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Document 52017AB0046

Parere della Banca centrale europea, dell’8 novembre 2017, sulle modifiche al quadro dell’Unione per i requisiti patrimoniali degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BCE/2017/46)

OJ C 34, 31.1.2018, p. 5–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 34/5


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell’8 novembre 2017

sulle modifiche al quadro dell’Unione per i requisiti patrimoniali degli enti creditizi e delle imprese di investimento

(BCE/2017/46)

(2018/C 34/05)

Introduzione e base giuridica

Il 2 e il 20 febbraio 2017 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto, rispettivamente, dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo, richieste di parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1) (di seguito le «modifiche proposte al CRR»)

Il 17 e il 20 febbraio 2017 la BCE ha ricevuto, rispettivamente, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, richieste di parere in merito a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (2) (di seguito le «modifiche proposte alla CRD»)

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto le modifiche proposte del CRR e della CRD contengono disposizioni che incidono sui compiti della BCE in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato, nonché sul contributo del Sistema europeo di banche centrali ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti per quanto riguarda la stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La BCE appoggia il pacchetto di riforma bancaria della Commissione, che attuerà elementi importanti del programma globale di riforma della regolamentazione nella legislazione dell’Unione. Ci si attende che la proposta della Commissione rafforzi in modo sostanziale l’architettura normativa contribuendo così alla riduzione dei rischi nel settore bancario. Tali progressi nell’ambito della riduzione dei rischi apriranno la strada per progressi concomitanti e proporzionali per quanto riguarda la condivisione dei rischi.

Il presente parere riguarda questioni di particolare importanza per la BCE, che sono state suddivise in due sezioni: (1) modifiche al quadro di riferimento regolamentare e prudenziale esistente; e (2) attuazione delle norme di vigilanza convenute a livello internazionale.

1.   Modifiche al quadro di riferimento regolamentare e prudenziale esistente

1.1.   Affinamenti del secondo pilastro

1.1.1.

Le modifiche proposte in relazione all’attuazione dei requisiti del secondo pilastro del quadro di Basilea III (3) nella direttiva sui requisiti patrimoniali (4) (CRD) mirano a conseguire una maggiore convergenza della vigilanza nell’Unione definendo in maniera più chiara gli elementi della struttura patrimoniale e introducendo degli orientamenti di secondo pilastro in materia di fondi propri aggiuntivi, nonché inasprendo in modo significativo le condizioni a cui le autorità competenti possono esercitare i propri poteri di vigilanza in questo contesto.

1.1.2.

Mentre in linea generale la BCE sostiene la convergenza della vigilanza, la proposta di elaborare norme tecniche di regolamentazione in materia di requisiti di fondi propri aggiuntivi non è uno strumento adeguato per conseguire tale obiettivo.

Primo, i requisiti del secondo pilastro sono specifici per ente, il che richiede che le autorità competenti esercitino il giudizio di vigilanza. Fare solo affidamento sulle norme tecniche di regolamentazione dell’Autorità bancaria europea (ABE), o utilizzarle per parti degli elementi di rischio, non fornirebbe un approccio basato sul rischio specifico per ente che tenga in considerazione la diversità dei profili di rischio degli enti e pertanto impedirebbe alle autorità competenti di stare al passo con i rischi e gli sviluppi del settore.

Secondo, gli orientamenti dell’ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) (5) forniscono già una base comune per un’applicazione coerente dello SREP nell’Unione, che permette un adeguato grado di giudizio di vigilanza e può essere integrata facendo ricorso a verifiche inter pares dell’ABE. Nel corso degli ultimi anni la convergenza è migliorata in modo considerevole con l’applicazione di tali orientamenti (6) e l’attuazione della metodologia SREP della BCE, che è applicata in modo coerente in tutto il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) (7).

Tenuto conto di questi sviluppi positivi, la BCE è del parere che l’attuale quadro sia adeguato e che il mercato unico continuerà a beneficiare in termini di convergenza degli strumenti esistenti, possibilmente integrati dall’utilizzo ulteriore delle verifiche inter pares dell’EBA.

1.1.3.

Inoltre, le modifiche proposte alla CRD attribuiscono agli enti creditizi, e non alle autorità di vigilanza, il potere di decidere, entro determinati limiti, in merito alla composizione dei fondi propri detenuti al fine di soddisfare i requisiti di secondo pilastro ed escludono la possibilità di fissare dei requisiti di secondo pilastro tali da essere soddisfatti interamente con capitale primario di classe 1. La BCE ritiene che le autorità di vigilanza dovrebbero mantenere il potere di fissare un requisito di composizione per i fondi propri aggiuntivi e di richiedere che i requisiti di fondi propri aggiuntivi siano soddisfatti unicamente con capitale primario di classe 1. Da un punto di vista prudenziale, la crisi bancaria e i più recenti eventi di mercato hanno mostrato che possono sussistere delle difficoltà significative nel trattamento, ad esempio, degli strumenti aggiuntivi di classe 1, la cui capacità di assorbimento delle perdite non è così efficiente come quella del capitale primario di classe 1 e i cui costi pregiudicherebbero la redditività degli enti creditizi persino ulteriormente. In aggiunta, la prassi della BCE da quando ha assunto i proprio compiti di vigilanza prudenziale è stata di fissare requisiti di secondo pilastro da soddisfare con capitale primario di classe 1. Richiedendo che le riserve siano soddisfatte solo con capitale primario di classe 1, gli organi legislativi dell’Unione hanno stabilito la loro preferenza per il capitale di massima qualità. Una modifica in pratica implicherebbe una minore prevedibilità per gli enti creditizi e condizioni di disparità.

1.1.4.

Mentre l’introduzione di una base comune per l’imposizione di orientamenti in materia di capitale fornirà assistenza nella coerente attuazione di tali orientamenti in tutta l’Unione, la BCE ritiene che le modifiche proposte alla CRD dovrebbero riflettere in maniera più chiara l’esigenza di flessibilità nella determinazione degli orientamenti di secondo pilastro. In particolare, si dovrebbe tenere conto del rapporto tra la soglia della prova di stress e la determinazione degli orientamenti di secondo pilastro. Dato che le prove di stress prudenziali servono da punto di partenza per stabilire gli orientamenti di secondo pilastro, le modifiche proposte alla CRD, in linea con le attuali migliori prassi internazionali, dovrebbero altresì consentire alle autorità competenti di applicare una soglia fissa nelle prove di stress per tutti gli enti creditizi che può esser inferiore al requisito patrimoniale SREP complessivo (TSCR). La flessibilità di applicare una soglia fissa dovrebbe essere una possibilità permanente. Inoltre, l’utilizzo del TSCR dovrebbe essere calibrato secondo la metodologia applicata nelle prove di stress. Ad esempio, il ricorso alla soglia TSCR in uno scenario avverso richiede l’applicazione di un approccio di bilancio dinamico. Oltre a ciò, le modifiche proposte alla CRD dovrebbero includere una disposizione che preveda un riesame triennale.

1.1.5.

