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Document 32000O0015

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 3 novembre 1998 modificato dall'indirizzo del 16 novembre 2000 avente per oggetto la composizione, la valutazione e le modalità di trasferimento iniziale delle attività di riversa in valuta estera e la denominazione e remunerazione dei crediti equivalenti(BCE/2000/15)

OJ L 336, 30.12.2000, p. 114–117 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 25 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 25 - 25
Special edition in Croatian: Information about publishing Official Journal Special Edition not found, P. 5 - 8

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2000/15/oj

32000O0015

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 3 novembre 1998 modificato dall'indirizzo del 16 novembre 2000 avente per oggetto la composizione, la valutazione e le modalità di trasferimento iniziale delle attività di riversa in valuta estera e la denominazione e remunerazione dei crediti equivalenti(BCE/2000/15)

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 30/12/2000 pag. 0114 - 0117


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 novembre 1998

modificato dall'indirizzo del 16 novembre 2000

avente per oggetto la composizione, la valutazione e le modalità di trasferimento iniziale delle attività di riversa in valuta estera e la denominazione e remunerazione dei crediti equivalenti

(BCE/2000/15)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), in particolare gli articoli 12.1, 14.3, 30 e 32,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente al combinato disposto degli articoli 30.1, 43.1 e 43.4 dello statuto, alla Banca centrale europea (BCE) vengono conferite da parte delle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea (BCN partecipanti) attività di riserva in valute diverse da valute comunitarie, euro, posizioni di riserva sull'FMI e diritti speciali di prelievo (DSP), fino ad un ammontare equivalente a 50000 milioni di EUR, come inoltre previsto all'articolo 30.1 dello statuto, il Consiglio direttivo della BCE decide sulla quota che può essere richiesta dalla BCE dopo che è stata istituita e sugli ammontare che possono essere richiesti in epoche successive. Come ancora stabilito all'articolo 30.1 dello statuto, la BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nello statuto.

(2) In ottemperanza al combinato disposto degli articoli 30.2 e 43.6 dello statuto, i contributi di ogni BCN partecipante sono fissati in proporzione alla quota del capitale della BCE sottoscritto dalle BCN degli Stati membri senza deroga.

(3) In virtù dell'articolo 30.3 dello statuto, ogni BCN ha nei confronti della BCE un credito pari al proprio contributo e che il Consiglio direttivo della BCE determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti.

(4) Il Consiglio direttivo della BCE adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 30 dello statuto, come stabilito al paragrafo 6 dello stesso articolo.

(5) A norma dell'articolo 33.2 dello statuto, qualora la BCE subisca una perdita, essa viene coperta dal fondo di riserva generale della BCE e se necessario dal reddito monetario dell'esercizio finanziario pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le BCN partecipanti conformemente all'articolo 32.5 dello statuto. Come previsto dall'articolo 32.5 dello statuto, il Consiglio direttivo della BCE ha adottato la decisione del 3 novembre 1998, avente per oggetto la ripartizione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti e delle perdite della Banca centrale europea per gli esercizi finanziari 1999-2001(1).

(6) Il Consiglio direttivo della BCE adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 32 dello statuto, come indicato al paragrafo 7 dello stesso articolo.

(7) Conformemente al combinato disposto degli articoli 10.3 e 43.4 dello statuto, per qualsiasi decisione da prendere ai sensi dell'articolo 30 dello statuto, alle votazioni in sede di Consiglio direttivo della BCE si applica una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto della BCE detenute dalle banche centrali degli Stati membri senza deroga.

(8) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

- per "contante" si intende la moneta con corso legale negli Stati Uniti ("dollaro USA") o in Giappone ("yen giapponese"),

- per "attività di riserva in valuta estera" si intendono titoli, oro o contante,

- per "oro" si intendono once di oro fino troy in verghe conformi agli standard di buona consegna fissati dalla London Bullion Market Association,

- per "Stati membri partecipanti" si intendono gli Stati membri che il 1o gennaio 1999 hanno introdotto l'euro come moneta unica in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea,

- per "BCN partecipanti" si intendono le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti,

- per "titoli" si intendono i titoli o gli strumenti finanziari idonei specificati dalla BCE,

- per "periodo transitorio" si intende il periodo compreso tra il 1o gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001.

Articolo 2

Trasferimento di attività di riserva in valuta estera da parte delle BCN partecipanti

1. Le BCN partecipanti trasferiscono alla BCE attività di riserva in valuta estera in o denominate in dollari USA, yen giapponesi e oro equivalenti agli importi in euro di cui all'allegato al presente indirizzo.

