistemi componenti di TARGET2 dà origine a un solo credito o una sola obbligazione di ciascuna BC dell'Eurosistema nei confronti della BCE. Il credito o l'obbligazione di ciascuna BCE dell'Eurosistema nei confronti della BCE utilizzato ai fini di segnalazione alla fine di ciascuna giornata lavorativa è rettificato su base giornaliera, utilizzando la differenza tra i saldi di fine giornata di tutti i TIPS DCA nei registri della rispettiva BC dell'Eurosistema.»;

4.

l'articolo 7 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il secondo periodo è sostituito come segue:

«I compiti assegnati al Consiglio direttivo (livello 1), all'organismo di gestione tecnica e operativa di livello 2 e alle BCN fornitrici della SSP e alle BCN fornitrici della piattaforma TIPS (livello 3) sono stabiliti nell'allegato I.»;

b)

al paragrafo 2, il terzo periodo è soppresso;

c)

i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   Conformemente al terzo comma dell'articolo 12.1 dello statuto del SEBC, le BCN fornitrici della SSP e le BCN fornitrici della piattaforma TIPS sono responsabili dei compiti assegnati al livello 3, nell'ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo.

6.   Le BCN fornitrici della SSP e le BCN fornitrici della piattaforma TIPS concludono accordi con le BC dell'Eurosistema che regolano i servizi che devono essere forniti dalle BCN fornitrici della SSP e della piattaforma TIPS. Tali accordi comprendono inoltre, ove appropriato, le BCN connesse.

7.   L'Eurosistema, in quanto fornitore di servizi T2S, e le BC dell'Eurosistema in quanto gestori dei rispettivi sistemi componenti nazionali di TARGET2 concludono un accordo che regola i servizi che il primo fornisce alle seconde rispetto all'operatività dei conti T2S DCA. Tali accordi, ove appropriato, sono stipulati anche dalle BCN connesse.»;

5.

l'articolo 8 è modificato come segue:

a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM, di un conto T2S DCA o di un conto TIPS DCA in TARGET2»

b)

il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis.   Ogni BCN dell'area dell'euro adotta misure di attuazione delle condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti T2S dedicato in TARGET2 di cui all'allegato II bis. Tali misure regolano esclusivamente il rapporto tra la BCN dell'area dell'euro interessata e i relativi titolari di conti T2S DCA per quanto attiene all'apertura e al funzionamento dei conti T2S DCA.»;

c)

è inserito il seguente paragrafo 1 ter:

«1 ter.   Ogni BCN dell'area dell'euro adotta misure di attuazione delle condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato TIPS in TARGET2 che sono previste nell'allegato II ter. Tali misure regolano esclusivamente il rapporto tra la BCN dell'area dell'euro interessata e i relativi titolari di conti TIPS DCA per quanto attiene all'apertura e al funzionamento dei conti TIPS DCA.»;

d)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La BCE adotta i termini e le condizioni di TARGET2-ECB dando attuazione (i) alle condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2 di cui all'allegato II, (ii) alle condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto dedicato in contanti T2S in TARGET2 di cui all'allegato II bis e (iii) alle condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato TIPS in TARGET2 di cui all'allegato 2 ter, fermo restando che TARGET2-ECB fornisce esclusivamente servizi di compensazione e regolamento in favore di organismi di compensazione e regolamento, compresi i soggetti insediati al di fuori del SEE, a condizione che siano sottoposti alla sorveglianza di un'autorità competente e il loro accesso a TARGET2-ECB sia stato approvato dal Consiglio direttivo.»;

e)

i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   Subordinatamente alle previsioni del relativo accordo monetario, la BCE può stabilire condizioni appropriate per la partecipazione a TARGET2, compresa la fornitura di servizi di regolamento in moneta di banca centrale per le operazioni T2S e per il servizio TIPS, da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), dell'allegato II, dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera e), dell'allegato 2 bis e dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera e), dell'allegato II ter.

6.   Le BC dell'Eurosistema non consentono la partecipazione in veste di partecipante indiretto al conto PM o la registrazione in veste di titolare di un addressable BIC nel rispettivo sistema componente di TARGET2 ai soggetti che operano tramite un titolare di conto PM che sia la BCN di uno Stato membro ma non sia una BC dell'Eurosistema né una BCN connessa.»;

6.

all'articolo 9, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le tariffe per i servizi fondamentali di TARGET2 forniti ai rispettivi partecipanti indiretti al conto PM e ai rispettivi titolari di addressable BIC che hanno i requisiti per partecipare a TARGET2 come partecipanti indiretti al conto PM siano più elevate delle tariffe per i titolari di conto PM di cui al paragrafo 1, lettera a), dell'appendice VI all'allegato II;»;

7.

all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   A seguito di una richiesta di un partecipante con accesso al credito infragiornaliero, le BCN dell'area dell'euro offrono un servizio di auto-collateralizzazione sui conti T2S DCA, a condizione che esso sia prestato in conformità alle condizioni per le operazioni di auto-collateralizzazione di cui all'allegato III bis.»;

8.

all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le BC dell'Eurosistema forniscono ai sistemi ancillari servizi di trasferimento di fondi in moneta di banca centrale nel conto PM cui si accede attraverso il fornitore dei servizi di rete TARGET 2. Tali servizi sono disciplinati da accordi bilaterali tra le BC dell'Eurosistema e i rispettivi sistemi ancillari.»;

9.

all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il Consiglio direttivo stabilisce le regole applicabili al finanziamento della SSP e della piattaforma TIPS. Qualsiasi avanzo o disavanzo derivante dal funzionamento della SSP o della piattaforma TIPS è ripartito tra le BCN dell'area dell'euro secondo lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE, ai sensi dell'articolo 29 dello statuto del SEBC.»;

10.

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Disposizioni in materia di sicurezza

1.   Il Consiglio direttivo specifica le politiche in materia di sicurezza e i requisiti e i controlli di sicurezza per la SSP e la piattaforma TIPS. Il Consiglio direttivo specifica altresì i principi applicabili alla sicurezza dei certificati utilizzati per l'accesso alla SSP via Internet.

2.   Le BC dell'Eurosistema si conformano alle misure di cui al paragrafo 1 e ne assicurano l'osservanza da parte della SSP e della piattaforma TIPS.

3.   Le questioni relative all'osservanza dei requisiti di sicurezza delle informazioni in relazione ai conti T2S DCA sono regolate dall'indirizzo BCE/2012/13 (*2).

(*2)  Indirizzo BCE/2012/13 del 18 luglio 2012 relativo a TARGET2-Securities (GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19).»;"

11.

l'articolo 17 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, è inserita la seguente lettera aa):

«aa)

il BIC di ogni conto PM collegato al conto T2S DCA o al conto TIPS DCA del partecipante;»;

b)

il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:

«3 bis.   Una BC dell'Eurosistema che abbia sospeso la partecipazione di un titolare di conto PM o di un titolare di conto T2S DCA al proprio sistema componente di TARGET2 ai sensi del paragrafo 1, lettera a), elabora i pagamenti di tale partecipante solamente sulla base delle istruzioni di coloro che lo rappresentano, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del partecipante, o in conformità ad una decisione esecutiva di un'autorità competente o un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare i pagamenti. Una BC dell'Eurosistema che abbia sospeso la partecipazione di un titolare di conto TIPS DCA al proprio sistema componente di TARGET2 ai sensi del paragrafo 1, lettera a), rigetta tutti i suoi ordini di pagamento in uscita.»;

12.

l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Procedure per il rigetto di una richiesta di partecipazione a TARGET2 sulla base di motivi prudenziali

Qualora, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell'allegato II o dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), dell'allegato II bis, una BC dell'Eurosistema respinga una richiesta di adesione a TARGET2 per motivi prudenziali, detta BC dell'Eurosistema deve informare prontamente la BCE di tale rigetto.»;

13.

l'articolo 19 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Procedure per la sospensione, la limitazione o la cessazione della partecipazione a TARGET2 e dell'accesso al credito infragiornaliero e all'auto-collateralizzazione per motivi prudenziali»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nel caso in cui, per motivi prudenziali, una BCN dell'area dell'euro disponga la sospensione, la limitazione o la cessazione dell'accesso di un partecipante al credito infragiornaliero ai sensi del paragrafo 12, lettera d) dell'allegato III o all'auto-collateralizzazione ai sensi del paragrafo 10, lettera d), dell'allegato III bis, o una BC dell'Eurosistema disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione a TARGET2 di un partecipante ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera e), dell'allegato II, dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'allegato II bis o dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera e), dell'allegato II ter, la decisione, per quanto possibile, ha effetto contemporaneamente per tutti i sistemi componenti di TARGET2.»;

14.

l'articolo 20 è modificato come segue:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Con riferimento all'attuazione dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'allegato II, dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'allegato II bis e dell'articolo 30, paragrafo 3, dell'allegato II ter:»;

b)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

qualsiasi BC dell'Eurosistema condivide prontamente con tutte le BC potenzialmente interessate tutte le informazioni ricevute in relazione a un ordine di bonifico impartito, eccezion fatta per gli ordini di pagamento concernenti il trasferimento di liquidità tra conti diversi dello stesso partecipante;»;

c)

il punto c) è sostituito dal seguente:

«c)

la BC dell'Eurosistema che agisce in qualità di fornitore di servizi di pagamento dell'ordinante informa prontamente l'ordinante che può immettere un ordine di pagamento in TARGET2.»;

15.

all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se gli eventi di cui all'articolo 27 dell'allegato II o all'articolo 17 dell'allegato II bis inficiano l'operatività dei servizi di TARGET2 diversi dal PM e dall'ICM e dai conti T2S DCA, la BC dell'Eurosistema interessata monitora e gestisce tali eventi al fine di evitare qualsiasi effetto di propagazione che incida sul regolare funzionamento di TARGET2.»;

16.

l'articolo 22 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La BC del titolare del conto PM o del titolare del conto T2S DCA che presentano la richiesta di indennizzo valuta in via preliminare la richiesta e scambia comunicazioni con il titolare del conto PM o il titolare del conto T2S DCA in relazione a tale valutazione. Laddove necessario per la valutazione delle richieste, detta BC è assistita dalle altre BC coinvolte. La BC interessata informa la BCE e tutte le altre BC coinvolte non appena viene a conoscenza di richieste pendenti.»;

b)

al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Entro nove settimane dal malfunzionamento tecnico di TARGET2, la BC del titolare del conto PM o del titolare del conto T2S DCA che presentano la richiesta:»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Entro cinque settimane dalla ricezione della relazione di valutazione preliminare il Consiglio direttivo effettua la valutazione finale di tutte le richieste ricevute e decide sulle offerte di indennizzo da presentare ai titolari di conti PM e di conti T2S DCA interessati. Entro la quinta giornata lavorativa dal completamento della valutazione finale, la BCE ne comunica l'esito alle BC interessate. Dette BC informano senza ritardo i rispettivi titolari di conti PM e di conti T2S DCA sull'esito della valutazione finale e, se del caso, sui dettagli dell'offerta di indennizzo, unitamente al modulo che funge da lettera di accettazione.»;

d)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Le BC informano la BCE in merito a tutte le richieste presentate dai rispettivi titolari di conti PM e di conti T2S DCA alle BC che non rientrano nell'ambito del meccanismo di indennizzo di TARGET2, ma relative a un malfunzionamento tecnico di TARGET2.»;

17.

l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Disposizioni varie

I conti aperti al di fuori del PM, della piattaforma T2S e della piattaforma TIPS da parte di una BCN dell'area dell'euro per enti creditizi e sistemi ancillari sono disciplinati dalle regole dettate da tale BCN dell'area dell'euro, fatte salve le disposizioni del presente indirizzo che riguardano gli Home Account e altre decisioni del Consiglio direttivo. I conti aperti al di fuori del PM, della piattaforma T2S e della piattaforma TIPS da parte di una BCN dell'area dell'euro per soggetti diversi dagli enti creditizi e dai sistemi ancillari sono disciplinati dalle regole dettate da tale BCN dell'area dell'euro.»;

18.

l'allegato I dell'indirizzo BCE/2012/27 è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente indirizzo;

19.

gli allegati II, II bis, III, III ter e V dell'indirizzo BCE/2012/27 sono modificati conformemente all'allegato II del presente indirizzo;

20.

il testo di cui all'allegato III del presente indirizzo è inserito come nuovo allegato II ter dell'indirizzo BCE/2012/27.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie a ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 30 novembre 2018. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 10 ottobre 2018.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 agosto 2018.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 1).

(2)  Indirizzo BCE/2012/27 del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

(3)  Indirizzo BCE/2010/2 del 21 aprile 2010 relativo a TARGET2-Securities (GU L 118 dell'12.5.2010, pag. 65).

(4)  Indirizzo BCE/2012/13 del 18 luglio 2012 relativo a TARGET2-Securities (GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19).

(5)  Indirizzo BCE/2015/930 del 2 aprile 2015 che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 155 del 19.6.2015, pag. 38).

(6)  Indirizzo BCE/2017/2082 della Banca centrale europea, del 22 settembre 2017, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 97).


ALLEGATO I

«

ALLEGATO I

DISPOSITIVI DI GOVERNANCE DI TARGET2

Livello 1 — Consiglio direttivo

Livello 2 — Organismo di gestione tecnica e operativa

Livello 3 — NCE fornitrici di SSP e BCN fornitrici della piattaforma TIPS

0.   

DISPOSIZIONI GENERALI

Il livello 1 ha competenza finale in relazione a questioni nazionali e transfrontaliere riguardanti TARGET2 ed è responsabile della tutela della funzione pubblica di TARGET2

Il livello 2 esercita compiti di gestione tecnica e operativa relativi a TARGET2.

Il livello 3 assume decisioni riguardanti la gestione quotidiana della Single Shared Platform (SSP) e della piattaforma TIPS sulla base di specifici livelli di servizio definiti nel contratto di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente indirizzo

1.   

Politica di determinazione dei costi e delle tariffe

Decide su una metodologia comune dei costi

Decide su una struttura unica delle tariffe

Decide sulle tariffe dei servizi aggiuntivi e/o moduli

(Non applicabile)

2.   

Livelli di servizio

Decide sui servizi di base

Decide sui servizi e/o moduli aggiuntivi

Contribuisce secondo le necessità del livello 1/livello 2

3.   

Gestione dei rischi

Decide sul quadro generale per la gestione dei rischi e l'accettazione dei rischi residuali

Provvede alla gestione dei rischi effettivi

Effettua l'analisi dei rischi e vi dà seguito

Fornisce le informazioni necessarie per l'analisi dei rischi in conformità alle richieste del livello 1/livello 2

4.   

Governance e finanziamento

Definisce le regole relative al processo decisionale e al finanziamento della SSP e della piattaforma TIPS

Realizza e assicura l'adeguata attuazione della disciplina giuridica del Sistema europeo di banche centrali per TARGET2

Predispone le regole di governance e finanziamento decise dal livello 1

Provvede alla predisposizione del budget, alla relativa approvazione e attuazione

Esercita il controllo sull'applicazione

Riscuote le somme e i corrispettivi dei servizi

Fornisce al livello 2 dati sui costi per la prestazione dei servizi

5.   

Sviluppo

È consultato dal livello 2 in ordine all'ubicazione della SSP e della piattaforma TIPS

Approva il programma generale del progetto

Decide sulla configurazione iniziale e lo sviluppo della SSP e della piattaforma TIPS

Decide l'istituzione da zero ovvero sulla base di una piattaforma esistente

Decide in merito alla scelta del gestore della SSP e del gestore della piattaforma TIPS

Stabilisce, in accordo con il livello 3, i livelli di servizio della SSP e della piattaforma TIPS

Decide sull'ubicazione della SSP e della piattaforma TIPS previa consultazione del livello 1

Approva la metodologia per il processo di specificazione del prodotto e gli stati di avanzamento del progetto da parte del livello 3 considerati appropriati al fine della specificazione e, successivamente, del collaudo e accettazione del prodotto (in particolare specifiche generali e dettagliate per gli utenti)

Stabilisce il piano progettuale a stati di avanzamento

Valuta e accetta gli stati di avanzamento

Stabilisce gli scenari per i test

Coordina i test per le banche centrali e gli utenti, in stretta cooperazione con il livello 3

Propone la configurazione iniziale della SSP e della piattaforma TIPS

Propone l'istituzione da zero o sulla base di una piattaforma esistente

Propone l'ubicazione della SSP e della piattaforma TIPS

Redige le specifiche funzionali generali e dettagliate (specifiche funzionali interne di dettaglio e specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti)

Redige le specifiche tecniche di dettaglio

Fornisce il proprio contributo iniziale e continuativo per la pianificazione e il controllo del progetto a stati di avanzamento

Fornisce il supporto tecnico e operativo per i test (effettua i test sulla SSP, sulla piattaforma TIPS, contribuisce agli scenari per i test relativi alla SSP e alla piattaforma TIPS, assiste le BC dell'Eurosistema nelle loro attività di verifica della SSP e della piattaforma TIPS)

6.   

Realizzazione e migrazione

Decide la strategia di migrazione

Prepara e coordina la migrazione alla SSP e alla piattaforma TIPS, in stretta cooperazione con il livello 3

Fornisce il proprio contributo su questioni relative alla migrazione in conformità delle richieste del livello 2

Svolge l'attività di migrazione relativa alla SSP e alla piattaforma TIPS; presta supplementare supporto alle BCN che aderiscono

7.   

Operatività

Gestisce le situazioni di grave crisi

Autorizza la realizzazione e l'operatività del Simulatore di TARGET2

Nomina le autorità di certificazione per l'accesso via Internet

Specifica le politiche, i requisiti e i controlli in materia di sicurezza per la SSP e la piattaforma TIPS

Specifica i principi applicabili alla sicurezza dei certificati utilizzati per l'accesso via Internet

Mantiene i contatti con gli utenti a livello europeo (fatta salva la responsabilità esclusiva delle BC dell'Eurosistema per le relazioni commerciali con i rispettivi clienti) ed effettua il monitoraggio sull'attività giornaliera degli utenti in una prospettiva di business (compito delle BC dell'Eurosistema)

Effettua il monitoraggio sugli sviluppi dell'attività

Provvede alla gestione del budget, al finanziamento, alla fatturazione (compito delle BC dell'Eurosistema) e agli altri compiti di natura amministrativa

Gestisce il sistema sulla base degli accordi di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente indirizzo

».

ALLEGATO II

Gli allegati II, II bis, III, III bis, IV e V sono modificati come segue:

1.

l'allegato II è modificato come segue:

a)

l'articolo 1 è modificato come segue:

i)

la definizione di «titolare di addressable BIC» è sostituita da quella seguente:

«—

per «titolare di addressable BIC» (addressable BIC holder) si intende un soggetto che: (a) è in possesso di un Business Identifier Code (BIC); (b) non è riconosciuto come partecipante indiretto nel PM; e (c) è corrispondente o cliente di un titolare di conto PM o succursale di un partecipante diretto o indiretto nel PM ed è in grado di immettere ordini di pagamento e ricevere pagamenti in un sistema componente di TARGET2 tramite il titolare di conto PM»;

ii)

la definizione di «sistema ancillare» è sostituita dalla seguente:

«—

per «sistema ancillare» si intende un sistema gestito da un soggetto insediato nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo (SEE) e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un'autorità competente e che osserva gli obblighi di sorveglianza per l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come di volta in volta modificati e pubblicati sul sito Internet della BCE (*1), nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione o la registrazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari con (a) le obbligazioni monetarie regolate in TARGET2 e/o (b) i fondi detenuti in TARGET2, conformemente a quanto previsto dall'indirizzo BCE/2012/27 (*2) e dagli accordi bilaterali stipulati dal sistema ancillare e dalla BC dell'Eurosistema interessata;

(*1)  L'attuale politica dell'Eurosistema relativa all'ubicazione delle infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu: (a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; (b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; (c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; (d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di «legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro» del 20 novembre 2008; (e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework), versione rivista del luglio 2016."

