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Document 32010D0015(01)

2010/574/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 21 settembre 2010 , relativa all’amministrazione dei prestiti del SESF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCE/2010/15)

OJ L 253, 28.9.2010, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 95 - 96

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/574/oj

28.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 253/58


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 settembre 2010

relativa all’amministrazione dei prestiti del SESF agli Stati membri la cui moneta è l’euro

(BCE/2010/15)

(2010/574/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito «Statuto del SEBC»), e in particolare gli articoli 17 e 21,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 17 dello statuto del SEBC, al fine di condurre le proprie operazioni, la Banca centrale europea (BCE) può aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato.

(2)

Ai sensi dell’articolo 21.1 e 21.2 dello statuto del SEBC, la BCE può operare come agente finanziario per le istituzioni o organi dell’Unione, uffici o agenzie, amministrazioni statali, enti regionali, locali o altri enti pubblici, altri organismi del settore pubblico o imprese pubbliche degli Stati membri.

(3)

Si fa riferimento all’accordo quadro del SESF fra gli Stati membri la cui moneta è l’euro e lo Strumento europeo per la stabilità finanziaria, société anonyme (SESF), impresa pubblica a responsabilità limitata con sede legale in Lussemburgo, avente gli Stati membri la cui moneta è l’euro come azionisti. L’accordo quadro del SESF è entrato in vigore ed è divenuto vincolante il 4 agosto 2010.

(4)

Conformemente e ai sensi dell’accordo quadro e dello statuto del SESF, quest’ultimo fornisce finanziamenti nella forma di accordi di prestito (di seguito «Accordi di prestito») agli Stati membri la cui moneta è l’euro ove tali Stati membri siano in difficoltà finanziarie e abbiano sottoscritto un protocollo d’intesa con la Commissione europea contenente le condizioni politiche.

(5)

L’articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo quadro del SESF afferma che l’erogazione del prestito da parte del SESF ad uno Stato membro la cui moneta è l’euro avviene attraverso i conti del SESF e dello Stato membro che riceve il prestito, aperti con la BCE ai fini dell’Accordo di prestito. Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’accordo quadro del SESF, il SESF può stipulare un accordo con la BCE affinché agisca come agente responsabile per il pagamento e può dare incarico alla BCE affinché gestisca i suoi conti bancari ed in titoli.

(6)

È necessario stabilire le disposizioni relative al conto del SESF da aprire presso la BCE per il funzionamento dell’Accordo di prestito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Apertura di un conto

Ai sensi dell’Accordo quadro del SESF ed in relazione agli Accordi di prestito, la BCE apre un conto in nome del SESF.

Articolo 2

Accettazione dei pagamenti sul conto

La BCE accetta pagamenti da effettuarsi verso il o dal conto aperto in nome del SESF, unicamente se questi pagamenti avvengono in connessione agli Accordi di prestito.

Articolo 3

Accettazione di istruzioni e gestione del conto

La BCE, in relazione al conto aperto in nome del SESF, accetta esclusivamente le istruzioni del SESF o di un eventuale agente che questo nomini ai sensi dell’Accordo quadro del SESF al fine di agire per suo conto, ed agisce in linea con queste. Se è nominato un agente e il SESF ha richiesto alla BCE di accettare tale agente, questi agisce in relazione alle seguenti attività: a) dare istruzioni in relazione al conto aperto in nome del SESF, e b) gestire questo conto su base esclusiva e permanente.

Articolo 4

Saldo del conto

Nessun importo rimane accreditato presso il conto in nome del SESF dopo che i pagamenti in relazione all’Accordo di prestito sono stati effettuati, né gli importi sono trasferiti in tale conto prima del giorno in cui i pagamenti devono essere effettuati in relazione a qualunque Accordo di prestito. Nessun importo rimane in passivo nel conto aperto in nome del SESF in alcun momento. Nessun pagamento dunque è effettuato dal conto aperto in nome del SESF utilizzando gli importi accreditati presso quel conto.

Articolo 5

Remunerazione

Fatto salvo l’articolo 4 di cui sopra, qualora un importo rimanga accreditato overnight presso il conto aperto in nome del SESF, la BCE paga gli interessi su tale saldo per un importo equivalente al tasso sui depositi della BCE applicabile secondo la formula giorni effettivi/360. L’articolo 2 non si applica agli interessi pagati dalla BCE al conto.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, addì 21 settembre 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


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