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Document 52004AB0012

Parere della Banca centrale europea del 1 aprile 2004 a richiesta del Consiglio dell'Unione europea su una raccomandazione della Commissione delle Comunità europee per una decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato d'Andorra [SEC(2004) 204 def.] (CON/2004/12)

OJ C 88, 8.4.2004, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004AB0012

Parere della Banca centrale europea del 1 aprile 2004 a richiesta del Consiglio dell'Unione europea su una raccomandazione della Commissione delle Comunità europee per una decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato d'Andorra [SEC(2004) 204 def.] (CON/2004/12)

Gazzetta ufficiale n. C 088 del 08/04/2004 pag. 0018 - 0019


Parere della Banca centrale europea

del 1 aprile 2004

a richiesta del Consiglio dell'Unione europea su una raccomandazione della Commissione delle Comunità europee per una decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato d'Andorra [SEC(2004) 204 def.]

(CON/2004/12)

(2004/C 88/09)

1. Il 27 febbraio la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea la richiesta di un parere in merito a una raccomandazione della Commissione delle Comunità europee per una decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato d'Andorra [SEC(2004) 204 def.] (di seguito "raccomandazione").

2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 111, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

3. La raccomandazione propone un progetto di decisione del Consiglio (di seguito "progetto di decisone") che definisce la posizione della Comunità in vista di un accordo (di seguito "accordo") sulle relazioni monetarie tra la Comunità e il principato d'Andorra (di seguito "Andorra") con riguardo a quanto segue:

a) l'utilizzo dell'euro quale moneta ufficiale di Andorra; e

b) il divieto per Andorra di emettere banconote, monete o sostituti monetari se non dopo essersi accordati con la Comunità sulle condizioni di tali emissioni; e

c) l'obbligo per Andorra di conformarsi alla normativa comunitaria sulle banconote e monete in euro, da cui discende l'impegno a collaborare con la Comunità per quanto attiene alle misure atte a proteggere le banconote e le monete in euro dalle frodi e dalla contraffazione e ad adottare le misure di attuazione della legislazione comunitaria in materia; e

d) l'adozione da parte di Andorra di tutte le misure appropriate che assicurano l'applicazione in Andorra di tutta la legislazione comunitaria pertinente in materia bancaria e finanziaria, in particolare quella relativa alle attività e alla vigilanza di tutti gli enti considerati, nonché di tutta la legislazione comunitaria pertinente sulla prevenzione del riciclaggio di capitali illeciti e di prevenzione delle frodi e della contraffazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti e sugli obblighi di segnalazione statistica, e

e) l'esame della possibilità, per gli enti finanziari con sede nel territorio di Andorra, di avere accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento dell'area dell'euro, ad adeguate condizioni stabilite in accordo con la BCE e precisate nell'accordo.

L'accordo non è tuttavia teso ad offrire la possibilità agli enti finanziari aventi sede nel territorio di Andorra di accedere alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

4. La BCE è consapevole del fatto che è negli interessi della Comunità avviare trattative in vista di concludere un accordo monetario con Andorra. Nel determinare la portata di un tale accordo, i legami storici tra Andorra, Spagna e Francia meritano particolare attenzione. La BCE è del parere che un accordo tra la Comunità e Andorra renda più chiaro lo status giuridico dell'euro in Andorra. Prima dell'introduzione della moneta unica, Andorra utilizzava il franco francese e la peseta spagnola. Andorra ha unilateralmente adottato l'11 ottobre 2000 la legge sulle misure che garantiscono la transizione dell'euro nel Principato di Andorra(1) alla quale erano allegati alcuni regolamenti del Consiglio sull'introduzione dell'euro(2). La BCE ritiene che un paese terzo possa introdurre l'euro solo in seguito a un accordo con la Comunità.

5. La BCE prende nota del fatto che l'articolo 3 del progetto di decisione costituisce il fondamento per l'autorizzazione di Andorra ad utilizzare l'euro quale moneta ufficiale e ad attribuire corso legale alle banconote e monete in euro. Una conseguenza logica di ciò è che Andorra è tenuta ad impegnarsi a conformarsi alle norme comunitarie sulle banconote e monete in euro, come previsto nell'articolo 5, paragrafo 1, del progetto di decisione.