(*2)  Indirizzo BCE/2012/27 del 5 dicembre 2012, relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).»;"

iii)

la definizione di «liquidità disponibile» è sostituita dalla seguente:

«—

per «liquidità disponibile» (available liquidity) si intende il saldo positivo su un conto PM di un partecipante e, se applicabile, qualunque linea di credito infragiornaliero concessa in relazione a tale conto dalla BCN dell'area dell'euro interessata, ma non ancora utilizzata, ovvero, se applicabile, ridotta dell'ammontare di eventuali riserve di liquidità sul conto PM,»;

iv)

la definizione di «giornata lavorativa» è sostituita dalla seguente:

«—

per «giornata lavorativa» o «giornata lavorativa di TARGET2» si intende qualunque giornata nella quale TARGET2 è operativo per il regolamento di ordini di pagamento, così come stabilito nell'appendice V,»;

v)

la definizione di «conto in contanti dedicato» (Dedicated Cash Account) è sostituita da quella seguente:

«—

per «conto in contanti dedicato T2S (T2S DCA)» (T2S Dedicated Cash Account) si intende il conto detenuto da un titolare di conto T2S DCA aperto in TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese], e utilizzato per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S,»;

vi)

nella definizione di «evento di default»(event of default) il punto g) è sostituito dal seguente:

«g)

il caso in cui il saldo a credito del partecipante sul suo conto PM, T2S DCA o TIPS DCA ovvero tutti o una parte significativa dei beni del partecipante siano soggetti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a un ordine di sequestro, confisca o a qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante;»

vii)

la definizione di «home account» è sostituita dalla seguente:

«—

per «home account» si intende un conto aperto al di fuori del PM da una BCN dell'area dell'euro per un ente creditizio insediato nell'Unione o nel SEE,»;

viii)

nella definizione di «modulo di informazione e controllo (ICM)» (Information and Control Module) le parole «partecipanti» sono sostituite dalle parole «titolari di conto PM»;

ix)

la definizione di «messaggio di rete ICM» (ICM broadcast message) è sostituita dalla seguente:

«—

per «messaggio di rete ICM» (ICM broadcast message) si intende l'informazione resa simultaneamente disponibile a tutti i titolari di conto PM o a un gruppo ristretto di essi attraverso l'ICM,»;

x)

nella definizione di «partecipante indiretto» le parole le parole «nel SEE» sono sostituite dalle parole «nell'Unione o nel SEE»;

xi)

la definizione di «impresa di investimento» è sostituita da quella seguente:

«—

per «impresa d'investimento» (investment firm) si intende un'impresa d'investimento ai sensi del [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3)], ad esclusione dei soggetti individuati nel [inserire le disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE], a condizione che l'impresa d'investimento in questione sia:

a)

autorizzata e vigilata da un'autorità competente riconosciuta, designata come tale ai sensi della direttiva 2014/65/UE; e

b)

abilitata a svolgere le attività di cui al [inserire le disposizioni nazionali di recepimento delle voci 2, 3, 6 e 7 della sezione A dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE];

(*3)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;"

xii)

nella definizione di «multi-addressee access» le parole le parole «insediati nel SEE» sono sostituite dalle parole «insediati nell'Unione o nel SEE»;

xiii)

nella definizione di «conto PM principale» il termine «DCA» è sostituito da «T2S DCA»;

xiv)

la definizione di «partecipante» è sostituita dalla seguente:

«—

per «partecipante» (participant) [o «partecipante diretto» (direct participant)] si intende un soggetto che detiene almeno un conto PM (titolare di conto PM) e/o un conto in contanti dedicato T2S (titolare di conto T2S DCA) e/o un conto in contanti dedicato TIPS (titolare di conto TIPS DCA) presso una BC dell'Eurosistema,»;

xv)

la definizione di «ordine di pagamento» è sostituita dalla seguente:

«—

per «ordine di pagamento» (payment order) si intende un ordine di bonifico, un ordine di trasferimento di liquidità, un'istruzione di addebito diretto, un ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA o un ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA,»;

xvi)

la definizione di «ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto DCA» è sostituita dalla seguente:

«—

per «ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA» (PM to T2S DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto PM a un conto T2S DCA,»;

xvii)

nella definizione di «malfunzionamento tecnico di TARGET2» le parole «elaborazione dei pagamenti nella stessa giornata» sono sostituite dalle parole «elaborazione dei pagamenti nella stessa giornata lavorativa»;

xviii)

sono aggiunte le seguenti definizioni:

«—

per «servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (servizio TIPS)» (TARGET Instant Payment Settlement service) si intende il regolamento in moneta di banca centrale di ordini di pagamento istantanei sulla piattaforma TIPS,

per «piattaforma TIPS» (TIPS Platform) si intende l'infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BCN fornitrici della piattaforma TIPS,

per «BCN fornitrici della piattaforma TIPS» (TIPS Platform-providing NCBs) si intendono la Deutsche Bundesbank, il Banco de España, la Banque de France e la Banca d'Italia nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la piattaforma TIPS nell'interesse dell'Eurosistema,

per «fornitore dei servizi di rete TIPS» (TIPS network service provider) si intende un'impresa che: (a) ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per connettersi alla piattaforma TIPS, in conformità alle regole e alle procedure di cui all'appendice V dell'allegato II ter all'indirizzo BCE/2012/27, e ha stabilito una connessione tecnica con essa e (b) ha sottoscritto i termini e le condizioni di hosting per la connessione TIPS disponibili sul sito Internet della BCE,

per «conto in contanti dedicato TIPS (TIPS DCA)» (TIPS Dedicated Cash Account) si intende il conto detenuto da un titolare di conto TIPS DCA aperto in TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese], e utilizzato per la fornitura di sevizi di pagamento istantaneo in favore dei suoi clienti;

per «condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato TIPS in TARGET2» (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2) si intendono le condizioni di cui all'allegato II ter;

per «conto PM collegato» (Linked PM account) si intende il conto PM al quale è associato un conto TIPS DCA ai fini della gestione della liquidità e del pagamento delle tariffe,

per «ordine di pagamento istantaneo» (instant payment order), in linea con lo schema di pagamento SEPA relativo al bonifico istantaneo (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst), del Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council), si intende un'istruzione di pagamento che può essere eseguita 24 ore su 24, ogni giorno di calendario, con notifica immediata o pressoché immediata al disponente,

per «richiesta di richiamo» (recall request) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un messaggio dal titolare di conto TIPS DCA richiedente il rimborso di un ordine di pagamento istantaneo regolato,

per «risposta positiva al richiamo» (positive recall answer) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un ordine di pagamento disposto dal destinatario di una richiesta di richiamo, in risposta a una richiesta di richiamo, a beneficio del mittente di detta richiesta,

per «ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA» (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto PM a un conto TIPS DCA,

per «ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM» (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto TIPS DCA a un conto PM,»;

b)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Descrizione generale di TARGET2

1.   TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale tramite conti PM, conti T2S DCA ai fini delle operazioni in titoli e conti TIPS DCA ai fini dei pagamenti istantanei.

2.   Le seguenti operazioni sono elaborate in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese]:

a)

operazioni direttamente derivanti dalle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, o ad esse connesse;

b)

regolamento della parte in euro delle operazioni in cambi che coinvolgono l'Eurosistema;

c)

regolamento dei trasferimenti in euro derivanti da operazioni in sistemi di compensazione transfrontalieri per importi rilevanti;

d)

regolamento di trasferimenti in euro derivanti da operazioni in sistemi di pagamento al dettaglio in euro di importanza sistemica;

e)

regolamento della parte in contante delle operazioni in titoli;

f)

ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA, ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM e ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA;

fa)

ordini di pagamento istantaneo;

fb)

risposte positive al richiamo;

fc)

ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM e ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA; e

g)

qualunque altra operazione in euro diretta a partecipanti a TARGET2.

3.   TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale attraverso conti PM, conti T2S DCA e conti TIPS DCA. TARGET2 è istituito e opera sulla base della SSP, attraverso la quale sono immessi ed elaborati gli ordini di pagamento e con la stessa modalità tecnica sono ricevuti in modo definitivo i pagamenti. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti T2S DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma T2S. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti TIPS DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma TIPS.

4.   La [inserire nome della BC] è la fornitrice dei servizi di cui alle presenti Condizioni. Gli atti e le omissioni delle BCN fornitrici della SSP sono considerati atti ed omissioni della [inserire il nome della BC], di cui essa risponde ai sensi del successivo articolo 31. La partecipazione ai sensi delle presenti Condizioni non crea un rapporto contrattuale tra i titolari di conto PM e le BCN fornitrici della SSP quando una qualunque di queste ultime agisce in tale veste. Le istruzioni, i messaggi o le informazioni che i titolari di conto PM ricevano dalla SSP, o inviino a quest'ultima, in relazione ai servizi forniti sulla base delle presenti condizioni, sono considerati come ricevuti da [inserire il nome della BC] o ad essa inviati.

5.   TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento composta da tutti i sistemi componenti di TARGET2, designati come «sistemi» secondo le rispettive normative nazionali di recepimento della direttiva 98/26/CE. TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] è designato come «sistema» ai sensi del [inserire la disposizione nazionale pertinente di attuazione della direttiva 98/26/CE].

6.   La partecipazione a TARGET2 ha luogo con la partecipazione a un sistema componente di TARGET2. Le presenti Condizioni descrivono i reciproci diritti e obblighi dei titolari di conto PM presso TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e della [inserire il nome della BC]. Le regole di elaborazione degli ordini di pagamento ai sensi delle presenti condizioni (titolo IV e appendice I) si riferiscono a tutti gli ordini di pagamento immessi o ai pagamenti ricevuti da qualunque titolare di conto PM.»;

c)

l'articolo 4 è modificato come segue:

i)

al paragrafo 1, i punti a) e b) sono sostituiti dai seguenti:

«a)

enti creditizi insediati nell'Unione o nel SEE, incluso il caso in cui essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;

b)

enti creditizi insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;»;

ii)

al paragrafo 1, le parole «sottoparagrafi a) e b)» sono sostituite dalle parole «lettere a) e b)»;

iii)

al paragrafo 2, i punti c) e d) sono sostituiti dai seguenti:

«c)

imprese d'investimento insediate nell'Unione o nel SEE;

d)

soggetti gestori di sistemi ancillari e che agiscono in tale veste; e»

iv)

al paragrafo 2, alla lettera e) le parole «lettere da a) a d)» sono sostituite dalle parole «lettere da a) a d)»;

d)

l'articolo 5 è modificato come segue:

i)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I titolari di conto PM possono designare soggetti quali partecipanti indiretti nel PM, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6.»;

ii)

al paragrafo 4, lettere a) e b), le parole «nel SEE» sono sostituite dalle parole «nell'Unione o nel SEE»;

e)

all'articolo 6, paragrafo 1, le parole «nel SEE» sono sostituite dalle parole «nell'Unione o nel SEE»;

f)

l'articolo 7 è modificato come segue:

i)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Un titolare di conto PM che accetta che il proprio conto PM sia designato come conto PM principale è tenuto al pagamento di ogni fattura relativa all'apertura e al funzionamento di ciascun conto T2S DCA collegato a quel conto PM, come stabilito nell'appendice VI del presente allegato, indipendentemente dal contenuto degli accordi contrattuali o di altro tipo tra il titolare del conto PM e il titolare del conto T2S DCA, o dal mancato rispetto di essi.»;

ii)

ai paragrafi 4 e 5, il termine «DCA» è sostituito da «T2S DCA»:

iii)

sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:

«6.   Un titolare di conto PM che accetta che il proprio conto PM sia designato conto PM collegato è tenuto al pagamento di ogni fattura relativa all'apertura e al funzionamento di ciascun conto TIPS DCA collegato a quel conto PM, come stabilito nell'appendice VI del presente allegato, indipendentemente dal contenuto degli accordi contrattuali o di altro tipo tra il titolare del conto PM e il titolare del conto TIPS DCA, o dal mancato rispetto di essi. Un conto PM collegato può essere collegato a un massimo di 10 conti TIPS DCA.

7.   Il titolare di un conto PM collegato dispone di una visione d'insieme della liquidità disponibile sui conti TIPS DCA collegati a tale conto PM e si assicura che i titolari di conti TIPS DCA siano consapevoli della loro responsabilità di gestione di tale liquidità.»;

g)

all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), numero i), le parole «a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese]» sono sostituite dalle parole «alla SSP»;

h)

l'articolo 11 è modificato come segue:

i)

al paragrafo 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Informazioni aggiornate sullo stato di operatività della SSP sono disponibili sul sistema informativo di TARGET2 (T2IS) sulla pagina dedicata del sito Internet della BCE.»;

ii)

è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   Il titolare del conto PM collegato è tenuto a informare tempestivamente i titolari di conti TIPS DCA di qualsiasi messaggio di rete ICM rilevante compresi quelli relativi alla sospensione o alla cessazione della partecipazione di qualsivoglia titolare di conto TIPS DCA a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese].»;

iii)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   I partecipanti informano immediatamente la [inserire nome della BC] nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi.»;

i)

l'articolo 13 è modificato come segue:

i)

i punti c) e d) sono sostituiti dai seguenti:

«c)

ordini di trasferimento di liquidità;

d)

ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA; e»;

ii)

è inserita la seguente lettera e):

«e)

ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA.»;

j)

all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La SSP appone la propria marca temporale per l'elaborazione di ordini di pagamento in base all'ordine di ricezione.»;

k)

all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli ordini di pagamento molto urgenti possono essere designati esclusivamente da parte di:

a)

BC; e

b)

partecipanti, nei casi di pagamenti a favore della CLS Bank International e da essa disposti, eccetto i pagamenti relativi ai servizi CLS CCP e CLSNow, e i trasferimenti di liquidità in relazione al regolamento dei sistemi ancillari che utilizzano l'ASI.

Tutte le istruzioni di pagamento immesse da un sistema ancillare attraverso l'ASI per addebitare o accreditare i conti PM dei partecipanti e tutti gli ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA e da conto PM a conto TIPS DCA sono considerati ordini di pagamento molto urgenti.»;

l)

all'articolo 29, paragrafo 1, il punto b) è sostituito dal seguente:

«b)

può essere utilizzato per disporre ordini di trasferimento di liquidità, ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM, ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA, ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA, e qualora l'ICM sia utilizzato in combinazione con i servizi a valore aggiunto per T2S, ordini di trasferimento di liquidità immessi da conto T2S DCA a conto PM; e»;

m)

all'articolo 31, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Fermo restando quanto previsto dalle [inserire le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4)], i paragrafi da 1 a 4 si applicano nei limiti in cui la responsabilità della [inserire nome della BC] possa essere esclusa.

(*4)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).»;"

n)

l'articolo 34 è modificato come segue:

i)

al paragrafo 1, il secondo periodo è sostituito come segue:

«Ai fini del presente paragrafo, l'adozione di misure di prevenzione delle crisi o di gestione delle crisi nell'accezione di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) nei confronti di un titolare di un conto PM non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di insolvenza.

(*5)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).»;"

ii)

al paragrafo 4, lettera a), le parole «titolari di conto DCA» e «titolare di conto DCA» sono sostituite dalle parole «titolari di conto T2S DCA» e «titolare di conto T2S DCA», rispettivamente;

o)

all'articolo 38 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   In deroga al paragrafo 1, il partecipante acconsente che le informazioni in merito alle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 34 non siano considerate riservate.»;

p)

all'articolo 39, paragrafo 3, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

il partecipante non immette in TARGET2 alcun ordine di bonifico per il trasferimento di fondi su un conto detenuto da un soggetto diverso dal partecipante finché non ha ottenuto conferma dalla [inserire nome della BC] che la notifica dovuta è stata effettuata o l'autorizzazione è stata ottenuta dal fornitore di servizi di pagamento del beneficiario o per suo conto;»;

q)

all'articolo 42 nel primo e nel secondo periodo, le parole «comprese le appendici» sono sostituite dalle parole «comprese le appendici»;

r)

nell'appendice I, il paragrafo 8 intitolato «Uso dell'ICM» è modificato come segue:

i)

al paragrafo 8, le lettere b) e c) sono sostituite dai seguenti:

«c)

da un conto PM al conto tecnico gestito dal sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento 6 in tempo reale;

d)

per mezzo di un ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA, oppure, qualora si utilizzi l'ICM in combinazione con i servizi a valore aggiunto per T2S, per mezzo di un ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM; e»;

ii)

al paragrafo 8 è aggiunto il seguente punto e):

«e)

per mezzo di un ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA, oppure per mezzo di un ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM;»

s)

l'appendice IV è modificata come segue:

i)

al paragrafo 4 intitolato «Trasferimento dell'operatività della SSP su un sito alternativo», al punto c) il termine «ordine di trasferimento di liquidità da un conto PM a un conto DCA» è sostituito dal termine «ordine di trasferimento di liquidità da un conto PM a un conto T2S DCA»;

ii)

il paragrafo 6 intitolato «Elaborazione in contingency» è modificato come segue:

alla lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

i pagamenti connessi alla CLS Bank International, eccetto pagamenti connessi ai servizi CLS CCP e CLSNow;»;

alla lettera d), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM.»

iii)

al paragrafo 8, intitolato «Altre disposizioni», alla lettera b), le parole «dalla SSP» sono sostituite dalle parole «dal Tavolo operativo (operational team) della SSP»;

t)

l'appendice V all'allegato II è modificata come segue:

i)

lo schema è sostituito dal seguente:

«Ora

Descrizione

6:45-7:00

Attività propedeutiche all'operatività diurna (1)

7:00-18:00

Elaborazione diurna

17:00

Cut-off time per i pagamenti per conto della clientela, vale a dire pagamenti disposti da e/o a favore di un soggetto che non è un partecipante diretto o indiretto, così come identificati nel sistema mediante l'utilizzo di un messaggio MT 103 o MT 103+

18:00

Cut-off time per i pagamenti interbancari, vale a dire pagamenti diversi dai pagamenti ai clienti

Cut-off time per i trasferimenti di liquidità tra TARGET2 e TIPS

(subito dopo) 18:00

Completamento degli ultimi algoritmi in TARGET2

Al completamento degli ultimi algoritmi

TARGET2 invia un messaggio a TIPS per l'avvio del cambio di giornata lavorativa in TIPS

Subito dopo il completamento degli ultimi algoritmi

Ricezione dei file di fine giornata (General Ledger) da TIPS

18:00-18:45 (2)

Elaborazione di fine giornata

18:15 (2)

Cut-off time generale per l'utilizzo di operazioni su iniziativa delle controparti

(subito dopo) 18:30 (3)

I dati per l'aggiornamento dei sistemi di contabilizzazione sono a messi disposizione delle BC

18:45 -19:30 (3)

Elaborazione di avvio giornata (nuova giornata lavorativa)

19:00 (3)-19:30 (2)

Fornitura di liquidità sui conti PM

19:30 (3)

Messaggio di «avvio della procedura» e regolamento degli ordini automatici per il trasferimento di liquidità dai conti PM ai/al sotto-conti/conto tecnico (regolamento correlato ai sistemi ancillari)

Avvio dei trasferimenti di liquidità tra TARGET2 e TIPS

19:30 (3) -22:00

Esecuzione di ulteriori trasferimenti di liquidità attraverso l'ICM per la procedura di regolamento 6 in tempo reale; esecuzione di ulteriori trasferimenti di liquidità attraverso l'ICM prima che il sistema ancillare invii il messaggio di «inizio ciclo» per la procedura di regolamento 6 interfacciata; regolamento di operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura di regolamento 6 in tempo reale e 6 interfacciata dei sistemi ancillari)

22:00-1:00

Finestra di manutenzione tecnica

1:00-7:00

Procedura di regolamento delle operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura di regolamento dei sistemi ancillari 6 in tempo reale e 6 interfacciata)

Trasferimenti di liquidità tra TARGET2 e TIPS

ii)

è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.

Informazioni aggiornate sullo stato di operatività della SSP sono disponibili sul sistema informativo di TARGET2 (TARGET Information System, T2IS) in una pagina dedicata del sito Internet della BCE. Le informazioni sullo stato di operatività della SSP nel T2IS e sul sito Internet della BCE sono aggiornate esclusivamente durante il normale orario di lavoro.»;

u)

l'appendice VI all'allegato II è modificata come segue:

i)

al paragrafo 1, l'ultima frase è sostituita dalla seguente frase:

«Agli ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA o agli ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA inviati dal conto PM di un partecipante e agli ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM o agli ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM ricevuti sul conto PM di un partecipante si applica l'opzione tariffaria a) o b) di cui sopra prescelta per tale conto PM.»

ii)

ai paragrafi 12 e 13 e nella tavola, il termine «DCA» è sostituito da «T2S DCA»:

iii)

nella tavola, tra il terzo («Interrogazioni U2 A») e il quarto campo («Messaggi raggruppati in un file»), sotto «Servizi informativi», è inserito il seguente campo:

«Interrogazioni U2 A scaricate

0,7 EUR cent

Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione U2 A generata e scaricata»;

iv)

sono inseriti i seguenti paragrafi 13 bis e 13 ter:

«Tariffe per i titolari di conto PM collegato

13 bis.

Al titolare di conto PM collegato sono applicate le seguenti tariffe per i servizi di TIPS connessi con i conti TIPS DCA collegati a tale conto PM.

Voci tariffarie

Tariffa

Nota esplicativa

Servizi di regolamento

Ordine di pagamento istantaneo

0,20 euro cent

Da applicare anche per operazioni non regolate

Richiesta di richiamo

0,00

 

Risposta negativa al richiamo

0,00

 

Risposta positiva al richiamo;

0,20 euro cent

Da applicare al titolare del conto PM collegato associato al conto TIPS DCA sul quale si effettua l'accredito (anche per operazioni non regolate).

13 ter.

I primi dieci milioni di ordini di pagamento istantaneo e risposte positive al richiamo, cumulativamente, ricevuti dalla piattaforma TIPS entro la fine del 2019, sono gratuiti. La [inserire il nome della BC] applica la tariffa ai titolari di conto PM collegato per ogni ulteriore ordine di pagamento istantaneo e risposta positiva al richiamo ricevuti dalla piattaforma TIPS entro la fine del 2019, nell'anno successivo.»;

v)

al paragrafo 14, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«I pagamenti sono effettuati non oltre la quattordicesima giornata lavorativa di tale mese sul conto specificato dalla [inserire il nome della BC] o sono addebitati su un conto specificato dal titolare del conto PM»;

2.

