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Document 52018AB0036

Parere della Banca centrale europea, del 22 agosto 2018, relativo alla revisione del trattamento prudenziale delle imprese di investimento (CON/2018/36)

OJ C 378, 19.10.2018, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 378/5


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 agosto 2018

relativo alla revisione del trattamento prudenziale delle imprese di investimento

(CON/2018/36)

(2018/C 378/04)

Introduzione e base giuridica

Il 26 e il 29 gennaio 2018 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea richieste di parere, rispettivamente, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 1093/2010 e su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE (1) (di seguito denominate «proposta di regolamento» e «proposta di direttiva», collettivamente «atti proposti»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto gli atti proposti contengono disposizioni che incidono sui compiti della BCE in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato e dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (2), nonché sul contributo del Sistema europeo di banche centrali a una buona conduzione delle politiche perseguite dalla autorità competenti concernenti la stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La BCE valuta positivamente l’obiettivo degli atti proposti di creare un quadro prudenziale che si adatti maggiormente ai rischi e ai modelli imprenditoriali di differenti tipologie di imprese di investimento.

Mentre la BCE appoggia in generale l’obiettivo di sottoporre le imprese di investimento a rilevanza sistemica alle medesime norme prudenziali degli enti creditizi, gli atti proposti dovrebbero essere oggetto di attenta valutazione al fine di evitare conseguenze indesiderate per altri atti giuridici dell’Unione a causa della modifica della definizione di enti creditizi. Il presente parere evidenzia in particolare alcune implicazioni per il regime delle statistiche. Peraltro, tali effetti non sono limitati al quadro di riferimento per le statistiche.

Attualmente, solo gli enti creditizi possono essere controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema (3). Le possibili conseguenze dell’inclusione delle imprese di classe 1 nella definizione di «enti creditizi» dovrà essere attentamente valutata dalla BCE.

1.   Classificazione delle imprese di investimento come enti creditizi

La Commissione propone tre classi di imprese di investimento: (i) imprese di investimento che operano nella negoziazione per conto proprio e/o nella sottoscrizione e/o nel collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile (4) e le cui attività totali superano 30 miliardi di EUR, oppure imprese di investimento che fanno parte di un gruppo di imprese che svolgono tali funzioni con attività totali superiori a 30 miliardi di EUR (5) (imprese di classe 1); (ii) imprese di investimento che raggiungono specifiche soglie (6) (imprese di classe 2); (iii) tutte le restanti imprese di investimento (imprese di classe 3). Le imprese di classe 1 sono classificate come enti creditizi e come tali dovrebbero essere soggette alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Di conseguenza, le imprese di classe 1, divenendo enti creditizi ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1024/2013, sarebbero soggette a vigilanza da parte della BCE nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (9).

Poiché il Regolamento (UE) n. 1024/2013 afferma specificatamente di non attribuire alla BCE compiti di vigilanza di altro tipo, da un punto di vista giuridico, esso riconosce che un modo alternativo di assicurare che la BCE eserciti la vigilanza sulle imprese di classe 1 avrebbe potuto essere la modifica del regolamento (UE) n. 1024/2013 al fine di attribuire alla BCE compiti specifici relativi alla vigilanza prudenziale delle imprese di classe 1. Per quanto riguarda l’impatto sulle competenze della BCE in materia di vigilanza, vale la pena ricordare che il numero delle imprese di classe 1 è limitato e che sussiste una sovrapposizione nei servizi forniti dagli enti creditizi e dalle imprese di classe 1. Pertanto, l’impatto della proposta di regolamento sulla BCE appare marginale (10).

In base alla proposta di regolamento i criteri secondo cui un’impresa di investimento deve essere considerata un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (11) sono volti a includere le imprese di investimento a rilevanza sistemica con attività totali superiori a determinate soglie.

La BCE accoglie favorevolmente questa proposta, considerato che le imprese che soddisfano tali criteri possono determinare maggiori rischi per la stabilità finanziaria, nonché un maggiore rischio di propagazione ad altri enti creditizi, date le loro dimensioni e interconnessioni e alla luce della loro esposizione a rilevanti rischi di controparte e di mercato in relazione alle posizioni assunte per conto proprio. Nel complesso, la distinzione proposta assicura l’applicazione di standard di vigilanza prudenti e coerenti, così da garantire condizioni di parità per soggetti analoghi agli enti creditizi. Tuttavia, fatta salva l’attuale responsabilità delle autorità nazionali competenti per la vigilanza di succursali di enti creditizi di paesi terzi, la proposta di regolamento dovrebbe chiarire come devono essere calcolate le attività, ossia comprendendo le attività delle succursali nell’Unione di gruppi di paesi terzi e delle filiazioni di paesi terzi di imprese nell’Unione risultanti dal loro bilancio consolidato.

