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Document 32014D0038(01)

2014/671/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 1 °settembre 2014 , che modifica la decisione BCE/2013/35 relativa a misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2014/38)

OJ L 278, 20.9.2014, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2015; abrogato da 32015D0009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/671/oj

20.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/21


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 1o settembre 2014

che modifica la decisione BCE/2013/35 relativa a misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie

(BCE/2014/38)

(2014/671/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 12.1, 14.3 e 18.2,

visto l'indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e le procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (1) e la decisione BCE/2013/6, del 20 marzo 2013, sulle regole in merito all'uso quale garanzia per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema di obbligazioni bancarie con la sola garanzia statale emesse per uso proprio (2),

Considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 18.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di finanziamento con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni standard alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare ad operazioni di finanziamento, inclusi i criteri che determinano l'idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, sono stabilite dall'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14, nonché dalle decisioni BCE/2013/6, BCE/2013/35 (3) e BCE/2014/11 (4).

(2)

Ai sensi della sezione 1.6 dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14, il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

(3)

Per selezionare il rating appropriato da utilizzare per determinare l'idoneità delle attività utilizzate nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema e i relativi scarti di garanzia, è operante una regola che stabilisce l'ordine di priorità dei rating. Tale regola dà priorità all'utilizzo dei rating attribuiti all'emissione da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution, ECAI) rispetto a quelli attribuiti da ECAI all'emittente o al garante. Il 17 luglio 2013 il Consiglio direttivo ha deciso di rafforzare ulteriormente il sistema di controllo dei rischi modificando i criteri di idoneità e gli scarti di garanzia applicati alle garanzie accettate nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e adottando misure supplementari per migliorare la coerenza complessiva del sistema e la sua attuazione pratica. Tra le modifiche apportate, l'Eurosistema ha chiarito la regola relativa all'ordine di priorità dei rating. Tali misure sono state stabilite nella decisione BCE/2013/35.

(4)

La regola che dà priorità ai rating attribuiti da ECAI all'emissione risulta appropriata con riferimento agli emittenti privati quando rileva il contenuto informativo dei rating sull'emissione. Con riferimento a emittenti pubblici, la regola che dà priorità all'utilizzo di rating attribuiti da ECAI all'emissione necessita di essere modificata poiché rispetto a tali emittenti la misura rilevante della qualità creditizia è il rating dell'emittente anziché quello dell'emissione.

(5)

Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2013/35 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

L'articolo 6 della decisione BCE/2013/35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Elevati standard di credito supplementari per attività negoziabili

1.   La valutazione del merito di credito assegnata da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution, ECAI) alle attività negoziabili di cui alla sezione 6.3 dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14 è soggetta ai requisiti stabiliti nel presente articolo.

2.   Per stabilire se è raggiunta la soglia di qualità creditizia applicabile ad attività negoziabili si utilizzano i tipi di valutazione della qualità del credito attribuiti da parte ECAI accettate di seguito indicati (5).

a)

Un rating attribuito da ECAI all'emissione, per tale intendendosi una valutazione della qualità creditizia attribuita da ECAI a un'emissione ovvero, in mancanza di un rating all'emissione attribuito dalla stessa ECAI, al programma/serie di emissione nell'ambito della quale un'attività è emessa (6). Per i rating attribuiti da ECAI all'emissione, l'Eurosistema non effettua alcuna distinzione in relazione alla scadenza originaria dell'attività. Sono accettati i rating attribuiti da ECAI all'emissione o al programma/serie di emissione.

b)

Un rating attribuito da ECAI all'emittente, per tale intendendosi una valutazione della qualità creditizia attribuita da ECAI a un emittente. Per i rating attribuiti da ECAI all'emittente, l'Eurosistema effettua distinzioni in relazione alla scadenza originaria dell'attività per quanto attiene alla valutazione accettabile della qualità creditizia attribuita dall'ECAI. Si effettua una distinzione tra: i) attività a breve termine, per tali intendendosi quelle con scadenza originaria pari o inferiore a 390 giorni, e ii) attività a lungo termine per tali intendendosi quelle con scadenza superiore a 390 giorni. Per le attività a breve termine, sono accettabili rating a breve e a lungo termine attribuiti da ECAI all'emittente. Per le attività a lungo termine, sono accettabili esclusivamente rating a lungo termine attribuiti da ECAI all'emittente.

c)

Un rating attribuito da ECAI al garante, per tale intendendosi una valutazione della qualità creditizia attribuita da ECAI a un garante se la garanzia soddisfa i requisiti di cui alla sezione 6.3.2, lettera c), dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14. Per i rating attribuiti da ECAI al garante, l'Eurosistema non effettua distinzioni in relazione alla scadenza originaria dell'attività. Sono accettabili esclusivamente rating a lungo termine attribuiti da ECAI al garante.

