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Document 32014D0006(01)

(2014/192/UE): Decisione della Banca centrale europea, del 24febbraio 2014 , relativa all'organizzazione delle misurepreparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte delSistema europeo di banche centrali (BCE/2014/6)

OJ L 104, 8.4.2014, p. 72–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/192/oj

8.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/72


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 24 febbraio 2014

relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali

(BCE/2014/6)

(2014/192/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e in particolare l'articolo 5 e l'articolo 46.2,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 8, paragrafo 5;

visto il contributo del consiglio generale,

Considerando quanto segue:

1.

I dati granulari sul credito includono informazioni specifiche relative all'esposizione creditizia degli enti creditizi e di altre istituzioni finanziarie che erogano credito in favore di mutuatari. Dati non aggregati di questo tipo possono essere raccolti, nel rispetto di misure adeguate a tutela della riservatezza, mutuatario per mutuatario o prestito per prestito, dalle centrali dei rischi gestite dalle banche centrali nazionali (BCN) del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) (di seguito, «centrali dei rischi») o da altre fonti di dati granulari, compresi i registri dei crediti o altre raccolte statistiche. Una serie di BCN che gestiscono centrali dei rischi condividono tra loro i dati granulari sul credito, al fine di trasmettere tali dati agli enti segnalanti e agevolare una visione più completa dell'indebitamento dei mutuatari (2).

2.

L'articolo 5 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, «lo Statuto del SEBC») specifica che la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle BCN del SEBC, raccoglie le informazioni statistiche necessarie al fine di svolgere i compiti del SEBC presso le autorità nazionali competenti o direttamente presso gli operatori economici. Inoltre, l'articolo 8, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 2533/98 consente alla BCE di decidere in merito alla raccolta e alla trasmissione all'interno del SEBC, nei limiti e al livello di dettaglio necessario, di informazioni riservate originariamente raccolte a fini diversi da quelli di cui all'articolo 5 dello Statuto del SEBC), a condizione che ciò sia necessario per l'efficiente sviluppo ed elaborazione di statistiche o il miglioramento della loro qualità, e che tali statistiche siano necessarie per lo svolgimento dei compiti del SEBC di cui al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.

I dati granulari sul credito, ottenuti dalle centrali dei rischi o da altre fonti di dati sul credito disponibili, sono necessari per: (a) lo sviluppo e l'elaborazione di nuove statistiche del SEBC in aree quali statistiche sulle attività deteriorate, sulle riserve per attività deteriorate, sulle riserve di rivalutazione e statistiche sui prestiti alle società non finanziarie, disaggregate in relazione alle dimensioni delle società considerate; (b) il miglioramento della qualità delle statistiche del SEBC in aree, quali le statistiche sulle linee di credito disaggregate per settore di controparte, sui prestiti alle società non finanziarie disaggregate per attività economica e sui prestiti coperti da garanzia immobiliare. Tali nuove o migliorate statistiche da produrre sul lungo termine sono necessarie per lo svolgimento dei compiti dell'Eurosistema, che includono l'analisi della politica monetaria e le operazioni di politica monetaria, la gestione dei rischi, la sorveglianza e la ricerca in materia di stabilità finanziaria, così come per il contributo dell'Eurosistema alla buona conduzione delle politiche intraprese dalle autorità nazionali competenti in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e stabilità del sistema finanziario.

4.

