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Document 32016D0011

Decisione (UE) 2016/811 della Banca centrale europea, del 28 aprile 2016, che modifica la Decisione BCE/2014/34 relativa a misure sulle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2016/11)

OJ L 132, 21.5.2016, p. 129–131 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/811/oj

21.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/129


DECISIONE (UE) 2016/811 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 aprile 2016

che modifica la Decisione BCE/2014/34 relativa a misure sulle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2016/11)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, nonché l'articolo 12.1, il secondo trattino dell'articolo 18.1 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,

visto l'Indirizzo (EU) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, che modifica l'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea del 19 dicembre 2014 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (1),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'Indirizzo (UE) 2015/520 (BCE/2014/60), il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

(2)

In data 29 luglio 2014, nel perseguire il proprio mandato di mantenimento della stabilità dei prezzi e nel quadro delle misure dirette a migliorare il funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria sostenendo l'erogazione di prestiti all'economia reale il Consiglio direttivo ha adottato la Decisione BCE/2014/34 (2). Tale decisione ha prevede la conduzione di una serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT) nell'arco di due anni.

(3)

In data 10 maggio 2016, al fine di rafforzare la linea di politica monetaria accomodante assunta dalla BCE e di migliorare la trasmissione della politica monetaria incentivando ulteriormente l'erogazione di prestiti all'economia reale, il Consiglio direttivo ha deciso di condurre una nuova serie di quattro operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-II). Le condizioni di tali operazioni devono essere stabilite in una decisione separata. Al fine di permettere agli enti di rimborsare gli importi presi in prestito nell'ambito delle OMRLT e di prendere a prestito nell'ambito delle OMRLT-II, il Consiglio direttivo ha deciso di introdurre, a giugno 2016, una possibilità di aggiuntiva di rimborso volontario per tutte le OMRLT in essere.

(4)

Il Consiglio direttivo ha altresì deciso che ai partecipanti che hanno comunicato i dati richiesti per il calcolo del rimborso anticipato obbligatorio nel settembre 2016 non si applicano ulteriori obblighi di segnalazione.

(5)

Al fine di concedere agli enti creditizi tempo sufficiente a prepararsi dal punto di vista operativo per la prima OMRLT-II, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore senza indebito ritardo.

(6)

Pertanto, è opportuno modificare la Decisione BCE/2014/34 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La Decisione BCE/2014/34 è modificata come segue:

1.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Rimborso anticipato

1.   Salvo il paragrafo 2, decorsi 24 mesi da ciascuna OMRLT, i partecipanti hanno la facoltà di rimborsare, con cadenza semestrale, integralmente o in parte l'importo delle OMRLT prima della scadenza. Le date di rimborso anticipato coincideranno con i giorni di regolamento di un'operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, secondo quanto specificato dall'Eurosistema.

2.   I partecipanti hanno altresì la facoltà di rimborsare integralmente o in parte l'importo delle OMRLT prima della scadenza a una data coincidente con il giorno di regolamento della prima OMRLT condotta ai sensi della Decisione (UE) 2016/810 della Banca centrale europea (BCE/2016/10) (*). Al fine di potersi avvalere della procedura di rimborso anticipato alla prima data di rimborso anticipato, un partecipante notifica alla BCN competente l'intenzione di effettuare a un rimborso mediante la procedura di rimborso anticipato alla data di rimborso anticipato, almeno tre settimane prima di tale data. Tale notifica diventa vincolante per il partecipante tre settimane prima della data di rimborso anticipato cui si riferisce. A scanso di equivoci, il plafond aggiuntivo disponibile per l'OMRLT da effettuarsi nel giugno 2016 e da calcolarsi in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, è determinato sulla base degli importi presi in prestito nel corso delle OMRLT condotte a partire da marzo 2015, senza deduzione degli eventuali importi rimborsati alla prima data di rimborso anticipato.

3.   In relazione alle altre date di rimborso, al fine di potersi avvalere della procedura di rimborso anticipato, un partecipante notifica alla BCN competente l'intenzione di procedere a un rimborso mediante la procedura di rimborso anticipato alla data di rimborso anticipato, almeno due settimane prima di tale data. Tale notifica diventa vincolante per il partecipante due settimane prima della relativa cui si riferisce.

