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Document 52014AB0049

Parere della Banca centrale europea, del 24 giugno 2014 , su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla segnalazione e sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (CON/2014/49)

OJ C 336, 26.9.2014, p. 5–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 336/5


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 24 giugno 2014

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla segnalazione e sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli

(CON/2014/49)

(2014/C 336/04)

Introduzione e base giuridica

Il 18 marzo 2014 e il 27 marzo 2014 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio richieste di parere su una proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio sulla segnalazione e sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (1) (di seguito denominata «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che incidono sul contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) alla buona conduzione delle politiche concernenti la stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del Trattato. In conformità al primo periodo dell’art. 17.5 del Regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

La BCE accoglie con favore la proposta di regolamento, che mira a incrementare la sicurezza e la trasparenza del mercato finanziario, in linea con le raccomandazioni emanate dal Financial Stability Board (FSB) e approvate nel settembre 2013 dai leader del G20 (2). La proposta di regolamento introduce misure in tre ambiti: 1) i dettagli delle operazioni devono essere segnalati a un repertorio di dati sulle negoziazioni e le autorità competenti e gli organismi dell’Unione interessati devono avere accesso diretto e immediato a tali informazioni al fine di facilitare il monitoraggio dell'accumulo di rischi sistemici legati all'utilizzo delle operazioni di finanziamento tramite titoli, che, ai fini della proposta di regolamento, comprendono operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito e altre operazioni con un effetto economico equivalente e che presentano rischi similari, in particolare le operazioni di «buy-sell back» and «sell-buy back»; 2) le informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli devono essere divulgate agli investitori le cui attività sono impiegate in tali operazioni e in altre strutture di finanziamento con effetti equivalenti alle operazioni di finanziamento tramite titoli; e 3) deve essere assicurata la trasparenza contrattuale delle attività di reimpegno. La BCE ritiene che le nuove regole uniformi per la segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli, nonché le disposizioni relative al reimpegno, possono giocare un ruolo importante nel rafforzare la stabilità finanziaria nell'Unione. Inoltre, la proposta di regolamento dovrebbe tenere conto del lavoro del gruppo di esperti sui dati dei mercati di finanziamento tramite titoli dell'FSB, che è stato creato per adottare raccomandazioni sulla raccolta e l'aggregazione di dati a livello globale conformemente alle raccomandazioni dell'FSB e che svilupperà proposte di standard e procedimenti per la fine del 2014 (3). Oltre a ciò, la BCE formula le seguenti osservazioni specifiche.

2.   Osservazioni specifiche

2.1   Esenzione delle operazioni di banca centrale dagli obblighi di segnalazione e trasparenza

Il proposto quadro di segnalazione e trasparenza non prevede deroghe per quanto riguarda le operazioni nelle quali la controparte è una banca centrale del SEBC (4).

Al riguardo la BCE rileva che, mentre la segnalazione e la trasparenza delle operazioni eseguite da banche centrali in quanto parte dei rispettivi obiettivi e compiti statutari non contribuirebbe ad una maggiore trasparenza per il mercato, l’efficacia di tali operazioni, in particolare nel campo della politica monetaria o delle operazioni in valuta estera, e di conseguenza lo svolgimento da parte delle banche centrali di tali compiti, che sono fondati sulla tempestività e la riservatezza, potrebbero essere gravemente compromessi dalla segnalazione e dalla trasparenza di informazioni su tali operazioni.

Richiedere alle controparti di operazioni in cui è parte un membro del SEBC di segnalare ai repertori di dati sulle negoziazioni tutti i relativi dettagli potrebbe interferire con i regimi di riservatezza della BCE e delle banche centrali nazionali (BCN) e porre nel nulla lo scopo delle immunità garantite alla BCE dal Trattato, in particolare l’inviolabilità degli archivi e delle comunicazioni ufficiali della BCE (5). Per tali ragioni, le operazioni di finanziamento tramite titoli in cui la controparte sia una banca centrale del SEBC dovrebbero essere esenti dagli obblighi di segnalazione e trasparenza.

La BCE raccomanderebbe fortemente di includere nella proposta di regolamento una deroga basata sulla tipologia di operazione (6). Il mancato inserimento di una tale deroga avrebbe il medesimo effetto di imporre tali obblighi di segnalazione e trasparenza al SEBC stesso.

2.2   Chiarimento in merito al potere della Commissione di modificare l'elenco delle deroghe

In aggiunta, è necessario formulare più chiaramente l'articolo 2, paragrafo 3, della proposta di regolamento, che conferisce alla Commissione il potere di modificare con un atto delegato l'elenco delle deroghe di cui all'articolo 2, paragrafo 2. La BCE ritiene che l'articolo 2, paragrafo 3, dovrebbe contenere un riferimento diretto alla possibilità di ampliare l'elenco delle deroghe per includervi le banche centrali di paesi terzi (7).

2.3   Reimpegno

Ai fini della proposta di regolamento, per «reimpegno delle garanzie reali» si intende «[l]'uso da parte della controparte ricevente di strumenti finanziari ricevuti come garanzie reali a proprio nome e per proprio conto o per conto di un’altra controparte» (8). La proposta di regolamento prevede che una controparte che riceve gli strumenti finanziari a titolo di garanzia reale sia autorizzata a reimpegnarli solo con il consenso espresso della controparte fornitrice e solo dopo che le garanzie reali siano state trasferite sul proprio conto (9).

La BCE accoglie favorevolmente gli obblighi di segnalazione per le operazioni di finanziamento tramite titoli di cui all'articolo 4, incluso l'obbligo di segnalare i dettagli delle garanzie reali fornite, in particolare quando sono disponibili per il reimpegno o sono state reimpegnate. Inoltre la BCE accoglie con favore gli obblighi di trasparenza contrattuale di cui all'articolo 15 della proposta di regolamento. Tuttavia, al fine di assicurare coerenza, la BCE propone di allineare il più possibile la terminologia della proposta di regolamento con le Raccomandazioni dell'FSB (10), e pertanto di applicare il termine «riutilizzo» in luogo di «reimpegno», che riflette meglio l'ampia portata delle operazioni rientranti nella proposta di regolamento e fornirà certezza giuridica agli operatori del mercato. A tal fine la BCE avanza proposte redazionali (11).