Inoltre, si dovrebbe chiarire ulteriormente il modo in cui gli orientamenti di secondo pilastro interagiscono con i requisiti combinati di riserva di capitale. In particolare, si dovrebbero evitare potenziali conflitti con l’obiettivo di policy della riserva di capitale anticiclica. Ciò include l’eliminazione del riferimento alle «fluttuazioni economiche cicliche» quale obiettivo di policy degli orientamenti di secondo pilastro. In aggiunta, anche se si dovrebbe evitare qualsiasi sovrapposizione tra gli orientamenti di secondo pilatro e i requisiti di secondo pilastro, è necessario che le modifiche proposte alla CRD chiariscano che, laddove una prova di stress identifichi ulteriori tipi di rischio di credito in una ipotetica situazione e questi rientrino nei requisiti di secondo pilastro, le autorità competenti conservano la capacità di applicare delle misure che affrontino tali rischi negli orientamenti di secondo pilastro.

1.1.6.

Le modifiche proposte alla CRD limitano i poteri delle autorità competenti di richiedere agli enti creditizi di fornire informazioni supplementari o più frequenti. Sebbene la BCE sostenga pienamente l’obiettivo sottostante di evitare la duplicazione delle segnalazioni e di ridurne i costi, la possibilità di richiedere dati granulari ad hoc è essenziale per valutare adeguatamente i profili di rischio degli enti creditizi, inter alia, ai fini dello SREP. Tali rischi sono difficili da individuare pienamente ex ante attraverso segnalazioni armonizzate, in particolare a causa del modo in cui si evolvono le attività e i rischi degli enti creditizi. Inoltre, le autorità competenti avranno sempre bisogno di raccogliere informazioni granulari aggiuntive al fine di valutare adeguatamente i punti di forza e le debolezze degli enti creditizi in relazione a specifiche classi di rischio o di attività, ad esempio in relazione a prestiti deteriorati. Pertanto, la BCE ritiene che tali limiti dovrebbero essere eliminati dalle modifiche proposte alla CRD.

1.1.7.

Le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a imporre requisiti di fondi propri ogniqualvolta il rischio di tasso di interesse sia una fonte significativa di preoccupazione e non solo qualora i rischi superino una determinata soglia prestabilita. Oltre a ciò, la proposta di incaricare l’ABE di specificare alcuni concetti al fine della revisione dell’esposizione degli enti creditizi al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione suggerisce un elenco esaustivo di circostanze in cui sono richieste misure di vigilanza quale conseguenza di potenziali variazioni dei tassi di interesse (8). La BCE ritiene che si dovrebbe attribuire maggiore flessibilità alle autorità competenti nell’imposizione delle misure di vigilanza.

1.1.8.

Le modifiche proposte alla CRD richiedono che le autorità competenti consultino le autorità di risoluzione prima dell’adozione di qualsiasi requisito di fondi propri aggiuntivo (9). Mentre la BCE concorda con l’obiettivo di conseguire un efficace coordinamento con le autorità di risoluzione, la proposta di formale consultazione delle autorità di risoluzione prima di fissare requisiti di fondi propri aggiuntivi o di fornire orientamenti come indicato nella CRD si dimostrerebbe indebitamente onerosa e ingiustificatamente formalistica nella pratica, senza migliorare la sostanza degli attuali meccanismi. Inoltre, l’esistente memorandum d’intesa tra la BCE e il Comitato di risoluzione unico (10), che è stato applicato per la prima volta nell’ambito dell’elaborazione delle decisioni SREP 2016, assicura già una cooperazione efficiente. Tenendo conto della natura non vincolante degli orientamenti in materia di capitale, la decisione di imporre tali orientamenti dovrebbe restare al di fuori del quadro delle decisioni congiunte e dovrebbe essere soggetto unicamente ad uno scambio di informazioni tra membri del collegio.

1.2.   Interazione di poteri micro e macroprudenziali

In linea generale la BCE è favorevole all’eliminazione del secondo pilastro dallo strumentario macroprudenziale, ma ribadisce la propria posizione secondo cui la rimozione dei requisiti di secondo pilastro non dovrebbe privare le autorità di strumenti sufficienti per svolgere il loro incarico e conseguire i loro obiettivi di policy (11). Di conseguenza, il parere favorevole della BCE alla proposta di eliminazione dei requisiti di secondo pilastro dallo strumentario macroprudenziale è subordinato alla condizione che lo strumentario sia ampliato e reso operativo. Un quadro macroprudenziale operativo ed effettivo è particolarmente importante in un’unione monetaria dove sono necessarie politiche macroprudenziali per far fronte agli squilibri specifici per paese o per settore, giocando un ruolo complementare chiave nell’affrontare l’eterogeneità dei cicli finanziari ed economici negli Stati membri e, in tal modo, aiutando a mantenere l’integrità del Mercato unico e a preservare la stabilità finanziaria. Al contempo, la revisione del quadro dovrebbe evitare di agevolare di tipo protezionistico suscettibili di aumentare il rischio di frammentazione del mercato e di ostacolare il consolidamento del sistema bancario.

Più in generale, la BCE ribadisce l’importanza di una revisione macroprudenziale approfondita, come evidenziato nell’ECB contribution to the European Commission’s consultation on the review of the Union’s macroprudential policy framework (Contributo della BCE alla consultazione della Commissione europea sulla revisione del quadro per la politica macroprudenziale dell’Unione). Nel frattempo, per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia operativa del quadro macroprudenziale, come minimo i due seguenti adeguamenti dell’attuale quadro sono richiesti in via prioritaria. In primo luogo, si dovrebbe revocare l’attuale gerarchia di successione del meccanismo di attivazione (cosiddetto «pecking order» o «ordine gerarchico»). L’attuale ordine gerarchico fornisce degli incentivi negativi per quanto riguarda la selezione degli strumenti e determina una tendenza all’inattività. Secondo, l’ampia varietà di procedure di notifica e attivazione per le misure macroprudenziali dovrebbe essere allineata, semplificata e armonizzata. Ciò comporterebbe, inter alia, l’istituzione di una procedura di attivazione unificata e semplificata per l’utilizzo degli strumenti macroprudenziali di cui all’articolo 458 del regolamento sui requisiti patrimoniali (12) (CRR) e l’armonizzazione delle procedure di attivazione per le diverse riserve di capitale in modo tale da consentire alle autorità macroprudenziali di agire in maniera efficiente, efficace e tempestiva. A tal proposito, le modifiche alle norme relative alla riserva degli enti a rilevanza sistemica e alla riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dovrebbero altresì essere considerate al fine di chiarire l’obiettivo delle politiche relative a tali riserve, così da eliminare sovrapposizioni e incrementare l’efficacia del loro utilizzo da parte delle autorità. Terzo, la procedura di cui all’articolo 136, paragrafo 3, della CRD, dovrebbe essere allineata in modo tale che ogni autorità designata valuti l’appropriato coefficiente di riserva di capitale anticiclica su base trimestrale, ma determini o ridetermini il coefficiente solo se vi è una variazione nell’intensità dei rischi sistemici ciclici. In questo contesto, si dovrebbero modificare altresì le procedure per la notifica del coefficiente di riserva anticiclica richiedendo alle autorità designate degli Stati membri partecipanti al MVU anche di notificare alla BCE le informazioni specificate ai punti da a) a g) dell’articolo 136, paragrafo 7, della CRD. Infine, la BCE ritiene di importanza fondamentale che il quadro di politica macroprudenziale sia riesaminato ad intervalli regolari, tenendo conto degli sviluppi del quadro analitico, nonché dell’esperienza pratica nell’attuazione della politica. Al riguardo, si dovrebbe introdurre anche una disposizione per la revisione complessiva del quadro macroprudenziale entro i prossimi tre anni, comprendente anche l’ambito di applicazione e l’adeguatezza dello strumentario.

