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Document 52018AB0012

Parere della Banca centrale europea, del 2 marzo 2018, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (CON/2018/12)

OJ C 120, 6.4.2018, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/2


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 marzo 2018

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico

(CON/2018/12)

(2018/C 120/03)

INTRODUZIONE E BASE GIURIDICA

In data 27 novembre 2017 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che incidono sul contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 5, del trattato e sugli specifici compiti conferiti alla BCE concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), di cui all’articolo 127, paragrafo 6, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La proposta di regolamento f parte di un pacchetto completo di proposte volte a rafforzare il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), composto dalle tre autorità europee di vigilanza (AEV) e dal CERS. La BCE è del parere che il CERS abbia giocato un ruolo centrale e di successo fin dal suo avvio con riferimento alla prevenzione o alla riduzione dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria nell’Unione che possono sorgere nel sistema finanziario (2).

Di conseguenza, la BCE appoggia il numero limitato di modifiche mirate al quadro della governance e operativo del CERS proposto dalla Commissione europea, che mira a rafforzare ulteriormente l’efficienza e l’efficacia del CERS e consentire a questi di adempiere in modo migliore al proprio mandato. Più specificamente, la BCE ritiene che le modifiche proposte al regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) siano necessarie al fine di rispecchiare adeguatamente l’istituzione del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) (4) e assicurare che il CERS sia in grado di svolgere la vigilanza macroprudenziale dell’intero sistema finanziario data la crescente importanza del finanziamento basato sul mercato, in particolare con la creazione dell’unione dei mercati dei capitali. La BCE e il CERS sono del parere che la BCE sia in una posizione favorevole per continuare a fornire supporto analitico, statistico, finanziario e amministrativo al CERS in conformità alle disposizioni in essere (5). Inoltre, la BCE continuerà a sostenere il CERS onde evitare duplicazioni, così profittando dei benefici derivanti dal ruolo della BCE nella valutazione del rischio e nell’analisi del settore bancario degli Stati membri che partecipano all’MVU.

In aggiunta, la BCE osserva che il regolamento (UE) n. 1092/2010 prevede che il CERS fornisca alle AEV le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, ma non disciplina lo scambio di informazioni tra CERS e autorità macroprudenziali negli Stati membri istituite successivamente alla sua costituzione nel 2010. In tale contesto, la BCE accoglierebbe favorevolmente una proposta normativa volta alla revisione del presente regime di condivisione delle informazioni di cui al regolamento (UE) n. 1092/2010. Una revisione del presente regime di condivisione delle informazioni consentirebbe al CERS di fornire alle autorità macroprudenziali nazionali i pertinenti dati di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro incarichi ai sensi della normativa nazionale, purché siano previste tutele sufficienti a garanzia della conformità al pertinente diritto dell’Unione. Inoltre, può ritenersi opportuno un chiarimento sul punto affinché i membri del CERS espressi dal SEBC e le autorità di vigilanza possano utilizzare le informazioni ricevute dal CERS per l’esercizio dei loro compiti di legge.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

1.   Il presidente del CERS

La proposta di regolamento prevede che il presidente della BCE presieda il CERS, così istituendo una corrispondenza permanente tra la carica di presidente della BCE e quella di presidente del CERS (6). Mentre il CERS sia rimasto autonomo, esso ha anche beneficiato molto della visibilità, indipendenza e reputazione della BCE (7). Come osservato in precedenza (8), le banche centrali giocano un ruolo importante nelle politiche macroprudenziali, data la loro responsabilità nel contribuire alla stabilità finanziaria e alle competenze analitiche in materia di economia reale, mercati finanziari e infrastrutture di mercato. Al riguardo, la BCE fornisce supporto analitico, statistico, amministrativo e logistico al CERS. Inoltre, è assicurata una stretta collaborazione a livello tecnico tra la BCE e il CERS attraverso la rappresentanza incrociata nel Comitato tecnico consultivo (CTC) del CERS e nel Comitato per la stabilità finanziaria della BCE. In questo contesto, l’attribuzione della presidenza del CERS al presidente della BCE ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010 sottolinea l’importanza del ruolo delle banche centrali per il funzionamento del CERS (9). Di conseguenza, la BCE appoggia la proposta della Commissione di collegare la presidenza del CERS alla presidenza della BCE.

2.   Organizzazione del CERS

2.1.   Procedura per la nomina del capo del segretariato del CERS

La proposta di regolamento stabilisce che, quando è consultato in merito alla nomina del capo del segretariato del CERS, a seguito di una procedura aperta e trasparente, il Consiglio generale valuta l’idoneità dei candidati per il posto di capo del segretariato del CERS e informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla procedura di consultazione (10). La BCE in generale appoggia la proposta di aumentare la visibilità del capo del segretariato del CERS e vorrebbe formulare alcune osservazioni specifiche relative al ruolo della BCE nell’assistenza al segretariato del CERS e al suo attuale ruolo nella procedura per la nomina del capo del segretariato del CERS. Il segretariato del CERS è assicurato dalla BCE, che dovrebbe mettere a disposizione, a tal fine, risorse umane e finanziarie sufficienti (11). Il capo del segretariato del CERS è nominato dalla BCE con il Consiglio generale del CERS che in veste consultiva (12).In questo contesto, la BCE ritiene che tale procedura, che conferisce al Consiglio generale del CERS, quando è consultato in merito alla nomina del capo del segretariato del CERS, l’incarico di valutare l’idoneità dei candidati, Consiglio generale dovrebbe far salva la responsabilità ultima della BCE in relazione alla nomina del capo del segretariato del CERS, nel pieno rispetto della procedura di consultazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio (13).