L'allegato II bis è modificato come segue:

a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«CONDIZIONI ARMONIZZATE PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DI UN CONTO IN CONTANTI DEDICATO T2S (CONTO T2S DCA) IN TARGET2»;

b)

nelle definizioni e nel restante testo dell'allegato II bis e nelle appendici, il termine «DCA» è sostituito da «T2S DCA», l'espressione «ordine di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto PM» è sostituita da «ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM», l'espressione «ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto DCA» è sostituita da «ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA», l'espressione «ordine di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto DCA» è sostituita da «ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA», l'espressione «titolare di un conto DCA» è sostituita da «titolare di un conto T2S DCA»;

c)

l'articolo 1 è modificato come segue:

i)

la definizione di «conto in contanti dedicato» (Dedicated Cash Account DCA), è sostituita dalla seguente:

«per «conto T2S in contanti dedicato (conto T2S DCA)» (T2S Dedicated Cash Account) si intende il conto detenuto da un titolare di conto T2S DCA aperto in TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese], e utilizzato per pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S,»;

ii)

la definizione di «giornata lavorativa» è sostituita dalla seguente:

«per «giornata lavorativa» o «giornata lavorativa TARGET2» si intende qualunque giornata nella quale TARGET2 è operativo per il regolamento di ordini di pagamento, così come stabilito nell'appendice V»;

iii)

nella definizione di «evento di default» il punto g) è sostituito dal seguente:

«g)

il caso in cui il saldo a credito del partecipante sul suo conto PM o conto T2S DCA o conto TIPS DCA ovvero tutti o una parte significativa dei beni del partecipante siano soggetti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a un ordine di sequestro, confisca o a qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante;»;

iv)

la definizione di «partecipante» è sostituita da quella seguente:

«per «partecipante» (participant) o «partecipante diretto» (direct participant) si intende un soggetto che detiene almeno un conto PM (titolare di conto PM) e/o un conto T2S in contanti dedicato (titolare di conto T2S DCA) e/o un conto TIPS in contanti dedicato (titolare di un conto TIPS DCA) presso una BC dell'Eurosistema,»;

v)

nella definizione di «malfunzionamento tecnico di TARGET2», le parole «nella stessa giornata» sono sostituite dalle parole «nella stessa giornata lavorativa»;

vi)

sono aggiunte le seguenti definizioni:

 

«per «modulo di informazione e controllo (ICM)» (Infomation and Control Module) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conto PM di ottenere informazioni online e immettere ordini di trasferimento di liquidità, gestire la liquidità e disporre ordini di pagamento in situazioni di contingency,

 

per «messaggio di rete ICM» (ICM broadcast message) si intendono le informazioni rese simultaneamente disponibili a tutti i titolari di conto PM o a un gruppo selezionato di titolari di conto PM attraverso l'ICM,

 

per «servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (servizio TIPS)» (TARGET Instant Payment Settlement service) si intende il regolamento in moneta di banca centrale di ordini di pagamento istantanei sulla piattaforma TIPS,

 

per «piattaforma TIPS» si intende l'infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BCN fornitrici della piattaforma TIPS,

 

per «BCN fornitrici della piattaforma TIPS» (TIPS Platform-providing NCBs) si intendono la Deutsche Bundesbank, il Banco de España, la Banque de France e la Banca d'Italia nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la piattaforma TIPS nell'interesse dell'Eurosistema,

 

per «conto in contanti dedicato TIPS (conto TIPS DCA») (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA) si intende un conto detenuto da un titolare di conto TIPS DCA aperto in TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese], e utilizzato per la fornitura di servizi di pagamento instantaneo ai propri clienti,

 

per «ordine di pagamento istantaneo» (instant payment order), in linea con lo schema di pagamento SEPA relativo al bonifico istantaneo (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst), del Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council), si intende un'istruzione di pagamento che può essere eseguita 24 ore su 24, ogni giorno di calendario con notifica pressoché immediata all'ordinante,

 

per «richiesta di richiamo» (recall request) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un messaggio dal titolare di conto TIPS DCA richiedente il rimborso di un ordine di pagamento istantaneo regolato,

 

per «risposta positiva al richiamo» (positive recall answer) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un ordine di pagamento disposto dal destinatario di una richiesta di richiamo, in risposta a una richiesta di richiamo, a beneficio del mittente di detta richiesta,

 

per «ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA» (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi da un conto PM a un conto TIPS DCA,

 

per «ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM» (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto TIPS DCA a un conto PM,»;

d)

all'articolo 3, le parole «conti dedicati in contanti» sono sostituite dalle parole «conti in contanti dedicati T2S»

e)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Descrizione generale di TARGET2

1.   TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale tramite conti PM, conti T2S DCA ai fini delle operazioni in titoli e conti TIPS DCA ai fini dei pagamenti istantanei.

2.   Le seguenti operazioni sono elaborate in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese]:

a)

operazioni direttamente derivanti dalle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, o ad esse connesse;

b)

regolamento della parte in euro delle operazioni in cambi che coinvolgono l'Eurosistema;

c)

regolamento dei trasferimenti in euro derivanti da operazioni in sistemi di compensazione transfrontalieri di importo rilevante;

d)

regolamento di trasferimenti in euro derivanti da operazioni in sistemi di pagamento al dettaglio in euro di importanza sistemica;

e)

regolamento della parte in contante delle operazioni in titoli;

f)

ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA, ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM e ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA;

fa)

ordini di pagamento istantaneo;

fb)

risposte positive al richiamo;

fc)

ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM e ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA; e

g)

qualunque altra operazione in euro diretta a partecipanti a TARGET2.

3.   TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale attraverso conti PM, conti T2S DCA e conti TIPS DCA. TARGET 2 è istituito e opera sulla base della SSP, attraverso la quale sono immessi ed elaborati tutti gli ordini di pagamento e con la stessa modalità tecnica sono ricevuti in modo definitivo i pagamenti. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti T2S DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma T2S. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti TIPS DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma TIPS. La [inserire nome della BC] è la fornitrice dei servizi di cui alle presenti Condizioni. Gli atti e le omissioni delle BCN fornitrici della SSP e delle 4BC sono considerati atti ed omissioni della [inserire il nome della BC], di cui essa risponde ai sensi del successivo articolo 21. La partecipazione ai sensi delle presenti Condizioni non crea un rapporto contrattuale tra i titolari di conti T2S DCA e le BCN fornitrici della SSP o le 4BC quando queste ultime agiscono in tale veste. Le istruzioni, i messaggi o le informazioni che un titolare di conto T2S DCA riceva dalla SSP o dalla piattaforma T2S, o invii a queste ultime, in relazione ai servizi forniti sulla base delle presenti Condizioni, sono considerati come ricevuti da, o inviati a [inserire il nome della BC].

4.   TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento composta da tutti i sistemi componenti di TARGET2, designati come «sistemi» secondo le rispettive normative nazionali di recepimento della direttiva 98/26/CE. TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] è designato come «sistema» ai sensi del [inserire la disposizione nazionale pertinente di attuazione della direttiva 98/26/CE].

5.   La partecipazione a TARGET2 ha luogo con la partecipazione a un sistema componente di TARGET2. Le presenti Condizioni descrivono i reciproci diritti e obblighi dei titolari di conti T2S DCA in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e della [inserire il nome della BC]. Le regole di elaborazione degli ordini di pagamento ai sensi delle presenti condizioni (titolo IV del presente allegato e appendice I) si riferiscono a tutti gli ordini di pagamento immessi o ai pagamenti ricevuti da qualunque titolare di conto T2S DCA»;

f)

l'articolo 5 è modificato come segue:

i)

al paragrafo 1, i punti a) e b) sono sostituiti dai seguenti:

«a)

enti creditizi insediati nell'Unione o nel SEE, incluso il caso in cui essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;

b)

enti creditizi insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;»;

ii)

al paragrafo 2, al punto c), le parole «nel SEE» sono sostituite dalle parole «nell'Unione o nel SEE»;

g)

l'articolo 6 è modificato come segue:

i)

al paragrafo 1, lettera b) punto ii), le parole «per gli enti creditizi non insediati nel SEE che operano attraverso una succursale insediata nel SEE» sono sostituite da «per gli enti creditizi non insediati nel SEE che operano attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE»;

ii)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La [inserire nome della BC] può altresì richiedere qualunque ulteriore informazione ritenga necessaria per decidere sulla domanda di apertura di un conto T2S DCA.»;

iii)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Entro un mese dalla ricezione della richiesta di apertura di un conto T2S DCA, la [inserire nome della BC] comunica al richiedente l'apertura di un conto T2S DCA la propria decisione al riguardo. Qualora la [inserire nome della BC] richieda informazioni aggiuntive ai sensi del paragrafo 3, la decisione è comunicata entro un mese dalla ricezione da parte della [inserire nome della BC] delle suddette informazioni dal richiedente l'apertura del conto T2S DCA. Qualunque decisione di rigetto deve indicarne i motivi.»;

h)

all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Informazioni aggiornate sullo stato di operatività della SSP e della piattaforma T2S sono disponibili rispettivamente sul sistema informativo di TARGET2 (TARGET2 Information System, T2IS) e sul sistema informativo di TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Information System), nelle pagine dedicate sul sito Internet della BCE. Il T2IS e il sistema informativo di TARGET2-Securities possono essere utilizzati per ottenere informazioni su ogni evento che incida sulla normale operatività delle rispettive piattaforme.»;

i)

all'articolo 12, paragrafo 1, le parole «attraverso un numero unico di conto di 34 caratteri» sono sostituite dalle parole «attraverso un numero unico di conto di massimo 34 caratteri»;

j)

all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La piattaforma T2S appone la propria marca temporale per l'elaborazione di ordini di pagamento in base all'ordine di ricezione.»;

k)

l'articolo 16 è modificato come segue:

i)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini della prima frase dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5 della direttiva 98/26/CE e della [inserire estremi della legge nazionale di recepimento di tali articoli della direttiva 98/26/CE], e per tutte le operazioni di regolamento sui conti T2S DCA si applicano le seguenti regole:

a)

per tutte le operazioni di regolamento sui conti T2S DCA e che sono soggette a controllo di congruenza (matching) di due ordini di trasferimento separati, tali ordini di trasferimento sono considerati come immessi in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] al momento in cui sono stati dichiarati conformi alle norme tecniche di T2S dalla piattaforma T2S e irrevocabili nel momento in cui all'operazione è stato attribuito lo status di «matched» (congruente) sulla piattaforma T2S; oppure

b)

in via d'eccezione rispetto al punto a), per le operazioni in cui è coinvolto un CSD partecipante che abbia un componente di matching separato per cui gli ordini di trasferimento sono inviati direttamente a tale CSD partecipante per la verifica di congruenza (matching) nel suo componente di matching separato, gli ordini di trasferimento sono considerati come immessi in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] al momento in cui sono stati dichiarati conformi alle norme tecniche di T2S da tale CSD partecipante, e irrevocabili dal momento in cui all'operazione è stato attribuito lo status di «matched» (congruente) sulla piattaforma T2S. Un elenco di CSD ai quali si applica il punto b) è disponibile sul sito Internet della BCE.»;

ii)

il paragrafo 3 è soppresso:

l)

l'articolo 18 è modificato come segue:

i)

al paragrafo 1, il secondo periodo è sostituito come segue:

«I titolari di conti T2S DCA sono responsabili in via esclusiva dell'adeguata protezione della riservatezza, integrità e disponibilità dei propri sistemi.»;

ii)

al paragrafo 2, il secondo periodo è sostituito come segue:

«La [inserire nome della BC] può chiedere ulteriori informazioni riguardanti l'incidente e richiedere che i titolari di conti T2S DCA adottino misure adeguate a evitare il ripetersi di un evento analogo.»;

m)

all'articolo 19, il termine «TARGET2 ICM» è sostituito dal termine «ICM»;

n)

all'articolo 21, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Fermo restando quanto previsto dalle [inserire le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2015/2366/CE, i paragrafi da 1 a 4 si applicano nei limiti in cui la responsabilità della [inserire nome della BC] possa essere esclusa.»;

o)

all'articolo 24, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Ai fini del presente paragrafo, l'adozione di misure di prevenzione delle crisi o di misure di gestione delle crisi nel senso di cui alla direttiva 2014/59/UE nei confronti di un titolare di conto T2S DCA non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di insolvenza.»;

p)

l'articolo 27 è modificato come segue:

i)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   In deroga al paragrafo 1, il titolare di conto T2S DCA acconsente che le informazioni in merito alle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 24 non siano considerate riservate.»;

ii)

al paragrafo 2, la parola «pagamenti» è sostituita dalla parola «pagamento»;

q)

l'articolo 28 è modificato come segue:

i)

al paragrafo 1, la parola «ordine di pagamento» è sostituita dalla parola «pagamento»;

ii)

a) il paragrafo 3, lettera a), punto i) è sostituito come segue:

«ii)

il titolare di conto T2S DCA non immette alcun ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM o ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA, eccezion fatta per gli ordini concernenti il trasferimento di liquidità tra conti diversi dello stesso titolare di conto T2S DCA, finché non abbia ottenuto conferma dalla [inserire nome della BC] che la notifica dovuta è stata effettuata o l'autorizzazione è stata ottenuta dal fornitore di servizi di pagamento del beneficiario o per suo conto;»;

r)

nell'appendice I, il titolo è sostituito dal seguente:

«PARAMETRI DEI CONTI IN CONTANTI DEDICATI T2S (T2S DCA) — SPECIFICHE TECNICHE»

s)

l'appendice V è modificata come segue:

i)

nella tabella al paragrafo 6 relativa alla operatività della SSP, nella quinta riga sotto la prima colonna intitolata «Ora», «01:00 – 06:45» è sostituito da «01:00 – 07:00»;

ii)

è aggiunto il seguente paragrafo 7;

«7.

Informazioni aggiornate sullo stato di operatività della SSP e della piattaforma T2S sono disponibili rispettivamente sul sistema informativo di TARGET2 (TARGET2 Information System, T2IS) e sul sistema informativo di TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Information System), sulle pagine dedicate del sito Internet della BCE. Le informazioni sullo stato operativo della SSP e della piattaforma T2S in T2IS, sul sistema informativo di TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Infomation System) e nel sito Internet della BCE sono aggiornate esclusivamente durante il normale orario di lavoro.»;

3.

L'allegato III è modificato come segue:

a)

la definizione di «impresa di investimento» è sostituita dalla seguente:

«6)

per «impresa d'investimento» si intende un'impresa d'investimento ai sensi della [inserire le disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE], ad esclusione degli enti specificati nella [inserire le disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1 della direttiva 2014/65/UE], a condizione che l'impresa d'investimento in questione sia: (a) autorizzata e vigilata da un'autorità competente riconosciuta, che sia stata designata come tale ai sensi della direttiva 2014/65/UE; e (b) abilitata a svolgere le attività di cui alla [inserire le disposizioni nazionali di recepimento delle voci 2, 3, 6 e 7 della sezione A dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE]»;

b)

la definizione di «evento di default» è modificata come segue:

i)

al punto 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il caso in cui il soggetto non soddisfi più i criteri di accesso e/o i requisiti tecnici stabiliti nell'allegato II e, se del caso, nell'allegato V, o nell'allegato II bis o nell'allegato II ter, o il caso in cui ne sia stata sospesa o revocata l'idoneità come controparte per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema;»;

ii)

al paragrafo 9, lettera g), le parole «proprio conto PM o DCA» sono sostituite dalle seguenti parole: «suo conto PM o T2S DCA o TIPS DCA»;

c)

sono aggiunte le seguenti definizioni come punti 10) e 11)

«10)

per «conto in contanti dedicato T2S» (T2S DCA) (T2S Dedicated Cash Account) si intende un conto di un titolare di conto T2S DCA aperto in TARGET2 e utilizzato per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S;

11)

per «conto in contanti dedicato TIPS (TIPS DCA)» (TIPS Dedicated Cash Account) si intende un conto detenuto da un titolare di conto TIPS DCA aperto in TARGET2 e utilizzato per la fornitura di servizi di pagamento istantaneo in favore dei suoi clienti.»;

d)

al paragrafo 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Ciascuna BCN dell'area dell'euro concede credito infragiornaliero agli enti creditizi insediati nell'Unione o nel SEE che siano controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, abbiano accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale e abbiano un conto presso la BCN dell'area dell'euro interessata, inclusi i casi in cui tali enti creditizi operino tramite una succursale insediata nell'Unione o nel SEE e le succursali insediate nell'Unione o nel SEE di enti creditizi insediati al di fuori del SEE, purché tali succursali siano insediate nello stesso paese della BCN dell'area dell'euro interessata.»;

e)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

alla lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

enti creditizi insediati nell'Unione o nel SEE che non sono controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e/o non hanno accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, compreso il caso in cui essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE, e comprese le succursali insediate nell'Unione e nel SEE di enti creditizi insediati al di fuori del SEE;»;

ii)

alla lettera d), le parole «nel SEE» sono sostituite da «nell'Unione o nel SEE»;

f)

il paragrafo 3, punto d) è sostituito come segue:

«d)

osservano gli obblighi di sorveglianza per l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, periodicamente modificati e pubblicati sul sito Internet della BCE; (*6)

(*6)  L'attuale politica dell'Eurosistema relativa all'ubicazione delle infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu: (a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; (b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; (c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; (d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di «legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro» del 20 novembre 2008; (e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema nella versione rivista nel 2016.»;"

g)

è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

«5 bis.

L'uso di garanzie inidonee può comportare l'applicazione di sanzioni in conformità alla parte quinta dell'indirizzo (UE) 2015/510 (ECB/2014/60).»;

h)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.

Il mancato adempimento da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 dell'obbligo di rimborsare il credito infragiornaliero al termine della giornata è automaticamente considerato come richiesta da parte di tale soggetto di ricorrere alle operazioni di rifinanziamento marginale. Nel caso in cui un soggetto di cui al paragrafo 1 sia titolare di conto TIPS DCA, i saldi di fine giornata sul suo conto TIPS DCA registrati in conformità all'appendice III dell'allegato II ter del presente indirizzo saranno tenuti in considerazione ai fini del calcolo dell'ammontare dell'accesso al rifinanziamento marginale di tale soggetto. Ciò non determina, tuttavia, alcun equivalente rilascio di attività già depositate in garanzia per il sottostante credito infragiornaliero in essere.»;

4.

L'allegato III bis è modificato come segue:

a)

nel testo dell'allegato III bis e nelle appendici, il termine «titolare di conto DCA» è sostituito da «titolare di conto T2S DCA» e il termine «DCA» è sostituito da «T2S DCA»;

b)

la definizione di «conto in contanti dedicato (DCA)»«(Dedicated Cash Account)» è sostituita dalla seguente:

«(3)

per «conto in contanti dedicato T2S (T2S DCA)» (T2S Dedicated Cash Account) si intende il conto detenuto da un titolare di conto T2S DCA aperto in TARGET2 e utilizzato per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S;»;

c)

la definizione di «evento di default» è modificata come segue:

i)

le parole «Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato in TARGET2» sono sostituite dalle parole «Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato T2S in TARGET2»;

ii)

al punto 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il caso in cui il soggetto non soddisfi più i criteri di accesso e/o i requisiti tecnici stabiliti [inserire riferimenti alle misure di recepimento delle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2 e, se del caso, dell'allegato V o delle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato T2S in TARGET2 o delle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato TIPS in TARGET2] o il caso in cui ne sia stata sospesa o revocata l'idoneità come controparte per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema;»;

iii)

il punto 8) lettera g) è sostituito dal seguente:

«g)

il caso in cui il saldo a credito del partecipante sul suo conto PM, T2S DCA o TIPS DCA ovvero tutti o una parte significativa dei beni del soggetto siano soggetti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a un ordine di sequestro, confisca o a qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del soggetto;»;

d)

la seguente definizione è aggiunta come punto 9):

«9)

per «conto in contanti dedicato TIPS (TIPS DCA)» (TIPS Dedicated Cash Account) si intende il conto di un titolare di conto TIPS DCA aperto in TARGET2 e utilizzato per la fornitura di sevizi di pagamento istantaneo in favore dei suoi clienti;»;

e)

è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.

L'uso di garanzie inidonee può comportare l'applicazione di sanzioni in conformità alla parte quinta dell'indirizzo (UE) 2015/510 (ECB/2014/60).»;

f)

al paragrafo 9, le parole «Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato in TARGET2» sono sostituite dalle parole «Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato T2S in TARGET2»;

g)

al paragrafo 10, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

il conto T2S DCA, TIPS DCA o PM che il soggetto detiene presso [inserire nome della BC] è sospeso o chiuso;»;

5.

