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Document 52018AB0054

Parere della Banca centrale europea, del 20 novembre 2018, su una proposta di direttiva relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali (CON/2018/54)

OJ C 444, 10.12.2018, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 444/15


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 novembre 2018

su una proposta di direttiva relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali

(CON/2018/54)

(2018/C 444/06)

Introduzione e base giuridica

In data 14 marzo 2018, la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali (di seguito, la «proposta di direttiva») (1). La Banca centrale europea (BCE) ritiene che la proposta di direttiva rientri nel proprio ambito di competenza e ha deciso di esercitare il proprio diritto, sancito dal secondo periodo dell’articolo 127, paragrafo 4, e dall’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito il «Trattato»), di formulare un parere.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 25 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ai sensi del quale la BCE può fornire pareri al Consiglio e alla Commissione sul campo d’applicazione e sull’attuazione della legislazione dell’Unione concernente la stabilità del sistema finanziario e relativamente ai compiti conferiti alla BCE ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1.

La BCE è stata una forte sostenitrice dello sviluppo dei mercati secondari per le attività bancarie, in particolare i crediti deteriorati (non-performing loans, NPL), come rispecchiato nel piano d’azione del Consiglio dell’Unione europea per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa (2). Considerati gli ingenti stock di NPL che rimangono iscritti sui bilanci di alcuni enti creditizi europei, e come parte di una soluzione globale alla risoluzione degli NPL, lo sviluppo di mercati secondari può contribuire alla riduzione degli NPL (3). In prospettiva, mercati secondari ben sviluppati possono altresì prevenire il futuro accumulo di NPL (4).

1.2.

Inoltre, un mercato secondario ben sviluppato può produrre un effetto positivo sulla stabilità finanziaria nella misura in cui determini l’eliminazione del rischio dei crediti deteriorati dal bilancio degli enti creditizi. La presenza di volumi significativi di NPL nei bilanci degli enti creditizi menoma la loro capacità di adempiere alla loro funzione di erogatori di credito all’economia reale e ne ostacola la flessibilità operativa e la complessiva redditività che sono essenziali per il buon funzionamento del settore bancario. È essenziale che il quadro giuridico applicabile ai mercati secondari consenta l’efficiente trasferimento degli NPL fuori dal bilancio degli enti creditizi (5).

2.   Osservazioni specifiche

2.1.   Obblighi di segnalazione

La proposta di direttiva istituisce una serie di obblighi di segnalazione per i gestori di crediti, gli acquirenti di crediti e gli enti creditizi. Ad esempio, un acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante è tenuto a comunicare alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante è domiciliato o stabilito che intende eseguire direttamente un contratto di credito (6). Inoltre, un acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante che trasferisca un contratto di credito a un altro acquirente di crediti è tenuto a informare le autorità competenti del trasferimento, dell’identità e dell’indirizzo del nuovo acquirente di crediti e, se del caso, del suo rappresentante (7). I legislatori dell’Unione dovrebbero valutare attentamente se tali obblighi di segnalazione impediscano l’efficiente funzionamento del mercato secondario degli NPL, poiché un onere di segnalazione significativo potrebbe scoraggiare nuovi operatori di mercato o tradursi in una duplicazione dei dati per le autorità competenti.

2.2.   Norme tecniche relative ai dati sugli NPL

La proposta di direttiva conferisce mandato all’Autorità bancaria europea (ABE) di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati che devono essere utilizzati dai creditori che siano enti creditizi per la trasmissione di informazioni dettagliate sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario per il vaglio, l’adeguata verifica (due diligence) finanziaria e la valutazione del contratto di credito (8).

Al riguardo, la BCE rileva che il regolamento (UE) 2016/867 (9) disciplina un nuovo insieme di dati, con informazioni dettagliate su singoli prestiti bancari nell’area dell’euro. Tale insieme di dati mira a fornire dati granulari con un elevato livello di dettaglio per tutti gli Stati membri dell’area dell’euro che siano pienamente comparabili in quanto basati su concetti e definizioni armonizzate. Alla luce di tali nuovi sviluppi normativi, è importante che i modelli di dati elaborati dall’ABE tengano conto della raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito o di ogni altra iniziativa pertinente per assicurare che gli sforzi non siano duplicati e minimizzare gli oneri di segnalazione degli enti creditizi.

2.3.   Raccolta di dati da parte delle autorità competenti nell’ambito del meccanismo di escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie

La proposta di direttiva richiede alle autorità competenti cui compete la vigilanza sugli enti creditizi di raccogliere annualmente informazioni presso i creditori circa il numero di contratti di credito garantiti che siano eseguiti mediante escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie e circa le tempistiche di tale escussione, ivi comprese le seguenti informazioni: (a) il numero di procedimenti avviati, pendenti e conclusi, compresi i procedimenti riguardanti beni mobili e immobili; (b) la durata dei procedimenti dalla notifica al regolamento, ordinati per mezzo di realizzo (vendita pubblica, vendita tra privati o appropriazione); (c) i costi medi di ciascun procedimento, in euro; e (d) i tassi di regolamento. Agli Stati membri si richiederebbe di aggregare tali i dati ed elaborare statistiche a partire dai dati aggregati e comunicare queste ultime alla Commissione (10). Ove la BCE sia l’autorità cui compete a vigilare sugli enti creditizi, la base giuridica dei compiti di vigilanza prudenziale della BCE è costituita dall’articolo 127, paragrafo 6, del trattato, ai sensi del quale il Consiglio può affidare alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Poiché la raccolta di tali informazioni attiene all’efficacia del meccanismo di escussione extragiudiziale accelerata, piuttosto che alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi, i legislatori dell’Unione dovrebbero chiarire che il compito di raccogliere tali informazioni non dovrebbe essere conferito alla BCE.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 novembre 2018.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 135 final.

(2)  Cfr. il comunicato stampa del Consiglio «Conclusioni del Consiglio sul piano d’azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa», dell’11 luglio 2017, disponibile sul sito Internet del Consiglio all’indirizzo: http://www.consilium.europa.eu.

(3)  Cfr. ad esempio, la sezione B del Financial Stability Review del novembre 2016, disponibile sito Internet della BCE all’indirizzo Internet: https://www.ecb.europa.eu.

(4)  Cfr. il paragrafo 2.2.1 del parere CON/2018/31. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(5)  Cfr. il paragrafo 2.2.2 del parere CON/2018/31.

(6)  Cfr. l’articolo 18, paragrafo 1, della proposta di direttiva.

(7)  Cfr. l’articolo 19, paragrafo 1, della proposta di direttiva.

(8)  Cfr. l’articolo 14, paragrafo 1, della proposta di direttiva.

(9)  Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell’1.6.2016, pag. 44).

(10)  Cfr. l’articolo 33 della proposta di regolamento.


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