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Document 52016AB0044

Parere della Banca centrale europea, del 12 settembre 2016, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il Regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (CON/2016/44)

OJ C 394, 26.10.2016, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 394/2


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 12 settembre 2016

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il Regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale

(CON/2016/44)

(2016/C 394/03)

Introduzione e base giuridica

In data 3 agosto 2016, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio una richiesta di parere su una proposta (1) di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital (2) e il Regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (3) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto la proposta di regolamento reca disposizioni che incidono sui compiti del Sistema europeo di banche centrali di attuare la politica monetaria dell’Unione e di contribuire alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti per quanto riguarda la stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 2, primo trattino, e all’articolo 127 paragrafo 5, del Trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

La BCE sostiene gli obiettivi della proposta di regolamento che costituisce una parte essenziale del piano di azione per l’Unione dei mercati dei capitali («UMC») (4) ed è complementare agli altri pilastri del Piano di investimenti per l’Europa (5). La proposta di regolamento dovrebbe rendere più facile per investitori, gestori di fondi e imprese di portafoglio ammissibili a tali investimenti, beneficiare di fondi europei per il venture capital (di seguito «EuVECA») e ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (di seguito «EuSEF»), concorrendo così al completamento dell’UMC, e contribuire a diversificare le fonti di finanziamento e a liberare capitali.

2.   Osservazioni di carattere specifico

2.1.   Registrazione dei fondi EuVECA e EuSEF e dei loro gestori

La BCE rileva che la proposta di regolamento stabilisce le condizioni per la registrazione dei gestori autorizzati ai sensi della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) quando registrano fondi EuVECA e EuSEF. Tali condizioni comportano la comunicazione di informazioni sull’identità dei fondi le cui quote o azioni saranno commercializzate, e sull’identità delle persone che effettivamente gestiscono tali fondi.

Come la BCE ha già sostenuto in precedenza riguardo all’UMC (7), la standardizzazione delle informazioni statistiche, in particolare attraverso l’uso di identificativi unici per istituzioni, prodotti e operazioni, è una priorità essenziale per realizzare un’infrastruttura di dati funzionale e di qualità elevata. In particolare, la BCE sostiene fortemente l’uso di norme concordate a livello internazionale, quali il numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN) e l’identificativo globale delle entità giuridiche (legal entity identifier, codice LEI), come identificatori unici per soddisfare i requisiti sul mercato dei titoli (8). Nel caso di fondi EuVECA e EuSEF, la BCE ritiene che le informazioni che devono essere fornite dai gestori al momento della registrazione di tali fondi debbano includere, obbligatoriamente, il LEI globale per l’identificazione dei fondi e dei loro gestori autorizzati (9). Dovrebbe essere incluso anche l’ISIN per identificare le quote o le partecipazioni nei fondi da commercializzare. Ciò migliorerebbe l’affidabilità di tali informazioni statistiche e consentirebbe così l’efficace attuazione della politica monetaria. I fondi EuVECA e EuSEF fanno parte degli operatori assoggettabili ad obblighi di segnalazione per le statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento, come stabilito dal Regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) (10), e le partecipazioni o quote negli stessi fanno parte dell’archivio centralizzato sui titoli denominato Centralised Securities Database, in linea con l’Indirizzo BCE/2012/21 della Banca centrale europea (11). Tali dati sono utilizzati dalla BCE per la definizione della politica monetaria dell’Unione, compreso il monitoraggio e l’analisi di misure non convenzionali.

Inoltre, il requisito obbligatorio proposto dalla BCE di segnalare il LEI globale e l’ISIN dovrebbe applicarsi a tutti i mercati finanziari e non solo a specifici segmenti di mercato. Tale applicazione garantirà che una serie minima di informazioni standardizzate, comprendenti le caratteristiche principali di tutte le istituzioni, prodotti e operazioni sul mercato finanziario, sia disponibile per tutte le parti interessate.

