EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0037

Parere della Banca centrale europea, del 22 agosto 2018, su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE e su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (CON/2018/37)

OJ C 382, 23.10.2018, p. 2–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 382/2


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 agosto 2018

su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE e su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

(CON/2018/37)

(2018/C 382/03)

Introduzione e base giuridica

Il 28 marzo 2018 e il 13 aprile 2018 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea richieste di parere, rispettivamente, su (1) una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (1) (di seguito la «proposta di direttiva») e su (2) una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (2) (di seguito la «proposta di regolamento» e, insieme alla proposta di direttiva, collettivamente le «proposte di direttiva e di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto le proposte di direttiva e di regolamento contengono disposizioni che incidono (1) sul compito fondamentale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di definire ed attuare la politica monetaria ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, del trattato, (2) sul contributo del SEBC alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e di stabilità del sistema finanziario di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato, nonché (3) sui compiti attribuiti alla BCE in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La BCE accoglie favorevolmente gli obiettivi delle proposte di direttiva e di regolamento di promuovere l’ulteriore integrazione dei mercati finanziari dell’Unione e di approfondire l’Unione dei mercati dei capitali. La BCE è a favore di un mercato delle obbligazioni garantite evoluto, armonizzato, di qualità elevata e trasparente e considera la proposta di direttiva un importante passo verso la creazione di un tale mercato. La BCE valuta positivamente il fatto che la proposta di direttiva serva come base per nuove legislazioni nazionali in materia di obbligazioni garantite. Tuttavia, l’attuazione della proposta di direttiva potrebbe non condurre ad una piena armonizzazione nella misura in cui gli Stati membri godranno di flessibilità nella sua attuazione. Il grado di flessibilità previsto non dovrebbe compromettere l’obiettivo di un-ulteriore convergenza verso un elevato standard comune in tutti gli Stati membri.

La distinzione effettuata tra le diverse regolamentazioni dei prodotti nel quadro delle iniziative lanciate nell’ambito dei più ampi obiettivi dell’Unione dei mercati dei capitali consente di formulare considerazioni specifiche per prodotto. In questo contesto, la BCE sostiene l’approccio della proposta di direttiva in base al quale i titoli garantiti europei (European secured notes) verrebbero trattati in una separata proposta legislativa. Questo approccio rispetta le peculiari attività di qualità elevata contenute negli aggregati di copertura delle obbligazioni garantite europee e non mescola ingiustificatamente differenti classi di attività.

La proposta di direttiva prevede la vigilanza delle obbligazioni garantite da parte delle autorità nazionali competenti. Questa vigilanza su un prodotto è distinta e non pregiudica i compiti di vigilanza prudenziale della BCE stabiliti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (3). In particolare, la proposta di direttiva non incide sul compito esclusivo della BCE di rilasciare e revocare l’autorizzazione agli enti creditizi (4), che può comprendere, a seconda del quadro giuridico nazionale, un’autorizzazione generale a emettere obbligazioni garantite. Analogamente, la BCE resta competente ad assicurare che i rischi prudenziali derivanti dall’emissione di obbligazioni garantite e dagli investimenti in obbligazioni garantite siano gestiti e valutati in maniera adeguata dagli enti creditizi.

L’Eurosistema accetta le obbligazioni garantite che soddisfano i criteri di idoneità per le garanzie nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. L’Eurosistema acquista obbligazioni garantite nel programma di acquisto di obbligazioni garantite dell’Eurosistema (CBPP3) come parte del proprio programma ampliato di acquisto di attività (APP) (5). Le proposte di direttiva e di regolamento sono indipendenti dalla disciplina delle garanzie e dal programma di acquisto di obbligazioni garantite dell’Eurosistema in quanto si tratta di strumenti di politica monetaria di competenza esclusiva dell’Eurosistema.

Osservazioni specifiche sulla proposta di direttiva

1.   Definizioni

Si suggerisce di aggiungere il termine «eccesso di garanzia volontario» quale componente aggiuntiva dell’eccesso di garanzia, rendendo così l’eccesso di garanzia volontario soggetto ai requisiti di segregazione. Questa integrazione assicurerebbe che l’eccesso di garanzia volontario sia soggetto alle salvaguardie di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6)

2.   Attività idonee

2.1.