6. La BCE concorda con la proposta di imporre un obbligo in capo ad Andorra di stretta collaborazione con la Comunità nella lotta contro la contraffazione e le frodi sulle banconote e monete in euro, come previsto nell'articolo 5, paragrafo 2, del progetto di decisione. Per quanto riguarda l'obbligo imposto su Andorra di adottare la normativa di applicazione della legislazione comunitaria in tale materia, ciò non dovrebbe essere limitato a quella adottata sotto il primo pilastro ma dovrebbe riguardare anche la legislazione adottata sotto il terzo pilastro, come ad esempio la decisione quadro del Consiglio del 29 maggio 2000 relativa al rafforzamento della tutela, per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni, contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro(3).

7. La BCE accoglie con favore quanto contenuto nell'articolo 6, paragrafo 1, del progetto di decisione, il cui obiettivo è quello di attuare il quadro normativo applicabile agli enti finanziari aventi sede nella Comunità anche a quelli aventi sede nel territorio di Andorra, proteggendo così la moneta unica e garantendo condizioni paritarie. Vista l'importanza della legislazione relativa alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli, la BCE raccomanda esplicitamente di menzionare tale settore nella lista della legislazione comunitaria pertinente che Andorra è tenuta ad applicare.

8. La BCE considera parimenti con favore il fatto che in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, del progetto di decisione, Andorra si impegna ad adottare tutte le misure adeguate ad applicare tutta la legislazione comunitaria pertinente in materia di obblighi di segnalazione statistica. Il quadro statistico della BCE è sufficientemente flessibile da poter essere applicato da parte di paesi terzi, e le informazioni statistiche fornite da tali paesi potrebbero essere utili per l'espletamento dei compiti del SEBC.

9. L'articolo 6, paragrafo 2, del progetto di decisione prevede che l'accordo possa concedere agli enti finanziari aventi sede nel territorio di Andorra accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento dell'area dell'euro, previo consenso della BCE. La BCE è del parere che ciò sarebbe possibile solo a condizione che il sistema finanziario di Andorra si evolva in maniera significativa. Le condizioni appropriate per poter concedere un tale accesso dovranno essere precisate nel medesimo accordo.

10. La BCE si rallegra del fatto che le trattative per conto della Comunità saranno portate avanti dalla Commissione in piena associazione con la Spagna e con la Francia e in associazione con la BCE in tutti quegli aspetti rientranti nei settori di sua competenza.

11. Infine, la BCE desidera mettere in rilievo che l'avvio delle trattative con Andorra in vista di un accordo sulle relazioni monetarie non deve essere considerato un precedente per l'apertura di trattative in vista di accordi monetari tra la Comunità e altri paesi terzi nel futuro. In tale contesto la BCE nota che l'assenza fino ad oggi di intese formali in materia monetaria tra Andorra e qualunque Stato membro rifletta il fatto che, diversamente dalla Repubblica di San Marino, la Città del Vaticano e il Principato di Monaco, Andorra è diventata Stato sovrano solo nel 1993. Ciò spiega anche perché Andorra non è stata inclusa nella Dichiarazione n. 6 sulle relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano e il Principato di Monaco, allegata al trattato sull'Unione europea(4).

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1 aprile 2004.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude Trichet

(1) Llei reguladora de les mesures per garantir la transició cap a l'euro al Principat d'Andorra, Butlletí Oficial, 8 novembre 2000.

(2) Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro [GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1. Regolamento così come modificato dal Regolamento (CE) n. 2595/2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 1)], Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 sull'introduzione dell'euro [GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento così come modificato dal Regolamento (CE) n. 2596/2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2)] e Regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro [GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1. Regolamento come da ultimo modificato dal Regolamento (CE) n. 1478/2000 (GU L 167 del 7.7.2000, pag. 1)].

(3) GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.

(4) GU C 191 del 29.7.1992, pag. 99.

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