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Document 52017AB0042

Parere della Banca centrale europea, dell’11 ottobre 2017, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l’obbligo di compensazione, la sospensione dell’obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (CON/2017/42)

OJ C 385, 15.11.2017, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 385/10


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell’11 ottobre 2017

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l’obbligo di compensazione, la sospensione dell’obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni

(CON/2017/42)

(2017/C 385/04)

Introduzione e base giuridica

In data 6 e 9 giugno 2017, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto rispettivamente dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo richieste di parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l’obbligo di compensazione, la sospensione dell’obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (1) (di seguito, la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che incidono sui compiti fondamentali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di definire e attuare la politica monetaria e di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento di cui al primo e al quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2, del trattato, sul contributo del SEBC alla buona conduzione delle politiche relative alla stabilità del sistema finanziario, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 5, del trattato e sugli specifici compiti conferiti alla BCE concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi, di cui all’articolo 127, paragrafo 6, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La BCE, in generale, sostiene l’iniziativa della Commissione di introdurre una serie di modifiche mirate al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per semplificare le norme applicabili ed eliminare oneri sproporzionati.

Osservazioni specifiche

1.   Esenzione per le operazioni di banca centrale

1.1.

L’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 esonera i membri del SEBC ma non le loro controparti dagli obblighi di segnalazione. Di conseguenza, ove un contratto derivato sia concluso con un membro del SEBC, è necessario che la controparte segnali i dettagli dell’operazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni. In questo contesto, può rilevarsi che le relative operazioni di banca centrale sono esentate dalla segnalazione ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Inoltre, le operazioni di banca centrale in esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria sono esentate dalla divulgazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

1.2.

La BCE nutre preoccupazioni in merito ai rischi che potrebbero emergere ove, a dispetto dei regimi di riservatezza applicati dalle controparti, le informazioni relative alle operazioni relative alle politiche del SEBC dovessero trapelare al pubblico e gli operatori di mercato potessero identificare le operazioni delle banche centrali nazionali del SEBC (BCN). In effetti, ciò potrebbe avere un impatto negativo sull’adempimento da parte delle BCN dei rispettivi compiti rispetto alle operazioni di banca centrale, in particolare nel campo della politica monetaria o delle operazioni in cambi, quando sia necessaria la riservatezza (6). Richiedere alle controparti dei membri del SEBC di segnalare tutti i dati relativi alle rispettive operazioni a repertori di dati sulle negoziazioni consegue l’effetto indesiderato di istituire un obbligo di segnalazione indiretta di operazioni di banca centrale, limitando così l’efficacia dell’esenzione concessa ai membri del SEBC. È importante, pertanto, che i registri dei membri del SEBC siano tutelati e che le segnalazioni basate sulle operazioni di banca centrale permangano efficaci (7).

1.3.

La BCE, pertanto, al fine di assicurare che le BCN continuino ad adempiere efficacemente ai propri compiti, ritiene sia importante che le operazioni di banca centrale siano interamente esentate dagli obblighi di segnalazione.

2.   Obbligo di segnalazione

2.1.

In merito alla proposta di modifica dell’articolo 9, paragrafo 1, la BCE prende atto dei risultati della valutazione d’impatto della Commissione e comprende la necessità di ridurre gli oneri di segnalazione per le piccole controparti non finanziarie. Al riguardo, la BCE valuta con favore la soluzione proposta dalla Commissione secondo la quale in particolari casi la responsabilità per la segnalazione dovrebbe essere assunta dalle controparti centrali (CCP), dalle controparti finanziarie, dalle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e dai gestori di fondi di investimento alternativo (8). La proposta sembra realizzare un buon compromesso tra l’esigenza di assicurare la completezza dei dati e ridurre al minimo gli oneri di segnalazione e, al tempo stesso, allineare la struttura degli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365.

2.2.

La proposta di regolamento introduce altresì un’esenzione dagli obblighi di segnalazione per le negoziazioni infragruppo che coinvolgono una controparte non finanziaria (9). La BCE nutre preoccupazioni in merito a tale proposta di modifica per le ragioni esposte ai paragrafi 2.2.1 e 2.2.3.

2.2.1.