La BCE valuta con favore i requisiti qualitativi per le attività idonee con cui devono essere garantite le obbligazioni garantite e che comprendono alcune attività predefinite di qualità elevata (7) e «altre attività di qualità elevata» che soddisfano alcuni requisiti. Tuttavia, per quanto riguarda queste «altre attività di qualità elevata», i requisiti pertinenti possono non essere sufficienti a garantire il trattamento armonizzato di attività quali attività di qualità elevata, tenuto conto dell’approccio basato su principi utilizzato nella proposta di direttiva. Pertanto, la BCE è favorevole all’introduzione di requisiti più rigorosi nella proposta di direttiva.

2.2.

Per quanto concerne l’idoneità di attività ubicate al di fuori dell’Unione, si dovrebbe prevedere una quota massima di tali attività al fine di assicurare l’omogeneità dell’aggregato di copertura, di promuovere il carattere europeo dell’obbligazione garantita e di favorire la comprensione da parte degli investitori dei rischi dell’aggregato di copertura.

2.3.

L’omogeneità delle attività dell’aggregato di copertura è una caratteristica essenziale per obbligazioni garantite trasparenti di qualità elevata, per cui sono preferibili aggregati omogenei composti esclusivamente da una classe di attività. Tuttavia, gli Stati membri possono consentire aggregati misti qualora precisino le salvaguardie necessarie per assicurare che il profilo di rischio delle attività in un aggregato abbia una natura sufficientemente similare e che la composizione dell’aggregato di copertura non vari sostanzialmente nel corso del tempo.

2.4.

La proposta di direttiva dovrebbe chiarire che il requisito di segregazione si applica a tutte le attività, ivi incluse le attività detenute a titolo di eccesso di garanzia, anche qualora l’eccesso di garanzia sia prestato su base volontaria. Tuttavia, tale requisito non dovrebbe estendersi ad altre garanzie supplementari relative a programmi di obbligazioni garantite che sono richieste da leggi nazionali in materia di obbligazioni garantite, ma che non fanno parte dell’eccesso di garanzia in quanto tale (8). La proposta di direttiva dovrebbe altresì chiarire che le attività nell’aggregato di copertura dovrebbero essere segregate per: a) registrazione delle attività dell’aggregato di copertura in un registro dell’aggregato di copertura; b) trasferimento delle attività dell’aggregato di copertura a una società veicolo; o c) detenzione delle attività dell’aggregato di copertura in un istituto di credito ipotecario specializzato.

2.5.

La vigilanza degli emittenti di obbligazioni garantite dovrebbe essere integrata con il monitoraggio dell’aggregato di copertura su base continuativa. La proposta di direttiva dovrebbe rendere obbligatoria, anziché meramente volontaria, la nomina di un controllore dell’aggregato di copertura al momento dell’emissione di un’obbligazione di garanzia. Tale obbligo di un controllore dell’aggregato di copertura è già consolidato nelle legislazioni nazionali di molti Stati membri. Il controllore dell’aggregato di copertura dovrebbe soddisfare almeno i requisiti minimi stabiliti dalla proposta di direttiva. Il requisito che impone che il controllore dell’aggregato di copertura sia distinto e indipendente dall’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite e dal revisore di tale ente creditizio risolve qualsiasi potenziale conflitto di interesse.

2.6.

Diverse disposizioni della proposta di direttiva relative all’informazione agli investitori sono accolte con favore. Primo, l’informazione agli investitori deve essere fornita per tutte le obbligazioni garantite regolamentate. Secondo, la frequenza della diffusione dell’informazione agli investitori è stata aumentata, passando da semestrale a trimestrale. Terzo, l’oggetto dell’informazione da fornire agli investitori è stato esteso per comprendere anche i livelli di eccesso di garanzia contrattuale e volontario, nonché informazioni dettagliate sul rischio di tasso di interesse, di tasso di cambio, di credito, di mercato e di liquidità. Tuttavia, queste disposizioni lasciano un margine eccessivo di interpretazione di tali requisiti, sia per gli emittenti, che per le autorità competenti. La possibilità di un approccio diverso, ad esempio, in relazione alle definizioni e ai formati dei dati potrebbe compromettere un’interpretazione comune delle informazioni fornite. Pertanto, al fine di facilitare la due diligence degli investitori e la comparabilità delle obbligazioni garantite si dovrebbero richiedere informazioni supplementari più dettagliate. Inoltre, le informazioni dovrebbero essere fornite in un formato modello.

3.   Requisiti di copertura e di liquidità

3.1.