1.3.   Deroga transfrontaliera per i requisiti prudenziali

1.3.1.

La BCE in linea generale sostiene l’introduzione della possibilità per un’autorità competente di derogare all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale per una filiazione avente la sede centrale in uno Stato membro diverso da quello dell’impresa madre, che è coerente con l’istituzione del MVU e l’unione bancaria.

1.3.2.

Le tutele prudenziali aggiuntive e le modifiche tecniche potrebbero rispondere ad ogni potenziale preoccupazione per la stabilità finanziaria derivante dall’applicazione di questo meccanismo di deroga dell’unione bancaria, che è ancora in via di completamento. In particolare, affinché le filiazioni possano beneficiare della deroga, le seguenti due precondizioni aggiuntive potrebbero essere introdotte: (a) le filiazioni idonee alla deroga non devono superare da sole una certa soglia, ad esempio le soglie di significatività stabilite nell’SSMR; e (b) la deroga dovrebbe essere soggetta a un tetto del 75 %, ad esempio il requisito minimo di fondi propri potrebbe essere ridotto al più dall’8 % al 6 % dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio A questo contesto, la garanzia sarebbe necessaria solo in relazione all’importo dei requisiti di fondi propri effettivamente oggetto di deroga. Inoltre, la BCE raccomanda di riesaminare tali condizioni tre anni dopo la loro entrata in vigore e di prestare particolare attenzione alla possibilità di abbassare ulteriormente il tetto alla luce degli sviluppi dell’unione bancaria.

1.3.3.

Le modifiche proposte alla CRR dovrebbero chiarire inoltre che una garanzia di un’impresa madre in favore di una filiazione deve trovare adeguato riscontro nei requisiti prudenziali per il rischio di credito applicabili a tale impresa madre. In particolare, l’impresa madre dovrebbe avere il 100 % dei diritti di voto della filiazione.

1.3.4.

Infine, dovrebbero essere previste disposizioni transitorie appropriate per l’attuazione della deroga in materia di capitali transfrontalieri, tenendo conto il programmato piano di sviluppo dell’Unione bancaria illustrato nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul completamento dell’Unione bancaria (13) (di seguito, la «comunicazione sul completamento dell’Unione bancaria»).

1.4.   Attuazione dello standard internazionale di rendicontazione finanziaria 9 (IFRS 9)

Le modifiche proposte al CRR prevedono un periodo di applicazione graduale per gli accantonamenti per perdite attese sui crediti secondo l’IFRS 9 (14) per attenuare l’impatto dell’IFRS 9 sul capitale primario di classe 1 regolamentare degli enti creditizi (15). La BCE raccomanda che il periodo per le misure transitorie per l’IFRS 9 inizi il 1o gennaio 2018 con un’introduzione graduale lineare (16). In questo contesto, si incoraggia la presidenza del Consiglio ad accelerare la legislazione di attuazione delle disposizioni transitorie per l’IFRS 9.

Inoltre, sarebbe preferibile applicare solo l’introduzione graduale alla riduzione iniziale del capitale primario di classe 1 al 1o gennaio 2018 (approccio statico) e non agli importi delle perdite attese calcolate in base all’IFRS 9 alla data di segnalazione rilevante nel periodo transitorio (approccio dinamico), in quanto quest’ultimo approccio ritarderebbe effettivamente l’applicazione dell’IFRS 9 (17).

Al fine di evitare la doppia contabilizzazione degli importi aggiunti al capitale primario di classe 1, la BCE raccomanda di apportare delle correzioni durante il periodo transitorio a tutte le parti del CRR che presuppongono che il capitale primario di classe 1 sia ridotto, ossia per le integrazioni al capitale di classe 2, per gli importi delle attività fiscali differite non dedotti e per le riduzioni nei valori di esposizione per il metodo standardizzato al rischio di credito, il coefficiente di leva finanziaria e il quadro in materia di grandi esposizioni.

Le misure transitorie dovrebbero essere obbligatorie per tutti gli enti; altrimenti gli enti che decidono di rinunciare potrebbero indurre gli altri enti ad anticipare anch’essi, e ciò contrasterebbe con l’obiettivo stesso di attribuire più tempo per adattarsi alla riduzione iniziale del capitale primario di classe 1 nel passaggio all’IFRS 9.

1.5.   Deduzioni e aggiustamenti supplementari al capitale primario di classe 1

La BCE accoglie favorevolmente il chiarimento della Commissione sull’ambito dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera d), della CRD e l’articolo 16, paragrafo 2, lettera d), dell’SSMR come illustrato nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul Meccanismo di vigilanza unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 (di seguito, la «relazione sull’MVU) (18) e, in particolare, la conferma che alle le autorità competenti possono richiedere a un ente creditizio di introdurre i seguenti aggiustamenti (deduzioni, filtri e misure simili) ai calcoli dei fondi propri ove il trattamento contabile applicato dall’ente creditizio non sia considerato prudente dal punto di vista della vigilanza. La BCE è dell’avviso che un tale chiarimento dovrebbe essere direttamente incluso nel testo della CRD per garantire la certezza del diritto.

1.6.   Impresa madre nell’UE intermedia

La BCE accoglie favorevolmente l’obbligo di istituire imprese madri nell’EU intermedie per i gruppi bancari di paese terzo con due o più enti nell’Unione, a condizione che siano soddisfatti alcuni criteri o siano superate delle soglie (19), in quanto questo consentirà all’autorità di vigilanza su base consolidata di valute i rischi e la solidità finanziaria dell’intero gruppo bancario nell’Unione e di applicare requisiti prudenziali su base consolidata.

Tuttavia, è necessario chiarire ulteriormente alcuni aspetti delle modifiche proposte alla CRD per evitare arbitraggi regolamentari. Primo, l’obbligo dovrebbe applicarsi sia agli enti creditizi sia alle succursali di paese terzo (ossia anche nei casi in cui le operazioni nell’Unione del gruppo di paese terzo sono effettuate, parzialmente o esclusivamente, attraverso succursali). Secondo, una volta istituita l’impresa madre nell’UE intermedia, si dovrebbe prevedere l’obbligo che le succursali esistenti del medesimo gruppo bancario di paese terzo che superano determinate soglie siano ristabilite quali succursali di un ente creditizio autorizzato nell’Unione per evitare possibilità di arbitraggio regolamentare, dato che la vigilanza delle succursali di paese terzo non è armonizzata. È altresì importante, nel lungo periodo, armonizzare il quadro regolamentare e di vigilanza relativo alle succursali di paesi terzi nell’Unione. Terzo, se l’impresa madre nell’UE intermedia è istituita come società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o ente creditizio, si dovrebbe assicurare che il quadro che definisce la vigilanza su base consolidata non conduca ad un esito che non sia adeguato e che possa compromettere l’esercizio efficiente ed effettivo della vigilanza da parte delle autorità competenti che vigilano sugli enti appartenenti al gruppo di paese terzo su base individuale. Di conseguenza, laddove l’impresa madre nell’UE intermedia sia istituita come ente creditizio e per garantire la parità di trattamento, si dovrebbe valutare l’introduzione di un criterio analogo a quello previsto dall’articolo 111, paragrafo 5, della CRD, che attualmente si applica alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista. Inoltre, si dovrebbe chiarire l’ambito di applicazione e il processo connesso all’attuazione dell’articolo 111, paragrafo 5, della CRD. Quarto, nel caso di conflitto tra la normativa di un paese terzo e il requisito di un’unica impresa madre nell’UE intermedia, che potrebbe impedire o complicare indebitamente il rispetto di tale requisito, si dovrebbe valutare una deroga per attribuire alle autorità competenti, in circostanze eccezionali, la discrezionalità di consentire l’istituzione di due separate imprese madri nell’UE intermedie (o di permettere di ritagliare enti specifici dall’impresa madre nell’UE intermedia unica). In tal caso, le soglie per l’obbligo di impresa madre nell’UE intermedia dovrebbero essere applicate al livello dell’intero gruppo di paese terzo, prima che venga esercitato il potere discrezionale, affinché quest’ultimo non si traduca nell’elusione delle soglie applicabili per l’istituzione di un’impresa madre nell’UE intermedia, come previsto nelle modifiche proposte alla CRD.