Inoltre, dato che le attività totali non sono l’unico parametro per individuare l’importanza sistemica delle imprese di investimento, si suggerisce di integrare la soglia delle attività totali con altri criteri, ivi inclusi ad esempio un criterio relativo alle entrate, la significatività delle attività inter-giurisdizionali o i rapporti di interconnessione. Sarebbe auspicabile allineare tali criteri il più possibile con i criteri di significatività stabiliti dal regolamento (UE) n. 1024/2013, anche tenendo conto della raccomandazione dell’ABE (12). In quest’ottica, una volta che si sia acquisita maggiore esperienza con il regime proposto, potrebbe essere vantaggioso un ulteriore affinamento di tali criteri sulla base di una sottostante metodologia di valutazione del rischio sistemico posto dalle imprese di investimento, al fine di garantire che il regime raggiunga i propri obiettivi e non determini eccessive conseguenze indesiderate, ad esempio attraverso l’arbitraggio regolamentare.

Ai sensi della direttiva 2013/36/UE gli Stati membri assicurano che l’autorità competente per l’autorizzazione di un ente creditizio consulti l’autorità competente per la vigilanza delle imprese di investimento se l’impresa d’investimento è controllata dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano l’ente creditizio (13). La proposta di direttiva dovrebbe pertanto chiarire che una tale consultazione è altresì richiesta quando un’impresa di investimento è riclassificata come ente creditizio (14).

Il 23 novembre 2016 la Commissione ha pubblicato una proposta di direttiva di modifica della direttiva 2013/36/UE (15), su cui la BCE è stata consultata. In base a tale proposta gli enti creditizi e le imprese di investimento di paesi terzi sarebbero obbligati a costituire, laddove siano soddisfatte alcune condizioni, un’impresa madre nell’UE che consolidi tutte le loro attività nell’Unione (16). La BCE ribadisce il forte sostegno per la proposta di un’impresa madre intermedia nell’UE introdotta dalla Commissione nell’ambito delle revisioni della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 (17). Per fugare ogni dubbio, la proposta modifica della definizione di «enti» nella proposta di regolamento non dovrebbe escludere le imprese di investimento dall’obbligo di costituire un’impresa madre intermedia nell’UE.

2.   Autorizzazione di alcune imprese di investimento come enti creditizi

In base alla proposta di direttiva la competenza per l’autorizzazione di un’impresa di investimento che ricade nella definizione di ente creditizio è attribuita all’autorità competente per l’autorizzazione degli enti creditizi ai sensi della direttiva 2013/36/UE (18). Le autorità competenti per la vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento dovrebbero essere tenute a cooperare, soprattutto al fine di assicurare che, qualora le soglie di cui alla proposta di regolamento siano raggiunte, le imprese di investimento presentino tempestivamente domanda di autorizzazione quali enti creditizi e la vigilanza sia assunta agevolmente dall’autorità di vigilanza bancaria (19).

Mentre la proposta di direttiva stabilisce che le imprese di investimento che possono essere classificate come enti creditizi debbano ottenere l’autorizzazione come ente creditizio, occorre chiarire cosa accade una volta che l’autorizzazione come ente creditizio sia stata concessa (20). La proposta di direttiva dovrebbe altresì chiarire quali siano le conseguenze per un’impresa di investimento che abbia raggiunto la soglia prevista, ma operi senza la relativa autorizzazione per un prolungato periodo di tempo e la cui domanda di autorizzazione sia successivamente respinta dall’autorità competente. In tal caso, può sorgere un dubbio in merito a quale sia l’autorità competente a sanzionare l’impresa di investimento che abbia operato come ente creditizio senza autorizzazione, ossia se si tratti dell’autorità competente per la vigilanza delle imprese di investimento oppure dell’autorità competente per la vigilanza degli enti creditizi. Inoltre, la proposta di direttiva dovrebbe precisare ulteriormente che le imprese di investimento che soddisfano la definizione di enti creditizi, a prescindere da quale sia la parte della definizione in cui ricadono le loro attività, sono autorizzate a svolgere le attività bancarie tradizionali (ad esempio, raccogliere depositi dal pubblico o concedere prestiti) solo dopo avere ottenuto l’autorizzazione a svolgere tutte le attività bancarie (21). Di conseguenza, finché tale autorizzazione non è concessa, detti soggetti dovrebbero svolgere solo le attività per cui sono stati autorizzati come imprese di investimento.

