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Document 32015O0035

Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35)

OJ L 14, 21.1.2016, p. 30–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/65/oj

21.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/30


INDIRIZZO (UE) 2016/65 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 novembre 2015

sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l'idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell'Eurosistema, sono stabilite nell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1).

(2)

Al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie in conseguenza dell'inadempimento di una controparte, le attività idonee mobilizzate a garanzia nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema sono soggette alle misure per il controllo dei rischi di cui al Titolo VI della parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

(3)

L'attuazione delle revisioni degli scarti di garanzia trarrebbe beneficio dall'inclusione delle disposizioni pertinenti in un atto giuridico separato. Ciò consentirebbe di fornire i parametri di controllo dei rischi in una forma compatta e autonoma e di semplificare la pronta attuazione delle modifiche apportate al quadro normativo di riferimento a seguito dell'adozione delle decisioni corrispondenti da parte del Consiglio direttivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee

1.   Ai sensi del Titolo VI della parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le attività negoziabili sono soggette a scarti di garanzia, come definiti all'articolo 2, paragrafo 97 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), ai livelli stabiliti nella Tavola 2 dell'allegato del presente indirizzo.

2.   Lo scarto di garanzia per una specifica attività dipende dai seguenti fattori:

a)

la categoria di scarto di garanzia in cui l'attività è collocata, come definita all'articolo 2;

b)

la vita residua dell'attività;

c)

la struttura cedolare dell'attività;

d)

il livello di qualità del credito in cui l'attività è collocata.

Articolo 2

Determinazione delle categorie di scarto di garanzia per le attività negoziabili

Le attività negoziabili idonee sono collocate in una delle cinque categorie di scarto di garanzia, sulla base del tipo di emittente e/o del tipo di attività, come sintetizzato nella Tavola 1 dell'allegato del presente indirizzo:

a)

gli strumenti di debito emessi dalle amministrazioni centrali, i certificati di debito della BCE e quelli emessi dalle BCN prima della data di adozione dell'euro nel rispettivo Stato membro la cui moneta è l'euro sono inclusi nella categoria I;

b)

gli strumenti di debito emessi da amministrazioni locali e regionali, da soggetti classificati come agenzie da parte dell'Eurosistema, da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali, nonché le obbligazioni garantite di tipo jumbo, sono inclusi nella categoria II;

c)

le obbligazioni garantite tradizionali, le altre obbligazioni garantite e gli strumenti di debito emessi da società non finanziarie rientrano nella categoria III;

d)

gli strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi e da società finanziarie diverse dagli enti creditizi sono inclusi nella categoria IV;

e)

i titoli garantiti da attività sono inclusi nella categoria V a prescindere dalla classificazione dell'emittente.

Articolo 3

Scarti di garanzia per attività negoziabili

1.   Gli scarti di garanzia per attività negoziabili collocate nelle categorie da I a IV sono determinati sulla base di:

a)

il collocamento della specifica attività nel livello di qualità del credito 1, 2 o 3, come specificato nella Tavola 2 dell'allegato del presente indirizzo;

b)

la vita residua dell'attività come specificata nei paragrafi 3 e 4;

b)

la struttura cedolare dell'attività come specificata nei paragrafi 3 e 4.

2.   Le attività negoziabili collocate nella categoria V sono soggette a uno scarto di garanzia del 10 %, a prescindere dalla vita residua o dalla struttura cedolare.

3.   Per le attività con cedola zero o fissa, la scadenza rilevante per lo scarto di garanzia da applicare è la vita residua dell'attività.