1.7.   Proporzionalità nella segnalazione

Per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione degli enti di minori dimensioni la BCE in genere favorisce un approccio proporzionato. In alcuni casi, gli enti di minori dimensioni dovrebbero essere soggetti ad obblighi di segnalazione semplificati a seconda della loro dimensione, complessità e rischiosità.

La proposta di riduzione della frequenza delle segnalazioni regolamentari (20) da parte degli enti creditizi di piccole dimensioni impedisce alla autorità competenti di vigilare adeguatamente su tali enti (21). Le segnalazioni regolamentari sono altamente rilevanti, in quanto rientrano tra le più importanti fonti di informazioni per l’attività ordinaria di vigilanza sugli enti di minori dimensioni. La disponibilità di adeguate informazioni consente alle autorità competenti di adeguare l’intensità della loro attività di vigilanza in relazione a tali enti. Inoltre, benché una riduzione della frequenza della segnalazione riduca i costi di conformità per gli enti creditizi di minori dimensioni dal punto di vista delle risorse umane, è improbabile che essa risulti meno onerosa dal punto di vista informatico poiché gli enti di minori dimensioni avrebbero comunque bisogno di approntare un adeguato sistema informatico e la maggior parte di tali costi è già stata sostenuta.

Anziché ridurre la frequenza delle segnalazioni regolamentari la BCE suggerisce di modificare l’ambito della segnalazione per gli enti di minori dimensioni, una volta che l’ABE abbia valutato l’impatto finanziario sugli enti creditizi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (22) della Commissione in termini di costi di conformità e di benefici di vigilanza (23).

L’applicazione coerente del principio di proporzionalità dovrebbe essere riconosciuta in modo più sistematico in tutto il CRR. Casi specifici dovrebbero essere identificati dove un trattamento più proporzionato potrebbe ridurre i costi di conformità senza compromettere il regime di vigilanza prudenziale. Un approccio più proporzionato potrebbe anche essere previsto, in particolare, nelle aree della governance interna, del regime di onorabilità e professionalità, della remunerazione e delle informative.

1.8.   Restrizioni automatiche sulle distribuzioni

Per quanto concerne le modifiche proposte della CRD in relazione all’ammontare massimo distribuibile (AMD), la BCE accoglie con favore il chiarimento in merito alla struttura del capitale. Inoltre, la BCE propone che tutti gli utili di periodo/fine esercizio non ancora inclusi nel capitale primario di classe 1 (al netto delle distribuzioni già effettuate) vengano inclusi nell’AMD e non solo gli utili generati dopo l’ultima distribuzione. L’attenzione verso la distribuzione o il pagamento più recente limita gli utili che possono essere utilizzati per calcolare l’AMD. Gli enti creditizi hanno spesso date multiple di adozione delle decisioni sul pagamento di cedole, dividendi e bonus. Quanto più frequentemente un ente creditizio assume decisioni in merito ai o effettua i pagamenti di distribuzioni, tanto più breve è il periodo in cui si generano profitti e pertanto inferiore l’ammontare degli utili ammissibili per il calcolo dell’AMD. La restrizione non è giustificata se gli utili di periodo/fine esercizio generati ma non ancora inclusi nel capitale primario di classe 1 sono maggiori delle distribuzioni effettuate.

1.9.   Rischio di credito e rischio di controparte

1.9.1.

Mentre la legislazione di secondo livello ha chiarito in modo esauriente la modellizzazione in termini di rischio di credito, di mercato e operativo, tali specificità sono ancora assenti per quanto riguarda il rischio di controparte. La BCE raccomanda che il CRR sia modificato per richiedere all’ABE di elaborare norme tecniche di regolamentazione con specifici criteri di valutazione per il metodo dei modelli interni (internal model method, IMM) e per il metodo di aggiustamento della valutazione del credito (advanced credit valuation adjustment, A-CVA) Queste norme tecniche di regolamentazione dovrebbero definire con maggior dettaglio la valutazione di significatività delle modifiche e delle estensioni dei modelli sia per l’IMM che per l’A-CVA. Infine, si dovrebbe aggiungere una disposizione che imponga agli enti creditizi di ottenere l’approvazione da parte delle autorità competenti al fine di poter applicare l’approccio A-CVA.

1.9.2.

Gli enti creditizi che hanno già applicato l’IMM non fanno ricorso esclusivamente a tale metodo e utilizzano altri metodi (non interni) per calcolare alcune delle loro esposizioni. Ciò solleva la preoccupazione che un gran numero di enti creditizi possa non essere in grado di rispettare il requisito secondo cui l’IMM non deve essere applicato in combinazione con altri metodi. A tal fine, il CRR dovrebbe essere modificato per consentire agli enti creditizi di ottenere l’autorizzazione ad utilizzare l’IMM per il rischio di controparte su base parziale permanente, come possono fare per altre tipologie di rischio.

1.9.3.

Inoltre, le attuali norme del CRR per determinare il parametro di durata dovrebbero essere estese per coprire le esposizioni in derivati e in operazioni di finanziamento tramite titoli e le operazioni a termine aperto.

1.9.4.

La definizione del delta di vigilanza proposta dalla Commissione per il nuovo metodo standardizzato per misurare le esposizioni al rischio di controparte dovrebbe essere allineata con le norme matematicamente corrette del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB).

1.10.   Trattamento delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista

1.10.1.

La BCE è favorevole all’armonizzazione e al potenziamento della vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria miste. È importante che le azioni per la vigilanza su base consolidata possano essere indirizzate direttamente verso l’impresa madre di un gruppo bancario, indipendentemente dal fatto che si tratti di un ente creditizio o di una società di partecipazione. Al riguardo, l’obiettivo fondamentale di vigilanza è di assicurare che l’impresa madre eserciti la propria direzione e il proprio coordinamento nei confronti delle filiazioni in modo da far effettivamente progredire la vigilanza su base consolidata. In generale, il nuovo regime dovrebbe consentire di prendere sufficientemente in considerazione le particolari caratteristiche di una società di partecipazione finanziaria e di una società di partecipazione finanziaria mista, al fine di evitare ostacoli eccessivi al funzionamento del gruppo.

1.10.2.