Per quanto concerne gli obblighi di trasparenza contrattuale, la proposta di regolamento non opera alcuna distinzione tra le garanzie reali finanziarie trasferite in base a un «contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà» e quelle fornite in forza di un «contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale» ai sensi della Direttiva 2002/47/CE (12). In base ad un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, il datore della garanzia trasferisce la piena proprietà, o la piena titolarità, della garanzia finanziaria al beneficiario di quest’ultima. Per contro, con un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, il datore della garanzia fornisce una garanzia finanziaria a titolo di garanzia reale a favore del beneficiario della garanzia o gliela consegna, conservando pertanto la proprietà o la piena titolarità di quest’ultima quando il diritto di garanzia è costituito. Sotto il profilo della stabilità finanziaria, l'ambito di applicazione ampio della proposta di regolamento, in linea di principio, dovrebbe essere accolto favorevolmente. Tuttavia, tenendo a mente le disposizioni della Direttiva 2002/47/CE, il godimento della piena proprietà o titolarità della garanzia finanziaria da parte del beneficiario della garanzia non dovrebbe essere limitato una volta concluso un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà. Mentre la controparte ricevente dovrebbe comunque essere tenuta ad adempiere gli obblighi di cui all'articolo 15 della proposta di regolamento, si dovrebbe chiarire che la conclusione di un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà comporta già il consenso al riutilizzo e che qualsiasi violazione degli obblighi di cui all'articolo 15 non pregiudica la validità o l'efficacia dell'operazione di finanziamento tramite titoli e la controparte ricevente può essere soggetta soltanto a sanzioni amministrative di cui alla proposta di regolamento. A tal fine la BCE avanza proposte redazionali (13).

La BCE osserva che la proposta di regolamento si concentra soltanto sull'introduzione di obblighi di segnalazione e trasparenza. Tuttavia, la recente crisi finanziaria ha mostrato che sostanziali rischi per la stabilità finanziaria possono derivare dalle prassi di riutilizzo e reimpegno delle attività dei clienti suscettibili di aumentare il rischio di contagio, condurre potenzialmente all'accumulo di un eccesso di leva finanziaria nel sistema finanziario e anche incrementare il rischio di corsa agli sportelli dei singoli enti. In questo contesto, si osserva che le raccomandazioni fatte a livello internazionale dall'FSB introducono dei limiti per quanto riguarda: 1) il reimpegno delle attività dei clienti al fine di finanziare le attività per conto proprio dell'intermediario; e 2) i soggetti autorizzati a effettuare il reimpegno delle attività dei clienti (14). Inoltre, ulteriori misure potrebbero essere giustificate nell'ambito dell’Unione. Pertanto, la BCE ritiene importante che la Commissione valuti la necessità di ulteriori misure regolamentari, che vadano oltre i proposti obblighi di segnalazione e trasparenza, inclusi limiti quantitativi al riutilizzo e al reimpegno delle attività dei clienti, che potrebbero essere messe in atto in un futuro atto normativo. Si dovrebbe effettuare un’approfondita analisi costi-benefici per garantire che tali limiti quantitativi non abbiano un impatto negativo sui mercati del finanziamento tramite titoli.

2.4   Modalità di segnalazione dei dati relativi alle operazioni di finanziamento tramite titoli.

Al fine di assolvere i compiti del SEBC e di monitorare i mercati finanziari e le attività finanziarie all’interno dell’area dell’euro e nell'Unione nel suo complesso, è necessario che la BCE, assistita dalle BCN, raccolga informazioni statistiche di elevata qualità (15). Di conseguenza, le informazioni sulle operazioni segnalate ai repertori di dati sulle negoziazioni e, in alcuni casi, all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ai sensi della proposta di regolamento sono fondamentali affinché il SEBC assolva i propri compiti di: 1) contribuire alla stabilità del sistema finanziario ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5, del Trattato monitorando l'accumulo dei rischi sistemici legati alle operazioni di finanziamento tramite titoli; 2) attuare la politica monetaria; 3) analizzare il meccanismo di trasmissione della politica monetaria; 4) esercitare la sorveglianza sulle infrastrutture dei mercati finanziari (16); e 5) fornire un supporto analitico e statistico al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) in conformità al Regolamento (UE) n. 1096/2010 (17).

Per queste ragioni e per ridurre al minimo l’onere di segnalazione per gli operatori dei mercati finanziari, le informazioni sulle specifiche tipologie di operazioni di finanziamento tramite titoli che devono essere segnalate nonché il formato e la frequenza delle segnalazioni dovrebbero facilitare l'impiego di tali informazioni ai fini dei compiti del SEBC. La BCE accoglie favorevolmente l'opportunità di cooperare strettamente con l'AESFEM per sviluppare progetti di norme tecniche ed è disponibile a sostenere l'AESFEM nell’assolvimento dei suoi compiti.

Inoltre, la BCE raccomanda che le informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli siano segnalate, compilate e rese disponibili al SEBC con il massimo grado di granularità e in una forma completamente standardizzata. Per quanto concerne le voci da segnalare, la BCE raccomanda che le norme tecniche predisposte ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della proposta di regolamento richiedano la segnalazione di informazioni sulle singole attività utilizzate come garanzie e l'importo del capitale, la valuta, il tipo, la qualità e il valore di ciascuna attività. Ciò aiuterà a determinare le attività disponibili per il reimpegno o che sono state reimpegnate e faciliterà le procedure automatiche per la compilazione di tali informazioni. Le norme tecniche dovrebbero anche consentire la segnalazione delle singole attività oggetto di operazioni di concessione o assunzione in prestito di titoli o di merci. Le singole attività dovrebbero altresì essere segnalate qualora le operazioni siano garantite da insiemi di attività, ad esempio per portafoglio o attraverso servizi triparty di gestione delle garanzie (18). Le norme tecniche dovrebbero tenere conto delle caratteristiche tecniche di tali insiemi di attività e della loro natura dinamica, in particolare quando la composizione dell'insieme varia frequentemente. La maniera in cui sono segnalate le singole attività dovrebbe essere adeguata di conseguenza. Ad esempio, una possibilità per facilitare la segnalazione delle operazioni pronti conto termine triparty potrebbe essere quella di consentire la segnalazione della composizione a fine giornata del pool di garanzie con indicazione delle singole attività che vi sono comprese e garantiscono l'operazione. La segnalazione attraverso le pertinenti infrastrutture dei mercati finanziari può facilitare la fattibilità tecnica della segnalazione (incluse le informazioni sulle singole attività in garanzia) e sarebbe coerente con l'articolo 4, paragrafo 1, della proposta di regolamento, che consente alle controparti di delegare la segnalazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli.