4.   Se un partecipante omette di regolare integralmente o in parte, entro la data di rimborso, l'importo dovuto nell'ambito della procedura di rimborso anticipato, può essere irrogata una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria applicabile è calcolata in conformità all'allegato VII all'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (**) e corrisponde alla sanzione pecuniaria applicata in caso di inadempimento degli obblighi di garantire adeguatamente e regolare l'importo assegnato alla controparte in relazione a operazioni temporanee a fini di politica monetaria. L'irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le misure previste in caso di inadempimento, di cui all'all'articolo 166 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

(*)  Decisione (UE) 2016/810 della Banca centrale europea, del 28 aprile 2016, su una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2016/10) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 107)."

(**)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3);»"

2.

nell'articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   I partecipanti alle OMRLT i cui prestiti netti idonei complessivi nel periodo dal 1o maggio 2014 al 30 aprile 2016 siano inferiori al valore di riferimento loro applicabile alla data del 30 aprile 2016, sono tenuti a rimborsare la totalità dei loro prestiti OMRLT iniziali e aggiuntivi il 28 settembre 2016, salva l'indicazione di una data alternativa da parte dell'Eurosistema. L'allegato I illustra i calcoli tecnici.

2.   Se i prestiti totali di un partecipante rispetto al suo plafond aggiuntivo nelle OMRLT condotte da marzo 2015 a giugno 2016 superano il suo plafond aggiuntivo calcolato al mese di aggiudicazione di riferimento di aprile 2016, l'importo di tale eccedenza è dovuto il 28 settembre 2016, salva l'indicazione di una data alternativa da parte dell'Eurosistema. L'allegato I illustra i calcoli tecnici.»;

3.

All'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Se un partecipante omette di regolare integralmente o in parte, entro la data di rimborso, l'importo dovuto nell'ambito della procedura di rimborso anticipato obbligatorio, può essere irrogata una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria applicabile è calcolata in conformità all'allegato VII all'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e corrisponde alla sanzione pecuniaria applicata in caso di inadempimento degli obblighi di garantire adeguatamente e regolare l'importo assegnato alla controparte in relazione a operazioni temporanee a fini di politica monetaria. L'irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le misure previste in caso di inadempimento, di cui all'articolo 166 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;

4.

All'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Se un ente partecipa ad una OMRLT, e fintanto che ha credito in essere nell'ambito di una OMRLT, esso è tenuto a presentare i modelli di segnalazione dei dati compilati su base trimestrale ai sensi del paragrafo 1 finché non sono stati forniti tutti i dati necessari a determinare l'obbligo di rimborso obbligatorio ai sensi dell'articolo 7.»;

5.

All'articolo 8, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Fino al completo rimborso di tutti gli importi in essere nell'ambito delle OMRLT cui partecipa in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, ciascun partecipante a OMRLT è tenuto a sottoporsi a una verifica annuale dell'accuratezza sui dati segnalati in conformità al paragrafo 1. Tale esercizio, che potrebbe aver luogo nel contesto di una revisione annuale, può essere effettuato da un revisore esterno. Anziché avvalersi di un revisore esterno, i partecipanti possono progettare l'utilizzo di modalità equivalenti, approvate dall'Eurosistema. La BCN del partecipante è informata dell'esito della verifica. In caso di partecipazione di gruppo a OMRLT, l'esito della verifica è condiviso con le BCN dei membri del gruppo OMRLT. Gli esiti dettagliati delle verifiche eseguite ai sensi di questo paragrafo sono forniti alla BCN del partecipante che ne faccia richiesta e, in caso di partecipazione di gruppo, successivamente condivisi con le BCN dei membri del gruppo.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 3 maggio 2016.

Fatto a Francoforte sul Meno, 28 aprile 2016.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3.

(2)  Decisione BCE/2014/34, del 29 luglio 2014, relativa a misure sulle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (GU L 258 del 29.8.2014, pag. 11).


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