Alcuni aspetti delle modifiche proposte alla CRD e al CRR trarrebbero beneficio da miglioramenti o chiarimenti. Ad esempio, è necessario chiarire come le modifiche proposte relative all’autorizzazione di società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria miste si rapportano alle regole esistenti in materia di vigilanza di partecipazioni qualificate. In aggiunta, le modifiche proposte alla CRD e al CRR non indicano con sufficiente chiarezza quali delle disposizioni attuali che fanno riferimento a un «ente creditizio» dovrebbero essere intese includere una società di partecipazione finanziaria e una società di partecipazione finanziaria mista ai fini della vigilanza su base consolidata. Ulteriori specificazioni sono altresì necessarie in relazione alle misure di vigilanza in corso che l’autorità di vigilanza su base consolidata può applicare a una società di partecipazione finanziaria e una società di partecipazione finanziaria mista.

1.10.3.

Inoltre, è necessario considerare l’effetto delle modifiche proposte sull’articolo 111 della CRD. Desta particolare preoccupazione il fatto che l’autorità di vigilanza su base consolidata possa avere sede in un ordinamento diverso da quello della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista. L’autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe quindi assicurare il rispetto dei requisiti su base consolidata da parte di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato membro differente. Le modifiche proposte alla CRD dovrebbero comprendere disposizioni che illustrino in modo più dettagliato come dare corso a una cooperazione transfrontaliera in un caso simile.

1.10.4.

Infine, le modifiche proposte alla CRD dovrebbero comprendere disposizioni che chiariscano il trattamento delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria miste in essere che ricadono nell’ambito applicativo di tali disposizioni.

1.11.   Vigilanza di grandi imprese di investimento transfrontaliere

Le imprese di investimento complesse e di grandi dimensioni assimilabili a quelle bancarie che forniscono servizi d’investimento incidenti sul loro bilancio, in particolare quelle con operazioni transfrontaliere, possono determinare rischi più elevati per la stabilità finanziaria e un rischio più elevato di effetti di propagazione sulle altre banche. La BCE ritiene che la vigilanza consolidata e individuale delle grandi imprese di investimento transfrontaliere assimilabili a quelle bancarie nell’Unione meriterebbero, per assicurare standard di vigilanza, prudenti e coerenti, proporzionati ai rischi posti da queste imprese. Una delle possibili opzioni sarebbe quella di modificare la CRD e la CRR al fine di assicurare che le imprese di investimento transfrontaliere di grandi dimensioni siano considerate quali enti creditizi (24). Ciò sarebbe importante per le imprese di investimento che svolgono frequentemente attività assimilabili a quelle delle banche. Per imprese di investimento che non ricadono in tale categoria, dovrebbe essere mantenuta la presente disparità di trattamento rispecchiata nella disciplina nazionale.

1.12.   Poteri nazionali

1.12.1.

Il regolamento sull’MVU attribuisce alla BCE compiti specifici in relazione alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi, nell’ottica di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizia e alla stabilità del sistema finanziario. Tali compiti sono svolti nel pieno rispetto dell’unità e dell’integrità del mercato interno e della parità di trattamento degli enti creditizi, e con l’intento di impedire l’arbitraggio regolamentare (25). A tal fine, la BCE deve applicare tutto il pertinente diritto dell’Unione e se tale diritto è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento delle direttive (26), in particolare la CRD e la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie (27) (BRRD). Tuttavia, alcuni poteri di vigilanza non sono specificatamente menzionati nel diritto dell’Unione e le differenze nelle legislazioni nazionali comportano asimmetrie nei poteri di vigilanza della BCE negli Stati membri partecipanti.

1.12.2.

In proposito la BCE ha già esaminato l’ambito e l’estensione dei poteri di vigilanza esistenti e ha elaborato un metodo per assicurare una coerente interpretazione dei poteri della BCE. Nonostante tale chiarimento delle competenze della BCE, attribuire a tali poteri di vigilanza esistenti una base giuridica comune nel diritto dell’Unione determinerebbe l’obbligo di una loro trasposizione e aiuterebbe a chiarire se un potere specifico attribuito in base al diritto nazionale rientra nella spera di competenza di un compito specifico attribuito alla BCE. Inoltre, favorirebbe la parità di trattamento nella vigilanza bancaria dell’Unione attraverso l’armonizzazione dei poteri di vigilanza delle autorità competenti. A tal fine, il diritto dell’Unione dovrebbe comprendere un chiaro riferimento a poteri di vigilanza aggiuntivi in una serie di ambiti, per evitare incertezza giuridica in relazione ai poteri diretti di vigilanza della BCE e per assicurare la parità di trattamento con riguardo ai poteri di vigilanza in tutta l’unione bancaria. Questi ambiti riguardano principalmente acquisizioni in paesi terzi, fusioni, trasferimenti di azioni o altre decisioni strategiche, modifica degli statuti degli enti creditizi e dei loro patti parasociali in merito all’esercizio dei diritti di voto, erogazione del credito a parti correlate, esternalizzazione di attività da parte di enti creditizi, poteri di vigilanza relativi ai revisori esterni e poteri aggiuntivi connessi all‘autorizzazione degli enti creditizi.

1.13.   Valutazione dei requisiti di onorabilità e professionalità e personale che riveste ruoli chiave

1.13.1.

Attualmente, la CRD non stabilisce dei requisiti per la procedura che devono seguire le autorità competenti quando effettuano valutazioni dei componenti degli organi di gestione. Di conseguenza, le prassi nazionali differiscono notevolmente per quanto riguarda la tempistica della valutazione, le scadenze e il fatto che la valutazione avvenga prima o immediatamente dopo l’incarico. La BCE raccomanda di modificare il diritto dell’Unione per armonizzare ulteriormente le procedure per la valutazione dei requisiti di onorabilità e professionalità.

1.13.2.

Il personale che riveste ruoli chiave ha un impatto importante nella gestione giornaliera degli enti creditizie e nella loro complessiva struttura di governance. La BCE raccomanda che il diritto dell’Unione venga modificato per includere una definizione di personale che riveste ruoli chiave e per chiarire la definizione di alta dirigenza. Inoltre, al fine di armonizzare gli approcci nazionali si dovrebbe introdurre una disposizione relativa ai poteri delle autorità competenti nella valutazione del personale che riveste ruoli chiave in enti significativi.

1.14.   Scambio d’informazioni

L’attuale quadro di riferimento dell’Unione contiene pochi riferimenti specifici alla necessità di cooperazione tra le autorità competenti responsabili della vigilanza prudenziale e le autorità antiriciclaggio (28). Non vi sono neppure disposizioni espresse che regolano la cooperazione tra le autorità competenti responsabili della vigilanza prudenziale e le autorità responsabili dell’applicazione delle norme sulla separazione strutturale. La BCE propone che le disposizioni della CRD sullo scambio di informazioni riservate vengano modificate per regolare espressamente la cooperazione con queste diverse autorità.

1.15.   Attuazione e sistema sanzionatorio

L’elenco delle violazioni soggette a sanzioni ai sensi della CRD non comprende una serie di importanti violazioni, quali i requisiti di patrimoniali di primo pilastro, i regolamenti e le decisioni di vigilanza emessi da un’autorità competente, l’obbligo di autorizzazione preventiva e gli obblighi di notifica all’autorità competente. Gli Stati membri hanno pertanto discrezionalità nel decidere se attribuire alle autorità competenti il potere di imporre sanzioni amministrative in tali casi. Questo approccio può condurre a incoerenze tra gli Stati membri e pregiudicare l’attuazione effettiva dei requisiti prudenziali. Per far fronte a ciò, la BCE propone di espandere l’elenco delle violazioni soggette a sanzione.