3.   Implicazioni statistiche

La BCE rileva l’importanza di assicurare un elevato livello di coerenza e metodologie armonizzate per i concetti e le definizioni statistiche nella legislazione dell’Unione e tra la legislazione dell’Unione in materia statistica e gli standard statistici internazionali, in particolare con il sistema di conti nazionali adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite (22). Per questo motivo, in precedenza la BCE ha accolto favorevolmente che la definizione del settore «istituzioni finanziarie monetarie» (IFM) nel SEC 2010 (23) segua la definizione della BCE (24), a cui fa espressamente riferimento (25).

Inoltre, alcuni regolamenti statistici della BCE definiscono gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione facendo diretto riferimento alla definizione di IFM di cui al regolamento (UE) n. 1071/2013 (26) o basandosi sul sotto-settore «istituti di deposito escluse le autorità bancarie centrali» (sotto-settore SEC S.122) o riferendosi agli «enti creditizi» come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (27).

La proposta di regolamento includerebbe nella definizione di «enti creditizi» imprese che, nella misura in cui sono principalmente impegnate nell’intermediazione finanziaria piuttosto che nella raccolta di depositi (o prossimi sostituti dei depositi), ricadono nel sotto-settore SEC «altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione» (S.125). Tuttavia, tale sotto-settore non ricade nell’ambito della definizione di IFM della legislazione dell’Unione. Pertanto, la classificazione delle imprese di classe 1 come enti creditizi implicherebbe delle incoerenze nelle comuni norme, definizioni e classificazioni di rilievo per il trattamento statistico delle società finanziarie stabilite dalla legislazione dell’Unione a cui sarebbe necessario porre rimedio.

4.   Dimensione macroprudenziale delle imprese di investimento

Gli atti proposti non recepiscono le raccomandazioni dell’ABE sulla necessità di una dimensione macroprudenziale delle imprese di investimento (28). Una possibile futura revisione dei criteri per individuare le imprese di investimento a rilevanza sistemica potrebbe anche considerare se determinati strumenti macroprudenziali possano essere sviluppati per far fronte ai rischi specifici che le imprese di investimento di minori dimensioni possono porre per la stabilità finanziaria. Ad esempio, le imprese di investimento di minori dimensioni che sono partecipanti al mercato significativi, che intraprendono attività transfrontaliere o che sono collegate a enti creditizi potrebbero fungere da amplificatori degli shock.

5.   Fornitura di servizi da parte di imprese di paesi terzi

Per quanto riguarda la proposta della Commissione di rafforzare e armonizzare maggiormente la legislazione dell’Unione applicabile alle succursali di imprese di investimento di paesi terzi (29), il legislatore dell’Unione potrebbe voler valutare ulteriormente la possibilità di applicare le regole armonizzate a tutte le succursali, comprese quelle che forniscono servizi ai clienti professionali e alle controparti idonee, al fine di assicurare che i rischi rilevanti siano fronteggiati in maniera coerente in tutta l’Unione e di evitare l’arbitraggio regolamentare. In proposito, gli atti proposti riconoscono che gli enti creditizi e le imprese di investimento sono soggetti diversi sotto il profilo qualitativo che operano con modelli imprenditoriali primari diversi, ma che possono erogare servizi in alcuni casi sovrapponibili (30). In quest’ottica, un’ulteriore riflessione su possibili strade per l’arbitraggio regolamentare potrebbe essere presa in considerazione, ad esempio, per quanto riguarda il trattamento di succursali di enti creditizi di paesi terzi, che presumibilmente dovrebbe essere coerente con il trattamento proposto per le succursali di imprese di investimento di paesi terzi e quindi essere ulteriormente armonizzato a livello di Unione.