Conseguentemente, la BCE è del parere che, se del caso e per quanto possibile, altre modifiche normative che sono alla base dell’UMC debbano inoltre stabilire la segnalazione obbligatoria di identificativi unici. Ciò spianerebbe la via all’istituzione di procedure automatizzate per l’elaborazione dei dati atte ad agevolare la distribuzione di informazioni standardizzate a tutte le parti interessate sul mercato dei capitali. La BCE ha già espresso il parere secondo cui, nel caso di offerta pubblica o ammissione alla negoziazione di titoli su mercati finanziari regolamentati, le informazioni chiave contenute nella sintesi del prospetto debbano essere rese disponibili in un formato leggibile meccanicamente e debbano includere identificativi unici rispetto a emittenti, offerenti e garanti, nonché rispetto ai titoli stessi (12). Le quote emesse dagli organismi di investimento collettivo diversi da quelli di tipo chiuso, sono state espressamente escluse dall’ambito di applicazione della proposta di regolamento sul prospetto (13) e quindi non ricadono nella segnalazione obbligatoria di identificativi unici auspicata dalla BCE in tale contesto (14). Pertanto, per colmare in parte tale lacuna, la proposta di regolamento dovrebbe anche includere la segnalazione obbligatoria di identificativi unici, come parte delle proposte di modifica dei requisiti informativi per i gestori che registrano i loro fondi EuVECA e EuSEF.

2.2.   Le banche dati centrali dell’AESFEM sui gestori di fondi EuVECA e EuSEF

La BCE rileva che la proposta di regolamento richiede che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) istituisca delle banche dati centrali, accessibili pubblicamente su internet che a) identifichino tutti i gestori di fondi per il venture capital qualificati che utilizzano la designazione «EuVECA», i fondi per i quali la usano, nonché i paesi in cui tali fondi sono commercializzati; e b) identifichino tutti i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che utilizzano la designazione «EuSEF» e i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale per i quali la usano, nonché i paesi in cui tali fondi sono commercializzati.

In linea con le osservazioni di cui sopra, la BCE propone che tali banche dati istituite dall’AESFEM includano il LEI di ciascun fondo e del suo gestore, nonché l’ISIN per le quote o le partecipazioni del fondo.

3.   Osservazioni di carattere tecnico e proposte redazionali

Laddove la BCE raccomandi di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative.

Il documento di lavoro tecnico è allegato al presente parere ed è disponibile in lingua inglese sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 settembre 2016.

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 461 final.

(2)  Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali [COM(2015) 468 final].

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti: Un piano di investimenti per l’Europa (COM(2014) 903 final).

(6)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(7)  Si veda il documento «Building a Capital Markets Union – Eurosystem contribution to the European Commission’s Green Paper»; disponibile al seguente indirizzo: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150521_eurosystem_contribution_to_green_paper_-_building_a_cmuen.pdf

(8)  Si veda il sesto capoverso del paragrafo 2.4 del Parere CON/2014/49. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu. Sono in via di sviluppo anche altre norme convenute a livello internazionale, in particolare un identificativo unico del prodotto e un identificativo unico del commercio, che dovrebbero essere considerati per essere usati sui mercati come ulteriori identificativi unici.

(9)  Il gestore di fondi di venture capital è definito al punto c) dell’articolo 3 del Regolamento (UE) n. 345/2013 come «una persona giuridica la cui regolare attività è la gestione di almeno un fondo di venture capital qualificato». Il gestore di fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è definito analogamente al punto c) dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 346/2013.

(10)  Regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).

(11)  Indirizzo BCE/2012/21 della Banca centrale europea, del 26 settembre 2012, relativo al quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati dell’archivio centralizzato sui titoli denominato Centralised Securities Database (GU L 307 del 7.11.2012, pag. 89).

(12)  Si vedano i paragrafi 2.2 e 2.3 del parere CON/2016/15.

(13)  Si veda l’articolo 1, paragrafo 2, lett. a) della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli [COM(2015) 583 final].

(14)  Si vedano i paragrafi 2.2 e 2.3 del parere CON/2016/15.


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