Mentre una misurazione comune dei requisiti di copertura basata sul principio del calcolo nominale facilita il confronto delle obbligazioni garantite in tutti gli Stati membri e gli emittenti, non può essere applicata ai contratti derivati. L’eccesso di garanzia legale dovrebbe essere rimosso dai requisiti di copertura in quanto il suo scopo è di assicurare la disponibilità di attività supplementari ed è pertanto già compreso in altre disposizioni della proposta di direttiva. Dal calcolo della copertura dovrebbero essere esclusi sia i crediti non garantiti, che i crediti garantiti, dei quali è probabile l’inadempienza oppure scaduti (9), poiché in tali circostanze la doppia rivalsa sarebbe più debole. È necessaria una serie di criteri supplementari per assicurare la tutela degli investitori. Primo, per il calcolo della copertura minima dovrebbero applicarsi almeno gli stessi limiti all’indice di copertura del finanziamento (LTV) come definiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (10). Al riguardo, l’armonizzazione del calcolo dell’indice di copertura del finanziamento dovrebbe essere garantita attraverso l’utilizzo di un-indicizzazione trasparente, almeno una rivalutazione annuale delle attività di copertura e l’utilizzo del saldo dei prestiti attuale in luogo di quello iniziale. Secondo, le attività di sostituzione non dovrebbero essere prese in considerazione nel requisito di copertura, o, quanto meno, sarebbe prudente imporre un limite alle attività di sostituzione da considerare nel calcolo del requisito di copertura.

3.2.

Le attività classificate come livello 1 o livello 2 A (11) sono considerate come attività liquide e quindi idonee per la riserva di liquidità dell’aggregato di copertura. Le attività di livello 2B, che includono, ad esempio, i titoli garantiti da attività, i titoli societari e le azioni che soddisfano specifici requisiti (12), sono meno liquide e non contribuiscono pertanto alla riserva di liquidità dell’aggregato di copertura. In aggiunta, le attività emesse dall’ente creditizio medesimo, dall’impresa madre, da una filiazione, da un’altra filiazione dell’impresa madre o da una società veicolo per la cartolarizzazione che ha stretti legami con l’ente creditizio (13), non dovrebbero essere utilizzate come parte della riserva di liquidità per evitare una concentrazione di imprese nell’ambito del gruppo dell’emittente o affiliate all’emittente. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assicurare un livello sufficiente di diversificazione (14) per consentire una rapida liquidazione di tali attività senza una perdita significativa di valore.

3.3.

La riserva di liquidità dell’aggregato di copertura dovrebbe coprire l’intero deflusso netto di liquidità per 180 giorni di calendario in quanto le riserve di liquidità dovrebbero coprire anche eventuali scenari di insolvenza dell’emittente. Di conseguenza, questo requisito non dovrebbe essere disapplicato, come previsto attualmente dall’articolo 16, paragrafo 4, della proposta di direttiva, che non richiede una riserva di liquidità dell’aggregato di copertura se altri requisiti di liquidità sono previsti da altri atti normativi dell’Unione. Tuttavia, la BCE gradirebbe che in questo contesto venisse chiarito l’attuale requisito secondo cui, per poter essere ammesse a far parte della riserva di liquidità di un ente creditizio, le attività devono essere libere da ogni vincolo (15).

3.4.

La proposta di direttiva consentirebbe che, nell’ambito del requisito di una riserva di liquidità dell’aggregato di copertura, il calcolo del rimborso del capitale per le obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili sia basato sulla data di scadenza finale estesa, invece che sulla data di scadenza programmata. Ciò significa de facto che per questa tipologia di obbligazioni garantite non sussiste un requisito di riserva di liquidità per il rimborso del capitale alla data di scadenza programmata. Il requisito di una riserva di liquidità dell’aggregato per il calcolo del rimborso del capitale per le obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili dovrebbe essere basato sulla data di scadenza programmata, in quanto sussiste un’aspettativa che dette obbligazioni garantite vengano rimborsate alla data di scadenza programmata e il mancato pagamento a tale data può comportare significativi rischi di finanziamento per l’ente creditizio. Di norma, la scadenza di tali obbligazioni garantite non dovrebbe essere prorogata se vi sono fondi sufficienti per pagare i possessori delle obbligazioni garantite alla scadenza programmata. Pertanto, la mancanza di una riserva di liquidità per il rimborso del capitale alla data di scadenza programmata può aumentare la probabilità che la scadenza di dette obbligazioni garantite venga prorogata (16).

4.   Strutture soft bullet e conditional pass-through

4.1.

Vi è stato un rapido sviluppo di innovative strutture di obbligazioni garantite, che richiede una continua attenta valutazione al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile del mercato. In particolare, negli ultimi anni le obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili in cui la data di scadenza programmata delle obbligazioni garantite può essere prorogata da parte dell’ente creditizio emittente sono state utilizzate in maniera più ampia, mentre i rischi specifici posti da tali strutture non sono stati sufficientemente esaminati (17).

