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Document 52006AB0018

Parere della Banca centrale europea, del 24 marzo 2006 , relativo a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 e modifica il Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (CON/2006/18)

OJ C 79, 1.4.2006, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 79/31


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 24 marzo 2006

relativo a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 e modifica il Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici

(CON/2006/18)

(2006/C 79/07)

Il 6 marzo 2006 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 e modifica il Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (di seguito «regolamento proposto»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù del primo trattino dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, in quanto il regolamento proposto ricade nella sfera di competenza della BCE. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della BCE, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1.

La BCE accoglie con favore il regolamento proposto volto a stabilire una classificazione statistica comune di attività economiche all'interno della Comunità (di seguito «NACE rev. 2»). La BCE non muove obiezioni riguardo alla nuova struttura NACE o alla sua classificazione dettagliata.

1.2.

La BCE concorda con i principi sottostanti la NACE Rev. 2, vale a dire i) aderenza alla realtà economica (estensione della classificazione alle industrie operanti nel settore dei servizi); ii) comparabilità con altre classificazioni internazionali, in particolare con la Classificazione Internazionale Tipo, per Industrie, di tutti i rami di attività economica (CITI) Rev. 4; e iii) continuità nei confronti delle classificazioni precedenti. La BCE considera inoltre che debbano essere posti in essere tutti gli sforzi necessari e debbano essere introdotte tutte le disposizioni legislative occorrenti atte ad assicurare la massima coerenza con le altre classificazioni internazionali e con le norme minime in materia statistica.

1.3

Inoltre, la BCE accoglie con favore le misure di attuazione previste nel regolamento proposto per le statisiche principali mensili, trimestrali e annuali; in particolare, gli articoli 12 e 16 per le statistiche a breve termine e per l'indice del costo del lavoro. Tuttavia, tali misure di attuazione, così come le norme di attuazione del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, devono essere definite per evitare che si verifichino perdite di informazioni dannose, per esempio rotture nelle serie temporali, con la conseguente non diponibilità di serie temporali lunghe.

1.4

Ancora, per le statistiche dell'area dell'euro e dell'Unione europea, raccolte utilizzando le informazioni nazionali quale fonte principale di informazioni, è cruciale l'attuazione simultanea negli Stati membri. Un programma che preveda l'attuazione differenziata della NACE Rev. 2 lungo la UE, fintanto che tutti gli Stati membri non abbiano completato l'adozione della nuova classificazione e abbiano sottoposto a revisione le loro serie temporali in tal senso, comporterebbe delle conseguenze fortemente sfavorevoli sulla qualità e disponibilità di statistiche aggregate dell'area dell'euro e della UE. La BCE suggerisce pertanto di rafforzare il considerando 9 e l'articolo 6, lettera c), in modo da assicurare un'attuazione pienamente coordinata della NACE Rev. 2 negli Stati membri e una coerenza diffusa fra i settori statistici.

2.   Proposte redazionali

Le modifiche proposte dalla BCE sono contenute nell'allegato del presente parere.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 marzo 2006.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione (1)

Modifiche proposte dalla BCE (2)

Modifica n. 1

Considerando 9

«Nell'impiego della classificazione delle attività economiche nella Comunità è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, in particolare per quanto riguarda l'esame dei problemi derivanti dall'applicazione della NACE Rev. 2, la transizione graduale dalla NACE Rev. 1 alla NACE Rev. 2, così come l'integrazione di modifiche nella NACE Rev. 2».

«Nell'impiego della classificazione delle attività economiche nella Comunità è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, in particolare per quanto riguarda l'esame dei problemi derivanti dall'applicazione della NACE Rev. 2, la transizione graduale e pienamente coordinata dalla NACE Rev. 1 alla NACE Rev. 2, così come l'integrazione di modifiche nella NACE Rev. 2».

Motivazione — Si veda il paragrafo 1.4 del parere

Modifica n. 2

Articolo 6, lettera c)

«provvedimenti volti ad assicurare una transizione graduale dalla NACE Rev. 1.1 alla NACE Rev. 2, segnatamente per quanto riguarda i problemi connessi a rotture delle serie temporali, compresi doppie relazioni e calcolo retrospettivo delle serie temporali.»

«provvedimenti volti ad assicurare una transizione graduale e pienamente coordinata dalla NACE Rev. 1.1 alla NACE Rev. 2, segnatamente per quanto riguarda i problemi connessi a rotture delle serie temporali, compresi doppie relazioni e calcolo retrospettivo delle serie temporali, e l'attuazione simultanea negli Stati membri

Motivazione — Si veda il paragrafo 1.4 del parere


(1)  Il corsivo nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  Il neretto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere.


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