L'allegato IV è modificato come segue:

a)

nel testo dell'allegato IV e nelle appendici, il termine «DCA» è sostituito da «T2S DCA»;

b)

il paragrafo 18 è modificato come segue:

i)

al punto 1, lettera b), il termine «DCA» è sostituito da «T2S DCA e TIPS DCA»;

ii)

è aggiunto il seguente paragrafo 1, lettera d) punto iv):

«iv)

al sistema ancillare, in quanto titolare di conto PM collegato, si applicano le seguenti tariffe per i servizi TIPS connessi con i conti TIPS DCA collegati:

Voci tariffarie

Tariffa

Nota esplicativa

Servizi di regolamento

Ordine di pagamento istantaneo

0,20 euro cent

Da applicare anche per operazioni non regolate

Richiesta di richiamo

0,00

 

Risposta negativa al richiamo

0,00

 

Risposta positiva al richiamo

0,20 euro cent

Da applicare al titolare del conto PM collegato associato ai conti TIPS DCA sui quali si effettua l'addebito (anche per operazioni non regolate)

I primi dieci milioni di ordini di pagamento istantaneo e risposte positive al richiamo, cumulativamente, ricevuti dalla piattaforma TIPS entro la fine del 2019, sono gratuiti. La [inserire il nome della BC] applicherà la tariffa al sistema ancillare in quanto titolare di conto PM collegato per ogni ulteriore ordine di pagamento istantaneo e risposta positiva al richiamo ricevuti dalla piattaforma TIPS entro la fine del 2019, nell'anno successivo.»;

6.

L'allegato V è modificato come segue:

a)

all'articolo 4, il punto 2 è modificato come segue:

i)

le parole «ordini di pagamento direttamente derivanti dalle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, o ad esse connessi» sono sostituite dalle parole «operazioni direttamente derivanti dalle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, o ad esse connessi»;

ii)

le parole «qualunque altro ordine di pagamento in euro diretto ai partecipanti a TARGET2» sono sostituite dalle parole «qualunque altra operazione in euro diretta a partecipanti a TARGET2»;

iii)

la frase «Per ragioni tecniche, ed a fini di chiarezza, i partecipanti che utilizzano Internet non possono effettuare ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto DCA» è sostituita come segue «Per ragioni tecniche, e a fini di chiarezza, i partecipanti che utilizzano Internet non possono effettuare ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA né ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA.»;

b)

nell'appendice IIA il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Nel caso di partecipanti diretti, si applicano le seguenti regole di fatturazione. Il partecipante diretto riceve le fatture relative al mese precedente che riportano le tariffe che devono essere corrisposte, non oltre la nona giornata lavorativa del mese seguente. I pagamenti devono essere effettuati non oltre la quattordicesima giornata lavorativa di tale mese sul conto specificato dalla [inserire il nome della BC] o essere addebitati su un conto specificato dal partecipante.».

(1)  Per «operatività diurna» si intende l'elaborazione diurna e quella di fine giornata.

(2)  Si conclude 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.

(3)  Inizia 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.»;


ALLEGATO III

«

ALLEGATO II ter

CONDIZIONI ARMONIZZATE PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DI UN CONTO IN CONTANTI DEDICATO TIPS (CONTO TIPS DCA) IN TARGET2

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni armonizzate (di seguito «Condizioni»), si applicano le definizioni seguenti:

per «sistema ancillare» si intende un sistema gestito da un soggetto insediato nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo (SEE) e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un'autorità competente e che osserva gli obblighi di sorveglianza per l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di volta in volta e pubblicati sul sito Internet della BCE (1), nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione o la registrazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari con (a) le obbligazioni monetarie regolate in TARGET2 e/o b) i fondi detenuti in TARGET2, conformemente a quanto previsto dall'indirizzo BCE/2012/27 e dagli accordi bilaterali a tal fine stipulati dal sistema ancillare e dalla BC dell'Eurosistema interessata,

per «utente autorizzato del conto» (authorised account user) si intende un soggetto che: (a) è intestatario di un codice identificativo (Business Identifier Code, BIC); (b) è registrato come tale da un titolare di conto TIPS DCA; e (c) è raggiungibile attraverso la piattaforma TIPS per il regolamento di pagamenti istantanei,

per «codice identificativo BIC» (Business Identifier Code, BIC) si intende un codice così come definito dalla norma ISO n. 9362,

per «succursale» (branch) si intende una succursale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del Regolamento (UE) n. 575/2013,

per «giornata lavorativa» (business day) o «giornata lavorativa TARGET2» (TARGET2 business day) si intende qualunque giornata nella quale TARGET2 è operativo per il regolamento di ordini di pagamento, così come stabilito nell'appendice III,

per «capacity opinion» si intende il parere relativo alla capacità giuridica di un determinato partecipante di assumere e adempiere le obbligazioni di cui alle presenti Condizioni,

per «banche centrali (BC)» (central banks, CBs) si intendono le BC dell'Eurosistema e le BCN connesse a TARGET2,

per «credit memorandum balance» (CMB) si intende un limite fissato dal titolare di conto TIPS DCA per l'uso di liquidità sul conto TIPS DCA da parte di una specifica reachable party,

per «BCN connessa» (connected NCB) si intende una BCN, diversa da una BCN dell'Eurosistema, che è connessa a TARGET2 in virtù di uno specifico accordo,

per «ente creditizio» (credit institution) si intende: (a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 [e, ove pertinente, inserire le disposizioni di legge nazionali che attuano l'articolo 2, paragrafo 5, della Direttiva 2013/36/UE] che è sottoposto a vigilanza da parte di un'autorità competente; ovvero (b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato che sia soggetto a controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente,

per «deposito» (deposit facility) si intende un'operazione dell'Eurosistema che le controparti possono utilizzare per effettuare depositi overnight presso una BCN a un tasso sui depositi predeterminato,

per «tasso sui depositi» (deposit facility rate) si intende il tasso di interesse applicabile al deposito,

per «conto in contanti dedicato TIPS (TIPS DCA)» (TIPS Dedicated Cash Account) si intende il conto detenuto da un titolare di conto TIPS DCA aperto in TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese], e utilizzato per la fornitura di sevizi di pagamento istantaneo in favore dei suoi clienti,

per «conto in contanti dedicato T2S» (T2S DCA) (T2S Dedicated Cash Account) si intende il conto detenuto da un titolare di conto T2S DCA aperto in TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese], e utilizzato per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S,

per «BCN dell'area dell'euro» (euro area NCB) si intende la BCN di uno Stato membro la cui valuta è l'euro,

per «BC dell'Eurosistema» (Eurosystem CB) si intende la BCE o una BCN dell'area dell'euro,

per «evento di default» (event of default) si intende qualunque evento imminente o attuale, il cui verificarsi può porre in pericolo l'adempimento da parte di un partecipante degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni o di qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra detto partecipante e la [inserire nome della BC] o qualunque altra BC, tra cui:

a)

il mancato rispetto da parte del partecipante di alcuno dei criteri di accesso di cui all'articolo 5 o dei requisiti stabiliti all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i) ovvero all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto iii);

b)

l'apertura di procedure di insolvenza nei confronti del partecipante;

c)

la presentazione di un'istanza per l'avvio delle procedure di cui alla lettera b);

d)

la dichiarazione scritta del partecipante di trovarsi nell'incapacità di pagare tutti o parte dei propri debiti o di adempiere gli obblighi assunti in relazione alla concessione di credito infragiornaliero;

e)

la conclusione da parte del partecipante di un accordo di natura concordataria con i propri creditori;

f)

il caso in cui il partecipante sia divenuto insolvente o incapace di pagare i propri debiti, ovvero sia ritenuto tale dalla propria BC;

g)

il caso in cui il saldo a credito del partecipante sul proprio conto TIPS DCA, conto PM o conto T2S DCA ovvero tutti o una parte significativa dei beni del partecipante siano soggetti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a un ordine di sequestro, confisca o a qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante;

h)

il caso in cui la partecipazione del partecipante in un altro sistema componente di TARGET2 e/o in un sistema ancillare sia stata sospesa o sia cessata;

i)

il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o dichiarazione precontrattuale resa dal partecipante, o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritiera;

j)

la cessione di tutti o di una parte significativa dei beni del partecipante,

per «modulo di informazione e controllo (ICM)» (Information and Control Module) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conto TIPS DCA che siano anche titolari di un conto PM collegato di ottenere informazioni online e di immettere ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA, e da conto TIPS DCA a conto PM, e di gestire la liquidità,

per «TIPS GUI» si intende il modulo sulla piattaforma TIPS che consente ai titolari di conti TIPS DCA di ottenere informazioni online e permette loro di immettere ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM,

per «messaggio di rete ICM» si intende l'informazione resa simultaneamente disponibile a tutti i titolari di conto PM o a un gruppo ristretto di titolari di conto PM attraverso l'ICM,

per «reachable party» si intende una parte che: a) è intestataria di un BIC; b) è designata come tale da un titolare di conto TIPS DCA; c) è corrispondente, cliente o succursale di un titolare di conto TIPS DCA; e d) è raggiungibile attraverso la piattaforma TIPS ed è in grado di immettere ordini di pagamento e di ricevere pagamenti, tramite il titolare di conto TIPS DCA, ovvero direttamente, se a ciò autorizzato dal titolare di conto TIPS DCA,

per «instructing party» si intende una parte designata come tale dal titolare di conto TIPS DCA e che è autorizzata a inviare e ricevere ordini di pagamento dalla piattaforma TIPS per conto di tale titolare di conto TIPS DCA o di una reachable party di tale titolare di conto TIPS DCA,

per «procedure di insolvenza» (insolvency proceedings) si intendono le procedure d'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

per «impresa d'investimento» (investment firm) si intende un'impresa d'investimento ai sensi del [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE], ad esclusione dei soggetti individuati nel [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE], a condizione che l'impresa d'investimento in questione sia:

a)

autorizzata e vigilata da un'autorità competente riconosciuta, che sia stata designata come tale ai sensi della direttiva 2014/65/CE; e

b)

abilitata a svolgere le attività di cui al [inserire le disposizioni nazionali di attuazione delle voci 2, 3, 6 e 7 della sezione A dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE],

per «ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA» (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto PM a un conto TIPS DCA,

per «ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM» (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto TIPS DCA a un conto PM,

per «operazione di rifinanziamento marginale» (marginal lending facility) si intende un'operazione dell'Eurosistema che può essere utilizzata dalle controparti per ricevere credito overnight da una BC dell'Eurosistema al tasso di rifinanziamento marginale predeterminato,

per «conto PM collegato» (Linked PM account) si intende il conto PM al quale è associato un conto TIPS DCA ai fini della gestione della liquidità e del pagamento delle tariffe TIPS,

per «fornitore dei servizi di rete TIPS» (TIPS network service provider) si intende un'impresa che: (a) ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per connettersi alla piattaforma in conformità alle regole e alle procedure di cui all'appendice V e ha stabilito un connessione tecnica con essa e (b) ha sottoscritto i termini e le condizioni di hosting per la connessione TIPS disponibili sul sito Internet della BCE,

per «partecipante» (participant) [o «partecipante diretto» (direct participant)] si intende un soggetto che detiene almeno un conto TIPS DCA (titolare di un conto TIPS DCA) e/o un conto PM (titolare di conto PM) e/o un conto T2S DCA (titolare di un conto T2S DCA) presso una BC dell'Eurosistema,

per «beneficiario» (payee), eccetto quando utilizzato nell'articolo 30 del presente allegato, si intende un titolare di conto TIPS DCA il cui conto TIPS DCA è accreditato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento,

per «ordinante» (payer) si intende un titolare di conto TIPS DCA il cui conto TIPS DCA è addebitato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento,

per «ordine di pagamento» (payment order), eccetto quando utilizzato negli articoli da 16 a 18 del presente allegato, si intende un ordine di pagamento istantaneo, una risposta positiva al richiamo, un ordine di trasferimento di liquidità da un conto PM a un conto TIPS DCA o un ordine di trasferimento di liquidità da un conto TIPS DCA a un conto PM,

per «ordine di pagamento istantaneo» (instant payment order), in linea con lo schema di pagamento SEPA relativo al bonifico istantaneo (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst), del Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council), si intende un'istruzione di pagamento che può essere eseguita 24 ore su 24 ogni giorno di calendario con notifica immediata o pressoché immediata al disponente,

per «richiesta di richiamo» (recall request) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un messaggio da un detentore di un conto TIPS DCA richiedente il rimborso di un ordine di pagamento istantaneo regolato,

per «risposta positiva al richiamo» (positive recall answer) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un ordine di pagamento disposto dal destinatario di una richiesta di richiamo, in risposta a una richiesta di richiamo, a beneficio del mittente di detta richiesta,

per «ente del settore pubblico» (public sector body) si intende un soggetto del «settore pubblico» come definito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3603/93,

per «Single Shared Platform (SSP)» si intende l'infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BCN fornitrici della SSP,

per «piattaforma TIPS» si intende l'infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BCN fornitrici della piattaforma TIPS,

per «BCN fornitrici della SSP» si intendono la Deutsche Bundesbank, la Banque de France e la Banca d'Italia nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la SSP nell'interesse dell'Eurosistema,

per «BCN fornitrici della piattaforma TIPS» si intendono la Deutsche Bundesbank, il Banco de España, la Banque de France e la Banca d'Italia nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la piattaforma TIPS nell'interesse dell'Eurosistema,

per «servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (servizio TIPS)» (TARGET Instant Payment Settlement service) si intende il regolamento in moneta di banca centrale di ordini di pagamento istantanei sulla piattaforma TIPS,

per «modulo di raccolta dei dati statici» (static data collection form) si intende il modulo predisposto da [inserire nome della BC] allo scopo di registrare i richiedenti l'apertura di un conto TIPS DCA ai servizi di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e registrareeventuali modifiche in ordine alla fornitura di tali servizi,

per «sospensione» (suspension) si intende la sospensione temporanea dei diritti e degli obblighi di un partecipante per un periodo di tempo determinato dalla [inserire il nome della BC],

per «TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese]» (TARGET2-[insert CB/country reference]) si intende il sistema componente di TARGET2 di [inserire BC],

per «TARGET2» (TARGET2) si intende l'insieme di tutti i sistemi componenti di TARGET2 delle BC,

per «sistema componente di TARGET2» (TARGET2 component system) si intende qualsiasi sistema di regolamento lordo in tempo reale (real-time gross settlement, RTGS) delle BC che fa parte di TARGET2,

per «partecipante a TARGET2» (TARGET2 participant) si intende un partecipante in un sistema componente di TARGET2,

per «malfunzionamento tecnico di TARGET2» (technical malfunction of TARGET2) si intende qualunque difficoltà, difetto o guasto dell'infrastruttura tecnica e/o del sistema informatico di TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese], o qualunque altro evento che renda impossibile dare esecuzione ai pagamenti in TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese],

per «TIPS Distinguished Name» o «TIPS DN» si intende l'indirizzo di rete per la piattaforma TIPS che deve essere incluso in tutti i messaggi indirizzati al sistema,

per «specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (UDFS)» (User Detailed Functional Specifications), si intende la versione più aggiornata delle UDFS, vale a dire la documentazione tecnica che descrive in dettaglio le modalità attraverso cui un titolare di conto TIPS DCA interagisce con TARGET2,

per «home account» si intende un conto aperto al di fuori del PM da parte di una BCN dell'area dell'euro per un ente creditizio insediato nell'Unione o nel SEE.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

Le presenti Condizioni regolano i rapporti tra le pertinenti BCN dell'area dell'euro e i relativi titolari di conti TIPS DCA per quanto attiene all'apertura e al funzionamento dei conti TIPS DCA.

Articolo 3

Appendici

1.   Le appendici seguenti costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni:

 

Appendice I: Parametri dei conti TIPS DCA — specifiche tecniche

 

Appendice II: Fac-simile dei capacity e country opionion

 

Appendice III: Giornata operativa

 

Appendice IV: Schema tariffario

 

Appendice V: Requisiti tecnici di connettività di TIPS

2.   In caso di conflitto o di difformità tra il contenuto di un'appendice e il contenuto di un'altra disposizione delle presenti Condizioni, queste ultime prevalgono.

Articolo 4

Descrizione generale di TARGET2

1.   TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale tramite conti PM, conti T2S DCA ai fini delle operazioni in titoli e conti TIPS DCA ai fini dei pagamenti istantanei.

2.   Le seguenti operazioni sono elaborate in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese]:

a)

operazioni direttamente derivanti dalle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, o ad esse connesse;

b)

regolamento della parte in euro delle operazioni in cambi che coinvolgono l'Eurosistema;

c)

regolamento dei trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di compensazione transfrontalieri di importo rilevante;

d)

regolamento dei trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di pagamento al dettaglio in euro di importanza sistemica;

e)

regolamento della parte in contante delle operazioni in titoli;

f)

ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA, ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM e ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA;

g)

ordini di pagamento istantaneo;

h)

risposte positive al richiamo;

i)

ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM e ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA; e

j)

qualunque altra operazione in euro diretta ai partecipanti a TARGET2.

3.   TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale attraverso conti PM, conti T2S DCA e conti TIPS DCA. TARGET2 è istituito e opera sulla base della SSP, attraverso la quale tutti gli ordini di pagamento sono immessi ed elaborati e i pagamenti sono ricevuti in modo definitivo con la stessa modalità tecnica. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti TIPS DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma TIPS. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti T2S DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma T2S.

4.   La [inserire nome della BC] è il fornitore dei servizi di cui alle presenti Condizioni. Gli atti e le omissioni delle BCN fornitrici della piattaforma TIPS sono considerati atti ed omissioni della [inserire il nome della BC], per i quali essa risponde ai sensi dell'articolo 23 del presente allegato. La partecipazione ai sensi delle presenti Condizioni non crea una relazione contrattuale tra i titolari di conto TIPS DCA e le BCN fornitrici della piattaforma TIPS quando queste ultime agiscono in tale veste. Le istruzioni, i messaggi o le informazioni che un titolare di conto TIPS DCA riceva dalla SSP o dalla piattaforma TIPS, o invii alla SSP o alla piattaforma TIPS, in relazione ai servizi forniti sulla base delle presenti Condizioni, sono considerati come ricevuti da, o inviati a [inserire il nome della BC].

5.   TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento composta da tutti i sistemi componenti di TARGET2, designati come «sistemi» secondo le rispettive normative nazionali di attuazione della direttiva 98/26/CE. TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] è designato come «sistema» ai sensi del [inserire la disposizione nazionale pertinente di attuazione della direttiva 98/26/CE].

6.   La partecipazione a TARGET2 ha luogo con la partecipazione a un sistema componente di TARGET2. Le presenti Condizioni descrivono i reciproci diritti ed obblighi dei titolari di conti TIPS DCA in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e della [inserire il nome della BC]. Le regole di elaborazione degli ordini di pagamento ai sensi delle presenti condizioni (titolo IV e appendice I) si riferiscono a tutti gli ordini di pagamento immessi o ai pagamenti ricevuti da qualunque titolare di conto TIPS DCA.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE

Articolo 5

Criteri di accesso

1.   I soggetti rientranti nelle categorie di seguito indicate sono idonei a diventare titolari di conto TIPS DCA in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese]:

a)

enti creditizi insediati nell'Unione o nel SEE, incluso il caso in cui essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;

b)

enti creditizi insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;

c)

BCN degli Stati membri e la BCE;

a condizione che i soggetti di cui alle lettere a) e b) non siano soggetti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato, la cui attuazione, a parere della [BC/riferimento Paese] una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2.

2.   La [inserire il nome della BC] può, a propria discrezione, ammettere anche i seguenti soggetti quali titolari di conti TIPS DCA:

a)

dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri, attivi sui mercati monetari;

b)

enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;

c)

imprese d'investimento insediate nell'Unione o nel SEE;

d)

soggetti gestori di sistemi ancillari e che agiscono in tale veste;

e)

enti creditizi o altri soggetti rientranti nelle categorie elencate alle lettere da a) a d), purché insediati in uno Stato con il quale l'Unione ha concluso un accordo monetario che consente a tali soggetti l'accesso ai sistemi di pagamento nell'Unione, subordinatamente alle condizioni stabilite nell'accordo monetario e sempre che il regime legale ad essi applicabile nel suddetto Stato sia equivalente alla legislazione dell'Unione di riferimento.

3.   Gli istituti di moneta elettronica, ai sensi del [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3)], non sono ammessi a partecipare a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese].

Articolo 6

Procedure di adesione

1.   Affinché la [inserire il nome della BC] apra un conto TIPS DCA a favore di un soggetto, questi deve rispettare i criteri di accesso delle disposizioni della [inserire il nome della BC] di attuazione dell'articolo 5 e deve:

a)

rispettare i seguenti requisiti tecnici:

i)

installare, gestire, operare e monitorare l'infrastruttura informatica necessaria per connettersi alla piattaforma TIPS e per immettere in essa ordini di pagamento. A tal fine, i richiedenti l'apertura di un conto TIPS DCA possono ricorrere a terzi, rimanendo comunque responsabili in via esclusiva. In particolare, i richiedenti l'apertura di un conto TIPS DCA devono concludere un accordo con uno o più fornitori di servizi di rete TIPS per ottenere la connessione e gli accessi necessari, conformemente alle specifiche tecniche contenute nelle appendici I e V; e

ii)

aver superato i collaudi richiesti da [inserire il nome della BC]; e

b)

soddisfare i seguenti requisiti legali:

i)

presentare un capacity opinion nella forma specificata nell'appendice II, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion non siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto;

ii)

per gli enti creditizi non insediati nel SEE che operano attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE, fornire un country opinion nella forma specificata nell'appendice II, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto; e

iii)

aver aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione al bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement).