Sulla base delle analisi dei dati esistenti, la conferma che un contratto derivato over-the-counter (OTC) è un’operazione infragruppo ai sensi dell’attuale quadro di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 (10) si rivela spesso inaffidabile, quando è oggetto di verifica incrociata con altre fonti di dati. Nel quadro di una qualità dei dati ancora in evoluzione, pertanto, l’esenzione incondizionata delle segnalazioni infragruppo per le controparti non finanziarie determina un rischio di arbitraggio regolamentare da parte degli operatori segnalanti.

2.2.2.

Le operazioni infragruppo che coinvolgono controparti non finanziarie sono esentate dalla costituzione di garanzie solo ove siano soddisfatte determinate condizioni e salva autorizzazione delle autorità competenti (11). La BCE nutre il timore che, ove tali condizioni non siano soddisfatte e le controparti si scambino garanzie per le loro operazioni infragruppo, in mancanza di obblighi di segnalazione, i rischi associati ai margini e alla prociclicità delle garanzie possano rimanere non monitorati. L’asimmetria spezzerebbe la complementarità tra la trasparenza e l’attenuazione del rischio che costituisce il fulcro dell’impianto ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012.

2.2.3.

L’esonero proposto può, potenzialmente, condurre a forme sofisticate di elusione degli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, in quanto le negoziazioni possono essere effettuate tramite filiazioni non finanziarie di gruppi finanziari più grandi. A causa dell’elevato tasso di partecipazione di controparti non finanziarie nelle operazioni in derivati su cambi, l’impatto della modifica potrebbe essere particolarmente rilevante per segnalazioni relative a derivati su valute.

2.3.

La BCE ritiene che l’obbligo delle controparti finanziarie di effettuare le segnalazioni per conto delle controparti non finanziarie (12) già affronta la problematica dell’eccessivo onere di segnalazione per le piccole controparti non finanziarie, anche in caso di negoziazioni infragruppo. Il costo marginale di segnalazioni supplementari per controparti non finanziarie che già dovrebbero essere dotate di appropriate infrastrutture IT dovrebbe essere trascurabile. La BCE raccomanda pertanto di non escludere dalle segnalazioni le negoziazioni infragruppo tra controparti finanziarie e controparti non finanziarie. Tra le negoziazioni infragruppo effettuate tra controparti non finanziarie, solo le negoziazioni concluse da piccole controparti non finanziarie che non determinano alcun rischio sistemico dovrebbero essere escluse. Alla luce di quanto precede la BCE raccomanda che le negoziazioni infragruppo tra controparti non finanziarie siano escluse dalle segnalazioni a condizione che tali controparti non finanziarie non siano soggette a un obbligo di compensazione. A corollario, le controparti non finanziarie che assoggettate a un obbligo di compensazione devono effettuare le segnalazioni per conto delle altre controparti non finanziarie in caso di negoziazioni infragruppo tra le stesse.

2.4.

La BCE rileva che le negoziazioni infragruppo che coinvolgono una controparte di un paese terzo per cui non opera una decisione di equivalenza della Commissione saranno ancora assoggettate a un obbligo di segnalazione e che, pertanto, l’attuale esonero (13) non si applica a tali negoziazioni.

2.5.

La BCE guarda con favore alla modifica dell’articolo 9, paragrafo 6. L’attuazione degli standard per l’identificazione delle controparti delle negoziazioni e dei titoli messa in atto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione (14) costituisce un passo fondamentale verso il miglioramento della qualità dei dati raccolti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Anche l’allineamento del regolamento (UE) n. 648/2012 con il regolamento (UE) 2015/2365 e il regolamento (UE) n. 600/2014 è importante per garantire la comparabilità ed assicurare una visione globale sulle strutture e le attività dei mercati finanziari.

3.   Modifiche intese a garantire la qualità dei dati

3.1.

La BCE ritiene le proposte di modifica dell’articolo 78 (15) e dell’articolo 81, paragrafo 5 (16), costituiscano notevoli passi avanti in quanto agevoleranno l’armonizzazione delle procedure e delle politiche dei repertori di dati sulle negoziazioni e delle condizioni alle quali essi possono fornire i dati alle autorità competenti.

3.2.

La BCE valuta positivamente anche l’incarico conferito all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) di predisporre una relazione sull’attuazione dell’obblighi di segnalazione ai sensi del nuovo articolo 85, paragrafo 3, lettera d) (17), e apprezzerebbe il coinvolgimento del SEBC nell’elaborazione della relazione per la Commissione ai sensi del nuovo articolo 85, paragrafo 3, lettera d).

4.   Rispetto da parte degli enti creditizi delle procedure per la gestione del rischio, degli esoneri infragruppo e dei requisiti patrimoniali

4.1.

