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Document 32018O0017

Indirizzo (UE) 2018/877 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2018, che modifica l'indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2018/17)

OJ L 154, 18.6.2018, p. 22–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2022; abrogato da 32021O0835

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/877/oj

18.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/22


INDIRIZZO (UE) 2018/877 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 1o giugno 2018

che modifica l'indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2018/17)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

La Banca centrale europea (BCE) ha necessità di monitorare la trasmissione della politica monetaria e in particolare l'impatto delle modifiche dei tassi di interesse applicati alle operazioni di rifinanziamento principali e alle operazioni di rifinanziamento mirate a più lungo termine e degli acquisti effettuati nell'ambito di programmi di acquisto di attività sulle condizioni di erogazione dei prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie. A tale scopo sono necessarie informazioni statistiche relative alle cartolarizzazioni e ad altri trasferimenti da parte di istituzioni finanziarie monetarie (IFM) di prestiti alle famiglie disaggregati per finalità. Inoltre, sono necessarie informazioni statistiche su base mensile sul cash-pooling nozionale per poter distinguere l'impatto di tali posizioni da quello degli altri depositi e prestiti sui bilanci delle IFM. A seguito dell'istituzione del Comitato di risoluzione unico, pienamente operativo dal 1o gennaio 2015, è necessaria anche la segnalazione delle posizioni nei confronti dell'SRB. È necessario pertanto stabilire i formati e le procedure a cui le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l'euro devono uniformarsi al fine di segnalare tali informazioni alla BCE.

(2)

LA BCE aggiorna il registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD), un deposito centrale di dati di riferimento sulle unità istituzionali rilevanti a fini statistici. Il RIAD contiene, tra l'altro, gli elenchi delle IFM, dei fondi d'investimento (FI), delle società veicolo e delle istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti (PSRI). Poiché le regole e le procedure che specificano le modalità con le quali le BCN segnalano i dati richiesti alla BCE utilizzando il RIAD sono stabilite in un separato indirizzo, per ragioni di certezza giuridica, le disposizioni dell'indirizzo BCE/2014/15 (1) concernenti tali regole e procedure devono essere soppresse.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) (2) stabilisce gli obblighi per la segnalazione delle statistiche su attività e passività degli FI. Le BCN sono tenute a classificare e aggregare detti dati. In particolare, è necessario identificare, nelle statistiche relative agli FI, gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, in relazione ai quali sarà necessaria una nuova classificazione dei dati esistenti sulla base delle informazioni attinte dal RIAD.

(4)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2014/15,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2014/15 è modificato come segue:

1.

all'articolo 1 il paragrafo 4 è soppresso;

2.

all'articolo 3, il quinto comma del paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente:

«Tutte le voci sono obbligatorie; tuttavia, relativamente alle celle di cui alle tabelle 3 e 4 della parte 3 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) corrispondenti agli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, si applicano alcune disposizioni speciali, come specificato al paragrafo 8. Ancora in relazione alla tabella 3, a seguito dell'istituzione nel 2015 del Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Boaard, SRB) in conformità al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), si richiede alle BCN di segnalare le posizioni nei confronti dell'SRB nella cella «Istituzioni dell'UE selezionate». Inoltre, relativamente agli obblighi di cui alla tabella 5 della parte 5 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) di segnalazione dei crediti cartolarizzati e cancellati dal bilancio che sono gestiti da IFM, le BCN possono estendere gli obblighi di segnalazione statistica ai crediti gestiti da IFM, che siano stati diversamente trasferiti. Nella misura in cui tali informazioni supplementari non siano incluse nella segnalazione di cui alla tabella 5 della parte 5 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), ma siano disponibili per le BCN, i dati sono inseriti nella tabella 4 della parte 1 dell'allegato II al presente indirizzo. Nella misura in cui le informazioni sui crediti cartolarizzati o diversamente trasferiti che non siano gestiti da IFM siano disponibili per le BCN (per esempio da parte di AIF o di ausiliari finanziari che svolgono la funzione di gestori dei prestiti), tali dati sono inseriti nella tabella 4 della parte 1 dell'allegato II. Nella misura in cui le informazioni statistiche relative al cash-pooling nozionale siano nella disponibilità delle BCN, tali dati sono inclusi nella tabella 5 della parte 1 dell'allegato II.

