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Document 32014D0023(01)

2014/337/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 5 giugno 2014 , sulla remunerazione di depositi, saldi e riserve in eccesso (BCE/2014/23)

OJ L 168, 7.6.2014, p. 115–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2019; abrogato da 32019D0031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/337/oj

7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/115


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 giugno 2014

sulla remunerazione di depositi, saldi e riserve in eccesso

(BCE/2014/23)

(2014/337/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

visto l'Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (1),

Visto l'indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (2),

Visto l'Indirizzo BCE/2014/9, del 20 febbraio 2014, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio direttivo può decidere volta per volta di ridurre il tasso sui depositi al di sotto dello zero per cento.

(2)

In caso di riduzione del tasso sui depositi, le norme relative alla remunerazione di depositi, saldi e riserve in eccesso ai sensi degli Indirizzi BCE/2011/14, BCE/2012/27 e BCE/2014/9 devono essere modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Remunerazione dei depositi

Nelle disposizioni di cui all'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14 relative alla raccolta di depositi a tempo determinato e ai depositi la «remunerazione» può essere: a) a un tasso di interesse positivo; b) a un tasso di interesse pari allo zero per cento; ovvero c) a un tasso di interesse negativo. Un tasso di interesse negativo determina un obbligo di pagamento a carico del depositante nei confronti della banca centrale dell'Eurosistema interessata, ivi compreso il diritto di effettuare il conseguente addebito sul conto della controparte.

Articolo 2

Remunerazione delle riserve in eccesso

Le riserve eccedenti le riserve obbligatorie minime sono remunerate al tasso di interesse dello zero per cento ovvero al tasso sui depositi, se inferiore.

Articolo 3

Remunerazione dei saldi in TARGET2

I conti Payment Module (PM) e i rispettivi sottoconti sono remunerati al tasso dello zero per cento o al tasso di deposito, se inferiore, tranne che non vengano impiegati per detenere riserve obbligatorie minime.

Articolo 4

Remunerazione dei depositi di amministrazioni pubbliche

1.   Per ogni giorno di calendario, l'ammontare complessivo dei depositi overnight e a tempo determinato di tutte le amministrazioni pubbliche presso una BCN eccedente il valore più elevato tra: a) 200 milioni di EUR; ovvero b) lo 0,04 per cento del prodotto interno lordo dello Stato membro nel quale la BCN ha sede è remunerato a un tasso di interesse dello zero per cento. Se per un dato giorno il tasso sui depositi è negativo, allora si applica un tasso di interesse non superiore al tasso sui depositi. Un tasso di interesse negativo determina un obbligo di pagamento a carico del depositante nei confronti della BCN interessata, compreso il diritto di tale BCN di effettuare il conseguente addebito sul relativo deposito della pubblica amministrazione.

2.   Il paragrafo 1 si applica a) esclusivamente in caso che il Consiglio direttivo decida di ridurre il tasso di interesse sui depositi sotto lo zero per cento e b) è interpretato in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 11 dell'Indirizzo BCE/2014/9, fermo restando che l'articolo 11 dell'Indirizzo BCE/2014/9 trova applicazione solo al saldo in essere e per la scadenza residua dei depositi a tempo determinato presso le BCN il giorno di calendario precedente a quello in cui il Consiglio direttivo decide di ridurre il tasso di interesse sui depositi sotto lo zero per cento.

3.   I depositi delle amministrazioni pubbliche relativi a Unione europea/Fondo monetario internazionale e altri programmi di sostegno finanziario assimilabili giacenti su conti accesi presso BCN sono soggetti ai tassi di rendimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dell'Indirizzo BCE/2014/9 ovvero remunerati al tasso dello zero per cento, se superiore, ma non sono conteggiati ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Remunerazione di taluni depositi presso la BCE

I conti accesi presso la BCE ai sensi della Decisione BCE/2013/14 (4), della Decisione BCE/2010/31 (5) e della decisione BCE/2010/7 (6) continuano ad essere remunerati al tasso sui depositi. Tuttavia, quando su tali conti è imposta la giacenza di depositi anticipata rispetto alla data nella quale deve essere effettuato il pagamento in conformità alle previsioni legislative o contrattuali applicabili al servizio interessato, per il periodo di giacenza anticipata tali depositi sono remunerati al tasso sui depositi o a quello dello zero per cento, se superiore.

Articolo 6

Entrata in vigore

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 giugno 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1.

(3)  GU L 159 del 28.5.2014, pag. 56.

(4)  Decisione BCE/2003/14, del 7 novembre 2003, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (GU L del 15.11.2003, pag. 35).

(5)  Decisione BCE/2010/31, del 20 dicembre 2010, concernente l'apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dello Strumento europeo per la stabilità finanziaria agli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 10 del 14.1.2011, pag. 7).

(6)  Decisione BCE/2010/17, del 14 ottobre 2010, concernente l'amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall'Unione nell'ambito del Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 275 del 20.10.2010, pag. 10).


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