Oltre a ciò, la BCE suggerisce che le norme tecniche richiedano alle controparti di segnalare voci supplementari per facilitare un monitoraggio più completo ai fini della stabilità finanziaria e per l'espletamento dei compiti del SEBC sopra delineati, tenendo conto, tra l'altro, degli sviluppi internazionali, come i lavori in corso presso l'FSB.

La proposta di regolamento richiede che le informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli siano trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto. Al fine di garantire la qualità dei dati, e assicurare che i dati siano corretti e completi, la BCE raccomanda di valutare l’opportunità di imporre alle controparti obblighi di segnalazione supplementare, meno frequenti, di tutte le operazioni non ancora venute a scadenza. Tali obblighi di segnalazione supplementari sarebbero volti a mitigare l'accumulo, nel tempo, di errori nelle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli segnalate e sarebbero in linea con la raccomandazione dell'FSB di effettuare rilevazioni periodiche dei saldi in essere (19).

La BCE raccomanda vivamente che nelle norme tecniche di cui alla proposta di regolamento sia richiesto che i dati segnalati includano identificativi adeguati mediante l’utilizzo degli standard correnti e futuri convenuti a livello internazionale. L'AESFEM dovrebbe far ricorso a tali identificativi obbligatori per tutte le controparti the rientrano nell'ambito della proposta di regolamento, in particolare, il numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN), l'identificativo globale delle entità giuridiche (legal entity identifier, codice LEI) e un identificativo unico delle operazioni(unique trade identifier) (20).

Primo, si dovrebbe far riferimento al codice ISIN, che è attribuito ai titoli e identifica in maniera univoca un'emissione di titoli, quando si segnalano strumenti non monetari utilizzati come garanzia.

Secondo, al fine di assicurare coerenza e di fornire uno strumento per l'adeguata compilazione dei dati, tutte le parti delle operazioni finanziarie dovrebbero essere identificate da un codice unico. A tale scopo, la BCE appoggia l'impiego del sistema globale LEI, come sostenuto dall'Autorità bancaria europea (ABE) e dall'AESFEM (21), in una maniera che sia compatibile con le Raccomandazioni dell'FSB (22). Sebbene il sistema globale LEI non sia ancora pienamente operativo, l'articolo 4, paragrafo 8, della proposta di regolamento dovrebbe far riferimento alla necessità di applicare i codici LEI nelle norme tecniche, soprattutto alla luce dell'utilizzo dei codici pre-LEI nell'ambito del sistema globale LEI provvisorio, che è attualmente operativo (23). L'utilizzo dei codici LEI o pre-LEI faciliterà la raccolta e l'aggregazione dei dati a livello globale, soprattutto per correggere il doppio conteggio delle operazioni internazionali segnalate in ordinamenti differenti.

Terzo, la BCE raccomanda fortemente che l'AESFEM sviluppi un identificativo unico delle operazioni a livello europeo, in mancanza di un quadro concordato a livello internazionale. Ciò è particolarmente importante al fine di combinare le informazioni sulla medesima operazione segnalate da due o più controparti, nonché come condizione necessaria per assicurare l'integrità delle informazioni fornite da una controparte, ad esempio, per evitare lacune e doppi conteggi.

È altresì importante garantire che il SEBC abbia adeguato accesso alle informazioni complete, interamente standardizzate, granulari raccolte dai repertori di dati sulle negoziazioni in formati che facilitano l'esercizio dei compiti del SEBC (24). Laddove l'AESFEM lo consideri necessario e appropriato, essa dovrebbe avere la possibilità di prevedere nei progetti di norme tecniche procedure per i repertori di dati sulle negoziazioni atte a verificare la completezza e la correttezza dei dati ad essi segnalati, in particolare ove i repertori rilevino informazioni mancanti, incomplete o incoerenti (25). Ciò non pregiudica i poteri delle autorità competenti di applicare sanzioni e misure amministrative alle controparti ai sensi del capo VIII della proposta di regolamento.

In seguito all'adozione di queste norme tecniche in conformità con la procedura del Regolamento (UE) n. 1095/2010 (26), è importante che esse vengano periodicamente aggiornate al fine di riflettere adeguatamente gli sviluppi del mercato, rafforzare il quadro regolamentare e dare piena esecuzione al corpus unico di norme a livello europeo (European Single Rulebook).

Può essere necessario allineare le norme tecniche adottate ai sensi di altre disposizioni legislative dell'Unione in materia di servizi finanziari, come il Regolamento (UE) n. 648/2012, con le norme tecniche adottate ai sensi della proposta di regolamento. Ciò aiuterà a ridurre l'onere di segnalazione delle controparti, assicurando al contempo che le suddette segnalazioni contengano effettivamente le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 4 della proposta di regolamento. Tale allineamento dovrebbe mirare ad assicurare un monitoraggio completo delle operazioni di finanziamento tramite titoli, in particolare la coerenza delle informazioni e dei formati delle operazioni segnalate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, della proposta di regolamento.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 giugno 2014

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 40 final.

(2)  Cfr. «Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking: Policy Framework for Addressing Shadow Banking Risks in Securities Lending and Repos» (di seguito le «Raccomandazioni dell'FSB»), 29 agosto 2013, disponibile sul sito Internet dell'FSB all'indirizzo http://www.financialstabilityboard.org/

(3)  Cfr. Raccomandazioni 2 e 3 delle Raccomandazioni dell'FSB.

