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Document 52003AB0018

Parere della Banca centrale europea del 1° settembre 2003 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una raccomandazione di decisione del Consiglio che approva alcune modifiche agli articoli 3 e 7 della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede e che autorizza la Repubblica italiana a dare esecuzione a tali modifiche [COM(2003) 387 def.] (CON/2003/18)

OJ C 212, 6.9.2003, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AB0018

Parere della Banca centrale europea del 1° settembre 2003 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una raccomandazione di decisione del Consiglio che approva alcune modifiche agli articoli 3 e 7 della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede e che autorizza la Repubblica italiana a dare esecuzione a tali modifiche [COM(2003) 387 def.] (CON/2003/18)

Gazzetta ufficiale n. C 212 del 06/09/2003 pag. 0010 - 0011


Parere della Banca centrale europea

del 1o settembre 2003

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una raccomandazione di decisione del Consiglio che approva alcune modifiche agli articoli 3 e 7 della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede e che autorizza la Repubblica italiana a dare esecuzione a tali modifiche [COM(2003) 387 def.]

(CON/2003/18)

(2003/C 212/06)

1. In data 17 luglio 2003, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a una raccomandazione di decisione del Consiglio che approva alcune modifiche agli articoli 3 e 7 della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede e che autorizza la Repubblica italiana a dare esecuzione a tali modifiche [COM(2003) 387 def.] (di seguito la "raccomandazione").

2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 111, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché del terzo paragrafo dell'articolo 12 della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede(1) (di seguito la "convenzione monetaria"). Il Consiglio direttivo della BCE ha adottato il presente parere in conformità del primo periodo dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento interno della BCE.

3. Ai sensi della raccomandazione, le modifiche da apportarsi agli articoli 3 e 7 della convenzione monetaria stabiliscono un aumento del limite massimo di monete in euro che lo Stato della Città del Vaticano può emettere da 670000 EUR a 1000000 EUR per anno a decorrere dal 1o gennaio 2004. Sempre dal 1o gennaio 2004 aumenta inoltre da 201000 EUR a 300000 EUR l'importo aggiuntivo di monete in euro che lo Stato della Città del Vaticano può emettere in tre circostanze particolari: nell'anno in cui si verifica la vacanza della Santa Sede, in ciascun Anno Santo giubilare e nell'anno di apertura di un Concilio Ecumenico. La giustificazione fornita per tali nuovi limiti massimi, proposti dalla Repubblica italiana, è che il numero massimo di monete che lo Stato della Città del Vaticano può coniare ai sensi della convenzione monetaria è inferiore al numero massimo di monete che era stato esplicitamente autorizzato dalla precedente convenzione monetaria (di seguito la "precedente convenzione monetaria"), tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano(2), sia in circostanze normali che in circostanze particolari.

4. La BCE osserva che il secondo paragrafo dell'articolo unico della raccomandazione autorizza la Repubblica italiana, in deroga alle procedure di cui agli articoli 7 e 8 della decisione 1999/98/CE del Consiglio del 31 dicembre 1998 sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con la Città del Vaticano(3), ad apportare le opportune modifiche alla convenzione monetaria per conto della Comunità. La BCE desidera sottolineare che il terzo paragrafo dell'articolo 12 della convenzione monetaria detta una specifica procedura per apportare modifiche alla convenzione monetaria secondo la quale "si applicano le procedure e il diritto comunitario vigent[i]". La BCE ritiene che le "procedure [...] vigent[i]" di cui al terzo paragrafo dell'articolo 12 della convenzione monetaria siano quelle previste dalla decisione 1999/98/CE. Tali procedure prevedono non solo che la BCE venga consultata, ma, tra l'altro, che essa sia anche associata a pieno titolo ai negoziati tra lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica italiana nell'ambito delle competenze proprie della BCE. A riguardo, la BCE desidera altresì sottolineare che la convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco(4) (di seguito la "convenzione con Monaco") prevede specificatamente (all'articolo 15, paragrafo 2) che nel caso in cui vengano apportate delle modifiche alla convenzione con Monaco "si applicano le procedure stabilite dalla decisione 1999/96/CE(5) del Consiglio del 31 dicembre 1998". L'articolo 7 della decisione 1999/96/CE dispone che la BCE sia associata a pieno titolo ai negoziati nell'ambito delle sue competenze. La BCE ritiene che l'espresso riferimento alla decisione 1999/96/CE nella convenzione con Monaco, che è stata stipulata successivamente alla convenzione monetaria, rappresenti un'ulteriore conferma che le "procedure [...] vigent[i]" di cui al terzo paragrafo dell'articolo 12 della convenzione monetaria sono quelle previste della decisione 1999/98/CE.