(*1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).»"

3.

all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Frequenza della segnalazione e scadenza

Le statistiche sull'aggregato soggetto a riserva comprendono sei serie temporali per gli enti creditizi, riferite alle consistenze di fine mese, da trasmettere alla BCE al più tardi entro il giorno lavorativo della BCN che precede l'inizio del periodo di mantenimento della riserva, attraverso il sistema di scambio di dati del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Gli enti creditizi di piccole dimensioni segnalano alle BCN una disaggregazione limitata su base trimestrale. Per tali enti creditizi di piccole dimensioni sono utilizzate delle statistiche semplificate sull'aggregato soggetto a riserva per i tre periodi di mantenimento della riserva. Le BCN utilizzano i dati trimestrali sull'aggregato soggetto a riserva trasmessi dagli enti creditizi di piccole dimensioni per le cifre mensili segnalate alla BCE nelle tre trasmissioni successive alla segnalazione di tali dati.»;

4.

all'articolo 9, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le tre serie temporali per gli enti creditizi, riguardanti i dati relativi alle consistenze di fine mese, sono trasmesse alla BCE, al più tardi entro il giorno lavorativo delle BCN che precede l'inizio del periodo di mantenimento.»;

5.

all'articolo 17 bis, paragrafo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Quando sia influenzata l'appartenenza al gruppo, le BCN apportano le necessarie modifiche alle informazioni registrate nel RIAD.»;

6.

all'articolo 19, il paragrafo 1, lettera a), è modificato come segue:

a)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tutte le consistenze di fine mese e i dati relativi agli aggiustamenti dei flussi mensili nonché le informazioni mensili sulle nuove emissioni/vendite e rimborsi di quote/partecipazioni in fondi di investimento sono altresì segnalate (i) per il sottosettore dei fondi indicizzati quotati (exchange traded funds, ETF), come una posizione «di cui» della voce «fondi totali» e (ii), a partire dal periodo di riferimento dicembre 2018, in modo separato per gli FI che sono organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e per gli FI che non sono OICVM per ciascun sottosettore degli FI in ragione della natura dell'investimento. Per i dati relativi agli FI che sono OICVM e per quelli relativi agli FI che non sono OICVM, le BCN possono segnalare stime effettuate con la massima diligenza possibile nel primo anno di segnalazione dei dati, ossia dal periodo di riferimento del dicembre 2018 al periodo di riferimento del novembre 2019.»;

b)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nei limiti in cui le informazioni sono disponibili, anche sulla base delle migliori stime, le consistenze di fine trimestre e i dati trimestrali relativi agli aggiustamenti dei flussi nonché le informazioni trimestrali sulle nuove emissioni/vendite e rimborsi di quote/partecipazioni in fondi di investimento sono segnalati anche per il sottosettore dei fondi di private equity (tra cui i fondi di capitale di rischio) come una posizione «di cui» della voce «fondi totali».»;

7.

all'articolo 20, il paragrafo 6 è soppresso;

8.

all'articolo 20, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se le BCN compilano i dati sulle attività e sulle passività delle SV direttamente dalle SV e, se necessario, sulla base dei dati segnalati dalle IFM nazionali ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), e se concedono deroghe alle SV in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), le BCN effettuano una procedura di espansione al 100 % della copertura per tutte le SV quando compilano i dati trimestrali sulle attività e sulle passività delle SV segnalati alla BCE per consistenze in essere, transazioni finanziarie e cancellazioni totali/parziali.»;

9.

l'articolo 24 è soppresso;

10.

l'articolo 25 è soppresso;

11.

gli Allegati II, III e IV e il Glossario sono modificati conformemente all'allegato al presente Indirizzo;

12.

gli allegati V e VI sono soppressi.