È opportuno istituire, mediante uno strumento della BCE da adottare ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto del SEBC, un quadro a lungo termine per la raccolta di dati granulari sul credito basato su obblighi armonizzati di segnalazione statistica alla BCE, da presentare in tempo debito al Consiglio direttivo, al fine di garantire che, per la fine del 2016: a) tutte le BCN dell'Eurosistema gestiscano le banche dati nazionali relative a dati granulari sul credito, in conformità a requisiti minimi specificati nel corso della fase preparatoria, e b) sia istituita, sulla base di tali banche dati, una banca dati relativa a dati granulari sul credito comune ai membri dell'Eurosistema e comprensiva di dati in entrata per tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di garantire, in maniera graduale, la disponibilità delle statistiche sul credito necessarie per l'adempimento dei compiti dell'Eurosistema, contribuendo in particolare alla regolare conduzione delle politiche delle autorità competenti relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario. Tale quadro a lungo termine dovrebbe definire la data, non successiva a quella sopra menzionata, a partire dalla quale dovrebbe avere inizio la raccolta di dati granulari sul credito basata su obblighi armonizzati di segnalazione statistica alla BCE. Sebbene una struttura di base inerente al contenuto dei futuri dati granulari sul credito da raccogliere ai sensi di tale obblighi armonizzati sia delineata nello schema di segnalazione di riferimento allegato alla presente decisione, la precisa portata e il contenuto dei dati da raccogliere nel contesto del quadro a lungo termine deve ancora essere definita. La preparazione per l'istituzione di tale quadro a lungo termine si realizzerà attraverso attività preparatorie da attuare ai sensi della presente decisione con i seguenti obiettivi: a) la definizione di un nucleo centrale di serie armonizzate di dati granulari sul credito che le BCN sono tenute a fornire alla BCE nel lungo termine, b) l'identificazione e la valutazione delle esigenze degli utenti interessati in ordine all'applicazione dei dati granulari sul credito nell'ambito del SEBC nel lungo termine, c) la stima dei costi legati alla raccolta, alla garanzia di qualità e alle procedure di condivisione dei dati, d) la graduale eliminazione di lacune collegate all'incompletezza o all'assenza di banche dati relative a dati granulari sul credito in alcuni Stati membri, e) la definizione della governance e degli aspetti organizzativi più appropriati per il funzionamento del quadro a lungo termine, e f) la garanzia di una migliore interoperatività e riutilizzo dei dati fra le centrali di rischio, i registri dei crediti e altre banche dati sul credito rilevanti che soddisfano i criteri di qualità.

5.

È opportuno che il Consiglio direttivo conferisca al Comitato per le statistiche (di seguito, il «CST») del SEBC il compito di assistere il Consiglio direttivo nell'attuazione di tali misure preparatorie. In particolare, il CST dovrebbe organizzare la trasmissione annuale dei dati granulari sul credito disponibili dalle BCN alla BCE, quale parte del processo di realizzazione di un appropriato allineamento dei dati granulari sul credito da raccogliere nel lungo periodo alle esigenze dei futuri utenti del SEBC. A tal fine, agli utenti del SEBC che non beneficiano della deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della presente decisione, può essere consentito l'accesso a informazioni statistiche riservate derivanti da qualsiasi dato granulare sul credito trasmesso alla BCE, fino all'attuazione di un quadro a lungo termine, in conformità alle garanzie in materia di riservatezza applicabili.

6.

La parità di trattamento delle singole BCN dovrebbe costituire il principio guida sotteso alle misure preparatorie per il quadro a lungo termine. Nel corso della fase preparatoria, il Consiglio direttivo dovrebbe proporre, per tutte le BCN dell'Eurosistema, i criteri minimi necessari relativi al campo di applicazione, ai limiti superiori e inferiori di fasce o strati all'interno della popolazione dei mutuatari e le altre possibili disaggregazioni, il livello di dettaglio degli attributi dei dati e della qualità dei dati granulari sul credito raccolti. Saranno identificate e progressivamente ridotte eventuali difformità tra le serie di dati forniti dalle singole BCN, attraverso l'introduzione di rettifiche a seguito delle successive trasmissioni di dati effettuate ai sensi della presente decisione. Al contempo, alcune BCN dell'Eurosistema potrebbero necessitare, nella fase preparatoria, di un periodo di adattamento più lungo al fine di sviluppare o ottenere accesso a banche dati complete relative a dati granulari sul credito. È opportuno garantire a tali BCN, nel corso della fase preparatoria, di poter beneficiare di deroghe temporanee all'obbligo di applicare specifiche misure preparatorie sviluppate dal CST, purché la durata di ciascuna specifica deroga sia strettamente limitata al periodo di tempo minimo necessario alla BCN in questione per garantire l'adempimento, nel corso della fase preparatoria, delle misure preparatorie oggetto della deroga, e a condizione che tale periodo sia, in ogni caso, fissato in maniera tale da permettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 in riferimento a tutte le BCN dell'Eurosistema.

7.

In conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri, alle condizioni stabilite da tale giurisprudenza (3). Di conseguenza, l'attuazione della presente decisione non comporta una violazione delle norme del diritto nazionale che impongano particolari obblighi di riservatezza o reciprocità relativamente alla condivisione transfrontaliera dei dati raccolti tramite le centrali dei rischi.

8.

È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica all'allegato alla presente decisione, a condizione che tali modifiche non siano tali da modificare il quadro concettuale sottostante o incidere sull'onere di segnalazione. Le BCN hanno facoltà di proporre, attraverso il CST, modifiche di natura tecnica all'allegato, delle quali si terrà conto nel corso di tale procedura.

9.

L'applicazione delle disposizioni della presente decisione può essere estesa alle BCN degli Stati membri la cui moneta non è l'euro attraverso l'istituzione di una cooperazione tra tali BCN e le banche centrali dell'Eurosistema, sulla base di una raccomandazione della BCE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione e obiettivi

La presente decisione definisce le misure preparatorie necessarie a istituire, in maniera graduale, un quadro a lungo termine per la raccolta di dati granulari sul credito fondato su obblighi armonizzati di segnalazione statistica alla BCE. Entro la fine del 2016, tale quadro a lungo termine comprende: a) banche dati relative a dati granulari sul credito gestite da tutte le BCN dell'Eurosistema e b) una banca dati relativa a dati granulari sul credito comune ai membri dell'Eurosistema e comprensiva di dati granulari sul credito per tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

1)

per «centrale dei rischi» si intende un registro dei crediti gestito da una BCN del SEBC;

2)

per «registro dei crediti» si intende un registro che raccoglie dati granulari sul credito provenienti da istituzioni segnalanti;

3)

per «dati granulari sul credito» si intendono informazioni relative all'esposizione creditizia di enti creditizi o altre istituzioni finanziarie che erogano credito nei confronti dei mutuatari, fornite mutuatario per mutuatario o prestito per prestito.

Articolo 3

Organizzazione delle misure preparatorie

1.   Le misure preparatorie da adottare al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti all'articolo 1, comprendono:

a)

l'identificazione delle esigenze degli utenti pertinenti e la stima dei costi legati alle proposte per la raccolta, la garanzia di qualità e le procedure per la condivisione dei dati da applicare nel lungo termine;

b)

la definizione e il miglioramento delle serie di dati granulari sul credito da raccogliere ai sensi del quadro a lungo termine, in particolare per quanto concerne il campo di applicazione, i limiti delle fasce o strati all'interno della popolazione dei mutuatari e le altre possibili disaggregazioni, il livello di dettaglio degli attributi dei dati e della qualità dei dati granulari sul credito raccolti;

c)

l'organizzazione della trasmissione di dati granulari sul credito nella fase preparatoria, in conformità all'articolo 4, e la definizione di requisiti di qualità ai quali i dati granulari sul credito ottenuti dalle centrali dei rischi o da altri registri dei crediti devono uniformarsi prima dell'avvio di tale trasmissione;

d)

lo sviluppo di misure operative dettagliate specificanti le modalità di trasmissione, compilazione, conservazione e utilizzo dei dati granulari sul credito da testare e modulare nella fase preparatoria al fine della loro successiva incorporazione nel quadro a lungo termine;

e)

la fissazione di un calendario per specifiche iniziative e risultati che le singole BCN e la BCE sono tenute a completare, incluse le iniziative che devono essere intraprese dalle BCN ancora prive di accesso a banche dati complete relative ai dati granulari sul credito, al fine di ottenere tale accesso attraverso lo sviluppo di una propria centrale dei rischi o mediante altri mezzi;

f)

il monitoraggio dei progressi realizzati in riferimento alle misure elencate alle lettere da a) a e) e l'identificazione, ove necessario, delle necessarie rettifiche.

2.   Il CST, tenendo opportunamente conto dei suggerimenti di altri comitati del SEBC, prepara le decisioni necessarie per l'attuazione delle misure preparatorie di cui al paragrafo 1 e le sottopone al Consiglio direttivo per l'approvazione. Il CST riferisce al Consiglio direttivo, su base annuale, in ordine ai progressi realizzati dalla BCE e dalle singole BCN.

