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Document 52001AB0503(01)

Parere della Banca centrale europea del 6 aprile 2001 su richiesta del Consiglio dell'Unione Europea in merito a una proposta, presentata dalla Commissione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (CON/2001/3)

OJ C 131, 3.5.2001, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AB0503(01)

Parere della Banca centrale europea del 6 aprile 2001 su richiesta del Consiglio dell'Unione Europea in merito a una proposta, presentata dalla Commissione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (CON/2001/3)

Gazzetta ufficiale n. C 131 del 03/05/2001 pag. 0005 - 0005


Parere della Banca centrale europea

del 6 aprile 2001

su richiesta del Consiglio dell'Unione Europea in merito a una proposta, presentata dalla Commissione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese

(CON/2001/3)

(2001/C 131/03)

1. Il 27 febbraio 2001 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a un progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (in seguito denominato "progetto di regolamento").

2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea. Fra le competenze statistiche della BCE, così come stabilite nell'articolo 5 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, rientra anche quella di determinare il quadro comune per la raccolta, elaborazione, trasmissione e valutazione delle statistiche comunitarie relative alla struttura, attività e rendimento delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) e di altri intermediari finanziari, ad eccezione delle compagnie di assicurazione e dei fondi pensione. Conformemente al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il presente parere è stato adottato dal consiglio direttivo della BCE.

3. L'obiettivo del progetto di regolamento è sia completare il regolamento esistente sulle statistiche strutturali sulle imprese, inserendo due allegati supplementari relativi a settori specifici riguardanti gli enti creditizi e i fondi pensione, sia estendere, nell'allegato I, contenente un modulo comune per le statistiche strutturali annuali, il campo di applicazione del modulo orizzontale alle attività correlate agli altri servizi di intermediazione finanziaria, ai fondi pensione e alle attività ausiliarie di intermediazione finanziaria. Sono infine introdotte, nell'allegato II, due variabili supplementari in materia di ambiente, relativamente al modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore industriale.

4. La BCE accoglie favorevolmente il progetto di regolamento quale passo importante verso il raggiungimento di statistiche di alta qualità nel settore dei servizi finanziari. Per la BCE è importante poter disporre tempestivamente di indicatori idonei a chiarire i mutamenti strutturali e la stabilità del sistema bancario e finanziario, nonchè a contribuire al miglioramento delle statistiche macroeconomiche. La BCE sottolinea che tra queste statistiche e quelle raccolte dalla BCE per scopi principalmente di politica monetaria, esiste solo una sovrapposizione limitata.

5. La BCE prende atto dell'affermazione contenuta nella relazione, sulla base della quale gli oneri supplementari per le imprese e per i fornitori nazionali di dati, dovuti alla raccolta di tali statistiche, sono limitati o inesistenti. Tuttavia, la BCE è consapevole del fatto che alcuni Stati membri non dispongono di tutti i dati richiesti. La BCE mette altresì in evidenza che le statistiche addizionali riguardanti l'allegato VI (modulo relativo agli enti creditizi) possono infatti causare, in alcuni paesi, un aumento degli oneri di segnalazione per le banche centrali nazionali in qualità di fornitrici di dati. La BCE è inoltre dell'avviso che gli obblighi statistici summenzionati non comportino alcun pregiudizio per la tempestiva e accurata trasmissione alla BCE dei dati necessari all'esercizio dei suoi compiti.

6. La BCE osserva che alla modifica del regolamento del Consiglio seguiranno, a tempo debito, quattro proposte di regolamento della Commissione riguardanti l'attuazione del regolamento medesimo. La BCE si auspica di venire consultata su tali aspetti.

7. Il presente parere è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforto sul Meno, il 6 aprile 2001.

Il Presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

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