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 3

Destinatari

Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono le destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1o giugno 2018.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2014/15, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).

(2)  Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).


ALLEGATO

Gli allegati II, III e VI e il Glossario dell'indirizzo BCE/2014/15 sono modificati come segue:

1.

l'allegato II è modificato come segue:

a)

la parte 1 è modificata come segue:

i)

al terzo paragrafo, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda i dati di bilancio per le altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM), le BCN devono segnalare alla BCE i dati sulle consistenze in essere secondo le tabelle da 1 a 4 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e gli aggiustamenti dei flussi secondo le seguenti tabelle 1 e 2.»;

ii)

il quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda gli obblighi relativi a cartolarizzazioni di crediti e altri trasferimenti di crediti, le BCN devono segnalare alla BCE i dati secondo le tabelle 5a e 5b dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Le BCN devono segnalare alla BCE su base mensile, ove disponibili, i dati per gli aggiustamenti dei prestiti alle famiglie disaggregati per finalità per le cartolarizzazioni e degli altri trasferimenti di prestiti che sono richiesti sul base trimestrale dalla tabella 5b dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Inoltre, le BCN devono segnalare i dati relativi alle correzioni dei flussi in conformità alle tabelle 3a e 3b sottostanti. Voci ulteriori relative a cartolarizzazioni di crediti e altri trasferimenti di crediti, se disponibili, devono essere segnalate in conformità alla tabella 4, nella misura in cui tali dati non siano richiesti ai sensi delle tabelle 5a e 5b dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).»;

iii)

è aggiunto un quinto paragrafo:

«Per quanto riguarda gli obblighi concernenti meccanismi di cash pooling nozionale, nella misura in cui tali dati sono disponibili, le BCN devono segnalare alla BCE gli importi in essere e le correzioni dei flussi relativi alle posizioni lorde dei depositi e dei prestiti in cash pool nozionali che sono compresi nei requisiti di segnalazione dei dati ai sensi delle tavole da 1 a 4 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) in conformità alla tabella 5 sottostante. I depositi gestiti in cash pool nozionali devono essere segnalati come posizione «di cui» della voce «depositi overnight». I prestiti inseriti in cash pool nozionali devono essere trattati, se del caso, come «prestiti rotativi e scoperti di conto» e «prestiti con scadenza non superiore a un anno» e devono essere segnalati come posizione «di cui» della voce «prestiti». I prestiti non coperti contrattualmente da meccanismi di cash pooling, ma concessi a partecipanti in pool non devono essere inclusi nella segnalazione di cui alla tabella 5.»;

iv)

la tabella 3a è sostituita dalla seguente:

«Tabella 3a

Cartolarizzazioni e altre cessioni di crediti: voci per le quali sono necessarie rettifiche dei flussi mensili  (*1)

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

C.

Resto del mondo

IFM

 

Amministrazioni pubbliche (S.13)

 

Altri settori residenti

IFM

 

Amministrazioni pubbliche (S.13)

 

Altri settori residenti

Totale

Altre amministrazioni pubbliche (S.1312+S.1313+S.1314)

Totale

Fondi di investimento non FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

 

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)

Totale

Altre amministrazioni pubbliche (S.1312+S.1313+S.1314)

Totale

Fondi di investimento non FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

 

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)

Totale

Credito al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abitazione

 

Altri crediti

Totale

Credito al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abitazione

 

Altri crediti

 

II/SdP (2)

 

II/SdP (2)

1.

