EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0017

Parere della Banca centrale europea, del 2 marzo 2012 , in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020» ) (CON/2012/17)

OJ C 137, 12.5.2012, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 137/7


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 marzo 2012

in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020»)

(CON/2012/17)

2012/C 137/02

Introduzione e base giuridica

Il 26 gennaio 2012, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») (1) (di seguito la «proposta di regolamento»). Il 6 febbraio 2012, la BCE ha ricevuto dal Parlamento europeo una seconda richiesta di parere in merito alla stessa proposta di regolamento.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 133 e degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1.

Il programma Pericle è un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi. La proposta di regolamento sostituirà la base giuridica del programma Pericle, il cui termine è stabilito alla fine del 2013 (2), estendendolo così alla fine del 2020. La BCE ribadisce il proprio punto di vista, secondo cui il programma Pericle rappresenta un contributo utile alle azioni già intraprese dalla BCE, da Europol e dalle autorità nazionali nella lotta contro la contraffazione dell'euro (3). La BCE è fiduciosa che il programma Pericle 2020 continuerà a contribuire alla salvaguardia dell’integrità delle banconote in euro, compresa la seconda serie di banconote in euro.

1.2.

La BCE sottolinea il proprio coinvolgimento attivo nella lotta contro la contraffazione delle banconote in euro. In particolare, la BCE crea i disegni delle banconote e le caratteristiche tecniche avanzate per le banconote in euro, in modo tale da consentire al pubblico e agli esperti di distinguere le banconote autentiche da quelle falsificate. È prassi comune quella di aggiornare le banconote dopo che sono state in circolazione per un po’ di anni, al fine di precedere i falsari. Anche l’Eurosistema è in procinto di adottare tale misura precauzionale e inizierà a breve la produzione della seconda serie di banconote in euro. Inoltre, la BCE analizza le nuove tipologie di contraffazione presso il proprio Centro di analisi della contraffazione (CAC) ed impiega la conoscenza acquisita per fornire consulenza in maniera più adeguata alle autorità incaricate dell’attuazione della legge. Il CAC coordina la diffusione a tutte le parti interessate di tutti i dati tecnici e statistici conosciuti in merito agli euro contraffatti.

2.   Osservazioni di carattere specifico

2.1.

Il secondo paragrafo dell’articolo 4 della proposta di regolamento stabilisce un metodo per valutare il raggiungimento dell’obiettivo specifico del programma Pericle 2020. A tal proposito, i risultati non dipendono unicamente da un'azione efficace ai sensi del programma Pericle 2020, ma anche da alcuni fattori esterni, fra i quali il numero di banconote contraffatte in circolazione, la disponibilità di risorse umane, finanziarie e tecniche sufficienti presso le autorità finanziarie, tecniche, giudiziarie e quelle incaricate dell’attuazione della legge, nonché l’attuazione di altri programmi di azione in materia di formazione organizzati per tali autorità. Di conseguenza, il programma dovrebbe essere valutato in rapporto a tutti gli aspetti che influenzano la contraffazione monetaria e la frode. Pertanto, la BCE raccomanda di coinvolgere pienamente la BCE ed Europol nella valutazione del programma Pericle 2020, come previsto dall’articolo 12, paragrafi 3 e 4, della proposta di regolamento.

2.2.

Ai sensi del programma Pericle 2020, le proposte presentate dagli Stati membri partecipanti possono includere anche partecipanti provenienti da paesi terzi, ove la loro presenza sia importante per la protezione dell'euro. Pur nel riconoscimento dei vantaggi che l’inclusione di paesi terzi nel programma Pericle 2020 apporterebbe alla dissuasione dalla contraffazione dell’euro e dalla frode, a livello mondiale, il coinvolgimento di paesi terzi dovrebbe essere equilibrato e proporzionato.

2.3.