1.16.   Opzioni e facoltà discrezionali

1.16.1.

L’esistenza di opzioni e facoltà discrezionali nella regolamentazione prudenziale impedisce la realizzazione di un codice unico a livello di Unione e aggiunge un livello ulteriore di complessità e costi, mentre lascia spazio alla possibilità di arbitraggio regolamentare. In particolare le opzioni per gli Stati membri creano degli ostacoli all’efficiente funzionamento dell’MVU che deve tenere conto di differenti regolamentazioni e prassi negli Stati membri partecipanti. L’esercizio concorrente e divergente di tali opzioni da luogo a un mosaico regolamentare che può ostacolare il regolare funzionamento della vigilanza della BCE negli Stati membri partecipanti e per quanto riguarda le esposizioni relative a paesi terzi.

1.16.2.

In alcuni casi, queste divergenze incidono altresì sui poteri di vigilanza. Pertanto tali opzioni prive di garanzia e facoltà discrezionali, che non sono giustificate sotto il profilo prudenziale, dovrebbero essere armonizzate già nella legislazione di primo livello. Analogamente, l’introduzione di nuove opzioni e facoltà discrezionali dovrebbe essere scoraggiata, come è il caso, ad esempio, nelle modifiche proposte al CRR, nell’ambito degli investimenti in strumenti di capitale nei fondi.

1.17.   Requisiti di fondi propri per le esposizioni verso le controparti centrali (CCP)

La BCE è favorevole all’introduzione di un periodo predefinito di esenzione nelle modifiche proposte al CRR per quanto riguarda i requisiti di fondi propri per le esposizioni verso CCP. Questo periodo predefinito dovrebbe consentire agli enti di prendere in esame una CCP di un paese terzo che abbia fatto domanda di riconoscimento come CCP a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (29). Tale periodo di esenzione è importante per fornire agli enti certezza giuridica per quanto riguarda il trattamento delle loro esposizioni per un orizzonte temporale rilevante. Ciononostante, la BCE ritiene che fornire un periodo massimo di esenzione di cinque anni dopo la data di presentazione di una domanda di riconoscimento (qualora la Commissione non abbia ancora adottato un atto di esecuzione) potrebbe essere considerato eccessivo alla luce delle possibili implicazioni di stabilità finanziaria derivanti da esposizioni verso CCP di paesi terzi non riconosciute. La BCE suggerisce pertanto di istituire un periodo massimo di esenzione più breve per le esposizioni verso CCP di paesi terzi che non sono ancora state riconosciute ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012.

2.   Attuazione delle norme di vigilanza convenute a livello internazionale

La BCE accoglie con favore l’attuazione delle norme di vigilanza convenute a livello internazionale nel diritto dell’Unione. Data l’interconnessione del sistema finanziario globale, sono necessarie norme globali per assicurare la comparabilità e la parità di trattamento.

2.1.   Coefficiente di leva finanziaria

2.1.1.

La BCE sostiene l’introduzione di un requisito relativo al coefficiente di leva finanziaria nel diritto dell’Unione e la sua calibratura al 3 %, che è in linea con le norme elaborate dal CBVB e le raccomandazioni dell’ABE (30). La BCE raccomanda che l’attuazione dettagliata degli standard relativi al coefficiente di leva finanziaria nell’Unione tenga debitamente conto dell’esito del corrente dibattito internazionale, specialmente nel CBVB, così come di ogni altro sviluppo a livello internazionale.

2.1.2.

La modifica proposta al CRR elimina l’attuale potere discrezionale delle autorità competenti di esonerare dalla misura dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni infragruppo già esonerate dalle ponderazioni di rischio e le esposizioni derivanti dal trasferimento (passing-through) del risparmio regolamentato (31) e introduce invece esenzioni automaticheper queste esposizioni (32). La BCE è dell’avviso che tali enti creditizi dovrebbero avere la possibilità di escludere dette esposizioni dal coefficiente di leva finanziaria solo previa approvazione delle autorità competenti, a seguito di una valutazione dei sottostanti rischi relativi alla leva come accade attualmente nel diritto dell’Unione. In relazione a enti significativi nell’MVU la valutazione si basa sulla Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (33).

2.1.3.

Qualora l’esenzione delle esposizioni derivanti dai crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (34) debba essere mantenuta essa dovrebbe limitarsi a quanto necessario, nella misura in cui ciò appaia giustificato da esigenze a livello dell’Unione piuttosto che delle preferenze nazionali, poiché essa costituisce una deviazione dalle norme del CBVB. Anche l’esenzione automatica delle esposizioni derivanti da prestiti agevolati dalla misura dell’esposizione (35) si discosta e contrasta con la ratio del coefficiente di leva finanziaria come misura non basata sul rischio. Oltre a ciò, questa esenzione automatica non è in linea con le raccomandazioni dell’ABE e impedisce un’efficiente confronto dei coefficienti di leva finanziaria sul mercato. Infine, la formulazione di diverse esenzioni, che sono spesso poco chiare per quanto riguarda le condizioni da rispettare, può permettere agli enti di interpretare le esenzioni in modi differenti, con la possibile conseguenza che le esenzioni ricevano un’applicazione più ampia e non siano indirizzate a casi molto specifici.

2.1.4.

La BCE sostiene l’introduzione di un coefficiente di leva finanziaria addizionale specificatamente per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIIs), che dovrebbe essere basato sulle norme internazionali relative alla configurazione e alla calibrazione di tali requisiti una volta finalizzate. I requisiti addizionali per i G-SIIs dovrebbero riflettere la loro rilevanza sistemica e fornire la capacità di assorbimento aggiuntiva necessaria ad assicurare la protezione supplementare contro il loro potenziale fallimento.

2.1.5.

Le modifiche proposte al CRR prevedono altresì la compensazione del margine iniziale in caso di esposizioni in derivati relative a compensazioni dei clienti, il che costituisce un altro elemento che si discosta dalle norme del CBVB. Il trattamento del margine iniziale per queste operazioni è una questione delicata, ciò è attualmente oggetto di revisione a livello internazionale. L’attuazione nell’Unione dovrebbe riflettere le conclusioni di tale revisione una volta completata (36).

2.1.6.

Le modifiche proposte alla CRR mantengono l’attuale approccio per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria sulla base del bilancio al termine del trimestre (37). La BCE raccomanda di rivedere tale disposizione, tenendo conto dell’attuale dibattito internazionale relativo al periodo di riferimento per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria.

2.1.7.

La questione relativa al modo in cui trattare le riserve di banca centrale centrali ai fini del calcolo dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria è un altro tema delicato attualmente sotto esame a livello internazionale. L’attuazione del coefficiente di leva finanziaria ai sensi del diritto dell’Unione dovrebbe tenere conto delle conclusioni di tale esame una volta portato a termine.

2.1.8.