La BCE appoggia la proposta di introdurre procedure di vigilanza per garantire la convalida iniziale e continuativa delle procedure di gestione del rischio che richiedono che lo scambio di garanzie sia effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione in relazione a contratti derivati OTC (18).

4.2.

La BCE prende atto che nel quadro dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013 (19), i compiti di assicurare che gli enti creditizi rispettino i requisiti in materia di gestione dei rischi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 riguardo alle procedure relative allo scambio di garanzie da effettuarsi in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione, compresi gli esoneri infragruppo (20), e il requisito in materia di fondi propri di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 di detenere un importo di capitale adeguato e proporzionato per gestire i rischi non coperti da un adeguato scambio di garanzie, hanno natura prudenziale e ricadono pertanto tra i compiti conferiti alla BCE dall’articolo 4, paragrafo 1, lettere e) e d), del regolamento (UE) n. 1024/2013.

5.   Trasparenza delle CCP

5.1.

La BCE appoggia la proposta che le CCP dovrebbero fornire ai loro partecipanti diretti uno strumento per simulare i loro requisiti in materia di margine iniziale e un quadro dettagliato delle caratteristiche dei modelli di margine iniziale utilizzati (21). Ciò aumenterà la trasparenza e la prevedibilità dei requisiti in materia di margine iniziale, migliorando così la comprensione da parte dei partecipanti diretti dei rischi e dei costi connessi alla partecipazione a una CCP.

5.2.

Inoltre, la BCE propone l’inclusione di strumenti di intervento macroprudenziale al fine di prevenire l’accumulo del rischio sistemico derivante specialmente da un’eccessiva leva finanziaria e di limitare ulteriormente la prociclicità di margini e scarti di garanzia. La BCE propone che i principi rilevanti per gli strumenti macroprudenziali siano stabiliti in un atto di livello 1. Gli strumenti di politica macroprudenziale dovrebbero essere applicati alle controparti a livello di operazione. In tal modo, tutte le operazioni rilevanti sarebbero toccate, incluse quelle effettuate da operatori non bancari, a prescindere dal fatto che tali operazioni siano state concluse sul mercato compensato a livello centrale, sul mercato non compensato a livello centrale o da controparti dell’Unione che compensano le proprie negoziazioni tramite una CCP di un paese terzo (22). I principi e i requisiti richiesti per tali strumenti macroprudenziali dovrebbero essere inclusi, se non nell’attuale proposta, allora alla prossima occasione, come la prossima revisione del regolamento (UE) n. 648/2012 nel 2020.

5.3.

Inoltre, come segnalato in una relazione recentemente pubblicata dal CERS sulla revisione del regolamento (UE) n. 648/2012 (23), la BCE ritiene che le CCP che operano nell’Unione dovrebbero essere obbligate a pubblicare informazioni a carattere quantitativo e qualitativo in conformità ai principi di informativa al pubblico del CPIM-IOSCO (24). Disporre di un fondamento giuridico più solido affinché le CCP pubblichino dati coerenti con tali principi aiuterebbe l’industria finanziaria e il grande pubblico a capire meglio il quadro complesso in cui le CCP operano.

6.   Classificazione delle società veicolo per la cartolarizzazione come controparti finanziarie

6.1.

La BCE prende atto che si propone di classificare le società veicolo per la cartolarizzazione (securitisation special purpose entities, SSPE) come controparti finanziarie (25). Tuttavia l’articolo 27 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione, instaura un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE)n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (26) propone di modificare il regolamento (UE) n. 648/2012 ed esentare dall’obbligo di compensazione le SSPE STS a condizione che il rischio di credito di controparte sia adeguatamente attenuato. La BCE ribadisce la posizione già espressa (27) che le SSPE STS dovrebbero essere integralmente esonerate sia dall’obbligo di compensazione che dal requisito normativo di fornire garanzie (28).

6.2.

Di conseguenza, la BCE sostiene le disposizioni dell’articolo 27 della proposta menzionato al paragrafo 6.1, incluso l’incarico per le autorità europee di vigilanza di sviluppare progetti di norme tecniche di regolamentazione specificando i criteri per stabilire quali modalità previste dalle obbligazioni garantite o dalle cartolarizzazioni permettano un’attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte da far adottare alla Commissione (29), come anche altre necessarie modifiche che esentano le SSPE STS sia dagli obblighi di compensazione che dagli obblighi di pagare il margine. Tale trattamento è necessario al fine di garantire condizioni uniformi con riferimento alle obbligazioni garantite idonee e può essere giustificato per motivi prudenziali in relazione alle SSPE STS.