2.   I soggetti che intendono aprire un conto TIPS DCA devono farne richiesta per iscritto alla [inserire nome della BC], allegando almeno la seguente documentazione/informazioni:

a)

moduli di raccolta dei dati statici predisposti dalla [inserire nome della BC], debitamente compilati;

b)

il capacity opinion, se richiesto dalla [inserire il nome della BC];

c)

il country opinion, se richiesto dalla [inserire il nome della BC]; e

d)

prova dell'adesione allo schema SCT Inst.

3.   La [inserire nome della BC] può altresì richiedere qualunque ulteriore informazione ritenga necessaria per decidere sulla richiesta di apertura di un conto TIPS DCA.

4.   La [inserire nome della BC] respinge la richiesta di apertura di conto TIPS DCA se:

a)

non sono soddisfatti i criteri di accesso di cui all'articolo 5;

b)

non sono soddisfatti uno o più dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 1; e/o

c)

l'apertura di un conto TIPS DCA, a giudizio della [inserire nome della BC], ponga a rischio la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero possa pregiudicare lo svolgimento delle funzioni della [inserire nome della BC] come descritte nel [fare riferimento al diritto nazionale applicabile] e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali.

5.   Entro un mese dalla ricezione della richiesta di apertura di un conto TIPS DCA, la [inserire nome della BC] comunica al richiedente l'apertura di un conto TIPS DCA la propria decisione al riguardo. Qualora la [inserire nome della BC] richieda informazioni aggiuntive ai sensi del paragrafo 3, la decisione è comunicata entro un mese dalla ricezione da parte della [inserire nome della BC] delle suddette informazioni dal richiedente l'apertura di un conto TIPS DCA. Qualunque decisione di rigetto deve indicarne i motivi.

Articolo 7

Titolari di conti TIPS DCA

1.   I titolari di conti TIPS DCA in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6. Essi devono avere almeno un conto TIPS DCA presso la [inserire il nome della BC].

2.   Al fine di inviare messaggi alla piattaforma TIPS, i titolari di conti TIPS DCA possono accedere alla piattaforma TIPS:

a)

direttamente, e/o

b)

utilizzando una o più instructing party.

Per entrambi tali metodi di accesso, il titolare di conto TIPS DCA utilizza uno o più TIPS Distinguished Name (TIPS DN).

3.   Al fine di ricevere messaggi dalla piattaforma TIPS, i titolari di conto TIPS DCA accedono alla piattaforma TIPS,

a)

direttamente; o

b)

mediante un'instructing party.

Per entrambi tali metodi di accesso, il titolare di conto TIPS DCA utilizza un solo TIPS Distinguished Name (TIPS DN) per ricevere ordini di pagamento istantanei.

4.   Qualora il titolare di conto TIPS DCA scelga di interagire con la piattaforma TIPS mediante un'instructing party, come stabilito ai paragrafi 2 e 3, i messaggi ricevuti o inviati mediante l'instructing party sono considerati come ricevuti da o inviati al titolare di conto TIPS DCA. I titolari di conto TIPS DCA sono vincolati da tali azioni, a prescindere dal contenuto o da qualsiasi violazione del contratto o di ogni altro accordo fra detti titolari di conto TIPS DCA e qualsiasi instructing party designata.

Articolo 8

Reachable party

1.   I titolari di conti TIPS DCA possono designare uno o più reachable party. Le reachable party devono aver aderito allo schema SCT Inst e sottoscritto l'accordo di adesione relativo al bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement).

2.   I titolari di conti TIPS DCA forniscono alla [inserire il nome della BC] prova dell'adesione allo schema SCT Inst da parte di ogni reachable party designata.

3.   Il titolare di un conto TIPS DCA informa la [inserire il nome della BC] nel caso in cui una reachable party cessi di aderire allo schema SCT Inst e, senza indebito ritardo, adotta le misure necessarie per impedire a tale soggetto di accedere al conto TIPS DCA.

4.   Il titolare di conto TIPS DCA può designare una o più instructing party per le proprie reachable party.

5.   Qualora un titolare di conto TIPS DCA designi una o più reachable party e/o una o più instructing party in conformità ai paragrafi 1 o 4, rispettivamente, i messaggi ricevuti da tali reachable party e, se del caso, mediante tali instructing party sono considerati come ricevuti dal titolare del conto TIPS DCA. Analogamente, i messaggi inviati a tali reachable party o, se del caso, mediante tali instructing party sono considerati come inviati al titolare del conto TIPS DCA. I titolari di conto TIPS DCA sono vincolati da tali azioni, a prescindere dal contenuto o da qualsiasi violazione del contratto o di ogni altro accordo fra detti titolari di conto TIPS DCA e uno dei soggetti di cui ai paragrafi 1 e 4.

Articolo 9

Fornitori di servizi di rete TIPS

1.   I partecipanti utilizzano uno o più fornitori di servizi di rete TIPS per lo scambio di messaggi con la piattaforma TIPS e concludono un accordo separato con tali fornitori a tale fine.

2.   Un elenco di fornitori di servizi di rete TIPS, come modificato di tanto in tanto, è disponibile sul sito Internet della BCE. Tale elenco viene fornito solo a scopo informativo. Nel caso in cui un fornitore di servizi di rete TIPS sia rimosso dall'elenco dei fornitori di servizi di rete TIPS, la [inserire nome della BC] ne informa i titolari di conto TIPS DCA che utilizzano tale fornitore di servizi di rete TIPS.

3.   La [inserire nome della BC] non è responsabile per gli atti, errori od omissioni di un fornitore di servizi di rete TIPS (inclusi quelli dei suoi amministratori, del suo personale e suoi subcontraenti) quale fornitore dei servizi di rete TIPS, o per qualunque atto, errore od omissione dei fornitori di servizi di rete TIPS selezionati dai partecipanti per accedere alla piattaforma TIPS. La [inserire nome della BC] non è neppure responsabile per le perdite o i danni risultanti dalla cessazione della fornitura di una connessione alla piattaforma TIPS da parte di un fornitore di servizi di rete TIPS né a causa della non osservanza da parte dei fornitori di servizi di rete TIPS dei requisiti di connettività stabiliti nell'appendice V e in essa richiamati, né a causa della risoluzione dei termini e delle condizioni di hosting per la connessione TIPS.

Articolo 10

Sponsorizzazione di fornitori di servizi di rete

1.   Qualora un titolare di conto TIPS DCA intenda utilizzare i servizi di un fornitore di servizi di rete non incluso nell'elenco dei fornitori di servizi di rete TIPS DCA di cui all'articolo 9, paragrafo 2, il titolare del conto TIPS DCA può fare richiesta alla [inserire nome della BC] di avviare la valutazione in merito alla possibilità per tale fornitore di operare come fornitore di servizi di rete TIPS.

2.   Un fornitore di servizi di rete può operare come fornitore di servizi di rete TIPS a condizione che abbia superato positivamente la valutazione condotta in conformità alle regole e alla procedura stabilite nell'appendice V e a seguito della sottoscrizione dei termini e delle condizioni di hosting per la connessione TIPS come pubblicati sul sito Internet della BCE e aggiornati di volta in volta.

3.   La [inserire nome della BC] informa il titolare del conto TIPS DCA del risultato della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 entro 120 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta. In caso di rigetto del fornitore di servizi di rete, la [inserire nome della BC] informa il titolare del conto TIPS DCA dei motivi di rigetto.

4.   La richiesta di cui al paragrafo 1 può essere presentata alla [inserire nome della BC] a partire dal 1o giugno 2019.

Articolo 11

Directory di TIPS

1.   La directory di TIPS è l'elenco dei titolari di conto TIPS DCA e delle reachable party.

Essa è aggiornata quotidianamente.

2.   I titolari di conto TIPS DCA possono distribuire la directory di TIPS esclusivamente alle proprie succursali, alle reachable party e alle instructing party da essi designate. Le reachable party possono distribuire la directory di TIPS esclusivamente alle proprie succursali.

3.   Un determinato BIC può comparire una sola volta nella directory TIPS.

4.   I titolari di conto TIPS DCA riconoscono che la [inserire nome della BC] e altre BC possono rendere pubblici i loro nomi e relativi BIC. Inoltre, la [inserire nome della BC] e altre BC possono rendere pubblici i nomi e relativi BIC delle reachable party designate dai titolari di conto TIPS DCA e questi ultimi assicurano che le reachable party abbiano acconsentito a tale pubblicazione.

TITOLO III

OBBLIGHI DELLE PARTI

Articolo 12

Obblighi della [inserire nome della BC] e dei titolari di conto TIPS DCA

1.   La [inserire nome della BC] apre su richiesta del titolare del conto TIPS DCA e gestisce [uno o più] conto/i TIPS DCA denominati in euro. Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti Condizioni o richiesto dalla legge, la [inserire nome della BC] utilizza, nei limiti della ragionevolezza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere gli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti Condizioni, senza garanzia di risultato.

2.   Le azioni adottate dalle reachable party e dai soggetti che impartiscono istruzioni sono considerate come adottate dal titolare di conto TIPS DCA, anche ai fini della direttiva 98/26/CE.

3.   Il titolare di conto TIPS DCA registra se stesso e le proprie reachable party quali utenti autorizzati del conto a fini di regolamento. A tal fine, registra esclusivamente il proprio BIC e/o quello di una reachable party.

4.   Le tariffe per i servizi sui conti TIPS DCA sono stabilite nell'appendice IV. Il titolare del conto PM collegato risponde del pagamento di tali tariffe.

5.   I titolari di conti TIPS DCA assicurano di essere permanentemente connessi alla piattaforma TIPS mediante il TIPS DN utilizzato al fine di ricevere messaggi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3.

6.   I titolari di conti TIPS DCA che abbiano designato una reachable party assicurano che quest'ultimo sia permanentemente connesso alla piattaforma TIPS mediante il TIPS DN utilizzato al fine di ricevere messaggi ai sensi dell'articolo 8.

7.   Il titolare di un conto TIPS DCA dichiara e garantisce a [inserire nome della BC] che l'adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni non è in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamento o statuto al medesimo applicabile o con qualunque accordo al quale sia vincolato.

8.   I titolari di conti TIPS DCA garantiscono una corretta gestione della liquidità nel conto TIPS DCA. Tale obbligo include, a titolo esemplificativo, ottenere regolarmente informazioni sulla propria posizione di liquidità. La [inserire nome della BC] fornisce un estratto conto giornaliero a ciascun titolare di conto TIPS DCA che abbia optato per tale servizio sulla piattaforma TIPS. Sono disponibili estratti conto giornalieri per ogni giornata operativa TARGET2.

9.   Spetta ai titolari di conto TIPS DCA, nel proprio interesse e ai sensi del loro accordo separato con il proprio fornitore di servizi di rete TIPS, monitorare che il fornitore di servizi di rete TIPS prescelto continui a fornire una connessione attiva alla piattaforma TIPS e mantenga la sua condizione di fornitore di servizi di rete TIPS. Tale connessione deve essere conforme alle condizioni dettate nei requisiti di connettività stabiliti e richiamati nell'appendice V.

Articolo 13

Designazione, sospensione o cessazione di un conto PM collegato

1.   Il titolare di conto TIPS DCA designa un conto PM collegato. Il conto PM collegato può essere detenuto in un sistema componente di TARGET2 diverso da TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e può appartenere a un soggetto giuridico diverso dal titolare del conto TIPS DCA. Un conto PM collegato può essere collegato a un massimo di 10 conti TIPS DCA.

2.   Non può essere designato come titolare di un conto PM collegato un titolare di conto PM che utilizza un accesso via Internet.

3.   Qualora il titolare del conto PM collegato e il titolare del conto TIPS DCA siano soggetti giuridici diversi, e la partecipazione di tale titolare di conto PM collegato sia sospesa o cessata, la [inserire nome della BC] e il titolare del conto TIPS DCA adottano tutte le misure ragionevoli e praticabili per limitare i danni o le perdite. Il titolare di conto TIPS DCA adotta tutte le misure necessarie per designare senza indugio un nuovo titolare di conto PM collegato che risponderà di ogni fattura in sospeso.

4.   La [inserire nome della BC] non è responsabile per qualunque perdita subita dal titolare di conto TIPS DCA quale conseguenza della sospensione o cessazione della partecipazione del titolare del conto PM collegato.

Articolo 14

Cooperazione e scambio d'informazioni

1.   Nell'adempimento delle proprie obbligazioni e nell'esercizio dei propri diritti ai sensi delle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] e i titolari di conti TIPS DCA devono cooperare strettamente per assicurare la stabilità, la solidità e la sicurezza di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese]. Essi devono scambiarsi qualunque informazione o documentazione rilevante per l'adempimento dei propri obblighi e per l'esercizio dei rispettivi diritti ai sensi delle presenti Condizioni, fatti salvi eventuali obblighi di segreto bancario.

2.   La [inserire nome della BC] istituisce e mantiene un tavolo operativo per assistere i titolari di conti TIPS DCA in caso di difficoltà connesse all'operatività del sistema.

3.   Informazioni aggiornate sullo stato di operatività della piattaforma TIPS e della SSP sono disponibili rispettivamente sul sistema informativo di TARGET2 (TARGET2 Information System, T2IS) e sul sistema informativo TIPS (TIPS Information System) sulle pagine dedicate del sito Internet della BCE. Il T2IS e il sistema informativo di TIPS possono essere utilizzati per ottenere informazioni su ogni evento che incida sulla normale operatività della SSP e della piattaforma TIPS.

4.   La [inserire nome della BC] può inviare comunicazioni ai titolari di conto TIPS DCA tramite messaggio di rete ICM, qualora questi siano anche titolari di conto PM, o mediante qualunque altro mezzo di comunicazione.

5.   I titolari di conti TIPS DCA sono tenuti a presentare nuovi moduli di raccolta dei dati statici alla [inserire nome della BC] e a provvedere al tempestivo aggiornamento di quelli già presentati. I titolari di conti TIPS DCA sono tenuti a verificare l'esattezza delle informazioni ad essi relative immesse in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] dalla [inserire nome della BC].

6.   I titolari di conti TIPS DCA informano la [inserire nome della BC] di qualunque modifica relativa alla loro capacità giuridica e di qualunque modifica legislativa suscettibile di incidere su questioni coperte dal country opinion che li riguarda. I titolari di conti TIPS DCA informano altresì la [inserire nome della BC] qualora non soddisfino più i requisiti per l'adesione allo schema SCT Inst.

7.   I titolari di conti TIPS DCA informano la [inserire nome della BC] di ogni reachable party da essi registrata e di ogni modifica relativa a tali reachable party registrate.

8.   I titolari di conti TIPS DCA informano immediatamente la [inserire nome della BC] nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi.

TITOLO IV

GESTIONE DEI CONTI TIPS DCA ED ELABORAZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO

Articolo 15

Apertura e gestione dei conti TIPS DCA

1.   La [inserire nome della BC] apre e gestisce almeno un conto TIPS DCA per ciascun titolare di conto TIPS DCA. Un conto TIPS DCA è identificato attraverso un numero unico di conto di massimo 34 caratteri che sarà strutturato come segue:

 

Nome

Formato

Contenuto

Parte A

Tipo di conto

1 carattere esatto

«I» per conto per pagamenti istantanei

Codice paese della banca centrale

2 caratteri esatti

Codice paese ISO 3166-1

Codice valuta

3 caratteri esatto

EUR

Parte B

Titolare del conto

11 caratteri esatto

BIC

Parte C

Sotto-classificazione del conto

Fino a 17 caratteri

Testo libero (alfanumerico) fornito dal titolare del conto TIPS DCA

2.   Non sono ammessi saldi a debito sui conti TIPS DCA.

3.   Ai fini del calcolo delle riserve obbligatorie minime, la remunerazione dei saldi overnight e il ricorso automatico alle operazioni di rifinanziamento marginale, il titolare di conto TIPS DCA collega il proprio conto TIPS DCA con un [inserire conto PM/Home Account, a seconda del caso] che detiene presso [inserire nome della BC].

4.   Qualora il titolare di conto TIPS DCA assolva in modo diretto il proprio obbligo di riserva, ogni saldo di fine giornata sul conto TIPS DCA registrato in conformità all'appendice III sarà preso in considerazione ai fini delle relative riserve obbligatorie minime. Qualora il titolare di conto TIPS DCA assolva la propria riserva obbligatoria in modo indiretto, il relativo conto TIPS DCA non può essere collegato a un conto PM o a un altro conto detenuto dal proprio intermediario, giacché, ove le riserve minime obbligatorie siano detenute indirettamente, i conti dei titolari di conti TIPS DCA non possono essere aggregati con i conti detenuti dall'intermediario attraverso il quale il titolare di conto TIPS DCA soddisfa gli obblighi di riserva minima.

5.   I conti TIPS DCA sono remunerati al tasso dello 0 % o al tasso di deposito, se inferiore, tranne che non vengano impiegati per detenere riserve obbligatorie minime. In tal caso, il calcolo e il pagamento del rendimento delle riserve minime sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2531/98 e dal regolamento (CE) n. 1745/2003.

Articolo 16

Tipologie di ordini di pagamento nei conti TIPS DCA

Ai fini del servizio TIPS, costituiscono ordini di pagamento:

a)

ordini di pagamento istantanei;

b)

risposte positive al richiamo; e

c)

ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM.

Articolo 17

Accettazione e rigetto degli ordini di pagamento

1.   Gli ordini di pagamento nell'accezione di cui all'articolo 16 e immessi dai titolari di conti TIPS DCA si considerano accettati dalla [inserire nome della BC] se:

a)

il messaggio di pagamento è stato recapitato alla piattaforma TIPS dai rispettivo fornitore di servizi di rete TIPS; e

b)

il messaggio di pagamento rispetta le regole relative al formato e le condizioni di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e supera il controllo di doppia immissione descritto nell'appendice I.

2.   La [inserire nome della BC] rigetta immediatamente qualunque ordine di pagamento che non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1. La [inserire nome della BC] informa il titolare di conto TIPS DCA di qualunque rigetto di ordini di pagamento, come specificato nell'appendice I. Per chiarezza, si precisa che qualora l'ordine di pagamento sia stato immesso tramite un'instructing party.i o da una reachable party per conto del titolari di conto TIPS DCA, l'instructing party.o la reachable party riceveranno il rigetto.

Articolo 18

Elaborazione degli ordini di pagamento su conti TIPS DCA

1.   La piattaforma TIPS appone la propria marca temporale per l'elaborazione di ordini di pagamento in base alla sequenza di ricezione.

2.   Tutti i pagamenti immessi in TARGET2-[inserire il riferimento alla BC/paese] sono elaborati in base al criterio «primo entrato - primo uscito» senza criteri di priorità né riordino.

3.   Una volta che il pagamento istantaneo sia stato accettato come stabilito all'articolo 17, TARGET2-[inserire il riferimento alla BC/paese] verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto TIPS DCA dell'ordinante.

a)

Qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, il pagamento istantaneo è rigettato;

b)

Qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, l'ammontare corrispondente è riservato in attesa della risposta del beneficiario. In caso di accettazione da parte del beneficiario, il pagamento istantaneo è regolato e la riserva è revocata simultaneamente. Nel caso di rigetto da parte dell'ordinante o in mancanza di risposta tempestiva, nell'accezione di cui allo schema SCT Inst, l'ordine di pagamento istantaneo è eliminato e la riserva è revocata simultaneamente.

4.   I fondi riservati in conformità al paragrafo 3, lettera b) non sono disponibili per il regolamento di successivi ordini di pagamento. Ai fini dell'articolo 15, paragrafi 4 e 5, i fondi riservati sono considerati nel calcolo per il rispetto degli obblighi di riserva minima e la remunerazione del saldo overnight del titolare del conto TIPS DCA.

5.   Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), TARGET2-[inserire il riferimento alla BC/paese] rigetta gli ordini di pagamento istantaneo qualora l'ammontare dell'ordine di pagamento superi il CMB applicabile.

6.   A seguito dell'accettazione di un ordine di trasferimento di liquidità da un conto TIPS DCA a un conto PM come stabilito all'articolo 17, TARGET2-[inserire il riferimento alla BC/paese] verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto TIPS DCA dell'ordinante. Qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, l'ordine di trasferimento di liquidità è rigettato. Qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, l'ordine di trasferimento di liquidità è regolato immediatamente.

7.   A seguito dell'accettazione di una risposta positiva al richiamo come stabilito all'articolo 17, TARGET2-[inserire il riferimento alla BC/paese] verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto TIPS DCA sul quale si effettua l'addebito. Qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, la risposta positiva al richiamo è rigettata. Qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, la risposta positiva al richiamo è regolata immediatamente.

8.   Fatto salvo il paragrafo 7, TARGET2-[inserire nome riferimento alla BC/paese] rigetta le risposte positive al richiamo qualora l'ammontare dell'ordine di pagamento superi il CMB applicabile.

Articolo 19

Richiesta di richiamo

1.   Il titolare di un conto TIPS DCA può immettere una richiesta di richiamo.

2.   La richiesta di richiamo è inoltrata al beneficiario dell'ordine di pagamento istantaneo regolato che può rispondere positivamente, con una risposta positiva al richiamo, o negativamente, con una risposta negativa al richiamo.

Articolo 20

Momento di immissione, momento di irrevocabilità

1.   Ai fini della prima frase dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5 della direttiva 98/26/CE e della [inserire estremi della legge nazionale di attuazione di tali articoli della Direttiva 98/26/CE]:

a)

gli ordini di pagamento istantaneo sono considerati immessi in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e sono irrevocabili nel momento in cui i relativi fondi sul conto TIPS DCA del titolare di conto TIPS DCA sono riservati;

b)

gli ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM e le risposte positive al richiamo sono considerate immesse in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e sono irrevocabili nel momento in cui il relativo conto TIPS DCA è addebitato.