La BCE concorda con le raccomandazioni dell’ABE che le CCP non dovrebbero essere soggette ad un requisito relativo al coefficiente di leva finanziaria neanche nel caso in cui tali soggetti detengano un’autorizzazione all’attività bancaria in alcuni degli Stati membri. L’esenzione di tali CCP dal coefficiente di leva finanziaria si giustifica a causa delle specifiche tutele imposte sulle CCP dal regolamento (UE) n. 648/2012 e del fatto che le passività delle CCP, come i margini detenuti sotto forma di depositi, sono in gran parte raccolti ai fini della gestione del rischio piuttosto che per finanziare attività d’investimento.

2.2.   Coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR)

2.2.1.

Le modifiche proposte del CRR si discostano dalle norme del CBVB relative al trattamento delle attività liquide di qualità elevata di livello 1 applicando un fattore di finanziamento stabile richiesto (RSF) dello 0 % e non un fattore del 5 % (38). La BCE propone che un coefficiente di finanziamento stabile sia mantenuto per le attività liquide di qualità elevata di livello 1 (ad esclusione del contante e dei depositi presso le banche centrali, che dovrebbero essere soggetti ad un fattore di RSF dello 0 %), in quanto tali attività sono soggette a un rischio di prezzo su un orizzonte temporale di un anno, anche in mancanza di uno scenario di stress. L’introduzione del medesimo trattamento previsto per il coefficiente di copertura della liquidità non è opportuno tenuto conto della diversa tempistica delle due norme.

2.2.2.

Le proposte modifiche del CRR si discostano altresì delle norme del CBVB per quanto riguarda il trattamento del rischio di finanziamento futuro in contratti derivati (39). La BCE accoglie con favore l’incarico attribuito all’ABE di segnalare alla Commissione l’opportunità di adottare una misura più sensibile al rischio (40), dato che le norme del CBVB non sono sufficienti sensibili al rischio (41). Tuttavia, le proposte disposizioni transitorie contengono alcune lacune concettuali che lasciano spazio a possibilità di arbitraggio regolamentare e il cui impatto sugli enti creditizi non è ancora stato valutato. Di conseguenza, finché non sarà individuata una metodologia più adeguata, la BCE propone che il regime transitorio venga allineato con le norme del CBVB.

2.2.3.

Per quanto riguarda il trattamento delle operazioni di prestito garantite, le modifiche proposte al CRR applicano alle operazioni garantite e non garantite con controparti finanziarie con una durata residua di meno di sei mesi un fattore di RSF inferiore a quello previsto dalle norme del CBVB (42). Si dovrebbe intraprendere una revisione olistica dei fattori applicati a tutte le operazioni garantite comprese nel NSFR, basata su un’analisi approfondita, al fine di stabilire se i fattori per specifiche garanzie e scadenze sono calibrati adeguatamente. Fintanto che tale revisione non sarà effettuata, la BCE propone che vengano applicati i fattori di RSF previsti dalle norme del CBVB.

2.2.4.

Le modifiche proposte al CRR prevedono un’esenzione dal requisito di coefficiente netto di finanziamento stabile per le attività e le passività direttamente connesse a obbligazioni garantite generali che rispettano la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (43) e per le obbligazioni soft bullet e pass-through condizionali che soddisfano determinati criteri di attivazione di scadenza (44). La BCE sostiene la raccomandazione dell’ABE secondo cui solo le strutture di obbligazioni garantite pass-through finanziate pienamente debbano essere esonerate, dato che non pongono alcun rischio di finanziamento per la banca emittente (45). Per contro, la BCE propone che le altre obbligazioni garantite non siano esonerate dal coefficiente netto di finanziamento stabile in quanto tali obbligazioni, analogamente ad altre passività a lungo termine, comportano rischi di finanziamento significativi non attenuati dalle loro caratteristiche strutturali. Considerata l’importanza delle obbligazioni garantite nel finanziamento bancario, un’esenzione de facto della maggioranza delle obbligazioni garantite in essere comporterebbe una diluizione significativa degli standard prudenziali.

2.3.   Riesame approfondito del portafoglio di negoziazione

2.3.1.

La BCE accoglie con favore la proposta di attuazione nel diritto dell’Unione della nuova regola del CBVB sul rischio di mercato derivante dal riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (FRTB) (46). La BCE raccomanda che l’attuazione dettagliata della norma FRTB nell’Unione, in particolare le appropriate disposizioni transitorie, tengano debitamente conto dell’esito dell’attuale dibattito internazionale, specialmente al CBVB, così come di ogni altro sviluppo a livello internazionale. Inoltre il periodo di attuazione di due anni attualmente previsto può non essere sufficiente agli enti per dimostrare la loro conformità con i requisiti modello e alle autorità di vigilanza per valutare e approvare i modelli per il rischio di mercato. Ciò è dovuto al fatto che la specifica tecnica di una serie di importanti aspetti del metodo dei modelli interni sarà fornita tramite norme tecniche di regolamentazione che saranno disponibili solo ben dopo l’entrata in vigore delle proposte modifiche al CRR. Per questo motivo, sarebbe consigliabile estendere la fase di attuazione

2.3.2.

Il proposto regime transitorio che introduce una significativa ricalibrazione al ribasso (del 35 %) dei requisiti patrimoniali del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione per un periodo di tre anni, è causa di preoccupazione perché potrebbe condurre a requisiti di fondi propri per il rischio di mercato significativamente inferiori ai livelli attuali per particolari enti. Mentre un periodo transitorio può aiutare ad attutire l’impatto su requisiti patrimoniali degli enti creditizi, la BCE propone che la calibrazione transitoria sia eliminata gradualmente, secondo una tempistica prestabilita, e in combinazione con una soglia al fine di evitare che i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato scendano al di sotto dei livelli attuali.

Per quanto riguarda le modifiche supplementari al quadro dei rischi di mercato nella prospettiva di raggiungere una maggiore proporzionalità, la BCE ritiene che le modifiche proposte al CRR che consentono agli enti con portafogli di negoziazione di piccole dimensioni di utilizzare un metodo semplificato rappresentino un’integrazione adeguata, purché le soglie per l’applicazione siano mantenute ai livelli stabiliti nella proposta. Tuttavia, il proposto metodo standardizzato semplificato dovrebbe essere sufficientemente sensibile al rischio e dovrebbe condurre a requisiti patrimoniali adeguati rispetto ai nuovi metodi applicabili agli enti creditizi di maggiori dimensioni. Al tal fine, le future revisioni del CRR dovrebbero tener conto degli sviluppi pertinenti a livello di CBVB.

2.3.3.

Le modifiche proposte al CRR non incorporano alcuni elementi chiave delle norme del CBVB, come la specifica del test di assegnazione di profitti e perdite, direttamente nella legislazione di primo livello, lasciandoli a futuri atti legislativi delegati. La BCE propone che tali elementi siano direttamente inclusi nel CRR, lasciando solo le specifiche tecniche da attuare con norme tecniche.

2.3.4.

Le proposte modifiche al CRR accordano agli enti creditizi un significativo margine di libertà di modellizzazione, che potrebbe condurre a serie divergenze nelle prassi di vigilanza e nella modellizzazione del rischio. Per far fronte a ciò, la BCE propone che di incorporare nel CRR delle restrizioni alla modellizzazione elaborate quale parte del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione sulla base di studi comparativi.

2.3.5.