7.   Modifiche alla metodologia di calcolo delle posizioni delle controparti nei contratti derivati OTC

La BCE nota che la proposta di introduzione di una metodologia di calcolo delle posizioni nei contratti derivati OTC utile a determinare se una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria è soggetta all’obbligo di compensazione, che si basa su dati di fine periodo al posto della media mobile nei contratti derivati OTC a trenta giorni lavorativi (30), può creare un incentivo per «operazioni cosmetiche» miranti ad eludere l’obbligo di compensazione. La BCE propone dunque di aggiungere ai nuovi articoli 4 bis, paragrafo 2 (31), e 10, paragrafo 2 (32), introdotti dalla proposta di regolamento un requisito in forza del quale una controparte finanziaria e una controparte non finanziaria debbano essere in grado di dimostrare all’autorità competente di pertinenza che il calcolo della posizione a fine mese aggregata nei contratti derivati OTC non conduce ad una sistematica sottovalutazione della posizione complessiva.

8.   Il ruolo consultivo della BCE riguardo ai progetti di atti delegati e di esecuzione

8.1.

È importante ricordare che i progetti di atti delegati e di esecuzione della Commissione si qualificano quali «proposte di atti dell’Unione» ai sensi degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato. Sia gli atti delegati che di esecuzione costituiscono atti giuridici dell’Unione. La BCE dovrebbe essere consultata in tempo utile su ogni progetto di atto dell’Unione, inclusi i progetti di atti delegati e di esecuzione, che ricada nell’ambito delle proprie competenze. L’obbligo di consultare la BCE fu chiarito dalla Corte di giustizia europea in Commissione contro BCE  (33) con riguardo alle funzioni e alle competenze della BCE. Alla luce del fatto che le infrastrutture dei mercati finanziari sicure ed efficienti, in particolare i sistemi di compensazione, sono essenziali per l’assolvimento di tali compiti fondamentali del SEBC ex articolo 127, paragrafo 2, del trattato ed il perseguimento del proprio obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi ex articolo 127, paragrafo 1, del trattato, la BCE dovrebbe essere debitamente consultata sugli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Mentre l’obbligo di consultare la BCE deriva direttamente dal trattato, a fini di chiarezza, tale requisito dovrebbe altresì essere riflesso in un considerando della proposta di regolamento. Vista l’importanza di atti delegati e di esecuzione come parte dello sviluppo della normativa sui servizi finanziari dell’Unione, la BCE svolgerà il suo ruolo consultivo sui temi che rientrano nelle sue competenze tenendo conto pienamente delle tempistiche per l’adozione di tali atti e la necessità di assicurare la regolare adozione della normativa di attuazione (34).

8.2.

Inoltre, con riferimento a una serie di elementi della proposta di regolamento, non solo la consultazione della BCE, ma altresì il coinvolgimento precoce dei membri rilevanti del SEBC, nello sviluppo di progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, atti delegati e di esecuzione potrebbe risultare particolarmente utile e dovrebbe specificamente previsto.

8.3.

In primo luogo, la Commissione ha il potere di adottare norme tecniche di attuazione, sulla base di progetti di norme tecniche di attuazione sviluppate dall’AESFEM che specificano gli standard dei dati e i formati delle informazioni da segnalare, i metodi e i meccanismi per la segnalazione, la frequenza delle segnalazioni e la data entro la quale i contratti derivati devono essere segnalati (35). Il SEBC sta utilizzando sempre di più i dati raccolti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 nell’adempimento dei suoi compiti. Al fine di valorizzare le conoscenze maturate dal SEBC in materia di qualità dei dati segnalati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, lo sviluppo di progetti di norme tecniche di attuazione da parte dell’AESFEM dovrebbe essere effettuato in stretta collaborazione con i relativi membri del SEBC.

8.4.

In secondo luogo, la Commissione ha il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione, sulla base dei progetti di norme tecniche di regolamentazione sviluppati dall’AESFEM, che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure per la verifica dei dati con riguardo alla loro completezza e accuratezza e dell’aderenza agli obblighi di segnalazione (36). Le autorità con accesso diretto e immediato ai repertori di dati sulle negoziazioni, inclusi i relativi membri del SEBC, hanno sviluppato una competenza significativa in tale settore. È dunque importante assicurare che una tale competenza sia sfruttata nello sviluppo di norme tecniche di regolamentazione. A tal fine lo sviluppo di un progetto di norme tecniche di regolamentazione da parte dell’AESFEM dovrebbe essere effettuato in stretta cooperazione con i relativi membri del SEBC.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, l’11 ottobre 2017.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 208 final.