2.   I trasferimenti di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA sono regolati dalle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2 come stabilito nell'allegato II all'indirizzo ECB/2012/27 applicabili al sistema componente TARGET2 dal quale hanno origine.

TITOLO V

REQUISITI DI SICUREZZA, ASPETTI DI CONTINGENCY E INTERFACCE UTENTE

Articolo 21

Requisiti di sicurezza e aspetti di contingency

1.   I titolari di conto TIPS DCA pongono in essere controlli di sicurezza adeguati a proteggere i propri sistemi dall'accesso e dall'uso non autorizzati. I titolari di conto TIPS DCA sono responsabili in via esclusiva dell'adeguata protezione della riservatezza, integrità e disponibilità dei propri sistemi.

2.   I titolari di conto TIPS DCA informano la [inserire nome della BC] di qualunque evento che danneggia la sicurezza della propria infrastruttura tecnica e, ove opportuno, di incidenti che danneggiano la sicurezza dell'infrastruttura tecnica di terzi fornitori. La [inserire nome della BC] può chiedere ulteriori informazioni riguardanti l'incidente e richiedere che i titolari di conto TIPS DCA adottino misure adeguate a evitare il ripetersi di un evento del genere.

3.   Nel caso in cui un titolare di conto TIPS DCA abbia un problema che gli impedisca di regolare ordini di pagamento istantaneo e risposte positive al richiamo in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese], è sua responsabilità risolvere il problema.

4.   Nel caso in cui un titolare di conto TIPS DCA immetta un numero straordinariamente alto di messaggi che ponga in pericolo la stabilità della piattaforma TIPS e, quando gli sia richiesto dalla [inserire nome della BC], non provveda senza indugio a evitare tale condotta, la [inserire nome della BC] può bloccare l'ingresso nella piattaforma TIPS di tutti gli ulteriori messaggi immessi da tale titolare di conto TIPS DCA.

5.   La [inserire nome della BC] può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi in capo a tutti i titolari di conto TIPS DCA o ai titolari di conto TIPS DCA che siano ritenuti problematici da parte della [inserire nome della BC].

Articolo 22

Interfacce utente

1.   Il titolare di conto TIPS DCA o il titolare del conto PM collegato che agisce per suo conto, utilizza uno o entrambi i seguenti mezzi per accedere al conto TIPS DCA:

a)

connessione diretta alla piattaforma TIPS in modalità U2 A o A2 A; ovvero

b)

le funzionalità di gestione della liquidità dell'ICM per il servizio TIPS.

2.   La connessione diretta alla piattaforma TIPS consente ai titolari di conto TIPS DCA di:

a)

accedere a informazioni riguardanti i propri conti e di gestire i CMB;

b)

disporre ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM; e

c)

gestire determinati dati statici.

3.   Le funzionalità di gestione della liquidità dell'ICM per il servizio TIPS consentono al titolare del conto PM collegato di:

a)

accedere a informazioni riguardanti il saldo dei conti TIPS DCA;

b)

gestire liquidità e disporre ordini di trasferimento di liquidità ai conti TIPS DCA e dagli stessi.

Ulteriori dettagli di natura tecnica sulle interfacce per l'utente sono contenuti nell'appendice I.

Per quanto riguarda l'ICM, ulteriori dettagli tecnici sono contenuti in [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'appendice I all'Allegato II al presente indirizzo],

TITOLO VI

REGIME DI RESPONSABILITÀ E PROBATORIO

Articolo 23

Regime di responsabilità

1.   Nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] e i titolari di conti TIPS DCA sono tenuti ad osservare reciprocamente, nei limiti della ragionevolezza, un generale dovere di diligenza.

2.   La [inserire nome della BC] è responsabile nei confronti dei propri titolari di conto TIPS DCA nei casi di frode (che include ma non è limitata alla condotta dolosa) o colpa grave, per qualunque perdita derivante dall'operatività di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese]. Nei casi di colpa ordinaria, la responsabilità della [inserire nome della BC] è limitata ai danni diretti causati al titolare di conto TIPS DCA, vale a dire l'ammontare dell'operazione in questione e/o la perdita dei relativi interessi, escluso qualunque danno indiretto.

3.   La [inserire nome della BC] non è responsabile per eventuali danni causati da qualunque malfunzionamento o guasto nell'infrastruttura tecnica (inclusi a titolo meramente esemplificativo l'infrastruttura informatica della [inserire nome della BC], programmi, dati, applicazioni o reti), se tale malfunzionamento o guasto si verifica nonostante la [inserire nome della BC] abbia adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie a proteggere l'infrastruttura da malfunzionamenti o guasti nonché a eliminare le conseguenze che ne sono derivate.

4.   La [inserire nome della BC] non è responsabile:

a)

nei limiti in cui il danno è causato dal titolare di conto TIPS DCA; o

b)

se il danno deriva da eventi esterni che sfuggono al controllo che la [inserire nome della BC] può ragionevolmente esercitare (forza maggiore).

5.   Salvo quanto previsto dalle [inserire le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2015/2366], i paragrafi da 1 a 4 si applicano nei limiti in cui la responsabilità della [inserire nome della BC] possa essere esclusa.

6.   La [inserire nome della BC] e i titolari di conti TIPS DCA adottano tutte le misure ragionevoli e praticabili per limitare i danni o le perdite di cui al presente articolo.

7.   Nell'adempimento di tutti o di parte degli obblighi di cui alle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] può incaricare terzi ad agire in proprio nome, in particolare fornitori di servizi di telecomunicazione o di rete, o altri soggetti, se ciò risulta necessario per adempiere gli obblighi della [inserire nome della BC] o rappresenta una prassi standard di mercato. L'obbligo della [inserire nome della BC] è limitato all'accuratezza nella selezione di tali terzi e nell'affidamento dell'incarico loro attribuito e la responsabilità della [inserire nome della BC] è limitata in modo corrispondente. Ai fini del presente paragrafo, le BCN fornitrici della SSP e le BCN fornitrici della piattaforma TIPS non sono considerate terzi.

Articolo 24

Regime probatorio

1.   Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti Condizioni, tutti i pagamenti e i messaggi relativi all'elaborazione dei pagamenti relativi al conto TIPS DCA, quali le conferme di addebito o accredito, o gli estratti-conto, tra la [inserire nome della BC] e i titolari di conto TIPS DCA, sono effettuati per il tramite del fornitore dei servizi di rete TIPS.

2.   Le registrazioni in forma elettronica o scritta dei messaggi conservate dalla [inserire nome della BC] o dal fornitore dei servizi di rete TIPS sono accettate quale mezzo di prova dei pagamenti effettuati attraverso la [inserire nome della BC]. La versione memorizzata o stampata del messaggio originale del fornitore dei servizi di rete TIPS è accettata quale mezzo di prova, a prescindere dalla forma del messaggio originale.

3.   La [inserire nome della BC] tiene registrazioni complete degli ordini di pagamento immessi e dei pagamenti ricevuti dai titolari di conti TIPS DCA per un periodo di [inserire il periodo richiesto in base alla legge applicabile] dal momento in cui tali ordini di pagamento sono immessi e i pagamenti sono ricevuti, posto che tali registrazioni complete coprano un periodo minimo di cinque anni per ogni titolare di conto TIPS DCA in TARGET2 che sia soggetto a vigilanza continua in ragione delle misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri, o un periodo maggiore se ciò è richiesto da specifici regolamenti.

4.   I libri contabili e i registri della [inserire nome della BC] (siano essi in forma cartacea, microfilm, microfiche, in forma elettronica o magnetica, in qualunque altra forma meccanicamente riproducibile o altro) sono accettati come mezzo di prova di qualunque obbligo dei titolari di conti TIPS DCA e di qualunque fatto ed evento su cui le parti facciano affidamento.

TITOLO VII

CESSAZIONE E CHIUSURA DEI CONTI TIPS DCA

Articolo 25

Durata e cessazione ordinaria dei conti TIPS DCA

1.   Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, un conto TIPS DCA in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] è aperto a tempo indeterminato.

2.   Un titolare di conto TIPS DCA può chiudere il suo conto TIPS DCA in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] in qualunque momento dandone un preavviso di 14 giornate lavorative, salvo che abbia concordato con la [inserire nome della BC] un preavviso di durata inferiore.

3.   La [inserire nome della BC] può recedere in relazione al conto TIPS DCA di un titolare di conto TIPS DCA in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] in qualunque momento dandone un preavviso di tre mesi, salvo che abbia concordato con quel titolare di conto TIPS DCA un preavviso di durata diversa.

4.   A seguito della cessazione del conto TIPS DCA, gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 29 rimangono in vigore per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data della cessazione.

5.   A seguito della cessazione, il conto TIPS DCA è chiuso conformemente all'articolo 27.

Articolo 26

Sospensione e cessazione straordinaria della partecipazione

1.   La partecipazione di un titolare di conto TIPS DCA a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] cessa con effetto immediato e senza preavviso ovvero è sospesa se si verifica uno dei seguenti eventi di default:

a)

l'apertura di procedure d'insolvenza; e/o

b)

la perdita da parte del titolare del conto TIPS DCA dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5.

Ai fini del presente paragrafo, l'adozione di un'azione di risoluzione nel senso di cui alla Direttiva 2014/59/UE nei confronti di un titolare di un conto PM non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di insolvenza.

2.   La [inserire nome della BC] può disporre la cessazione senza preavviso o la sospensione della partecipazione del titolare di conto TIPS DCA a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] se:

a)

si verificano uno o più eventi di default (diversi da quelli di cui al paragrafo 1);

b)

il titolare di conto TIPS DCA compie una grave violazione delle presenti Condizioni;

c)

il titolare di conto TIPS DCA non adempie alcuno degli obblighi assunti nei confronti della [inserire nome della BC];

d)

il titolare di conto TIPS DCA non ha più un accordo in vigore con il fornitore dei servizi di rete TIPS per ottenere la necessaria connessione alla piattaforma TIPS.

e)

si verifica qualunque altro evento riguardante i titolari di conto TIPS DCA che, a giudizio della [inserire nome della BC], potrebbe porre in pericolo la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero potrebbe pregiudicare lo svolgimento da parte della [inserire nome della BC] dei propri compiti, così come descritti nel [fare riferimento al diritto nazionale pertinente] e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali.

3.   Nell'esercizio del potere discrezionale di cui al paragrafo 2, la [inserire nome della BC] tiene conto, fra le altre cose, della gravità dell'evento di default o degli eventi menzionati alle lettere da a) a c) del paragrafo 2.

4.   Nel caso in cui la [inserire nome della BC] disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione di un titolare di un conto TIPS DCA a TARGET2 [inserire il riferimento a BC/paese] ai sensi del paragrafo 1 o 2, la [inserire nome della BC] informa immediatamente di tale sospensione o cessazione, mediante un messaggio di rete ICM le altre BC e gli altri titolari di conti PM in tutti i sistemi componenti di TARGET2. Tale messaggio si considera emesso dalla BC di appartenenza del titolare del conto PM che ha ricevuto il messaggio.

Spetta ai titolari di conti PM collegati informare i relativi titolari di conti TIPS DCA collegati della sospensione o cessazione della partecipazione a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese].

5.   A seguito della cessazione della partecipazione di un titolare di conto TIPS DCA, TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] non accetta nessun nuovo ordine di pagamento da parte di tale titolare di conto TIPS DCA o a favore di esso.

6.   Se il titolare di un conto TIPS DCA è sospeso da TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese], in base a presupposti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), la BC del titolare di conto TIPS DCA sospeso:

a)

rigetta tutti i suoi ordini di pagamento in entrata;

b)

rigetta tutti i suoi ordini di pagamento in uscita; o

c)

rigetta gli ordini di pagamento sia in entrata che in uscita.

7.   Se il titolare di un conto TIPS DCA è sospeso da TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese], in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettera a), la BC del titolare di conto TIPS DCA sospeso rigetta tutti ordini di pagamento pagamenti in entrata e in uscita.

8.   La [inserire nome della BC] elabora ordini di pagamento istantaneo di un titolare di conto TIPS DCA la cui partecipazione a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese],sia stata sospesa o cessata ai sensi del paragrafo 1 o 2 e in relazione al quale la [inserire nome della BC] ha riservato fondi su un conto TIPS DCA ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera b) prima della sospensione o cessazione.

Articolo 27

Chiusura dei conti TIPS DCA

1.   I titolari di conti TIPS DCA possono richiedere alla [inserire nome della BC] di chiudere i propri conti TIPS DCA in qualunque momento, dando alla [inserire nome della BC] un preavviso di 14 giornate lavorative.

2.   Al momento della cessazione della partecipazione, ai sensi dell'articolo 25 o 26, la [inserire nome della BC] chiude i conti TIPS DCA del titolare di conto TIPS DCA interessato, dopo avere:

a)

regolato ogni ordine di pagamento istantaneo accettato dall'ordinante i cui relativi fondi sono già stati riservati; e

b)

esercitato i propri diritti di pegno e compensazione di cui all'articolo 28.

TITLE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Diritti di pegno e compensazione della [inserire nome della BC]

1.   [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] è titolare di un pegno sui saldi a credito presenti e futuri dei conti TIPS DCA dei titolari di conti TIPS DCA, che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.]

2.   [Inserire se applicabile: I crediti presenti e futuri di un titolare di conto TIPS DCA nei confronti della [inserire nome della BC] derivanti dal saldo a credito sul conto TIPS DCA sono ceduti in garanzia, a titolo fiduciario, alla [inserire nome della BC] a copertura di qualunque credito presente e futuro della [inserire nome della BC] nei confronti del titolare di conto TIPS DCA derivante da [inserire il riferimento all'accordo che attua le presenti Condizioni]. Tali garanzie sono costituite per effetto del mero accredito dei fondi sul conto TIPS DCA del titolare di conto TIPS DCA.]

3.   [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] è titolare di un floating charge sui saldi a credito presenti e futuri dei conti TIPS DCA dei titolari di conti TIPS DCA, che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.]

4.   [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] ha il diritto di cui al paragrafo 1 anche se i propri crediti sono condizionati o non ancora esigibili.]

5.   [Inserire se applicabile: Il partecipante, agendo in qualità di titolare di un conto TIPS DCA, riconosce la costituzione di un pegno a favore della [inserire nome della BC], presso la quale quel conto è stato aperto; tale riconoscimento vale come consegna alla [inserire nome della BC] dei beni costituiti in pegno, ai sensi della legge [inserire la relativa qualificazione nazionale]. Qualunque somma versata su un conto TIPS DCA il cui saldo sia costituito in pegno, per il solo fatto di essere versata, è vincolata irrevocabilmente e senza alcun limite, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi del partecipante.

6.   Al verificarsi di:

a)

un evento di default previsto all'articolo 26, paragrafo 1; o

b)

qualunque altro evento di default o evento previsto all'articolo 26, paragrafo 2, che ha condotto alla cessazione o alla sospensione della partecipazione del titolare di conto TIPS DCA, nonostante l'avvio di una procedura d'insolvenza nei confronti di un titolare di conto TIPS DCA e nonostante ogni cessione, sequestro di qualsiasi natura, o atto di disposizione dei diritti del titolare di conto TIPS DCA o ad essi relativo;

tutti gli obblighi del titolare di conto TIPS DCA divengono automaticamente e immediatamente esigibili, senza preavviso e senza la necessità di un'approvazione preliminare da parte di un'autorità. Inoltre, i debiti reciproci del titolare di conto TIPS DCA e della [inserire nome della BC] sono automaticamente compensati fra loro e la parte in debito per l'importo maggiore corrisponde all'altra la differenza tra gli importi rispettivamente dovuti.

7.   La [inserire nome della BC] dà prontamente preavviso al titolare di conto TIPS DCA di qualunque compensazione operata ai sensi del paragrafo 6 una volta che tale compensazione ha avuto luogo.

8.   La [inserire nome della BC] può, senza preavviso, addebitare sul conto TIPS DCA di ogni titolare di conto TIPS DCA qualunque somma da questi dovuta alla [inserire nome della BC] in dipendenza del rapporto giuridico tra di essi intercorrente.

Articolo 29

Riservatezza

1.   La [inserire nome della BC] tiene riservate tutte le informazioni di carattere personale o coperte da segreto, incluse quelle relative a pagamenti, informazioni di carattere tecnico o organizzativo, riferibili al titolare di conto TIPS DCA, ai titolari di conto TIPS DCA appartenenti allo stesso gruppo, o ai clienti del titolare di conto TIPS DCA, salvo che il titolare di conto TIPS DCA o il cliente del titolare di conto TIPS DCA abbiano acconsentito per iscritto alla loro rivelazione [inserire la frase seguente se applicabile secondo il diritto nazionale: ovvero tale rivelazione sia permessa o richiesta secondo il diritto [inserire l'aggettivo relativo al nome del paese]].

2.   In deroga al paragrafo 1, il titolare di conto TIPS DCA acconsente che le informazioni in merito alle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 26 non siano considerate riservate.

3.   In deroga al paragrafo 1, il titolare di conto TIPS DCA acconsente a che la [inserire nome della BC] comunichi informazioni sui pagamenti, di natura tecnica o organizzativa concernenti il titolare di conto TIPS DCA, altri conti TIPS DCA detenuti da titolari di conto TIPS DCA dello stesso gruppo, o i clienti del titolare di conto TIPS DCA, acquisite in occasione dell'attività di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] a:

a)

altre BC o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese], nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di TARGET2 o per il monitoraggio dell'esposizione del titolare di conto TIPS DCA o del suo gruppo;

b)

altre BC al fine di condurre le analisi necessarie per operazioni di mercato, funzioni di politica monetaria, stabilità finanziaria o integrazione finanziaria; o

c)

autorità di vigilanza e sorveglianza degli Stati membri e dell'Unione, incluse le BC, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile.

La [inserire nome della BC] non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione.

4.   In deroga al paragrafo 1, e a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, il titolare di conto TIPS DCA o i suoi clienti, la [inserire nome della BC] può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sui pagamenti che riguardano il titolare di conto TIPS DCA o i suoi clienti, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici ai quali tali informazioni sono comunicate.

5.   Le informazioni riguardanti l'attività di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] alle quali i titolari di conti TIPS DCA hanno avuto accesso, possono essere utilizzate solo per i fini previsti dalle presenti Condizioni. I titolari di conti TIPS DCA tengono tali informazioni riservate, salvo che la [inserire nome della BC] abbia esplicitamente dato il proprio consenso scritto alla rivelazione. I titolari di conti TIPS DCA assicurano che qualunque terzo al quale essi diano in outsourcing, deleghino o attribuiscano in base ad un subcontratto compiti che hanno o possano avere un impatto sull'adempimento dei propri obblighi di cui alle presenti Condizioni, sia vincolato dagli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

6.   La [inserire nome della BC] è autorizzata, per il regolamento degli ordini di pagamento, ad elaborare e trasferire i dati necessari al fornitore dei servizi di rete TIPS.

Articolo 30

Tutela dei dati, prevenzione del riciclaggio di denaro, misure amministrative o restrittive e questioni connesse

1.   I titolari di conto TIPS DCA si presumono a conoscenza di e devono rispettare tutti gli obblighi a loro carico in relazione alla legislazione in materia di tutela dei dati personali, prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, attività nucleari proliferation-sensitive e sviluppo dei sistemi di consegna delle armi nucleari, con particolare riferimento all'adozione di misure appropriate relative a qualunque pagamento addebitato o accreditato sui rispettivi conti TIPS DCA. I titolari di conto TIPS DCA, prima di concludere il contratto con il fornitore dei servizi di rete TIPS selezionato, hanno l'onere di informarsi presso quest'ultimo sulle regole concernenti il recupero dei dati.

2.   La [inserire nome della BC] si intende autorizzata dai titolari di conto TIPS DCA ad acquisire informazioni sul loro conto da qualunque autorità finanziaria o di vigilanza, o che sovrintende alle negoziazioni, sia essa nazionale o estera, se tali informazioni sono necessarie per la partecipazione del titolare di conto TIPS DCA a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese].

3.   I titolari di conti TIPS DCA laddove agiscano in qualità di fornitori di servizi di pagamento di un ordinante o di un beneficiario, osservano gli obblighi derivanti da misure amministrative o restrittive imposte ai sensi dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato a cui sono soggetti, anche con riferimento alla notifica e/o all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente relativamente all'elaborazione delle operazioni. Inoltre:

a)

qualora la [inserire nome della BC] sia il fornitore di servizi di pagamento di un titolare di conto TIPS DCA che è ordinante:

i)

il titolare di conto TIPS DCA effettua la notifica o ottiene il consenso per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l'autorizzazione e fornisce alla [inserire nome della BC] la prova di aver effettuato la notifica o di aver ricevuto l'autorizzazione;

ii)

il titolare di conto TIPS DCA non immette alcun ordine di pagamento in TARGET2, eccetto gli ordini di pagamento relativi al trasferimento di liquidità tra diversi conti dello stesso titolare di conto TIPS DCA, finché non ha ottenuto conferma dalla [inserire nome della BC] che la notifica dovuta è stata effettuata o l'autorizzazione è stata ottenuta dal fornitore di servizi di pagamento del beneficiario o per suo conto;

b)

qualora la [inserire nome della BC] sia il fornitore di servizi di pagamento di un titolare di conto TIPS DCA che sia beneficiario, il titolare di conto TIPS DCA effettua la notifica o ottiene l'autorizzazione per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l'autorizzazione e fornisce alla [inserire nome della BC] la prova di aver effettuato una notifica o di aver ricevuto l'autorizzazione.