4.   Per le attività con cedola variabile, lo scarto di garanzia corrisponde allo scarto di garanzia applicato alle attività negoziabili a cedola fissa con vita residua fino a un anno, ad eccezione dei seguenti casi e fatto salvo il paragrafo 2.

a)

Le cedole variabili con un periodo di riadeguamento superiore a un anno sono considerate cedole fisse e la scadenza rilevante per lo scarto di garanzia da applicare è la vita residua dell'attività.

b)

La scadenza rilevante per lo scarto di garanzia da applicare alle cedole variabili che hanno un tasso di inflazione nell'area dell'euro come tasso di riferimento è la vita residua dell'attività.

c)

Lo scarto di garanzia applicato ad attività che hanno più di un tipo di struttura cedolare dipende unicamente dalla struttura cedolare applicabile durante la vita residua dell'attività e corrisponde allo scarto di garanzia più elevato applicabile a un'attività negoziabile con la stessa vita residua e lo stesso livello di qualità del credito. A questo fine può tenersi conto di qualsiasi tipologia di struttura cedolare applicabile durante la vita residua dell'attività.

Articolo 4

Scarti di garanzia supplementari applicati a tipologie specifiche di attività negoziabili

Oltre agli scarti di garanzia previsti all'articolo 3 del presente indirizzo, per tipologie specifiche di attività negoziabili si applicano gli scarti di garanzia seguenti:

a)

i titoli garantiti da attività, le obbligazioni garantite e gli strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi il cui valore è teoricamente determinato in conformità alle regole di cui all'articolo 134 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono soggetti a uno scarto di garanzia supplementare sotto forma di una riduzione di valore del 5 %;

b)

le obbligazioni garantite in uso proprio sono soggette a uno scarto di garanzia supplementare del: a) 8 % applicato al valore degli strumenti di debito collocati ai livelli di qualità del credito 1 e 2 e b) 12 % applicato al valore degli strumenti di debito collocati al livello di qualità del credito 3.

c)

ai fini della lettera b), per «uso proprio» si intende la presentazione o l'utilizzo da parte di una controparte di obbligazioni garantite che sono emesse o garantite dalla controparte stessa o da ogni altro ente con cui essa ha stretti legami, come determinati ai sensi dell'articolo 138 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

d)

se lo scarto di garanzia supplementare di cui alla lettera b) non può essere applicato rispetto a un sistema di gestione delle garanzie di una BCN, agente triparty o TARGET2-Securities per quanto riguarda l'auto-collateralizzazione, lo scarto di garanzia supplementare si applica in tali sistemi o piattaforme al valore dell'intera emissione delle obbligazioni garantite che possono essere oggetto di uso proprio.

Articolo 5

Scarti di garanzia applicati ad attività non negoziabili idonee

1.   I singoli crediti con tasso di interesse fisso e quelli con tasso di interesse legato al tasso di inflazione sono soggetti a specifici scarti di garanzia determinati in base alla vita residua, al livello di qualità creditizia e alla metodologia di valutazione applicata dalla BCN, come indicato nella Tavola 3 dell'allegato del presente indirizzo.

2.   I singoli crediti con tasso di interesse variabile sono soggetti allo scarto di garanzia applicato ai crediti con tasso di interesse fisso classificati nella fascia di vita residua da zero ad un anno ed aventi il medesimo livello di qualità creditizia e la stessa metodologia di valutazione come applicata dalla BCN. Il tasso è considerato variabile se indicizzato a un tasso di interesse di riferimento e se il corrispondente periodo di riadeguamento è inferiore o pari a un anno. I tassi con periodo di riadeguamento superiore a un anno sono considerati fissi, e la scadenza rilevante ai fini dell'applicazione dello scarto di garanzia è pari alla vita residua del credito.

3.   Lo scarto di garanzia applicato a un credito caratterizzato da più tipi di tassi di interesse dipende unicamente dai tassi che sono corrisposti durante la vita residua del credito. Qualora nel corso della vita residua fosse corrisposto più di un tipo di tasso, i pagamenti rimanenti sono considerati pagamenti a tasso fisso, e la scadenza rilevante ai fini dell'applicazione dello scarto di garanzia è pari alla vita residua del credito.