(4)  L'articolo 2, paragrafo 2, della proposta di regolamento prevede solo un'esenzione soggettiva per i membri del SEBC, altri organismi degli Stati membri che svolgono funzioni simili, altri organismi dell’Unione incaricati della gestioni del debito pubblico o che intervengono in tale gestione e la Banca dei Regolamenti Internazionali. Le controparti delle operazioni delle banche centrali del SEBC non sono esonerate in modo chiaro dagli obblighi di segnalazione e trasparenza di cui agli articoli 4, 13, 14 e 15 della proposta di regolamento.

(5)  Si vedano l'articolo 343 del Trattato e l’articolo 39 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), nonché gli articoli 2, 5 e 22 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

(6)  Si veda la modifica n. 7 nell'allegato al presente parere. Si vedano il paragrafo 7.2 del Parere CON/2012/21 e l'articolo 1, paragrafi da 6 a 8, del Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu

(7)  Si veda la modifica n. 8 nell'allegato al presente parere. Questo chiarimento sarebbe coerente con l'articolo 1, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1) e l'articolo 1, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 600/2014.

(8)  Articolo 3, paragrafo 7, della proposta di regolamento.

(9)  Articolo 15 della proposta di regolamento.

(10)  Cfr. Raccomandazione 7 delle Raccomandazioni dell'FSB.

(11)  Si veda la modifica n. 10 nell'allegato al presente parere. Si vedano altresì le modifiche da 2 a 6, 11 e 16.

(12)  Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

(13)  Cfr. le modifiche 10 e 19 nell'allegato al presente parere.

(14)  Cfr. Raccomandazione 7 delle Raccomandazioni dell'FSB.

(15)  Articolo 5 dello Statuto del SEBC.

(16)  Cfr. Parere CON/2011/1.

(17)  Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).

(18)  Cfr. la modifica n. 11 nell'allegato al presente parere.

(19)  Cfr. Raccomandazione 2 delle Raccomandazioni dell'FSB.

(20)  Cfr. la modifica n. 12 nell'allegato al presente parere.

(21)  Cfr. la raccomandazione dell’ABE sull’uso dell’identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI) (ABE/REC/2014/01), del 29 gennaio 2014, disponibile sul sito Internet dell'ABE all'indirizzo http://www.eba.europa.eu/ e il documento domande e risposte dell'AESFEM «Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR)» (ESMA/2013/1527), 22 ottobre 2013, pag. 45, disponibile sul sito Internet dell'AESFEM all'indiritto http://www.esma.europa.eu/

(22)  Cfr. «A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets», 8 giugno 2012, disponibile sul sito Internet dell'FSB all'indirizzo http://www.financialstabilityboard.org/

(23)  Cfr. «LEI Regulatory Oversight Committee (ROC): 1st progress note on the Global LEI Initiative», 8 marzo 2013, disponibile sul sito Internet del LEI ROC all'indirizzo http://www.leiroc.org/. Il sistema globale LEI provvisorio è stato lanciato nel gennaio 2013, dove il LEI ROC ha accettato come globalmente compatibili tutti i codici pre-LEI emanati da pre-LOU (Local Operating Unit, unità operative locali).

(24)  Cfr. la modifica n. 15 nell'allegato al presente parere.

(25)  Cfr. la modifica n. 13 nell'allegato al presente parere.

(26)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO

Proposte di formulazione

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica 1

Considerando 9

«Di conseguenza, le informazioni sui rischi inerenti ai mercati del finanziamento tramite titoli saranno conservate a livello centralizzato e facilmente e direttamente accessibili, tra l’altro, all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), all’Autorità bancaria europea (ABE), all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (AEAP), alle autorità competenti interessate, al CERS e alle banche centrali interessate del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE), ai fini dell’individuazione e del monitoraggio dei rischi per la stabilità finanziaria derivanti da attività nel sistema bancario ombra svolte da entità regolamentate e non regolamentate. L’AESFEM dovrebbe tener conto delle norme vigenti previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 che disciplinano i repertori di dati sulle negoziazioni per i contratti derivati e il loro futuro sviluppo in sede di elaborazione o di proposta di revisione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente regolamento e mirare ad assicurare che le autorità competenti interessate, il CERS e le banche centrali del SEBC interessate, inclusa la BCE, abbiano accesso diretto e immediato a tutte le informazioni necessarie all’esercizio delle loro funzioni.»

«Di conseguenza, le informazioni sui rischi inerenti ai mercati del finanziamento tramite titoli saranno conservate a livello centralizzato e facilmente e direttamente accessibili, tra l’altro, all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), all’Autorità bancaria europea (ABE), all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (AEAP), alle autorità competenti interessate, al CERS e alle banche centrali interessate del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE), ai fini dell’individuazione e del monitoraggio dei rischi per la stabilità finanziaria derivanti da attività nel sistema bancario ombra svolte da entità regolamentate e non regolamentate. L’AESFEM dovrebbe tener conto delle norme vigenti previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 che disciplinano i repertori di dati sulle negoziazioni per i contratti derivati e il loro futuro sviluppo in sede di elaborazione o di proposta di revisione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente regolamento e mirare ad assicurare che le autorità competenti interessate, il CERS e le banche centrali del SEBC interessate, inclusa la BCE, abbiano accesso diretto e immediato a tutte le informazioni necessarie all’esercizio delle loro funzioni, incluso il compito di definire e attuare la politica monetaria e di esercitare la sorveglianza sulle infrastrutture dei mercati finanziari

Spiegazione

Le informazioni sulle operazioni segnalate ai repertori di dati sulle negoziazioni e, in alcuni casi, all'AESFEM sono fondamentali affinché il SEBC assolva i propri compiti. L'utilizzo di queste informazioni a tale fine dovrebbe trovare riscontro nel testo della proposta di regolamento. Si veda il paragrafo 2.4 del presente parere.