4.2.

La proposta di direttiva permette strutture delle scadenze estensibili a determinate condizioni. Nell’esperienza della BCE non è possibile escludere completamente l’attivazione discrezionale di un-estensione della scadenza in tutti gli Stati membri a causa delle differenze nei quadri giuridici nazionali applicabili alle obbligazioni garantite, della possibilità di variazioni nelle disposizioni contrattuali di un programma di obbligazioni garantite, nonché delle differenze nelle modalità di trattamento da parte del diritto nazionale dei casi di default e di mancato pagamento in assenza di divieti di volontaria attivazione di un default. Permettendo che gli elementi di attivazione dell’estensione siano definiti contrattualmente, la proposta di direttiva potrebbe determinare una significativa eterogeneità tra le obbligazioni garantite, che ostacolerebbe l’armonizzazione. Si suggerisce pertanto di consentire solo gli elementi di attivazione previsti dalla legge, mentre gli elementi di attivazione contrattuali dovrebbero essere esclusi.

4.3.

Al riguardo si osserva che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha proposto una serie di specifiche condizioni che dovrebbero essere soddisfate dalle obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili affinché siano idonee per il trattamento preferenziale dei fattori di ponderazione del rischio. In particolare, la proroga della scadenza può essere effettuata solo al verificarsi dei seguenti elementi di attivazione (entrambi gli elementi devono avverarsi in via cumulativa): i) l’emittente dell’obbligazione garantita deve essere in stato di default e ii) l’obbligazione garantita non rispetta alcuni criteri/test predefiniti indicando la probabile incapacità di rimborso dell’obbligazione garantita alla data di scadenza programmata (18). Questi due requisiti limiterebbero qualsiasi possibile discrezionalità da parte dell’ente creditizio emittente nella proroga della scadenza.

5.   Efficace cooperazione tra le autorità di vigilanza

Considerata la competenza della BCE in relazione ai rischi prudenziali degli enti creditizi, è importante che la BCE assicuri che i rischi derivanti dall’emissione di obbligazioni garantite siano gestiti in maniera adeguata. Di conseguenza, la BCE dovrebbe avere la possibilità di richiedere le informazioni pertinenti in casi specifici alle autorità competenti per la vigilanza pubblica sulle obbligazioni garantite al fine di tener conto di tali informazioni nella costante vigilanza prudenziale dell’ente creditizio interessato.

6.   Marchio

Mentre il concetto di un marchio specifico per le obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti nell’Unione ha dei vantaggi, restano da chiare alcune questioni a livello di Stati membri, quali l’autorità competente a concedere il marchio e i requisiti specifici relativi alla concessione. Non si può escludere completamente la possibilità che alcuni investitori possano confondere il nome abbreviato in inglese del marchio «obbligazioni garantite europee», European Covered Bond (ECB), con l’abbreviazione in inglese di Banca centrale europea, European Central Bank (ECB). Pertanto, sarebbe preferibile un termine più neutro, come ad esempio EU Covered Bond.

Osservazioni specifiche sulla proposta di regolamento

7.   Eccesso di garanzia e attività di sostituzione

7.1.

La BCE è favorevole a un approccio armonizzato nei confronti del livello minimo di eccesso di garanzia. Viene preferito un metodo di calcolo uniforme senza eccezioni. La BCE ha pertanto delle riserve in merito alla proposta di applicare requisiti differenti in alcune situazioni. Ferme restando le difficoltà di un requisito comune in tutta l’Unione, la BCE prende nota dei recenti standard del Comitato di Basilea (19) e ritiene che un requisito del 5 % sia una scelta ragionevole.

7.2.

La BCE apprezza il fatto che la proposta di regolamento chiarisca che i limiti all’indice di copertura del finanziamento dovrebbero essere applicati come limiti di copertura flessibili. Ad esempio, non vi sono limiti relativi alla dimensione del prestito sottostante, ma tale prestito può contribuire ai requisiti di copertura solo fino al limite applicabile all’indice di copertura del finanziamento. Tale limite all’indice di copertura del finanziamento si dovrebbe applicare non solo al momento dell’inclusione di tale prestito, ma per tutta la durata del prestito. Al riguardo, è importante che l’intero ammontare del prestito, inclusa la parte eccedente il limite applicabile all’indice di copertura del finanziamento, sia soggetto alla segregazione delle attività nell’aggregato di copertura conformemente alla proposta di direttiva. Ai fini dei limiti all’indice di copertura del finanziamento, sarebbe prudente che il valore immobiliare fosse sorvegliato e aggiornato almeno su base annuale utilizzando un metodo di indicizzazione, in aggiunta agli altri requisiti per le garanzie immobiliari stabilite all’articolo 208 del Regolamento n. 575/2013.