4.   Per crediti a cedola zero si applica lo scarto di garanzia del credito a tasso fisso corrispondente.

5.   Gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali sono soggetti ad uno scarto di garanzia pari al 39,5 %.

6.   I depositi a tempo determinato non sono soggetti a scarti di garanzia.

7.   Ogni credito sottostante compreso nel pool di garanzie di strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (non-marketable debt instruments backed by eligible credit claims, di seguito «DECC») è soggetto ad uno scarto di garanzia applicato a livello individuale secondo le disposizioni stabilite nei paragrafi da 1 a 4 di cui sopra. Il valore aggregato dei crediti sottostanti inclusi nel pool di garanzie a seguito dell'applicazione degli scarti di garanzia rimane sempre uguale o superiore all'importo del capitale in essere del DECC. Qualora il valore aggregato scenda al di sotto della soglia di cui alla frase precedente, il DECC è valutato zero.

Articolo 6

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 25 gennaio 2016. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 5 gennaio 2016.

Articolo 7

Destinatari

Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 novembre 2015.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea del 19 dicembre 2014 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).


ALLEGATO

Tavola 1

Categorie di scarto di garanzia per attività negoziabili idonee sulla base del tipo di emittente e/o del tipo di attività

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

Categoria V

strumenti di debito emessi dalle amministrazioni centrali

certificati di debito della BCE

certificati di debito emessi da BCN prima della data di adozione dell'euro nel rispettivo Stato membro

strumenti di debito emessi dalle amministrazioni locali e regionali

strumenti di debito emessi da soggetti classificati come agenzie da parte dell'Eurosistema

strumenti di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali

obbligazioni garantite di tipo jumbo

obbligazioni garantite tradizionali e altre obbligazioni garantite

strumenti di debito emessi da società non finanziarie

strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi

strumenti di debito non garantiti emessi da società finanziarie diverse da enti creditizi

titoli garantiti da attività


Tavola 2

Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee

 

Categorie di scarti di garanzia

Qualità del credito

Vita residua (in anni) (1)

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

Categoria V

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

 

Livelli 1 e 2

[0, -1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

6,5

6,5

10,0

[1, -3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

8,5

9,0

[3, -5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

11,0

11,5

[5, -7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

12,5

13,5

[7, -10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

14,0

15,5

[10, ∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

17,0

22,5

 

Categorie di scarti di garanzia

Qualità del credito

Vita residua (in anni) (1)

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

Categoria V

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

 

Livello 3

[0, -1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

non idoneo

[1, -3)

7,0

8,0

10,0

14,5

15,0

16,5

24,5

26,5

[3, -5)

9,0

10,0

15,5

20,5

22,5

25,0

32,5

36,5

[5, -7)

10,0

11,5

16,0

22,0

26,0

30,0

36,0

40,0

[7, -10)

11,5

13,0

18,5

27,5

27,0

32,5

37,0

42,5

[10, ∞)

13,0

16,0

22,5

33,0

27,5

35,0

37,5

44,0


Tavola 3

Livelli degli scarti di garanzia applicati ai crediti con tassi di interesse fissi

 

Metodologia di valutazione

Qualità del credito

Vita residua (in anni) (2)

Tasso fisso e valutazione basata su un prezzo teorico assegnato dalla BCN

Tasso fisso e valutazione basata sul capitale nominale in essere assegnato dalla BCN

livelli 1 e 2

[0, -1)

10,0

12,0

[1, -3)

12,0

16,0

[3, -5)

14,0

21,0

[5, -7)

17,0

27,0

[7, -10)

22,0

35,0

[10, ∞)

30,0

45,0

 

Metodologia di valutazione

Qualità del credito

Vita residua (in anni) (2)

Tasso fisso e valutazione basata su un prezzo teorico assegnato dalla BCN

Tasso fisso e valutazione basata sul capitale nominale in essere assegnato dalla BCN

livello 3

[0, -1)

17,0

19,0

[1, -3)

29,0

34,0

[3, -5)

37,0

46,0

[5, -7)

39,0

52,0

[7, -10)

40,0

58,0

[10, ∞)

42,0

65,0


(1)  vale a dire, [0-1) vita residua inferiore ad un anno, [1-3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.

(2)  vale a dire, [0-1) vita residua inferiore ad un anno, [1-3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.


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