Modifica 2

Considerando 17

«Il reimpegno fornisce liquidità e consente alle controparti di ridurre i costi di finanziamento. Tuttavia, esso crea catene complesse di garanzie reali tra le banche tradizionali e il sistema bancario ombra, il che crea rischi per la stabilità finanziaria. La mancanza di trasparenza sulla misura del reimpegno degli strumenti finanziari forniti in garanzia reale e i relativi rischi in caso di fallimento possono minare la fiducia nelle controparti e amplificare i rischi per la stabilità finanziaria.»

«Il reimpegno riutilizzo fornisce liquidità e consente alle controparti di ridurre i costi di finanziamento. Tuttavia, esso crea catene complesse di garanzie reali tra le banche tradizionali e il sistema bancario ombra, il che crea rischi per la stabilità finanziaria. La mancanza di trasparenza sulla misura del reimpegno riutilizzo degli strumenti finanziari forniti in garanzia reale e i relativi rischi in caso di fallimento possono minare la fiducia nelle controparti e amplificare i rischi per la stabilità finanziaria.»

Spiegazione

Questa modifica mira ad assicurare coerenza attraverso l'introduzione del termine «riutilizzo» nella proposta di regolamento. Si vedano la modifica 10 e il paragrafo 2.3 del presente parere.

Modifica 3

Considerando 18

«Il presente regolamento fissa norme in materia di informativa sul reimpegno nei confronti delle controparti che non dovrebbero pregiudicare l’applicazione di norme settoriali adattate a determinati soggetti, strutture e situazioni. Pertanto, le norme in materia di reimpegno di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi, ad esempio, ai fondi e ai depositari soltanto nella misura in cui il quadro giuridico non preveda per i fondi di investimento norme più rigorose in materia di riutilizzo che costituiscano una lex specialis che prevale sulle disposizioni del presente regolamento. In particolare, il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme che limitano la capacità delle controparti di effettuare operazioni di reimpegno di strumenti finanziari forniti come garanzia reale dalle controparti o da persone diverse dalle controparti.»

«Il presente regolamento fissa norme in materia di informativa sul reimpegno riutilizzo nei confronti delle controparti che non dovrebbero pregiudicare l’applicazione di norme settoriali adattate a determinati soggetti, strutture e situazioni. Pertanto, le norme in materia di reimpegno riutilizzo di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi, ad esempio, ai fondi e ai depositari soltanto nella misura in cui il quadro giuridico non preveda per i fondi di investimento norme più rigorose in materia di riutilizzo che costituiscano una lex specialis che prevale sulle disposizioni del presente regolamento. In particolare, il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme che limitano la capacità delle controparti di effettuare operazioni di reimpegno riutilizzo di strumenti finanziari forniti come garanzia reale dalle controparti o da persone diverse dalle controparti. La definizione del termine “riutilizzo” ai sensi del presente regolamento mira all'allineamento con le Raccomandazioni dell'FSB. La definizione di riutilizzo comprende il concetto di reimpegno di cui alle Raccomandazioni dell'FSB, fatta salva la necessità di definire tale termine ai fini di future iniziative legislative dell'UE

Spiegazione

Questa modifica mira ad assicurare coerenza attraverso l'introduzione del termine «riutilizzo» nella proposta di regolamento. Si vedano la modifica 10 e il paragrafo 2.3 del presente parere.

Modifica 4

Considerando 24

«Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario e appropriato assicurare la trasparenza di talune attività di mercato, quali le operazioni di finanziamento tramite titoli, il reimpegno e, se del caso, altre strutture di finanziamento, e favorire il monitoraggio e l’individuazione dei corrispondenti rischi per la stabilità finanziaria. Il presente regolamento si limita a quanto indispensabile per raggiungere gli obiettivi perseguiti, in conformità all’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.»

«Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario e appropriato assicurare la trasparenza di talune attività di mercato, quali le operazioni di finanziamento tramite titoli, il reimpegno riutilizzo e, se del caso, altre strutture di finanziamento, e favorire il monitoraggio e l’individuazione dei corrispondenti rischi per la stabilità finanziaria. Il presente regolamento si limita a quanto indispensabile per raggiungere gli obiettivi perseguiti, in conformità all’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.»

Spiegazione

Questa modifica mira ad assicurare coerenza attraverso l'introduzione del termine «riutilizzo» nella proposta di regolamento. Si vedano la modifica 10 e il paragrafo 2.3 del presente parere.

Modifica 5

Articolo 1

«Il presente regolamento stabilisce norme in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli, di altre strutture equivalenti di finanziamento e di reimpegno.»

«Il presente regolamento stabilisce norme in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli, di altre strutture equivalenti di finanziamento e di reimpegno riutilizzo.»

Spiegazione

Questa modifica mira ad assicurare coerenza attraverso l'introduzione del termine «riutilizzo» nella proposta di regolamento. Si vedano la modifica 10 e il paragrafo 2.3 del presente parere.

Modifica 6

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

«d)

la controparte in attività di reimpegno stabilita:

1)

nell’Unione, comprese tutte le relative succursali, a prescindere dal luogo in cui è ubicata;

2)

in un paese terzo, in uno dei seguenti casi:

i)

il reimpegno è effettuato nel quadro dell’esercizio dell’attività di una succursale nell’UE;

ii)

il reimpegno riguarda strumenti finanziari forniti come garanzia reale da una controparte stabilita nell’Unione o da una succursale nell’UE di una controparte stabilita in un paese terzo.»

«d)

la controparte in attività di reimpegno riutilizzo stabilita:

1)

nell’Unione, comprese tutte le relative succursali, a prescindere dal luogo in cui è ubicata;

2)

in un paese terzo, in uno dei seguenti casi:

i)

il reimpegno riutilizzo è effettuato nel quadro dell’esercizio dell’attività di una succursale nell’UE;

ii)

il reimpegno riutilizzo riguarda strumenti finanziari forniti come garanzia reale da una controparte stabilita nell’Unione o da una succursale nell’UE di una controparte stabilita in un paese terzo.»