La BCE nota che l’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e c), e l’articolo 10, paragrafo 3, della proposta di regolamento fanno riferimento all’utilizzo di strumenti di individuazione e prevedono sovvenzioni volte a finanziare l’acquisto delle attrezzature. La BCE concorda con la proposta di concedere sovvenzioni per l’acquisto di attrezzature generiche di laboratorio, quali microscopi, lettori a infrarossi, calibri a compasso, densitometri, micrometri, lettori di conducibilità e magnetismo, che aiutano il processo investigativo e non sono specificamente disegnati o commercializzati come attrezzatura per la rilevazione dei falsi. La BCE ritiene che le uniche apparecchiature e gli unici dispositivi affidabili per la rilevazione dei falsi siano quelli elencati sul proprio sito Internet, in quanto hanno dimostrato una resa soddisfacente in test aventi ad oggetto una serie di tipologie topiche di contraffazione e di banconote autentiche aventi un diverso grado di danno da usura. Tuttavia, tali apparecchiature e dispositivi sono destinati all’industria della gestione professionale del contante e, in generale, vanno oltre l'ambito delle autorità specializzate nella lotta alla contraffazione monetaria, definite quale gruppo di riferimento nell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della proposta di regolamento (4). Pertanto, la BCE ritiene che non sia opportuno prendere in considerazione il finanziamento dell’acquisto di rilevatori di falsi con i fondi del programma Pericle 2020 o l’utilizzo di rilevatori di falso da parte di autorità specializzate nella lotta contro la contraffazione.

2.4.

Sarebbe vantaggioso che la Commissione, la BCE ed Europol esaminassero congiuntamente le iniziative da finanziare ai sensi del programma Pericle 2020 (5), evitando così la duplicazione e la sovrapposizione tra il programma Pericle 2020 e altri programmi e attività pertinenti, nonché garantendo lo sviluppo di una strategia comune contro la contraffazione dell’euro e la frode. Pertanto, il considerando 7 e l’articolo 11 della proposta di regolamento dovrebbero essere modificati al fine di prevedere: a) la consultazione tempestiva delle parti principali coinvolte dalla Commissione in relazione al programma di lavoro annuale; e b) l’ottenimento del consenso della BCE e di Europol sul programma di lavoro annuale al fine della sua adozione (6). A tal proposito, è opportuno concedere un tempo sufficiente affinché la BCE ed Europol esaminino il progetto di programma di lavoro annuale e comunichino la propria opinione prima della discussione dello stesso con il comitato consultivo.

2.5.

La BCE accoglie con favore l’articolo 12, paragrafo 1, della proposta di regolamento, il quale prescrive alla Commissione di attuare il programma Pericle 2020 in collaborazione con gli Stati membri, mediante consultazioni in diverse fasi di attuazione del programma, tenendo conto delle pertinenti misure intraprese da altri organi competenti, in particolare dalla BCE e da Europol. Sebbene l’articolo 12, paragrafo 1, della proposta di regolamento garantisca un livello sufficiente di collaborazione a livello dell’Unione, nonché la coerenza tra il programma Pericle 2020 e altri programmi e azioni pertinenti, la BCE raccomanda alla Commissione di concedere un tempo sufficiente per familiarizzare con la documentazione relativa al programma di lavoro annuale, prima di consultare in merito la BCE ed Europol nel comitato consultivo.

2.6.

La BCE raccomanda la modifica dell’articolo 12, paragrafi 3 e 4, come proposto, per permettere il coinvolgimento della BCE e di Europol nella valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del programma Pericle 2020 e della sua possibilità di rinnovo, modifica o sospensione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 marzo 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2011) 913 def.

(2)  In origine, il programma Pericle è stato istituito dalla decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50). La decisione 2001/923/CE è stata estesa agli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro dalla decisione 2001/924/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 55). Ulteriori modifiche alla decisione 2001/923/CE del Consiglio hanno esteso l’ambito di applicazione e la durata del programma Pericle fino al 31 dicembre 2013.