2. Gli importi in dollari USA, yen giapponesi e oro (in once di fino troy) equivalenti agli ammontari in euro indicati nell'allegato al presente indirizzo sono calcolati sulla base del cambio fra l'ECU e il dollaro USA o lo yen giapponese determinato alle 11.30, ora di Bruxelles, del 31 dicembre 1998 con la procedura di concertazione mediante teleconferenza tra le banche centrali che partecipano alla stessa e, nel caso dell'oro, sulla base del prezzo in dollari USA dell'oncia di fino troy stabilito al fixing di Londra alle 10.30, ora di Londra, del 31 dicembre 1998. La BCE conferma alle BCN partecipanti appena possibile il 31 dicembre 1998 l'entità degli importi così calcolati.

3. Ciascuna BCN partecipante trasferisce alla BCE un portafoglio composto da contante e titoli in o denominati in dollari USA o yen giapponesi entro le fasce di scostamento dalleduraiion modificate dei portafogli tattici di riferimento specificate dalla BCE e conformemente ai limiti di credito definiti da quest'ultima.

4. La BCE definisce le date di regolamento per il contante e i titoli da trasferire; a tempo debito, le BCN partecipanti forniscono le istruzioni necessarie per il trasferimento alla BCE del contante e della titolarità dei titoli alle date di regolamento. La BCE indica i prezzi da utilizzare per il calcolo del valore dei titoli e i conti sui quali le BCN partecipanti trasferiscono contante e titoli.

5. Le BCN partecipanti trasferiscono l'oro alle date, sui conti e nelle sedi specificati dalla BCE.

Articolo 3

Denominazione, remunerazione e scadenza dei crediti equivalenti ai contributi delle BCN partecipanti

1. Ogni BCN partecipante ha nei confronti della BCE un credito denominato in euro pari all'equivalente aggregato in euro del proprio contributo in attività di riserva in valuta estera.

2. L'equivalente aggregato in euro delle attività di riserva in valuta estera trasferite da ciascuna BCN partecipante è riportato nell'allegato del presente indirizzo.

3. Il credito di ogni BCN partecipante nei confronti della BCE è remunerato a un tasso equivalente all'85 % del tasso d'interesse marginale utilizzato dall'SEBC per le sue operazioni di rifinanziamento principali. La BCE effettua su base giornaliera il calcolo degli interessi maturati sui crediti di ciascuna BCN partecipante secondo la formula giorni effettivi/360.

4. I crediti sono remunerati alla fine di ogni esercizio finanziario. La BCE comunica alle BCN gli importi cumulativi con cadenza trimestrale.

5. I crediti sono irredimibili.

Articolo 4

Regime transitorio applicabile alle perdite di cambio

1. Se, a causa di un calo - originato esclusivamente da fluttuazioni del cambio o dei corsi dell'oro - dell'equivalente in euro delle attività di riserva in valuta estera da essa detenute, la BCE registra in un determinato esercizio finanziario del periodo transitorio una minusvalenza da valutazione che determina una perdita non copribile applicando l'articolo 33.2 dello statuto, le BCN partecipanti rinunciano al proprio credito nei confronti della BCE nella misura indicata ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

2. La perdita risultante esclusivamente dalle minusvalenze da valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo per l'esercizio finanziario pertinente viene coperta mediante il seguente meccanismo: ogni BCN partecipante rinuncia alla parte del valore originario del proprio credito corrispondente alla propria quota della perdita fino a un massimo stabilito nel paragrafo 4 del presente articolo.

3. La copertura delle perdite in conformità del paragrafo 2 del presente articolo avviene su base annua contestualmente al calcolo del reddito monetario dell'SEBC per l'esercizio finanziario corrispondente.

4. La parte del valore del proprio credito ceduta da ogni BCN partecipante è proporzionale alla quota del capitale della BCE sottoscritta dalle BCN degli Stati membri senza deroga. Il totale cumulativo massimo delle parti di valore del proprio credito cedute durante il periodo transitorio non supera il 20 % del valore originale del credito.

Articolo 5

Disposizioni finali

Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Il presente indirizzo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 novembre 1998.

Modificato e approvato per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 16 novembre 2000.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente

Willem F. Duisenberg

(1) Vedi pagina 119 della presente Gazzetta ufficiale.

Allegato

Equivalente in Euro delle attività di riserva in valuta estera che devono essere trasferite dalle BCN partecipanti degli Stati membri che avranno adottato la moneta unica il 1o gennaio 1999

>SPAZIO PER TABELLA>

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