Ai fini del presente paragrafo, i termini «fornitore di servizi di pagamento», «ordinante» e «beneficiario» hanno il significato loro attribuito nelle misure amministrative o restrittive in vigore.

Articolo 31

Comunicazioni

1.   Salvo che sia altrimenti disposto nelle presenti Condizioni, tutte le comunicazioni richieste o consentite dalle presenti Condizioni sono inviate per raccomandata, telefax o con qualunque altro mezzo in forma scritta. Le comunicazioni dirette alla [inserire nome della BC] sono inviate al capo del [inserire nome del dipartimento del sistema dei pagamenti o unità competente della BC] della [inserire nome della BC], [includere indirizzo della BC] o al [inserire l'indirizzo BIC della BC]. Le comunicazioni dirette al titolare di conto TIPS DCA sono inviate all'indirizzo, numero di fax ovvero al suo indirizzo BIC, così come comunicati di volta in volta dal titolare di conto TIPS DCA alla [inserire nome della BC].

2.   Per comprovare l'avvenuto invio di una comunicazione, è sufficiente dimostrare che essa è stata consegnata al relativo indirizzo pertinente o che la busta contenente tale comunicazione è stata adeguatamente indirizzata e spedita.

3.   Tutte le comunicazioni sono effettuate in [inserire la lingua nazionale pertinente e/o «inglese»].

4.   I titolari di conto TIPS DCA sono vincolati da tutti i formulari e documenti della [inserire nome della BC] che i titolari di conto TIPS DCA hanno compilato e sottoscritto, inclusi a titolo esemplificativo i moduli di raccolta dei dati statici, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, che sono stati presentati conformemente ai paragrafi 1 e 2 e che la [inserire nome della BC] ritiene ragionevolmente di aver ricevuto dai titolari di conto TIPS DCA, dai loro dipendenti o delegati.

Articolo 32

Procedura di modifica

La [inserire nome della BC] può in qualunque momento modificare unilateralmente le presenti Condizioni, comprese le appendici. Le modifiche alle presenti Condizioni, comprese le appendici, sono rese note mediante [inserire il relativo mezzo di comunicazione]. Le modifiche si intendono accettate salvo che il titolare di conto TIPS DCA vi si opponga espressamente entro 14 giorni dal momento in cui è stato informato di tali modifiche. Nel caso in cui un titolare di conto TIPS DCA si opponga alla modifica, la [inserire nome della BC] può far cessare immediatamente la partecipazione di quel titolare di conto TIPS DCA a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e chiudere i suoi conti TIPS DCA.

Articolo 33

Diritti dei terzi

1.   Tutti i diritti, interessi, obblighi, responsabilità e pretese derivanti dalle o relativi alle presenti Condizioni non possono essere trasferiti, costituiti in pegno o ceduti dai titolari di conti TIPS DCA a terzi senza il consenso scritto della [inserire nome della BC].

2.   Le presenti Condizioni non creano diritti a favore od obblighi a carico di qualunque soggetto diverso dalla [inserire nome della BC] e dai titolare di conto DCA in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese].

Articolo 34

Legge applicabile, giurisdizione e luogo dell'adempimento

1.   Il rapporto bilaterale che intercorre tra la [inserire nome della BC] e i titolari di conti TIPS DCA in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] è regolato dalla legge [inserire l'aggettivo relativo al nome del paese].

2.   Fatta salva la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, qualunque controversia che derivi da una questione riguardante la relazione di cui al paragrafo 1 è di competenza esclusiva dei tribunali competenti di [inserire il luogo in cui ha sede la BC].

3.   Il luogo dell'adempimento relativo al rapporto giuridico che intercorre tra la [inserire il riferimento alla BC] e i titolari di conti TIPS DCA è [inserire la sede della BC].

Articolo 35

Scindibilità

L'invalidità di alcuna delle previsioni contenute nelle presenti Condizioni non pregiudica l'applicabilità di tutte le altre disposizioni delle Condizioni stesse.

Articolo 36

Entrata in vigore e cogenza

1.   Le presenti Condizioni hanno effetto a partire da [inserire data].

2.   [Inserire se appropriato secondo il diritto nazionale applicabile: Con la richiesta di un conto TIPS DCA in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese], i richiedenti l'apertura di un conto TIPS DCA automaticamente accettano le presenti Condizioni tra loro e nei confronti della [inserire nome della BC].]

Appendice I

PARAMETRI DEI TIPS DCA — SPECIFICHE TECNICHE

In aggiunta alle Condizioni, all'interazione con la piattaforma TIPS si applicano le seguenti regole:

1.   Requisiti tecnici per la partecipazione a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] relativi all'infrastruttura, alla rete e ai formati

1)

Un titolare di conto TIPS DCA utilizza per lo scambio dei messaggi i servizi di almeno uno dei fornitori dei servizi di rete TIPS.

2)

Un titolare di conto TIPS DCA specifica un TIPS DN per ricevere i messaggi pertinenti al titolare di conto TIPS DCA, come ad esempio quelli relativi ai report e alle notifiche concernenti i limiti superiori e inferiori. Questo può differire dal TIPS DN utilizzato per lo scambio di ordini di pagamento istantantaneo.

3)

Ciascun titolare di conto TIPS DCA, prima di poter partecipare a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese], deve superare una serie di test finalizzati a dimostrare la sua competenza tecnica e operativa.

4)

Per l'immissione di ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM è necessario utilizzare i servizi di un fornitore di servizi di rete TIPS o l'ICM. Gli ordini di trasferimento di liquidità comprendono, tra l'altro, il numero unico di conto composto al massimo da 34 caratteri del titolare di conto TIPS DCA che procede all'invio e il BIC del titolare del conto PM che né è il destinatario.

5)

Per lo scambio di informazioni con la piattaforma TIPS possono essere utilizzate le modalità A2 A o U2 A. La sicurezza dello scambio di messaggi tra il conto TIPS DCA e la piattaforma TIPS si basa sul servizio dell'infrastruttura a chiavi pubbliche (Public Key Infrastructure, PKI) offerto dal fornitore dei servizi di rete TIPS utilizzato. Informazioni sul servizio PKI sono disponibili nella documentazione fornita da tale fornitore di servizi di rete TIPS.

6)

Per lo scambio di informazioni con il componente Common Reference Data Management si utilizza la componente U2 A. Il componente Common Reference Data Management consente agli utenti di configurare, creare e aggiornare i dati di riferimento necessari per il servizio TIPS.

7)

I titolari di conti TIPS DCA sono tenuti a conformarsi alla struttura di messaggio e alle specifiche di campo di cui alla norma ISO20022. La struttura di messaggio e le specifiche di campo sono descritte nel capitolo 3.3.2 delle UDFS di TIPS.

8)

Il contenuto dei campi è convalidato a livello di piattaforma TIPS in conformità ai requisiti delle UDFS di TIPS.

2.   Tipo di messaggio

Sono elaborati i seguenti tipi di messaggio di sistema, soggetti a sottoscrizione:

Tipo di messaggio

Nome del messaggio

Pacs.002.

FIToFIPayment Status Report

Pacs.004.

PaymentReturn

Pacs.008.

FIToFICustomerCreditTransfer

Pacs.028.

FIToFIPaymentStatusRequest

camt.003.

GetAccount

camt.004.

ReturnAccount

camt.011.

ModifyLimit

camt.019.

ReturnBusinessDayInformation

camt.025.

Receipt

camt.029.

ResolutionOfInvestigation

camt.050.

LiquidityCreditTransfer

camt.052.

BankToCustomerAccountReport

camt.053.

BankToCustomerStatement

camt.054.

BankToCustomerDebitCreditNotification

camt.056.

FIToFIPaymentCancellationRequest

acmt.010.

AccountRequestAcknowledgement

acmt.011.

AccountRequestRejection

acmt.015.

AccountExcludedMandateMaintenanceRequest

reda.016.

PartyStatusAdviceV01.

reda.022.

PartyModificationRequestV01.

3.   Verifica di doppia immissione

Tutti gli ordini di pagamento sono soggetti a una verifica di doppia immissione, il cui scopo è quello di rigettare gli ordini di pagamento immessi più di una volta.

4.   Codici di errore

Se per qualsiasi ragione un ordine di pagamento istantaneo o una riposta positiva al richiamo è rigettato, il titolare di conto TIPS DCA riceve un report sullo stato del pagamento [pacs.002], come descritto nel capitolo 4.2. delle UDFS di TIPS. Se per qualsiasi ragione un ordine di trasferimento di liquidità è rigettato, il titolare del conto TIPS DCA riceve un rifiuto [camt.025], come descritto nel capitolo 1.6 delle UDFS di TIPS.

5.   Regolamento di ordini di trasferimento di liquidità

Gli ordini di trasferimento di liquidità non sono riciclati, messi in lista d'attesa o compensati. I differenti stati degli ordini di trasferimento sono descritti al capitolo 1.4.2 delle UDFS di TIPS.

6.   Uso della modalità U2 A e A2 A

1)

Le modalità U2 A e A2 A possono essere utilizzate per ottenere informazioni e gestire la liquidità. Le reti dei fornitori di servizi di rete TIPS costituiscono le sottostanti reti tecniche di comunicazione per lo scambio di informazioni e l'attivazione delle misure di controllo. Le seguenti modalità sono disponibili per l'utilizzo da parte dei titolari di conti TIPS DCA:

a)

Modalità applicazione-applicazione (Application-to-application, A2 A)

Nella A2 A, le informazioni e i messaggi sono trasferiti tra la piattaforma TIPS e l'applicazione interna del titolare di conto TIPS DCA. Il titolare di conto TIPS DCA pertanto deve assicurare la disponibilità di un'applicazione appropriata per lo scambio di messaggi XML (richieste e risposte).

b)

modalità utente-applicazione (User-to-application, U2 A)

La modalità U2 A permette una comunicazione diretta tra un titolare di conto TIPS DCA e la TIPS GUI. Le informazioni sono visualizzate in un browser operante su un sistema PC. Per l'accesso in modalità U2 A l'infrastruttura informatica deve essere in grado di supportare cookie e JavaScript. Ulteriori dettagli sono descritti nel manuale per l'utente TIPS (TIPS User Handbook).

2)

La firma «non disconoscibilità dell'origine» (Non Repudiation of Origin, NRO) consente al ricevente di provare che tale messaggio è stato emesso e non è stato alterato.

3)

Qualora un titolare di conto TIPS DCA incontri dei problemi tecnici e non sia in grado di immettere alcun ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM, può contattare la propria banca centrale che agirà con la massima diligenza possibile per conto del titolare del conto TIPS DCA.

7.   Documentazione pertinente

Ulteriori dettagli ed esempi esplicativi delle regole di cui sopra sono contenuti nel manuale per l'utente e nelle UDFS concernenti TIPS, come di volta in volta modificati e pubblicati in lingua inglese sul sito Internet della BCE.

Appendice II

FAC-SIMILE DEI CAPACITY E COUNTRY OPINION

FACSIMILE DEI CAPACITY OPINION E COUNTRY OPINION PER I TITOLARI DI CONTI TIPS DCA IN TARGET2

[Inserire il nome della BC]

[indirizzo]

Partecipazione al [nome del sistema]

[luogo]

[data]

Egregio signore o gentile signora,

quali consulenti legali [interni o esterni] di [specificare il nome del titolare di conto TIPS DCA o della succursale del titolare di conto TIPS DCA], ci è stato richiesto di formulare il presente parere in merito alle questioni di natura legale ai sensi della normativa in vigore in [giurisdizione in cui il titolare di conto TIPS DCA è insediato; di seguito la «giurisdizione»], in relazione alla partecipazione di [specificare il nome del titolare di conto TIPS DCA] (di seguito «titolare di conto TIPS DCA») in [nome del sistema componente TARGET2] (di seguito il «sistema»).

Il presente parere è formulato avuto esclusivo riguardo alle disposizioni della normativa in vigore in [giurisdizione] alla data del parere. Ai fini del presente parere non è stata condotta alcuna indagine relativa alla normativa in vigore in altre giurisdizioni e non si formula al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Ogni dichiarazione e valutazione di seguito espressa si applica con la stessa accuratezza ed efficacia ai sensi della normativa in vigore in [inserire nome della giurisdizione], indipendentemente dal fatto che il titolare di conto TIPS DCA, nell'immettere ordini di trasferimento di liquidità e nel ricevere trasferimenti di liquidità, agisca attraverso la propria sede centrale ovvero mediante una o più succursali insediate nell'ambito o fuori della giurisdizione di [inserire giurisdizione].

I.   Documenti esaminati

Ai fini del presente parere, abbiamo esaminato:

1)

una copia autenticata di [specificare i documenti pertinenti relativi alla costituzione] del titolare di conto TIPS DCA, come in vigore alla presente data;

2)

[se applicabile] un estratto del [pertinente registro delle imprese] e [se applicabile] [del registro degli enti creditizi o analogo registro];

3)

[in quanto applicabile] copia della licenza o di altro documento comprovante l'autorizzazione del titolare di conto TIPS DCA alla prestazione di servizi bancari, di investimento, di trasferimento fondi o di altri servizi finanziari in [giurisdizione];

4)

[se applicabile] una copia di una decisione adottata in data [inserire la data] dal consiglio di amministrazione o dal competente organo di amministrazione del titolare di conto TIPS DCA, comprovante la volontà del titolare di conto DCA di accettare la documentazione di sistema, come di seguito definita; e

5)

[specificare tutte le procure e gli altri documenti che conferiscano o comprovino i necessari poteri rappresentativi della persona o delle persone che sottoscrivono in nome del titolare di conto TIPS DCA i relativi documenti del sistema (come di seguito definiti)];

e tutti gli altri documenti relativi alla costituzione, ai poteri e alle autorizzazioni del titolare di conto TIPS DCA necessari o utili per la formulazione dell presente parere (di seguito «documenti del titolare di conto TIPS DCA»).

Ai fini del presente parere, abbiamo altresì esaminato:

1)

le [inserire il riferimento alle disposizioni di attuazione delle Condizioni armonizzate per l'apertura e l'operatività di un conto in contanti dedicato TIPS in TARGET2] per il sistema, emanate in [inserire la data] (di seguito le «norme»); e

2)

[…].

Le norme e il […] saranno di seguito denominati «documentazione di sistema» (e, nel loro insieme, unitamente ai documenti del titolare di conto TIPS DCA, «documentazione»).

II.   Presupposti

Ai fini del presente parere, in relazione alla documentazione, si è presunto che:

1)

la documentazione di sistema che ci è stata fornita sia costituita da originali o copie conformi all'originale;

2)

le previsioni di cui alla documentazione di sistema e i diritti e gli obblighi ivi stabiliti siano validi e giuridicamente vincolanti ai sensi della normativa in vigore in [inserire il riferimento allo Stato membro del sistema], dal quale saranno espressamente disciplinati, e la normativa in vigore in [inserire il riferimento allo Stato membro del sistema] ammette che possa essere scelta quale legge applicabile alla documentazione di sistema la normativa in vigore in [inserire il riferimento allo Stato membro del sistema];

3)

la documentazione del titolare di conto TIPS DCA rientri nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sia stata validamente autorizzata, adottata o stipulata e, laddove necessario, consegnata dalle stesse;

4)

la documentazione del titolare di conto TIPS DCA sia vincolante per le parti alle quali è destinata e non vi sia stata alcuna violazione delle previsioni in essa contenute.

III.   Pareri relativi al titolare di conto TIPS DCA

A.

Il titolare di conto TIPS DCA è una società regolarmente costituita e registrata o, in alternativa, regolarmente costituita o organizzata ai sensi della normativa vigente in [giurisdizione].

B.

Il titolare di conto TIPS DCA possiede tutti i poteri societari richiesti per esercitare i diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla documentazione del sistema a cui partecipa.

C.

L'assunzione o l'esercizio e l'adempimento da parte del titolare di conto TIPS DCA dei diritti e degli obblighi previsti dalla documentazione di sistema al quale il titolare di conto TIPS DCA partecipa non costituirà in alcun modo violazione di alcuna disposizione di legge o regolamentare in vigore in [giurisdizione] applicabile al titolare di conto TIPS DCA o alla documentazione del titolare di conto TIPS DCA.

D.

Nessuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, domanda, registrazione, autenticazione o altra certificazione rilasciata da un tribunale o un'autorità pubblica, giudiziaria o amministrativa competente in [giurisdizione] è richiesta al titolare di conto TIPS DCA in relazione all'adozione, alla validità o all'efficacia della documentazione di sistema ovvero all'esercizio o all'adempimento dei diritti e degli obblighi ivi stabiliti.

E.

Il titolare di conto TIPS DCA ha posto in essere tutti gli adempimenti societari e le altre azioni necessari secondo il diritto vigente in [giurisdizione] per assicurare che gli obblighi dalla documentazione di sistema siano legittimi, validi e vincolanti.

Il presente parere è formulato alla data in esso indicata ed è destinato unicamente a [inserire il nome della BC] e al [titolare di conto TIPS DCA]. Nessun altro soggetto può fare affidamento sul presente parere e il suo contenuto non può essere divulgato a persone diverse dai destinatari suddetti e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, ad eccezione della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità di regolamentazione] in [giurisdizione]].

In fede,

[firma]

FACSIMILE DEI COUNTRY OPINION PER I TITOLARI DI CONTO TIPS DCA NON APPARTENENTI AL SEE IN TARGET2

[Inserire il nome della BC]

[indirizzo]

[nome del sistema]

[ubicazione],

[data]

Egregio signore o gentile signora,

quali consulenti legali [esterni] di [specificare il nome del titolare del conto TIPS DCA o della succursale del titolare di conto TIPS DCA] (il «titolare di conto TIPS DCA»), ci è stato richiesto di formulare il presente parere in merito alle questioni di natura legale derivanti dalla normativa in vigore in [giurisdizione in cui il titolare di conto TIPS DCA è insediato; di seguito la «giurisdizione»], in base alla normativa vigente in [giurisdizione], in relazione alla partecipazione del titolare di conto TIPS DCA in un sistema componente di TARGET2 (di seguito il «sistema»). I riferimenti di cui al presente parere alla normativa vigente in [giurisdizione] comprendono tutte le disposizioni regolamentari applicabili in [giurisdizione]. Si formula il presente parere ai sensi della normativa vigente in [giurisdizione] con particolare riferimento al titolare di conto TIPS DCA insediato fuori da [inserire il riferimento allo Stato membro del sistema] in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema, come presentati nella documentazione di sistema, definiti di seguito.

Il presente parere è formulato avuto esclusivo riguardo alle disposizioni della normativa in vigore in [giurisdizione] alla data del parere. Ai fini del presente parere non è stata condotta alcuna indagine relativa alla normativa in vigore in altre giurisdizioni e non si formula al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Si è presunto che nessuna disposizione di giurisdizioni terze influiscano sul presente parere.

1.   Documenti esaminati

Ai fini del presente parere abbiamo esaminato la documentazione di seguito elencata e quella ulteriore che abbiamo ritenuto necessario o opportuno esaminare:

1)

le [inserire il riferimento alle disposizioni di attuazione delle Condizioni armonizzate per l'apertura e l'operatività di un conto TIPS DCA in TARGET2] per il sistema, datate [inserire la data] (di seguito le «norme»); e

2)

ogni altro documento che disciplina il sistema e/o il rapporto tra il titolare di conto TIPS DCA e altri partecipanti al sistema, e tra i partecipanti al sistema e la/il [inserire il nome della BC].

Le norme e il/i […] sono di seguito denominati la «documentazione di sistema».

2.   Presupposti

Nel formulare il presente parere, in relazione alla documentazione di sistema, si è presunto che:

1)

la documentazione di sistema rientri nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sia stata validamente autorizzata, adottata o stipulata e, laddove necessario, consegnata dalle stesse;

2)

le previsioni di cui alla documentazione di sistema e i diritti e gli obblighi ivi stabiliti siano validi e giuridicamente vincolanti ai sensi della normativa in vigore in [inserire il riferimento allo Stato membro del sistema], dal quale saranno espressamente disciplinati, e la normativa in vigore in [inserire il riferimento allo Stato membro del sistema] ammette che possa essere scelta quale legge applicabile alla documentazione di sistema la normativa in vigore in [inserire il riferimento allo Stato membro del sistema];

3)

la documentazione a noi fornita in copia o come fac-simile sia conforme all'originale.

3.   Parere

Sulla base di quanto precede e tutto ciò fatto salvo; fatti altresì salvi in ogni caso i punti in appresso elencati, siamo del parere che:

3.1.   Specificità giuridiche del paese [per quanto rileva]

Le seguenti caratteristiche della normativa vigente in [giurisdizione] sono compatibili con gli obblighi del titolare di conto TIPS DCA derivanti dai documenti del sistema e in nessun caso li annullano: [elenco delle specificità giuridiche del paese].

