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Document 52019AB0006

Parere della Banca centrale europea, del 13 febbraio 2019, su una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (CON/2019/6)

OJ C 84, 6.3.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 febbraio 2019

su una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica

(CON/2019/6)

(2019/C 84/01)

Introduzione e base giuridica

In data 19 dicembre 2018 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere su una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (di seguito la «proposta di decisione») (1).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto la proposta di decisione concerne la BCE e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

1.

La BCE prende atto della proposta di decisione di approvazione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (di seguito l’«accordo di recesso»), a nome dell’Unione e della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom). In particolare la BCE prende atto delle disposizioni dell’accordo di recesso sul rimborso del capitale versato dalla Bank of England alla BCE (2) e sulla partecipazione della Bank of England alle disposizioni istituzionali di cui agli articoli 282 e 283 TFEU e allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC») durante il periodo di transizione (3). La BCE prende altresì atto delle disposizioni dell’accordo di recesso relative all’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione ai documenti delle istituzioni, degli organi e organismi dell’Unione nel Regno Unito (4); all’applicazione di taluni articoli dello statuto del SEBC nel Regno Unito (5); e all’applicazione nel Regno Unito di taluni privilegi e immunità alla BCE, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti delle banche centrali nazionali (BCN) nel SEBC (6).

2.

In conformità all’articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, l’accordo di recesso definisce le modalità di recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom, tenendo conto del quadro delle future relazioni. La conclusione dell’accordo sulle future relazioni tra l’Unione e il Regno Unito avverrà quando il Regno Unito sarà divenuto un paese terzo. In conformità agli articoli 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, TFUE e della pertinente giurisprudenza dell’Unione (7), la BCE dovrebbe essere consultata in merito all’accordo sulle future relazioni tra l’Unione e il Regno Unito in quanto tale accordo ricada nell’ambito di competenza della BCE.

3.

L’accordo di recesso istituisce un comitato misto che sarà responsabile dell’attuazione e dell’applicazione dell’accordo di recesso. La proposta di decisione chiarisce che nel comitato misto e nei comitati specializzati l’Unione sarà rappresentata dalla Commissione (8). In vari casi specificati nell’accordo di recesso, il comitato misto avrà il potere di adottare decisioni vincolanti per l’Unione e il Regno Unito e l’Unione e il Regno Unito saranno tenuti ad attuarle (9). In conformità agli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del TFUE e al principio di leale cooperazione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, la BCE dovrebbe essere consultata sulle decisioni del comitato misto che rientrano nel suo ambito di competenza.

4.

L’accordo di recesso stabilisce che taluni privilegi e immunità applicabili all’Unione si applichino anche alla BCE, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti delle BCN nel SEBC che partecipano ai lavori della BCE (10). L’accordo di recesso impone all’Unione vari obblighi di informazione o notifica nei confronti del Regno Unito in relazione a taluni aspetti relativi a tali privilegi e immunità (11). Nella relazione di accompagnamento alla proposta di decisione, la Commissione ha chiarito che tali informazioni dovrebbero essere comunicate e tali notifiche dovrebbero essere effettuate, in linea di principio, dalla Commissione per conto dell’Unione, se necessario sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri o dalle altre istituzioni o pertinenti organi ed enti dell’Unione (12). La BCE prende atto di tale chiarimento ed è disponibile a fornire alla Commissione le informazioni pertinenti da trasmettere al Regno Unito, secondo il caso.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 febbraio 2019.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM (2018) 834 final.

(2)  Cfr. l’articolo 149 dell’accordo di recesso.

(3)  Cfr. l’articolo 128, paragrafo 4, dell’accordo di recesso.

(4)  Cfr. l’articolo 122 dell’accordo di recesso.

(5)  Cfr. l’articolo 123 dell’accordo di recesso.

(6)  Cfr. l’articolo 117 dell’accordo di recesso.

(7)  Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 30 aprile 1974, R. & V. Haegeman contro Stato Belga, C-181/73, ECLI:EU:C:1974:41, paragrafo 5 e la sentenza della Corte di giustizia del 9 agosto 1994, Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee, C-327/91, ECLI:EU:C:1994:305, paragrafi da 15 a 17. Cfr. anche il parere della BCE CON/2005/7. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu

(8)  Cfr. l’articolo 2 della proposta di decisione.

(9)  Cfr. gli articoli 164 e 166 dell’accordo di recesso.

(10)  Cfr. l’articolo 117 dell’accordo di recesso.

(11)  Cfr., ad esempio, l’articolo 102, l’articolo 103 e l’articolo 116, paragrafo 3, dell’accordo di recesso.

(12)  Cfr. la pagina 4 della relazione di accompagnamento.


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