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Document 52018AB0035

Parere della Banca centrale europea, del 16 agosto 2018, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (il «programma Pericle IV») (CON/2018/35)

OJ C 378, 19.10.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 378/2


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 agosto 2018

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (il «programma Pericle IV»)

(CON/2018/35)

(2018/C 378/03)

Introduzione e base giuridica

Il 25 giugno 2018 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (il «programma Pericle IV») (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 133 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi del quale, fatte salve le attribuzioni della BCE, il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono le misure necessarie per l’utilizzo dell’euro come moneta unica, previa consultazione della Banca centrale europea In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1.

La BCE osserva che la proposta di regolamento sostituirà la base giuridica dell’attuale programma Pericles 2020. istituito con il regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) a far data dal 1o gennaio 2021 al fine di proseguire il programma Pericles fino alla fine del 2027.

1.2.

La BCE ribadisce la propria posizione secondo cui il programma Pericles rappresenta un utile contributo alle attività intraprese dalla BCE, da Europol e dalle autorità nazionali nella lotta contro la contraffazione delle banconote e delle monete metalliche in euro (3). La BCE confida che il programma Pericles IV continuerà a contribuire alla salvaguardia dell’integrità delle banconote in euro.

1.3.

La BCE sottolinea il proprio coinvolgimento attivo nella lotta contro la contraffazione. In particolare, la BCE elabora il disegno delle banconote e le caratteristiche di sicurezza per le banconote in euro che consentono al pubblico e agli esperti di distinguere le banconote autentiche da quelle falsificate e e costituiscono un deterrente per i falsari.

1.4.

Dal 2013 sono state introdotte gradualmente le banconote della serie Europa. Per preparare il lancio di banconote con migliorate caratteristiche di sicurezza, la BCE e le banche centrali nazionali dell’Eurosistema offrono un ampia gamma di informazioni ai produttori e ai fornitori di apparecchiature per le banconote, così come alle banche commerciali, ai dettaglianti e ad altri soggetti che utilizzano le attrezzature per le banconote o gestiscono contanti quotidianamente. Inoltre, la BCE offre programmi di formazione e materiale didattico per integrare la formazione delle categorie professionali che operano con il contante. Ancora, le informazioni sul disegno e sulle caratteristiche di sicurezza sono rese note al pubblico dopo il lancio di una nuova serie di banconote.

1.5.

Inoltre, la BCE analizza le nuove tipologie di contraffazione presso il proprio Centro di analisi della contraffazione (CAC) ed impiega le conoscenze acquisite per prestare consulenza in maniera più adeguata alle autorità di contrasto. Il CAC coordina la diffusione a tutte le parti interessate di tutti i dati tecnici e statistici conosciuti in merito agli euro contraffatti.

1.6.

Hardware e software per l’elaborazione di immagini digitali sono utilizzati in misura crescente a scopo di falsificazione. In risposta, il Central Bank Counterfeit Deterrence Group (Gruppo di banche centrali per la lotta alla contraffazione), di cui la BCE fa parte, supporta e utilizza tecnologie quali i sistemi di deterrenza alla contraffazione (counterfeit deterrence system), che impediscono di acquisire riprodurre immagini di banconote protette.

2.   Osservazioni specifiche

2.1.

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 della proposta di regolamento, la Commissione europea tiene conto delle pertinenti misure intraprese da altri organi competenti, in particolare la BCE ed Europol nell’attuazione del programma Pericles IV in collaborazione con gli Stati membri. La BCE incoraggia la Commissione a profittare appieno dell’esperienza della BCE nella formazione e nella divulgazione di informazioni sulle banconote in euro e la invita a prevedere il pieno coinvolgimento della BCE al riguardo.

2.2.

Inoltre, con riferimento all’efficiente cooperazione tra le parti interessate dal programma Pericles IV, la BCE ribadisce la propria opinione secondo cui sarebbe utile che la Commissione si tenesse in contatto e coinvolgesse la BCE ed Europol nella stesura dei programmi di lavoro da finanziare nell’ambito di tale programma, in particolare per effettuare l’esame congiunto delle iniziative al fine di evitare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni tra questo programma, altri programmi pertinenti e le iniziative di formazione della BCE (4). Tale cooperazione faciliterebbe altresì l’applicazione di una strategia comune contro la contraffazione dell’euro e la frode. Pertanto, l’articolo 10 della proposta di regolamento dovrebbe essere modificata nel senso di prevedere la consultazione preventiva delle principali parti coinvolte, inclusa la BCE e Europol, da parte della Commissione in relazione ai programmi di lavoro. È opportuno che la Commissione conceda alla BCE il tempo sufficiente per familiarizzare con la documentazione riguardante i programmi di lavoro stabiliti in base all’articolo 10 (5).

