EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0005(01)

Decisione della Banca centrale europea, del 7 ottobre 1999, relativa alla prevenzione delle frodi (BCE/1999/5)

OJ L 291, 13.11.1999, p. 36–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 147 - 149
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 147 - 149
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 147 - 149
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 147 - 149
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 147 - 149
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 147 - 149
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 147 - 149
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 147 - 149
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 147 - 149

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/726/oj

31999D0726

Decisione della Banca centrale europea, del 7 ottobre 1999, relativa alla prevenzione delle frodi (BCE/1999/5)

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 12/11/1999 pag. 0036 - 0038


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 ottobre 1999

relativa alla prevenzione delle frodi

(BCE/1999/5)

(1999/726/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), in particolare l'articolo 12.3,

vista la proposta del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE),

visto il parere del Comitato del personale della BCE,

(1) considerando che la BCE, unitamente alle istituzioni delle Comunità europee e agli Stati membri, attribuisce grande importanza alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e alle iniziative volte a combattere le frodi e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari delle Comunità;

(2) considerando che il Consiglio europeo di Colonia del giugno 1999 ha ritenuto altamente auspicabile l'adesione della BCE alle iniziative delle Comunità europee volte a combattere le frodi all'interno dell'Unione europea;

(3) considerando che la BCE attribuisce grande importanza alla tutela dei propri interessi finanziari e alle iniziative volte a combattere le frodi e le altre attività illecite lesive dei suoi interessi finanziari;

(4) considerando che è necessario utilizzare tutti i mezzi disponibili al fine di realizzare tali obiettivi, in particolare con riguardo alle funzioni di indagine assegnate alla BCE e alle istituzioni delle Comunità europee, pur conservando l'attuale ripartizione ed equilibrio delle responsabilità fra la BCE e le istituzioni delle Comunità europee;

(5) considerando che le istituzioni delle Comunità europee e gli Stati membri hanno intrapreso iniziative volte a combattere le frodi e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari delle Comunità sulla base dell'articolo 280 del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato");

(6) considerando che l'indipendenza della BCE è prevista dal trattato e dallo statuto; che, in conformità a quanto disposto dal trattato e dallo statuto, la BCE dispone di risorse finanziarie e di un bilancio propri, indipendenti da quelli delle Comunità europee;

(7) considerando che, al fine di potenziare i mezzi disponibili per combattere le frodi, con la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom(1), la Commissione ha istituito al proprio interno un Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che ha la responsabilità di condurre indagini amministrative a tale scopo;

(8) considerando che la lotta contro le frodi e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari della BCE è una funzione fondamentale attribuita alla Direzione Revisione Interna e che tale Direzione è responsabile della conduzione delle indagini amministrative all'interno della BCE a tale scopo;

(9) considerando che con l'espressione "combattere le frodi e le altre attività illecite all'interno della BCE" ci si riferisce ad attività analoghe a quelle definite dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee nel punto 1, primo comma, primo e secondo trattino, dell'Accordo interistituzionale del 25 maggio 1999(2);

(10) considerando che, per accrescere e rafforzare l'indipendenza della Direzione Revisione Interna nello svolgimento delle attività dirette a combattere le frodi e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari della BCE, tale Direzione risponde per dette questioni a un comitato antifrode costituito da personalità esterne indipendenti altamente qualificate,

DECIDE:

Articolo 1

Comitato antifrode della BCE

1. È istituito un Comitato antifrode al fine di rafforzare l'indipendenza della Direzione Revisione Interna nello svolgimento delle sue attività e nelle sue funzioni di segnalazione in merito a tutte le questioni connesse con la prevenzione e l'individuazione delle frodi e delle altre attività illecite lesive degli interessi finanziari della BCE, nonché in merito all'osservanza dei pertinenti standard e/o codici di condotta in vigore all'interno della BCE. La composizione e i poteri del Comitato antifrode sono definiti nel presente articolo.

2. Il Comitato antifrode è responsabile sia della regolare sorveglianza sia del corretto svolgimento delle attività di cui al precedente paragrafo 1 da parte della Direzione Revisione Interna della BCE.

3. Il Comitato antifrode è composto da tre personalità esterne indipendenti, altamente qualificate nei settori di competenza del Comitato stesso. Esse sono nominate con decisione del Consiglio direttivo, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

4. Il mandato dei membri del Comitato antifrode ha una durata di tre anni; esso è rinnovabile una sola volta. Alla scadenza del mandato i membri rimangono in carica fino al rinnovo del mandato stesso o, se del caso, alla loro sostituzione.

5. Nell'assolvimento delle proprie funzioni, i membri del Comitato antifrode non sollecitano né accettano istruzioni da parte degli organi decisionali della BCE, di istituzioni od organismi delle Comunità europee, di governi o di istituzioni ed organismi di altra natura.

6. Il Comitato antifrode designa il proprio presidente e adotta il proprio regolamento interno. Esso adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice.