(3)  Si veda il paragrafo 1 del parere della BCE CON/2006/35, del 5 luglio 2006, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a due proposte di decisione del Consiglio relative al programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione, per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU C 163 del 14.7.2006, pag. 7). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati presso il relativo sito Internet all’indirizzo http://www.ecb.europa.eu

(4)  Inoltre, a seguito della valutazione dell’impatto [SEC(2011) 1615 def.], è chiaro che la possibilità di finanziare l’acquisto di attrezzature si riferisce alle agenzie anticontraffazione nazionali (paesi terzi) competenti per la protezione dell’euro dalla contraffazione, con attenzione particolare sulle agenzie specializzate che operano in paesi terzi sensibili aventi priorità differenti rispetto alla lotta alla contraffazione dell’euro.

(5)  Si veda il paragrafo 8 del parere della BCE CON/2005/22, del 21 giugno 2005, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a due proposte di decisione del Consiglio relative al programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU C 161 dell’1.7.2005, pag. 11), nonché il paragrafo 2.2 del parere della BCE CON/2006/35, del 5 luglio 2006, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a due proposte di decisione del Consiglio relative al programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione, per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU C 163 del 14.7.2006, pag. 7).

(6)  Si veda il paragrafo 8 del parere CON/2005/22.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Considerando 7 della proposta di regolamento

«(7)

È opportuno garantire che il presente programma d'azione dell'Unione sia coerente e complementare rispetto agli altri programmi ed attività. La Commissione dovrebbe svolgere tutte le consultazioni necessarie riguardo alla valutazione dei bisogni in relazione alla protezione dell'euro con le principali parti interessate (in particolare le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri, la BCE ed Europol) nel comitato consultivo di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, in particolare per quanto riguarda scambi, assistenza e formazione, ai fini dell'attuazione del presente programma.»

«(7)

È opportuno garantire che il presente programma d'azione dell'Unione sia coerente e complementare rispetto agli altri programmi ed attività. Entro un termine adeguato, prima dell’adozione del programma di lavoro annuale, la Commissione dovrebbe svolgere tutte le consultazioni necessarie riguardo alla valutazione dei bisogni in relazione alla protezione dell'euro con le principali parti interessate. In particolare la Commissione dovrebbe consultare le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membrie cercare il consenso della BCE ed Europol in merito al programma di lavoro annuale nel comitato consultivo di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, in particolare per quanto riguarda scambi, assistenza e formazione, ai fini dell'attuazione del presente programma.»

Nota esplicativa

La Commissione, la BCE ed Europol trarranno beneficio dall’esame congiunto delle iniziative da finanziare ai sensi del programma Pericle 2020 nel contesto del programma di lavoro annuale. Tale esame congiunto aiuterebbe a evitare la duplicazione e la sovrapposizione tra il programma Pericle 2020 e altri programmi e attività pertinenti promossi dalla BCE, da Europol e dalle autorità nazionali competenti. Inoltre, tale approccio garantirebbe lo sviluppo di una strategia comune contro la contraffazione dell’euro e la frode. Pertanto, la BCE suggerisce di modificare il considerando 7 della proposta di regolamento al fine di prevedere: a) la consultazione tempestiva delle principali parti interessate da parte della Commissione in relazione al programma di lavoro annuale; e b) l’ottenimento del consenso della BCE e di Europol sul programma di lavoro annuale al fine della sua adozione.

Modifica n. 2

Articolo 11 della proposta di regolamento

«Articolo 11

Programma di lavoro annuale

Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali, che definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, le modalità di attuazione e il loro importo complessivo. Essi contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un’indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario di attuazione orientativo. […]»

«Articolo 11

Programma di lavoro annuale

La Commissione adotta programmi di lavoro annuali, a seguito della tempestiva consultazione delle principali parti interessate in merito ai progetti di programmi di lavoro annuali e dell’ottenimento del consenso della BCE ed Europol. I programmi di lavoro annuali definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, le modalità di attuazione e il loro importo complessivo. Essi contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un’indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario di attuazione orientativo. […]»