Spiegazione

Questa modifica mira ad assicurare coerenza attraverso l'introduzione del termine «riutilizzo» nella proposta di regolamento. Si vedano la modifica 10 e il paragrafo 2.3 del presente parere.

Modifica 7

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Testo assente.

«Il presente regolamento non si applica alle operazioni in cui sono controparti gli enti elencati al paragrafo 2.»

Spiegazione

L'esonero soggettivo dei membri del SEBC dall'applicazione della proposta di regolamento non basta a garantire che anche le operazioni in cui i membri del SEBC sono controparti siano esonerate dagli obblighi di segnalazione e trasparenza. Di conseguenza è necessario questo nuovo comma. Si veda il paragrafo 2.1 del presente parere.

Modifica 8

Articolo 2, paragrafo 3

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 27 per modificare l’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo.»

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 27 per modificare l’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo e in particolare di estendere l'applicazione del paragrafo 2 alle banche centrali di paesi terzi.

A tal fine, entro [12 mesi dalla pubblicazione del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione del trattamento ai sensi del presente regolamento delle operazioni da parte delle banche centrali di paesi terzi, che:

(a)

identifica le disposizioni applicabili nei pertinenti paesi terzi riguardanti gli obblighi di comunicazione delle operazioni di banca centrale, incluse le operazioni effettuate da membri del SEBC in tali paesi terzi, e

(b)

valuta l'impatto potenziale che gli obblighi di comunicazione nell'Unione possono avere sulle operazioni di banca centrale di paesi terzi.

Se la relazione conclude che l'esonero di cui al paragrafo 2 è necessario per le operazioni in cui la controparte è una banca centrale di un paese terzo che effettua operazioni di politica monetaria, in valuta estera e di stabilità finanziaria, la Commissione dispone che tale esenzione si applichi a quella banca centrale di un paese terzo».

Spiegazione

La presente proposta redazionale è volta ad assicurare coerenza con l'articolo 1, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 600/2014. Si veda il paragrafo 2.2 del presente parere.

Modifica 9

Articolo 3, paragrafo 6, terzo trattino

«“operazione di finanziamento tramite titoli”:

[…]

qualsiasi operazione avente un effetto economico equivalente e che presenta rischi simili, in particolare le operazioni di “buy-sell back” o “sell- buy back”»;

«“operazione di finanziamento tramite titoli”:

[…]

qualsiasi operazione avente un effetto economico equivalente e che presenta rischi simili, in particolare le operazioni di “buy-sell back” o “sell-buy back”o operazioni di swap con garanzie reali»;

Spiegazione

La definizione di operazioni di finanziamento tramite titoli dovrebbe essere ampliata in modo da comprendere altri trasferimenti di garanzie tra le controparti. Ciò facilita la segnalazione e il monitoraggio di tali operazioni in conformità con l'articolo 4 della proposta di regolamento, cosa importante in una prospettiva macroprudenziale, in quanto tali operazioni possono contribuire all'accumulo dei rischi sistemici.

Modifica 10

Articolo 3, paragrafo 7

«“reimpegno delle garanzie reali”: uso da parte della controparte ricevente di strumenti finanziari ricevuti come garanzie reali a proprio nome e per proprio conto o per conto di un’altra controparte;»;

«“reimpegno riutilizzo delle garanzie reali”: uso da parte della controparte ricevente di strumenti finanziari ricevuti come garanzie reali a proprio nome e per proprio conto o per conto di un’altra controparte;»

Spiegazione

La presente proposta redazione è volta a far sì che questa ampia definizione sia coerente con il termine «riutilizzo» di cui alle Raccomandazioni dell'FSB. Si veda il paragrafo 2.3 del presente parere.

Modifica 11

Articolo 4, paragrafo 7

«Per assicurare l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, in stretta cooperazione con il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e tenendo conto delle sue necessità, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire i dettagli dei diversi tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli, che comprendano almeno:

(a)

le parti dell’operazione di finanziamento tramite titoli e, se diverso, il beneficiario dei diritti e delle obbligazioni che ne derivano;

(b)

l’importo del capitale; la valuta; il tipo, la qualità e il valore della garanzia reale; il metodo utilizzato per fornire garanzie reali; quando sono disponibili per il reimpegno; se sono state reimpegnate; eventuali sostituzioni delle garanzie reali; il prezzo di riacquisto o la commissione di prestito; la controparte; lo scarto di garanzia; la data di valuta; la data di scadenza e la data del primo richiamo.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

«Per assicurare l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, in stretta cooperazione con il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e tenendo conto delle sue necessità, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire i dettagli dei diversi tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli, che comprendano almeno:

(a)

le parti dell’operazione di finanziamento tramite titoli e, se diverso, il beneficiario dei diritti e delle obbligazioni che ne derivano;

(b)

le singole attività prestate in garanzia o oggetto di operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, comprese, se del caso, singole attività nell’ipotesi in cui le operazioni siano garantite da insiemi di attività. Le norme tecniche dovrebbero tener conto delle caratteristiche tecniche degli insiemi di attività al fine di facilitare la segnalazione;

(b) (c)

l’importo del capitale; la valuta; il tipo, la qualità e il valore della e singole attività utilizzate come garanzia reale; il metodo utilizzato per fornire garanzie reali; quando sono disponibili per il reimpegno riutilizzo; se sono state reimpegnate riutilizzate; eventuali sostituzioni delle garanzie reali; il prezzo di riacquisto o la commissione di prestito; la controparte; lo scarto di garanzia; la data di valuta; la data di scadenza e la data del primo richiamo, e il segmento di mercato. Le norme tecniche dovrebbero tener conto delle caratteristiche tecniche degli insiemi di attività al fine di facilitare la segnalazione.