(2)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(5)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(6)  V. il paragrafo 7 del parere CON/2012/21. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(7)  V. pagg. 2 e da 13 a 14 della «ECB response to the Commission consultation on the review of the European Market Infrastructure Regulation (EMIR)» (Risposta della BCE alla consultazione della Commissione sulla revisione del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo, EMIR), datata 2 settembre 2015, disponibile sul sito Internet della all’indirizzo BCE www.ecb.europa.eu.

(8)  V. l’articolo 1, paragrafo 7, lettera b), della proposta di regolamento.

(9)  V. l’articolo 1, paragrafo 7, lettera a), della proposta di regolamento.

(10)  V. articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(11)  V. l’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(12)  V. l’articolo 1, paragrafo 7, lettera b), della proposta di regolamento.

(13)  V. l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 17, 21.1.2017, pag. 17).

(15)  V. l’articolo 1, paragrafo 16, della proposta di regolamento.

(16)  V. l’articolo 1, paragrafo 17, lettera c), della proposta di regolamento.

(17)  V. l’articolo 1, paragrafo 19, lettera c), della proposta di regolamento.

(18)  V. l’articolo 1, paragrafo 9, lettera a), della proposta di regolamento.

(19)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(20)  V. l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(21)  V. l’articolo 1, paragrafo 10, della proposta di regolamento.

(22)  In linea con la posizione espresa dalla BCE nella «ECB response to the Commission consultation on the review of the European Market Infrastructure Regulation (EMIR)» (Risposta della BCE alla consultazione della Commissione sulla revisione del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo, EMIR), datata 2 settembre 2015, disponibile sul sito Internet della all’indirizzo BCE www.ecb.europa.eu.

(23)  «The Revision of the European Market Infrastructure Regulation» (La revisione del regolamento sulla infrastruttura di mercato europee), CERS, aprile 2017. Disponibile su: https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20170421_esrb_emir.en.pdf.

(24)  «Final report of the CPMI-IOSCO Board on Public quantitative disclosure standards for central counterparties» (Relazione finale del Consiglio del CPIM-IOSCO relativa alle norme di informativa quantitativa pubblica per le controparti centrali), febbraio 2015. Disponibile su http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf.

(25)  V. l’articolo 1, paragrafo 1, della proposta di regolamento.

(26)  COM(2015) 472 final.

(27)  V. «Joint response from the Bank of England and the European Central Bank to the consultation document of the European Commission: “An EU framework for simple, transparent and standardised securitisation”» (Risposta congiunta dalla Bank of England e dalla Banca centrale europea al documento di consultazione della Commissione europea: Un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate), disponibile sul sito della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(28)  Sull’esonero dall’obbligo della costituzione di garanzie, v. paragrafi 2.2 e 5.5 del parere CON/2016/11.

(29)  V. l’articolo 27, paragrafo 2, della COM(2015) 472.

(30)  V. l’articolo 1, paragrafi 3 e 8, della proposta di regolamento.

(31)  V. l’articolo 1, paragrafo 3, della proposta di regolamento.

(32)  V. l’articolo 1, paragrafo 8, della proposta di regolamento.

(33)  Commissione contro BCE, C-11/00, ECLI: EU:C:2003:395, in particolare paragrafi 110 e 111. Al paragrafo 110, la Corte ha chiarito che l’obbligo previsto dalla disposizione è volto «essenzialmente ad assicurare che l’autore di tale atto proceda alla sua adozione solo dopo avere consultato l’organismo che, per le attribuzioni specifiche che esercita nel contesto dell’Unione nell’ambito considerato e per l’elevato grado di competenza di cui gode, è particolarmente in grado di contribuire utilmente al previsto processo di adozione».

(34)  Cfr. paragrafo 2 del parere CON/2015/10, paragrafo 4 del parere CON/2012/5, paragrafo 8 del parere CON/2011/44 e paragrafo 4 del parere CON/2011/42.

(35)  V. l’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), della proposta di regolamento.

(36)  V. l’articolo 1, paragrafo 16, della proposta di regolamento.


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