Ammontari in essere dei crediti cartolarizzati non cancellati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

di cui cartolarizzati da una SV dell'area dell'euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Crediti cartolarizzati e cancellati dal bilancio per i quali la IFM opera come gestore  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Consistenze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le BCN devono segnalare alla BCE, ove disponibili, le rettifiche concernenti agli obblighi di cui alla tabella 5 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) per rettificare i prestiti alle famiglie per finalità.

v)

la tabella 4 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 4

Cartolarizzazioni e altri trasferimenti di crediti: crediti cancellati dal bilancio della IFM

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

C.

Resto del mondo

IFM

Istituzioni diverse dalle IFM

IFM

Istituzioni diverse dalle IFM

 

Amministrazioni pubbliche (S.13)

 

Altri settori residenti

 

Amministrazioni pubbliche (S.13)

 

Altri settori residenti

Totale

Altre amministrazioni pubbliche (S.1312+S.1313+S.1314)

Totale

Fondi di investimento non FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)

Totale

Altre amministrazioni pubbliche (S.1312+S.1313+S.1314)

Totale

Fondi di investimento non FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)

Credito al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abitazione

 

Altri crediti

Credito al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abitazione

 

Altri crediti

 

II/SdP (4)

 

II/SdP (4)

3.

Crediti cancellati da IFM  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Consistenze

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

M

Finalità del credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Operazioni finanziarie escluso l'ipatto dei trasferimenti di crediti

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

M

Finalità del credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

M

Obblighi relativi ai dati mensili

Q

Obblighi relativi ai dati trimestrali

M / Q

Dati da fornire su base trimestrale e/o su base mensile, ove disponibili.

vi)

è aggiunta la tabella 5 seguente:

«Tabella 5

Cash pooling nozionale: ammontari in essere e rettifiche dei flussi  (*2)

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

C.

Resto del mondo

IFM

 

Amministrazioni pubbliche (S.13)

 

Altri settori residenti

IFM

 

Amministrazioni pubbliche (S.13)

 

Altri settori residenti

Totale

Altre amministrazioni pubbliche (S.1312+S.1313+S.1314)

Totale

Fondi di investimento non FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)

Totale

Altre amministrazioni pubbliche (S.1312+S.1313+S.1314)

Totale

Fondi di investimento non FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)

PASSIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Depositi overnight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: Posizioni di cash pooling nozionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

Valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: Posizioni di cash pooling nozionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Prestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: Posizioni di cash pooling nozionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x

Valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: Posizioni di cash pooling nozionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

alla parte 3, il secondo periodo del primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le BCN sono tenute a segnalare alla BCE i dati sulle consistenze in essere secondo lo schema stabilito all'allegato I del regolamento (EU) n. 1074/2013 (BCE/2013/39) e le correzioni dei flussi secondo la seguente tabella 1.»;

c)

la parte 4 è modificata come segue:

i)

la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1  (*3)

Dati relativi alla BCE/BCN

 

Nazionali

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

Resto del mondo

Totale

PASSIVITÀ

 

 

 

 

8.

Banconote e monete in circolazione

 

 

 

 

di cui: banconote

 

 

 

 

Banconote in euro

 

 

 

#

Banconote in denominazione nazionale

 

 

 

#  (5)

di cui: monete

 

 

 

 

Monete denominate in euro

 

 

 

#

Monete in denominazione nazionale

 

 

 

#  (5)

11.

Titoli di debito emessi  (6)

 

 

 

 

Fino a 1 anno

 

 

 

 

13.

Capitale e riserve

 

 

 

 

di cui: capitale azionario raccolto

 

 

 

 

di cui: profitti o perdite accumulati nel periodo contabile

 

 

 

 

di cui: rendite e spese imputate direttamente a capitale

 

 

 

 

di cui: fondi derivanti da utili non distribuiti agli azionisti

 

 

 

 

di cui: accantonamenti

 

 

 

 

14.

Altre passività

 

 

 

 

di cui: ratei su depositi

 

 

 

di cui: partite in transito

 

 

 

di cui: partite in sospeso

 

 

 

di cui: strumenti finanziari derivati

 

 

 

passività verso l'Eurosistema relative all'allocazione delle banconote in euro

 (7)

 

 

ATTIVITÀ

 

 

 

 

7.