La proposta di regolamento rafforza il regime definito nel regolamento (UE) n. 600/2014 (31) per quanto riguarda la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività da parte di imprese di investimento di paesi terzi dopo che sia stata adottata una decisione di equivalenza. L’equivalenza dei quadri normativi di paesi terzi è utilizzata in diversi settori del pertinente diritto dell’Unione e la coerenza e l’ulteriore intensificazione di questi approcci potrebbero essere prese in ulteriore in considerazione. Al contempo, il legislatore dell’Unione potrebbe valutare ulteriormente se sia opportuno limitare il regime di equivalenza del regolamento (UE) n. 600/2014 (ad esempio circoscrivendo tale regime alla prestazione di consulenza in materia di investimenti e al collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti di clienti professionali e controparti idonee). Inoltre, si potrebbe valutare se l’attuale regime per le imprese di investimento di paesi terzi debba continuare a lasciare agli Stati membri la disciplina dei servizi di investimento da parte di imprese di investimento di paesi terzi non equivalenti, in quanto gli Stati membri e le autorità nazionali di vigilanza non possono dissolvere in maniera unilaterale i rischi sistemici posti, ad esempio, da alcune imprese di investimento di grandi dimensioni che operano su base transfrontaliera oltre l’ambito delle giurisdizioni nazionali. Per garantire condizioni di parità si potrebbe far sì che nel corso del tempo tali imprese di paesi terzi non equivalenti debbano stabilire una succursale (o una filiazione) nell’Unione per prestare qualsiasi servizio di investimento nell’Unione.

6.   Allineamento

6.1.

L’interazione tra gli atti proposti e la direttiva 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere valutata attentamente al fine di evitare conseguenze indesiderate a causa della modifica della definizione di enti creditizi. La proposta non incide sull’ambito di consolidamento a norma del regolamento (UE) n. 575/2013, né sulla disposizione per cui le imprese di investimento che sono proprietarie di un ente all’interno di un gruppo bancario o che sono filiazioni all’interno di un gruppo bancario devono essere incluse nell’ambito di tale consolidamento. Ulteriori modifiche agli atti proposti dovrebbero essere oggetto di attenta revisione al fine di salvaguardare l’ambito del consolidamento a norma del regolamento (UE) n. 575/2013. Analogamente, si dovrebbe garantire la coerenza tra gli atti proposti e alcune modifiche della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 di cui si prevede l’entrata in vigore nei prossimi mesi.

6.2.

La proposta di direttiva prevede che le autorità competenti e tutte le persone associate a tali autorità siano soggette all’obbligo del segreto professionale (32). La formulazione della pertinente disposizione della proposta di direttiva differisce rispetto alle disposizioni sul segreto professionale nella direttiva 2013/36/UE e nella direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (33). Le proposte dovrebbero essere volte a uniformare la formulazione linguistica nei diversi atti settoriali del diritto dell’Unione in modo da armonizzare, se del caso, l’ambito degli obblighi di segreto professionale.

6.3.

Si suggerisce di evitare la replica di definizioni esistenti. Ad esempio, il termine «organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica» è definito sia nella direttiva 2013/36/UE sia nella proposta di direttiva.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 agosto 2018

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017)790 final e COM(2017)791 final.

(2)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(3)  Cfr. articolo 55 dell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(4)  Servizi ai sensi dell’allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(5)  Quando il valore totale delle attività dell’impresa è inferiore a 30 miliardi di EUR a livello individuale, ma l’impresa fa parte di un gruppo il cui valore totale combinato delle attività è superiore a 30 miliardi di EUR (ossia il valore totale combinato delle attività di soggetti del gruppo che forniscono i servizi pertinenti e il cui valore totale delle attività a livello individuale è inferiore a 30 miliardi di EUR), ciascuna impresa del gruppo che fornisce i servizi pertinenti sarà considerata un ente creditizio; oppure quando il valore totale delle attività di tutte le imprese di un gruppo che nel loro insieme svolgono i servizi pertinenti è superiore a 30 miliardi di EUR (ossia l’impresa madre e le filiazioni), l’autorità di vigilanza su base consolidata, in consultazione con il collegio, può decidere di classificare come ente creditizio una o più imprese in quel gruppo con un valore totale delle attività inferiore a 30 miliardi di EUR a livello individuale al fine di fare fronte ai potenziali rischi di elusione e ai potenziali rischi per la stabilità finanziaria dell’Unione.

(6)  Cfr. articolo 12 della proposta di regolamento.

(7)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(8)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(9)  Cfr. considerando 33 della proposta di regolamento e pagina 26 del documento di lavoro dei servizi della Commissione «Review of the prudential framework for investment firms» (riesame del quadro prudenziale per le imprese di investimento) (SWD(2017)481 final), che accompagna gli atti proposti.

(10)  Cfr. terzo paragrafo della pagina 2 della relazione esplicativa della proposta di regolamento.

(11)  Cfr. articolo 60 della proposta di regolamento.