3.   In riferimento alle BCN che necessitano, nella fase preparatoria, di un periodo di tempo più lungo per sviluppare o ottenere l'accesso a banche dati complete relative a dati granulari sul credito, il Consiglio direttivo può, durante la fase preparatoria, concedere deroghe individuali temporanee all'obbligo di applicare specifiche misure preparatorie di cui al paragrafo 1. La durata di ciascuna deroga individuale deve essere strettamente limitato al periodo di tempo minimo necessario alla BCN in questione per uniformarsi, nella fase preparatoria, alle misure preparatorie oggetto della deroga, e, in ogni caso, tale durata deve essere fissata in maniera tale da permettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 in riferimento a tutte le BCN dell'Eurosistema. Nel corso di ogni periodo di deroga, la BCN interessata riferisce due volte all'anno al CST in merito ai progressi compiuti nell'adempimento delle misure preparatorie oggetto della deroga. Il diritto di accesso a informazioni statistiche riservate derivanti da dati granulari sul credito trasmessi alla BCE nel quadro di una specifica misura preparatoria sono sospesi in riferimento a qualsiasi BCN che beneficia di una deroga temporanea relativa a tale misura. Il Consiglio direttivo può decidere di imporre, in capo a singole BCN che beneficiano di una deroga ai sensi del presente paragrafo, appropriate ulteriori restrizioni.

Articolo 4

Trasmissione di dati granulari sul credito nella fase preparatoria e garanzie di riservatezza

1.   Al fine di garantire un adeguato allineamento dei dati granulari sul credito da raccogliere nel lungo periodo con le esigenze degli utenti del SEBC, il CST organizza, nella fase preparatoria, la trasmissione annuale dalle BCN alla BCE dei dati granulari sul credito immediatamente disponibili, riferiti al periodo dal 30 giugno al 31 dicembre, impiegando un adeguato grado di anonimizzazione e aggregazione per quanto concerne le informazioni relative ai mutuatari, al fine di assicurare che i singoli mutuatari non possano essere identificati. La prima trasmissione ha luogo alla fine del mese di marzo 2014, in riferimento al periodo dal 30 giugno al 31 dicembre 2013 e si fonda sullo schema di segnalazione di riferimento contenuto nell'allegato. Ogni trasmissione successiva è organizzata dal CST sulla base dello schema di segnalazione che terrà in considerazione l'esistenza di dati granulari sul credito immediatamente disponibili e delle loro caratteristiche e assicura che i dati raccolti siano proporzionati allo stato dei lavori preparatori completati al momento della trasmissione. Nella fase preparatoria, i dati relativi ai mutuatari che appartengono a settori istituzionali diversi dalle società non finanziarie possono essere segnalati su base aggregata, purché la BCN trasmetta le relative informazioni metodologiche.

2.   Le singole BCN trasmettono i dati granulari sul credito richiesti sulla base delle centrali di rischio o di altre banche dati disponibili relative a dati granulari sul credito. Le BCN che beneficiano di una deroga, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, relativa alle misure preparatorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) in riferimento alla trasmissione di dati specifici includono nelle loro segnalazioni al CST informazioni in ordine ai progressi compiuti nell'uniformarsi alle trasmissioni di dati richieste nella fase preparatoria.

3.   I dati forniti alla BCE ai sensi del primo paragrafo sono trasmessi in forma elettronica attraverso un accesso remoto sicuro e sono conservate in un'area sicura. L'accesso a tali dati è limitato agli esperti in materia di statistica inclusi nella lista comunicata dal CST al Consiglio direttivo prima dell'avvio della trasmissione. Nel rapporto annuale sulla riservatezza, la BCE include informazioni concernenti le misure di sicurezza adottate.

Articolo 5

Uso delle informazioni statistiche derivanti da dati granulari sul credito nella fase preparatoria

1.   I dati forniti alla BCE ai sensi dell'articolo 4 sono utilizzati per a) definire e migliorare i dati granulari sul credito da raccogliere nell'ambito del quadro a lungo termine e i relativi attributi e b) definire e produrre informazioni statistiche aggregate ai fini di soddisfare le esigenze statistiche degli utenti del SEBC nella fase preparatoria.

