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Document 52010XB0423(02)

Codice supplementare di criteri deontologici per i membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (in conformità dell’articolo 11.3 del regolamento interno della Banca centrale europea)

OJ C 104, 23.4.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 91 - 92

23.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 104/8


Codice supplementare di criteri deontologici per i membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea

(in conformità dell’articolo 11.3 del regolamento interno della Banca centrale europea)

2010/C 104/03

1.   Dichiarazione introduttiva

Il nuovo quadro etico (1) per i membri del personale della Banca centrale europea entra in vigore il 1 aprile 2010. Esso fornisce direttive e stabilisce regole deontologiche, standard e criteri. Il 16 maggio 2002 i membri del Comitato esecutivo, in qualità di membri del Consiglio direttivo, hanno convenuto sul Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo (2). Fatte salve le regole stabilite nel presente Codice supplementare di criteri deontologici (di seguito il «Codice»), i membri del Comitato esecutivo osservano i principi stabiliti nel nuovo quadro etico per i membri del personale e le regole contenute nel Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo.

2.   Doni e altri benefici di carattere finanziario

Un «dono» è un beneficio o vantaggio, di carattere finanziario o in natura, che è correlato in qualche modo con i compiti e i doveri conferiti ad un membro del Comitato esecutivo e che non costituisce la retribuzione concordata per i servizi forniti, offerto da o al membro del Comitato esecutivo o qualsiasi membro della sua famiglia, stretti conoscenti personali o soci d’affari.

La ricezione di un dono in ogni caso non pregiudica né influenza l'oggettività e la libertà di azione del membro del Comitato esecutivo e non crea obblighi o aspettative inopportune da parte del destinatario o del donante. A tale riguardo, possono essere conservati i doni provenienti dal settore privato che non eccedano il valore di 50 EUR e i doni scambiati nelle relazioni con altre banche centrali, organizzazioni ed enti pubblici nazionali e internazionali, che non oltrepassino la misura di ciò che è consueto e considerato appropriato. Se ricorre una situazione particolare per cui taluno di tali doni non possa essere rifiutato, il dono deve essere consegnato alla BCE a meno che venga ad essa pagato il valore eccedente la soglia dei 50 EUR.

I membri del Comitato esecutivo non sollecitano né accettano doni da parte di partecipanti ad una procedura d’appalto.

I membri del Comitato esecutivo possono fare doni a terzi a spese della BCE. Se un dono eccede il valore di 150 EUR, è necessaria l’autorizzazione del Comitato esecutivo. I membri del Comitato esecutivo non si ricevono (ivi compresi i coniugi, partner o familiari) né si scambiano alcun altro vantaggio, a spese della BCE.

3.   Accettazione di inviti

I membri del Comitato esecutivo, nel tenere conto dei loro obblighi di rispettare il principio di indipendenza e di evitare conflitti di interesse, possono accettare inviti a conferenze, ricevimenti o eventi culturali ed intrattenimenti connessi, inclusa un’appropriata ospitalità, quando la loro partecipazione a detti eventi è compatibile con l’adempimento dei loro obblighi ovvero è nell’interesse della BCE. A tale riguardo, essi possono accettare da parte degli organizzatori il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno commisurate alla durata del loro impegno. In particolare, i membri del Comitato esecutivo possono accettare inviti ad eventi con un ampio numero di partecipanti, mentre dovrebbero osservare particolare prudenza relativamente ad inviti a carattere individuale. La BCE devolve in beneficenza ogni eventuale compenso ricevuto da membri del Comitato esecutivo per lezioni e discorsi tenuti in veste ufficiale.

Tali norme devono applicarsi equamente anche ai rispettivi coniugi e partner, qualora l’invito sia esteso anche a loro e la loro partecipazione risponda a costumi internazionalmente riconosciuti.

4.   Accettazione di compensi per attività svolte a titolo personale

I membri del Comitato esecutivo possono svolgere attività d’insegnamento ed accademiche così come altre attività senza scopo di lucro. Possono accettare compensi e il rimborso delle spese sostenute per tali attività, svolte a titolo personale, senza il coinvolgimento della BCE, nel rispetto delle condizioni poste nell’articolo 11.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e del fatto che tali compensi e tali spese siano commisurati al lavoro svolto e rimangano nei limiti imposti dalla prassi comune. Devono informare annualmente per iscritto il Presidente della BCE relativamente a ciascuna attività svolta a titolo personale ed a ciascun compenso da essa derivante

5.   Ottemperanza delle norme in materia di insider trading

I membri del Comitato esecutivo sono soggetti alla piena ottemperanza delle norme in materia di insider trading e al regime di sorveglianza operante alla BCE. Viene loro vivamente raccomandato di porre i propri investimenti sotto il controllo di uno o più gestori di portafoglio dotati di piena discrezionalità. Tale raccomandazione non si applica ai conti correnti, ai conti di deposito, ai conti di risparmio e ai fondi comuni monetari o a simili strumenti finanziari a breve termine. Detta raccomandazione non pregiudica la possibilità di mobilizzare occasionalmente i fondi per l’acquisto di alcuni beni o per investimenti in proprietà immobiliari.

6.   Funzionario responsabile per l’etica

Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente Codice, i membri del Comitato esecutivo devono consultare il Funzionario responsabile per l’etica della BCE in caso di dubbio circa la pratica applicazione di qualsiasi criterio deontologico stabilito in questo Codice ovvero, nella misura in cui sia ad essi applicabile, nel quadro etico per i membri del personale.

7.   Abrogazione

Il presente Codice abroga e sostituisce il Codice supplementare di criteri deontologici del 5 settembre 2006 per i membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea a partire dal 1 aprile 2010.

8.   Distribuzione e pubblicazione

Fatto in copia originale, depositato nei caveau della BCE. Una copia è stata distribuita a ciascun membro del Comitato esecutivo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 marzo 2010.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 123 del 24.5.2002, pag. 9.


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