Nota esplicativa

La Commissione, la BCE ed Europol trarranno beneficio dall’esame congiunto delle iniziative da finanziare ai sensi del programma Pericle 2020. Tale esame congiunto aiuterebbe ad evitare la duplicazione e la sovrapposizione tra il programma Pericle 2020 e altri programmi e attività pertinenti promossi dalla BCE, da Europol e dalle autorità nazionali competenti. Inoltre, tale approccio garantirebbe lo sviluppo di una strategia comune contro la contraffazione dell’euro e la frode. Pertanto, la BCE suggerisce di modificare il considerando 11 della proposta di regolamento al fine di prevedere: a) la consultazione tempestiva delle principali parti interessate da parte della Commissione in relazione al programma di lavoro annuale; e b) l’ottenimento del consenso della BCE e di Europol sul programma di lavoro annuale al fine della sua adozione.

Modifica n. 3

Articolo 12, paragrafo 3, della proposta di regolamento

«(3)   La Commissione effettua una valutazione del programma. Non oltre il 31 dicembre 2017, […].»

«(3)   La Commissione effettua una valutazione del programma. La Commissione diffonde un progetto di relazione di valutazione alle autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri e chiede il consenso della BCE e di Europol sul contenuto della relazione di valutazione nel comitato consultivo di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001. Non oltre il 31 dicembre 2017, […].»

Nota esplicativa

L’efficienza del programma Pericle 2020 dovrebbe essere una priorità, di modo che possa conseguire i suoi obiettivi generali e specifici. La BCE ritiene essenziale un adeguato coordinamento del programma Pericle 2020 con i programmi dell’Unione e nazionali già esistenti, così come con i programmi della BCE e di Europol. A tal proposito, la BCE è del parere che tutte le parti principali dovrebbero essere consultate, e dovrebbero esprimere il proprio consenso, in merito alla relazione di valutazione, nel comitato consultivo di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001. A tal fine, la BCE suggerisce la proposta redazionale di cui sopra, la quale rafforza altresì il ruolo della BCE e di Europol nella valutazione dell’efficacia ed efficienza del programma Pericle 2020 e della sua possibilità di rinnovo, modifica o sospensione.

Modifica n. 4

Articolo 12, paragrafo 4, della proposta di regolamento

«(4)   Inoltre, entro il 31 dicembre 2021, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul conseguimento degli obiettivi del programma.»

«(4)   Inoltre, la Commissione diffonde un progetto di relazione di valutazione in merito al conseguimento degli obiettivi del programma alle autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri e chiede il consenso della BCE e di Europol in merito alla relazione di valutazione nel comitato consultivo di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001. Entro il 31 dicembre 2021, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul conseguimento degli obiettivi del programma.»

Nota esplicativa

Affinché l’applicazione del metodo di valutazione in relazione al conseguimento degli obiettivi specifici del programma Pericle 2020 consegua un risultato positivo, è necessaria un’ampia serie di competenze, conoscenze e informazioni. Tale conclusione consegue dall’articolo 4, il quale elenca un’ampia varietà di risultati in relazione ai quali sarà valutato il conseguimento di suddetti obiettivi. In tal senso, i risultati non dipendono unicamente da un'azione efficace ai sensi del programma Pericle 2020, ma anche da un certo numero di fattori esterni, fra i quali il numero di banconote contraffatte in circolazione, la disponibilità di risorse umane, finanziarie e tecniche sufficienti presso le autorità finanziarie, tecniche, giudiziarie ed incaricate dell’attuazione della legge, nonché l’attuazione di altri programmi di azione in materia di formazione organizzati per tali autorità. Di conseguenza, il programma Pericle 2020 dovrebbe essere valutato in rapporto a tutti gli aspetti che influenzano la contraffazione e la frode. Pertanto, la BCE, Europol e le autorità nazionali competenti, che hanno acquisito un livello considerevole di competenze e informazioni in materia, dovrebbero essere pienamente coinvolti nella valutazione del conseguimento degli obiettivi del programma Pericle 2020. Inoltre, dovrebbe essere chiesto il consenso della BCE e di Europol sulla relazione di valutazione finale.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


Top