2.3.

L’articolo 12 della proposta di regolamento impone alla Commissione di presentare una relazione annuale in merito ai risultati del programma Pericles IV. L’articolo 13 prevede una valutazione intermedia durante l’attuazione del programma e una valutazione finale dopo l’attuazione programma. Mentre le conclusioni delle valutazioni, corredate delle osservazioni della Commissione, devono essere comunicate al Parlamento europeo, al Consiglio e alla BCE, le informazioni annuali devono essere comunicate esclusivamente al Parlamento europeo e al Consiglio. La BCE rileva inoltre che la comunicazione sulla valutazione intermedia del programma Pericles 2020 è stata presentata esclusivamente al Parlamento europeo e al Consiglio (6). La BCE sottolinea la necessità 1) di essere coinvolta regolarmente nella preparazione delle relazioni di valutazione durante il programma, per riflettere le misure da questa intraprese e il proprio coinvolgimento attivo nella lotta contro la contraffazione; 2) che la reazione dei soggetti che partecipano attivamente nelle relative misure al fianco della Commissione sia adeguatamente inclusa nelle relazioni di valutazione e nelle comunicazioni; e 3) di essere tenuta costantemente informata in futuro in merito al programma. Di conseguenza, la BCE raccomanda la modifica degli articoli 12, paragrafo 3, e 13, paragrafo 3 della proposta di regolamento al fine di assicurare che alla BCE siano fornite sia l’informazione annuale sui risultati del programma sia le valutazioni intermedie del programma.

2.4.

L’articolo 11 della proposta di regolamento prevede il conferimento di una delega alla Commissione, alla quale, in particolare, compete il potere di emanare atti delegati per elaborare le disposizioni di un quadro di sorveglianza e di valutazione in conformità all’articolo 12, paragrafo 2. La BCE rileva che tale potere è già previsto all’articolo 14 del regolamento (UE) 331/2014. Tuttavia, la BCE rileva altresì che l’articolo 133 del trattato richiede che la BCE sia consultata preventivamente all’adozione di misure necessarie per l’utilizzo dell’euro come moneta unica. Tale obbligo non è limitato alla proposta di regolamento, ma si applica anche agli atti delegati che intervengono nelle aree di competenza definite nell’atto legislativo di base. La BCE è consultata in merito alla proposta di regolamento conformemente all’articolo 133 del trattato e, di conseguenza, deve essere consultata prima dell’adozione di ogni atto delegato di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della proposta di regolamento giacché si tratta di misure di attuazione ai fini della salvaguardia dell’euro contro la contraffazione e, come tali, sono necessarie per l’utilizzo dell’euro come moneta unica. Nell’ambito dell’articolo 11, paragrafo 4, che impone alla Commissione di consultare gli esperti designati da ciascuno Stato membro prima di adottare un atto delegato, la BCE raccomanda alla Commissione di consultare formalmente anche la BCE.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 agosto 2018

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 369 final.

(2)  Regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2014 che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE (GU L 103, del 5.4.2014, pag. 1).

(3)  Cfr. il paragrafo 1 del parere CON/2006/35 della Banca centrale europea, del 5 luglio 2006, su richiesta del Consiglio dell’Unione europea in merito a due proposte di decisione del Consiglio relative al programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione, per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU C 163 del 14.7.2006, pag. 7) e il paragrafo 1.1 del parere CON/2012/17 della Banca centrale europea, del 2 marzo 2012, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») (GU C 137, del 12.5.2012, pag. 7). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(4)  Cfr. il paragrafo 8 del parere CON/2005/22 della Banca centrale europea, del 21 giugno 2005, su richiesta del Consiglio dell’Unione europea in merito a due proposte di decisione del Consiglio relative al programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU C 161 dell’1.7.2005, pag. 11), il paragrafo 2.2 del parere CON/2006/35 e il paragrafo 2.4 del parere CON/2012/17.

(5)  Cfr. il paragrafo 2.5 del parere CON/2012/17.

(6)  Cfr. considerando 6 della proposta di regolamento.


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