Altre attività

 

 

 

 

di cui: ratei su prestiti

 

 

 

di cui: partite in transito

 

 

 

di cui: partite in sospeso

 

 

 

di cui: strumenti finanziari derivati

 

 

 

di cui: crediti verso l'Eurosistema relativi all'allocazione delle banconote in euro

 (7)

 

 

ii)

la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2  (*4)

Dati relativi alle altre IFM

 

Nazionali

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

Resto del mondo

Totale

PASSIVITÀ

 

 

 

 

9.

Depositi

 

 

 

 

Passività di contropartita per crediti non cancellati  (8)

 

11.

Titoli di debito emessi  (9)

 

 

 

 

Fino a 1 anno

#

#

#

 

Euro

#

#

#

 

Valute estere

#

#

#

 

Oltre 1 anno e fino a 2 anni

#

#

#

 

Euro

#

#

#

 

Valute estere

#

#

#

 

13.

Capitale e riserve

 

 

 

 

di cui: capitale azionario raccolto

 

 

 

 

di cui: profitti o perdite accumulati nel periodo contabile

 

 

 

 

di cui: rendite e spese imputate direttamente a capitale

 

 

 

 

di cui: fondi derivanti da utili non distribuiti agli azionisti

 

 

 

 

di cui: accantonamenti

 

 

 

 

14.

Altre passività

 

 

 

 

di cui: ratei su depositi

 

 

 

di cui: partite in transito

 

 

 

di cui: partite in sospeso

 

 

 

di cui: strumenti finanziari derivati

 

 

 

di cui: accantonamenti

 

 

 

 

ATTIVITÀ

 

 

 

 

3

Titoli di debito detenuti

 

 

 

 

di cui: titoli di debito propri detenuti

 

 

 

 

4

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

di cui: azioni e altre partecipazioni proprie detenute

 

 

 

 

5.

Quote/partecipazioni in fondi di investimento

 

 

 

 

di cui: quote e partecipazioni proprie in fondi comuni monetari detenute

 

 

 

 (10)

7.

Altre attività

 

 

 

 

di cui: ratei su prestiti

 

 

 

di cui: partite in transito

 

 

 

di cui: partite in sospeso

 

 

 

di cui: strumenti finanziari derivati

 

 

 

d)

La parte 13 è modificata come segue:

i)

la tabella 1 è soppressa;

ii)

il paragrafo 1 è soppresso;

e)

alla parte 15 bis, al primo paragrafo, il periodo «In particolare, le BCN dovrebbero segnalare serie ausiliarie con la massima diligenza possibile per importi eccedenti 50 milioni di EUR, ma solo qualora le serie ausiliarie superino l'1 % delle consistenze dell'indicatore, ossia soglia = massimo (50 milioni di EUR, 1 % degli stock).» è sostituita dalla seguente:

«In particolare, le BCN devono segnalare serie ausiliarie con la massima diligenza possibile per importi eccedenti 50 milioni di EUR, ma solo qualora le serie ausiliarie superino l'1 % delle consistenze dell'indicatore, ossia soglia = massimo (50 milioni di EUR, 1 % degli stock).»;

f)

nella parte 16, la sezione 3 è soppressa;

g)

nella parte 18, la tabella 3 è soppressa;

2.

l'allegato III è modificato come segue:

a)

la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

Introduzione

La Banca centrale europea (BCE) ha degli accordi speciali per lo scambio di dati con le banche centrali nazionali (BCN) del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le BCN dei Paesi candidati all'adesione e alcuni istituti nazionali di statistica (INS) dell'Unione. Gli scambi di dati utilizzano messaggi standardizzati indipendenti dalle piattaforme (SDMX (*5)], che comprendono dati (valori numerici) e/o attributi (metadati che spiegano i dati scambiati).