3.   La BCE pubblica la soglia di qualità creditizia per tutte le ECAI accettate, come stabilito ai sensi della sezione 6.3.1 dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14 (7). La soglia di qualità creditizia per le attività negoziabili, salvo che sia diversamente stabilito, corrisponde al livello 3 della scala di rating armonizzata dell'Eurosistema.

4.   Per le attività negoziabili, l'Eurosistema tiene conto delle valutazioni di qualità creditizia di ECAI, che determinano il raggiungimento da parte dell'attività delle soglie di qualità creditizia in conformità alle regole sotto elencate.

4.1.

Alle attività negoziabili diverse da quelle emesse da amministrazioni statali, regionali o locali, agenzie (8) e istituzioni sovranazionali e da titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione trovano applicazione le seguenti regole.

a)

L'Eurosistema prende in considerazione prioritariamente i rating attribuiti da ECAI all'emissione rispetto ai rating attribuiti da ECAI all'emittente o al garante. Salva l'applicazione di tale ordine di priorità, almeno una valutazione di qualità creditizia attribuita da ECAI deve raggiungere la soglia di qualità creditizia applicabile dell'Eurosistema.

b)

Se per la stessa emissione sono disponibili più valutazioni della qualità creditizia di ECAI, si applica la regola del first-best, ossia viene selezionata la migliore valutazione disponibile per l'emissione. Se la valutazione della qualità creditizia dell'emissione individuata secondo la regola del first-best non raggiunge la soglia di qualità creditizia scelta dall'Eurosistema per le attività negoziabili, l'attività si considera inidonea, anche in presenza di una garanzia accettabile ai sensi della sezione 6.3.2, lettera c), dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14.

c)

In mancanza di un rating attribuito da ECAI all'emissione, l'Eurosistema può prendere in considerazione il rating attribuito da ECAI all'emittente o al garante. Se sulla stessa emissione sono disponibili più valutazioni attribuite da ECAI all'emittente o al garante, si applica la regola del first-best, ossia viene selezionata la migliore valutazione disponibile attribuita da ECAI all'emittente o al garante.

4.2.

Alle attività negoziabili emesse da amministrazioni statali, regionali o locali, agenzie e istituzioni sovranazionali si applicano le seguenti regole.

a)

Almeno una valutazione di qualità creditizia attribuita da ECAI deve raggiungere la soglia di qualità creditizia dell'Eurosistema applicabile. L'Eurosistema prende in considerazione esclusivamente i rating attribuiti da ECAI all'emittente o al garante.

b)

Se sono disponibili più rating attribuiti da ECAI all'emittente o al garante, si applica la regola del first-best, ossia viene selezionata la migliore valutazione disponibile attribuita da ECAI all'emittente o al garante.

c)

Le obbligazioni garantite emesse da agenzie non sono valutate in conformità alle regole dettate nel presente paragrafo 4.2, ma sono valutate ai sensi del paragrafo 4.1 che precede.

4.3.

Ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione si applicano le seguenti regole.

a)

La soglia di qualità creditizia applicabile alle attività emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione, precisata alla sezione 6.3 dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14, corrisponde a un grado di qualità creditizia (Credit Quality Step, CQS) di livello 2 in base alla scala di rating armonizzata dell'Eurosistema (“singola A”) (9).

b)

Almeno due valutazioni di qualità creditizia attribuita da ECAI devono raggiungere la soglia di qualità creditizia dell'Eurosistema applicabile. L'Eurosistema prende in considerazione esclusivamente i rating attribuiti da ECAI all'emissione.

5.   Ai fini della Sezione 6.3.2 dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14, in caso di attività negoziabili emesse da amministrazioni statali, regionali o locali, agenzie e istituzioni sovranazionali di cui al paragrafo 4.2, in assenza di una valutazione del merito creditizio attribuita da ECAI all'emittente o al garante, si applicano le disposizioni relative all'uso di una valutazione implicita della qualità creditizia.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 19 settembre 2014.

Si applica a decorrere dal 15 dicembre 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1o settembre 2014.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  GU L 95 del 5.4.2013, pag. 22.

(3)  Decisione BCE/2013/35 del 26 settembre 2013 relativa a misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (GU L 301 del 12.11.2013, pag. 6).

(4)  Decisione BCE/2014/11, del 12 marzo 2014, che modifica la decisione BCE/2013/35 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 31).


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