Nell'elaborazione di tali norme tecniche, l'AESFEM tiene conto delle norme e degli sviluppi concordati a livello internazionale.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

Spiegazione

Al fine di assicurare un livello sufficiente di standardizzazione e di facilitare l'utilizzo di tali informazioni per i compiti del SEBC, è necessario stabilire in modo chiaro le informazioni per i diversi tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli che devono essere segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni, tenendo conto delle norme e degli sviluppi concordati a livello internazionale. Le norme tecniche dovrebbero assicurare la segnalazione completa delle garanzie, inclusi i dettagli delle singole attività, laddove le operazioni sono garantite da insiemi di attività, come ad esempio per portafoglio o attraverso servizi triparty di gestione delle garanzie. Le norme tecniche dovrebbero tenere conto delle caratteristiche tecniche di tali insiemi di attività e della loro natura dinamica, adeguando gli obblighi di segnalazione di conseguenza. Si veda il paragrafo 2.4 del presente parere.

Modifica 12

Articolo 4, paragrafo 8

«Per assicurare condizioni di applicazione uniformi del paragrafo 1, l’AESFEM, in stretta collaborazione con il SEBC e tenendo conto delle sue esigenze, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare il formato e la frequenza delle segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 per i diversi tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

«Per assicurare condizioni di applicazione uniformi del paragrafo 1, l’AESFEM, in stretta collaborazione con il SEBC e tenendo conto delle sue esigenze, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare il formato e la frequenza delle segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 per i diversi tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli.

Nell'elaborazione di tali norme tecniche, l'AESFEM tiene conto delle norme e degli sviluppi concordati a livello internazionale. In particolare il formato delle segnalazioni dovrebbe includere, tra l'altro, i seguenti standard internazionali o altri standard equivalenti elaborati nel corso del tempo:

(a)

gli identificativi globali delle entità giuridiche (legal entity identifier, codice LEI) o, in via provvisoria, i codici pre-LEI;

(b)

i numeri internazionali di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN)

(c)

un identificativo unico delle operazioni (unique trade identifier) per ciascuna operazione.

L'AESFEM, in stretta collaborazione con il SEBC e in consultazione con gli operatori del mercato, determina le condizioni a cui gli identificativi unici delle operazioni sono elaborati, assegnati e conservati, tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale quando necessario.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

Spiegazione

Al fine di assicurare un livello sufficiente di standardizzazione e di facilitare l'utilizzo di tali informazioni per i compiti del SEBC, è necessario specificare una serie di aspetti del contenuto e del formato delle segnalazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni, tenendo conto degli identificativi internazionali, quali i codici globali LEI e ISIN al fine di assicurare che le autorità competenti ricevano i dettagli delle operazioni con i necessari attributi e in adeguati formati di trasmissione. Inoltre, si dovrebbe conferire all'AESFEM il compito di sviluppare un identificativo unico delle operazioni a livello europeo, in mancanza di un quadro concordato a livello internazionale. Si veda il paragrafo 2.4 del presente parere.

Modifica 13

Articolo 5, paragrafo 6

«L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della domanda di registrazione di cui al paragrafo 4.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

«L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della domanda di registrazione di cui al paragrafo 4.

Le norme tecniche possono specificare le procedure che devono essere applicate dai repertori di dati sulle negoziazioni per verificare la completezza e la correttezza delle informazioni segnalate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, laddove l'AESFEM ritenga necessarie tali procedure per garantire il rispetto del presente regolamento.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

Spiegazione

L'AESFEM dovrebbe avere la possibilità di definire delle procedure affinché i repertori di dati sulle negoziazioni possano verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della proposta di regolamento, se l'AESFEM lo ritiene necessario e appropriato. Si veda il paragrafo 2.4 del presente parere.

Modifica 14

Articolo 12, paragrafo 2

«I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono e conservano le informazioni e assicurano che le entità di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, l’Autorità bancaria europea (ABE) e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) abbiano accesso diretto e immediato a dette informazioni per permettere loro di assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi.»

«I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono e conservano le informazioni e assicurano che le entità di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, ivi inclusa la BCE nell'esercizio dei suoi compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, l’Autorità bancaria europea (ABE) e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) abbiano accesso diretto e immediato a dette informazioni per permettere loro di assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi.»

Spiegazione

L'articolo 81, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 648/2012, comprende i «membri interessati del SEBC». La BCE dovrebbe esservi ricompresa: tuttavia, a fini di certezza giuridica, è opportuno fare riferimento esplicito al ruolo della BCE nel quadro del meccanismo di vigilanza unico (MVU).

Modifica 15

Articolo 12, paragrafo 3

«Per assicurare l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, in stretta cooperazione con il SEBC e tenendo conto delle esigenze delle entità di cui al paragrafo 2, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

(a)

la frequenza e i dettagli delle posizioni aggregate di cui al paragrafo 1 e i dettagli delle operazioni di finanziamento tramite titoli di cui al paragrafo 2;

(b)

gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori;

(c)

i dettagli delle informazioni a cui hanno accesso le entità di cui al paragrafo 2.

Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione assicurano che le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 non consentano di identificare le parti delle operazioni di finanziamento tramite titoli.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

«Per assicurare l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, in stretta cooperazione con il SEBC e tenendo conto delle esigenze delle entità di cui al paragrafo 2, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

(a)

la frequenza e i dettagli delle posizioni aggregate di cui al paragrafo 1 e i dettagli delle operazioni di finanziamento tramite titoli di cui al paragrafo 2;

(b)

gli standard operativi richiesti per compilare, aggregare e comparare i dati tra i repertori in maniera completamente automatica;

(c)

i dettagli delle informazioni a cui hanno accesso le entità di cui al paragrafo 2, tenuto conto della necessità di avere accesso a dati completi e granulari in formati standardizzati.

Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione assicurano che le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 non consentano di identificare le parti delle operazioni di finanziamento tramite titoli.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

Spiegazione

Il SEBC, al fine di espletare i propri compiti e di monitorare i mercati finanziari e le attività finanziarie, ha bisogno di raccogliere informazioni statistiche di elevata qualità. Pertanto, i progetti di norme tecniche di regolamentazione devono assicurare che le informazioni fornite dai repertori di dati sulle negoziazioni ai membri del SEBC siano complete, granulari e accessibili in un formato standardizzato da tutti i repertori. Si veda il paragrafo 2.4 del presente parere.