2.2.   I compiti del capo del segretariato del CERS

La proposta di regolamento prevede che il presidente del CERS e il Comitato direttivo possano conferire specifici incarichi al capo del segretariato del CERS. Essi includono, inter alia, la gestione quotidiana del segretariato del CERS, il coordinamento e la preparazione del lavoro e del processo decisionale del Consiglio generale e la preparazione della proposta di programma annuale del CERS e l’attuazione della stessa (14). La BCE accoglie favorevolmente tale chiarimento dei compiti che il capo del segretariato del CERS può svolgere. Da un punto di vista pratico, il capo del segretariato del CERS già svolge la maggior parte dei compiti elencati nella proposta di regolamento. Con riferimento alla preparazione della proposta di programma annuale del CERS, la BCE ritiene che il CERS dovrebbe mantenere la capacità di reagire in modo flessibile per fronteggiare possibili vulnerabilità del sistema finanziario, che possono richiedere una deviazione temporanea ed eccezionale dal programma di lavoro annuale, a seconda delle specifiche circostanze del caso.

2.3.   La rappresentanza esterna del CERS del capo del segretariato del CERS

La proposta di regolamento include la possibilità per il presidente del CERS di delegare i suoi compiti relativi alla rappresentanza esterna del CERS al capo del segretariato del CERS (15). La BCE in generale appoggia l’obiettivo della Commissione di aumentare la visibilità del capo del segretariato del CERS attraverso la delega di taluni compiti. Tuttavia, la BCE ritiene che la proposta di regolamento dovrebbe chiarire se il capo del segretariato del CERS possa anche rappresentare il CERS relativamente ai compiti di cui all’articolo 19, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010 in merito all’obbligo di rendicontazione e di presentare relazioni (16). Data l’importanza di assicurare la rendicontazione del CERS, la BCE è del parere che il presidente del CERS dovrebbe continuare a rappresentare il CERS esternamente con riferimento ai compiti di cui all’articolo 19, paragrafi 1, 4 e 5 del regolamento (UE) n. 1092/2010 e possa solo delegare tale rappresentanza esterna al vicepresidente del CERS.

2.4.   Modifiche relative all’istituzione dell’MVU

Al fine di tenere conto della creazione dell’Unione bancaria in generale e dell’istituzione dell’MVU in particolare, la proposta di regolamento include il presidente del consiglio di vigilanza della BCE tra i membri del Consiglio generale con diritto di voto (17), nel Comitato direttivo (18) e il suo rappresentante nel CTC (19). L’istituzione dell’Unione bancaria e le relative modifiche al quadro istituzionale per la vigilanza prudenziale degli enti creditizi a seguito dell’istituzione dell’MVU sono rilevanti per i compiti e le funzioni del CERS. Di conseguenza, la BCE accoglie favorevolmente le modifiche proposte dalla Commissione, che sono tendenzialmente conformi alle precedenti raccomandazioni fatte dalla BCE sul miglioramento della governance del CERS (20). La BCE osserva che la proposta di regolamento attribuisce diritti di voto al presidente del Consiglio di vigilanza nel Consiglio generale del CERS e fa sì che il presidente del Consiglio di vigilanza sia rappresentato nel Comitato direttivo del CERS. Nell’affrontare tali specifici aspetti, potrebbe tenersi debito conto della necessità di considerare attentamente la dimensione europea dell’MVU a fronte della necessità di assicurare un equilibrio appropriato tra i rappresentanti della vigilanza bancaria di quegli Stati membri che partecipano all’Unione bancaria e di quegli Stati che non vi partecipano aventi di diritto di voto e privi di diritto di voto.

2.5.   La partecipazione di autorità dei paesi terzi nel Consiglio generale del CERS

La Commissione propone di cancellare la disposizione di cui al regolamento (UE) n. 1092/2010 secondo cui la partecipazione ai lavori del CERS può essere aperta ai rappresentanti di alto livello delle autorità interessate dei paesi terzi, segnatamente dei paesi dello Spazio economico europeo. La loro partecipazione è strettamente limitata alle questioni di particolare rilevanza per tali paesi (21). Tale disposizione serve come base giuridica affinché il Consiglio generale del CERS possa invitare i rappresentanti di alto livello delle pertinenti autorità interessate dei paesi terzi e riconosce al CERS la facoltà di emanare disposizioni che specifichino la natura, l’ambito e gli aspetti procedurali del coinvolgimento di tali paesi terzi nei lavori del CERS (22). La BCE suggerisce di mantenere tale disposizione al fine di preservare la flessibilità necessaria affinché il CERS possa continuare a includere, se del caso, tali rappresentanti di alto livello delle pertinenti autorità dei paesi terzi interessati nei lavori del CERS.