2.   In aggiunta all'accesso e all'uso delle informazioni statistiche aggregate, gli utenti interni al SEBC che non beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 possono richiedere il permesso di accedere e utilizzare informazioni statistiche riservate disaggregate derivanti da dati granulari sul credito trasmessi ai sensi dell'articolo 4, purché tale accesso a informazioni statistiche riservate: a) soddisfi l'obiettivo di definire e migliorare i dati granulari sul credito da raccogliere nell'ambito del quadro a lungo termine e i relativi attributi e b) non implichi un accesso diretto a dati granulari sul credito originali raccolti dalle BCN o dalla BCE. Ogni richiesta degli utenti deve essere corredata di un elenco delle persone che avranno accesso alle informazioni in questione.

3.   Le richieste degli utenti avanzate ai sensi del paragrafo 2 sono sottoposte a valutazione e approvazione da parte del Consiglio direttivo, in conformità alla procedura adottata dalla BCE. Il CST assiste il Consiglio direttivo nella valutazione di tali richieste.

Articolo 6

Procedura semplificata di modifica

Tenuto conto del parere del CST, il comitato esecutivo della BCE ha facoltà di apportare modifiche di natura tecnica all'allegato alla presente decisione, a condizione che tali modifiche non siano tali da modificare il quadro concettuale sottostante o incidere sugli oneri di segnalazione. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di eventuali modifiche di tal genere.

Articolo 7

Disposizioni finali

1.   La presente decisione ha effetto a partire dal giorno della sua notificazione.

2.   Entro il 31 dicembre 2014 il Consiglio direttivo riceve, a fini di valutazione, una relazione che analizza: a) lo stato delle misure preparatorie stabilite dalla presente decisione e b) l'opportunità di sostituire la presente decisione con uno strumento giuridico della BCE che istituisca obblighi di segnalazione statistica armonizzati e che assicuri l'istituzione di una banca dati relativa ai dati granulari sul credito comune ai membri dell'Eurosistema e comprensiva di dati granulari sul credito per tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, e include una valutazione dell'opportunità di stabilire un cronoprogramma per l'adozione di tali misure, come specificato all'articolo 1, in considerazione dei progressi realizzati.

Articolo 8

Destinatari

Destinatarie della presente decisione sono le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 febbraio 2014.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  Protocollo d'intesa sullo scambio di informazioni tra registri centrali nazionali dei crediti al fine della trasmissione alle istituzioni segnalanti (Memorandum of Understanding on the Exchange of Information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions), reperibile sul sito della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

(3)  Dichiarazione n. 17 relativa al primato allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, (GU C 115, 9.5.2005, pag. 344).


ALLEGATO

SCHEMA DI SEGNALAZIONE DI RIFERIMENTO

Dati granulari sul credito segnalati su base individuale, come nella tabella di seguito e comprensivi delle seguenti informazioni:

«attributi del prestatore», descrittivi dell'ente creditizio o della diversa altra istituzione finanziaria che ha accordato il prestito;

«attributi del mutuatario», descrittivi della società non finanziaria o del diverso mutuatario che ha ricevuto il prestito;

«variabili dei dati del credito», descrittive del contratto di credito e della natura del prestito sotto il profilo qualitativo;

«misure dei dati del credito», che forniscono valori numerici suscettibili di ulteriore aggregazione (indicatori quantitativi) e segnalati come dati di fine periodo.

Tipo

Attributi

Sintesi

Livello di anonimizzazione

Attributi del prestatore

Identificativo del prestatore

Identificazione dei prestatori in conformità ai codici impiegati nel Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD) del SEBC (1).

Non anonimizzato

Attributi del mutuatario

Identificativo del mutuatario

Identificazione alfanumerica dei mutuatari, al fine di garantire che i singoli mutuatari non siano identificabili

Anonimizzato

Paese di residenza

Paese di residenza del mutuatario, in conformità alla norma ISO 3166 (2)

Settore istituzionale

Settore (o sottosettore) istituzionale del mutuatario, in conformità alla classificazione SEC 95 Si richiede l'indicazione dei seguenti (sotto)settori:

Autorità bancarie centrali

Amministrazioni pubbliche

Enti creditizi

Fondi comuni monetari

Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione

Imprese di assicurazione e fondi pensione

Società non finanziarie

Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Settore di attività economica

Classificazione dei mutuatari (finanziari e non finanziari), in base all'attività economica, in conformità alla classificazione statistica di cui alla NACE rev. 2 (3) I codici NACE sono indicati al livello 2 di dettaglio (per «divisioni»)

Dimensioni

Classificazione dei mutuatari in base alle loro dimensioni: micro, piccoli, medi e grandi.

