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Document 52002AB0025

Parere della Banca centrale europea del 3 ottobre 2002 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea riguardo a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le scadenze di trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale, le deroghe alla trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale e la trasmissione dei dati sull'occupazione espressi in ore lavorate (CON/2002/25)

OJ C 253, 22.10.2002, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002AB0025

Parere della Banca centrale europea del 3 ottobre 2002 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea riguardo a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le scadenze di trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale, le deroghe alla trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale e la trasmissione dei dati sull'occupazione espressi in ore lavorate (CON/2002/25)

Gazzetta ufficiale n. C 253 del 22/10/2002 pag. 0014 - 0015


Parere della Banca centrale europea

del 3 ottobre 2002

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea riguardo a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le scadenze di trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale, le deroghe alla trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale e la trasmissione dei dati sull'occupazione espressi in ore lavorate

(CON/2002/25)

(2002/C 253/09)

1. Il 16 settembre 2002 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le scadenze di trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale, le deroghe alla trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale e la trasmissione dei dati sull'occupazione espressi in ore lavorate ("progetto di regolamento").

2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il consiglio direttivo della BCE ha adottato il presente parere.

3. L'obiettivo del progetto di regolamento è quello di ridurre le scadenze di trasmissione dei principali aggregati della contabilità nazionale trimestrale, di abolire le deroghe accordate agli Stati membri, che impediscono di compilare i principali aggregati per l'area dell'euro e per l'Unione europea, e di realizzare la trasmissione dei dati di contabilità nazionale sull'occupazione espressi nell'unità "ore lavorate".

4. Il progetto di regolamento costituisce parte integrante del Piano d'azione sulle esigenze statistiche della UEM (il "Piano d'azione UEM") messo a punto, su richiesta del Consiglio Ecofin, dalla Commissione europea (Eurostat) in stretta collaborazione con la BCE. Il Piano d'azione UEM rappresenta una risposta alla relazione del comitato monetario relativa alle esigenze informative nell'ambito della UEM(1), approvata dal Consiglio Ecofin il 18 gennaio 1999, e alla seconda relazione sullo stato di avanzamento in materia di esigenze informative nell'ambito della UEM, redatta dal comitato economico e finanziario e approvata dal Consiglio Ecofin il 5 giugno 2000. La quarta relazione sullo stato di avanzamento, approvata dal Consiglio Ecofin il 29 ottobre 2001, specifica inoltre i tempi per apportare modifiche ai regolamenti in materia statistica attualmente in vigore. La BCE accoglie con favore il progetto di regolamento, che intende migliorare la tempestività, affidabilità e completezza delle statistiche per l'area dell'euro.

5. È importante, per il monitoraggio dell'economia nel suo insieme, che si possa disporre di aggregati principali tempestivi, affidabili e sufficientemente dettagliati della contabilità trimestrale nazionale per l'area dell'euro. Il regolamento (CE) n. 2223/96, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità(2) prevede la trasmissione degli aggregati principali della contabilità nazionale entro quattro mesi dalla fine del periodo di riferimento. La BCE è a favore della riduzione a 70 giorni del periodo entro il quale la trasmissione deve aver luogo.

6. L'esistenza di deroghe all'interno del regolamento (CE) n. 2223/96 incide attualmente sulla disponibilità e accuratezza degli aggregati relativi all'area dell'euro. La BCE accoglie pertanto favorevolmente l'eliminazione di tali deroghe. Una volta che gli Stati membri abbiano trasmesso tutti i dati nei tempi necessari, la disponibilità degli aggregati principali della contabilità nazionale trimestrale a livello di area dell'euro aumenterà e le stime attuali saranno più attendibili.

7. Al momento non vi è alcun obbligo di trasmettere dati trimestrali che indichino l'ammontare delle ore lavorate. La BCE ritiene che l'importanza della misurazione dell'ammontare delle ore lavorate sia divenuta sempre più evidente a causa dell'evoluzione nelle pratiche in materia di occupazione, in particolare il ricorso crescente all'impiego a tempo parziale, e di conseguenza si rallegra del fatto che siano disponibili dati di contabilità nazionale sull'occupazione espressi nell'unità "ore lavorate".

8. Perché il progetto di regolamento sia efficace, tenendo conto che uno dei suoi obiettivi è l'eliminazione delle deroghe, la BCE reputa essenziale che non siano concesse nuove deroghe di rilievo che possano impedire la compilazione tempestiva e affidabile degli aggregati dell'area dell'euro.

9. Ulteriori sforzi sono in corso per migliorare ancora la tempestività degli aggregati dell'area dell'euro in base ad accordi volontari. L'obiettivo è quello di rendere noto, entro la fine del 2003, il PIL per l'area dell'euro nel suo insieme, che comprenda da una parte una completa disaggregazione per elementi principali (valore aggiunto), la spesa principale e le componenti del reddito, dopo 60 giorni, e dall'altra una prima stima del PIL con una qualche disaggregazione per domanda e produzione, nonché alcune misure di produttività, dopo 45 giorni. La BCE condivide pienamente tali obiettivi ai fini delle statistiche dell'area dell'euro.

10. La BCE richiama altresì la propria esigenza che gli aggregati principali della contabilità trimestrale nazionale siano destagionalizzati e corretti per giornate lavorative, sulla base di principi generalmente accettati.

11. Il presente parere è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 ottobre 2002.

Il presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) Il secondo considerando del progetto di regolamento dovrebbe essere rettificato conseguentemente, sostituendo "La relazione del Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB) sui requisiti della statistica nell'UEM" con "La relazione del comitato monetario relativa alle esigenze informative nell'ambito della UEM".

(2) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

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