Ai fini dello scambio di messaggi statistici, i dati devono essere strutturati secondo precise definizioni della struttura dei dati (DSD (*6)], i cui concetti statistici e liste di codici ad esse allegati consentono che il loro contenuto sia descritto adeguatamente e inequivocabilmente. L'insieme delle DSD, dei concetti e delle liste di codici associati è conosciuto come «definizioni strutturali».

Le definizioni strutturali della BCE forniscono l'elenco di DSD, concetti e liste di codici associati formulati dalla BCE e utilizzati nei suoi scambi di dati statistici secondo SDMX. Le definizioni sono registrate nel registro del SEBC (*7) nonché nel sito della Commissione europea CIRCABC (*8) e sono accessibili ai membri del gruppo sull'Interscambio di dati elettronici (Electronic Data Interchange, EDI) e del gruppo di interesse sulle Statistiche (Statistics interest group) (compresi i membri del gruppo di lavoro sulla gestione delle informazioni statistiche (Working Group on Statistical Information Management, (WGSIM)]. Una copia locale è generalmente registrata presso ciascuna BCN. In caso contrario, l'area operativa interessata delle BCN dovrebbe contattare il proprio membro del WGSIM.

La parte 2 elenca le DSD della BCE e i relativi flussi/serie di dati utilizzati dal SEBC nel contesto delle statistiche monetarie e finanziarie. Per maggiori dettagli sulle DSD comprese le specifiche dimensioni delle chiavi delle serie, il loro formato e le liste di codici associati, nonché gli attributi che descrivono i dati, il loro formato e livello di assegnazione, si invita a far riferimento al registro del SEBC.

(*5)  Dati statistici e Metadata eXchange tramite messaggi SMX-EDI o SDMX-ML."

(*6)  Precedentemente conosciute come famiglie di codici."

(*7)  https://sreg.escb.eu/"

(*8)  www.circabc.europa.eu»;"

b)

La parte 2 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 2

DSD e flussi di dati/serie di dati

1.

Nei messaggi SDMX scambiati, i concetti statistici possono essere utilizzati o come dimensioni (nel comporre le «chiavi» che identificano le serie temporali) o come attributi (che forniscono informazioni sui dati). Le dimensioni e gli attributi codificati traggono i loro valori da liste di codici predefinite. Le DSD definiscono la struttura delle chiavi delle serie scambiate, in termini di concetti e liste di codici associati. Inoltre, definiscono le loro relazioni con i relativi attributi. La medesima struttura può essere utilizzata per diversi flussi di dati che sono differenziati dalle informazioni sui flussi di dati o sulla serie di dati.

2.

Nel contesto delle statistiche monetarie e finanziarie, la BCE ha definito 12 DSD usate correntemente per lo scambio di statistiche con il SEBC e con altre organizzazioni internazionali. Per la maggior parte di tali DSD, viene scambiata una serie di dati con quella struttura e di conseguenza l'identificatore della DSD e il connesso identificatore della serie di dati (ISD) utilizzati nei messaggi dati SDMX coincidono. Ai fini del trattamento, della tempestività e/o della responsabilità, sono state definite due serie di dati nel contesto dello scambio che utilizzano le DSD «ECB_BSI1», «ECB_SSI1» e «ECB_ICPF1» e sono identificate a livello di ISD. Le seguenti caratteristiche dei flussi di dati sono in produzione:

voci di bilancio (BSI), identificatore della DSD e ISD «ECB_BSI1»,

voci di bilancio nel contesto del Libro blu (BSP), identificatore della DSD «ECB_BSI1» e ISD «ECB_BSP»,

indicatori finanziari strutturali bancari (SSI), identificatore della DSD e ISD «ECB_SSI1»,

indicatori finanziari strutturali bancari nel contesto del Libro blu (SSP), identificatore della DSD «ECB_BSI1» e ISD «ECB_SSP»,

tassi di interesse applicati dalle IFM (MIR), identificatore della DSD e ISD «ECB_MIR1»,