3.2.   Problematiche generali in materia di insolvenza

3.2.a.   Tipi di procedure di insolvenza

Gli unici tipi di procedure di insolvenza (ivi compresa la procedura di concordato o di riabilitazione) che, ai fini del presente parere, comprendono tutte le procedure che riguardano le attività del titolare di conto TIPS DCA o qualunque succursale esso abbia in [giurisdizione], alle quali il titolare di conto TIPS DCA può essere sottoposto in [giurisdizione], sono le seguenti: [elencare le procedure nella lingua originale con la traduzione in inglese] (nel loro insieme denominate «procedure di insolvenza»).

In aggiunta alle procedure di insolvenza, il titolare di conto TIPS DCA, qualunque sua attività o qualsiasi succursale esso possa avere in [giurisdizione] possono essere sottoposti in [giurisdizione] a [elencare, nella lingua originale con la traduzione in inglese, ogni moratoria, curatela fallimentare applicabile, o ogni altra procedura per effetto della quale gli ordini di pagamento a favore del titolare di conto TIPS DCA e/o effettuati dal medesimo possono essere sospesi, ovvero per effetto della quale sia possibile imporre limitazioni in relazione a tali ordini di pagamento, o procedure analoghe] (di seguito nel loro insieme denominate «procedure»).

3.2.b.   Accordi in tema d'insolvenza

[giurisdizione] o certe ripartizioni politiche all'interno di [giurisdizione], come specificate, è/sono parte dei seguenti accordi in materia d'insolvenza: [specificare, qualora applicabile, quali incidano o possano incidere sul presente parere].

3.3.   Efficacia dei documenti del sistema

Salvo quanto previsto nei punti di seguito indicati, tutte le disposizioni di cui alla documentazione di sistema saranno vincolanti ed efficaci in conformità dei termini degli stessi secondo la normativa in vigore in [giurisdizione], in particolare nel caso di apertura di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del titolare di conto DCA.

In particolare, siamo del parere che:

3.3.a.   Elaborazione degli ordini di pagamento

Le disposizioni delle norme relative all'elaborazione degli ordini di pagamento di cui alle [elenco delle sezioni] sono valide ed efficaci. In particolare, tutti gli ordini di pagamento elaborati conformemente a tali sezioni saranno validi, vincolanti e azionabili secondo la normativa in vigore in [giurisdizione]. La disposizione delle norme che specifica il momento preciso nel quale gli ordini di trasferimento di liquidità diventano azionabili e irrevocabili ([inserire la sezione delle norme]) è valida, vincolante ed efficace secondo la normativa in vigore in [giurisdizione].

3.3.b.   Potere di [inserire il nome della BC] di adempiere le proprie funzioni

L'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del titolare di conto TIPS DCA non avrà effetto sull'autorità e sui poteri di [inserire il nome della BC] risultanti dalla documentazione di sistema. [Specificare [in quanto applicabile] che: lo stesso parere vale in per ogni altro soggetto che fornisca ai titolari di conti TIPS DCA i servizi immediatamente e necessariamente richiesti per la partecipazione al sistema, ad esempio i fornitori dei servizi di rete TIPS].

3.3.c.   Rimedi in caso di default

[Ove applicabili al titolare di conto TIPS DCA, le disposizioni di cui alle [elenco delle sezioni] delle norme che riguardano l'immediato adempimento delle obbligazioni non ancora scadute, la compensazione dei crediti per l'utilizzo dei depositi del titolare di conto TIPS DCA, l'escussione di un pegno, la sospensione e la cessazione della partecipazione, la richiesta di interessi di mora e la risoluzione di accordi e operazioni ([inserire altre pertinenti clausole delle norme o della documentazione di sistema]) sono valide e azionabili secondo l'ordinamento di [giurisdizione].]

3.3.d.   Sospensione e cessazione

Ove applicabili al titolare di conto TIPS DCA, le disposizioni di cui alle [elenco delle sezioni] delle norme (in relazione alla sospensione e alla cessazione della partecipazione al sistema del titolare di conto DCA all'apertura di procedure di insolvenza o di procedure o al verificarsi di eventi di default, come definiti nella documentazione di sistema, o qualora il titolare di conto TIPS DCA generi qualunque tipo di rischio sistemico ovvero abbia gravi problemi operativi) sono valide e azionabili secondo la normativa vigente in [giurisdizione].

3.3.e.   Cessione di diritti e obblighi

I diritti e gli obblighi del titolare di conto TIPS DCA non possono essere ceduti, modificati o altrimenti trasferiti dal titolare di conto TIPS DCA a terzi senza il preventivo consenso scritto di [inserire il nome della BC].

3.3.f.   Scelta della normativa applicabile e giurisdizione

Le disposizioni di cui alle [elenco delle sezioni] delle norme, e in particolare quelle relative alla normativa applicabile, alla risoluzione delle controversie, al foro competente e alle notifiche sono valide ed azionabili secondo la normativa vigente in [giurisdizione].

3.4.   Pagamenti preferenziali annullabili

Siamo del parere che nessun obbligo derivante dalla documentazione di sistema, il suo adempimento ovvero il suo rispetto prima dell'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del titolare di conto TIPS DCA possa essere revocato, nell'ambito di tali procedure, inquanto preferenziale, o in quanto negozio annullabile o altrimenti, secondo la normativa in vigore in [giurisdizione].

In particolare, e senza limitazione di quanto precede, esprimiamo tale parere in relazione a qualunque ordine di trasferimento immesso da qualsivoglia partecipante al sistema. In particolare, siamo del parere che le disposizioni di cui alle [elenco delle sezioni] delle norme che sanciscono la definitività e l'irrevocabilità degli ordini di trasferimento siano valide e azionabili e che un ordine di trasferimento immesso da qualunque partecipante e trattato in conformità alle [elenco delle sezioni] delle norme non possa essere revocato, nell'ambito di una procedura di insolvenza o altra procedura, in quanto preferenziale, o in quanto negozio annullabile o altrimenti secondo la normativa in vigore in [giurisdizione].

3.5.   Sequestro

Qualora un creditore del titolare di conto TIPS DCA richieda un ordine di sequestro (ivi compreso qualunque ordine di congelamento, di sequestro conservativo o qualunque altra procedura di diritto pubblico o privato a tutela dell'interesse pubblico o dei diritti dei creditori del titolare di conto TIPS DCA) — di seguito denominato «sequestro» — secondo la normativa in vigore in [giurisdizione] da parte di un organo giurisdizionale o di un'autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione], siamo del parere che [inserire l'analisi e la discussione].

3.6.   3.6. Garanzie [ove applicablie]

3.6.a.   Cessione di diritti o attività in deposito a scopo di garanzia, pegno e/o operazione pronti contro termine

Le cessioni a scopo di garanzia saranno valide e azionabili secondo il diritto di [giurisdizione]. Specificamente, la costituzione e la realizzazione di un pegno o di un'operazione pronti contro termine ai sensi del [inserire il riferimento al corrispondente accordo con la BC] saranno validi e azionabili secondo la normativa vigente in [giurisdizione].

3.6.b.   Prevalenza del diritto di cessionari, creditori pignoratizi o acquirenti in pronti contro termine su quello di altri aventi diritto

In caso di avvio di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del titolare di conto TIPS DCA, i diritti o le attività cedute a scopo di garanzia o costituite in pegno dal titolare di conto TIPS DCA a favore di [inserire il nome della BC] o di altri partecipanti al sistema, saranno soddisfatti in via preferenziale rispetto ai crediti vantati da tutti gli altri creditori del titolare di conto TIPS DCA e non saranno subordinati a crediti privilegiati a o comunque antergati.

3.6.c.   Titolo per l'escussione della garanzia

Anche nell'ipotesi di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del titolare di conto TIPS DCA, gli altri partecipanti al sistema e la [inserire nome della BC] in quanto [cessionari, creditori pignoratizi o acquirenti in pronti contro termine, a seconda del caso] godranno ancora della facoltà di azionare ed escutere i diritti o le attività del titolare di conto TIPS DCA tramite la [inserire nome della BC] ai sensi delle norme.

3.6.d.   Requisiti di forma e registrazione

Non esistono requisiti di forma per la cessione a scopo di garanzia o per la costituzione e l'escussione di un pegno o di un pronti contro termine sui diritti o attività del titolare di conto TIPS DCA e non è necessario che [la cessione in garanzia, il pegno o il pronti contro termine, a seconda del caso], o nessun elemento di tale [cessione, pegno o pronti contro termine, a seconda del caso] sia registrato o depositato presso un organo giurisdizionale o un'autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione].

3.7.   Succursali [in quanto applicabile]

3.7.a.   Il parere si applica all'attività mediante succursali

Ogni dichiarazione e parere suesposto con riferimento al titolare di conto TIPS DCA si applica con la stessa accuratezza ed efficacia ai sensi della normativa in vigore in [inserire nome della giurisdizione], ove il titolare di conto TIPS DCA agisca attraverso una o più delle sue succursali insediate all'esterno di [giurisdizione].

3.7.b.   Conformità alla normativa

Né l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui alla documentazione di sistema, né l'immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di pagamento da parte di una succursale del titolare di conto TIPS DCA costituiranno in alcun modo violazione della normativa in vigore in [giurisdizione].

3.7.c.   Autorizzazioni necessarie

Né l'esercizio dei diritti l'e adempimento degli obblighi ai sensi della documentazione di sistema, né l'immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di pagamento da parte di una succursale del titolare di conto TIPS DCA richiederanno alcuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, domanda, registrazione, autenticazione notarile o altra certificazione di o presso tribunali o autorità governative, giudiziarie o pubbliche che siano competenti in [giurisdizione].

Le valutazioni espresse nel presente parere sono formulate alla data in esso indicata e sono destinate esclusivamente a [inserire nome della BC] e al [titolare di conto TIPS DCA]. Nessun altro soggetto può fare affidamento sul presente parere e il suo contenuto non può essere divulgato a persone diverse dai suddetti destinatari e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, a eccezione della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità di regolamentazione] in [giurisdizione]].

In fede,

[firma]

Appendice III

GIORNATA OPERATIVA

1.

La piattaforma TIPS è operativa e disponibile in modalità U2 A e A2 A, 24 ore al giorno, ogni giorno dell'anno.

2.

Dopo il completamento degli ultimi algoritmi in TARGET2, è inviato un messaggio alla piattaforma TIPS dopo il quale ha inizio il cambio di giornata lavorativa. Dopo che la nuova giornata lavorativa è iniziata, la piattaforma TIPS invia alla SSP un record dei saldi dei conti TIPS DCA al momento del cambio di giornata lavorativa.

3.

La SSP è operativa tutti i giorni, ad eccezione dei sabati, delle domeniche e del giorno di Capodanno, del venerdì santo e del lunedì di Pasqua (secondo il calendario in vigore presso la sede della BCE), del 1o maggio, del 25 dicembre e del 26 dicembre.

4.

L'orario di riferimento per il sistema è l'ora locale presso la sede la BCE, ossia l'ora CET (4).

5.

Gli orari operativi sono suscettibili di modifiche nel caso in cui vengano adottate procedure per la continuità operativa.

6.

La tabella seguente mostra gli orari operativi e gli eventi significativi nel corso della giornata. Il regolamento degli ordini di pagamento istantanei continua ininterrottamente 24 ore su 24, sette giorni su sette, ogni giorno dell'anno. Trasferimenti di liquidità sono possibili in ogni momento salvo in quelli indicati nella tabella.

Giornata operativa SSP

Giornata operativa TIPS

(applicabile ai conti TIPS DCA)

Ora

Descrizione

Ora

Descrizione

6:45-7:00

Attività propedeutiche all'operatività diurna (5)

 

 

7.00-18.00

Elaborazione diurna

 

 

17.00

Cut-off time per i pagamenti dei clienti

 

 

18.00

Cut-off time per i pagamenti interbancari

Cut-off time per i trasferimenti di liquidità (6)

18.00

Cut-off per i trasferimenti di liquidità (6)

Subito dopo le 18.00

Completamento degli ultimi algoritmi

 

 

Al completamento degli ultimi algoritmi

Invio a TIPS del messaggio che comunica la possibilità di procedere al cambio di giornata lavorativa

Alla ricezione del messaggio dall'SSP

Cambio di giornata lavorativa in TIPS - Istantanea dei saldi dei conti TIPS DCA e generazione dei file di fine di giornata (Libro mastro, General Ledger)

18.00-18.45 (7)

Elaborazione di fine giornata

 

 

18.15 (7)

Cut-off time generale per l'utilizzo di operazioni su iniziativa delle controparti

 

 

(subito dopo) 18.30 (8)

I dati per l'aggiornamento dei sistemi di contabilità sono messi a disposizione delle BC

 

 

18.45-19.30 (8)

Elaborazione di avvio giornata (nuova giornata lavorativa)

 

 

19.00 (8) -19.30 (7)

Fornitura di liquidità sui conti PM

 

 

19.30 (7)

Messaggio di «avvio della procedura» e regolamento degli ordini automatici per il trasferimento di liquidità dai conti PM ai/al sotto-conti/conto tecnico (regolamento correlato ai sistemi ancillari) & Avvio dei trasferimenti di liquidità tra TARGET2 e TIPS.

19:30

Avvio dei trasferimenti di liquidità tra TARGET2 e TIPS

19.30 (8) -22.00

Esecuzione di ulteriori trasferimenti di liquidità attraverso l'ICM per la procedura di regolamento 6 in tempo reale; esecuzione di ulteriori trasferimenti di liquidità attraverso l'ICM prima che il sistema ancillare invii il messaggio di «inizio ciclo» per la procedura di regolamento 6 interfacciata; regolamento di operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura di regolamento 6 in tempo reale e 6 interfacciata dei sistemi ancillari)

 

 

22.00-1.00

Finestra di manutenzione tecnica (9)

22:00 - 01:00

Impossibilità di procedere a trasferimenti di liquidità per chiusura della SSP

1.00-7.00

Procedura di regolamento delle operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura di regolamento dei sistemi ancillari 6 in tempo reale e 6 interfacciata)

Trasferimenti di liquidità tra TARGET2 e TIPS

 

 

7.

Informazioni aggiornate sullo stato operativo della SSP e della piattaforma TIPS sono disponibili sul sistema informativo di TARGET2 (TARGET2 Information System, T2IS) e sul sistema informativo TIPS (TIPS Information System) alle pagine web ad essi dedicate sul sito Internet della BCE. Le informazioni sullo stato operativo della SSP e della piattaforma TIPS sul T2IS e sul sito Internet della BCE sono aggiornate esclusivamente durante i normali orari d'ufficio.

Appendice IV

SCHEMA TARIFFARIO

Tariffe per il servizio TIPS

1.

Per il servizio TIPS collegato ai conti TIPS DCA sono applicate ai titolari di conti PM collegati le seguenti tariffe:

Voci tariffarie

Tariffa

Nota esplicativa

Servizi di regolamento

Ordine di pagamento istantaneo

0,20 euro cent

Da applicare anche per operazioni non regolate

Richiesta di richiamo

0,00

 

Risposta negativa al richiamo

0,00

 

Risposta positiva al richiamo

0,20 euro cent

Da applicare al titolare del conto PM collegato associato al conto TIPS DCA sul quale si effettua l'accredito (anche per operazioni non regolate)

2.

I primi dieci milioni di ordini di pagamento istantaneo e le risposte positive al richiamo, cumulativamente, ricevuti dalla piattaforma TIPS entro la fine del 2019, sono gratuiti. La [inserire il nome della BC] addebita ai titolari di conti PM collegati ogni ordine di pagamento istantaneo e risposta positiva al richiamo ricevuti dalla piattaforma TIPS entro la fine del 2019, nell'anno successivo.

3.

Gli ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA inviati dal conto PM di un partecipante e gli ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM sono addebitati al titolare del conto PM collegato in conformità all'appendice IV dell'allegato II.

Appendice V

REQUISITI TECNICI DI CONNETTIVITÀ

SERVIZI DEL FORNITORE DEI SERVIZI DI RETE TIPS

Descrizione generale del servizio

1.

Il fornitore dei servizi di rete TIPS connette il titolare di conto TIPS DCA e/o la sua reachable party alla piattaforma TIPS e fornisce un servizio di messaggistica sicuro basato su un gruppo chiuso di utenti (Closed Group of Users, CGU) e PKI nonché servizi di supporto e di gestione degli incidenti.

2.

Tutti i servizi prestati dal fornitore dei servizi di rete TIPS ai titolari di conto TIPS DCA sono offerti in forza di un separato accordo stipulato tra loro e in conformità ai requisiti di dettaglio per i fornitori di servizi di rete di cui alla documentazione relativa alla connettività di volta in volta in vigore (di seguito, la «documentazione relativa alla connettività»). La documentazione relativa alla connettività è disponibile sul sito Internet della BCE e consiste dei seguenti documenti: (a) il documento intitolato «Connectivity – technical requirements» e i relativi allegati di seguito indicati: «MEPT – Message Exchange Processing for TIPS» e «NSP Compliance Check Procedure»; e (b) i termini e le condizioni di hosting per la connettività TIPS. I titolari di conto TIPS DCA sono invitati a includere la documentazione relativa alla connettività nel loro accordo con il fornitore dei servizi di rete TIPS.

3.

Affinché un fornitore di servizi di rete possa stipulare un accordo con un titolare di conto TIPS DCA in veste di fornitore di servizi di rete TIPS, il fornitore di servizi di rete è sottoposto a una verifica di conformità per assicurare la conformità tecnica del fornitore ai requisiti di cui al documento «Connectivity – technical requirements». Tale verifica include, in primo luogo, una valutazione dell'offerta tecnica del fornitore di servizi di rete. Se tale valutazione è positiva, si dà corso a una seconda fase della verifica di conformità che include una serie di test effettuati sulla soluzione tecnica del fornitore di servizi di rete. La verifica di conformità è descritta più dettagliatamente nella «NSP Compliance Check Procedure» di cui al paragrafo 2.

4.

Se il fornitore di servizi di rete supera la verifica di conformità, esso sottoscrive con la Banca d'Italia i termini e le condizioni di hosting per la connettività TIPS (TIPS connectivity hosting terms and conditions). Qualunque titolare di conto TIPS DCA può avvalersi del fornitore di servizi di rete TIPS, in forza di un separato accordo stipulato tra titolare e fornitore, e i loro nominativi saranno pubblicati, a scopi meramente informativi, sul sito Internet della BCE. La verifica di conformità di cui al paragrafo 3 è effettuata entro 120 giorni di calendario dalla data della notifica ufficiale dell'inizio della procedura al titolare di conto TIPS DCA.

5.

Ove il fornitore di servizi di rete non superi una qualunque fase della verifica di conformità di cui al paragrafo 3, la [inserire il nome della BC] informa il titolare di conto TIPS DCA, la cui richiesta ha dato avvio alla valutazione di cui al paragrafo 3, del rigetto e delle sue motivazioni.

6.

Compete ai titolari di conto TIPS DCA, nel loro interesse e in conformità al separato accordo stipulato con il rispettivo fornitore di servizi di rete TIPS, verificare se i servizi di connettività forniti dal fornitore di servizi di rete TIPS soddisfano tutti i requisiti tecnici e operativi di cui al paragrafo 2 al momento della procedura di verifica di conformità, e per l'intero periodo di tempo in cui i titolari di conto TIPS DCA sono connessi alla piattaforma TIPS.

7.

Il monitoraggio da parte della BCN fornitrice della piattaforma TIPS della conformità del fornitore di servizi di rete TIPS ai requisiti tecnici e operativi è effettuato al sol fine di tutelare l'integrità della piattaforma TIPS e, pertanto, senza pregiudizio del monitoraggio effettuato dal titolare di conto TIPS DCA in conformità al paragrafo 6.

8.

Un fornitore di servizi di rete TIPS può essere disconnesso dalla piattaforma TIPS ove cessi di soddisfare le condizioni imposte dalla documentazione relativa alla connettività di cui al paragrafo 2 o si pervenga per altre ragioni alla risoluzione dei termini e delle condizioni di hosting per la connettività TIPS, ai sensi dei predetti termini e condizioni. Se la connessione di un fornitore di servizi di rete TIPS alla piattaforma TIPS è terminata, esso sarà rimosso dall'elenco dei fornitori di servizi di rete TIPS.
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(1)  L'attuale politica dell'Eurosistema per l'ubicazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu: (a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; (b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; (c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; (d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di «legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro» del 20 novembre 2008; (e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema nella versione rivista nel 2016.”;

(2)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

(3)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(4)  L'ora CET tiene conto del cambio d'orario estivo dell'Europa centrale.

(5)  Per «operatività diurna» si intende l'elaborazione diurna e quella di fine giornata.

(6)  I trasferimenti di liquidità immessi nel sistema prima del cut-off time saranno elaborati.

(7)  Si conclude 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.

(8)  Inizia 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.

(9)  Nel fine settimana o nei giorni festivi, la finestra di manutenzione tecnica continua per tutto il fine settimana o i giorni festivi, ossia dalle 22:00 del venerdì alle 1:00 del lunedì o, nell'ipotesi di giorni festivi, dalle 22:00 dell'ultima giornata lavorativa fino alle 1:00 della successiva giornata lavorativa.


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