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Document 32013D0026(01)

2014/28/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 29 agosto 2013 , che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l’adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite (BCE/2013/26)

OJ L 16, 21.1.2014, p. 47–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018; abrogato da 32018D0030

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/28(3)/oj

21.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/47


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 agosto 2013

che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l’adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite

(BCE/2013/26)

(2014/28/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2013/28 del 29 agosto 2013 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (1) dispone l’adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito «schema di capitale»), in conformità con l’articolo 29.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC») e stabilisce, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna banca centrale nazionale (BCN) nello schema di capitale adeguato (di seguito «ponderazioni»).

(2)

L’adeguamento delle ponderazioni e le conseguenti modifiche nelle quote delle BCN di capitale sottoscritto della BCE rendono necessario un adeguamento dei crediti sorti in virtù dell’articolo 30.3 dello Statuto del SEBC in capo alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito «BCN dell’area dell’euro») nei confronti della BCE, che sono pari ai conferimenti di attività di riserva in valuta alla BCE da esse stesse effettuati (di seguito «crediti»). Le BCN dell’area dell’euro i cui crediti aumentano a causa dell’incremento delle loro ponderazioni dal 1o gennaio 2014 dovrebbero, di conseguenza, effettuare un trasferimento di natura compensativa alla BCE, mentre la BCE dovrebbe effettuare un trasferimento di natura compensativa alle BCN dell’area dell’euro i cui crediti diminuiscono a causa della diminuzione delle loro ponderazioni.

(3)

In linea con i principi generali di correttezza, parità di trattamento e protezione delle legittime aspettative che si trovano alla base dello Statuto del SEBC, le BCN dell’area dell’euro la cui quota relativa nel valore complessivo dei mezzi propri della BCE aumenti a causa dei summenzionati adeguamenti, dovrebbero altresì effettuare un trasferimento di natura compensativa a quelle BCN dell’area dell’euro le cui quote relative si riducano.

(4)

Le ponderazioni di ciascuna BCN dell’area dell’euro valide fino al 31dicembre 2013 e a decorrere dal 1o gennaio 2014 sono espresse in percentuali del capitale complessivo della BCE, come sottoscritto da tutte le BCN dell’area dell’euro, al fine di calcolare l’adeguamento del valore della quota di ciascuna BCN dell’area dell’euro nel valore complessivo dei mezzi propri.

(5)

Di conseguenza, è necessaria l’adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2013/15, del 21 giugno 2013, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l’adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite (2), fatta salva l’attuazione di tutti gli obblighi di cui all’articolo 4 della decisione BCE/2013/15.

(6)

In virtù dell’articolo 1 della decisione 2013/387/UE del Consiglio, del 9 luglio 2013, relativa all’adozione dell’euro da parte della Lettonia il 1o gennaio 2014 (3), conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Lettonia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e la deroga ad essa concessa ai sensi dell’articolo 4 dell’Atto di adesione del 2003 (4) è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «valore complessivo dei mezzi propri» si intende l’insieme delle riserve della BCE, i conti di rivalutazione e gli accantonamenti equiparabili alle riserve, come calcolato dalla BCE al 31 dicembre 2013. Le riserve della BCE e gli accantonamenti equiparabili alle riserve includono, oltre al «valore complessivo dei mezzi propri», il fondo di riserva generale e gli accantonamenti per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell’oro;

b)

per «data di trasferimento» si intende la seconda giornata lavorativa successiva all’approvazione da parte del Consiglio direttivo dei conti finanziari della BCE per l’esercizio finanziario 2013.

Articolo 2

Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1.   Se la quota nel valore complessivo dei mezzi propri di una BCN dell’area dell’euro aumenta a causa dell’aumento nella sua ponderazione a decorrere dal 1o gennaio 2014, tale BCN dell’area dell’euro trasferisce alla BCE, alla data di trasferimento, l’importo come determinato ai sensi del paragrafo 3.

2.   Se la quota nel valore complessivo dei mezzi propri di una BCN dell’area dell’euro diminuisce a causa della diminuzione nella sua ponderazione a decorrere dal 1o gennaio 2014, tale BCN dell’area dell’euro riceve dalla BCE, alla data di trasferimento, l’importo come determinato ai sensi del paragrafo 3.

3.   Alla data in cui il Consiglio direttivo approva i conti finanziari della BCE per l’esercizio finanziario 2013 o prima di tale data, la BCE effettua il calcolo e conferma a ciascuna BCN dell’area dell’euro l’importo che la BCN considerata trasferisce alla BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 1, o l’importo che tale BCN riceve da parte della BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 2 Fatti salvi eventuali arrotondamenti, ciascun importo da trasferirsi o riceversi è calcolato moltiplicando il valore complessivo dei mezzi propri per la differenza assoluta tra la ponderazione di ciascuna BCN dell’area dell’euro al 31dicembre 2013 e la ponderazione della stessa a partire dal 1o gennaio 2014, e dividendo il risultato per 100.

4.   Ciascun importo descritto nel paragrafo 3 è dovuto in euro il 1o gennaio 2014 ma è effettivamente trasferito alla data di trasferimento.

5.   Alla data di trasferimento, la BCN dell’area dell’euro o la BCE soggette all’obbligo di trasferire un importo in virtù dei paragrafi 1 o 2, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN dell’area dell’euro e dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

6.   Se il valore complessivo dei mezzi propri è inferiore a zero, gli importi da trasferirsi o riceversi in virtù dei paragrafi 3 e 5 sono regolati in direzioni opposte rispetto a quelle specificate nei paragrafi 3 e 5.