altri intermediari finanziari (OFI), identificatore della DSD e ISD «ECB_OFI1»,

emissioni di titoli (SEC), identificatore della DSD e ISD «ECB_SEC1»,

sistemi di pagamento e regolamento (PSS), identificatore della DSD e ISD «ECB_PSS1»,

fondi di investimento (IVS), identificatore della DSD e ISD «ECB_IVF1»,

società veicolo (FVC), identificatore della DSD e ISD «ECB_FVC1»,

dati bancari consolidati (CBD2), identificatore della DSD e ISD «ECB_CBD2»,

statistiche bancarie consolidate internazionali (CBS), identificatore della DSD e ISD «BIS_CBS»,

attività e passività delle imprese di assicurazione (ICB), identificatore della DSD «ECB_ICPF1» e ISD «ECB_ICB»,

operazioni delle imprese di assicurazione (premi, indennizzi, commissioni) (ICO), identificatore della DSD e ISD «ECB_ICO1»,

attività e passività dei fondi pensione (PFB), identificatore della DSD «ECB_ICPF1» e ISD «ECB_PFB».»;

c)

le parti 3 e 4 sono soppresse;

3.

nell'allegato IV, il secondo periodo nella sezione 2 della parte 3 è sostituita dalla seguente:

«Le BCN devono soddisfare gli obblighi sulla base dei dati segnalati dalle IFM.»;

4.

nel Glossario sono aggiunte le seguenti definizioni:

«Capitale e riserve include le seguenti sottovoci:

a)

Capitale azionario raccolto comprende tutti i fondi conferiti dai titolari, dal contributo iniziale a tutte le successive emissioni di forme di titolarità e rispecchia l'intero ammontare del capitale raccolto.

b)

Profitti o perdite accumulati nel periodo contabile consiste di tutti i profitti e le perdite del periodo contabile corrente registrati nel conto profitti e perdite non ancora portati a utile non distribuito.

c)

Rendite e spese portate direttamente a capitale comprende la contropartita delle rivalutazioni nette delle attività e passività registrate direttamente a capitale e non nel conto profitti e perdite secondo la disciplina contabile.

d)

Fondi derivanti da utili non distribuito agli azionisti comprende riserve e altri fondi (ad esempio profitti e perdite portati a nuovo dopo la fine del periodo contabile e prima dell'assunzione di una decisione sulla distribuzione dei dividendi o sullo stanziamento a riserva) non distribuiti agli azionisti.

e)

Accantonamenti specifici e generali a fronte di crediti, titoli e altri tipi di attività. Tali accantonamenti dovrebbero comprendere tutte le rettifiche di valore per svalutazioni di crediti e perdite su prestiti non compensati dalla categoria di attività a cui si riferiscono nel bilancio statistico.

Detenzioni di titoli propri da parte di IFM comprendono titoli acquistati da un altro investitore all'emissione e successivamente riacquistati dall'emittente originario, nonché titoli effettivamente emessi e mantenuti dal detentore all'emissione. Tutti i tipi di detenzioni proprie dovrebbero essere raccolte, oossia:

titoli di debito propri detenuti;

azioni e altre partecipazioni proprie detenute;

quote e partecipazioni in fondi comuni monetari proprie detenute.

Patrimonio netto è il saldo contabile di un conto patrimoniale (B.90) (SEC 2010, paragrafo 7.02). Le consistenze delle attività e delle passività registrate nel conto patrimoniale sono valutate a prezzi appropriati, che di norma sono i prezzi di mercato correnti alla data cui il conto patrimoniale si riferisce. In un sistema pensionistico a prestazioni definite, tuttavia, il livello delle prestazioni pensionistiche promesso ai dipendenti che vi partecipano è determinato da una formula previamente convenuta. Il passivo di un sistema pensionistico a prestazioni definite è pari all'attuale valore delle prestazioni promesse, e dunque in un sistema pensionistico a prestazioni definite il patrimonio netto può non essere pari a zero. In un sistema a contribuzione definita le prestazioni corrisposte dipendono dall'andamento delle attività acquisite dal sistema pensionistico. Il passivo di un sistema a contribuzione definita è pari all'attuale valore di mercato delle attività del fondo. Il patrimonio netto del fondo è sempre pari a zero.