7.3.

Date le difficoltà nell’ambito dei finanziamenti dei trasporti marittimi, dovute alla natura altamente ciclica del settore (20), sarebbe opportuno escludere le obbligazioni garantite da prestiti garantiti da gravami marittimi su navi dal trattamento preferenziale di cui all’articolo 129, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

7.4.

Appare prudente che le attività che possono contribuire all’eccesso di garanzia obbligatoria debbano essere attività idonee elencate nella proposta di regolamento ed essere soggette ai medesimi limiti all’entità dell’esposizione stabiliti nella proposta di regolamento.

7.5.

È importante avere requisiti qualitativi per le attività di sostituzione per le obbligazioni garantite ed è opportuno che gli stessi requisiti si applichino come per le attività idonee conformemente alla proposta di regolamento. Tuttavia, questi criteri qualitativi dovrebbero essere integrati con una limitazione quantitativa (21). Tale limitazione quantitativa disciplinerebbe ulteriormente la composizione dell’aggregato di copertura per garantirne l’omogeneità e faciliterebbe la capacità degli investitori di effettuare la due diligence. Secondo l’analisi dell’ABE una grande maggioranza dei quadri di riferimento nazionali per le obbligazioni garantite disciplinano le attività di sostituzione in termini di composizione e di limiti quantitativi (22). La BCE raccomanda quindi di prevedere nella proposta di regolamento che le attività di sostituzione non devono superare il 20 % del valore nominale totale di tutte le obbligazioni garantite in essere dell’emittente.

Quando la BCE raccomanda di modificare le proposte di direttiva e di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento tecnico di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 agosto 2018.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 94 final.

(2)  COM(2018) 93 final.

(3)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(4)  Cfr. articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(5)  Decisione BCE/2014/40 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2014, sull’attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 22).

(6)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). Cfr. in particolare gli articoli 76, paragrafo 2, lettera e), e 79, paragrafo 1, lettera a), che impongono agli Stati membri di provvedere a una tutela adeguata degli accordi per obbligazioni garantite in modo da impedire, tra l’altro, la cessione di alcune, ma non tutte, attività, diritti e passività che costituiscono o fanno parte di un accordo su obbligazioni garantite di cui è parte l’ente soggetto a risoluzione. Cfr. anche pagina 141 della relazione dell’ABE sulle obbligazioni garantite: Raccomandazioni sull’armonizzazione dei quadri di riferimento per le obbligazioni garantite nell’UE, del 20 dicembre 2016 (EBA-Op-2016-23), (la «raccomandazione ABE»).

(7)  Cfr. articolo 129, paragrafo 1, lettere da a) a g), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

(8)  Ad esempio, nel caso delle obbligazioni garantite spagnole (cédulas) l’intero portafoglio ipotecario rappresenta una garanzia supplementare rispetto al livello richiesto di eccesso di garanzia. La garanzia supplementare varia nel tempo.

(9)  Cfr. articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

(10)  Cfr. articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013.

(11)  Cfr. articoli 10 e 11 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

(12)  Cfr. articolo 12 del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61.

(13)  Cfr. articolo 7, paragrafo 3, del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61.

(14)  Cfr. articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61.

(15)  Cfr. articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61.

(16)  Cfr. anche il paragrafo 2.2.4 del Parere CON/2017/46. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(17)  Cfr. altresì le pagine 17 e 18 del contributo della BCE alla consultazione della Commissione europea sulla valutazione intermedia del 2017 relativa all’unione dei mercati dei capitali «ECB contribution to the European Commission’s consultation on Capital Markets Union mid-term review 2017», disponibile sul sito Internet della BCE.

(18)  Cfr. pagina 137 della raccomandazione dell’ABE.

(19)  Cfr. Basilea III: Finalizzazione delle riforme dopo la crisi (Finalising post-crisis reforms), disponibile sul sito Internet della Banca per i regolamenti internazionali all’indirizzo www.bis.org che prende in considerazione un requisito del 10 %.

(20)  Cfr. l’articolo «ECB Banking Supervision reviews lending to troubled shipping sector», 17 maggio 2017, disponibile sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria all’indirizzo www.bankingsupervision.europa.eu

(21)  Cfr. pagina 139 della raccomandazione dell’ABE.

(22)  Cfr. pagina 139 della raccomandazione dell’ABE.


Top