5. La BCE prende atto che, nell'adottare la raccomandazione di decisione del Consiglio che approva alcune modifiche agli articoli 3 e 7 della convenzione monetaria, la Commissione ritiene che tali modifiche non possano trovare fondamento nella vigente decisione 1999/98/CE, né nel terzo paragrafo dell'articolo 12 della convenzione monetaria. Ciò implicherebbe che, in futuro, ogni eventuale modifica alla convenzione monetaria dovrebbe ugualmente trovare fondamento in una nuova decisione del Consiglio. Questo rimanda all'interpretazione e alla rilevanza del terzo paragrafo dell'articolo 12 della convenzione monetaria. Sebbene nel presente caso, vista la natura puramente tecnica delle modifiche proposte, l'approccio adottato dalla Commissione possa essere considerato accettabile, la BCE suggerisce, al fine di chiarire tale questione e di prevedere una procedura adeguata per eventuali future modifiche della convenzione monetaria, che il settimo considerando della raccomandazione venga sostituito dal seguente testo:

"La procedura ai sensi della quale la convenzione monetaria fu negoziata e conclusa è quella dettata dagli articoli 7 e 8 della decisione 1999/98/CE del Consiglio del 31 dicembre 1998 sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con la città del Vaticano(6). Ai sensi del terzo paragrafo dell'articolo 12 della convenzione monetaria, nel caso in cui risulti opportuno modificare le disposizioni della convenzione, si applicano le procedure e il diritto comunitario vigenti. L'espressione 'procedure [...] vigent[i]' deve essere interpretata come riferita alla decisione 1999/98/CE."

Inoltre, la BCE propone che l'articolo unico diventi l'articolo 1 e che si aggiunga alla raccomandazione un nuovo articolo 2, formulato come segue:

"Nell'eventualità in cui, in futuro, si ritenesse opportuno apportare ulteriori modifiche alle disposizioni della convenzione monetaria, la Repubblica italiana, per conto della Comunità, conduce negoziati e concorda con lo Stato della Città del Vaticano le necessarie modifiche in conformità delle procedure dettate negli articoli 7 e 8 della decisione 1999/98/CE del Consiglio del 31 dicembre 1998 sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con la Città del Vaticano(7)."

In considerazione di tali cambiamenti sarebbe altresì opportuno eliminare dal titolo della raccomandazione il riferimento agli articoli 3 e 7.

6. La BCE ritiene che il riferimento alla precedente convenzione monetaria e, in particolare, al numero massimo di monete esplicitamente autorizzato ai sensi della stessa, fatto nella raccomandazione per giustificare l'aumento proposto del limite massimo di monete in euro che lo Stato della Città del Vaticano può emettere a decorrere dal 1o gennaio 2004, potrebbe essere ulteriormente esteso per garantire l'assoluta chiarezza. A riguardo, la BCE rileva che il valore nominale massimo annuo delle monete in euro emesse dallo Stato della Città del Vaticano ai sensi della convenzione monetaria è già al di sopra dei limiti consentiti ai sensi della precedente convenzione monetaria. Inoltre, l'aumento del valore nominale massimo annuo proposto non comporterebbe necessariamente un aumento del numero di monete che possono essere coniate, che è prossimo al livello autorizzato ai sensi della precedente convenzione monetaria.

7. La BCE prende atto della modifica proposta all'articolo 3 della convenzione monetaria e ritiene che la formulazione del paragrafo 1, lettera a), dell'articolo unico della raccomandazione faccia riferimento unicamente al primo paragrafo dell'articolo 3 e che, in quanto tale, faccia salvo quanto disposto dai successivi paragrafi. Questi prevedono che le monete in euro emesse dallo Stato della Città del Vaticano siano identiche a quelle emesse dagli Stati membri della Comunità europea che hanno adottato l'euro, per quanto concerne il valore nominale, il corso legale, le caratteristiche tecniche, le caratteristiche artistiche della faccia comune e le caratteristiche artistiche comuni della faccia nazionale, e che lo Stato della Città del Vaticano comunichi preventivamente alle competenti autorità comunitarie le caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete in euro di propria competenza. La BCE ritiene che gli attuali paragrafi 2 e 3 dell'articolo 3 della convenzione monetaria rimarranno parte dell'articolo 3 anche successivamente alla modifica dello stesso. A questo proposito sarebbe auspicabile che il primo periodo del paragrafo 1, lettera a) fosse riformulato come segue: "Il primo paragrafo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: [...]".

8. La BCE ritiene che l'attuale revisione del numero di monete in euro che possono essere emesse dallo Stato della Città del Vaticano ridurrà la necessità da parte delle autorità finanziarie competenti della Repubblica italiana e dello Stato della Città del Vaticano di rivedere tale numero nel 2004, come previsto dal secondo paragrafo dell'articolo 12 della convenzione monetaria. Ciò fatte salve le successive revisioni biennali previste dal secondo paragrafo dell'articolo 12 della convenzione monetaria.

9. Infine, la BCE reputa che nel terzo e nel quarto considerando(8) della raccomandazione sia opportuno, quanto ai riferimenti alla lira italiana, usare il corretto codice ISO e, quindi, sostituire LIT con ITL. Inoltre, sarebbe opportuno eliminare la prima "e" contenuta nel quarto considerando(9).

10. Il presente parere è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1o settembre 2003.

Il Presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU C 299 del 25.10.2001, pag. 1.

(2) Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano ratificata dall'Italia con legge 119/1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 1994.

(3) GU L 30 del 4.2.1999, pag. 35.

(4) GU L 142 del 31.5.2002, pag. 59.

(5) Decisione 1999/96/CE del Consiglio del 31 dicembre 1998 sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato di Monaco (GU L 30 del 4.2.1999, pag. 31).

(6) GU L 30 del 4.2.1999, pag. 35.

(7) GU L 30 del 4.2.1999, pag. 35.

(8) Tale rilievo riguarda esclusivamente le versioni in lingua greca, inglese e olandese, nonché il quarto considerando della versione danese.

(9) Tale rilievo non riguarda le versioni in lingua tedesca, spagnola e olandese.

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