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Document 32013O0014

2013/234/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 15 maggio 2013 , che modifica l’Indirizzo BCE/2006/4 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2013/14)

OJ L 138, 24.5.2013, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 89 - 89

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018O0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/234/oj

24.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/19


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 maggio 2013

che modifica l’Indirizzo BCE/2006/4 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali

(BCE/2013/14)

(2013/234/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3, e l’articolo 23,

Considerando quanto segue:

(1)

L’Indirizzo BCE/2006/4 del 7 aprile 2006 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (1) dovrebbe affrontare la questione delle controparti soggette a misure restrittive in materia di anti-riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

(2)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’Indirizzo BCE/2006/4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifica

All’articolo 7 dell’Indirizzo BCE/2006/4 è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

dichiarano che il cliente conferma al membro dell’Eurosistema di ottemperare a tutta la normativa nazionale e dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, in quanto e nella misura ad esso applicabile, incluse le istruzioni date dalle autorità competenti, e di non essere coinvolto in alcuna forma di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.»

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente Indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito «BCN»).

2.   Le BCN si conformano al presente Indirizzo a partire da sei settimane dopo l’avvenuta notifica.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 maggio 2013

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 107 del 20.4.2006, pag. 54.


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