7. Ogni anno il direttore della Revisione Interna invia al Comitato antifrode il progrannna delle proprie attività, di cui al precedente paragrafo 1. La Direzione Revisione Interna informa regolarmente il Comitato antifrode delle sue attività, in particolare delle indagini in corso, dei risultati di queste ultime e dei provvedimenti adottati a tale riguardo. Se appropriato, il Comitato antifrode può dare istruzioni alla Direzione Revisione Interna circa lo svolgimento di tali attività.

Nell'eventualità in cui un'indagine si protragga per oltre sei mesi, il direttore della Revisione Interna inforna il Comitato antifrode delle ragioni per cui non è ancora stato possibile completarla e della data prevista per la sua conclusione. In tal caso, il Comitato antifrode informa il Consiglio direttivo.

Il direttore della Revisione interna informa il Comitato antifrode nel caso in cui la direzione o gli organi decisionali della BCE non abbiano preso provvedimenti in seguito a raccomandazioni riguardanti la prevenzione e l'individuazione delle frodi o il rispetto dei pertinenti standard e/o codici di condotta in vigore all'interno della BCE. Il direttore della Revisione Interna informa il Comitato antifrode nel caso in cui sia necessario trasmettere le informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro.

8. Almeno una volta all'anno il Comitato antifrode sottopone al Consiglio direttivo, ai revisori esterni della BCE e alla Corte dei conti europea un rapporto sulle proprie attività. Il Comitato sottopone al Consiglio direttivo, ai revisori esterni della BCE e alla Corte dei conti europea rapporti sui risultati delle indagini svolte dalla Direzione Revisione Interna e sulle misure adottate a riguardo di queste ultime.

9. Il Comitato antifrode è responsabile dei rapporti con il Comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio(3). Tali rapporti sono governati da principi stabiliti con una decisione della BCE.

10. Il Comitato antifrode può informare la competente autorità giudiziaria nazionale nel caso in cui vi siano elementi sufficienti ad ipotizzare un'infrazione delle norme penali nazionali.

Articolo 2

Responsabilità delle segnalazioni in materia di frode

In conformità della presente decisione e delle procedure in vigore all'interno della BCE, la Direzione Revisione Interna è responsabile delle indagini e delle segnalazioni per tutte le questioni connesse alla prevenzione e all'individuazione delle frodi e delle altre attività illecite lesive degli interessi finanziari della BCE, nonché per ciò che concerne il rispetto dei pertinenti standard e/o codici di condotta in vigore all'interno della BCE.

Articolo 3

Indipendenza

Al fine di assicurare che la Direzione Revisione Interna sia in grado di svolgere indagini e fornire informazioni su tutte le questioni connesse all'individuazione e alla prevenzione delle frodi in modo efficace e con il necessario grado di indipendenza, il Direttore della Revisione Interna risponde, per le questioni relative alle frodi, al Comitato antifrode di cui all'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 4

Notifica alle persone oggetto di indagine

Qualora da un'indagine su un caso di frode emergano possibili coinvolgimenti a livello individuale, il direttore della Revisione Interna inforna senza indugio le persone interessate, a condizione che ciò non rechi pregiudizio all'indagine stessa. In ogni caso, nelle conclusioni dell'indagine non è possibile citare il nome delle persone coinvolte fino a quando tali persone non abbiano avuto l'opportunità di esprimere la loro opinione su tutti i fatti che le riguardano.

Se al termine di un'indagine non risultano elementi a carico delle persone contro cui sono state formulate le accuse, l'indagine che le riguarda è archiviata con decisione del direttore della Revisione Interna, che informa le persone interessate per iscritto.

Articolo 5

Svolgimento delle attività

Le attività di cui alla presente decisione sono svolte in conformità delle disposizioni dei trattati, in particolare dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, e del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, tenendo in debito conto le Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea e le norme applicabili al personale impiegato dalla BCE su base temporanea.

Gli impiegati della BCE devono, e tutti i cittadini possono, informare il Comitato antifrode o la Direzione Revisione Interna dei casi di frode o di attività illecite lesive degli interessi finanziari della BCE. Gli impiegati della BCE non devono in nessun caso subire un trattamento iniquo o discriminatorio per aver contribuito alle attività del Comitato antifrode, o della Direzione Revisione Interna, di cui alla presente decisione.

Articolo 6

Reclami

Tutti gli impiegati della BCE possono presentare al Comitato esecutivo o al Comitato antifrode un reclamo riguardante un atto o un'omissione compiuti dalla Direzione Revisione Interna nel quadro delle attività di cui alla presente decisione e che abbiano conseguenze sfavorevoli per la persona interessata.

Articolo 7

Riservatezza

Tutte le informazioni ottenute nel corso delle indagini sui casi di frode, sotto qualsiasi forma, sono vincolate dal segreto professionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto. I membri del Comitato antifrode sono tenuti a rispettare il segreto professionale.

Articolo 8

Pubblicazione e decorrenza d'efficacia

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La presente decisione ha effetto dal momento della sua pubblicazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 ottobre 1999.

Il Presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG

(1) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

(2) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(3) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

Top