Articolo 3

Adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite

1.   Dal momento che l’adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite per la Latvijas Banka sarà disciplinato da una separata decisione del Consiglio direttivo relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Latvijas Banka, il presente articolo regola l’adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite dalle altre BCN dell’area dell’euro.

2.   I crediti delle BCN dell’area dell’euro sono adeguati a decorrere dal 1o gennaio 2014 conformemente all’adeguamento delle rispettive ponderazioni. Il valore dei crediti delle BCN dell’area dell’euro a decorrere dal 1o gennaio 2014 è indicato nella terza colonna della tabella contenuta nell’allegato della presente decisione.

3.   Ciascuna BCN dell’area dell’euro, in virtù della presente disposizione e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, si considera aver trasferito o ricevuto il 1o gennaio 2014 il valore assoluto dei crediti (in euro) indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell’allegato della presente decisione, laddove il segno negativo «–» fa riferimento al credito che la BCN dell’area dell’euro trasferisce alla BCE e il segno «+» al credito che la BCE trasferisce alla BCN dell’area dell’euro.

4.   Al primo giorno di operatività del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) successivo al 1o gennaio 2014, ogni BCN dell’area dell’euro trasferisce o riceve il valore assoluto dell’importo (in euro) indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell’allegato della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all’importo che la BCN dell’area dell’euro trasferisce alla BCE e il segno negativo «–» fa riferimento all’importo che la BCE trasferisce alla BCN dell’area dell’euro.

5.   Nel primo giorno di operatività di TARGET2 successivo al 1o gennaio 2014, la BCN dell’area dell’euro o la BCE soggette all’obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 4, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN dell’area dell’euro e dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 4

Disposizioni generali

1.   Gli interessi maturati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, e dell’articolo 3, paragrafo 5, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d’interesse marginale più recente utilizzato dall’Eurosistema nelle sue aste per le operazioni di rifinanziamento principali.

2.   I trasferimenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 5 dell’articolo 2 e ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 3 avvengono separatamente attraverso TARGET2.

3.   La BCE e le BCN dell’area dell’euro soggette all’obbligo di effettuare un trasferimento di cui al paragrafo 2 sono tenute a dare, a tempo debito, le necessarie istruzioni per effettuare in maniera adeguata tali trasferimenti entro i termini previsti.

Articolo 5

Entrata in vigore e abrogazione

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2014.

2.   La Decisione BCE/2013/15 è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2014. Tuttavia, l’abrogazione non pregiudica l’attuazione di tutti gli obblighi di cui all’articolo 4 della decisione BCE/2013/15.

3.   Qualunque riferimento alla decisione BCE/2013/15 è da interpretarsi come riferimento alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 agosto 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Cfr. pag. 53 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 187 del 6.7.2013, pag. 9.

(3)  GU L 195 del 18.7.2013, pag. 24.

(4)  Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).


ALLEGATO

CREDITI PARI ALLE ATTIVITÀ DI RISERVA IN VALUTA CONFERITE ALLA BCE

(in EUR)

BCN dell’area dell’euro

Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE al 31 dicembre 2013

Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE a decorrere dal 1o gennaio 2014

Importo del trasferimento

Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique

1 401 024 414,99

1 435 910 942,87

34 886 527,88

Deutsche Bundesbank

10 871 789 515,48

10 429 623 057,57

– 442 166 457,91

Eesti Pank

103 152 856,50

111 729 610,86

8 576 754,36

Central Bank of Ireland

643 894 038,51

672 637 755,83

28 743 717,32

Bank of Greece

1 129 060 170,31

1 178 260 605,79

49 200 435,48

Banco de España

4 782 873 429,96

5 123 393 758,49

340 520 328,53

Banque de France

8 190 916 316,35

8 216 994 285,69

26 077 969,34

Banca d’Italia

7 218 961 423,55

7 134 236 998,72

–84 724 424,83

Central Bank of Cyprus

77 248 740,29

87 679 928,02

10 431 187,73

Latvijas Banka

0,00

163 479 892,24 (1)

163 479 892,24

Banque centrale du Luxembourg

100 776 863,74

117 640 617,24

16 863 753,50

Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta

36 798 912,29

37 552 275,85

753 363,56

De Nederlandsche Bank

2 298 512 217,57

2 320 070 005,55

21 557 787,98

Oesterreichische Nationalbank

1 122 511 702,45

1 137 636 924,67

15 125 222,22

Banco de Portugal

1 022 024 593,93

1 010 318 483,25

–11 706 110,68

Banka Slovenije

189 499 910,53

200 220 853,48

10 720 942,95

Národná banka Slovenska

398 761 126,72

447 671 806,99

48 910 680,27

Suomen Pankki

721 838 191,31

728 096 903,95

6 258 712,64

Totale (2)

40 309 644 424,48

40 553 154 707,06

243 510 282,58


(1)  Da trasferirsi con decorrenza dalle date stabilite nella Decisione BCE/2013/53 del 31 dicembre 2013 relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Latvijas Banka.

(2)  L’eventuale discrepanza fra il totale e la somma delle cifre indicate è dovuta agli arrotondamenti.


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