(12)  Cfr. parere dell’Autorità bancaria europea in risposta alla richiesta di parere sulle imprese di investimento da parte della Commissione europea (EBA/Op/2017/11) del 29 settembre 2017. La raccomandazione 4 indica che al fine di identificare le imprese di classe 1 l’ABE dovrebbe sviluppare specifiche norme tecniche di regolamentazione di Livello 2 per effettuare tale identificazione, tenendo conto delle specificità delle imprese di investimento.

(13)  Cfr. articolo 2 della direttiva 2013/36/UE.

(14)  Cfr. la proposta di modifica dell’articolo 57, paragrafo 6, lettera a) (nuovo), della proposta di direttiva.

(15)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (COM(2016) 854 final).

(16)  Si fa riferimento al proposto articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE. Si veda altresì il paragrafo 1.6 del parere della Banca centrale europea, dell’8 novembre 2017, sulle modifiche al quadro dell’Unione per i requisiti patrimoniali degli enti creditizi e delle imprese di investimento (CON/2017/46) (GU C 34 del 31.1.2018, pag. 5). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(17)  Cfr. anche il paragrafo 1.6 del parere CON/2017/46.

(18)  Si osserva al riguardo che ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, prima di concedere un’autorizzazione ad un ente creditizio, in certe circostanze l’autorità competente per la vigilanza degli enti creditizi deve consultare l’autorità competente per la vigilanza sulle imprese di investimento.

(19)  Cfr. la proposta di modifica dell’articolo 5, paragrafo 2, della proposta di direttiva.

(20)  Cfr. al riguardo anche il considerando 38 della direttiva 2014/65/UE, che indica: «La presente direttiva non dovrebbe prevedere la necessità di un’ulteriore autorizzazione a svolgere servizi o attività di investimento per gli enti creditizi autorizzati in virtù della direttiva 2013/36/UE. Se un ente creditizio decide di prestare servizi o effettuare attività di investimento le autorità competenti dovrebbero verificare, prima di concedere un’autorizzazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE, che detto ente rispetti le pertinenti disposizioni della presente direttiva».

(21)  Cfr. la proposta di modifica dell’articolo 57, paragrafo 6, della proposta di direttiva.

(22)  Cfr. Commissione europea, Fondo monetario internazionale, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, Nazioni Unite, Banca mondiale, Sistema di conti nazionali 2008 (New York, 2009), disponibile all’indirizzo https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf.

(23)  Il SEC 2010 è il Sistema europeo dei conti istituito dal Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(24)  Cfr. articolo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca Centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

(25)  Cfr. paragrafo 6 del parere della Banca centrale europea, del 19 maggio 2011, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (CON/2011/44) (GU C 203 del 9.7.2011, pag. 3).

(26)  Cfr. ad esempio, regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 dell’1.11.2012, pag. 6); regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51); regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 97).

(27)  Cfr. articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell’1.6.2016, pag. 44).

(28)  Cfr. parere dell’Autorità bancaria europea in risposta alla richiesta di parere sulle imprese di investimento da parte della Commissione europea (EBA/Op/2017/11) del 29 settembre 2017. Secondo la raccomandazione 60 di tale parere il nuovo regime prudenziale per le imprese di investimento dovrebbe comprendere una dimensione macro-prudenziale. A questo riguardo, l’importanza di mitigare la creazione e la concretizzazione di rischi sistemici dovrebbe essere enfatizzata nella prospettiva di stabilire se debbano essere sviluppati adeguati strumenti macroprudenziali per far fronte a tali rischi. Nella raccomandazione 61 si afferma che è necessaria un’analisi dettagliata che valuti il potenziale impatto sistemico delle 3 classi di imprese di investimento. Al riguardo, si dovrebbe considerare se la dimensione macroprudenziale dovrebbe essere calibrata secondo le specificità dei modelli imprenditoriali delle imprese di investimento. Cfr. anche il documento di discussione dell’ABE «Designing a new prudential regime for investment firms» (Elaborare un nuovo regime prudenziale per le imprese di investimento) (EBA/DP/2016/02) del 4 novembre 2016.

(29)  Cfr. articolo 58, paragrafo 3, della proposta di direttiva volta a modificare l’articolo 41 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(30)  Cfr. pagina 2 della relazione esplicativa della proposta di direttiva e pagina 2 della relazione esplicativa della proposta di regolamento.

(31)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(32)  Cfr. articolo 13 della proposta di regolamento.

(33)  Cfr. articolo 53 della direttiva 2013/36/CE e articolo 76 della direttiva 2014/65/CE.


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