3.   Segnalazioni e raccomandazioni del CERS

3.1.   La BCE come destinataria delle segnalazioni e delle raccomandazioni del CERS

La proposta di regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010 disponendo, tra l’altro che segnalazioni e raccomandazioni del CERS possano anche essere indirizzate alla BCE, in quanto autorità competente o designata negli Stati membri partecipanti all’MVU, in relazione ai compiti conferiti alla BCE in conformità all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 5, paragrafo 2, dal regolamento (UE) n. 1024/2013. La BCE accoglie favorevolmente il chiarimento relativo all’elenco di potenziali destinatari delle segnalazioni e raccomandazioni del CERS, che riconosce debitamente l’istituzione dell’Unione bancaria e le relative modifiche all’assetto istituzionale nel quadro normativo per la politica macroprudenziale (23).

3.2.   Trasmissione di segnalazioni e raccomandazioni del CERS al Parlamento europeo

La BCE in generale appoggia la proposta di trasmettere segnalazioni e raccomandazioni del CERS al Parlamento europeo (24). Tuttavia, la BCE intende sottolineare che tutti gli organismi devono assicurare una rigorosa riservatezza e il segreto professionale al fine di attenuare i potenziali rischi derivanti da una divulgazione prematura o indebita di informazioni in grado di influenzare il mercato e che possano compromettere la stabilità finanziaria nell’Unione. Qualsiasi ampliamento del numero di destinatari delle segnalazioni e raccomandazioni del CERS deve tenere pienamente conto di tali rischi, che emergono prima che tali segnalazioni e raccomandazioni del CERS siano comunicate al grande pubblico.

4.   Raccolta e scambio di informazioni

4.1.   Il coinvolgimento delle AEV in relazione alle richieste di informazioni disaggregate dalle banche centrali del SEBC

La BCE ritiene che la proposta di regolamento trarrebbe beneficio da un chiarimento relativo all’ambito di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1092/2010. Allo stato attuale, non è del tutto chiaro dal progetto di tale disposizione se anche le AEV debbano essere consultate quando il CERS richiede informazioni disaggregate dalle banche centrali del SEBC. La BCE non vede alcuna ragione per la quale le AEV dovrebbero essere coinvolte nella valutazione se la richiesta da parte del CERS di informazioni estranee alla vigilanza sia giustificata e opportuna. Di conseguenza, essa suggerisce di chiarire che le AEV debbano solo essere consultate qualora la richiesta del CERS attenga a informazioni disaggregate di vigilanza.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 marzo 2018.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 538 final.

(2)  Parere della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2015, sul riesame della finalità e l’organizzazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CON/2015/4) (GU C 192, 10.6.2015, pag. 1). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(3)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(4)  V. «ECB contribution to the European Commission’s consultation on the review of the EU macroprudential policy framework» (Contributo della BCE alla consultazione della Commissione europea sulla revisione del quadro delle politiche macroprudenziali dell’UE), dicembre 2016, (di seguito, il «contributo della BCE») disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu. V. anche pagina 4 dell’«ESRB response to the European Commission’s Consultation Document on the “Review of the EU Macro-prudential Policy Framework”» (Replica del CERS al documento di consultazione della Commissione europea sulla «revisione del quadro delle politiche macroprudenziali dell’UE»), 24 ottobre 2016, (di seguito, la «replica del CERS»), disponibile sul sito Internet del CERS all’indirizzo www.esrb.europa.eu.

(5)  V. pagine 9 e 10 del contributo della BCE e pagina 3 della replica del CERS.

(6)  V. l’articolo 1, numero 2, lettera a), della proposta di regolamento.

(7)  V. pagina 3 della replica del CERS.

(8)  V. pagina 9 del contributo della BCE.

(9)  V. il paragrafo 1.2 del parere CON/2015/4.

(10)  V. l’articolo 1, numero 1, lettera a), della proposta di regolamento.

(11)  V. il considerando 8 e l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).

(12)  V. l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1096/2010.

(13)  Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331, 15.12.2010, pag. 162).

(14)  V. l’articolo 1, numero 1, lettera b), della proposta di regolamento.

(15)  V. l’articolo 1, numero 2, lettera b), della proposta di regolamento.

(16)  V. ad esempio, l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010.

(17)  V. l’articolo 1, numero 3, lettera a), punto i), della proposta di regolamento.

(18)  V. l’articolo 1, numero 5, lettera a), punto i), della proposta di regolamento.

(19)  V. l’articolo 1, numero 7, lettera a), punto ii), della proposta di regolamento.

(20)  V. paragrafi 2.1, 2.2 e 5.1 del parere CON/2015/4; v. anche pagina 10 del contributo della BCE.

(21)  V. l’articolo 1, numero 4, della proposta di regolamento.

(22)  V. l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010.

(23)  V. pagina 2 del contributo della BCE.

(24)  V. l’articolo 1, numero 8, lettera b), della proposta di regolamento.


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