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Document 32015D0033

Decisione (UE) 2015/2101 della Banca centrale europea, del 5 novembre 2015, che modifica la Decisione (UE) 2015/774 su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/33)

OJ L 303, 20.11.2015, p. 106–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/02/2020; abrog. impl. da 32020D0188

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2101/oj

20.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/106


DECISIONE (UE) 2015/2101 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 novembre 2015

che modifica la Decisione (UE) 2015/774 su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/33)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, congiuntamente al primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,

Considerando quanto segue:

(1)

Il 4 marzo 2015 il Consiglio direttivo ha adottato la Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) (1) che ha istituito un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (di seguito «il PSPP»). L'articolo 5, paragrafo 1, della Decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) prevede che gli acquisti di titoli di debito negoziabili idonei nell'ambito del PSPP siano soggetti ad un limite iniziale relativo alla quota-parte di un'emissione pari al 25 %, in base al numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN). Tale limite iniziale doveva essere rivisto dal Consiglio direttivo dopo i primi sei mesi di attuazione del PSPP.

(2)

Il 3 settembre 2015, il Consiglio direttivo ha deciso in linea di principio di innalzare il limite del PSPP relativo alla quota-parte di un'emissione dal 25 % al 33 %, per codice ISIN, salva la verifica caso per caso che la disponibilità di una quota pari al 33 % per codice ISIN non conduca le banche centrali dell'Eurosistema a raggiungere la disponibilità di una quota di minoranza di blocco in situazioni di ristrutturazione ordinata del debito.

(3)

Il previsto innalzamento del limite relativo alla quota-parte di un'emissione, nell'ambito del PSPP, mira a promuovere una completa e regolare attuazione di tale programma di acquisto, consentendo nel contempo il regolare funzionamento dei mercati dei titoli di debito negoziabili idonei ed evitando di ostacolare ristrutturazioni ordinate del debito.

(4)

Pertanto, è opportuno modificare la Decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

All'articolo 5, il paragrafo 1 dela Decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo l'articolo 3, si applica nell'ambito del PSPP un limite relativo alla quota-parte di un'emissione, in base al numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN), per i titoli di debito negoziabili che soddisfano i criteri indicati nell'articolo 3, dopo aver sommato le quote detenute in tutti i portafogli delle banche centrali dell'Eurosistema.

A partire dal 10 novembre 2015, il limite relativo alla quota-parte di un'emissione è fissato al 33 % per codice ISIN. In via di eccezione, il limite relativo alla quota-parte di un'emissione è fissato al 25 % per codice ISIN per i titoli di debito negoziabili idonei che contengono una clausola di azione collettiva (collective action clause, CAC) che sia diversa dalla CAC modello per l'area dell'euro elaborata dal Comitato economico e finanziario e attuata dagli Stati membri conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, ma sarà innalzato al 33 % sulla base della verifica caso per caso che la disponibilità di una quota pari al 33 % per codice ISIN non conduca le banche centrali dell'Eurosistema a raggiungere la disponibilità di una quota di minoranza di blocco in situazioni di ristrutturazione ordinata del debito.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 10 novembre 2015.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 novembre 2015.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20).


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