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Document 32000Y0627(02)

Parere della Banca centrale europea del 16 giugno 2000 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea su tre proposte di regolamenti del Consiglio che modificano, rispettivamente, il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro, il regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro (CON/00/12)

OJ C 177, 27.6.2000, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32000Y0627(02)

Parere della Banca centrale europea del 16 giugno 2000 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea su tre proposte di regolamenti del Consiglio che modificano, rispettivamente, il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro, il regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro (CON/00/12)

Gazzetta ufficiale n. C 177 del 27/06/2000 pag. 0011 - 0012


Parere della Banca centrale europea

del 16 giugno 2000

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea su tre proposte di regolamenti del Consiglio che modificano, rispettivamente, il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro, il regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro

(CON/00/12)

(2000/C 177/06)

1. Il 7 giugno 2000, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su alcune proposte della Commissione delle Comunità europee [COM(2000) 346 def. del 30 maggio 2000] in merito a tre regolamenti del Consiglio che modificano rispettivamente, il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro (in seguito denominato "regolamento n. 1"), il regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (in seguito denominato "regolamento n. 2") e il regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro (in seguito denominato "regolamento n. 3").

2. La BCE è competente ad esprimere un parere in virtù dell'articolo 123, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato"). Ai sensi dell'articolo 17.5, prima frase, del regolamento interno della BCE, il presente parere è stato adottato dal Consiglio direttivo della BCE.

3. La BCE nota che le tre proposte di regolamento del Consiglio saranno adottate dal Consiglio dell'Unione europea soltanto dopo aver deciso che la Grecia soddisfa le condizioni necessarie all'adozione della moneta unica e che la deroga della Grecia è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2001. Al fine di agevolare tale decisione, nel maggio 2000 la BCE ha pubblicato un Rapporto sulla convergenza in conformità dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato.

4. Alla luce della complementarità delle tre proposte di regolamenti del Consiglio, la BCE esprime il proprio compiacimento per la simultaneità della loro entrata in vigore, il 1o gennaio 2001.

5. La BCE accoglie favorevolmente le proposte relative ai regolamenti n. 1 e n. 2, il cui obiettivo è garantire che i due regolamenti del Consiglio che costituiscono parte integrante del quadro giuridico dell'euro e in merito ai quali il predecessore della BCE, l'Istituto monetario europeo, era stato consultato(1), ovvero il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro(2), e il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro(3), possano essere pienamente applicati alla Grecia.

6. In seguito alla modifica dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 974/98, è necessario emendare il riferimento interno contenuto nell'articolo 1, quarto trattino, del suddetto regolamento, sostituendo l'espressione "seconda frase" con "terza frase". Una soluzione alternativa potrebbe essere l'inserimento di un punto e virgola tra la prima e la seconda frase proposte nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1.

7. L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 974/98 stabilisce che le banconote e le monete metalliche denominate in un'unità monetaria nazionale continuino ad avere corso legale entro i limiti territoriali che quest'ultimo ha il giorno precedente l'entrata in vigore del suddetto regolamento. Onde conformarsi alla situazione degli Stati membri che hanno adottato l'euro il 1o gennaio 1999, potrebbe essere considerato preferibile, a fini di chiarezza giuridica, indicare esplicitamente che, nel caso della Grecia, le banconote e le monete metalliche denominate nell'unità monetaria nazionale continueranno ad avere corso legale entro i limiti territoriali che quest'ultimo ha il giorno precedente l'adozione dell'euro da parte della Grecia, ovvero il 31 decembre 2000. Ciò richiederebbe una modifica del succitato articolo 9.

8. La BCE accoglie favorevolmente la proposta relativa al regolamento n. 3, il cui scopo è fissare in maniera irrevocabile il tasso di conversione tra l'euro e la dracma greca in misura uguale alla parità centrale della dracma greca nel meccanismo di cambio dello SME (SME II), ovvero 1 EUR = 340,750 dracme greche. La BCE non esprime alcuna obiezione in merito all'adozione del regolamento con vari mesi di anticipo rispetto all'effettiva adozione dell'euro da parte della Grecia. L'inserimento del tasso di conversione della dracma greca in un regolamento con applicazione generale e obbligatorio in tutti i suoi elementi assicura che il tasso di conversione della dracma greca, così come i tassi di conversione delle valute degli altri Stati membri partecipanti, sia direttamente applicabile a tutti gli strumenti giuridici che si riferiscono all'unità monetaria della Grecia a decorrere dal 1o gennaio 2001.

9. Il presente parere è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 giugno 2000.

Il Presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU C 205 del 5.7.1997, pag. 18.

(2) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

(3) GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.

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