Modifica 16

Articolo 15

«Capo V

Trasparenza del reimpegno

Articolo 15

Reimpegno di strumenti finanziari ricevuti come garanzie reali

1.

Le controparti hanno il diritto al reimpegno quando sono soddisfatte almeno tutte le seguenti condizioni:

(a)

la controparte fornitrice è stata debitamente informata per iscritto dalla controparte ricevente dei rischi legati al consenso di cui alla lettera b), in particolare i rischi potenziali in caso di inadempimento della controparte ricevente;

(b)

la controparte fornitrice ha dato il previo consenso espresso, dimostrato dalla firma da parte della controparte fornitrice di un accordo scritto o di un meccanismo alternativo equivalente.

2.

Le controparti esercitano il loro diritto al reimpegno quando sono soddisfatte almeno tutte le seguenti condizioni:

(a)

il reimpegno è realizzato conformemente ai termini specificati nell’accordo scritto di cui al paragrafo 1, lettera b);

(b)

gli strumenti finanziari ricevuti come garanzie reali sono trasferiti su un conto aperto a nome della controparte ricevente.

3.

Il presente articolo lascia impregiudicata la legislazione settoriale più stringente, in particolare le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE.»

«Capo V

Trasparenza del reimpegno riutilizzo

Articolo 15

Reimpegno Riutilizzo di strumenti finanziari ricevuti come garanzie reali

1.

Le controparti hanno il diritto al reimpegno riutilizzo quando sono soddisfatte almeno tutte le seguenti condizioni:

(a)

la controparte fornitrice è stata debitamente informata per iscritto dalla controparte ricevente dei rischi legati al consenso di cui alla lettera b), in particolare i rischi potenziali in caso di inadempimento della controparte ricevente;

(b)

la controparte fornitrice ha dato il previo consenso espresso, dimostrato dalla firma da parte della controparte fornitrice di un accordo scritto, o di un meccanismo alternativo equivalente o di un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà come definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2002/47/CE.

2.

Le controparti esercitano il loro diritto al reimpegno riutilizzo quando sono soddisfatte almeno tutte le seguenti condizioni:

(a)

il reimpegno riutilizzo è realizzato conformemente ai termini specificati nell’accordo scritto di cui al paragrafo 1, lettera b);

(b)

gli strumenti finanziari ricevuti come garanzie reali sono trasferiti su un conto aperto a nome della controparte ricevente.

3.

Il presente articolo lascia impregiudicata la legislazione settoriale più stringente, in particolare le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE.»

Spiegazione

Questa modifica mira ad assicurare coerenza attraverso l'introduzione del termine «riutilizzo» nella proposta di regolamento. Si vedano la modifica 10 e il paragrafo 2.3 del presente parere.

Modifica 17

Articolo 17, paragrafo 2

«Le autorità competenti di cui all’articolo 16 e l’AESFEM cooperano strettamente con i membri pertinenti del SEBC, se del caso, per l’esercizio dei compiti loro assegnati, in particolare ai fini dell’articolo 4.»

«Le autorità competenti di cui all’articolo 16 e l’AESFEM cooperano strettamente con i membri pertinenti del SEBC, ivi inclusa la BCE nell'esercizio dei suoi compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, se del caso, per l’esercizio dei compiti loro assegnati, in particolare ai fini dell’articolo 4».

Spiegazione

L'articolo 81, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 648/2012, comprende i «membri interessati del SEBC». La BCE dovrebbe rientrare nell'ambito di tale termine: tuttavia, a fini di certezza giuridica, si dovrebbe fare riferimento esplicito al ruolo della BCE nel quadro del MVU.

Modifica 18

Articolo 20, paragrafo 4, lettera d)

«Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, conferiscono alle autorità competenti il potere di adottare almeno le seguenti sanzioni amministrative e altre misure per le violazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

[…]

d)

la revoca o la sospensione dell’autorizzazione;»

«Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, conferiscono alle autorità competenti il potere di adottare almeno le seguenti sanzioni amministrative e altre misure per le violazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

[…]

d)

la revoca o la sospensione dell’autorizzazione delle controparti diverse dagli enti creditizi autorizzati ai sensi della Direttiva 2013/36/UE;

d bis)

la revoca dell'autorizzazione. Questo potere rientra nella competenza esclusiva della BCE di revocare le autorizzazioni degli enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio;»

Spiegazione

La BCE è competente in via esclusiva a revocare le autorizzazioni degli enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 14, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio. Di conseguenza, la proposta di regolamento deve chiarire che la revoca dell'autorizzazione degli enti creditizi stabiliti in Stati membri partecipanti rientra nella competenza esclusiva della BCE. Inoltre, al fine di assicurare il corretto funzionamento e l'integrità del MUV, alle autorità competenti non dovrebbe essere attribuito il potere di sospendere l'autorizzazione degli enti creditizi ai sensi della proposta di regolamento.

Modifica 19

Articolo 20, paragrafo 5

«La violazione delle norme di cui all’articolo 4 lascia impregiudicata la validità delle condizioni dell’operazione di finanziamento tramite titoli o la possibilità per le parti di farle valere. La violazione delle norme di cui all’articolo 4 non fa sorgere un diritto al risarcimento a carico di una delle parti dell’operazione di finanziamento tramite titoli.»

«La violazione delle norme di cui all’articolo 4 o all'articolo 15 lascia impregiudicata la validità delle condizioni dell’operazione di finanziamento tramite titoli o la possibilità per le parti di farle valere. La violazione delle norme di cui all’articolo 4 non fa sorgere un diritto al risarcimento a carico di una delle parti dell’operazione di finanziamento tramite titoli.»

Spiegazione

Al fine di assicurare che gli obblighi di trasparenza contrattuale ai sensi della proposta di regolamento non creino inavvertitamente rischi di stabilità finanziaria per le catene di garanzie, si dovrebbe chiarire che le violazioni degli obblighi di trasparenza ai sensi dell'articolo 15 non pregiudicheranno la validità o l'efficacia delle operazioni di finanziamento tramite titoli. Si veda il paragrafo 2.3 del presente parere.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


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