Variabili dei dati del credito

Identificativo del prestito

Identificazione alfanumerica dei prestiti, come d'uso presso le istituzioni segnalanti a livello nazionale.

Valuta

Valuta di denominazione del prestito, in conformità alla norma ISO 4217 (4)

Tipo di prestito

Classificazione dei prestiti in base alla rispettiva tipologia:

prestito a vista e con preavviso breve (conti correnti)

debiti da carta di credito

crediti commerciali

leasing finanziari

prestiti per operazioni di acquisto con patto di rivendita

altri prestiti a termine

Tipo di garanzia

Tipo di garanzia che assiste il prestito concesso; garanzia immobiliare; altre garanzie (compresi titoli e oro), nessuna garanzia.

Scadenza originaria

Scadenza del prestito pattuita in origine o in occasione di una successiva rinegoziazione; minore o uguale ad un anno, superiore a un anno.

Durata residua

Scadenza in riferimento alla data pattuita per il rimborso del prestito; inferiore o uguale a un anno, superiore a un anno.

Deterioramento

Prestiti in relazione ai quali il mutuatario è inadempiente.

Prestiti sindacati

Singoli contratti di credito nei quali diversi enti partecipano in qualità di prestatori.

Debiti subordinati

Gli strumenti di debito subordinato attribuiscono un credito subordinato nei confronti dell'istituzione emittente che può essere fatto valere dopo che tutti i crediti di rango superiore, ad esempio depositi/prestiti, sono stati soddisfatti, attribuendo ad essi alcune delle caratteristiche tipiche delle azioni e altre partecipazioni.

Misure dei dati del credito

Credito concesso

Consistenze totali di un prestito (valore del capitale, senza dedurre le cancellazioni parziali), segnalato al lordo delle rettifiche da rischio di credito, ad eccezione delle perdite registrate come cancellazioni totali.

Linee di credito

Importo del credito accordato, ma non utilizzato.

Arretrati

Qualsiasi pagamento (importo) relativo a un prestito che è dovuto da oltre 90 giorni.

Valore delle garanzie

Valore delle garanzie al momento della segnalazione.

Rettifiche per il rischio di credito specifico

Specifici accantonamenti per perdite dovute ai rischi di credito, in conformità al quadro contabile applicabile. Tali misure devono essere segnalate esclusivamente in relazione ai prestiti deteriorati.

Attività ponderate per il rischio

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio, in conformità alla Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o atti successivi.

Probabilità di inadempimento (solo per gli enti creditizi che adottano un metodo basato sui rating interni)

Probabilità di inadempimento di una controparte nel corso di un periodo di un anno, in conformità alla direttiva 2006/48/CE o atti successivi. Per la segnalazione mutuatario per mutuatario è segnalata una media ponderata per volume.

Perdita in caso di inadempimento (solo per gli enti creditizi che adottano un metodo basato sui rating interni)

Il rapporto fra il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa dell'inadempimento di una controparte e l'importo residuo al momento dell'inadempimento, in conformità alla direttiva 2006/47/CE o atti successivi. Per la segnalazione mutuatario per mutuatario è segnalata una media ponderata per volume.

Tasso di interesse

Il rapporto, in percentuale annua, tra l'importo che un debitore è tenuto a pagare al creditore nell'arco di un dato periodo di tempo e l'importo del capitale del prestito, deposito o titolo di debito, in conformità al regolamento (CE) n. 63/2002 della Banca centrale europea (6) o atti successivi. In relazione alle segnalazioni mutuatario per mutuatario, è segnalata una media ponderata per il volume.


(1)  Per le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) si veda l'elenco pubblicato sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu

(2)  Come pubblicata dall'International Organisation for Standardisation (ISO) nel suo sito Internet all'indirizzo www.iso.org.

(3)  Come pubblicata dalla Commissione europea (Eurostat) nel suo sito Internet all'indirizzo www.ec.europa.eu/eurostat.

(4)  Come pubblicata dall'International Organisation for Standardisation (ISO) nel suo sito Internet all'indirizzo www.iso.org.

(5)  Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 63/2002 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2001/18) (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24).


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