Cash pooling nozionale è definito, ai fini del presente indirizzo, come un meccanismo di cash pooling messo a disposizione da un'IFM (o da più IFM) a un gruppo di soggetti (di seguito i «partecipanti in pool») in cui: (a) i partecipanti in pool mantengono ciascuno conti separati; (b) l'interesse pagato o ricevuto dall'IFM è calcolato sulla base di una posizione netta «nozionale» di tutti i conti nel pool; e (c) i partecipanti in pool possono effettuare prelievi allo scoperto garantiti da depositi di altri partecipanti in pool senza trasferimento di fondi tra conti.».


(*1)  Le rettifiche rispetto alle cancellazioni/svalutazioni si applicano solo per la parte 2, mentre le rettifiche da riclassificazione si applicano a tutto.

(1)  Le BCN possono estendere la copertura di questa voce ai crediti altrimenti trasferiti e cancellati dal bilancio della IFM per cui la IFM opera come gestore, in conformità con la prassi applicata nella tabella 5 dell'allegato I del regolamento BCE/2013/33.

(2)  Imprese individuali e società di persone non riconosciute come enti giuridici.»

(3)  Le BCN segnalano i dati disponibili sui crediti cancellati dalle IFM non ricompresi nei dati segnalati di cui alla tabella 5 dell'allegato I al regolamento BCE/2013/33.

(4)  Imprese individuali e società di persone non riconosciute come enti giuridici.»

(*2)  Le rettifiche rispetto alle cancellazioni/svalutazioni si applicano solo per la parte 2, mentre gli aggiustamenti da riclassificazione si applicano a tutto.»

(*3)  Si devono trasmettere alla BCE le consistenze per tutte le celle; le correzioni da riclassificazione devono essere trasmesse solo per le celle indicate con un #. Le celle contrassegnate con una croce (†) indicano voci per memoria a bassa priorità.

(5)  Banconote e monete denominate nelle precedenti valute nazionali che rimangono in essere dopo l'adozione dell'euro. I dati dovrebbero essere segnalati per almeno 12 mesi dopo l'allargamento.

(6)  I titoli di debito emessi dalla BCN devono essere segnalati solo se il fenomeno è applicabile.

(7)  Posizioni nette verso l'Eurosistema originate da (a) distribuzione delle banconote in euro emesse dalla BCE (8 % del totale delle emissioni); e (b) applicazione della procedura basata sulle quote di capitale. Le posizioni nette creditorie o debitorie delle singole BCN e della BCE devono essere allocate da entrambi i lati dell'attivo e del passivo di bilancio in base al segno, ossia deve essere segnalata una posizione netta positiva verso l'Eurosistema sul lato dell'attivo, mentre una posizione netta negativa va segnalata sul lato del passivo.»;

(*4)  Si devono trasmettere alla BCE le consistenze per tutte le celle, mentre gli aggiustamenti da riclassificazione e rivalutazione devono essere trasmessi solo per le celle indicate con un #. Le celle contrassegnate con una croce (†) indicano voci per memoria a bassa priorità.

(8)  Queste voci rappresentano la passività in contropartita per i prestiti cartolarizzati ma non cancellati dal bilancio dell'IFM secondo i principi contabili applicabili.

(9)  In base ad un accordo bilaterale tra la BCE e la BCN, non è necessario che questa serie di informazioni sia segnalata dalle BCN se la BCE usa fonti di dati alternative.

(10)  Detenzioni di quote e partecipazioni in fondi comuni monetari propri dovrebbero essere segnalate solo se il fenomento è applicable.»;


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