Diversamente dalle norme del CBVB, le modifiche proposte al CRR consentono agli enti creditizi di scegliere, senza alcuna restrizione, le unità di negoziazione per cui richiedono l’approvazione del modello interno e quelle per cui mantengono il modello standardizzato. Al fine di prevenire l’arbitraggio regolamentare, le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità, sulla base del metodo scelto dagli enti creditizi per unità di negoziazione comparabili, di decidere di includere le unità di negoziazione che ritengono debbano rientrare nell’ambito del metodo dei modelli interni.

Specifiche proposte redazionali formulate dal personale della BCE riguardo alle modifiche proposte di CRR e CRD o del quadro giuridico vigente sono indicate in un separato documento tecnico di lavoro accompagnate da note esplicative. Il documento tecnico di lavoro non è stato adottato dal Consiglio direttivo. Il documento tecnico di lavoro è disponibile in lingua inglese sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, l’8 novembre 2017.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 850 final.

(2)  COM(2016) 854 final.

(3)  Disponibile sul sito Internet della Banca per i regolamenti internazionali (BRI) all’indirizzo www.bis.org

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(5)  V. orientamento ABE/GL/2014/13 dell’Autorità bancaria europea, del 19 dicembre 2014, sulle procedure e le metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (supervisory review and evaluation process, SREP).

(6)  V. relazione dell’ABE sulla convergenza delle pratiche di vigilanza (EBA Report on the convergence of supervisory practices, EBA-Op-2016-11), 14 luglio 2016, disponibile sul sito Internet dell’ABE all’indirizzo www.eba.europa.eu

(7)  Sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287, 29.10.2013, pag. 63) (SSM Regulation, SSMR), la BCE effettua revisioni prudenziali e a tal fine ha elaborato una comune metodologia SREP (v. in particolare la Guida alla vigilanza bancaria della BCE del novembre 2014, disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu). Di conseguenza, la coerenza dei requisiti aggiuntivi per gli enti creditizi significativi è aumentata nettamente. In particolare, con riguardo agli enti creditizi significativi nell’ambito del MVU, la correlazione tra i punteggi e i requisiti patrimoniali SREP complessivi è aumentata dal 26 % prima del 2014 al 76 % nel 2016 (v. pagina 44 dell’opuscolo sulla metodologia SREP del MVU del 2016, disponibile sul sito Internet per la vigilanza bancaria della BCE all’indirizzo www.bankingsupervision.europa.eu).

(8)  V. il proposto nuovo articolo 98, paragrafo 5 bis, della CRD.

(9)  V. il proposto nuovo articolo 104 quater della CRD.

(10)  Memorandum d’intesa tra il Comitato di risoluzione unico e la Banca centrale europea in materia di cooperazione e scambio di informazioni (Memorandum of Understanding between the Single Resolution Board and the ECB on cooperation and information exchange) del 22 dicembre 2015, disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(11)  V. il contributo della BCE alla consultazione della Commissione europea sulla revisione del quadro delle politiche macroprudenziali dell’UE (12 dicembre 2016), disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu

(12)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, del 27.6.2013, pag. 1).

(13)  COM(2017) 592 final.

(14)  V. International Accounting Standards Board, IFRS 9 Financial Instruments (2014), disponibile all’indirizzo www.ifrs.org

(15)  V. il proposto nuovo articolo 473 bis del CRR.

(16)  In linea con il proposto nuovo paragrafo 96 bis del documento Basilea III, v. BCBS Standards on Regulatory treatment of accounting provisions – interim approach and transitional arrangements, marzo 2017, disponibile sul sito Internet della BRI all’indirizzo www.bis.org. In base a questo paragrafo le percentuali per ciascun anno sono determinate su base lineare.

(17)  V. il proposto nuovo articolo 473 bis del CRR.

(18)  COM(2017) 591 final.

(19)  V. il proposto nuovo articolo 21 ter della CRD.

(20)  V. i proposti nuovi articoli 99, paragrafo 4, 101, paragrafo 5, 394, paragrafo 3, e 430, paragrafo 1, del CRR.

(21)  Tale proposta inciderebbe su circa l’80 % di tutti gli enti meno significativi.

(22)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(23)  V. il proposto nuovo articolo 99, paragrafo 7, del CRR.

(24)  Cfr. comunicazione sul completamento dell’Unione bancaria, pag. 19 e relazione sull’MVU, pag. 8.

(25)  V. articolo 1, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU.

(26)  V. articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sull’MVU.

(27)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(28)  Né la CRD, né la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73), contengono disposizioni specifiche per una cooperazione di questo tipo.

(29)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(30)  Relazione sul requisito di coefficiente di leva finanziaria ai sensi dell’articolo 511 del CCR (n. EBA-Op-2016-13), del 3 agosto 2016, disponibile su sito Internet dell’ABE all’indirizzo www.eba.europa.eu

(31)  V. il proposto nuovo articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del CRR.

(32)  V. il proposto nuovo articolo 429 bis del CRR.

(33)  V. la guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (versione consolidata), novembre 2016, disponibile sul sito Internet di vigilanza bancaria della BCE all’indirizzo www.bankingsupervision.europa.eu.

(34)  V. il proposto nuovo articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera f), del CRR.

(35)  V. il proposto nuovo articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera e), del CRR.

(36)  V. documento di consultazione del CBVB: Revisions to the Basel III leverage ratio framework (revisione del quadro sul coefficiente di leva finanziaria Basilea III) del 25 aprile 2016, disponibile sul sito Internet della BRI all’indirizzo www.bis.org

(37)  V. il proposto nuovo articolo 429, paragrafo 2, della CRR in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

(38)  V. il proposto nuovo articolo 428, paragrafo 1, lettera a, del CRR e il paragrafo 37 del BCBS document Basel III: the NET stable funding ratio (documento di Basilea III del CBVB: il coefficiente netto di finanziamento stabile), ottobre 2014 (di seguito, il regime NSFR del CBVB), disponibile sul sito Internet della BRI all’indirizzo www.bis.org

(39)  V. i proposti nuovi articoli 428 duovicies, paragrafo 2, e 428 quinvicies, paragrafi 2, 3 e 4, del CRR.

(40)  V. il proposto articolo 510, paragrafi 4 e 5, del CRR.

(41)  V. contributo dell’Eurosistema al documento di consultazione della DG FISMA della Commissione europea in merito a ulteriori considerazioni per l’attuazione del coefficiente netto di finanziamento stabile nell’Unione europea (DG FISMA consultation paper on further considerations for the implementation of the NET stable funding ratio in the European Union) del 14 settembre 2016.

(42)  V. i nuovi articoli 428 vicies, lettera b), e 428 duovicies, paragrafo 1, lettere a) e b), del CRR e i paragrafi 38 e 39, lettera b), del regime NSFR del CBVB.

(43)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(44)  V. il proposto articolo 428 septies, paragrafo 2, lettere c) e d), del CRR.

(45)  V. Raccomandazione 6 della relazione dell’ABE sui requisiti di finanziamento stabile netto ai sensi dell’articolo 510 del CRR (EBA Op/2015/22) del 15 dicembre 2015, disponibile sul sito Internet dell’ABE all’indirizzo www.eba.europa.eu

(46)  Norme CBVB: Minimum capital requirements for market risk (Requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato), gennaio 2016, disponibile sul sito Internet della BRI all’indirizzo www.bis.org


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